Comune di Misterbianco
Comune di Misterbianco
Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870
REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Approvato con Deliberazione di X.X. x. 00 xxx 00/00/0000
XXXXXXXX
XXXX I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 ESCLUSIONI
ART. 3 FINALITÀ
ART. 4 NORME DI RINVIO
ART. 5 DEFINIZIONE
ART. 6 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E CRITERI DI ASSIMILAZIONE ART. 7 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE
ART. 8 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI ART. 9 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
ART. 10 CRITERI GESTIONALI
ART. 11 UTENZE NON DOMESTICHE - SMALTIMENTO DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
CAPO II -GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE
ART. 12 CRITERI ORGANIZZATIVI ART. 13 MODALITA’ OPERATIVE
ART. 14 COLLOCAZIONE E MODALITA’ D’USO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE INTERNALIZZATA
ART. 15 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
ART. 16 CONFERIMENTO E RACCOLTA DELL’INDIFFERENZIATO RESIDUALE ART. 17 CONFERIMENTO E RACCOLTA DI CARTA E CARTONE
ART. 18 CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA ART. 19 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO
ART. 20 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE ART. 21 CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE
ART. 22 COMPOSTAGGIO DOMESTICO
ART. 23 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
ART. 24 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RAEE (RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE)
ART. 25 CONFERIMENTO RACCOLTA DI PILE ESAUSTE ED ACCUMULATORI ART. 26 CONFERIMENTO E RACCOLTA DI FARMACI SCADUTI
ART. 27 CONFERIMENTO E RACCOLTA ABITI USATI ART. 28 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE
ART. 29 CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
ART. 30 RIDUZIONI TASSA SUI RIFIUTI E INCENTIVI ECONOMICI
CAPO III - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE
ART. 31 TIPOLOGIA DEI SERVIZI
ART. 32 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ART. 33 DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI
ART. 34 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI
ART. 35 PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI ART. 36 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI ART. 37 PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI
ART. 38 PULIZIA AREE ADIBITE A MERCATI, FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ART. 39 PULIZIA AREE ADIBITE A PARCHEGGI
ART. 40 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEIEZIONI CANINE ART. 41 CONFERIMENTO E RACCOLTA CAROGNE ANIMALI ART. 42 RACCOLTA SIRINGHE
ART. 43 PULIZIA AREE CIMITERIALI ART. 44 AREE SOSTA NOMADI
ART. 45 PESATA DEI RIFIUTI URBANI
CAPO IV – OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI
ART. 46 PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI ART. 47 DIVIETI
ART. 48 CONTROLLI
ART. 49 SANZIONI
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 50 ATTIVITA’DI SENSIBILIZZAZIONE E DI COMUNICAZIONE
ART. 51 INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI ART. 52 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI
ART. 53 DANNI E RISARCIMENTI
ART. 54 ABROGAZIONE DI NORME E REGOLAMENTI PREESISTENTI
ALLEGATO 1- Elenco di cui al punto 1.1.1. lett. a) della Delibera del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento, conformemente all’art. 21 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e ai sensi dell’art. 198, comma 2, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i., nel rispetto dei principi di efficienza efficacia ed economicità, ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, nelle varie fasi del loro ciclo di smaltimento nel territorio del Comune di Misterbianco; in particolare, regolamenta la fase del conferimento da parte degli utenti, della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento:
a) dei rifiuti urbani non pericolosi;
b) dei rifiuti urbani pericolosi avviati allo smaltimento.
c) dei rifiuti urbani, provenienti dallo spazzamento e rinvenimento stradale o in altri luoghi pubblici;
d) dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
2. Il presente regolamento disciplina altresì:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico–sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
b) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs n. 22/97 e D.M. Ambiente del 4 agosto 2001, n. 181;
d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio, in sinergia con altre frazioni merceologiche;
e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
f) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs n. 152/06;
g) la collaborazione delle associazioni di volontariato e la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni nell’attività di gestione dei rifiuti urbani.
h) le modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento, inerente l'asporto, la raccolta e lo smaltimento die rifiuti esterni, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti urbani esterni.
3. Il presente regolamento disciplina altresì i criteri generali per la istituzione di servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani non rientranti nell'ordinario circuito di smaltimento dei rifiuti urbani, bensì su base convenzionale fra l'Ente Gestore e l’utenza privata.
4. Le attività del presente regolamento costituiscono servizio pubblico essenziale per la collettività amministrata dal comune in ragione delle Norme di Attuazione dell’art. 117 lettera p) della Costituzione, così come ribadito dall’art. 4 della L.R. n° 9/2010. Pertanto il servizio non potrà essere interrotto per cause dipendenti dall’appaltatore, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati dall’impresa appaltatrice al Comune, e, per quanto applicabili, nei casi e secondo le modalità previsti dall’art. 308 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
ART. 2 – ESCLUSIONI
1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti, le sostanze ed i materiali elencati all'articolo 185 e di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
ART. 3 – FINALITÀ
La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, ha carattere di servizio pubblico essenziale ed è disciplinata dalla parte quarta del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.; deve assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente. La gestione ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitarsi con l’osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici in ognuna delle fasi previste nella gestione integrata dei rifiuti.
L’utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti, nell’osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti e nel separare correttamente i medesimi alla fonte.
La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione, osservando i seguenti criteri generali:
• evitare ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
• evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
• prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell’ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), soprattutto ove destinate all’uomo;
• salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
• mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e secondariamente energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.
La gestione dei rifiuti urbani ha come obiettivo la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, attraverso la differenziazione, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero, la progettazione e la
realizzazione di sistemi integrati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
La gestione dei rifiuti si conforma ai criteri di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario.
ART. 4 – NORME DI RINVIO
Tutte le modifiche ed integrazioni normative rese obbligatorie da successive norme di legge, nazionali, regionali o provinciali in materia di gestione dei rifiuti si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento comunale, senza bisogno di adozione di deliberazione di modifica, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l’applicazione.
ART. 5 – DEFINIZIONI
Per smaltimento si intende il complesso delle attività sotto definite:
1) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
2) raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all’accumulo in apposita attrezzatura od impianto:
3) raccolta differenziata: insieme delle operazioni atte a selezionare dai rifiuti urbani e speciali, già nella fase di raccolta, le frazioni merceologiche dalle quali si possono recuperare materiali ed energia, ovvero che devono essere ridotte volumetricamente o trattate in modo da favorire le operazioni di stoccaggio in condizioni di sicurezza;
4) spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive lacuali e fluviali e dei fossi;
5) stoccaggio provvisorio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di recupero o smaltimento;
6) cernita: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;
7) trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti, da attrezzatura o impianto, al luogo di trattamento;
8) trattamento intermedio: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l’innocuizzazione, compreso l’incenerimento;
9) trattamento finale: il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo dei rifiuti in impianti ad interramento controllato.
10) Gestore del servizio: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le altre attività di pulizia del territorio e dei servizi connessi previste dal presente Regolamento
Per tutte le altre definizioni si rimanda al d. Lgs 152/2006 e s.m.i.
ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E CRITERI DI ASSIMILAZIONE
I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, secondo quanto prescrive la legge. Ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento, le categorie sono individuate, oltre che dalla normativa succitata, dai criteri quali-quantitativi di assimilabilità adottati con Delibera Interministeriale del 27.07.1984 e fissati dal presente regolamento.
A) Rifiuti Urbani
Ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs 152 del 3 aprile 2006 e successive integrazioni e modificazioni, sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
- frazione umida rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente dalla raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, ovvero i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati privi di involucro, gusci d’uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;
- frazione verde costituita da scarti vegetali provenienti dal lavoro di sfalcio dell’erba, dalla pulizia e dalla potatura dei giardini domestici;
- frazione secca non recuperabile ovvero tutti gli scarti secchi non recuperabili e riciclabili (carta plastificata, carta stagnola, oggetti in ceramica, legno verniciato, CD, DVD, giocattoli in plastica, ecc.);
- frazione secca recuperabile ovvero gli scarti reimpiegabili previo trattamento, per i quali è istituita la raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, alluminio, metalli, ecc.);
- rifiuti ingombranti ovvero i beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico (mobili, divani, materassi, reti per letti, ecc.);
- RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche originate dalle utenze domestiche, così come individuati dall’allegato 1° del D.lgs 25 luglio 2005 n. 151;
- Rifiuti pericolosi costituiti da:
- batterie e accumulatori al piombo, al nichel-cadmio, al mercurio (es. batterie di auto);
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (es. lampade neon);
- apparecchiature fuori uso contenenti CFC, HCFC, HFC (clorofluorocarburi) (es. frigoriferi e congelatori);
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi (es. TV e monitors, c.d. R.A.E.E.);
- pile esaurite;
- farmaci scaduti;
- lampade;
- prodotti e relativi contenitori, con riferimento a quelli a pressione (es. bombolette spray), etichettati e non (con simbolo “T”- tossico-, “F” - infiammabile-, “X” - irritante-, “Xn” -nocivo-, “C” - corrosivo-);
- siringhe abbandonate sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
b) i rifiuti non pericolosi interni provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e definiti dall’art. 2, comma 1, lettere e) ed f), del D.P.R. 15.7.2003, n. 254.
g)i rifiuti pericolosi interni compresi al paragrafo 1.3 della deliberazione 27.07.1984 del Comitato Interministeriale.
I rifiuti pericolosi sopra elencati sono evidenziati con asterisco nell’Allegato D alla parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche intitolato “Elenco dei rifiuti istituito conformemente all’articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all’articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CE del 3 maggio 2000 (direttiva del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio 9 aprile 2002)” e devono essere di esclusiva provenienza
domestica.
Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi sopra richiamato dovuto a modifiche normative regionali e nazionali.
B) Rifiuti Speciali:
Sono rifiuti speciali:
1. Rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
2. Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall’art. 186 del D.lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Rifiuti da lavorazioni industriali;
4. Rifiuti da lavorazioni artigianali;
5. Rifiuti da attività commerciali;
6. Rifiuti da attività di servizio;
7. Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
8. Rifiuti derivanti da attività sanitarie;
9. Macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
10. Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
11. Combustibile derivato da rifiuti.
C) Rifiuti Speciali Pericolosi:
Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.
D) Rifiuti Speciali Assimilati ai rifiuti solidi urbani
Si inendono rifiuti Speciali Assimilati ai rifiuti solidi urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello domestico, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità come previsto dall’articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e successive integrazioni e modificazioni e dal D.P.R. n. 254 del 15 Luglio 2003, art. 2, lett. g).
In attesa che lo Stato determini i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani come previsto dall’art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/06, si intendono assimilabili agli urbani i rifiuti aventi le caratteristiche indicate nella delibera del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984, che abbiano quindi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e che soddisfino anche il requisito quantitativo in seguito enunciato.
6.1. CRITERI QUALITATIVI
Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie di seguito elencate come riferimento:
- imballaggi primari e secondari di varia composizione (cartone, plastica, legno, metallo, vetro, compositi e misti) – CER 15 01;
- frazioni merceologiche similari agli imballaggi (carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno)
- CER 20 01;
- scarti da cucine e mense - CER 20 01 08;
- scarti da giardini e parchi - CER 20 02;
- scarti da lavorazioni alimentari - CER 02 03 04 – 02 06 01;
- scarti della lavorazione del legno - CER 03 01 05;
- scarti di prodotti tessili e dell’abbigliamento - CER 20 01 10 – 20 01 11 – 20 01 25;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso - CER 20 01 36;
- medicinali scaduti - CER 20 01 32;
- pile alcaline tipo stilo e a bottone - CER 20 01 34;
- rifiuti ingombranti - CER 20 03 07;
- rifiuti urbani non differenziati - CER 20 03 01.
Nell’allegato 1 sono riportate le tipologie di rifiuto assimilate qualitativamente ai rifiuti urbani, così come indicate nell’elenco di cui al punto 1.1.1. lett. a) della delibera del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984.
Non sono assimilati ai rifiuti urbani gli imballaggi ed i rifiuti da imballaggi terziari, come definiti dal comma 1, lett. d) dell’art. 218 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:
a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
b) devono presentare compatibilità tecnologica con l’impianto di trattamento specifico o smaltimento cui il Comune è autorizzato a conferire secondo le previsioni regionali e provinciali;
c) non devono presentare caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta come ad esempio:
• consistenza non solida;
• produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
• fortemente maleodoranti;
• eccessiva polverulenza;
d) siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003;
e) non siano classificati come pericolosi nell’ambito dei rifiuti di cui all’articolo 2, lettera g) del decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
Rifiuti sanitari
Sono inoltre considerati assimilati agli urbani i seguenti rifiuti sanitari, diversi dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:
a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
b) i rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nel presente articolo;
d) i rifiuti da attività di spazzamento;
e) i rifiuti costituiti da indumenti e lenzuola mono uso;
f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie;
g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per le urine;
h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.
Rifiuti cimiteriali
Ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs 3.4.2006 n. 156 e definiti dall'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), del D.P.R. 15.7.2003, n. 254, i rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani.
Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
a) ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, rifiuti da pulizia delle superfici di percorrenza, rifiuti verdi da manutenzione, rifiuti da uffici e annessi, etc.);
b) i rifiuti generati da esumazioni ed estumulazioni nel rispetto di quanto previsto dallo specifico regolamento comunale di polizia mortuaria.
Ai fini dell’assimilazione non sono considerati urbani i rifiuti provenienti da esercizi commerciali con superficie di vendita come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 114 del 1998, eccedente il limite di 1.000 mq.
Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio di aree di pertinenza di locali o luoghi destinati a civile abitazione e quelli derivanti dalla cura e manutenzione del verde pubblico, se conferiti nel rispetto delle modalità indicate nel presente Regolamento.
Sono inoltre considerati assimilati, se conferiti secondo le modalità indicate nel titolo II del presente Regolamento, i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato proveniente da luoghi o locali diversi da quelli di civile abitazione, qualora la superficie a verde non superi 300 metri quadri.
Non sono assimilati agli urbani i rifiuti ingombranti provenienti da utenze speciali, ad eccezione di arredi dismessi e RAEE analoghi per natura a quelli originati dai nuclei domestici nel rispetto dei limiti quantitativi riportati nei criteri specifici.
Sono considerati assimilati indipendentemente dalle quantità prodotte i rifiuti non ingombranti provenienti da istituzioni, uffici e collettività pubbliche. Rientrano in questo criterio anche i rifiuti di mense di organismi pubblici, quali istituzioni universitarie, scuole, strutture ospedaliere pubbliche del servizio sanitario nazionale.
6.2) CRITERI QUANTITATIVI
Nelle more della determinazione dei criteri di assimilazione da parte dello stato come previsto dall’art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 152/06, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi sopra individuati, si considerano assimilati agli urbani, ai sensi dall’art. 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 152/06, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da utenze non domestiche che svolgono attività agricole, agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che rispettino il seguente criterio quantitativo, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul servizio pubblico di raccolta, che fissa la soglia di produzione annua dei rifiuti al di sopra della quale gli stessi non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali.
a) i quantitativi totali di rifiuti prodotti (sia in forma differenziata che indifferenziata) non superino il limite fissato con la seguente formula:
Superficie x 2*Kd
b) la frazione indifferenziata, facente parte dei quantitativi di rifiuti assimilati, destinate alle operazioni di smaltimento, non superino il limite fissato con la seguente formula:
Superficie x 0,30*Kd
dove per Superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e Kd è il coefficiente massimo di produzione dei rifiuti (espresso in Kg/mq/anno) di ciascuna attività produttiva stabilito (zona SUD), utilizzato per il calcolo della tariffa di igiene ambientale di cui al D.P.R. 27/04/99 n. 158 (tabella 4a dell’allegato 1 al D.P.R.).
Kd Coefficiente di produzione kg/m2 anno | ||
Attività produttiva | SUD kg/m2 anno | |
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 5,50 |
2 | Cinematografi e teatri | 4,12 |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 3,90 |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 6,55 |
5 | Stabilimenti balneari | 5,20 |
6 | Esposizioni, autosaloni | 5,04 |
7 | Alberghi con ristorante | 12,45 |
8 | Alberghi senza ristorante | 9,50 |
9 | Case di cura e riposo | 9,62 |
l0 | Ospedale | 12,60 |
l1 | Uffici, agenzie, studi professionali | 10,30 |
12 | Banche ed istituti di credito | 6,93 |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 9,90 |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 13,22 |
l5 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 8,00 |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 14,69 |
17 | Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista | 13,21 |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 9,11 |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 12,10 |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 8,25 |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 8,11 |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie | 90,50 |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 55,70 |
24 | Bar, caffè, pasticceria | 64,76 |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 21,50 |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 21,55 |
27 | Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. | 98,90 |
28 | Ipermercati di generi misti | 23,98 |
29 | Banchi di mercato genere alimentari | 72,55 |
30 | Discoteche, night club | 16,80 |
La produzione di rifiuti superiore ai limiti fissati comporta la non assimilazione ai rifiuti urbani e la classificazione quali rifiuti speciali non assimilabili, con il conseguente obbligo per gli operatori economici di gestire gli stessi, per l’intera quantità prodotta, a proprie cure e spese e nel rispetto della normativa vigente.
In caso di attività particolari che producano quantitativi di rifiuti eccedenti tale limite, potranno essere applicate tariffe specifiche purché vengano preventivamente organizzati e strutturati sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze.
Gli uffici comunali in collaborazione con il Gestore del servizio sono preposti al controllo del rispetto delle norme per l’assimilazione dei rifiuti.
I limiti quantitativi massimi delle frazioni indifferenziate di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento riportati nella colonna A della tabella precedente potranno essere oggetto di modifica a seguito di specifiche indagini territoriali.
Le categorie di utenze non domestiche possono essere eventualmente integrate con l’aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sul territorio dell’ARO, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili a quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali/quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.
L’ARO organizza campagne di monitoraggio e di verifica, anche a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.
L'individuazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui ai precedenti commi sarà rivista sulla base dei criteri di assimilazione determinati dallo Stato o dalla Regione Sicilia, non appena emanate le nuove disposizioni.
ART. 7 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE
1. Competono al Comune di Misterbianco le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:
a) rifiuti urbani interni ed esterni, compresi gli ingombranti, urbani pericolosi, come specificati dal presente regolamento;
b) i rifiuti speciali assimilabili agli urbani come specificati dal presente regolamento;
Per tali compiti il Comune di Misterbianco può avvalersi di Ditta specializzata cui affidare l’intera gestione del servizio di nettezza urbana.
2. Il Comune può svolgere altresì il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, previa stipula di convenzione a titolo oneroso con i produttori, nei limiti di potenzialità ed attitudine degli impianti disponibili
3. La tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale, nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del d. lgs 152/2006.
ART. 8 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI
1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a provvedere a proprie spese ad una loro adeguata detenzione, gestione e smaltimento/recupero, in osservanza delle specifiche norme previste, attraverso imprese o enti autorizzati secondo le norme vigenti.
2. Il produttore è tenuto a mantenere completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli assimilati agli urbani fin dall'origine e in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione.
