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0.974.272.9
Traduzione1
Accordo
tra
il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del
Tagikistan riguardo la cooperazione tecnica e finanziaria e
aiuto umanitario
Concluso il 19 ottobre 1999
Entrato in vigore mediante scambio di note il 15 novembre 2000
(Stato 8 gennaio 2002)
Il Consiglio federale
svizzero
e
il Governo del Tagikistan
(in seguito definiti «i due Governi»),
In considerazione dei vincoli di amicizia esistenti tra i rispettivi Paesi,
Animati dal desiderio di stringere vieppiù detti vincoli di amicizia e premurosi di sviluppare una proficua cooperazione nei settori della tecnica, della finanza e dell’aiuto umanitario tra i due Paesi,
Riconoscendo che questo potenziamento della cooperazione tecnica, finanziaria ed umanitaria contribuirà a migliorare la situazione sociale ed economica ed a promuovere la riforma delle istituzioni politiche, economiche e sociali in atto in Tagikistan,
Consapevoli che il Governo tagiko s’impegna a far progredire il processo di riforme fino ad instaurare un’economia di mercato in condizioni democratiche,
Ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sullo stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani, ivi compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze,
Xxxxx convenuto di concludere il seguente Accordo:
Art. 1 Obiettivi
1.1 La cooperazione tra i due Governi è fondata sul rispetto dei diritti umani e dei principi della democrazia, i quali fondamenti ispireranno la loro politica nazionale ed estera e condizioneranno imprescindibilmente la cooperazione medesima, al pari dei fini del presente accordo.
1.2 I due Governi s’impegnano, nell’ambito delle loro rispettive legislazioni nazionali, a realizzare progetti di assistenza tecnica e finanziaria nel Tagikistan. I progetti sono volti a sostenere le riforme politiche, economiche e sociali ed a mitigare le ripercussioni economiche e sociali del processo di trasformazione.
1.3 Il presente accordo costituirà nel contempo un quadro di norme e procedure per la pianificazione e l’attuazione dei progetti.
1.4. L’accordo è inoltre volto ad agevolare l’aiuto d’urgenza e l’assistenza umanitaria che la Svizzera accorda al Tagikistan.
Art. 2 Forme della cooperazione
2.1 La cooperazione assumerà le forme dell’assistenza tecnica e finanziaria nonché quelle dell’aiuto d’urgenza e dell’assistenza umanitaria.
2.2 Detta cooperazione sarà realizzata su base bilaterale, oppure in collaborazione con altri Paesi donatori o con organismi multilaterali.
Assistenza tecnica
2.3 L’assistenza tecnica è prestata nella forma del trasferimento di conoscenze mediante corsi di formazione, attraverso la consulenza nonché nella forma di servizi e nella forma dell’equipaggiamento e dei materiali necessari al buon esito dei progetti.
2.4 Nell’ambito dell’assistenza tecnica al Tagikistan verranno promossi progetti che mirano a contribuire alla soluzione di problemi scelti del processo di trasformazione politica, sociale e economica. Un’attenzione particolare sarà rivolta a:
a) la promozione dei principi dello stato di diritto nell’ambito del processo di democratizzazione in corso;
b) l’agevolazione della transizione nell’ambito sociale, con particolare attenzione per la salute pubblica e l’educazione;
c) lo sviluppo dell’emergente economia privata;
d) la tutela e la ricostruzione dell’ambiente naturale;
e) la promozione delle regioni di montagna del paese;
f) la concessione di borse di studio per la formazione o il perfezionamento professionale nel Tagikistan, nella Confederazione svizzera o altrove.
Assistenza finanziaria
2.5 L’assistenza finanziaria consiste principalmente nel finanziamento di prodotti svizzeri, d’attrezzature e di materiale destinati a progetti prioritari, nonché dei servizi ivi correlati e del trasferimento delle conoscenze occorrenti al buon esito dei progetti. L’assistenza finanziaria può pure essere prestata sotto forma di sostegno alla bilancia dei pagamenti e di agevolazioni finalizzate alla riduzione del debito estero.
