Città di Torre del GrecoCitta’ metropolitana di Napoli Settore Urbanistica - Igiene Urbana
Città di Torre del Greco Citta’ metropolitana di Napoli Settore Urbanistica - Igiene Urbana |
Servizio di conferimento presso piattaforma o impianto autorizzato con operazioni di recupe- ro/smaltimento di alcune tipologie di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani o abbandonati sul territorio comunale.
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Il tecnico Il Dirigente
ing. Xxxxx Xxxx De Xxxxxxx Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
I N D I C E
ART. 1 - GENERALITÁ ED OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO ED ULTERIORI AFFIDAMENTI ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO
ART. 4 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
ART. 5 - CARATTERE DEL SERVIZIO ED OBBLIGO DI CONTINUITÀ ART. 6 - ORARIO DI CONFERIMENTO
ART. 7 - REQUISITI DEGLI IMPIANTI
ART. 8 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO ART 9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D’APPALTO
ART.10 - REQUISITI DEI CONCORRENTI E OBBLIGHI AGGIUDICATARIO ART.11 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ–TRACCIABILITA’
ART.12 - CAUZIONE PROVVISORIA ART.13 - CAUZIONE DEFINITIVA
ART.14 - STIPULA DEL CONTRATTO–DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO- CESSIONI DI CREDITO ART.15 - SPESE DI STIPULA DEL CONTRATTO
ART.16 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO – FATTURAZIONE E PAGAMENTI ART.17 - REVISIONE DEI PREZZI
ART.18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART.19 -SICUREZZA SUL LAVORO
ART.20- RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA ART.21-VIGILANZA E CONTROLLO
ART.22 -OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI ART.23-PENALITÀ
ART.24 -SEDI E RECAPITI
ART.25- RESPONSABILE DEL SERVIZIO ART.26- CONTROVERSIE
ART.27-CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ART.28-DISPOSIZIONI FINALI
ART.29- APPROVAZIONE DI CLAUSOLE ART.30- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART.31- INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY
ART.1 - GENERALITÁ ED OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento da parte del Comune di Torre del Greco del servizio di recupero e/o messa in riserva, per trattamento specifico, ad operatore economico dotato di uno o più impianti autorizzati (ciascuno dei quali deve rispettare il vincolo della distanza di cui all’art. 4), dei rifiuti classificabili ai sensi dell’Allegato D – parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.
Trattasi di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata con sistema porta a porta svolta sul territorio del Comune di Torre del Greco, raccolti e trasportati, dalla ditta che gestisce in convenzione il servizio di igiene urbana, per conto del Comu- ne, in impianto autorizzato con procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208-210 del D.Lgs. 152/2006 o con procedura sem- plificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, D.M. 05.02.1998 e D.M. 161/2002, oppure ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 59/2005 ora sostituito dall’art. 213 del D.Lgs. 152/2006 Autorizzazione Integrata Ambientale per operazioni di recupero o messa in riserva ai fini del recupero (Allegato C - parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 da R1 a R13) intestato all’Appaltatore medesimo, titolare, singolo per i rifiuti di cui ai codici C.E.R. riportati nella tabella sottostante, per tratta- mento volto al recupero di materia e per una capacità autorizzata impiantistica di deposito tale da accogliere le quantità oggetto di appalto.
Il presente Capitolato d’oneri definisce il complesso delle condizioni contrattuali inerenti l’appalto per l’affidamento del servizio di cui sopra.
Di seguito è riportato l’elenco delle diverse tipologie di rifiuti classificati ai sensi dell’Allegato D – parte quarta del D.Lgs. 152/2006, le quantità dei rifiuti da conferire sulla base del Piano industriale vigente (Del. C.C. N. 133 del 20.12.18).
MATERIALI | ton | |
20 01 08 | ORGANICO | 12.153,30 |
20 02 01 | SFALCI E RAMAGLIE | 608,00 |
20 03 07 | BENI INGOMBRANTI | 810,22 |
20 01 34 | PILE esauste | 25,32 |
20 01 32 | FARMACI | 25,32 |
08 03 18 | TONER | 25,32 |
15 01 10* | CONTENITORI CONTENENTI SOSTANZE PERI- COLOSE | 25,32 |
17 09 04 | INERTI | 405,00 |
20 03 03 | TERRE DI SPAZZAMENTO | 405,00 |
ONERI DI SELEZIONE SU PLASTICA E LATTINE INCLUSO ONERI SMALTIMENTO SOVVALLO | 2.430,66 | |
TOTALI | 16.913,46 |
In particolare i rifiuti dovranno essere oggetto o del Servizio di conferimento - messa in riserva – recupero degli stessi mediante trattamento di compostaggio ad operatore economico dotato di impianto autorizzato e/o smal- timento, per trattamento specifico, ad operatore economico dotato di impianto autorizzato.
Inoltre, è oggetto di appalto anche il servizio di selezione multimateriale leggero (plastica, lattine e banda stagnata) in- cluso oneri smaltimento sovvallo.
ART.2- DURATA DELL’APPALTO ED ULTERIORI AFFIDAMENTI
La durata dell’appalto è stabilita in dodici mesi (12 mesi) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
Il servizio può essere attivato prima della stipula del contratto con consegna anticipata, per motivi di urgenza e sotto le riserve di legge ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 con redazione di apposito verbale di consegna/inizio del servizio.
In tal caso la durata prevista di mesi dodici si intende decorrente dalla data di consegna/inizio del servizio.
Il servizio, nel caso sia attivato in pendenza della stipulazione del contratto, deve avere immediato inizio e l’Appaltatore
per il suo svolgimento si dovrà attenere alle indicazioni fornite dal Direttore dell’Esecuzione del contratto.
All’avvio dell’esecuzione del contratto sarà redatto, in contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, ap- posito verbale. Da tale data decorrono i 12 mesi predetti.
