TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
AVV. XXXXXXXX XXXXXXXXX
Via Xxxxx Xxxxxxx n. 3 – 00000 Xxxxxxxxx (XX)
Tel. 0766.1813150- Fax 0000-000000
c.f. VNTNBR70E05C773J P.IVA 01713400560
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL’ART. 6 E SS. LEGGE 03/2012
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
Debitore: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Professionista incaricato: Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Giudice delegato: Xxxx. XXXXXXX Xxxxxxxx
Indice
1. DATI ANAGRAFICI 2
2. CAUSE DELLA CRISI. 3
3. ELENCAZIONE DEI DEBITI 5
3.1 Dettaglio dei debiti 5
4. ELENCO BENI IMMOBILI E MOBILI 6
4.1 Dettaglio dei beni immobili e mobili. 7
5. ELENCO DEI CREDITI 7
5.1 Dettaglio Crediti 7
6. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO 8
7. ATTI DI DISPOSIZIONE 8
8. PROPOSTA DI ACCORDO 9
8.1 in ordine alla posizione inerente il mutuo ed i finanziamenti-rapporti non scaduti e prosecuzione dei pagamenti. 9
8.1_a) Esclusione dell’applicazione, in via analogia, dell’art. 55 L.Fall. alle procedure disciplinate dalla legge 3/2012: 10
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
8.1_b) sulla prosecuzione dei rapporti di finanziamento in essere- esame comparativo art. 169 bis L. Fall. e art. 72 L.Fall.: 11
8.1_c) Sulla nuova interpretazione resa dalla legge di riforma del diritto fallimentare – Codice della Crisi di Impresa – art. 67, comma 5 e 75, comma 3 e rispetto dei principi di cui all’art. 1186 c.c.: 12
8.2 in ordine alla posizione inerente l’Agenzia delle Entrate-Ufficio Riscossione.
13
a) Sullo stralcio del credito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione certificato negli estratti di ruolo. 14
b) Sulla falcidiabilità del credito IVA – art. 160 e 182 ter L.F.-applicazione analogica alla legge 3/2012. 15
8.3) Riepilogo della posizione di credito vantato dall’Agenzia Entrate- Ricossione ai fini delle determinazione della proposta di accordo e del relativo pagamento previsto. 19
1
8.4) In ordine al credito vantato dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, precedente Professionista nominato. 19
Proposta di Accordo 21
9. CONCLUSIONI 22
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
AI SENSI DELL’ART. 6 E SS. LEGGE 03/2012
***
Per il proponente: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Roma (RM) in data 31/05/1966,
c.f. RRQGPL66E31H501A, residente in Santa Marinella alla Via delle Fresie n. 11, rappresentato e difeso dall’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (codice fiscale: XXXXXX00X00X000X, indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, tel. 0000-0000000, fax 0000-000000) giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tarquinia (VT) in Xxx X. Xxxxxxx x. 0,
Xxxxxxx Xx: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
PREMESSO
- di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1
X.X. 00 marzo 1942, n. 267;
- di non aver utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui alla L. 3/12;
- di non aver subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/12;
- di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento di cui all’art. 6 L. 3/12 che legittima la conclusione di un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi;
- che su istanza del ricorrente, come protocollata al n. 4/2019, l’Organismo di Composizione della Crisi dei Commercialisti di Civitavecchia, con proprio provvedimento come comunicato xxx xxx (xxx.0 Xxxxxxx nomina gestore), nominava la Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, con studio in Civitavecchia (RM) alla Xxx Xxxxxxx x. 00, quale Gestore della Crisi, con provvedimento ritualmente comunicato.
1. DATI ANAGRAFICI
2
Tabella 1: Dati anagrafici dei debitori
Titolo personale | Sig. |
Cognome | Erriquez |
Nome | Giampaolo |
P. Iva | ----- |
Cod. Fis. | RRQGPL66E31H501A |
Nascita | 31.05.1996 |
Comune di residenza | Santa Marinella (RM) |
Indirizzo | Via Delle Fresie n. 11 |
Tel. | |
Situazione occupazionale | occupato Dipendente con contr. a tempo indeterminato |
2. CAUSE DELLA CRISI.
La situazione di sovraindebitamento dell’istante si è determinata a seguito di plurime e concatenate circostanze.
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
Ed invero, il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ebbe a contrarre un mutuo ipotecario, congiuntamente alla convivente sig.ra Xxxxxxx Xxxxx, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, ai fini dell’acquisto dell’immobile sito in Santa Marinella, alla via delle Fresie n. 11, cointestato ad entrambi e adibito ad abitazione del nucleo familiare composto, oltre che dal sig. Xxxxxxxx e dalla convivente sig.ra Xxxxx, dai figli nati da detto rapporto, sig.xx Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Genzano in data 3.5.2006, e Xxxxxxxx Xxxx, nata a Roma in data 09.04.2008.
Detto mutuo è stato erogato in data 4.8.2009, per la somma di euro 260.000,00, di durata trentennale e gravante, pro-quota, sul sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, con rate di ammortamento pari ad euro 850.00, circa (all.2).
I pagamenti venivano regolarmente effettuati dal sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, il quale vi provvedeva grazie al reddito derivante dal proprio lavoro di consulente informatico, reddito che gli consentiva di garantire un buon sostentamento al proprio nucleo familiare.
A causa della crisi di mercato e della conseguente contrazione della domanda nel settore informatico e di consulenza, il sig. Xxxxxxxx si vedeva costretto a cessare detta attività nel 2014, mettendosi alla ricerca di altra collocazione lavorativa, come reperita a seguito di assunzione quale dipendente della società Sopra Steria Group s.p.a., con mansioni di impiegato e con retribuzione mensile netta ascendente a circa 2.300,00 euro, come da documentazione che si allega (all.3).
In questa fase, si veniva irrimediabilmente a compromettere il rapporto tra il ricorrente e la sua compagna.
3
Xx xxxxxx, giusto decreto del Tribunale di Civitavecchia, emesso in data 18.12.2015 nel procedimento distinto con R.g.n. 3802/2015 (all.4), veniva disciplinato l’obbligo di mantenimento dei due figli della coppia, ponendo a carico del sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx onere contributivo, a tale titolo, per euro
500.00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché assegnato l’immobile alla sig.ra Xxxxx, nel quale la stessa risiede con i figli.
Il sig. Xxxxxxxx, pertanto, si vedeva costretto a reperire altra sistemazione, assumendo in locazione un immobile sito in Santa Marinella alla Via L. Vinci n. 8, giusto contratto di locazione (all.5), con canone mensile di euro 750.00.
L’impossibilità di sostenere detto canone locativo, considerate non solo le spese necessarie al proprio mantenimento, ma anche gli oneri sul ricorrente gravanti dal contratto di mutuo e dal mantenimento per i figli, costringevano lo stesso a lasciare detto immobile nel gennaio 2016, trovando solo dopo collocazione, grazie all’ospitalità offertagli da soggetti terzi.
In più, si abbia a considerare che il sig. Xxxxxxxx ha dovuto farsi carico delle spese inerenti la malattia che ha colpito l’anziano padre, necessitante di assistenza continuata, fornendo aiuto all’anziana madre che da sola non poteva farsi onere di detta responsabilità.
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
A tal fine la madre del sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, sia per dare assistenza al marito, che un supporto a se stessa, in quanto anziana, ha assunto una badante, sig.ra Citu Xxxxx, per la quale il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx si è fatto meritoriamente carico di provvedere al pagamento di stipendio (all.6) nonché contribuzione Inps, mensilità aggiuntiva.
