Contract
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
FAC-SIMILE
Oggetto del presente Contratto (“Contratto”) è la fornitura di energia elettri- ca e la messa a disposizione di potenza, da parte del fornitore Green Network Luce & Gas S.r.l. Società Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Green Network S.p.A., (“Fornitore” e/o “Green Network Luce & Gas S.r.l.”), al Cliente, definiti congiuntamente le “Parti” e singolarmente la “Parte”, presso cia- scuno dei siti individuati (“sito” e/o “siti” e/o “punto/i di prelievo”), con le modalità indicate ed alle condizioni in questa sede pattuite. L’energia elettrica e la potenza fornite, ai sensi del presente Contratto, dovranno essere utilizzate dal Cliente solo ed esclusivamente in conformità all’uso da costui dichiarato e per alimentare i propri siti e pertanto l’energia non potrà essere ceduta sotto qualsiasi forma, an- che gratuitamente, a terzi. Formano oggetto del Contratto anche il mandato gra- tuito alla stipula, in favore del Fornitore, o di idonei soggetti da questi individuati, nell’interesse del Cliente, dei contratti di dispacciamento e trasporto dell’energia elettrica (quest’ultimo valido per i servizi di trasmissione e distribuzione dell’e- nergia elettrica), rispettivamente, con Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. – e con il Distributore territorialmente competente (“distributore”); il Fornitore porrà in essere tutto quanto necessario ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti e regolerà i servizi connessi ai citati contratti di dispacciamento e trasporto anche in base a quanto previsto dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (“AEEG”) n. ARG/elt 4/08 (“4/08”) e successive modifiche ed integrazioni. Il Cliente dichiara di non versare in condizione di sospensione, così come previsto dalla delibera dell’AEEG n. 4/08, al momento dell’acquisizione da parte del Fornitore, in caso contrario potendo il Fornitore recedere dal Contratto, con diritto al rimborso delle spese sostenute e all’eventuale ulteriore risarcimento del danno. I servizi di cui al Contratto cesse- ranno alla data di risoluzione e/o recesso per qualsivoglia causa.
2. DICHIARAZIONI
a) Il Cliente dichiara di essere in possesso del numero di partita IVA regolarmente attribuito dall’Ufficio delle Agenzie dell’Entrate competente e pertanto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 30, della legge n. 239/2004, che ha recepito la Direttiva Europea 2003/54/CE, di essere Cliente Idoneo per i propri siti indicati nel Contratto;
b) il Cliente dichiara che l’acquisto dell’energia elettrica, oggetto del presente Contratto, è destinata esclusivamente ad alimentare i propri siti;
c) il Cliente dichiara che i punti di prelievo indicati nel Contratto risultano già ade- guatamente collegati alla rete elettrica di distribuzione locale;
d) il Cliente dichiara di avere manifestato l’interesse ad approvvigionarsi per il suo intero fabbisogno di energia elettrica in via esclusiva dal Fornitore che è in grado di soddisfare tale fabbisogno;
e) il Cliente dichiara di non avere obbligazioni insolute relative a precedenti con- tratti di fornitura e di essere libero da qualsiasi impegno contrattuale;
f) il Cliente garantisce al Fornitore che, alla data di sottoscrizione del presente Contratto e comunque alla data di decorrenza della fornitura di energia elettrica, qualora i siti di fornitura fossero provenienti dal mercato di salvaguardia, non ri- sultano debiti nei confronti dell’esercente di tale mercato per i propri siti relativi al presente Contratto. Resta inteso che, nell’ipotesi in cui il Cliente risultasse moroso nei confronti dell’esercente la salvaguardia, fatto salvo il diritto del Fornitore di risolvere il Contratto per i citati siti o per tutti i siti oggetto del Contratto, il Cliente provvederà al pagamento integrale delle partite economiche che potrebbero es- sere imputate direttamente o indirettamente al Fornitore ai sensi dell’art. 8 della delibera dell’AEEG n. 4/08, entro il termine contrattualmente previsto per il pa- gamento dei corrispettivi a suo carico o, se diverso, entro quello previsto nella fattura di addebito.
3. SERVIZI DI RETE, MANDATI E RELATIVI CORRISPETTIVI/ONERI
In applicazione di quanto stabilito dalla delibera dell’AEEG n. 111/06, il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza per la sottoscrizione dei contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell’energia elettrica di cui all’art. 4 della citata delibera. Inoltre il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contrat- to, in applicazione di quanto stabilito dalla delibere dall’AEEG n. ARG/elt 198/11 (“198/11”) e n. ARG/elt 199/11 (“199/11”), conferisce mandato irrevocabile con rappresentanza per la sottoscrizione delle Condizioni Tecniche allegate al Con- tratto di trasporto, il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere anche in quan- to disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, consapevole che l’accettazione delle
stesse è condizione necessaria per l’attivazione ed il mantenimento del servizio di trasporto e conferisce mandato irrevocabile senza rappresentanza per lo svolgi- mento presso il distributore competente delle attività di gestione della connessio- ne dei punti di prelievo, richiedendo fin d’ora l’espletamento di quanto necessario all’attivazione dei punti di prelievo, fermo restando che il Cliente sarà titolare di ogni rapporto giuridico con il distributore competente, inerente la connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Eventuali richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei siti alla rete elettrica, di cui alla deli- bera n. 198/11 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite il Fornitore o soggetto da questi individuato, che opererà in qualità di mandatario; il Cliente sarà tenuto al pagamento degli importi di competenza del distributore previsti per le singole prestazioni riportate nell’Allegato C della delibera n. 199/11 e successive modifiche ed integrazioni e riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competen- te, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall’art. 11 dell’allegato A della Delibera dell’AEEG n. 156/07, come di volta in volta aggior- nato/modificato dalla normativa vigente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura, subentro, variazione di potenza di un sito già attivo. Tale mandato è a titolo gratuito, fatta salva la corresponsione da parte del Cliente al Fornitore degli importi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore avrà contratte in pro- prio nome. Il Fornitore accetta il suddetto mandato attraverso l’esecuzione delle attività che si rendano necessarie presso il distributore per l’attivazione dei punti di prelievo. L’incarico cesserà alla data di cessazione per qualsiasi causa del Con- tratto. I corrispettivi dovuti al Fornitore per il servizio di trasporto, comprensivi delle componenti A, UC ed MCT previste dalla delibera n. 199/11 e successive modifi- che ed integrazioni, corrispondenti alla opzione tariffaria fissata dal distributore ed applicata in relazione a ciascun sito, saranno posti interamente a carico del Clien- te. Saranno posti a carico del Cliente tutti i corrispettivi per il servizio di dispaccia- mento previsti dalle delibere dell’AEEG n. 111/06 e n. ARG/elt 107/09 (“107/09”) e successive modifiche ed integrazioni ed applicati anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, come definite dalla stessa AEEG, nonché ogni eventuale altro onere e/o costo accessorio per il mercato nella misura stabilita dall’AEEG ed ogni ulteriore corrispettivo che dovesse essere in futuro introdotto da Terna, ovvero da altre Autorità competenti in materia. Il Fornitore si riserva di fatturare un corrispettivo forfettario non superiore al sette percento del prezzo medio mensile di fornitura, applicato ai consumi di energia prelevata, comprensivi delle perdite di rete, in relazione agli sbilanciamenti, di cui alla delibera AEEG 111/06, che si verificano sul sito del Cliente. Il Cliente esonera il Fornitore da ogni responsabilità relativa ai servizi di trasporto e dispacciamento, essendo ben consapevole di poter esercitare eventuali diritti derivanti da tali contratti, esclusi- vamente nei confronti del distributore e/o del gestore della rete competente.
4. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E AVVIO DELLA FORNITURA
La Proposta di Fornitura, contenuta nel modulo sottoscritto dal Cliente, si intende irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1329 del Codice Civile fatto salvo il diritto del Cliente, che ne abbia diritto, di esercitare il diritto di ripensamento, revocando la proposta entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della sua sottoscrizione o della sua consegna, qualora successiva, mediante comuni- cazione tramite raccomandata A/R o telefax. La Proposta è valida dalla data di sua sottoscrizione e sino a 30 (trenta) giorni dalla data presunta di inizio fornitura (come da Proposta di fornitura).
Scaduto tale temine senza conclusione del Contratto, la stessa si intende auto- maticamente inefficace; nessuna responsabilità, di tipo contrattuale o extra-con- trattuale, sorgerà in capo al Fornitore come conseguenza della mancata accet- tazione della Proposta presentata dal Cliente, il quale pertanto non avrà nulla a che pretendere nei confronti del Fornitore in tale ipotesi. Il Contratto si conclude o mediante accettazione espressa con specifica lettera di benvenuto inviata tramite raccomandata A/R o telefax o e-mail, ovvero mediante consegna in originale at- traverso proprio personale commerciale, agenti, rappresentanti o ai sensi dell’art. 1327 del Codice Civile, con l’inizio della fornitura da parte del Fornitore.
5. CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore i corrispettivi per la fornitura di energia elettrica, scelti dal Cliente tra le opzioni riportate nel modulo “Offerta
FAC-SIMILE
economica” che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Generali di Contratto e il corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore, di importo equivalente al valore del corrispettivo di commercializ- zazione e vendita per i costi sostenuti da un operatore sul mercato libero così come definito dall’AEEG nella delibera n. 349/07 e successive modifiche e inte- grazioni. I corrispettivi unitari (monorari e multiorari) riportati nel modulo Offerta economica non sono comprensivi dei costi relativi alle perdite di energia in rete, quantificate secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’AEEG, e pertanto sa- ranno applicati alla totalità dell’energia elettrica in riconsegna aumentata delle relative perdite. In caso di sostituzione del misuratore monorario con uno mul- tiorario (tipo GME) o nel caso in cui il distributore rendesse disponibili i prelievi aggregati in fasce, i corrispettivi applicati saranno quelli relativi ai siti multiorari articolati sulle tre fasce (F1, F2 ed F3). Il Cliente per tutto il periodo di efficacia del Contratto, conferisce in esclusiva mandato irrevocabile e gratuito al Fornitore, o a idonei soggetti da questa individuati, per la partecipazione all’assegnazione di capacità di interconnessione con l’estero e/o alle assegnazione di coperture dal rischio associate ai differenziali di prezzo tra le zone e per l’assegnazione di bande di capacità produttiva nazionali (c.d. energia cip6) su base annuale e/o per periodi temporali di durata inferiore; quindi i corrispettivi unitari comprendono il vantaggio conseguibile dal Fornitore, relativamente ad assegnazioni di energia CIP6 e di energia di importazione che resterà di titolarità di quest’ultima nella misura definita dall’AEEG ovvero da altre istituzioni competenti in materia. Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la fornitura non comprendono i costi di gestione amministrativa, i costi relativi al recepimento della direttiva europea 2003/87/CE e quelli conseguenti all’applicazione del D.Lgs n. 79/99 – art. 11 così come successivamente modificato, che saranno calcolati ed applicati separata- mente e sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e rela- tive addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa. Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari, il Fornitore effettuerà le dichiarazioni di legge e i relativi pagamenti presso gli UTF e/o Dogane competenti. Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso ed in misura fissa; l’imposta di bollo è a carico del Fornitore.
6. MISURA
Il Distributore competente è l’unico responsabile della misura dell’energia elettrica e della potenza, motivo per il quale il Cliente potrà far valere ogni eccezione e/o pretesa inerente la misura, solo nei confronti del Distributore.