È fatto divieto di immettere nei contenitori o comunque di conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate e la
documentazione comprovante l’effettivo avvenuto smaltimento e/o avvio a recupero per un periodo di cinque anni precedenti la data di richiesta.
4. Nel caso che il produttore si rivolga per la raccolta dei rifiuti speciali non assimilati al Servizio pubblico, deve stipulare apposita convenzione a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 188, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella quale dovranno essere precisate le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento.
ART. 9 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e visto quanto previsto dall’articolo 191 del D. Lgs. 152/06, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell’ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.
ART. 10 - CRITERI GESTIONALI
1. Il servizio oggetto del presente Regolamento è organizzato e gestito nell’ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base dei criteri e delle norme stabilite, ai sensi della normativa nazionale e regionale.
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati assume un ruolo residuale. Per le modalità operative della raccolta differenziata si fa riferimento alle prescrizioni del Piano di Intervento.
L’organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati, pertanto, è condotta promuovendo modalità di conferimento e di raccolta che favoriscano, da parte degli operatori addetti alla raccolta, il controllo qualitativo dei materiali conferiti dalle diverse utenze.
2. Sono previste, in funzione delle utenze considerate e della conformazione geomorfologica del territorio, le seguenti modalità di conferimento e successiva raccolta:
• ritiro a domicilio con il sistema di raccolta “porta a porta” nei giorni ed orari prefissati;
• conferimento da parte degli utenti presso il Centro Comunale di Raccolta;
• ritiro su chiamata/prenotazione, fissando l’appuntamento alla centrale operativa del soggetto gestore del servizio per alcune tipologie di rifiuto e per alcune utenze particolari.
ART. 11 – UTENZE NON DOMESTICHE - SMALTIMENTO DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ad essi assimilabili le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 5, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.
2. Le utenze non domestiche che svolgono attività commerciali, artigianali, produttive, di fornitura di servizi, etc., con superficie inferiore ai 1000 mq, che producono rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani, nel rispetto dei requisiti qualitativi e quantitativi di cui all’art. 6 del presente regolamento, possono rivolgersi, per il relativo smaltimento, al Gestore del Pubblico servizio, richiedendo la fornitura in comodato d’uso delle apposite attrezzature dedicate, quali cassoni scarrabili, cassonetti, bidoni carrellati e/o contenitori. In tale caso, dovrà presentare all’Ufficio Ecologia apposita istanza, indicando:
- ragione sociale e partita iva della Ditta
- tipologia di attività svolta
- superficie dell’area adibita allo svolgimento dell’attività;
- tipologia die rifiuti prodotti
- tipologia e quantità dei contenitori richiesti
Le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali assimilati agli urbani e che non si avvalgono del pubblico servizio possono usufruire, ai sensi della legge n.147 del 27.12.2013, di una riduzione della quota variabile della tassa proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati; la riduzione fruibile è determinata, disciplinata ed approvata nel regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC).
CAPO II
GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE ART. 12 - CRITERI ORGANIZZATIVI
1. Per le utenze servite con la modalità domiciliare “porta a porta”, è fatto obbligo al cittadino o al
legale rappresentate dell’immobile e/o condomini:
• farsi consegnare ed accettare la dotazione dei contenitori distinti per tipologia di rifiuto;
• utilizzare esclusivamente i contenitori forniti per l’espletamento del servizio;
• custodire i contenitori ricevuti dall’Amministrazine e/o dal Gestore del servizio all’interno delle aree private o pertinenze dell’immobile;
• esporre i contenitori all’esterno dell’abitazione, secondo il calendario e gli orari prestabiliti, sulla pubblica via, nella posizione stabilita e concordata con il Gestore del servizio;
• ritirare i contenitori dopo l’avvenuto svuotamento il più celermente possibile, fatti salvi i casi di forza maggiore;
• custodire, tenere in buono stato e lavare, deodorare e disinfettare periodicamente i contenitori consegnati in comodato d’uso gratuito.
2. Il servizio su chiamata/prenotazione è utilizzato per il ritiro dei rifiuti ingombranti, dei RAEE e del verde e sfalci di potatura.
3. Il conferimento dei rifiuti e successivo ritiro “porta a porta“ è previsto per le seguenti frazioni di rifiuto:
a) indifferenziato residuale
b) carta e cartone
c) plastica - lattine
d) vetro
e) organico
f) verde e sfalci
g) ingombranti e beni durevoli e materiali individuati come RAEE.
h) pannolini
4. Per le frazioni di cui alle lettere f) e g), il ritiro avviene su prenotazione da parte dell’utente.
5. I materiali inerti provenienti dalle piccole manutenzioni di costruzione e demolizione effettuate dalle utenze domestiche, individuati con il codice CER 17 01 07 e 17 09 04, devono essere conferiti nel Centro Comunale di Raccolta, direttamente dal proprietario, per un quantitativo comunque non eccedente kg 750 annui. Le utenze non domestiche non potranno conferire i materiali inerti.
6. Le presenti disposizioni, che disciplinano le modalità di espletamento del servizio, a seguito di diverse esigenze organizzative, potranno subire modifiche non sostanziali le quali verranno comunicate agli utenti. In ogni caso si fa riferimento, per quanto non specificato nel presente Regolamento, al Disciplinare Tecnico stipulato tra il Comune ed il Gestore del servizio.
7. Il servizio di raccolta dei rifiuti è garantito in tutto il territorio comunale.
8. Rientra nel servizio pubblico di gestione dei rifiuti:
- servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali ad essi assimilati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche assoggettate a TARI, in forma differenziata ed indifferenziata, con il sistema domiciliare del “porta a porta”, compresi i RUP e il trasferimento agli impianti di destinazione finale di trattamento;
- servizio di gestione del centro di raccolta e trasporto ad impianti dei rifiuti ivi conferiti;
- attivazione di apposito numero verde o numero telefonico fisso per prenotazione interventi di raccolta ingombranti, RAEE, sfalci, ect… e per il rilascio di ogni informazione alle utenze utile per il corretto espletamento del servizio di raccolta.
- campagne informative sulle corrette modalità di conferimento e di sensibilizzazione alla raccolta differenziata.
ART. 13 – MODALITA’ OPERATIVE
1. Il servizio di raccolta, oggetto del presente regolamento, è un sistema di raccolta porta a porta monomateriale per tutte le utenze, siano esse domestiche che non domestiche.
2. La raccolta viene eseguita sei giorni la settimana, esclusa la domenica, nei quali tre volte, a giorni alterni, viene raccolta la frazione organica, una volta la settimana la carta e il cartone, una volta la settimana i rifiuti indifferenziati, una volta la settimana il vetro e la multimateriale leggera plastica- lattine (P-L). È attivo anche il servizio di raccolta porta a porta dei pannolini che potranno essere conferiti quattro volte la settimana, nei giorni della frazione organica e dell'indifferenziato, ma in contenitori separati.
3. Gli utenti residenti nel Comune di Misterbianco vengono dotati dall'Ente Gestore di tre contenitori in polietilene della capacità almeno di 25 - 30 litri ciascuno, dei seguenti colori: Marrone – per la frazione organica
Giallo – per la carta e il cartone Blu – per il vetro
In caso di conferimento di vari utenti in un unico punto di raccolta (condomini), potrà essere allocato in tale punto un contenitore (che dotrà essere interno alla proprietà privata ed esposto all’esterno nei giorni ed orari di raccolta), per ogni frazione merceologica, da 120, 240 o 360 litri, nei medesimi colori sopra citati. Gli addetti alla raccolta provvederanno a svuotare nell’automezzo i contenitori, dopo averne verificato il contenuto, per poi riposizionarli con cura nel punto di prelievo (in caso di (mancanza di spazi esterni, potrà essere effettuato il ritiro all’interno della proprietà privata previa autorizzazione).
4. Per tutte le sei filiere (indifferenziato, organico, carta e cartone, vetro, plastica e lattine, pannolini), è attiva la raccolta porta a porta presso le utenze domestiche e non domestiche.
5. Nei casi in cui il materiale esposto non sia conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, è possibile procedere al non ritiro del materiale finché questo non sarà reso conforme alle modalità di raccolta dell’utenza stessa assegnataria della dotazione. La non conformità verrà segnalata dal Gestore del servizio mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Comune.
6. Per ciò che attiene al calendario di raccolta, la morfologia del territorio e il sistema viario impone di suddividere il territorio comunale di Misterbianco in due bacini di raccolta: BACINO A e BACINO B suddivisi in 15 zone.
BACINO A - comprende: Misterbianco Centro, Erbe Bianche, Piano Tavola, Ficarelli, Raccomandata, Sieli e Cubba e zona produttiva.
BACINO B - comprende: Montepalma, Lineri, Belsito, Poggio Lupo, Malavigna, Campanarazzu, Serra, Aliva Pittata, Santa Margherita, Madonna degli Ammalati e Magliaro.
ART. 14 - COLLOCAZIONE E MODALITA’ D’USO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE INTERNALIZZATA.
1. Per il ritiro a domicilio della carta e cartone, del PL (imballaggi in plastica e lattine), del vetro e dell’organico, è prevista la dotazione in comodato d’uso gratuito, ad ogni singola unità abitativa ovvero ad ogni utenza condominiale, dei contenitori dedicati, con coperchio antirandagismo, che rechino l’indicazione della frazione di rifiuti cui sono destinati. Le utenze non domestiche sono dotate di contenitori dedicati tenuto conto della quantità di produzione della frazione di rifiuto. Le utenze non domestiche, con superficie superiore ai 250 mq, potranno essere dotate di attrezzature dedicate quali cassoni scarrabili e, in tal caso, la raccolta verrà effettuata secondo un calendario appositamente stabilito.