2.6 L’assistenza finanziaria è garantita per progetti prioritari in materia di infrastruttura e ricostruzione non orientati verso un profitto commerciale. L’accento cadrà su progetti dei settori dell’energia, dell’ambiente e dell’infrastruttura.
Aiuto umanitario
2.7 I disposti del presente accordo sono parimente applicabili alle operazioni dell’aiuto d’urgenza e dell’aiuto umanitario prestati dalla Svizzera nel Tagikistan.
Art. 3 Obblighi
3.1 Allo scopo di agevolare la realizzazione dei progetti promossi nel quadro del presente accordo, il Governo tagiko:
a) esonera da tasse, dazi, diritti ed altre imposizioni tutte le attrezzature, il materiale, i veicoli ed i servizi (definiti qui di seguito «l’equipaggiamento») forniti dal Governo svizzero in virtù del presente accordo;
b) accorda le opportune autorizzazioni all’importazione ed all’esportazione per l’equipaggiamento necessario all’attuazione dei progetti;
c) accorda agli specialisti stranieri implicati nei progetti promossi in virtù del presente accordo ed alle loro famiglie gli opportuni permessi di dimora e di lavoro, nonché l’esenzione da tasse e da qualsivoglia altra imposizione fiscale o dazio per l’importazione e l’esportazione di effetti personali;
d) esenta gli specialisti stranieri da qualsivoglia tassa e/o contributo sul reddito e sulla sostanza nonché da qualsivoglia imposizione durante la loro missione;
e) coadiuva gli specialisti stranieri nello svolgimento delle mansioni di cui sono incaricati e procura loro tutta la documentazione e tutte le informazioni che necessitano;
f) emette gratuitamente ed a breve scadenza i visti d’entrata e d’uscita nonché le patenti e registrazioni necessarie;
g) agevola le procedure relative al movimento internazionale di valuta estera avviate nell’ambito dei progetti e dagli specialisti stranieri;
h) accorda all’Ufficio per la cooperazione dell’Ambasciata di Svizzera a Dushanbe ed ai suoi rappresentanti i privilegi e le immunità previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 19612;
3.2. Il Governo tagiko acconsente a che possano essere designati, d’intesa tra i partecipanti ad ognuno dei progetti, agenti finanziari che per conto degli omologhi partner tagiki si occuperanno di istradare le procedure di pagamento inerenti ai progetti di assistenza finanziaria. Per i pagamenti in valuta locale (rublo tagiko), detti agenti finanziari potranno provvedere all’apertura di conti di contropartita e di conti speciali. I partecipanti al progetto si accorderanno in merito alla destinazione di detti fondi in deposito.
Art. 4 Clausola anticorruzione
I due Governi condividono una comune preoccupazione riguardo alla lotta contro la corruzione, la quale minaccia di compromettere il buon governo e l’uso appropriato degli stanziamenti per lo sviluppo, e mette inoltre a repentaglio i meccanismi di una giusta e aperta concorrenza, fondata sul prezzo e sulla qualità. Pertanto esprimono l’intento di unire i loro sforzi nella lotta contro la corruzione, e convengono in particolare che ogni offerta, regalo, pagamento, retribuzione o vantaggio di qualsivoglia natura, fatto a chicchessia, in maniera diretta o indiretta, e finalizzato all’ottenimento dell’aggiudicazione di un appalto nel quadro del presente accordo, oppure durante la sua esecuzione, sarà inteso come atto illecito o come pratica corrotta. Ogni atto di siffatta natura configura motivo bastante a giustificare l’annullamento del contratto relativo al progetto, dell’appalto o della conseguente aggiudicazione, oppure per l’adozione di qualsiasi altra misura di coercizione prevista dalla legislazione applicabile.
Art. 5 Campo d’applicazione
5.1 I disposti del presente accordo sono applicabili ai progetti:
a) approvati di comune accordo dai due Governi,
b) che vedono coinvolte società o istituzioni di diritto pubblico o di diritto privato dell’uno o dell’altro Paese che i due Governi o i loro rappresentanti autorizzati avranno mutuamente convenuto di assoggettare ai disposti dell’articolo 3.
