SETTORE ACQUA-GAS
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali |
SETTORE ACQUA-GAS
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali |
Settore gas-acqua: Accordo nazionale Federgasacqua del 27 marzo 1991, valutato idoneo con delibera dell’11 aprile 1991.
PARTI STIPULANTI: FEDERGASACQUA/ FNLE-CGIL, FLERICA-CISL, UILSP-UIL
VERBALE DI ACCORDO
Il 27.3.1991 presso la sede della Commissione di Garanzia in Roma, Via dei Villini n. 15, le parti, rispettivamente rappresentate da: Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx per la FEDERGASACQUA; da Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx per la FNLE-CGIL; da Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx per la FLERICA-CISL; da Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx per la UILSP-UIL, con l’assistenza della Sottocommissione composta dai Proff. Xxxxxxx X’Xxxxx ed Xxxxxxx Xxxxx, hanno concordato, in adempimento del disposto dell’art. 2, comma 2, Legge 146/1990, di assicurare, nell’esercizio del diritto di sciopero, le prestazioni indispensabili, secondo le regole e le modalità previste nel testo allegato, che, sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del presente verbale (allegato 1).
Il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx, in rappresentanza della FAILE-CISAL, rilascia la dichiarazione che si allega al presente verbale (allegato 2).
Letto, confermato e sottoscritto.
ALLEGATO 1 APPLICAZIONE LEGGE 146/90
In attuazione di quanto previsto dalla legge 146 del 12 giugno 1990 intitolata “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge” e fermo restando quanto convenuto nel Protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 20/7/89 in materia di Relazioni Industriali e gestione dei conflitti di lavoro nei servizi pubblici locali ed in considerazione delle prassi di autoregolamentazione autonomamente praticate da FNLE-FLERICA-UILSP, le Parti, FEDERGASACQUA ed FNLE-FLERICA-UILSP
concordano quanto di seguito riportato.
1 - Prestazioni indispensabili per il funzionamento del servizio
Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, con riferimento al comma 2 dell’art. 1 della Legge n. 146 si conviene che per garantire il diritto alla sicurezza ed alle forniture energetiche indispensabili, durante le astensioni dal lavoro, sia mantenuta l’erogazione dei servizi a rete gestiti dalle aziende associate alla FEDERGASACQUA ed assicurata la tutela e la sicurezza degli impianti, dei lavoratori e degli utenti.
Conseguentemente l’erogazione dei servizi a rete e la sicurezza degli impianti va garantita, durante le astensioni dal lavoro, attraverso il mantenimento di tutte le prestazioni lavorative assicurate nei giorni festivi, nelle sesse misure quantitative e nelle stesse tipologie professionali.
In sede di prima applicazione i criteri, per l’individuazione del personale necessario al mantenimento delle prestazioni indispensabile per il funzionamento del servizio come sopra determinate, sono definiti a livello aziendale fra le Parti entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo.
In caso di mancato accordo in sede aziendale saranno garantite le prestazioni indispensabili come sopra stabilite, con le modalità vigenti nei giorni festivi, comprese reperibilità e/o pronto intervento.
Le prestazioni indispensabili come sopra individuate definite tra le Parti sono attuate con provvedimento aziendale.
In occasione delle singole agitazioni, l’individuazione del personale comandato in applicazione dei suindicati criteri avviene con ordine di servizio del legale rappresentante dell’azienda (direttore generale o suo sostituto).
2 - Preavviso, durata, comunicazioni e preclusioni1
1 Vedi delibera n.03/130 dell’11.09.2003 - orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario – nella quale sono stati enunciati i seguenti principi: 1. l'astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod.; 2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione; 3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni; 4. Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni dopo l’effettuazione del primo; 5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera 03/35 del 20.02.03; 6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest’ultima è contenuta nel periodo interessato dall’astensione dallo straordinario”.
V., inoltre, la delibera di indirizzo in tema di proclamazioni plurime nel verbale n. 495 del 19.3.2003, con la quale la Commissione ha stabilito che la proclamazione plurima è consentita solamente ove espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina di settore contenuta in accordi valutati idonei o nelle regolamentazioni provvisorie e, in mancanza di disciplina di settore, solo ove non comprometta la continuità del servizio e l’esercizio del diritto di sciopero, da parte degli altri soggetti, e in ogni caso sia contenuta entro limiti ragionevoli in un arco di tempo interessato.”.
In tema di sciopero generale x. xxxxxxxxxxxxx x. 00/000 xxx 00.0.0000, per quanto riguarda l’adesione delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali a scioperi generali.
In ottemperanza al comma 5 dell’art. 2 della Legge n. 146/90 la proclamazione di ciascuno sciopero, per le azioni di sciopero che abbiano riflessi sull’utenza, deve essere comunicata alle aziende con un preavviso non inferiore a 10 giorni 2, ad eccezione di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Vedi, infine, la delibera assunta in data 19 giugno 2004, ai sensi della quale: “Stanti le differenze sussistenti tra sciopero e assemblea, la disciplina legislativamente prevista per il primo non si estende automaticamente alla seconda”.
Tuttavia, secondo l’indirizzo ripetutamente espresso dalla medesima in numerose delibere, le sospensioni dal lavoro per cause diverse dallo sciopero – ove siano idonee a determinare una significativa riduzione o disorganizzazione del servizio – sono assoggettate agli obblighi legali del preavviso e della determinazione della durata ed inoltre – ove la sospensione per entità, durata e modalità, incida sul minimo di funzionamento fisiologico del servizio che deve essere comunque assicurato secondo la legge n. 146/90 – anche l’obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili (vedi tra le altre le delibere n. 22.10.1998, 9.7 – 18 giugno 1998 n. 8.11).
Riguardo poi alle assemblee permanenti dei lavoratori in orario di lavoro che incidano sulla regolarità dell’erogazione del servizio, secondo il costante orientamento della Commissione si configurano anch’esse come una forma di sciopero soggetta alle prescrizioni della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000 (vedi a tal fine le delibere n.03/51, del 27.3.2003, 00/205 del 7 settembre 2000; n. 01/147 del 29.11.2001; n. 99/469 del 22.7.1999).
Nel caso di specie, infine, dovrà appurarsi ai sensi del CCNL se l’assemblea sia stata regolarmente richiesta ed autorizzata, secondo le forme e le modalità di cui al contratto e alla legge (Statuto dei Lavoratori). In caso contrario potrebbe configurarsi l’ipotesi di un aggiramento delle disposizioni di cui alla legge n. 146/90 e successive modifiche.”
Nella seduta del 1° aprile 2004 la Commissione ha ulteriormente precisato “che l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi.
2 Con riferimento al contenuto degli atti di proclamazione, la Commissione ha segnalato l’opportunità che l’atto di proclamazione contenga le seguenti indicazioni (verbale n. 490 del 12.2.2003):
“In particolare, appare necessario che l’atto di proclamazione contenga:
a) ove si tratti di prima azione di xxxxxxxx:
1) l’esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l’indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
2) l’indicazione delle motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro;
3) l’esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell’ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell’azienda o dell’autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate;
4) l’indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell’astensione collettiva dal lavoro;
b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l’indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;
c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l’espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall’indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell’astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti”.
Lo sciopero può essere indetto dai vari livelli delle strutture sindacali Fnle- Flerica-Uilsp, singolarmente o unitariamente.
In ragione della rilevanza, anche ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità, che le manifestazioni hanno assunto con l’entrata in vigore della legge 146/90, la proclamazione degli scioperi dovrà essere notificata ai competenti livelli aziendali mediante comunicazione che consenta l’individuazione dell’istanza dell’organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero; tale comunicazione, debitamente sottoscritta e datata, conterrà inoltre l’indicazione delle unità organizzative e del personale interessati nonché le modalità di svolgimento, la data e la durata dello sciopero.
Nei casi di adesione a proclamazione di scioperi effettuati dalle Segreterie Confederali, qualora la comunicazione di dette segreterie non contenga tutte le indicazioni sopra specificate, le integrazioni saranno fornite dalle Federazioni di Categoria, al livello corrispondente, sempre nel rispetto del termine minimo di preavviso di 10 giorni.,
In caso di scioperi nazionali, la comunicazione può essere fatta pervenire alla FEDERGASACQUA, che provvede a trasmetterla alle Aziende. Le XX.XX. FNLE- FLERICA-UILSP si impegnano in tal caso ad osservare un preavviso non inferiore a 11 giorni ed a fornire comunicazioni precise nella fissazione dell’inizio e del termine dell’agitazione.
La FEDERGASACQUA si impegna a trasmettere tali informazioni alle Aziende nel medesimo testo in cui esse vengono comunicate dalle XX.XX..
Ogni proclamazione di sciopero deve contenere l’indicazione preventiva della durata delle astensioni dal lavoro.
La FEDERGASACQUA e le Aziende si impegnano a provvedere all’adeguata pubblicizzazione dei termini delle vertenze ed a fornire adeguata informativa agli organi pubblici competenti sulle ragioni delle agitazioni e delle eventuali revoche.
Le Aziende si impegnano a dare comunicazione agli utenti, nelle forme e nei termini previsti dalla legge, delle modalità di erogazione dei servizi gestiti durante l’astensione e dei tempi e modi di riattivazione della normale attività aziendale.
La FEDERGASACQUA e le Aziende si impegnano a non affidare all’esterno lavori sospesi per effetto della proclamazione dello sciopero.
Le strutture sindacali FNLE-FLERICA-UILSP di vari livelli si impegnano ad evitare la proclamazione di scioperi in concomitanza con:
- la settimana di pasqua, dal martedì che precede al martedì che segue;
- il periodo che va dal 20 dicembre al 6 gennaio;
- la settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione nazionale, regionale e comunale, referendum nazionali, comprensiva dei giorni di votazione e scrutinio.
Xxxxxxxx dichiarati o in corso di effettuazione vengono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali, gravi disservizi, calamità naturali.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx
In ottemperanza al comma 1 dell’art. 4 della Legge n. 146 i lavoratori che si asterranno dalle prestazioni indispensabili in violazione di quanto previsto ai punti 1)
e 2) del presente accordo, saranno soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, secondo le procedure previste dall’articolo 42 del C.C.N.L. 11/11/88.
4. Nelle Aziende che erogano anche servizi diversi da quelli indicati nel presente accordo, per i quali si applichi il contratto gas-acqua, in ordine alle prestazioni indispensabili per il funzionamento dei servizi medesimi, valgono le normative al riguardo definite nei corrispondenti settori municipalizzati.
5. Disposizioni finali
Il presente accordo, attuativo della legge 146/90, diventa in via sperimentale parte aggiuntiva del vigente C.C.N.L. ed a richiesta di una delle Parti potrà essere riverificato a far data dall’1.11.92.
Considerato che il servizio dell’utenza viene, per motivi tecnici, integralmente garantito con conseguente attenuazione della penalizzazione economica per le aziende, le Parti convengono di avviare un confronto di merito per valutare forme di lotta alternative entro la vigenza del presente accordo.
Roma 27 marzo 1991