CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Aggravamento del rischio
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Art. 3 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 4 - Comunicazioni fra le Parti
Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni del Contraente/Assicurato devono essere fatte direttamente alla Società oppure tramite l’Intermediario che gestisce la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente/Assicurato.
Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6 - Facoltà di controllo
La Società avrà facoltà di ispezionare, in qualsiasi momento negli orari d’ufficio, tutta la documentazione riguardante i trasporti assicurati unitamente a qualsiasi altro documento ufficiale del Contraente/Assicurato che abbia attinenza con gli stessi sui quali se richiesto il Contraente/Assicurato si impegna a fornire, anche per iscritto, i chiarimenti richiesti.
Art. 7 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi possono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente/Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza della polizza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art. 8 - Recesso dal contratto in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente/Assicurato ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.
Art. 9 - Oneri fiscali
Le imposte, le tasse e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Legge applicabile e giurisdizione
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e i regolamenti vigenti.
La polizza è regolata dalla legge italiana; ogni controversia riguardante l’interpretazione e l’esecuzione del contratto è regolata dalla giurisdizione italiana.
NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO
In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai successivi Artt. 11, 12 e 13 si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.
Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;
b) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società;
c) darne immediato avviso alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, richiedendo l’intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società più vicino al luogo in cui si è verificato l'evento o il danno è stato scoperto, facendo in modo, ove possibile, che la constatazione avvenga in contraddittorio con il danneggiato e con gli eventuali soggetti responsabili del sinistro;
d) trasmettere tempestivamente alla Società qualunque atto giudiziario relativo al sinistro, anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo;
e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
f) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
Il Contraente/Assicurato è esonerato dagli obblighi di cui alla lettera c) che precede in caso di riserve generiche formulate dal ricevitore, o chi per esso, all'atto della riconsegna delle merci fino al momento in cui gli pervenga uno specifico reclamo o il danno appaia evidente. In quest'ultimo caso il Contraente/Assicurato deve trasmettere senza indugio alla Società la richiesta di risarcimento ricevuta.
Art. 12 - Obbligo di denuncia alle Autorità
In caso di furto o altro reato dal quale derivi un danno alle merci il Contraente/Assicurato o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:
a) la descrizione dei fatti;
b) i dati di identificazione del veicolo;
c) gli elementi idonei a identificare e a quantificare la merce trasportata;
d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza. Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Società.
Art. 13 - Obblighi in caso di ritrovamento del veicolo
Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al veicolo utilizzato per il trasporto e quest’ultimo venga ritrovato, il Contraente/Assicurato o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Società o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l’effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo.
Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società. Il Contraente/Assicurato o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.
Art. 14 - Intervento del perito in caso di sinistro
A parziale deroga di quanto previsto dal precedente Art. 11 lettera c) per i reclami non eccedenti l’importo di Euro 1.500,00 il Contraente/Assicurato è dispensato dal richiedere l’intervento del Commissario d’Avaria per la constatazione del danno. Resta in ogni caso inteso che il Contraente/Assicurato – sotto la propria responsabilità – dovrà fornire alla Società tutta la documentazione necessaria per comprovare il reclamo.
Art. 15 - Modalità per il risarcimento del danno
Ai fini del risarcimento del danno il Contraente/Assicurato, in aggiunta alla denuncia all’Autorità prevista dall’art. 12 e agli eventuali documenti previsti dall’art. 11, lettera d) deve trasmettere alla Società:
a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all’indennizzo;
b) una descrizione dettagliata dei fatti con l’indicazione, in particolare, dei dati identificativi del veicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata e il peso di ciascuna partita di merce trasportata;
c) i documenti di trasporto e ogni ulteriore atto riportante riserve sullo stato della merce o dell’imballaggio;
d) l’attestazione dell’iscrizione di legge all’Albo degli autotrasportatori alla data del sinistro del Contraente/Assicurato.
e) copia della fattura del nolo e della pagina del Registro I.V.A. sulla quale la stessa risulta registrata (limitatamente alle polizze sul “Fatturato Noli”).
f) il pagamento dell’indennizzo da parte della Società sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura di origine e della distinta pesi o altri documenti che provino valore, quantità e tipo della merce danneggiata, restando escluso che costituisca prova sufficiente del danno una semplice nota di addebito al vettore da parte del danneggiato.
g) qualora la polizza sia stipulata con estensione ai trasporti affidati a sub-vettori, il Contraente/Assicurato deve anche trasmettere:
h) i dati di identificazione di detto sub-vettore;
i) i suoi dati di iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori (o equivalente documento per i vettori esteri).
Art. 16 - Gestione delle vertenze - Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa del Contraente/Assicurato in sede penale, sino all’eventuale atto di tacitazione dei danneggiati.
Su richiesta del Contraente/Assicurato, la Società lo informerà sullo stato della vertenza.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e il Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dal Contraente/Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA NEL CASO DI FURTO DEL VEICOLO CON DEROGA TRASPORTO AFFIDATO A TERZI
Art. 17 - Obbligo di sorveglianza
L’operatività della garanzia, nel caso di furto del veicolo, è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, il veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave:
a) sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta e diretta, intendendosi per tale quella esercitata a vista e attraverso la continua presenza dell’autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo;
ovvero
b) sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con
i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati; ovvero
c) sia custodito in aree o locali sorvegliati ininterrottamente da enti e/o persone che rilasciano regolare ricevuta per la custodia del veicolo stesso, conformemente a quanto disposto delle Autorità Competenti;
oppure
d) sosti in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo.
Art. 18 - Obbligo di antifurto
Al di fuori delle ipotesi previste dal precedente Art. 17, la garanzia è altresì operante purché la sottrazione del veicolo avvenga mediante furto con effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell’apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con effrazione dell’apparecchio antifurto installato sullo stesso, accettato dagli assicuratori.
