SCHEMA DI CONVENZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI TIPO SOCIALE AI MALATI ONCOLOGICI “NOI CON VOI”
tra
Roma, P.I. 01057861005, Municipio IX EUR, rappresentato da …………….. in qualità di Direttore della Direzione Socio Educativa
e
Il Sig/ la Sig.ra. ……………………………………………. nato/a a ………………………………….………….
il..…………….domiciliato/a …………….via ……………………… C.F. ……………….in qualità di Legale Rappresentante di …………………………………………….C.F……………..P.IVA………………………..
……………………………………. con sede legale in………………………………………………, che, nel prosieguo, per brevità, viene denominata “Organismo”, che ha dichiarato, come da attestazione in atti, di avere piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
CONSIDERATO CHE
- che con D.D. n. …….. del ………….. il Municipio Roma IX EUR ha affidato la gestione del servizio denominato “Noi con Voi” all’Organismo ……………. per un importo di € …………. (IVA inclusa al
…………..);
- che gli accordi sottoscritti nel presente atto costituiscono le regole che devono guidare la gestione del progetto, realizzato dall’Amministrazione di Roma attraverso l’affidamento dello stesso all’Organismo;
Si conviene e stipula quanto segue Art 1
Oggetto dell’intesa
Gli accordi sottoscritti nel presente atto costituiscono le condizioni contrattuali che regolano la gestione dei Piani di intervento individuali del servizio di assistenza domiciliare di tipo sociale ai malati oncologici - Progetto “Noi con Voi”
Art. 2 Durata
La convenzione ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, ferma restando la possibilità di ricorrere all’art.63, comma 5, del Codice dei Contratti pubblici.
Qualora si proceda - ai sensi del citato art. 63 - alla prosecuzione dei piani di intervento individuali affidati con la presente Intesa, si dovrà tener conto delle eventuali modifiche e aggiornamenti risultanti dalla verifica semestrale prevista al successivo art. 10 e da quella annuale conseguente alla rilevazione dei bisogni assistenziali dei beneficiari.
Inoltre, il Municipio potrà avvalersi della facoltà di ridurre la percentuale del corrispettivo contrattuale ai sensi dell’art. 8, comma 8, lett. a) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89.
È esclusa la possibilità di rinnovo tacito.
Art 3 Titolarità del servizio
1. Titolare del servizio di assistenza domiciliare di tipo sociale ai malati oncologici “Noi con Voi” è la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma IX EUR, di seguito Stazione Appaltante, che affida all’Organismo l’esecuzione dei singoli Piani di Intervento, destinati al singolo e/o alla famiglia, secondo le indicazioni operative e le disposizioni ricevute dal Servizio Sociale.
2. La presente convenzione non instaura alcun rapporto di lavoro tra la Stazione Appaltante e i singoli operatori dell’Organismo gestore impiegati nell’espletamento del servizio.
Art. 4 Obiettivi
Il Servizio di assistenza domiciliare “Noi con Voi” intende offrire sostegno sociale alle persone affette da malattie oncologiche ed alle loro famiglie, in un momento di particolare fragilità, promuovendone la qualità di vita e assicurando presso il proprio domicilio un aiuto a carattere sociale, attinente alla gestione della vita quotidiana, nonché un supporto psicologico per meglio affrontare il carico emotivo collegato alla malattia stessa.
Per la realizzazione del Servizio sono stati individuati i seguenti obiettivi specifici:
Supportare la persona affetta da malattia oncologica nelle incombenze della vita quotidiana, attraverso un pacchetto personalizzato di assistenza domiciliare;
Offrire un supporto psicologico alla persona attraverso incontri individuali e di gruppo con professionista abilitato allo scopo di condividere il carico emotivo collegato e sviluppare resilienza rispetto all’evento;
Offrire un sostegno alla persona nello svolgimento delle visite e/o terapie necessarie, attraverso l’accompagnamento ed il supporto sociale presso i presidi ospedalieri;
Offrire sollievo al nucleo familiare, spesso provato dal carico assistenziale che la cura della persona richiede, attraverso mirati interventi di sostegno psicologico e, se in presenza di minori, con interventi a carattere educativo di sostegno alla genitorialità.
Art. 5 Destinatari del Servizio
Il servizio è rivolto a persone affette da patologie oncologiche residenti nel Municipio IX EUR a partire da 0 anni e senza limiti di età e le loro famiglie.
