DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2016
XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX 00 settembre 2016
Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, RAI Com S.p.a. e la Provincia autonoma di Bolzano per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia xxxxxxxx xx Xxxxxxx. (00X00000)
(XX n.12 del 16-1-2017)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 1973, n. 49, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige: organi della Regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° novembre 1973, n. 691, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi» e successive modificazioni;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare degli articoli 19 e 20 che prevedono che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» e successive
modificazioni;
Visto il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l'art. 49, comma 1 del suddetto testo unico, come modificato dall'art. 216, comma 24 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che estende la durata dell'affidamento alla RAI della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo fino alla data del
31 ottobre 2016;
Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010 - 2012, stipulato, ai sensi dell'art. 45 del sopra citato testo unico, tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai Radiotelevisione italiana e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011 ed in particolare l'art.
17 recante «Iniziative specifiche per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali»;
Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 220 recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo», in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b), che prevede, tra l'altro, a modifica del citato art. 45, comma 1, del suddetto testo unico, che i contratti di servizio siano rinnovati ogni cinque anni;
Visto l'accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009, tra lo Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino Alto Adige, che ha stabilito, nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, che la Provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dall'anno 2010, assuma, tra l'altro, gli oneri riferiti alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano (punto 5 dell'accordo);
Visto l'art. 2, commi 106-125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) che ha recepito i contenuti del predetto accordo disponendo, tra l'altro, il concorso finanziario della Provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica, nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visti, in particolare, il comma 123 del suddetto art. 2 che, per quel che concerne le funzioni delegate in materia di trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, ha rinviato agli «ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo [...] e la Provincia Autonoma di Bolzano» e il comma 125 secondo cui «fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010»;
Tenuto conto che il nuovo atto convenzionale deve essere sottoscritto anche dalla Provincia autonoma di Bolzano che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, commi 106 - 125, della citata legge n. 191 del 2009, assume gli oneri relativi alle trasmissioni dei programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano;
Vista la Convenzione stipulata in data 31 dicembre 2012 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'editoria, la Provincia autonoma di Bolzano e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico in data 4 ottobre 2013;
Considerato che occorre procedere al rinnovo della convenzione sottoscritta il 31 dicembre 2012, in scadenza alla data del 31 dicembre 2015;
Visto il prospetto presentato da RAI per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l'anno 2016;
Vista la Convenzione stipulata in data 23 dicembre 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Provincia autonoma di Bolzano e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano;
Considerato che, come comunicato con note del 31 luglio 2014 n prot. Rai Com /AD/3855/P e RAI/ALS/D/0011161, il ramo d'azienda della Rai Radiotelevisione italiana S.p.a. denominato «Area Commerciale» e' stato conferito, con efficacia 30 giugno 2014, a Rai Com S.p.a., societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della stessa Rai Radiotelevisione italiana S.p.a., e che sono stati trasferiti a Rai Com S.p.a. tutti i contratti, attivi e passivi, debiti e crediti, precedentemente di pertinenza dell'area commerciale;
Visto il documento unico di regolarita' contributiva, con scadenza validita' il 4 marzo 2016, attestante la regolarita' contributiva di RAI Com S.p.a.;
Vista la comunicazione di RAI Com S.p.a. sulla tracciabilita' dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni;
Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014 con il quale l'xx. Xxxx Xxxxx e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 aprile 2014 registrato alla Corte dei conti in data 8 maggio 2014,
n. 1209, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, xx. Xxxx Xxxxx, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione stipulata, in data 23 dicembre 2015, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Provincia autonoma di Bolzano e RAI Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, per il triennio 2016 - 2018.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2016
p. il Presidente
il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con deleghe in materia di comunicazione, informazione ed editoria
Lotti
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Il Ministro dello sviluppo economico Xxxxxxx
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, xxx.xx prev. n. 3136
Allegato
CONVENZIONE
per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano di programmi
TRA
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, (codice fiscale n. 80188230587), di seguito denominata anche «Presidenza del Consiglio», nella persona del cons. Xxxxxxx X. Xxxxxx, nella sua qualita' di Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria,
la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige (codice fiscale n. 00390090215), di seguito indicata anche come «Provincia», nella persona di Xxxx Xxxxxxxxxxx, nella sua qualita' di Presidente della Provincia,
E
Rai Com S.p.A., con sede legale in Roma, via Xxxxxxx Xxxxxx n. 18 (CF e/o Partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese 12865250158), di seguito indicata anche come «Rai Com», nella persona dell'avv. Xxxxx Xx Xxxxxx, nella sua qualita' di amministratore delegato;
di seguito denominate anche "parti". CIG: ...
