FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
COMITATO REGIONALE LAZIO
Accordo per la gestione provvisoria in economia della piscina comunale Loc. La Pila
di proprietà del Comune di Viterbo
L’anno duemiladiciannove il giorno cinque giugno, nella residenza Comunale di Viterbo, sita in Xxx Xxxxxxx, 0;
TRA
Il Comune di Viterbo, con sede legale in Viterbo, Via Ascenzi 1 (C.F. 80008850564) rappresentato dal Dr. Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Viterbo il 7/1961, in qualità di Dirigente del Settore Cultura, Turismo, Sport, Pubblica Istruzione e Patrimonio ai sensi della deliberazione G.C. n. 191 del 4 giugno 2019;
E
La F.I.N. - Federazione Italiana Nuoto, con sede legale in Roma, Stadio Olimpico Curva Nord, Codice Fiscale 05284670584 Partita IVA 01384031009, iscritta al Registro Persone Giuridiche al numero 19/2011, la quale interviene nel presente accordo nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, On.le Xxxxx Xxxxxxx nato a Roma il 07.06.1954, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito, per brevità denominata “F.I.N.”);
Premesso che:
il Comune di Viterbo è proprietario dell’Impianto natatorio ubicato in Xxx. Xx Xxxx (xx xxxxxxx “Xxxxxxxx”);
il Comune di Viterbo, in attesa della emanazione del bando per l’affidamento della gestione dell’Impianto, intende garantire la prosecuzione a favore dei cittadini e delle realtà associative locali delle attività sportive in esso svolte nonché la tutela del patrimonio dell'Ente sotto il profilo della funzionalità degli impianti tecnologici della struttura, considerata l’estrema urgenza di salvaguardare l'impianto, senza lasciarlo inutilizzato con i rischi di vandalismi e di deterioramenti; che il Comune di Viterbo, con note n. 25312 del 19/3/2019 e 28715 del 29/3/2019, ha richiesto alla Federazione Italiana Nuoto la disponibilità ad assumere la gestione temporanea dell’Impianto in esecuzione delle previsioni contenute nella deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 26/03/2019;
- la Federazione Italiana Nuoto, con nota del 2 aprile 2019 ha confermato la disponibilità ad assumere la predetta gestione temporanea dell’Impianto al fine di consentire la fruibilità del medesimo impianto a tutti gli utenti e, in particolare, per garantire la prosecuzione e sviluppo delle attività agonistiche del territorio;
- alla Federazione Italiana Nuoto, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 242/1999 e dell’art. 23.1 dello Statuto del C.O.N.I., è riconosciuta la valenza pubblicistica relativamente alla gestione degli impianti sportivi pubblici;
- il Comune di Viterbo, con delibera di Giunta Comunale n. 191 del 4 giugno 2019 ha approvato lo schema del presente Accordo, autorizzandone la sottoscrizione;
- la Federazione Italiana Nuoto, con propri atti, a sua volta ha autorizzato il Legale Rappresentate della FIN alla sottoscrizione del predetto Accordo per la gestione provvisoria dell’Impianto;
Visto l'art. 15 legge 7/8/1990 n. 241;
Tutto ciò premesso e considerato i contraenti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) PREMESSE
1.1. Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante ed essenziale del presente atto, di seguito indicato “Accordo”.
Art. 2) OGGETTO
2.1 L’Accordo ha per oggetto l’affidamento da parte del Comune di Viterbo, di seguito indicato quale “Comune”, alla Federazione Italiana Nuoto, di seguito indicata quale “FIN”, della gestione provvisoria dell’Impianto ubicato in Loc. La Pila, di seguito indicato quale “Impianto”, con locali accessori coperti e area scoperta di pertinenza quale meglio descritta nelle planimetrie allegate sub “A” al presente Accordo, con le modalità indicate nel presente Accordo.