Ai sensi dello stesso comma 8, divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei ca- si consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto di appalto avrà luogo entro i successivi centottanta giorni.
Se la stipulazione del contratto non avverrà nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazio- ne appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese soste- nute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.
È vietato il rinnovo tacito.
È fatto salvo il diritto dell’Ente alla risoluzione e al recesso anticipato come stabilito negli articoli relativi.
Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo affidamento del servizio, il Comune si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l’individuazione di un nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore ad 1 anno.
L’Appaltatore con la stipula del contratto si obbliga all’osservanza della determinazione che l’Ente adotterà a suo in- sindacabile giudizio.
In ogni caso l’Appaltatore dovrà garantirne l’espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte del suben- trante.
Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto d’appalto.
Si applicano, infatti, le previsioni di cui all’art. 63 c. 5 del d. lgs. 50/2016 ove ne ricorresse la fattispecie.
L’affidamento sarà risolto di diritto con l’individuazione da parte dell’Ente d’Ambito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 1, lettera c, della Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14, del soggetto affidatario del servizio di gestio- ne integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale ed il conseguente affidamento del servizio, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006.
La condizione di cui innanzi è considerata causa di forza maggiore per l’impossibilità definitiva e totale sopravvenuta alla prosecuzione dell’obbligazione ai sensi degli artt. 1256 (impossibilità definitiva e impossibilità temporanea), 1463 (impossibilità totale) e 1672 (impossibilità di esecuzione dell’opera) del C.C. in deroga agli articoli 1223 (risarcimento del danno) e 1671 (recesso unilaterale dal contratto) del C.C.. L’Appaltatore affidatario del servizio non potrà accampa- re alcuna pretesa di risarcimento del danno emergente o lucro cessante e, pertanto, non avrà diritto ad alcun indenniz- zo, compenso, risarcimento, ristoro o soddisfacimento di altra richiesta. Allo stesso saranno riconosciuti di diritto i soli compensi relativi alla parte di servizio già resa o in corso di esecuzione alla data del subentro del nuovo gestore del servizio.
Al termine del periodo contrattuale, a seguito di comunicazione, il Direttore dell’Esecuzione, effettuati i necessari ac- certamenti, emette il certificato di ultimazione delle prestazioni.
Entro venti giorni dall’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni saranno avviate le procedure di verifica di conformità a cura del Direttore dell’Esecuzione.
La verifica di conformità dovrà essere completata entro sessanta giorni dall’ultimazione delle prestazioni. Ogni onere nascente dalla verifica di conformità è a carico dell’appaltatore.
A conclusione della verifica di conformità sarà rilasciato dal Direttore dell’Esecuzione il certificato di verifica di confor- mità che, previa approvazione, sarà titolo per lo svincolo delle ritenute di garanzia operate via via sull’importo netto progressivo delle prestazioni.
ART.3 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo presunto per l’intero periodo contrattuale è pari a € 2.416.494,20 di cui € 36.247,41 per oneri sicurezza intrin- seci soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% (pari a € 241.649,42) per un totale di € 2.658.143,62.
L’importo sopra indicato è stato calcolato facendo riferimento alle quantità del Piano industriale.
Per effetto di quanto innanzi, orientativamente, le quantità per il servizio in argomento sono di seguito stimate:
MATERIALI | ton | COSTO €/t | COSTO TOTALE € | |
20 01 08 | ORGANICO | 12.153,30 | 170 | 2.066.061,00 € |
20 02 01 | SFALCI E RAMAGLIE | 608,00 | 80 | 48.640,00 € |
20 03 07 | BENI INGOMBRANTI | 810,22 | 120 | 97.226,40 € |
20 01 34 | PILE esauste | 25,32 | 800 | 20.255,50 € |
20 01 32 | FARMACI | 25,32 | 800 | 20.255,50 € |
08 03 18 | TONER | 25,32 | 800 | 20.255,50 € |
15 01 10* | CONTENITORI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLO- SE | 25,32 | 800 | 20.255,50 € |
17 09 04 | INERTI | 405,00 | 20 | 8.100,00 € |
20 03 03 | TERRE DI SPAZZAMENTO | 405,00 | 105 | 42.525,00 € |
ONERI DI SELEZIONE SU PLASTICA E LAT- TINE INCLUSO ONERI SMALTIMENTO SOV- VALLO | 2.430,66 | 30 | 72.919,80 € | |
TOTALI | 16.913,46 | 2.416.494,20 € | ||
oneri sicurezza intrinseci | 36.247,41 € | |||
costo di IVA AL 10% | 241.649,42 € | |||
Totale con IVA | 2.658.143,62 € |
Le singole quantità stimate sono suscettibili di variazioni in incremento o di riduzione del 20% in funzione della raccolta differenziata; per il suo mancato raggiungimento l’appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell’Ente appaltante. In ogni caso il corrispettivo si calcola a misura, fermo il totale.
Se si supera il totale si applica la normativa vigente.
Le quantità di cui alla tabella precedente, si ribadisce, sono stimate e non vincolanti. Il servizio, pertanto, potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione secondo l’effettiva produzione delle utenze.
Per il mancato raggiungimento delle stesse l’Appaltatore non potrà accampare alcun ulteriore diritto, riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell’Ente.
L’importo totale da porre a base di gara e su cui dovrà essere espresso il ribasso è stato determinato applicando per il conferimento delle frazioni indicate i costi unitari sopra dettagliati.
Detti costi si intendono comprensivi anche del trasporto ad eventuale successivo impianto di trattamento e del recupe- ro e/o smaltimento di eventuali frazioni estranee (qualunque sia la quantità percentuale di queste ultime).
ART.4 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare il servizio in oggetto nell’osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.
Sono a carico dell’operatore economico del servizio tutti gli oneri gestionali per rendere, a perfetta regola d'arte, tutti i servizi oggetto di appalto.