2. Per la frazione organica le utenze domestiche devono utilizzare sacchi trasparenti compostabili da 10 litri (forniti dal Gestore del servizio).
3. Per la frazione PL (plastica - lattine) le utenze devono utilizzare sacchi semi trasparenti da 110 litri (forniti dal Gestore del servizio).
4. Per il residuo indifferenziato le utenze devono utilizzare sacchi semitrasparenti (non neri) da 70 litri, in modo da consentire il controllo del materiale conferito (forniti dal Gestore del servizio).
5. Tutti i contenitori devono essere posizionati all'esterno del fabbricato, su una superficie piana e preferibilmente pavimentata, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei contenitori e la pulizia dell’area interessata.
6. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
7. Per il servizio di svuotamento, i contenitori devono essere esposti fronte strada, nei giorni e negli orari stabiliti, nell’area predisposta all’operazione, su suolo pubblico o in alternativa su suolo privato (qualora l’opzione sia stata concordata), dagli stessi utenti o da persone incaricate dagli stessi o dall’amministratore degli stabili e, successivamente, ritirati dai medesimi. I giorni e gli orari di esposizione sono comunicati dal dall’Amministrazione Comunale (attraverso idonei avvisi e sul sito istituzionale).
8. Non vengono raccolti i rifiuti introdotti in contenitori diversi da quelli assegnati.
9. I contenitori sono consegnati in comodato d’uso gratuito e devono essere mantenuti in buono stato. In caso di rottura accidentale o di difetto di funzionamento, l’utente potrà effettuare nuova richiesta di fornitura rivolgendosi all’Ufficio comunale preposto.
10. I contenitori per la raccolta dovranno avere tutte le caratteristiche per essere a norma con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza.
11. Per quanto compatibili le stesse norme si applicano alle utenze non domestiche.
12. L’utenza ha l’obbligo di esporre all’esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, negli spazi assegnati ed individuati dal Comune in accordo con il Gestore del servizio, negli orari stabiliti e comunicati, i contenitori (sacchi a perdere/contenitori rigidi), chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi. Nel caso in cui, per qualunque motivo, il contenuto dei sacchetti fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, sarà l’addetto della raccolta a pulire la zona interessata.
13. Le utenze di tipo domestico condominiale, per motivi di decoro urbano, dovranno custodire i contenitori all’interno dell’area privata, rendendola accessibile, nei giorni e negli orari prefissati, al Gestore del servizio di raccolta.
14. Le utenze non domestiche dotate di bidoni carrellati dovranno custodire gli stessi all’interno dell’ara privata ed esibirli per la raccolta da parte del Gestore del servizio soltanto nei giorni e negli orari prefissati al Gestore del servizio di raccolta.
15. Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi in cui sarà ritenuto necessario da parte della Ditta Affidataria in accordo con il Comune, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione,
secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici competenti.
16. I contenitori forniti alle utenze non domestiche saranno dotati di un numero di matricola mediante transponder, identificativo per utenza.
ART. 15 – INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
1. In tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento e sistemazione delle aree pertinenziali alle unità abitative e produttive, è obbligatorio prevedere nei relativi progetti, un’area di idonee dimensioni, delimitata con recinzione, destinata alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati. Per le utenze condominiali e produttive che necessitano di contenitori superiori a lt 120, l’area dovrà essere pavimentata.
2. Tale area deve preferibilmente essere ubicata sul fronte strada e coperta.
3. Queste richieste devono essere recepite dai proponenti e/o progettisti già in fase di istanza preliminare.
ART. 16 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELL’INDIFFERENZIATO RESIDUALE
1. La raccolta dell’indifferenziato residuale è effettuata con il sistema del porta a porta, nella misura di una volta la settimana e ritiro a bordo strada.
2. La frazione di rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale. E’ composta dal solo materiale residuo della preventiva selezione dei rifiuti conferiti nelle diverse raccolte differenziate.
3. Fra i rifiuti indifferenziati residuali è vietato immettere:
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata (organico, vetro, lattine e plastica, carta/cartone);
- beni ingombranti e beni durevoli, RAEE, verde, sfalci, ramaglie, inerti;
- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti urbani pericolosi.
4. Per il conferimento del residuo indifferenziato, le utenze sono tenute ad utilizzare sacchi semitrasparenti (non neri) con capacità 70 lt, forniti dal Gestore del servizio o, in caso di eccedenza del rifiuto, procurati autonomamente.
5. Per le utenze non-domestiche, i contenitori impiegabili sono analoghi a quelli illustrati per le utenze domestiche, ad eccezione delle grandi utenze come la grande distribuzione organizzata (supermercati, ipermercati e simili) che possono necessitare l'impiego di cassonetti.
6. La raccolta dei pannolini e il trasporto all'impianto finale avverrà nei giorni di raccolta dell’umido in sacchetti separati e nel giorno della raccolta del rifiuto indifferenziato.
ART. 17 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DI CARTA E CARTONE
1. La raccolta differenziata della carta e del cartone è effettuata con il sistema del porta a porta, nella misura di una volta la settimana e ritiro a bordo strada.
2. Nella frazione differenziata della carta e del cartone si devono conferire: quotidiani e riviste, pieghevoli e fogli pubblicitari, scatole, imballaggi e confezioni di cartone o cartoncino, cartone ondulato per imballaggi, fogli di carta pulita, sacchetti di carta, contenitori di tetrapak per alimenti, ecc.
3. Non si devono invece conferire: carta plastificata, paraffinata, vetrata o bitumata, carta molto sporca o unta, carta carbone, carta chimica, polistirolo, ecc.
4. Le utenze domestiche sono dotate di un contenitore con coperchio antirandagsmo, colore giallo e volumetria da 30-40 lt che deve essere utilizzato per il conferimento esterno.
5. Le utenze condominiali, ove richiesto, e le utenze non domestiche sono dotate di appositi contenitori (bidoni carrellati, cassonetti), la cui volumetria è sufficiente per lo svolgimento del servizio di svuotamento calendarizzato, che devono essere utilizzati per il conferimento esterno.
6. Tutti gli imballaggi di cartone devono essere in ogni caso ridotti di volume, piegati e impilati,
pena il mancato ritiro.
7. Per il conferimento, le utenze devono utilizzare il contenitore dedicato, riempito direttamente, senza utilizzo di sacchetti di plastica intermedi; qualora lo spazio non dovesse essere sufficiente, l'utente, in aggiunta, potrà utilizzare esclusivamente sacchi in carta/cartone da procurarsi autonomamente.
8. Carta e cartone possono essere anche consegnati presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate per ricevere tali materiali, rispettando le modalità di conferimento la stazione di conferimento predisposta (Centro Comunale di Raccolta).
9. Per le scuole e uffici pubblici e privati, la raccolta viene effettuata utilizzando contenitori da posizionare all'interno dell’edificio.
10. Le utenze non domestiche, con superficie superiore ai 250 mq, potranno essere dotate di attrezzature dedicate quali cassoni scarrabili e, in tal caso, la raccolta verrà effettuata secondo un calendario appositamente stabilito.
ART. 18 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA
1. Il conferimento della frazione organica deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. La raccolta differenziata della frazione organica è effettuata con il sistema del porta a porta, nella misura di tre volte la settimana e ritiro a bordo strada.
3. Nella frazione differenziata dell’organico si devono conferire scarti di cucina, avanzi di cibo, fiori e piante domestiche, ecc.
4. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale (scarti delle macellerie e pescherie) sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 03 ottobre 2002.
5. Le utenze domestiche sono dotate di una biopattumiera marrone da lt 10 da utilizzarsi per il conferimento dell’organico nei percorsi interni di selezione del rifiuto. Detta biopattumiera non deve essere esposta per la raccolta, ma è di uso esclusivo all’interno dei locali.
6. Le utenze domestiche sono altresì dotate di un contenitore con coperchio antirandagismo, colore marrone e volumetria da 30-40 lt che devono essere utilizzati per il conferimento esterno, all’interno dei quali saranno collocati i sacchi compostabili. Tali contenitori non devono consentire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili e devono essere lavati e disinfettati dagli stessi utenti.
7. Le utenze condominiali, ove richiesto e le utenze non domestiche sono dotate di appositi contenitori (bidoni carrellati, cassonetti), la cui volumetria è sufficiente per lo svolgimento del servizio di svuotamento calendarizzato, che devono essere utilizzati per il conferimento esterno. Tali contenitori non devono consentire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili e devono essere lavati e disinfettati dagli stessi utenti.
8. Per il conferimento, le utenze devono utilizzare sacchetti compostabili da lt 10 ben chiusi forniti dal Gestore del servizio o, in caso di eccedenza del rifiuto, procurati autonomamente, da porre all'interno del contenitore dedicato.
9. Le utenze non domestiche, con superficie superiore ai 250 mq, potranno essere dotate di attrezzature dedicate quali cassoni scarrabili e, in tal caso, la raccolta verrà effettuata secondo un calendario appositamente stabilito.
ART. 19 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO.
1. La raccolta differenziata del vetro è effettuata con il sistema del porta a porta, nella misura di una volta la settimana e ritiro a bordo strada.
2. Nella frazione vetro vanno conferiti esclusivamente: bottiglie e vasetti in vetro. E’ vietato conferire vetroceramica (stoviglie e pirofile da forno), vetro opale (tazze, bicchieri, piatti in vetro
opaco), cristallo (bicchieri, oggetti), lampadine, neon, specchi, schermi di televisori, monitor, oggetti in ceramica, porcellana e terracotta. Non devono inoltre essere conferiti frammenti taglienti di rilevanti dimensioni.
3. Gli utenti devono svuotare gli oggetti di vetro dai residui e rimuovere il tappo; non è necessario eliminare le etichette.