Premesso che Rai Com agisce in qualita' di mandataria esclusiva senza rappresentanza della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. (di seguito anche «Rai») nella definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel Contratto di Servizio tra la Rai ed il Ministero dello sviluppo economico ed ha pertanto titolo per stipulare il presente accordo;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare gli articoli 19 e 20 che prevedono che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 e successive modificazioni, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione;
Visto il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «testo unico», emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto, in particolare, l'art. 7 del sopracitato testo unico che specifica che l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilita', per la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 14 del testo unico che prevede che la Provincia autonoma di Bolzano provvede alle finalita' del testo unico, nell'ambito delle specifiche competenze ad essa spettanti ai sensi dello Statuto Speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampia a quelle gia' attribuite;
Visto il comma 2, lettera f), dell'art. 45 del gia' menzionato testo unico che conferma la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano;
Visto l'art. 47 del sopramenzionato testo unico che prevede, per la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, il preciso obbligo di assicurare la trasparenza e la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico tramite la tenuta di una contabilita' separata per i ricavi derivanti dal gettito del canone e per l'attivita' di servizio pubblico;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che specifica che, al fine di garantire la trasparenza dei costi relativi al servizio in lingua tedesca e ladina nella Provincia di Bolzano ne e' data rappresentazione in un apposito centro di costo all'interno del bilancio della societa' concessionaria e che le spese per la sede Rai di Bolzano sono assunte dalla Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone e nell'importo non superiore ad euro 10.313.000,00 (diecimilionitrecentotredicimila/00) annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico del bilancio della Provincia autonoma di Bolzano;
Visto l'art. 49 del gia' citato testo unico in base al quale e' affidata alla Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016; Visto l'art. 45 dell'anzidetto testo unico, cosi' come modificato dalla legge «Riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo», approvato in via definitiva dal Senato in data 22 dicembre 2015, che specifica che, per garantire la trasparenza e la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della societa' concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui; tale importo e' incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2016. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della
provincia autonoma di Bolzano.
Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010 - 2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopracitato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011, che prevede all'art. 17 che la Rai assicura una programmazione rispettosa delle minoranze culturali e linguistiche nelle rispettive zone di appartenenza ed effettua, per conto del Consiglio dei ministri e sulla base di
apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche; nello specifico, in Provincia autonoma di Bolzano, la Rai si impegna ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive nelle lingue tedesca e ladina;
Visto lo Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 che prevede all'art. 8 che, tra le materie nelle quali la Provincia autonoma di Bolzano ha potesta' di emanare norme legislative, vi rientrano le attivita' artistiche, culturali ed educative locali, da esercitare anche tramite i mezzi radiotelevisivi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, recante «norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei), aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive» che contiene disposizioni in merito alla sede Rai di Bolzano, tra le quali anche l'obbligo di appartenenza al rispettivo gruppo linguistico del personale incaricato dei programmi in lingua tedesca e ladina;
Visto l'accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009 tra lo Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige, che stabilisce, nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, che la Provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dall'anno 2010, assuma, tra l'altro, gli oneri riferiti alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede Rai di Bolzano (punto 5 dell'accordo);
Visto l'art. 2, commi 106-125 della legge 23 dicembre 2009, n.