2.2 L’affidamento della gestione alla FIN ha lo scopo di consentire la fruibilità dell’importante complesso sportivo a tutti gli utenti e, in particolare, di garantire la sua disponibilità ai fini della prosecuzione e sviluppo delle attività agonistiche del territorio, il tutto nelle more dell’iter concorsuale previsto dal Comune per l’individuazione del soggetto gestore.
Art. 3) DURATA
3.1 L’Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2019
3.2 Il Comune, nel caso in cui entro il predetto termine non risultino completate le procedure di gara per l’individuazione del nuovo gestore, potrà richiedere alla FIN, subordinatamente alla accettazione di quest’ultima, la proroga del presente Accordo, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 16 comma 2) e comunque per il periodo massimo di mesi 6.
Art. 4) GESTIONE DELL’IMPIANTO
4.1 Per lo svolgimento delle attività di gestione la FIN può avvalersi, per gli aspetti tecnico- organizzativi, della collaborazione della Società sportiva interamente partecipata SSD FINPLUS Roma, costituita ai sensi dell'art. 16 comma 2 lett. m) dello Statuto federale.
4.2 Il coordinamento delle attività sportive dell’impianto è curato e coordinato dalla FIN per il tramite del Comitato Regionale Lazio della stessa FIN.
4.3 Ai fini del contenimento dei costi di gestione, è consentito alla FIN di esercitare nell’Impianto attività accessorie di accoglienza-ristoro-bar e di pubblicità e altre attività, anche di carattere commerciale, comunque strumentali al miglior utilizzo dell’Impianto, nella scrupolosa osservanza di tutte le norme di legge vigenti in materia e con assunzione di piena ed esclusiva responsabilità, anche mediante l’affidamento a soggetti terzi, dando atto che in ogni caso i contratti stipulati a tal fine dalla FIN decadranno automaticamente alla cessazione della gestione transitoria.
4.4 La FIN rimane comunque responsabile nei confronti della proprietà e dell’utenza, anche nel caso si avvalga di altri soggetti, in relazione alle figure professionali a vario titolo operanti presso l'Impianto, per le quali la FIN si impegna ad osservare ed a far osservare tutte le vigenti normative relativamente a ciascuna tipologia di rapporto.
4.5 La FIN è l'unica beneficiaria degli effetti del presente Accordo.
4.6 La FIN si impegna a non partecipare, direttamente o attraverso il soggetto di cui al precedente articolo 4.1, alle procedure di gara che saranno bandite dal Comune per l’affidamento definitivo della gestione dell’impianto di cui all’articolo 2.1 della presente Accordo e di essere informata che l’eventuale inosservanza di tale impegno comporterà il diritto del Comune di procedere alla esclusione dalla gara dei predetti soggetti.
Art. 5) UTILIZZO DELL’IMPIANTO
5.1 La FIN, nell’attività di conduzione dell’Impianto, usufruisce di tutte le attrezzature esistenti, secondo lo scopo per le quali sono state realizzate ed è direttamente responsabile per ogni eventuale danno arrecato alle stesse, salvo la normale usura e la forza maggiore, impegnandosi a far osservare le disposizioni stabilite per l’utilizzo degli impianti per tutti gli utenti fruitori.
5.2 La FIN, nella gestione dell’Impianto, deve provvedere a:
a) garantire la disponibilità degli impianti alle Associazioni e/o Società affiliate aventi sede nel territorio comunale, con le stesse finalità sportive e associative e di aggregazione sociale riconosciute valide dalla FIN e secondo le modalità concordate tra la FIN e le Associazioni e Società stesse;
b) organizzare corsi per l’apprendimento del nuoto ai vari livelli;
c) prevedere spazi per attività di nuoto libero svolta individualmente da singoli cittadini, sulla base della tariffa in vigore;
d) gestire i locali palestra, anche mediante affidamento a titolo oneroso a soggetti terzi comunicando in tal caso in via preventiva al Comune gli estremi degli affidatari in riferimento ai quali il Comune potrà esercitare motivato diritto di veto, dando in ogni caso atto che al termine dell’Accordo tale affidamenti non potranno costituire titolo per la prosecuzione della gestione di tale attività, né per subingresso di terzi, o pretesa alcuna;
5.3 La ripartizione degli spazi orari e acquei tra le associazioni e società affiliate FIN è effettuata direttamente ed autonomamente dalla FIN, attraverso le valutazioni operate dal Comitato Regionale Lazio della FIN.
