S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X I I I L E G I S L A T U R A
N. 1704
D I S E G N O D I L E G G E
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)
dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)
e dal Ministro delle finanze
(VISCO)
di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
(BASSANINI)
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(TREU)
col Ministro della difesa
(XXXXXXXXX)
col Ministro dell’interno
(XXXXXXXXXX)
col Ministro dei trasporti e della navigazione
(BURLANDO)
col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
(MACCANICO)
col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
(PINTO)
e col Ministro dei lavori pubblici
(DI XXXXXX)
(V. Stampato Camera n. 2372 )
approvato, a seguito di stralci (atto Camera n. 2372 -bis), dalla Camera dei deputati il 15 novembre 1996
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 novembre 1996
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
TIPOGRAFIA DEL SENATO (3000)
DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I.
Disposizioni in materia sanitaria
Art. 1.
(Ospedali)
1. Nell’ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, co- me sostituito dall’articolo 1, comma 2- ter, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 luglio 1996, n. 382, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sani- tarie locali interessate provvedono alla ridu- zione del nu mero dei posti letto nelle singo- le unità operative ospedaliere che nell’ulti- mo triennio hanno mediamente registrato un tasso di occupazione inferiore al 75 per cento, fatta eccezione per la terapia intensi- va, la rianimazione, le malattie infettive, le attività di trapianto di organi nonchè le unità spinali, in misura tale da assicurare il rispetto di detto tasso di occupazione, e ri- determinano, conseguentemente, le dotazio- ni organiche. Fino a quando non sono espe- rite le suddette procedure è fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale. Nel rispetto del tasso di spedalizzazione del 160 per mille, indicato dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il 1997, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali assicurano che la riduzione prevista dal presente comma non sia inferiore al 20
per cento del nu mero dei posti letto per cia- scuna unità operativa ospedaliera interes- sata.
2. Le regioni possono fissare un tasso di occupazione dei posti letto superiore al 75 per cento destinando una quota parte dei risparmi derivanti dalla conseguente ridu- zione dei posti letto all’assistenza domicilia- re a favore di portatori di handicap gravi, di patologie cronico-degenerative in stato avanzato o terminale nonchè degli anziani non autosufficienti. Le regioni possono al- tresì fissare un tasso di occupazione di po- sti letto inferiore al 75 per cento negli ospe- dali situati nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate.
3. Le regioni, al fine di contenere le ri- chieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero di lunga degenza, adottano mi- sure al fine di razionalizzare la spesa sani- taria facendo ricorso alla prevenzione e all’assistenza domiciliare medicalmente as- sistita.
4. Nell’ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui al citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le regioni provvedono ad incremen- tare i posti letto equivalenti di assistenza ospedaliera diurna, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1992, fino ad una do- tazione media regionale non inferiore al 10 per cento dei posti letto della dotazione standard per acuti prevista dalla normativa vigente. Alle regioni inadempienti si appli- xxxx le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2-quinquies, del citato decreto-legge n. 280 del 1996.
5. Ferme restando le incompatibilità pre- viste dall’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate ovvero a quelle indicate dall’articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l’opzione per l’esercizio della libera professione intram uraria da parte del per- sonale dipendente del Servizio sanitario na- zionale, da espletare dopo aver assolto al debito orario, è incompatibile con l’eserci- zio di attività libero professionale. L’attività
libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extram uraria non può com unque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbli- che, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private accredi- tate, anche parzialmente. L’accertamento delle incompatibilità compete, anche su ini- ziativa di chiunque vi abbia interesse, al di- rettore generale dell’azienda ospedaliera o dell’unità sanitaria locale interessata.
6. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche al personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presiden- te della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e al personale di cui all’ articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
7. Per il personale indicato ai commi 5 e 6 l’attività libero professionale intram uraria è assimilata, ai fini fiscali, al rapporto di la- voro dipendente.
8. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in base a quanto previsto dall’articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, attivano ed organizzano, d’intesa con le regioni, nell’ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, l’attività libero professionale intram uraria. Provvedono altresì a com uni- care alle regioni il quantitativo e la tipolo- gia delle strutture attivate nonchè il nu mero di operatori sanitari che possono potenzial- mente operare in tali strutture. I direttori generali dell’unità sanitaria locale e dell’azienda ospedaliera individuano, inol- tre, nell’ambito dell’applicazione delle nor- me contrattuali, istituti incentivanti l’atti- vità libero professionale intram uraria.
9. Ai fini dell’applicazione del comma 8 del presente articolo, le regioni possono in- tegrare i programmi di edilizia sanitaria di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
10. I dipendenti del Servizio sanitario na- zionale in servizio presso strutture nelle quali l’attività libero professionale intram u- raria risulti organizzata e attivata, ai sensi dell’articolo 4, comma 10, del decreto legi- slativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successi-
ve modificazioni, anche secondo le moda- lità transitorie dallo stesso previste, alla da- ta di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a com unicare al direttore gene- rale, entro il 31 gennaio 1997, l’opzione tra l’esercizio dell’attività libero professionale intram uraria o extram uraria. In assenza di com unicazione si presu me che il dipenden- te abbia optato per l’esercizio della libera professione intram uraria. L’opzione a favo- re dell’esercizio della libera professione extram uraria ha valore per un periodo di tre anni.
11. I dipendenti del Servizio sanitario na- zionale in servizio presso strutture nelle quali l’attività libero professionale intram u- raria non risulti organizzata e attivata alla data di entrata in vigore della presente leg- ge sono tenuti a rendere la com unicazione di cui al comma 10 entro trenta giorni dalla data della com unicazione dei direttori gene- rali alle regioni, prevista dal comma 8. Si applicano altresì le disposizioni previste al comma 10, secondo e terzo periodo.
12. Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 50, com- mi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, indicano altresì i criteri per l’attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia optato per l’esercizio della libera professione intra- m uraria. Tale opzione costituisce titolo di preferenza per il conferimento di incarichi comportanti direzioni di struttura ovvero per l’accesso agli incarichi di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello. Resta fer- ma la riduzione del 15 per cento della com- ponente fissa di posizione della retribuzio- ne per i dipendenti che optano per l’eserci- zio della libera professione extram uraria. Tale percentuale potrà essere incrementata in sede di contrattazione nazionale.
13. In sede di rinnovo della convenzione tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto le- gislativo 30 dicembre 1992, n.502, e suc-
cessive modificazioni, si tiene conto dei princìpi stabiliti dal presente articolo.
14. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997 sono stabiliti i termini per l’attuazione dei com- mi 8 e 11.
15. Entro il 30 settembre 1997, il Gover- no riferisce al Parlamento sullo stato di at- tivazione degli spazi per l’esercizio della li- bera professione intram uraria nonchè sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera profes- sione intram uraria, da applicare a decorre- re dal 1998.
16. I posti letto riservati per l’esercizio della libera professione intram uraria e per l’istituzione delle camere a pagamento, ai sensi dell’articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc- cessive modificazioni, concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abi- tanti previsto dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le regioni tengono conto dell’attivazione e dell’organizzazione dell’attività libero pro- fessionale intram uraria in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ot- tenuti dal direttore generale dell’unità sani- taria locale e dell’azienda ospedaliera ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decre- to-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, nonchè ai fini della corresponsione della quota inte- grativa del trattamento economico del diret- tore generale di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502.
17. Per la fruizione delle prestazioni ero- gate in regime di libera professione intra- m uraria e la fruizione dei servizi alberghie- ri su richiesta dell’assistito, il cittadino è te- nuto al pagamento delle spese aggiuntive di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonchè di una quota pari al 10 per cento della tariffa a carico del Servizio sanitario nazionale anche median- te l’utilizzo di m utualità integrativa e/o assicurativa.
18. Le prestazioni strettamente e diretta- mente correlate al ricovero, preventivamen- te erogate al paziente dalla medesima strut-
xxxx che esegue il ricovero stesso, sono re- m unerate dalla tariffa onnicomprensiva re- lativa al ricovero e non sono soggette alla partecipazione alla spesa da parte del citta- dino. I relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica che costituisce il diario del ricovero.
19. Le istituzioni sanitarie private, ai fini dell’accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicem- bre 1992, n. 502, e successive modificazioni, devono docu mentare la capacità di garanti- re l’erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime. L’esistenza di situazioni d’incompatibilità preclude l’accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaura- ti con le unità sanitarie locali. L’accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni comporta la revoca dell’accreditamento e la risoluzione dei rap- porti costituiti.
Art. 2.
(Ospedali psichiatrici)
1. In applicazione di quanto previsto dal- la legge 13 maggio 1978, n. 180, ferma re- stando la scadenza del 31 dicembre 1996 e quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le re- gioni provvedono, entro il 31 gennaio 1997, all’adozione di appositi stru menti di pianifi- cazione riguardanti la tutela della salute mentale, in attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo «Tutela della salute mentale 1994-1996», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994. 2. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all’articolo 3, com- ma 5, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I beni mobili ed im- mobili degli ospedali psichiatrici dismessi, che non possono essere utilizzati per altre attività di carattere sanitario, sono destinati
dall’unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazio- ne. I redditi prodotti sono utilizzati per l’at- tuazione di quanto previsto dal proget- to-obiettivo “Tutela della salute mentale 1994-1996”, approvato con decreto del Pre- sidente della Repubblica 7 aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico, e dai re- lativi progetti regionali di attuazione».
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenu- ti dai direttori generali ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 otto- bre 1994, n. 590, nonchè ai fini della corre- sponsione della quota integrativa del tratta- mento economico per i medesimi direttori generali prevista dall’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, tengono conto delle iniziative adottate dai direttori generali interessati, all’interno della pro- grammazione regionale, per la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici e per l’attuazione del progetto-obiettivo «Tutela della salute mentale 1994-1996».
4. Nell’anno 1997, alle regioni inadem- pienti rispetto a quanto previsto dall’artico- lo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dal comma 1 del presente articolo, si applica, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 di- cembre 1992, n. 502, e successive modifica- zioni, una riduzione della quota spettante pari allo 0,50 per cento. A decorrere dal 1998, tale percentuale è elevata in misura pari al 2 per cento.
5. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione trimestrale sulle iniziative adottate a livello nazionale e re- gionale per la chiusura degli ospedali psi- chiatrici e per l’attuazione del proget- to-obiettivo «Tutela della salute mentale 1994-1996», in base ai dati forniti dalle re- gioni con la stessa periodicità.
6. Le regioni sono tenute ad individuare tra le priorità cui destinare quote dei finan-
ziamenti previsti dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i dipartimenti di salu- te mentale delle aziende sanitarie locali per la realizzazione di centri diurni e di case al- loggio.
Art. 3.
(Livelli di assistenza
e governo della domanda)
1. Nell’ambito dei livelli uniformi di assi- stenza, individuati dal Piano sanitario na- zionale adottato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sentita l’ANCI, quali tipologie di risposta assisten- ziale, le regioni provvedono all’accertamen- to delle situazioni di bisogno e all’organiz- zazione dei servizi, assicurando l’equilibrio finanziario delle relative gestioni.
2. L’attività dei medici di medicina gene- rale, nel quadro delle funzioni attribuite dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 di- cembre 1992, n. 502, e successive modifica- zioni, è orientata al rispetto degli obiettivi assistenziali e dei connessi livelli di spesa individuati dalle unità sanitarie locali sulla base di specifici indirizzi regionali, volti, tra l’altro, al contenimento delle richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedalie- ro. La quota variabile della rem unerazione dei medici di medicina generale viene fles- sibilmente commisurata al perseguimento degli obiettivi ed al rispetto dei vincoli. Per l’anno 1997 i livelli di spesa non possono superare, a livello regionale, i corrisponden- ti livelli registrati nell’esercizio 1996, ridotti dell’1 per cento.
3. Allo scopo di assicurare l’uso appro-
priato delle risorse sanitarie e garantire l’equilibrio delle gestioni, i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le proprie autonome decisioni tecniche a per- corsi diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto degli obiettivi di spe- sa. I percorsi diagnostici e terapeutici sono individuati ed adeguati sistematicamente con riferimento, in particolare, alle presta- zioni di diagnostica stru mentale e di labo-
ratorio, dal Ministro della sanità, avvalen- dosi dell’Istituto superiore di sanità, sentite la Federazione nazionale dell’ordine dei me- dici chirurghi e degli odontoiatri e le so- cietà scientifiche interessate, acquisito il pa- rere del Consiglio superiore di sanità. Il Mi- nistro della sanità stabilisce, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli indirizzi per l’uni- forme applicazione dei percorsi stessi in ambito locale e le misure da adottare in ca- so di mancato rispetto dei protocolli mede- simi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso dia- gnostico senza giustificati motivi.
4. I direttori generali delle aziende sanita- rie sono responsabili, sulla base degli indi- xxxxx del livello centrale e regionale, dell’at- tivazione dei sistemi informativi per la rile- vazione, l’elaborazione e l’analisi comparati- va dei dati epidemiologici, di attività e di spesa necessari per fini di programmazione, controllo e valutazione dell’attività assisten- ziale e prescrittiva facente capo ai singoli medici e per la valutazione dei percorsi, nonchè della fornitura dei dati alle regioni e al Ministero della sanità. Per corrisponde- re alle esigenze informative del livello cen- trale, il Ministero della sanità può attivare forme campionarie di rilevazione stipulan- do all’occorrenza appositi accordi di coope- razione con aziende sanitarie e regioni.
5. Per l’analisi, la programmazione e il controllo del settore degli acquisti dei beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale, nonchè per fini di orientamento e supporto, il Ministero della sanità, nel quadro delle competenze in materia di sistema informa- tivo sanitario, provvede, anche mediante la omogeneizzazione e l’integrazione delle funzioni regionali di cui all’articolo 6, com- ma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, all’organizzazione e alla gestione di un os- servatorio centrale degli acquisti e dei prez- zi. L’osservatorio centrale raccoglie, anche utilizzando il collegamento in rete con gli osservatori regionali e locali del Servizio sa- nitario nazionale ed accordi con banche da- ti di altre istituzioni pubbliche e private, i dati sui prezzi dei beni e dei servizi offerti
al Servizio sanitario nazionale e sugli acqui- sti dei diversi settori merceologici e li clas- sifica al fine di renderli confrontabili su scala nazionale, diffondendo le informazio- ni elaborate quali valori e criteri di riferi- mento a supporto delle decisioni gestionali locali. L’osservatorio provvede altresì al mo- nitoraggio del prezzo dei farmaci collocati nella classe c) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 4.
(Disposizioni diverse)
1. Le regioni, per l’esercizio 1997, nell’ambito delle funzioni previste dall’xxxx- xxxx 0, xxxxx 0, xxx xxxxxxx legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifi- cazioni, individuano, nel rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l’anno 1996, le quan- tità e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private. La contratta- zione dei piani annuali preventivi, di cui all’articolo 6, comma 5, della legge 23 di- cembre 1994, n. 724, ed all’articolo 2, com- ma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere realizzata in conformità alle predette indicazioni, con la fissazione del li- mite massimo di spesa sostenibile.
2. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicem- bre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la pro- grammazione economica (CIPE), su propo- sta del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da at- tribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consu mi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizza- zione di specifici obiettivi del Piano sanita- rio nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli an- ziani nonchè per quelli finalizzati alla pre- venzione.
3. Gli eventuali avanzi di gestione regi- strati a decorrere dall’anno 1995 dagli enti del Servizio sanitario nazionale devono es- sere destinati, in via prioritaria, alla coper- tura dei disavanzi verificatisi negli anni pre- cedenti, anche oggetto delle gestioni liqui- datorie di cui all’articolo 2, comma 14, del- la legge 28 dicembre 1995, n. 549.
4. A decorrere dall’anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, so- no fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pub- blico al netto dell’imposta sul valore ag- giunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle far- macie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull’importo al lordo dei ticket e al netto dell’IVA pari al 3,75 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pub- blico è compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le specialità me- dicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 100.000 e lire 199.999 e al 12,5 per cento per le specialità medicina- li il cui prezzo di vendita al pubblico è pari o superiore a lire 200.000. Per le farmacie rurali che godono dell’indennità di residen- za ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 mar- zo 1968, n. 221, e successive modificazioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 28 di- cembre 1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste
dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento.
5. I medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 lu- glio 1993, sono ceduti dal titolare dell’auto- rizzazione ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, se- condo criteri stabiliti dal CIPE entro il 31 gennaio 1997. Le quote di spettanza, per aziende farmaceutiche, grossisti e farmaci- sti, sul prezzo di vendita al pubblico, al net- to dell’IVA, dei medicinali di cui al presente comma, sono stabilite dal CIPE in deroga al disposto del comma 4, secondo criteri co- m unque finalizzati ad una minore inciden- za dei margini di distribuzione sul prezzo finale. In caso di mancato accordo, il medi- cinale è collocato nella classe c) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 di- cembre 1993, n. 537.
6. Entro il 15 febbraio 1997 la Commis- sione unica del farmaco procede alla prima individuazione dei medicinali attualmente classificati nella classe c), di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i quali, per particolari motivi tera- peutici, a decorrere dal 1 o marzo 1997, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanita- rio nazionale, nel limite di spesa di lire 100 miliardi per anno, agli assistiti appartenenti a nuclei familiari in possesso di un reddito annuo lordo non superiore a lire 19 milioni. Ai fini dell’accertamento del reddito si ap- plica la normativa vigente in materia di au- tocertificazione, con obbligo di controlli da parte delle aziende sanitarie locali. L’elenco dei medicinali erogabili ai sensi del presen- te comma viene aggiornato periodicamente dalla Commissione unica del farmaco. L’onere derivante dall’attuazione del presen- te comma resta a carico del Servizio sanita- rio nazionale nell’ambito del tetto di spesa previsto per l’assistenza farmaceutica.
7. Agli organismi di volontariato e di tu- tela dei diritti, ammessi ad operare all’inter- no delle strutture sanitarie pubbliche, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc- cessive modificazioni, può essere consentito
l’uso gratuito di locali e servizi strettamente necessari all’espletamento delle relative atti- vità.
Capo II. Disposizioni
IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 5.
(Disposizioni in materia di assunzioni e dotazioni organiche)
1. Fino al 31 dicembre 1997 è fatto divie- to alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legisla- tivo 3 febbraio 1993, n. 29, di assu mere per- sonale, anche a tempo determinato, escluso quello delle categorie protette. È autorizza- to esclusivamente il ricorso alle procedure di mobilità, secondo la normativa vigente.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si ap- plica alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario nazionale, compreso l’ente pubbli- co Croce rossa italiana, limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 1996, presta servizio nei servizi sanitari con contratto a tempo determinato, ferme re- stando le previsioni di cui all’articolo 1, comma 1, alle università, agli enti pubblici di ricerca, alle regioni, alle province auto- nome ed agli enti locali non strutturalmen- te deficitari ed a quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta l’approvazione dell’ipotesi di bi- lancio stabilmente riequilibrato, al persona- le della carriera diplomatica e dei contratti- sti all’estero, alle Forze armate, ai Corpi di polizia previsti dall’articolo 16, primo com- ma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, limi- tatamente al personale addetto all’espleta- mento dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell’amministrazione della giu- stizia per i servizi istituzionali di traduzione dei detenuti e degli internati, al Corpo na- zionale dei vigili del fuoco per il solo perso- nale operativo, ed a quello di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 marzo
1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, per il quale si siano esaurite le prescritte proce- dure entro il 31 dicembre 1996. Resta fer- mo quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. Il divieto non opera per le assunzioni di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali, nella misu- ra del 40 per cento dei posti resisi disponi- bili per cessazioni, nonchè per le assunzioni previste da specifiche norme legislative per l’attuazione ed il funzionamento degli uffici nelle otto province di nuova istituzione, in entrambi i casi previo espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si procede alle assunzioni. Il divieto non opera altresì per le assunzioni, sia mediante procedure concorsuali, sia a tempo deter- minato, degli enti di gestione dei parchi na- zionali, da effettuare nei limiti della pianta organica o dell’attuale dotazione organica purchè approvati dal Ministero dell’ambien- te, previo espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di trenta giorni. Per il comparto scuola si ap- plicano le disposizioni dell’articolo 8 e per il personale del Ministero degli affari esteri si applicano le disposizioni dell’articolo 13. Restano ferme le disposizioni di cui all’arti- colo 5, commi 26 e 27, della legge 24 di- cembre 1993, n. 537, e successive modifica- zioni e integrazioni.
3. Le graduatorie conseguite nei concorsi pubblici per assistenti ospedalieri restano in vigore per tutto il 1997.
4. Xxxxx restando i limiti previsti dal comma 2, le amministrazioni di cui al me- desimo comma assu mono prioritariamente i soggetti appartenenti alle categorie protet- te in nu mero pari a quello dei posti occupa- ti da falsi invalidi, accertati ai sensi delle vi- genti disposizioni di legge e com unque nell’ambito delle disponibilità dei posti deri- vanti da cessazioni dal servizio.
5. Per gli anni 1998 e 1999 le amministra- zioni pubbliche di cui al comma 1, con le esclusioni di cui al comma 2, possono prov- vedere alla copertura dei posti resisi dispo- nibili per cessazioni mediante ricorso alle
procedure di mobilità e, nel limite del 10 per cento di tali posti disponibili, attraverso nuove assunzioni di personale. Fino al 31 dicembre 1999, in relazione all’attuazione dell’articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto specia- le per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pub- bliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei ma- gistrati ordinari. Il Ministro di grazia e giu- stizia può procedere, nei limiti delle dota- zioni organiche fissate a seguito della verifi- ca dei carichi di lavoro ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 feb- braio 1993, n. 29, e dell’articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, alla copertura dei posti del restante personale dell’amministrazione della giustizia in mi- sura non superiore all’80 per cento del com- plesso delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 1996, anche al fine di soddisfa- re sopraggiunte maggiori esigenze funzio- nali; la dotazione organica complessiva del personale dell’amministrazione centrale non potrà essere determinata in misura su- periore ai posti coperti alla data del 31 di- cembre 1996, salva la possibilità di varia- zioni, nell’ambito della stessa dotazione or- ganica, per quanto riguarda la consistenza delle qualifiche funzionali e dei profili pro- fessionali, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. In deroga al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione può assu mere ispettori di volo con contratti a termine an- nuali rinnovabili di anno in anno sino ad un massimo di tre anni, da utilizzare per le esigenze del servizio della navigazione della Direzione generale dell’aviazione civile, e al Ministero per i beni culturali e ambientali è consentita l’assunzione di personale a tem- po determinato, ai sensi della normativa vigente.
8. Le dotazioni organiche di tutte le am- ministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con le esclusioni di cui al com- ma 2, che non abbiano provveduto alla ri- determinazione delle dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di lavoro, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1996, non- chè ai posti per i quali, alla stessa data, ri- sultino in corso di espletamento concorsi o siano stati pubblicati i bandi di concorso. Alle università si applica il comma 31 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
9. Le dotazioni organiche provvisoria- mente rideterminate ai sensi del comma 8 costituiscono il parametro di riferimento ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sono ridotte in via definitiva del 15 per cen- to, esclusi i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla data del 30 aprile 1997 non si provvede alla rideterminazione delle stesse, previa verifica dei carichi di lavoro.
10. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle di- sposizioni vigenti, sono introdotte disposi- zioni speciali anche di esclusione in mate- ria di determinazione delle piante organi- che per gli ordini e i collegi professionali in relazione al nu mero degli iscritti e per l’en- te autonomo «La Triennale» di Milano, sen- za oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 6.
(Rapporto di lavoro a tempo parziale)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l’iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pub- bliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. La trasformazione del rapporto di lavo- ro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dal- la domanda, nella quale è indicata l’even- tuale attività di lavoro subordinato o auto- nomo che il dipendente intende svolgere. L’amministrazione, entro il predetto termi- ne, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l’attività lavorativa di lavoro au- tonomo o subordinato comporti un conflit- to di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione or- ganizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell’ammini- strazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rap- porto di lavoro a tempo parziale per un pe- riodo non superiore a sei mesi. La trasfor- mazione non può essere com unque conces- sa qualora l’attività lavorativa di lavoro su- bordinato debba intercorrere con un’ammi- nistrazione pubblica. Il dipendente è tenu- to, inoltre, a com unicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale pre- sta servizio, l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 2, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di dife- sa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del per- sonale di polizia m unicipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro com- petente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.
4. I risparmi di spesa derivanti dalla tra- sformazione dei rapporti di lavoro dei di-
pendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costitui- scono per il 30 per cento economie di bilan- cio. Una quota pari al 50 per cento dei pre- detti risparmi può essere utilizzata per in- centivare la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilità, per nuove assunzioni, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 5. L’ulteriore quota del 20 per cento è destinata, secondo le mo- dalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazio- ne decentrata, al miglioramento della pro- duttività individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio.
5. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, al personale è fatto divieto di svolgere qual- siasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo se non autorizzato, nei casi pre- visti dalla legge o da altra fonte normativa, dalle amministrazioni di appartenenza. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal di- pendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adot- tato un motivato provvedimento di diniego.
6. La violazione del divieto di cui al com- ma 5, la mancata com unicazione di cui al comma 3, nonchè le com unicazioni risulta- te non veritiere anche a seguito di accerta- menti ispettivi dell’amministrazione costi- tuiscono giusta causa di recesso per i rap- porti di lavoro disciplinati dai contratti col- lettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall’impiego per il re- stante personale, semprechè le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o auto- nomo svolte al di fuori del rapporto di im- piego con l’amministrazione di appartenen- za non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l’accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contradditorio fra le parti.
7. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dei rispetti-
vi servizi ispettivi, che, com unque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vi- gore della presente legge. Analoghe verifi- che sono svolte dal Dipartimento della fun- zione pubblica che può avvalersi, d’intesa con le amministrazioni interessate, dei pre- detti servizi ispettivi, nonchè, d’intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell’accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 entrano in vigore il 1o marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 5 e a tal fine gli atti di rinuncia all’incarico, com unque denominati, producono effetto dalla data della relativa com unicazione.
9. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento.
Art. 7.
(Congelamento misure emolu menti e tratta- mento economico di missione, nonchè ridu- zione dei compensi per lavoro straordinario)
1. Le disposizioni dell’articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, confermate per il triennio 1994-1996 dall’articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi anche nel triennio 1997-1999.
2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano anche alle misure dell’inden- nità di missione e di trasferimento, delle in- dennità sostitutive dell’indennità di missio- ne e di quelle aventi natura di rimborso spese, che sono suscettibili per legge o di- sposizione contrattuale o in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di variazioni in relazione al tasso programma- to di inflazione o agli au menti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT. Nel triennio 1997-1999 tali rimborsi ed indennità continuano, com unque, ad es-
sere corrisposti nella stessa misura dell’an- no 1996.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legisla- tivo 3 febbraio 1993, n. 29, stipulano alle condizioni più favorevoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, convenzioni con società o con catene alberghiere o con associazioni di categoria presso le cui strutture il dipendente in mis- sione è tenuto a pernottare. Il dipendente che non utilizza nella località di missione strutture alberghiere convenzionate ha di- ritto, su presentazione della relativa docu- mentazione prevista dalle norme o dalle di- sposizioni contrattuali vigenti in materia, al rimborso della spesa nel limite del costo più basso praticato dalle strutture conven- zionate ubicate nella località di missione.
4. Per il triennio 1997-1999, gli stanzia- menti per la rem unerazione delle prestazio- ni di lavoro straordinario del personale del- lo Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro di cui all’articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, iscritti agli appositi capitoli degli stati di previsione delle ammi- nistrazioni dello Stato, sono ridotti nella misura del 10 per cento, con esclusione de- gli stanziamenti relativi all’amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istitu- zionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Art. 8.
(Scuola e università)
1. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per l’istruzione pub- blica, con decreto del Ministro della pubbli- ca istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni, so- no definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete sco- lastica, con effetto dall’anno scolastico 1997-1998, nel rispetto delle situazioni di maggior disagio socio-economico ed oro-geografico e di montagna con deroghe
a quanto previsto dal presente comma ed eventuale compartecipazione finanziaria de- gli utenti e degli altri enti locali interessati; sarà altresì ridotto gradualmente il nu mero degli alunni per classe, al fine di garantire l’efficacia di intervento dei docenti sia nel programma sia per l’istruzione e la prepara- zione degli alunni, compresi quelli con dif- ficoltà di apprendimento. Analoghe misure di riorganizzazione graduale della rete sco- lastica saranno adottate per i convitti e gli educandati dello Stato, anche unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle scuo- le annesse, con accorgimenti necessari a ga- rantire il diritto allo studio della particolare utenza accolta. In attuazione del suddetto decreto e nei limiti dell’organico provinciale complessivo determinato a norma del com- ma 2, i provveditori agli studi, sentiti gli en- ti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, adottano, con propri decreti aventi carattere definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonchè dei plessi, sezioni e corsi con minor nu mero di alunni rispetto ai pa- rametri prefissati, esclusi i conservatori di m usica, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche.
2. In conformità agli obiettivi indicati al comma 1, a decorrere dall’anno scolastico 1997-1998, gli organici del personale della scuola sono rideterminati con periodicità pluriennale, secondo criteri, procedure e parametri di riferimento stabiliti con decre- to del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel limite dell’organico complessivo fissato per ciascuna provincia dallo stesso decreto interministeriale, i provveditori agli studi determinano la dota- zione di ciascuna scuola e istituto di istru- zione nonchè le dotazioni organiche provin- ciali, per ciascun grado di scuola, necessa- rie per la diffusione e lo sviluppo dell’inno- vazione, della sperimentazione, dei pro- grammi di prevenzione e recupero della di- spersione scolastica, degli interventi di sup- porto e valutazione dei processi formativi, dell’insegnamento della lingua straniera nel- la scuola elementare e, limitatamente agli
istituti di istruzione secondaria superiore, dell’integrazione degli alunni portatori di handicap. Sono abrogati gli articoli 104, comma 5, 442, comma 1, e 445 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. I provveditori agli studi, sulla base dell’organico complessivo fissato al comma 2, determinano l’organico funzionale di cia- scun circolo didattico in relazione al nu me- ro degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per l’integrazione de- gli alunni portatori di handicap, alla distri- buzione delle scuole sul territorio e alle re- lative situazioni socio-ambientali, nonchè alla diffusione dell’insegnamento della lin- gua straniera e alle esigenze di scolarizza- zione a tempo pieno espresse dall’utenza. È garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap. Le modalità saranno definite previa contrattazione de- centrata, ove prevista. Gli organi collegiali competenti, sulla base dei princìpi generali di cui all’articolo 128 del testo unico appro- vato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le esigen- ze inerenti l’organizzazione dell’attività di- dattica, ivi compresi l’insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell’ambito dello stesso plesso scola- stico. È abrogato il comma 5 dell’articolo
131 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. Con le modalità previste dall’articolo 442, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ridefiniti i criteri di program- mazione delle assunzioni di personale do- cente a tempo indeterminato, in relazione alle prevedibili disponibilità dei relativi po- sti nell’anno scolastico successivo, in con- nessione ai provvedimenti previsti dal com- ma 1 e alle effettive esigenze di insegna- mento da soddisfare.
5. Con decreto del Ministro della pubbli- ca istruzione sono stabiliti i termini entro i quali, annualmente, il personale di ruolo può presentare o revocare le dimissioni. I
commi 2 e 3 degli articoli 510 e 580 del te- sto unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati.
6. Per il personale in esubero, rispetto al- le dotazioni organiche provinciali, con rap- porto di lavoro a tempo indeterminato, ol- tre ai corsi di riconversione professionale previsti dall’articolo 473 del testo unico ap- provato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, saranno istituiti anche corsi intensivi di durata non superiore all’anno finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per l’attività di sostegno all’integrazione scolastica degli alunni handicappati; con la contrattazione collettiva saranno, altresì, stabiliti i criteri per la mobilità d’ufficio del medesimo per- sonale. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell’ar- ticolo 28 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.
7. Nelle istituzioni scolastiche di istruzio- ne secondaria superiore gli organi compe- tenti di ciascun istituto, sulla base della au- tonoma valutazione delle esigenze organiz- zative, possono deliberare che l’insegna- mento dell’educazione fisica sia impartito per classi intere anzichè per squadre ma- schili e femminili. È abrogato il comma 2 dell’articolo 302 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
8. Le spese per le supplenze brevi e sal- tuarie e per i corrispondenti oneri riflessi sono effettuate dalle istituzioni scolastiche ed educative, nonchè dagli istituti superiori di istruzione artistica, entro i limiti dei fi- nanziamenti assegnati dai competenti prov- veditori agli studi con imputazione ai capi- toli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previ- sione del Ministero della pubblica istruzio- ne. Al fine di fronteggiare esigenze eccezio- nali o com unque impreviste, nel conferi- mento delle supplenze, i provveditori agli studi accantonano una quota non superiore al 30 per cento delle risorse loro assegnate dal Ministero della pubblica istruzione per le suddette finalità.
9. I capi di istituto sono autorizzati a ri- correre alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assi-
XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
curare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spa- zi di flessibilità dell’organizzazione dell’ora- rio didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella me- desima istituzione scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine eser- cizio in materia di supplenze brevi e saltua- rie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie.
10. Il comma 2 dell’articolo 358 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato, e per le spe- se relative agli accertamenti da compiere ai fini del riconoscimento legale o del pareg- giamento di scuole o, com unque, in relazio- ne ai servizi amministrativi svolti a loro ri- chiesta, i gestori provvederanno direttamen- te, analogamente a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. La stessa procedura viene seguita dai gestori di enti e istituzioni non statali autorizzati ad attuare i corsi biennali di specializzazione per il so- stegno didattico agli alunni handicappati, nonchè dai gestori di scuole straniere in Italia.
11. Il comma 2 dell’articolo 23 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, va interpretato nel senso che il limite della spesa comples- sivo di lire 116 miliardi è riferito alla spesa complessiva per i compensi forfettari relati- vi agli esami di maturità, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge citata.
12. Dall’applicazione dei commi 1, 2, 3, 6 e 7 dovranno conseguirsi economie di spesa pari a lire 500 miliardi, 1.726 miliardi e
2.400 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e 1999, al lordo delle minori economie derivanti dalle disposizioni relati- ve alla riduzione del nu mero degli alunni per classe e alle deroghe per le località di montagna, di cui al comma 1, nonchè dalle disposizioni relative alla continuità del so- stegno per gli alunni portatori di handicap, di cui al comma 3.
13. Alle minori economie di cui al com- ma 12 si fa fronte, per la quota relativa alle
XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
deroghe per le località di montagna, me- diante le disposizioni di cui al comma 18, per la quota relativa alla riduzione del nu- mero degli alunni per classe, mediante le disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 e, per la quota relativa alla continuità del so- stegno per gli alunni portatori di handicap, mediante le disposizioni di cui al comma
19. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, le ali- quote di cui al comma 14 sono determinate in misura tale da garantire un maggior get- tito corrispondente alla suddetta quota di minori economie e com unque nella misura massima del 2 per cento per l’esercizio 1997 e dell’1 per cento per ciascuno degli esercizi 1998 e 1999.
14. I soggetti obbligati a corrispondere un trattamento di fine rapporto, ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, devono eseguire una ritenuta d’acconto per gli eser- cizi 1997, 1998 e 1999, applicando le ali- quote determinate ai sensi del comma 13, sull’ammontare complessivo di tale tratta- mento maturato al 31 dicembre 1996, com- prensivo delle rivalutazioni ed al netto delle somme già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. La ritenuta di cui al comma 14 è ri- scossa mediante versamento diretto all’esat- toria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settem- bre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, in tre rate di uguale impor- to che devono essere versate rispettivamen- te entro il 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre 1997, 1998 e 1999.
16. Nella dichiarazione dei sostituti di imposta relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, saranno indicati i nominativi dei sog- getti aventi diritto al trattamento di fine rapporto a carico dei quali è stata eseguita la ritenuta, l’ammontare di trattamento ma- turato sul quale è stata commisurata la rite- nuta e l’ammontare della ritenuta stessa, che sarà dedotta dall’imposta dovuta all’atto dell’erogazione del suddetto trattamento.
17. A decorrere dalla data di entrata in vi- gore della presente legge, la rivalutazione prevista dal quarto comma dell’articolo 2120 del codice civile è calcolata sull’am-
XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
montare del trattamento maturato al netto della ritenuta eseguita.
18. Al decreto del Presidente della Repub- blica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, sono apportate le seguenti modifi- cazioni:
a) al nu mero 1), è soppressa la parola:
«cavalli»;
b) il nu mero 123- ter) è soppresso.
19. In aggiunta a quanto disposto dal comma 20 dell’articolo 42, il Ministro delle finanze può disporre entro il 28 febbraio 1997, con proprio decreto, l’au mento di un punto dell’aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
20. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 non si applicano alla regione Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell’ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
21. A decorrere dall’esercizio finanziario 1997, tutti i mezzi finanziari destinati dallo Stato agli Osservatori astronomici, astrofisi- ci e vesuviano sono iscritti in un unico ca- pitolo dello stato di previsione del Ministe- ro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominato «Fondo per il fi- nanziamento ordinario degli Osservatori». Il Fondo è ripartito, sulla base dei criteri determinati con decreto del Ministro, tra gli Osservatori che provvedono, altresì, diretta- mente al pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura al per- sonale dipendente. Si applicano, inoltre, in analogia le disposizioni contenute nell’arti- colo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonchè le disposizioni del comma 31 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
22. Per il funzionamento dell’osservatorio previsto dall’articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell’osservatorio medesimo, può nominare esperti a tempo
XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
pieno tra persone aventi specifiche capacità professionali, fino ad un massimo di cinque unità. Il compenso dei componenti l’osser- vatorio e quello degli esperti è determinato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni. Le spese relative al funzionamento dell’osservatorio, valutate in lire un miliardo annue, vengono iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica per l’anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo stanziamento del ca- pitolo 1405 del medesimo stato di previsio- ne è ridotto di lire un miliardo a decorrere dall’anno 1997.
23. Il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore, istituito dal comma 4 dell’articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è ridotto dello 0,5 per cento e può essere destinato anche alle erogazioni di borse di studio di cui all’arti- colo 8 della medesima legge.
24. Il Ministro dell’università e della ri- cerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere, nel termine di cinque anni, con propri decreti da adottare d’intesa con le singole università interessate, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alla graduale separazione or- ganica delle università, anche preceduta da suddivisione delle facoltà o corsi di laurea, laddove sia superato il nu mero di studenti che verrà determinato previo parere dell’os- servatorio per la valutazione del sistema universitario.
25. I provvedimenti ministeriali saranno adottati anche tenendo conto delle specifi- che situazioni ed esigenze delle aree metro- politane maggiormente congestionate.
26. I decreti di cui al comma 24 prevedo- no il piano e le procedure dell’intervento, comprendente l’indicazione degli immobili da utilizzare e delle risorse di personale e finanziarie da destinare allo stesso, nonchè alle modalità di verifica periodica. I decreti contenenti disposizioni di programmazione sono emanati sentite le Commissioni parla- mentari competenti per materia.
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27. Con decreto del Ministro delle finan- ze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, possono essere de- stinati ad uso perpetuo e gratuito delle uni- versità, con spese di manutenzione ordina- ria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili demaniali liberi.
28. Nel caso di immobili di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, il decreto di cui al comma 27 è adottato previo concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
29. Il Ministro dell’università e della ri- cerca scientifica e tecnologica prom uove, altresì, ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le intese con gli enti locali territoriali per la destinazione ad uso perpetuo e gratuito delle università di cui al comma 27, con spese di manutenzione or- dinaria e straordinaria a loro carico, di im- mobili appartenenti al patrimonio dei sud- detti enti.
Art. 9.
(Personale militare)
1. Nel quadro della ristrutturazione dell’organizzazione centrale, territoriale e periferica della Difesa, disciplinata dai de- creti legislativi previsti dalla legge 28 di- cembre 1995, n. 549, le dotazioni organiche e le consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell’esercito, esclusa l’Arma dei carabinieri, della marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’aeronautica militare sono ri- dotte del 25 per cento entro otto anni, at- traverso la riduzione almeno del 30 per cento della alimentazione dei ruoli.
2. Nell’ambito delle riduzioni di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emana- re, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più de- creti legislativi per il riordino del recluta- mento, dello stato giuridico e dell’avanza- mento degli ufficiali, che dovranno:
a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze ordinativo-funzio- nali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da
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assicurare, in rapporto anche alle funzioni da svolgere nell’ambito delle strutture inte- grate dell’Alleanza atlantica e di altri orga- nismi m ultinazionali similari, i ruoli nor- mali e speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la soppressione, esaurimento ovvero istitu- zione di nuovi ruoli, con determinazione delle relative consistenze organiche;
b) apportare le necessarie modificazio- ni alla normativa vigente al fine di realizza- re, in ambito interforze, avanzamenti nor- malizzati paritetici ed uguali limiti di età per la cessazione dal servizio tra ruoli omo- loghi preposti a funzioni similari;
c) prolungare opportunamente la per- manenza nei singoli gradi in relazione ai più elevati limiti di età;
d) aggiornare, in chiave riduttiva, i nu- meri massimi di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto nel comma 1, precisando le cariche da escludere dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all’articolo 7 della medesima legge n. 804 del 1973;
e) regolare con norme transitorie il gra- duale passaggio, in un arco di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verrà definita con i decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di idoneità espressi dalle commissioni di avanzamento alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, non- chè disciplinando il transito, senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre amministrazioni;
f) prevedere la semplificazione e la ra- zionalizzazione delle procedure relative alla valutazione del personale ai fini dell’avanza- mento, nel rispetto dei princìpi sanciti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, mediante l’utilizzazione prevalente di voti nu merici quale sintesi valutativa della docu mentazio- ne caratteristica disponibile, la razionaliz- zazione del funzionamento dei collegi giu- dicanti preposti alla valutazione del perso- nale, nonchè procedure di verifica dell’ope- rato delle commissioni di avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni;
g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell’ausiliaria, limitandone le con-
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dizioni di accesso, riducendone la durata che sarà allineata ai limiti di età per la ces- sazione dal servizio previsti per le differenti categorie del pubblico impiego, ampliando- ne le cause di esclusione e di cessazione an- ticipata e ridisciplinandone le modalità di impiego, continuando com unque ad assicu- rare il versamento delle ritenute contributi- ve ai fini pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione;
h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini del bilancio triennale 1997-1999, non infe- riori, rispettivamente, a lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 138 miliardi nel 1999.
3. Ferme restando le economie previste dal comma 2, lettera h), l’ordinamento deri- vante dai decreti legislativi di cui al comma
2 non può com unque comportare a regime oneri superiori, in termini reali, alla spesa per gli ufficiali in servizio permanente di ciascuna Forza armata quale risultante dal bilancio consuntivo 1996.
4. Il Governo è altresì delegato ad emana- re, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più de- creti legislativi per apportare le necessarie modificazioni alla normativa relativa alla posizione di ausiliaria del restante persona- le delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di fi- nanza, secondo i criteri indicati nel comma 2, lettera g), nonchè per apportare alla vi- gente normativa le modifiche e le integra- zioni necessarie al fine di armonizzare il trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma a quello previsto per il personale mi- litare in servizio permanente effettivo.
5. Il Governo, sentite le rappresentanze
del personale, trasmette alla Camera dei de- putati e al Senato della Repubblica gli sche- mi dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 4, al fine dell’espressione del parere da par- te delle competenti Commissioni parlamen- tari permanenti.
6. Nell’ambito dei vigenti accordi di coo- perazione è autorizzata la cessione a titolo
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gratuito ai Paesi in via di sviluppo e a quelli partecipanti all’Associazione per la pace di materiali non bellici dichiarati obsoleti per cause tecniche. È autorizzata altresì, previo parere vincolante delle competenti Commis- sioni parlamentari, la cessione di altri ma- teriali dichiarati obsoleti per cause tecni- che. Sono com unque esclusi da tali mate- riali i sistemi d’arma o parti di essi. È al- tresì autorizzata la cessione a titolo gratuito di materiali dichiarati obsoleti per cause tecniche agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi regi- stri.
7. Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia di sviluppo socia- le, tecnico e culturale, il Ministro della dife- sa è autorizzato ad ammettere, annualmen- te, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, e nei limiti degli appo- siti stanziamenti, a frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane, assu mendo in tutto o in parte a carico della Difesa le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l’equipaggiamento ed il materiale didattico, nonchè le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi, personale militare estero facente parte di Forze armate di Sta- ti: a) nei confronti dei quali non sia in cor- so embargo deliberato in sede ONU o di Unione europea; b) nei confronti dei quali non siano state accertate, da parte delle ap- propriate istanze delle Nazioni Unite o dell’Unione europea, violazioni della con- venzione internazionale in materia di diritti dell’uomo; c) che non destinino, ricevendo dall’Italia assistenza allo sviluppo, al pro- prio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa. Il Ministro della difesa è, altresì, autorizzato a concedere contributi per lo studio o per il perfezionamento al personale militare este- ro ammesso a frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito.
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Art. 10.
(Personale di leva)
1. Per il personale di leva che sarà incor- porato nell’esercito, nella marina militare e nell’aeronautica militare e per il personale che svolge servizio civile sostitutivo a decor- rere dal 1o gennaio 1997 la durata della fer- ma di leva e del servizio civile è di 10 mesi.
2. Per i coscritti che intendono svolgere a domanda il servizio obbligatorio di leva in qualità di ufficiale di complemento ovvero di ausiliario di leva la durata della ferma è rispettivamente di 14 mesi e di 12 mesi.
3. Il Governo è delegato ad emanare, en- tro dodici mesi dalla data di entrata in vi- gore della presente legge, un decreto legisla- tivo per l’adeguamento delle norme di cui ai capi VIII e IX del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al calo demografi- co, agli esuberi conseguenti alla ristruttura- zione in chiave riduttiva dello stru mento militare ed alla prevista introduzione del servizio civile nazionale.
4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo di cui al com- ma 3, al fine dell’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni perma- nenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
5. Il Ministro della difesa, con proprio de- creto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, de- finisce le modalità di riduzione della durata del servizio per gli obiettori in servizio civi- le sostitutivo e della ferma di leva per i mi- litari in servizio di leva alla data stessa ga- rantendone il congedo in data anteriore a quella prevista per il personale incorporato con il primo scaglione 1997. Analoghe nor- me verranno emanate per i sottotenenti di complemento di prima nomina.
6. I militari di leva e gli obiettori in servi- zio civile sostitutivo, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno frequenta-
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re i corsi di formazione professionale orga- nizzati dalle pubbliche amministrazioni, in- clusi quelli promossi dall’Unione europea, svolti nell’ambito territoriale dove prestano servizio. Le pubbliche amministrazioni inte- ressate debbono inviare i programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territo- rio di loro competenza. I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti programmi presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresen- tanza e agli enti convenzionati con il Mini- stero della difesa per il servizio civile.
7. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge
24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito dal seguente:
«4. Purchè non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, il servizio obbligatorio di leva è prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al com une di residenza del militare, e com unque di- stanti non oltre 100 chilometri da essa».
8. Nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformità con l’articolo 7 del decreto legi- slativo 12 maggio 1995, n. 196, i militari e i graduati in servizio di leva possono essere trattenuti alle armi per un ulteriore periodo di 6, 9 o 12 mesi, previa domanda da pre- sentare entro l’ottavo mese di servizio. Il personale trattenuto alle armi per un ulte- riore periodo di 12 mesi può presentare do- manda, entro il ventesimo mese di servizio, per il transito in ferma triennale, previo su- peramento delle prove di selezione destina- te ai volontari di truppa in ferma breve, ove previste.
9. Al personale trattenuto alle armi si ap- plicano, in materia di trattamento economi- co, le disposizioni previste per i volontari di truppa in ferma breve.
10. In relazione a quanto previsto dal comma 8, il Ministro della difesa provvede a definire annualmente, per ciascuna Forza armata e nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, l’entità dei posti disponibili, com- putandoli in relazione alle carenze riscon-
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trate nel gettito dei volontari di truppa in ferma breve.
11. Il Ministro della difesa provvede a de- finire, con proprio decreto da emanare en- tro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di transito in ferma triennale del personale trattenuto alle armi per 12 mesi.
12. L’entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva, di cui all’articolo 37 del de- creto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere an- nualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e nel Corpo naziona- le dei vigili del fuoco, non può superare complessivamente 20.000 unità nel 1997,
17.500 unità nel 1998, 15.000 unità nel 1999 e 12.500 unità per gli anni successivi. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, dell’interno e di grazia e giustizia, è definita la ripartizione del contingente ausiliario di leva.
13. A decorrere dal 1 o gennaio 1997 al personale che espleta servizio ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui all’articolo
16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e suc- cessive modificazioni, compete, in luogo del trattamento economico previsto dal quadro IV, sezione C, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni, e dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e successive modificazioni, la paga netta giornaliera pre- vista dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, come modificata dalla legge 5 luglio 1986, n. 342.
14. Al personale di cui al comma 12 è corrisposta l’indennità aggiuntiva prevista dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.
15. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell’in- terno, delle finanze e di grazia e giustizia, sono razionalizzate e semplificate le proce- dure di chiamata, selezione, informazione ed avvio all’impiego dei giovani idonei, da parte della Direzione generale della leva, del
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reclutamento obbligatorio, della militarizza- zione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari del Ministero della difesa, inseren- do le esigenze delle Forze armate, delle For- ze di polizia e delle amministrazioni inte- ressate in un unico ed equilibrato piano di utilizzazione.
Art. 11.
(Equo indennizzo)
1. Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della misura dell’equo inden- nizzo, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge. È abrogato il comma 29 dell’articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per la determinazione dell’equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolu menti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimen- to di anzianità.
2. Per coloro che, antecedentemente alla data del 1o gennaio 1995, avevano in corso il procedimento per l’accertamento della di- pendenza da causa di servizio di infermità o lesioni o che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano presentato domanda di ag- gravamento sopravvenuto della menomazio- ne ai sensi dell’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, continuano a trovare applicazione, per la determinazione dell’equo indennizzo, le disposizioni previgenti alla legge 23 di- cembre 1994, n. 724.
3. Nei casi di cui all’articolo 177 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il comitato per le pensioni privile- giate ordinarie si esprime anche sulla clas- sificazione delle infermità o lesioni accerta- te. Si applica l’articolo 178, secondo com- ma, del medesimo testo unico.
4. Il disposto dell’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica anche ai dipendenti degli
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enti pubblici economici nazionali, regionali e locali a suo tempo collocati in aspettativa ai sensi delle leggi 31 ottobre 1965, n. 1261, e 12 dicembre 1966, n. 1078.
Art. 12.
(Disposizioni in materia di organismi collegiali e di incarichi)
1. Gli emolu menti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministra- zioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29, per l’espletamento di incarichi affida- ti dall’amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indiret- tamente dallo Stato o da altro ente pubbli- co o com unque autorizzati dall’amministra- zione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell’en- trata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento è effettuato dai soggetti che hanno conferi- to l’incarico all’atto della liquidazione, pre- via dichiarazione del dipendente circa l’avvenuto superamento del limite sopra indicato.
2. Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 1 le somme corrisposte dall’ammi- nistrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posi- zione di comando o di fuori ruolo, nonchè i diritti d’autore, i compensi per l’attività di insegnamento e i redditi derivanti dall’eser- cizio di attività libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l’obbligo di iscrizione al relativo albo professionale.
3. Il limite di cui al comma 1 è aggiorna- to, ogni due anni, con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.
4. I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, com- ma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
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1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di ammini- strazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti in misura pari al 10 per cento per gli importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi an- nui, al 30 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 30 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri sono definite le modalità di versa- mento all’erario dell’importo corrispondente alla riduzione per prestazioni com unque re- se a decorrere dalla data di entrata in vigo- re della presente legge.
5. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che af- fidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell’incarico e l’ammontare ero- gato. Copia degli elenchi è trasmessa seme- stralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pub- blica.
6. L’osservanza delle disposizioni del pre- sente articolo è curata dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d’intesa con il Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi dell’amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza.
7. È abrogato l’articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
8. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in aspetta- tiva per l’assolvimento di pubbliche funzio- ni, possono essere ammessi, previa doman- da a svolgere presso l’amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltua- rie, gratuite e senza alcun onere per l’am- ministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazio- ne alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della profes- sionalità acquisita.
9. Alle amministrazioni pubbliche che al- la data del 31 dicembre 1996 non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6,
7 e 8 dell’articolo 58 del decreto legislativo
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3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifi- cazioni, in materia di anagrafe delle presta- zioni, è fatto divieto di conferire nuovi incarichi.
Art. 13.
(Disposizioni relative
al Ministero degli affari esteri)
1. Fatti salvi i rapporti contrattuali in at- to, a decorrere dalla data di entrata in vigo- re della presente legge sono abrogati i com- mi quinto, sesto e settimo, dell’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifi- cazioni ed integrazioni. Il terzo comma dell’articolo 162 del medesimo decreto n. 18 del 1967 è sostituito dal seguente: «La retri- buzione annua base è fissata secondo i cri- xxxx e nei limiti stabiliti dal primo comma dell’articolo 157». Per il triennio 1997-1999 le retribuzioni del personale a contratto, da assu mere ai sensi degli articoli 157 e 162 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifi- cazioni ed integrazioni, non possono subire miglioramenti salvo nei casi in cui questi non comportino un aggravio dell’onere in lire italiane o nei casi in cui sia necessario adeguarsi alle normative locali.
2. Il contingente del personale assunto a contratto dagli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifica- zioni ed integrazioni, è elevato di 160 unità. Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 posso- no essere effettuate assunzioni di personale a contratto per la copertura dei posti di nuova istituzione nel limite massimo di ot- tanta unità.
3. Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomati- che e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato possono essere im- messi nei ruoli del Ministero degli affari esteri, nell’ambito delle dotazioni organiche
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determinate ai sensi dell’articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in nu mero massimo di cinquanta unità per ciascun anno del triennio 1997-1999, trami- te appositi concorsi per titoli ed esami pur- chè in possesso dei requisiti prescritti per le qualifiche cui aspirano e purchè abbiano compiuto almeno tre anni di servizio conti- nuativo e lodevole. Le relative modalità sa- ranno fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Gli impiegati a contratto così im- messi nei ruoli sono destinati, quale sede di prima destinazione, a prestare servizio presso l’amministrazione centrale per un periodo minimo di due anni.
4. I posti che risulteranno disponibili nel- le qualifiche funzionali IV, VI ed VIII in se- de di determinazione delle dotazioni orga- niche ai sensi dell’articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, saran- no coperti tramite concorso per titoli ed esami riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri della qualifica immediata- mente inferiore che posseggano i necessari requisiti ai sensi della normativa vigente, nonchè una anzianità in ruolo di almeno 10 anni riducibili in corrispondenza del nu me- ro degli anni trascorsi all’estero. Le moda- lità del concorso saranno determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Il per- sonale in servizio all’estero che risulti vinci- tore dei concorsi predetti mantiene il tratta- mento economico relativo al posto-funzione già ricoperto, fino al rientro in Italia, ov- vero all’assegnazione presso altra sede all’estero.
5. Il contingente di cui al settimo comma dell’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è diminuito a 78 unità. Il sub contingente presso le Rappresentanze per manenti pres- so organismi internazionali è elevato a 37 unità, ferme restando le 4 unità fissate dall’articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
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6. Il Governo è autorizzato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigo- re della presente legge, uno o più regola- menti diretti a:
a) prom uovere lo snellimento delle pro- cedure per la somministrazione e la gestio- ne dei fondi da parte delle rappresentanze diplomatiche e degli altri ufficidipendenti in linea con quanto previsto dall’articolo 8, secondo comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e, per il trasferimento ad eserci- zi successivi di eventuali residui e per la rendicontazione, agendo anche in deroga all’articolo 36 del regio decreto 18 novem- bre 1923, n. 2440, ed agli articoli 60 e 61 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) riconoscere una controllata autono- mia contabile ed amministrativa agli uffici all’estero, operando l’estensione ed armo- nizzazione di quanto previsto per gli istituti italiani di cultura dall’articolo 7 della legge
22 dicembre 1990, n. 401, ispirandosi a tal fine a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) garantire in materia contrattuale la compatibilità con gli ordinamenti dei ri- spettivi paesi di accreditamento, operando opportune modifiche all’articolo 86 del de- creto del Presidente della Repubblica 5 gen- naio 1967, n. 18, ispirandosi al principio del controllo successivo anche per i contratti di importo superiore a quello previsto dall’ar- ticolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
d) prevedere appositi stru menti per sopperire alle esigenze caratterizzate da im- prevedibilità ed urgenza, prevedendo a tal fine l’estensione agli uffici all’estero dei fon- di scorta di cui all’articolo 7, comma 7, del- la legge 22 dicembre 1990, n. 401, nonchè l’istituzione temporanea, per l’attuazione all’estero di specifiche iniziative e program- mi di particolare rilievo finanziario ed orga- nizzativo, di appositi servizi amministrativi decentrati, con le modalità previste dall’arti- colo 9 della legge 6 febbraio 1985, n. 15.
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Capo III.
Finanza locale e regionale
Art. 14.
(Disposizioni in materia di finanziamento della spesa sanitaria nelle regioni a statuto speciale)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 28 di- cembre 1995, n. 549, a decorrere dall’anno 1997 le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Ser- vizio sanitario nazionale previste dall’artico- lo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall’articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono elevate, rispettivamente, al 42,5 ed al 29 per cento. La regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bol- zano provvedono al finanziamento del Ser- vizio sanitario nazionale nei rispettivi terri- tori, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del- la legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza al- cun apporto a carico del bilancio dello Sta- to. Di conseguenza non si applicano, alla regione Valle D’Aosta e alle province auto- nome di Trento e di Bolzano, le disposizio- ni di cui al capo I del presente titolo.
2. A decorrere dal 1997 sono soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a cari- co del bilancio dello Stato a favore della re- gione Friuli-Venezia Giulia che provvede al finanziamento dell’assistenza sanitaria con i proventi dei contributi sanitari e con risor- se del proprio bilancio. Dalla stessa data gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai m utui non ancora stipulati dalla regio- ne Friuli-Venezia Giulia, a copertura dei di- savanzi delle aziende sanitarie per gli anni successivi al 1994, sono fronteggiati dalla regione medesima.
3. Per le finalità di cui al comma 2 e sino alla data di applicazione di quanto disposto al comma 4, le quote fisse dei tributi devo- luti alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale approvato con legge costi-
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tuzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successi- ve modificazioni, sono attribuite, rispettiva- mente, in ragione di cinque decimi con rife- rimento a quanto previsto ai nu meri 1), 3) e
4) del primo comma del citato articolo 49.
4. Dalla data di inizio dell’efficacia delle norme attuative dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, in relazio- ne alle modifiche apportate dall’articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, al primo comma dell’articolo 49 del citato Statuto speciale, ai nu meri 1), 3) e 4), le parole: «quattro decimi» sono sosti- tuite dalle seguenti: «sei decimi» e, al nu- mero 2), le parole: «quattro decimi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro decimi e mezzo».
5. A decorrere dal 1997 l’anticipazione di lire 150 miliardi prevista dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82, resta as- sorbita nelle somme attribuite ai sensi della disposizione di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Le assegnazioni finanziarie alla regione Sicilia attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1996, risulti- no non impegnate o per le quali non sia an- cora stato identificato il soggetto beneficia- rio, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate. Tale fa- coltà non si applica ai finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamità na- turali e dell’assistenza sanitaria.
Art. 15.
(Disposizioni per la xxxxxxx Xxxxxxxx-Xxxx Xxxxx)
0. Xx xxxxxxx Xxxxxxxx-Xxxx Xxxxx è dele- gata a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. Gli introiti relativi conflui- scono nel bilancio regionale. La somma at- tribuita ai sensi dell’articolo 7 del decreto
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del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, per lo svolgimento delle fun- zioni delegate in materia di catasto è ride- terminata assicurando com unque un rispar- mio per il bilancio dello Stato.
Art. 16.
(Riduzione del fondo perequativo per le regioni a statuto ordinario)
1. Per l’anno 1998, il fondo perequativo di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ridotto di un im- porto pari al 6 per cento dell’ammontare dei trasferimenti soppressi di cui alla colon- na a) della tabella C allegata alla medesima legge, fino alla concorrenza delle singole quote di fondo perequativo spettanti. Per l’anno 1999, ferma restando l’entità com- plessiva della riduzione nello stesso importo determinato per l’anno 1998, la quota di ri- duzione posta a carico di ogni singola re- gione e le modalità di attuazione verranno stabilite d’intesa con la Conferenza perma- nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. Le regioni iscrivono provvisoriamente nei propri bilanci l’ammontare presunto del fondo perequativo indicato nella tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto delle riduzioni di cui al com- ma 1.
3. Nel 1997, le anticipazioni straordinarie di cassa, di cui al comma 4 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ridotte, per le stesse regioni, nella misura determinata al comma 1; a decorrere dal 1998 per le modalità si provvederà d’intesa con la Conferenza permanente per i rappor- ti tra lo Stato, le regioni e le province auto- nome di Trento e di Bolzano.
4. La misura massima dell’addizionale re- gionale all’imposta di consu mo sul gas me- tano e dell’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all’articolo 9 del de- creto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni, è determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato.
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5. La misura massima dell’imposta regio- nale sulla benzina per autotrazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 21 di- cembre 1990, n. 398, è elevata a lire 50 a li- tro. L’operatività di eventuali au menti era- riali per l’accisa sulla benzina per autotra- zione è limitata, nei territori delle regioni a statuto ordinario, alla differenza esistente rispetto all’aliquota in atto della citata im- posta regionale, ove vigente.
Art. 17.
(Finanza locale)
1. A decorrere dal 1 o gennaio 1997 i co- m uni con popolazione inferiore a 5.000 abi- tanti beneficiari di trasferimenti statali so- no inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modifi- cazioni, e ad essi si applicano tutte le dispo- sizioni che regolano il sistema della tesore- ria unica. In sede di prima applicazione i tesorieri dei com uni non sono tenuti a ver- sare nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Sta- to competenti per territorio le disponibilità liquide dei com uni esistenti al 31 dicembre 1996, ma eseguono i pagamenti disposti da- gli enti utilizzando prioritariamente tali di- sponibilità. A valere sulle suddette disponi- bilità sono tenuti vincolati, a cura del teso- riere, in attesa del loro specifico utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da m utui. Per i com uni il cui servizio di tesoreria è gestito da un soggetto diverso da quello in- dicato all’articolo 50 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, l’inserimento nella
predetta tabella A è differito al giorno suc- cessivo alla prima scadenza dell’incarico af- fidato al soggetto non abilitato; al versa- mento delle disponibilità liquide del com u- ne provvede il tesoriere abilitato, entro trenta giorni dall’assunzione dell’incarico.
2. Ai com uni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti è attribuito a decorrere dall’anno 1997 un contributo commisurato al 6 per cento delle disponibilità liquide di
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cui al comma 1, nei limiti complessivi di spesa di lire 180 miliardi.
3. Sono esonerati dall’applicazione obbli- gatoria delle aliquote massime di imposte e tasse com unali, come rideterminate dalla presente legge, i com uni che abbiano avuto approvato il piano di risanamento del disse- sto finanziario e abbiano presentato nei due precedenti esercizi finanziari bilanci con- suntivi in attivo.
4. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono corrisposti in tre rate uguali: la prima entro il mese di febbraio, la seconda entro il mese di maggio e la terza entro il mese di febbraio dell’anno successivo. Il pa- gamento della terza rata può essere antici- pato previa autorizzazione del Ministero del tesoro.
5. All’articolo 3, comma 39, secondo pe- riodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: «limitatamente al- la parte, riferibile al costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, eccedente i proventi delle addizionali suddette».
6. In deroga a quanto stabilito dall’artico- lo 31 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dal decreto legi- slativo 11 giugno 1996, n. 336, a decorrere dall’esercizio 1997 l’avanzo di amministra- zione può essere iscritto nel bilancio di pre- visione ed essere utilizzato anche per le spese una tantu m, ivi comprese le spese delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi degli enti locali. L’attivazione delle spese può avvenire solo dopo l’appro- vazione del conto consuntivo, con eccezione dei fondi, contenuti nell’avanzo, aventi spe- cifica destinazione o, com unque, derivanti da accantonamenti effettuati sulla base dell’ultimo consuntivo approvato, che pos- sono essere immediatamente attivati.
7. Il comma 1 dell’articolo 117 del decre- to legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, è sostituito dal seguente:
«1. L’applicazione delle prescrizioni di cui all’articolo 9 decorre dal 1998. A tal fine gli enti locali iscrivono nell’apposito inter-
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vento di ciascun servizio l’importo dell’am- mortamento accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualità del valore calco- lato con i criteri dell’articolo 71:
a) per il 1998 il 6 per cento del va- lore;
b) | per | il | 1999 | il | 12 | per | cento | del |
valore; | ||||||||
c) | per | il | 2000 | il | 18 | per | cento | del |
valore; | ||||||||
d) | per | il | 2001 | il | 24 | per | cento | del |
valore».
8. A decorrere dall’anno 1998 i contributi ordinari spettanti ai com uni ed alle provin- ce ai sensi dell’articolo 35 del decreto legi- slativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successi- ve modificazioni, sono ridotti di lire
560.000 milioni e di lire 40.000 milioni. So- no esclusi dalla riduzione gli enti locali dissestati.
9. Le regioni e gli enti locali sono autoriz- zati a contrarre m utui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e dei servizi di traspor- to in gestione diretta, relativi agli esercizi 1995 e 1996, e per il finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria, per la rica- pitalizzazione delle aziende di trasporto co- stituite in forma di società per azioni, quan- do la regione o gli enti locali rivestono la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza. Le regioni e gli enti locali sono altresì autorizzati a contrarre, a decor- rere dall’anno 1997, con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, a carico dei propri bilanci ed entro il limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le ri- spettive tipologie di enti, m utui per la co- pertura dei contributi per l’esercizio del tra- sporto pubblico locale in adempimento a contratti di servizio e contratti di program- ma che prevedano il progressivo au mento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e la corrispondente riduzione, per la durata del m utuo, dei contributi in misura pari almeno al 5 per cento annuo al netto del tasso di inflazione programmato anche in applicazione dei criteri di cui agli
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articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991.
10. In aggiunta a quanto stabilito dal de- creto-legge 20 settembre 1996, n. 492, ai co- m uni ed alle province è attribuito per il 1997 un ulteriore contributo, ammontante a complessive lire 493.122 milioni. Il contri- buto è ripartito nel modo seguente:
a) per lire 212.108 milioni, pari all’in- cremento dell’1,239 per cento dei contributi ordinari definitivamente attribuiti per l’an- no 1995, con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 492 del 1996;
b) per lire 281.014 milioni agli enti in- dividuati dal comma 5 dell’articolo 1 del de- creto-legge n. 492 del 1996 in misura pro- porzionale alle risorse ricevute nel 1996 a tale titolo.
11. Agli enti locali è assegnato un fondo di lire 175.000 milioni da attribuire ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 30 di- cembre 1992, n. 504.
12. Le somme dovute agli enti locali a se- guito di correzione di errori materiali, rela- tivi al calcolo delle spettanze sul contributo per gli squilibri della fiscalità locale, posso- no essere corrisposte a valere sugli stanzia- menti del fondo ordinario.
13. I capitoli della rubrica 3 (Servizi del Provveditorato generale dello Stato) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997 sono ridotti per complessi- ve lire 190 miliardi. Il Ministro del tesoro ripartisce la predetta riduzione tra i capitoli della rubrica medesima.
14. Il termine per la deliberazione del bi- lancio di previsione 1997 degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 1997. È altresì dif- ferito al 28 febbraio 1997 il termine previ- sto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali rela- tivamente all’anno 1997. Ai fini della predi- sposizione del bilancio 1997 e dei suoi alle- gati, i contributi erariali di parte corrente ed in conto capitale spettanti ai com uni, al-
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le province, alle com unità montane, sono attribuiti secondo le norme vigenti e nel ri- spetto delle entità previste dal bilancio dello Stato e dalla legge finanziaria per il 1997 definitivamente approvati. Si provvede all’uopo con decreto del Presidente del Con- siglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazio- ne economica. In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, l’ente lo- cale può deliberare l’esercizio provvisorio, sulla base del bilancio già deliberato, per un periodo di quattro mesi e i bilanci del 1997 possono essere predisposti secondo i regolamenti di contabilità e i modelli di bi- lancio validi per i bilanci del 1996.
Art. 18.
(Riordino del sistema
dei trasferimenti erariali agli enti locali)
1. Il Governo è delegato ad emanare, en- tro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, su proposta del Presi- dente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro e delle finanze, ledisposizioni occorrenti per la re- visione ed il riordino del sistema dei trasfe- rimenti a province, com uni e com unità montane, previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a modifica dell’arti- colo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti ulte- riori princìpi e criteri direttivi:
a) introduzione di parametri che tenga- no conto dei servizi forniti maggiormente diffusi sul territorio;
b) determinazione di indicatori per l’in- dividuazione delle condizioni di degrado so- cio-economico degli enti;
c) introduzione di parametri per misu- rare gli eventuali insediamenti militari pre- senti nel territorio dell’ente;
d) introduzione di correttivi ai parame- tri in relazione all’incremento della doman-
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da di servizi dovuta alla peculiarità degli enti di maggiore dimensione demografica e in relazione, altresì, alla rigidità dei costi degli enti di minore dimensione demo- grafica;
e) determinazione di un periodo di rie- quilibrio dei trasferimenti erariali tenendo conto del complesso degli stessi di genere ordinario e consolidato, incrementato dei tributi detratti in precedenza e delle conse- guenze derivanti dall’applicazione di nuovi criteri;
f) attribuzione delle eventuali maggiori assegnazioni annuali di contributierariali ai diversi fondi tenendo conto dell’incidenza delle nuove forme impositive attribuite agli enti locali;
g) definizione di indicatori che facciano riferimento e incentivino lo sforzo tariffario e lo sforzo fiscale dei singoli enti;
h) parametri che incentivino la gestione dei servizi in forma associata da parte dei com uni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni.
3. Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate, con uno o più de- creti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al com- ma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi determinati dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamen- tari di cui al comma 2, con l’osservanza del- le modalità ivi indicate.
Capo IV.
Previdenza e assistenza
Art. 19.
(Disposizioni per disincentivare l’esodo del personale militare)
1. A decorrere dal 28 settembre 1996 e fi- no al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze
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armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.
2. Il personale militare che abbia già pre- sentato domanda di cessazione dal servizio può produrre istanza di revoca entro qua- rantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 settem- bre 1996, n. 505.
Art. 20.
(Disposizioni in materia di contratto di lavo- ro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità)
1. Con effetto dalla data di entrata in vi- gore della presente legge, al fine di incenti- vare l’assunzione di nuovo personale, ai la- voratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l’accesso al pensionamen- to di anzianità, di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, può essere riconosciuto il trat- tamento di pensione di anzianità e, in dero- ga al regime di non cu m ulabilità di cui al comma 5, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facoltà di cui al pre- sente comma è concessa, previa autorizza- zione dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ferme restando le decorrenze dei trattamenti previste dall’ordinamento vigente, a condizione che il datore di lavoro assu ma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà. A questi ultimi l’importo della pensione è ri- dotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario normale di lavoro, riduzione com unque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l’ammontare della retribuzione spettante al
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lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.
2. L’impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 1 deve dare com unicazione ai com- petenti istituti previdenziali e all’ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.
3. Con decreto del Ministro per la funzio- ne pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalità applicative di quanto di- sposto al comma 1 nei confronti del perso- nale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legisla- tivo 3 febbraio 1993, n. 29. In ogni caso nell’ambito delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall’obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 1.
4. Continuano ad applicarsi le disposizio- ni di cui alla previgente normativa in mate- ria di cu m ulo per i lavoratori pubblici che avevano presentato domanda di colloca- mento a riposo per anzianità entro il 28 set- tembre 1994 e la cui domanda era stata re- golarmente accolta. I lavoratori pubblici che abbiano presentato domanda di pensio- namento di anzianità prima del 30 settem- bre 1996 possono revocare la domanda con- servando com unque la precedente sede di lavoro ovvero esercitare l’opzione per il la- voro a tempo parziale di cui ai commi 1, 2, 3, entro sessanta giorni dalla data di entra- ta in vigore della presente legge.
5. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 1, le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione genera- le obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonchè i trattamenti anticipati di anzianità delle for- me esclusive della medesima, non sono cu- m ulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da la- voro di qualsiasi natura e il loro consegui- mento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano appli- cazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di
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pensione, ovvero che hanno raggiunto il re- quisito contributivo di 36 anni o quello di
35 anni, quest’ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad appli- carsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l’anzianità contributiva massima prevista dall’ordinamento di appartenenza, nonchè per le eccezioni di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.
6. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomi sono cu m ulabili nella misura del 50 per cento con i redditi di la- voro autonomo, fino a concorrenza del red- dito stesso. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione ovvero hanno maturato il requisito contri- butivo di 35 anni, unitamente a quello ana- grafico di 55 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente norma- tiva.
7. L’assunzione di personale di cui ai commi 1 e 8 deve risultare ad incremento delle unità effettivamente occupate alla da- ta del pensionamento. L’incremento mede- simo deve essere considerato al netto delle diminuzioni intervenute nell’anno preceden- te il pensionamento.
8. Per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l’accesso al pensionamento di anzianità in- dicati all’articolo 1, comma 28, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spetta, ove rinuncino al pensionamento, fino alla data di compi- mento dell’anzianità contributiva di 40 anni e com unque per un periodo non superiore all’età del pensionamento di vecchiaia, una riduzione sui contributi pensionistici dovuti pari a 5 punti percentuali, a condizione che il lavoratore autonomo assu ma, con le mo- dalità di cui al comma 2 del presente arti- colo, una o più unità anche a tempo parzia- le per un orario non inferiore al 50 per cen- to dell’orario normale di lavoro, ovvero che
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si avvalga dei contratti di riallineamento re- tributivo di cui al decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, per regolarizzare posizioni la- vorative non conformi ai contratti di cate- goria, ovvero affianchi un socio nell’eserci- zio dell’attività.
9. All’articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con xxxxxx- xxxxxxx, dalla legge 1 o giugno 1991, n. 166, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo quanto disposto dai commi se- guenti, dalla retribuzione imponibile di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavo- ratore, a finanziamento di casse, fondi, ge- stioni o forme assicurative previsti da con- tratti collettivi o da accordi o da regolamen- ti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a fa- vore del lavoratore e suoi familiari, nel cor- so del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale disposizione si applica anche ai perio- di precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de- creto; tuttavia i versamenti contributivi sul- le predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effet- tuati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di conver- sione».
10. Limitatamente al periodo contributivo dal 1o settembre 1985 al 30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i datori di lavoro, per i periodi per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle con- tribuzioni e somme di cui all’articolo 9- bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 166, come sostitui- to dal comma 9 del presente articolo, sono tenuti al pagamento dei contributi previ- denziali nella misura del 15 per cento, sen- za oneri accessori. Il pagamento deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali
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avente scadenza il 20 del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell’azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione.
11. Le disposizioni del comma 10 non si applicano per i contributi versati nel perio- do di cui al medesimo comma 10 al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 o marzo 1985, n. 44, conver- xxxx, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155.
12. A decorrere dal 1 o gennaio 1997, ai fi- ni della tutela previdenziale i soggetti iscrit- ti all’albo di cui all’articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o di mandatari sono iscritti all’assi- curazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti atti- vità commerciali, previa istituzione di appo- sita evidenza contabile in seno alla gestione di cui all’articolo 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
13. Rientrano nell’ambito di applicazione del comma 12 anche coloro che cooperano con i soggetti ivi indicati in qualità di colla- boratori familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile.
14. Ai soggetti che svolgono attività in qualità di praticanti promotori finanziari ai sensi dell’articolo 8 del regolamento CON- SOB n. 5388/91, è consentito, all’atto dell’iscrizione all’INPS, di procedere al ri- scatto degli anni di praticantato secondo modalità determinate con decreto del Mini- stro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nel ri- spetto del principio di corrispettività.
15. I soggetti di cui ai commi 12 e 13 che vantano posizioni contributive presso l’IN- PS anteriori al 1992, sono ammessi, a co- pertura del periodo compreso fra il 1 o gen- naio 1992 ed il 31 dicembre 1996, al versa- mento dei contributi per i periodi in cui hanno espletato le attività previste ai mede- simi commi. I predetti contributi non sono gravati da sanzioni e da interessi e per il
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pagamento di essi è ammessa la rateizza- zione in misura non superiore a trentasei rate mensili, con l’applicazione dell’interes- se dell’8 per cento annuo qualora gli inte- ressati ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Eventuali contributi com unque versa- ti per periodi precedenti il 31 dicembre 1996 alla gestione di cui all’articolo 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, vengono imputa- ti all’evidenza contabile di cui al com- ma 12.
17. La composizione del comitato ammi- nistratore di cui all’articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrata da un mem- bro in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 12, designato dalla associazione di categoria maggiormente rappresentativa.
18. A decorrere dal 1 o gennaio 1997 l’assi- curazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modifica- zioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori auto- nomi le attività di cui all’articolo 49, com- ma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti.
19. Il primo comma dell’articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente:
«L’obbligo di iscrizione nella gestione as- sicurativa degli esercenti attività commer- ciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal nu mero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i pa- renti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assu mano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisi- to non è richiesto per i familiari coadiutori
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preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e pre- valenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizza- zioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli».
20. I familiari coadiutori preposti al pun- to di vendita devono essere iscritti nell’elen- co speciale di cui all’articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
21. Sono altresì compresi nell’ambito di applicazione del presente articolo i soggetti che esercitino le attività di cui all’articolo
11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
22. L’assicurazione obbligatoria per l’in- validità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, è estesa ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nell’ambito di applica- zione dell’articolo 3 della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi pre- visti.
23. I soggetti per i quali l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti de- gli esercenti attività commerciali diviene obbligatoria per effetto del presente articolo possono chiedere l’iscrizione con effetto re- troattivo nei limiti della prescrizione. L’eventuale regolarizzazione del periodo pregresso comporta il versamento di contri- buti già previsti per i rispettivi anni di com- petenza secondo le modalità fissate dal co- mitato amministratore di cui all’articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Sull’am- montare del debito contributivo complessi- vo non sono dovuti oneri accessori, fatti salvi gli interessi legali. Per gli stessi sogget- ti è ammessa, altresì, la facoltà di riscattare periodi precedenti quelli caduti in prescri- zione con i criteri di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
24. Qualora i soggetti di cui ai precedenti
commi esercitino contemporaneamente, an- che in un’unica impresa, varie attività auto- nome assoggettabili a diverse forme di assi- curazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’as-
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sicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale della previden- za sociale decidere sulla iscrizione nell’assi- curazione corrispondente all’attività preva- lente. Avverso tale decisione, il soggetto in- teressato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell’Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comi- tati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.
25. È abrogato l’articolo 1, comma 25, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335.
26. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’articolo 11, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le trattenute delle quote di pen- sione non cu m ulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoria- mente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensio- nati prevedono di conseguire nel corso dell’anno. A tal fine gli interessati sono te- xxxx a rilasciare all’ente previdenziale com- petente apposita dichiarazione. Le trattenu- te sono conguagliate sulla base della dichia- razione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRPEF».
27. All’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto, in fi- ne, il seguente comma:
«8-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i titolari di pensione che omettano di pro- durre la dichiarazione prevista dal comma 4, sono tenuti a versare all’ente previden- ziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall’ente previdenziale competente sulle ra- te di pensione dovute al trasgressore».
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28. Ai fini dell’obbligo previsto dall’artico- lo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, ap- provato con decreto del Presidente della Re- pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e suc- cessive modificazioni, hanno titolo ad adde- bitare ai committenti, con effetto dal 26 set- tembre 1996, in via definitiva, una percen- tuale nella misura del 4 per cento dei com- pensi lordi. Il versamento è effettuato alle seguenti scadenze:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto, nella mi- sura corrispondente al 40 per cento dell’im- porto dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi re- lativa all’anno precedente;
b) entro il 30 novembre di ciascun an- no, un acconto del contributo dovuto nella misura corrispondente al 40 per cento dell’importo dovuto sui redditi di lavoro au- tonomo risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente;
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1 o gennaio ed il 31 dicem- bre dell’anno precedente.
29. Qualora all’atto della determinazione del saldo di cui al comma 28, lettera c), ri- sultano già versate all’INPS somme superio- ri al 10 per cento dei redditi netti di cui al medesimo comma, l’eccedenza viene dedot- ta dagli eventuali importi dovuti dai sogget- ti assicurati nell’anno successivo. Su richie- sta l’eccedenza è restituita dall’INPS agli as- sicurati con applicazione degli interessi nel- la misura e secondo le modalità stabilite dall’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
30. Per l’anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati sulla ba- se dei redditi dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 1995, rideterminati proporzionalmente in relazione alle seguenti decorrenze dell’ob- bligo di cui all’articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995: 30 giugno 1996
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per coloro che risultano già pensionati e iscritti a forme pensionistiche obbligatorie; 1o aprile 1996 per coloro che risultano non iscritti alle predette forme; per questi ultimi resta ferma la data del 20 giugno 1996 per il versamento del contributo dovuto in rela- zione ai compensi corrisposti nei mesi di aprile e maggio 1996. Il versamento a saldo del contributo dovuto per l’anno 1996 deve essere calcolato escludendo i compensi rela- tivi a fatture emesse fino alle date di decor- renza del predetto obbligo, anche se riscos- se in periodi precedenti.
31. Il versamento di cui ai commi prece- denti è effettuato entro il limite del massi- male contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995.
32. Restano validi gli atti e sono fatti sal- vi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 settem- bre 1996, n. 508.
Art. 21.
(Disposizioni in materia di sanzioni per vio- lazioni di obblighi contributivi e di regolariz- zazione di posizioni previdenziali).
1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contri- buti o premi dovuti alle gestioni previden- ziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato paga- mento di contributi o premi, il cui ammon- tare è rilevabile dalle denunce e/o registra- zioni obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d’anno, pari al tasso dell’interesse di differimento e di dilazione di cui all’articolo 13 del decre- to-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti; la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
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b) in caso di evasione connessa a regi- strazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma ag- giuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione, una tantu m, da graduare secondo criteri fissati con decreto del Mini- stro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in rela- zione alla entità dell’evasione e al compor- tamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e com unque entro sei mesi dal termine stabi- lito per il pagamento dei contributi o pre- mi, la sanzione di cui alla presente lettera è dovuta nella misura del 30 per cento, sem- prechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla de- nuncia stessa.
2. Nei casi di mancato o ritardato paga- mento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o ammini- strativi sulla ricorrenza dell’obbligo contri- butivo, successivamente riconosciuto in se- de giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia ef- fettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una somma aggiunti- va, in ragione d’anno, in misura pari al tas- so dell’interesse di differimento e di dilazio- ne di cui all’articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con xxxxxx- xxxxxxx, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed inte- grazioni. La somma aggiuntiva non può es- sere superiore al 100 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferi-
che dello Stato nonchè gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle somme ag- giuntive e della maggiorazione di cui al comma 1 nonchè degli interessi legali.
4. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contri-
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buti e spese, la somma aggiuntiva può esse- re ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.
5. In caso di omesso o ritardato versa- mento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la som- ma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti imposito- ri, qualora il ritardo o l’omissione siano connessi alla docu mentata ritardata eroga- zione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.
6. Allorchè si fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai commi precedenti, sono estinte le ob- bligazioni per sanzioni amministrative di cui all’articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore de- gli enti gestori di forme obbligatorie di pre- videnza ed assistenza non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 delle disposizioni approvate con regio de- creto 16 marzo 1942, n. 267.
8. All’articolo 3 del decreto-legge 29 mar- zo 1991, n. 103, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 1 o giugno 1991, n. 166, il comma 4 è soppresso e i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
« 1. L’importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della pre- videnza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, nelle se- guenti ipotesi:
a) nei casi di mancato o ritardato paga- mento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o ammini- strativi sulla ricorrenza dell’obbligo contri- butivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze inter- pretative che hanno dato luogo alla inadem-
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pienza e nei casi di mancato o ritardato pa- gamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all’auto- xxxx giudiziaria, in relazione anche a possi- bili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla leg- ge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-leg- ge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e com unque in tutti i casi di crisi, riconver- sione o ristrutturazione aziendale che pre- sentino particolare rilevanza sociale ed eco- nomica in relazione alla situazione occupa- zionale locale ed alla situazione produttiva del settore e, com unque, per periodi contri- butivi non superiori a quelli stabiliti dall’ar- ticolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla con- cessione per i casi di crisi aziendali, di ri- strutturazione, riorganizzazione o conver- sione aziendale.
2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1, il decreto ministeriale può disporre an- che l’estinzione della obbligazione per san- zioni amministrative connesse con la de- nuncia ed il versamento dei contributi o dei premi.
3. In attesa dell’emanazione del decreto di cui al comma 1, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della pre- videnza sociale ed agli enti impositori moti- vata e docu mentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procedono alla rego- larizzazione contributiva mediante la corre- sponsione, in via provvisoria e salvo con- guaglio, delle somme aggiuntive nella misu- ra degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi dalla data di presentazione dell’istanza di riduzione delle somme ag- giuntive non sia intervenuto il predetto de- creto, gli enti impositori provvedono all’ad- debito di tali somme nella misura ordi- naria».
9. Sono abrogati l’articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987,
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n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e l’articolo 53 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con il presente articolo.
10. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assi- stenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi con- tributivi maturati fino a tutto il mese di giugno 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all’articolo 14, comma 4, della legge 30 di- cembre 1991, n. 412, come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 16 dicembre 1996, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni ci- vili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessi- vamente dovuti.
11. La regolarizzazione può avvenire, se- condo le modalità fissate dagli enti imposi- tori, anche in trenta rate bimestrali conse- cutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 16 dicembre 1996. L’importo delle rate comprensivo degli inte- ressi pari all’8 per cento annuo è calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella 2 allegata alla presente legge.
12. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all’articolo 3 del de- creto-legge 24 settembre 1996, n. 499, alle scadenze, già previste dal citato articolo 3, comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e del 30 settembre 1996, hanno facoltà di procedere alla rego- larizzazione, per la parte residua del debito, secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e 11, ovvero secondo le seguenti modalità e con la maggiorazione degli interessi dell’8 per cento annuo sulla rateizzazione per il
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periodo di differimento, decorrente dal 30 giugno 1996: per debiti di importo fino a li- re 1 miliardo con il versamento della quarta rata, di importo uguale alle precedenti, da pagarsi entro il 30 novembre 1996; per de- biti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pa- garsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997 ed entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il versa- mento delle rimanenti rate, di uguale im- porto, da pagarsi, rispettivamente, entro il
30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed en- tro il 30 settembre 1997; per debiti di im- porto superiore a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il 30 novembre 1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro il 31 maggio 1998 ed en- tro il 31 luglio 1998.
13. I soggetti che hanno provveduto al versamento delle rate scadenti nel corso dell’anno 1996, in relazione al condono pre- videnziale e assistenziale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1 o ottobre 1996, n. 511, hanno facoltà di estinguere la parte residua del debito secondo le modalità previste al comma 11 ovvero in 23 rate quadrimestrali consecutive decorrenti dal 10 aprile 1997 e con la maggiorazione dell’interesse dell’8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento.
14. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versa- mento di contributi e di premi e le obbliga- zioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonchè con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 51 del te- sto unico delle disposizioni per l’assicura-
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zione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regola- rizzazione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 9 e 10, del de- creto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, converti- to, con modificazioni, dalla legge 7 dicem- bre 1989, n. 389. I provvedimenti di merito e di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto della doman- da di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme deter- minate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.
15. Nel caso di regolarizzazioni contribu- tive effettuate ai sensi dell’articolo 18, com- mi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell’articolo 14- bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dell’articolo 4, comma 8, del decre- to-legge 7 aprile 1995, n. 105, dell’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dell’articolo 4, comma 9, del decre- to-legge 4 agosto 1995, n. 326, dell’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dell’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1o febbraio 1996, n. 40, dell’articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, i versamenti tardivi delle rate dovute, succes- sive alla prima, sono considerati validi, an- corchè sia stato omesso il versamento di ta- lune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano già provveduto, ovvero provvedano, entro il 16 dicembre 1996, a versare, secon- do le modalità fissate dagli enti impositori, interessi nella misura dell’8 per cento an- nuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamen- to delle rate stesse.
16. I crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme ob- bligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.
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17. Restano validi gli atti e sono fatti sal- vi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538.
Art. 22.
(Modifiche alle norme per la liquidazione dell’indennità di buonuscita)
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge
29 gennaio 1994, n. 87, come sostituito dall’articolo 16, comma 1, della legge 23 di- cembre 1994, n. 724, è sostituito dal se- guente:
«3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1 o dicembre 1984 al 31 di- cembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1 o gen- naio 1987-31 dicembre 1988; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1o gennaio 1989-31 dicembre 1990; entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1 o gennaio 1991-31 dicembre 1992 ed entro il 2000 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1o gennaio 1993 al 30 novembre 1994».
2. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge
29 gennaio 1994, n. 87, come sostituito dall’articolo 16, comma 2, della legge 23 di- cembre 1994, n. 724, è sostituito dal se- guente:
«1. L’onere complessivo derivante dall’at- tuazione della presente legge è valutato in lire 50 miliardi per l’anno 1994, in lire
1.400 miliardi per l’anno 1995, in lire 1.900 miliardi per l’anno 1996, in lire 1.090 mi- liardi per l’anno 1997, in lire 2.020 miliardi per l’anno 1998, in lire 2.500 miliardi per l’anno 1999, in lire 2.180 miliardi per l’anno 2000, in lire 890 miliardi a decorrere dall’anno 2001».
3. Il differimento di cui al comma 1 non opera nei confronti di coloro che abbiano compiuto l’età di settantatre anni alle relati- ve date di corresponsione indicate nell’arti-
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colo 16 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ovvero abbiano percepito nell’anno precedente un reddito imponibile IRPEF pari o inferiore al doppio del trattamento minimo INPS, ovvero abbiano avanzato do- manda di corresponsione producendo ade- guata docu mentazione attestante il grave stato di salute da individuare secondo crite- ri obiettivi dagli enti obbligati alla riliquida- zione.
Art. 23.
(Armonizzazione dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori dipendenti pubblici)
1. A decorrere dal periodo di paga in cor- so al 1o dicembre 1996 il contributo a cari- co degli enti datori di lavoro degli iscritti all’Istituto nazionale di previdenza per i di- pendenti dell’amministrazione pubblica, ge- stioni Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, Cassa per le pensioni ai sa- nitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e Cassa per le pensioni agli ufficiali giudizia- ri, è elevato al 23,80 per cento della retribu- zione imponibile.
2. Con la stessa decorrenza di cui al com- ma 1 le aliquote contributive dovute dai la- voratori dipendenti iscritti alle Casse pen- sioni di cui al medesimo comma 1 sono sta- bilite nella misura dell’8,55 per cento, com- prensiva degli incrementi contributivi di cui all’articolo 3, comma 24, della legge 8 ago- sto 1995, n. 335.
3. A decorrere dal periodo di paga in cor- so al 1o dicembre 1996, il contributo a cari- co dell’Ente poste italiane per il trattamento di quiescenza degli iscritti all’Istituto poste- legrafonici è elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile. L’aliquota contri- butiva a carico dei lavoratori dell’Ente po- ste italiane iscritti all’Istituto postelegrafo- nici è fissata nella misura dell’8,55 per cen- to, comprensiva degli incrementi contributi- vi di cui all’articolo 3, comma 24, della leg- ge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Ai lavoratori dipendenti di cui ai com- mi 2 e 3 continua ad applicarsi il disposto
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dell’articolo 3-ter del decreto-legge 19 set- tembre 1992, n. 384, convertito, con xxxxxx- xxxxxxx, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Art. 24.
(Armonizzazione della contribuzione per il Fondo credito dei dipendenti pubblici)
1. Il contributo obbligatorio per il credito previsto dall’articolo 37, secondo xxxxx, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è pari allo 0,35 per cento del- la retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell’articolo 2, commi
9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. I dipendenti iscritti alle Casse pensioni già amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e confluite nell’INPDAP sono iscritti per le sole presta- zioni creditizie al «Fondo di previdenza e credito» di cui all’articolo 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e obbligati al versamento del con- tributo indicato al comma 1.
3. Nei confronti dei dipendenti di cui al comma 2 le prestazioni erogate dal «Fondo di previdenza e credito» sono quelle stabili- te dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224.
4. È istituita presso l’INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del Ministro del la- voro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari.
5. Il contributo per il «Fondo credito» do- vuto dai dipendenti dell’Ente poste italiane iscritti all’Istituto postelegrafonici è stabili- to nella misura dello 0,35 per cento e si ap- plica sulla retribuzione imponibile indicata al comma 1.
6. Le disposizioni contenute nei commi 1,
2 e 5 trovano applicazione a decorrere dal periodo di paga in corso al 1o dicembre 1996.
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Art. 25.
(Invalidità civile)
1. Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o chi ne ha la tutela so- no obbligati, entro il 31 marzo di ciascun anno, a presentare alla prefettura, al com u- ne o all’unità sanitaria locale del territorio, una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza o meno di uno stato di rico- vero in istituto e in caso affermativo se a ti- tolo gratuito, ai fini dell’articolo 1 della leg- ge 11 febbraio 1980, n. 18.
2. Entro la stessa data di cui al comma 1, gli invalidi civili titolari dell’assegno mensi- le di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono tenuti a presentare alle prefetture, al com une o all’unità sanitaria locale competente per territorio, analoga di- chiarazione relativa alla permanenza dell’iscrizione nelle liste speciali di colloca- mento, di cui all’articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate su apposito modello deter- minato dal Ministro dell’interno con pro- prio decreto.
4. La mancata presentazione delle dichia- razioni di cui ai commi 1 e 2 entro il termi- ne stabilito determina l’immediata verifica della sussistenza delle condizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2.
5. In caso di falsa dichiarazione o certifi- cazione, il titolare del beneficio è obbligato alla restituzione di tutte le somme indebita- mente percepite, oltre agli interessi legali maturati sulle stesse.
6. Nel caso in cui sia stata accertata l’in- sussistenza del diritto all’indennità di ac- compagnamento, il soggetto interessato o i suoi aventi causa sono tenuti a restituire i ratei indebitamenti percepiti a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere pre- sentata la dichiarazione di cui al com- ma 1.
7. I disabili intellettivi e i minorati psichi- ci sono obbligati, entro il 31 marzo 1997, a presentare in sostituzione della dichiarazio-
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ne di responsabilità di cui ai commi 1 e 2 un certificato medico. Il certificato è valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati.
8. Per i nascituri affetti da minorazione psichica o intellettiva il termine per adem- piere all’obbligo di cui al comma 7 è fissato al 31 dicembre dell’anno di nascita.
9. Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di autocertificare respon- sabilmente, è fatto obbligo di presentare la dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 1 e 2 ai rispettivi tutori o rappresen- tanti, qualora siano interdetti, inabilitati o minori di età, ovvero di presentare un certi- ficato medico.
10. Entro la stessa data di cui al comma 1, gli invalidi civili, i ciechi ed i sordom uti assunti al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, direttamente per assunzione nominativa o per assunzione nu merica tra- mite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono obbligati a pre- sentare alla prefettura e al loro datore di la- voro una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rela- tiva alla sussistenza dei requisiti per l’as- sunzione. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione determina l’imme- diato accertamento della sussistenza dei ci- tati requisiti da parte della commissione in- terministeriale di cui al decreto del Presi- dente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1995. Qualora si accerti l’insussistenza dei requisiti, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere dalla data di accerta- mento da parte della medesima commis- sione.
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla regione Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano le materie di cui al presente articolo secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
12. Dopo l’articolo 9 della legge 20 otto- bre 1990, n. 302, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Condizioni per la fruizione dei benefici). – 1. Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o cri-
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xxxxxx e agli ambienti delinquenziali, di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i sog- getti destinatari».
Art. 26.
(Altre misure previdenziali e assistenziali)
1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensio- nistiche o quote di prestazioni pensionisti- che o trattamenti di famiglia nonchè rendi- te, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligato- ria, per periodi anteriori al 1o gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni.
2. Qualora i soggetti che hanno indebita- mente percepito i trattamenti di cui al com- ma 1 siano percettori di un reddito perso- nale imponibile IRPEF per l’anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso.
3. Il recupero è effettuato mediante trat- tenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L’importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi en- tro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.
4. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e
4 si applicano anche nei confronti dei sog- getti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di guerra, ovve- ro a titolo di assegni accessori delle medesi- me, per periodi anteriori al 1o novembre 1996. Sono fatti salvi i provvedimenti di re- voca emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in
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corso. È altresì escluso che le più favorevoli disposizioni della presente legge possano applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da par- te dell’interessato. La rateazione del recupe- ro è definita ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Re- pubblica 30 giugno 1955, n. 1544, entro il periodo massimo di cinque anni.
6. Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di cui ai commi 1, 2 e 5 si esegue sull’intera somma.
7. Le pubbliche amministrazioni che ero- gano prestazioni sia pecuniarie, sia in natu- ra a favore di soggetti bisognosi effettuano, entro il 30 giugno 1997, accertamenti sulla persistenza dei presupposti per la conces- sione del beneficio. Le verifiche sono ripe- tute annualmente. Gli esiti sono com unicati al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro.
Capo V.
Servizi di pubblica utilità
Art. 27.
(Ristrutturazione ferrovie in gestione commissariale governativa)
1. Al fine di accelerare il coordinamento funzionale e operativo delle gestioni gover- native nei sistemi regionali di trasporto, nonchè l’attuazione delle deleghe alle regio- ni delle funzioni in materia di servizi ferro- viari di interesse locale e regionale, il Mini- stro dei trasporti e della navigazione affida, a decorrere dal 1 o gennaio 1997, con pro- prio decreto, alla Ferrovie dello Stato Spa la ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale governativa e la gestione, per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da esse esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati da quello della Ferrovie dello Stato Spa.
2. La ristrutturazione di cui al comma 1, finalizzata anche alla trasformazione socie-
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taria delle gestioni governative, è operata attraverso la predisposizione e attuazione di un piano unitario, articolato in relazione al- le caratteristiche funzionali e gestionali del- le aziende interessate sentite le regioni e le organizzazioni sindacali, approvato dal Mi- nistro dei trasporti e della navigazione, sen- tite le Commissioni parlamentari competen- ti per materia. Nella predisposizione del piano:
a) la Ferrovie dello Stato Spa si atterrà ai criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del re- golamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal re- golamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, nonchè all’obiettivo di ottenere nel corso del triennio un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico com- plessivamente conseguiti e costi operativi complessivamente sostenuti al netto dei co- sti di infrastruttura, conservando l’apparte- nenza del personale alla contrattazione col- lettiva di lavoro degli autoferrotranvieri;
b) potrà essere prevista l’adozione di uno o più idonei modelli organizzativi per una diversa ripartizione delle gestioni go- vernative, nonchè specifiche deroghe ai re- golamenti di esercizio;
c) saranno separatamente quantificati i disavanzi cu m ulati dalle singole gestioni al
31 dicembre 1995 e nel corso dell’esercizio 1996. Il Ministro dei trasporti e della navi- gazione, di concerto con il Ministro del te- soro, definirà le procedure per regolarizzare le eventuali situazioni debitorie emergenti dalla suddetta quantificazione. La gestione si svolgerà nel rispetto delle norme contabi- li e gestionali della Ferrovie dello Stato Spa. Il controllo sull’attuazione dei piani di ri- strutturazione è svolto dal Ministero dei trasporti e della navigazione –Direzione ge- nerale della motorizzazione civile e dei tra- sporti in concessione.
3. Per l’esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad affittare alla Fer- rovie dello Stato Spa senza onere alcuno per quest’ultima, a far data dal 1 o gennaio 1997 e per i tre anni seguenti, i rami tecnici aziendali delle gestioni commissariali go-
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vernative, con esclusione dei beni non uti- lizzati e non utilizzabili per i servizi di tra- sporto, per i quali la Ferrovie dello Stato Spa potrà dare attuazione alla procedura prevista dall’articolo 3, commi 7, 8 e 9, del- la legge 15 dicembre 1990, n. 385, destinan- do i proventi ai processi di razionalizzazio- ne necessari ad accrescere l’efficienza delle gestioni interessate.
4. Lo stanziamento previsto per l’anno 1997 sul capitolo 1653 dello stato di previ- sione del Ministero dei trasporti e della na- vigazione, al netto della sovvenzione di esercizio da attribuire ai servizi di naviga- zione lacuale, viene assegnato alla Ferrovie dello Stato Spa per l’esercizio delle ferrovie attualmente in gestione commissariale go- vernativa. Saranno inoltre trasferite alla Ferrovie dello Stato Spa le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297, relativamente ai servizi attual- mente esercitati in gestione governativa. Le somme di cui al presente comma saranno versate su apposito conto di tesoreria inte- stato alla Ferrovie dello Stato Spa, che ren- derà conto annualmente del loro impiego sia complessivamente, sia per singola azien- da. Il rendiconto è com unicato altresì al Parlamento.
5. Il personale dipendente dalle aziende in gestione commissariale governativa che risulti in esubero strutturale può essere col- locato in quiescenza anticipata, ove in pos- sesso del requisito minimo di 33 anni di contributi, ovvero abbia raggiunto l’età di
55 anni, con tempi e modalità determinati con decreto del Ministro dei trasporti e del- la navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, fronteggiando il relati- vo onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. Le aziende suddette non possono avvalersi della facoltà di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo
4 del citato decreto-legge n. 501 del 1995. Possono altresì applicarsi al personale delle
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predette aziende risultante in esubero strut- turale, le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. Previa in- tesa fra il Ministro dei trasporti e della na- vigazione e le regioni interessate, possono essere attivate procedure di mobilità del personale in esubero verso aziende di tra- sporto regionale.
6. Ai sensi e per gli effetti del presente ar- ticolo, per i servizi ferroviari di cui trattasi, le attività in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modifica- zioni ed integrazioni, sono esercitate dalla Ferrovie dello Stato Spa sotto la vigilanza e le direttive del Ministro dei trasporti e della navigazione, secondo le modalità di cui all’articolo 19 dell’atto di concessione di cui al decreto dello stesso Ministro, in data 26 novembre 1993. Restano ferme le attuali competenze e procedure relative ai pro- grammi di intervento di cui alla legge 22 di- cembre 1986, n. 910, e di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211. Cessano di applicarsi, ai sensi del comma 1, le disposizioni conte- nute negli articoli 5 e 6 della legge 18 luglio 1957, n. 614.
7. A decorrere dal 1 o gennaio 2000 le re- gioni potranno affidare in concessione, re- golata da contratti di servizio, le gestioni ferroviarie ristrutturate ai sensi del presente articolo a società già esistenti o che verran- no costituite per la gestione dei servizi fer- roviari d’interesse regionale e locale, even- tualmente compresi quelli attualmente in concessione. Tali società avranno accesso, per i loro servizi, alla rete in concessione al- la Ferrovie dello Stato Spa con le modalità che verranno stabilite, in applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari regionali e locali. Le procedure attraverso le quali le regioni assu mono la qualità di ente conce- dente nei confronti delle predette società verranno definite mediante accordi di pro- gramma tra il Ministero dei trasporti e del- la navigazione e le regioni interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali accordi defini-
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ranno il trasferimento dei beni, degli im- pianti e dell’infrastruttura delle gestioni commissariali governative a titolo gratuito alle regioni.
8. Il Ministro dei trasporti e della naviga- zione presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione di cui al com- ma 1.
9. Sono abrogate le norme contenute nel regio-decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel de- creto-legge 13 maggio 1991, n. 151, conver- xxxx, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che risultino in contrasto con la presente legge.
Art. 28.
(Destinazione di somme)
1. Le riduzioni di cui all’articolo 29, rela- tive al contratto di servizio, per una quota di lire 321 miliardi sono riferite prevalente- mente a contenere gli oneri a carico dello Stato relativi ai servizi esercitati sulle linee a maggiore carico di traffico.
Art. 29.
(Contratti di servizio e di programma con la Ferrovie dello Stato Spa)
1. I m utui e i prestiti della Ferrovie dello Stato Spa, in essere alla data della trasfor- mazione in società per azioni, nonchè quelli contratti e da contrarre, anche successiva- mente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base ed entro i limiti autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne pongono l’onere di ammortamento a totale carico dello Stato, sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato. Con de- creto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità per l’ammortamento del debito e per l’accensione dei mutui da contrarre.
2. La revisione dei contratti di servizio e di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato Spa dovrà assicurare un minore
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onere per il bilancio dello Stato di almeno 2.810 miliardi di lire annue.
3. Al fine di favorire il processo di razio- nalizzazione produttiva in corso, gli apporti al capitale della Ferrovie dello Stato Spa, previsti dall’articolo 6, comma 2, della legge
23 dicembre 1994, n. 725, come modificati dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e dall’articolo 4 com- ma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono rideterminati complessivamente in lire
19.118 miliardi, da erogare per lire 2.400 miliardi nell’anno 1997, per lire 3.264 mi- liardi nell’anno 1998, per lire 3.104 miliardi nell’anno 1999 e per lire 3.450 miliardi an- nue nel periodo 2000-2002.
4. Entro il 31 gennaio 1997, il Governo procede ad una verifica e riferisce alle com- petenti Commissioni parlamentari sullo sta- to di attuazione del progetto di alta velo- cità, ed in particolare sulle conferenze di servizi, sui rapporti TAV Spa-Ferrovie dello Stato Spa, sui piani finanziari della TAV Spa, sulla legittimità degli appalti, sui mec- canismi di indennizzo, sui nodi, le intercon- nessioni, i criteri di determinazione della velocità, le caratteristiche tecniche che con- sentano il trasporto delle merci, nonchè sull’attivazione dell’unità di vigilanza presso il Ministero dei trasporti e della navigazio- ne, con l’obiettivo di consentire al Parla- mento di valutare il progetto di alta velocità all’interno degli obiettivi più generali del potenziamento complessivo della rete ferro- viaria, dell’intermodalità, dell’integrazione del sistema dei trasporti in funzione del col- legamento dell’intero Paese e di questo con l’Europa.
5. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è estesa all’anno 1997.
Art. 30.
(Interventi nel settore postale)
1. Con decorrenza dal 1 o aprile 1997 gli importi dovuti per i servizi di corrisponden-
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za e telegrafici di cui all’articolo 1 del de- creto del Presidente della Repubblica 9 feb- braio 1972, n. 171, sono corrisposti, tramite utilizzo dei conti di credito ordinari e se- condo le tariffe vigenti, dalle amministra- zioni che utilizzano il servizio, a carico del- le dotazioni di bilancio opportunamente in- tegrate nell’importo complessivo valutato in lire 160 miliardi annue. Il rispettivo paga- mento avviene, dietro presentazione del rendiconto mensile, entro e non oltre il me- se successivo a quello di riferimento. Per il trimestre gennaio-marzo 1997 il predetto onere permane a carico del Tesoro ed è sta- bilito forfettariamente in lire 80 miliardi.
2. Entro il 31 marzo 1997, l’Ente poste italiane propone ai beneficiari dei paga- menti delegati previsti all’articolo 4 del de- creto del Presidente della Repubblica 9 feb- braio 1972, n. 171, l’accredito diretto su conti correnti x xxxxx di deposito postale, previa definizione delle caratteristiche e condizioni di rem unerazione di questi ulti- mi, tramite accordo con il Ministero del te- soro e la Cassa depositi e prestiti. Tali for- me di accredito diretto possono essere este- se, su decisione dell’Ente poste italiane, an- che ai lavoratori dipendenti del settore pub- blico e privato. Con decorrenza dal 1 o gen- naio 1997, il tasso d’interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale è deter- minato dall’Ente poste italiane. Esso può essere definito in maniera differenziata per tipologia di correntista e per caratteristiche del conto, fermo restando l’obbligo di pub- blicità e di parità di trattamento in presen- za di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l’Ente poste italiane può stabilire commissioni a carico dei correntisti postali. Con decorrenza dal 1 o febbraio 1997, in ri- ferimento ai conti correnti postali e con esclusione dei conti correnti postali intesta- ti ad enti o amministrazioni pubbliche, l’Ente poste italiane può utilizzare l’incre- mento della giacenza rispetto alla giacenza media del quarto trimestre 1996 per impie- ghi diretti nei confronti del Tesoro e l’ac- quisto di titoli di Stato.
3. I servizi postali e di pagamento per i quali non è esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di monopolio
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legale sono svolti dall’Ente poste italiane e dagli altri operatori in regime di libera con- correnza. In relazione a tali servizi cessa, con decorrenza dal 1 o aprile 1997, ogni for- ma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell’Ente poste italiane nonchè ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme vigenti. È soppressa l’esclusività postale dei servizi di trasporto di pacchi e colli previsti dall’articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presi- dente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Sono abrogati i commi 26, 27 e 28 dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
4. Con decorrenza dal 1 o aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 3 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall’Ente poste italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristi- che della domanda, nonchè dell’esigenza di difesa e sviluppo dei volu mi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1o aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di:
a) libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c) pub- blicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spe- dire all’estero, il Ministero delle poste e del- le telecom unicazioni determina, con un an- ticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevola- te per le categorie indicate nelle lettere a),
b) e c), con un eventuale au mento non su- periore al tasso programmato di inflazione. A tal fine è istituito un fondo presso la Pre- sidenza del Consiglio dei ministri-Diparti- mento per l’informazione e l’editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integra- zioni tariffarie da corrispondere all’Ente po- ste italiane. Il funzionamento del fondo è stabilito con decreto del Presidente del Con- siglio dei ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblica- zioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera b) che contengono inser- zioni pubblicitarie, anche in forma di inser- to separato dalla pubblicazione, anche di ti-
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po redazionale per un’area calcolata su base annua superiore al 50 per cento dell’intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano inserzioni pubblicita- rie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi com- merciali a favore di terzi, nonchè quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria.
5. Con decorrenza dal 1 o gennaio 1997 i conti correnti postali intestati al Ministero del tesoro ed utilizzati per il pagamento delle pensioni di Stato sono chiusi e la rela- tiva giacenza è trasferita in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero del tesoro-Pensioni di Stato. Con proprio decreto il Ministro del tesoro stabilisce le modalità di utilizzo del predetto conto per il servizio di pagamento delle pensioni di Stato. Per gli obblighi tariffari e sociali con- nessi ai servizi resi nel triennio 1994-1996, il compenso previsto dall’articolo 6 del con- tratto di programma vigente tra Ente poste italiane e Ministero delle poste e delle tele- com unicazioni è forfettariamente stabilito nella somma globale, relativa all’intero triennio, di lire 1200 miliardi. Tale somma sarà corrisposta all’Ente poste italiane in sei quote annuali di lire 150 miliardi nel 1997 e di lire 210 miliardi annue nel 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002. La somma predetta è co- m unque ad ogni titolo comprensiva di quanto dovuto all’Ente poste italiane per l’attività gestionale da quest’ultimo svolta a favore del Ministero delle poste e delle tele- com unicazioni negli esercizi 1994, 1995 e 1996, relativamente agli importi per i quali è stato chiesto il rimborso con quantifica- zione forfettaria.
6. Entro il 31 gennaio 1997 il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), istituito con deli- bera CIPE dell’8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996, propone, in accordo con il Ministero delle poste e delle telecom unicazioni e l’En- te poste italiane, sulla base dei criteri stabi- liti nella delibera CIPE del 24 aprile 1996, recante «Linee-guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella
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Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996, una nuova struttura tariffaria per i servizi postali riservati e un metodo di ade- guamento delle tariffe che consenta di pro- m uovere la convergenza verso livelli effi- cienti dei costi di produzione dei servizi postali.
7. Il consiglio di amministrazione dell’En- te poste italiane presenta entro il 31 marzo 1997 un piano d’impresa triennale in cui sono indicati i provvedimenti necessari per il riassetto dell’azienda e le modalità della loro realizzazione. Tale riassetto deve porta- re l’azienda italiana a risultati in linea con gli standard realizzati a livello europeo in tema di qualità e caratteristiche dei servizi prestati, produttività, costi unitari di produ- zione, equilibrio economico dell’azienda, nonchè eliminare ogni aggravio sul bilancio dello Stato derivante da condizioni di non efficienza. Il contratto di programma previ- sto dal decreto-legge 1 o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, stabilirà an- che per l’anno 1997 gli obblighi di servizio a carico dell’Ente e le corrispondenti forme di compensazione.
8. Il Ministro delle poste e delle teleco- m unicazioni com unica alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giu- gno di ciascun anno, a decorrere dal 1997, lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma e del piano di imprese di cui al comma 7.
9. Le rem unerazioni corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti all’Ente poste ita- liane per il risparmio postale sono versate su apposito conto fruttifero acceso presso la Tesoreria dello Stato intestato all’Ente medesimo.
10. Le operazioni di collocamento e di di- stribuzione di valori mobiliari emessi da enti pubblici territoriali e da società per azioni al cui capitale sociale lo Stato parte- cipa direttamente o indirettamente, posso- no essere effettuate anche presso le agenzie postali.
11. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, è differito al
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31 dicembre 1997. Il predetto termine può essere modificato con delibera del CIPE.
Art. 31.
(Misure per il sostegno
del reddito e dell’occupazione)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell’ar- ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sin- dacali ed acquisito il parere delle competen- ti Commissioni parlamentari, sono definite misure per il perseguimento di politiche at- tive di sostegno del reddito e dell’occupa- zione nell’ambito dei processi di ristruttura- zione aziendali e settoriali e per fronteggia- re situazioni di crisi di enti ed aziende pub- blici e privati erogatori di servizi di pubbli- ca utilità, nonchè delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortiz- zatori sociali. L’esercizio della potestà rego- lamentare è subordinato ai seguenti princìpi e criteri direttivi: definizione da parte della contrattazione collettiva nazio- nale di specifici trattamenti; finanziamento degli interventi a carico delle aziende e dei lavoratori; determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi; previsione delle modalità di gestione; defi- nizione delle modalità e dei criteri concessi- vi dei benefìci entro i limiti delle risorse co- stituite e conseguente istituzione presso l’INPS di una apposita gestione; consegui- mento di maggiori entrate contributive net- te almeno pari a lire 150 miliardi per l’anno 1997.
Art. 32.
(SACE e Mediocredito centrale)
1. La Sezione speciale per l’assicurazione del credito all’esportazione (SACE) e il Me- diocredito centrale Spa sono autorizzati, per l’esercizio finanziario 1997, a contrarre
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m utui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti determinati, con proprio decreto, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l’estero da destinare, rispettivamente, alle necessità operative d’istituto e a copertura delle esi- genze del Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Il ricavo net- to è versato in appositi conti di tesoreria in- testati rispettivamente alla SACE e al Me- diocredito centrale Spa.
2. La SACE è altresì autorizzata, nei limi- ti fissati annualmente dal Ministro del teso- ro con proprio decreto, a concludere tran- sazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SA- CE, anche a valore inferiore rispetto a quel- lo nominale. In relazione alla quota non co- perta da garanzia, la SACE provvede a ri- chiedere preventivamente l’assenso degli operatori economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati in pro- porzione alla quota suddetta.
3. I ricavi delle operazioni di cui al com- ma 2, detratta la quota spettante agli opera- tori economici indennizzati dalla SACE, so- no versati all’entrata del bilancio dello Stato.
4. All’articolo 8, secondo xxxxx, della legge 24 maggio 1977, n. 227, dopo la lette- ra g), sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) deliberare l’emissione di obbli- gazioni e l’assunzione di m utui e prestiti; le deliberazioni sono sottoposte per l’approva- zione al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano form ulate osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate;
g-ter) deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recu- pero degli indennizzi erogati; le deliberazio- ni sono sottoposte per l’approvazione al Mi- nistro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano form ulate osservazio- ni, le deliberazioni si intendono appro- vate».
5. Le rate di ammortamento per capitale e interessi dei m utui e prestiti di cui al
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comma 1 sono rimborsate, rispettivamente, alla SACE ed al Mediocredito centrale Spa, dal Ministero del tesoro a carico delle ri- spettive assegnazioni.
6. Il Ministero del tesoro può stipulare di- rettamente contratti di cessione dei crediti di cui alla legge 17 dicembre 1990, n. 397, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale.
7. Il Ministro del tesoro, con proprio de- creto adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, può altresì autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, o gestiti dalla SACE, e dei crediti concessi a valere sul Fondo rotativo previsto dall’arti- colo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, gestito dal Mediocredito centrale Spa, ope- razioni di conversione in attività di prote- zione ambientale, sviluppo socio-economico e commerciali dei debiti dei Paesi in via di sviluppo per i quali sia intervenuto un ac- cordo in tal senso tra i Paesi creditori. I ri- cavi delle operazioni di cui al presente com- ma confluiscono ai conti correnti intestati, rispettivamente, alla SACE e al suddetto Fondo rotativo di cui all’articolo 6 della leg- ge 26 febbraio 1987, n. 49, presso la Tesore- ria centrale dello Stato e possono essere utilizzati per le necessità operative d’isti- tuto.
Capo VI
Altre misure di razionalizzazione della spesa pubblica
Art. 33.
(Regolarizzazione di violazioni edilizie)
1. All’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall’articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le se- guenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «volu- metria iniziale» sono aggiunte le seguenti:
«o assentita»;
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b) al comma 1 l’ultimo periodo è sosti- tuito dai seguenti: «Il procedimento di sa- natoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416- bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condan- na per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle con- danne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del com une, il richiedente deve attestare, con dichiarazio- ne sottoscritta nelle forme di cui all’articolo
2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416- bis, 648-bis e 648-ter del codice penale»;
c) il comma 2 è sostituito dal se- guente:
«2. Il rilascio della concessione o autoriz- zazione in sanatoria non comporta limita- zione ai diritti dei terzi»;
d) al comma 4, dopo il penultimo pe- riodo, sono inseriti i seguenti: «Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla ri- scossione dello stesso. La mancata presen- tazione dei docu menti previsti per legge en- tro il termine di tre mesi dalla espressa ri- chiesta di integrazione notificata dal com u- ne comporta l’improcedibilità della doman- da e il conseguente diniego della concessio- ne o autorizzazione in sanatoria per caren- za di docu mentazione.»;
e) al comma 5, alla fine del terzo perio- do le parole: «31 marzo 1995» sono sosti- tuite dalle seguenti: «15 dicembre 1995, purchè la domanda sia stata presentata nei termini»;
f) al comma 6, primo periodo, le paro- le: «31 marzo 1995» sono sostituite dalle se- guenti: «31 marzo 1996»;
g) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
«10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro
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il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco ab- bia espresso provvedimento di xxxxxxx suc- cessivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge»;
h) al comma 11, secondo periodo, le parole: «Entro un anno dalla data di entra- ta in vigore della presente legge» sono sosti- tuite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 1997»;
i) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni possono modi- ficare, ai sensi di quanto disposto dall’arti- colo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di at- tuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del con- tributo di concessione, in relazione alla ti- pologia delle costruzioni, alla loro destina- zione d’uso ed alla loro localizzazione in ri- ferimento all’ampiezza ed all’andamento de- mografico dei com uni nonchè alle loro ca- ratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determi- nato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizio- ne. Il potere di legiferare in tal senso è eser- citabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla mede- sima data»;
l) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «che l’opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario residente all’este- ro»; dopo il primo periodo è aggiunto il se- guente «La riduzione dell’oblazione si appli- ca anche nei casi di ampliamento dell’abita- zione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457»; m) al comma 16, è aggiunto, in fine
il seguente periodo: «Se l’opera è da com- pletare, il certificato di cui all’articolo 35, terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15»;
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n) al comma 18, le parole: «modificati- vi di quelli» sono sostituite dalle seguenti:
«modificative di quelle»;
o) alla tabella B le parole: «10.000 a m», riferite all’ultima tipologia di abuso, so- no sostituite dalle seguenti: «10.000 a mq oltre all’importo previsto fino a 750 m 3»;
p) al titolo della tabella D sono sop- presse le parole: «e degli oneri concessori» e la parola: «dovuti» è sostituita dalla se- guente: «dovuta»; alle lettere a), b) e c) so- no soppresse le parole: «e degli oneri con- cessori».
2. I termini di uno o due anni di cui all’articolo 39, comma 4, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decor- rono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al pe- nultimo periodo del comma 4 dell’articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, introdotte dal comma 1, lettera d), del presente articolo, relative alla mancata presentazione dei do- cu menti, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di cui al comma 10- bis dell’artico- lo 39 della citata legge n. 724 del 1994, in- trodotto dal comma 1, lettera g), del presen- te articolo, deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini della determinazione delle som- me da corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell’articolo 39 della legge 23 dicem- bre 1994, n. 724, come modificato dall’arti- colo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono fatti salvi il quinto e il sesto comma dell’articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e suc- cessive modificazioni.
4. Il mancato pagamento dell’oblazione nei termini previsti dall’articolo 39, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, comporta l’appli- cazione dell’interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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5. Il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall’articolo 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, compor- ta l’applicazione dell’interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del- la presente legge.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il rila- scio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria è subordinato all’avvenuto pa- gamento dell’intera oblazione, degli oneri concessori ove dovuti e degli eventuali inte- ressi sulle somme dovute.
7. All’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall’articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al primo comma, il primo e il secon- do periodo sono sostituiti dai seguenti:
«Fatte salve le fattispecie previste dall’arti- colo 33, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è su- bordinato al parere favorevole delle ammi- nistrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga for- m ulato dalle suddette amministrazioni en- tro centottanta giorni dalla data di ricevi- mento della richiesta di parere, esso si in- tende reso in senso favorevole».
8. All’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall’articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Il rilascio della concessione edilizia o dell’autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1 o giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè in rela- zione a vincoli imposti da leggi statali e re- gionali e dagli stru menti urbanistici, a tute- la di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonchè dei parchi e delle aree pro- tette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell’abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte
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alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può im- pugnare il silenzio-rifiuto dell’amministra- zione».
9. Per le modalità di riscossione e versa- mento dell’oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale n. 207 del 5 settembre 1994, e in data
13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell’importo fisso e della restante parte dell’oblazione previsti dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità ed i termini per il ver- samento dell’oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell’acconto dell’oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Uf- ficiale; per la rateizzazione della restante parte dell’oblazione sono fissati rispettiva- mente a 60, 90, 120, 180 e 210 giorni dal versamento dell’acconto e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto.
10. Per le opere eseguite in aree sottopo- ste al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il versa- mento dell’oblazione non esime dall’appli- cazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’articolo 15 della citata legge n. 1497 del 1939.
11. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, da emanare entro ses- santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate le mo- dalità di rimborso delle differenze non do- vute e versate a titolo di oblazione, definite
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dal decreto del Ministro del tesoro in data 19 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Uf- ficiale n. 2 del 3 gennaio 1996. I soggetti che hanno presentato domanda di conces- sione in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso provve- dimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda ai sensi dell’articolo 39 della cita- ta legge n. 724 del 1994, e successive modi- ficazioni, per il medesimo immobile, posso- no compensare il credito a loro favore sca- turito dal diniego della prima domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo dell’oblazione relativa alla domanda di condono inoltrata ai sensi del medesimo articolo 39. All’eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l’impor- to di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 mi- liardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle obla- zioni previste dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all’entrata dello Stato, è riassegnata, limitatamente alla misura ne- cessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del bilan- cio dell’amministrazione competente.
12. I com uni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell’entrata. Le somme relative mobili sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa. I com uni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, per anticipa- re i costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifi- cazioni, per le opere di urbanizzazione pri- xxxxx e secondaria, per interventi di demo- lizione delle opere non soggette a sanatoria entro la data di entrata in vigore della pre- sente legge, nonchè per gli interventi di ri- sanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall’abusivismo. I com uni che, ai sensi dell’articolo 39, comma 9, della leg-
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ge 23 dicembre 1994, n. 724, hanno adotta- to provvedimenti per consentire la realizza- zione di opere di urbanizzazione con scor- poro delle aliquote, possono utilizzare una quota parte delle somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garan- zia per l’autorecupero, con l’obiettivo di so- stenere l’azione delle forme consortili costi- tuitesi e di integrare i progetti relativi alle predette opere con progetti di intervento com unale.
13. Per l’attività istruttoria connessa al ri- lascio delle concessioni in sanatoria i com u- ni possono utilizzare i fondi all’uopo accan- tonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario, ovvero nell’ambito dei lavori socialmente utili. I com uni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi ovvero prom uovere convenzioni con altri enti locali.
14. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneg- giati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di in- dennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia interve- nuta sanatoria ai sensi della legge 28 feb- braio 1985, n. 47, e successive modifica- zioni.
15. Non possono formare oggetto di sana- toria, di cui all’articolo 39 della legge 23 di- cembre 1994, n. 724, come integrato dal presente articolo, le costruzioni abusive rea- lizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previ- sti nei commi quarto e quinto dell’articolo 9 della legge 1o marzo 1975, n. 47, e successi- ve modificazioni.
16. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell’articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i com uni riferiscono annualmente al Ministe- ro dei lavori pubblici sull’utilizzazione dei fondi di cui al comma 12.
17. La tipologia di abuso di cui al nu me- ro 4 della tabella allegata alla legge 28 feb-
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xxxxx 1985, n. 47, deve intendersi applicabi- le anche agli abusi consistenti in m utamen- ti di destinazione d’uso eseguiti senza opere edilizie.
18. I nuclei abusivi di costruzioni resi- denziali sanate o in corso di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, che non siano sta- ti ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli stru menti urbanisti- ci, di cui all’articolo 29 della stessa legge, dovranno essere definiti dai com uni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigo- re della presente legge, sulla base della nor- mativa regionale specificamente adottata. In caso di inadempienza la regione, su istanza degli interessati ovvero d’ufficio, no- mina un commissario ad acta per l’adozio- ne dei necessari provvedimenti, con i conte- xxxx e nei limiti dell’articolo 29 della legge
28 febbraio 1985, n. 47.
19. In caso di inadempienze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolza- no, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d’ufficio, nominano un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.
20. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile av- valersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-ope- rative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d’intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Mini- stro della difesa.
21. A seguito del rilascio della concessio- ne in sanatoria ai sensi dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come inte- grato dal presente articolo, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell’articolo 17 e del secondo comma dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifi- cazioni, non sia stata ancora dichiarata, ac- quistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle
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parti, con atto successivo contenente gli al- legati di cui al secondo comma dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sem- prechè non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di xxxxx. Dall’im- posta di registro calcolata sull’atto volto a determinare l’effetto di cui al presente arti- colo è decurtato l’importo eventualmente già versato per la registrazione dell’atto di- chiarato nullo.
22. Gli atti di cui al secondo comma dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati x xxxxxx- ni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere ro- gati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell’intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio nonchè, per i xxxxxx- cati assoggettati ai vincoli di cui all’articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dal comma 8 del presente articolo, l’attestazione dell’avvenu- ta richiesta alle autorità competenti dell’espressione del parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall’articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nul- lità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del ver- samento di tutte le somme dovute, dichiara- zione dell’autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il com une non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell’artico- lo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consen- tito fare riferimento agli estremi di un pre- cedente atto pubblico che riporti i dati so- pracitati. Le norme del presente comma concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sa- natoria presentate entro il 30 giugno 1987.
23. Le disposizioni di cui ai commi quin- to e sesto dell’articolo 40 della legge 28 feb- braio 1985, n. 47, si applicano anche ai tra- sferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonchè ai trasferimenti di im-
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mobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni com u- nali.
24. Restano validi gli atti ed i provvedi- menti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468,
27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gen- naio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495.
Art. 34.
(Disposizioni in materia di esercizi commerciali)
1. Al comma 2 dell’articolo 8 del decre- to-legge 1o ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come sostituito dall’articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 marzo 1987, n. 121, al terzo periodo, le parole: «due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro esercizi».
2. All’articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «È sogget- to allo sola com unicazione al sindaco l’am- pliamento che non eccede il 20 per cento della superficie di vendita originaria dell’esercizio per una sola volta, applican- dosi alle nuove superfici o ai nuovi volu mi le contribuzioni o gli oneri previsti dalle leggi vigenti».
Art. 35.
(Anticipazioni e revisioni dei prezzi)
1. Sono abrogate tutte le disposizioni, an- che di carattere speciale, che consentono, per i contratti stipulati dalle amministrazio- ni pubbliche, anticipazioni del prezzo in misura superiore al 5 per cento dell’importo
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dei lavori, servizi e forniture, esclusa l’im- posta sul valore aggiunto. La misura delle anticipazioni è fissata, entro il predetto li- mite massimo, con le modalità stabilite dal sesto comma dell’articolo 12 del regio de- creto 18 novembre 1923, n. 2440, come so- stituito dall’articolo 2, comma 1, del decre- to-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. Rimane ferma, tranne che per la misura dell’anticipazione, fissata nel 5 per cento dell’importo contrattuale, la disci- plina di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente leg- ge. Rimangono ferme le disposizioni dell’ar- ticolo 7 del decreto del Presidente della Re- pubblica 20 aprile 1994, n. 367.
3. I contratti stipulati dal Ministero della difesa ad esecuzione differita della durata superiore a due anni aventi ad oggetto la prestazione di servizi e forniture relativi ad armamenti ad elevato contenuto tecnologi- co destinati alla difesa nazionale, da realiz- zare nell’ambito di cooperazioni internazio- nali, possono prevedere, al fine di garantire parità di condizioni contrattuali tra le im- prese italiane ed estere partecipanti, la revi- sione del prezzo secondo le seguenti proce- dure e condizioni:
a) la revisione del prezzo, ove contrat- tualmente prevista, è applicata in relazione all’attività svolta dall’appaltatore o dal for- nitore in ciascun anno, a decorrere dall’ini- zio del terzo anno dalla data di aggiudica- zione del contratto, ovvero, in caso di trat- tativa privata o di appalto concorso, dalla stipulazione del contratto;
b) il contratto deve prevedere la quan- tità della produzione da consegnare nei primi due anni e/o la quota del lavoro da svolgere nello stesso periodo di tempo in cui, in ogni caso, non è applicabile la revisione. Il contratto deve prevedere altresì l’indice da applicare per la revisione dei costi della manodopera, tenuto conto dei miglioramenti di produttività intervenuti durante il periodo di efficacia del contratto,
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e gli indici da applicare per il costo dei materiali;
c) la revisione del prezzo si applica all’aliquota dell’85 per cento del prezzo pre- visto, ed in nessun caso può essere applica- ta per il tempo eccedente quello contrat- tuale.
4. Le clausole contrattuali difformi dalle disposizioni contenute nel comma 3 sono nulle.
5. Il limite di valore fissato in lire 100 mi- lioni di cui all’articolo 12, comma 4, del de- creto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è elevato a lire 900 milioni. I limiti di valore previsti dal predetto articolo possono essere adeguati, in relazione all’an- damento dei valori di mercato nel settore immobiliare, con decreto da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Mi- nistro delle finanze.
Art. 36.
(Riprogrammazione finanziaria degli investimenti)
1. Il Ministro del bilancio e della pro- grammazione economica, sentite le ammi- nistrazioni dello Stato e su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autono- me di Trento e di Bolzano, propone alla Commissione UE la riprogrammazione del- le risorse dei fondi strutturali com unitari, programmate per gli esercizi 1994, 1995 e 1996 per le quali, alla data del 31 dicembre 1996, non si sia ancora provveduto all’impe- gno contabile ed all’individuazione dei sog- getti attuatori, e la conseguente ridestina- zione delle stesse ad altri interventi, compa- tibili con i termini temporali previsti dalla normativa com unitaria, assicurando il ri- spetto dell’originaria allocazione territoriale delle risorse.
2. Per le somme impegnate entro il 31 di- cembre 1996 in relazione a programmi ap- provati dalla Commissione UE, che non ab- biano dato luogo ad erogazioni almeno nel-
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la misura del 20 per cento alla data del 31 dicembre 1997 a causa dell’inerzia dell’am- ministrazione aggiudicatrice dei lavori, il Ministro del bilancio e della programmazio- ne economica ne propone alla medesima Commissione la riprogrammazione e la conseguente destinazione ad altri interventi, sulla base dei criteri di cui al comma 1.
3. Per l’attuazione degli interventi deri- vanti dalle riprogrammazioni di cui ai com- mi 1 e 2 il CIPE, ove necessario, provvede alla riallocazione delle quote di cofinanzia- mento nazionale, già stabilite, in linea con le decisioni assunte in sede com unitaria.
4. Le risorse statali attribuite per la rea- lizzazione di investimenti pubblici e rima- ste in tutto o in parte inutilizzate anche per effetto delle riprogrammazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere destinate dal CIPE al finanziamento di progetti immedia- tamente eseguibili, anche relativi a finalità diverse da quelle previste dalle rispettive le- gislazioni. A tale fine, le amministrazioni dello Stato e le regioni interessate trasmet- tono al Ministro del bilancio e della pro- grammazione economica le relative propo- ste. Gli importi in questione sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per esse- re assegnati con decreto del Ministro del te- soro ad appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, anche relativi a finalità diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni.
5. Nell’ambito delle risorse di cui al com- ma 4, escluse quelle derivanti dalla ripro- grammazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, il CIPE può destinare una somma fi- no ad un massimo di 500 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garan- zia costituito presso il Mediocredito Centra- le Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istitu- ti di credito a favore delle piccole e medie imprese.
6. Le regioni possono proporre al CIPE, ad integrazione dei programmi di cui al comma 4, anche l’utilizzazione delle risorse resesi disponibili sui propri bilanci per ef- fetto delle riprogrammazioni di cui ai com- mi 1 e 2.