COMUNICATO
Prot. | 12142 / RU del 31/01/2019 |
COMUNICATO
DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI
Accordo di Partenariato Economico fra Unione Europea e Giappone Dichiarazione di origine
La dichiarazione di origine riportata a pagina 9 della circolare 1/D/2019, come resa dai servizi della TAXUD, è da intendersi sostituita con la seguente, adeguata alla formulazione dell’allegato 3-D dell’accordo, riportato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 330 del 27 dicembre 2018:
(Periodo: dal ……… al (1))
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (numero di riferimento dell’esportatore …………. (2)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale (3).
(Criteri di origine usati (4))
………………………………………..…………………… (Luogo e data (5))
………………………………………..…………………… (Nome stampato dell’esportatore)
………………………………………..……………………
In merito alla compilazione delle note, come indicato nella circolare, si fa rinvio agli articoli dell’accordo richiamati nello stesso allegato 3-D.
Il Direttore Centrale ad interim |
Xxxxxxx xx Xxxxxxxx |
Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali
Ufficio Applicazione dei Tributi Doganali
CIRCOLARE N. 1/D
Protocollo: | 7622 / R.U. |
Rif: |
Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Interprovinciale
Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI
e, p.c.
Al Vicedirettore - Direttore vicario
Alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli
Alla Direzione centrale legislazione e procedure accise e altre imposte
indirette
Alla Direzione Centrale Relazioni Internazionali
Alla Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione
Alla Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi
Alla Direzione centrale gestione tributi
e monopolio giochi
LORO SEDI
Roma, 22 gennaio 2019
Oggetto: | Accordo di Partenariato Economico fra Unione Europea e Giappone. Indicazioni e modalità applicative. |
Si fa seguito alla nota prot. 5022/RU del 15/01/2019, con la quale è stata data comunicazione circa l’entrata in vigore, dalla data del 1° febbraio
2019, dell’Accordo di Partenariato Economico tra l’Unione Europea e il Giappone, e si forniscono brevi cenni sulle disposizioni generali e le misure commerciali ivi contenute, nonché specifiche indicazioni e istruzioni di dettaglio relative alle modalità procedurali per la concreta applicazione delle norme di cui al Capo 3 (regole di origine e procedure di origine)1.
Premessa e note introduttive
L’Accordo di partenariato economico (APE) fra Unione Europea e Giappone contiene disposizioni procedurali e commerciali che ridurranno i costi correlati a esportazioni e investimenti e consentiranno alle imprese di poter accedere ad un mercato di ampie dimensioni.
L'APE stabilisce le condizioni a cui gli operatori economici dell'Unione possono trarre pienamente vantaggio dalle opportunità generate da questo nuovo mercato, il terzo al mondo per dimensioni, con nuove ed importanti opportunità commerciali e di investimento.
Al momento dell'entrata in vigore dell'accordo è prevista la liberalizzazione del 91% delle importazioni di prodotti UE in Giappone, la soppressione dei dazi sarà progressiva nel tempo e arriverà a riguardare il 99% dei prodotti. Il volume restante sarà in parte liberalizzato tramite quote e riduzioni tariffarie (nel settore dell’agricoltura).
Si fa presente che per quanto riguarda le merci soggette a un prezzo di entrata, la preferenza tariffaria di applicherà solamente alla parte ad valorem del dazio mentre la componente specifica del dazio continuerà ad applicarsi senza riduzioni. Per l’individuazione dello specifico trattamento daziario relativo ai vari prodotti oggetto dell’accordo, si rimanda alla consultazione della banca dati TARIC.
L’accordo prevede anche un sostanziale miglioramento delle condizioni di accesso al mercato per le esportazioni UE di alcuni prodotti, come le carni bovine ed i prodotti lattiero-caseari, oltre alla rimozione di ostacoli di natura tecnica e normativa agli scambi di merci, mediante adozione di
1 Il testo dell’accordo e dei suoi allegati è reperibile al seguente link: xxxx://xxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx.xxx?xxx0000
norme tecniche e principi normativi utilizzati nell'UE in settori quali veicoli a motore, prodotti elettronici, prodotti farmaceutici e dispositivi medici.