9. Le utenze domestiche sono dotate di un contenitore con coperchio antirandagismo, colore blu e volumetria da 30-40 lt che deve essere utilizzato per il conferimento esterno.
10. Le utenze condominiali, ove richiesto, e le utenze non domestiche sono dotate di appositi contenitori (bidoni carrellati, cassonetti), la cui volumetria è sufficiente per lo svolgimento del servizio di svuotamento calendarizzato, che devono essere utilizzati per il conferimento esterno.
11. Gli imballaggi in vetro possono essere anche consegnati presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate per ricevere tali materiali, rispettando le modalità di conferimento la stazione di conferimento predisposta (Centro Comunale di Raccolta).
12. Per il conferimento, le utenze devono utilizzare il contenitore dedicato, riempito direttamente, senza utilizzo di sacchetti intermedi.
ART. 20 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE.
1. La raccolta differenziata di plastica e lattine è effettuata con il sistema del porta a porta e ritiro a bordo strada.
2. Nella frazione differenziata della plastica si devono conferire imballaggi in plastica quali: bottiglie in plastica, flaconi di sciroppi e creme, flaconi detersivo, sapone e shampoo, confezioni rigide per dolciumi, buste e sacchetti per alimenti, vaschette per alimenti, per gelati, reti per frutta e verdura, vasetti yogurt, confezioni per affettati, per formaggi, per pasta fresca, per frutta e verdura, cassette per prodotti ortofrutticoli ed alimentari, sacchetto patatine o merendina snack, film per cluster 6 bottiglie, sacchetto pasta, vaschette portauova, contenitori per alimenti, bombolette spray vuote per alimenti e per l’igiene personale, piatti e bicchieri in plastica. imballaggio in polistirolo, chiusure metalliche per vasetti di vetro (es. quelle delle confetture, miele e passate di pomodoro), tappi a corona applicati sulle bottiglie di vetro, scatole in acciaio o alluminio per le confezioni regalo dei biscotti, cioccolati dolci e liquori, lattine per bevande, vaschette per la conservazione e il congelamento di alimenti, fogli di alluminio da cucina, involucri per cioccolato o coperchi yogurt, scatolette per alimenti anche per gli animali, tubetti per conserve e prodotti di cosmetica; sacchetti per la spesa, purché non contaminati da sostanze pericolose, ecc..
3. E’ vietato conferire contenitori plastici etichettati come rifiuti pericolosi.
4. I contenitori in plastica non devono contenere residui: gli utenti sono tenuti a svuotarli e ad effettuare un rapido risciacquo.
5. Per contenere l’ingombro è necessario provvedere alla riduzione volumetrica di tutti i materiali (in particolare le bottiglie) attraverso una compressione.
6. Per il conferimento, le utenze sono tenute ad utilizzare i sacchetti in plastica semitrasparenti forniti dal Gestore del servizio (da lt 110) o, in caso di eccedenza del rifiuto, procurati autonomamente.
7. Le utenze condominiali, ove richiesto, e le utenze non domestiche sono dotate di appositi contenitori (bidoni carrellati, cassonetti), la cui volumetria è sufficiente per lo svolgimento del servizio di svuotamento calendarizzato, che devono essere utilizzati per il conferimento esterno.
8. Plastica e lattine possono essere anche consegnati presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate per ricevere tali materiali, rispettando le modalità di conferimento la stazione di conferimento predisposta (Centro Comunale di Raccolta).
9. Per le scuole e uffici pubblici e privati, la raccolta viene effettuata utilizzando contenitori da posizionare all'interno dell’edificio.
10. Le utenze non domestiche, con superficie superiore ai 250 mq, potranno essere dotate di attrezzature dedicate quali cassoni scarrabili e, in tal caso, la raccolta verrà effettuata secondo un calendario appositamente stabilito.
ART. 21 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE
1. La raccolta differenziata domiciliare della frazione verde, proveniente da manutenzione di aree verdi private di residenze domestiche, è effettuata su richiesta dell’utente al numero verde del Gestore del servizio o secondo le diverse modalità che verranno previamente comunicate ai cittadini.
2. L’utente deve esporre fronte strada il verde, nei giorni e negli orari concordati con il Gestore del servizio, in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile, senza intralcio per la circolazione ed il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere.
3. E’ vietata l’esposizione fronte strada del verde senza aver fissato, preventivamente, con il Gestore del servizio, la data e l’orario per il conferimento.
4. La frazione verde può essere anche consegnata presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate per ricevere tali materiali, rispettando le modalità di conferimento la stazione di conferimento predisposta (Centro Comunale di Raccolta).
5. Nella frazione differenziata del verde è possibile conferire sfalci d’erba, resti di vegetali derivanti da giardinaggio e/o orticoltura, ramaglie di piccole dimensioni, nei limiti di cui al seguente comma.
6. La frazione verde deve essere conferita in appositi contenitori o sacchi aperti, di peso non superiore a 25 kg/cad ed ad ogni ritiro possono essere esposti in numero massimo di n. 5. Le potature dovranno essere poste all’esterno dei sacchi in quantitativo massimo di numero 3 fascine, legate ed ordinate. Per quantitativi superiori, l’utente dovrà provvedere, a sua cura, al conferimento presso il Centro Comunale di Raccolta, sino ad una tonn/anno.
7. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, come ad esempio plastiche, inerti, ecc.
8. E’ vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati
9. E’ vietata la combustione della frazione verde, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana vigente.
10. In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico che costituisce un sistema di recupero del materiale organico, integrativo al sistema di raccolta.
12. La frazione verde raccolta è prioritariamente da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde o presso gli impianti di co-compostaggio di fanghi e materiali lignocellulosici; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso la stazione di conferimento o l’area attrezzata o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).
ART. 22 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO
1. Il compostaggio domestico, processo di decomposizione e trasformazione in “humus” della sostanza organica, costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico integrativo o alternativo al sistema di raccolta differenziata.
2. E’ possibile compostare gli avanzi di cucina, verdura, frutta, fondi di the e caffè, scarti del giardino, legno di potatura sminuzzato, sfalcio dei prati, foglie secche, tovaglioli e fazzoletti di carta, cenere, segatura e trucioli di legno non trattato ecc.
3. Il compostaggio domestico può essere praticato da tutti i cittadini che dispongono, sulla base di un titolo giuridico idoneo, di un prato, giardino e/o orto all’interno del territorio comunale. Può essere utilizzato il cumulo (tampa), il biocomposter e concimaia agricola. In ogni caso la pratica del
compostaggio domestico va effettuata seguendo criteri di buona pratica.
4. L’Amministrazione comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico; la riduzione della tassa sui rifiuti fruibile è disciplinata dal regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Deliberazione di C.C.
5. Le utenze che grazie alla pratica del compostaggio domestico beneficiano di eventuali riduzioni tariffarie non possono usufruire del servizio di raccolta della frazione organica.
6. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico- sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
7. Gli utenti interessati alla riduzione della tassa per il compostaggio domestico dovranno effettuare apposita istanza, secondo il modello appositamente predisposto dall‘Ufficio comunale Tributi e successivamente potranno essere sottoposti ad ispezione da parte degli organi di controllo.
ART. 23 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
1. La raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti ingombranti è effettuata su chiamata/prenotazione dell’utente, al numero verde del Gestore del servizio, reperibile sul sito istituzionale del Comune, o secondo le diverse modalità che verranno previamente comunicate ai cittadini.
2. Per rifiuti ingombranti si intendono i beni di consumo durevoli, di arredamento e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni (es. materassi, mobili, reti, letti, complementi d’arredo, ecc.).
3. L’utente deve esporre fronte strada i rifiuti ingombranti, nei giorni e negli orari concordati con il Gestore del servizio, in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile, senza intralcio per la circolazione ed il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere.
4. E’ vietata l’esposizione fronte strada degli ingombranti senza aver fissato, preventivamente, con il Gestore del servizio, la data e l’orario per il conferimento.
5. È vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
6. Il servizio di ritiro è attivato per le utenze domestiche. Ad ogni ritiro possono essere esposti un numero massimo di 5 ingombranti. Per quantitativi superiori, l’utente dovrà provvedere, a sua cura, al conferimento presso il Centro Comunale di Raccolta.
7. I rifiuti ingombranti possono essere anche consegnati direttamente presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate per ricevere tali materiali, rispettando le modalità di conferimento della stazione di conferimento predisposta (Centro Comunale di Raccolta), per un limite massimo di una tonnellata all’anno.
8. Non è consentito agli operatori accedere presso il domicilio dell'utente o comunque negli spazi privati, salvo esplicita e motivata autorizzazione
ART. 24 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RAEE (RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE)
1. Xxx XXXX (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) si intendono i materiali individuati dal Dlgs n. 151/2005 e relativi allegati. A titolo esemplificativo sono compresi i frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, computer, giocattoli elettrici, elettrodomestici vari, forni a micro onde, forni elettrici, lampadine, condizionatori, neon, stereo, radio, apparecchi per il fai da te (trapani, seghe elettriche, fresatrici) ed in generale tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici.
2. Il Comune istituisce presso il Centro Comunale di Raccolta, il Centro di raccolta RAEE a disposizione dei cittadini detentori.
3. I distributori (attività commerciali) hanno l’obbligo di ritirare gratuitamente presso l’acquirente le
apparecchiature usate al momento della vendita di quelle nuove, in ragione di uno contro uno.
4. Fatto salvo l’obbligo di cui al precedente comma 3, è prevista anche la raccolta differenziata domiciliare dei RAEE su prenotazione dell’utente, con le medesime modalità di cui al precedente articolo 23.
ART. 25 – CONFERIMENTO RACCOLTA DI PILE ESAUSTE ED ACCUMULATORI
1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97, le pile e gli accumulatori usati di cui all’art. 1 del suddetto Decreto sono consegnati ad un rivenditore al momento dell’acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all’immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all’art. 1 del D.M. 476/97 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all’ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
5. Lo svuotamento degli appositi contenitori da parte del Gestore avviene una volta al mese.
6. Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta ecc.) non rientranti nell’applicazione del D.M. 476/97, e le pile di cui all’art. 1 del D.M. 476/97 (qualora non consegnate ad un rivenditore) devono essere conferite dagli utenti nello specifico circuito di raccolta differenziata, attivato dall’Amministrazione comunale, mediante collocazione di appositi contenitori presso centri commerciali, sedi comunali e centro di raccolta.
7. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/88 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.
8. Gli accumulatori devono essere conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta .
9. E’ vietato immettere le pile e gli accumulatori nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e abbandonarli lungo la strada vicino a contenitori.
10. Le pile e gli accumulatori possono essere anche consegnati presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate per ricevere tali materiali, rispettando le modalità di conferimento la stazione di conferimento predisposta (Centro Comunale di Raccolta)
ART. 26 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DI FARMACI SCADUTI
1. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, sedi sanitarie e centro di raccolta.
2. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
3. Lo svuotamento degli appositi contenitori da parte del Gestore avviene una volta al mese.
4. I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali residui liquidi che possono
fuoriuscire.
5. E’ vietato immettere i farmaci scaduti o inutilizzati nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e abbandonarli lungo la strada vicino a contenitori.
ART. 27 – CONFERIMENTO E RACCOLTA ABITI USATI
1. La raccolta differenziata degli indumenti usati è finalizzata al riutilizzo degli stessi mediante apposita raccolta e cernita da parte del soggetto gestore.
2. I contenitori per la raccolta differenziata degli indumenti usati devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato e sono collocati in luoghi pubblici stabiliti dal Gestore del servizio.
3. Nei contenitori degli indumenti usati vanno conferiti: indumenti puliti, maglie, pantaloni, camicie, borse, scarpe, giocattoli in stoffa e/o peluche in buono stato.
Non vanno conferiti cuscini, stracci sporchi e usurati, materassi ed oggettistica varia anche se in buon stato.
4. Gli indumenti usati sono conferiti con la modalità del "porta a porta" nei giorni e negli orari stabiliti dal gestore del servizio.
5. Gli indumenti usati possono essere conferiti presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate per ricevere tali materiali, rispettando le modalità di conferimento la stazione di conferimento predisposta (Centro Comunale di Raccolta)
ART. 28 – ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE
1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e riutilizzabili indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani comprendenti i rifiuti di prodotti e dei relativi contenitori etichettati T e/o F, di lampade a scarica e di toner esausti, pneumatici, lampade al neon ed altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale.
2. Detti rifiuti devono essere conferiti dagli utenti nello specifico circuito di raccolta differenziata, attivato dall’Amministrazione Comunale, mediante collocazione di appositi contenitori presso sedi comunali e centro di raccolta. Il servizio di raccolta e smaltimento è attivato esclusivamente per le utenze domestiche.
3. Qualora l’Amministrazione Comunale intendesse, in accordo con il Soggetto Gestore, intraprendere nuove altre raccolte differenziate, stabilirà modalità e conseguente comunicazione all’utenza all’atto di avvio.
ART. 29 – XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX
0. I centri di raccolta comunali rientrano tra gli impianti connessi e funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani. Gli stessi vengono gestiti con la finalità primaria di ottimizzare, nell’ambito dell’intero ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, la destinazione dei rifiuti pericolosi e di quelli recuperabili, nonché di ridurre la quantità dei rifiuti destinati a discarica e non ultimo di fornire uno sbocco per i rifiuti non compatibili col normale sistema di raccolta porta a porta.
2. L'Ente gestore rende pubblici i siti ove sono installati i Centri Comunale di Raccolta.
3. Nel rispetto delle normative vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento, l'Ente Gestore adotta apposito regolamento per l’utilizzo del Centro di Raccolta.
4. Le utenze domestiche e non domestiche del territorio comunale possono conferire i propri rifiuti urbani direttamente presso i Centri di Raccolta presenti sul territorio del Comune.
5. Nel territorio comunale è presente un centro di raccolta rifiuti, che è presidiato, negli orari di apertura, da personale incaricato dal Gestore del servizio, che collabora con gli utenti indirizzando e controllando il deposito dei materiali, divisi su flussi omogenei negli appositi spazi o cassoni dedicati. Il prelievo dei materiali stoccati è effettuato, esclusivamente, dal Soggetto Gestore o da
xxxxx espressamente incaricati.
6. Costituiscono oggetto di conferimento differenziato presso il centro di raccolta tutti i materiali che sono inseriti nell’autorizzazione, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 13-05-2009. Presso i CCR vanno conferiti i rifiuti urbani o assimilati agli urbani:
- provenienti dalle utenze domestiche;
- provenienti dalle piccole utenze commerciali e produttive;
- provenienti dalle medie e grosse utenze commerciali e produttive, dietro stipula di convenzione;
I CCR dovranno essere ubicati in maniera da consentire il facile accesso da parte di tutte le utenze sia domestiche che commerciali e produttive.
Il CCR sarà idoneo a ricevere i seguenti materiali:
- materiale verde (potatura, sfalci);
- inerti da demolizioni di origine domestica
- materiale secco da RD (carta e cartone, imballaggi in vetro, imballaggi in plastica o alluminio, metallo, legno, plastica dura, etc);
- rifiuti urbani pericolosi - RUP - (pile);
- rifiuti ingombranti e RAEE di origine domestica (mobili, elettrodomestici etc.)
- indumenti usati
- rifiuti speciali assimilabili agli urbani (pneumatici, imballaggi, legname);
- altre frazioni di rifiuto, previa autorizzazione dell’Ente Gestore.
7. Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, provvedere alle normali operazioni di pulizia del CCR., dare agli utenti tutte le informazioni relative alla RD, attuare le operazioni di cernita e raggruppamento più semplici.
8. In ogni caso devono essere osservate le modalità di conferimento sia per qualità che per quantità stabilite dal presente regolamento e dal regolamento del centro di raccolta, il quale può stabilire per categorie di utenze e per tipologie di rifiuti, il conferimento a titolo oneroso, con rapporto diretto fra Ente gestore ed utente.
9. E’ vietato abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti al di fuori dell’area del centro di raccolta consortile o all’interno ma fuori dai contenitori e/o cassoni.
10. È vietata la realizzazione di ammassi di rifiuti all’esterno degli appositi contenitori e/o su superficie non impermeabilizzata.
11. Il Centro di Raccolta sarà aperto al pubblico tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, ed inoltre nei giorni di Mercoledì e Venerdì anche in orario pomeridiano, dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
12. Il Gestore del servizio provvede alla vuotatura e trasporto del materiale prelevato in modo che, al momento dell’apertura mattutina e pomeridiana del Centro di Raccolta Comunale al pubblico, sia sempre presente un idoneo contenitore non pieno per ogni tipologia di rifiuto.
ART. 30 – RIDUZIONI TASSA SUI RIFIUTI E INCENTIVI ECONOMICI
Le riduzioni della tassa sui rifiuti e gli incentivi economici derivanti dal conferimento dei rifuti in forma differenziata da parte delle utenze domestiche e non domestiche sono disciplinati nel regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Deliberazione di C.C.
CAPO III
PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE
ART. 31 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI
1. Rientrano nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani le attività di:
a) spazzamento e pulizia manuale o meccanizzata del suolo pubblico;
b) lavaggio strada, piazze, monumenti;
c) diserbo stradale e rimozione foglie;
d) pulizia delle aree interessate da mercati, fiere e manifestazioni;
e) pulizia dei giardini pubblici;
f) svuotamento e pulizia dei cestini lungo le strade;
g) pulizia dell’arredo urbano;
h) rimozione di carcasse animali di piccola e media taglia giacenti sulla pubblica via;
i) raccolta di deiezioni canine;
j) raccolta siringhe abbandonate;
k) raccolta rifiuti cimiteriali, compresi quelli da esumazione ed estumulazione;
l) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o proprietario o utilizzatore del terreno;
m) rimozione dei detriti dalle caditoie stradali
n) rimozione delle micro discariche;
o) servizi in occasione dei grandi eventi (Carnevale, feste patronali ecc.)
p) servizio di spazzamento festivo;
ART. 32 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
1. Le operazioni di pulizia manuale e/o meccanizzata del suolo pubblico interessano:
a) le strade classificate come comunali, compresi portici e marciapiedi, le altre strade nei limiti degli accordi esistenti tra gli enti interessati, le piazze ed i parcheggi pubblici;
b) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata;
c) le aree monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
d) le aree allestite per i mercati ed utilizzate per le manifestazioni, qualora gli esercenti non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
e) i tratti urbani delle strade statali e provinciali all’interno del perimetro urbano
2. Le modalità, i turni e le frequenze sono in funzione delle caratteristiche orografiche ed urbane, della viabilità, della tipologia e densità di insediamento come previsto nel Disciplinare Tecnico approvato dal Comune e dal Gestore del servizio.
3. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e/o verifica dell’efficacia degli stessi.
4. Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla autorità concedente.
5. Il Comune può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale da parte dell'ente gestore.
6. A completamento del servizio di spazzamento, il Gestore del servizio provvede all'installazione e al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici. È fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni
ART. 33 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI
1. E’ fatto divieto a chiunque transiti o stazioni su aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di
abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, cicche di sigarette e gomme da masticare, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati o per le frazioni recuperabili o conferiti alle aree indicate dall’Amministrazione comunale, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.
