CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA DURATA DI 3 ANNI
CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE
CIG: 9363847AFC
Indice
ART. 1 - Oggetto 3
ART. 2 – Prestazioni minime del servizio 3
ART. 3 – Durata 5
ART. 4 – Pagamento dei premi assicurativi 6
ART. 5 – Importo stimato a base di gara e corrispettivo del servizio 6
ART. 6 – Situazione assicurativa dell’Ente 7
ART. 7 – Modalità di svolgimento del servizio 7
ART. 8 – Piattaforma digitale per la gestione del programma assicurativo e dei sinistri 7
ART. 9 – Obblighi del contraente e divieto di subappalto e cessione del contratto 8
ART. 10 - Referente del Broker 8
ART. 11 - Responsabilità del Broker 8
ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari 9
ART. 13 - Obblighi a carico della Provincia 9
ART. 14 - Contestazioni 10
ART. 15 - Clausola risolutiva espressa 10
ART. 16 - Recesso unilaterale 10
ART. 17 - Cauzione definitiva 11
ART. 18 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto 11
ART. 19 - Forma del contratto 11
ART. 20 - Foro competente 11
ART. 21 - D.U.V.R.I 11
ART. 22 – Obbligo di riservatezza 11
ART. 23 - Trattamento dei dati e Nomina responsabile esterno 11
ART. 24 - Rinvio 12
ART. 1 - Oggetto
Il presente capitolato disciplina l’incarico inerente il servizio professionale di brokeraggio assicurativo ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209, consistente nel prestare assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti assicurativi, nella loro esecuzione e gestione a favore della Provincia di Brescia ( di seguito denominata “Provincia”) e svolto nell’interesse di quest’ultima.
Il Broker aggiudicatario ( di seguito, denominato “Broker”) deve osservare le disposizioni previste dalla D.Lgs 209/2005 s.m.i. ( Codice delle Assicurazioni), per l’esercizio dell’attività di consulenza e mediazione assicurativa, secondo le specifiche indicate nel presente documento, nonché, nello schema di contratto e nell’Offerta tecnica presentata.
ART. 2 – Prestazioni minime del servizio
Il servizio dovrà essere svolto dal Broker con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale, fornendo con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, il Broker si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni specialistiche minime che si elencano in forma indicativa e non esaustiva :
a) Analisi del rischio :
• identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate. Sarà compito del broker l'individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali ed all'assetto normativo di riferimento;
• presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso ed aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute e/o dell'andamento del mercato assicurativo e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti;
b) Start up servizi assicurativi : attività consulenziale relativa alla raccolta di elementi utili a consentire all’Ente la predisposizione delle procedure di gara per l’affidamento di servizi assicurativi sia in scadenza rispetto al programma in essere, sia per nuove tipologie, in particolare :
• prestare assistenza e consulenza nelle varie fasi di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi;
• elaborazione, sulla base dei dati forniti dalla Provincia, dei capitolati speciali per l'affidamento dei servizi assicurativi (e delle particolari clausole da inserire negli atti di gara, afferenti al sistema di aggiudicazione e la qualificazione dei concorrenti), anche per singole polizze, in tempo utile per consentire l'indizione e l'espletamento della procedura di gara
c) Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero programma assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e medio termine, ovvero la revisione, se necessaria del programma assicurativo in corso;
d) Assistenza polizze, sinistri e liquidazione danni:
• prestare assistenza nella gestione ordinaria delle polizze ( controllo sull’emissione delle polizze emesse e appendici, notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi, anche relativamente a polizze già in corso alla data dell 'inizio dell'incarico, delle regolazioni e/o eventuali conguagli, ecc..)
• gestione delle polizze, in particolare per quello che riguarda la gestione dei sinistri,
attivi e passivi . La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all 'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non siano ancora stati definiti al momento della sottoscrizione dell'incarico assegnato con questa gara.