Le regole e le procedure di origine sono contenute nel Capo 3 dell’accordo, denominato “regole di origine e procedure di origine”, corredato degli allegati da 3-A a 3-F. Il Capo 3 si articola in tre sezioni:
Sezione A – Regole di origine Sezione B – Procedure di origine Sezione C - Varie
Di seguito vengono descritte le principali disposizioni relative all’origine delle merci previste dall’accordo, alla cui attenta lettura si fa comunque rinvio.
Capo 3 – Sezione A
Regole di origine (articoli da 3.1 a 3.15)
In questa sezione sono enunciate le regole, i criteri e i requisiti necessari per poter attribuire un trattamento preferenziale a ciascun prodotto scambiato tra le parti in base alla sua classificazione doganale secondo il Sistema Armonizzato2.
Ai fini dell’applicazione del trattamento tariffario preferenziale i prodotti devono poter essere considerati originari di una delle parti e sono considerati tali quelli che soddisfano le prescrizioni dell’art. 3.2 ovvero:
a) i prodotti originari secondo i principi dell’interamente ottenuto ossia i prodotti primari nello stato naturale o i prodotti derivati da materiali integralmente originari di una delle parti.
Una specifica elencazione di tali prodotti è contenuta nel par. 1 dell’art. 3.33;
2 Per l’applicazione pratica delle regole di origine previste nell’accordo si rimanda a quanto indicato nella nota prot. 125912/RU del 27 dicembre 2018 di questa Direzione, contenente le linee guida sull’Origine preferenziale.
3 ARTICOLO 3.3
Prodotti interamente ottenuti
1. Ai fini dell'articolo 3.2, si considerano prodotti interamente ottenuti in una Parte:
a) le piante o i prodotti vegetali ivi cresciuti spontaneamente, coltivati, colti o raccolti;
b) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
c) i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;
b) i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da materiali originari di una delle parti;
c) i prodotti fabbricati utilizzando materiali non originari purché sottoposti a quelle lavorazioni considerate sufficienti perché conformi a tutte le prescrizioni applicabili previste dalle regole di lista di cui agli allegati 3-A e 3-B.
La struttura dell’allegato 3-B, che contiene le regole di lista per ciascun prodotto, è composta da due colonne:
- la colonna 1 indica la classificazione nel Sistema armonizzato che include la descrizione specifica;
- la colonna 2 indica la regola di origine specifica per prodotto.
L’accordo prevede inoltre, all’art. 3.4 un’elencazione dettagliata di tipologie di lavorazioni insufficienti per l’attribuzione del carattere originario, come la conservazione, il lavaggio, la pulitura ecc. Anche la combinazione di due o più di queste lavorazioni è considerata anch’essa un’operazione insufficiente.
L’art. 3.5 detta le regole per l’applicazione del “cumulo”:
- il paragrafo 1 dispone che i prodotti originari di una delle parti possono essere lavorati o incorporati ai prodotti originari dell’altra, come fossero originari di quest’ultima (cumulo bilaterale).