7. FASCE ORARIE
Le fasce orarie F1, F2 ed F3 sono definite in conformità a quanto previsto nella delibera dell’AEEG n. 181/06 e successive modifiche ed integrazioni. Le fasce orarie Peak ed Off Peak sono così definite: ore di “Peak” sono le ore compre- se tra le 08:00 e le 20:00 di tutti i giorni dell’anno dal lunedì al venerdì; ore di “Off-Peak” sono le ore comprese tra le 00:00 e le 08:00 e tra le 20:00 e le 24:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica dell’intero anno.
8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fatturazione per la fornitura di energia elettrica è effettuata con cadenza men- sile; tale periodicità potrà essere variata dal Fornitore previa comunicazione specifica al Cliente, anche con nota in fattura, con effetto dal primo ciclo utile di fatturazione successivo. Nel caso in cui non dovessero rendersi disponibili i dati di misura dell’energia elettrica prelevata dal Cliente, forniti dal distributore, il For- nitore si riserva la facoltà di fatturare in acconto la fornitura valutata in base alla stima del prelievo complessivo del sito per il periodo di competenza. L’eventuale conguaglio potrà essere effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione successivo. Il Cliente si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro il giorno 24 di calendario del mese successivo a quello in cui i prelievi sono effettuati, accreditando i relativi importi sul conto corrente bancario comunicato dal Fornitore. L’accredito sul conto corrente bancario del Fornitore costituisce l’u- nica modalità di adempimento delle obbligazioni di pagamento del Cliente e a tal fine, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, il Cliente consegna al For- nitore copia del modulo di domiciliazione bancaria (RID) con timbro di avvenuta presentazione. Il Cliente si impegna a non revocare la domiciliazione bancaria per l’intera durata del Contratto. Qualora l’intervallo di tempo intercorrente tra la data
di emissione della fattura ed il termine per il pagamento sopra indicato risultasse inferiore a quindici giorni, la data di scadenza del termine per il pagamento si intende automaticamente posticipata al quindicesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura. È facoltà del Fornitore cedere in tutto in parte i crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica di cui al presente Contratto; in tale caso il Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto presta sin d’ora la propria accettazione a tale cessione. Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente può vantare nei confronti del Fornitore.
In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, ferma restando l’applicazione degli interessi di cui al D. Lgs. 231/2002, o in caso di revoca della domiciliazione bancaria, il Contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell’art. 1456 c.c. Resta salva la facoltà del Fornitore, in pendenza della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, di inviare al Cliente constata- zioni di intervenuto inadempimento al fine di consentire eventualmente al cliente di ripristinare la corretta esecuzione del contratto.
Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno, altresì, addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguen- ti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del distributore. Il Cliente che si trovi nelle condizioni per richiedere l’applicazione dell’IVA ridotta al 10%, dovrà rendere apposita dichiarazione alla data di sotto- scrizione del Contratto. Analogamente, il Cliente che si trovi nelle condizioni per richiedere l’emissione di fatture senza applicazione dell’IVA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 2 e 8-bis, comma 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, dovrà fornire idonea Dichiarazione d’Intento nei modi e nelle forme previste dal- le disposizioni fiscali. La suddetta Dichiarazione d’Intento dovrà essere prodotta all’atto della sottoscrizione del Contratto per l’anno in corso, o comunque entro il mese precedente quello di inizio del termine di validità della stessa. Il Cliente si impegna a comunicare, in tempo utile, immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l’applicazione dell’IVA ridotta o eventuale revoca della Dichia- razioni d’Intento.
Indipendentemente dalla risoluzione del Contratto, il Fornitore, in base a quanto prescritto nella delibera dell’AEEG n. 4/08, nel caso di morosità da parte del Clien- te per importi superiori a quelli ivi previsti, ha diritto a richiedere o far richiedere al distributore competente la sospensione della fornitura di uno o più punti di prelie- vo nella titolarità del medesimo Cliente.