In tali ipotesi, tuttavia, l’operatività dell’assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:
a) sull’autocarro sia correttamente installato e messo in funzione un dispositivo antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari, come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell’Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE; ovvero che sul rimorchio o semirimorchio – quando sganciato dalla motrice – sia installato a regola d’arte un apparecchio antifurto accettato dalla Società;
b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l’assenza anche momentanea dell’autista;
c) non siano state effettuate duplicazioni delle chiavi, ove ed in quanto fornite in dotazione dell’apparecchio antifurto, intendendosi per “chiavi” tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione del sistema antifurto; in caso di loro smarrimento, anche parziale, si dovrà provvedere alla sostituzione certificata di tutte le chiavi;
e
d) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società – quale prova dell’avvenuto inserimento dell’apparecchio antifurto – tutte le chiavi dell’antifurto stesso;
resta inoltre convenuto quanto segue:
e) la mancata constatazione, da parte dell’Autorità o della Società o del Perito da essa designato dell’effrazione o scasso dell’apparecchio antifurto, dei vetri o delle porte comporta l’inoperatività della copertura.
Tuttavia, qualora tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell’apparecchio antifurto e risulti l’installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alla lettera a), la copertura resta operativa ma lo scoperto di polizza sarà maggiorato nella misura del 10%.
Tale maggiorazione di scoperto non si applica nel caso in cui risulti che sul veicolo sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma tecnica CEI 79/17 di 2° o 3° livello o altro apparecchio antifurto che assolva la funzione di testimoniabilità intesa come prova inequivocabile dell’avvenuto inserimento del sistema;
f) in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell’antifurto il Contraente/Assicurato deve presentare immediata denuncia all’Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell’apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera a). Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell’avvenuta installazione del nuovo apparecchio.
Art. 19 - Trasporto affidato a terzi
E’ compresa nell’assicurazione l’eventuale responsabilità del Contraente/Assicurato qualora il trasporto non sia da esso direttamente effettuato ma sia affidato a un sub vettore. In caso di sinistro l’inosservanza delle prescrizioni di cui al paragrafo che precede, agli effetti della operatività della garanzia, non comporterà decadenza del Contraente/Assicurato dal diritto all’indennizzo.
Tuttavia la Società potrà applicare uno scoperto di assicurazione maggiore come sotto specificato.
A parziale deroga di quanto previsto dalla condizione particolare “Scoperti e franchigie” per le perdite o i danni alle merci derivanti da furto, in caso di inosservanza degli obblighi di sorveglianza e custodia di cui sopra, essi saranno risarciti previa deduzione dello scoperto del 20% con il minimo di Euro 500,00 (Euro Cinquecento/00).
Art. 20 - Incidente stradale
La garanzia è comunque operante in caso di sottrazione del veicolo in seguito a incidente stradale che impedisca all’autista di rispettare gli obblighi di cui agli artt. 17 e 18.
ESCLUSIONI
Art. 21 - Merci per le quali opera la garanzia - Merci escluse
Salvo che non sia diversamente indicato nelle Condizioni Particolari, la garanzia opera per i trasporti di merci in genere. Tuttavia la Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dal Contraente/Assicurato in relazione al trasporto di:
a) carte valore o aventi valore facciale, monete, francobolli, documenti;
b) oggetti in materiali preziosi o semipreziosi;
c) oggetti aventi valore d’arte, di antiquariato, di collezione o di affezione;
d) piante e fiori;
e) merci deperibili o da trasportarsi a temperatura controllata con autocarri frigoriferi o isotermici;
f) animali vivi;
g) autoveicoli;
h) esplosivi;
i) armi e munizioni in genere;
j) tabacchi;
k) telefonia cellulare, elettronica di consumo;
l) prodotti farmaceutici;
m) pelli e pellicce;
n) merci da trasportarsi con cisterne;
o) masserizie nonché tutte le merci usate o di rispedizione. salvo specifico accordo fra le Parti.
Art. 22 - Rischi esclusi
La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dal Contraente/Assicurato in conseguenza di:
a) dolo e/o colpa grave del Contraente (qualora il contraente sia una persona giuridica il dolo del predetto si intende riferito ai suoi rappresentanti) e/o dell’Assicurato, dei loro dipendenti o preposti o di qualsiasi soggetto di cui essi si siano avvalsi per l’esecuzione del trasporto quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni;
b) appropriazione indebita, truffa comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, sub-vettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero con il consenso degli stessi;
c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all’atto della presa in consegna delle merci;
e) bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante le soste a terra delle merci in aree scoperte.
La Società non è inoltre obbligata per i danni e le perdite causati direttamente o indirettamente da:
f) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
g) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
h) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
i) esplosioni di mine, bombe o altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
j) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l’esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
k) atti di terrorismo;
l) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
m) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d’aria e uragani, salvo che il Contraente/Assicurato non provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali atti o eventi.
CONDIZIONI PARTICOLARI
SEZIONE I – RESPONSABILITA’ CIVILE DEL VETTORE STRADALE
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore stradale, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto.
E’ compresa nell’Assicurazione la responsabilità dell’Assicurato per perdita o avaria delle cose che lo stesso abbia affidato a terzi per l’esecuzione del trasporto.
La garanzia della Società è subordinata alla condizione che l’Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il subvettore.
L’Assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all’autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti.
La Società non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall’Assicurato in dipendenza di:
a) altre responsabilità contrattuali;
b) eventuali pattuizioni comportanti l’assunzione da parte dell’Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti;
c) tutte le responsabilità di natura extracontrattuale
E’ fatto salvo il diritto della Società all’azione di rivalsa nei confronti del subvettore o del terzo responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento.
L’obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che il Contraente e/o Assicurato non abbia pregiudicato in tutto o in parte tale diritto, rimanendo in tal caso responsabile dell’eventuale pregiudizio arrecato alla Società stessa.
Art. 2 - Durata dell’assicurazione per ciascun trasporto
La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dal Contraente/Assicurato per i danni che le merci subiscano dal momento della loro presa in consegna per l’esecuzione del trasporto, fino al momento della loro riconsegna al destinatario.
Salvo che non sia diversamente previsto da specifiche clausole della presente assicurazione, la garanzia resta operante durante eventuali soste delle merci – anche se non caricate sugli automezzi – verificatesi prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano strettamente dipendenti dall’ordinaria esecuzione del trasporto. L’assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte dell’ottavo giorno successivo a quello dell’arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto.
Resta comunque inteso che la Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dal Contraente/Assicurato per danni alle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o transito di proprietà o in gestione del Contraente/Assicurato.
Art. 3 - Trasporti Nazionali - Limiti di indennizzo e massimali
Il limite dell’obbligazione della Società è costituito dall’ammontare del risarcimento stabilito dall’art. 1696 del Codice Civile, in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali (fissato in euro 1,00 per ogni chilogrammo di peso lordo di merce perduta o avariata) fino alla concorrenza per ogni veicolo del massimale di Euro 44.000,00 (Euro Quarantaquattromila/00).
Fermo restando il limite per veicolo di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste in corso di viaggio, ovvero più veicoli, l’obbligazione della Società non potrà eccedere il massimale per sinistro di Euro 44.000,00 (Euro Quarantaquattromila/00).
Qualora, per effetto dell’applicazione del IV comma dell’art. 1696 del Codice Civile, l’Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto dal II comma dello stesso articolo, la Società terrà indenne l’Assicurato stesso anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro di Euro 100.000,00 (Euro Centomila/00), ferme comunque le esclusioni di polizza, e con applicazione dello scoperto del 10% in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in polizza, senza applicazione di alcun limite massimo di scoperto.
I massimali di polizza devono intendersi al lordo di eventuali scoperti e franchigie.
Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia, le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti di cui alla lettera a) dell’art. 11, anche in eccedenza alla somma massima assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, nonché quelle previste dall’art. 14.
Art. 4 - Trasporti Internazionali - Limiti di indennizzo e massimali
4.1 - L'assicurazione è prestata, per i trasporti soggetti al regime della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960, n.1621, ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982, n. 242 (qui di seguito indicata per brevità come "CMR").
4.2 - Fermo restando quanto previsto all’Art.4.1, l'assicurazione è operante esclusivamente per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali di cui al successivo articolo.
4.3 - Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'art. 23, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 e dall'art. 25 della CMR, sino a concorrenza, per ogni veicolo, del massimale indicato in polizza, fissato in 8,33 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) per ogni chilogrammo di peso lordo mancante ovvero di merce perduta e/o avariata.
Fermo restando il limite per veicolo di cui sopra, l’obbligazione della Società non potrà eccedere il massimale per veicolo e per sinistro di Euro 100.000,00 (Euro Centomila/00).
Qualora, per effetto dell'applicazione dell’art. 29 della CMR, l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto dall’art. 23 CMR, la Società terrà indenne l'Assicurato stesso anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro di Euro 100.000,00 (Euro Centomila/00), ferme comunque le esclusioni previste in polizza e con l’applicazione di uno scoperto, a carico dell’Assicurato del 10% in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in polizza, senza applicazione di alcun limite massimo di scoperto.
4.4 - La Società non risponde in ogni caso delle seguenti maggiori e speciali responsabilità a carico dell’Assicurato derivanti da:
a) dichiarazione di valore (C.M.R. art. 24);
b) interesse speciale alla riconsegna (C.M.R. art. 26).
4.5 - La Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dal Contraente e/o Assicurato a seguito di eventuali reclami che dovessero essere avanzati nei suoi confronti per:
a) inesattezza o insufficienza di indicazioni sulla lettera di vettura (C.M.R. art.7);
b) perdita od utilizzazione inesatta dei documenti menzionati nella lettera di vettura (C.M.R. art.11);
c) mancato incasso delle somme a carico del ricevitore all’atto della consegna della merce. (C.M.R. art.21).
Art. 5 - Estensioni di garanzia
In parziale deroga a quanto previsto dall’Art. 22 - Rischi esclusi, delle Condizioni Generali della presente Polizza, la Società copre la responsabilità dell’Assicurato per perdita o avaria delle merci trasportate in relazione a:
a) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l’esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
b) bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante le soste a terra delle merci in aree scoperte qualora il trasporto non sia effettuato direttamente dall’Assicurato.
Tale estensione si intende prestata entro i massimali previsti in polizza e previa applicazione di uno scoperto del 10% in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in polizza.
Art. 6 - Portata utile
Eventuali infrazioni alle norme vigenti in materia di idoneità alla circolazione stradale relativamente al sovraccarico degli autocarri e ai limiti di sagoma, non faranno decadere il diritto all’indennizzo, ma tale sovraccarico non potrà essere superiore al 10% della portata utile/limite di sagoma previsti sul libretto di circolazione del veicolo.
SEZIONE II – ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE PER CONTO DELL’AVENTE DIRITTO
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
Sono a carico della Società tutti i danni materiali e diretti che le merci - per le quali il Contraente abbia ricevuto dall’avente diritto delle stesse mandato scritto ad assicurare avente data certa anteriore all’inizio del trasporto - subiscano durante il trasporto via terra affidato al Contraente stesso, a causa di tutti i rischi.
Sono altresì coperti:
1.1 - Rischi scioperi
Sono a carico dell'Assicuratore i danni e le perdite materiali e diretti alle merci assicurate causati da:
a) Scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
b) Terroristi o persone che agiscano per scopi politici.
Ferme le esclusioni previste all’Art. 2 della presente sezione di polizza, si intendono altresì esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da:
1. Mancato inizio o compimento del viaggio o della spedizione;
2. Omissioni di intervento per assenza, insufficienza o impedimento di lavoratori ovvero mancanza o insufficienza di energia o combustione derivanti da scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili.
1.2 - Rischi guerra e mine sopra merci (valida limitatamente alle traversate marittime a mezzi traghetto e/o ro/ro)
Sono a carico dell'Assicuratore i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano a cagione di:
a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a) che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
c) ordigni bellici quali mine, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.
Ferme le esclusioni previste all’Art. 2 della presente sezione di polizza, si intendono altresì esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da:
1. Mancato inizio o compimento del viaggio o della spedizione.
Art. 2 - Esclusioni
Fermo restando quanto previsto dalle Condizioni Generali, sono esclusi dall’assicurazione i danni e le perdite direttamente o indirettamente causati o derivanti da:
a) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall’Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
b) difetto, vizio o insufficienza d’imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
c) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore sia nel container o similare, o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell’Assicurato o di loro dipendenti;
d) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione, calo naturale;
e) ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
f) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
g) insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie del proprietario, dell’armatore, noleggiatore o gestore della nave;
h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
i) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio o loro conseguenze, o tentativo a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
j) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.
