Assicurazione: Contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale commercialisti
Assicurazione: Contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale commercialisti
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A.1 nella sua qualità di “manufacturer de facto” per conto della Compagnia
Compagnia: Arch Insurance (EU) DAC Prodotto: DUAL Professioni Commercialisti
Data di realizzazione del DIP Danni: Novembre 2019, ultima versione disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture ed esclusioni possono essere previste in appendici/estensioni concordate di volta in volta tra Assicurato ed Assicuratore
Che tipo di assicurazione è?
DUAL Professioni Commercialisti è una polizza di Responsabilità Civile professionale che tutela il professionista nell’ambito dell'esercizio dell’attività di commercialista.
La polizza è in forma "claims made" e copre pertanto le richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dell’assicurato avanzate per la prima volta durante il periodo di assicurazione e regolarmente denunciate agli assicuratori durante lo stesso periodo, o durante il periodo di postuma.
Che cosa è assicurato?
La polizza assicura:
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le richieste di risarcimento relative ad errori dell’assicurato nell’ambito dell’attività professionale esercitata
tutte le attività professionali consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione, ad eccezione di quanto espressamente escluso nel contratto. L’attività professionale oggetto di copertura è quella per la quale l'assicurato è formalmente incaricato dal terzo e retribuito con regolare fattura, pertanto le prestazioni professionali erogate a titolo gratuito e non tracciabili non sono coperte dal contratto.
le richieste di risarcimento riconducibili ad errori dell’assicurato commessi in qualsiasi momento antecedente la decorrenza di polizza, purché non noti al momento della stipula del contratto (cosiddetta retroattività illimitata)
le circostanze ovvero la notifica da parte dell’assicurato di atti, fatti e/o contestazioni che potrebbero dar luogo a richieste di risarcimento future. Le circostanze denunciate agli assicuratori durante il periodo di copertura garantiscono all’assicurato di poter trasmettere la successiva richiesta di risarcimento derivante da tale circostanza anche dopo la scadenza del periodo di assicurazione e pertanto anche nel caso in cui il contratto non fosse più in vigore
le circostanze e le richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dell’assicurato avanzate per la prima volta e regolarmente denunciate agli assicuratori durante il periodo
Che cosa non è assicurato?
La polizza non assicura richieste di risarcimento inerenti:
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attività diverse da quelle indicate nella Scheda di Polizza o non retribuite
attività svolta in assenza di iscrizione ad un albo professionale
circostanze e/o richieste di risarcimento esistenti prima od alla data di decorrenza della polizza circostanze e/o richieste di risarcimento notificate in base a precedenti polizze o ad altri assicuratori attività svolta con partita Iva differente da quella del contraente
frode, atto o omissione dolosa
obbligazioni
di
natura
fiscale,
contributi
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previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo a carico dell'assicurato
danni corporali o danni materiali
responsabilità assunte
contrattuali
volontariamente
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inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo
amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente l’amianto
campi elettromagnetici (EMF)
radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari
guerra, atti terroristici
omissioni nella stipulazione, modifica o rinnovo di contratti assicurativi, riassicurativi o fideiussioni e/o cauzioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi
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insolvenza o fallimento dell’assicurato
qualsiasi errore commesso dall’assicurato che agisca in qualità di amministratore (membro del C.d.A.), sindaco, revisore legale dei conti e membro dell’organismo di vigilanza certificazione dei bilanci di società quotate e di società soggette per legge all’obbligo della certificazione
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attività
di assistenza fiscale mediante
apposizione dichiarazioni
del visto di conformità sulle
e
responsabilità
derivante
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dall’apposizione del visto di conformità sui modelli 730
incarichi di amministratore giudiziario
successivo alla scadenza del periodo di
assicurazione e riferite ad errori commessi durante il periodo di assicurazione o di retroattività (cosiddetta postuma).
Ci sono limiti di copertura?
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Le franchigie, gli scoperti, le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i limiti di indennizzo e/o sottolimiti pattuiti come segue:
o limite di indennizzo e franchigia indicati nel contratto
o perdita documenti e valori: sottolimite € 2.500
o responsabilità civile nella conduzione dello studio (R.C.T.): sottolimite € 2.500.000 e senza alcuna franchigia
o responsabilità verso prestatori di lavoro (R.C.O.): sottolimite € 2.500.000 e limite di €250.000 per persona e senza l’applicazione di alcuna franchigia
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Sono escluse le richieste di risarcimento avanzate prima del periodo di assicurazione, successivamente alla scadenza e comunque derivanti da fatti illeciti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto).
Errori connessi fra loro, continuati o ripetuti costituiscono un singolo errore e pertanto è applicata una sola franchigia e un unico limite di indennizzo per ciascun sinistro; due o più richieste di risarcimento da parte di un soggetto terzo riconducibili ad errori diversi sono considerati sinistri distinti e separati ai quali è applicato per ciascuno la franchigia prevista dal contratto.
Dove vale la copertura?
Sono coperte le richieste di risarcimento originate da errori commessi ovunque nel mondo con esclusione di USA e Canada.
Che obblighi ho?
L’assicurato è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori. Le informazioni, le dichiarazioni inesatte od incomplete e/o gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli assicuratori comportano la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché il recesso dell’assicuratore dal contratto.
In caso di richiesta di risarcimento o circostanze deve inviare comunicazione scritta, entro 30 giorni agli assicuratori tramite l’intermediario.
L’assicurato deve comunicare per iscritto agli assicuratori l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto o in parte lo stesso rischio di cui alla polizza. In caso di richiesta di risarcimento, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri. Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio questo contratto opererà a 2° rischio e, quindi, per l’eccedenza dei limiti di indennizzo rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.
Quando e come devo pagare?
Il contratto prevede il pagamento annuale del premio in unica soluzione. Il pagamento del premio dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a DUAL Italia Spa o all’intermediario.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno ivi indicato se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In caso di rinnovo tacito, se il contraente non paga il premio o le rate di premio relative al rinnovo, l’assicurazione di cui alla polizza resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Come posso disdire la polizza?
La disdetta può essere spedita, entro e non oltre 60 giorni prima del termine del periodo di assicurazione, alternativamente:
i. mediante raccomandata A/R, inviata all’intermediario o a DUAL Italia Spa;
ii. direttamente dal contraente a DUAL Italia Spa tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, il contraente può recedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dalla presente polizza con preavviso di 90 giorni.
1 Arch Insurance (EU) DAC ha conferito a DUAL Italia S.p.A. i poteri, fra gli altri, di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli altri intermediari coinvolti nella stipulazione del contratto.
Assicurazione: Contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale commercialisti
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A.1 nella sua qualità di “manufacturer de facto” per conto della Compagnia
Compagnia: Arch Insurance (EU) DAC Prodotto: DUAL Professioni Commercialisti
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: Novembre 2019, ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Arch Insurance (EU) DAC - Rappresentanza Generale per l'Italia - Avente la sede legale in 0xx Xxxxx Xxxxx 0 The Oval, 160 Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx 0 (Xxxxxxx) - Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00164 - Codice ISVAP impresa: D965R - Sede secondaria in Italia: xxx Xxxxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx); - tel. 00000-00000000 /0000-00 000000; sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx - selezionando Insurance>Regions>EU/EEA - Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento - Autorità di vigilanza competente: Central Bank of Ireland (CBI) con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxx, Xxxxxxx 0 X00 X0X0, (Irlanda) - L’ammontare del patrimonio netto di Arch Insurance (EU) DAC è pari a Euro 56.803.000, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 65.000.000 e la parte relativa alle riserve patrimoniali pari a Euro 2.517.000; - Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) Euro 4.213.000; - Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) Euro 16.851.000; - Fondi propri ammissibili Euro 56.958.000; - L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, quale rapporto tra fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 339%; - La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx I dati patrimoniali di cui sopra si riferiscono al bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
La polizza assicura il professionista dalle richieste di risarcimento conseguenti ad errori commessi nell’ambito dell'esercizio dell'attività di commercialista, così come meglio specificato nel DIP danni. La polizza include altresì: |
• perdita di documenti e valori • conduzione dello studio (R.C.T.) • trattamento di dati personali o errata consulenza in materia di privacy (GDPR) • attività di mediazione per la conciliazione delle controversie • sanzioni fiscali e/o amministrative comminate a clienti • dolo di soggetti di cui l'assicurato debba rispondere • responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile • consulenza in materia di fusioni ed acquisizioni • responsabilità verso prestatori di lavoro (R.C.O.) • attività di curatore/ liquidatore/commissario • funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale • quanto dovuto a terzi a titolo di responsabilità solidale con altri soggetti L’impegno massimo degli assicuratori relativamente alle richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dell’assicurato non può eccedere il limite di indennizzo indicato in polizza e concordato con il contraente. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Retroattività limitata alla data di decorrenza polizza | L’opzione prevede che la polizza copra esclusivamente le richieste di risarcimento relative ad errori commessi durante il periodo di copertura, pertanto eventuali richieste di risarcimento notificate agli assicurati durante il periodo di assicurazione, ma relative ad errori commessi in data antecedente la data di decorrenza della polizza, non rientrano più nella garanzia assicurativa. L’attivazione dell’opzione prevede l’applicazione di uno sconto del 30% sul premio lordo. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO |
Assicurazione delle richieste di risarcimento relative ad errori commessi dall’assicurato nello svolgimento di incarichi di sindaco, membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, revisore legale dei conti e membro dell’organismo di vigilanza, attestatore. Revisore/ La garanzia copre anche gli errori inerenti l’attività professionale assicurata svolta Sindaco/ per conto di società in cui l’assicurato abbia incarichi di amministratore (membro del O.D.V./ Attestatore/ Consiglio di Amministrazione). Amministratore L’opzione può essere attivata al momento della stipulazione della polizza indicandolo nel modulo di raccolta dati o direttamente all’intermediario e prevede l’applicazione di un premio aggiuntivo. |
Assicurazione delle richieste di risarcimento relative ad errori commessi dalla società di servizi contabili (EDP) indicata in polizza. Società di servizi L’opzione può essere attivata al momento della stipulazione della polizza contabili (EDP) indicandolo nel modulo di raccolta dati o direttamente all’intermediario e integrando il fatturato complessivo con quello derivante della società di servizi contabili (EDP). L’eventuale premio aggiuntivo relativo all’attivazione dell’opzione è determinato dall’entità del fatturato aggiuntivo della società di servizi contabili (EDP). |
Se il contraente è uno studio associato/società, l’opzione consente di assicurare l’attività esercitata con propria Partita Iva dai singoli professionisti associati/soci del contraente che alla stipula della polizza siano parte dello studio associato/società. Estensione attività L’opzione può essere attivata al momento della stipulazione della polizza personale dei indicandolo nel modulo di raccolta dati o direttamente all’intermediario e professionisti specificando oltre al fatturato dello studio associato/società il fatturato derivante dall’attività personale dei professionisti associati/soci. L’eventuale premio aggiuntivo relativo all’attivazione dell’opzione è determinato dall’entità del fatturato aggiuntivo dei professionisti associati/soci. |
Assicurazione delle richieste di risarcimento relative ad errori commessi dall’assicurato nello svolgimento di incarichi di amministratore condominiale. L’opzione può essere attivata al momento della stipulazione della polizza Amministratore indicandolo nel modulo di raccolta dati o direttamente all’intermediario e condominiale specificando oltre al fatturato complessivo quello derivante dall’attività di amministratore condominiale. L’eventuale premio aggiuntivo relativo all’attivazione dell’opzione è determinato dall’entità del fatturato aggiuntivo dell’attività di amministratore condominiale. |
Assicurazione della responsabilità civile dell’assicurato derivante dall’attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità, svolta ai sensi della normativa vigente. Visto di Conformità L’opzione può essere attivata al momento della stipulazione della polizza indicandolo nel modulo di raccolta dati o direttamente all’intermediario e non prevede alcun sovrappremio. |
Nessuna franchigia L’opzione prevede l’azzeramento della franchigia prevista per la garanzia Revisore Revisore/ - Sindaco - Membro Organismo di Vigilanza – Attestatore - Amministratore. Sindaco/ L’opzione può essere attivata al momento della stipulazione della polizza O.D.V./ Attestatore/ indicandolo nel modulo di raccolta dati o direttamente all’intermediario e prevede Amministratore l’applicazione di un sovrappremio del 10% sul premio lordo. |
Ai fini dell’attivazione della postuma è richiesta comunicazione scritta agli assicuratori entro la scadenza della copertura assicurativa e la sua durata è così disciplinata: - In caso di decesso: o 5 anni gratuiti; o 10 anni al 100% del premio annuo - In caso di cessazione definitiva dell’attività, scioglimento/fusione dello studio associato/società, fino a 10 anni con sovrappremi definiti: 1 anno: 30% del premio annuo 2 anni: 50% del premio annuo 3 anni: 100% del premio annuo Postuma 4 anni: 120% del premio annuo 5 anni: 140% del premio annuo 10 anni 150% del premio annuo - In tutti gli altri casi: o 200% del premio annuo, se non è mai stata notificata alcuna richiesta di risarcimento e/o circostanza; o 400% del premio annuo se sono state notificate richieste di risarcimento e/o circostanze. La postuma non può essere concessa in caso di fallimento e/o ammissione del contraente a procedure concorsuali o altre procedure di analoga natura o in caso di radiazione dall’albo professionale dell’assicurato per motivi disciplinari o penali. |
Che cosa non è assicurato? |
Le esclusioni di carattere generale sono indicate nel DIP. Con riferimento alla garanzia Revisore – Sindaco - Membro Organismo di Vigilanza – Attestatore - Amministratore, non sono assicurate le richieste di risarcimento inerenti: • incarichi presso società in procedura concorsuale e/o di liquidazione prima della decorrenza della prima polizza • incarichi presso società con perdite superiori al 25% del patrimonio netto prima della decorrenza della prima polizza stipulata con l’assicurato • somme percepite dall'assicurato a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare deliberazione dell’organo competente • società o enti in cui l’assicurato abbia un interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.). • la gestione della società e il rischio d’impresa • incarichi di amministratore unico |
Ci sono limiti di copertura? |
Le limitazioni di carattere generale sono indicate nel DIP. Con riferimento alla garanzia Sindaco - Revisore - Membro Organismo di Vigilanza – Attestatore – Amministratore, le franchigie, i limiti di indennizzo e/o sottolimiti sono pattuiti come segue: • franchigia € 5.000 • per incarichi presso Banche, Società di Intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione e Società Finanziarie in genere, o per incarichi cessati durante la retroattività: sottolimite € 500.000 • per tutti gli altri incarichi opera il limite di indennizzo della polizza |
Che obblighi ho? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | In aggiunta agli obblighi indicati nel DIP si richiamano i seguenti Denuncia di sinistro: In caso di richiesta di risarcimento o circostanza l’assicurato deve inviare comunicazione scritta entro 30 giorni, tramite l’intermediario, a DUAL Italia S.p.A., che gestisce i sinistri in nome e per conto degli assicuratori presso i seguenti recapiti: Xxx Xxxxxxx Xx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, fax 00-00000000, PEC xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o email a xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx Al contrario, la notifica degli atti giudiziari deve essere fatta direttamente presso l'indirizzo degli assicuratori, pertanto presso Arch Insurance (EU) DAC in Xxx Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, pertanto a far data dalla notifica della richiesta di risarcimento all’assicurato. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o contro cui ha promosso l'azione. La prescrizione non si applica in caso di circostanza. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte dell’assicurato relative a situazioni tali che gli assicuratori non avrebbero dato il loro consenso alla stipula del contratto, o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, prevedono la totale o parziale perdita del diritto all’indennizzo. |
Obblighi dell’impresa | Gli assicuratori provvedono al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto di liquidazione consensuale tra le parti debitamente firmato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio di polizza deve essere versato agli assicuratori per il tramite dell’intermediario entro la decorrenza del contratto. Al rinnovo il premio resta invariato nel caso in cui il fatturato dell’assicurato non superi la fascia indicata nel contratto. In caso di incremento del fatturato oltre tale soglia, gli assicuratori applicano al rinnovo il premio relativo alla nuova fascia di fatturato, adeguando anche il limite di indennizzo. Il premio indicato in polizza è comprensivo di imposta. L’aliquota applicata è pari al 21,25 incrementata nella misura percentuale di un punto, secondo quanto previsto dal fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. |
Rimborso | In caso di recesso dal contratto di una delle parti, gli assicuratori rimborsano all’assicurato il premio imponibile, al netto delle imposte in proporzione al periodo di assicurazione non goduto. L’eventuale rimborso è corrisposto all’assicurato entro 30 giorni dalla cessazione dell’assicurazione. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La polizza è emessa per una durata minima di 12 mesi e per una durata massima di 18 mesi. Il contratto prevede il tacito rinnovo e alla scadenza gli assicuratori provvedono a trasmettere la quietanza relativa all’incasso del premio di rinnovo. |
Sospensione | Se il contraente non paga il premio entro la data di decorrenza del contratto, la copertura assicurativa resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga il premio o le rate di premio relative al rinnovo, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non applicabile al contratto. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto a liberi professionisti, studi associati e società che svolgono la loro attività in qualità di commercialisti. |
Quali costi devo sostenere? |
Il premio lordo a carico del contraente comprende costi di intermediazione così composti: - una quota pari al 14% circa del premio lordo costituisce le provvigioni dell’intermediario per il tramite del quale il contratto di assicurazione è stipulato - una quota variabile fra 0% e 11% del premio lordo costituisce gli accessori, ovvero i costi inerenti (tra l'altro) alla gestione della polizza delegata dalla Compagnia al "manufacturer de facto" - una quota pari a circa il 9% del premio lordo costituisce il compenso del “manufacturer de facto” |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxx assicuratori possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri. I reclami possono essere inoltrati - utilizzando il modulo disponibile sul sito di Ivass (xxx.xxxxx.xx) - per iscritto a: - Arch Insurance (EU) DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia, Xxx Xxxxx Xxxxx x. 0, 00000, Xxxxxx all'attenzione del Rappresentante Generale - fax n. 00000-0 000 0000 (oppure fax n. 0000-00 00000000) - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Oppure a - Xxxx Xxxxxxxxx (XX) XXX, 0xx Xxxxx Xxxxx 0 The Oval, 000 Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx 0, Xxxxxxx all'attenzione del Complaints Manager - fax n. 00000-0 000 0000 I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, denominazione degli assicuratori, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Gli assicuratori, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
1 Arch Insurance (EU) DAC ha conferito a DUAL Italia S.p.A. i poteri, fra gli altri, di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli altri intermediari coinvolti nella stipulazione del contratto.
SOMMARIO |
DEFINIZIONI: UN’UTILE GUIDA ALLA COMPRENSIONE DEL TESTO 2
SEZIONE A 7
1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: ALCUNE PREVISIONI CHE È 7
IMPORTANTE CONOSCERE
SEZIONE B 9
2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO 9
3. COSA ASSICURIAMO ULTERIORMENTE E A QUALI CONDIZIONI 10
3.1 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI 10
3.2 CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI 14
POLIZZA
4. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI" 18
ESCLUSIONI GENERALI 18
5. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA 20
6. LA POSTUMA 23
7. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA 24
SEZIONE C 25
8. COSA FARE IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O IN CASO DI 25
CIRCOSTANZA
DUAL Professioni
Commercialisti
AVVERTENZA Ai sensi dell’Articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 9/2005) e dalle Linee Guida del Tavolo di lavoro “Contratti Semplici e Chiari” del 6 febbraio 2018, decadenze, nullità, limitazioni di garanzie, oneri, rischi, obblighi a carico del CONTRAENTE e/o dell’ASSICURATO e periodi di sospensione della garanzia contenute nella presente POLIZZA sono evidenziate in “grassetto”. |
DEFINIZIONI: UN’UTILE GUIDA ALLA COMPRENSIONE DEL TESTO |
I termini riportati in lettere maiuscole nella POLIZZA o nella SCHEDA DI POLIZZA allegata hanno il significato a loro attribuito di seguito:
LE PARTI
CONTRAENTE: la persona fisica, l’associazione professionale, lo studio associato o la società indicata nella SCHEDA DI POLIZZA, residente o con sede legale in Italia, che stipula l’assicurazione per conto proprio e/o per conto dell’ASSICURATO.