Sono, in particolare, a carico dell’operatore economico:
a) tutti gli oneri inerenti l'esecuzione del contratto ed in generale tutti quelli relativi al puntuale, regolare ed efficiente espletamento del servizio;
b) l'Appaltatore si impegna anche ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto col- lettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolge l’appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali, fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o successivamente receda dalle stesse. In caso di inottemperanza accertata dall'autorità municipale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministra- zione Comunale potrà provvedere direttamente impiegando le somme del corrispettivo d'appalto o della cauzione senza che la Operatore economico possa opporre eccezione né aver titolo a risarcimento danni;
c) l'adozione, nell'espletamento del servizio, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni re- sponsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sulla Operatore economico, restando sollevata l'Amministrazione Co- munale, nonché il personale addetto alla sorveglianza ed al controllo;
d) ogni manleva nei confronti del Comune di Torre del Greco, in relazione a qualunque controversia, contestazione o danno che dovesse prodursi a seguito dell'esecuzione di tali servizi;
e) il rispetto di tutte le disposizioni emanate durante l'appalto dalle autorità competenti (Leggi, Decreti, Regolamento Comunale di gestione rifiuti, ordinanze, ecc.).
L’operatore economico accetta il materiale conferito, con riserva di ulteriore controllo qualitativo, e di analisi, da scio- gliere nelle successive 24 ore dallo scarico. Se dal controllo da parte dell’operatore economico titolare dell’impianto l’intero carico di rifiuti risulti non conforme all’analisi, ed alla scheda descrittiva (formulario), l’operatore economico può invitare l’Ente a ritirare il materiale difforme.
L’appaltatore inoltre deve certificare trimestralmente il destino finale delle singole frazioni di rifiuto (quantità in entrata
all’impianto, all’uscita e impianto finale) affinché l’Ente possa essere edotto sul ciclo dei materiali conferiti.
Gli impianti si impegnano a ricevere il materiale proveniente dalla gestione del servizio di raccolta differenziata del Co- mune di Torre del Greco, trasportati dal Gestore del servizio di Igiene Urbana, secondo il calendario di raccolta delle frazioni differenziate, inoltre si impegna a ricevere lo stesso con il relativo scarico nel giorno di riferimento della raccolta senza code per soste e/o fermi salvo ulteriori necessità di scarico concordate preventivamente. L’operatore economico si impegna a ricevere il materiale oggetto dell’appalto anche nei giorni festivi infrasettimanali al fine di non interrompere il ciclo di raccolta e conferimento dei rifiuti.
Il conferimento agli impianti, a pena risoluzione del contratto, dovrà essere assicurato tutti i giorni compresi i festivi, sal- vo eventuali diverse modalità da concordarsi fra le parti e comprende l’onere della pesatura e ogni altro onere e/o pre- stazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.
L’Appaltatore aggiudicatario s’impegnerà ad organizzare il servizio di ricezione del materiale nella completa osservanza della normativa vigente in materia.
Per esigenze di carattere straordinario e contingente, la periodicità prevista e/o concordata può essere temporanea- mente intensificata, senza che l’Aggiudicatario possa esimersi dall’effettuazione dello stesso.
Il conferimento di ogni carico sarà accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.152 del 03.04.2006 e successive modificazioni e integrazioni, debitamente vidimato dal Comune, con l’indicazione dei pesi per ciascuna tipologia.
Affinché non gravino sull’Ente costi aggiuntivi per il trasporto dei materiali in oggetto rispetto a quelli già pre- visti dal capitolato d’appalto e dal contratto dei servizi di igiene urbana per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, l’ubicazione dell’impianto (o di ciascun impianto nel caso di più di uno), da indicare in sede di partecipazione, deve essere compresa a distanza dal territorio comunale di km 160 complessivi, andata e ritorno, rilevati me- diante google maps dal comune di Torre del Greco (palazzo Baronale) e servito da strade principali (nel senso di percorribili facilmente dagli automezzi necessari.
Per effetto dello stesso capitolato di igiene urbana (art. 24), per ogni km eccedente i 160 (tragitto massimo tra andata e ritorno) l’Operatore economico dovrà corrispondere al Comune, affinché lo riconosca alla Ditta di Igiene urbana, un corrispettivo di € 0,07 per tonnellata/km.
Tale corrispettivo sarà detratto da quello per il conferimento, e calcolato insieme alla contabilità mensile più avanti de- scritta.
Gli impianti devono essere dotati di attrezzature e strutture idonee per l’accesso ed il conferimento della frazione trami- te automezzi compattatori di qualsiasi dimensione, a u t o m e z z i a t t r e z z a t i c o n vasche, con cassoni scarrabili, con press-container, con piani mobili, etc..
Nel periodo di valenza contrattuale L’Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni tempo, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell’impianto indicato dall’aggiudicatario e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Se per qualsiasi motivo e ragione ( tecniche-logistico-impiantistiche e/o eventi straordinari e/o provvedimenti coercitivi da parte di Enti e Organi competenti preposti all’autorizzazione, al controllo e alla vigilanza ambientale, di polizia, ecc.) fosse impossibile conferire i rifiuti a causa della sospensione straordinaria delle attività dell’impianto-offerta, l’appaltatore dovrà tempestivamente inviare una comunicazione in merito all’ENTE, via PEC, entro 24 ore dal fermo im- pianto, con la descrizione precisa del motivo e origine della causa di fermo, le tempistiche previste di riapertura dell’attività, allegando documentazione relativa all’accaduto. Se si prevedesse il fermo impianto-offerta superiore alle 36 ore continuative, il Comune di Torre del Greco dovrà essere messo in grado dall’appaltatore di poter conferire il mate- riale entro le 48 ore dalla sospensione stessa in altro impianto di riserva autorizzato e abilitato alle attività di recupero, messa in riserva e/o smaltimento per i rifiuti sopra descritti per la relativa capacità di trattamento, eventualmente di tito- larità propria o di terzi.