Art. 6 Attività ed interventi
Il servizio di sostegno sociale dovrà attivarsi attraverso le seguenti tipologie di attività ed interventi:
Aiuto nell’igiene e cura della persona;
Cura dell’abitazione;
Preparazione pasti e aiuto nella loro assunzione;
Segretariato sociale;
Sostegno nella preparazione;
Consulenza e supporto sociale;
Sostegno psicologico alla persona ed alla famiglia;
Supporto educativo ai minori e sostegno alla genitorialità;
Trasporto per accompagnamento presso strutture ospedaliere e supporto sociale presso le stesse, ove necessario, durante le visite e/o terapie.
Il Servizio potrà essere prestato al domicilio degli utenti oppure presso gli Ospedali/Centri di terapia.
Riguardo le attività svolte nell’ambito della presente convenzione, l’Organismo si impegna a:
a) mettere a disposizione di Roma - Municipio IX EUR, copia dei materiali e dei prodotti realizzati in sede di realizzazione del progetto;
b) fornire le informazioni richieste ai Referenti del Progetto, nonché agli altri eventuali organismi incaricati dall’Amministrazione di svolgere attività di monitoraggio e valutazione in merito alla realizzazione del progetto;
c) inserire, in ogni eventuale pubblicazione relativa al progetto, la dicitura “Municipio Roma IX EUR – Direzione Socio Educativa – Servizio Sociale”.
Art. 7 Metodologia e strumenti
La metodologia del progetto vede come punto di partenza una valutazione globale dei bisogni della persona e del suo nucleo familiare e si sviluppa in un’ottica di personalizzazione degli interventi.
Una prima valutazione dei bisogni viene effettuata, di norma presso il domicilio della persona, in forma congiunta dall’Assistente Sociale referente del Municipio e dal Coordinatore dell’Organismo; in tale sede viene concordato, con l’interessato ed i familiari presenti, il Piano d’Intervento Personalizzato.
Il Piano d’Intervento è lo strumento attraverso il quale le diverse tipologie di interventi vengono ricomposte e modulate a seconda dei bisogni della persona e del suo nucleo familiare.
Il Piano d’Intervento Personalizzato potrà essere rivisto e rimodulato in caso di modifiche della situazione, sempre attraverso valutazione congiunta dell’Assistente Sociale del Municipio e del Coordinatore dell’Organismo.
Art. 8 Monitoraggio e valutazione
Attraverso la redazione di report mensili da allegare alla fatturazione dovranno essere previste e descritte forme di monitoraggio sull’andamento del servizio.
In accordo con il Servizio Sociale, verranno messi a punto questionari di gradimento da somministrare agli utenti con la periodicità anch’essa concordata.
L’Organismo si impegna al rispetto degli standard di qualità indicati dal Servizio Sociale del Municipio Roma IX EUR, redigendo relazioni, con la periodicità stabilita dal Servizio Sociale, che riportino gli indicatori di qualità stabiliti ed i livelli raggiunti.
Art. 9 Personale
Gli interventi previsti nei Piani d’Intervento Personalizzati dovranno essere realizzati attraverso l’impiego delle seguenti figure professionali, in possesso dei requisiti di esperienza e di formazione previsti dal Capitolato:
n. 1 Coordinatore del Servizio, per n. 6 ore settimanali;
Operatori per pacchetti di n. 6/8 h settimanali;
n. 1 Operatore di base/autista;
n. 1 Psicologo ;
n. 1 Educatore Professionale;
n. 1 Operatore generico (parrucchiere, barbiere, estetista) per 2 ore mensili. Nei servizi aggiuntivi potranno essere individuate altre figure professionali.
In relazione alla peculiarità degli interventi richiesti, che comportano per gli operatori coinvolti un carico psicologico ed emotivo notevole, l’organizzazione del lavoro dovrà tendere a prevenire il fenomeno del burn-out, attraverso momenti strutturati e cadenzati di supervisione professionale e di formazione permanente.
Eventuali sostituzioni (per dimissioni, licenziamento o qualunque altro giustificato motivo) potranno essere effettuate solo con personale di qualifica ed esperienza equivalente, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alla quale la relativa comunicazione dovrà pervenire almeno 15 giorni prima dell’impiego del
nuovo operatore, con contestuale trasmissione di tutta la documentazione necessaria per valutarne l’effettiva rispondenza ai requisiti richiesti.
Inoltre, la sostituzione dovrà avvenire assicurando un adeguato trasferimento di tutte le informazioni relative alle condizioni dell’assistito e agli interventi a lui prestati tra il primo operatore e il suo sostituto.