5.4 La FIN deve assicurare l’apertura e il funzionamento dell’intero Impianto di norma in tutti i giorni dell’anno ad eccezione dei giorni di festività ufficiali e delle domeniche. L'apertura della piscina esterna dovrà essere garantita da almeno dal 15 giugno al 31 agosto per almeno 3 giorni a settimana.
5.5 Eventuali ulteriori chiusure dell’Impianto, anche per operazioni di manutenzione e pulizia, possono essere stabilite dalla FIN, con impegno di quest’ultima di preventiva comunicazione al Comune e tempestivo avviso agli utenti.
Art. 6) ADEMPIMENTI FIN
6.1 La FIN, in riferimento all’Impianto, si impegna a:
a) condurre nel pieno rispetto delle norme vigenti e in conformità alla finalità di pubblico e generale interesse;
b) garantire l’apertura e chiusura al pubblico dell’Impianto, secondo quanto stabilito al precedente articolo 5;
c) garantire il servizio di biglietteria e di relative prenotazioni;
c) curare la pulizia dei locali, delle vasche e di ogni altro ambiente o locale, comprese le aree esterne;
d) segnalare al Comune, con tempestività, disfunzioni o guasti di particolare gravità riscontrati nel funzionamento degli impianti tecnologici od altro, che richiedano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
e) condurre tutti gli impianti con l’obbligo di attuare tutte le verifiche periodiche concordate con i tecnici del Comune per tutti gli impianti che per le loro caratteristiche ne abbisognano;
f) provvedere alla cura del trattamento dell’acqua in sintonia con i valori di accettabilità richiesti, disinfezione e eventuale disinfestazione degli ambienti con specifici prodotti per la prevenzione di infezioni o infestazioni di qualsiasi genere;
g) garantire la presenza durante l’apertura al pubblico di un numero di assistenti bagnanti in misura tale da garantire il rapporto assistente/utenti o assistente/superficie acqua come richiesto dalla normativa vigente;
l)garantire la presenza istruttori abilitati FIN e in numero adeguato rispetto a quello degli allievi presenti ed al loro grado di preparazione;
m) osservare le normative in materia di igiene e di prevenzione infortuni e sicurezza sul posto del lavoro del personale a norma del D.Lgs n. 81/08 e successive modificazioni e/o integrazioni che prevede misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
Art. 7) ONERI A CARICO FIN
7.1 Sono a carico della FIN, oltre agli oneri che derivano dallo svolgimento degli adempimenti di cui ai precedenti articoli, le spese di seguito elencate:
a) le spese per il personale addetto alla pulizia dell’Impianto nel suo complesso;
b) le spese per il personale di segreteria e direzione;
c) le spese per i prodotti per la pulizia e sanificazione di tutti i vani e locali accessori, interni ed esterni, disinfestazione bordo vasca e pulizia fondo vasca;
d) le spese per assistenza bagnanti e per attrezzature ad essa finalizzate per i controlli e l’incolumità degli utenti e degli addetti;
e) le spese per la conduzione dei corsi nuoto;
f) le spese per tutte le eventuali installazioni e le utenze telefoniche necessarie alla gestione e funzionamento dell’intero Impianto sportivo;
g) le spese per il personale specializzato addetto alla conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici.
7.2 Tutto il personale che la FIN intende adibire direttamente o indirettamente alla conduzione degli impianti deve essere tecnicamente qualificato ed in possesso dei requisiti e delle abilitazioni previste dalla legge.
7.3 La FIN deve, inoltre, provvedere a rispondere per i danni di responsabilità civile verso terzi per persone e cose (comprendendo nei terzi sia gli addetti che coloro che accedano nell’ Impianto a qualsiasi titolo). Per garantire ogni e qualsiasi responsabilità verso il Comune e verso terzi, a copertura di tutti i rischi inerenti la gestione e l’utilizzo dell’Impianto, la FIN deve provvedere a mantenere coperti da assicurazione per la responsabilità civile i terzi, a copertura di tutti i rischi inerenti la gestione e l’utilizzo dell’Impianto, stipulando idonee coperture assicurative per responsabilità civile.
7.4 La FIN presenterà al Comune, entro il 30/8 ed entro il 31/12/2019, un rendiconto economico della gestione con l’indicazione dei ricavi derivanti dalla gestione dell’Impianto e delle spese inerenti la conduzione dello stesso. Gli eventuali utili di gestione saranno ristornati al Comune a copertura dei costi relativi all'Impianto.
7.5 Nessun altro onere sarà posto a carico della FIN. Art. 8) IMPEGNI DEL COMUNE
8.1 Il Comune, anche in considerazione dell’affidamento temporaneo e precario a favore della FIN della gestione dell’Impianto, provvede alle attività di seguito elencate con oneri a proprio carico:
a) manutenzione sia ordinaria che straordinaria e tutti gli interventi anche manutentivi degli impianti e di tutte le parti ed aree che costituiscono l’Impianto, con la eccezione di quelli eventualmente prodotti dall’uso improprio dell’Impianto per i quali risponde unicamente la FIN;
b) esecuzione degli eventuali interventi di manutenzione ordinaria dell’intero Impianto, inclusi gli impianti tecnologici che risulteranno strettamente necessari al funzionamento dell’Impianto stesso e la cui esecuzione risulti non differibile;
c) effettuazione degli interventi necessari a mantenere le strutture e l’area circostante, compresa all’interno della recinzione dell’immobile in uso, agibili e rispondenti alla normativa vigente in materia, oltre che al rispetto di ogni eventuale disposizione impartita dalle autorità competenti;
d) attivazione polizza assicurativa per incendio e rovina degli edifici;
e) manutenzione delle aree verdi;
f) assunzione dei costi di tutte le utenze (energia elettrica e approvvigionamento idrico e gas con esclusione di quelle telefoniche), provvedendo alla intestazione dei relativi contratti.
8.2 Il Comune si impegna a provvedere, con relativa assunzione dei costi, alla esecuzione delle attività di cui al precedente punto 8.1; il Comune potrà richiedere alla FIN, in presenza di oggettive ragioni di urgenza e improcrastinabilità, l’esecuzione di interventi alla FIN impegnandosi al rimborso delle spese da quest’ultima sostenute entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della apposita rendicontazione.
8.3 Il Comune, in considerazione della già richiamata natura provvisoria dell’affidamento della gestione alla FIN e delle difficoltà di quest’ultima di intervenire nella conduzione dell’Impianto senza aver potuto provvedere ad una adeguata programmazione delle attività, tenuto inoltre conto della impossibilità di poter prevedere un ammortamento delle spese di avviamento in assenza di un affidamento su base pluriennale, si impegna inoltre:
a) a riconoscere alla FIN, sulla base dei rendiconti di cui al precedente art. 7 comma 4), un rimborso spese pari all’eventuale passivo di gestione, fino alla concorrenza massima dell’importo di € 80.000 per l’intero periodo di gestione maggio – dicembre 2019, con liquidazione da effettuarsi in due tranches entro 30 giorni dalla data di presentazione dei due rendiconti, corredati da idonea documentazione contabile e fermo restando il rispetto del predetto limite complessivo di € 80.000;
b) ad esonerare, trattandosi di accordo ex art. 15 L.241/90, la FIN dalla costituzione di cauzioni o fideiussioni a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo, riservandosi lo svolgimento di una opportuna attività di vigilanza per la verifica del rispetto delle condizioni di affidamento dell’Impianto.
8.4 Le Parti si danno reciproco atto che gli importi di cui al precedente articolo 8.3 lettera a) sono corrisposti unicamente quale rimborso delle spese sostenute e documentate, e pertanto non sono rilevanti ai fini IVA.
ART. 9) – ENTRATE E TARIFFE
9.1 La FIN è tenuta ad applicare tariffe non superiori a quelle vigenti nell’Impianto alla data della sua immissione in possesso.
9.2 La FIN è obbligata a tenere in luogo ben visibile dell’Impianto natatorio tutte le tariffe d’uso applicabili a tutte le tipologie di utenza (privati, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione, ecc.).
9.3 Tutte le entrate derivanti dalla applicazione delle tariffe e in generale dalla gestione del servizio e dall’organizzazione dei corsi didattici, nonché qualunque altra derivante dalla gestione dell’Impianto sportivo, spettano integralmente e totalmente alla FIN; alla stessa spettano, inoltre tutti gli introiti derivanti dalla pubblicità, effettuata negli spazi all’interno degli impianti, nonché i proventi delle sponsorizzazioni delle iniziative connesse all’uso degli impianti.
Art. 10) SERVIZIO BAR E LOCALI COMMERCIALI
10.1 La FIN o gli eventuali affidatari dovranno munirsi delle necessarie autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
10.2 Al termine della convenzione la gestione delle attività non costituisce titolo per continuare la gestione di tale attività, né per subingresso di terzi, o pretesa alcuna.
10.3. La FIN o gli eventuali affidatari si obbligano a garantire la massima pulizia, l’igiene e il decoro dei locali in cui si svolge l’attività di somministrazione, nonché degli spazi circostanti.
Art. 11 - PUBBLICITÀ
11.1 E' consentito l’utilizzo da parte della FIN degli spazi interni della struttura e delle relative pertinenze oggetto della presente convenzione, con l’obbligo per la FIN di verificare il decoro dei messaggi pubblicitari e fermo restando l’obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni amministrative e di corrispondere la relativa imposta.
11.2 E’ vietata ogni forma di pubblicità di contenuto politico.
11.3 I proventi derivanti da tale attività sono a favore della FIN.
11.4 Il Comune si riserva di avere la disponibilità gratuita di spazi adeguati per l’affissione di materiale pubblicitario relativo ad attività istituzionali o comunque a proprie iniziative, con spese relative, sia per l’esecuzione che per la manutenzione dei relativi impianti pubblicitari, a carico del Comune medesimo.
Art. 12) RESPONSABILITÀ IN ORDINE ALL’AGIBILITÀ
12.1 L'Impianto viene consegnato alla FIN nelle condizioni di piena agibilità; ogni variazione o modifica della struttura e del complesso e degli impianti deve essere soggetta alla sua preventiva autorizzazione.
12.2 Il Comune viene sollevato da responsabilità in ordine ad eventuali difformità in materia e sicurezza riscontrate dalle Autorità preposte in conseguenza di manomissioni o modifiche non autorizzate realizzate dalla FIN successivamente alla consegna dell’Impianto.
Art. 13) CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI
13.1 L’Impianto viene consegnato, mediante apposito verbale, in stato di idoneità alle attività cui è destinato; sono a carico del Comune, in ogni caso, tutti gli interventi necessari a garantire la preventiva agibilità dei medesimi nonché il mantenimento dell’agibilità. A tal fine, il Comune si attiverà per la presentazione della SCIA antincendio relativa alla piscina esterna.
13.2 La FIN prende in consegna gli impianti, previa constatazione dello stato di effettiva consistenza dei medesimi, formalizzato con verbale sottoscritto dall’incaricato del Comune e dall’incaricato della FIN stessa. Nel verbale di consegna sono descritte le parti componenti l’Impianto, gli accessori, i mobili, gli infissi, e le attrezzature con specificazione della qualità e stato di manutenzione, la loro proprietà ed ogni eventuale riserva, espressa dalle parti. L'elenco degli impianti ed attrezzature è riportato in all. B e sottoscritto dalle parti all'atto della consegna dell'impianto.
13.3 Al termine dell’affidamento verrà redatto, a riscontro dell’inventario iniziale, un verbale di riconsegna degli impianti da redigersi con le medesime modalità. Ogni riserva attinente la gestione, anche se precedentemente espressa da ambo le parti in forme diverse, deve essere riconfermata in detti verbali, pena la decadenza della riserva stessa. Riscontrandosi difformità non autorizzate rispetto al verbale iniziale ed anomalie e/o danneggiamenti, non imputabili ad un normale uso, la FIN è tenuta, se richiesto dal Comune, al ripristino.
13.4 Al momento della stesura del verbale di riconsegna le eventuali migliorie apportate sotto forme di opere o attrezzature, da parte della FIN, sono menzionate, ancorché la loro realizzazione non dia diritto alla FIN ad indennizzo alcuno; resta in ogni caso ferma la facoltà della FIN di ritirare, al momento della riconsegna dell’Impianto, tutti i beni mobili strumentali dei quali sia stato dotato l’Impianto con risorse della FIN stessa nel periodo di vigenza della presente convenzione.
Art. 14) RESPONSABILITÀ
14.1 Nei confronti del Comune ogni responsabilità inerente e dipendente dallo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo viene assunta dalla FIN.
14.2 In particolare, la FIN esercita l’attività di utilizzo della struttura e degli spazi di pertinenza, compresi impianti, attrezzature ed arredi, e ad essa competono, integralmente, le responsabilità ed i rischi connessi con la gestione, sollevando il Comune da qualsiasi azione o
pretesa che possa essere intentata da terzi per qualunque danno derivante a persona o cose dall’uso proprio od improprio della struttura.
Art. 15) PERSONALE DA UTILIZZARE E SUO TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
15.1 La FIN assicura la gestione dell’Impianto con risorse umane qualificate, impegnandosi al rispetto della normativa vigente nonché di tutti gli obblighi in relazione alla tipologia delle figure utilizzate.
15.2 Il Comune rimane estraneo a qualunque rapporto fra la FIN e le figure professionali impiegate nelle attività oggetto della presente convenzione.
Art. 16) DISPOSIZIONI FINALI
16.1 Le Parti convengono che al presente Accordo possono essere apportate, con il loro consenso ed in forma scritta, le variazioni che si ritengono necessarie al fine della ottimizzazione del servizio.
16.2 In caso di esercizio della facoltà di proroga di cui all'art. 3 comma 2, le parti procederanno alla rideterminazione in diminuzione del rimborso spese di cui all'art. 8 comma 3 lett. a), sulla base delle risultanze della gestione condotta.
Art. 17) DOMICILIO - COMUNICAZIONI
17.1 Qualsiasi comunicazione di violazione o omissione nonché qualsiasi notifica, richiesta, comunicazione di consenso o altra comunicazione prevista dal presente Accordo deve essere effettuata per iscritto e trasmessa a mezzo raccomandata o fax o PEC ai seguenti riferimenti, che costituiscono altresì il domicilio delle Parti:
- Federazione Italiana Nuoto in Roma, Stadio Olimpico – Curva Nord, alla c.a. Segretario Generale xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, fax 000000000, PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
-Comune di Viterbo – Xxx Xxxxxxx 00/x, Dr. Xxxxx Xxxxxxxxx, PEC xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Art. 18 - NORME DI RINVIO
18.1 Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile, nonchè alle disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in particolare riguardo a: servizi pubblici; igiene e sanità, pubblica sicurezza e impianti sportivi.