La richiesta di sospensione potrà essere effettuata solo qualora la situazione di morosità del Cliente perduri oltre il termine (non inferiore a dieci giorni) concesso nella lettera raccomandata di costituzione in mora che sarà inviata dal Fornitore. A tal fine si precisa che la procedura di sospensione potrà essere attivata a par- tire dal primo giorno successivo a quello di scadenza del pagamento dovuto dal Cliente. A seguito della costituzione in mora, il Cliente potrà comunicare al Forni- tore l’avvenuto pagamento, a mezzo raccomandata da inviarsi presso la sede di quest’ultimo ed anticipando la stessa a mezzo fax ai riferimenti (contatti) indicati in epigrafe al presente contratto. Nel caso in cui la morosità interessi siti del Cliente alimentati in bassa tensione e qualora sussistano le condizioni tecniche del misu- ratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici percento) della potenza disponibile; decorsi dieci giorni dalla citata riduzione, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. In caso di inadempi- mento di quanto sopra prescritto, verrà applicato l’indennizzo previsto al comma
3.2 dall’Allegato B alla delibera dell’AEEG n. ARG/elt 191/09 dell’11 dicembre 2009 come successivamente modificata ed integrata dalla delibera n. ARG/elt 219/10 e relativi allegati del 30 novembre 2010. Il Fornitore avrà diritto di richiede- re al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dalla stessa AEEG.
9. GARANZIE DI PAGAMENTO
Qualora durante l’esecuzione del presente contratto il Fornitore constatasse, a suo insindacabile giudizio, un livello di affidabilità e solvibilità non adeguati del Cliente e/o dovesse presentarsi una non completa affidabilità e/o regolarità nei termini di pagamento, sarà facoltà del Fornitore chiedere al Cliente il rilascio di una fideiussione o di un deposito a garanzia del contratto di fornitura pari ad un ammontare non inferiore a quanto stimato per tre mesi di fornitura completa e non superiore a quanto dovuto per sei mesi di fornitura completa.
In tal caso il Cliente dovrà fornire entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del For-
nitore una fideiussione bancaria rilasciata da primario istituto di credito, escutibile a prima richiesta o un deposito, di importo pari a quanto richiesto dal Fornitore. Detta fideiussione o detto deposito dovranno restare in vigore per tutta la durata del Contratto e per i cinque mesi successivi alla scadenza dello stesso ed oppor- tunamente rinnovate in caso di tacito rinnovo del Contratto.
Qualora la fideiussione di cui ai precedenti commi venisse escussa in tutto od in parte dal Fornitore o il deposito venisse in tutto o in parte incamerato a seguito dell’inadempimento del Cliente, il Cliente sarà tenuto a ricostituire la fideiussione per l’intero ammontare di cui al primo comma del presente articolo.
Qualora il Cliente non rilasciasse o non ricostituisse la fideiussione o il deposito ai sensi dei commi che precedono, il Fornitore avrà diritto di recedere dal presente contratto ai sensi dell’art. 1373 codice civile con un preavviso di trenta giorni.
10. GARANZIE DELLA FORNITURA
FAC-SIMILE
Il Fornitore garantisce al Cliente la fornitura dell’energia elettrica necessaria a soddisfare interamente i fabbisogni del/i sito/i con le modalità ed alle condizioni pattuite con il presente Contratto. Le interruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di energia elettrica, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto, in quanto inerenti aspetti e problematiche tecniche di competenza del distributore di rete locale. Gli aspetti tecnici concernenti la consegna dell’energia elettrica oggetto del presente Contratto quali, a titolo esemplificativo: tensione e frequenza, forma d’onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento del Cliente alla rete elettrica, restano di esclusiva competenza del Distributore Competente alla quale i siti risultano collegati e nei confronti esclusivi del quale il Cliente potrà rivolgere eccezioni e/o richieste anche di risarcimenti. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contesta- zione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell’ambito dell’espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o com- portamenti del Cliente.
11. DECORRENZA, DURATA, EFFICACIA DEL CONTRATTO E RECESSO
Gli effetti del presente Contratto decorreranno, per i siti del Cliente che sono at- tualmente sul mercato regolato (maggior tutela o salvaguardia), dal primo gior- no del secondo mese successivo a quello della sua sottoscrizione, qualora il Fornitore riceva nei tempi previsti dalla normativa di settore la documentazione contrattuale completa debitamente sottoscritta, mentre per i siti già alimentati sul libero mercato, il Cliente dichiara di aver provveduto a risolvere il precedente contratto di fornitura e che è quindi libero da qualsiasi impegno contrattuale con il precedente fornitore e pertanto la fornitura decorrerà a partire dal termine del precedente contratto che il Cliente comunicherà al Fornitore, salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore. La decorrenza effettiva della fornitura, nei tempi prima riportati, sarà comunque subordinata al ricevimento da parte del For- nitore di tutti i documenti contrattuali, debitamente compilati e sottoscritti in ogni parte, compatibilmente con il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigen- te per l’acquisizione di nuove forniture. I corrispettivi unitari riportati nel modulo Offerta economica hanno validità di dodici mesi dall’attivazione della fornitura, salvo che il periodo di validità non venga espressamente modificato da quanto riportato sempre nel modulo Offerta economica. Il Contratto ha durata di dodici mesi dall’inizio della fornitura e si rinnoverà tacitamente alla scadenza per ulte- riori dodici mesi, anche in caso di successivi taciti rinnovi, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi a mezzo raccomandata A/R almeno novanta giorni prima della scadenza per i siti alimentati in bassa tensione e sessanta giorni per i siti alimentati in media tensione. Per i soli siti alimentati in bassa tensione, il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto, unilateralmente in qualunque momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata
A.R. anche per il tramite del nuovo fornitore in base a quanto previsto dall’allegato
A alla delibera dell’AEEG n. 144/07 e successive modifiche e integrazioni. In par- ticolare, per i soli siti alimentati in bassa tensione, il termine di preavviso è di tre mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da parte del Fornitore; per i siti alimentati in media o alta tensione le Parti concordano di non poter recedere dal presente contratto, anche in caso di tacito rinnovo. Qualora il Cliente eserciti il diritto di recesso non al fine di cambiare fornitore, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, inoltra direttamente il recesso al proprio Fornitore. Con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza della relativa validità, ai sensi della delibera
dell’AEEG n. ARG/com 104/10, il Fornitore potrà proporre nuovi corrispettivi e condizioni validi per i successivi periodi di fornitura, dandone evidenza al Cliente eventualmente anche tramite comunicazione in fattura. Fatta salva prova contra- ria, le comunicazioni di cui al presente articolo, inviate dal Fornitore, si presumono ricevute dal Cliente trascorsi dieci giorni dall’invio effettuato dal Fornitore stesso. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’informazione, il Cliente avrà diritto di recedere dal contratto inviando formale disdetta. Il recesso diverrà efficace alle ore 24:00 del giorno precedente a quello in cui le modificazioni avrebbero trovato altrimenti applicazione. Qualora il Cliente non comunichi la volontà di recedere e/o non compia quanto necessario per la liberazione del fornitore nei termini indicati, le variazioni contrattuali si daranno per accettate. Qualora il Contratto dovesse interrompersi prima della sua naturale scadenza per fatto e/o colpa del Cliente, questi dovrà corrispondere al Fornitore un corrispettivo unitario pari a 0,01 euro/ kWh applicato all’energia relativa periodo intercorrente tra il mese di interruzione anticipata del Contratto e il termine dello stesso così come individuato nel pre- sente articolo. Tale energia sarà individuata calcolando il prelievo mensile come media dei due mesi di maggiore consumo fatturati e moltiplicandolo per il numero di mesi di mancata fornitura.
12. RESPONSABILITÀ
Ai sensi dell’art. 2 comma 5 del D.Lgs. 79/99 il Fornitore non risponde di eventuali danni arrecati dall’energia elettrica in quanto essa è persona giuridica che acqui- sta e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, di trasmis- sione e di distribuzione che sono attività svolte da altri soggetti. Inoltre il Fornitore non è responsabile dell’eventuale inadeguatezza degli impianti del Cliente rispet- to alle vigenti leggi antinfortunistiche ed a specifiche norme tecniche.
13. IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA
Qualora, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, intervengano provvedi- menti di pubbliche Autorità che rendano al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, il Fornitore ne darà tempestiva comunicazione al Cliente. Se l’impossibilità sopravvenuta attiene all’intera presta- zione, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore di cui alla precedente alinea, e comunque in un tempo non inferiore di 45 giorni (quaranta- cinque) di calendario, il presente Contratto si intenderà risolto. Se l’impossibilità sopravvenuta è parziale, il Fornitore, contestualmente alla comunicazione di cui sopra, potrà recedere dal Contratto, con un termine di preavviso di 60 giorni. Nel caso in cui il Fornitore non abbia esercitato il diritto di recesso di cui alla prece- dente alinea, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta ese- guibile, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere, con un termine di preavviso di 60 giorni, nei casi previsti dall’art. 1464 c.c.. L’eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata al Fornitore dal Cliente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.
14. FORZA MAGGIORE
Il Fornitore non è responsabile per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore. A titolo meramente esemplificativo si intendono compresi tra le cause di forza maggiore eventi non previsti né prevedibili e dipendenti da fatti naturali o di terzi che non sia stato possibile impedire usando la normale diligenza, e tali da rendere impossibile in tutto o in parte l’adempimento delle obbligazioni assunte.
15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Oltre alle altre ipotesi espressamente previste dal Contratto, il Fornitore avrà fa- coltà di avvalersi della risoluzione automatica in ipotesi di messa in liquidazione o di apertura di una procedura concorsuale a carico del Cliente.
16. RECEPIMENTO, INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO
Si intendono automaticamente inserite nel presente Contratto eventuali clausole e/o condizioni obbligatoriamente imposte da leggi, provvedimenti normativi, rego- lamentari di Pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. È altresì attribuita al Fornitore la facoltà di ribaltare sul Cliente eventuali futuri costi e/o oneri derivanti da leggi, provvedimenti normativi, regolamentari di Pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del presente Contratto che risulteranno incompatibili con le condizioni obbligato- riamente imposte ai sensi della precedente alinea. L’eventuale nullità o invalidità
di una o più clausole del presente Xxxxxxxxx non comporterà l’invalidità dell’intero accordo. Inoltre ove sopraggiungano provvedimenti di Pubbliche Autorità del set- tore elettrico e non, e/o modifiche del sistema tariffario che comportino variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali il Contratto è stato con- cluso e/o si presentino evoluzioni del mercato differenti rispetto a quelle iniziali, il Fornitore avrà facoltà di proporre al Cliente modifiche al Contratto, a valere dall’inizio del terzo mese successivo rispetto alla data della loro comunicazione, comunicandole in forma scritta anche mediante apposita nota/avviso in fattura. Quest’ultimo, in caso di dissenso, avrà facoltà di comunicare entro 30 (trenta) giorni, mediante lettera raccomandata A.R., il proprio recesso dal Contratto di fornitura, senza oneri, a valere dalla fine dall’ultimo giorno precedente quello in cui le modifiche avrebbero avuto corso. In difetto di tale comunicazione da parte del Cliente, entro il menzionato termine, le nuove condizioni di fornitura si inten- deranno da quest’ultimo espressamente accettate e costituiranno integrazione del presente Contratto.
17. CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Fornitore potrà cedere il presente Contratto a soggetto che sia in grado di svol- xxxx il medesimo servizio ed il Cliente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1407 c.c., presta sin da ora il suo consenso. Il Cliente potrà cedere il presente Contratto solo previa accettazione scritta del Fornitore.
18. RISERVATEZZA
FAC-SIMILE
Le Parti manterranno riservate e confidenziali le informazioni di natura tecnica, commerciale o industriale delle quali siano, comunque, venuti a conoscenza in ragione del presente Contratto. Le Parti si impegnano altresì a non divulgare tali informazioni a soggetti terzi, sia durante la vigenza del Contratto che per i succes- sivi cinque anni. Il Fornitore potrà comunque citare il Cliente, l’area merceologica e l’area territoriale in cui esso opera nella propria pubblicità o, comunque, a fini promozionali. Parimenti il Cliente potrà rendere noto a terzi che le loro forniture sono assicurate dal Fornitore, mantenendo però riservati i particolari tecnici, eco- nomici e commerciali.
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03 si informa che i dati di base sono acquisiti presso le imprese distributrici ai sensi ai sensi della Delibera dell’Autorità dell’E- nergia Elettrica e Gas n. 157/07 che prevede che i venditori di energia elettrica e di gas naturale possano avere accesso a tali dati per formulare offerte commer- ciali e gestire contratti di fornitura. Si rammenta che:
• tali dati non possono essere utilizzati per contatti telefonici o telematici né per promozioni relative ad altri prodotti e non possono essere comunicati a terzi;
• l’interessato può opporsi all’utilizzo dei dati in questione comunicando la propria intenzione all’impresa distributrice, che in tal caso non potrà
comunicare i dati ai venditori o al venditore stesso all’indirizzo sotto riportato. Nel caso in cui il contratto di fornitura non venga stipulato, i dati vengono cancel- lati entro sei mesi dalla data in cui sono stati acquisiti e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
I dati personali raccolti in occasione della stipula del contratto e nel corso della sua vigenza sono trattati allo scopo di adempiere agli obblighi contrattuali, fiscali e di legge. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto di fornire i dati può impedire la stipula del contratto o la sua esecuzione. Il trattamento riguarda, qualora applicabile, anche il dato relativo al “bonus sociale gas” per consentire le detrazioni previste dalla disciplina normativa. I dati sono conservati su supporto informatico e cartaceo e vi hanno accesso i dipendenti del Titolare che allo scopo sono stati incaricati del trattamento. I dati sono comunicati all’Agente di riferi- mento indicato nella “Nota Informativa per il Cliente” ed il Fornitore si riserva la facoltà di trasmetterli a società di recupero crediti per gli adempimenti inerenti la gestione del contratto: Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/03, l’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggior- narli, di cancellarli e di opporsi all’invio di proposte commerciali. Per l’esercizio di tali diritti può rivolgersi al Direttore Generale presso la sede del Titolare. Titolare dei trattamenti è Green Network Luce & Gas S.r.l. Società Unipersonale con sede legale in Corso d’Italia, 11 – 00198 – Roma, C.F. P. IVA e Numero Iscrizione Reg. Imprese 01330160555. Green Network Luce & Gas S.r.l. Società Unipersonale si riserva la facoltà di nominare i fornitori di servizi in outsourcing responsabili del trattamento. L’elenco aggiornato è disponibile presso il Titolare. Con la sottoscri- zione delle Condizioni Generali il Cliente acconsente al trattamento dei dati in
questione, in particolare alla comunicazione dei dati all’Agente di riferimento per la gestione del contratto.
19. DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le Parti dichiarano che quanto previsto dal presente Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle eventuali trattative preliminarmente intercorse, essendo privo di validità ogni altro accordo non recepito dal presente Contratto. Tutta la eventuale corrispondenza precedente la conclusione del presente Xxxxxxxxx, in contrasto con lo stesso, si intende superata.
20. COMUNICAZIONI E PROCEDURA DI RECLAMO
Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere fatte per iscritto, con- tenere, in maniera chiara ed univoca, i riferimenti del Cliente e del sito di forni- tura (es. POD) ed inviate a mezzo posta al seguente indirizzo Corso d’Italia, 11 int. 8 – 00000 Xxxx e a mezzo fax al numero verde 800.912.758. Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura. Restano salve le pre- visioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di comunicazione. Eventuali reclami e richieste scritte di informazioni possono essere inoltrati ai re- capiti citati. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori si può consultare il sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
21. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
La legge applicabile al presente Contratto è quella italiana e la competenza, per ogni eventuale controversia concernente la sua interpretazione, validità e/o ese- cuzione, è in xxx xxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxx.