Polizza per la tutela dell’attività d’ufficio Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Polizza per la tutela dell’attività d’ufficio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Prodotto: Tutela Business – Uffici e Studi
La sottoscrizione di questa polizza è libera e non necessaria per ottenere prodotti e servizi bancari (come ad esempio finanziamenti, carte di pagamento e mutui)
Data realizzazione: 14/01/2023. Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
In base all’ultimo bilancio d’esercizio disponibile, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, Intesa Sanpaolo Assicura dispone
della seguente situazione patrimoniale:
Per informazioni più approfondite sulla società consulta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa
(SFCR) disponibile sul sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx-xxxxxx-xxxxxxx. Di seguito un dettaglio dei principali dati presenti nella relazione:
La polizza può essere sottoscritta esclusivamente da chi è titolare di un conto corrente presso Intesa Sanpaolo. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
L’impresa di assicurazione - denominata nel seguito “Compagnia” - è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxxxxx, x. 0, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx.
Direzione Generale: Xxx Xxx Xxxxxxxxx x’Xxxxxx, x.00, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
Telefono. x00 000 0000000 sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con i provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/96 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8/10/96 e n. 2446 del 21/07/06 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10/08/2006. È iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.
Patrimonio netto: 509,20 Mln € | |
Di cui Capitale sociale: 27,91 Mln € | Di cui Riserve patrimoniali: 481,29 Mln € |
Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) | Requisito patrimoniale minimo (MCR) | Fondi propri ammissibili per copertura del SCR | Fondi propri ammissibili per copertura del MCR | Indice di solvibilità (solvency ratio) |
202,9 Mln € | 91,3 Mln € | 755,6 Mln € | 755,6 Mln € | 372,5% |
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
RESPONSABILITÀ CIVILE: MASSIMALI Il massimale che può essere un importo compreso tra € 1 milione e 5 milioni, come concordato con il Contraente e indicato nel Modulo di polizza, rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di sinistro. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Non ci sono opzioni con riduzione del premio | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
In aggiunta alle coperture base è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie singolarmente all’interno delle relative coperture. | |
Incendio e altri eventi materiali: garanzie di base | La Compagnia paga, entro le somme assicurate e nei limiti indicati in polizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, causati da: ✓ incendio ✓ fulmine ✓ implosione, esplosione e scoppio anche esterni, non provocati da ordigni esplosivi ✓ caduta di aeromobili, parti di essi o cose che essi trasportano, caduta di meteoriti e satelliti artificiali ✓ bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono ✓ urto di veicoli stradali e natanti ✓ fumo, gas e vapori che si siano sviluppati a seguito di eventi previsti dalla garanzia ✓ fumo da guasto accidentale di impianti per la produzione di calore se collegati ad appropriate canne fumarie ✓ caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell’impianto. La copertura comprende inoltre: ✓ i danni da mancato o anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento causati da anomalie nella distribuzione di energia elettrica termica o idraulica, da colata o da fuoriuscita di liquidi che abbiano colpito i beni assicurati ✓ i guasti causati dalle Autorità, da terzi o dall’Assicurato per impedire o limitare il danno. Spese La copertura prevede il rimborso delle spese per: ✓ demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica ✓ trasloco e ricollocamento del contenuto, per il tempo necessario alla riparazione dei danni ✓ riprogettazione del fabbricato ✓ rifacimento di documenti personali o di terzi se pertinenti l’attività assicurata ✓ rifacimento degli enti particolari ✓ perizia prevista per la valutazione del danno ✓ ricerca, rottura e riparazione di condutture del gas in caso di dispersione a valle del contatore e di condutture di impianti di condizionamento. |
Incendio ed altri eventi materiali: garanzie aggiuntive | Danni causati dall’acqua La copertura è estesa ai danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da: ✓ fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi, a seguito di: ✓ guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di pluviali o di grondaie al servizio del fabbricato ✓ rottura accidentale delle tubature interrate, anche in assenza di danno materiale e diretto al fabbricato ✓ occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento nonché rigurgito o trabocco della rete fognaria, escluse quelle pubbliche, acqua piovana infiltrata nel fabbricato da occlusione o traboccamento di pluviali o grondaie causati da grandine o neve ✓ gelo con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere al servizio del fabbricato La copertura è estesa alle spese di ricerca e ripristino necessarie per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi collocati nei muri, nei pavimenti e nei soffitti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti del fabbricato. Fenomeni atmosferici La copertura è estesa ai danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da: ✓ pioggia, tromba d’aria, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da essi trasportate, fatte crollare e abbattute, purché gli effetti dannosi prodotti si possano riscontrare anche su altri beni, assicurati e