Contratto di concessione della gestione del campo sportivo frazionale di FONTANELLA
COMUNE DI EMPOLI
Contratto di concessione
della gestione del campo sportivo frazionale di FONTANELLA
premesso
tra
e
si stipula e si conviene quanto segue
art. 1 Oggetto
1. Il Comune di Empoli affida la concessione della gestione del campo sportivo periferico di Fontanella posto in Via Matteotti costituito da un campo da calcio e gruppo spogliatoi
2. La gestione del suddetto impianto dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nella presente convenzione.
3. Il valore economico della concessione della gestione del suddetto impianto è determinato in complessivi € 14.041, derivante dal valore del canone d’uso per il gestore € 2.400, dalla previsione del valore delle derivanti dall’uso dell’impianto da parte di terzi € 3.100, dal corrispettivo previsto pari a €
8.241 e dalle entrate per la pubblicità pari a € 300.
art. 2 Durata
1. La durata della concessione è stabilita in anni 1 (uno) con decorrenza dal 1° agosto 2015. Il concessionario, pertanto, non potrà assumere oltre tale limite di tempo impegni con terzi per l’uso dell’impianto e per lo svolgimento di servizi dello stesso.
art. 3 Modalità di gestione
1. Le richieste per l’uso degli spazi devono essere presentate esclusivamente al soggetto gestore dell’impianto che provvederà ad autorizzarle secondo le modalità che seguono.
2. Il gestore è tenuto ad assegnare gli spazi disponibili dell’impianto sulla base delle richieste di terzi oltre che per lo svolgimento delle proprie attività.
a) in via prioritaria alle società ed associazioni sportive, agli istituti scolastici o loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi tutti sede sociale nel Comune di Empoli.
b) nei giorni festivi e prefestivi dovrà essere data priorità allo svolgimento dei campionati amatoriali e giovanili programmati dalle Federazioni Sportive e da Enti di programmazione sportiva.
c) nel rispetto delle suddetta priorità, il concessionario dovrà altresì garantire l’uso dell’impianto a singoli cittadini o soggetti collettivi diversi da quelli sopra indicati.
d) in subordine potranno anche essere concessi in uso occasionale spazi ad associazioni, scuole ed enti non aventi sede sociale nel Comune di Empoli per allenamenti e/o manifestazioni sportive.
3. In ogni caso nell’assegnazione degli spazi dovrà essere particolarmente garantito l’uso degli stessi da parte di disabili, giovani e anziani.
4. Ogni utilizzo dell’impianto per attività e manifestazioni non a carattere sportivo dovrà essere sempre preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale.
5. L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di svolgere iniziative sportive e culturali nella struttura di cui all’art. 1 per un massimo di 5 iniziative per un totale di 8 giorni, in forma gratuita. Anche in tali casi il gestore dovrà garantire il regolare servizio allo stesso spettante in base al presente capitolato.
6. Entro il 15 luglio 2016 il gestore dovrà presentare all’Amministrazione Comunale il resoconto degli spazi concessi per l’anno sportivo precedente comprensivo, di utenza individuale e occasionale.
art. 4
Custodia, vigilanza, pulizia e igiene
1. Il concessionario dovrà provvedere al servizio di custodia, vigilanza, pulizia e igiene dei locali di cui all’art. 1 e delle attrezzature sportive con il preciso obbligo di lasciare gli stessi nelle condizioni tali da consentire l’immediata utilizzazione da parte di chiunque autorizzato. Fanno carico al concessionario le spese per la pulizia dei locali, compresi i prodotti occorrenti.
2. Il servizio dovrà essere svolto da personale anche volontario che dovrà comportarsi con educazione, massima disponibilità e cortesia nei confronti dell’utenza. Detto personale dovrà essere opportunamente assicurato. All’Amministrazione Comunale non potrà essere addebitata alcuna responsabilità circa il comportamento di tale personale
art. 5 Utenze
1. Sono a carico del gestore tutti i costi relativi ai consumi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e per lo smaltimento dei rifiuti.
art. 6 Servizio bar/ristoro
1. Nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia e commerciale è consentita al concessionario la gestione di un bar/ristoro funzionale alle attività esercitate all’interno della struttura, previo intervento di realizzazione e/o di
ristrutturazione dei locali a completo carico del concessionario stesso in base alle modalità di cui al successivo art.10.
2. Il servizio bar/ristoro potrà essere gestito direttamente dal concessionario, ove in possesso dei requisiti di legge, o affidato a terzi in possesso dei medesimi requisiti. Qualora il concessionario opti per l’affidamento a terzi dovrà espletare procedure di evidenza pubblica attraverso apposito bando affisso all’albo pretorio e adeguatamente pubblicizzato sulla Rete Civica del Comune di Empoli.
art. 7 Pubblicità
1. Viene affidata al concessionario la pubblicità esplicabile all’interno dell’impianto sportivo attraverso le forme solitamente attuabili (esposizione di cartelli, striscioni a bordo campo, e ovunque non ostacolino la visibilità del pubblico ed il regolare svolgimento delle manifestazioni, di piramidi ed altre sagome equivalenti al centro del campo).
2. Il concessionario ha diritto ad incassare le entrate derivanti dalla concessione a sponsor privati degli spazi pubblicitari presenti nell’impianto.
art. 8
Manutenzione a carico del concessionario
1. Competono al concessionario i seguenti interventi di manutenzione dell’impianto:
- pulizia, analisi dei fumi e tenta del libretto della caldaia.
- verifica periodica degli impianti e messa a terra.
- verifica periodica degli estintori.
- taglio dell’erba del terreno di gioco.
- pulizia fosse laterali e scoli acque pluviali.
- segnatura dei campi da gioco.
- imbiancatura dei locali spogliatoi.
- tinteggiatura porte interne e esterne.
- sostituzione lampade e/o faretti.
- altri interventi di piccola manutenzione
- è in ogni caso a carico del concessionario ogni intervento di manutenzione dovuto all’uso negligente dell’impianto da parte del concessionario o di terzi autorizzati.
art. 9 Manutenzione a carico del Comune
Competono all’Amministrazione Comunale tutti gli interventi di manutenzione non compresi nel precedente art. 8, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2 e dall’art. 10.
Art. 10
Manutenzione straordinaria e interventi strutturali migliorativi che il concessionario intende assumere a proprio carico.
1. E' prevista per il concessionario la possibilità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria nonché di ampliamento strutturale migliorativo degli immobili e degli impianti concessi per lo svolgimento delle attività
sportive o di supporto. Tutte le opere realizzate divengono di proprietà dell’Amministrazione Comunale dopo la loro realizzazione e collaudo.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti alle seguenti condizioni:
a) che costituiscano un intervento migliorativo in rapporto alle finalità dell’impianto in base alla valutazione del competente Servizio comunale.
b) che tutti i costi di progettazione e realizzazione siano a totale carico del concessionario senza la previsione di alcuna forma di contribuzione.
c) che il loro importo sia inferiore al 50% del valore economico della concessione del servizio di gestione come determinato all'articolo 1 del capitolato.
d) che il progetto, previo parere favorevole del Settore LL.PP., venga approvato dall’Amministrazione Comunale.
e) che le opere non siano realizzate direttamente dal concessionario bensì tramite affidamento a ditta esterna in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento di lavori di cui al D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto delle norme vigenti per l’affidamento dei Lavori Pubblici (ad eccezione della disciplina di scelta del contraente, essendo tutti i costi di progettazione e realizzazione a totale carico dello stesso).
f) che i lavori siano svolti sotto l’alta sorveglianza del Settore LL. PP. dell’Amministrazione Comunale con obbligo da parte dei concessionario di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che lo stesso ufficio dovesse dare in corso d’opera.
g) che tutti i lavori siano realizzati a rischio del concessionario che dovrà tenere indenne l’Amministrazione Comunale da ogni rischio di esecuzione.
art. 11
Tariffe per l’uso degli impianti
1. Le tariffe per l'uso dell’impianto sono stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale. Il concessionario prende atto del sistema tariffario vigente allegato al presente capitolato (All. 1).
2. Il gestore ha diritto ad incassare tutte le entrate per l’uso degli impianti.
art. 12 Canone
1. Il canone che il gestore dovrà corrispondere per la durata della concessione al Comune di Empoli per l’uso proprio dell’impianto è stabilito in € 2.400 con l’applicazione dell’aliquota I.V.A. ordinaria. Il canone dovrà essere corrisposto dal concessionario in quota parte ed in concomitanza con i tempi di erogazione del corrispettivo, come indicati all’articolo seguente.
art. 13 Corrispettivo di gestione
1. Ai sensi del comma 2 dell’art.30 del D.Lgs. 163/2006 e in considerazione delle tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale che determinano una previsione di entrata inferiore alla somma dei costi del servizio, come risulta dal piano economico previsionale agli atti dell’Ufficio, per consentire il perseguimento dell’equilibrio finanziario della gestione dell’impianto è previsto, per la durata della concessione, un corrispettivo a favore del concessionario pari ad € 8.241 oltre IVA.
2. Il corrispettivo suddetto sarà erogato con le seguenti modalità:
- per il periodo agosto-dicembre 2015: € 3.434 oltre IVA nel mese di ottobre.
- per il periodo gennaio-giugno 2016 : € 2.403,50 oltre IVA nel mese di febbraio 2016 e € 2.403,50 oltre IVA nel mese di giugno 2016.
art. 14 Sicurezza
1. Competono al concessionario, che se ne assume la piena responsabilità, tutti gli adempimenti e gli obblighi previsti dal Dlg. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Il concessionario si impegna altresì a dare sollecita segnalazione scritta degli interventi necessari a garantire le condizioni di sicurezza dell’impianto sportivo spettanti all’Amministrazione Comunale ai sensi del presente contratto. Nelle more dell’intervento dell’Amministrazione Comunale il gestore deve adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei fruitori dell’impianto e, se necessario, interdire lo svolgimento delle attività.
3. Il concessionario dovrà altresì garantire con oneri a proprio carico la presenza di un apparecchio defibrillatore sull’impianto opportunamente segnalato nonché la formazione di un numero sufficiente di personale in grado di intervenire durante lo svolgimento delle varie attività sportive.
art. 15 Danni
1. Il concessionario dovrà garantire il mantenimento della struttura adoperandosi per evitare qualsiasi danneggiamento. Dovrà altresì denunciare immediatamente all’Amministrazione Comunale ogni e qualsiasi eventuale danno o deterioramento che dovesse verificarsi alla struttura e procedere, a proprie spese, alle riparazioni nei tempi strettamente necessari.
2. Il concessionario esonera espressamente l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che gli atleti e il personale possono procurarsi dall’attività praticata. Spettano quindi al concessionario la stipula di polizze infortuni a tutela degli atleti e del personale.
3. Il concessionario esonera altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dalla gestione dell’impianto e/o dallo svolgimento delle attività che formano oggetto del presente atto ed in generale connesse alla conduzione dell’impianto.
4. Il concessionario è tenuto a stipulare, prima della sottoscrizione della convenzione, idonee polizze assicurative per:
- rischio incendio con massimale idoneo alla struttura e non inferiore ad € 500.000,00, comprendente le garanzie incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico, acqua condotta, fumo, eventi atmosferici, atti vandalici, socio politici ed alluvione e terremoto;
- per danni a terzi a seguito di incendio con massimale idoneo alla struttura e non inferiore ad € 500.000,00;
- RCT per danni a persone, cose, beni mobili idoneo alla struttura e con massimale non inferiore ad € 1.500.000,00.
Art. 16
Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il concessionario è formalmente obbligato, giusto il disposto di cui all’art. 3 della L. n. 136/10 e successive modificazioni e integrazione, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi alla presente concessione, utilizzando un apposito conto dedicato, anche se in via non esclusiva.
2. A tale scopo, successivamente alla firma del contratto e prima dell’emissione di ogni fattura, il concessionario deve dichiarare:
a. il riferimento al CIG
b. il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva.
c. la banca di riferimento.
d. il relativo IBAN
e. i dati anagrafici, ivi compreso il codice fiscale del soggetto deputato ad operare su tale conto, e la sua qualità in relazione al concessionario.
3. Qualora, fatte salve le eccezioni di legge, per qualsiasi motivo o contingenza il concessionario dovesse attivare transazioni o movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto, al di fuori o in violazione di quanto indicato al precedente comma 1, o comunque riconducibili al disposto normativo di cui alla citata L. n. 136/10, il rapporto contrattuale in essere si risolverà automaticamente “di diritto”, senza perciò necessità alcuna di “messa in mora” e senza che il concessionario inadempiente abbia titolo a qualunque forma di indennizzo, risarcimento o ristoro.
art. 17 Controlli e ispezioni
1. L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l’effettiva osservanza degli obblighi derivanti dal presente affidamento, anche tramite visite periodiche di propri incaricati del Servizio Sport, per quanto attiene la verifica della corretta gestione degli impianti e del Settore LL.PP. per quanto attiene la verifica degli interventi strutturali e tecnici realizzati dal concessionario in conformità con quanto previsto nel presente capitolato.
2. A detto personale dovrà essere consentito l’accesso all’impianto in qualunque momento - gare/partite comprese - previa esibizione di tessere di servizio rilasciate dall’Amministrazione Comunale.
art. 18
Divieto di sub-appalto
1. Il concessionario non potrà cedere ad altri soggetti la presente concessione né potrà sub-appaltare i locali e gli impianti affidati fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 per l’affidamento a terzi della gestione dei servizi di bar/ristoro e dei relativi locali.
art. 19 Revoca
1. Il Comune ha il diritto di revocare la concessione di cui al presente atto nei seguenti casi.
a)-scioglimento, fallimento o cessazione dell’attività del concessionario.
b)- gravi e reiterate infrazioni da parte del gestore di quanto previsto dalla presente convenzione.
c)- eccezionali necessità dell’Amministrazione Comunale rispondenti a fini pubblici. In tale caso l’Amministrazione Comunale garantirà il rimborso di un equo indennizzo in relazione alle eventuali interventi effettuati dal concessionario ai sensi dell’art. 10.
2. Nei casi di cui ai punti a) e b) l’impianto dovrà essere restituito libero senza che il concessionario possa accampare alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
art. 20 Dati Personali
1- Ai sensi del D.lgs 30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di appalti di lavori pubblici. Pertanto il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui alla citata normativa.
art. 21 Disposizioni finali
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del concessionario.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi del DPR 131/86.