Qualora, per motivi d’urgenza e al fine di garantire il puntuale espletamento dell’intervento, non sia possibile una comunicazione preventiva della sostituzione, l’Organismo è comunque tenuto a darne notizia il giorno stesso, inviando la documentazione di cui al precedente comma nel caso in cui la sostituzione si protragga oltre due giorni anche non consecutivi. La Stazione Appaltante nel rilevare l’utilizzo di tale modalità straordinaria, reiterata nel corso del tempo, terrà conto di tale elemento in sede di valutazione finale sulla corretta esecuzione dei Piani Individuali di Intervento.
Per un ulteriore potenziamento delle attività potranno essere presenti volontari del Terzo Settore e Servizio Civile Volontario; tale personale svolge un ruolo esclusivamente integrativo e mai sostitutivo di quello proprio degli operatori professionali.
L’Organismo è, dunque, tenuto a produrre i contratti di lavoro delle figure professionali impiegate entro 10 giorni dall’inizio delle attività previste dal Progetto con la chiara ed analitica indicazione del livello di inquadramento, della tipologia contrattuale e dei costi che determinano la retribuzione nonché la documentazione relativa al possesso dei titoli professionali dichiarati, all’attestazione, ove richiesta, dell’iscrizione ad Albi professionali, alla tipologia di contratto applicata e al relativo inquadramento contrattuale.
L’Organismo è tenuto ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
C.C.N.L. e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative nonché della Deliberazione Consiglio Comunale n. 135/2000, del relativo Regolamento di attuazione (Deliberazione Consiglio Comunale n. 259/2005), alle disposizioni di cui alla Deliberazione Giunta Capitolina n. 191/2015 e a ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia.
I suddetti obblighi vincolano l’Organismo per tutto il periodo di attività della Convenzione anche nel caso in cui esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’Organismo è garante nei confronti dell’Amministrazione del comportamento tenuto dal personale di cui sopra che dovrà essere improntato a principi non discriminatori e di rispetto della dignità umana, di massima diligenza e di correttezza deontologica, nel rispetto dei diritti del cittadino utente di cui all’art. 10 della Deliberazione Consiglio Comunale 90/2005.
Art. 10 Obblighi dell’Organismo
La sottoscrizione della presente convenzione obbliga l’Organismo al rispetto delle condizioni di seguito indicate.
a) Rispetto dei requisiti e obblighi organizzativi
1. L’Organismo garantisce il possesso e il mantenimento dei requisiti dichiarati e il rispetto dei tempi, modi e luoghi delle attività previste nei Piani Individuali di Intervento.
2. L’Organismo è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante una relazione illustrativa delle attività rese e ogni ulteriore informazione, sia in sede di verifica semestrale dei piani d’intervento, sia su richiesta della Stazione Appaltante.
b) Oneri assicurativi
1. È a carico dell’Organismo ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività concordate. A tal fine, a conclusione dell’anno finanziario, o qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, deve essere esibita tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto della normativa vigente in materia contrattuale, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di regolarità contributiva.
2. L’Organismo solleva fin da ora la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in caso di danni agli assistiti, a terzi e a beni materiali, dai quali possano derivare conseguenze di carattere civile, penale o amministrativo, causati per il mancato rispetto di disposizioni di legge o regolamentari, ovvero per azioni, omissioni o imperizia degli operatori.
3. L’Organismo si impegna a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata dell’Intesa, anche nel caso gli interventi siano svolti nelle strutture dell’Organismo, per un valore non inferiore ai massimali di legge.
4. Le polizze assicurative devono essere depositate presso i competenti uffici della Stazione Appaltante al momento della sottoscrizione del presente atto.
c) Protezione dei dati personali
1. In materia di protezione dei dati personali trovano applicazione le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Roma Capitale – Municipio Roma IX Eur è titolare del trattamento dei dati personali riguardanti gli utenti dei servizi, vigila sul corretto utilizzo di tali dati e, con la sottoscrizione congiunta della presente Convenzione, designa l’affidatario quale Responsabile del trattamento dei dati personali, esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali della Pubblica Amministrazione per quanto espressamente previsto dalle normative vigenti in materia.
3. La designazione è formalizzata con l’ALLEGATO A parte integrante della presente Convenzione.
4. Al termine dell’incarico tutti i dati trattati per conto dell’Amministrazione, sia su supporto informatico che cartaceo, relativi agli utenti seguiti ed agli interventi effettuati, saranno restituiti al Municipio IX EUR di Roma Capitale.