• prestare assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio al fine di giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;
• attività di interruzione della prescrizione di tutti i sinistri aperti tramite invio degli stessi alle Compagnie e controllo, mediante monitoraggio con apposito e idoneo sistema, con notifica periodica alla Provincia a partire dalla data di avvio del servizio;
• verifica del rispetto, da parte delle compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti delle specifiche polizze. In caso di inadempienze, azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie ed in caso di ripetute inottemperanze adozione di provvedimenti congiunti con l'Amministrazione per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo.
• messa a disposizione di strumenti elettronici, piattaforma digitale idonea a costituire una banca dati completa, per la gestione informatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, da cui si possa accedere in qualsiasi momento a:
✓ informazioni di dettaglio di ogni singola Polizza;
✓ informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza;
✓ elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro;
• individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per la Provincia, che garantisca la propria presenza presso la sede dell’'Amministrazione Provinciale con cadenza almeno mensile e comunque entro 48 ore dalla chiamata (effettuabile anche per e-mail).
• elaborazione di report semestrali sulla situazione dei sinistri (con indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito ed indicazione dell 'andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti), ed assistenza tecnica e, se necessaria, legale (con resa di pareri) anche nel contraddittorio con i periti delle Compagnie a supporto della definizione economica del sinistro con l'obbligo dell'analisi della situazione del singolo sinistro (esempio motivo del mancato pagamento da parte della Compagnia, criticità e adempimenti analoghi);
• al termine dell’attività, 10 giorni prima della scadenza del contratto, il Xxxxxx dovrà redigere apposita relazione nella quale dovrà tra l’altro segnalare le eventuali criticità riscontrate su singoli sinistri e, in relazione agli elementi principali del programma evidenzi gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine.
e) Attività di consulenza : consulenza e redazione di pareri in merito alle tematiche e alle problematiche in materia assicurativa che la Provincia riterrà di sottoporre nel corso del servizio e in particolare :
• prestare consulenza in sede di elaborazione degli atti e dei capitolati speciali d’oneri per procedure di gara per l’affidamento di servizi assicurativi;
• nello svolgimento dell’attività di consulenza, specialmente se l’intervento del Broker sia richiesto nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento di servizi assicurativi, il Broker non può agire in nome e per conto della Provincia ed ogni rapporto formale con i concorrenti potrà essere tenuto solo ed esclusivamente dalla Provincia;
• Consulenza ed assistenza nell’individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, o in convenzioni e contratti che la Provincia vada a stipulare con Terzi alla luce delle disposizioni normative vigenti e delle concrete condizioni di mercato, nonché consulenza ed assistenza nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni richieste;
• Consulenza ed assistenza nell’individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni della Provincia (ad esempio il “rischio locativo” ex artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile a carico dei locatari);
• consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore di Amministratori e personale dipendente della Provincia che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria, studio di convenzioni per coperture assicurative individuali nei diversi settori di rischio;
• prestare, qualora venga richiesto, qualsiasi altra consulenza in materia di assicurazioni;
f) Attività di formazione del personale: Il Broker fornisce un servizio di formazione/aggiornamento del personale della Provincia, addetto e coinvolto nelle problematiche assicurative, sia per tematiche specifiche che più generiche, inerenti la gestione tecnica, amministrativa e contabile del Programma assicurativo; a tal fine predispone un piano formativo pluriennale – da espletarsi tramite proprio personale altamente qualificato e/o personale esterno - che in concreto si svilupperà sulla base della proposta migliorativa contenuta nella sua offerta tecnica, indicante modalità e tempistiche e con disponibilità a mettere a disposizione percorsi formativi ad hoc su specifiche materie attinenti alle attività della Provincia. Tutti i costi organizzativi, logistici e del personale, saranno a carico del Broker.
g) Eventuali altri servizi: Eventuali altri servizi migliorativi , offerti dal Broker in sede di gara, non devono comportare oneri per la Provincia e verranno valutati in sede di attribuzione del punteggio per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e saranno vincolanti per il proponente aggiudicatario dell’appalto.
ART. 3 – Durata
Il contratto d’appalto avrà la durata di 3 ANNI a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data di avvio del servizio, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario.
L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.
In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione .
La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 3 ANNI. La richiesta della Provincia perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.
La Provincia ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 si riserva infine la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione
amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia..
Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker alla scadenza del presente contratto, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.
ART. 4 – Pagamento dei premi assicurativi
Nell’ambito della gestione delle polizze assicurative ilpagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, avverrà per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli all’Assicuratore, in nome e per conto della Provincia, nei tempi e nei modi convenuti con l’Assicuratore stesso al fine di garantire l’efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare alla Provincia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.
In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Provincia e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Provincia stessa. Non sono imputabili alla Provincia gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.
ART. 5 – Importo stimato a base di gara e corrispettivo del servizio
L'attività prestata dal Broker è totalmente gratuita per la Provincia di Brescia .
Il servizio in oggetto non comporta per la Provincia alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro, in quanto, come da consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie Assicurative con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi della Provincia.. Anche nell'ipotesi in cui la Provincia non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto dall'aggiudicatario all'Amministrazione Provinciale.
Per le finalità di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/16 (c.d. Codice dei Contratti, di seguito anche Xxxxxx), per la determinazione degli oneri da corrispondersi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per il calcolo dell'ammontare della garanzia, l'importo del servizio viene quantificato tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ANAC nelle FAQ aventi ad oggetto "Obblighi Informativi verso l'Autorità" aggiornate al 12 maggio 2021 ed in particolare della risposta alla FAQ n. A 1 1 ai sensi della quale "Il valore complessivo dell 'appalto avente ad oggetto servizi di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio) deve essere stimato calcolando l’ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall' amministrazione. L'importo del versamento dovuto all’Autorità andrà pertanto calcolato sulla base del predetto valore complessivo stimato del contratto ... omissis ...", e quindi in €. 245.252,29 con riferimento alla durata contrattuale di 36 mesi e alle eventuali opzioni; Il suddetto valore è stato pertanto determinato applicando all’importo imponibile dei premi assicurativi in essere dalle ore 24:00 del 31/12/2021 ed in scadenza naturale al 31/12/2024, così come dettagliati al successivo art. 5, la percentuale di provvigione fissa da corrispondere al broker come appresso: COMMISSIONI NON RCA: 4 % - COMMISSIONI RCA/ARD: 0,001 %, per l'intera
durata del contratto e dell'eventuale rinnovo e proroga.
All'aggiudicatario del servizio spetteranno le provvigioni che matureranno sui contratti dallo stesso conclusi nel triennio 2023-2025 e, sui contratti in corso, a far data dal 01.01.2023.
ART. 6 – Situazione assicurativa dell’Ente
Polizza | Compagnia | CONTRATTO IN CORSO | Premio annuo in € | Importo premio triennio 2022/2024 |
RCTO | LLOYD'S | Nuovo affidamento 2022/2024 con opzione rinnovo per ulteriore triennio | 710.000,00 | 2.130.000,00 |
ALL RISKS | GENERALI | Nuovo affidamento 2022/2024 con opzione rinnovo per ulteriore triennio | 260.886,78 | 782.660,34 |
POLIZZA RCAUTO /ARD | HDI ITALIA SPA | Rinnovo contratto 2022/2024 | 87.400,00 | 262.200,00 |
TUTELA LEGALE | ITAS MUTUA - | Rinnovo contratto 2022/2024 | 64.505,00 | 193.515,00 |
POLIZZA RC PATRIMONIALE | AIG EUROPE - MILANO – | Rinnovo contratto 2022/2024 | 54.900,00 | 164.700,00 |
POLIZZA INFORTUNI CATEGORIE DIVERSE | AMTRUST ASSICURAZIONI SPA - | Rinnovo contratto 2022/2024 | 44.995,00 | 134.985,00 |
POLIZZA INCENDIO- FURTO-KASKO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI | BALCIA INSURANCE SE | Rinnovo contratto 2022/2024 | 5.800,00 | 17.400,00 |
MERCI TRASPORTATE | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | Rinnovo contratto 2022/2024 | 2.400,00 | 7.200,00 |
ART. 7 – Modalità di svolgimento del servizio
Il Broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell 'esclusivo interesse della Provincia; dovrà assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari alla Provincia assicurando altresì trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi.
Il Broker non può impegnare la Provincia, se non preventivamente autorizzato, né può sottoscrivere documenti contrattuali , formulare disdette, modificare obblighi precedentemente assunti, per conto della stessa.
Il Broker svolgerà la propria attività con il supporto degli uffici delle Provincia senza peraltro assumere, nei confronti di quest'ultimi, alcun obbligo di direzione e coordinamento.
Il Broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri.
Il Broker è l'unico responsabile dell 'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del Servizio.
ART. 8 – Piattaforma digitale per la gestione del programma assicurativo e dei sinistri
Il Broker deve rendere disponibile una piattaforma digitale che consenta, nella massima sicurezza, la gestione informatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri, il monitoraggio dello stato delle pratiche e una flessibilità dell'applicativo in ordine a modifiche eventualmente richieste dalla Provincia in una 'ottica di miglioramento del servizio. La tenuta e l’aggiornamento della piattaforma non esonerano in ogni caso il Broker dall’obbligo di fornire in altro formato digitale o cartaceo, se ritenuto necessario dalla Provincia, gli stessi dati su indicati.
Il sistema informatizzato, proposto in sede di gara dall'appaltatore, dovrà essere reso esecutivo a decorrere dal 30° giorno dalla data di stipulazione del contratto o dalla consegna anticipata del servizio.
ART. 9 – Obblighi del contraente e divieto di subappalto e cessione del contratto
Con la partecipazione alla gara, il concorrente espressamente riconosce che tutte le clausole e condizioni, previste nel presente capitolato e nei documenti ad esso allegati, hanno carattere di essenzialità e ne accetta incondizionatamente il contenuto.
Il Broker agisce nell'esclusivo interesse della Provincia di Brescia e si impegna ad osservare tutte le indicazioni che la stessa fornirà. La Provincia è in ogni caso libera di accettare in tutto o in parte le proposte presentate.
E' fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non fame oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte della Provincia.
In particolare il Broker deve:
• mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
• non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell 'attività contrattuale. La Provincia di Brescia autorizza l'utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente capitolato e successivo contratto, giusto quanto disposto dal D.Lgs.196/2003, dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e dal Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE .
Avuto riguardo alla particolare tipologia del servizio oggetto di gara, ed in particolare della stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio e delle caratteristiche professionali offerte dal broker, le prestazioni oggetto del contratto di appalto devono essere eseguite a cura dell 'aggiudicatario. Pertanto è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare l'esecuzione dello stesso o cedere a terzi il contratto o anche solo di parte di esso.
ART. 10 - Referente del Broker
Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell’offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico della Provincia per il servizio oggetto del presente capitolato.
Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest’ultimo.
Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento ed il sostituto del referente in assenza di quest’ultimo, che dovrà anch’egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.
ART. 11 - Responsabilità del Broker
Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare ai competenti Uffici Provinciali, e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi provinciali, dei dirigenti o dei funzionari preposti al servizio.
La Provincia avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio. Per tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali, della quale dovrà fornire copia alla Provincia al momento della stipula del contratto di affidamento .
Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d'appalto.
A tal fine, prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 3.000,000,00.
ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3, si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell 'art. 1456 cod. civ. A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L.1 2 novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l 'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all 'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Ai sensi dell 'art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co. l del medesimo art.3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
ART. 13 - Obblighi a carico della Provincia
La Provincia di Brescia , da parte sua, si impegna e obbliga a:
• citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale
della consulenza del Broker;
• non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza
aver prima consultato il Broker;
• fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto
servizio.
Restano di esclusiva competenza della Provincia di Brescia :
• la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
• la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
• l’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l’appalto, nelle
forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita la Provincia;
• la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.
ART. 14 - Contestazioni
In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato ovvero nell'offerta tecnica del Broker aggiudicatario, la Provincia provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo PEC, assegnando al Broker il termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi per produrre contro deduzioni scritte.
