ACCORDO CONTRATTUALE PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ARTICOLO 26 LEGGE N. 833/’78 PER IL 2022
xxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxxx (XX) - Xxxxx
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx
ACCORDO CONTRATTUALE PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ARTICOLO 26 LEGGE N. 833/’78 PER IL 2022
Tra
L’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, con sede in Pordenone, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0, CF e P. IVA 01772890933 di seguito nominata “ASFO”, legalmente rappresentata dal dottor Xxxxxx Xxxxxxxx, nella qualità di Direttore Generale, in proprio e in nome e per conto delle Aziende del SSR, a ciò autorizzato con decreto n. …………. del ……………………
e
Friuli Riabilitazione srl, con Sede Legale in Via Groenlandia n. 5 a Roma e Sede operativa Xxx Xxxxxxxx x. 00, Xxxxxxxx xx Xxxxx (XX), CF e P. IVA 12109431002, rappresentata da Xxxxxx Xxxx, nata a Roma il 09/01/1943, qui di seguito chiamata “Friuli Riabilitazione srl”, si conviene quanto segue:
ATTESO
- che le Aziende Sanitarie sono tenute ad assicurare direttamente o per il tramite di erogatori convenzionati e/o accreditati, le prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, contenute entro i livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, secondo gli indirizzi della programmazione e delle disposizioni regionali;
- che la L. R. 41/96 di attuazione della legge quadro sull’handicap n. 104/92 prevede all’art. 7, comma 2, lettera e), che “le Aziende Sanitarie, per perseguire le finalità previste dalla legge medesima, promuovono e stipulano con strutture sanitarie private accreditate e con i centri di riabilitazione di cui all’art. 26 della l. 833/78, appositi accordi finalizzati a disciplinare la partecipazione coordinata ed integrata di tali soggetti ai servizi per l’handicap”;
- che la regione FVG con DGR n. 623 del 2.4.2015 ha effettuato la Ricognizione delle strutture sanitarie private di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
- che con DPCM 12 gennaio 2017 sono stati definiti e aggiornati i Livelli Essenziali di Assistenza, ivi compresi quelli relativi alla riabilitazione e all’assistenza protesica;
- che la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia con nota prot. n. 14910/P del 15.09.2016 ha fornito a suo tempo precisazioni sulle modalità di regolazione dei rapporti convenzionali che intercorrono tra le Aziende sanitarie e le strutture private di riabilitazione funzionale ed in particolare ha stabilito che la stipula degli accordi contrattuali spetta alle Aziende sanitarie competenti per territorio e tali atti debbono intendersi valevoli per tutte le Aziende del S.S.R., come da D.G.R. n. 2023 del 28.10.2016;
CONSIDERATO
- che le prestazioni sanitarie di cui all’art. 26 l. 833/78 dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa ed erogate, nelle forme ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale, sono comprese entro i livelli essenziali di assistenza;
- che ai fini dell’erogazione di prestazioni specialistiche, diagnostico-funzionali e di riabilitazione extra- ospedaliera, con interventi di norma interdisciplinari, nelle forme semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare ed extra-murale l’Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi, cui è subentrata Friuli Riabilitazione srl, ha stipulato convenzione in data 04.05.1988 con la ex USL 11 “Pordenonese” ora Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, valida su tutto il territorio nazionale e regionale, sottoscritta ai sensi del DM 18/05/1984 “Nuovo Schema Tipo di convenzione fra l’USL e gli Istituti che gestiscono idonei Centri destinati all’erogazione delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualsiasi causa”;
- che gli accordi contrattuali trovano fondamento da ultimo nella DGR 623/2015;
- che, con Decreto n° 655/SPS del 30/04/2018, la Direzione centrale salute integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia ha provveduto all’accreditamento a pieno titolo della struttura sanitaria Friuli Riabilitazione s.r.l. di Roveredo in Piano nella branca specialistica di Riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali, per il setting assistenziale ambulatoriale (prestazioni erogabili in forma individuale o a
piccoli gruppi, anche a domicilio e in sede extramurale, in base alle previsioni del D.P.Reg. n. 151 del 26.7.2016);
PRESO ATTO
degli obiettivi di salute, delle competenze e delle azioni, entro i livelli essenziali di assistenza, rinvenibili nei seguenti atti di programmazione sanitaria regionale:
