Contract
Secondo Addendum alla Convenzione di cui all’articolo 115, comma 2, del decreto‐legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID‐19”, stipulata in data 28 maggio 2020.
TRA
La Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, la “CDP) con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx, x. 0, capitale sociale 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, in persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nella sua qualità di Responsabile Finanziamenti Pubblici, in forza dei poteri conferiti con determina del Direttore Generale del 19 gennaio 2021
E
Il Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito, il “MEF”) in persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento del Tesoro – Direzione VI,
parti del presente Addendum (di seguito, le “Parti”)
PREMESSO CHE
a) l’articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, il “D.L. 34/2020”), ha “istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" (di seguito, il “Fondo”), con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominate rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari", con una dotazione di 8.000 milioni di euro, e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" (di seguito, la “Sezione debiti enti S.S.N.”), con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell’ambito della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome.”;
b) l’articolo 115, comma 2, del D.L. 34/2020 prevede che: “Ai fini dell’immediata operatività del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un’apposita convenzione (di seguito, la “Convenzione”) e trasferisce le disponibilità delle Sezioni su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell’economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La suddetta convenzione definisce, tra l’altro, criteri e modalità per l’accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A.”;
c) in data 28 maggio 2020, la CDP e il MEF hanno sottoscritto la Convenzione di cui all’articolo 115, comma 2, del D.L. 34/2020, approvata con Decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 45515 del 5 giugno 2020, ammesso dalla Corte dei Conti alla registrazione in data 9 giugno 2020, al n. 776;
d) in data 9 settembre 2020, in attuazione dell’articolo 55, comma 1, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la CDP e il MEF hanno sottoscritto un primo addendum alla Convenzione di cui all’articolo 115, comma 2, del D.L. 34/2020, approvato con Decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 70063 del 15 settembre 2020, ammesso dalla Corte dei Conti alla registrazione in data 18 settembre 2020, al n. 1080;
e) l’articolo 1, comma 833, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, il “L. 178/2020”) dispone che “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito, gli “Enti”), i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia di COVID‐19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, possono chiedere, con deliberazione della giunta, a decorrere dal 1° febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla Cassa depositi e prestiti Spa l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti (di seguito, l’ “Anticipazione” o le “Anticipazioni”), secondo le modalità stabilite nell’addendum alla Convenzione di cui al comma 834, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente”;
f) l’articolo 1, comma 834, della L. 178/2020 prevede che “Per l’attuazione del comma 833, il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2021, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell’articolo 115, comma 2, del decreto‐legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito, l’“Addendum”)”;
g) l’articolo 1, comma 835, della L. 178/2020 prevede che “Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 833 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali nel bilancio regionale è già prevista un’idonea copertura per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle disposizioni dell’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20‐bis dell’allegato 4/2 annesso al citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti sanitari in disavanzo di amministrazione;
h) l’articolo 1, comma 836, della L. 178/2020 prevede che “La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 833, sottoscritta dal rappresentante legale della regione o della provincia autonoma, è corredata dei seguenti documenti: a) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l’elenco dei debiti sanitari commerciali dell’ente da pagare con l’anticipazione, individuati ai sensi del comma 833, redatto utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto‐legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; b) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l’elenco dei debiti non commerciali, dovuti per obblighi fiscali, contributivi e assicurativi dell’ente sanitario, da pagare con l’anticipazione”;
i) l’articolo 1, comma 837, della L. 178/2020 prevede che “L’anticipazione è concessa entro il 15 maggio 2021, in misura proporzionale alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il rimborso della spesa per interessi predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. All’erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, di cui all’articolo 12 dell’intesa 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, dell’idoneità e della congruità delle misure legislative regionali di copertura del rimborso degli interessi dell’anticipazione di liquidità. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro il 30 aprile 2021 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di una puntuale relazione tecnica che ne
dimostri la sostenibilità economico‐finanziaria, al citato Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti entro il 5 aprile 2021”;
j) l’articolo 1, comma 838, della L. 178/2020 prevede che “L’anticipazione è restituita, con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi, di durata massima pari a trenta anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni previste dal contratto tipo di cui all’articolo 115, comma 2, del decreto‐legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e fino alla data di decorrenza dell’ammortamento sono corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, gli interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle citate anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero”;
k) il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 10 del 18 gennaio 2021, mediante il quale è stato reso noto “il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità da erogare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 1, comma 834, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
l) l’articolo 1, comma 839, della L. 178/2020 prevede che “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono, entro dieci giorni dall’acquisizione delle anticipazioni, al trasferimento dell’anticipazione di liquidità agli enti sanitari, che provvedono all’estinzione dei debiti di cui al comma 833 entro i sessanta giorni successivi all’erogazione dell’anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma, questa provvede entro sessanta giorni dall’acquisizione dell’anticipazione all’estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro i termini di cui al primo e al secondo periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
m) l’articolo 1, comma 840, della L. 178/2020 prevede che “La Cassa depositi e prestiti Spa verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 836, lettera a), l’avvenuto pagamento dei debiti commerciali di cui alla medesima lettera a) e, entro cinque giorni dalla scadenza del termine previsto per i pagamenti, il rappresentante legale della regione o della provincia autonoma e il responsabile finanziario forniscono al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui al comma 837 un’apposita dichiarazione, sottoscritta
dagli enti sanitari che hanno beneficiato delle anticipazioni, attestante il pagamento entro il medesimo termine dei debiti di cui al comma 836, lettera b)”;
n) l’articolo 1, comma 841, della L. 178/2020 prevede che “In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, compresa la restituzione delle risorse in caso di mancato pagamento ai sensi del comma 839, anche sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti”;
o) l’articolo 1, comma 842, della L. 178/2020 prevede che “La regione Calabria, in quanto sottoposta a commissariamento ad acta, può accedere alle anticipazioni di cui al comma 833. A tale fine il Commissario ad acta provvede, sotto la sua diretta responsabilità, alla ricognizione dei debiti commerciali, fiscali, contributivi e assicurativi accumulati al 31 dicembre 2019 e presenta istanza di accesso all’anticipazione di liquidità entro il 31 luglio 2021. I termini del 5 e del 30 aprile 2021 di cui al comma 837 sono prorogati rispettivamente al 1° e al 25 settembre 2021 e l’anticipazione è concessa entro i quindici giorni successivi all’approvazione della legge regionale di copertura di cui al medesimo comma 837. Ai fini di quanto disposto dai commi 833 e 836, è riservata alla regione Calabria una quota delle risorse disponibili nella misura massima comunicata dal Commissario ad acta entro il 31 marzo 2021
p) la stipula del presente Addendum rientra nel quadro normativo e statutario che disciplina l’attività della c.d. Gestione Separata della CDP, di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
tutto ciò premesso tra le Parti, come in epigrafe rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1
(Premesse e allegati)
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Addendum.
Articolo 2 (Conferimento dell’incarico)
1. Con la sottoscrizione del presente Addendum, la CDP, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi da 833 a 842, della L. 178/2020, provvede all’espletamento, in nome e per conto del MEF, delle attività di seguito indicate in relazione all’Anticipazione:
I. gestire le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente a valere sul Fondo, operando sul conto corrente di Tesoreria centrale dello Stato n. 25081, denominato “MEF-DT DL 34-20 DEBITI SSN” (di seguito, il “Conto Corrente”), nonché su eventuali ulteriori conti correnti strumentali a tale gestione, effettuando prelievi e versamenti sugli stessi, con facoltà di verificare in ogni momento il saldo tempo per tempo esistente sul Conto Corrente;
II. ricevere le domande di Anticipazione inviate dagli Enti e compilate, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello in allegato sub 1 al presente Addendum (di seguito le “Domande di Anticipazione”);
III. verificare la completezza formale delle Domande di Anticipazione pervenute dagli Enti ed il rispetto del termine di presentazione delle medesime, intercorrente tra il 1° febbraio 2021 e il 31 marzo 2021, come previsto dall’articolo 1, comma 833, della Legge 178/2020, ad eccezione della regione Calabria, per la quale il termine ultimo di presentazione della Domanda di Anticipazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 842, della Legge 178/2020, è fissato al 31 luglio 2021;
IV. trasmettere al MEF l’elenco (di seguito, l’“Elenco”) delle Domande di Anticipazione pervenute complete nei termini di cui al precedente punto III, con l’indicazione dell’importo dell’Anticipazione concedibile a ciascun Ente, determinato proporzionalmente alle Domande di Anticipazione pervenute:
i. nei limiti delle risorse disponibili per la concessione delle Anticipazioni a valere sulla Sezione debiti enti S.S.N, pari a 2.000 milioni di euro e,
ii. tenuto conto della quota eventualmente riservata alla regione Calabria a seguito dell’istanza che il Commissario ad acta della regione dovrà presentare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 842, della Legge 178/2020, entro il 31 marzo 2021;
V. comunicare a ciascun Ente, entro il termine del 15 maggio 2021, previsto dall’articolo 1, comma 837, della Legge 178/2020, previa approvazione da parte del MEF dell’Elenco, la concessione delle Anticipazioni, ad eccezione della regione Calabria, per la quale tale termine, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 1, comma 842, della Legge 178/2020, è fissato entro i quindici giorni successivi al 25 settembre 2021, data entro la quale la regione dovrà procedere all’approvazione della legge regionale di copertura di cui all’articolo 1, comma 837, della Legge 178/2020;
VI. stipulare, mediante scambio di corrispondenza, i contratti di Anticipazione, sulla base del contratto tipo allegato sub 2 al presente Addendum (di seguito, il “Contratto di Anticipazione”);
VII. erogare le Anticipazioni agli Enti beneficiari in conformità al Contratto di Anticipazione;
VIII. emettere gli avvisi di pagamento ed incassare alle prescritte scadenze, tramite mandato di addebito in conto o altro strumento, gli interessi di preammortamento e le rate di rimborso delle Anticipazioni, comprensive di capitale ed interessi, nonché qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta ai sensi dei Contratti di Anticipazione;
IX. provvedere, se del caso, al calcolo degli eventuali interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte alle prescritte scadenze, così come previsti dai Contratti di Anticipazione;
X. versare sul Conto Corrente (i) le somme corrisposte dagli Enti ai sensi di quanto previsto dai Contratti di Anticipazione e (ii) le somme incassate a seguito della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto, di cui all’articolo 1, comma 841, della Legge 178/2020, in entrambi i casi esclusivamente nei limiti degli importi effettivamente incassati da parte della CDP;
XI. comunicare al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte dagli Enti alle scadenze ivi previste, anche ai fini dell’attivazione della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto ai sensi dell’articolo 1, comma 841, della Legge 178/2020;
XII. conservare, archiviare e rendere disponibile, in formato digitale, al MEF, su richiesta, la documentazione relativa alle Domande di Anticipazione ed ai Contratti di Anticipazione.
2. Nell’espletamento delle attività di cui al comma 1, la CDP assolve agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in relazione alle Anticipazioni d’importo pari o superiore a 15.000 euro, in quanto operazioni occasionali.
3. Il MEF autorizza la CDP ad avvalersi, nell’esecuzione delle attività di cui al presente Articolo 2, dell’opera dei suoi legali rappresentanti come pure dei suoi dirigenti e funzionari, secondo i poteri e le funzioni ad essi tempo per tempo attribuiti.
4. Il MEF riconosce che i compiti della CDP ai sensi del presente Addendum non hanno ad oggetto le attività non espressamente indicate al comma 1, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compimento delle azioni volte al recupero coattivo delle somme erogate ai sensi dei Contratti di Anticipazione.
5. Nell’ambito dell’espletamento del proprio incarico, la CDP, ogni qual volta si presenti necessità di chiarimenti, potrà richiedere direttive al MEF. Il MEF potrà fornire specifiche direttive su questioni di particolare rilievo, concordando con la CDP le relative modalità di gestione. L’esercizio da parte della CDP della facoltà di risoluzione dei Contratti di Anticipazione, nei casi previsti dai Contratti di Anticipazione medesimi, è in ogni caso subordinata alla preventiva autorizzazione del MEF.
Articolo 3
(Criteri e modalità per l’accesso degli Enti alle Anticipazioni)
1. Le Anticipazioni possono essere richieste, previa delibera di Giunta, esclusivamente dagli Enti, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 marzo 2021, ad eccezione della regione Calabria per la quale il termine
ultimo per la richiesta delle Anticipazioni ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 1, comma 842, della Legge 178/2020, è fissato al 31 luglio 2021 (di seguito, i “Termini Presentazione Domande”), presentando alla CDP la Domanda di Anticipazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente o, per la sola regione Calabria, dal Commissario ad acta, corredata da:
i. un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l’elenco dei debiti sanitari commerciali dell’ente da pagare con l’Anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; (di seguito, la “Dichiarazione PCC”). La Dichiarazione PCC, a pena di inammissibilità della Domanda di Anticipazione, dovrà essere prodotta nello stato “pubblicata” (ossia definitiva) e dovrà anche contenere, in relazione al pagamento dell’IVA (con relativa quantificazione) dovuta in relazione alle fatture in regime di split payment, la specificazione da parte dell’Ente circa la propria volontà di provvedere con risorse proprie ovvero mediante il ricorso all’Anticipazione;
ii. un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l’elenco dei debiti non commerciali, dovuti per obblighi fiscali, contributivi e assicurativi dell’ente sanitario, da pagare con l’Anticipazione sulla base del modello allegato sub 3 al presente Addendum (di seguito, la “Dichiarazione debiti fiscali, contributivi e assicurativi”).
2. A ciascun Ente di cui al comma 1 è consentito presentare una sola Domanda di Anticipazione. Pertanto, non saranno ritenute ammissibili Domande di Anticipazione formulate in più soluzioni ovvero integrazioni/rettifiche di Domande di Anticipazione già presentate.
3. Ai fini del rispetto dei Termini Presentazione Domande, fa fede la data di ricezione, da parte della CDP, della Domanda di Anticipazione. Le Domande di Anticipazione devono essere inviate dagli Enti con le modalità che saranno rese note dalla CDP attraverso apposite comunicazioni pubblicate sul proprio sito internet xxx.xxx.xx.
4. Le Domande di Anticipazione che, ancorché pervenute entro il Termine Presentazione Domande, risultino non debitamente e correttamente compilate e sottoscritte, ovvero non corredate della documentazione prevista dal presente Articolo, debitamente e correttamente compilata e sottoscritta, saranno ritenute inammissibili.
5. L’importo di ciascuna Anticipazione erogato dalla CDP deve essere destinato, secondo quanto dichiarato da ciascun Ente nella relativa Domanda di Anticipazione, al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi ai quali gli enti del Servizio Sanitario Nazionale
dell’Ente non possano far fronte per carenza di liquidità anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19.
6. Successivamente alla ricezione della comunicazione della CDP relativa alla concessione dell’Anticipazione, l’Ente deve inviare alla CDP, entro il termine del 30 giugno 2021, (ad eccezione della regione Calabria per la quale tale termine è fissato al 15 ottobre 2021), a pena di decadenza della concessione, la proposta del Contratto di Anticipazione, debitamente compilata e sottoscritta, nella quale sono indicati l’importo e la durata di ammortamento dell’Anticipazione concessa, unitamente al modulo di accettazione delle clausole vessatorie debitamente sottoscritto. Il Contratto di Anticipazione è perfezionato all’atto della ricezione, da parte dell’Ente, del Contratto di Anticipazione sottoscritto dalla CDP, in nome e per conto del MEF, per accettazione. Le modalità di perfezionamento del Contratto di Anticipazione sono rese note dalla CDP sul proprio sito internet xxx.xxx.xx.
7. La CDP provvede ad erogare l’Anticipazione destinata al pagamento dei debiti indicati nella Dichiarazione PCC e/o nella Dichiarazione debiti fiscali e contributivi, in unica soluzione, a ciascun Ente, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento da parte della CDP della richiesta di erogazione, che ciascun Ente dovrà trasmettere alla CDP entro e non oltre il 31 luglio 2021, (ad eccezione della regione Calabria, per la quale tale termine è fissato al 15 novembre 2021), corredata da una comunicazione da parte del MEF circa l’avvenuta verifica positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria di cui all’articolo 12 dell’Intesa raggiunta presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005, dell’idoneità e della congruità delle misure legislative regionali, di copertura del rimborso degli interessi dell’Anticipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 839, della Legge 178/2020, ciascun Ente provvede, entro dieci giorni dall’erogazione dell’Anticipazione, al trasferimento dei relativi importi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che provvedono all’estinzione dei debiti riportati nella Dichiarazione PCC e/o nella Dichiarazione debiti fiscali e contributivi entro i successivi sessanta giorni. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma, questa provvede, entro sessanta giorni dall’erogazione dell’Anticipazione, all’estinzione dei debiti di sua competenza.
8. Le Anticipazioni potranno avere durata da un minimo di 3 anni fino a un massimo di 30 anni, a partire dalla data di perfezionamento dei Contratti di Anticipazione. L’Ente dovrà rimborsare le Anticipazioni mediante il pagamento di rate costanti, comprensive di capitale ed interessi, scadenti il 31 ottobre di ciascun anno a partire dal 2023. Dalla data di erogazione e sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti dall’Ente, il giorno lavorativo bancario antecedente la medesima data di decorrenza dell’ammortamento, interessi di preammortamento.
9. Il tasso di interesse nominale annuo da applicare alle Anticipazioni è pari al 0,00%, così determinato dal MEF con Comunicato n. 10 del 18 gennaio 2021, di cui alla premessa k).
Articolo 4
(Recupero somme non corrisposte da parte delle regioni e delle province autonome)
1. La CDP comunica al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione che non siano state corrisposte dagli Enti alle scadenze ivi previste.
2. Il MEF procederà al recupero delle somme di cui al precedente comma 1 a valere sulle somme spettanti a qualsiasi titolo alle regioni e alle province autonome..
Articolo 5
(Dati personali)
1. Le Parti, nell’esecuzione del presente Addendum, tratteranno i dati personali in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali ciascuna per quanto di propria competenza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, e relativa normativa nazionale di dettaglio, nonché degli applicabili provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, come di volta modificata e integrata, e tratteranno i dati per (a) finalità connesse e strumentali all’esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione e dal presente Addendum,
(b) finalità amministrativo contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, etc.), (c) tutela dei diritti ed interessi legittimi di una delle Parti o di terzi, (d) adempimento di obblighi di legge o regolamentari.
2. La base giuridica del trattamento dei dati per le finalità ex lett. (a) e (d) è rappresentata dalla stipulazione ed esecuzione dell’Addendum e dalle disposizioni di legge applicabili, e il conferimento da parte delle Parti di detti dati è obbligatorio e il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di gestire correttamente il rapporto commerciale. In relazione, invece, alle finalità ex lett. (b) e (c) la base giuridica del trattamento dei dati risponde al legittimo interesse di una delle parti e/o di terzi: in questi casi, seppure il conferimento dei dati da parte delle Parti non sia obbligatorio ai sensi della legge, esso risulta comunque necessario in quanto i dati sono strettamente connessi alla gestione del rapporto, e il rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di procedere con quanto previsto dal presente Addendum.
Articolo 6
(Rendicontazione e invio dei dati al MEF)
1. La CDP trasmette al MEF la rendicontazione sulle attività svolte, con cadenza periodica, almeno una volta l’anno.
2. La rendicontazione consiste in una relazione in merito alla gestione delle risorse finanziarie del Fondo rese disponibili dal MEF sul Conto Corrente.
3. Con separata lettera d’intesa tra CDP e MEF, possono essere definiti ed aggiornati tutti i dettagli tecnici, procedurali e di tempistica per la trasmissione dei dati recati dalla relazione di cui al precedente comma 2. Le eventuali modifiche di tali evidenze informatiche devono sempre garantire una struttura di alimentazione coerente con la base dati storica del MEF.
4. La CDP, con la stessa tempistica prevista al comma 1, attesta e certifica l’ammontare di quanto riscosso per conto del MEF.
5. Tutti i dati trasmessi dalla CDP al MEF ai sensi del presente articolo sono da intendersi come certificati dalla CDP medesima, e saranno forniti su supporti informatici che rispondono alle caratteristiche di autenticità e non ripudio, secondo la normativa vigente.
6. Tutte le attività di rendicontazione di cui al presente articolo non comportano costi aggiuntivi a carico del MEF.
Articolo 7
(Uffici di riferimento)
1. Nell’ espletamento dell’attività inerente alla gestione delle Anticipazioni, nonché per quant’altro previsto dal presente Addendum, gli uffici di riferimento per ciascuna delle Parti sono:
- per la CDP: Area Finanziamenti Pubblici
- per il MEF: Dipartimento del Tesoro - Direzione VI
Articolo 8
(Efficacia e durata)
1. Il presente Addendum, con i relativi allegati, è approvato con decreto del Direttore Generale del Tesoro e diviene efficace dal giorno successivo alla data di registrazione da parte dei competenti Organi di controllo, che sarà tempestivamente comunicata dal MEF alla CDP.
2. Il presente Xxxxxxxx ha durata sino all’estinzione definitiva di tutte le Anticipazioni, salvo disdetta che ciascuna Parte può comunicare all’altra mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima del 31 dicembre di ciascun anno di durata del presente Addendum.
Articolo 9
(Adempimenti fiscali)
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 il presente Addendum, le Domande di Anticipazione, i Contratti di Anticipazione e tutti gli atti e le operazioni posti in essere dalla CDP per l’esecuzione del presente incarico sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto.
Articolo 10
(Allegati)
1. Al presente Addendum sono allegati:
- Allegato 1 – Domanda di Anticipazione;
- Allegato 2 – Contratto tipo di Anticipazione.
- Allegato 3 – Modello Dichiarazione debiti fiscali, contributivi e assicurativi
Roma, 20 gennaio 2021
Per la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Area Finanziamenti Pubblici Il Responsabile
(xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx)
Per il Ministero dell’economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro – Direzione VI Il Dirigente Generale
(xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)
F i r | m | a t | o | d i g | i | t |
D a t | a | : 2 | 0 | / 0 1 | / | 2 |
F i r m a t o d i g i t O r g a n i z z a z i o n U n i t a ' : D I P . T E D a t a : 2 0 / 0 1 / 2 0
Allegato 1 – Domanda di anticipazione
EP [•]
DOMANDA DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’
AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 833, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178
Spettabile
Cassa depositi e prestiti S.p.A. Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Oggetto: domanda di anticipazione di liquidità ai sensi dell’articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, l’“Anticipazione di Liquidità”)
Posizione n. [•] Protocollo Ente n. [•] Protocollo Ente data [•] ENTE [•]
La (di seguito, l’ “Ente”), rappresentata da:
- [•]
dell’Ente1; e
, nella sua qualità di Rappresentante Legale
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, la “L. 178/2020”) e dell’Addendum stipulato tra la CDP e il MEF in data 20 gennaio 2021 (di seguito, l’ “Addendum”), a codesta Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, la “CDP”), la quale a tal fine agisce in nome e per conto del Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito, il “MEF”), la concessione di un’Anticipazione di Liquidità, a valere sulle risorse disponibili del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui all’articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito “D.L. 34/2020”), avente le seguenti caratteristiche:
(i) importo complessivo: € [•] (euro [•]);
(ii) scadenza: 31 ottobre [•]2;
(iii) scopo: pagamento dei debiti di cui all’articolo 3, comma 5, dell’Addendum (di seguito, i “Debiti”), individuati negli elenchi di cui alla dichiarazioni, trasmesse in allegato sub 2 e 3, alla presente domanda, sottoscritte dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario e redatte, rispettivamente, utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (di
1 Per la Regione Calabria il Commissario ad acta di cui all’art. 1, comma 842, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
2 L’anno di scadenza deve essere compreso tra il 2023 e il 2049 (inclusi).
seguito, la “Dichiarazione PCC”), e il modello in allegato sub 3 all’Addendum (di seguito “Dichiarazione debiti fiscali, contributivi e assicurativi”).
A tal fine, sotto la propria responsabilità,
ATTESTA:
• che il ricorso all’Anticipazione di Liquidità è stato autorizzato con delibera di Giunta n. [•] del [•], assunta ai sensi dell’articolo 1, comma 833, della L. 178/2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
• di aver preso visione dell’Addendum e di conoscere, accettare ed approvare integralmente i termini e le condizioni per la concessione dell’Anticipazione di Liquidità ivi previsti, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti:
(i) le modalità di presentazione della domanda;
(ii) le modalità di determinazione dell’importo dell’Anticipazione di Liquidità, disciplinate in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, commi 833, 837 e 842, della L. 178/2020; e
(iii) le modalità di perfezionamento dell’operazione, da effettuarsi mediante stipula di un contratto di anticipazione tra la CDP, in nome e per conto del MEF, e l’Ente, sulla base del contratto tipo in allegato sub 2 all’Addendum e pubblicato sul sito internet della CDP e del MEF, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro, ai sensi dell’articolo 115, comma 2, del D.L. 34/2020 (di seguito, il “Contratto di Anticipazione”);
• di aver preso visione del Contratto di Anticipazione, di conoscerne integralmente il contenuto, e di impegnarsi, mediante la sottoscrizione del Contratto di Anticipazione medesimo, tra l’altro, a:
(i) adeguare le relative iscrizioni nel proprio bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
(ii) stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento, per capitale ed interessi, dell’Anticipazione di Liquidità richiesta;
• che l’Anticipazione di Liquidità richiesta sarà utilizzata esclusivamente per il pagamento dei Debiti;
• che i Debiti individuati negli elenchi di cui alla/e Dichiarazione/i PCC e alla/e Dichiarazioni debiti fiscali, contributivi e assicurativi sono debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a debiti relativi a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi a cui gli enti del Servizio Sanitario Nazionale dell’Ente (ovvero, in caso di gestione sanitaria accentrata presso l’Ente, l’Ente medesimo) non possono far fronte per carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19;
• che l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente, a cui la CDP potrà inviare eventuali comunicazioni relative alla presente domanda, è il seguente [•];
• di aver preso visione dell’informativa ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) allegata sub 1 alla presente domanda di Anticipazione di Liquidità;
• che il codice IBAN del Conto corrente di Tesoreria Unica intestato all’Ente su cui la CDP potrà accreditare l’Anticipazione di Liquidità è il seguente [•].
In allegato alla presente domanda, l’Ente inoltra alla CDP:
(1) l’informativa per il trattamento dei dati personali ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
(2) la/e Dichiarazione/i PCC, nello stato “pubblicata” (ossia definitiva), debitamente compilata/e e sottoscritta/e dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, secondo quanto previsto dall’Addendum;
(3) la/e Dichiarazione/i debiti fiscali, contributivi e assicurativi debitamente compilata/e e sottoscritta/e dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, secondo quanto previsto dall’Addendum, e
(4) il modulo per l’adeguata verifica del cliente (ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), debitamente compilato.
[nome ente], Iì [gg/mm/aaaa]
[•]Il Legale Rappresentante (firma)
Referente Ente: [•]
Email: [•] @ Tel. [•] Fax [•]
ALLEGATO 1
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Titolare del trattamento
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, CDP), con sede in Xxxx, xxx Xxxxx x. 0 (00185), tratta i suoi dati personali in qualità di "Titolare" del trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e informandola circa l’utilizzo dei suddetti dati personali.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) è contattabile scrivendo all’indirizzo mail xxxxxxx@xxx.xx.
2. Fonti e Tipologia di dati trattati
I dati personali in possesso di CDP sono raccolti direttamente presso la clientela e possono includere informazioni personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, sesso, codice fiscale, ecc.) e informazioni di contatto. Inoltre, nell’adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le comunicazioni obbligatorie alle Autorità), nonché in occasione di comunicazioni da parte del cliente, può accadere che CDP tratti particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR e i dati giudiziari ex art. 10 del GDPR.
3. Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di CDP secondo le seguenti finalità:
a) Finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione ed alla gestione dei rapporti con la clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, etc.) ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) GDPR.
b) Finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (nel caso, ad esempio, normativa c.d. “Antiriciclaggio” che impone l’adeguata verifica della clientela, alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in relazione allo svolgimento dell’attività creditizia) ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) GDPR;
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è necessario per perfezionare, dare esecuzione o proseguire il rapporto contrattuale con CDP.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. Conservazione dei dati personali
I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR.
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, CDP potrà comunicare i Suoi dati personali al Ministero dell’Economia e delle Finanze e ad altri soggetti terzi (responsabili del trattamento o Titolari autonomi) qualora tali operazioni di comunicazione dei dati siano strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati e/o siano richieste da specifici obblighi normativi.
7. Trasferimento dei dati extra UE
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, CDP garantisce che il trattamento sarà effettuato secondo le modalità consentite dalla legge vigente.
8. Diritti dell’interessato
La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti che potranno essere esercitati con richiesta inviata via posta a CDP, all’attenzione del RPD, ovvero a mezzo mail direttamente al suddetto Responsabile, ai recapiti forniti al punto 1.
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE/I PCC
[•]
ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE/I DEBITI FISCALI, CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI
[•]
ALLEGATO 4
MODULO PER L’ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE
[•]
Allegato 2 – Contratto tipo di Anticipazione
Contratto tipo di Anticipazione – Articolo 1, commi 833‐842, legge 30 dicembre 2020, n. 178
codice contratto [•]
Posizione N.
Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni Xxx Xxxxx x. 0
00000 Xxxx Xxxxxx
lì, , / / 3
Egregi Signori,
con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di anticipazione (di seguito, il “Contratto di Anticipazione") finalizzato a fornire a questo Ente risorse finanziarie per gli scopi, come infra descritti, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.
3 Inserire data (gg/mm/aa).
La presente proposta è valida dalla Data di Proposta ed è irrevocabile, ai sensi dell’articolo 1329 del codice civile, fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno 15 luglio 20214 (ciascun termine con iniziale maiuscola, come di seguito definito).
* * *
CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE
TRA
(di | seguito, | l’ | “Ente”) | rappresentato | ||
da | 5 , nella sua qualità di | in base ai | poteri attribuiti da |
E
Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx, x. 0, capitale sociale 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Anticipazione (di seguito, la “CDP”), che agisce in nome e per conto del Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito, il “MEF”) in forza della Convenzione e dell’Addendum (come di seguito definiti);
PREMESSO CHE
q) l’articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, il “D.L. 34/2020”), ha “istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020 (di seguito il “Fondo”). Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro, e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell’ambito della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
0 Xxx xx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx il termine è il 31 ottobre 2021.
5 Unitamente alla presente proposta contrattuale deve essere trasmessa a CDP un’attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di stipulazione del Contratto di Anticipazione, con allegata la copia del documento di identità in corso di validità.
autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome”;
r) l’articolo 115, comma 2, del D.L. 34/2020, prevede che: “Ai fini dell'immediata operatività del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un’apposita convenzione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
s) in data 28 maggio 2020, la CDP e il MEF hanno sottoscritto la convenzione di cui all’articolo 115, comma 2, del D.L. 34/2020, approvata con Decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 45515 del 5 giugno 2020, ammesso dalla Corte dei Conti alla registrazione in data 9 giugno 2020, n. 776 (di seguito la “Convenzione”,);
t) in data 9 settembre 2020, in attuazione dell’articolo 55, comma 1, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la CDP e il MEF hanno sottoscritto un primo addendum alla Convenzione, approvato con Decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 70063 del 15 settembre 2020, ammesso dalla Corte dei Conti alla registrazione in data 18 settembre 2020, n. 1080;
u) l’articolo 1, comma 833, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, la “L. 178/2020”) dispone che “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito, gli “Enti”), i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia di COVID‐19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, possono chiedere, con deliberazione della giunta, a decorrere dal 1° febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla Cassa depositi e prestiti SpA l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti (di seguito, l’ “Anticipazione” o le “Anticipazioni”), secondo le modalità stabilite nell’addendum alla Convenzione di cui al comma 834, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente”;
v) l’articolo 1, comma 834, della L. 178/2020 prevede che “Per l’attuazione del comma 833, il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2021, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell’articolo 115, comma 2, del decreto‐legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”;
w) l’articolo 1, comma 835, della L. 178/2020 prevede che “Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 833 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali nel bilancio regionale è già prevista un’idonea copertura per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle disposizioni dell’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20‐bis dell’allegato 4/2 annesso al citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti sanitari in disavanzo di amministrazione;
x) l’articolo 1, comma 836, della L. 178/2020 prevede che “La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 833, sottoscritta dal rappresentante legale della regione o della provincia autonoma, è corredata dei seguenti documenti: a) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l’elenco dei debiti sanitari commerciali dell’ente da pagare con l’anticipazione, individuati ai sensi del comma 833, redatto utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto‐legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; b) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l’elenco dei debiti non commerciali, dovuti per obblighi fiscali, contributivi e assicurativi dell’ente sanitario, da pagare con l’anticipazione”;
y) l’articolo 1, comma 837, della L. 178/2020 prevede che “L’anticipazione è concessa entro il 15 maggio 2021, in misura proporzionale alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il rimborso della spesa per interessi predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. All’erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, di cui all’articolo 12 dell’intesa 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, dell’idoneità e della congruità delle misure legislative regionali di copertura del rimborso degli interessi dell’anticipazione di liquidità. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro il 30 aprile 2021 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di una puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico‐finanziaria, al citato Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti entro il 5 aprile 2021”;
z) l’articolo 1, comma 838, della L. 178/2020 prevede che “L’anticipazione è restituita, con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi, di durata massima pari a trenta anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni previste dal contratto tipo di cui all’articolo 115, comma 2, del decreto‐legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e fino alla data di decorrenza dell’ammortamento sono corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, gli interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle citate anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero”;
aa) il MEF, ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 10 del 18 gennaio 2021, mediante il quale è stato comunicato “il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità da erogare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 1, comma 834, della legge 30 dicembre 2020;
bb) in data 20 gennaio 2021 è stato sottoscritto tra la CDP ed il MEF l’Addendum, di cui all’art. 1, comma 834, della L. 178/2020, approvato in data [•] con decreto del direttore generale del Tesoro registrato in data [•] dalla Corte dei Conti, pubblicato sul sito internet del MEF e della CDP (di seguito, l’“Addendum”);
cc) in data [•], l’Ente ha presentato alla CDP domanda di anticipazione di liquidità (di seguito, la “Domanda di Anticipazione”), sottoscritta dal legale rappresentante6, completa di tutti i dati e correttamente compilata secondo il modello allegato all’Addendum e reso noto mediante pubblicazione sui siti internet del MEF e della CDP, corredata della documentazione prevista dall’articolo 3 dell’Addendum, debitamente e correttamente compilata e sottoscritta;
dd) l’Ente prende atto che l’importo dell’Anticipazione è stato determinato secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 833, 837 e 842 della L. 178/2020 e dall’articolo 2, comma 1, paragrafo IV dell’Addendum;
ee) la CDP ha comunicato all’Ente la concessione dell’Anticipazione in data [•];
ff) l’Ente con delibera di Giunta n. [•], assunta in data [•], esecutiva a tutti gli effetti di legge, ha deciso di assumere con la CDP un’Anticipazione di € [•],[•] (euro [•]/[•]) per far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi contratti dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, (di seguito, i “Debiti”), come risultanti dalla/e dichiarazione/i generata/e dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali e dalla/e dichiarazione/i relativa/e ai debiti fiscali, contributivi e assicurativi, compilata/e sulla base del modello allegato sub 3 all’Addendum, allegate alla Domanda di Anticipazione;
gg) l’Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione dell’Anticipazione, i documenti previsti per l’accesso alle Anticipazioni resi noti con la pubblicazione dell’Addendum, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta;
hh) l’Ente dichiara di aver rilasciato apposito Mandato di Addebito in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a chiedere al Tesoriere l’addebito nel conto corrente intestato all’Ente precedentemente comunicato a CDP di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al predetto Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP;
ii) l’Ente, unitamente alla presente proposta, invia alla CDP: i) l’attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di sottoscrizione del Contratto di Anticipazione, con allegata la copia del documento d’identità in xxxxx xx
0 Xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx è sottoscritta dal Commissario ad acta, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 842, della L. 178/2020.
validità; e ii) il documento, sottoscritto digitalmente, concernente l’approvazione specifica, da parte dell’Ente medesimo, delle clausole del Contratto di Anticipazione cui si applichi l’art. 1341, secondo comma del Codice Civile;
xx) l’Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP ed allegato sub 2 all’Addendum e le dichiarazioni rese nella Domanda di Anticipazione sono corrette e veritiere;
kk) la stipula del Contratto di Anticipazione rientra nel quadro normativo e statutario che disciplina l’attività della c.d.
Gestione Separata della CDP, di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
TUTTO CIÒ PREMESSO
L’Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.
Articolo 1 Premesse e definizioni
1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Anticipazione.
2. Nel presente Contratto di Anticipazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:
“Anticipazione” indica l’operazione oggetto del Contratto di Anticipazione; “Addendum” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa l);
“CDP” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx, x. 0, capitale sociale 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007 con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx, x. 0;
“Codice Etico” indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile sul Sito Internet;
“Contratto di Anticipazione” indica il presente contratto di anticipazione tra la CDP, in nome e per conto del MEF, e l’Ente;
“Convenzione” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa c); “D.L. 34/2020” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa a);
“Data di Accettazione” indica la data in cui la CDP invia all’Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene riscontro telematico dell’intervenuta conoscenza dell’accettazione da parte dell’Ente, ossia, a titolo esemplificativo, i) nel caso di trasmissione della proposta mediante PEC, la data di ricevuta di avvenuta consegna, ii) nel caso di trasmissione della proposta contrattuale via telefax, il rapporto di trasmissione con esito positivo;
“Data di Erogazione” indica la data che corrisponde al settimo giorno lavorativo successivo alla Richiesta di Erogazione; “Data di Inizio Ammortamento” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 2, comma 4;
“Data di Pagamento” indica, a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento e fino alla Data di Scadenza (inclusa), il 31 ottobre di ciascun anno;
“Data di Pagamento Interessi di Preammortamento” indica il Giorno TARGET immediatamente precedente la Data di Inizio Ammortamento;
“Data di Proposta” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;
“Data di Scadenza” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 2, comma 3; “Debiti” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa p);
“Debito Residuo" indica, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra la Somma Anticipata e la somma delle quote capitale rimborsate ovvero recuperate mediante la procedura attivata dal MEF per il recupero degli importi non corrisposti, ai sensi dell’articolo 1, comma 841, della L. 178/2020;
“Domanda di Anticipazione” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa m);
“Ente” indica l’ente territoriale specificato nel Contratto di Anticipazione, che contrae l’Anticipazione;
“Giorno TARGET” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans‐European Automated Real‐Time Gross Settlement Express Transfert System);
“Interessi di Mora” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 5;
“Interessi di Preammortamento” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 4;
“L. 178/2020” ha il significato attribuito a tale termine alla premessa e);
“Mandato di Addebito in Conto” indica il mandato di addebito diretto redatto secondo il modello definito dalla CDP, reso disponibile nell’area riservata Enti locali e PA del Sito Internet;
“MEF” indica il Ministero dell’economia e delle finanze;
“Modello D.Lgs. 231/01” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel Sito Internet;
“Periodo di Interessi” indica ciascun periodo di 12 mesi che decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (inclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa);
“Piano di Ammortamento” indica il piano di ammortamento predisposto dalla CDP e trasmesso dalla CDP medesima entro il 31 dicembre 2021;
“Piattaforma dei Crediti Commerciali” indica la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
“Richiesta di Erogazione” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 7, comma 1;
“Sito Internet” indica il sito internet della CDP, xxx.xxx.xx
“Somma Anticipata” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 2, comma 1; “Somma da Rimborsare” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 9, comma 1; “Tasso di Interesse” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 3, comma 1; “Tavolo Tecnico” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 7, comma 1;
“Tesoriere” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente.
3. Qualsiasi riferimento ad un “Articolo”, una “Premessa” e un “Allegato” si intende riferito ad un articolo, una premessa e un allegato del Contratto di Anticipazione.
4. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.
Articolo 2 Oggetto, scopo e durata
1. La CDP concede all’Ente, che accetta, l’Anticipazione, per l’importo complessivo di € [•], [•] (euro [•]/[•]) (di seguito, “Somma Anticipata”).
2. L’Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Anticipata al pagamento dei Debiti.
3. L’Anticipazione ha durata fino al 31 ottobre [•]7 (di seguito, la “Data di Scadenza”).
4. La decorrenza dell’ammortamento è fissata al 1° novembre 2022 (di seguito, la “Data di Inizio Ammortamento”).
Articolo 3 Interessi
1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sul Debito Residuo maturano interessi in misura dello 0,00% nominale annuo (di seguito, il “Tasso di Interesse”).
2. Gli interessi, calcolati al Tasso di Interesse e con riferimento al Debito Residuo, sono corrisposti dall’Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi. Il Tasso di Interesse sarà applicato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
Articolo 4
Interessi di Preammortamento
1. A decorrere dalla Data di Erogazione (esclusa) e fino alla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), sulla Somma Anticipata maturano interessi determinati sulla base del Tasso di Interesse, secondo il criterio giorni 360/360 (di seguito, gli “Interessi di Preammortamento”).
2. Gli Interessi di Preammortamento sono corrisposti alla Data di Pagamento Interessi di Preammortamento.
3. La CDP comunica l’esatto importo della somma da pagare almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento. La mancata comunicazione dell’esatto importo della somma da pagare, non esime l’Ente dall’obbligo di pagamento alla scadenza di cui al precedente comma 2.
Articolo 5
7 L’anno di scadenza deve essere compreso tra il 2024 e il 2050 (inclusi).
Interessi di mora
1. Nel caso di ritardo da parte dell’Ente nell’effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto, in base al Contratto di Anticipazione, per capitale o interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull’importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati sulla base del Tasso di Interesse maggiorato di un punto percentuale annuo (di seguito, gli “Interessi di Mora”).
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull’importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Anticipazione per inadempimento dell’Ente, come previsto dal successivo Articolo 11, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.
Articolo 6 Rimborso dell’Anticipazione
1. L’Ente si obbliga ad effettuare il rimborso del Debito Residuo, a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza (inclusa), in rate annuali costanti, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza a ciascuna Data di Pagamento, sulla base del Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, la corresponsione della rata sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
2. In conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, l’Ente ha l’obbligo di effettuare il rimborso anticipato, totale o parziale, della Somma Anticipata, che potrà avvenire esclusivamente in corrispondenza della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento o di una Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP entro il decimo giorno lavorativo antecedente alla data del rimborso. La somma oggetto di rimborso anticipato, il cui importo dovrà essere indicato dall’Ente nella predetta comunicazione, dovrà essere corrisposta dall’Ente, senza alcuna commissione o penale, unitamente alla rata in scadenza alla data di rimborso, come prevista dal Piano di Ammortamento.
Articolo 7
Erogazione e condizioni sospensive
1. La Somma Anticipata sarà erogata all’Ente, alla Data di Erogazione, previa ricezione da parte della CDP di apposita richiesta di erogazione (di seguito, la “Richiesta di Erogazione”). La Richiesta di Erogazione potrà essere trasmessa, entro e non oltre il 31 luglio 20218, tramite PEC all’indirizzo indicato al successivo Articolo 15, corredata da una comunicazione da parte del MEF attestante l’avvenuta verifica positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria di cui all’articolo 12 dell’Intesa raggiunta presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005 (di seguito, il “Tavolo Tecnico”), dell’idoneità e della congruità delle misure legislative regionali, di copertura del rimborso degli interessi dell'Anticipazione.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, l’erogazione sarà effettuata, mediante bonifico bancario, nel conto corrente di tesoreria unica acceso presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, intestato all’Ente IBAN [•].
3. L’obbligo della CDP di effettuare l’erogazione è sospensivamente condizionato alla circostanza che, alla Data di Erogazione, non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi del successivo Articolo 11.
8 Per la Regione Calabria il termine è il 15 novembre 2021.
4. L’Ente si impegna, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 1, commi 839 e 840, della L. 178/2020:
(i) (a) a trasferire, entro il decimo giorno successivo alla Data di Erogazione, la Somma Anticipata agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che provvedono al pagamento dei Debiti entro i successivi sessanta giorni; ovvero, in caso di gestione sanitaria accentrata presso l’Ente, (b) a effettuare il pagamento dei Debiti entro il sessantesimo giorno successivo alla Data di Erogazione; e
(ii) a consegnare al Tavolo Tecnico, entro il quinto giorno successivo al pagamento dei Debiti, una dichiarazione attestante il relativo pagamento, sottoscritta congiuntamente dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario dell’Ente.
Resta inteso che le eventuali quote di Somma Anticipata che risultassero residue a seguito dei relativi pagamenti effettuati dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale o dall’Ente, ai sensi del paragrafo (i) che precede, dovranno essere rimborsate anticipatamente dall’Ente, alla Data di Pagamento Interessi di Preammortamento ovvero, ove questa sia già decorsa, alla Data di Pagamento immediatamente successiva al relativo pagamento, unitamente alla rata in scadenza a tale data, come prevista dal Piano di Ammortamento.
5. Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dalla CDP anche mediante la Piattaforma dei Crediti Commerciali, risulti che l’Ente, e/o i relativi enti del Servizio Sanitario Nazionale non abbiano provveduto all’integrale pagamento dei Debiti, la CDP potrà chiedere all’Ente la restituzione anticipata della Somma Anticipata, limitatamente all’importo corrispondente al mancato pagamento. Tale importo dovrà essere rimborsato dall’Ente alla Data di Pagamento Interessi di Preammortamento ovvero, ove questa sia già decorsa, alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla richiesta della CDP, unitamente alla rata in scadenza a tale data, come prevista dal Piano di Ammortamento. A seguito del rimborso anticipato la CDP inoltrerà all’Ente il nuovo Piano di Ammortamento rideterminato a seguito del rimborso stesso.
6. La CDP è esonerata da ogni responsabilità circa l’effettivo utilizzo della Somma Anticipata per il pagamento dei Debiti.
Articolo 8 Garanzia
1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Anticipazione, l’Ente si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell’Anticipazione, le somme occorrenti al rimborso dell’Anticipazione, per capitale ed interessi, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
2. L’Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento degli importi annualmente dovuti ai sensi del Contratto di Anticipazione.
Articolo 9
Rimborso anticipato volontario dell’Anticipazione
1. È fatta salva la facoltà dell’Ente di effettuare il rimborso anticipato, totale o parziale, dell’Anticipazione, in corrispondenza della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento e di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta, da inviarsi alla CDP almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso, con indicazione dell’importo (fino a concorrenza della Somma Anticipata) oggetto di rimborso al netto della rata in scadenza a tale data (di seguito, “Somma da Rimborsare”).
2. In caso di rimborso anticipato, l’Ente deve corrispondere alla CDP, unitamente alla Somma da Rimborsare, la rata in scadenza alla data prescelta per il rimborso, come prevista dal Piano di Ammortamento. Qualora il rimborso non venga
effettuato entro la data prescelta, la domanda di rimborso anticipato si intende revocata e le somme eventualmente corrisposte oltre il termine previsto sono restituite dalla CDP all’Ente.
3. Esclusivamente in caso di rimborso anticipato parziale, a seguito del rimborso la CDP inoltra all’Ente il nuovo Piano di Ammortamento rideterminato a seguito del rimborso stesso.
Articolo 10 Pagamenti
1. Tutti i pagamenti in adempimento dell’obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Anticipazione dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all’Ente precedentemente comunicato alla CDP. L’Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento o della Data di Pagamento, l’eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
2. A tal fine l’Ente ha rilasciato apposito Mandato di Xxxxxxxx in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l’addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto.
3. La CDP comunica, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento e di ciascuna Data di Pagamento, l’esatto importo delle somme dovute a tali scadenze. La mancata comunicazione dell’esatto importo della somma da pagare, in ogni caso, non esime l’Ente dall’obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Anticipazione.
4. L’Ente, sino alla totale estinzione dell’Anticipazione, è tenuto a:
(i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l’addebito delle rate di rimborso dell’Anticipazione e l’accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, compatibilmente con le prescrizioni di legge in materia di tesoreria unica;
(ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall’Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione nei modi che riterrà più opportuni incluso il bonifico bancario.
Articolo 11 Risoluzione
1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Anticipazione a norma dell’Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;
b) destinazione della Somma Anticipata ad uno scopo diverso dal pagamento dei Debiti;
c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall’Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione;
d) ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello definito dalla CDP, salvo che il Mandato di Addebito in Conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
e) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all’Articolo 2, all’Articolo 6, all’Articolo 7, all’Articolo 8, all’Articolo 10, all’Articolo 12 e all’Articolo 16.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP, in conformità alle direttive fornite dal MEF ai sensi della Convenzione, comunicherà all’Ente l’intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Anticipazione ai sensi del presente Articolo, l’Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) il Debito Residuo, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell’effettivo pagamento e gli altri accessori.
4. Senza pregiudizio per tutto quanto previsto ai commi che precedono, l’Ente prende atto che, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, il MEF procederà al recupero delle somme non corrisposte, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 841, della L. 178/2020.
5. L’Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni rilasciate dall’Ente contenute nel Contratto di Anticipazione fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni contenuti nel Contratto di Anticipazione fossero stati puntualmente adempiuti.
Articolo 12 Compensazione
Tutti i pagamenti dovuti dall’Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l’Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
Articolo 13 Trattamento fiscale
Il Contratto di Anticipazione è esente dall’imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell’articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003.
Articolo 14 Trattamento dei dati personali
1. La CDP e l’Ente, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell’esecuzione del Contratto di Anticipazione, tratteranno i dati personali in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali ciascuna per quanto di propria competenza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della relativa normativa nazionale di dettaglio, nonché degli applicabili provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Articolo 15 Comunicazioni
1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Anticipazione dovrà essere inviata a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r agli indirizzi sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all’altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo o indirizzo PEC) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via PEC:
CDP:
Cassa depositi e prestiti società per azioni Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Att.: Area Finanziamenti Pubblici
Ente:
PEC:
Att.:
2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell’Ente in relazione al Contratto di Anticipazione.
Articolo 16
Impegni e dichiarazioni dell’Ente
1. L’Ente dichiara:
a) di aver preso visione e di conoscere integralmente il contenuto del Codice Etico e del Modello D.Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibile nel Sito Internet;
b) di avere preso visione della Convenzione e dell’Addendum pubblicato sul Sito Internet e sul sito internet del MEF e di conoscerne i termini e le condizioni;
c) che, a seconda dei casi, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale competenti e/o l’Ente non hanno potuto procedere al pagamento dei Debiti a causa di temporanea carenza di liquidità;
d) che i Debiti sono debiti certi, liquidi, esigibili dell’Ente, maturati alla data del 31 dicembre 2019 e relativi a spese per le quali nel bilancio regionale è già prevista un’idonea copertura per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari.
2. L’Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice etico e nel Modello D.Lgs. 231/01:
(a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
(b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera (a), e
(c) i collaboratori esterni della CDP.
Articolo 17 Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Anticipazione o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
* * *
Qualora siate d’accordo sul contenuto di quanto precede, Xx preghiamo di volerci restituire la presente da Xxx debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.
Distinti saluti,
[FIRMA ENTE TERRITORIALE]
[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
PER ACCETTAZIONE
L’Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell’Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nei seguenti articoli del Contratto di Anticipazione:
- Articolo 6 (Rimborso dell’Anticipazione)
- Articolo 7 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 8 (Garanzia)
- Articolo 9 (Rimborso anticipato volontario dell’Anticipazione)
- Articolo 10 (Pagamenti)
- Articolo 11 (Risoluzione)
- Articolo 12 (Compensazione)
- Articolo 14 (Trattamento dei dati personali)
- Articolo 16 (Impegni e dichiarazioni dell’Ente)
- Articolo 17 (Foro competente)
[FIRMA ENTE TERRITORIALE]
[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
ALLEGATO
SCHEMA DI RICHIESTA DI EROGAZIONE
(da prodursi su carta intestata dell’Ente)
Spettabile
Cassa Depositi e Prestiti società per azioni Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Oggetto: Richiesta di Erogazione
Facciamo riferimento al contratto di anticipazione stipulato in data [•] tra la Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (di seguito, la “CDP”) e (di seguito, l’ “Ente”) ai sensi del quale la CDP, in nome e per conto del MEF, ha concesso all’Ente un’anticipazione di liquidità, per un importo complessivo di Euro [•] (di seguito, la “Somma Anticipata”), ai sensi dell’articolo 1, comma 833, della L. 178/2020 (di seguito, il “Contratto di Anticipazione”).
I termini con iniziale maiuscola non altrimenti definiti nella presente lettera hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel Contratto di Anticipazione.
Con la presente Richiesta di Erogazione, il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante9 dell’Ente in virtù di ,10:
- trasmette alla CDP, in allegato alla presente Richiesta di Erogazione, la comunicazione ricevuta dall’Ente, da parte del MEF, in data , attestante l’avvenuta verifica positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria di cui all’articolo 12 dell’Intesa raggiunta presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005, dell’idoneità e della congruità delle misure legislative regionali, di copertura del rimborso dell'Anticipazione, maggiorata dei relativi interessi, secondo quanto previsto all’articolo 7, comma 1, del Contratto di Anticipazione;11
- chiede alla CDP l’erogazione della Somma Anticipata ai sensi e nelle modalità di cui all’Articolo 7 del Contratto di Anticipazione.
9 Per la Regione Calabria, il Commissario ad acta di cui all’articolo 1, comma 842, della L. 178/2020
10 Indicare gli estremi dell’atto di conferimento dei poteri di sottoscrizione della presente delega.
11 Allegare alla presente Richiesta di Erogazione la comunicazione ricevuta dal MEF, secondo quanto previsto all’articolo 7, comma 1, del Contratto di Anticipazione.
Luogo e data
[FIRMA ENTE TERRITORIALE]
[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
Allegato 3 – Modello Dichiarazione debiti fiscali, contributivi e assicurativi
Azienda sanitaria locale/Azienda ospedaliera
EP [•]
DICHIARAZIONE DEBITI FISCALI, CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 836, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178
Spettabile
Cassa depositi e prestiti S.p.A. Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Posizione n. [•] Protocollo Ente n. [•] Protocollo Ente data [•] ENTE [•]
La (di seguito, l’ “Ente Sanitario”), rappresentata da:
- [•]
dell’Ente sanitario ; e
- [•]
dell’Ente sanitario; e
, nella sua qualità di Rappresentante Legale
, nella sua qualità di Responsabile finanziario
DICHIARANO
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ E AI SENSI E PER GLI EFFETTI
- del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, N. 445, consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false, e
- dell’articolo 1, comma 836, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, la “L. 178/2020”) e dell’Addendum stipulato tra la CDP e il MEF in data 20 gennaio 2021,
a codesta Cassa depositi e prestiti S.p.A., la quale a tal fine agisce in nome e per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, che i debiti fiscali, contributivi ed assicurativi certi, liquidi e esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, per i quali è richiesta l’anticipazione di liquidità di cui all’articolo 1, comma 833, della L. 178/2020, sono quelli di seguiti elencati:
A) DEBITI FISCALI
Soggetto Creditore | Tipologia di debito fiscale | Anno di riferimento | Importo (in euro) |
sub-totale |
B) DEBITI CONTRIBUTIVI
Soggetto Creditore | Tipologia di debito contributivo | Anno di riferimento | Importo (in euro) |
sub-totale |
C) DEBITI ASSICURATIVI
Soggetto Creditore | Tipologia di debito assicurativo | Anno di riferimento | Importo (in euro) |
sub-totale |
TOTALE (A+B+C): EURO …………….
[nome ente], Iì [gg/mm/aaaa]
[•] [•]
Il Legale Rappresentante Il Responsabile finanziario
(firma) (firma)