ARTICOLO 1
REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE FAMILIARE
FORENSE DI PRATO (OMF)
ARTICOLO 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento è applicabile:
A) alla mediazione familiare come procedura per il raggiungimento di accordi tra coniugi e conviventi, finalizzati alla riorganizzazione dei legami familiari (separazione consensuale, divorzio congiunto, procedimenti di Volontaria Giurisdizione, materia di famiglia, materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e in materia di convivenze di fatto) a cui le parti accedono sia su invito del giudice sia su iniziativa di taluna o di entrambe
ARTICOLO 2
INFORMAZIONE
L’Organismo di Mediazione Familiare Forense (d’ora innanzi l’Organismo), sin dal primo contatto con le parti che ad esso si rivolgono, è tenuto a fornire alle stesse una informazione completa con riguardo allo strumento alternativo di risoluzione dei conflitti familiari di cui all’articolo che precede.
ARTICOLO 3
LA SEGRETERIA
La Segreteria dell'Organismo amministra i servizi proposti. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o partecipa ai procedimenti svolti nell’ambito dell’Organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
La Segreteria:
a)tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento rubricato e numerato nel registro dei procedimenti, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, il mediatore designato o indicato dalle parti la durata del procedimento e il relativo esito;
b) verifica l’avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento;
c) designa il mediatore o recepisce la scelta del mediatore fatta congiuntamente dalle parti;
d) fissa il primo incontro informativo con le parti, ed i loro difensori, annota la domanda nell’apposito registro.
ARTICOLO 4
MEDIAZIONE FAMILIARE
Lett. A) ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda, anche congiunta, presso la Segreteria dell'Organismo.
La domanda può essere presentata sia utilizzando l'apposito modulo (reperibile anche on line sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Prato) sia con autonoma istanza in carta libera e deve
contenere:
- dati identificativi delle parti;
- dati identificativi dei professionisti che le assistono;
- eventuale indicazione congiunta del Mediatore scelto dalle parti, di comune accordo, tra i nominativi dell'elenco dell'Organismo;
Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento e delle indennità dovute all’organismo.
Nel caso in cui la domanda sia presentata da una sola parte, la Segreteria comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
-alla parte istante e al chiamato la data e il luogo dell'incontro di mediazione, il nominativo del mediatore designato, l'invito alla parte chiamata a comunicare la propria adesione entro 5 (cinque) giorni prima dell'incontro fissato.
L’adesione comporta accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.
Lett. B)
PARTECIPAZIONE DEGLI AVVOCATI
Le parti partecipano al procedimento con l’assistenza di un avvocato.
La presenza dei legali ai singoli incontri viene valutata e decisa nel corso del procedimento, ferma restando la loro obbligatoria presenza al primo incontro e a quello conclusivo.
Lett. C)
IL MEDIATORE
Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione del conflitto familiare.
Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia.
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI MEDIATORI FAMILIARI:
Possono essere iscritti all'Elenco dei Mediatori Familiari dell’Organismo di Conciliazione Forense di Prato, gli Avvocati con almeno tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli Avvocati di Prato, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo,a un corso di formazione professionale accreditato secondo gli standard formativi fissati dal forum europeo di mediazione familiare (minimo 180 ore).
Una volta iscritto, il Mediatore Familiare potrà essere nominato dopo aver partecipato, come uditore, ad almeno 5 (cinque) incontri di Mediazione Familiare.
In ogni caso l’iscrizione è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dall’Organismo.
Il mediatore, in possesso dei requisiti sopra previsti è designato tra i nominativi inseriti nell’Elenco di Mediatori Familiari secondo criteri di turnazione predeterminati, salvo indicazione congiunta delle parti purché sempre tra quelli dell'elenco dell'Organismo.
L’Organismo potrà proporre alle parti di affiancare al mediatore designato (o scelto dalle parti stesse) un ausiliario con competenze psicosociali.
I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'Organismo.
Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento senza le quali non può avere inizio il procedimento di mediazione.
La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora, successivamente
all’accettazione dell’incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l'Organismo.
Le parti possono richiedere all'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento della richiesta l'Organismo nominerà un altro mediatore. L'Organismo provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora quest’ultimo, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall’Organismo.
In ogni caso il mediatore non può astenersi dall’incarico ricevuto senza motivazione; diversamente l’Organismo si riserva di valutarne la cancellazione dall’elenco.
Lett. D)
INCONTRO DI MEDIAZIONE
L’Organismo fissa il primo incontro tra le parti con un mediatore che fornisce l’informativa sul procedimento di mediazione che si svolge sempre presso la sede dell'Organismo.
I mediatori conducono l'incontro senza formalità di procedura, secondo le modalità che verranno condivise al primo incontro.
Lett. E)
ESITO DEL PROCEDIMENTO
Al termine del procedimento, qualora sia emersa un’ipotesi di accordo, il mediatore fissa un incontro per la redazione della scrittura di mediazione.
L’originale del verbale redatto durante l’incontro è depositato presso la Segreteria dell’Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta.
Ove l’incontro non abbia avuto luogo perché nessuna delle parti compare verrà redatto dal mediatore verbale di mancata partecipazione delle parti.
Lett. F) RISERVATEZZA
Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.
Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione.
A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso della mediazione e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Xxxxxxxxxx presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.
Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale.
Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'Organismo e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
ARTICOLO 5
INDENNITÀ
Salvo diverse previsioni di legge per le spese di avvio del procedimento é dovuto, da ciascuna parte, un importo di Euro 20,00 compreso IVA come per legge che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell’adesione.
Per ciascun incontro di mediazione è dovuta a titolo di indennità del mediatore la somma di
€ 60,00 oltre accessori di legge in solido tra le parti.