- D.G.R. 9 marzo 2001, n. 712 «Legge 833/78, art. 26. Adeguamento rette per prestazioni di riabilitazione e approvazione linee guida - Regole d’accesso e controllo per l’attività di riabilitazione ospedaliera ed extra- ospedaliera»;
- DGR n. 606 del 23 marzo 2005 «Approvazione del Piano Regionale della Riabilitazione»;
- DGR 465 del 11 marzo 2010 «L. R. 23/2004 art. 8 - approvazione definitiva del piano sanitario e sociosanitario regionale 2010 - 2012»;
- Legge Reg. 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale”;
- Legge Reg. 12 dicembre 2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006”;
- D.G.R. n. 321 del 11.03.2022 ad oggetto “Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale - Anno 2022. Approvazione preliminare” che ha previsto alla Tabella n. 2 “Finanziamento attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (c.d. sovraziendali)” la Linea 15 “Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali” per un importo di 386.845,00 euro, in gestione a quest’Azienda Sanitaria, ad integrazione dei budget destinati al finanziamento degli accordi contrattuali valevoli per il 2022 per la remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture sanitarie operanti nella riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
PREMESSO
che esiste un reciproco interesse ed una comune volontà, nei confronti degli utenti residenti nel territorio dell’ASFO di:
- garantire una risposta precoce in riferimento alla domanda;
- sviluppare una risposta integrata ai bisogni di salute;
- favorire l’appropriatezza riabilitativa anche attraverso l’adozione di protocolli diagnostico - terapeutico - riabilitativi;
- promuovere livelli equi di offerta attraverso risposte assistenziali/riabilitative coerenti al bisogno;
- garantire la continuità terapeutico/riabilitativa assistenziale e l’integrazione socio-sanitaria;
- ridurre eventuali criticità nelle liste /tempi di attesa;
che i Responsabili della gestione dell’accordo contrattuale e degli atti conseguenti sono i Direttori di Distretto, per le prestazioni relative agli utenti residenti nei rispettivi territori di pertinenza, con il coordinamento del Direttore del Dipartimento di Assistenza Primaria Aziendale (DAPA);
TUTTO CIÓ PREMESSO
le parti, come sopra indicate, per l’erogazione di prestazioni riabilitative, a favore di minori e di adulti invalidi, accolti ai sensi dell’art. 26 della legge 833/’78 e della DGR 712/2001, convengono quanto segue:
Art. 1 - Accesso dei soggetti e presa in carico riabilitativa.
1. Il presente Accordo ha ad oggetto le prestazioni riabilitative che richiedono un intervento personalizzato, interdisciplinare ed articolato da erogare a favore di soggetti utenti affetti da disabilità fisiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa, in regime ambulatoriale (prestazioni erogabili in forma individuale o a piccoli gruppi, anche a domicilio e in sede extramurale, in base alle previsioni del D.P.Reg. n. 151 del 26.7.2016).
2. Ai fini della procedura di accesso alla struttura accreditata di Friuli Riabilitazione srl, con particolare riguardo alla prescrizione, proroga e variazione del piano personalizzato di intervento riabilitativo, dell’autorizzazione nonché della procedura di dimissione e di validazione e controllo, si rinvia integralmente a quanto previsto dalla DGR 712/2001 “Legge 833/78, art. 26. Adeguamento rette per prestazioni di riabilitazione e approvazione linee guida - Regole d’accesso e controllo per l’attività di riabilitazione ospedaliera ed extra-ospedaliera”.
Art. 2 - Impegno delle risorse riabilitative
1. Friuli Riabilitazione srl, in ragione della capacità operativa di cui alla convenzione stipulata suo tempo con la ex USL 11 “Pordenonese” ora Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, valida su tutto il territorio nazionale, si
impegna a:
- soddisfare la domanda di soggetti utenti che richiedono interventi precoci e/o che esprimono bisogni riabilitativi complessi;
- orientare prioritariamente le risorse riabilitative verso interventi di riabilitazione nei confronti di utenti che hanno indici predittivi di recupero piuttosto che obbiettivi di mantenimento dei livelli funzionali;
- promuovere, attraverso la leva organizzativa e la rivisitazione eventuale dei percorsi clinico-riabilitativi, a parità di budget, una riduzione dei tempi di attesa dell’utenza stessa, in modo da garantire la presa in carico e l’avvio della prestazione di riabilitazione in base ai criteri di priorità condivisi con l’ASFO.