ART. 34– RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI
1. L’Amministrazione comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal Gestore del servizio o ditta specializzata, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, previo accertamento degli eventuali oneri economici. L’Amministrazione Comunale, qualora sia identificato il responsabile dell’abbandono, avvia il procedimento per la rimozine dei rifiuti diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell’area. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l’Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi di rifiuti su aree private, l’Amministrazione Comunale emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell’area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui al D. Lgs 152/06 s.m.i. (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale). Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell’Amministrazione comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell’intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell’area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell’abbandono.
Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.
3. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi o su incarico specifico dal Gestore del servizio.
4. L’Amministrazione comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare gli eventuali soggetti responsabili dell’abbandono.
ART. 35 - PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI
1. Le aree di uso comune dei fabbricati e le aree private, i terreni edificati e non, qualunque sia l’uso o la destinazione, devono essere conservati costantemente liberi da qualsiasi rifiuto a cura dei conduttori, amministratori o proprietari.
2. Qualora si verificassero accumuli di rifiuti con conseguente insorgenza di problemi per l’igiene pubblica, l’Amministrazione Comunale, con propria Ordinanza, dispone la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ed eventuali operazioni di ripristino dell’area.
3. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, l’Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
4. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
5. I conduttori, amministratori o proprietari precedente sono tenuti ad attrezzare le aree con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei e l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie
6. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.
ART. 36 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico o di aree di uso pubblico quali esercizi commerciali, esercizi pubblici ecc., devono provvedere alla pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, installando anche adeguati contenitori, sino ad una distanza non inferiore a due metri, durante e al termine dell’uso.
2. I gestori di pubblici esercizi (bar, gelaterie artigianali, pizzerie al taglio, ecc) dalla cui attività possono derivare piccoli rifiuti (carta, contenitori per alimenti, bibite e gelati, residui alimentari ecc.), hanno l’obbligo di predisporre appositi contenitori, ad uso degli utenti ed assicurare il loro periodico svuotamento e la loro pulizia. Inoltre sono tenuti a ripulire l’area esterna su cui insiste la propria attività dai rifiuti di propria provenienza. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.
3. All’esterno degli esercizi pubblici e degli uffici pubblici e privati è obbligatorio predisporre idonei contenitori per lo spegnimento e la raccolta dei mozziconi di sigaretta.
4. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti in maniera differanziata all'interno degli appositi contenitori forniti dal Gestore del servizio.
5. Gli esercizi stagionali all'aperto, dovranno comunicare all'Ente Gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, oppure la predisposizione di apposita articolazione del pubblico servizio.
ART. 37 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI
1. Chi effettua attività relative alla costruzione, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico è tenuto a mantenere e restituire l’area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
ART. 38 – PULIZIA AREE ADIBITE A MERCATI, FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
1. La Città di Misterbianco, nell’intento di coadiuvare gli organizzatori di fiere, sagre e manifestazioni, promuove azioni per ridurre la produzione dei rifiuti e quindi disciplina una gestione corretta e sostenibile degli stessi.
2. Chiunque occupi temporaneamente aree pubbliche, o di uso pubblico, per iniziative quali spettacoli viaggianti e luna-park, feste, sagre, mostre o altre manifestazioni di qualsiasi natura, deve inoltrare richiesta di attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti al Comune, almeno 10 giorni prima dell’effettiva occupazione e provvedere direttamente o attraverso una convenzione con l'Ente Gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso provvedendo all'asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori delle manifestazioni.
Gli eventuali oneri straordinari, eccedenti i costi dell'ordinaria pulizia delle medesime aree e spazi pubblici, sostenuti dal servizio dell'Ente Gestore, saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.
3. E’ fatto obbligo agli organizzatori di tenere pulita l’area durante i giorni di svolgimento delle manifestazioni di cui sopra e di conferire i rifiuti prodotti correttamente al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
- ridurre la produzione di rifiuti durante le feste;
- minimizzare l’impatto ambientale generato dalla produzione di rifiuti durante le feste;
- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata;
- rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti aumentando la quota di rifiuti destinati verso forme di conferimento meno costose (compostaggio);
- utilizzare stoviglie non monouso e se questo non è possibile, compostabili, affinché il loro smaltimento possa seguire la filiera dell’organico;
- diluire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo l’utilizzo di materie prime rinnovabili (bioplastiche, ecc.).
- utilizzare fiere, sagre e manifestazioni in genere come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti.
4. Responsabile dei rifiuti – Nell’ambito dell’organizzazione di una manifestazione ricadente nelle tipologie sopra citate, l’ente organizzatore dovrà designare un responsabile per la gestione dei rifiuti nel corso dell’evento così da poter sempre avere un referente che sia in grado di dare indicazioni ai partecipanti e che possa guidare tutte le fasi di raccolta e smaltimento nel corso dell’evento medesimo.
Dovrà inoltre prendere idonei accordi con gli uffici comunali ed indicare la quantità ed il tipo di contenitori necessari per la raccolta differenziata nonché per gli olii esausti alimentari. Il responsabile sarà garante e risponderà all’Amministrazione in caso di inadempienze o non rispetto delle norme del presente articolo o disposizioni particolari.
5. Utilizzo stoviglie – Tutti gli eventi che prevedono somministrazione di cibi o bevande dovranno utilizzare stoviglie riutilizzabili o stoviglie monouso solo in materiali biodegradabili compostabili, preferibilmente biologici, che dovranno essere smaltiti e convogliati nel ciclo della raccolta dell’umido. Il responsabile dei rifiuti dovrà far pervenire idonea documentazione accertante la compostabilità dei prodotti monouso che si intende utilizzare almeno 10 giorni prima del loro effettivo utilizzo.
6. Imballaggi dei prodotti – Tutti i prodotti disponibili nell’ambito degli eventi dovranno prevedere il minor utilizzo di imballaggi, favorendo già nella fase organizzativa l’acquisto di confezioni più grandi e capienti. Qualora gli imballaggi si rendessero indispensabili, dovranno essere possibilmente costituiti da un solo materiale per favorirne lo smaltimento ed il recupero.
7. Materiale informativo – Tutte le azioni relative alla raccolta differenziata, all’utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile dovranno essere ben evidenziate sia nel corso dell’evento, in modo da rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario relativo all’evento stesso.
8. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti in maniera differanziata all'interno degli appositi contenitori collocati su area pubblica dal Gestore del servizio.
9. Le aree dei mercati all’ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti .
10. La raccolta dei rifiuti deve avvenire nell’arco di tutto l’orario di apertura dell’esercizio. Il personale addetto all’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento. L’area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un’ora dall’orario di chiusura.
11. I commercianti al dettaglio devono conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l’ingombro.
12. Il Gestore del servizio fornisce adeguati contenitori per le diverse tipologie merceologiche dei rifiuti. Lo svuotamento die contenitori avviene a conclusione delle operazioni commerciali. Il servizio comprende la raccolta e il trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati e lo spazzamento delle aree pubbliche occupate.
ART. 39 – PULIZIA AREE ADIBITE A PARCHEGGI
1. I concessionari di posteggi nei mercati e nelle fiere organizzate nel territorio comunale debbono
mantenere pulito il suolo pubblico e sgombro dal rifiuto di qualsiasi tipo proveniente dalla propria attività e sono soggetti al pagamento della tassa/tariffa secondo le modalità previste dagli specifici Regolamenti.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti in maniera differanziata all'interno degli appositi contenitori collocati su area pubblica dal Gestore del servizio.
3. Sono fatti salvi appositi accordi convenzionali con l’Amministrazione Comunale.
ART. 40 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEIEZIONI CANINE
1. A garanzia dell’igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari dei cani e a chiunque li accompagni di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, nonché di raccogliere e di depositare le medesime negli appositi cestini porta rifiuti. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).
ART. 41 – CONFERIMENTO E RACCOLTA CAROGNE ANIMALI
1.L’Amministrazione comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e in zone a rischio di contaminazione delle acque, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal servizio veterinario e dalle vigenti norme di legge in materia (Decreto attuazione Linee guida regolamento CE 1069/2009 o legge ambiente)
2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall’Amministrazione comunale o dal soggetto Gestore dei servizi, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.
3. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D.Lgs. 508/92 e s.m.i. seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento.
ART. 42 – RACCOLTA SIRINGHE
1. Xxxxxxxx, aghi, ed oggetti taglienti abbandonati devono essere raccolti dal Gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale.
2. Il personale addetto deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto e inviati presso centri autorizzati al trattamento dei rifiuti pericolosi.
ART. 43– PULIZIA AREE CIMITERIALI
1. Sono “rifiuti cimiteriali” tutti i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale come da lettera f) dell’art 184 del D.Lgs 152/2006.
2. La gestione dei rifiuti cimiteriali deve essere condotta garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione e che per la loro particolare natura necessitano di specifiche modalita' di gestione ai fini dello smaltimento.
3. In particolare si individuano come rifiuti cimiteriali:
a) Materiali provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spazzamento (carte, cartoni, fiori, ceri ecc..);
b) Rifiuti provenienti dalle operazioni di esumazione e di estumulazione (residui di indumenti, resti
lignei del feretro, simboli religiosi della cassa, le stoffe ed il cuoio, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti di lamiere di zinco o di piombo e gli altri residui metallici in genere).
3. I rifiuti di cui al punto a) vengono gestiti secondo le modalità previste per i rifiuti urbani ed assimilati.
4. Per i rifiuti di cui al punto b) la raccolta e il trasporto da parte del Gestore del servizio deve avvenire in modo separato rispetto agli altri rifiuti.
Durante le operazioni di deposito temporaneo, stoccaggio e movimentazione ai fini della raccolta e trasporto, i rifiuti da esumazione ed estumulazione debbono essere contenuti negli appositi sacchi a perdere con chiusura ermetica, prelevati e conferiti ai mezzi di raccolta assicurandone l'integrita'.
5. Detti rifiuti devono essere avviati a smaltimento finale presso impianto all’uopo autorizzato.
ART. 44 - AREE SOSTA NOMADI
L'ente gestore è tenuto ad istituire uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti dotando di appositi contenitori le aree assegnate alla sosta dei nomadi, in base alla normativa vigente; questi devono essere collocati in numero proporzionato alla utenza servita, sentito il parere dell'autorità sanitaria territorialmente competente.
ART. 45 – PESATA DEI RIFIUTI
1. La pesata dei rifiuti recuperati verrà effettuata presso gli impianti di accettazione e recupero, salvo la possibilità di effettuare la pesata in altri luoghi indicati dall'amministrazione comunale.
2. Qualora si ravvisi la necessità, il Gestore del servizio provvede ad effettuare altre pesature aggiuntive dei propri mezzi e ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti sul territorio comunale.
CAPO IV
OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI ART. 46 - PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
1. I produttori di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, nonché dei rifiuti tossici e nocivi,
sono tenuti a distinguere tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati secondo le norme vigenti.
2. La tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale, nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) oppure degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del d. lgs 152/2006.
3. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani possono rivolgersi, per il relativo smaltimento, al Gestore del pubblico servizio sempre che tale servizio sia stato istituito. Il conferimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani al servizio pubblico di smaltimento rifiuti è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione a titolo oneroso.
Allo scopo, gli stessi produttori dei rifiuti devono presentare la domanda in carta legale al Sindaco. Il Comune accerterà la possibilità di recepire i rifiuti di cui si chiede lo smaltimento, stabilendo le modalità, i tempi ed il costo del servizio. Ove dall’istruttoria risulti che i rifiuti speciali possono trovare riutilizzo, al produttore viene richiesto di documentare l’impossibilità di procedere al riuso.
I costi del servizio da addebitare agli utenti e le relative tariffe da applicare sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale in modo da coprire il costo effettivo del servizio.
4. I produttori di rifiuti speciali provenienti da ospedali, case di cura e di riposo, laboratori di analisi e simili dovranno rispettare il DPR n. 254 del 15 luglio 2003; per la quota di rifiuti assimilabili per tutto il ciclo di smaltimento agli urbani, è ammesso il conferimento al normale servizio di raccolta.
5. I rifiuti speciali di cui sopra possono essere conferiti dai produttori al Centro Comunale di Raccolta, solo se specificatamente previsto da apposita convenzione con l'Ente gestore e/o pagamento degli oneri stabiliti ed esposti all'interno dei centri di raccolta.
6. Per quanto non specificato, si richiama l’art. 8 del presente regolamento.
ART. 47 - DIVIETI
1. E’ vietato:
a) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza, per lo smaltimento dei rifiuti;
b) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori forniti per la raccolta dei rifiuti;
c) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti e lo spostamento anche temporaneo dei contenitori;
d) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori sono destinati;
e) il conferimento di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che, per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche, possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini o gli addetti ai servizi;
f) il conferimento di rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
g) la combustione di qualunque tipo di rifiuto (ad esclusione di quelli previsti dalla L.R. 32/1997, rami ramaglie, foglie ecc.);
h) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori sulle pubbliche vie o piazze;
i) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti;
j) il deposito di rifiuti, anche se in sacchetti, fuori dai contenitori. E’ vietato altresì introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.);
k) l’utilizzo della propria tessera o la propria chiave (in caso di accesso controllato ai contenitori, alle isole di prossimità o interrate ecc..) per conferire rifiuti altrui o cederle in uso a terzi non autorizzati;
l) l’abbandono di qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti al di fuori dell’area del Centro Comunale di Raccolta o all’interno ma fuori dai contenitori e/o cassoni;
m) il conferimento presso il Centro Comunale di Raccolta di rifiuti di tipologia diversa da quella cui i contenitori e/o cassonetti sono destinati;
n) il danneggiamento delle strutture del Centro Comunale di Raccolta;
o) effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito all’interno del Centro Comunale di Raccolta salvo espressa autorizzazione;
p) la violazione di quanto previsto dal Regolamento del Centro Comunale di Raccolta;
q) il conferimento di rifiuti nei cestini stradali;
r) la esposizione fronte strada di contenitori o i sacchi per la raccolta delle frazioni di rifiuto al di fuori dei giorni e dalle fasce orarie previste per l’esposizione o al di fuori dei giorni concordati con il Gestore del servizio per i ritiri su prenotazione;
s) il conferimento di rifiuti non prodotti nel territorio comunale;
t) tutto ciò che è in contrasto con la normativa vigente in materia di rifiuti ed il presente regolamento.
2. Attività di volantinaggio.
1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, è assolutamente vietato distribuire volantini e
materiale cartaceo pubblicitario per le strade pubbliche o aperte al pubblico al di fuori dei giorni consentiti dall’Amminstrazione comunale e/o fissati con ordinanza sindacale.
2. È assolutamente vietato depositare volantini e materiale cartaceo pubblicitario sul suolo pubblico o aperto al pubblico, su muretti ed in ogni altro luogo diverso dalle cassette postali o di posta pubblicitaria.
3. Rifiuti inerti.
1. È vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. Per le utenze domestiche il conferimento deve avvenire presso i centri di raccolta per quantità non eccedenti 750 kg/anno; il costo di conferimento per l’eccedenza a tale quantità sarà a carico dell’utente.
3. Per le utenze non domestiche il conferimento verrà eseguito direttamente presso le piattaforme di conferimento autorizzate, con oneri a carico dell’utente interessato.
4. Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti
1. Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.
2. E’ vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.
3. E’ altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi del Gestore del servizio le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.
5. Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche.
E’ vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al precedente comma saranno in caso di imbrattamento a carico dell’autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi a carico dell’autore della violazione in solido con l’intestatario del messaggio.
ART. 48 - CONTROLLI
1. Il compito di fare osservare la disposizioni del Regolamento, fermo restando le competenze di ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell’art. 13 della L. 24.11.1981 n. 689, è attribuito al Corpo di Polizia Municipale e, ove presenti, alle guardie ambientali normativamente autorizzate, secondo le procedure e le leggi vigenti. Sono competenti, in via speciale e per le materie di specifica competenza, altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, i funzionari di Aziende Sanitarie Locali, le associazioni di volontariato della Protezione Civile e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, persone di altri enti preposti alla vigilanza. Resta ferma la competenza di altri soggetti previsti da specifiche normative.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri indicati, possono, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere, informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell’accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e di individuazione dei responsabili delle violazioni
medesime. All’accertamento delle violazioni possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.
ART. 49 – SANZIONI
1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. e da altre normative specifiche in materia, sono punite con la sanzione amministrativa quantificata con apposita ordinanza.
2. Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni contenute nella legge 689/1981 e nei limiti del minimo e del massimo edittale stabilito dall'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Pagamento in misura ridotta: ai sensi dell’art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, è ammesso il pagamento, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo edittale o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione, pari al doppio del minimo edittale.
4. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.
5. Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
6. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 50 – ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE E DI COMUNICAZIONE
1. L’Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale. Organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all’utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l’ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, se istituiti, gli orari di apertura alle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.
2. Queste azioni potranno coinvolgere gli operatori pubblici e privati dei vari settori e le associazioni di volontariato od istituzioni che operano a fini ambientali, che potranno in proprio promuovere attività in merito, a seguito condivisione con l’Amministrazione Comunale.
3. L’Amministrazione Comunale attiva azioni nell’ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere considerate strategiche le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli Amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.
4. Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti. Successivamente e periodicamente gli utenti dovranno essere informati dei progressi e dei benefici
derivanti dalle attività in atto.
ART. 51 – INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI
1. L’ Amministrazione Comunale, a seguito di richieste specifiche delle utenze e verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione, identifica soluzioni alternative ed integrative dei servizi stessi al fine di garantire l’espletamento del servizio e ridurre il disagio.
ART. 52 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti urbani ed assimilati.
ART. 53 – DANNI E RISARCIMENTI
In caso di manovre errate da parte dell’utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all’addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.
ART. 54 – ABROGAZIONE DI NORME E REGOLAMENTI PREESISTENTI
Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione. A partire da tale data ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.
Allegato 1
ELENCO DI CUI AL PUNTO 1.1.1. LETT. A) DELLA DELIBERA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEL 27 LUGLIO 1984
Elenco rifiuti speciali assimilati agli urbani secondo il criterio qualitativo:
▪ Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili).
▪ Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili).
▪ Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets.
▪ Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili.
▪ Frammenti e manufatti di vimini e sughero.
▪ Paglia e prodotti di paglia.
▪ Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura.
▪ Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile.
▪ Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.
▪ Feltri e tessuti non tessuti.
▪ Pelle e simil-pelle.
▪ Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali, come camere d'aria e copertoni.
▪ Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da questi materiali.
▪ Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82.
▪ Imbottiture, isolanti termici e acustici di sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili.
▪ Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.
▪ Pannelli di materiali vari (legno, gesso, plastica e simili).
▪ Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati.
▪ Manufatti di ferro, tipo maglia metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.
▪ Nastri abrasivi.
▪ Cavi e materiale elettrico.
▪ Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.
▪ Scarti della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido (ad esempio, scarti di caffè, dell'industria molitoria, della plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili).
▪ Scarti vegetali (erbe, fiori, piante e verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura ecc.).
▪ Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
▪ Accessori per l'informatica.