Ai fini dell’applicabilità delle lettere a) e b) che precedono, qualora il Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.
Art. 3 - Disdetta rischi guerra e scioperi
La Società si riserva la facoltà di recedere dal contratto, limitatamente ai rischi “guerra, mine, scioperi, ecc.” in qualunque momento con un preavviso di sette giorni, salvo per quanto concerne i rischi scioperi su spedizioni da e per gli Stati Uniti d’America per i quali tale preavviso potrà essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno dall’invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo lettera raccomandata.
Il recesso opera automaticamente, senza necessità di comunicazione, allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d’America, Francia, Paesi della ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e Repubblica Popolare Cinese. Di conseguenza, le spedizioni successive allo scadere delle suddette 48 ore non sono assicurabili per i rischi guerra, mine e scioperi.
Art. 4 - Somme assicurate
Le somme massime garantite che la Società assicura per ogni sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico avvenimento o magazzino di transito, indipendentemente dal numero dei mandati ad assicurare ricevuti dal Contraente/Assicurato sono così convenuti:
⇒ | Euro | (Euro | /00) per autocarro e/o ro-ro e/o convoglio ferroviario; |
⇒ | Euro | (Euro | /00) per magazzino di giacenza in corso di viaggio; |
⇒ | Euro | (Euro | /00) per sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico avvenimento. |
In caso di superamento delle suddette somme massime assicurate, fermi restando tali massimali, in deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali, l’assicurazione è prestata “a primo rischio assoluto” senza applicazione della riduzione proporzionale dell’indennizzo prevista dall’art. 1907 del Codice civile.
Art. 5 - Bagnamento
In parziale deroga a quanto previsto dall’Art.22 lettera e delle condizioni generali della presente polizza, la Società è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti in conseguenza di bagnamento qualora il trasporto non sia effettuato direttamente dall’assicurato e qualora, all’insaputa dell’assicurato stesso, non siano state osservate le prescrizioni di cui al suddetto articolo.
Tale estensione di intende prestata entro i massimali previsti in polizza previa applicazione di uno scoperto del 10% in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in polizza.
Art. 6 - Durata dell’assicurazione
L’assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino o il luogo di deposito dal quale ha inizio la spedizione in base a quanto previsto dai documenti di trasporto, continua durante l’ordinario xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx momento della riconsegna delle merci:
6.1 nel magazzino del ricevitore o altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione;
6.2 in ogni altro magazzino o area di deposito situati nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione ovvero in una località intermedia che il Contraente/Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all’ordinario corso del viaggio o per la distribuzione.
In ogni caso l’assicurazione cessa:
6.3 per i trasporti effettuati a mezzo autocarro: alla mezzanotte dell’ottavo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;
6.4 per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie, qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato: alla mezzanotte dell’ottavo giorno dall’arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione.
6.5 per i rischi Guerra e Mine sopra merci: allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo della nave traghetto e/o Ro- Ro nel porto di destino o in qualsiasi altro porto di arrivo della nave anche intermedio
Art. 7 - Valore Risarcibile
II valore massimo assicurabile è, nei limiti dell'interesse dell'avente diritto all'indennizzo, quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione previsti in polizza. Se tale valore non può essere accertato, ne terrà le veci il prezzo delle merci al tempo e nel luogo della caricazione, aumentato del 10% a titolo di utile sperabile e degli altri costi inerenti e documentabili quali spese di trasporto, di assicurazione, oneri fiscali e doganali.
Nel caso in cui all'atto della stipula del contratto la somma assicurata sia stata dichiarata in via provvisoria, essa non potrà essere modificata qualora, prima della dichiarazione definitiva, si sia verificato un sinistro.
Art. 8 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Qualora per il medesimo rischio siano state contratte anche da diversi Contraenti più assicurazioni presso altri assicuratori la presente garanzia opererà in secondo rischio rispetto a eventuali coperture primarie stipulate dai suddetti contraenti e ciò per differenza di condizioni, eccedenza di massimali, mancanza o limitazione della copertura primaria.
In caso di sinistro la Società avrà pertanto il diritto di richiedere dichiarazione dell’esistenza di queste coperture e se del caso copia delle polizze.
In nessun caso la presente assicurazione potrà essere considerata quale “doppia assicurazione” agli effetti anche di quanto previsto dal Codice Civile.
SEZIONE III – NORME COMUNI ALLE SEZIONI I E II CHE PRECEDONO
Art. 1 - Limiti Territoriali
Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, l'assicurazione è operante esclusivamente per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali dell’Unione Europea ivi compreso il Regno Unito, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx, della Svizzera, Principato di Monaco e Principato di Andorra, Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia, Norvegia, Principato del Liechtenstein, Repubblica di Macedonia
L'assicurazione è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per xxx x'xxxxx xxx xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxx xxxxxx.
Art. 2 - Estensioni di garanzia
In parziale deroga a quanto previsto dall’Art.22 – Rischi esclusi, delle Condizioni Generali della presente Polizza, la Società copre i danni derivanti da perdita o avaria delle merci trasportate in relazione a:
a) colpa Grave del Contraente e/o dell’Assicurato, nonché dolo e colpa grave dei loro dipendenti o preposti o di qualsiasi soggetto di cui essi si siano avvalsi per l’esecuzione del trasporto quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni.
Tale estensione si intende prestata entro i massimali previsti in polizza e previa applicazione di uno scoperto del 20%.
b) appropriazione indebita e furto perpetrato dai dipendenti del Contraente/Assicurato purché assunti da più di un anno e in assenza di note nel casellario giudiziario, dai sub vettori e/o rispettivi dipendenti o ausiliari o con il concorso degli stessi.
Tale estensione si intende prestata entro i massimali previsti in polizza e previa applicazione dello scoperto del 25% con il minimo di Euro 1.000,00 (Euro Mille/00);
Art. 3 - Clausola Cisterne
In deroga a quanto disposto dall’art. 21 lettera n) delle Condizioni Generali di Assicurazioni, si intendono ricompresi in garanzia i trasporti di merci effettuati con cisterne.
L’Assicurazione ha inizio dal momento in cui il prodotto viene immesso nella cisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza della cisterna stessa, fino al momento dell’uscita del prodotto dalla cisterna o dalla manichetta di scarico, se di pertinenza della cisterna stessa.
La garanzia rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo della cisterna - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall’ordinaria esecuzione del trasporto.
La garanzia cessa in ogni caso allo scadere delle 72 ore dall’arrivo della cisterna nella località di destino.
La garanzia è operante per la contaminazione del prodotto trasportato a condizione che – prima del trasporto – la cisterna venga adeguatamente lavata, al fine di eliminare tutte le tracce del bene precedentemente caricato, da una ditta specializzata che rilasci l’idonea certificazione e la fattura dettagliata dell’avvenuta prestazione resa. Il contraente ha la facoltà di provvedere in proprio al lavaggio e/o con proprio personale presso centri di lavaggio purché rilasci l’idonea certificazione prima dell’inizio del viaggio.
Eventuali danni e/o le perdite risarcibili in base alla presente clausola verranno liquidati previa deduzione dei seguenti scoperti e/o franchigie:
a) Franchigia fissa pari ad Euro 250,00 nel caso di: dispersione o colaggio del prodotto derivati da rottura e/o foratura della manichetta o da sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola o da rottura della valvola, durante le operazioni di carico e scarico;
b) 15% nel caso di: dispersione o colaggio non riconducibili ad uno degli eventi contemplati in precedenza;
c) 15% nel caso di: contaminazione del prodotto.
d) 20% nel caso di: contaminazione prodotto a seguito di lavaggio effettuato in proprio dal Contraente o con proprio personale presso centri esterni di lavaggio.
In caso di applicazione degli scoperti per furto, rapina, sottrazione o smarrimento della merce, non si applicano gli scoperti di cui sopra.
Nessuno Scoperto sarà applicato in caso di dispersione, colaggio o contaminazione del prodotto in seguito ad incidente stradale.
Art. 4 - Merce Usata
In parziale deroga a quanto disposto dall’Art. 21, lettera o) delle Condizioni Generali, si intendono ricompresi in garanzia i trasporti occasionali di merci usate per danni e/o perdite derivanti da:
a) uscita dell’Autocarro dalla sede stradale, tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
b) incendio, esplosione del Veicolo;
c) ribaltamento, urto e collisione del Veicolo;
d) incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;
e) caduta in acqua o a terra del Veicolo durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;
f) furto o sottrazione delle merci, sempreché, ai termini degli artt. 17, 18, 20 delle Condizioni Generali, tali sinistri siano compresi in garanzia. Rimangono fermi gli scoperti convenuti per tali danni.
Art. 5 - Operazioni di carico e scarico
La garanzia si intende inoltre estesa alle responsabilità e ai danni derivanti dalle operazioni di carico e scarico delle merci trasportate purché esse siano effettuate con mezzi meccanici idonei.
Si precisa che:
⇒ dette operazioni dovranno essere strettamente inerenti il viaggio per il quale l’assicurato/contraente si sia assunto l’onere del trasporto;
⇒ esse dovranno risultare contrattualmente a carico dell’Assicurato/Contraente;
⇒ per “carico” si intende unicamente l’operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto e per “scarico” l’operazione inversa. Ogni altra operazione preliminare al trasporto meccanico o manuale delle merci dal luogo di normale giacenza al mezzo di trasporto o successiva è esplicitamente esclusa dalla garanzia.
Art. 6 - Corpo container, casse mobili, cisterne di terzi
La garanzia viene estesa ai danni subiti dal corpo di containers, casse mobili, cisterne, tank containers di proprietà di terzi con il limite di Euro 2.500,00 (Euro Duemilacinquecento/00) per evento e di Euro 5.000,00 (Euro Cinquemila/00) per annualità assicurativa. La copertura è limitata ai danni e perdite conseguenti ad evento caratterizzato identificato (avvenimenti stradali, furto, incendio, etc. etc.).
Eventuali danni risarcibili ai termini della presente estensione saranno liquidati previa applicazione della franchigia e scoperti previsti in polizza.
Art. 7 - Imballi e confezioni
Indipendentemente dal fatto che le merci abbiano o meno subito danni, la Società rimborserà il costo del rifacimento e/o ricondizionamento degli imballi e/o confezioni originari, sempreché tali operazioni si siano rese necessarie quali conseguenze dirette del verificarsi di un avvenimento garantito dalla presente polizza; tali spese verranno rimborsate sino a concorrenza dell’importo di Euro 2.500,00 (Euro Duemilacinquecento/00) per evento e di Euro 5.000,00 (Euro Cinquemila/00) per annualità assicurativa.
Eventuali danni risarcibili ai termini della presente estensione saranno liquidati previa applicazione della franchigia e scoperti previsti in polizza.
Art. 8 - Sgombero della sede stradale e smaltimento della merce danneggiata
La Società rimborserà, oltre alle spese di recupero e conservazione delle merci trasportate danneggiatesi durante il trasporto, anche le spese ragionevolmente sostenute dal Contraente/Assicurato per:
⇒ lo sgombero della sede stradale,
⇒ lo smaltimento,
delle merci irrecuperabili danneggiatesi a seguito di un avvenimento/sinistro risarcibile a termini della presente Polizza. Queste spese verranno rimborsate sino alla concorrenza dell’importo di Euro 5.000,00 (Euro Cinquemila/00) e ciò anche in eccedenza alle somme massime stabilite nella presente polizza.
Dalla garanzia si intenderanno tuttavia escluse tutte le spese sostenute allo scopo di prevenire o ridurre qualsiasi danno conseguente a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocato dalle merci assicurate.
Art. 9 - Scoperti e franchigie
Salvo che non sia specificatamente e diversamente indicato nelle condizioni particolari, il pagamento dell’indennizzo avverrà previa deduzione, per ogni sinistro, degli scoperti e/o delle franchigie qui di seguito elencati:
⇒ scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 per perdite o danni alle merci derivanti da furto in genere, rapina, mancata riconsegna o ammanco delle merci;
⇒ franchigia fissa di Euro 250,00 in tutti gli altri casi.
Art. 10 - Cumulo di rischio
Le Parti danno e prendono atto che indipendentemente dalle somme assicurate previste separatamente dalle Sezioni I e II, l’obbligo della Società a seguito di un unico avvenimento in relazione a risarcimenti da essa dovuti a fronte di entrambe le Sezioni di polizza non potrà essere superiore all’importo specificato pari ad Euro 100.000,00.
Art. 11 - Chiusa inchiesta
Si conviene fra le Parti sottoscritte che, ai fini della liquidazione di un danno a seguito di furto e/o rapina, la mancata presentazione del verbale di chiusa inchiesta istruttoria da parte delle competente Autorità Giudiziaria, non sarà ritenuto atto pregiudizievole alla liquidazione del sinistro.
In questo caso però, il Contraente/Assicurato si impegna ad attivarsi in ogni modo per l’ottenimento di detto documento, da presentare anche successivamente alla liquidazione, fermo l’obbligo del Contraente/Assicurato a restituire alla Società l’importo del danno eventualmente già corrisposto, nel caso in cui emergessero risultanze tali da non rendere risarcibile il danno in parola in base alle presenti condizioni di garanzia.
Art. 12 - Calcolo del premio – Premio minimo
Il premio annuo relativo alle garanzie prestate con la presente Xxxxxxx viene calcolato applicando il tasso finito dello % al fatturato
aziendale complessivo (al netto di I.V.A.) risultante dal “Registro delle fatture emesse” tenuto ai fini della determinazione dell’I.V.A. Detto fatturato è preventivato, per la presente annualità, in Euro .
Per quanto sopra, il premio annuo minimo e comunque acquisito dalla Società è stabilito in Euro (Euro /00). Detto premio a deposito deve intendersi, convenzionalmente, così suddiviso:
SVILUPPO DEL PREMIO ANNUO
SEZIONE 1 – Responsabilità Civile del Vettore Stradale | |
Premio netto | |
Accessori 10% | |
Imponibile | |
Imposte 12,50% | |
Premio lordo |
SEZIONE 2 – Danni per conto | |
Premio netto | |
Accessori 10% | |
Imponibile | |
Imposte 12,50% | |
Premio lordo |
Il suddetto premio minimo annuo è pagabile in come di seguito definite:
Da corrispondere entro il | |
Premio |
Il premio viene:
⇒ Anticipato in via provvisoria, all’inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva del fatturato sopra indicato;
⇒ Regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute nel fatturato durante lo stesso periodo.
Il suddetto tasso si intende comprensivo di imposte governative. Eventuali modifiche dell’aliquota di imposta modificheranno di conseguenza tale tasso globale.
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, la documentazione atta a determinare l’importo del premio complessivo dovuto e deve pagare l’eventuale conguaglio risultante entro 15 giorni dalla data di rilascio della relativa appendice redatta dalla Società.
Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza che si intende comunque acquisito.
La documentazione è costituita da un estratto autentico del totale dei “Registri delle fatture emesse” o da altro documento ufficiale. A richiesta della Società il Contraente/Assicurato si impegna a trasmettere alla Società copia delle pagine del suddetto registro.
Se il Contraente/Assicurato non effettua:
nei tempi prescritti la comunicazione dei dati previsti, oppure il pagamento del conguaglio entro il limite temporale stabilito,
a richiesta del Contraente/Assicurato, la Società ha facoltà di fissare un ulteriore termine, non superiore a 15 giorni, rispettivamente per la comunicazione o il pagamento. Trascorso ulteriormente i suddetti termini, troverà applicazione il disposto dell’art. 1901 comma 2 del Codice Civile.
In considerazione di ciò, fermo restando il diritto della Società ad agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti, essa non sarà obbligata per i sinistri denunciati ma non ancora pagati, o che potrebbero essere successivamente denunciati, accaduti nella annualità alla quale si riferisce la mancata regolazione.
In ogni caso la sottoscrizione, da parte della Compagnia e/o suoi delegati, di appendici di regolazione premio non potrà essere considerata come accettazione definitiva – da parte della Compagnia – dei dati forniti dalla Contraente, restando comunque diritto e facoltà degli Assicuratori di effettuare controlli e pretendere, se del caso, ulteriori pagamenti.
Art. 13 - Mancata effettuazione del viaggio
La Società non risponde in alcun caso di qualsiasi danno o spesa causati dalla mancata effettuazione del viaggio stabilito o dall'impedimento o cambiamento del medesimo dovuto ad arresti, interdizioni, disposizioni restrittive od atti qualsiasi di Governi, Autorità, Popoli.
Art. 14 - Clausole sempre operanti
Si intendono operanti per entrambi le Sezioni di Polizza le seguenti Clausole allegate:
⇒ Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Ed.
10/11/2003 (CL. 370);
⇒ Institute Cyber Attack Exclusion Clause ed. 11.10.03 (Cl. 380);
⇒ Cargo ISM Endorsement (solo per trasporti marittimi)
⇒ Termination of Transit Clause (Terrorism) JC2001-056
⇒ Total Asbestos Exclusion Clause
⇒ Sanction Limitation Exclusion Clause JC2010-014
Art. 15 - Durata del contratto – tacito rinnovo
Il presente contratto ha effetto dalle ore 00.00 del //2020 alle ore 24.00 del //2021 e si intenderà tacitamente rinnovato dianno in anno se, almeno 30 giorni prima della scadenza, non sia stata inviata disdetta da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata.
Art. 16 - Disdetta in ogni momento
Le Parti Contraenti si riservano la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.
Il recesso fa cessare la garanzia per le merci assicurate che allo spirare del termine di 30 giorni di preavviso non abbiano ancora iniziato il viaggio, fermo restando invece la garanzia per le merci che allo spirare dei 30 giorni abbiano già iniziato il viaggio.
Emessa in Due originali ad un solo effetto.
Xxxxx, approvata, sottoscritta e scambiata fra le parti. Genova, 02/04/2020
IL CONTRAENTE
CONDIZIONI DA APPROVARSI SPECIFICATAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 2 Aggravamento del rischio
Art. 4 Comunicazioni fra le parti Art. 5 Modifiche dell’assicurazione Art. 6 Facoltà di controllo
Art. 7 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 8 Recesso dal contratto in caso di sinistro
Art. 9 Oneri fiscali
Art. 10 Legge applicabile e giurisdizione
NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO
Art. 11 Obblighi generali del contraente/assicurato Art. 12 Obbligo di denuncia alle autorità
Art. 13 Obblighi in caso di ritrovamento del veicolo Art. 14 Intervento del perito in caso di sinistro
Art. 15 Modalità per il risarcimento del danno Art. 16 Gestione delle vertenze – spese legali
DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA NEL CASO DI FURTO DEL VEICOLO CON DEROGA TRASPORTO AFFIDATO A TERZI
Art. 17 Obbligo di sorveglianza Art. 18 Obbligo di antifurto
Art. 19 Trasporto affidato a terzi Art. 20 Incidente stradale
ESCLUSIONI
Art. 21 Merci per le quali opera la garanzia – merci escluse Art. 22 Rischi esclusi
CONDIZIONI PARTICOLARI
SEZIONE I – RESPONSABILITA’ CIVILE DEL VETTORE STRADALE
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
Art. 2 Durata dell’assicurazione per ciascun trasporto
Art. 3 Trasporti Nazionali - Limiti di indennizzo e massimali
Art. 4 Trasporti Internazionali - Limiti di indennizzo e massimali Art. 5 Estensioni di garanzia
Art. 6 Portata utile
SEZIONE II – ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE PER CONTO DELL’AVENTE DIRITTO
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
1.1 Rischi scioperi
1.2 Rischi guerra e mine sopra merci
Art. 2 Esclusioni
Art. 3 Disdetta rischi guerra e scioperi Art. 4 Somme assicurate
Art. 5 Bagnamento
Art. 6 Durata dell’assicurazione Art. 7 Valore risarcibile
Art. 8 Assicurazione presso diversi assicuratori
SEZIONE III – NORME COMUNI ALLE SEZIONI I E II CHE PRECEDONO
Art. 1 Limiti Territoriali
Art. 2 Estensioni di garanzia Art. 3 Clausola Cisterne
Art. 4 Merce Usata
Art. 5 Operazioni di carico e scarico
Art. 6 Corpo container, casse mobili, cisterne di terzi Art. 7 Imballi e confezioni
Art. 8 Sgombero della sede stradale e smaltimento della merce danneggiata Art. 9 Scoperti e franchigie
Art. 10 Cumulo di rischio Art. 11 Chiusa inchiesta
Art. 12 Calcolo del premio – Premio minimo Art. 13 Mancata effettuazione del viaggio Art. 14 Clausole sempre operanti
Art. 15 Durata del contratto – tacito rinnovo Art. 16 Disdetta in ogni momento
IL CONTRAENTE
Con espresso riferimento agli articoli 1892 (Dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo e colpa grave) e 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e colpa grave) del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara inoltre di non aver avuto sinistri nelle ultime 3 (tre) annualità oltre a quella in corso.
IL CONTRAENTE
Il Contraente dichiara, inoltre
di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, la Nota Informativa di cui all’art. 185 del Decreto Legislativo n°209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni), redatta in conformità ai provvedimenti dell’Isvap in materia
di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, le informazioni precontrattuali e i documenti di cui all’art. 120 del Decreto Legislativo n°209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni), come stabiliti dai provvedimenti dell’Isvap in materia
IL CONTRAENTE
Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto e firmato, prima della sottoscrizione della polizza, il Questionario sull’adeguatezza del contratto offerto di cui all’art. 52 del Regolamento Isvap n° 5 del 16/10/2006 e conferma la volontà di stipulare il presente contratto.
IL CONTRAENTE
Il Contraente dichiara di:
aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell’interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari di dati personali (in particolare sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell’informativa
impegnarsi a consegnare l’informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto
Data IL CONTRAENTE
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
QUALI DATI RACCOGLIAMO
Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI
La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa, quali, tra l’altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l’esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l’eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).
In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l’esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo(3), sia per l’adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell’ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv).
Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(5).
Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all’area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all’accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.
A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI.
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).
I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol(7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (ii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale.
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(8) (si veda anche nota 4).
COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola,10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.
QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di richiedere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), nonché di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
Titolare del trattamento dei Suoi dati è SIAT Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni p.A. (xxx.xxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx) con sede in Xxx X Xxxxxxxx, x. 0 - 00000 Xxxxxx. Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di SIAT Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni p.A., al recapito xxxxxxx.xxxx@xxxxxx.xx a cui potrà scrivere, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (8).
Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
Note
1 Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
2 Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3 Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali per la prevenzione e l’accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
4 Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) per gli adempimenti in materia di identificazione, conservazione e adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) per la normativa che ha istiuito un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, nonché altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
5 Resta fermo l’eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
6 Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
7 Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., Unisalute
S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx.
8 In particolare i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti, (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; investigatori privati; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
CLAUSOLA ADDIZIONALE
Allegato alla Polizza n° Intermediario
Contraente - C.F./P.IVA
Le presenti condizioni aggiuntive prevalgono, in caso di discordanza, sulle condizioni generali e sulle clausole addizionali che precedono.
Con il presente Allegato, che forma parte integrante della Polizza sopra indicata, le Parti contraenti prendono e danno atto che, in parziale deroga a quanto previsto all’Art. 21 ESCLUSIONI, la garanzia assicurativa si intende estesa al trasporto di merci deperibili effettuato con autocarri frigoriferi, ai sensi delle seguenti condizioni.
ASSICURAZIONE PER TRASPORTI DI MERCI DEPERIBILI EFFETTUATI CON AUTOCARRI FRIGORIFERI
(VALIDA PER ENTRAMBE LE SEZIONI DI POLIZZA)
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione si intende estesa ai trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi in base alla seguente disciplina:
RISCHI ASSICURATI
Art. 1 - Relativamente alle merci deperibili le variazioni di temperatura sono assicurate purché tali variazioni siano dovute a:
a) guasto o rottura accidentale dell’impianto frigorifero che abbia determinato l’arresto o l’anomalo funzionamento dell’impianto stesso;
b) eventi occorsi durante il trasporto che producano danneggiamenti che lascino tracce evidenti, constatabili dal Commissario d’Avaria o Perito, sull’autocarro o alle celle frigorifere tali da comprometterne in tutto o in parte la funzionalità ai fini della conservazione delle merci;
c) mancata o difettosa circolazione dell’aria quando la stessa sia imputabile ad errato xxxxxxxxx eseguito sotto la responsabilità del vettore;
d) furto o sottrazione delle merci sempreché, ai termini di Polizza, tali sinistri siano compresi in garanzia e ferme le applicazioni dei relativi scoperti.
CONDIZIONI DI ASSICURABILITA’
Art. 2 - La garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali:
a) il veicolo sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate nonché di cella isotermica atta a mantenerla;
b) il veicolo sia in possesso di tutte le attrezzature e i requisiti richiesti dalla legge in materia di trasporto di merci deperibili a temperatura controllata;
c) il Contraente, nel semestre precedente la stipulazione dell'assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di una officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tali controlli e manutenzione vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi;
d) il Contraente, o chi per esso, rilevi dai termometri o dagli strumenti in dotazione al veicolo la temperatura delle celle, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, ad intervalli non superiori a:
i. 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati;
ii. 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi.
Qualora la polizza preveda la possibilità di affidamento del trasporto a terzi e sempreché il trasporto stesso non sia effettuato direttamente dal Contraente, il mancato verificarsi delle condizioni di operatività della garanzia di cui alle lettere c) e d) non comporterà decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.
Art. 3 - Ferme restando le esclusioni previste in Polizza, la Società non è comunque obbligata per i danni derivanti da:
a) errata regolazione del termostato;
b) mancata prerefrigerazione dell’autocarro, ove necessaria;
c) mancata o difettosa circolazione dell’aria, quando la stessa sia imputabile a errato xxxxxxxxx eseguito a cura e sotto la responsabilità del mittente;
d) mancata prerefrigerazione della merce.
DURATA DELL’ASSICURAZIONE
Art. 4 - In parziale deroga a quanto previsto dalle condizioni di Polizza, l’assicurazione inizia con il carico delle merci a bordo dell’autocarro e cessa con lo scarico dal medesimo.
L’assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo del veicolo - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall’ordinaria esecuzione del trasporto.
L’assicurazione cessa in ogni caso allo scadere delle 72 ore dall’arrivo del veicolo nella località di destino, sempreché l’impianto frigorifero sia mantenuto regolarmente in funzione.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI GUASTO O ROTTURA ACCIDENTALE POTENZIALMENTE DANNOSI - PROVVEDIMENTI
Art. 5 - Fermo restando quanto altro previsto dalle Norme applicabili in caso di sinistro, qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all’impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l’insorgere di un danno alla merce,
il Contraente - o chi per esso - deve:
a) rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto o rottura;
b) fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l’insorgere o l’aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia,
oppure, in alternativa a quanto sopra previsto, richiedere l’intervento di un autocarro frigorifero di soccorso, con il quale effettuare la restante parte del viaggio.
Art. 6 - In aggiunta a quanto previsto dalle condizioni di Polizza, l’Assicurato deve esibire:
a) le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi;
b) la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale;
c) il certificato sanitario/fitopatologico della merce all’origine (ove previsto);
d) la stampata delle temperature rilevate dal termoregistratore in conformità all’art. 2 lett. d) della presente Clausola Addizionale.
SCOPERTI
Art. 7 - I danni e le perdite derivanti da variazioni di temperatura verranno liquidati previa deduzione dei seguenti scoperti:
a) 10% nel caso di guasto o rottura accidentale dell’impianto per la produzione della temperatura necessaria per la conservazione delle merci che abbia determinato l’arresto o l’anomalo funzionamento dell’impianto stesso per una durata continuativa non inferiore a 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati e a 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi;
b) 20% nel caso di guasto o rottura accidentale dell’impianto, descritto al punto che precede, che abbia determinato l’arresto o l’anomalo funzionamento dell’impianto stesso per una durata continuativa inferiore a 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati e a 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi o per una durata che il perito non abbia potuto attestare, né possa essere dimostrata documentalmente;
c) 30% nel caso di mancata o difettosa circolazione dell’aria quando la stessa sia imputabile ad errato xxxxxxxxx eseguito sotto la responsabilità del vettore.
In caso di applicazione degli scoperti per furto, sottrazione o smarrimento della merce non si applicano gli scoperti di cui sopra. Nessuno scoperto sarà applicato in caso di danni o perdite derivanti da variazioni di temperatura in seguito ad incidente stradale. FERMO E INVARIATO IL RESTO
IL CONTRAENTE
Proposal Form Rcv + Dpc
Data:
Informazioni Società contraente dell'assicurazione
Ragione Sociale del proponente | |
Partita Iva / Codice Fiscale | |
Nazione * | |
Provincia * | |
Città * | |
Indirizzo * | |
CAP * |
Informazioni di Polizza
Merci Deperibili | |
Includere in copertura il Trasporto di merci deperibili? |
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Fatturato Aziendale | |
Fatturato aziendale al netto di IVA preventivato per l’anno in corso | |
Massimale Scegli il massimale del soggetto da assicurare | |
Massimale Richiesto per Inapplicabilità dei limiti/ CMR /Danni per Conto | |
Data di decorrenza della polizza | |
Durata della copertura |
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Sinistrosità Pregressa
Perdite | |
Si sono mai verificate perdite o sono mai state avanzate richieste di risarcimento contro l’assicurato e/o soci passati e/o presenti, e/o qualsiasi membro dello staff passato e/o presente negli ultimi 5 anni? | |
Circostanze | |
Siete a conoscenza di qualche circostanza che possa dare origine ad una perdita o ad una richiesta di risarcimento contro l’assicurato, i soci presenti e/o passati e/o qualsiasi membro dello staff presente e/o passato? | |
Rifiuto | |
Qualche compagnia assicuratrice ha mai annullato o rifiutato di concedere o rinunciato a rinnovare la copertura assicurativa di questo tipo (RCV e DpC) dell’Assicurato negli ultimi 5 anni? |
Data L'Assicurato o il Contraente