Art. 3 - Controlli
1. Controlli sull’attività e sulle prestazioni verranno svolti dai Distretti e dal Nucleo di Controllo Aziendale per garantire la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie in applicazione della D.G.R. n. 1321 del 11 luglio 2014.
Art. 4 - Prescrizione di protesi ed ausili
1. La prescrizione di ausili/protesi a favore di soggetti in carico riabilitativo presso Friuli Riabilitazione srl, residenti nel territorio di competenza dell’ASFO, su prescrizione degli specialisti di Friuli Riabilitazione srl, deve avvenire in conformità a quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del DPCM 12 gennaio 2017 nonché dagli allegati 5 e 12 allo stesso, dalle DGR. n. 712 del 9 marzo 2001, n. 2190 del 13 dicembre 2012 e n. 65 del 2018, nonché dal Regolamento sull’Assistenza Protesica dell’Area Xxxxx Xxxxxxxxxxx, approvato in data 30 dicembre 2013 con Decreto n. 449 del Direttore Generale dell’ASS n. 6.
2. La prescrizione e il collaudo di dispositivi protesici e ausili da parte degli specialisti di Friuli Riabilitazione srl riguardano esclusivamente gli assistiti in carico riabilitativo a Friuli Riabilitazione srl e, facendo parte del Piano Personalizzato di Intervento, non possono essere tariffati a parte.
Art. 5 - Continuità delle cure
1. Friuli Riabilitazione srl rappresenta un’opportunità riabilitativa nella rete dei servizi territoriali, in particolare nei confronti degli utenti con gravi disabilità, pertanto la continuità delle cure, nonché l’accesso o la dimissione rappresentano tappe fondamentali nel percorso di cura dell’utenza.
2. Per gli assistiti con bisogni riabilitativi complessi, ovvero con rischio di disabilità a carattere permanente, a seguito della presa in carico da parte di Friuli Riabilitazione srl - mediante le procedure di cui al precedente art. 1 – e previa tempestiva segnalazione da parte dell’Friuli Riabilitazione srl stessa, verrà convocata dal Distretto competente l’Unità di Valutazione Distrettuale (UVD), per la definizione di un progetto integrato, sulla base delle previsioni della DGR n. 712 del 9 marzo 2001.
3. Sono inoltre previste UVD di verifica nel corso del progetto integrato, per l’eventuale presa in carico da parte dei servizi territoriali.
4. Il Piano Personalizzato d’Intervento deve contenere la definizione quali-quantitativa delle prestazioni che saranno erogate e la loro frequenza. Al termine del percorso riabilitativo deve essere redatta in forma sintetica l’analisi dei risultati conseguiti a fronte degli obiettivi inizialmente definiti.
Art. 6 – Modalità di erogazione delle prestazioni extramurali e domiciliari
1. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni in forma extramurale e domiciliare si precisa che le stesse possono essere erogate solo a fronte di Prescrizioni e/o Piani riabilitativi redatti dagli Specialisti Fisiatri di ASFO e/o dalle equipe distrettuali di cure primarie all’interno del Piano Assistenziale Individuale (PAI/PRI).
Art. 7 - Tetto di spesa complessivo
1. Viene fissato in € 460.000,00 (quattrocentosessantamila / 00) il tetto di spesa complessivo per il 2022 per l’attività di riabilitazione extra-ospedaliera ex art. 26 della L. n. 833/78, tenuto conto dell’emergenza Covid- 19.
2. Il tetto di € 460.000,00 comprende anche prestazioni ambulatoriali extramurali di logopedia (fino a 10.000,00 euro) e prestazioni domiciliari (fino a 10.000,00 euro) da erogare nel rispetto delle previsioni dell’art. 6 “Modalità di erogazione delle prestazioni extramurali e domiciliari”.
3. I volumi massimi di attività per il 2022 relativi ai rapporti fra la struttura privata in oggetto e le altre Aziende del SSR della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia vengono determinati in base alle indicazioni delle rispettive Aziende Sanitarie. Le autorizzazioni alla diagnosi e al trattamento, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, di soggetti residenti nel territorio di altre Aziende Sanitarie della Regione, affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che abbisognino di prestazioni sanitarie di riabilitazione dirette al recupero
funzionale e sociale, verranno tempestivamente rilasciate dalle Aziende del SSR competenti, su richiesta di Friuli Riabilitazione srl, alle condizioni e ai termini dettati dalla D.G.R. n. 712/2001. I relativi pagamenti verranno effettuati dall’ASFO, previa tempestiva autorizzazione delle Aziende del SSR competenti, nel rigoroso rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002. Le Aziende del SSR si impegnano, a loro volta, a rifondere tempestivamente l’ASFO.
4. Le eventuali variazioni dell’importo fissato per le prestazioni sanitarie di cui all’art. 26 l. 833/’78 potranno derivare esclusivamente da variazioni delle tariffe da parte della Regione ovvero da richieste ulteriori da parte delle Aziende del SSR.
Art. 8 - Saldo delle competenze
1. Friuli Riabilitazione srl prende atto che il tetto definito all’art. 7 rappresenta il limite massimo di impegno per l’ASFO, per cui un eventuale superamento dello stesso non darà luogo ad alcuna remunerazione aggiuntiva, salvo quanto previsto dal comma 4 dello stesso art. 7.
2. Alla luce della necessità di disporre dei rendiconti delle prestazioni rese ai fini del controllo, previsto dalla vigente normativa, sulla relativa regolarità, appropriatezza e correttezza, si conviene la seguente procedura di verifica e pagamento:
- Friuli Riabilitazione srl si impegna a fornire all’ASFO, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese, i rendiconti mensili previsti contenenti i dati personali degli assistiti in carico riabilitativo, gli estremi dell’autorizzazione, la prima diagnosi, il periodo di riferimento, il numero di presenze/prestazioni corredato da eventuali note e registro delle firme di presenza degli utenti o genitori/tutori/Amministratori di Sostegno o loro delegati;
- l’ASFO si impegna a provvedere alla verifica dei rendiconti mensili entro trenta giorni dal loro ricevimento e al pagamento entro sessanta giorni dalla verifica positiva.
Le parti convengono che attraverso rendiconti mensili si rendono possibili verifiche più sollecite dei dati di attività ad implementazione delle modalità previste dalla reportistica dell’Azienda Sanitaria.
Art. 9 - Flussi informativi
1. Friuli Riabilitazione srl si impegna a rispettare tutti gli adempimenti e le scadenze temporali relative alle rilevazioni di carattere statistico-informativo richieste dalla Regione F.V.G. e dall’ASFO, secondo la normativa vigente e nell’ambito della reciproca collaborazione. Le rilevazioni di carattere statistico-informativo da fornire all’ASFO verranno definite con apposito atto in accordo tra le parti, da sottoscrivere entro trenta giorni dalla stipula del presente accordo.
2. Le parti s’impegnano ad assicurare operatività di un tavolo di lavoro per lo scambio e la condivisione dei dati al fine di favorire progetti personalizzati e l’accompagnamento degli utenti nella fase di dimissione, da sottoscrivere entro sessanta giorni dalla stipula del presente accordo.
Art. 10 – Formazione e aggiornamento professionale
1. A conferma di quanto premesso negli articoli precedenti, ovvero il reciproco interesse ed una comune volontà, di:
- garantire una risposta precoce in riferimento alla domanda;
- sviluppare una risposta integrata ai bisogni di salute;
- favorire l’appropriatezza riabilitativa anche attraverso l’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici - riabilitativi condivisi;
- promuovere livelli equi di offerta attraverso risposte assistenziali/riabilitative coerenti al bisogno;
- garantire la continuità terapeutico/riabilitativa assistenziale,
si ravvisa la necessità di poter partecipare vicendevolmente alle “attività formative” rivolte al personale di ASFO e Friuli Riabilitazione srl.
2. Allo scopo di favorire detta partecipazione, il Servizio di Formazione Aziendale provvede a comunicare a Friuli Riabilitazione srl il calendario di tutti i corsi ECM a contenuto riabilitativo che saranno organizzati dall’ASFO; parimenti Friuli Riabilitazione srl comunicherà il calendario di eventuali corsi dalla stessa organizzati.
Art. 11 - Requisiti autorizzativi
1. Friuli Riabilitazione srl è tenuta a dotarsi dei requisiti strutturali ed organizzativi richiesti dalle normative nazionali e regionali, provvedendo agli eventuali adeguamenti introdotti da successiva normativa.
Art. 12 - Inadempienze
1. Friuli Riabilitazione srl provvede a segnalare tempestivamente all’Azienda ogni circostanza che possa ostacolare un regolare svolgimento delle attività oggetto dell’accordo.
Eventuali inadempienze da parte di Friuli Riabilitazione srl devono essere contestate dall’ASFO per iscritto e con la fissazione di un termine perché le stesse siano rimosse, pena la revoca dell’accordo; trascorso inutilmente il termine concesso, l’ASFO potrà avviare la procedura di revoca.
2. Indipendentemente da quanto previsto al comma 1, l’ASFO ha la facoltà di revoca immediata del presente accordo in presenza di cambiamenti di gestione della struttura o significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione che incidano in maniera grave sulla capacità della struttura di svolgere le sue funzioni in maniera adeguata.
Art. 13 - Durata dell’accordo
1. Il presente accordo ha durata dal 01.01.2022 al 31.12.2022 e potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, previo accordo delle parti, qualora dovessero intervenire innovazioni normative in materia o modifiche organizzative delle parti.
2. Previa espressione di volontà delle parti stesse, la convenzione potrà essere rinnovata alla naturale scadenza. Nelle more del rinnovo la convenzione rimane efficace in regime di prorogatio per i primi quattro mesi del 2023 e comunque non oltre un mese dalla trasmissione da parte dell’ASFO della proposta di convenzione per il 2023.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 12, qualora una delle parti intenda recedere dalla convenzione dovrà provvedere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata, a darne disdetta formale che avrà effetto dopo due mesi dall’avvenuta comunicazione.
Art. 14 - Controversie
1. Eventuali controversie in ordine all’esecuzione del presente accordo sono di competenza del giudice ordinario, il Foro competente in via esclusiva è quello di Pordenone.
Art. 15 - Registrazione
1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono ripartite tra i contraenti in parti uguali.
Art. 16 Riservatezza
1. Come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dalla vigente normativa in materia, le Parti tratteranno i dati personali dei rispettivi legali rappresentanti nonché dei rispettivi dipendenti e collaboratori unicamente ai fini della stipula e gestione della presente Convenzione e di eventuali Addendum.
2. Il trattamento da parte dell’ASFO avverrà con le modalità indicate nel modulo di informazione sul trattamento dei dati personali che Friuli Riabilitazione srl dichiara di aver ricevuto in allegato alla convenzione.
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione Friuli Riabilitazione srl dichiara espressamente di:
- assicurare l’adozione di misure tecniche e organizzative che, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento eseguito, siano adeguate a proteggere i dati trattati assicurando la tutela dei diritti e delle libertà degli Interessati nonché a soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dal Regolamento UE 2016/679; la verifica della sussistenza di tali misure è condizione essenziale per la stipula della presente Convenzione, del suo eventuale rinnovo nonché per la stipula di ulteriori rapporti con l’Azienda.
- mettere a disposizione dell’ASFO tutte le informazioni necessarie ad eseguire le attività di verifica previste dall’art. 28 lettera “h” del Regolamento UE 2016/679, i cui esiti saranno elemento di valutazione in sede di revoca, nuova attribuzione o proroga della Convenzione.
- comunicare senza ritardo al Titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento Ue 2016/679 ed seguire le istruzioni operative da questo specificatamente impartite.
4. Friuli Riabilitazione srl, per svolgere il servizio oggetto della presente Convenzione tratterà, su mandato dell’ASFO, i dati personali di cui la stessa è Titolare. Al riguardo, limitatamente al trattamento delegato, sarà successivamente designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali, con apposito atto scritto redatto ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. L’ASFO, con il citato atto, provvederà a fornire a Friuli Riabilitazione srl le istruzioni a cui questa dovrà attenersi nelle specifiche
attività di trattamento di dati personali, riguardanti, in particolare: modalità, durata, natura e finalità del trattamento, tipologia di dati, categorie di interessati, obblighi del Responsabile e diritti del Titolare.
Art. 17 - Protocollo di legalità.
1. Friuli Riabilitazione s.r.l. si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti del rappresentante legale dell’Ente gestore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari o richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale, o affidamento di forniture o servizi a date ditte, danneggiamenti/furti di beni personali o della struttura.
2. Friuli Riabilitazione s.r.l. si impegna, per quanto lo possa riguardare direttamente, a rispettare il Codice di Comportamento approvato con DPR n. 62/2013 ed il Codice di Comportamento aziendale approvato con Decreto del Direttore Generale n. 50 del 30.01.2015 reperibili sul sito web aziendale all’indirizzo xxxxx://xxxx.xxxxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/00_xxxxx_xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-0.xxxx.
3. Le parti prendono atto e si impegnano a rispettare le previsioni del D.Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16- ter, qui di seguito riportato: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”
Letto, firmato e sottoscritto a Pordenone il …26…/0…4/…20…22………
il Direttore Generale il Rappresentante di
A.S. Friuli Occidentale Friuli riabilitazione srl Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx
………………………… …………………………
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si confermano per iscritto le disposizioni degli articoli 7, 8, 12 e 14. il Direttore Generale il Rappresentante di
A.S. Friuli Occidentale Friuli riabilitazione srl Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx
………………………… …………………………
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Fornitori/operatori economici
(ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)
Spett.le fornitore/operatore economico, fra i dati i che Lei conferisce in occasione della partecipazione alle procedure per l’affidamento, instaurazione ed esecuzione di rapporti pre-contrattuali e/o contrattuali e/o di presentazione di offerte nell’ambito di procedure, preventivi, ordini, fatture, vi sono anche quelli personali del Suo legale rappresentante pro tempore e dei Suoi collaboratori.
Tali dati personali sono trattati dall’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale attraverso personale autorizzato ad eseguire operazioni di trattamento, sia in formato elettronico che cartaceo, nel pieno rispetto del segreto professionale e d’ufficio e dei principi di liceità, sicurezza, correttezza, riservatezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio: un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’instaurazione del contratto o dell’accordo ed agli adempimenti richiesti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, con sede a Pordenone in Via della Vecchia Ceramica n. 1.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali può essere contattato all’indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxx.xx
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
L’Azienda tratta i dati personali dei Suoi collaboratori per perseguire finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e gestione di rapporti pre-contrattuali e contrattuali, alla gestione di offerte, preventivi, ordini o fatture per prestazioni di servizi, anche professionali e qualificati, in conformità ed entro i limiti della vigente normativa sull’attività contrattuale e contabile della pubblica amministrazione, e per l’adempimento dei relativi obblighi di legge.
BASE GIURIDICA
La base giuridica del trattamento dei dati personali è l’esecuzione di misure pre-contrattuali e contrattuali e l’adempimento dei conseguenti obblighi legali.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI
L’Azienda ASFO può comunicare i dati personali oggetto di trattamento, nei soli casi previsti dalla legge, a soggetti pubblici che agiscono come Titolari autonomi (a titolo esemplificativo: autorità giudiziaria, istituti previdenziali, assistenziali e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Regione Friuli Venezia Giulia, Ministeri) ed a soggetti privati appositamente delegati, nominati Responsabili del trattamento (a titolo esemplificativo: compagnie di assicurazione, gestori e manutentori di piattaforme informatiche, società di consulenza e controllo).
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali sono trattati da ASFO per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e conservati in modo sicuro per il tempo previsto dalla legge, tenuto conto anche di quanto previsto dal Piano di conservazione della documentazione aziendale (cd. massimario di scarto) a tutela del patrimonio documentale.
ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’Interessato, qualora ritenga che i Suoi dati personali siano trattati in violazione di legge, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e può comunque in ogni momento, presentando istanza all’indirizzo xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxx.xx, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali, opporsi al loro trattamento o chiederne la rettifica se inesatti, l’integrazione se incompleti e, nei casi stabiliti dalla legge, la limitazione o la cancellazione.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale sezione Privacy
Il Titolare del trattamento dei dati personali L’ASFO di Pordenone
Elenco firmatari
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NOME: XXXXXXXX XXXXX XXXXX CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 14/04/2022 13:43:35
IMPRONTA: 0C0BF766CDF2A02E1A1E7CD23105DC7EBC4E7D41A6CAB1528EDABDA4D94718A5 BC4E7D41A6CAB1528EDABDA4D94718A565ED6EAF7B2150451294CE9D47FDB621 65ED6EAF7B2150451294CE9D47FDB6217DFB1DD872D926D73B967CA128803E13
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NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 14/04/2022 14:14:57
IMPRONTA: 3432C2922FAE5FBD68683220C7E2826C2D2EB59998C1B15096ACB29533716E7E 2D2EB59998C1B15096ACB29533716E7E42970780D79560BE7A3AFCE16F2AD05E
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NOME: XXXXX XXXXXXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 14/04/2022 14:34:09
IMPRONTA: 894FFCFA5475886D84C6ECEB8FAE71087E4832CB4199DC18703EC16E30D1BC1E 7E4832CB4199DC18703EC16E30D1BC1E7EC5BEDDA8C165AE71F57523D973EB04
7EC5BEDDA8C165AE71F57523D973EB04E9A0AAE47E846A9A535B003AFD83F56D E9A0AAE47E846A9A535B003AFD83F56D02109B673EEA46409C3DDD3D1BC53437
NOME: XXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 14/04/2022 14:40:03
IMPRONTA: 5009494D75257A4D3479AD64CC7C8F32739BA8C3BF31013089E489D200A4B384 739BA8C3BF31013089E489D200A4B38481DEFF2C74A1A7AACA57084D8AB3E2E4
81DEFF2C74A1A7AACA57084D8AB3E2E4ED363D63400D1A5FB309FD712BAC43BA ED363D63400D1A5FB309FD712BAC43BABDE9CEFFDE69BAB6E3188939BF9C146B
Atto n. 331 del 14/04/2022
Rapporto di verifica
Nome file: convenzione 2022 FriuliRiab vers2di14.4.2022.pdf.p7m
Data di verifica: 06/05/2022 13:04:04 UTC
Liv. | Firmatario | Autorità emittente | Pagina Esito |
1 | XXXXXX XXXX | InfoCamere Qualified Electroni... | 2 |
1 | XXXXXX XXXXXXXX | Actalis EU Qualified Certifica... | 3 |
Appendice A | 4 |
Firma valida
La firma è in formato CAdES-BES
Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 06/05/2022 13:04:04 UTC
Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 26/04/2022 08:49:29 UTC
Il certificato non risulta revocato
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Dettagli certificato
Nome e Cognome del soggetto: XXXXXX XXXX
Codice fiscale: TINIT-XXXXXX00X00X000X
Società: Non disponibile
Nazione: IT
Numero di serie: 11739e
Autorità emittente: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2;, 1.3.76.14.1.1.30;CPS URI: xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx.x 1.3.76.16.6;displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni
previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019;,
Validità: dal 03/02/2022 09:50:26 UTC al 03/02/2025 00:00:00 UTC
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)
- xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx/xxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xxx Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Il certificato è valido
Firma valida
La firma è in formato CAdES-BES
Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 06/05/2022 13:04:04 UTC
Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 02/05/2022 12:14:05 UTC
Il certificato non risulta revocato
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Dettagli certificato
Nome e Cognome del soggetto: XXXXXX XXXXXXXX
Codice fiscale: TINIT-XXXXXX00X00X000X
Società: Non disponibile
Nazione: IT
Numero di serie: 4c0b5124db10e6f86db595e83c66975f Autorità emittente: Actalis EU Qualified Certificates CA G1 Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2;, 1.3.159.10.1.1;CPS URI: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx-xxx.xxx;, 1.3.76.16.6;,
Validità: dal 06/04/2020 14:01:57 UTC al 06/04/2026 14:01:57 UTC
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Dichiarazione di Trasparenza: (it)
- xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx-xxx-xx.xxx PKI Disclosure Statements (PDS): (en)
- xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx-xxx-xx.xxx Il certificato è valido
A.1 Certificati delle autorità radice (CA)
A.1.1 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Nome e Cognome del soggetto: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Nazione: Non disponibile
Numero di serie: 01
dal 04/12/2019 09:49:37 UTC al 04/12/2035 10:49:37 UTC
A.1.2 Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Nome e Cognome del soggetto: Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Nazione: Non disponibile
Numero di serie: 4cd6406f031e430c
dal 24/04/2017 13:18:38 UTC al 19/04/2037 13:18:38 UTC