191 (finanziaria 2010) che recepisce i contenuti del predetto accordo disponendo, tra l'altro, il concorso finanziario della Provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica, nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visti, in particolare, il comma 123 del suddetto art. 2 che, per quel che concerne le funzioni delegate in materia di trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, rinvia agli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo e la Provincia Autonoma di Bolzano, e il comma 125, secondo cui, fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 10 gennaio 2010;
Vista la Convenzione stipulata in data 31 dicembre 2012 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Provincia autonoma di Bolzano e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico in data 4 ottobre 2013;
Visto che la Rai ha rappresentato che i costi relativi alle attivita' di trasmissione radiotelevisiva in lingua tedesca e ladina effettuate negli anni 2013, 2014 e 2015 sono rispettivamente pari ad euro 19.363.000,80, 20.060.000,00 e 20.030.000,00;
Visto il prospetto presentato da Rai Com per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica in lingua tedesca e ladina per le annualita' 2016, 2017 e 2018 ed i
costi previsionali riferiti all'anno 2016, presentato da Rai Com in data 11 dicembre 2015, che ammonta ad un importo complessivo pari a 20.070.000,00;
Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2012 n. 192 che - a modifica del decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 - recante la direttiva 2001/7/UE in tema di ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni;
Tenuto conto che Rai Com, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Provincia Autonoma di Bolzano hanno convenuto di applicare il principio secondo cui quest'ultima dovra' corrispondere a Rai Com un importo pari al costo effettivamente sostenuto per la realizzazione della programmazione in lingua tedesca e ladina;
Tenuto conto che il nuovo atto convenzionale deve essere sottoscritto anche dalla Provincia Autonoma di Bolzano che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, commi 106-125, della citata legge n. 191/09, assume gli oneri relativi alle trasmissioni dei Programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina di competenza della Sede Rai di Bolzano;
Considerando che occorre procedere al rinnovo della convenzione sottoscritta il 31 dicembre 2012, in scadenza alla data del 31 dicembre 2015 (di seguito «Precedente Convenzione»);
Considerato che e' sorta contestazione in merito all'ammontare dei corrispettivi dovuti dalla Provincia autonoma di Bolzano per gli anni 2013, 2014 e 2015 in relazione alla Precedente Convenzione (di seguito «Contestazione»);
Considerato che, nonostante la predetta Contestazione, Rai, in quano societa' concessionaria dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, e' tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;
Chiarito che la sottoscrizione della presente convenzione non implica acquiescenza e/o riconoscimento alcuno - da parte di Rai, Rai Com e/o della Provincia Autonoma di Bolzano - in ordine alle rispettive pretese e/o eccezioni di cui alla richiamata Contestazione e/o rinuncia ai diritti e/o azioni connessi a e/o derivanti dalla Precedente Convenzione, che potranno liberamente essere fatti valere in qualsiasi sede e/o tempo;
Visto l'art. 31 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 4 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle comunicazioni (ora dello sviluppo economico).
Tutto cio' premesso
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1.
Oggetto e valore delle premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto e vincolano le Parti alla loro osservanza.
2. Rai Com si impegna a realizzare la produzione e la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano nella misura minima di:
n. 5.300 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;
n. 760 ore di trasmissioni televisive in lingua tedesca;
n. 352 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina;
n. 100 ore di trasmissioni televisive in lingua ladina.
Le trasmissioni informative saranno realizzate a cura delle
locali redazioni giornalistiche della Testata giornalistica regionale, mentre la programmazione sara' assicurata dalle locali strutture di programmazione tedesca e ladina della Direzione coordinamento sedi regionali ed estere - Sede di Bolzano.