Per fare fronte a detti oneri afferenti la malattia del padre, il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, in data 2.10.2015, ha contratto un prestito personale con la società Fineco, per euro 4.000,00, con ammortamento quadriennale a ratei mensili di euro 93,85. (all.7), in regolare ammortamento.
La situazione su descritta ha comportato che l’odierno ricorrente, a fronte di un’entrata di circa 2.300,00 euro, dalla quale a decurtarsi il pagamento dei ratei di muto, nonché dei ratei di finanziamento e del mantenimento dei figli, oltre alle spese necessarie per il suo mantenimento, si è trovato nell’evidente impossibilità di far fronte ad alcune obbligazioni inerenti tasse, tributi e sanzioni, come portati ed identificati giusto estratto di ruolo comunicato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Riscossione Tributi (all.8), per un debito complessivo di euro 40.812,82.
Detta situazione comporta un’evidente stato di sovraindebitamento, in alcun modo imputabile al ricorrente, il quale ha cercato di far fronte puntualmente ad ogni posizione debitoria, nei limiti delle possibilità economiche dello stesso.
4
3. ELENCAZIONE DEI DEBITI
Ai fini dell’esame e della corretta valutazione della proposta avanzata dal debitore, l’istante dichiara che a tutt’oggi risulta la seguente situazione debitoria, come ricostruita anche in forza della documentazione acquisita presso il CRIF (all.9) e Centrale Rischi Banca D’Italia (all.10), che meglio si specifica come segue.
Nella tabella A si riporta l’ammontare dei singoli debiti del ricorrente, nonché i relativi creditori, con specifica degli eventuali privilegi/prelazioni ed indicazione di causali e motivazioni delle obbligazioni stesse, evidenziando, a maggior chiarezza, i rapporti ancora in bonis, che, seppur correttamente indicati, non possono ritenersi quali debiti scaduti, potendosi pertanto prevedere, quale modalità satisfattiva per i creditori, la prosecuzione dei pagamenti alle determinate scadenze, come si chiarirà a breve .
Tabella A: elenco dei debiti:
Nr. Creditore
Natura e/o privilegio
Motivazione e posizione debitoria
Ammontare
Debito
(1) BMPS S.p.a. Ipotecario Mutuo € 260.000,00
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
prestito
In bonis- residuale 191.496,32
(2) Fineco S.p.a. Chirograf. Personale € 4.000,00 | Residuale 375,68 | |
(3) Fineco S.p.a. Chirograf. prestito € 9.000,00 Personale | In bonis Residuale | |
8.123,64 | ||
(4) Agenzia delle Chirograf./ Xxxxx e Tributi | € 40.812,82 | € 40.812,82 |
(5) Dott. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. Parcella Occ. | € 1.584,42 | € 1.584,42 |
In bonis
Entrate privil.
Xxxxxx
Per un TOTALE COMPLESSIVO € 42.397,24
3.1 Dettaglio dei debiti
- In ordine al debito di cui al punto 1 della Tabella A, trattasi di contratto di muto ipotecario accesso dal sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, congiuntamente alla convivente sig.ra Xxxxx Xxxxxxx, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena in data 4.8.2009, per la somma di euro 260.000,00, di durata trentennale e con ammortamento tramite ratei mensili, pro-quota, per euro 850,00 circa. Detto mutuo era finalizzato all’acquisto dell’appartamento sito in Santa Marinella, alla via delle Fresie n. 11, contraddistinto al foglio 12, particella 2953, sub. 10 e
5
box auto al foglio 12, pert. 2953, sub. 18 e cantina pertinenziale, sub. 501, effettuato congiuntamente con la sig.ra Xxxxx Xxxxxxx, con atto a rogito notaio Xxxxxxx Xxxxxxxx del 04.08.2009, Rep. 3548/2504. I ratei di detto muto sono stati, ad oggi, prontamente pagati ed il termine del mutuo non è scaduto (già all.2), con debito residuale pari ad euro 191.496,32.
- in ordine al debito di cui al punto 2 della Tabella A, trattasi di prestito personale concesso al sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx dalla società Fineco S.p.a. del 2.10.2015, per l’importo di euro 4.000,00 da rifondersi in 48 rate mensili, di € 93,85 cadauna, rate ad oggi ritualmente pagate, con rapporto ancora in essere e non scaduto, residuando 4 rate per la somma di euro 375,68 (già all.7);
- in ordine al debito di cui al punto 3 della Tabella A, trattasi di prestito personale concesso al sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx dalla società Fineco S.p.a. del 18.10.2018, per l’importo di euro 9.000,00 da rifondersi in 48 rate mensili, di € 203,01 cadauna, rate ad oggi ritualmente pagate, con rapporto ancora in essere e non scaduto, residuando a pagare la somma di euro 8.123,64 (all.28);
- in ordine al debito di cui al punto 4 della Tabella A, trattasi di somme richieste dall’Agenzia Entrate, Ufficio Riscossione, per mancati pagamenti di tasse, tributi e sanzioni, come evidenziate nell’allegato estratto di ruolo (già all.8), per la somma complessiva di euro 40.812,82.
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
E’ opportuno specificare che si è provveduto a richiedere all’Agenzia delle Entrate estratto di ruolo dei carichi pendenti (in allegato n. 25) al fine di verificare la presenza di debiti non ancora cartolarizzati. Da detta certificazione risulta che i debiti indicati sono i medesimi già presenti nell’estratto di ruolo dell’Ufficio Riscossione.
- In ordine al debito di cui al punto 5 della Tabella A, si tratta di compenso dovuto nei confronti del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nominato precedente professionista delegato allo svolgimento delle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi dal Tribunale di Civitavecchia, per relativa attività prestata, non conclusasi con asseverazione, ma con parere negativo al rilascio della stessa, che ha legittimato il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx a richiedere revoca e nomina dell’attuale Professionista.
4. ELENCO BENI IMMOBILI E MOBILI
Nella successiva Tabella B si elencano i beni immobili e mobili registrati risultanti intestati al ricorrente:
TABELLA B
Beni Immobili
1) Immobile sito in Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxx
xxxxx Xxxxxx 00 al NCEU al foglio 12, part.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx: ½
Xxxxx Xxxxxxx: ½
6
2953, sub.10, Cat. A/2, classe 3 e vani 4;
2) box auto censito- foglio 12, part. 2953, sub. 501, cat. C/2
Beni mobili
3) Autovettura Ford Focus tg. DY460LE Cointestata Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxx:
4.1 Dettaglio dei beni immobili e mobili.
Al fine di una corretta esposizione si da atto che:
- l’immobile di cui al punto 1 della Tabella, come da visura che si allega (all.11), risulta in comproprietà con la sig.ra Xxxxx Xxxxxxx, per la quota di ½ cadauno. Detto immobile è stato acquistato in forza di contratto di mutuo concesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in data 4.8.2009, per la somma di euro 260.000,00, di durata trentennale, ed in forza del quale è stata iscritta ipoteca volontaria del 14.8.2009, Reg. Part. n. 6533 e Reg. Gen. n. 8643, come da ispezione ipotecaria che si allega (all.12).
Detto immobile è assegnato alla sig.ra Xxxxx Xxxxxxx, quale genitore collocatario della prole minorenne, come da decreto del Tribunale Civitavecchia, emesso in data 18.12.2015 nel procedimento distinto con R.g.n. 3802/2015 (già all. 4).
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
Il sig. Xxxxxxxx risulta altresì cointestatario, congiuntamente alla sig.ra Omero, dell’autoveicolo modello Ford Focus targato DY460LE, come da visura al PRA in allegato (all.13) vettura oggi nel possesso ed esclusivo uso della sig.ra Xxxxx per esigenze proprie e dei figli.
5. ELENCO DEI CREDITI
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E REDDITO
Nr. Conto corrente / reddito e/o pensione
Importo
(1) Reddito da lavoro dipendente € 2.300,00
(2) c/c n. 3373423 Fineco Bank saldo € 618,49
5.1 Dettaglio Crediti
Il sig. Erriquiez Xxxxxxxxx svolge attività lavorativa, quale dipendente a tempo indeterminato della società Sopra Steria S.p.a., percependo uno stipendio mensile di circa euro 2.300,00, come è dato evincersi dalla documentazione resa (già in all.3), nonché come da certificazione unica anni 2015, 2016, 2017, 2018 (all.14).
7
Il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx è titolare di conto corrente n. 3373423 acceso presso la Finceco Bank, cui sono agganciate carta di credito prepagata con limite, come da estratti conto che si allegano (all.15), con saldo alla data di dicembre 2018 per euro 618,49.
6. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO
Il nucleo familiare del sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx è ora costituito esclusivamente dallo stesso, essendo i figli stati collocati presso la madre e rientranti nel nucleo della stessa.
Il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx dichiara che le spese necessarie sia al proprio sostentamento, che alle necessità di mantenimento dei figli, ammontano a circa euro 2.000,51 mensili, come da dichiarazione in allegato (all.16).
7. ATTI DI DISPOSIZIONE
Ai sensi della legge 3/12 il debitore dichiara quanto segue.
Il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx era comproprietario di un’immobile sito in Genzano di Roma, uso civile abitazione, ubicato alla Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 0, pervenuto per successione paterna e materna, congiuntamente agli altri coeredi sig.ri Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx, così meglio catastalmente identificato:
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
- immobile censito catasto fabbricati di Genzano di Roma al foglio 1, particella 792, subalterni 502, p.t., interno 1, con categoria A/2, classe 3, vani 5,5, rendita euro 809,55 (appartamento e corte) e subalterno 15, p. S1, interno A, Categoria C/2, classe 12, consistenza mq 12, rendita euro 71,27 (cantina).
Il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx rinunciava alla propria quota ereditaria, ad esso subentrando le figlie Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx. Gli eredi, decidevano di voler vendere detto bene, imponendone detta volontà al sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, che vi aderiva.
Detto bene veniva venduto in data 27/11/2017, giusto atto di compravendita (all.17) a rogito Notaio Xxxxxx Xxxxxxxxx, notaio in Albano Laziale con studio alla xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 000, registrato in data 27.11.2017 al n. 8938 serie 1T e trascritto a Roma 2 in pari data ai nn. 55497/38164, per la somma di euro 140.000,00, somma trattenuta sul conto del Notaio al fine di provvedere alla trascrizione di accettazione tacita e pagamento di oneri condominiali arretrati per euro 5.843,31 ed, all’esito, per provvedere a relativo pagamento in quota a ciascun erede.
La somma di spettanza del sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, e pari ad euro 40.583,86 è stata dallo stesso in parte versata, per euro 35.000,00 in favore della sig.ra Spalmach Iris, sua attuale convivente, a parziale estinzione di prestiti da questa effettuati in suo favore nel tempo, come è dato evincersi dall’allegata
8
documentazione inerente movimentazioni bancarie (all.18), ed in parte al fine di garantire i regolari pagamenti del mutuo e del prestito di cui alla precedente tabella A.
Ulteriormente, è opportuno evidenziare e specificare, al fine di escludere la presenza di atti di disposizione, che presso le Poste Italiane, risultano accesi due libretti nominativi vincolati in favore dei figli minori del sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e della sig.ra Xxxxx Xxxxxxx, con numeri 37990233 e 37990528, entrambi del 7.1.2012, libretti accesi dai nonni materni, sui quali nessuna gestione o movimentazione è stata mai svolta dal proponente né in passato, né alla data odierna.
8. PROPOSTA DI ACCORDO
Viene riepilogata la posizione debitoria dell’odierno istante, come segue, con conseguenziali chiarimenti propedeutici alla formulanda proposta:
CREDITORI DEBITO
BMPS S.p.a. Mutuo in bonis
residuo €191.496,32
Fineco S.p.a. finanziamento personale in bonis
residuo € 375,68
Fineco S.p.a. finanziamento personale in bonis
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
residuo € 8.123,64
Agenzia Entrate | tasse e tributi | € 40.812,82 |
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx | attività professionale | € 1.584,42 |
8.1 in ordine alla posizione inerente il mutuo ed i finanziamenti-rapporti non scaduti e prosecuzione dei pagamenti.
Come su evidenziato e documentato, le posizioni di debito inerenti il contratto di mutuo assunto con la Banca Monte dei Paschi di Siena, così come i finanziamenti assunti con la Fineco S.p.a., non sono richiamabili quali posizioni di debito scaduto, seppur correttamente indicate in proposta, sia in considerazione del fatto che i rapporti sono ancora in essere, sia poiché in regolare pagamento delle rate, come si evince dagli stessi estratti Crif e Banca di Italia.
Per detti rapporti, è intenzione del debitore onorare il debito assunto proseguendo nel pagamento dei ratei, sino a naturale scadenza degli stessi, a cui provvederà con il proprio stipendio.
A fondamento di detta corretta proposta, si ritiene che i debiti su indicati non debbano e non possano ritenersi scaduti, con conseguenziale previsione di pagamento immediato, alla luce delle seguenti considerazioni.
9
8.1_a) Esclusione dell’applicazione, in via analogia, dell’art. 55 L.Fall. alle procedure disciplinate dalla legge 3/2012:
Ed invero è, in primo luogo, opportuno specificare che, nelle procedure da sovraindebitamento di cui alla Legge 3/2012, non può ritenersi applicabile, in via analogica, la disposizione di cui dall’art. 55, comma 2 L.F., secondo la quale i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento, quale espressione del generale principio stabilito dall’art. 1186 del c.c.., poiché nella legge 3/2012, mancano regole analoghe alle norme fallimentari sulla scadenza anticipata dei debiti (art. 55 comma 2, e art. 59 L.F), così come sui crediti condizionali (cfr. artt. 55, 96, 113 e 113 bis L.F.), sulla trasformazione in crediti pecuniari per quelli non pecuniari (art. 59 L.F.) ecc.
Vi è da chiedersi, pertanto, se il trattamento giuridico dei creditori concorrenti possa essere disciplinato da regole simili, in virtù dell’applicazione analogica di questi articoli della legge fallimentare, tenuto conto della citata e comune natura concorsuale di entrambe le procedure.
La risposta non può che essere negativa, dove si abbia a considerare che, com’è noto, ai sensi dell’art. 14 disp. prel. c.c. le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali (norme speciali) o ad altre leggi, non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati, nonché se non espressamente richiamate.
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
L’art. 55, comma 2, L.F., il quale prevede che, agli effetti del concorso, i debiti pecuniari si considerano scaduti dalla data del fallimento, è infatti norma speciale e, come tale, non applicabile in casi diversi da quelli espressamente stabiliti, atteso che, altrimenti, si determinerebbe un effetto modificativo degli obblighi liberamente assunti dalle parti in assenza di una diversa loro manifestazione di volontà o di una esplicita disposizione di legge in tal senso. Detto orientamento ha trovato conferma nella giurisprudenza di merito, in particolar modo in due casi, trattati rispettivamente dal Tribunale di Milano (cfr. decreto sez. II, 18/10/2017, ud. 18/10/2017 in De Jure-Xxxxxxx) e dal Tribunale di Padova (decreto di accoglimento del 13/4/2018-rgn. 7437/2017 in De Jure-Xxxxxxx).
Ne consegue che non possano ritenersi scadute dette posizioni.
Diversamente argomentando, si aggraverebbe la posizione dell’istante, costringendolo ad un pagamento immediato di un credito non ancora scaduto ed in presenza di regolari pagamenti.
Sotto altro profilo, in tema di proposta di accordo, la giurisprudenza si è orientata nel ritenere ammissibile che il debitore, in presenza di rapporti di mutuo o finanziamenti con ratei anche scaduti, ma in costanza di rapporto
10
ancora in essere, possa addirittura prevedere il pagamento dilazionando il mutuo per un ulteriore termine (Tribunale di Parma del 12.7.2018) e, più in generale, possa prevedere il dilazionamento del credito privilegiato, senza un limite prefissato di tempo, ma in base alla tipologia di credito (ex plurumis: Tribunale di Napoli, decr. 28 ottobre 2015, Tribunale di Catania, decreti 28 gennaio 2016 e 27 febbraio 2017, che hanno omologato piani rispettivamente di 18, 20 e 30 anni. Altri, invece, hanno adottato quale limite quello dei 6-10 anni, corrispondenti alle 72 ovvero 120 rate mensili in cui sono dilazionabili i pagamenti delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’art. 19 D.p.r. 602/1973, ovvero quello dell’aspettativa di vita del debitore, calcolata in base alla vita media degli uomini (79,3) e delle donne (84,6). Così Tribunale di Napoli, decr. 18 febbraio 2017- fonte Il Xxxx.xx; Tribunale di Catania decreti del 27 aprile 2016, 17 maggio 2016, 24 maggio 2016, 12 luglio 2016 e 15 settembre 2016 in Il Xxxx.xx; x. Xxxxxxxxxx, “Al sovraindebitato dilazioni fino a 30 anni e prima casa salva, in xxxxxx.xx, 7 novembre 2016”; Tribunale di Como, decr. 24 maggio 2018 – Xxxxxxx X. Xxxxxxxx, in De Jure, Xxxxxxx; Trib. Verona 20/07/2016, in Quotidiano giuridico 15/11/16, 19 ss. prevedendo l’applicazione di un tasso fisso medio dei mutui immobiliari dell’epoca (3%), comportando una riduzione di valore del 42,45%.).
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
Nel caso in esame, è opportuno evidenziare che, né per il mutuo, né per i finanziamenti, sussistono ratei scaduti e non pagati, avendovi fatto fronte il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx non senza fatica e con l’aiuto della sua attuale compagna, che lo ha supportato in tal senso, come già evidenziato, né si richiede un dilazionamento ulteriore o rinegoziazione del debito.
8.1_b) sulla prosecuzione dei rapporti di finanziamento in essere- esame comparativo art. 169 bis L. Fall. e art. 72 L.Fall.:
Sotto altro profilo, a sostegno del superiore assunto, pur volendo rapportare la proposta di accordo, in via interpretativa poiché non espressamente richiamata la relativa disciplina, a quella concorsuale ad essa più similare, ovvero del concordato, quanto affermato non troverebbe smentita.
In tal senso, è principio comune che, per i rapporti contrattuali pendenti, in presenza di concordato viga la loro continuazione, diversamente dal fallimento nel quale trova applicazione l’art. 72 L.Fall., il quale prevede che “se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito, da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa”.
Detta continuazione opera, salvo che il debitore non né chieda la sospensione o la revoca ai sensi dell’art. 169 bis L.Fall.
Pertanto, in assenza di esplicita richiesta da parte del debitore, detti rapporti proseguono.
11
Sul punto, è necessario un ulteriore chiarimento in ordine al concetto di “rapporto pendente”, derivante dalla differenziazione tra art. 169 L.Fall. e art. 72 L.Fall., in forza dell’intervenuta riforma del 2015.
Ed invero, la nuova disciplina dettata dall’art. 169 bis X.Xxxx., quale norma autosufficiente, ha una portata più ampia dell’art. 72 L.Fall., dove si consideri che il dato letterale, che parla di “contratti in corso di esecuzione”, delinea un concetto più ampio di quello dettato dall’art. 72 L.Fall. “ se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito, da entrambe le parti”, non richiedendo che entrambe le parti debbano ancora adempiere alle proprie obbligazioni, ma solo che una delle parti debba “completare” la propria obbligazione (in tal senso, da ultimo: Tribunale di Perugia, III sez. Ufficio Fall. Nr.R.G. pre-C. 12/2018, N.R. C.P. 16/2018, fonte De Jure Xxxxxxx, orientamento locale). Così nel caso di mutuo ancora in essere, dove il mutuatario deve restituire le somme secondo quanto determinato contrattualmente; così, ad esempio, nel caso di contratto anticipo fatture o su ricevute bancarie, nell’ipotesi in cui la banca abbia già erogato il credito, concludendosi il suo obbligo contrattuale, ma non abbia ancora incassato le somme che, dove non incassabili per qualunque ragione, costituiscono un debito a carico del cliente.
Ne consegue per logica che, se detti contratti sono “sospendibili”, di contro si debba ritenere valida la loro prosecuzione.
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
Ovviamente, il superiore ragionamento si è svolto in via meramente comparativa, poiché la legge 3/2012 non richiama il citato art. 169 bis L.Fall, né l’art. 72 L.Fall..
8.1_c) Sulla nuova interpretazione resa dalla legge di riforma del diritto fallimentare – Codice della Crisi di Impresa – art. 67, comma 5 e 75, comma 3 e rispetto dei principi di cui all’art. 1186 c.c.:
Parimenti, la tesi che qui si espone all’Xxx.xx Giudicante, trova conferma anche alla luce della recente riforma del diritto fallimentare introdotta con il nuovo Codice della Crisi dell’Impresa, il quale, in tema di concordato minore, ha espressamente previsto, ai sensi degli artt. 67, comma 5 e 75, comma 3, la possibilità di prevedere il rimborso, alle scadenze convenute, delle rate a scadere nei contratti di mutuo garantiti da ipoteca nel caso in cui il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni, come nel caso in esame.
Ulteriormente, non per minore importanza, si evidenzia che la continuazione del pagamento dei ratei di mutuo, sotto un profilo più squisitamente civilistico, non comporterebbe neanche una violazione dell’art. 1186 c.c., il quale recita che: “Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”.
12
In primo luogo, il concetto civilistico di insolvenza è ben diverso da quello indicato dalla legge 3/2012.
La distinzione tra quest’ultima e l’insolvenza, che costituisce presupposto generale dell’accesso alla legge 3/12 e, più in generale, delle procedure concorsuali, è così stata efficacemente sintetizzata in passato: “mentre l’insolvenza in ambito concorsuale era ed è generalmente identificata con una situazione di squilibrio finanziario (intesa anche, nel gergo comune, come crisi di liquidità, che implica la difficoltà, sino all’impossibilità, da parte del debitore ‘di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni’ e da accertasi, altresì, in forza di un giudizio prognostico che tenga conto della capacità dell’impresa del debitore di ottenere credito), l’insolvenza civile riconduce il giurista all’idea di un depauperamento patrimoniale del debitore, tale da indurre il creditore a non poter più fare affidamento (non già sui flussi finanziari, come nel caso dell’imprenditore commerciale, bensì) sulla consistenza del patrimonio”(Xxxxxxx, Insolvenza del debitore, crisi dell’impresa e autonomia negoziale nel sistema della tutela del credito, in Autonomia negoziale e crisi d’impresa, a cura di Xx Xxxxxx e Xxxxxxx,Milano, Xxxxxxx, 2010).
In secondo luogo, in particolare in ordine al mutuo concesso dalla Banca, non sussisterebbe neanche il depauperamento patrimoniale, poiché la stessa gode di garanzia ipotecaria sull’immobile in comproprietà del sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e della ex moglie, non oggetto della presente proposta, né di atti di disposizione, pertanto rimanendo inalterata la garanzia ipotecaria in suo favore.
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
Per quanto attiene ai finanziamenti personali concessi dalla Fineco, banca di cui il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx è correntista, il rischio di insoddisfazione è effettivamente irrilevante, dove si consideri che, per il prestito di euro 4.000,00 residuano poche rate in scadenza (quattro mesi) e comunque rate di importo non ingente, pari ad euro 93,85 ciascuna, la cui regolare estinzione consente pari e regolare pagamento dell’ulteriore finanziamento al consumatore contratto dell’ottobre del 2018, e sempre per fare fronte alle proprie esigenze personali nonché per le posizioni di debito pregresse di cui lo stato di sovraindebitamento, per il quale residuano ad oggi 40 rate a pagare per euro 203,01 ciascuna, per euro 8.120,40.
A riprova, bisogna evidenziare che detti finanziamenti sono stati contratti con la Banca Fineco presso la quale il sig. Xxxxxxxx è correntista, la quale ha concesso credito al consumatore dopo ovvio controllo sulla sua solvibilità, con esito positivo stante l’erogazione del credito stesso.
8.2 in ordine alla posizione inerente l’Agenzia delle Entrate-Ufficio Riscossione.
In ordine al credito vantato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sono opportune due precisazioni:
13
a) Sullo stralcio del credito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione certificato negli estratti di ruolo.
All’esclusivo fine di chiarire e maggiormente fondare la proposta che viene formulata dal sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, la quale prevede uno stralcio del credito vantabile dall’Agenzia Entrate-Riscossione, certificato in forza di estratto di ruolo, si evidenzia quanto segue.
Il debito complessivo maturato dall’istante, e come rilevabile dall’estratto delle cartelle indicate nell’estratto di ruolo, è così composto:
ELENCAZIONE
Cartella | Data notifica | Ammontare |
a) n. 09720020026379971000 | 15.04.2002 | € 2.395,79 |
b) n. 09720020312346176000 | 14.01.2003 | € 179.66 |
c) n. 09720030065645564000 | 08.03.2003 | € 1.366,30 |
d)n. 09720030510399060000 | 18.12.2003 | € 2.798,56 |
e) n. 09720031022802675000 | 04.11.2003 | € 86.06 |
f) n. 09720120202357322000 | 29.12.2012 | € 35.34 |
g) n. 09720150083358208000 | 01.06.2015 | € 0,44 |
h) n. 09720160107236038000 | 27.10.2016 | € 7.768,89 |
i) n. 09720170093919128000 | 25.11.2017 | € 701,80 |
l) n. 09720170237495356000 | € 674,21 | |
m) n.09720180006244771000 | € 24.501,41 | |
n) n.09720180057020953000 | € 304,36 |
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
Orbene, per alcune delle cartelle indicate, in particolare quelle dal punto a al punto f, per un credito complessivo di euro 6.861,71, risultano prescritte e non dovuta la somma indicata, del cui importo il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx propone lo stralcio, sia in considerazione dell’ordinario termine di prescrizione, sia ai sensi e per gli effetti degli ormai noti pronunciamenti della suprema Corte di Cassazione (Corte di Cassazione n. 202013/2015, la quale ha statuito che la prescrizione è sempre di cinque anni quando il titolo esecutivo è una cartella di pagamento (cartella esattoriale), notificata dall’Agente della riscossione (ex Equitalia; Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016, che ha ritenuto applicabile detto principio a tutti gli “atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti delle regioni, provincie, comuni, nonché alle sanzioni per la violazione di norme tributarie e amministrative”, nonché Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 000, depositata in data 17 gennaio 2018, che ha esteso la prescrizione quinquennale anche ai debiti derivanti da i crediti erariali (IRPEF, IVA, IRES, ecc.) a seguito della notifica della cartella esattoriale, specificando che il termine di prescrizione non può che ritenersi quinquennale).
14
Si chiarisce e specifica che la su rilevata prescrizione e esclusivamente funzionale a specificare lo stalcio che il sig. Xxxxxxxx intende proporre, al solo fine di quantificare l’ammontare del pagamento previsto in proposta, come verrà formulato, per consentire all’Ente creditore il migliore vaglio sulla fattibilità economica, nonché Sua valutazione in sede di voto, dovendosi escludere qualsivoglia richiesta di accertamento in tal senso all’Xxx.xx Giudice del sovraidenbitamento, che difetterebbe di relativa giurisdizione.
Da tanto consegue un debito residuale di euro 33.951,11.
b) Sulla falcidiabilità del credito IVA – art. 160 e 182 ter L.F.-applicazione analogica alla legge 3/2012.
Ulteriormente, si deve specificare, al fine di dare corretto fondamento alla proposta di accordo come formulata, che parte maggioritaria del debito residuale è portato dalla cartella n. 09720180006244771000 (all.19), la quale annovera tra le voci la somma di euro 16.010,89 per debito IVA ed interessi su detto debito maturati.
La proposta prevede, pertanto, il pagamento parziale di detta somma, alla luce del principio della falcidiabilità del credito IVA prevista dalla normativa fallimentare, in particolare in ambito di concordato preventivo, da ritenersi pienamente applicabile anche in sede di proposta di accordo ai sensi della Legge 3/2012, come ormai affermato e riconosciuto dalla giurisprudenza di merito.
Xx invero, voglia il Giudice considerare quanto segue:
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
Come noto, l’art. 7, comma 1, terzo periodo, L. n. 3/2012, prevede che: “In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”.
Detta condizione è elemento necessario per l’ammissibilità del ricorso (art. 10, comma 1, L. 3/2012); per l’omologa dell’accordo (art. 12, comma 2, primo periodo L.3/2012); di persistenza degli effetti dell’omologazione dell’accordo (art. 12 comma 4 l.3/2012).
La previsione in discorso, inserita nella legge sulle crisi da sovraindebitamento dal D.L. n. 179/12, convertito in L. n. 221/2012, costituiva all’epoca, la declinazione in questo settore di un identico principio, inserito fin dal 2006/2008 nell’affine settore del concordato preventivo (cfr. art. 182 ter, comma primo, ultimo periodo L.F.), settore la cui normativa è stata dal legislatore ripresa, a piè pari, al fine di disciplinare la crisi da sovraindebitamento.
In sostanza, per entrambe i settori, si prevedeva la possibilità di proporre un pagamento parziale dei crediti privilegiati, purché nei limiti della capienza dei beni gravati (c.d. “falcidia”); ma il credito privilegiato per Iva faceva eccezione e doveva essere sempre pagato per intero.
15
La situazione è però mutata all’indomani della nota pronuncia emessa dalla
C.G.U.E. del 7.4.2016, C-546/14, “Degano Trasporti s.a.s. di Xxxxxxxxx Xxxxxx & C. in liquidazione”, che si è pronunciata in favore della compatibilità del diritto eurocomunitario della falcidia Iva in sede di concordato, affermando, in particolare, che: “l’art. 4, paragrafo 3, TUE, nonché gli articoli 2,250, paragrafo 1, e 273 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano ad una normativa nazionale……… interpretata, nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare ad un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell’imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base di un accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento”, offrendosi, dunque, quella che è stata definita una “lezione di semplicità” atta a valorizzare “l’architettura concordataria interna, specie facendo leva sul criterio della “miglior soddisfazione possibile”, secondo “alternative concretamente praticabili”, contenuto nell’art. 160 L.F.” (così Xxxxx, P. “Transazione Fiscale ed esdebitazione tributaria nelle procedure concorsuali alla luce del diritto dell’Unione Europea” in Il Xxxx.xx, 6 novembre 2016, 1.).
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
In estrema sintesi, il citato pronunciamento ha ritenuto che, pur essendo l’Iva un’imposta armonizzata a livello comunitario che gli Stati membri hanno l’obbligo di incassare, ciò non osta a che una norma interna possa prevederne il pagamento non integrale, quando questo sia “il miglior risultato utile” perseguibile alla luce delle difficoltà nelle quali verte il soggetto obbligato.
Alla luce di detto pronunciamento, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. nn. 6988/16 e 760/2017), ha mutato il proprio precedente avviso, stabilendo che l’art. 182 ter, comma 1, L.F., come modificato dall’art. 32 del D.L.
n. 185 del 2008, convertito con L. n. 2 del 2019, laddove esclude la falcidia sul capitale dell’IVA, così sancendo l’intangibilità del relativo debito, costituisce un’eccezione alla regola generale, stabilita dall’art. 160 comma 2, L.F., della falcidiabilità dei crediti privilegiati, compresi quelli relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell’ U.E. , e trova, quindi, applicazione solo nella speciale ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale. Pertanto, fuori dall’ipotesi disciplinata da detto istituto, sussiste pieno diritto del debitore di soddisfare parzialmente i crediti privilegiati di ogni sorta.
Lo stesso legislatore interno ha preso atto della novità, procedendo ad una riscrittura dell’art. 182 ter L.F., tramite l’art. 1, comma 81, della legge 232/16.
Oggi, abbandonato il concetto di concordato preventivo con o senza transazione fiscale, si può sempre proporre un concordato preventivo (o un accordo di
16
ristrutturazione) che preveda il pagamento parziale di tutti i tributi e relativi accessori amministrativi delle Agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrativi degli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatori e di relativi accessori, purché la soddisfazione offerta a tali crediti privilegiati non sia inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione. In sostanza oggi non vi è più alcun obbligo, in sede di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti, di proporre il totale pagamento del credito Iva per evitare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Tanto evidenziato, si deve rilevare che pari applicazione, in via di interpretazione analogica, debba ammettersi anche in sede di proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento L. 3/2012, non essendo dubitabile che trattasi di disciplina rientrante nell’alveo delle procedure concorsuali, sia per espressa previsione e richiamo della norma (art. 6, comma 1, l. 3/2012), sia perché le discipline sono accomunate da un controllo giurisdizionale con assistenza di valutazioni espresse da parte di esperti indipendenti, ritualmente contestabili dai creditori interessati.
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di merito (Tribunale di Pistoia, Sez. Fallimentare, decreto del 26.4.2017 n. 17339 in xxx.xxxxxxxxxxxx-xxx.xxx 2017, msv. 71; Tribunale di Torino del 7.8.2017, ibidem e Tribunale di Pesaro del 19.10.2017 in xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Tribunale di Udine, sez. II del 14.5.2018 in De jure), la quale ha correttamente affermato detto principio, sia poiché escludere la possibilità di falcidia del credito Iva in sede di sovraindebitamento, con una interpretazione meramente “letterale” dell’art. 7, comma 1, ultimo periodo L. 3/2012, si porrebbe in evidente contrasto con il dettato e conseguenziale direttiva Comunitaria su citata, alla quale il legislatore si è uniformato in ambito fallimentare, sia poiché detta disparità di applicazione comporterebbe un evidente violazione dell’art. 3 e 97 della Costituzione.
L’art. 3, infatti, esige una parità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti. Detta parità viene evidentemente meno nel momento in cui al debitore “fallibile”, che versi in stato di crisi economica, si riconosce la possibilità, in sede di concordato o di proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, di proporre una falcidia del credito Iva, senza onere di transazione fiscale, escludendo, di contro, detta possibilità a quei soggetti non fallibili, persone fisiche, piccoli imprenditori e commercianti, che si vedono, di contro, sempre costretti al pagamento per intero di detta voce di debito.
Né si potrebbe argomentare che detta disparità trovi fondamento nel fatto che i soggetti che hanno accesso alle procedure di cui alla legge 3/2012 hanno, in genere, dimensioni economiche meno rilevanti rispetto a coloro per i quali è
17
applicabile la legge fallimentare, poiché detto ragionamento, al contrario, comporta un evidente necessità di favorire quei soggetti il cui stato di insolvenza ha un impatto sull’economia evidentemente inferiore.
Ulteriormente, la mancata applicazione analogica alla legge 3/2012 della possibilità di falcidia del credito Iva, prevista in ambito fallimentare, comporterebbe un’evidente lesione del principio sancito dall’art. 97 della Costituzione, il quale statuisce che: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”.
Ed invero, come su evidenziato, la Corte Lussemburghese ha ritenuto compatibile al diritto comunitario la previsione di una norma interna, come quella fallimentare, che prevede il pagamento non integrale del debito Iva quando detta soluzione sia in grado di permettere il miglior soddisfacimento di detto debito.
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
Alla luce di ciò, la previsione contestata e contenuta nell’art. 7 della L. 3/2012, tesa ad imporre l’onere di pagamento integrale del debito Iva, priva la Pubblica Amministrazione del potere di valutare autonomamente ed in concreto se la proposta di accordo, ad essa trasmessa, è davvero in grado di soddisfare tale credito erariale in misura pari, o addirittura superiore, al ricavato ottenibile nell’alternativa di una possibilità liquidatoria e, dunque, di determinarsi nel caso concreto al voto favorevole o contrario, con ulteriore facoltà di successiva opposizione o reclamo.
Tanto si pone in evidente lesione del principio costituzionale del buon andamento, perché preclude in radice alla P.A. di determinarsi secondo criteri di economicità e di massimizzazione delle risorse nel caso concreto, anche quando in realtà ciò sarebbe possibile consentendo un pagamento parziale del credito Iva, ma in termini più rapidi ed in misura non inferiore alle alternative meramente liquidatorie.
Ancor più detto principio rileva, nel caso in esame.
L’offerta formulata con la presente proposta di accordo da parte del sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx è, infatti, la più conveniente e satisfattiva per l’Ente creditore Agenzia delle Entrate – Ufficio Riscossioni, anche a fronte di eventuali azioni esecutive atte alla liquidazione del bene.
Così, nel caso di proposizione di un esecuzione immobiliare inerente l’immobile di cui il sig. Xxxxxxxx è comproprietario, unitamente alla sig.ra Xxxxx Xxxxxxx, è evidente la prevalenza satisfattiva da riconoscersi, all’esito della vendita, in favore della Banca BPMS, in forza del mutuo con garanzia ipotecaria.
Ulteriormente, sempre in ambito esecutivo, dove l’Ente agisse in forza di un pignoramento presso terzi attuato direttamente presso il datore di lavoro, si
18
consideri, in primo luogo, che a fronte di uno stipendio di € 2.000,00 circa, la quota pignorabile di 1/5 sarebbe pari ad euro 200,00. Ma, anche in detta ipotesi, sussisterebbe pieno diritto di intervento, ai sensi dell’art. 551 c.p.c., sia da parte della Banca concedente il citato mutuo, sia da parte della sig.ra Xxxxx Xxxxxxx, titolare di diritto di credito inerente il mantenimento dei figli minori, soggetti i quali, considerata la natura dei crediti e dei privilegi da essi portati, avrebbero diritto ad essere sodisfatti precedentemente rispetto all’Agenzia delle Entrate, con evidente riduzione, se non esclusione, di qualsivoglia soddisfazione del relativo credito.
8.3) Riepilogo della posizione di credito vantato dall’Agenzia Entrate- Ricossione ai fini delle determinazione della proposta di accordo e del relativo pagamento previsto.
Alla luce di quanto su esposto ed al fine di specificare la proposta formulata dal sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx nei confronti dell’Agenzia Entrate-Riscossione, è opportuno evidenziare all’Xxx.xx sig. Giudice che il sig. Xxxxxxxx, con il meritevole intento di ridurre la propria esposizione debitoria nei confronti dell’Agenzia, ebbe a formulare richiesta di definizione agevolata (rottamazione ter) (all.29), accolta solo di recente dall’Agenzia delle Entrate per tre posizioni debitorie cartolarizzate, così specificate:
a) cartella n. 09720160107236038000 – importo in cartella euro 7.768,89;
9) cartella n. 09720170093919128000 – importo in cartella euro 701,80;
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
10) cartella n. 09720170237495356000 - importo in cartella euro 674,21, prevedendo che il pagamento debba intervenire in 18 rate, con prima rata in scadenza al 31.07.2019 per euro 705,92 (all.30).
Per fare fronte a detta posizione residuale di debito, il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, come si specificherà al successivo punto “proposta di accordo” ha previsto il pagamento, in un'unica soluzione, della somma di euro 5.000,00, calcolata al 12% del debito complessivo e rapportato a ciascuna cartella, come si specificherà.
Poiché la scadenza del primo pagamento intercorrerà ex ante al pronunciamento del giudice in ordine alla presente procedura, il sig. Xxxxxxxx intende onorare detto primo pagamento, che dovrà computarsi a deconto della complessiva somma che si offre in proposta di euro 5.000,00, pertanto offrendosi la complessiva somma di euro 4.294,08.
8.4) In ordine al credito vantato dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, precedente Professionista nominato.
Il ordine al debito inerente la posizione del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, è necessaria la seguente specificazione, sempre atta a chiarire le ragioni del pagamento determinato in proposta.
19
Il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx era stato nominato quale professionista svolgente le funzioni di OCC, nell’interesse del proponente sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, il quale, con l’ausilio dello scrivente difensore, ha procurato ogni documentazione ritenuta utile e necessaria, e come richiesta, ai fini del vaglio e relativa asseverazione da parte del Professionista nominato.
L’operato di questi si è concluso con una irrituale “mancata attestazione del professionista”, come depositata, a fronte di rilevate perplessità per le quali nessun chiarimento è stato mai formulato e/o richiesto al proponente.
Per detta attività il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx ha ottenuto un acconto di euro 600, chiedendo, all’esito del suo operato, una pagamento per la complessiva somma di euro € 1.584,42, del tutto sproporzionata rispetto alle tariffe applicabili nel caso in esame.
Xx xxxxxx, in applicazione della disciplina dettata dall’art. 16 del D.M. 202 del 2014, il compenso del Xxxx. Xxxxxx sarebbe stato, all’esito, nettamente inferiore e pari, se computato al minimo, ad euro 202,12 o se computato al massimo 399,47, come da prospetto che si allega (all.27).
Detto prospetto è stato calcolato in considerazione dell’applicazione del citato Decreto Ministeriale il quale, all’art. 16, diversifica a seconda che si tratti di procedure che prevedono o meno forme di liquidazione dei beni.
In presenza di forme di liquidazione dei beni, il compenso è determinato:
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
a) secondo una percentuale dell’ammontare dell’attivo realizzato compresa tra quelle di cui all’art. 1, comma 1, del D.M. n. 30/2012 e ss. adeguamenti;
b) secondo una percentuale sull’ammontare del passivo risultante dall’accordo o dal piano del consumatore omologato, compresa tra quelle di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. n. 30/2012 e ss. adeguamenti.
Nel secondo caso, ovvero sia nell’ipotesi in cui il piano del consumatore o la proposta di accordo non preveda forme di liquidazione dei beni, ai fini del calcolo deve considerarsi una percentuale sul passivo, come indicato in proposta, nonché una percentuale sull’attivo, sempre indicato in proposta, intendendo per attivo le somme che il debitore proponente mette a disposizione dei creditori.
Detto ultimo e corretto criterio è stato applicato nel caso in esame, come da superiore elaborato.
Ne consegue che la proposta effettuata dal sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx in ordine a detta posizione, che, come si evidenzierà, e pari alla somma di euro 316,88, non può che ritenersi corretta, anche a fronte di quanto già percepito dal Xxxx. Xxxxxx a titolo di acconto.
***
Alla luce di quanto su esposto, il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx formula la seguente
Proposta di Accordo
1) In favore della Banca BMPS S.p.a. e della Finceco S.p.a.
Il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, in ordine alle posizioni di credito derivanti dal contratto di mutuo ipotecario accesso dallo stesso, congiuntamente alla convivente sig.ra Xxxxx Xxxxxxx, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena in data 4.8.2009, per la somma di euro 260.000,00, di durata trentennale e con ammortamento tramite ratei mensili, pro-quota, per euro 850,00 circa, propone di onorare totalmente detto debito, cui residua ad oggi la somma di euro 191.496,32 attraverso la prosecuzione del pagamento dei ratei a scadere e sino alla naturale scadenza del contratto alla data del 30.9.2039.
Parimenti, in ordine ai finanziamenti contratti con la Fineco S.p.a., ovvero sia contratto del 2.10.2015, per l’importo di euro 4.000,00 da rifondersi in 48 rate mensili, di € 93,85 cadauna, e contratto del 18.10.2018, per l’importo di euro 9.000,00 da rifondersi in 48 rate mensili, di € 203,01 cadauna, il sig. Xxxxxxxx propone di onorare detto debito attraverso la prosecuzione del pagamento dei ratei a scadere e sino alla naturale scadenza dei contratti in esame.
2) Agenzia Entrate-Ufficio Riscossione:
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx propone il pagamento della complessiva somma di euro 5.000,00, in un'unica soluzione, con garanzia che verrà offerta da soggetti terzi a tal fine.
Detta somma è stata calcolata nella misura del 12%, determinata su ciascuna cartella, prevedendosi pertanto i seguenti pagamenti, come specificati per ognuna di esse, salvo miglior calcolo, secondo la seguente tabella riepilogativa:
cartella | somma dovuta cartella | portata | in | pagamento in proposta 12% € 292,29 € 21,92 € 166,69 € 341,42 € 20,50 € 4,31 € 0,39 € 947,80 € 85,62 € 82.25 € 2.989,17 € 47.64 ------------------------- Totale 5.000,00 | al |
1) n. 09720020026379971000 | € 2.395,79 | ||||
2) n. 09720020312346176000 | € 179,66 | ||||
3) n. 09720030065645564000 | € 1.366,30 | ||||
4) n. 09720030510399060000 | € 2.798,56 | ||||
5) n. 09720031022802675000 | € 86,06 | ||||
6) n. 09720120202357322000 | € 35,34 | ||||
7) n. 09720150083358208000 | € 0,44 | ||||
8) n. 09720160107236038000 | € 7.768,89 | ||||
9) n. 09720170093919128000 | € 701,80 | ||||
10) n. 09720170237495356000 | € 674,21 | ||||
11) n. 09720180006244771000 | € 24.501,41 | ||||
12) n. 09720180057020953000 | € 304,36 | ||||
Totale € 40.812,82 |
A detta somma dovrà decurtarsi, come su specificato, quella di euro 705,92 che verranno già pagati dal sig. Xxxxxxxx quale prima tranche alla data del 31.07.2019, a seguito dell’intervenuta definizione agevolata, pertanto dovendosi determinare la somma ultima offerta in euro 4.294,08.
3) Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx:
Il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx propone il pagamento della somma di euro 316,88, pari al 20% del debito complessivo dovuto.
***
Il presente piano per l’estinzione delle posizione debitorie può essere così riassunto:
1) integrale pagamento del credito della BMPS-contratto di mutuo tramite la continuazione del pagamento delle rate in regolare ammortamento e con medesime condizioni;
2) integrale pagamento dei finanziamenti concessi dalla Banca Fineco S.p.a., tramite la continuazione del pagamento delle rate in regolare ammortamento ed alle medesime condizioni contrattuali;
3) Euro 5.000,00 in favore di Agenzia delle Entrate-Ufficio Riscossione, considerando da decurtarsi il pagamento della somma di euro 705,92 che interverrà alla data del 30.7.2019, così residuando a pagare la somma di euro 4.294,08 che verrà versata in un'unica soluzione.
. Euro 316,88 in favore del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx.
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
Pertanto la complessiva somma di euro 5.316,88 (a cui decurtarsi l’intervenuto pagamento di euro 705,92 in favore dell’Agenzia delle Entrate, residuando euro 4.610,96).
Ai fini dell’omologazione è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentino il 60% dei crediti ammessi ad esprimersi sulla proposta, con esclusione dei creditori per i quali è previsto l’integrale pagamento, per il debito complessivo di euro € 42.397,24, conseguendone le seguenti percentuali:
- Agenzia delle Entrate – Uff. Riscossioni – 96,26%
- Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx - 3,74%
Pertanto pari al 100%.
Si dà infine atto che la somma dovuta al Professionista Nominato allo svolgimento delle funzioni di OCC, dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, per la propria attività, è stata con la stessa concordata in euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri di legge.
9. CONCLUSIONI
Alla luce di quanto su esposto e previa valutazione del nominato Gestore, sin da ora il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx chiede che l’Xxx.xx Sig. Giudice Delegato, ai
sensi dell’art. 10, comma 1 e ss. della Legge 3/12, valutati i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, voglia fissare udienza con decreto, disponendone comunicazione nei termini di legge ai creditori prima del termine di cui all’art. 11, comma 1, nonché assumere tutti i provvedimenti di cui all’art. 10, comma 2.
Si allegano i seguenti documenti:
1. Decreto nomina gestore
2. Contratto di mutuo BMPS del 4.8.2009;
3. Documentazione inerente rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
4. Decreto del Tribunale di Civitavecchia del 18.12.2015-proc. R.g.n. 3802/2015;
5. Contratto di locazione immobiliare n.8 del 23.6.2015;
6. Bonifico pagamento badante sig.ra Citu Xxxxx;
7. Contratto di finanziamento Fineco;
8. Estratto di ruolo Agenzia delle Entrate-Riscossione;
9. Estratto Crif;
10. Estratto Banca di Italia;
11. Visura immobiliare;
12. Ispezione ipotecaria;
13. Visura al PRA;
14. Certificazione unica anni 2015,2016,2017 e 2018;
15. Estratti conto corrente n. 3373423 Fineco S.p.a.;
16. Dichiarazione spese sostentamento;
17. Contratto di compravendita immobile Genzano del 27.11.2 017;
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
18. Documentazione inerente bonifico in favore del sig. Erriquez per quota parte bene compravenduto e somma versata in favore della sig.ra Spalmach Xxxx-Xxxxxxxx in favore del sig. Erriquez da parte della sig.ra Spalmach per prestiti somme;
19. Estratto cartella n. 9720180006244771000;
20. Certificato carichi pendenti penali;
21. Certificato casellario giudiziale penale;
22. Certificato carichi pendenti civili;
23. Certificato carichi pendenti procedure mobiliari e immobiliari;
24. Certificato carichi pendenti lavoro;
25. Certificato carichi pendenti Agenzia Entrate;
26. Visure protesti.
27. Conteggio compenso Professionista svolgente funzioni OCC-art. 16 D.M. 202/2014;
28. Contratto di finanziamento del ottobre 2018 – Fineco S.p.a. del 12.10.2018;
29. Modello definizione agevolata (rottamazione Ter) inciato all’Agenzia delle Entrate;
30. Estratto risposta Agenzia delle Entrate su definizione agevolata rottamazione Ter per le posizioni ritenute ammissibili.
23
Con osservanza
Tarquinia lì 12.6.2019
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
24
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZ. FALLIMENTARE
(Sovraindebitamento n. 13/2019 R.G.A.R.) Il giudice, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx,
visto il ricorso ex art. 6 l. 3/2012 proposto da XXXXXXXX XXXXXXXXX contenente la proposta di accordo di composizione della crisi, depositato in data 16.7.2019, e l’integrazione depositata in data 30.9.2019;
vista la documentazione allegata;
vista la relazione sulla fattibilità del piano redatta - nella qualità di esercentela funzione di Organismo di Composizione della Crisi - dalla dott.ssa . Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, integrata il 25.11.2019;
Firmato Da: XXXXXXX XXXXXXXX Xxxxxx Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2b6998308033407bf64d986774599797
ritenuta la sussistenza dei presupposti per emettere il provvedimento di cui all’art. 10 l. 3/2012 sussistendo le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della medesima legge;
p.q.m.
fissa l’udienza del 26.3.2020 h 13:00;
dispone la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all’articolo 11, comma 1, l. 3/12, ai creditori, presso la residenza o la sede legale - autorizzando a tale fine l’utilizzo di telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata - della proposta, dei suoi allegati e del presente decreto, contenente l’avvertimento che potranno far pervenire all’organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta e che, in mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata. Entro l’udienza fissata l’O.C.C. depositerà nel fascicolo telematico la prova dell’avvenuto adempimento del perfezionamento delle comunicazioni ai creditori e delle manifestazioni di voto da questi pervenute;
dispone che della proposta e del decreto si curi l’inserimento sul sito web del Tribunale;
ordina - ove prevista in piano la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati - la trascrizione del decreto, a cura dell’organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
dispone, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, che, sotto pena di nullità, non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
informa che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.
Firmato Da: XXXXXXX XXXXXXXX Xxxxxx Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2b6998308033407bf64d986774599797
Si comunichi a parte ricorrente ed all’O.C.C.. Civitavecchia, 22.1.2020
Il Giudice