Art. 11
Obblighi e prerogative dell’Amministrazione
L’Amministrazione affida all’Organismo l’esecuzione del Piano di Intervento a favore del singolo e/o del nucleo familiare.
Qualora l’intervento sia stato eseguito dall’operatore, anche solo parzialmente, per cause imputabili all’assistito e non motivate anticipatamente oppure non giustificabili, la Stazione Appaltante, previa verifica dei fatti accaduti con il beneficiario interessato, riconosce l’intervento come regolarmente effettuato.
La Stazione Appaltante informa i beneficiari degli interventi, mediante idonei strumenti di comunicazione in ordine alle condizioni di erogazione dei servizi medesimi, a cui l’assistito deve attenersi, al fine di consentire la corretta esecuzione delle attività previsti nel Piano sottoscritto.
Per quel che concerne il controllo sul rispetto delle normative contrattuali, assicurative e previdenziali (di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 135/2000 e del relativo Regolamento di attuazione Consiglio Comunale n. 259/2005 e della Deliberazione Giunta Capitolina n. 191/2015), la Stazione Appaltante si riserva di chiedere all’Organismo, in qualsiasi momento, la documentazione idonea a dimostrare il completo rispetto delle prescrizioni normative in materia di applicazione dei C.C.N.L. di categoria, nonché la rispondenza delle tipologie contrattuali e i relativi inquadramenti degli operatori impiegati nei servizi, con le attività e gli interventi effettivamente svolti.
Art. 12 Modalità di pagamento
La Stazione Appaltante riconosce all’Organismo per ciascun Piano affidato all’Organismo stesso dopo verifica degli interventi effettivamente resi, il corrispettivo autorizzato.
I costi orari delle prestazioni, come rilevati dalla offerta economica, sono i seguenti (comprensivi di IVA al
%):
(riportare prestazione offerta ed il costo)
La liquidazione delle somme dovute avviene con ratei mensili posticipati e al pagamento del corrispettivo dovuto si provvederà con determinazione dirigenziale previa presentazione di fattura in formato elettronico (CODICE UNIVOCO MUNICIPIO B3UBTM) debitamente vistata in conformità con le norme vigenti.
Ogni pagamento è subordinato a:
a) relazione mensile sull’andamento del servizio contenente il seguente set di indicatori di base
o numero di operatori impiegati;
o numero di utenti fruitori del servizio;
o numero utenti dimessi/cessati;
o numero nuovi utenti;
o numero e tipologia di interventi realizzati;
o numero di reclami ricevuti e loro modalità di risoluzione.
b) fogli firma in originale firmati dall’operatore e controfirmati dall’utente con la indicazione esatta dell’ora di inizio e fine della prestazione;
c) verifica, a cura del Servizio Sociale, della regolarità dei contributi assicurativi e previdenziali (DURC).
Alla liquidazione delle prestazioni si procederà entro 60 giorni dall’acquisizione, da parte del Municipio, del documento contabile in formato elettronico.
Ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972 (introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014), dell’importo fatturato verrà liquidato all’Organismo il solo imponibile, mentre l’IVA, se dovuta, verrà corrisposta all’Erario direttamente dall’Ente pubblico.
Art. 13
Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, come integrata dal D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, il Rappresentante Legale dell’Organismo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Organismo conferma, entro sette giorni dalla sottoscrizione della presente Intesa, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai compensi derivanti dalla presente Intesa, precedentemente comunicato ai sensi delle norme sulla tracciabilità finanziaria.
L’Organismo comunica, inoltre, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto individuato e si impegna a comunicare al Municipio Roma IX EUR ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La presente Intesa si intende risolta di diritto qualora l’Organismo non ottemperi a detti obblighi sulla tracciabilità finanziaria e le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario o postale dedicato e comunicato ai sensi del presente articolo.
Art. 14
Modifiche del contratto in corso di validità
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, il contratto può subire modifiche che hanno lo scopo di completare le prestazioni senza alterare la natura generale del contratto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici la proroga eventuale è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 15
Vigilanza e controllo sulle prestazioni erogate
Ai sensi di quanto previsto dall’art.13 del Regolamento per l’accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona, la Stazione Appaltante dispone i controlli sulle attività svolte dagli organismi gestori nell’esecuzione della presente Intesa.
A tale fine, e ferme restando le attività effettuate da ciascuna Stazione Appaltante in merito alla verifica del servizio, l’Amministrazione si riserva di individuare e mettere in opera un sistema di rilevazione e analisi della qualità delle prestazioni rese e di applicare gli strumenti adottati in qualsiasi momento utile, anche in corso di validità della presente Intesa.
Per la valutazione conclusiva del servizio, al termine della Convenzione, si farà riferimento, in particolare, agli elementi di seguito indicati:
a) raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto;
b) contenimento del turn-over degli operatori;
c) questionario sulla soddisfazione e il gradimento degli utenti e dei loro familiari (concordato con il referente municipale);
d) risorse e servizi aggiuntivi effettivamente attivati in corso di realizzazione del progetto.
Art. 16 Patto di Integrità
L’Organismo si impegna a rispettare il Protocollo di Integrità di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022-2023-2024 approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022.
Con la sottoscrizione della presente Convenzione si intende accettato anche il Patto di Integrità.
Art. 17 Penali
In caso di inadempienze e/o irregolarità rilevate nell'esecuzione delle prestazioni, anche in funzione del progetto presentato, saranno comminate a carico dell'Organismo, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle stesse:
• un richiamo formale;
• l'applicazione di penali.
Le inadempienze e/o irregolarità saranno contestate all’Affidatario stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare entro il termine massimo di 15 giorni le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso in cui l’Affidatario non ottemperi a detto invito, entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla fase di realizzazione in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi.
Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta dopo espletati gli adempimenti di cui al comma precedente sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio.
Art. 18 Risoluzione della Convenzione
Il Municipio Roma IX EUR potrà disporre la risoluzione della Convenzione, previa contestazione dell’infra- zione, ove le inadempienze e le violazioni contrattuali accertate riguardino:
- la violazione degli obblighi di cui all’art.8 “Indicazione del personale, all’art. 10 “Obblighi dell’Organismo Affidatario nei confronti del personale”, all’art. 13 “Protezione dei dati personali”, all’art. 16 “Tracciabilità finanziaria” e all’art. 20 “Protocollo di Integrità”.
- l’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio;
- la cessazione del possesso di uno dei requisiti minimi previsti per la partecipazione alla gara e riportati nel bando di gara;
- nei casi di subappalto;
- in caso di cessione dell’impresa, di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell’impresa;
- in caso di accertamento di mancata funzionalità dell’impresa;
Resterà salva, comunque, per l’Amministrazione la facoltà di disporre la risoluzione della Convenzione nel caso di:
- gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento;
- gravi inadempienze contrattuali;
- gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza;
- violazione del Protocollo di Integrità.
Parimenti, il Municipio Roma IX EUR, potrà disporre la risoluzione della Convenzione nel caso il cui il to- tale delle penalità superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo.
Art. 19 Subappalto
È vietata ogni forma di cessione a terzi, a titolo gratuito od oneroso, dell’attività oggetto della presente Convenzione.
All’Organismo affidatario è fatto, pertanto, espresso divieto di subappaltare e/o comunque cedere a terzi, anche in parte, il servizio affidato.
Art. 20 Pretese di terzi
L’Organismo garantisce, in ogni tempo, Roma – Municipio IX Eur da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, da parte dello stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e dei rapporti comunque posti in essere dall’Organismo per lo svolgimento del servizio oggetto della presente intesa.
Art. 21 Controversie – Foro Competente
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C.
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
Art. 22 Norme finali
La presente convenzione è redatta in formato digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica.
La data di stipula del presente accordo è quella della marcatura temporale applicata dal soggetto firmatario che ha sottoscritto digitalmente per ultimo.
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto sono a carico dell’esecutore. Per ogni controversia derivante dall’esecuzione dell’intesa è competente esclusivamente il Foro di Roma. È escluso il ricorso all’arbitrato.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Intesa si applicano le norme di cui agli artt. 1321 e seguenti del Codice Civile, nonché le altre norme vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto
Per l’Organismo
Il Legale Rappresentante
Per il Municipio Roma IX EUR Il Direttore della Direzione Socio Educativa
Clausole sottoposte ad approvazione espressa
L’Organismo affidatario, previa rilettura, approva espressamente, a norma dell’art. 1341 del Codice Civile, i seguenti articoli della presente convenzione: Art. 10 (“Obblighi dell’Organismo”), art. 12 (“Modalità di pagamento”), art. 17 (“Sanzioni”), art. 18 (Risoluzione della convenzione)
Letto, confermato e sottoscritto
Per l’Organismo
Il Legale Rappresentante