L’appaltatore dovrà mettere a disposizione un solo impianto di riserva che dovrà trattare in autonomia, senza ausilio di altri impianti complementari, l’intero quantitativo annuo effettivo di rifiuti prodotto dall’ENTE. Analogamente anche l’impianto di riserva dovrà essere aperto in tutti i periodi dell’anno, dal LUNEDI’ al SABATO, compreso tassativamente il mese di agosto, e comunque dovrà garantire le medesime prestazioni indicate sopra.
Non è consentito l’uso di impianti diversi da quelli indicati in sede d’offerta, salvo motivi di forza maggiore. La sostitu- zione temporanea dell’impianto deve essere autorizzata dall’Ente appaltante e non deve comportare oneri aggiuntivi. Il venire meno, nel corso dell’appalto, delle necessarie autorizzazioni riguardanti gli impianti offerti comporta la risoluzione del contratto d’appalto con l’onere per l’appaltatore del risarcimento del danno.
Nel caso di impianti intermedi di messa in riserva e/o deposito preliminare sarà necessario prevedere apposite dichia- razioni attestanti l'avvenuto smaltimento e/o recupero da parte degli impianti finali autorizzati alle operazioni da D1 a D12 oppure da R1 a R12 (od anche R13 nei casi previsti dalle autorizzazioni specifiche).
L’impianto deve essere attrezzato con impianto di pesa; la logistica e la dimensione della struttura devono essere ade- guate a garantire il ricevimento delle quantità previste, mantenendo un agevole flusso degli autocarri in ingresso ed in uscita senza interferenze e senza che si determinino lungaggini nelle attività di conferimento dei rifiuti
In caso di utilizzo di impianto alternativo per sopravvenuta difficoltà oggettiva ad accettare la frazione organica, l’aggiudicatario in uno alla comunicazione dovrà trasmettere al Comune la seguente documentazione:
1) il provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all’esercizio dell’impianto alternativo;
2) la convenzione stipulata tra l’appaltatore ed il gestore dell’impianto alternativo, dalla quale risulti l’effettiva possibilità per l’appaltatore di avvalersi di tali impianti.
L’eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di i m p i a n t o a l t e r n a t i v o a quello dell’appaltatore non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.
L’Ente potrà sempre e comunque determinarsi nel senso di conferire la frazione organica presso gli impianti degli ope- ratori economici che hanno partecipato alla gara secondo la graduatoria elaborata in sede di gara.
Eventuali maggiori costi di conferimento in impianto alternativo saranno addebitati all’aggiudicatario per le quantità che l’Ente dovrà conferire presso i predetti siti alternativi.
ART.5 - CARATTERE DEL SERVIZIO ED OBBLIGO DI CONTINUITÀ
Il servizio oggetto dell’appalto, come contemplato nel presente capitolato prestazionale, è da considerare ad ogni ef- fetto servizio pubblico essenziale e costituisce, quindi, attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D. Lgs. n. 152/2006 e dal D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati.
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme che regolano l’esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale diret- tamente imputabili all’appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
In caso di sciopero il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti in materia o intervenute, sia a livello na- zionale che regionale, nel corso di validità contrattuale.
ART.6 - ORARIO DI CONFERIMENTO
E’ richiesto il seguente orario minimo: dalle 06,30 alle 17,00 nei giorni feriali, sabato e prefestivi inclusi. Eventuali varia- zioni di orario dovranno essere fissate e concordate fra le parti.
Il conferimento all’impianto comprende l’onere della pesatura ed ogni altro onere e/o prestazione necessaria ad esegui- re perfettamente il servizio così come dopo indicati.
Ove il valore pesato discosti da quello presunto è possibile contraddittorio tra conferitore e ricevente, ove il valore pesa- to non sia ritenuto accettabile dal conferitore.
ACCETTAZIONE DEL CARICO
Le specifiche di accettazione del carico da parte dell’impianto o degli impianti di destinazione, per quanto riguarda le im- purità presenti nel carico, non potranno essere più severe di quelle stabilite dalla normativa vigente, e dovranno essere improntate alla massima tolleranza in considerazione della complessità delle operazioni di selezione all’origine e durante la raccolta presso le utenze. Il ciclo delle attività è il seguente:
1) Presa in carico del rifiuto proveniente direttamente dalla raccolta differenziata sul territorio, trasportato dal gestore del servizio con propri mezzi; la determinazione delle quantità conferite deve avvenire con il metodo della doppia pesata, da eseguirsi presso l’impianto: peso in ingresso (lordo) – peso in uscita (tara) per determinare il peso netto scaricato; la pe- satura dovrà avvenire mediante una bilancia certificata a servizio dell’impianto;
2) Ricevimento del rifiuto presso l’impianto;
3) Avvio del rifiuto alle attività proprie dell’impianto.
Le operazioni di accettazione, pesatura e scarico di tutti i trasporti effettuati dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana devono avvenire con tempi di completamento delle attività di massimo 15 minuti. Come sancito all’art. 30 del presente capitolato, i tempi eccedenti le mere attività di conferimento saranno oggetto di penalità a carico della ditta, sul- la quale inoltre graverà l’addebito degli oneri connessi alle prestazioni eccedenti le ore lavorative ordinarie del personale del soggetto gestore del sevizio di igiene urbana fermo presso l’impianto. Ciascun carico sarà, nelle more della sua at- tuazione, secondo i dettati del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, mediante la compilazione e gestione dei FIR (formulario di identificazione del rifiuto), prodotto in quadruplice copia, una trattenuta dal produttore prima della partenza, una da trat- tenersi all’impianto finale e due da restituire al trasportatore congiuntamente ad un bindello di pesa riportante, oltre alle informazioni relative alla pesata, anche gli orari di ingresso ed uscita dall’impianto.
Le operazioni di sistemazione del rifiuto all’interno dell’impianto sono esclusiva responsabilità della ditta.
Non è consentita alcuna prestazione del personale del soggetto gestore del servizio di igiene urbana al di fuori di quelle inerenti alla conduzione degli automezzi.
ART.7 - REQUISITI DELL’ IMPIANTO
L’impianto di conferimento da indicare nell’offerta (impianto-offerta) nel rispetto delle modalità infra indicate, in riferimen- to alle attività a farsi, deve essere, alla data del termine ultimo di presentazione dell’offerta, regolarmente autorizzato con procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208-210 del D.Lgs. 152/2006 o con procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, D.M. 05.02.1998 e D.M. 161/2002, oppure ai sensi del D.Lgs. 59/2005 ora sostituito dall’art.213 X.Xxx. 152/2006 Autorizzazione Integrata Ambientale:
− per operazioni di Smaltimento o Deposito Preliminare ai fini del recupero (Allegato B parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 da D1 a D15) per i codici connessi
− per operazioni di recupero o messa in riserva ai fini del recupero (Allegato C parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 da R1 a R13) per i codici connessi
− per il servizio di selezione multimateriale leggero (plastica, lattine e banda stagnata) incluso oneri smaltimento sovval- lo per i codici connessi (15 01 06).
con intestazione all’operatore economico offerente, tale da soddisfare da solo ed autonomamente i quantitativi stimati di rifiuti oggetto di appalto in termini di capacità autorizzata di deposito e trattamento; sono esclusi operatori economici che svolgono attività di intermediazione e commercio di rifiuti.
L’impianto dovrà utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo nonché per la fauna e la flora e senza causare inconvenienti da rumori o odori.
ART.8 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
All’aggiudicazione del servizio si perverrà mediante procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.
ART.9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D’APPALTO
L’assunzione dell’appalto di cui al presente capitolato implica, da parte del soggetto Aggiudicatario, la conoscenza di tutte le norme generali e particolari, di tutte le condizioni che lo regolano e di tutte le circostanze che possono influire circa la convenienza di assumere lo stesso sulla base del ribasso offerto.
Il ribasso si intende offerto dall’Aggiudicatario sulla scorta delle proprie convenienze ed a seguito dei propri calcoli economici e, pertanto, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione.
I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto sono regolati dai principi generali in materia di gara d’appalto, dalle norme del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., dal testo vigente del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R.207/2010, dalla Legge Regionale n. 3/2007 e s.m.i., dal Regolamento n. 7/2010 di attuazione della legge Regio- nale n. 3/07 (approvato con DPGRC n.58 del 24/03/10) dai regolamenti comunali e dalle normative di settore, nonché dai R.D. 2440/23 e 827/24 in quanto applicabili, dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente capitolato speciale d’oneri, e in tutta la documentazione di gara e, per quanto non espressamente previsto nelle pre dette fonti, dal Codice Civile.
ART.10 - REQUISITI DEI CONCORRENTI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
I concorrenti devono possedere i requisiti indicati dal disciplinare di gara.
ART.11 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – TRACCIABILITÁ
L’Amministrazione Comune ha sottoscritto il Protocollo di Legalità con L’Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura di Na- poli rinvenibile sul sito dell’Ente.
ART.12 - CAUZIONE PROVVISORIA
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di:
⮚ cauzione che, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma1, del d.lgs. 231/2007, de- ve essere costituita in contanti o con bonifico o con assegni circolari versati/accreditati presso la Tesoreria dell’Amministrazione. La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire esclusivamente in contanti (con versamento o bonifico su c/c IBAN… Intestato a: Comune di Torre del Greco, presso la Banca d’Italia –Tesoreria Pro- vinciale dello Stato – Sezione di Napoli.) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, da depositarsi a pena di esclusione presso il tesoriere dell’Ente con la causale “Cauzione provvisoria bando di gara
(riportare numero bando)”. Si precisa che la cauzione deve essere effettivamente accreditata presso la Tesore- ria dell’Amministrazione entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
oppure
⮚ fideiussione che, a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o preva-
lente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvi- bilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, si precisa quanto segue:
1) a pena di esclusione la fideiussione deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese e GEIE; in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la garanzia provvisoria deve essere intestata al medesimo consorzio.
2) a pena di esclusione la fideiussione deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art.103 co.9 del Codice appro- vato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
3) a pena di esclusione la fideiussione deve avere validità per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la pre- sentazione dell’offerta;
4) a pena di esclusione la fideiussione deve prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volen- do ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;
5) a pena di esclusione la fideiussione deve essere corredata, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice qualora l’offerente risultasse affidatario; Ai sensi dell’art. 93, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 detta pre- scrizione non si applica se il concorrente è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
6) a pena di esclusione la fideiussione deve essere corredata, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia su ri- chiesta della stazione appaltante / centrale di committenza nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
7) a pena di esclusione qualsiasi correzione sostanziale apportata agli elementi rilevanti della polizza fideiussoria e del- lo schema tipo deve essere sottoscritta dal soggetto che rilascia la fideiussione o lo schema tipo;
8) è possibile verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante:
• accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxx.xxx
• e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
Si precisa, altresì, quanto segue:
⮚ La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legi- slativo 6 settembre 2011, n. 159; a titolo esemplificativo sarà incamerata:
□ qualora l’ordinativo emesso nelle more della stipulazione del contratto, non dovesse essere evaso alle condizioni of- ferte in gara;
□ qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione;
□ in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto.
⮚ La garanzia provvisoria presentata dal soggetto aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sot- toscrizione del contratto;
⮚ Le garanzie provvisorie presentate dalle ditte non aggiudicatarie saranno svincolate contestualmente alla comunica- zione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l’ipotesi in cui gli operatori non aggiudicatari siano destinatari di provvedi- menti sanzionatori;
⮚ Le cauzioni costituite in contanti dagli operatori non aggiudicatari della presente procedura di gara saranno svincola- te mediante accredito sul conto corrente indicato in fase di documentazione amministrativa (ovvero successivamente comunicato), contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l’ipotesi in cui gli operatori non aggiudicatari siano destinatari di provvedimenti sanzionatori.
ART.13 - CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art.103 del Codice, l’operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudi- cazione, deve costituire, a pena di decadenza dell’affidamento, una cauzione denominata “garanzia definitiva” da costi- tuirsi a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall’art. 93, co. 7, del Codice per la garanzia provvisoria.
Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarci- mento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del mag- gio danno verso l’appaltatore.
Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall’art.103 co. 2 del Codice.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell’appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispon- dano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
L’importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull’importo netto di aggiudicazione secondo il dispo- sto dell’art. 103, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.
Con riferimento all’importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria ov- vero:
1) L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
2) Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo punto, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
3) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
4) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
5) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della nor- ma UNI ISO/TS 14067.
6) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazio- ne del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguar- dante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi ener- getici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
7) In caso di cumulo delle ipotesi premianti, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dal- la riduzione precedente;
8) Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” si precisa quanto segue: le suindicate riduzioni si possono ot- tenere alle seguenti condizioni:
▪ in caso di partecipazione in RTI (orizzontale), consorzio ordinario e di aggregazioni di imprese di rete, il concorren- te può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
▪ in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppa- mento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ra- gione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella riparti- zione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
▪ in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di impre- se di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della ga- ranzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.
Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all’art.103 co.5 e ss. Del Codice.
La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà taci- tamente rinnovata con l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impressa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall’Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Ente ai sensi dell’art.103 co.1 del Co- dice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del codice civile e l’operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certi- ficato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.1 del Codice o co- munque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” si precisa quanto segue:
▪ In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costi- tuiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall’impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
▪ In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presen- tata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.
ART.14 – STIPULA DEL CONTRATTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO-CESSIONI DI CREDITO
L’appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del Contratto nell’ora e nel giorno che saranno comunicati dal Comune, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva, salvo diverso termine che si dovesse rendere necessario.
In caso di mancata stipulazione del Contratto per fatto imputabile all’Appaltatore entro il termine fissato, il Comune pro- cederà alla dichiarazione di decadenza dell’Appaltatore dall’aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria della gara, incamerando la somma depositata a titolo di cauzione provvisoria.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta cono- scenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi.
Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.
È vietata, da parte dell’Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applica la normativa vigente.
L’Appaltatore nel caso in cui voglia avvalersi della cessione dei crediti derivanti dal contratto è obbligato a cedere gli stessi esclusivamente a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui og- getto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa.
La cessione del credito deve essere preventivamente accettata dall’Ente che si riserva la facoltà di accettarla sia glo- balmente che in parte. In relazione a tanto l’Appaltatore, prima della stipula dell’atto pubblico di cessione, è obbligato a comunicare all’Ente la volontà ad avvalersi di tale diritto depositando copia dello schema dell’atto da stipulare con il Cessionario per acquisire il preventivo assenso.
Acquisito l’assenso l’atto di cessione dovrà essere stipulato in forma pubblica o sotto forma di scrittura privata autenti- cata e dovrà essere notificato all’Ente per la definitiva presa d’atto da eseguirsi con la stipula del contratto, se non an- cora avvenuta, o con separato atto in caso di stipula già avvenuta.
L’Ente ha facoltà di esprimersi anche negativamente circa l’accettazione della cessione ed il relativo rifiuto dovrà esse- re esplicitato mediante comunicazione da notificarsi al Cedente ed al Cessionario entro quarantacinque giorni dalla no- tifica della cessione.
In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.
Le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano anche alle cessioni di credito per cui anche i cessio- nari sono tenuti ad indicare il C.I.G. ed effettuare i pagamenti nei confronti dell’Appaltatore cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sul/ sui conto/conti correnti dedicati come comunicati dall’Appaltatore.
ART.15 - SPESE DI STIPULA DEL CONTRATTO
Saranno a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti com- prese quelle di bollo e di registro.
ART.16 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L’Aggiudicataria del servizio farà pervenire al Comune mensilmente report mensile indicante le quantità di rifiuti ricevuti per singolo codice CER e copia dei formulari con allegato scontrino di pesata.
Per l’esecuzione del servizio di cui all’art.1 all'Appaltatore sarà pagato un corrispettivo pari all'importo complessivo, cal- colato moltiplicato il quantitativo di rifiuto effettivamente trasportato e conferito a trattamento per i prezzi unitari offerti ri- portati nell’offerta a prezzi unitari. Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato, da parte del Comune, di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuo- vi o maggiori compensi.
Il corrispettivo sarà pagato dal Comune all'Appaltatore in rate mensili posticipate entro trenta giorni da quello di presen- tazione della relativa fattura al protocollo comunale, previa rendicontazione del quantitativo di rifiuti recuperati e/o smaltiti dall’appaltatore e rilascio di apposita dichiarazione di avvenuto recupero e/o smaltimento da parte degli impianti finali di lavorazione del rifiuto. Nel caso di impianti intermedi di messa in riserva e/o deposito preliminare sarà necessario preve- dere apposite dichiarazioni attestanti l'avvenuto smaltimento e/o recupero da parte degli impianti finali autorizzati alle operazioni da D1 a D12 oppure da R1 a R12 (od anche R13 nei casi previsti dalle autorizzazioni specifiche).
L’Appaltatore entro il 10° giorno di ogni mese, a partire dal mese successivo anche non intero a quello di inizio del ser- vizio, effettuerà il riepilogo delle quantità accettate nel mese di riferimento sulla scorta delle pesature in ingresso come indicate sul FIR.
Le fatture, secondo le indicazioni che saranno comunicate all’Appaltatore, redatte secondo le norme fiscali in vigore sa- ranno intestate al “Comune di Torre del Greco” e riporteranno il Codice Unico di Gara (C.I.G.) come indicato nel bando di gara ed il codice IBAN su cui, ai sensi del’art.3 – Tracciabilità dei flussi finanziari, della Legge 136/2010 - saranno ef- fettuati i bonifici bancari e/o postali dei pagamenti maturati.
La fattura può essere emessa dopo il certificato di pagamento emesso dal Rup (art. 113 bis del d. lgs. 50/2016), a sua volta successivo al verbale di conformità da parte del DEC.
Il pagamento di ogni singola fattura mensile avrà luogo entro 30 giorni dalla fine del mese in cui viene emessa la stessa. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo generale dell’Ente ed il pagamento si in- tende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento.
Il pagamento è, comunque, subordinato alla stipulazione del contratto (ovvero alla consegna sotto riserva se il contratto non è stipulato entro 60 giorni dall’aggiudicazione). In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Ente.
Ai sensi dell'art. 4 - comma 1 - del D. Lgs 9/10/2002 n. 231 “Attuazione direttiva 200/35/CE relativa alla lotta contro i ri- tardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, si precisa che, decorso il termine concordato bilateralmente con la stipula del contratto, verranno corrisposti gli interessi moratori calcolati al saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali (art. 5, comma 2, D. Lgs. 9/10/2002 n. 231) co- me pubblicati semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ai sensi delle disposizioni legislative in vigore l’Ente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore solo previa acquisizione e/o visura telematica d’ufficio di D.U.R.C. regolare per quest'ultimo e per conto del/i eventua- le/i subappaltatore/i.
La richiesta di emissione del D.U.R.C., attestante il corretto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale, compresi i soci lavoratori, qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell'appalto, sarà avanzata d’ufficio entro i cinque giorni successivi alla data di acquisizione della fattura al Protocollo Generale.
Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, senza diritto per l’Appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione della certificazione D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale.
Il pagamento è, comunque, subordinato alla stipulazione del contratto.
In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Ente.
Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause di forza maggiore non daranno diritto all'impresa appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Dal pagamento del corrispettivo mensile sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze for- malmente contestate a carico dell'Appaltatore e quanto altro dallo stesso dovuto.
Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e la ditta appaltatrice.
Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del Comune.
Non sono previste anticipazioni del canone contrattuale.
ART.17 - REVISIONE DEI PREZZI
Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l’appalto rimarranno ferme per tutta la durata del contratto secondo quanto stabilito all’atto dell’aggiudicazione, senza che il soggetto aggiudicatario abbia null’altro da pretendere per qualsiasi ragione o titolo, salvo i casi previsti dalla normativa.
ART.18- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto d’appalto s’intenderà senz’altro risolto in caso di scioglimento o cessazione dell’impresa.
Il contratto potrà essere risolto, in danno dell’impresa, con avviso a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
• con la costituzione e/o l’entrata in funzione nel contesto provinciale e/o regionale e/o comunale degli Organi- smi comunque denominati previsti dalla legislazione in vigore così come già richiamato nel precedente art. 2;
• mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità;
• sospensione del servizio superiore alle 48 ore senza giustificato motivo, esclusi i casi di forza maggiore;
• fallimento dell’appaltatore o dei suoi aventi causa;
• frode nell’esecuzione del servizio;
• emanazione di un provvedimento definitivo nei confronti dell’appaltatore che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n.1493/1956 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), ovvero qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stessa stazione appaltante, di sub appaltatori, di for- nitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi atti- nenti alla sicurezza sul lavoro;
• quando la ditta appaltatrice risulti insolvente, anche verso i dipendenti o gli istituti assicurativi, o colpevole di frodi;
• cessione del servizio in subappalto;
• cessione del contratto a terzi;
• quando la Ditta non sia più in possesso, anche parziale, dei requisiti tecnici, morali, professionali ed eco- nomici necessari allo svolgimento del servizio.
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatori e del personale;
• per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività oggetto dell’affidamento;
• per abituali negligenze o deficienze nel servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comu- ne, compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico - am- bientali sentito il parere di ogni e qualsiasi Organismo competente in materia igienico - ambientale;
• subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazioni di norme sostanziali regolanti l’appalto;
• non rispondenza del servizio alle specifiche del contratto;
• per inadempienza alla richiesta scritta di esecuzione del servizio conforme alle disposizioni del presente capi- tolato entro 15 giorni naturali dalla richiesta;
• per l’accumularsi di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell’importo contrattuale in un perio- do massimo di mesi tre;
• per mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
• per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l’Ente agirà ai sensi dell’art. 1453 e ss. del Codice Civile.
L’affidamento sarà risolto di diritto con l’individuazione da parte dell’Ente d’Ambito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 1, lettera c, della Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14, del soggetto affidatario del servizio di gestio- ne integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale ed il conseguente affidamento del servizio, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006.
ART.19 - SICUREZZA SUL LAVORO
L’Appaltatore ha l’obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che, per il conferimento dei rifiuti, dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
In particolare l’Appaltatore assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs.81/2008, riguardanti il migliora- mento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
ART.20 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto e della disci- plina dei propri dipendenti.
L’appaltatore dovrà rispondere anche dell’operato dei suoi dipendenti.
Nella conduzione e gestione del servizio, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l’impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
Compete, inoltre, all’Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla condu- zione ed esecuzione del servizio.
L’Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza de- gli obblighi derivanti dall’appalto.
Per tali eventualità l’Appaltatore dovrà stipulare apposita appendice alla propria polizza aziendale di responsabilità civi- le verso terzi (RCT) pari a 5.000.000 € come da art. 103 del d. lgs. 50/2016, l’Appaltatore dovrà, pertanto, fornire al Comune copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile prima della stipula del contratto.
Ai sensi del D.Lgs.81/2008, si precisa che, nell’espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla pre- senza di agenti biologici.
L’Appaltatore dovrà, quindi, rispettare quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 e redigere il prescritto documento di valuta- zione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo, e metterne copia a disposizione del Comune.