3. Le trasmissioni in lingua ladina continuano ad essere diffuse anche nella Val di Fassa.
4. I programmi devono riferirsi ad un'ampia gamma di programmazione, equilibrata, variata ed accessibile al territorio provinciale nel suo complesso e rispondere alle esigenze democratiche, culturali e sociali della popolazione altoatesina, inclusa quella di garantire il pluralismo e la diversita' culturale e linguistica. I programmi devono avere contenuto informativo, artistico, culturale, educativo e ricreativo, in osservanza della vigente normativa in materia, ai sensi dell'art. 8, punto 4 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Rai Com si impegna ad intraprendere ogni possibile sforzo al miglioramento dell'accessibilita' del servizio, con particolare riguardo agli utenti non udenti e non vedenti.
6. Per garantire un'adeguata qualita' del servizio di cui al comma 2 del presente articolo, Rai Com si impegna sin d'ora a prestare il massimo sforzo in termini di celerita' della tempistica relativa ad eventuali sostituzioni del personale impegnato nell'attivita' oggetto della presente Convenzione, partendo dall'attuale organico di 4 unita' per la programmazione in lingua ladina e 23 unita' per la programmazione in lingua tedesca, preso concordemente atto di un fisiologico scostamento nei limiti del 10% di tale misura.
Laddove, in ogni caso, venissero rilevate inadempienze o anche semplici disallineamenti rispetto agli obblighi editoriali e produttivi previsti nella presente Convenzione chiaramente riconducibili alla carenza di personale, nei limiti dello scostamento del 10% di cui sopra, il tema xxxx' affrontato in sede di Commissione Paritetica, organo che avra' il compito di indicare anche i necessari interventi che la Rai si impegna ad attuare nel rispetto dei meri tempi tecnici occorrenti.
Nel caso in cui le modalita' sopra individuate e concordate, la cui attuazione verra' monitorata puntualmente nel corso del primo anno di vigenza della presente Convenzione, non dovesse dare i risultati di efficacia ed efficienza auspicati, le parti concordano di incontrarsi entro il semestre successivo per rivedere gli strumenti adottati e le modalita' della loro attuazione.
Art. 2. Varianti
1. Salvo quanto previsto nell'art. 1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 4 e 6, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonche' nella distribuzione giornaliera dei programmi devono essere preventivamente concordate tra le Parti, tenendo conto della vigente normativa in materia, dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3. Impianti
1. I programmi oggetto della presente Convenzione sono diffusi
attraverso gli impianti esistenti, mediante apparati la cui manutenzione e' a carico del Gruppo Rai.
2. Rai Com fara' ogni ragionevole sforzo per mantenere, in collaborazione ed in sinergia con la Radiotelevisione azienda speciale RAS, gli impianti in maniera tale da poter garantire al mux
1 l'accessibilita' del servizio all'intero territorio altoatesino nonche' un'adeguata qualita' tecnica del servizio pubblico radiotelevisivo agli utenti finali, con particolare riguardo al servizio televisivo in qualita' HD.
3. La Rai e la Provincia si impegnano a mantenere il tavolo di lavoro che valuta il possibile sviluppo di sinergie per la gestione e manutenzione della rete trasmissiva, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio. Al fine di conseguire obiettivi comuni di efficacia ed efficienza, potranno essere sottoscritti dalla Provincia separati accordi anche con altre societa' del medesimo gruppo societario cui appartengono Rai e Rai Com, determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 del codice civile.
Art. 4.
Modalita' di esecuzione
1. Fatta eccezione per l'anno 2016 (in cui i palinsesti sono stati consegnati alla Presidenza del Consiglio e alla Provincia in data 30 novembre 2015), Rai Com predispone lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, che verranno realizzate nell'anno successivo, con l'indicazione dettagliata dei contenuti, delle modalita' di realizzazione, delle reti di diffusione e degli orari di trasmissione, da consegnare alla Presidenza del Consiglio e alla Provincia entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento.
2. La Presidenza del Consiglio e la Provincia, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunicano a Rai Com le eventuali osservazioni, che quest'ultima valutera' acquisito anche il parere della Commissione paritetica di cui al successivo art. 6.
3. Entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno Rai Com inoltra alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e alla Provincia autonoma di Bolzano - segreteria Generale una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra produzioni originali, programmi d'acquisto e repliche nonche' dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento, anche mediante eventuali indagini su abitudini di visione e ascolto, la eventuale rilevazione di indici di ascolto e il music-mapping, nonche' gli orari dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.
Art. 5.
Attivita' formative
1. Rai Com si impegna a realizzare una specifica attivita' per la formazione del personale programmista-regista di lingua tedesca e ladina che svolge le attivita' oggetto della presente convenzione, sia mediante l'istituzione di corsi presso la Sede Rai di Bolzano con l'intervento di docenti locali o incaricati da centri di formazione esteri, sia attraverso la partecipazione del suddetto personale a seminari svolti presso enti radiotelevisivi dell'area linguistica tedesca e ladina.
2. Il personale sopra indicato beneficera' - limitatamente al periodo di vigenza del presente accordo - di un sistema premiante, per obiettivi e secondo livelli di risultati che saranno di volta in volta assegnati ed ai quali sara' associato riconoscimento di una somma una tantum.
Art. 6.
Commissione paritetica
1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, sara' istituita un'apposita Commissione paritetica che, ferma restando l'autonomia editoriale di Rai Com, avra' il compito di:
a) monitorare l'attivita' di programmazione dei palinsesti ed esprimere valutazioni in merito ad eventuali modifiche degli stessi nonche' monitorare l'andamento e lo stato di attuazione delle attivita' oggetto del presente accordo, anche in relazione agli obiettivi preventivati. La Commissione avra' piena visibilita' sul programma di investimenti, riferito alla sede Rai di Bolzano, ivi compreso il budget preventivo riferito ai fondi oggetto della presente convenzione, potendo altresi' formulare suggerimenti in merito;
b) attestare l'effettiva produzione e diffusione delle trasmissioni di cui alla presente convenzione relativamente a ciascun anno di durata della stessa;
c) effettuare, salvo quanto previsto nell'art. 1, valutazioni in merito alla programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, proponendo altresi' eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonche' nella distribuzione giornaliera dei programmi, tenuto conto della vigente normativa in materia, nonche' dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n 691 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) assicurare un adeguato livello di servizio, esprimere osservazioni sul personale del Gruppo RAI, di lingua tedesca e ladina, impiegato nell'adempimento delle attivita' oggetto della presente Convenzione; a tale scopo Rai Com si impegna sin d'ora a prestare il massimo sforzo in termini di celerita' della tempistica relativa ad eventuali sostituzioni del medesimo;
e) vigilare sul corretto e trasparente utilizzo del finanziamento di cui al successivo art. 7 per le attivita' e gli obiettivi previsti dalla presente convenzione. A tale scopo Rai Com fornira' alla Commissione un documento contabile da cui potranno evincersi nel dettaglio tutte le spese e i costi relativi alla programmazione oggetto della presente Convenzione;
f) esprimere le proprie osservazioni in ordine alle priorita' di utilizzo della cassa di cui all'art. 8 istituita al fine di gestire ed assolvere le esigenze della Sede RAI di Bolzano.
2. La Commissione e' composta da sette rappresentanti della Provincia (il Direttore della ripartizione provinciale 1, un giornalista dell'Ufficio stampa della Provincia nominato dal Presidente della Provincia, il Presidente di RAS, un funzionario appartenente al gruppo linguistico ladino nominato dal Presidente della Provincia, il Segretario generale, 2 funzionari nominati dal Presidente della Provincia) e da sette rappresentanti del Gruppo Rai (il Direttore della Sede Rai di Bolzano, il Direttore della Direzione coordinamento sedi regionali ed estere, il Direttore della Testata giornalistica regionale, il Coordinatore responsabile della programmazione in lingua tedesca, un responsabile della programmazione in lingua ladina, l'Amministratore delegato di Rai Com e il Direttore dello Staff del direttore generale della Rai). Ogni membro della Commissione, per la partecipazione alle singole sedute della Commissione, puo', all'occorrenza, designare un membro supplente.
3. Le riunioni della Commissione si terranno ogni tre mesi e le spese inerenti il suo funzionamento sono a carico delle parti,
ciascuno per la parte inerente i propri rappresentanti.
4. Delle decisioni assunte dalla Commissione a seguito di ciascuna riunione, dovra' essere data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, anche mediante l'invio di eventuali verbali o altra documentazione.
Art. 7.
Corrispettivo
1. La Provincia versa a Rai Com, a titolo di copertura degli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina di cui all'art. 1, un importo bloccato annuo pari ad euro 20.000.000,00 inclusa IVA di legge.
2. Il pagamento dell'importo e' effettuato - in ottemperanza al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 - entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture posticipate annue emesse da Rai Com alla Provincia Autonoma di Bolzano, corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', sottoscritte da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri, recanti l'indicazione delle ore trasmesse, di relazioni di sintesi relative alle programmazioni radiotelevisive di ciascun anno di riferimento, di un riepilogo dettagliato dei costi. Copia della predetta documentazione e' inviata da Rai Com anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Le fatture sono presentate da Rai Com in forma elettronica e riportano il Codice identificativo di Gara (CIG). Le fatture soddisfano i requisiti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante «misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale».
4. La Provincia, prima di procedere all'erogazione del finanziamento, verifica la congruita' tra le predette relazioni sul servizio svolto e le risultanze del centro di costo dedicato al servizio oggetto della presente convenzione, previsto dalla legge.
5. Ai fini del pagamento dei suddetti importi - nei termini di cui alla normativa vigente - il competente Ispettorato territoriale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico fa pervenire alla Provincia Autonoma di Bolzano e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Ufficio territoriale di Governo e a Rai Com, la dichiarazione attestante l'effettivita' delle trasmissioni di cui alla presente convenzione, in relazione a ciascun anno di vigenza della convenzione medesima.
Art. 8. Cassa
1. Una quota parte dell'importo annuale di cui al precedente art. 7, per un importo massimo di euro 300.000,00, sara' impiegato per la gestione delle spese di carattere ordinario della Sede Rai di Bolzano, con lo scopo di aumentare il tasso di funzionalita', efficienza e rendimento delle strutture dedicate alla trasmissione dei programmi in lingua tedesca e ladina.
2. Nella gestione delle risorse di cassa, Rai Com e' in ogni caso tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilita' di cui alla legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche nonche' degli obblighi in materia contabile di cui al comma 5 del precedente art. 7.
Art. 9.
Detrazioni e Penalita'
1. In caso di inadempienza di Rai Com nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, la fattura deve contenere, in detrazione dall'importo di finanziamento previsto dall'art. 7, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 1 della presente convenzione, secondo i seguenti parametri:
a) euro 942,02 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua tedesca;
b) euro 16.245,15 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua tedesca;
c) euro 1.812,76 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua ladina;
d) euro 20.143,88 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua ladina.
2. Superato il 10% delle ore non trasmesse vengono altresi' applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:
a) euro 516,46 per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive;
b) euro 5.164,57 per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive.
3. Tale ridotto adempimento non genera responsabilita', ma soltanto riduzione dell'importo di finanziamento, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.
4. Una penale pari a euro 516,46 viene applicata per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 4, comma 1, oltre il termine previsto dal medesimo articolo.
5. Il pagamento delle penalita' suindicate deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della committente. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dalla committente dall'importo di finanziamento di cui al precedente art. 7.
6. A seguito di ripetute inadempienze per un monte ore annuo non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all' art. 1, la Provincia e la Presidenza del Consiglio possono, previa notifica, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.
Art. 10.
Tracciabilita' dei flussi finanziari
1. Le Parti assumono gli obblighi relativi alla tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modificazioni.
2. In particolare, Rai Com utilizza, a tal fine, uno o piu' conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane S.p.A.