non, posti nelle vicinanze ✓ acqua penetrata all’interno del fabbricato attraverso brecce, rotture o lesioni prodotte nel tetto, nelle pareti o ai serramenti (purché chiusi al momento del sinistro), causati dai fenomeni atmosferici elencati al punto precedente ✓ sovraccarico di neve sui tetti, compresi i danni all’interno del fabbricato e al suo contenuto, avvenuti esclusivamente a seguito di crollo totale o parziale della struttura portante del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve ✓ grandine, limitatamente a fissi e infissi, vetrate, lucernari, verande, pannelli solari e fotovoltaici, lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in plastica, tettoie e fabbricati (se separati dal corpo principale), aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti. Atti vandalici e dolosi La copertura è estesa ai danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da atti vandalici e dolosi di terzi, di terrorismo e sabotaggio, e durante scioperi, tumulti e sommosse. Sono compresi i guasti causati dalle forze dell’ordine. Fabbricato in locazione (rischio locativo) La garanzia opera per i danni al fabbricato causati da incendio, esplosione e scoppio di beni di proprietà del locatario per i quali risulti civilmente responsabile. Fabbricato in locazione (garanzia estesa) L’Assicurato che abbia preso in affitto un fabbricato può comprare tutte le garanzie relative alla copertura Incendio e altri eventi materiali, come se fosse il proprietario. Indennità aggiuntiva per interruzione di attività La garanzia prevede un’ulteriore indennità, pari al 20% dell’indennizzo corrisposto a seguito di un sinistro indennizzabile nell’ambito di una delle garanzie della copertura Incendio e altri eventi materiali, se l’evento ha causato una forzata interruzione dell’attività assicurata superiore a 3 giorni. |
Furto e rapina: garanzie di base | Furto contenuto La Compagnia paga, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel contratto, i danni materiali e diretti al contenuto, compresi quelli di proprietà di terzi, nei casi di: ✓ Furto: ✓ scassinando o forzando aperture verso l’esterno ✓ senza scassinare aperture verso l’esterno alte almeno 4 metri dal suolo ✓ con uso di chiavi false, smarrite o sottratte agli addetti/dipendenti ✓ con introduzione clandestina ✓ attraverso saracinesche o inferriate ✓ rottura di vetrine o delle porte vetrate dei locali ✓ scassinando o forzando mezzi di chiusura del complesso commerciale/artigianale in cui si trova ✓ Rapina avvenuta all’interno dei locali, anche se iniziata fuori La copertura è operante anche in caso di: ✓ danni a contenuto per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli, anche se causati da atti vandalici ✓ furto e rapina commessi dai prestatori di lavoro fuori dall’orario di lavoro ✓ sottrazione all’Assicurato o agli addetti dei valori relativi all’attività assicurata durante il trasporto dai locali dello stesso al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, avvenuta nella regione in cui sono ubicati i locali dell’ufficio o in una confinante. Fissi, infissi e locali La Compagnia copre il furto di fissi e infissi, e i danni a locali e ai loro fissi e infissi, causati dagli autori del furto o della rapina, anche se solo tentati o conseguenza di atti vandalici degli stessi. |
Spese La copertura prevede il rimborso delle spese per: ✓ il rifacimento degli enti particolari e il riacquisto o la duplicazione dei supporti informatici ✓ il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione ✓ la sostituzione delle serrature in caso di furto, scippo o rapina delle chiavi di ingresso dei locali dell’ufficio subiti dall’Assicurato, dai suoi familiari o dagli addetti ✓ costi sanitari per Infortunio subito dall’Assicurato o dagli addetti durante una rapina. | |
Furto e rapina: garanzie aggiuntive | Scoperto facoltativo Furto In caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo da liquidare con il massimo di € 2.500. |
Vetri e insegne: garanzie di base (subordinata all’acquisto di almeno una delle garanzie della Copertura Incendio e altri eventi materiali) | La copertura è prestata entro la somma assicurata scelta dall’Assicurato da € 1.000 a € 50.000 per le spese sostenute per la sostituzione di vetri e insegne stabilmente installati all’interno e all’esterno dei locali dell’ufficio assicurato, per rotture provocate da: ✓ fatto accidentale ✓ fatto di terzi, compresi i prestatori di lavoro ✓ atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio anche se commessi durante scioperi, tumulti e sommosse, compresi gli interventi delle forze dell’ordine intervenuti per questi eventi ✓ eventi atmosferici, quali precipitazioni atmosferiche e vento, compreso l’urto di cose trasportate, crollate e abbattute. Inoltre, sono compresi i danni: ✓ da furto o rapina anche se solo tentati ✓ alle cose riposte nei locali dell’ufficio da rottura di vetri e insegne. |
Fenomeno elettrico ed elettronica: garanzie di base (subordinata all’acquisto di almeno una delle garanzie della Copertura Incendio e altri eventi materiali) | Fenomeno elettrico La garanzia è prestata entro la somma assicurata, scelta dall’Assicurato da € 1.500 a € 50.000, per i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico al contenuto inerente all’attività assicurata, anche se di proprietà di terzi e agli impianti di pertinenza e al servizio del fabbricato, presenti nell’ubicazione indicata in polizza. |
Fenomeno elettrico ed Elettronica: garanzia aggiuntiva | Elettronica La copertura è estesa entro la somma assicurata, scelta dall’Assicurato da € 1.500 a € 50.000, ai danni materiali e diretti alle apparecchiature dell’ufficio inerenti all’attività esercitata, anche se di proprietà di terzi, causati da: ✓ fatto di terzi, compresi prestatori di lavoro ✓ fatto accidentale ✓ atti vandalici e dolosi. Conduttori esterni La Compagnia copre i danni a conduttori esterni collegati alle apparecchiature assicurate e di loro esclusiva pertinenza Spese riacquisto, ricostruzione, duplicazione di supporti informatici, dati, programmi in licenza d’uso Prevede il rimborso delle spese per il riacquisto dei supporti informatici distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei dati e/o il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d’uso in essi contenuti. Spese sostituzione provvisoria Prevede il rimborso delle spese per la sostituzione provvisoria delle apparecchiature elettriche ed elettroniche danneggiate, per il tempo necessario alla loro riparazione. |
Responsabilità civile: garanzie aggiuntive | Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO La Compagnia entro il massimale scelto dall’Assicurato (compreso tra € 500.000 e € 3.000.000) e nei limiti indicati nel contratto, garantisce l’Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per quanto deve pagare per: ✓ gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro, titolari, soci e familiari coadiuvanti, per i quali l’INAIL è tenuta ad erogare una prestazione e in base alle disposizioni di legge che disciplinano le azioni di rivalsa ✓ gli infortuni subiti da prestatori di lavoro che abbiano come conseguenza morte o invalidità permanente per risarcimento di danni che non rientrano al precedente punto o in eccedenza agli stessi purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro. Lavoratori occasionali La copertura è estesa: a) ai danni a terzi provocati da persone prestano la propria opera in qualsiasi forma occasionale b) agli infortuni sul lavoro subiti dai lavoratori occasionali che abbiano come conseguenza la morte o un’invalidità permanente Responsabilità civile - Proprietà del fabbricato La copertura è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato in qualità di proprietario dei fabbricati e dei relativi impianti, e le pertinenze in cui si svolge l’attività assicurata, inclusi: c) il rischio della committenza dei lavori di manutenzione straordinaria d) i danni da fuoriuscita di liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati e di pertinenza del fabbricato. |
Tutela legale: garanzie di base | Quando l’Assicurato è coinvolto in una vertenza, la Compagnia, entro il massimale di € 8.000 o € 15.000, in base alla scelta dell’Assicurato e nei limiti stabiliti dal contratto, copre le seguenti spese: ✓ compensi dell’avvocato indicato dalla Compagnia per la trattazione stragiudiziale della vertenza ✓ compensi dell’avvocato liberamente scelto dall’Assicurato per la trattazione giudiziale della vertenza o, in mancanza di tale scelta, indicato dalla Compagnia ✓ compensi dell’avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale ✓ compensi dell’avvocato domiciliatario se indicato dalla Compagnia ✓ spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato ✓ spese di esecuzione forzata fino a due casi per sinistro ✓ spese per la negoziazione assistita e per la mediazione ✓ spese dell’organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria ✓ spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che degli arbitri ✓ compensi dei periti ✓ spese di giustizia ✓ spese di investigazione difensiva nel procedimento penale. Le spese legali sono coperte per l’intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio per le seguenti garanzie: ✓ Delitti colposi o contravvenzioni ✓ Delitti dolosi ✓ Pacchetto sicurezza ✓ Danni subiti ✓ Rapporti di lavoro ✓ Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE COPERTURE L’Assicurazione non comprende i danni provocati da: 🗶 guerra, anche non dichiarata, occupazione o invasione militare, requisizione, confisca, rivoluzione, insurrezione, cyber crime, sequestri o ordinanze di governo o autorità 🗶 esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche 🗶 terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, esondazione, alluvioni e altre calamità (eventi naturali o atmosferici) 🗶 dolo dell’Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata. ESCLUSIONI PER SINGOLE COPERTURE INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI Non comprende i danni: 🗶 di smarrimento, furto o rapina di beni mobili assicurati 🗶 di fenomeno elettrico dovuto a qualunque causa, anche se dovuti a fulmine o ad altri eventi per i quali è operante la polizza |
🗶 indiretti in genere, quali perdite di mercato, mancato reddito commerciale, industriale e di servizi, cambiamenti di costruzione non dettate da norma di legge, mancata locazione o godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati 🗶 provocati da usura, corrosione o difetti di materiale 🗶 materiali e diretti ai beni assicurati causati dall’urto di veicoli stradali e natanti, di proprietà o in uso all’Assicurato 🗶 dovuti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti dolosi compresi quelli vandalici nonché quelli avvenuti in occasione di occupazione abusiva e avvenuti con il dolo delle persone di cui l’Assicurato debba rispondere 🗶 a beni all’aperto o comunque posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture nell’area di pertinenza del fabbricato assicurato. Non sono comprese inoltre le spese sostenute per: 🗶 multe, ammende e sanzioni amministrative nella riprogettazione del fabbricato 🗶 la ricostruzione di dati memorizzati su supporti informatici e il riacquisto di programmi in licenza d’uso. Danni causati dall’acqua Non comprende i danni: 🗶 da impianti non al servizio del fabbricato 🗶 da corrosione e usura, umidità e stillicidio 🗶 da insufficiente smaltimento dell’acqua piovana o occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell’acqua piovana 🗶 conseguenti ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del fabbricato 🗶 da gelo di condutture installate all’esterno del fabbricato anche se interrate 🗶 da gelo degli impianti installati all’esterno del fabbricato o interrati e da gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non attivo da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro 🗶 da impianti automatici di estinzione in occasione di lavori di installazione, riparazione, modifica, collaudi, prove sia dell’impianto che dei locali o che siano causati da gelo. Fenomeni atmosferici Non comprende i danni da: 🗶 ruscelli, accumuli esterni di acqua o allagamenti 🗶 cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine, gelo 🗶 rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque 🗶 infiltrazione, umidità, stillicidio 🗶 scivolamento delle tegole del tetto in caso di sovraccarico di neve e subiti da: 🗶 beni all’aperto 🗶 tettoie e fabbricati, se separati dal corpo principale, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti e dal loro contenuto, a eccezione di quanto previsto per i danni causati da grandine (anche in questo caso esclusi i danni al contenuto) 🗶 porzioni di fabbricato, con caratteristiche costruttive diverse da quelle previste per il corpo principale o aperte da uno o più lati o incomplete nelle coperture o nei serramenti e dal loro contenuto. Atti vandalici e dolosi Non comprende i danni: 🗶 dovuti a sottrazione o ammanco di qualsiasi genere 🗶 da interruzione dell’attività assicurata 🗶 da anomalie nella produzione e distribuzione di energia 🗶 verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione per ordine delle autorità 🗶 subiti da vetri, cristalli e insegne. 🗶 da imbrattamento delle parti esterne del fabbricato. Indennità aggiuntiva per interruzione di attività La garanzia non opera per l’interruzione dell’attività dovuta: 🗶 all’impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la destinazione originaria a causa di regolamenti urbanistici locali o altre norme di legge o a causa di scioperi o serrate che impediscano la fornitura di materiali 🗶 a provvedimenti imposti dall’Autorità. FURTO E RAPINA Non comprende i danni: 🗶 da incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive 🗶 commessi o agevolati con dolo o colpa grave: dell’Assicurato o delle persone conviventi o legate da vincoli di parentela o affinità, se persona giuridica, dai rappresentanti legali, dagli amministratori, dai soci a responsabilità illimitata o delle persone con loro conviventi o a loro legate da vincoli di parentela o affinità, da persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, da persone incaricate della sorveglianza 🗶 da incendio, esplosione o scoppio provocato dall’autore del furto o della rapina 🗶 a beni mobili collocati all’aperto o comunque posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture nell’area di pertinenza del fabbricato assicurato 🗶 indiretti 🗶 per furto di preziosi. |
VETRI E INSEGNE Non comprende: 🗶 danni causati da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, gelo 🗶 rotture dovute a vizio di costruzione e quelle che si sono verificate in occasione di riparazioni 🗶 rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali 🗶 rigature, segnature, screpolature, scheggiature 🗶 rotture di vetri e lucernari con valore artistico 🗶 danni a cornici, intelaiature e supporti in genere 🗶 rotture dell’apparecchiatura elettrica o elettronica delle insegne luminose a causa di surriscaldamento o corto circuito 🗶 danni derivanti dal crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze. FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA Non comprende i danni: 🗶 subiti da telefoni cellulari/smartphone, droni, navigatori satellitari e monopattini elettrici 🗶 che siano conseguenza naturale dell’uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione 🗶 in conseguenza a montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione 🗶 di natura estetica ai beni assicurati, non connessi a danni indennizzabili 🗶 dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipula la polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza 🗶 a tubi e valvole elettronici, a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche alle altre parti dei beni assicurati 🗶 ai dati registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro dato che non sia modificabile dall’Assicurato 🗶 causati da incendio, esplosione, scoppio, furto, rapina, smarrimento, ammanchi 🗶 provocati da virus informatici 🗶 dovuti a guasti verificatisi senza concorso di cause esterne 🗶 indiretti 🗶 per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore o il locatore. Inoltre, la copertura non comprende i costi conseguenti all'errata registrazione o alla cancellazione dei dati. RESPONSABILITÀ CIVILE Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO Non comprende: 🗶 le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all’amianto 🗶 i danni conseguenza di fissione o radiazione nucleare o contaminazione radioattiva, anche se altre cause hanno contribuito all’evento 🗶 i danni conseguenti all’emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività inerenti ai settori radio / TV e telefonia 🗶 i danni provocati da materiali o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.). Responsabilità civile - Proprietà del fabbricato Non comprende i danni da: 🗶 corrosione, usura, umidità e stillicidio spargimento di acqua piovana 🗶 insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi o muffe tossiche nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno 🗶 spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti 🗶 lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizioni che comportino la sospensione dell’attività. Per la garanzia Responsabilità civile verso terzi non sono considerati terzi: 🗶 il coniuge, il convivente di fatto, la persona unita civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine purché convivente 🗶 se l’Assicurato non è una persona fisica: 🗶 il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti descritti al punto precedente 🗶 le società che si possono definire controllanti, controllate o collegate e i loro amministratori 🗶 la Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone (coniuge, convivente di fatto, persona unita civilmente, persone iscritte nello stato di famiglia) hanno la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore 🗶 gli addetti e tutti coloro che partecipano a vario titolo all’attività assicurata, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce la polizza. |
TUTELA LEGALE Non comprende sinistri relativi a: 🗶 diritto di famiglia, successioni o donazioni 🗶 materia fiscale o amministrativa 🗶 fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive 🗶 diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci e/o amministratori o tra questi e la società 🗶 proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche 🗶 fatti dolosi dei soggetti assicurati 🗶 fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente 🗶 fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie 🗶 prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della propria attività 🗶 compravendita o permuta di immobili 🗶 appalto/subappalto relativamente a interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti 🗶 affitto d'azienda o di ramo d’azienda 🗶 leasing immobiliare 🗶 vertenze con i propri agenti o rappresentanti 🗶 esercizio della professione medica, dell’attività medica e di operatore sanitario 🗶 vertenze con le società mandanti 🗶 vertenze con la Compagnia 🗶 adesione ad azioni di classe (class action) 🗶 danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato 🗶 fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme 🗶 attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti 🗶 attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori Inoltre, non sono comprese le seguenti spese: 🗶 compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite 🗶 compensi dell’avvocato domiciliatario se non indicato dalla Compagnia 🗶 spese per l’indennità di trasferta 🗶 imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia 🗶 multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere 🗶 spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali 🗶 compensi dell’avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale 🗶 spese non concordate con la Compagnia 🗶 ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione 🗶 spese recuperate dalla controparte. 🗶 spese dovute al legale di propria fiducia scelto dall’Assicurato, per la gestione della fase stragiudiziale. ASSISTENZA La Struttura Organizzativa non si assume la responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o dovute a ogni altra circostanza casuale e imprevedibile. Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia cessa se l'Assicurato non ha preso contatto con la Struttura Organizzativa quando si è verificato il sinistro. Se l’Assicurato non utilizza una o più prestazioni di Assistenza, la Compagnia non deve fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione. Le spese sostenute e non autorizzate in precedenza dalla Struttura Organizzativa non sono rimborsate. Invio di un idraulico per interventi di emergenza La prestazione non è prevista: 🗶 in caso di allagamento nei locali dell’ufficio provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico o mancanza d'acqua nei locali dell’ufficio provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell’ufficio, per guasti od otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, per guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato, per interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore, per rottura delle tubature esterne dell’ufficio 🗶 in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell’ufficio provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, per i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna od otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici 🗶 per interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore 🗶 per guasto delle tubature a monte del contatore gas 🗶 per guasto o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore. |
Pronto intervento per danni da acqua La prestazione non è prevista: 🗶 in caso di allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico per guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio distributore dell’acqua); per rottura delle tubature esterne del fabbricato o per danni dovuti a negligenza dell'Assicurato 🗶 in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico 🗶 per danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari. Invio di un elettricista per interventi di emergenza La prestazione non è dovuta in caso di: 🗶 corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato 🗶 interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore 🗶 guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’ufficio a monte del contatore. Fornitura temporanea di energia elettrica Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di: 🗶 corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato 🗶 interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore 🗶 guasti del cavo di alimentazione dei locali dell’ufficio a monte del contatore Invio di un vetraio per interventi di emergenza La prestazione non è prevista nei giorni di sabato, domenica e festivi. Invio di un tecnico condizionatori Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di: 🗶 interruzione di energia elettrica dall'ente erogatore o un corto circuito all'impianto elettrico che non sia stato causato dal condizionatore oggetto della copertura 🗶 cattivo funzionamento degli organi elettrici 🗶 mancata manutenzione del filtro d'aria 🗶 guasti alle schede di funzionamento (soprattutto per i modelli inverter). Rientro anticipato La prestazione non è prevista se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione. Accesso rete artigiani La prestazione non è prevista nei giorni festivi infrasettimanali. |
Ci sono limiti di copertura?
INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI
Contenuto
L’Indennizzo massimo previsto per:
! arredamento diverso da mobilio: fino a 15.000 euro per singolo oggetto, entro il limite della somma assicurata
! campionario: 15% della somma assicurata con il limite di € 15.000
! valori è pari al 5% della somma assicurata e comunque non oltre € 15.000
! preziosi è pari al 50% della somma assicurata e comunque non oltre € 25.000.
Spese
L’indennizzo massimo previsto è fino a:
! 10% della somma assicurata per le garanzie Fabbricato e Contenuto con il limite di € 100.000 per periodo assicurativo per demolizione e sgombero
! 10% del danno con il limite di € 25.000 per periodo assicurativo per trasloco e ricollocamento contenuto, spese per la riprogettazione del fabbricato
! € 5.000 per periodo assicurativo per rifacimento documenti personali o di terzi, spese rifacimento enti particolari, spese duplicazione o riacquisto programmi in licenza d’uso
! 5% del danno con il limite di € 2.500 per periodo assicurativo per perizie
! € 5.000 per periodo assicurativo per la ricerca, rottura e riparazione di condutture del gas.
Danni causati dall’acqua
L’indennizzo massimo previsto per:
! fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi per rottura accidentale di impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento, di pluviali e grondaie fino a € 30.000 per periodo assicurativo: in caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato un importo di € 250
! fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi per rottura accidentale delle tubazioni interrate fino a € 2.500 per periodo assicurativo: in caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato un importo di € 250
! danni da occlusione di pluviali e grondaie sono garantiti fino a € 30.000 per periodo assicurativo: in caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato un importo di € 250
! danni causati dal gelo fino € a 2.500 per periodo assicurativo: in caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato un importo di € 250
! rottura di tubature interrate fino a € 2.500 per periodo assicurativo: in caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato un importo di € 250
! spese di ricerca e ripristino l’indennizzo massimo è pari a € 2.500 per sinistro con il limite di € 10.000 per periodo assicurativo: in caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato un importo di € 250.
Fenomeni atmosferici
L’indennizzo massimo per:
! tende, insegne se poste all’esterno dei locali assicurati è pari a € 3.000 per periodo assicurativo: in caso di sinistro il 10% dell’importo rimane a carico dell’Assicurato con un importo minimo di € 250.
! danni causati dalla grandine a fissi e infissi, vetrate, lucernari, verande, pannelli solari e fotovoltaici, lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica e tettoie se poste all’esterno dei locali è pari al 10% della somma assicurata per la copertura Fabbricato con il limite di € 30.000 per periodo assicurativo: in caso di sinistro il 10% dell’importo rimane a carico dell’Assicurato con un importo minimo di € 250.
! sovraccarico di neve è pari al 50% delle somme rispettivamente assicurate per le garanzie Fabbricato e Contenuto con il limite di €
500.000 per periodo assicurativo: in caso di sinistro il 10% dell’importo rimane a carico dell’Assicurato con un importo minimo di € 250.
Atti vandalici e dolosi
! L’indennizzo massimo per le garanzie Fabbricato e Contenuto, è pari all’80% delle somme rispettivamente assicurate, per atti di terrorismo l’indennizzo massimo è pari al 50%: in caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato un importo di € 200.
Indennità aggiuntiva per interruzione di attività
! Per ogni sinistro l’indennizzo verrà corrisposto dal 4° giorno di interruzione di attività.