ASSICURATO: il CONTRAENTE indicato nella SCHEDA DI POLIZZA ed i suoi COLLABORATORI. In caso di associazione professionale o di studio associato o di società, per ASSICURATI si intendono anche i partner, i professionisti associati e tutti i soci, passati, presenti e futuri, esclusivamente per l’attività svolta per conto e nel nome dell’associazione professionale o dello studio associato o della società.
ASSICURATORI: i soggetti che prestano la copertura assicurativa indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.
ALTRE DEFINIZIONI UTILI
ATTI TERRORISTICI: atti di forza e/o violenza:
i. verificatisi per ragioni politiche, religiose oppure altre ragioni; e/o
ii. diretti a rovesciare o influenzare un governo; e/o
iii. messi in atto a scopo di incutere paura alla popolazione o a parte di essa tramite persone che agiscono da sole o in nome e per conto o in collegamento a qualsiasi organizzazione.
CIRCOSTANZA: i. qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la
condotta dell’ASSICURATO, da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
ii. qualsiasi atto o fatto di cui l’ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti.
COLLABORATORE: qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell’ASSICURATO, xxx incluso il dipendente, praticante, apprendista, stagista, tirocinante nello svolgimento dell’attività professionale indicata nella SCHEDA DI POLIZZA e di cui l’ASSICURATO stesso debba rispondere.
COSTI E SPESE: tutti i costi e le spese necessarie, sostenute da o in nome e per conto dell’ASSICURATO derivanti dall’investigazione, dalla difesa, dalla gestione e/o dalla transazione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO con il consenso scritto degli ASSICURATORI.
COSTI e SPESE non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell’ASSICURATO e/o dei suoi COLLABORATORI.
DANNI CORPORALI: qualsiasi lesione personale, morte, infermità di persone.
DANNI MATERIALI: il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).
DOCUMENTI: qualsiasi atto, testamento, contratto, planimetria, mappa, evidenza contabile, libro contabile, lettera, certificato, supporto dati per elaboratori elettronici, modulo e documento e quant’altro di simile scritto a mano o stampato o riprodotto in qualsivoglia forma la cui custodia sia stata affidata all’ASSICURATO.
DUAL ITALIA SPA: l’Intermediario assicurativo iscritto nella sezione A del registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all’articolo 109 del D.Lgs. 209/2005 al n. A000167405 incaricato dagli ASSICURATORI della ricezione e trasmissione delle comunicazioni relative alla POLIZZA, di curare la gestione e la liquidazione delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO, di gestire e intrattenere i rapporti con i CONTRAENTI e gli ASSICURATI nonché con gli INTERMEDIARI che hanno contribuito all'intermediazione della POLIZZA.
In caso di chiamata in garanzia i relativi atti dovranno essere notificati agli ASSICURATORI, al domicilio eletto indicato nella POLIZZA.
ERRORE: qualsiasi atto colposo, azione od omissione posta in essere con negligenza, imperizia e imprudenza dall’ASSICURATO e inerente all’attività professionale indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.
FATTURATO: il volume d’affari rilevabile dall’ultimo Modello Unico o, qualora disponibile, dall’ultima Comunicazione Dati IVA, presentati presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Per le società con esercizio fiscale diverso dall’anno solare il dato è rilevabile dall’ultima Dichiarazione IVA o, qualora disponibile, dall’ultima Comunicazione Dati IVA.
Per tutti i soggetti che non siano tenuti alla presentazione della Dichiarazione IVA, sia in forma unificata (quadro IVA nel Modello UNICO) che separata (Dichiarazione IVA), per FATTURATO si intende il totale dei compensi o il totale dei ricavi desumibili dalla dichiarazione dei redditi.
Il FATTURATO si intende al netto di IVA.
INDENNIZZO: la somma dovuta dagli ASSICURATORI ai sensi della presente POLIZZA.
INTERMEDIARIO: il soggetto indicato nella SCHEDA DI POLIZZA autorizzato ad esercitare l’attività di intermediazione assicurativa in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili.
LIMITE DI INDENNIZZO: l’importo che rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compresa l’eventuale POSTUMA. Tale importo è specificatamente indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
PERDITA: i. l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze di condanna passate in giudicato, lodi arbitrati e/o transazioni autorizzate dagli ASSICURATORI, fermo restando che gli ASSICURATORI si impegnano a svolgere, finché ne hanno interesse, tutte le necessarie e opportune attività e valutazioni per determinare ed eventualmente liquidare la PERDITA prima della conclusione definitiva dei giudizi o dei procedimenti arbitrali promossi nei confronti degli ASSICURATI;
ii. i costi e le spese sostenuti da un TERZO che l’ASSICURATO sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale, di un lodo arbitrale e/o di una transazione;
iii. i COSTI E SPESE
PERIODO DI ASSICURAZIONE:
il periodo di efficacia della POLIZZA indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione.
POSTUMA: il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE entro il quale l’ASSICURATO può notificare agli ASSICURATORI RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o CIRCOSTANZE manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e riferite ad un ERRORE commesso o che si presuma sia stato commesso durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e nel periodo di RETROATTIVITÀ.
PREMIO: la somma dovuta dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI ai fini della garanzia assicurativa.
RETROATTIVITÀ: il periodo di tempo compreso tra la data indicata nella SCHEDA DI POLIZZA alla voce RETROATTIVITÀ e la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.
Rientrano nell'ambito di applicazione della POLIZZA le sole RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a fatti o CIRCOSTANZE denunciati per la prima volta dall’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o la POSTUMA (se concessa) in conseguenza di ERRORI commessi o che si presuma siano stati commessi entro detto periodo di RETROATTIVITÀ.
I LIMITI DI INDENNIZZO in aggregato indicati nella SCHEDA DI XXXXXXX non s’intendono in alcun modo incrementati per effetto della RETROATTIVITA'.
Come funziona la retroattività? |
• In caso di retroattività illimitata, l’assicuratore tiene indenne l’assicurato dalle conseguenze di errori professionali commessi in qualsiasi momento anche prima della decorrenza del contratto, purché non noti a tale data. • In caso di retroattività limitata, ad esempio 2 anni, l’assicuratore tiene indenne l’assicurato dalle conseguenze di errori professionali commessi fino a 2 anni prima la decorrenza del contratto. Errori professionali commessi in data antecedente, ad esempio 3 anni prima la decorrenza del contratto, non rientrano in copertura. • In caso di retroattività pari alla data di decorrenza del contratto, l’assicuratore tiene indenne l’assicurato esclusivamente dalle conseguenze di errori professionali commessi durante il periodo di assicurazione; pertanto le conseguenze di qualsiasi errore professionale commesso prima della data di decorrenza contrattuale non rientrano in copertura. |
RICHIESTA DI RISARCIMENTO:
i. qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali da parte di TERZI nei confronti dell’ASSICURATO volta ad accertare i danni subiti a causa di un ERRORE dell’ASSICURATO;
ii. qualsiasi contestazione scritta di xxxxx inviata all’ASSICURATO che presupponga un ERRORE.
Più RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite o riconducibili al medesimo ERRORE, anche se costituissero PERDITE a più soggetti reclamanti, sono considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO soggetta ad:
i. un unico LIMITE DI INDENNIZZO;
ii. un'unica SCOPERTO O FRANCHIGIA.
SCHEDA DI POLIZZA: il documento che riporta i dati e le informazioni relative all’attività professionale dell’ASSICURATO, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENNIZZO, il
PREMIO ed eventuali dettagli delle garanzie prestate dalla POLIZZA. La SCHEDA DI POLIZZA forma parte integrante della POLIZZA.
In caso di contrasto, le informazioni contenute nella SCHEDA DI POLIZZA prevalgono su quelle contenute nelle condizioni di assicurazione.
SCOPERTO O FRANCHIGIA:
l’importo percentuale o fisso per ciascuna PERDITA, indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, e/o nelle condizioni di POLIZZA, che rimane a carico dell’ASSICURATO e che non può essere a sua volta assicurato da altri.
Pertanto per ogni PERDITA indennizzabile dalla POLIZZA gli ASSICURATORI pagano soltanto le somme eccedenti tale importo.
Come si applicano gli scoperti e le franchigie in caso di indennizzo? |
Garanzia soggetta a franchigia: • limite di indennizzo: € 500.000 • ammontare della perdita: € 150.000 • franchigia: € 2.500 • indennizzo: € 147.500 Garanzia soggetta a scoperto: • limite di indennizzo: € 500.000 • ammontare della perdita: € 150.000 • scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000 • il 10% della perdita: € 15.000, applicazione dello scoperto massimo • indennizzo: € 145.000 Franchigia o scoperto in caso di perdita superiore al limite di indennizzo: • limite di indennizzo: € 500.000 • ammontare della perdita: € 600.000 • franchigia: € 2.500 o in alternativa scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000 • indennizzo: € 500.000 |
SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO:
l’importo che rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE, relativo a garanzie specifiche incluse in POLIZZA. Il SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO non è da intendersi in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO ma è una parte di esso e resta inteso che gli ASSICURATORI, in nessun caso sono obbligati a risarcire PERDITE dopo l’esaurimento del LIMITE DI INDENNIZZO.
