CITTÀ DI CORBETTA
CITTÀ DI CORBETTA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 69 DEL 29..11.2018
INDICE
Art. 3 – Ambito di applicazione 3
Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza 4
Art. 5 – Notificazione preventiva al garante 5
Art. 7 – Persone autorizzato ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale 5
Art. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell’impianto di videosorveglianza 6
Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave 6
Art. 10 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali 6
Art. 11 – Obblighi degli operatori 7
Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia 7
Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta 8
Art. 14 – Diritti dell'interessato 8
Art. 15 – Sicurezza dei dati 9
Art. 16 – Modalità da adottare per i dati videoripresi 9
Art. 17 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza 10
Art. 18 – Procedura per l'accesso alle immagini 10
Art. 19 – Comunicazione dei dati 10
Art. 20 – Settore specifici 13
Art. 22– Tutela amministrativa e giurisdizionale 13
Art. 22 – Modifiche regolamentari 13
Art. 23 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali 13
Art. 24 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali 13
Art. 1 – Finalità
1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Corbetta, gestito ed utilizzato dal Corpo di Polizia Locale, si effettui per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
a. per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
b. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
d. per "titolare", l'Ente Comune di Corbetta, nella persona del Sindaco cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
e. per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
f. per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare e dal responsabile;
g. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
h. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
j. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
k. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
Art. 3 – Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza di contesto, attivato sul territorio del Comune di Corbetta e collegato alla centrale operativa della Polizia Locale.
Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza
1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la centrale operativa della Polizia Locale.
2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Corbetta, sono:
− l’attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
− la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
− la vigilanza sul pubblico traffico per consentire l’immediata adozione di idonee contromisure, rilevare fenomeni di congestione;
− ricavare informazioni sui veicoli circolanti ai fini di indagine;
− l’attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
3. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Corbetta dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso la centrale operativa della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione delle pattuglie della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre Forze dell’Ordine. Inoltre la conservazione delle immagini nei termini stabiliti dalla legge, consultabili in momenti successivi ed estrapolabili attraverso filtri di ricerca personalizzati, consentono la ricostruzione dei fatti avvenuti sul territorio comunale supportando le indagini delle Forze dell’Ordine impegnate sul territorio oltre che della stessa Polizia Locale.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area pubblica videosorvegliata.
5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
6. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell’ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l’intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.
7. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di “privacy” con un’apposita regolamentazione.
8. L’impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti
dell’Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, se non nei casi previsti dalla normativa vigente e con le modalità innanzi indicate. Gli impianti di videosorveglianza potranno essere utilizzati per finalità statistiche, col fine di ottenere informazioni sul transito dei veicoli in modo da poter meglio intervenire alla regolazione del traffico ed alla verifica del suo corretto deflusso dalle aree di maggiore congestione.
Art. 5 – Notificazione preventiva al garante
1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.
Art. 6 – Responsabile
1. Il Responsabile della Polizia Locale, nella persona del Comandante, è individuato previa nomina, da effettuare con atto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell’art. 2 lettera e) del presente Regolamento. E’ consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il Responsabile ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Sindaco, di concerto con il Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
6. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest’ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.
7. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all’accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
Art. 7 – Personale autorizzato ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale
1. L’accesso alla centrale operativa della Polizia Locale è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Responsabile e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile.
3. Possono essere autorizzati all’accesso alla centrale operativa della Polizia Locale solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell’ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al
presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni e rilevamento di dati, da parte delle persone autorizzate all’accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l’accesso.
Art. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell’impianto di videosorveglianza
1. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell’ambito degli addetti alla Polizia Locale.
2. Gli incaricati andranno nominati tra gli addetti alla Polizia Locale in servizio presso il Comune di Corbetta che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell’impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l’atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l’utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell’utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave
1. L’accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema, strettamente personale e non cedibile.
3. Il sistema dovrà essere fornito di “log” di accesso, anche personalizzati nelle funzioni disponibili a ciascun utente.
Art. 10 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali
1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
− trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all’articolo 4 del presente Regolamento;
− trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
− conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
− trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente articolo 4, comma 2 con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale. In questo caso il periodo di conservazione dei filmati sarà come il precedente, mentre la conservazione dei fotogrammi andrà commisurata alle necessità connesse coi tempi del processo sanzionatorio, dovessero essere rilevate eventuali infrazioni.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri dei sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale.
3. Le telecamere di cui al comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L’impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell’ambito delle finalità previste all’articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un’apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare.
5. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.
Art. 11 – Obblighi degli operatori
1. L’utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell’impianto riportate all’articolo 4, comma 2.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 4, comma 3.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l’avvio degli eventuali procedimenti penali.
Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.
1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutele ambientale o del patrimonio pubblico, l’incaricato o il Responsabile
provvederà a darne comunicazione senza ritardo all’Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l’espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all’Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un’istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.
Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta
1. Il Comune di Corbetta, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all’utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comune di Corbetta si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.
Art. 14 – Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l’interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell’adozione delle idonee misure di sicurezza o per l’uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell’interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
3. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
Art. 15 – Sicurezza dei dati
1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala, ubicata all’interno del Comando in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.
4. Il server su cui sono memorizzate le immagini è situato in apposta, separata, sala.
Art. 16 – Modalità da adottare per i dati videoripresi
1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l’intera durata della conservazione, in luogo accessibile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
− al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
− ai preposti alle indagini dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia;
− all'Amministratore di Sistema del Comune di Corbetta e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
− all’interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese, con le dovute precauzioni dovute alla tutela dei diritti di terzi.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell’interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito “registro degli accessi” (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
− la data e l'ora dell'accesso;
− l'identificazione del terzo autorizzato;
− i dati per i quali si è svolto l’accesso;
− gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
− le eventuali osservazioni dell’incaricato;
− la sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall’interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile. Nel caso di trasmissione all’interessato di documentazione fotografica estrapolata dal sistema di videosorveglianza, andranno oscurate nelle parti in cui rendono visibili soggetti estranei al fatto.
Art. 17 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Corbetta effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.
2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.
3. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.
Art. 18 – Procedura per l'accesso alle immagini
1. Per accedere ai dati ed alle immagini l’interessato dovrà presentare un’apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l’esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell’ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l’adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l’espletamento della pratica.
Art. 19 – Comunicazione dei dati
1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Corbetta a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E’ in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 12 e 13 del DPR n. 15/2018, per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Art. 20 – Settori specifici
20.1 – Rapporti di lavoro
1. E’ vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate al controllo a distanza dell’attività lavorativa: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro, è necessario rispettare l’art. 4 della l. n. 300/1970, secondo cui gli impianti e le apparecchiature, dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti".
2. Tali garanzie vanno osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri contesti in cui è resa la prestazione di lavoro, come, ad esempio, nei cantieri edili o con riferimento alle telecamere installate su veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone (artt. 82, 85-87, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada") o su veicoli addetti al servizio di noleggio con conducente e servizio di xxxxxx (xxxx) xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx (xx quali non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida, e le cui immagini, raccolte per finalità di sicurezza e di eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull'attività lavorativa degli addetti.
20.2 – Istituti scolastici
1. L’ installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.
2. In tale quadro, può risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti; è vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.
3. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.
20.3 – Utilizzo di web cam o camera on line a scopi promozionali-turistici o pubblicitari
Sono consentite le attività di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam, a condizione che avvengano con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi.
20.4 – Sistemi integrati di videosorveglianza
1. E’ consentito il ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati, nonché l’offerta di servizi centralizzati di videosorveglianza remota da parte di fornitori (es. società di vigilanza…).
2. Sono individuabili diverse tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:
(i) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali e alle finalità chiaramente individuate nell’informativa.
(ii) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un “centro” unico gestito da un soggetto terzo. In tal caso il terzo è designato responsabile del trattamento e assume un ruolo di coordinamento e gestone dell’attività di videosorveglianza.
(iii) collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. In tal caso il collegamento deve essere reso noto agli interessati.
20.5 – Deposito dei rifiuti
1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
2. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.
20.6 – Dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada
1. E’ consentito l’utilizzo di impianti elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada.
2. I dati raccolti devono essere pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare. E’ necessario limitare la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.
3.Più precisamente:
(i) gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;
(ii) le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai sensi dell'art. 383 del d.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);
(iii) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;
(iv) le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
(v) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;
(vi) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione videofotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.
20.7 – Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali
1. L’installazione di sistemi di videosorveglianza effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali esula dall’applicazione del presente provvedimento.
Art. 21 – Xxxxx di rinvio
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell’ambito della videosorveglianza.
Art. 22– Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.
Art. 23 – Modifiche regolamentari
1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.
Art. 24 – Limiti alla raccolta e utilizzabilità di dati personali
1. Le limitazioni alla raccolta dei dati sono disciplinate dall’articolo 11 del DPR n. 15/2018.
2. La diffusione dei dati e delle immagini personali è disciplinata dagli articoli 14 e 15 dello stesso DPR.
3. Per la conservazione dei dati per finalità di polizia si fa invece riferimento al DPR n. 15/2018 art.10.
Art. 25 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
1. La materia è regolamentata per l’intero dall’articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 cui fa seguito il GDPR 679/2016.