ART. 15 - Clausola risolutiva espressa
Ai sensi degli artt. l 453 e 1456 e.e., in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determina la risoluzione automatica del contratto e la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di produzione di danno, l 'inadempienza da parte dell'aggiudicatario nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente capitolato e nell'offerta.
La Provincia di Brescia potrà in ogni caso risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 e.e., previa dichiarazione da comunicarsi al Broker con PEC o pari mezzo di notifica legale nei seguenti casi:
▪ qualora venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori di cui all 'art. 109 comma 2, Iett. b) del D.Lgs. n. 209/2005;
▪ in caso di cessione dell 'impresa o del contratto oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
▪ per la seconda infrazione rilevata dall 'Amministrazione relativa a violazione delle norme in materia di sicurezza e di trattamento previdenziale, assicurativo, assistenziale e retributivo del personale;
▪ interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
▪ mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Provincia;
▪ applicazione a carico del Broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
▪ sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
▪ qualora il broker ometta di dimostrare, anche a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza.
Con la risoluzione sorgerà il diritto della Provincia di Brescia di affidare a terzi la prestazione del contratto, o la parte rimanente, in danno all'aggiudicatario inadempiente; sarà a carico di quest'ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall 'Ente.
ART. 16 - Recesso unilaterale
La Provincia si riserva in ogni caso la facoltà di recedere mediante disdetta a mezzo PEC o pari mezzo di notifica legale. Il recesso avrà effetto dopo tre mesi dalla data di ricezione da parte del Broker della predetta comunicazione.
ART. 17 - Cauzione definitiva
L'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva nelle modalità previste dall 'art. 103 del d.lgs 50/16 e ss.mm.ii., per l'ammontare pari al 10% del valore contrattuale, prendendo come riferimento l'importo negoziabile posto a base di gara.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio, secondo le modalità prescritte allo stesso art. 103 del Codice dei Contratti.
La mancata prestazione della cauzione comporta la decadenza dall'aggiudicazione.
La cauzione definitiva sarà svincolata dopo 180 gg. dalla scadenza del periodo di valenza contrattuale.
In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, il Broker è obbligato a reintegrare l 'importo originario della somma garantita entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione e, ove ciò non avvenga entro i termini previsti, la Provincia di Brescia avrà facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione contrattuale dal presente Capitolato.
ART. 18 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto
La Provincia si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al precedente articolo.
ART. 19 - Forma del contratto
Ai sensi dell’art. 32 co 14 del d.lgs. 50/2016, il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sarà soggetto all'imposta solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.
Le spese derivanti dalla stipulazione del contratto sono a carico del Broker.
ART. 20 - Foro competente
Per qualsiasi controversia che potrà insorgere tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario, il foro competente è quello di Brescia. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 21 - D.U.V.R.I.
Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto il D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza. Il servizio è infatti di carattere intellettuale e viene solo occasionalmente svolto nei locali della Provincia.
ART. 22 – Obbligo di riservatezza
La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività del Broker siano improntate ad una assoluta attenzione alla riservatezza.
Il Broker sarà pertanto tenuto al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018. Il Broker pertanto è obbligato a non divulgare notizie relative alle Amministrazioni ed ai soggetti assicurati di cui sia venuto a conoscenza, né ad eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli.
ART. 23 - Trattamento dei dati e Nomina responsabile esterno
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Provincia di Brescia la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla procedura o la decadenza dall’aggiudicazione.
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dal citato Regolamento. I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Provincia di Brescia che cura il procedimento di gara, dall’Autorità di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Brescia.
Poiché l’attività oggetto del presente capitolato comporta il trattamento di dati personali, in sede di stipula del contratto l’aggiudicatario sarà nominato responsabile (esterno) del trattamento, disciplinando altresì il rapporto di “responsabilità “ai sensi di quanto previsto all’art. 28 del Reg. UE 679/2016.
ART. 24 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato e dallo schema di contratto, si fa rinvio alla legislazione vigente, nonché al D.Lgs. 209/2005 e ss.mmi, ed alle altre norme e regolamenti che disciplinano la materia.