Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell´edilizia principale (CCL PEAN)
Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell´edilizia principale (CCL PEAN)
stipulato tra la
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx, «SSIC»
da una parte e il
Sindacato UNIA (ex SEI, Sindacato Edilizia & Industria, Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx 15, «UNIA»
e il
Sindacato SYNA, Xxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxx, «SYNA»
dall´altra
Valido dal 1.1.2018
Preambolo
La Società Svizzera degli Impresari−Costruttori, il Sindacato Edilizia & Industria e il Sindacato SYNA,
nell´intento di
• tenere in debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori nel settore dell´edilizia principale e di attenuarne le conseguenze in età avanzata,
• offrire ai lavoratori edili un pensionamento anticipato finanziariamente sostenibile
stipulano, basandosi sull´accordo di principio del 25 marzo 2002, il seguente contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell´edilizia principale (CCL PEAN):
1. Campo di applicazione
Art.1 Dal profilo geografico
1 Il contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell´edilizia principale (CCL PEAN) si applica sull´intero territorio della Confederazione elvetica.
2 [abrogato]1
3 Ne sono escluse, fatto salvo l´articolo 4 capoverso 2, le imprese con sede nel Canton Xxxxxxx, fintantoché i loro dipendenti otterranno dal contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato dei lavoratori edili nel Canton Xxxxxxx (RETABAT, 2002−2010) prestazioni equivalenti in rapporto al presente contratto, riguardo al pensionamento anticipato, a condizioni uguali o meno rigorose.
Art.2 Dal profilo aziendale
1 Il CCL PEAN si applica a tutte le imprese o parti di imprese svizzere o estere operanti in Svizzera, così come alle aziende operanti in subappalto e ai cottimisti indipendenti che impiegano lavoratori svolgenti attività a titolo professionale, in particolare nei seguenti settori:
1 Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014
a) edilizia, genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (inclusa la pavimentazione stradale)
b) lavori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell’ ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture2
c) [abrogato]3
d) lavorazione della pietra, cave e aziende di selciatura
e) aziende per la costruzione e l´isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sotto soffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico)
f) aziende per l´isolamento e l´impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo
g) aziende per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo, taglio e foratura del calcestruzzo
h) aziende che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini
i) imprese che eseguono lavori di costruzione ferroviaria; sono considerati lavori di costruzione ferroviaria i lavori nell'ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari e i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.4
2 Sono escluse
a) le imprese del Canton Ginevra che eseguono lavori di impermeabilizzazione
b) le imprese del Canton Ginevra operanti nella lavorazione del marmo
2 Convenzione addizionale X al CCL PEAN del 31.03.2017, in vigore dall'1.1.2018
3 Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014
4 Complemento della convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 12.8.2015, in vigore dall'1.12.2015
c) le imprese del Canton Vaud che eseguono rivestimenti di asfalto, impermeabilizzazioni e lavori speciali con resine artificiali
d) le professioni della lavorazione della pietra nel Canton Vaud
e) [abrogato]5
f) le imprese e parti di imprese che eseguono lavori di costruzione ferroviaria e che impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale conforme all’articolo 3 capoverso 1 let. f o che eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.6
3 Le imprese sottoposte al campo di applicazione del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM), ma non al campo di applicazione aziendale del CCL PEAN e le imprese che sottostavano al campo di applicazione di una versione precedente del presente CCL7 possono, dietro approvazione delle parti contraenti, aderire al CCL PEAN mediante accordo scritto, a condizione che i contributi di entrata di cui all'articolo 28 così come tutti i contributi dovuti dall'entrata in vigore del presente contratto o dall'inizio dell'attività aziendale siano pagati retroattivamente. L'adesione deve avere una durata minima di cinque anni.
Art.3 Dal profilo personale
1 Il CCL PEAN vale per i lavoratori elencati di seguito (indipendentemente dalla loro retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti in cantieri e ditte ausiliarie delle imprese di costruzione ai sensi dell´articolo 2. Ciò vale in particolare per
a) capi muratori e capi fabbrica
b) capi squadra
c) professionisti quali xxxxxxxx, carpentieri, costruttori stradali, selciatori
d) lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali)
e) specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri, isolatori e aiutanti, a condizione che lavorino in un'impresa o una parte d'impresa giusta l'articolo 2 capoverso 1 o 3 CCL PEAN8
5 Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014
6 Complemento della convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 12.8.2015, in vigore dall'1.12.2015
7 Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014
8 Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014
f) guardiani di sicurezza con formazione se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.
Sono esclusi
a) i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
b) i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
c) i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici.9
2 I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui sorge l’obbligo contributivo AVS. Il datore di lavoro applica il CCL PEAN a tutti i lavoratori di cui al capoverso 1 del presente articolo.10
3 Il CCL PEAN non si applica ai dirigenti, al personale tecnico e amministrativo, né al personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese assoggettate. Sono considerati dirigenti ai sensi del presente capoverso gli assistenti di cantiere e, inter alia, i soggetti che sono iscritti nel registro di commercio come procuratori, gerenti, soci, direttori, titolari, consiglieri di amministrazione o con una funzione analoga oppure che possono esercitare un influsso determinante sull'andamento degli affari dell'impresa. Queste persone non sottostanno al presente contratto nemmeno se svolgono un'attività a tempo pieno o a tempo parziale giusta il capoverso 1 del presente articolo nella stessa impresa o nello stesso gruppo di imprese. Si suppone che una persona possa esercitare un influsso determinante sull'andamento degli affari se detiene una partecipazione superiore al 20 per cento nell'impresa o nell'azienda madre. Il Consiglio di fondazione può emanare direttive più precise.11
9 Complemento della convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 12.8.2015, in vigore dall'1.12.2015
10 Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014
11 Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014
Art.4 Soluzioni speciali a livello aziendale e regionale
1 Il presente contratto non si applica alle imprese affiliate alla Caisse de retraite professionnelle de l´Industrie vaudoise de la construction (règlement du fonds de la rente transitoire), fintantoché detta cassa pensioni prevede prestazioni equivalenti a quelle contemplate nel CCL PEAN, a condizioni uguali o meno rigorose.
2 La soluzione speciale di cui al capoverso 1 e il RETABAT del Canton Xxxxxxx (articolo 1 capoverso 3) devono essere adeguati il più presto possibile ai requisiti minimi del presente contratto. La decisione relativa all´integrazione tecnica delle due soluzioni nel presente modello valido per l´insieme del territorio elvetico verrà presa in un secondo tempo. Nel frattempo la Fondazione FAR è tenuta a stipulare, con i rappresentanti delle soluzioni speciali, contratti di cooperazione concernenti l´equilibrio finanziario tra le casse e la parità di trattamento dei lavoratori al momento del passaggio al nuovo sistema.
3 Le imprese con casse pensioni proprie che prevedono già il pensionamento anticipato − e offrono ai lavoratori prestazioni equivalenti o migliori − sono assoggettate al CCL PEAN, ma possono continuare a gestire autonomamente i propri istituti di previdenza. Il pagamento dei contributi e delle prestazioni avviene tuttavia tramite la Fondazione per il pensionamento anticipato. Il regolamento della Fondazione disciplina i dettagli.
Art.5 Dichiarazione di obbligatorietà generale
Subito dopo aver stipulato il CCL PEAN, le parti contraenti inoltrano la domanda per la dichiarazione di obbligatorietà generale. Esse si adoperano energicamente affinché tale dichiarazione sia rilasciata il più presto possibile.
2. Pace del lavoro
Art.6 Pace del lavoro
Le parti contraenti s´impegnano per sé, le proprie sezioni e i propri soci a salvaguardare la pace del lavoro per tutta la durata del CCL PEAN e si astengono in particolare da qualsiasi azione collettiva volta a turbare il
lavoro per far valere rivendicazioni in relazione al pensionamento anticipato nel settore dell´edilizia principale.
3. Finanziamento
Art.7 Provenienza dei fondi
1 In linea di principio i fondi per il finanziamento del pensionamento anticipato provengono dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, da apporti di terzi nonché dal reddito del patrimonio della Fondazione.
2 Per il finanziamento si applica il sistema di ripartizione dei capitali di copertura. Oltre alla costituzione di riserve adeguate, i contributi devono servire esclusivamente a finanziare le rendite transitorie concesse nei corrispondenti periodi e le prestazioni per i probabili casi di rigore.
3 Il regolamento della Fondazione disciplina il controlling e le procedure per garantire il fabbisogno finanziario.
Art.8 Contributi
1 Il contributo dei lavoratori corrisponde all´1,5 % del salario determinante12. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario, sempre che non venga prelevato in altro modo.
2 Il contributo dei datori di lavoro corrisponde al 5,5 % del salario determinante.13
3 Per i lavoratori che partecipano al progetto di lavoro parziale per lavoratori anziani (RPLA) (in virtù dell´articolo 8 capoverso 6 CNM) non devono essere versati contributi né dal datore di lavoro né dal lavoratore stesso.
4 Per salario determinante si intende il salario assoggettato all´obbligo contributivo AVS fino al massimo LAINF.
Art.9 Modalità di prelievo
1 Il datore di lavoro deve versare alla Fondazione FAR la totalità dei contributi, ovvero i suoi e quelli dei lavoratori.
12 Convenzione addizionale IX al CCL PEAN del 8.12.2015, in vigore dall'1.7.2016
13 Convenzione addizionale IX al CCL PEAN del 8.12.2015, in vigore dall'1.7.2016
2 Il datore di lavoro è tenuto a versare acconti a scadenze trimestrali, pagabili entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, in ogni caso al più tardi alla fine del trimestre.
3 Per le inadempienze la Fondazione fattura un importo di CHF 50 per ogni richiamo e addebita interessi di mora del 5 % a partire dalla scadenza della fattura.
4 Il regolamento della Fondazione disciplina gli ulteriori dettagli delle modalità di prelievo.
Art.10 Controlling
Per assicurare un´evoluzione finanziaria adeguata si applicano le seguenti regole di base del controlling:
a) si devono allestire e tenere statistiche precise sulle categorie dei collaboratori dal 50º anno d´età, con particolare riguardo ai fattori invalidità e mortalità
b) il flusso finanziario deve essere controllato in modo permanente e sistematico, e le misure che si impongono devono essere inoltrate alle associazioni fondatrici, rispettivamente alle parti contraenti il CCL PEAN
c) il controlling, seguito e sorvegliato da periti esterni designati dal Consiglio di fondazione, deve fornire le basi necessarie affinché la Fondazione possa, al più tardi a fine giugno dell´anno precedente, prendere decisioni in merito al piano delle prestazioni (per esempio all´ammontare delle prestazioni e alla data di introduzione) e comunicarle.
Art.11 Modifiche dell´obbligo di contribuzione e/o dell´obbligo di prestazione
1 Se i fondi disponibili e quelli preventivati non sono sufficienti, in sede previsionale, a finanziare le prestazioni, le parti contraenti il CCL PEAN avviano trattative sulle misure da adottare, ossia
a) rallentamento dell´introduzione
b) riduzione delle prestazioni
c) riscossione di contributi più elevati. I contributi dei datori di lavoro, tuttavia, non possono essere aumentati prima del 2011.
2 Se sono necessarie misure improrogabili per garantire la disponibilità delle risorse finanziarie, il Consiglio di fondazione può rimandare l´introduzione dell´età di pensionamento più bassa o ridurre le prestazioni. In tal caso informa immediatamente le parti contraenti.
3 Le modifiche entrano in vigore al più presto 6 mesi dopo la decisione delle parti contraenti.
4. Prestazioni
Art.12 Principio
1 Le prestazioni agli aventi diritto devono essere allineate ai mezzi finanziari disponibili.
2 Si erogano prestazioni che consentono il pensionamento anticipato dal compimento del 60º anno d´età fino al raggiungimento dell´età ordinaria AVS, e che ne attenuano le conseguenze finanziarie.
Il periodo durante il quale vengono versate le prestazioni è in ogni caso limitato agli ultimi 5 anni prima del raggiungimento dell´età ordinaria AVS.
3 I lavoratori che partecipano al progetto di lavoro parziale per lavoratori anziani (RPLA) in virtù dell´articolo 8 capoverso 6 CNM possono beneficiare delle prestazioni del CCL PEAN se soddisfano i requisiti necessari, lasciano volontariamente l´attività lavorativa e rinunciano definitivamente al progetto RPLA.
Art.13 Tipi di prestazioni
Sono corrisposte unicamente le seguenti prestazioni:
a) rendite transitorie
b) compensazione di accrediti di vecchiaia LPP14
c) rendite di durata limitata per vedove, vedovi e orfani
d) prestazioni sostitutive per casi di rigore. Art.14 Rendita transitoria
1 Il lavoratore può chiedere una rendita transitoria se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:
14 Convenzione addizionale II al CCL PEAN del 7.4.2006, in vigore dall’1.1.2007
a) ha compiuto il 60º anno d´età
b) non ha ancora raggiunto l´età pensionabile AVS
c) negli ultimi vent´anni ha svolto un'attività sottoposta all'obbligo contributivo almeno quindici anni − di cui gli ultimi sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente − in un´impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN15
d) rinuncia definitivamente a qualsiasi attività lucrativa, fatto salvo l´articolo 15.
2 Il lavoratore che non soddisfa pienamente il requisito della durata dell´occupazione (capoverso 1 lettera c) può chiedere una rendita transitoria ridotta se:
a) negli ultimi vent´anni ha svolto un'attività sottoposta all'obbligo contributivo16 soltanto dieci anni in un´impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN, di cui gli ultimi sette anni prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente
e/o
b) negli ultimi sette anni prima del prepensionamento è stato disoccupato per un periodo massimo di due anni, ma soddisfa i requisiti ai sensi della lettera a del presente capoverso.
3 In casi particolari, per evitare penalizzazioni ingiuste, il Consiglio di fondazione può concedere una rendita transitoria, a condizione che l'inadempimento dei requisiti del CCL PEAN e del Regolamento PEAN − considerati cumulativamente − sia di entità minima e che il richiedente abbia lavorato in prevalenza nel settore dell'edilizia principale.
In caso di lacune contributive, il Consiglio di fondazione deve richiedere il pagamento retroattivo dei contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e può disporre una riduzione della rendita.17
4 Le persone che, al momento dell´entrata in vigore del CCL PEAN, beneficiano già di un pensionamento anticipato nell´ambito di una soluzione aziendale, possono chiedere le prestazioni della Fondazione FAR se soddisfano i requisiti necessari, ovvero se non hanno ancora
15 Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014 16 Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014 17 Convenzione addizionale VII al CCL PEAN del 30.7.2010, in vigore dall'1.1.2011
raggiunto l´età ordinaria AVS. Il diritto alla rendita esistente è da computare.
5 Quale durata dell´occupazione conforme all´articolo 14 capoverso 1 lettera c e l´articolo 21 capoverso 1 vengono computati anche i periodi in cui i lavoratori sono stati collocati presso un´impresa assoggettata al CCL PEAN per conto di una ditta che fornisce personale a prestito, a condizione che la funzione svolta nell´impresa acquisitrice rientri nel campo di applicazione delle persone assoggettate (articolo 3 capoverso 1) e che per il periodo in questione siano stati effettuati versamenti di contributi alla Fondazione FAR in conformità all´articolo 8.18
Art.15 Attività lavorative consentite
1 Dopo la cessazione definitiva dell'attività professionale, i lavoratori possono svolgere, in un'impresa sottoposta al CCL PEAN, un'attività rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN senza decurtazione delle prestazioni percepite nell'ambito del pensionamento anticipato, purché il guadagno annuo sia inferiore al limite previsto dall'articolo 7 capoverso 1 LPP. I lavoratori possono svolgere anche altre attività, a titolo dipendente o indipendente, purché il guadagno annuo sia inferiore alla metà del limite previsto dall'articolo 7 capoverso 1 LPP.19
1bis [abrogato]20
2 I guadagni accessori conseguiti per più di tre anni prima dell´inizio della rendita transitoria possono essere conseguiti anche in seguito nella stessa misura, senza decurtazione delle prestazioni. Il Consiglio di fondazione può fissare un limite massimo.21
Art.16 Rendita transitoria ordinaria
1 La rendita transitoria ordinaria si compone di
a) un importo base di almeno CHF 6´000 l´anno22 e
18 Convenzione addizionale I al CCL PEAN del 21.11.2005, in vigore dall’1.4.2006 19 Convenzione addizionale VII al CCL PEAN del 30.7.2010, in vigore dall'1.1.2011 20 Convenzione addizionale VI al CCL PEAN del 21.6.2010, in vigore dall’ 1.1.2011 21 Convenzione addizionale II al CCL PEAN del 7.4.2006, in vigore dall’1.1.2007
22 Convenzione addizionale II al CCL PEAN del 7.4.2006, in vigore dall’1.1.2007
b) il 65 %23 del salario medio annuo stabilito contrattualmente, senza indennità supplementari, retribuzione di ore straordinarie ecc. (salario base per la rendita).
2 La rendita transitoria non può tuttavia superare i seguenti valori limite:
a) 80 % del salario base per la rendita percepito nell´ultimo anno lavorativo
b) 2,4 volte la rendita AVS semplice massima24 2bis [abrogato]25
3 Il regolamento disciplina la procedura di calcolo nel caso in cui il salario annuo abbia subito notevoli oscillazioni negli ultimi tre anni.
Art.17 Rendita ridotta
1 Chi soddisfa i requisiti dell´articolo 14 capoverso 2 riceve una rendita transitoria ridotta, diminuita
di 1/15 per ogni anno mancante.
2 Chi non adempie al requisito dei sette anni per motivi di disoccupazione (articolo 14, capoverso 2, lettera b) può continuare a lavorare per recuperare il periodo mancante, oppure versare retroattivamente la totalità dei contributi pregressi (datore di lavoro e lavoratore) relativamente al periodo mancante. In caso contrario la rendita transitoria è ridotta di 1/15 per ogni anno mancante.
3 Per i lavoratori che in un anno civile svolgono almeno al 50 % un´attività assoggettata al CCL PEAN, perché sono assunti come stagionali, perché assolvono diverse funzioni in un´impresa che rientra nel campo di applicazione del CCL PEAN, perché sono invalidi fino al 50 % o perché sono impiegati a tempo parziale, le prestazioni sono ridotte proporzionalmente al grado di occupazione e agli anni di lavoro a tempo parziale durante gli ultimi quindici anni nel settore dell´edilizia principale.
4 I capoversi 1 e 2 si applicano in modo cumulativo.
23 Convenzione addizionale II al CCL PEAN del 7.4.2006, in vigore dall’1.1.2007
24 Convenzione addizionale II al CCL PEAN del 7.4.2006, in vigore dall’1.1.2007
25 Convenzione addizionale VI al CCL PEAN del 21.6.2010, in vigore dall’ 1.1.2011
Art.18 Sussidiarietà
Le rendite transitorie possono essere ridotte se si cumulano con altre prestazioni contrattuali o legali. Il regolamento della Fondazione disciplina i dettagli del coordinamento.
Art.19 Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP
1 [abrogato]26
2 Nel periodo in cui percepisce la rendita, il beneficiario ha diritto a un contributo pari al 18 % del salario annuo determinante per il calcolo della rendita − dedotto l'importo di coordinamento ai sensi della LPP − ma al massimo al 18 % del salario massimo da assicurare obbligatoriamente in virtù della LPP.27
2bis Per i beneficiari la cui rendita inizia a decorrere nel 2011, il contributo è mantenuto al 12 % del salario annuo determinante per il calcolo della rendita − dedotto l'importo di coordinamento ai sensi della LPP − ma al massimo al 12 % del salario massimo da assicurare obbligatoriamente in virtù della LPP.28
3 In caso di decesso dell´avente diritto durante la fase transitoria, la Fondazione può completare le prestazioni per i superstiti versate da altri enti fino al 60 % della rendita transitoria e fino al 20 % per ogni figlio (avente diritto alla rendita per orfani AVS), al massimo però fino al 100 % della rendita transitoria.
Art.20 Permanenza nel proprio istituto di previdenza
1 Le imprese assoggettate e i loro rappresentanti negli organi paritetici degli istituti di previdenza aziendali devono intraprendere tutto quanto è in loro potere affinché i beneficiari delle prestazioni possano restare assicurati come affiliati esterni al loro istituto di previdenza per i rischi vecchiaia e decesso, e affinché si tenga conto delle prestazioni della Fondazione FAR nel piano di risparmio previdenziale.
2 Le parti contraenti sostengono le imprese nel raggiungimento di detti obiettivi.
26 Convenzione addizionale II al CCL PEAN del 7.4.2006, in vigore dall’1.1.2007
27 Convenzione addizionale VI al CCL PEAN del 21.6.2010, in vigore dall’ 1.1.2011
28 Convenzione addizionale VI al CCL PEAN del 21.6.2010, in vigore dall’ 1.1.2011
3 Il beneficiario di una rendita deve comunicare alla Fondazione se può mantenere l´affiliazione al proprio istituto di previdenza o se deve assicurarsi presso l´istituto collettore LPP o un altro istituto di libero passaggio.
Art.21 Prestazioni sostitutive per casi di rigore
1 Xxxxx diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
a) hanno compiuto il 50º anno d´età, ma non hanno ancora raggiunto i 60 anni
b) hanno lavorato almeno vent´anni, di cui gli ultimi sette senza interruzioni, in un´impresa che rientra nel campo di applicazione del CCL PEAN
c) sono stati espulsi definitivamente e senza colpa propria dall´attività nell´edilizia principale (per esempio a causa del fallimento dell´impresa, licenziamento, decisione di inidoneità della SUVA).
2 La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un importo forfetario in forma di versamento unico corrisposto all´istituto di previdenza secondo la LPP/LFLP. Esso è pari di regola a CHF 1´000 per ogni anno durante il quale l´avente diritto ha lavorato in un´impresa rientrante nel presente campo di applicazione.
3 Il diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore può essere fatto valere soltanto se il caso di rigore sopravviene dopo il 1º gennaio 2006.
4 L´erogazione di un´indennità per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione FAR.
Art.22 Procedura di domanda e controllo
1 Per poter beneficiare delle prestazioni, l´avente diritto deve presentare una domanda in cui documenta il suo diritto a percepirle.
2 Le prestazioni concesse dalla Fondazione FAR senza che il beneficiario ne avesse diritto ai sensi del presente contratto devono essere rimborsate.
3 Il regolamento della Fondazione disciplina gli ulteriori dettagli.
5. Applicazione
Art.23 Fondazione FAR
1 Le parti concordano l´attuazione congiunta ai sensi dell´articolo 357b CO. A tale scopo viene istituita la «Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell´edilizia principale (Fondazione FAR)». La Fondazione è competente per l´intera esecuzione del CCL ed in particolare ha facoltà di effettuare i controlli necessari nei confronti dei soggetti sottoposti al contratto e di avviare procedure d´esecuzione e intentare causa a proprio nome in rappresentanza delle parti contraenti.29
2 La Fondazione può affidare attività di controllo a terzi, segnatamente alle commissioni professionali paritetiche costituite per l´applicazione del CNM.
3 Onde garantire l´osservanza delle disposizioni del CCL PEAN le istanze di controllo hanno anche le seguenti facoltà:
a) eseguire controlli aziendali nelle imprese che rientrano nel campo di applicazione del presente CCL, anche presso imprese con attività miste, allo scopo di verificare l´assoggettamento al campo di applicazione aziendale e personale
b) eseguire controlli dei libri paga
c) eseguire controlli sui singoli contratti di lavoro.
4 Gli organi di applicazione del CNM comunicano tempestivamente e di propria iniziativa alla Fondazione FAR qualsiasi violazione al presente contratto, riscontrata nell´ambito del controllo di attuazione del CNM (controllo dei libri paga).
Art.24 Consiglio di fondazione
1 Il Consiglio di fondazione è responsabile dell´amministrazione. Costituisce contemporaneamente la commissione paritetica e controlla il rispetto del CCL PEAN ai sensi dell´articolo 357b CO.
2 Il Consiglio di fondazione è responsabile delle attività di controllo. Può far eseguire i controlli da istanze competenti.
29 Convenzione addizionale al CCL PEAN del 21.11.2005, in vigore dall’1.4.2006
3 Il Consiglio di fondazione emana i regolamenti necessari per l´attuazione. Prima di prendere decisioni consulta le parti contraenti. Il regolamento PEAN (Regolamento concernente le prestazioni e i contributi della Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell´edilizia principale) può essere modificato unicamente con il consenso delle parti contraenti, eccezion fatta per i casi di emergenza previsti dall´articolo 11 capoverso 2 del presente CCL PEAN. Il Consiglio di fondazione può aumentare l´importo base di cui all´articolo 16 capoverso 1 lettera a) a condizione che la Fondazione goda di una situazione finanziaria sicura a lungo termine.30
4 Il regolamento può disciplinare in modo più particolareggiato la riscossione dei contributi, i requisiti per beneficiare delle prestazioni e l´erogazione delle stesse.
Art.25 Sanzioni in caso di violazione contrattuale
1 Qualsiasi violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto può essere punita dal Consiglio di fondazione con una pena convenzionale fino a CHF 50´000. È fatto salvo il capoverso 2. Agli inadempienti possono essere addebitate anche le spese di controllo e le spese processuali.
2 Le violazioni contrattuali consistenti nel mancato o insufficiente conteggio dei contributi possono essere punite con una pena convenzionale che può ammontare fino al doppio dell´importo mancante.
3 L´ammontare della pena convenzionale è stabilito di volta in volta, in base alla gravità della colpa e alle dimensioni dell´azienda, nonché a eventuali sanzioni comminate in precedenza.
4 Il pagamento della pena convenzionale non dispensa in alcun modo dal rispettare le disposizioni contrattuali.
5 Le pene convenzionali, come pure le spese di controllo e le spese processuali, devono essere versate alla Fondazione FAR.
30 Convenzione addizionale II al CCL PEAN del 7.4.2006, in vigore dall’1.1.2007
Art.26 Competenza giurisdizionale
1 La composizione delle controversie è di competenza dei tribunali ordinari.
2 In caso di divergenze di interpretazione tra la versione tedesca, francese e italiana del presente contratto collettivo di lavoro, fa stato il testo tedesco.
6. Disposizioni finali
Art.27 Modifica di disposizioni legali
Nel caso in cui modifiche di disposizioni legali dovessero avere conseguenze sul presente contratto, le parti contraenti avviano tempestivamente trattative sui conseguenti adeguamenti.
Art.28 Disposizioni transitorie
1 Durante la fase introduttiva i lavoratori possono andare in pensione al compimento del 63º anno d´età per la prima volta all´entrata in vigore del presente contratto, al compimento del 62º anno d´età dal 2004, al compimento del 61º anno d´età dal 2005 e al compimento del 60º anno d´età dal 2006. È fatto salvo l´articolo 11.
2 Durante il periodo transitorio dall´entrata in vigore del presente contratto fino al 31 dicembre 2004, il contributo dei datori di lavoro corrisponde al 4,66 %.
3 All´entrata in vigore del presente contratto le imprese sono tenute a versare un contributo di entrata unico pari a CHF 680 per ogni lavoratore. Determinante è l´effettivo dei lavoratori il giorno dell´entrata in vigore.
4 Le aziende industriali e le imprese che eseguono betoncini nel Cantone di Zurigo e nel distretto di Baden sono tenute, per effetto dell’assoggettamento al presente contratto, a versare un contributo unico adeguato per i lavoratori che richiedono prestazioni PEAN e che non hanno ancora raggiunto i cinque anni contributivi (con partecipazione dei lavoratori giusta l’art. 8 cpv. 1 CCL PEAN). Nell'ambito dell’esame del diritto alla rendita di un richiedente (art. 14 CCL PEAN) si considera che le imprese sono sottoposte al CCL PEAN dalla loro
costituzione. Il contributo unico adeguato è calcolato come segue: 5 volte il 5 per cento
del salario base per la rendita (art. 16 CCL PEAN), dedotti i contributi ordinari giusta l'art. 8 CCL PEAN già pagati per il lavoratore interessato.31
5 Esonero di imprese e parti d'imprese
a) Per le imprese e parti d'imprese che, a seguito delle modifiche del campo di applicazione del presente contratto o della relativa dichiarazione di obbligatorietà generale, non rientrano più nel campo di applicazione, l'obbligo contributivo e il tempo computabile secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera c CCL PEAN restano validi fino alla fine dell'assoggettamento conseguente alla disdetta.
b) La disdetta va data con un preavviso di sei mesi per la fine di un anno civile ed è valida soltanto se il datore di lavoro informa in misura sufficiente tutti i lavoratori in merito alle modifiche e alle conseguenze dell'esonero.
c) A questo riguardo la Fondazione FAR sostiene i datori di lavoro fornendo loro materiale informativo nelle lingue comunemente usate nel settore della costruzione.32
6 Disposizioni transitorie nel settore delle costruzioni ferroviarie
Le imprese assoggettate al presente contratto a seguito della modifica del campo di applicazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera i CCL PEAN sono tenute a versare un contributo unico adeguato per i lavoratori che richiedono prestazioni PEAN e che non hanno ancora raggiunto i cinque anni contributivi (con partecipazione dei lavoratori giusta l’art. 8 cpv. 1 CCL PEAN). Nell'ambito dell’esame del diritto alla rendita di un richiedente (art. 14 CCL PEAN) si considera che le imprese sono sottoposte al CCL PEAN dalla loro costituzione, a condizione che abbiano versato alla Fondazione FAR l'integralità dei contributi per tutti i lavoratori. Il contributo unico adeguato è calcolato come segue: 5 volte il 5 per cento del salario base per la rendita (art. 16 CCL PEAN), dedotti i contributi ordinari giusta l’art. 8 CCL PEAN già pagati per il lavoratore interessato.33
31 Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014 32 Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014 33 Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014
Art.29 Entrata in vigore e durata del contratto
1 Il CCL PEAN entra in vigore il 1º luglio 2003.
2 Il CCL PEAN è stipulato a tempo indeterminato. Può essere disdetto dalle parti contraenti per il 31 dicembre di ogni anno mediante lettera raccomandata, con un preavviso di cinque anni, in ogni caso non prima del 31 dicembre 2012.34
Zurigo, 12 novembre 2002
Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Per il Sindacato Edilizia & Industria
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Per il Sindacato interprofessionale SYNA
Xxxxx Xxxxx Xxx Xxxx Xxxx Xxxxx
Associazione Quadri dell´Edilizia Svizzera
Dal 30 settembre 2003, conformemente alle istruzioni del Consiglio federale nel decreto federale del 5 giugno 2003, anche l'associazione Quadri dell'Edilizia Svizzera è parte contraente del presente contratto, a pari obblighi e pari diritti ai sensi dell'art. 356 cpv. 4 CO.
34 Convenzione addizionale III al CCL PEAN del 23.5.2007, in vigore dall’1.1.2008
Estratti
Estratto della convenzione addizionale del 21.11.2005
«II. I presenti complementi entrano in vigore contemporaneamente alle disposizioni d´esecuzione (Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito) della nuova versione dell´art. 20 cpv. 3 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito in conformità al decreto federale del 17 dicembre 2004.»
Estratto della convenzione addizionale II del 7.4.2006
«II. Le presenti modifiche entrano in vigore il 1º gennaio 2007 (le modifiche agli articoli 13, 16 e 19 al più presto con la dichiarazione di obbligatorietà generale). Le modifiche sono applicabili solo alle rendite transitorie non anteriori all´entrata in vigore delle modifiche. Per le rendite già in corso il 1º gennaio 2007 restano applicabili i valori limite notificati ai beneficiari per le attività lavorative consentite.»
Estratto della convenzione addizionale III del 23.5.2007
«II. Le presenti modifiche entrano in vigore il 1º gennaio 2008, ma al più presto con la dichiarazione di obbligatorietà generale. Le modifiche sono applicabili solo alle rendite transitorie non anteriori all´entrata in vigore delle modifiche.
L´art. 00 xxx. 0xxx x xxxxx. 00 xxx. 0xxx sono abrogati per l´inizio del semestre successivo se il perito designato dal Consiglio di fondazione giusta l´art. 53 LPP conferma che il grado di copertura della Fondazione FAR secondo l´allegato all´art. 44 OPP2 è pari al 105 % (capitale di copertura necessario per le rendite, più 5 %) e che le previsioni prospettano un ulteriore aumento del grado di copertura senza questa misura. Il perito esegue le verifiche a cadenza semestrale.
Le modifiche agli articoli 8, 15, 16 e 19 contemplate nella presente convenzione sono abrogate per l´inizio del semestre successivo e sono applicabili le disposizioni del CCL del 12 novembre 2002 con le modifiche del 25 novembre 2005 e del 7 aprile 2006, se il perito designato dal Consiglio di fondazione giusta l´art. 53 LPP conferma che il grado di copertura della Fondazione FAR secondo l´allegato all´art. 44 OPP2 è pari al 110 % (capitale di copertura necessario per le rendite, più 10 %). Il perito esegue le verifiche a cadenza semestrale.»
Estratto della convenzione addizionale VI del 21.6.2010
«III. Le presenti modifiche entrano in vigore il 1˚ gennaio 2011. Le modifiche sono applicabili soltanto ai richiedenti nati dopo il 30 novembre 1950.
«IV. A partire dal 1˚ gennaio 2012, il contributo dei lavoratori secondo l'art. 8 CCL PEAN corrisponde all'1 % del salario determinante.
Se a fine 2010 il grado di copertura della fondazione secondo l'allegato all'art. 44 OPP2 è inferiore al 110 % o se dallo studio attuariale a fine 2009 emergono notevoli modifiche delle previsioni a svantaggio della fondazione, le parti avviano trattative per mantenere i contributi LPP ridotti e i contributi più elevati per i lavoratori. Le parti adottano una decisione entro fine giugno 2011.»
Estratto della convenzione addizionale VII del 30.7.2010
«II. Le modifiche degli articoli 14 e 15 entrano in vigore il 1˚ gennaio 2011.
Le modifiche dell'articolo 15 capoverso 1 si applicano alle rendite transitorie esistenti e a quelle future.»
Estratto della convenzione addizionale VIII del 7.10.2013
«III. 1 La presente convenzione entra in vigore con la firma delle parti, previa ratifica degli organi con competenze decisionali.
2 Gli adeguamenti stabiliti nella presente convenzione entrano in vigore il 1˚ gennaio 2014 per le imprese affiliate. 3 Per le imprese non affiliate gli adeguamenti stabiliti in questa convenzione entrano in vigore con il conferimento del carattere obbligatorio generale da parte del Consiglio federale. Non appena la presente convenzione sarà stata approvata dagli organi competenti, le parti contraenti chiederanno al Consiglio federale di conferirle carattere obbligatorio generale.»
Estratto del complemento della convenzione addizionale VIII del 12.8.2015
«III. 1 Gli adeguamenti stabiliti in questa convenzione entrano in vigore con il conferimento del carattere obbligatorio generale da parte del Consiglio federale.»
Estratto della convenzione addizionale IX del 8.12.2015
«III. 1 Gli adeguamenti stabiliti in questa convenzione entrano in vigore con il conferimento del carattere obbligatorio generale da parte del Consiglio federale.»
Estratto della convenzione addizionale X del 31.3.2017
«La disposizione modificata entra in vigore con la dichiarazione di obbligatorietà generale.»