ART.21- VIGILANZA E CONTROLLO
Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell’appalto, visite ispettive presso l’impianto indicato dall’Appaltatore, finalizzate al controllo delle attività oggetto dell’appalto.
ART.22- OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in ma- teria, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto.
In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Co- mune segnalerà l’inadempienza all’Appaltatore e, se del caso, all’Ispettorato stesso, e si procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinandole somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l’Appaltatore non può opporre eccezione al Comune, né ha titolo al risarci- mento dei danni.
L’Appaltatore ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge e di regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto con particolare riferimento a quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell’attività e dai necessari controlli sanitari.
ART.23 – PENALITÀ
In considerazione che trattasi di servizio pubblico essenziale, come da precedente articolo 5, il Comune in caso di inosservanza dell’obbligo di esecuzione del servizio affidato così come dettagliato nell’art.4 del presente capitolato, conferirà la frazione organica presso altro impianto.
Oltre ai costi diretti che saranno addebitati alla società affidataria, detto inadempimento sarà considerato grave e comporterà, per ogni giorno di mancato conferimento, l’applicazione della sanzione di € 3.000,00.
Ai fini della risoluzione contrattuale il raggiungimento del 10% del corrispettivo contrattuale si otterrà sommando le pe- nali comminate per ciascun giorno di mancato conferimento.
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare, in un termine sta- bilito, all’infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna infrazione.
L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza.
L’Appaltatore avrà 5 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.
Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro un mese dalla prima contestazione. Il ripetersi per tre volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l’applicazione di pe- nali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell’appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell’appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo in- cameramento della cauzione.
Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che, comunque, andranno documentate.
Ferma restando l’applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l’Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell’Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario.
L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d’ufficio saranno trattenuti dal Comune sull’importo del corrispettivo in scadenza.
Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva, pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decor- renti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all’Appaltatore.
ART.24- SEDI E RECAPITI
Per tutta la durata dell’appalto l’Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del pre- sente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail.
ART.25- RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’Appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all’esecuzione del contratto, che deve essere comunicato per iscritto all’Ente.
Il Responsabile deve garantire, inoltre, la reperibilità continua (24h) almeno telefonica.
Il Responsabile nominato deve avere il potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure cor- rettive in caso di inadempienze.
ART.26 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie contrattuali che non trovano risoluzione con le transazioni previste agli art. 206 e 208del D. Lgs. 50/2016 sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Torre Annunziata con esclusione della competenza arbitrale.
In alternativa al contenzioso, ai sensi dell’art.26 del regolamento n.7/2010 di attuazione della Legge Regionale n. 3/2007 di disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, si potrà ricorrere ad un preventivo tentativo stragiu- diziale di conciliazione, facendo ricorso ad un Conciliatore, estratto a sorte tra gli iscritti alla lista dei conciliatori tenuta dall’Ufficio di Conciliazione istituito presso l’Osservatorio regionale degli appalti.
Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per l’interpretazione e l‘esecuzione del Contratto di servizio, anche per quanto non espressamente contemplato, il foro competente è quello del Tribunale di Torre Annunziata.
A tal fine l’Appaltatore fissa il domicilio legale per ogni comunicazione e/o notificazione inerente il servizio presso la sede dei propri uffici.
In mancanza ogni comunicazione e/o notifica sarà depositata presso il Servizio Igiene Urbana a disposizione
dell’Appaltatore.
Resta esplicitamente esclusa ogni composizione arbitrale.
ART.27 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
L’amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio, senza che l’affidatario possa accampare alcuna pretesa, dirit- to o indennizzo o risarcimento, di risolvere anticipatamente il contratto con un preavviso di 10 giorni in caso di mutate condizioni economiche del mercato o in caso di mutate normative di settore.
L’affidamento sarà risolto di diritto con l’individuazione da parte dell’Ente d’Ambito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 1, lettera c, della Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14, del soggetto affidatario del servizio di gestio- ne integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale ed il conseguente affidamento del servizio, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006.
ART.28 - DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune notificherà all’Impresa tutti gli atti ed altri provvedimenti che comportino variazioni della situazione iniziale. Per quanto non previsto nel presente capitolato s’intendono richiamate e applicabili le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia.
ART.29 - APPROVAZIONE DI XXXXXXXX
Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 – Condizioni generali di contratto – del Codice Civile, sono specificatamente ap- provate tutte le clausole e le condizioni riportate negli articoli precedenti.
ART.30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Appaltatore sarà responsabile del trattamento dei dati personali che al medesimo saranno affidati per l’esecuzione
del servizio oggetto di appalto.
L’appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alla normativa vigente ed alle istruzioni impartite dalla sta- zione appaltante e si impegnerà, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, l’assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
ART.31 – INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, 18, comma 2 e 19, del decreto legislativo 30.6.2003, n.196 e s.m.i., si forniscono le informazioni di seguito indicate:
a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di appalti;
b) il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
c) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatorio per la partecipazione alle procedure di appalto;
d) i dati conferiti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali n. 267/2000, salva l’eventuale individuazio- ne, da parte dell’Amministrazione, di specifici atti e documenti da sottrarre all’accesso per motivate e con- crete esigenze di riservatezza delle ditte partecipanti, a tutela della loro sfera di interessi, ai sensi della predetta legge n.241/1990;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di appalto di servizi;
e) i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di eventuali procedimenti a carico dei richiedenti;
f) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torre del Greco;
g) il responsabile del trattamento è il R.U.P., domiciliato per la carica presso il Comune di Torre del Greco, proto- xxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx;
h) in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. del Decreto legislativo n.101/2018, e principalmente: accedere ai dati personali forniti, chiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione se incompleti od erronei, o raccolti in violazione di legge, nonché op- porsi al trattamento.
Il tecnico Il Dirigente
ing. Xxxxx Xxxx De Xxxxxxx dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx