Contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio
Contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio
Lovia Plus
Set informativo
Edizione gennaio 2020 Tariffa: 16_11
Il presente Set informativo, contenente:
a) DIP Vita;
b) DIP aggiuntivo Vita;
c) Condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
d) Proposta;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Il prodotto è conforme alle Linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.
A l l i a nz S . p . A . - S e de l e ga l e P i a z za T re T o r r i , 3 , 2 014 5 Mila no - T e l . + 39 02 72 16 . 1 - Fa + 39 02 22 16 . 5 00 0 a l l ia nz . spa @pe c . a l lia nz . it - C F , P . I VA , R e g . impre se MI n . 05 03 263 09 63 – R a pp. Grupp o I V A A l l ia nz P . I VA n . 0133 325 03 20 C a p . s oc ia x x x uro 4 0 3 . 000 . 00 0 , 00 i . v . – Albo I mpre se A s s i c ura z ione n . 1 . 00 152 – Ca p ogruppo G rup po Ass i c ura t i vo A l l i a nz A lbo G ruppi A s s i c . n . 01 8 – S oc i e tà c on unic o soc i o s ogge t ta a l l a d i re z . e c o ordina me nto di A l l i a nz S E M ona c o – C od. 01
Servizio Clienti
Retro di copertina
Assicurazione sulla vita di puro rischio
Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Impresa: Allianz S.p.A. Prodotto: LOVIA PLUS
Data di realizzazione: 01/01/2020 Il presente DIP Vita è l’ultimo disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?
È un’assicurazione che offre una copertura assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale.
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? | Che cosa non è assicurato? | ||
a) Prestazione in caso di decesso In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto, l’Impresa corrisponde ai Beneficiari designati il capitale assicurato. | | Non sono assicurabili i soggetti di età inferiore ai 18 anni e superiore a 80 anni. | |
Ci sono limiti di copertura? | |||
b) Copertura complementare Esclusivamente su richiesta del Contraente, è possibile abbinare al contratto una garanzia complementare che prevede che, in caso di decesso dell’Assicurato dovuto a infortunio prima della scadenza contrattuale, il pagamento ai Beneficiari , di un ulteriore capitale si raddoppia se il decesso per infortunio è conseguente ad incidente stradale. Prestazioni di assistenza Allianz Worldwide Partners A disposizione gratuitamente dell’Assicurato le prestazioni di assistenza di Allianz Global Assistance tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia alle Condizioni e secondo le modalità indicate nelle “Condizioni di assicurazione delle prestazioni di Assistenza Allianz Global Assistance” | |||
! Esclusioni della garanzia principale - per il dettaglio delle esclusioni si rinvia al DIP aggiuntivo Vita alla sezione “Ci sono limiti di copertura?”. ! Esclusioni della garanzia complementare infortuni – per il dettaglio delle esclusioni si rinvia al DIP aggiuntivo Vita alla sezione “Ci sono limiti di copertura?” | |||
Dove vale la copertura? | |||
Tutte le coperture valgono senza alcun limite territoriale, fatta eccezione per il decesso verificatosi in un qualunque dei paesi per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere il viaggio. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx (o sito sostitutivo del Ministero degli esteri). | |||
Che obblighi ho? | |||
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti di professione o di attività dell'Assicurato. Per richiedere la liquidazione della prestazione dovranno preventivamente pervenire all’Impresa stessa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare correttamente gli aventi diritto. La consegna dei documenti potrà essere effettuata, per comodità degli aventi diritto, presso l’Agenzia che ha in gestione il contratto o comunque presso una qualsiasi Agenzia dell’Impresa, facendo espresso riferimento alla polizza ed unitamente alla richiesta di liquidazione. È altresì consentito l’invio della documentazione a mezzo posta stessa indirizzata a: Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx. Per il dettaglio della documentazione da consegnare si rinvia al DIP aggiuntivo Vita alla sezione “Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?” . | |||
Quando e come devo pagare? | |||
Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all’età dell’Assicurato al suo stato |
di salute e alle attività professionali svolte. Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della proposta. I premi successivi al premio di perfezionamento devono essere versati ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza e comunque non oltre la morte dell’Assicurato. Il premio annuo può essere frazionato in rate mensili, trimestrali o semestrali. In tal caso il pagamento dei premi viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza mensile ,trimestrale o semestrale della data di decorrenza. In caso di frazionamento del premio annuo, le rate in cui viene suddiviso il premio annuo sono maggiorate dell’addizionale di frazionamento. Per pagare i premi puoi utilizzare: assegni bancari, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, reinvestimenti da contratti Vita preesistenti. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? |
La durata del contratto non può essere inferiore ad 1 anno né superiore a 30 anni, avuto riguardo all’età dell’Assicurato che, alla decorrenza del contratto deve essere almeno pari a 18 anni e, alla scadenza contrattuale, non superiore a 80 anni. Il contratto si intende concluso e produce i suoi effetti dalle ore 24:00 del giorno indicato nella proposta quale data di decorrenza, fatti salvi gli eventuali periodi di carenza della copertura assicurativa previsti. La copertura termina alla data di scadenza indicata in proposta e in polizza. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? |
Puoi revocare la proposta di assicurazione fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, mediante raccomandata A.R. inviata ad Allianz S.p.A. Ufficio Vita - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx. Puoi recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione dello stesso mediante raccomandata A.R. indirizzata ad Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx. Puoi risolvere il contratto interrompendo il pagamento dei premi. |
Il Contraente ha la facoltà di riattivare il contratto in caso di interruzione del pagamento dei premi.
Si rinvia alla sezione “Quali costi devo sostenere?” contenuta nel DIP aggiuntivo vita per le condizioni economiche.
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI ☑ NO
Assicurazione sulla vita di puro rischio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo Vita)
Impresa: Allianz S.p.A.
Prodotto: LOVIA PLUS
Data di realizzazione: 01/01/2020
Il presente DIP aggiuntivo Vita è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto
L’impresa di assicurazione è: - Allianz S.p.A., società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco (Germania) - Sede legale: Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - Recapito telefonico: 000.00.00.00 - Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx - Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152. | |
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2018 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta: - il patrimonio netto dell’Impresa, pari a 2.174 milioni di euro; - la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro; - la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.279 milioni di euro. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx. e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro): - del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577.603; - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.159.922; - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 4.879.712; - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 4.867.921; e il valore dell’indice di solvibillità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 189%. | |
Al contratto si applica la legge italiana. | |
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? | |
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Vita l’assicurazione prevede le seguenti prestazioni. PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, l’Impresa corrisponde ai beneficiari designati dal Contraente, il capitale assicurato. Trattandosi di una assicurazione per il caso di decesso, si segnala che in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto, non verrà corrispoto alcun capitale. COPERTURE COMPLEMENTARI Su richiesta del Contraente è possibile abbinare al contratto una garanzia complementare che prevede, in caso di decesso dell’Assicurato dovuto a infortunio prima della scadenza contrattuale, il pagamento ai beneficiari designati nella polizza dal Contraente di un ulteriore capitale pari a quello previsto dalla garanzia principale in caso di decesso. Il capitale si raddoppia se il decesso per infortunio è coseguente ad incidente stradale. | |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Ci sono limiti di copertura? | |
È escluso dalla copertura assicurativa della garanzia principale il decesso causato: a) da dolo del Contraente o dei Beneficiari; b) da partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi; |
c) da partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, operazioni di pace, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare. d) dall'uso, anche come passeggero di aereomobili in genre, di aereomobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; di aereomobili di aeroclubs; di apparecchi per i volo da diporto o sportivo; e) da suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto; f) da eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche; g) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; h) dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi; i) da eventi avvenuti in uno qualunque dei paesi per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere il viaggio. Nei predetti casi, ad eccezione di quanto indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente la somma dei versamenti effettuati al netto di eventuali imposte e diritti. Esclusioni della garanzia complementari Infortuni La garanzia non è operante quando l'infortunio dipenda, direttamente o indirettamente, da: - stati di ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci; - atti illeciti commessi dolosamente dall'Assicurato; - movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche; - partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, operazioni di pace, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare. - esposizione a forme di radioattività artificiale; -operazioni chirurgiche, accertamenti e trattamenti medici non resi necessari da infortunio; - imprese inusuali o temerarie; - pratica delle professioni di: titolare o dipendente con lavoro manuale in cantiere edile o di sistemazione idraulica; vigile del fuoco; - pratica dei seguenti sport: alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci/snowboard alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, bob, skeleton, immersione subacquee con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, pugilato, kickboxing, vela con traversate oceaniche, sport estremi (base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning/torrentismo, hydrospeed, kitesurf, downhill, tuffi da scogliere/cliff diving); - uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; - uso, anche come passeggero; - di aeromobili in genere, fatta eccezione per gli infortuni che l'Assicurato subisca in qualità di passeggero durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti; - di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - di aeromobili di aeroclubs; - di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad esempio: deltaplani, ultraleggeri, parapendio); - insurrezioni o risse (salvo i casi di legittima difesa); - eventi avvenuti in uno qualunque dei paesi per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere il viaggio. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx (o sito sostitutivo del Ministero degli esteri). Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione. | |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia di sinistro: Garanzia Principale: per l’erogazione della prestazione dovranno preventivamente pervenire all’Impresa tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare correttamente gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione potrà essere presentata presso l’Agenzia che ha in gestione il contratto o comunque presso una qualsiasi agenzia dell’Impresa, facendo riferimento alla polizza. E’ altresì consentito l’invio della documentazione a mezzo posta indirizzata a: Allianz S.p.A. – Xxxxxxx Xxxx – Xxxxx xxx Xxxxxx, 0 – 34123 Trieste. La richiesta di liquidazione deve sempre pervenire in orginale e dev’essere sottoscritta dai Beneficiari o da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento di identità di ciascuno di essi riportante firma visibile, e alla documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale. La richiesta deve contenere gli estremi per l’accredito dell’importo dovuto dall’impresa e, al |
fine di agevolare gli aventi diritto nel fornite in modo completo tutte le informazioni necessarie – può essere fornulata utilizzando la modulistica disponibile presso la rete di vendita. I documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e la corretta individuazione degli aventi diritto sono: copia del certificato di morte dell’Assicurato; copia della relazione del medico curante sull’Assicurato; copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. In caso di esisteza di testamento, dev’essere consegnata copia del verbale di pubblicazione e la dichiarazione deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è l’ultimoda riternerdi valido e non è stato impugnato; copia del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx. Per importi complessivamente superiori a 150.000,00 euro o nei casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti, l’Impresa può chiedere l’atto di notorietà. Garanzia complementare: al verificarsi del decesso dell’Assicurato a seguito di infortunio, gli aventi diritto devono darne avviso all’Impresa mediante richiesta scritta A/R, entro 15 giorni dall’evento o dal momento in cui i medesimi ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora dell’evento, le cause che lo hanno determinato, le circostanze e gli eventuali testimoni dell’infortunio e comprovare che il decesso è conseguenza dell’infortunio stesso. Nel caso in cui sia intervenuto un medico è necessario allegare anche il suo certicato | ||
Prescrizione: secondo quanto previsto dall’articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Si richiama l’attenzione sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti termini. | ||
Liquidazione della prestazione: verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, l’Impresa provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione richiesta presso la propria sede. Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto. | ||
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze possono comportare da parte dell’Impresa: a) nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave: - il rifiuto, in caso di sinistro, di qualsiasi pagamento; - la contestazione della validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui l’Impresa stessa ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; b) nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave: - la riduzione, in caso di sinistro, del capitale assicurato in relazione al maggior rischio accertato; - la facoltà di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. In ogni caso l’inesatta indicazione della data di nascita dell’Assicurato comporta la rettifica delle prestazioni assicurate in base alla data corretta. | |
Quando e come devo pagare? | ||
Premio | Il contratto prevede il pagamento di un premio annuo di importo costante da versare per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la morte dell’Assicurato. Dovrai effetturae il pagamento in via anticipata all’atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed alle scadenze pattuite indicate nella proposta di assicurazione e nella polizza. Il pagamento dei premi annui può essere frazionato in rate mensili, trimestrali o semestrale della data di decorrenza. Il premio relativo al primo anno è comunque dovuto per intero. I mezzi di pagamento ammessi dall’Impresa sono i seguenti: assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Agente; bonifico bancario intestato esclusivamente all’Agente ; bollettino postale ; carta di debito/credito; SDD (Sepa Direct debit), su conto corrente direzionale, obbligatorio in caso di |
frazionamento mensile o trimestrale; reinvestimento del capitale proveniente da un contratto Vita preesistente. Nono sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle suddette. | |
Rimborso | In caso di revoca della proposta o di recesso del contratto, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca o recesso l’Impresa è tenuta a rimborsare il premio corrisposto che in caso di recesso sarà al netto: delle eventuali imposte, della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto nonché delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e quantificate nella proposta di assicurazione e nella polizza. |
Sconti | Non sono previsti sconti di premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Puoi revocare la proposta di assicurazione fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, mediante raccomandata A.R. inviata ad Allianz S.p.A. Ufficio Vita - Largo Xxx Xxxxxx, 1 - 34123 Trieste. Le somme versate ti verranno restituite dall’Impresa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. |
Recesso | Xxxx recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione dello stesso, mediante raccomandata A.R. indirizzata al Allianz S.p.A. – Xxxxxxx Xxxx – Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 – 34123 Trieste. Entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazione di recesso l’Impresa è tenuta a rimborsare il premio corrisposto al netto delle eventuali imposte, della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. |
Risoluzione | Puoi risolvere il contratto interrompendo il pagamento del premio annuo. L’interruzione del pagamento dei premi, trascorsi 30 giorni dalla data pattuita per il pagamento del premio o della rata di premio dovuta, ha l’effetto di determinare lo scioglimento del contratto, con perdita dei premi già versati. |
A chi è rivolto questo prodotto ? | |
Il prodotto è rivolto a chi vuole garantire ai Beneficiari un capitale in caso di prematura scomparsa dell'Assicurato, durante un determinato periodo di tempo. Ad esempio, un genitore può proteggere i figli fino al raggiungimento della maggiore età, con un capitale in caso di sua premorienza. Il prodotto può essere sottoscritto a partire dai 18 anni di età e fino ai 79, previo superamento di una visita medica. L’età massima alla scadenza della copertura è di 80 anni. | |
Quali costi devo sostenere? | |
Non sono previste spese di emissione. Costi per la visita medica Per l’assunzione del rischio, è necessario che l’Assicurato si sottoponga a visita medica. L’Impresa richiede la compilazione del rapporto di visita medica e l’effettuazione di una serie di accertamenti sanitari il cui numero e la cui tipologia, variano a seconda dell’ammontare del capitale assicurato, e dell’età dell’Assicurato. Il costo della visita medica è sostenuto interamente dall’Impresa. Affinché l’Impresa possa farsi carico dei costi relativi alla visita medica, le relative fatture devono essere presentate all’Impresa per il relativo pagamento. Le fatture relative alla visita medica devono essere presentate all’Impresa per ususfruire del contributo. Caricamento Costo fisso 50 euro Costo variabile 17,3% del premio annuo al netto del costo fisso Indipendentemente dalla durata e dall'età dell'Assicurato il premio al netto delle imposte che il Contraente deve versare per la copertura complementare infortuni facoltativa è pari all’1,25 per mille del capitale caso morte della garanzia principale. Addizionale di frazionamento In caso di frazionamento del premio annuo, le rate in cui viene suddivisio il premio sono maggiorate dell’addizionale di |
frazionamento (interesse di frazionamento), secondo quanto indicato nellla tabella di seguito riportata. Mensile 2,3% Trimestrale 1,8% Semestrale 1,2% Quota parte percepita dagli intermediari La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 39,8%. | |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI ☑ NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Il contratto non prevede l’esercizio del diritto di riscatto e non riconosce un valore di riduzione. Nel caso sia stato sospeso il pagamento deri premi annui, entro 6 mesi dalla data di sospensione del pagamento premi, ha comunque la facoltà di riattivare il contratto. La riattivazione è possibile previa corresponsione di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi legali calcolati in funzione del periodo di tempo intercorso tra le rispettive date di scadena del pagamento del premio e la data di sospensione del pagamento dei premi, la riattivazione può avvenire solo dietro tua espressa richiesta scritta da parte dell’Impresa, che si riserva di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere in merito alla possibilità di riattivazione. La facoltà di riattivazione del contratto non è in ogni caso esercitabile trascorsi 24 mesi dalla data di scadenza del premio annuo o della prima rata di premio non pagata. |
Richiesta di informazioni | Il Contraente può richiedere informazioni sul suo contratto all’Agenzia di riferimento oppure direttamente per iscritto all’Impresa, Pronto Allianz – Servizio Clienti, Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx. Numero Verde: 000.00.00.00. Pronto Allianz Online: xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx.xx |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx; tramite il sito internet della Compagnia – xxx.xxxxxxx.xx – accedendo alla sezione Reclami. L’Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collabortori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario bancario o al broker, dandone contestuale notizia al reclamante, affinchè provveda ad analizzare il reclamo e adare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (OBBLIGATORIA) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello |
Frazionamento del premio | Addizionale di frazionamento |
in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni abbinate alle assicurazioni sulla vita - sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%. Detraibilità fiscale dei premi Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte e di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%), viene riconosciuta annualmente al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un massimo di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (750 euro nel caso in cui il beneficiario di polizza sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso da Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi pagati per le assicurazioni sulla vita o per le assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001. Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
Condizioni di assicurazione
PAGINA DI PRESENTAZIONE
Pagina
GARANZIA PRINCIPALE
Che cosa è assicurato? Quali sono le prestazioni?
Art. 1 Prestazioni assicurative 3
Ci sono limiti di copertura?
Art. 2 Limitazioni della prestazione in caso di decesso 3
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Art. 3 Denuncia di Sinistro 4
Art. 4 Pagamenti dell’Impresa 5
Art. 5 Prescrizione 5
Art. 6 Dichiarazione del Contraente e dell’Assicurato 5
Art. 7 Cambiamento della professione dell’Assicurato 5
Quando e come devo pagare?
Art. 8 Premi 6
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 9 Conclusione del contratto – Entrata in vigore dell’assicurazione 6
Art. 10 Durata 6
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Art. 11 Revoca della Proposta e diritto di recesso 6
Art. 12 Mancato pagamento del Premio annuo: risoluzione 7
Sono previsti riscatti e riduzioni?
Art. 13 Riscatto e riduzione 7
Art. 14 Ripresa del pagamento del Premio: Riattivazione 7
Altre informazioni
Art. 15 Beneficiari 7
Art. 16 Non pignorabilità e non sequestrabilità 8
Art.17 Cessione e vincolo 8
Art. 18 Tasse e imposte 8
Art.19 Foro competente 8
GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI (valida solo se espressamente richiamata nella Proposta di assicurazione)
Art.20 Legge applicabile al contratto 8
Che cos’è assicurato? Qual’ è la prestazione assicurata?
Art.1 Prestazioni assicurate 9
Ci sono limiti di copertura?
Art.2 Esclusioni e delimitazioni del rischio 9
Che obblighi ho? Cosa fare in caso di evento?
Art.3 Denuncia dell’Infortunio e obblighi conseguenti 10
Quando e come devo pagare?
Art.4 Premio 10
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art.5 Entrata in vigore 10
Art.6 Estinzione della garanzia 10
Altre informazioni
Art.7 Norme sussidiarie – Pagamento del capitale assicurato 10
GLOSSARIO
PAGINA DI PRESENTAZIONE
Gentile Contraente,
in questa pagina troverai una breve illustrazione del prodotto.
Lovia Plus è un’assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo con capitale costante che, in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale garantisce il pagamento di un capitale predefinito indicato in polizza.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data della scadenza contrattuale, il prodotto non garantisce alcuna prestazione. Il contratto prevede:
obbligatorietà della visita medica;
costo della visita medica sostenuto interamente da Allianz;
costi cliente agevolati in quanto tutti i contratti emessi sono subordinata al fatto che il cliente si sottoponga preventivamente ad una serie di accertamenti sanitari;
servizio di assistenza forniti tramite Allianz Global Assistance, senza che il cliente sostenga ulteriori costi.
Con Lovia Plus è possibile aumentare la protezione grazie ad una garanzia complementare infortuni: il capitale base assicurato viene raddoppiato in caso di decesso a seguito di infortunio e triplicato in caso di decesso a seguito di incidente stradale.
Lovia Plus ti permette di decidere liberamente i beneficiari della polizza e l’importo del capitale assicurato, la durata della copertura che può essere compresa da 1 a 30 anni.
Inoltre, offre ai Beneficiari la possibilità di scegliere se ritirare tutto il capitale in un’unica soluzione o se riscuoterlo in arte semestrali costanti anticipate per un periodo di 5 o 10 anni, con il vantaggio di poter richiedere la liquidazione in un’unica soluzione del valore residuo delle rate non ancora corrisposte.
Ti segnaliamo che il contratto prevede cause di esclusione e di limitazione della prestazione per il caso di decesso, secondo le modalità e nei limiti previsti dall’articolo 2 delle presenti Condizioni di assicurazione della garanzia principale, e se prestata, dalle limitazioni previste dall’articolo 2 delle Condizioni di assicurazione della garanzia complementare.
La durata del contratto non può essere inferiore ad 1 anno né superiore a 30 anni, avuto riguardo all’età dell’Assicurato che, alla decorrenza del contratto, deve essere almeno pari a 18 anni e, alla scadenza contrattuale, non superiore a 80 anni.
Potrai detrarre il premio nella misura prevista dalla normativa vigente.
Come previsto il capitala assicurato è impignorabile e insequestrabile ed è escluso dall’asse ereditario e dal reddito imponibile IRPEF.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE COSTANTE
Tariffa 16_11
GARANZIA PRINCIPALE
Che cos’è assicurato? Quali sono le prestazioni assicurate?
Art. 1. Prestazioni assicurative
L’Impresa si impegna, in caso di decesso dell’Assicurato, a corrispondere ai Beneficiaria, designati dal Contraente nella polizza un importo liquidabile:
▪ in un'unica soluzione ed in misura pari al capitale assicurato; oppure, in alternativa, a scelta dei Beneficiari:
▪ in rate semestrali costanti anticipate per un periodo di cinque o dieci anni, il cui ammontare si determina moltiplicando il Capitale assicurato per i coefficienti qui di seguito riportati:
Periodo di corresponsione delle rate Numero di rate semestrali Coefficiente
5 anni 10 0,104514
10 anni 20 0,054842
La liquidazione della prestazione in forma rateizzata viene concessa a condizione che l'ammontare di ogni rata non sia inferiore a Euro 1.500,00.
Il Capitale assicurato iniziale, indicato nella proposta di assicurazione, non potrà essere in ogni caso inferiore a 100.000,00 euro e superiore a 1.000.000 di euro.
Nel corso del periodo di corresponsione della prestazione in forma rateizzata, i Beneficiari possono chiedere all’Impresa la liquidazione anticipata in un'unica soluzione del valore residuo delle rate non ancora corrisposte.
In tal caso l'importo liquidabile si determina attualizzando al tasso annuo composto del 2,5% l'ammontare delle rate non ancora corrisposte per il periodo di tempo intercorrente fra la data della richiesta e la data prevista per la corresponsione di ogni rata.
La liquidazione di tale importo interrompe la corresponsione delle rate e determina l'immediato scioglimento del Contratto.
In caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza contrattuale, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa ed i premi pagati restano acquisiti a quest'ultima.
Ci sono limiti di copertura?
Art. 2. Limitazioni della prestazione in caso di decesso
2.1 Esclusioni
È escluso dalla copertura assicurativa soltanto il decesso causato:
a) da dolo del Contraente o dei Beneficiari;
b) da partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
c) da partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, operazioni di pace, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare. Nel caso in cui l’Assicurato non abbia preso parte attiva ad uno o più degli atti suindicati e si dovesse già trovare nel territorio interessato al momento in cui tali eventi sono cominciati, la copertura si intende operante per 14 giorni dal loro inizio; dopodiché, se la minaccia derivante da tali eventi sia continuativa e persistente, il decesso è escluso dalla copertura fintanto che l’Assicurato rimanga nel territorio interessato. L’esistenza di una delle suddette situazioni già al momento dell’arrivo dell’Assicurato in un determinato territorio, e sempreché la minaccia derivante sia continuativa e persistente, comporta invece l’esclusione immediata della copertura;
d) dall'uso, anche come passeggero:
■ di aeromobili in genere, fatta eccezione per il decesso dell'Assicurato in qualità di passeggero durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti;
■ di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
■ di aeromobili di aeroclubs;
■ di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad esempio: deltaplani, ultraleggeri, parapendio);
e) da suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto;
f) da eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche;
g) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
h) dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
i) da eventi avvenuti in uno qualunque dei paesi per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere il viaggio. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx (o sito sostitutivo del Ministero degli esteri). Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione.
Nei predetti casi, ad eccezione di quanto indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, l’Impresa si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente la somma dei versamenti effettuati al netto di eventuali imposte e diritti.
2.2 Carenza
Il contratto prevede l’immediata copertura assicurativa (assenza di carenza) in quanto per sottoscrivere il contratto è necessario che l’Assicurato si sottoponga a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresa, accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare.
Per contratti con capitale assicurato superiore a 300.000,00 (trecentomila) euro, l’Assicurato deve in ogni caso sottoporsi alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresa e pertanto, la copertura assicurativa è immediatamente operante (assenza di carenza).
Ai fini della determinazione dell’ammontare del capitale assicurato di cui sopra si deve considerare la somma dei capitali assicurati per lo stesso Assicurato con altre polizze vita caso morte e miste, collettive comprese, sottoscritte dall’Impresa e in vigore all’atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione relativa al contratto.
In caso di abbinamento di garanzie complementari, al fine di cui sopra, si deve considerare il capitale della garanzia principale.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Art. 3. Denuncia di Sinistro
Nel caso avvenga il decesso dell’Assicurato gli aventi diritto dovranno far pervenire all’Impresa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare correttamente gli aventi diritto.
La richiesta di liquidazione – unitamente ai documenti necessari – potrà essere presentata, presso l’Agenzia che ha in gestione il contratto o comunque presso una qualsiasi Agenzia dell’Impresa, facendo espresso riferimento alla polizza. È altresì consentito l’invio della documentazione a mezzo posta stessa indirizzata a: Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
La richiesta di liquidazione deve sempre pervenire all’Impresa in originale, sottoscritta dai Beneficiari o da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento di identità di ciascuno di essi riportante firma visibile, e alla documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale. Deve contenere gli estremi per l’accredito dell’importo dovuto dall’Impresa e- al fine di agevolare gli aventi diritto nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie – può essere formulata utilizzando la modulistica disponibile presso la rete di vendita dell’Impresa.
I documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e la corretta individuazione degli aventi diritto, che devono essere consegnati sono i seguenti:
copia del certificato di morte dell'Assicurato , rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
copia della relazione del medico curante (medico di famiglia) sull’Assicurato, che indichi nel dettaglio le informazioni cliniche utili a sostenere la richiesta di liquidazione e ad illustrare la causa del decesso e lo stato clinico dell’Assicurato stesso. Tale relazione potrà essere effettuata anche utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Impresa, riportato in calce alle presenti Condizioni di assicurazione e reperibile presso la rete di vendita, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie;
qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento. In caso di esistenza di testamento, deve essere consegnata copia del verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato, ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, i loro dati anagrafici e capacità d’agire. Per i capitali assicurati complessivamente superiori a 150.000,00 euro o nei casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione di quanto dovuto, l’Impresa potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, la copia dell’atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale.
qualora uno dei Beneficiari sia minore di età o incapace, copia del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx contenente l'autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero dell’Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.
L’Impresa, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. cartelle cliniche, verbale 118, ecc.), in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.).
Resta inteso che, l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, in qualsiasi momento, gli originali, al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi. Gli originali dovranno, in ogni caso, essere consegnati all’Impresa per esigenze legate ad un contenzioso o a seguito di richiesta delle Autorità Competenti.
L’Impresa provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, una volta cessata l’esigenza di trattenerli.
Art. 4 Pagamenti dell’Impresa
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l’impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso la rete di vendita, se anteriore) per quanto riguarda il pagamento dovuto in caso di decesso dell’Assicurato.
Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto.
L’Impresa pagherà mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato ai Beneficiari salvo il caso di pagamenti effettuati ai legali rappresentanti di Beneficiari minori o incapaci.
Art. 5. Prescrizione
Ai sensi dell’articolo 2952 codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
Qualora i Beneficiari non richiedano entro il predetto termine di prescrizione la liquidazione della prestazione, l’importo viene devoluto dall’Impresa al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6. Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che l’Impresa non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892,1893 del Codice Civile, da parte dell’Impresa:
a) nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave:
- il rifiuto, in caso di sinistro, di qualsiasi pagamento;
- la contestazione della validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui l’Impresa stessa ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
b) nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave:
- la riduzione, in caso di sinistro, del capitale assicurato in relazione al maggior rischio accertato;
- la facoltà di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
In ogni caso l’inesatta indicazione della data di nascita dell’Assicurato comporta la rettifica delle prestazioni assicurate in base alla data corretta.
Le dichiarazioni, rese dal Contraente e dall'Assicurato o acquisite dall’Impresa, all'atto della sottoscrizione di contratti di assicurazione infortuni e/o malattia stipulati con l’Impresa stessa o con società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A., non liberano, il Contraente e l'Assicurato, dall'obbligo di fornire dichiarazioni esatte complete e veritiere con riferimento al presente contratto di assicurazione.
Art. 7. Cambiamento di professione dell'Assicurato
I cambiamenti di professione o di attività dell'Assicurato devono essere comunicati all’Impresa con lettera raccomandata A.R.. L’Impresa fatte le dovute valutazioni si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo1926 del codice civile .
La mancata comunicazione del cambiamento di professione o di attività dell'Assicurato, comporta la facoltà da parte dell’Impresa di procedere ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del C.C., come previsto all’articolo 6, delle presenti Condizioni di assicurazione.
Quando e come devo pagare?
Art. 8. Premio
Le prestazioni assicurate di cui all’articolo1 delle presenti Condizioni di assicurazione sono garantite previo pagamento all’Impresa, da parte del Contraente di un premio annuo, di importo costante da versare per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la morte dell’Assicurato. Il Contraente deve effettuare il pagamento del premio annuo in via anticipata all’atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, e alle scadenze pattuite indicate nella proposta di assicurazione e nella polizza.
Il pagamento del premio annuo può essere frazionato in rate mensili, trimestrali o semestrali. In tal caso il pagamento dei premi viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza mensile, trimestrale o semestrale della data di decorrenza. In caso di frazionamento del premio annuo, le rate in cui viene suddiviso il premio annuo sono maggiorate dell'addizionale di frazionamento (interesse di frazionamento).
Il premio relativo al primo anno di durata del contratto, anche se frazionato, è dovuto per intero. I premi potranno essere pagati con le seguenti modalità:
▪ assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente dell'impresa di assicurazione, fermo restando che per specifiche esigenze procedurali l’Impresa si riserva di richiedere che l’assegno venga intestato ad Allianz S.p.A;
▪ bonifico bancario intestato esclusivamente all'agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente dell'impresa di assicurazione, fermo restando che per specifiche esigenze procedurali l’Impresa si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato ad Allianz S.p.A.;
▪ bollettino postale (in tal caso verrà considerata come data di pagamento del premio quella apposta dall’ufficio postale);
▪ carta di debito/credito;
▪ SDD (Sepa Direct debit) su conto corrente direzionale, obbligatorio in caso di frazionamento mensile o trimestrale. L'obbligatorietà del SDD si applica ai pagamenti successivi al primo e potrà essere estesa a frazionamenti diversi dal mensile o trimestrale subordinatamente a specifiche disposizioni impartite agli intermediari preposti alla vendita. Il SDD è attivabile anche tramite l’utilizzo di carta di debito, qualora tale servizio sia abilitato e tale mezzo sia accettato dall’intermediario assicurativo;
▪ reinvestimento del capitale proveniente da un contratto Vita preesistente. Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano direttamente sul Contraente. Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle suddette.
L’importo del premio di perfezionamento è indicato nella proposta di assicurazione.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 9. Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell’assicurazione
Il Contraente prende atto che l’Impresa è libera di accettare o meno la proposta di assicurazione, secondo le modalità di seguito specificate.
In caso di accettazione della proposta, l’Impresa potrà dare inizio all’esecuzione del contratto. Il contratto si intenderà pertanto concluso e produrrà i suoi effetti dalle ore 24:00 del giorno indicato nella proposta quale data di decorrenza. L’Impresa darà prontamente avviso al Contraente dell’avvenuta conclusione del contratto, inviando apposita comunicazione e rilasciando altresì copia della polizza.
Il contratto sarà costituito dalla proposta di assicurazione, dai documenti in essa richiamati, dalla comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, nonché dalla polizza.
In caso di mancata accettazione della proposta di assicurazione, l’Impresa ne darà comunque comunicazione al Contraente e provvederà entro 30 giorni alla restituzione delle somme versate.
Art. 10. Durata
La durata del contratto non può essere inferiore ad 1 anno né superiore a 30 anni, avuto riguardo all’età dell’Assicurato che, alla decorrenza del contratto, deve essere almeno pari a 18 anni e, alla scadenza contrattuale, non superiore a 80 anni. L'età considerata è, in tutti i casi, l’età computabile.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Art. 11. Revoca della proposta e diritto di recesso
La proposta di assicurazione potrà essere revocata dal Contraente (ai sensi dell’articolo 176 D. Lgs. 209/2005) fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, mediante comunicazione scritta all’Impresa contenente gli elementi identificativi della proposta, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Allianz
S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Xxx Xxxxxx, 1 - 34123 Trieste.
Le somme versate dal Contraente verranno restituite dall’Impresa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, il Contraente potrà recedere dal contratto medesimo (ai sensi dell’articolo 177 D. Lgs. 209/2005), mediante comunicazione scritta all’Impresa contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Allianz S.p.A.
- Ufficio Vita - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e l’Impresa da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.
Entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di recesso l’Impresa è tenuta a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto al netto: delle eventuali imposte, della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, dell’imposta di bollo se prevista, nonché delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute .
Art. 12. Mancato pagamento del premio annuo: risoluzione
Il mancato pagamento del premio o anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 delle presenti Condizioni di assicurazione, la risoluzione del contratto.
Qualora il decesso dell’Assicurato si verifichi durante il suddetto periodo di interruzione del pagamento del premio, la prestazione da parte dell’Impresa non è dovuta.
In tale caso i premi versati restano definitivamente acquisiti all’Impresa.
A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che l’Impresa non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.
Sono previsti riscatti e riduzioni?
Art. 13. Riscatto e riduzione
Il contratto non prevede l’esercizio del diritto di riscatto e non riconosce un valore di riduzione.
Art. 14. Ripresa del pagamento del premio annuo: riattivazione
Nel caso sia stato interrotto il pagamento dei premi, entro sei mesi dalla data di interruzione del pagamento premi, il Contraente ha comunque facoltà di riattivare il contratto. La riattivazione è possibile previa corresponsione di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi legali calcolati in funzione del periodo di tempo intercorso tra le rispettive date di scadenza del pagamento del premio e la data di ripresa del versamento del premio.
Qualora siano trascorsi sei mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi, la riattivazione può avvenire solo dietro espressa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta dell’Impresa, che si riserva di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere in merito alla possibilità di riattivazione.
La riattivazione del contratto, effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina con effetto dalle ore 24 del giorno del versamento dell'importo dovuto (premi arretrati e eventuali interessi legali) la copertura assicurativa con le prestazioni assicurative di cui all'articolo 1 delle presenti Condizioni di assicurazione.
La facoltà di riattivazione del contratto non è in ogni caso esercitabile trascorsi 24 mesi dalla scadenza del premio annuo o della prima rata di premio non pagata.
Qualora nel periodo di interruzione del pagamento del premio si verifichi il decesso dell’Assicurato, il Contraente o i suoi eredi non possono corrispondere i premi arretrati per riattivare il contratto e nulla è dovuto da parte dell’Impresa.
In caso di mancato pagamento dei premi e qualora non venga effettuata da parte del Contraente la riattivazione nei termini sopraindicati, il contratto si intende definitivamente risolto e i premi versati definitivamente acquisiti dall’Impresa.
Altre informazioni
Art. 15. Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione, come previsto dall’articolo 1921 del codice civile.
La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto all’Impresa. Revoche e modifiche sono efficaci, tuttavia, anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola faccia espresso riferimento alle polizze vita o sia specificamente attributiva delle somme con tali polizze assicurate.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dal Contraente o dai suoi eredi nei seguenti casi (articolo 1921 del codice civile):
▪ dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio;
▪ dopo la morte del Contraente;
▪ dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all’Impresa di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Ai sensi dell’articolo 1920 del codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’Impresa. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
Art. 16. Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’articolo 1923 del codice civile le somme dovute dall’Impresa, in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita, non sono pignorabili né sequestrabili.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (articolo1923, comma 2 del codice civile).
Art. 17. Cessione, pegno, vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Xxxx atti diventano efficaci solo nel momento in cui l’Impresa ne faccia annotazione sul documento di polizza o su apposita appendice, che diviene parte integrante del contratto.
Art. 18. Tasse e imposte
Xxxxx e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto. Art. 19. Foro competente
Per le controversie relative al contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del
Contraente o del soggetto che intende far valere i diritti derivanti dal contratto. Art. 20. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
Condizioni di assicurazione
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI
(valida solo se espressamente richiamata nella Proposta di assicurazione)
Che cos’è assicurato? Quali sono le prestazioni?
Art. 1. Prestazioni assicurate In caso di decesso dell’Assicurato per infortunio prima della scadenza contrattuale, l’Impresa garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un capitale pari al capitale assicurato in caso di decesso relativo alla garanzia principale, che viene raddoppiato qualora l’Infortunio mortale dell’Assicurato sia conseguente ad incidente stradale.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa ed i premi pagati restano acquisiti da quest’ultima.
Agli effetti dell'assicurazione complementare, s'intende per
▪ infortunio un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca all'Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che abbiano come conseguenza la sua morte e purché questa, quando non sia immediata, avvenga entro dodici mesi dall'infortunio e la causa del decesso sia provata anatomopatologicamente;
▪ infortunio conseguente ad incidente stradale quell'infortunio cagionato da veicoli mezzi meccanici in circolazione - esclusi quelli ferroviari - che avvenga su strade d'uso pubblico o su aree a queste equiparate nonché su aree private in cui l'Assicurato rimane vittima, che produca all'Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che abbiano come conseguenza diretta la sua morte purché questa, quando non sia immediata, avvenga entro dodici mesi dall'infortunio e la causa del decesso sia provata anatomopatologicamente.
Sono compresi in garanzia:
▪ l'asfissia non di origine morbosa;
▪ gli avvelenamenti acuti da inalazione, ingestione e assorbimento, per errore, di sostanze venefiche;
▪ le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;
▪ l'annegamento, l'assideramento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore;
▪ le infezioni che siano diretta conseguenza di un infortunio;
▪ gli infortuni conseguenti a stati di malore o di incoscienza;
▪ gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
▪ gli infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa nonché quelli sofferti dallo stesso - sempreché involontariamente coinvolto - in occasione di tumulti popolari, di aggressioni o di atti violenti, anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale.
Ci sono limiti di copertura?
Art. 2. Esclusioni e delimitazioni del rischio
La garanzia non è operante quando l'Infortunio dipenda, direttamente o indirettamente, da:
▪ stati di ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
▪ atti illeciti commessi dolosamente dall'Assicurato;
▪ movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche;
▪ partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, operazioni di pace, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare. Nel caso in cui l’Assicurato non abbia preso parte attiva ad uno o più degli atti suindicati e si dovesse già trovare nel territorio interessato al momento in cui tali eventi sono cominciati, la copertura si intende operante per 14 giorni dal loro inizio; dopodiché, se la minaccia derivante da tali eventi sia continuativa e persistente, il decesso è escluso dalla copertura fintanto che l’Assicurato rimanga nel territorio interessato. L’esistenza di una delle suddette situazioni già al momento dell’arrivo dell’Assicurato in un determinato territorio, e sempreché la minaccia derivante sia continuativa e persistente, comporta invece l’esclusione immediata della copertura;
▪ esposizione a forme di radioattività artificiale;
▪ operazioni chirurgiche, accertamenti e trattamenti medici non resi necessari da Infortunio;
▪ imprese inusuali o temerarie;
▪ pratica delle professioni di: titolare o dipendente con lavoro manuale in cantiere edile o di sistemazione idraulica; vigile del fuoco;
▪ pratica dei seguenti sport: alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci/snowboard alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, bob, skeleton, immersione subacquee con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, pugilato, kickboxing, vela con traversate oceaniche, sport estremi (base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning/torrentismo, hydrospeed, kitesurf, downhill, tuffi da scogliere/cliff diving);
▪ uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
▪ uso, anche come passeggero:
▪ di aeromobili in genere, fatta eccezione per gli infortuni che l'Assicurato subisca in qualità di passeggero durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti;
▪ di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
▪ di aeromobili di aeroclubs;
▪ di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad esempio: deltaplani, ultraleggeri, parapendio);
▪ insurrezioni o risse (salvo i casi di legittima difesa);
▪ eventi avvenuti in uno qualunque dei paesi per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere il viaggio. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx (o sito sostitutivo del Ministero degli esteri). Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione.
Che obblighi ho? Cosa fare in caso di evento?
Art. 3. Denuncia dell'infortunio e obblighi conseguenti
Al verificarsi del decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio, gli aventi diritto devono darne avviso all’Impresa mediante richiesta scritta (raccomandata) indirizzata a Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, entro 15 giorni dall'evento o dal momento in cui i medesimi ne abbiano avuto la possibilità.
La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'evento, le cause che lo hanno determinato, le circostanze e gli eventuali testimoni dell'infortunio e comprovare che il decesso è conseguenza dell'infortunio stesso.
Nel caso in cui sia intervenuto un medico, sarà necessario allegare alla denuncia un suo certificato.
Gli aventi diritto dovranno, inoltre, consentire all’Impresa lo svolgimento delle indagini ed autorizzare i medici, intervenuti dopo l'infortunio, a fornire le ulteriori informazioni che fossero richieste.
Quando e come devo pagare?
Art. 4. Premio
Le prestazioni assicurative di cui all'articolo 1 delle presenti Condizioni di assicurazione relative alla Garanzia complementare infortuni, sono garantite previo pagamento all’Impresa, da parte del Contraente, di un premio, comprensivo delle imposte, da versarsi in via anticipata ed alle scadenze pattuite.
Il pagamento del premio viene effettuato congiuntamente al pagamento del premio relativo alla garanzia principale, all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione e per tutta la durata dello stesso, con le medesime norme stabilite per la garanzia principale.
Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la sospensione della presente garanzia complementare.
La ripresa del pagamento del premio, effettuata nei termini e secondo le modalità delle Condizioni di assicurazione della garanzia principale, ripristina la presente garanzia complementare, con effetto dalle ore 24 del giorno del versamento dell'importo dovuto.
Nel caso in cui prima della scadenza contrattuale si verifichi il decesso dell'Assicurato, non è più dovuto alcun premio da parte del Contraente.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 5. Entrata in vigore
A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le prestazioni assicurate di cui all'articolo1 delle Condizioni di assicurazione relative alla garanzia complementare infortuni sono operanti dalle ore 24 del giorno indicato nella proposta di assicurazione e nella polizza quale data di decorrenza.
Art. 6. Estinzione della garanzia
La garanzia complementare si estingue:
▪ in caso di mancato versamento del premio, per qualsiasi motivo;
▪ alla scadenza contrattuale;
▪ alla scadenza dell’annualità di premio più vicina al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato.
Altre informazioni
Art. 7. Norme sussidiarie - Pagamento del capitale assicurato
Per quanto riguarda le tasse ed imposte presenti e future, per il foro competente e per quanto non risulti espressamente stabilito dalle presenti condizioni, le parti si richiamano alle Condizioni di assicurazione della garanzia principale ed alle norme di legge in materia.
GLOSSARIO
Addizionale di frazionamento
Maggiorazione del premio prevista a fronte della rateizzazione dello stesso. Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne
alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l’Impresa ed il Contraente. Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto e può coincidere o no con il Contraente. Le prestazioni previste dal
contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la
prestazione prevista dal contratto qualora si verifichi l'evento assicurato. Carenza
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione sono sospese e quindi non sono efficaci. Il periodo di
carenza intercorre dal momento della stipulazione del contratto e può essere di sei mesi o di 5 anni. Qualora l'evento assicurato si verifichi in tale periodo l’Impresa non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una prestazione inferiore.
Caricamento
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’Impresa. Condizioni di assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi all’Impresa.
Costi (o spese)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dall’Impresa.
Decorrenza
Momento in cui il contratto produce i suoi effetti e le garanzie diventano efficaci, previo pagamento del premio. La data di decorrenza è indicata nella proposta di assicurazione e nella polizza.
Documento di polizza (o Polizza)
Documento cartaceo attestante l’esistenza del contratto di assicurazione. Durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall’Impresa. Età computabile
Età determinata trascurando le frazioni d’anno fino a sei mesi ed arrotondando per eccesso ad un anno intero le frazioni
d’anno superiori a sei mesi. Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Periodo di interruzione del pagamento del premio
Periodo che decorre dal 31° giorno successivo al mancato pagamento del premio annuo fino a che il Contraente non provveda all’eventuale ripresa del pagamento del premio annuo.
Premio annuo
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione a fronte delle prestazioni assicurate.
Premio unico
Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica all’Impresa al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione a fronte delle prestazioni assicurate.
Proposta
Xxxxxx sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta all’Impresa la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Recesso (o ripensamento)
Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione e farne cessare gli effetti. Revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Riattivazione
Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini e secondo le modalità indicate nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.
Scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto. Sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto (decesso dell’Assicurato) e per il quale viene prestata la
garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.
RELAZIONE DEL MEDICO DR XXXXX CAUSA CHE DETERMINÒ
IL DECESSO DELL’ASSICURATO E SULLE SUE CONDIZIONI SANITARIE PREGRESSE.
La preghiamo di redigere la presente relazione fornendo tutte le notizie utili ad illustrare l’inizio e il decorso di malattie gravi, o comunque significative, eventualmente sofferte dall’Assicurato, anche se le stesse non sono da porsi in relazione con la causa del decesso e di rispondere esattamente ad ogni domanda senza lasciare risposte in bianco. Qualora in possesso dei referti medici citati in seguito, si prega di allegarli.
Cognome e nome dell’Assicurato………………………………………………………………………………………………………. Età: anni …………….…
Professione ……………………………………………………………………….…………………………….….… Stato civile …………………………………….
Luogo in cui si è verificato il decesso ………………………………………………………………………………………….. .. (Provincia di )
Data della morte ….…… / …..… / ………. ora …………..
Evento che ha causato il decesso dell’Assicurato:
Diagnosi iniziale: …..…………………………………………………………..……………………………………….…..………..…………………………………….
Successione morbosa: …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..
Accidente terminale:………………………. ……………………………………………….……………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………………………….……………………..………………………
1. a) Lei è stato il medico abituale dell’Assicurato? SI’ NO
b) Da quale epoca? …………………………….…………………………………………………………………………….…..…………………………………
2. a) Oltre a Lei o precedentemente a Lei, l’Assicurato è stato curato da altri medici? SI’ NO
b) Xxxxx (indicare in quale epoca, per quali malattie e possibilmente anche il loro attuale domicilio)? ……………………………….………..….
…………………………………………………………..……………………………………………………………………..…...…………..…………………………
……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 3. a) Quale è stata l’anamnesi patologica remota (indicare la data di insorgenza delle malattie)?..................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………...…..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………...………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b) Nel caso vi siano stati ricoveri precisare, anno, luogo delle eventuali degenze e relativa diagnosi ………………………..………..……………
.……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
4. a) Quale è stata l’anamnesi patologica prossima (indicare con precisione la data di insorgenza delle malattie e la loro sintomatologia)?..........
……………………..………………………………………………………………….……………………………..…………………..………….………………………..
…..………………………………………………………………………………………………………..……………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b) Sono state eseguite indagini diagnostiche? SI’ NO
c) Indicare epoca, luogo, nominativo della struttura medica e trascrivere i referti più significativi ……………………..……………….…………….
.……………………………………………………………………………………………………………..…………………..............................…………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………...............
d) Nel caso vi siano stati ricoveri precisare, anno, luogo delle eventuali degenze e relativa diagnosi ………………………………..…………….…
.……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
e) Se si sono resi necessari interventi chirurgici o trattamenti terapeutici, specificare il tipo di intervento e le cure effettuate………...…..…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. a) Da quando ha cominciato a curare l’Assicurato per la malattia che è stata poi la causa del decesso?......................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. a) L’Assicurato è mai stato ricoverato per l’evento che ha poi causato il suo decesso?
SI’ NO
b) Dove ed in quale epoca? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. a) L’Assicurato conosceva la natura della malattia per la quale è poi deceduto?
SI’ NO
b) Da quando?………………………………………………………………………………….…………………………………………………….…………………..
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..
8. a) E’ stata effettuata l’autopsia? SI’ (allegare il referto) NO
9. a) Nell’ipotesi che la causa di morte non sia ascrivibile a malattia, quali lesioni hanno provocato l’esito (allegare la relativa documentazione)?................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
10. a) L’Assicurato ha mai fatto uso di alcolici? SI’ NO
b) In quale misura e da quando? …………………………………………..………………………………………………………………………………………..
11. a) L’Assicurato ha mai fumato? SI’ NO
b) In quale misura e da quando? …………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. a) Per una migliore illustrazione del caso clinico può aggiungere ulteriori notizie ed informazioni?
SI’ NO
b) Quali? …….………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
Nome e cognome del medico: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..
Comune: …………………………………………………..…………………… Prov.: …………. C.A.P. ………………………………………………………………….
Telefono ………………………………………………… email ……………………………………………………………….………………………………………….
Luogo e data…………………………………………. Timbro e firma del medico …………………………………………………………
S.M. Relazione Medico/versione 01/09/2016
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
Polizza Collettiva n° 200179 abbinata alla Polizza Lovia Plus di Allianz S.p.A.
INDICE
DEFINIZIONI pag.1
NO RMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE pag.2
1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE pag.2
2. PERSONE ASSICURABILI pag.2
3. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE pag.2
4. VALIDITÀ TERRITORIALE pag.2
ES CLUSIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE pag.2
5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE pag.2
6. DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ pag.3
NO RME CHE REGOLANO LA GARANZIA IN PARTICOLARE pag.4
IS TRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA pag.5
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ pag.6
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO pag.6
INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO pag.6
INFORMATIVA PER LA PRIVACY pag.7
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
Allianz Global Assistance: il marchio che identifica AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia. Assicurato: la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione vita.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Ce ntrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. che provvede 24 ore su 24 e per tutta la durata dell’anno, al contatto telefonico con l’ Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente: Allianz S.p.A. ossia il soggetto che stipula l’assicurazione con Allianz Global Assistance. Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Estero: tutti i Paesi che non rientrano nella definizione di Italia.
Evento: l’accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.
Impresa: AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, Viale Brenta 32, Milano di seguito anche denominatacon il suo marchio Allianz Global Assistance.
I talia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Re sidenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
S inistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE
1. O GGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Il Contraente Allianz S.p.A. stipula l’assicurazione con Allianz Global Assistance per conto degli assicurati.
Allianz Global Assistance si obbliga nei confronti degli Assicurati e del Contraente a prestare i servizi d i assistenza e/o le garanzie assicurative, nei limiti e alle condizioni stabiliti al paragrafo “ESCLUSIONI E LIMITAZIONI comuni a tutte le garanzie”, così come definite nei punti:
a) Assistenza medico-sanitaria telefonica
b) Second Opinion - Consulenza sanitaria di Altissima Specializzazione
c) Interprete a disposizione all’estero
d) Informazioni legali
e) Trasferimento/rimpatrio della salma
f) Organizzazione funerale
g) Disbrigo pratiche funerarie
Il Contraente in ogni caso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'esecuzione delle pre stazioni previste nel presente contratto per le obbligazioni che l’Impresa assume nei confrontidei singoli assicurati.
2. P ERSONE ASSICURABILI
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione è la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione Lovia Plus con Allianz S.p.A.
3. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
A condizione che sia intervenuta la conclusione delcontratto di assicurazione Lovia Plus, le prestazioni di assistenza Allianz Global Assistance entrano in vigore dalle ore 24 del giorno indicato nella proposta di assicurazione di Lovia Plus quale data di decorrenza.
Le prestazioni di cui alle presenti condizioni si intendono operative per tutta la durata contrattuale di Lovia Plus. L’Assicurazione cessa comunque, anche prima della scadenza sopra indicata, dalle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo dei seguentieventi:
a) risoluzione delcontratto Lovia Plus a seguito di mancato pagamento dei premi;
b) liquidazione del xxxxxxxxx Xxxxx Plus in caso di decesso dell’Assicurato.
4. VALIDITÀ TERRITORIALE
L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all’interno delle singole garanzie, vale per il te rritorio de gli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra.
La copertura assicurativanon è operativanei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestat e in condizionitalida violare unaqualsiasi legge che possa comportare sanzioniai sensi delle norme e dei Re golamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altranormativa applicabile.
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI comuni a tutte le garanzie
Esclusioni comuni a tutte le garanzie
Sono e sclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordignidi gue rra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurp ato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumultipopolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizion e per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivogliaatto che includa ma non sia limitato all’ uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzantio contaminazione radioattiva sv iluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomenidi trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasinatura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, de l sottosuolo, o
qualsiasi danno ambientale;
k) dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
l) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
m) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
n) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
o) suicidio o tentativo di suicidio;
p) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
q) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non
privato;
r) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
s) quarantene.
Le prestazioni di assistenza nonsono previste per:
t) infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti;
u) interruzione volontariadellagravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno, xxxxx non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
v) cure ortodontiche e di paraodontopatie di protesi dentarie;
w) cure ed interventi per l’eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesiin genere;
x) espianto/trapianto di organi.
Disposizioni e Limitazioni di responsabilità
a) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione di prestazioni di assistenzache si accertino non essere dovute in base a quanto p re visto dal contratto o dalla legge;
b) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
c) nei casi in cui l’Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l’intervento di un’altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazionipreviste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
d) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell’Assicurato;
e) il diritto alle prestazioni di assistenze decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi delsinistro;
La Centrale Operativa nonpotrà essere ritenuta responsabile di:
f) ritardi conseguentiad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
g) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.
I l servizio fornito dalla centrale Operativa non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto interve nto sanitario, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.
NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA IN PARTICOLARE
PACCHETTO ASSISTENZA ABBINATO AL PRODOTTO ALLIANZ “Lovia Plus”
a) Assistenza medico-sanitaria telefonica
L'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, può usufruire di un servizio di assistenza medica, qualora necessiti di informazioni e/o consigli medico-generici.
Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall’Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosidel medico curante, la Centrale Operativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.
L'Assicurato che necessiti di informazioni riguardanticentri sanitari di alta specializzazione in Italia e all’ Estero, può
usufruire del servizio di assistenza medicadella Centrale Operativa per reperire le informazioni necessarie.
b) S econd Opinion - Consulenza sanitaria di Altissima Specializzazione
Quando, in seguito ad infortunio o malattia, l’Assicurato o il suo medico curante desiderino effettuare il riesame della documentazione clinica in loro possesso c/o un centro medico ritenuto internazionalmente di rife rimento per la patologia clinica di cui soffre l’Assicurato.
Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e della documentazione medica in possesso dell’Assicurato, la Centrale Operativa acquisisce e verifica tutta la documentazione clinica e diagnostica in possesso dell’Assic urato, ricerca ed identifica a livello internazionale il centro medico ritenuto eccellente per la specifica patologia dell’Assicurato e vi si rivolgerà per ottenerne la Second Opinion scientifico-specialistica fornendo altresì all’Assicurato, tramite il servizio di assistenza medica della Centrale Operativa o i propri medici convenzionati, il necessario ed adeguato supporto medico specialistico, anche per ciò che riguarda un primo sostegno psicologico pe r l’ Assicurato e/o per i suoi familiari conviventi, tenendone a proprio carico i relativi costi.
Se necessario, la Centrale Operativa provvede alla traduzione (in inglese, francese, spagnolo o te desco) di tutta la documentazione medica necessaria ad ottenere la refertazione scientifico-specialistica e della succe ssiva re lativa refertazione, sempre tenendo a proprio carico i relativi costi.
Tale garanzia è operante nel rispetto della normativa Privacy in vigore, pertanto l’Assicurato dovrà fornire una liberatoria nei confronti della Centrale Operativa, onde permettere la diffusione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.
c) Interprete a disposizione all’estero
Quando l'Assicurato, a seguito di ricovero ospedaliero, trova difficoltà a comunicare nella lingua locale , la Ce ntrale Operativa mette a disposizione un interprete o, in alternativa, lo invia direttamente sul posto.
Nel caso di invio sul posto la Centrale Operativa prenderà in carico i relativi costi fino alla concorrenza di € 250,00, per
e vento e per anno assicurativo.
d) Informazioni legali
Servizio gratuito di informazioni legali telefoniche “di prima necessità” che consente all’Assicurato di ottenere indicazioni e chiarimentidi natura giuridica relativamente a leggi e normative su fatti e situazioni della v ita privata, quali a titolo esemplificativo, proprietà della casa o dell’auto, problemi condominiali, famiglia ed eredità, lavoro dipendente, circolazione stradale, responsabilità civile e penale verso terzi, tutela deiconsumatori, diritto all’assistenza sanitaria.
L’Assicurato, per fruire della prestazione, deve telefonare alla Centrale Operativa che provvede ad organizzare il servizio individuando il consulente più indicato in materia che contatterà il soggetto richiedente entro il giorno feriale successivo alla richiesta.
Il servizio è operativo dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
e) Trasferimento/rimpatrio della salma
Validità territoriale: prestazione erogabile ad oltre 50 km dalla Residenza dell’Assicurato.
In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa si incarica, a proprie spese , dell'adempimento di tutte le formalità sul posto, del trasporto della salma (incluso le spese delferetro, in conformità con le norme internazionali), fino al luogo di sepoltura. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione.
Inoltre, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, l’Impresa vi provvede a proprie
spese.
f) O rganizzazione funerale
La Centrale Operativa provvede all’organizzazione di quanto necessario allo svolgimento del se rvizio fune bre ne l luogo prescelto per l’inumazione o cremazione, tenendo a proprio carico i costi all’organizzazione fino alla concorrenza di Euro 2.000,00, di quanto necessario allo svolgimento del servizio fune bre nel luogo pre sce lto per l’inumazione o cremazione. L’organizzazione sarà effettuata nellaseguente modalità: N° 4 necrofori in divisa; N° 1 auto funebre (limousine); Trasporto incluso; Eventuali attese incluse.
g) Disbrigo pratiche funerarie
In seguito all’attivazione della prestazione “Organizzazione funerale”, la Centrale Operativa provvede ad incaricare un proprio fornitore per il disbrigo delle pratiche relative al funerale, all’inumazione, alla cremazione e alla cerimonia funebre, che comprendono:
• attivazione procedura burocratica di denuncia morte;
• richiesta autorizzazioni e permessi necessari e predisposizione della documentazione utile;
• definizione con le autorità competenti dei tempie modi stabiliti per il funerale.
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Per permetterne l'intervento immediato l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite:
• Numero verde: 000 000 000
• Telefono (anche per chiamate dall’estero): - 00 00000 000
• Fax: +39 02 / 0000 0000
indicando con precisione:
• tipo di Assistenza di cui necessita;
• nome e cognome;
• indirizzo e luogo da cui chiama;
• eventuale recapito telefonico;
• numero polizza 200179
La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documentigiustificativi in originale a:
AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia Casella Postale 302
Xxx Xxxxxxxx, 0 00000 XXXXXX
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
Inoltre l'Assicurato dovrà:
• farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ognieventuale rimborso successivo; comunicare, insieme alla documentazione de l danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice IBAN e Codice Fiscale.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
❑ Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice) L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
S ede Legale
7, Xxxx Xxxx, 93400 S aint-Ouen – France
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080 Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
❑ Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010
❑ Rappresentanza Generale per l’Italia Xxxxx Xxxxxx 00, XXX 00000, Xxxxxx XXXXXX
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
❑ Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - xxx.xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
❑ Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al xx. X.00000, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
❑ Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
❑ P rescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P & C S .A. Rappresentanza generale per l’Italia derivante dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
❑ Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e- mail) alla Società:
Servizio Qualità
AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 XXXXXX (Xxxxxx)
fax: x00 00 00 000 000
e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVAS S, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (XX), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'ap posito modello reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVAS S o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/
INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
Informativa per la privacy
Abbiamo cura dei suoi dati personali
AWP P& C S. A. , Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito, AWP), con sede in X.xx Xxxxxx 00 00000 XXXXXX, è una compagnia assicurativa abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento che fornisce prodotti e servizi assicurativi .
La tutela della sua privacy è una delle nostre priorità. La presente informativa per la privacy illustra quale tipologia di dati personali sar anno raccolti, le modalità e il motivo della raccolta e i soggetti con cui saranno condivisi o a cui saranno divulgati. La preghiamo di leggerla con attenzione.
Qualora, in fase di emissione della polizza, vengano forniti i dati personali di ulteriori persone che saranno coperte dalla medesima polizza, Le segnaliamo che avrà l’onere di far pervenire a tutte le persone interessate le informazioni contenute in questo documento.
1. Chi è il titolare del trattamento?
Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che controlla ed è responsabile della conservazione e dell’uso dei dati personali in forma cartacea o elettronica. AWP è il titolare del trattamento, secondo quanto definito dalle leggi e dai regolamenti in materia di protezione dei dati.
2. Quali dati personali saranno raccolti?
Raccoglieremo e tratteremo varie tipologie di dati personali che la riguardano:
• Cognome, nome
• dati di contatto
3. Come otteniamo e utilizziamo i suoi dati personali?
Raccoglieremo e utilizzeremo i suoi dati personali, che otterremo da Allianz per diverse finalità, come indicato di seguito:
✓ Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento all’amministrazione della polizza
✓ Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento alla gestione dei sinistri (es. erogazione delle prestazioni previste )
✓ Per gestire le somme dovute
✓ Per la prevenzione e l’individuazione delle frodi e prevenzione dei reati di terrorismo
✓ Per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e amministrativa)
✓ Per verificare la qualità dei servizi prestati e la soddisfazione della clientela
Per le finalità sopra indicate specifichiamo che il trattamento dei dati verrà effettuato sulla base della necessità di adempimento del contratto (in particolare la gestione della polizza, dei sinistri e delle somme dovute) o di obblighi di legge nonché per il perseguimento di interessi legittimi della Società, nello specifico per la prevenzione ed individuazione delle frodi, la prevenzione dei reati di terrorismo e le verifiche di qualità del servizio.
Nel caso in cui non desideri comunicarci i suoi dati personali, potremmo non essere in grado di fornirle i prodotti e i servizi che ha richiesto o per i quali potrebbe avere un interesse.
4. Chi potrà accedere ai suoi dati personali?
Ci assicureremo che i suoi dati personali siano trattati in maniera compatibile con le finalità indicate in precedenza.
Per le finalità indicate, i suoi dati personali possono essere divulgati ai seguenti soggetti che operano in qualità di titolar i del trattamento:
• Autorità pubbliche
Per le finalità indicate, possiamo inoltre condividere i suoi dati personali con i seguenti soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento dietro nostre istruzioni:
• Altre società del Gruppo Allianz, fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (ad esempio, strutture sanitarie, consulenti tecnici, periti, avvocati,), società di servizi per le attività gestionali (sinistri, IT, posta, gestione documenti);
Infine, possiamo condividere i suoi dati personali, in caso di riorganizzazione prevista o effettiva, fusione, vendita, joint venture, trasferimento o altra cessione della totalità o di parte del nostro business, asset o titoli (anche in sede di procedure di insolvenza o di analoga natura).
5. Dove saranno trattati i suoi dati personali?
I suoi dati personali possono essere trattati all’interno e all’esterno dello Spazio economico europeo (SEE) dai soggetti indicati nella sezione 4, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali riguardanti riservatezza e sicurezza e in linea con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i suoi dati personali a soggetti non in possesso dell’autorizzazione per il relativo trattamento.
Laddove trasferissimo i suoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad opera di un’altra società del Gruppo Allian z, lo faremo nel rispetto delle norme aziendali vincolanti di Allianz approvate dall’Autorità Garante e note come Standard Allianz sulla Privacy (Binding Corporate Rules, BCR), che definiscono le opportune misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l’elenco di società del Gruppo che le seguono è accessibile sul sito di Allianz Partn ers, al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx-xxxxxxxx---xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxx-.xxxx. Laddove non si applichino le BCR di Allianz,
ci adopereremo invece per assicurare che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo SEE sia opportunamente tutelato come all’interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali trasferimenti (ad esempio le Clausole contrattuali standard), è possibile contattarci ai recapiti indicati nella sezione 9.
6. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali?
Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di:
• Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento, del(i) responsabile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;
• Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del trattamento;
• Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
• Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
• Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne ab bia contestato l’esattezza, per il periodo necessario a svolgere le opportune verifiche;
• Ottenere i suoi dati personali in formato elettronico, per Lei o per il Suo nuovo assicuratore;
• Presentare un reclamo presso di noi e/o l’autorità competente incaricata della protezione dei dati.
Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 9, fornendo nome, indirizzo e-mail, numero di polizza e scopo della richiesta.
7. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?
Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo.
A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati personali salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti
lo consentano.
È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 6.
8. P er quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?
Conserveremo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:
✓ Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
✓ Dati relativi ai sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 [dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
✓ Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili – 10 [dieci] anni, ai sensi dell’art. 2220 c.c.
✓ Dati relativi ai reclami – 5 [cinque] anni dalla trattazione del reclamo ai sensi dell’art. 9 co. 6 del Regolamento IVASS n. 24/2008
✓ Dati relativi alla verifica di qualità del servizio – 1 (un) anno dall’eventuale richiesta di valutazione all’Interessato
Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso unicamente per le finalità per cui li abbia mo ottenuti.
9. In che modo può contattarci?
In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:
AWP P&C S .A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Data Protection Officer
Xxxxx Xxxxxx 00 00000 XXXXXX
E-mail: pri xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
10. Quanto spesso aggiorniamo l’informativa per la privacy?
La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Le comunicheremo direttamente eventuali modifiche di rilievo che potrebbero essere di suo interesse. La presente informativa per la privacy è stata aggiornata il 19.09.2018.