5.2 Il presente accordo torna parimente applicabile ai progetti che al momento della sua entrata in vigore sono già in corso di attuazione, come a quelli che già si trovano in fase di elaborazione.
Art. 6 Autorità competenti, procedure e coordinamento
6.1 Le autorità svizzere competenti ad attuare l’assistenza tecnica e finanziaria sono:
a) la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri;
b) il Segretariato di Stato dell’economia (Seco) del Dipartimento federale dell’economia.
6.2 L’aiuto umanitario è prestato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri.
6.3 L’Ufficio per la cooperazione dell’Ambasciata di Svizzera a Dushanbe trasmetterà le richieste di assistenza tecnica e finanziaria nonché di aiuto d’urgenza e di aiuto umanitario emananti dal Governo tagiko al servizio svizzero competente. Detto Xxxxxxx provvederà inoltre ad assicurare i contatti tra le autorità tagike e le autorità svizzere finalizzati alla messa in atto ed alla supervisione dei progetti.
6.4 Da parte tagika, l’attuazione del presente accordo incombe al Ministero dell’economia e delle relazioni economiche con l’estero, rappresentato dal Ministro dell’economia della Repubblica del Tagikistan.
I programmi congiunti della Svizzera con istituzioni finanziarie internazionali saranno coordinati dal Ministro dell’economia, d’intesa con il Dipartimento dell’economia, nell’ufficio esecutivo del Presidente della Repubblica del Tagikistan.
6.5 I due Governi si informeranno a vicenda compiutamente circa i progetti promossi in virtù del presente accordo. Procederanno a scambi d’opinione e si incontreranno periodicamente per discutere e valutare il programma di cooperazione tecnica e finanziaria, ed alfine di predisporre gli opportuni provvedimenti intesi a migliorarlo. In tali occasioni, entrambi i Governi avranno facoltà di formulare proposte di emendamento nei settori summenzionati della cooperazione e/o di proporre nuove procedure, che tengano conto delle emergenze della valutazione.
6.6 Alfine di eludere doppi conteggi e interferenze con progetti promossi da altri Paesi donatori, e per garantire il massimo impatto dei progetti, i due Governi forniranno una coordinazione efficace dell’aiuto internazionale.
Art. 7 Emendamenti e risoluzione delle controversie
7.1 Gli emendamenti e le revisioni del presente accordo esigono la forma scritta ed il beneplacito di entrambi i Governi.
7.2 Le controversie derivanti dal presente accordo sono composte per via diplomatica.
Art. 8 Durata
8.1 Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono reciprocamente notificati l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e l’entrata in vigore di accordi internazionali. Il presente accordo sarà applicato a titolo provvisorio in conformità dei disposti della legislazione domestica dei rispettivi Paesi. Rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni. Decorso detto intervallo, sarà tacitamente rinnovato di volta in volta per un periodo di un anno. Entrambi i Governi hanno facoltà di denunciare l’accordo in qualsiasi momento, previa una notifica scritta, con preavviso di sei mesi.
8.2 Qualora l’uno dei due Governi dovesse considerare che le finalità del presente accordo non possano più realizzarsi o che l’altro Governo abbia negletto i propri obblighi, avrà il diritto di sospendere o di rescindere il presente accordo mediante denuncia scritta e con un preavviso di tre mesi. A prescindere da quanto precede, i due Governi avranno facoltà di por fine al presente accordo con effetto immediato in caso di violazione sostanziale dello stesso. Sostanziale è ogni violazione d’un fine essenziale del presente accordo.
8.3 In caso di denuncia, i disposti del presente accordo rimarranno applicabili a tutti i progetti approvati anteriormente alla denuncia.
Fatto a Dushanbe, il 19 ottobre 1999, in due originali, ciascuno in lingua inglese.
Per il Xxxx Xxxxxxxx |
Per il Governo Davlat Usmon |
1Dal testo originale inglese.
2RS 0.191.01
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