XXXXX E RAPINA
L’indennizzo massimo per il furto:
! di ogni singolo oggetto di arredamento è pari a € 15.000 nell’ambito della somma assicurata
! di campionario è pari al 10% della somma assicurata per la garanzia Furto contenuto con il limite di € 10.000 nell’ambito della somma assicurata
! con scasso o effrazione, il 20% dell’importo del danno rimane a carico dell’Assicurato se i mezzi di chiusura e protezione sono difformi o con rottura di vetro non antisfondamento
! furto di denaro riposto fuori dai mezzi di custodia è fino al 10% della somma assicurata per la copertura furto contenuto, con il massimo di € 1.500 per periodo assicurativo
! di denaro con effrazione o asportazione dei mezzi di custodia è fino al 20% della somma assicurata per la copertura furto contenuto, con il massimo di € 3.000 per periodo assicurativo
! del contenuto nelle pertinenze è pari al 30% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto e comunque fino ad un importo di € 15.000 per periodo assicurativo
! di fissi e infissi e i danni ai locali e ai fissi e infissi è pari al 20% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto con un limite di € 5.000 per sinistro, anche se supera le somme assicurate.
In caso di sottrazione di valori la garanzia opera se le persone incaricate del trasporto sono di età compresa tra 18 e 75 anni; con un limite di
€ 2.000 per periodo assicurativo rimane a carico dell’Assicurato il 10% del danno.
In caso di sinistro, la parte di danno che rimane a carico dell’Assicurato non può superare il 30% del danno, con un importo massimo di € 2.500.
Spese
Sono rimborsate le spese per:
! il rifacimento degli enti particolari e per il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d’uso fino a € 5.000 per periodo assicurativo
! il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione fino a € 1.000 per sinistro
! i costi sostenuti per le cure sanitarie in conseguenza di uno scippo o una rapina, anche in caso di traporto di valori, fino a € 1.000 per sinistro
! la sostituzione delle serrature fino a € 500 per periodo assicurativo, purché la sostituzione avvenga entro 2 giorni lavorativi dalla sottrazione delle chiavi.
VETRI E INSEGNE
! Il massimo indennizzo per i danni alle cose riposte nei locali da rottura dei vetri e insegne è pari al 30% dell’indennizzo, anche se supera la somma assicurata.
FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA
Fenomeno elettrico
! Rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo del danno con un minimo di € 250.
Elettronica
! Rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo del danno con un minimo di € 250.
! L’indennizzo massimo per conduttori esterni è pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto con il limite di € 3.000 per sinistro
! Spese riacquisto, ricostruzione, duplicazione di supporti informatici, dati, programmi in licenza d’uso sono rimborsate solo se sostenute entro un anno dal sinistro fino al limite del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il limite di € 3.000 per sinistro
! Spese sostituzione provvisoria apparecchiature elettriche ed elettroniche vengono rimborsate dal 4° giorno dalla data del sinistro fino a € 1.500 per periodo assicurativo.
RESPONSABILITÀ CIVILE
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO
! Rimane a carico dell’Assicurato un importo di € 2.500 per persona infortunata.
Lavoratori occasionali
! Il numero dei lavoratori occasionali non può superare i 2 se il numero degli addetti dichiarati /dipendenti è fino a 10 e di 4 se è superiore a 10. In caso di sinistro, se il numero di lavoratori occasionali supera tali limiti il risarcimento per ogni lavoratore occasionale eccedente è ridotto del 20%.
Responsabilità civile - Proprietà del fabbricato
! Rimane a carico dell’Assicurato un importo di € 250.
TUTELA LEGALE
! Se il contratto viene sottoscritto in sostituzione di una precedente polizza che conteneva analoga garanzia, il periodo di 3 mesi di carenza opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto
! Nella garanzia Pacchetto Sicurezza, l’impugnazione di sanzioni pecuniarie copre solo le sanzioni di importo pari o superiore a € 250.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro devi avvisare la Compagnia entro 10 giorni da quando ne sei venuto a conoscenza La denuncia può essere effettuata: • contattando il numero 800.124.124, (dall'estero +39 02 30.32.80.13) da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 20 • per iscritto tramite: o email: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx (scelta preferita) o posta: con raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, 10 - 00000 Xxxxxx o fax: al numero 000.000.0000 Per la denuncia del sinistro effettuata per iscritto, è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile in tutte le filiali di Intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Se hai sottoscritto più di una polizza con diverse Compagnie, in caso di sinistro dovrai fare la denuncia a tutti gli Assicuratori segnalando a ciascuno l’esistenza delle altre polizze L’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento, fotografie e ogni altro elemento di prova utile alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito salvo diversa indicazione della Compagnia COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE L’Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell’accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se la Compagnia lo richiede, deve cercare una risoluzione amichevole della controversia e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità COPERTURE INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI, FURTO E RAPINA, VETRI E INSEGNE, FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA Il Contraente o l’Assicurato deve: • presentare denuncia relativamente ai danni previsti dalle coperture Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e insegne, Fenomeno elettrico ed elettronica, indicando la Compagnia, le circostanze dell’evento, i beni rubati, danneggiati o distrutti e il loro valore • mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento, fotografie e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del perito salvo diversa indicazione della Compagnia. |
TUTELA LEGALE Per la copertura Tutela legale la denuncia del sinistro può essere effettuata: • contattando il numero 800.124.124, (dall'estero +39 02 30.32.80.13) da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 20 • per iscritto tramite: o e-mail all'indirizzo xxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx (scelta preferita), o posta: con raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Tutela Legale– Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, 10 - 00000 Xxxxxx Per la denuncia del sinistro effettuata per iscritto, è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile in tutte le filiali di Intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx | |
Assistenza diretta / in convenzione: le prestazioni relative alla copertura Assistenza vengono erogate tramite la Struttura Organizzativa grazie ad una specifica convenzione sottoscritta con IMA Italia. Pronto intervento, riparazione, bonifica e salvataggio – Convenzione con PER S.p.A.: in caso di eventi disciplinati dalle coperture Incendio e altri eventi materiali e Furto e Rapina, il Contraente o l’Assicurato ha facoltà di contattare il Numero Verde della Compagnia 000 000 000 richiedendo un’attività di pronto intervento per effettuare un sopralluogo ed eseguire le prime attività di salvataggio, limitazione del danno e messa in sicurezza. Successivamente alla denuncia di sinistro l’Assicurato ha facoltà di proseguire in autonomia nelle attività di riparazione e bonifica, oppure avvalendosi dei servizi offerti da PER S.p.A. | |
Gestione da parte di altre imprese: per usufruire delle prestazioni della copertura Assistenza occorre contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri 000 000 000 (dall’Italia) ed x00 00 00000000 (dall’estero). | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Obblighi dell’impresa | Ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, la Compagnia determina l’indennizzo, ne dà comunicazione all’interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell’accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Se il Contraente sceglie il frazionamento mensile e chiude il conto corrente sul quale vengono addebitati i premi e non apre contestualmente un nuovo conto corrente presso una filiale di Intesa Sanpaolo, saranno addebitate in un’unica soluzione le rate di premio mensili residue sino alla ricorrenza annua della polizza. |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Se i locali che contengono i beni assicurati rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi, l’Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno. Per i valori la sospensione decorre invece dalle ore 24 del 15° giorno di mancata custodia. TUTELA LEGALE Per le vertenze contrattuali è previsto un periodo di tre mesi dalla data di effetto della polizza, nei quali la copertura non è pienamente operante (c.d. periodo di carenza); qualora la polizza sia emessa senza soluzione di continuità rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale anche di altra compagnia la carenza di tre mesi non viene applicata per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente mentre è applicata per le nuove prestazioni. |
Sospensione | Non è prevista la sospensione del contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Il prodotto è rivolto alle ditte individuali, alle persone giuridiche e ai liberi professionisti con partita IVA la cui sede legale e operativa sia in Italia, titolari di un conto corrente presso Intesa Sanpaolo, che abbiano un bisogno di protezione per la propria attività d’ufficio in caso di eventi dannosi e imprevisti che possano comprometterne l’operatività.
La sottoscrizione di questa polizza è libera e non necessaria per ottenere prodotti e servizi bancari (come ad esempio finanziamenti, carte di pagamento e mutui).
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: la provvigione percepita dall’intermediario, già compresa nel premio totale, è al massimo il 22% del premio imponibile. Tale provvigione può diminuire in caso di iniziative commerciali di Intesa Sanpaolo Assicura in vigore al momento della sottoscrizione.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Gestione Reclami e qualità del servizio Via San Xxxxxxxxx d'Assisi, 10 – 00000 Xxxxxx Fax: x00 000.000.0000 Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx La Compagnia dovrà fornire riscontro al reclamo entro e non oltre il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte della Compagnia è possibile rivolgersi all’Autorità di Vigilanza competente in materia: IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Fax: 00.00000000 PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sull’ammontare del danno a richiesta di una delle parti, è data facoltà di rivolgersi a un collegio di due periti, nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se la Compagnia o il Contraente non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono |
demandate al Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo perito sono ripartite a metà. La richiesta di attivazione può essere inviata a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxx Xxxxxxxxx x'Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx oppure all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Per la copertura Tutela Legale, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/ finnet.htm). |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE – AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.