3. Rai Com, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente gia' esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonche' le generalita' ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La Rai si impegna, altresi', a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
4. Rai Com, in relazione alle attivita' oggetto della presente convenzione, si impegna al rispetto degli obblighi, relativi alla tracciabilita' dei flussi finanziari anche nel caso di ricorso a eventuali fornitori terzi di forniture o servizi, cosi' come previsto dal succitato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modificazioni.
5. Le Parti adempiono agli obblighi relativi all'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
6. Il presente contratto si intende risolto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita' dei pagamenti.
7. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti, Rai Com si impegna altresi' ad emettere le fatture alla Provincia di cui al precedente art. 7 della presente Convenzione nel rispetto della forma e dei contenuti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante «misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale».
Art. 11.
Comunicazioni
1. Qualsiasi comunicazione dovuta in base alla presente Convenzione dovra' essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R, anticipata tramite fax oppure posta elettronica certificata. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via fax oppure posta elettronica certificata, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:
a Rai Com: xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, all'attenzione di Xxxxx Xx Xxxxxx;
alla Provincia: xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, all'attenzione di Xxxx Xxxxxxx;
alla Presidenza del Consiglio: Dipartimento per l'informazione e l'editoria, xxx xxxxx Xxxxxxx, 0 - Xxxx, all'attenzione del Capo del Dipartimento;
ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potra' comunicare all'altra, con le suddette modalita', successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo. I succitati indirizzi devono essere utilizzati anche per ogni altra incombenza relativa alla presente convenzione, ivi incluse eventuali notificazioni giudiziarie.
Art. 12.
Deposito cauzionale
1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione, il Gruppo Rai mantiene, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un deposito cauzionale vincolato presso un primario Istituto di Credito di euro 200.000,00 in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.
2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza del Gruppo Rai.
Art. 13.
Foro competente
1. Le Parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente Convenzione.
2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validita', l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione, xxxx'
competente il Foro di Roma.
Art. 14.
Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa europea, nazionale e provinciale in materia radiotelevisiva e, in particolare, al testo unico della radiotelevisione, nonche' allo Statuto Speciale del Trentino-Alto Adige.
Art. 15.
Spese
1. Tutte le spese concernenti la corrente Convenzione, comprese quelle di registrazione, sono a carico di Rai Com.
2. La presente Convenzione e' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 lettera a) della Tariffa, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni. L'eventuale registrazione xxxx' soggetta al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.
Art. 16.
Durata
1. Le condizioni e le modalita' di cui alla presente Convenzione saranno valide ed efficaci fino al 31 dicembre 2018. La durata della presente convenzione e' in ogni caso subordinata al rinnovo della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo in capo alla Rai.
2. Le Parti, di comune accordo e mediante scambio di comunicazioni, possono procedere al rinnovo delle medesime condizioni e modalita' di cui alla presente Convenzione fino al 30 giugno 2019.
Art. 17.
Accordi applicativi
1. Le Parti convengono che costituira' oggetto di trattativa separata, sulla base della comune intesa tra le Parti, la disciplina di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente accordo, nonche' possibili ulteriori deleghe gestionali alla sede di Bolzano, atte a garantire un sempre piu' efficiente svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione , che, se condivisi, si tradurranno in separati accordi applicativi della presente convenzione.
Art. 18.
Esecutivita'
1. La presente Convenzione viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Mentre impegna Rai Com per la durata di cui al precedente art. 17, diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio e la Provincia dopo la registrazione da parte del competente Organo di controllo.
Art. 19.
Legge regolatrice e clausole finali
1. La presente Convenzione e' regolata dalla legge italiana.
2. Le Parti riconoscono che la Convenzione ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
3. La presente Convenzione e' redatta in tre esemplari, uno per la Presidenza del Consiglio, uno per la Provincia ed uno per Rai Com.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Roma, 23 dicembre 2015
p. la Presidenza del Consiglio dei ministri Xxxxxx
p. la Provincia Autonoma di Bolzano Kompatscher
p. Rai Com Siervo