Come si applica il sottolimite di indennizzo? |
Garanzia soggetta a sottolimite inferiore al limite di indennizzo: • limite di indennizzo: € 500.000 • sottolimite di indennizzo: € 150.000 • ammontare della perdita: € 170.000 • indennizzo: € 150.000 Garanzia soggetta a sottolimite superiore al limite di indennizzo: • limite di indennizzo: € 250.000 • sottolimite di indennizzo: € 500.000 • ammontare della perdita: € 300.000 • indennizzo: € 250.000 |
TERZO: qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall’ASSICURATO o dai suoi COLLABORATORI.
Il termine TERZO esclude:
i. il coniuge (che non sia legalmente separato), il convivente, i genitori, i figli dell’ASSICURATO e/o dei COLLABORATORI e qualsiasi altro familiare che risieda con l’ASSICURATO e/o con i COLLABORATORI;
ii. le imprese di cui l’ASSICURATO sia direttamente o indirettamente titolare, contitolare o socio di maggioranza;
iii. qualunque soggetto che detenga una partecipazione diretto o indiretta nel capitale del CONTRAENTE e/o dell’ASSICURATO nei casi in cui questi siano persone giuridiche.
VALORI: qualsiasi somma di denaro, titolo e/o bene la cui custodia sia stata affidata all’ASSICURATO dai clienti di quest'ultimo.
SEZIONE A |
1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE
1.1 ALLA STIPULA DELLA POLIZZA E’
NECESSARIO FORNIRE INFORMAZIONI COMPLETE ED ESAURIENTI: "LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO"
Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni dell’ASSICURATO, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI.
Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte dell’ASSICURATO relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all’INDENNIZZO.
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.
1.2 COSA FARE E COME OPERA LA POLIZZA IN PRESENZA DI ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE
Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, la POLIZZA opera a 2° rischio e, quindi, per l’eccedenza dei limiti di indennizzo delle altre polizze assicurative.
Il CONTRAENTE deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto o in parte le stesse coperture della POLIZZA.
In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, il CONTRAENTE deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuna di esse l’INDENNIZZO dovuto in relazione al rispettivo contratto considerato indipendentemente dagli altri. Nel caso in cui la somma di tali richieste superasse l’ammontare della RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ciascuna Assicuratore è tenuto a pagare esclusivamente la quota dovuta in base al proprio contratto, escludendo ogni obbligazione ulteriore e in solido con altri Assicuratori.
Se il CONTRAENTE omette dolosamente di dare l’avviso di cui sopra, gli ASSICURATORI non sono tenuti a corrispondere l’INDENNIZZO.
1.3 SE IL PREMIO NON E’ PAGATO LA GARANZIA ASSICURATIVA
NON OPERA: IL "PAGAMENTO DEL PREMIO"
La POLIZZA ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (articolo 1901 Codice Civile)
In caso di rinnovo tacito, se il CONTRAENTE non paga il PREMIO o le rate di PREMIO relative al rinnovo, la POLIZZA resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
1.4 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi alla POLIZZA sono a carico del CONTRAENTE.
1.5 COME SI MODIFICANO I CONTENUTI DELLA POLIZZA: "MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE”
Eventuali modifiche alla POLIZZA o cessioni di diritti ad essa relativi sono valide ed efficaci solo se accettate per iscritto dagli ASSICURATORI ed a fronte della emissione di una appendice alla POLIZZA.
1.6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il CONTRAENTE deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio. In tal caso, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile “Aggravamento del Rischio” gli ASSICURATORI hanno il diritto di recedere dalla POLIZZA, oppure di proporre una nuova POLIZZA con differenti condizioni di assunzione del rischio.
Gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’INDENNIZZO nonché il recesso degli ASSICURATORI dal contratto.
1.7 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il CONTRAENTE ha interesse a comunicare agli ASSICURATORI ogni eventuale mutamento che produca una diminuzione del rischio assicurato.
Infatti, nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI sono tenuti a ridurre il PREMIO, a decorrere dalla scadenza della rata di PREMIO o dal PREMIO successivi alla comunicazione del CONTRAENTE ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile “Diminuzione del Rischio”. Inoltre, gli ASSICURATORI rinunciano al proprio diritto di recesso previsto dal suddetto articolo.
1.8 DOVE NOTIFICARE GLI ATTI GIUDIZIARI AGLI ASSICURATORI: "ELEZIONE DI DOMICILIO"
Gli atti giudiziari devono essere notificati agli ASSICURATORI a mezzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o, in alternativa, al domicilio eletto presso:
DLA Piper, Studio Legale Tributario Associato Xxx xxxxx Xxxxx, 0
00000 Xxxxxx
1.9 COMUNICAZIONI
RELATIVE ALLA POLIZZA
Qualora la POLIZZA sia stipulata per il tramite di un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) - nel seguito “Il Broker” - con la sottoscrizione della presente POLIZZA, l’ASSICURATO prende atto e accetta quanto segue:
i. ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker si considera effettuata all’ASSICURATO;
ii. ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker si considera effettuata dall’ASSICURATO;
iii. ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker e/o all’ASSICURATO si considera effettuata dagli ASSICURATORI;
iv. ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker e/o dall’ASSICURATO si considera effettuata agli ASSICURATORI.
1.10 FORO COMPETENTE Per ogni controversia avente ad oggetto il pagamento di premi insoluti
è competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria del Comune presso cui ha sede legale DUAL ITALIA S.P.A.
1.11 LEGGE APPLICABILE Per tutto quanto non è diversamente regolato nella presente POLIZZA si
applica la legge italiana.
1.12 MISURE RESTRITTIVE (SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE)
Gli ASSICURATORI sono esonerati dall’obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente POLIZZA se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di INDENNIZZO od esecuzione di tale prestazione esponga gli ASSICURATORI o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
SEZIONE B |
2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO
2.1 OGGETTO DELLA POLIZZA - ALL RISKS
A fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l’ASSICURATO di ogni PERDITA conseguente ad un ERRORE involontariamente commesso nell’esercizio dell’attività professionale indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.
Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione, fermo restando tutto quanto espressamente escluso.
2.2 CLAUSOLA CLAIMS MADE: COPERTURA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO
La POLIZZA è prestata nella forma Claims Made, essa pertanto copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di XXXXX conseguenti ad ERRORI commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ, avanzate per la prima volta nei confronti dell'ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE e da questi regolarmente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, o durante la POSTUMA (se concessa).
2.3 LE CIRCOSTANZE La POLIZZA copre altresì le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte
di XXXXX conseguenti a CIRCOSTANZE di cui l’ASSICURATO venga a conoscenza per la prima volta nel PERIODO DI ASSICURAZIONE, purché debitamente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, o durante la POSTUMA (se concessa) e relative ad ERRORI commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante la RETROATTIVITÀ.
In particolare, per effetto della comunicazione di una CIRCOSTANZA agli ASSICURATORI nei termini previsti dalla POLIZZA, l'eventuale successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO derivante da o attribuibile a tale CIRCOSTANZA ricade nell'ambito di operatività della POLIZZA anche dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e/o della POSTUMA (se concessa).
Quando si attiva la polizza e come funziona la clausola claims made? |
La polizza si attiva al momento della comunicazione dell’assicurato all'assicuratore della richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, pertanto le relative garanzie assicurative opereranno anche diverso tempo dopo che il professionista abbia commesso l’errore, purché: • l’errore non fosse noto al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo • il contratto abbia retroattività illimitata o comunque più estesa del periodo di polizza. |
Come funziona la copertura delle circostanze? |
Se l’assicurato si accorge di aver commesso un errore prima ancora di aver ricevuto una richiesta danni da parte del terzo danneggiato, ha la facoltà di comunicarlo in via precauzionale agli assicuratori. In tale caso, la successiva richiesta di risarcimento, derivante dall'errore rientrerebbe in garanzia anche qualora: • la polizza sia scaduta • l’assicurato non sia più coperto da analogo contratto assicurativo. • ATTENZIONE: le circostanze note all’assicurato prima della stipula del contratto, e le successive richieste di risarcimento, rimangono escluse dalla copertura assicurativa. |
3. COSA ASSICURIAMO ULTERIORMENTE E A QUALI CONDIZIONI
3.1 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
Ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni tutte della POLIZZA, quest'ultima include altresì le seguenti garanzie:
3.1.1 PERDITA DOCUMENTI
E VALORI
Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a danneggiamento, perdita o distruzione di DOCUMENTI e/o VALORI la cui custodia sia stata affidata all'ASSICURATO.
La garanzia include costi e spese sostenuti dall’ASSICURATO per sostituire o ripristinare tali DOCUMENTI e/o VALORI, a condizione che egli fornisca le fatture o le ricevute di costi e spese.
Con riferimento ai VALORI, la presente garanzia è soggetta ad un
SOTTOLIMITE di INDENNIZZO pari a € 2.500,00 per ogni RICHIESTA DI
RISARCIMENTO ed in aggregato annuo e senza applicazione di alcuno SCOPERTO o FRANCHIGIA.
3.1.2 CODICE PRIVACY
(Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 - il
"Regolamento Privacy")
Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative ad errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, protezione, utilizzo, comunicazione, diffusione e cancellazione) o comunque errata consulenza in materia di privacy.
La garanzia è prestata nell’ambito del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA e include le conseguenze degli ERRORI commessi dall’ASSICURATO nell’ambito dello svolgimento di incarichi di Data Protection Officer per conto dei propri clienti.
La presente garanzia opera a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture (se esistenti), aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla POLIZZA, compresi i contratti assicurativi Cyber, a copertura dagli attacchi informatici.
3.1.3 MEDIATORE PER
LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE (D.LGS. 28/2010)
Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti allo svolgimento di attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni.
La presente garanzia opera a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, se esistenti, aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla POLIZZA, comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per l’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni.
3.1.4 SANZIONI DI TERZI Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO
relative a sanzioni fiscali e/o amministrative comminate a clienti dell'ASSICURATO per un ERRORE commesso dall’ASSICURATO stesso.
3.1.5 DOLO DI SOGGETTI
DI CUI l'ASSICURATO DEBBA RISPONDERE
Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative ad atti dolosi commessi nello svolgimento dell’attività professionale dei soggetti del cui operato l’ASSICURATO sia legalmente tenuto a rispondere, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di surrogazione.
La garanzia opera a parziale deroga dell’esclusione FATTI DOLOSI E FRAUDOLENTI che segue.
3.1.6 SPESE DI SALVATAGGIO
Gli ASSICURATORI coprono le spese e i costi sostenuti dall’ASSICURATO al fine di prevenire o mitigare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente ad un ERRORE dell’ASSICURATO, purché:
i. l’ASSICURATO comunichi preventivamente agli ASSICURATORI l'ERRORE e l'ammontare delle spese e dei costi necessari per prevenire o mitigare il danno;
ii. la comunicazione venga fatta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante la POSTUMA (se concessa);
iii. spese e costi siano debitamente documentati da fatture o altri analoghi documenti.
La garanzia è operante esclusivamente nel caso in cui gli ASSICURATORI ritengano che le spese e i costi sostenuti annullino o limitino l'ammontare della RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
Resta inteso che per spese e costi non si intendono i costi fissi dell'ASSICURATO, quali i salari e gli stipendi per lavoro ordinario o straordinario, i premi di produzione, le gratifiche o analoghi compensi, e le retribuzioni a professionisti per loro prestazioni ordinariamente fornite all'ASSICURATO.
3.1.7 RESPONSABILITÀ
CIVILE TERZI NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO (R.C.T.)
Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a DANNI CORPORALI e MATERIALI dei quali l’ASSICURATO si sia reso involontariamente responsabile e che si siano verificati nell’ambito della proprietà o conduzione dei locali adibiti allo svolgimento dell’attività professionale (ad esclusione di luoghi diversi dalla sede principale o da eventuali altre sedi secondarie) inclusi quelli derivanti da fatti dolosi di persone delle quali l'ASSICURATO debba rispondere, salvi i diritti di surrogazione.
La garanzia opera a parziale deroga dell’esclusione DANNI CORPORALI O DANNI MATERIALI che segue ed è prestata con un SOTTOLIMITE di INDENNIZZO di € 2.500.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO ed
in aggregato annuo e senza l’applicazione di alcuna FRANCHIGIA. Ferme restando le esclusioni previste nella POLIZZA, la garanzia non
opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO riconducibili a o derivanti da:
i. danni a cose che l’ASSICURATO detenga a qualsiasi titolo, nonché in ogni caso danni cagionati da furto o incendio di beni dell’ASSICURATO o che questi detenga, fatta salva l’estensione PERDITA DOCUMENTI E VALORI;
ii. danni cagionati ad opere in costruzione, ad opere sulle quali o nelle quali si eseguono lavori;
iii. danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
iv. danni derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne;
v. danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati e cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno determinati da qualsiasi causa;
vi. danni da detenzione o impiego di esplosivi;
vii. danni da proprietà di fabbricati e loro strutture fisse;
viii. danni da circolazione di qualunque veicolo.
3.1.8 RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVO - CONTABILE
Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti a PERDITE cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario con responsabilità amministrativa e amministrativo - contabile (cosiddetta colpa grave) in conseguenza di ERRORI commessi dall’ASSICURATO nell'esercizio delle proprie funzioni e quale responsabile ai sensi di legge per effetto di decisioni della Corte dei Conti.
Che cos’è la responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile? |
Nel caso in cui il professionista svolga la propria attività per conto di enti pubblici e arrechi un danno patrimoniale all’ente medesimo o ad un alto ente pubblico, può incorrere nella responsabilità amministrativa e/o amministrativo-contabile sulla quale ha giurisdizione la Corte dei Conti. Al fine di potersi tutelare rispetto alla responsabilità amministrativa, il professionista ha la facoltà di attivare la copertura della responsabilità amministrativa e/o amministrativo-contabile. |
3.1.9 RESPONSABILITA’
CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a pregiudizio economico derivante da DANNI CORPORALI avvenuti durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e di cui l’ASSICURATO sia ritenuto responsabile:
i. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE da prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
ii. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, cagionati durante il PERIODO di ASSICURAZIONE ai prestatori di lavoro di cui al punto precedente per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente e/o temporanea.
La presente garanzia opera a parziale deroga dell’esclusione DANNI CORPORALI O DANNI MATERIALI che segue e si applica anche alle azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12/6/1984 n. 222 e dagli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi di legge.
La garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE di Indennizzo di € 2.500.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e in aggregato annuo, ma con il limite di € 250.000 per persona, e senza l’applicazione di alcuna FRANCHIGIA.
La garanzia è efficace a condizione che, al momento della RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’ASSICURATO sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge.
Dalla garanzia restano escluse le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da e/o attribuibili a malattie professionali di qualunque natura.
3.1.10 FUSIONI E
ACQUISIZIONI
Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti allo svolgimento di attività dell’ASSICURATO in qualità di consulente in materia di fusioni ed acquisizioni, sempre che tali attività rientrino nell'ambito delle competenze professionali consentite dalla legge.
3.1.11 CURATORE/
LIQUIDATORE/ COMMISSARIO
Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti allo svolgimento di funzioni da parte dell’ASSICURATO di carattere pubblico o di natura giudiziale, ivi compresi a titolo esemplificativo e non limitativo gli incarichi di:
i. curatore nelle procedure di fallimento;
ii. commissario xxxxxxxxxx nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
iii. commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
iv. commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative;
v. ausiliario giudiziario;
vi. liquidatore giudiziale eco-liquidatore,
vii. arbitro;
viii. custode giudiziario;
ix. rappresentante degli obbligazionisti;
x. perito e consulente tecnico
sempre che tali incarichi rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.
3.1.12 AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO DI BENI MATERIALI
Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti allo svolgimento di incarichi di amministratore di sostegno esclusivamente di beni materiali e quindi con l’esclusione di beni immateriali e/o aventi personalità giuridica.
La garanzia non è operante nel caso in cui l’ASSICURATO rientri tra i soggetti di cui al primo comma dell’articolo 408 del Codice Civile di seguito indicati: coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.
3.2 CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA
Ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni tutte della POLIZZA, quest'ultima può offrire le seguenti ulteriori garanzie:
3.2.1 ESTENSIONE ATTIVITA’ PERSONALE DEI PROFESSIONISTI
Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti allo svolgimento dell’attività esercitata con propria Partita Iva dai singoli professionisti associati/soci che all’atto della stipulazione della POLIZZA siano parte dello studio associato/società CONTRAENTE.
La garanzia opera (i) qualora il FATTURATO dichiarato dal CONTRAENTE e indicato nella SCHEDA DI POLIZZA comprenda anche il FATTURATO derivante dall’attività esercitata individualmente dai singoli professionisti associati/soci; (ii) anche nei confronti di nuovi professionisti associati/soci che entrano a far parte dello studio associato/società e di professionisti associati/soci che subentrano alle persone precedentemente assicurate nello studio associato/società durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, purché ne sia data tempestiva comunicazione agli ASSICURATORI.
La presente estensione opera a parziale deroga dell’esclusione ATTIVITA’ SVOLTA CON PARTITA IVA DIFFERENTE che segue.
3.2.2 AMMINISTRATORE
CONDOMINIALE
Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti allo svolgimento dell’attività svolta in qualità di amministratore condominiale come previsto dagli articoli 1129, 1130 del Codice Civile.
La garanzia opera qualora il FATTURATO dichiarato dal CONTRAENTE e indicato nella SCHEDA DI POLIZZA comprenda anche il FATTURATO derivante da tale attività.
Ferme le esclusioni previste nella POLIZZA, la garanzia non opera per le RICHIESTE RISARCIMENTO derivanti da o correlate a:
i. omissioni nella stipulazione, modifica o gestione di assicurazioni;
ii. furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
iii. proprietà del fabbricato;
iv. DANNI CORPORALI;
v. responsabilità imputabile all’ASSICURATO nella gestione di lavori straordinari.
In deroga all’esclusione v. di cui sopra e ai sensi dell’articolo 9 della Legge n. 220, 11 Dicembre 2012, l’ASSICURATO ha la facoltà di richiedere:
i. l’acquisto di un LIMITE DI INDENNIZZO aggiuntivo, dedicato e adeguato all’entità dei lavori straordinari programmati presso i condomini gestiti
richiedere specifica dichiarazione a copertura del singolo lavoro straordinario oggetto di copertura della garanzia.
3.2.3 REVISORE/ SINDACO/ O.D.V./ ATTESTATORE/
AMMINISTRATORE
Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti a:
i. ERRORI commessi nell’espletamento dell’incarico / dell’attività di:
1. revisore legale dei conti (ex revisore dei conti - ex controllo contabile) ai sensi del D. Lgs. 39/2010
2. sindaco, membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione
3. membro dell’organismo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 - articolo 6 punto 1 lettera b
4. attestatore ai sensi degli articoli 67, 161 e 182 bis Legge Fallimentare a parziale deroga dell’esclusione i. procedure concorsuali e di liquidazione che segue e ii. perdite superiori al 25% del patrimonio netto.
ii. ERRORI inerenti l’attività professionale indicata nella SCHEDA DI POLIZZA, svolta per conto di società in cui l’ASSICURATO abbia incarichi di amministratore (membro del Consiglio di Amministrazione).
Sono da intendersi compresi:
i. i nuovi incarichi assunti successivamente alla stipulazione della POLIZZA
ii. gli incarichi cessati durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE;
iii. gli incarichi assunti presso Banche, Società di Intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione e Società Finanziarie in genere;
iv. gli incarichi cessati entro il periodo di RETROATTIVITA’ (se concesso);
v. gli incarichi assunti in società soggette a procedure concorsuali e di liquidazione, purché accettati per la prima volta successivamente all’avvio di tali procedure.
Per incarichi cessati durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE si intendono anche quelli cessati nel periodo di vigenza di altre polizze stipulate con gli ASSICURATORI senza soluzione di continuità.
Resta in ogni caso inteso che la presente garanzia opera a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture (se esistenti), aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente POLIZZA, comprese le coperture assicurative di Responsabilità Civile per amministratori e sindaci.
Se non diversamente pattuito, la garanzia è prestata con una FRANCHIGIA fissa di € 5.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e, con riferimento ai punti iii. e iv. di cui sopra, con l’applicazione di un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO DI € 500.000.
La garanzia è efficace a condizione che il FATTURATO dichiarato dal CONTRAENTE e indicato nella SCHEDA DI POLIZZA sia comprensivo del FATTURATO derivante dall’incarico o dall’attività oggetto della presente garanzia.
3.2.3.A Esclusioni
Ferme restando le esclusioni della POLIZZA, la presente estensione non opera in relazione alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:
i. procedure concorsuali e di liquidazione
procedure liquidative ai sensi dell’articolo 2484 primo comma punto 4 del Codice Civile e da procedure concorsuali (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa etc.) avviate prima della stipula della prima POLIZZA con gli ASSICURATORI.
La presente esclusione non è operante per gli incarichi di attestatore sopra descritto.
ii. perdite superiori al 25% del patrimonio netto
● società il cui ultimo bilancio, prima del PERIODO DI ASSICURAZIONE relativo alla prima POLIZZA stipulata con gli ASSICURATORI e rinnovata senza soluzione di continuità, presenti o avrebbe dovuto presentare in applicazione di corretti criteri di redazione, una perdita ante imposte superiore al 25% del patrimonio netto;
● incarichi assunti successivamente alla stipulazione della Polizza presso società il cui ultimo bilancio approvato prima della data di accettazione della carica presenti o avrebbe dovuto presentare in applicazione di corretti criteri di redazione una perdita ante imposte superiore al 25% del patrimonio netto.
La presente esclusione non è operante per gli incarichi di attestatore sopra descritto.
iii. compensi non autorizzati
somme percepite dall'ASSICURATO a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare deliberazione dell’organo competente;
iv. interesse economico
società o enti in cui l’ASSICURATO abbia un interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.).
v. rischio d’impresa
la gestione della società e il rischio d’impresa.
vi. amministratore unico
incarichi di amministratore unico.
3.2.3.B Casi in cui il tacito rinnovo (ove previsto) non si applica
Ad integrazione dell’articolo PROCEDURE DI RINNOVO E TACITO RINNOVO - ADEGUAMENTO DEL PREMIO (ove
previsto), si precisa che il tacito rinnovo non si applica nel caso in cui alla scadenza della relativa annualità assicurativa il FATTURATO derivante dagli incarichi o dalle attività oggetto della presente garanzia siano superiori al 35% del FATTURATO.
In tale caso l'ASSICURATO si obbliga a comunicare agli ASSICURATORI il relativo FATTURATO e l’elenco degli incarichi entro la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.
In assenza di tale comunicazione, la POLIZZA è rinnovata sulla base delle ultime informazioni note agli ASSICURATORI, ma in caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’ASSICURATO
incorre nella riduzione parziale o totale del diritto all’INDENNIZZO.
COSA INCLUDE LA GARANZIA REVISORE / SINDACO / O.D.V./ ATTESTATORE/ AMMINISTRATORE? |
L’estensione REVISORE/SINDACO/O.D.V./ATTESTATORE/AMMINISTRATORE permette la copertura delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dallo svolgimento dell’incarico di sindaco, di revisore legale dei conti, di membro dell’organismo di vigilanza e/o di attestatore di piani concordatari assunto anche in data antecedente la decorrenza della polizza, purché alla data della sua stipulazione la società per la quale è stato assunto l’incarico non abbia una perdita ante imposte superiore al 25% del patrimonio netto, non sia stata sottoposta a procedure concorsuali e/o l’assicurato non ne sia socio o azionista. La garanzia include: • incarichi presso società quotate in borsa • incarichi in società in procedura concorsuale, solo se al momento dell’assunzione dell’incarico la procedura concorsuale era già in corso • incarichi in società in liquidazione, solo se al momento dell’assunzione dell’incarico la liquidazione era già in corso • incarichi in società con perdite superiori al 25%, o in procedura concorsuale, o in liquidazione sempreché’ alla data di prima stipula contrattuale con gli assicuratori tali società non rientravano in nessuna delle fattispecie indicate. Con riferimento agli incarichi di amministratore o di consigliere di amministrazione, l’estensione non opera per le richieste di risarcimento che abbiano ad oggetto una mala gestione della società (normalmente coperte dalle polizze D&O), bensì opera per le richieste di risarcimento relative ad errori professionali coperti dalla polizza in società di cui l’assicurato oltre a prestare la sua attività professionale, ha anche incarichi nel consiglio di amministrazione della società stessa. |
3.2.4 ESTENSIONE SOCIETÁ DI SERVIZI CONTABILI (EDP)
Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti a responsabilità imputabile alla società di servizi contabili (EDP) indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.
Tale estensione si intende operante solo qualora il FATTURATO dichiarato dal CONTRAENTE e indicato nella SCHEDA DI POLIZZA sia comprensivo anche del FATTURATO della società di servizi contabili (EDP).
3.2.5 VISTO DI CONFORMITA’ (D.LGS 241-97 - D.L. 78-2009)
Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti a responsabilità civile dell’Assicurato derivante dall’attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997, come specificato nel D.M. n. 164/99, ai sensi dell'art. 10, comma 7 del D.L. n. 78/2009 e dell’art. 1 comma 574 della Legge n. 147/2013, così come modificati dall’art 3 del D.Lgs n.
50/2017 nonché art. 38 bis del DPR n. 633/1972 come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 175/2014 e dall' art. 7 quater del D.L. n. 193/2016.
Si precisa che il riferimento alle disposizioni di legge di cui al paragrafo che precede deve intendersi comprensivo di qualsiasi successiva modifica ed integrazione.
Il LIMITE DI INDENNIZZO esclusivamente dedicato a tale estensione di garanzia è fissato in € 3.000.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO ed in aggregato annuo e costituisce il massimo esborso per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO nei confronti dell’ASSICURATO durante il periodo di vigenza della presente POLIZZA o durante la POSTUMA.
Le eventuali Richieste di Risarcimento relative ad attività diverse dall’attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità di cui al precedente paragrafo non comportano riduzione del predetto LIMITE DI INDENNIZZO.
L’ASSICURATO dichiara e gli ASSICURATORI prendono atto che il LIMITE DI INDENNIZZO di € 3.000.000 è adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei visti di conformità rilasciati.
Gli ASSICURATORI si impegnano ad indennizzare il danneggiato dell’intero importo della PERDITA accertata, mentre l’ASSICURATO s’impegna a rimborsare agli ASSICURATORI l’importo di SCOPERTO o FRANCHIGIA, che pertanto rimane a suo totale carico.
Si prende inoltre atto che in caso di cancellazione o di mancato rinnovo della presente POLIZZA, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, la presente estensione opera, sempre soggetta a tutti i termini, condizioni ed esclusioni della POLIZZA, per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate per la prima volta nei confronti dell’ASSICURATO che siano originate da un ERRORE commesso durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e che siano notificate agli ASSICURATORI durante i cinque anni successivi alla data di scadenza della POLIZZA.
3.2.6 ESTENSIONE CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA (c.d. VISTO PESANTE)
Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti a responsabilità civile imputabile all’ASSICURATO riguardo alla Certificazione Tributaria (c.d. Visto Pesante) secondo quanto previsto dalle Leggi e dai regolamenti vigenti, purché l’ASSICURATO sia in possesso di tutti i requisiti per l’esercizio di tale attività.
Gli ASSICURATORI tengono pertanto indenne l’ASSICURATO dalle PERDITE cagionate ai propri clienti in conseguenza dell’applicazione di sanzioni fiscali/tributarie generate da un errore professionale nella Certificazione Tributaria (Visto Pesante).
In conformità alle Leggi vigenti, la presente estensione è prestata con un LIMITE D’INDENNIZZO pari ad € 3.000.000, da intendersi parte del LIMITE DI INDENNIZZO stabilito nella POLIZZA.
Gli ASSICURATORI s’impegnano ad indennizzare il danneggiato dell’intero importo della PERDITA accertata, mentre l’ASSICURATO s’impegna a rimborsare agli ASSICURATORI l’importo dello SCOPERTO O FRANCHIGIA, che pertanto rimane a suo totale carico.
L'ASSICURATO dichiara che IL LIMITE DI INDENNIZZO prestato per tale estensione è adeguato sia al numero dei contribuenti che al numero dei visti rilasciati in conformità alle normative in vigore.
4. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI"
La POLIZZA non copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino su, che traggano origine da, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza di, o che comunque riguardino:
ESCLUSIONI GENERALI
4.1 ATTIVITÀ DIVERSE O NON RETRIBUITE
attività diversa da quella/e indicata/e nella SCHEDA DI POLIZZA, o attività svolte a titolo gratuito.
4.2 ASSICURATO NON ISCRITTO ALL’ALBO PROFESSIONALE
attività svolta dall’ASSICURATO che non sia iscritto all’albo professionale od autorizzato dalle autorità competenti (ove previsto) ad esercitare l’attività indicata nella SCHEDA DI POLIZZA o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle autorità competenti. In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli ERRORI commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’ASSICURATO.
La POLIZZA mantiene la sua efficacia rispetto a RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite ad ERRORI commessi prima della data di delibera, purché l’ASSICURATO abbia dato avviso entro 7 giorni dalla data di efficacia della delibera stessa agli ASSICURATORI consegnando copia della relativa documentazione.
La POLIZZA è automaticamente riattivata alla revoca della delibera da parte delle autorità competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio della professione, sebbene gli ASSICURATORI abbiano facoltà di:
i. recedere dalla POLIZZA dando 90 giorni di preavviso;
ii. mantenere in vigore la POLIZZA fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO per ERRORI commessi prima della delibera delle autorità competenti.
4.3 FATTI NOTI CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO esistenti prima od alla
data di decorrenza della POLIZZA che l’ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
4.4 CIRCOSTANZE E/ O RICHIESTE DI
RISARCIMENTO GIÀ NOTIFICATE
CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO già notificate dall’ASSICURATO agli ASSICURATORI in base a precedenti polizze o ad altri assicuratori.
4.5 ATTIVITA’ SVOLTA CON PARTITA IVA DIFFERENTE
attività svolta con Partita Iva diversa da quella del CONTRAENTE e/o svolta presso una società, un'associazione professionale od uno studio associato diversi dal CONTRAENTE.
4.6 FATTI DOLOSI E FRAUDOLENTI
frode, atto doloso od omissione disonesta posti in essere dall’ASSICURATO.
4.7 MULTE, AMMENDE E/ O SANZIONI DIRETTE
obbligazioni di natura fiscale, contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni inflitte direttamente all’ASSICURATO o per le conseguenze del loro mancato pagamento.
4.8 DANNI CORPORALI O DANNI MATERIALI
DANNI CORPORALI o DANNI MATERIALI, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell’ASSICURATO.
4.9 RESPONSABILITA’ NON PROFESSIONALI
responsabilità volontariamente assunte dall’ASSICURATO a seguito di impegni, accordi e/o garanzie espressi, salvo che tali responsabilità derivino comunque da disposizioni di legge e/o di regolamento relativi alla professione anche in assenza di tali impegni, accordi e/o garanzie.
4.10 INQUINAMENTO inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
4.11 AMIANTO amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura
l’amianto.
4.12 CAMPI ELETTROMAGNETICI
campi elettromagnetici (EMF).
4.13 RADIAZIONI, CONTAMINAZIONI E/ O SCORIE NUCLEARI
i. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che traggano origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
ii. sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari.
4.14 GUERRA, ATTI TERRORISTICI
guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o ATTI TERRORISTICI.
Sono inoltre escluse dalla POLIZZA PERDITE, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto sopra indicato e comunque a ciò relativo.
Nel caso in cui gli ASSICURATORI affermino che, in base alla presente esclusione, qualsiasi PERDITA, danno, costo o esborso non sia coperto dalla presente assicurazione, l’onere di fornire prova contraria grava sull’ASSICURATO. L’eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente esclusione non comporta la nullità totale della clausola stessa, che rimane valida ed efficace per la parte restante.
4.15 FATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DI ASSICURAZIONI
PERDITE conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi.
4.16 INSOLVENZA O FALLIMENTO
insolvenza o fallimento dell’ASSICURATO.
ESCLUSIONI SPECIFICHE PER L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE ASSICURATA
4.17 SINDACO/ REVISORE/ O.D.V./ ATTESTATORE/ AMMINISTRATORE
qualsiasi ERRORE commesso dall’ASSICURATO che agisca in qualità di sindaco, revisore legale dei conti (comprese tutte le attività a quest’ultimo consentite in forza della propria iscrizione all’albo dei revisori legali), membro dell’organismo di vigilanza, attestatore dei piani concordatari, amministratore (membro del C.d.A.), amministratore unico e/o altra carica societaria salvo il caso in cui la relativa estensione sia specificatamente convenuta e richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA.
4.18 CERTIFICAZIONE DEI
BILANCI DI SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE
ERRORI commessi in relazione alla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci di società quotate e non quotate ed in genere di società soggette per legge all’obbligo della certificazione, salvo il caso in cui la relativa estensione sia specificatamente convenuta e richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA.
4.19 ASSISTENZA FISCALE E VISTO DI CONFORMITÀ
responsabilità civile dell’Assicurato derivante dall’attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, come specificato nel D.M. 164/99 e successive modifiche, nonché mediante apposizione del visto di conformità in relazione all'utilizzo in compensazione da parte del contribuente di crediti Iva, crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, irap, ritenute alla fonte di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive per importi superiori a € 15.000 ai sensi del D.L. 78/2009 Art. 10 – comma 7 e dell’art.1 co. 574 della L. 24.12.2013, n.147. La presente esclusione è valida salvo il caso in cui la relativa estensione sia specificatamente convenuta e richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA.
4.20 VISTO DI CONFORMITA’ MODELLI 730
responsabilità derivante dall’apposizione del visto di conformità sui modelli 730 di cui all’ art. 39, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997
modificato dal D.Lgs 175 del 21 novembre 2014.
4.21 AMMINISTRATORE
GIUDIZIARIO
qualsiasi ERRORE commesso dall’ASSICURATO che agisca in qualità amministrazione giudiziario.
5. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA
5.1 CESSAZIONE Salvo l’applicabilità della POSTUMA, questa POLIZZA cessa con effetto
immediato in caso di:
i. scioglimento della società, dello studio associato o dell’associazione professionale CONTRAENTE;
ii. cessazione dell’attività del CONTRAENTE;
iii. morte del CONTRAENTE;
iv. fusione od incorporazione della società, dello studio associato o dell’associazione professionale;
v. liquidazione del CONTRAENTE;
vi. cessione del ramo di azienda del CONTRAENTE a terzi.
In tutti i casi sopra elencati la POLIZZA copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO e le CIRCOSTANZE notificate agli ASSICURATORI che possono dare origine ad una PERDITA dopo la data di cessazione e fino alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, ma esclusivamente in relazione ad ERRORI commessi prima della data di cessazione.
5.2 DIRITTO DI RECESSO Dopo ogni notifica di RICHIESTA DI RISARCIMENTO e fino al 60° giorno
dal pagamento o dal rifiuto dell’INDENNIZZO, gli ASSICURATORI o il CONTRAENTE possono recedere con lettera raccomandata A/R o PEC dalla POLIZZA con preavviso di 90 giorni.
5.3 RICHIESTE DI RISARCIMENTO FRAUDOLENTE
- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Solo in caso di esercizio del recesso da parte degli ASSICURATORI, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, è previsto il rimborso al CONTRAENTE della parte di PREMIO relativa al PERIODO DI ASSICURAZIONE pagato e non goduto, al netto dell’imposta.
Qualora gli ASSICURATI presentino o provochino dolosamente una RICHIESTA DI RISARCIMENTO falsa o fraudolenta riguardo ad una PERDITA, rappresentino dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del danno e/o dichiarino fatti non rispondenti al vero, producano documenti falsi, occultino prove, ovvero agevolino illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, perdono il diritto ad ogni INDENNIZZO ed il presente contratto è automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI alla rivalsa contro gli ASSICURATI per INDENNIZZI già pagati e comunque per il risarcimento di ogni danno subito.
5.4 PROCEDURE DI RINNOVO
In mancanza di disdetta spedita dal CONTRAENTE o dagli ASSICURATORI entro e non oltre 60 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, la POLIZZA, di durata non inferiore ad un anno, si rinnova tacitamente di anno in anno.
La disdetta del CONTRAENTE può essere spedita alternativamente:
i. mediante raccomandata A/R, inviata all’INTERMEDIARIO o a DUAL ITALIA SPA (fa fede la data del timbro postale);
ii. direttamente dal CONTRAENTE a DUAL ITALIA SPA tramite PEC all’indirizzo: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
5.5 | RINNOVO CON VARIAZIONE DEL | 5.5.1 | Aumento del fatturato fino a € 300.000 |
FATTURATO | Nel caso in cui alla scadenza dell'annualità assicurativa il FATTURATO sia aumentato, ma non sia comunque superiore ad € 300.000, il PREMIO resta invariato e non è necessario trasmettere alcuna comunicazione agli ASSICURATORI. | ||
5.5.2 | FATTURATO superiore a € 300.000 | ||
Nel caso in cui alla scadenza dell'annualità assicurativa il FATTURATO sia superiore a: i. € 300.000, o sia aumentato in misura tale da ricadere in una fascia di FATTURATO superiore rispetto a quella di riferimento dell’annualità precedente, l’ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI del nuovo FATTURATO, tramite l’INTERMEDIARIO, entro la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE. |
In base all’entità del FATTURATO comunicato gli ASSICURATORI applicano il sovrappremio indicato in tabella, emettendo una appendice di integrazione del PREMIO.
FASCIA DI FATTURATO FINO A | SOVRAPPREMIO |
€ 350.000 | 10% |
€ 400.000 | 20% |
€ 450.000 | 30% |
€ 500.000 | 40% |
ii. € 500.000, l’ASSICURATO deve inviare una nuova richiesta di quotazione agli ASSICURATORI, tramite l’INTERMEDIARIO, entro la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, sulla base della quale sono valutati i nuovi termini di rinnovo.
In assenza di tale comunicazione, la POLIZZA è rinnovata sulla base del FATTURATO noto agli ASSICURATORI fermo restando che in caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’INDENNIZZO è ridotto in proporzione all’importo pagato e il PREMIO effettivamente dovuto.
Come si rinnova la polizza in funzione del fatturato? |
Esempio: Fatturato alla sottoscrizione del contratto: € 49.000 Nota Bene: Fino a € 300.000 di fatturato il premio resta invariato a prescindere dall’entità del fatturato alla sottoscrizione del contratto, indipendentemente dall’entità dell’aumento. |
• Annualità 1: o Nuovo fatturato a scadenza € 150.000, entro € 300.000 o Nessuna variazione di premio e nessuna comunicazione necessaria o Fatturato di riferimento per il rinnovo successivo: € 49.000 • Annualità 2: o Nuovo fatturato a scadenza € 270.000, entro € 300.000 o Nessuna variazione di premio e nessuna comunicazione necessaria o Fatturato di riferimento per il rinnovo successivo: € 49.000 • Annualità 3: o Nuovo fatturato a scadenza € 305.000, superiore a € 300.000 o comunicazione agli assicuratori entro la scadenza della polizza o appendice di integrazione del premio con sovrappremio del 10% o Per il rinnovo successivo: i. Nuovo fatturato di riferimento € 305.000 ii. Nuova fascia di fatturato di riferimento per il rinnovo successivo: fino a € 350.000 • Annualità 4: o Nuovo fatturato a scadenza € 349.000, entro la fascia di fatturato di riferimento fino a € 350.000 o Nessuna variazione di premio e nessuna comunicazione necessaria o Fatturato di riferimento per il rinnovo successivo: € 305.000 • Annualità 5: o Nuovo fatturato a scadenza € 370.000, che ricade nella fascia di fatturato superiore fino a € 400.000 o comunicazione agli assicuratori entro la scadenza della polizza o appendice di integrazione del premio con sovrappremio del 20% o Per il rinnovo successivo: i. Nuovo fatturato di riferimento € 370.000 ii. Nuova fascia di fatturato di riferimento per il rinnovo successivo: fino a € 400.000 • Annualità 6: o Nuovo fatturato a scadenza € 405.000, che ricade nella fascia di fatturato superiore fino a € 450.000 o comunicazione agli assicuratori entro la scadenza della polizza o appendice di integrazione del premio con sovrappremio del 30% o Per il rinnovo successivo: i. Nuovo fatturato di riferimento: € 405.000 ii. Nuova fascia di fatturato di riferimento per il rinnovo successivo: fino a € 450.000 |
Cosa succede in caso di riduzione di fatturato? |
Nel caso in cui alla scadenza della polizza il fatturato dell’assicurato sia diminuito al di sotto della fascia di fatturato di riferimento l'assicurato non deve comunicare nulla agli assicuratori. Salva diversa pattuizione espressa la diminuzione del fatturato non dà diritto ad una riduzione del premio in quanto il contratto è rinnovato con retroattività illimitata. |
6. LA POSTUMA
6.1 IN CASO DI DECESSO In caso di decesso del CONTRAENTE, debitamente comunicato agli
ASSICURATORI entro il termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE, si attiva automaticamente una POSTUMA gratuita della durata di 5 anni, a far data dalla data di scadenza della POLIZZA immediatamente successiva al decesso.
6.2 IN CASO DI CESSAZIONE
Entro 6 mesi successivi alla data di scadenza della POLIZZA, è facoltà degli eredi richiedere una POSTUMA della durata di 10 anni ad un PREMIO aggiuntivo pari al 100% del PREMIO.
In tutti i casi di:
i. naturale o volontaria cessazione dell’attività del CONTRAENTE
DELL’ATTIVITÀ ii. scioglimento, assorbimento o fusione del CONTRAENTE
iii. cessione di un ramo d’azienda del CONTRAENTE ad un terzo debitamente comunicati agli ASSICURATORI entro il termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE, il CONTRAENTE ha la facoltà di acquistare la POSTUMA, fino a 10 anni di durata, ad un PREMIO aggiuntivo determinato come segue:
6.3 IN CASI DIVERSI
DA CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI CUI AI PUNTI 6.1 E 6.2
6.4 LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA POSTUMA
1 anno: 30% del PREMIO
2 anni: 50% del PREMIO
3 anni: 100% del PREMIO
4 anni: 120% del PREMIO
5 anni: 140% del PREMIO
10 anni: 150% del PREMIO
In caso di non rinnovo della POLIZZA e alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, il CONTRAENTE ha la facoltà di acquistare una POSTUMA della durata di 10 anni per ragioni diverse da quelle disciplinate dai punti 6.1 e 6.2 che precedono.
La concessione della POSTUMA è subordinata al pagamento di un PREMIO aggiuntivo determinato come segue:
i. 200% del PREMIO, esclusivamente nel caso in cui non sia mai stata notificata agli ASSICURATORI alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO e/o CIRCOSTANZA;
ii. 400% del PREMIO nel caso in cui siano state notificate agli ASSICURATORI RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o CIRCOSTANZE.
Resta inteso che, eventuali ERRORI commessi successivamente alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, sebbene entro la POSTUMA, non sono coperti.
In caso di ammissione del CONTRAENTE a procedure concorsuali o altre procedure di analoga natura o in caso di radiazione dall’Albo Professionale del CONTRAENTE e/o dell’ASSICURATO per motivi disciplinari o penali, la POSTUMA non è automatica, ma deve essere accordata dagli ASSICURATORI.
Il LIMITE DI INDENNIZZO, indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nella POSTUMA, non può superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
La POSTUMA, attivata secondo quanto disciplinato ai punti 6.1 o 6.2 che precedono, cessa con effetto immediato:
i. qualora gli eredi acquistino la POSTUMA presso un diverso assicuratore;
ii. qualora il CONTRAENTE:
a. riprenda lo svolgimento dell'attività professionale;
b. stipuli una polizza con altro assicuratore per la copertura del medesimo rischio;
c. acquisti la POSTUMA presso un diverso assicuratore;
a meno che nei casi a. e b. il CONTRAENTE chieda agli ASSICURATORI l’applicazione della POSTUMA secondo quanto disciplinato al punto 6.3 che precede, versando la relativa integrazione di PREMIO.
Come funziona la postuma? |
L’assicurato ha la facoltà di acquistare un periodo di copertura successivo alla scadenza del contratto e fino a 10 anni di durata, che lo tuteli da richieste di risarcimento pervenute durante tale periodo e relative ad errori commessi durante la decorrenza della polizza o durante il periodo di retroattività. Pertanto l’assicurato, corrispondendo una tantum e ove previsto un importo per l’acquisto della postuma, mantiene attiva la sua copertura assicurativa anche a polizza scaduta. |
7. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA
Xxxxx i termini, limiti, condizioni ed esclusioni la POLIZZA copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO originate da ERRORI commessi ovunque nel mondo, fatta eccezione per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate e/ o gli ERRORI commessi negli USA o in Canada e loro rispettivi territori.
Qual è il vantaggio di una applicazione territoriale estesa al mondo intero? |
Un’applicazione territoriale estesa al mondo intero garantisce all'assicurato, con residenza in Italia, di essere tutelato dal contratto assicurativo anche in caso di errori professionali commessi nell’ambito di servizi resi a favore di soggetti esteri. Difatti la polizza opera indipendentemente dal luogo in cui è stato commesso l'errore o in cui è stata avanzata la richiesta di risarcimento, fatta eccezione per Stati Uniti e Canda e loro territori. |
SEZIONE C |
8. COSA FARE IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O IN CASO DI CIRCOSTANZA
8.1 COSA, QUANDO E
COME COMUNICARE AGLI ASSICURATORI
L’ASSICURATO - a pena di decadenza del diritto all’INDENNIZZO - deve dare agli ASSICURATORI, tramite l’INTERMEDIARIO, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:
i. qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a lui presentata durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di POSTUMA se concessa;
ii. qualsiasi CIRCOSTANZA di cui l’ASSICURATO venga a conoscenza durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di POSTUMA se concessa, che possa dare adito ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
Relativamente al punto (ii) se tale comunicazione viene effettuata dall’ASSICURATO agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE,
qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente è considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE.
La denuncia di CIRCOSTANZA e/o di RICHIESTE DI RISARCIMENTO deve contenere dettagliate informazioni sugli eventi, il nome della controparte, la natura dell' ERRORE commesso dall’ASSICURATO ed una quantificazione indicativa della PERDITA.
8.2 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l’entità oppure sostenerne COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI.
I legali e i periti scelti dall’ASSICURATO per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO devono essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI.
L’ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni e deve cooperare così come gli ASSICURATORI possono ragionevolmente richiedere.
In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’ASSICURATO si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa/ surrogazione dei medesimi.
Gli ASSICURATORI possono assumere la gestione o la difesa della lite se e fino a quando ne hanno interesse.
8.3 GESTIONE DELLA
RICHIESTA DI RISARCIMENTO
Gli ASSICURATORI non possono definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell’ASSICURATO.
Qualora l’ASSICURATO rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI per tale RICHIESTA DI RISARCIMENTO non può eccedere l’importo con cui la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi COSTI E SPESE maturati con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, e comunque non oltre il LIMITE DI INDENNIZZO o il SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO ove previsto.
Nel caso in cui una RICHIESTA DI RISARCIMENTO risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, gli ASSICURATORI e l’ASSICURATO si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla presente XXXXXXX. Sulla base di questo accordo, gli ASSICURATORI
indennizzano la parte della PERDITA assicurata.
COSTI e SPESE per professionisti ai sensi della presente POLIZZA non possono eccedere le somme risultanti dai parametri minimi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in vigore applicabili, parametrati sulla RICHIESTA DI RISARCIMENTO e, se superiore, sul LIMITE DI INDENNIZZO, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI.
I COSTI e le SPESE, come previsto all’articolo 1917 del Codice Civile, sono dovuti nei limiti del 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA e sono corrisposti in aggiunta allo stesso. Detti COSTI e SPESE non sono soggetti all’applicazione di alcuna SCOPERTO O FRANCHIGIA.
Non sono considerate COSTI e SPESE le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli ASSICURATORI.
Valutata la PERDITA, verificata l’operatività della POLIZZA e ricevuta la necessaria documentazione, gli ASSICURATORI provvedono al pagamento di quanto loro compete entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto di liquidazione consensuale tra le parti debitamente firmato.
8.4 COSA SUCCEDE QUANDO GLI ASSICURATORI PAGANO L'INDENNIZZO IN BASE ALLA POLIZZA: LA SURROGAZIONE E LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Per ogni pagamento effettuato a termini della presente POLIZZA gli ASSICURATORI si surrogano nei diritti dell’ASSICURATO verso i terzi responsabili fino alla concorrenza delle somme pagate. In tal caso, l’ASSICURATO deve firmare tutti i necessari documenti e deve fare tutto quanto è necessario per non pregiudicare tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione degli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo dell’ASSICURATO.
In caso di responsabilità solidale dell’ASSICURATO con altri soggetti, gli ASSICURATORI rispondono di tutto quanto dovuto dall’ASSICURATO, fermo il diritto di regresso/surrogazione nei confronti degli altri obbligati in via solidale.
Il presente documento è aggiornato al mese di Novembre 2019