d) i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
e) gli animali ivi ottenuti dalla caccia, dalla caccia con trappole, dalla pesca, dalla raccolta o dalla cattura;
f) i prodotti ivi ottenuti dall'acquacoltura;
g) i minerali o altre sostanze presenti in natura non incluse nelle lettere da a) a f), ivi estratti o prelevati;
h) pesci, molluschi o altre forme di vita marine pescati da una nave di una Parte dalle acque, dal fondo marino o dal sottosuolo oltre le acque territoriali di ciascuna Parte e, conformemente al diritto internazionale, oltre le acque territoriali di paesi terzi;
i) i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da prodotti di cui alla lettera h) a bordo di una nave officina di una Parte oltre le acque territoriali di ciascuna Parte e, conformemente al diritto internazionale, oltre le acque territoriali di paesi terzi;
j) i prodotti diversi da pesci, molluschi e altre forme di vita marine pescati da una Parte o da una persona di una Parte dal fondo marino o dal sottosuolo oltre le acque territoriali di ciascuna Parte, e oltre zone sotto la giurisdizione di paesi terzi, purché tale Parte o persona di tale Parte detenga il diritto di sfruttamento di tale fondo marino o sottosuolo conformemente al diritto internazionale;
k) i prodotti che siano:
i) rifiuti o avanzi ivi derivati dalla produzione; o
ii) rifiuti o avanzi derivati da prodotti usati ivi raccolti, purché tali prodotti siano idonei soltanto al recupero delle materie prime; o
l) i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire da prodotti di cui alle lettere da a) a k) o dai loro derivati.
2. …
- il paragrafo 2 consente di effettuare lavorazioni con materiali non originari della zona delle due Parti dell’accordo per determinare se un prodotto sia originario dell'altra Parte (cumulo totale o ampliato).
Ai fini dell’applicabilità del cumulo, bilaterale o totale, occorre comunque che le lavorazioni realizzate vadano oltre le c.d. “trasformazioni insufficienti”. In altri termini, l’impiego di prodotti originari dell’altra parte (cumulo bilaterale, par. 1 dell’art. 3.5) o di prodotti che non sono originari di nessuna delle due Parti (cumulo totale o ampliato, par. 2 dell’art. 3.5) trova un limite nella circostanza che le lavorazioni cui sono sottoposti tali materiali siano “più che insufficienti”.
L’esportatore che intenda avvalersi della disposizione relativa al cumulo totale dovrà munirsi della dichiarazione del fornitore di cui all’allegato 3-C.
In relazione alle “tolleranze”, l’art. 3.6 dispone il limite del 10% rispetto al prezzo franco fabbrica (EXW) x xxxxxx a bordo (FOB) del prodotto per i prodotti classificati nei capitoli da 1 a 49 e da 64 a 97 del Sistema Armonizzato. Per i prodotti classificati nei capitoli da 50 a 63 (prodotti tessili) del Sistema Armonizzato, le percentuali di tolleranza sono differenti e sono stabilite nelle note da 6 a 8 dell’allegato 3-A (tolleranze specifiche).
Il paragrafo 3 specifica che ai prodotti “interamente ottenuti” ai sensi dell’art. 3.3 (prodotti primari nello stato naturale o i prodotti derivati da prodotti integralmente originari di una delle parti) è preclusa l’applicazione delle tolleranze previste nel paragrafo 1, mentre se una regola di lista (all. 3-B) prescrive che i materiali utilizzati per la fabbricazione di un prodotto siano “interamente ottenuti” si applicano i paragrafi 1 e 2.
La Sezione contiene ulteriori disposizioni inerenti le regole di origine, tra cui la separazione contabile, la reimportazione di prodotti, gli elementi neutri. A tale riguardo si fa rinvio alla lettura delle norme corrispondenti.
Capo 3 – Sezione B
Procedure di origine (articoli da 3.16 a 3.26)
Il carattere innovativo dell’APE sotto il profilo delle prove di origine si sostanzia nella richiesta di riconoscimento del trattamento tariffario preferenziale su prodotti originari (art. 3.16) basata unicamente su:
a) una attestazione di origine che può essere emessa dal soggetto esportatore per un’unica spedizione di uno o più prodotti o per spedizioni multiple di prodotti identici in un determinato periodo di tempo, non superiore comunque a 12 mesi;
b) la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte del soggetto importatore (c.d. “conoscenza dell’importatore”).
Si pone in evidenza che, come già per gli ultimi accordi commerciali sottoscritti dalla UE, anche in questo caso non è prevista la modalità del certificato EUR 1 come prova di origine.
Dichiarazioni di importazione – utilizzo codici
Al fine di richiedere l’agevolazione daziaria al momento dell'immissione in libera pratica nell'UE, è necessario che nella dichiarazione di importazione siano inseriti:
- nel campo 36 un codice a tre cifre “300” (preferenza in base ad accordi commerciali), ad eccezione dei casi di regime di uso finale, ove andrà inserito il codice “340”;
- nel campo 34 l’indicazione “JP” (codice del paese di origine).
Inoltre nel campo 44 (documenti presentati, certificati) si dovranno inserire, in alternativa in base all’utilizzo delle prove di origine, i seguenti codici:
U110 - se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su una dichiarazione di origine per una singola spedizione;
U111 - se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su una dichiarazione di origine per più spedizioni di prodotti identici;
U112 – se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sulla conoscenza del carattere originario del prodotto da parte del soggetto importatore.
Utilizzo del sistema degli esportatori registrati REX
Riguardo alle modalità di compilazione e rilascio dell’attestazione di origine (art. 3.17), è opportuno porre in evidenza la nozione di “esportatore”
formulata nell’art. 3.1, par. 1, lett. c): “una persona, situata in una parte, che esporta o produce prodotti originari e rilascia una attestazione di origine conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte”. Con riferimento pertanto agli esportatori nazionali e UE, trovano applicazione entro l’ambito APE UE/Giappone le disposizioni recate dall’art. 68 del Reg. di esecuzione UE 2447/2015 (come modificato dal Reg. di esecuzione UE 604/2018) riguardanti la registrazione degli esportatori fuori dall’ambito SPG, in particolare quelle relative alla registrazione degli esportatori UE nel sistema REX anche entro l’ambito di accordi preferenziali e quelle relative al valore/soglia al di sotto del quale un esportatore non registrato può compilare l’attestazione di origine.
In virtù di quanto premesso, gli operatori nazionali e UE che intendono effettuare operazioni di esportazione entro l’ambito APE, per un valore superiore a Euro 6.000, devono essere registrati al sistema REX ai fini della emissione delle relative attestazioni di origine. Per spedizioni il cui valore non superi tale limite di 6.000 euro non è invece richiesta la registrazione.
Riguardo alle procedure di registrazione degli esportatori, si fa rinvio in particolare alle disposizioni emanate da questa Direzione Centrale con la Circolare 13/D/2017, nonché alle successive indicazioni fornite con la nota prot. 59972/RU del 24/05/2018 in conseguenza delle modifiche apportate dal Reg. di esecuzione (UE) 604/2018. La riformulazione normativa dell’articolo 80, par. 2, del RE, ha previsto che gli esportatori nazionali che intendono essere registrati al sistema REX, così come individuati alla lettera A (entro l’ambito SPG) e alla lettera B (entro l’ambito di accordi commerciali UE/Paesi terzi) del paragrafo 2 della Circolare 13/D/2017, presentano la relativa domanda all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente utilizzando unicamente il modulo di domanda di cui al nuovo allegato 22-06 bis del RE, il cui testo è riportato in allegato alla sopra citata nota 59972/RU.
Gli uffici doganali territorialmente competenti riceveranno pertanto le richieste di registrazione compilate sulla base del testo di cui all’allegato 00-00 xxx xxx XX e applicheranno le procedure già indicate nella citata
Circolare 13/D/2017, della quale restano immutate e pienamente applicabili tutte le altre disposizioni.
Con riferimento invece a tutti gli operatori nazionali e UE che risultano già registrati al sistema REX (ed hanno già effettuato operazioni di esportazione entro l’ambito SPG o entro l’ambito dell’Accordo CETA UE/Canada), si pone ulteriormente in evidenza che il numero REX, una volta assegnato, è unico per cui l’esportatore registrato utilizza lo stesso numero per tutte le sue operazioni, sia in ambito SPG, sia entro l’ambito di accordi preferenziali che lo prevedano. Pertanto gli esportatori che risultano già assegnatari di numero di registrazione REX, possono regolarmente operare entro l’ambito dell’APE UE/Giappone ove risultino sussistenti i requisiti e le condizioni iniziali. Nel caso invece di modificazioni o variazioni sopravvenute (es. merci oggetto di benefici preferenziali con relativo Codice NC diverse da quelle inizialmente descritte), gli esportatori registrati presenteranno agli uffici territoriali competenti una richiesta di modifica sulla base della specifica procedura prevista al par. 3 della citata Circolare 13/D/2017.
Gli uffici territoriali potranno ricevere, e sottoporre a lavorazione, le richieste di registrazione di nuovi operatori o le eventuali richieste di modifica di operatori già registrati che intendano avvalersene nell’ambito dell’APE UE/Giappone. Per l’utilizzabilità della registrazione nel sistema REX entro l’ambito dell’accordo in questione gli operatori dovranno comunque attendere la sua entrata in vigore.
Modalità applicative delle prove di origine
a) attestazione di origine
Come disposto dal citato art. 3.17, un’attestazione di origine deve essere redatta, sulla base del testo di cui all'allegato 3-D, su una fattura o qualsiasi altro documento commerciale che descriva dettagliatamente il prodotto originario così da consentirne l'identificazione.
Si riporta di seguito il testo della dichiarazione di origine, per la lettura delle note contenute nel testo si fa rinvio direttamente all’allegato 3-D dell’accordo:
La dichiarazione ha validità di 12 mesi dalla data di emissione. La novità introdotta dalla predetta disposizione riguarda la possibilità concessa al soggetto esportatore di emettere un’attestazione di origine non solo per una singola spedizione di uno o più prodotti ma anche un’attestazione per spedizioni multiple di prodotti identici, entro un periodo specificato non superiore comunque a 12 mesi. Tale possibilità rappresenta una facilitazione per gli esportatori che inviano prodotti identici entro un determinato periodo di tempo; è possibile in questo caso produrre una sola attestazione che copra tutti i prodotti, invece di una pluralità di dichiarazioni separate per ogni spedizione. La dichiarazione di origine per più spedizioni è valida solo se riguarda prodotti identici, ossia prodotti con caratteristiche simili a quelli indicati nella descrizione del prodotto e che acquisiscono il loro status originario nelle medesime circostanze. La descrizione del prodotto sulla fattura o documento commerciale utilizzato per il rilascio della attestazione di origine per più spedizioni deve pertanto essere sufficientemente precisa al fine di identificare chiaramente quel prodotto ma anche i prodotti identici che saranno successivamente importati e compresi nell’attestazione.
Il testo della dichiarazione di origine di cui al citato allegato 3-D in linea di massima corrisponde alle dichiarazioni di origine contenute nei protocolli origine dei vari accordi commerciali (descrizione dei prodotti, indicazione dell’origine preferenziale, indicazione del numero di registrazione REX dell’esportatore, dispensa per l’esportatore dal requisito della firma come previsto dal par. 7 dell’art. 68 RE). Una novità del testo dell’allegato 3-D riguarda invece l’obbligo di indicare il periodo, non superiore a 12 mesi, di validità di una attestazione che copre più spedizioni di prodotti identici (tutte le importazioni del prodotto devono avvenire entro il periodo indicato). Una attestazione di origine per più spedizioni deve indicare tre date:
a) la data di rilascio;
b) la data di inizio del periodo di validità;
c) la data di fine del periodo di validità (non oltre 12 mesi dalla data di inizio).
La data di rilascio non deve essere successiva alla data di inizio. La dichiarazione di origine per più spedizioni di prodotti identici può essere utilizzata come base per il trattamento tariffario preferenziale solo per le dichiarazioni di importazione accettate tra la data di inizio e la data di fine indicate nella dichiarazione. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3.19, le attestazioni di origine e le altre registrazioni che dimostrano il carattere originario delle merci sono conservate dal soggetto esportatore che le ha emesse per almeno quattro anni dalla data di rilascio.
Altra novità concerne l’obbligo di individuare i criteri di origine utilizzati, per cui l’esportatore indicherà uno o più codici fra quelli elencati nella nota 4 del testo della dichiarazione, sulla base delle regole applicate ai fini della determinazione dello status di prodotto originario. I codici, riportati nella citata nota 4, sono i seguenti:
"A" per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera a) (prodotti interamente ottenuti);
"B" per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera b) (prodotti realizzati con materiali interamente ottenuti);
"C" per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c) (trasformazione sufficiente), con le seguenti informazioni supplementari
sulla prescrizione specifica per tipo di prodotto effettivamente applicata al prodotto;
"1" per la modifica della regola di classificazione tariffaria;
"2" per la regola relativa al valore massimo di materiali non originari o al contenuto di valore regionale minimo;
"3" per una regola specifica relativa al processo di produzione; o
"4" in caso di applicazione delle disposizioni della sezione 3 dell'appendice 3-B-1;
"D" per il cumulo di cui all'articolo 3.5; o "E" per le tolleranze di cui all'articolo 3.6.
b) Conoscenza dell’importatore
La richiesta di riconoscimento del trattamento tariffario preferenziale su prodotti originari (art. 3.18) può essere basata anche sulla conoscenza, da parte del soggetto importatore, del carattere originario del prodotto. E’ la principale innovazione contenuta nell’APE UE/Giappone; tale nuova prova di origine è basata sul possesso, da parte del soggetto importatore, di informazioni che dimostrino che il prodotto riveste carattere originario e soddisfa i requisiti e le regole di cui all’allegato 3-B. In sostanza questa prova di origine consente all'importatore di richiedere una preferenza utilizzando semplicemente la propria conoscenza dello stato di origine dei prodotti importati, conoscenza che si basa a sua volta su informazioni contenute nella documentazione giustificativa fornita dal soggetto esportatore o dal soggetto produttore. E’ opportuno precisare che qualora venga utilizzata la prova di origine in parola non sarà necessaria la registrazione nel sistema REX in quanto la prova costituita dalla “conoscenza dell’importatore” è alternativa alla dichiarazione di origine. L’esportatore in questo caso dovrà rendere al suo acquirente/importatore tutte le informazioni occorrenti a dimostrazione del carattere originario delle merci. Tali informazioni sono indicate nel par. 2 dell’art. 3.21, che fornisce
un elenco degli elementi che possono essere richiesti dall’autorità doganale4.
L’art. 3.21 disciplina le modalità di controllo e verifica della correttezza di una richiesta di trattamento preferenziale; gli uffici doganali possono effettuare una verifica al momento della dichiarazione doganale di importazione, prima dello svincolo della merce oppure dopo. Ai fini della regolare attività di controllo, possono essere richiesti gli elementi informativi indicati al par. 2. Qualora la richiesta di preferenza tariffaria sia basata sulla conoscenza da parte dell’importatore, gli uffici doganali in aggiunta agli elementi di cui al citato par. 2, possono richiedere all’importatore, ove lo ritengano opportuno, informazioni supplementari (documentazioni più specifiche) al fine di verificare il carattere originario del prodotto. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3.19, il soggetto importatore conserverà, per un periodo minimo di tre anni, tutti le registrazioni che dimostrino il carattere originario dei prodotti oggetto di preferenza; il termine è calcolato a partire dalla data di richiesta del trattamento preferenziale.
Riservatezza delle informazioni
Un articolo dell’accordo è specificamente dedicato al trattamento delle informazioni confidenziali: l’art. 3.25 (riservatezza) dispone che ciascuna
4 ARTICOLO 3.21
Verifica
…
2. Le informazioni richieste a norma del paragrafo 1 comprendono solo i seguenti elementi:
a) se la base della richiesta di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), era un'attestazione di origine, tale attestazione di origine;
b) la classificazione tariffaria del prodotto nel sistema armonizzato e i criteri di origine utilizzati;
c) una breve descrizione del processo produttivo;
d) se il criterio di origine era basato su uno specifico processo produttivo, una descrizione specifica di tale processo;
e) se applicabile, una descrizione dei materiali originari e non originari utilizzati nel processo produttivo;
f) se il criterio di origine era "interamente ottenuto", la categoria applicabile (ad esempio raccolta, estrazione, pesca e luogo di produzione);
g) se il criterio di origine era basato su un metodo del valore, il valore del prodotto e il valore di tutti i materiali non originari o, se idoneo a stabilire la conformità alla prescrizione relativa al valore, il valore di tutti i materiali originari utilizzati nella produzione;
h) se il criterio di origine era basato sul peso, il peso del prodotto e il peso dei pertinenti materiali non originari o, se idoneo a stabilire la conformità alla prescrizione relativa al peso, il peso dei pertinenti materiali originari utilizzati nel prodotto;
i) se il criterio di origine era basato su una modifica della classificazione tariffaria, un elenco di tutti i materiali non originari, compresa la rispettiva classificazione tariffaria nel sistema armonizzato (nel formato a due, quattro o sei cifre a seconda dei criteri di origine); o
j) le informazioni relative alla conformità alla disposizione sulla non modificazione di cui all'articolo 3.10.
…
Parte rispetta, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, la riservatezza delle informazioni fornite dall'altra Parte (…) e protegge tali informazioni da divulgazione. Inoltre le informazioni che le autorità della Parte importatrice ottengono a seguito dell’applicazione delle norme inerenti l’origine delle merci, non possono essere utilizzate per altri fini che quelli previsti dal Capo 3 dell’accordo.
L’esportatore, al di fuori dall’ambito della cooperazione amministrativa tra autorità doganali, è libero di decidere quali informazioni condividere con l’autorità doganale del paese di importazione. Tale possibilità troverà un bilanciamento nella necessità di dover dimostrare il carattere originario delle merci.
Capo 3 – Sezione C
Varie (articoli da 3.27 a 3.29)
Si segnala la disposizione di cui all’art. 3.29, relativa al trattamento dei prodotti in transito o in deposito alla data di entrata in vigore dell’accordo. Per tali prodotti è possibile beneficiare delle disposizioni preferenziali stabilite dall’accordo, subordinatamente alla presentazione, entro 12 mesi da tale data, di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale di cui all'articolo 3.16 all'autorità doganale della Parte importatrice.
Completata la disamina delle principali disposizioni del Capo 3 dell’accordo, si conclude con un accenno all’art. 4.7 contenuto nel Capo 4. L’articolo è relativo alle decisioni anticipate e stabilisce che ciascuna Parte, tramite la propria autorità doganale, possa emanare decisioni anticipate in relazione al trattamento da accordarsi alle merci. Tali decisioni anticipate, come chiarito dal par. 2 dell’articolo in commento, contemplano la classificazione, l’origine e la valutazione delle merci in dogana. Nell’ordinamento doganale unionale dette decisioni anticipate corrispondono alle informazioni vincolanti, al momento previste solo nei settori della classifica (ITV) e dell’origine doganale (IVO).
Codeste Direzioni sono invitate a vigilare sulla conforme ed uniforme applicazione delle presenti indicazioni, assicurando il tempestivo adempimento delle attività di competenza dei dipendenti Uffici e segnalando ogni eventuale difficoltà applicativa.
Il Direttore Centrale ad interim |
Xxxxxxx xx Xxxxxxxx |
Firmato digitalmente