CAPITOLATO D’ONERI
Grant Agreement N° 101036228
Procedura aperta per la fornitura di servizi informatici innovativi per l’individuazione rapida di microrganismi multiresistenti ai farmaci e per la gestione e il controllo
intelligenti dell’antibioticoresistenza
CAPITOLATO D’ONERI
Sommario
ART. 2 DISCIPLINA DELL’APPALTO 3
ART. 3 TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 4
ART. 5 VERIFICA DI CONFORMITA’ 5
ART. 6 GARANZIA SULLE ATTREZZATURE 6
ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 7
ART. 9 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 7
ART. 10 SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA 9
ART. 13 DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 11
ART. 14 ELEZIONE DI DOMICILIO 11
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha ad oggetto la fornitura di servizi informatici integrati per l’individuazione rapida di microrganismi multiresistenti ai farmaci e per la gestione e il controllo intelligenti dell’antibioticoresistenza, presso il dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli “Xxxxxxxx XX”, nei pazienti ricoverati presso alcuni reparti dell’AOU Xxxxxxxx XX., la cui descrizione tecnica è contenuta nell’allegato “Elaborato Tecnico” allegato al presente Capitolato.
Come precisato nel citato Elaborato Tecnico allegato, la fornitura oggetto del presente Capitolato è volto ad implementare e mantenere una soluzione integrale per lo screening rapido e/o il rilevamento di infezioni comunitarie ed alcune infezioni correlate all’assistenza e il supporto attraverso un percorso guidato agli operatori sanitari per ottimizzare la prescrizione medica e prevenire, controllare le infezioni e ridurre la prescrizione antibiotica non necessaria.
La soluzione informatica, oggetto del presente capitolato, dovrà essere fornita completa di tutto il necessario al suo funzionamento. Nella fornitura dovranno essere compresi, ove necessario, tutti i componenti hardware e software di ultima generazione presenti sul mercato per strumenti della medesima classe, al fine di offrire prestazioni in grado di soddisfare le esigenze del progetto.
La fornitura dovrà essere altresì dotata di tutti gli accessori necessari, anche eventualmente non rilevabili dal presente Capitolato, per dare la fornitura medesima finita e perfettamente funzionante, secondo la migliore e più recente tecnologia.
Tutti i materiali, gli apparecchi e le apparecchiature fornite, devono essere della migliore qualità, lavorati a perfetta regola d’arte e corrispondenti al servizio a cui sono destinate. I sistemi dovranno essere certificati in conformità alle norme vigenti.
La fornitura dovrà essere installata a regola d’arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato, eventualmente integrate, laddove necessario, dalle indicazioni specificamente rese dal Responsabile del Progetto. Sono compresi nella fornitura: il trasporto, il carico, lo scarico, i servizi di facchinaggio e quant’altro necessario a consentire l’esecuzione della fornitura in opera a regola d’arte negli ambienti di destinazione.
L’appalto è a misure.
ART. 2 DISCIPLINA DELL’APPALTO
Il presente appalto è regolato:
• dalle disposizioni del presente Capitolato d’Oneri;
• dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con d.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. (di seguito “Codice”);
• dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
• dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
• dal vigente PIAO approvato con Delibera del CdA n. 82 del 29/06/2022 nel quale è ricompreso il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo;
• dal D.P.R. n . 8 1 / 2 0 2 3 recante il “Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti”;
• dal vigente Codice di comportamento di Xxxxxx, accluso nel vigente PIAO approvato con Delibera del CdA n. 82 del 29/06/2022;
• delle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale della Prefettura di Napoli, al quale l’Università ha aderito in data 10/12/2021;
• da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile alla fornitura in oggetto.
ART. 3 TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
L'oggetto del contratto avrà una durata di almeno 18 mesi, a partire dalla sottoscrizione del contratto ovvero dal verbale di avvio del servizio ai sensi dell’art. 17, comma 8 e 50 comma 6 dlgs.36/2023. L’esecuzione del contratto dovrà includere un processo di monitoraggio articolato in tre (3) fasi, così come descritto nel paragrafo 5 dell’Elaborato Tecnico:
Fase 1: “Gestione del cambiamento, adeguamento in loco e test di accettazione” prevede l’installazione, l’integrazione con i sistemi informatici dell’ospedale, l a verifica di conformità ed accettazione delle apparecchiature del presente capitolato, che dovrà essere eseguita entro e non oltre sei (6) mesi naturali e consecutivi dalla stipula del contratto. Il termine è inteso comprendere tutte le attività, non solo la “consegna” delle attrezzature, ma anche l’installazione, la configurazione, l’avvio.
Fase 2: “Esecuzione”. Dal mese sette (7) dalla stipula del contratto al mese dodici (12), la soluzione RaDAR inizierà ad operare nella routine quotidiana dell'AOU Federico II. Al mese dodici (12), il fornitore dovrà fornire un “Rapporto intermedio sui risultati”, che dovrà essere approvato dal RUP per conto del gruppo di monitoraggio del progetto RaDAR.
Fase 3: “Esecuzione e Fine progetto”. Dal mese tredici (13) dalla stipula del contratto al mese diciotto
(18) la soluzione continuerà ad operare nella routine quotidiana dell'AOU Federico II per poi essere dismessa. Al mese diciassette (17), il fornitore dovrà fornire un “Rapporto finale sui risultati”, che dovrà
essere approvato dal RUP per conto del gruppo di monitoraggio del progetto RaDAR.
ART. 4 PENALI
In caso di ingiustificato ritardo nell’esecuzione della fornitura da parte del fornitore, sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo.
La penale giornaliera è pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
L’Appaltatore dovrà versare l’importo della penale comminata dall’Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione di irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell’importo dovuto, l’Amministrazione tratterrà l’importo corrispondente all’ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall’amministrazione.
ART. 5 VERIFICA DI CONFORMITA’
La verifica di conformità della strumentazione oggetto della fornitura sarà effettuato alla luce delle disposizioni dell’Allegato II. 14 del Codice dei contratti pubblici ed è tesa all’accertamento della perfetta funzionalità dell’attrezzatura oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal precedente art. 1 del presente Capitolato e dal relativo allegato.
La verifica di conformità è eseguita in contraddittorio; la procedura è gestita a cura del RUP che potrà avvalersi di personale di supporto. Le presenti prescrizioni integrano quelle generali degli atti di gara.
La procedura prevede:
• Consegna da parte dell’appaltatore di copia di tutti i DDT in formato PDF/A, con i nomi dei file opportunamente codificati per un facile riconoscimento;
• Verifica del contenuto dei DDT e della corrispondenza con quanto ordinato;
• Verifica della corretta installazione di tutti i beni strumentali all’utilizzo delle licenze software;
• Verifica del funzionamento dei beni strumentali e delle licenze software: è previsto per la verifica un periodo di esercizio pari a 24 ore;
• Verifica della consegna di tutta la documentazione tecnica (sempre in PDF e, per gli eventuali schemi, in formato DWG) e della completezza della stessa.
Qualora l’accertamento della regolare fornitura non risultasse positivo per una o più elementi, la ditta
sarà tenuta a sua cura e spese, a rimuovere gli elementi giudicati inidonei e ad approntare e consegnare nuovi elementi in sostituzione, entro il termine stabilito dall’Amministrazione.
Al termine delle suindicate verifiche sarà emesso, entro sei mesi a decorrere dal completamento della fornitura, accertato dal Direttore dell’esecuzione della fornitura, il certificato di regolare fornitura.
ART. 6 GARANZIA SUI SERVIZI
I servizi oggetto della fornitura dovranno essere garantite per mesi dodici (12) dalla data della verifica di conformità, salvo il maggior tempo offerto dal concorrente.
Fino alla verifica di conformità, il Dipartimento non è autorizzato all’uso dello strumento. Il training (corso di formazione, 5 gg totali) verrà eseguito dopo la verifica di conformità dei servizi e della connessa strumentazione.
La Società fornitrice è, al riguardo, obbligata, per l’intera durata della garanzia, a compiere tutte le occorrenti attività di assistenza e manutenzione tecnica dei servizi e della connessa strumentazione oggetto della fornitura, senza alcun limite nel numero degli interventi e delle parti da sostituire, e senza alcun costo per l’Amministrazione.
ART. 7 GARANZIA DEFINITIVA
Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario – pena la decadenza dell’aggiudicazione - dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all’art. 53, del Codice, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al 5% dell’importo contrattuale. Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà contenere l’allegazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il sottoscrittore, munito dei poteri di firma, attesta il potere di impegnare, con la sottoscrizione, il fideiussore nei confronti della stazione appaltante Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:
✓ di aver preso visione del capitolato e di tutti gli atti in esso richiamati e della Lettera di invito;
✓ di rinunciare all'eccezione di cui al comma 2, art. 1957 c.c.;
✓ di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
✓ l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;
✓ di considerare valida la fideiussione fino a completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand'anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale.
Si applica quanto previsto dall’art. 53 comma 3.
In ogni caso la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. L’Amministrazione potrà escutere la garanzia, nel caso si
verifichi la risoluzione del contratto (cfr. infra nel presente Elaborato), fermo restando il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.
Ai sensi dell’art. 106 la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento e nel Capitolato Speciale di Appalto, vale quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 53 e 106 del Codice.
ART. 8 RESPONSABILE DEL PROGETTO
Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del presente appalto, come individuate dal vigente quadro normativo, in particolare l’art. 15 e all. I.2 del Codice, sono espletate dal Responsabile unico del progetto (RUP), nella persona della Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
ART. 9 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento avverrà in tre (3) tranche sulla base del programma di monitoraggio riportato all’art.3 del presente Capitolato d’oneri, nonché al paragrafo 5 dell’Elaborato Tecnico. Gli importi dei pagamenti sono riportati nella seguente tabella:
Importo per ciascun pagamento | |
P1 | 36.885,24 € |
P2 | 24.590,17 € |
P3 | 61.475,41 € |
Totale | 122.950,82 € |
La fatturazione del contratto verrà effettuata seguendo il calendario del programma di monitoraggio, a condizione che i risultati finali di ciascuna fase siano completati in modo soddisfacente ed approvati dal RUP.
Il calendario generale dei pagamenti è il seguente:
Pagamenti | Quando | |
P1 | Pagamento dopo la firma del contratto | Mese uno (1) dalla firma del contratto |
P2 | Una volta completata la Fase 1: “Gestione del cambiamento, adeguamento in loco e test di accettazione” e la soluzione RaDAR | Mese sette (7) dalla firma del contratto |
è già stata implementata e la Milestone 1 è stata raggiunta e approvata | ||
P3 | Una volta completata la Fase 3: “Esecuzione e Fine progetto” e il RUP ha approvato il report fornito dal fornitore sui risultati finali collegati al piano di generazione di prove e impatto. | Mese diciotto (18) dalla firma del contratto |
In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.
Pertanto, alla luce di tali disposizioni l’aggiudicatario:
a) dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto, il CIG e il CUP, solo dopo aver ricevuto comunicazione del certificato di regolare esecuzione. Al fine di accelerare il predetto accertamento, la società potrà emettere un pro forma di fattura da inviare al Responsabile Unico del Progetto; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell’Ateneo stesso qualora sia stata emessa dalla Società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra da parte del Responsabile del Procedimento;
b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la competente struttura di Ateneo provvederà all’espletamento dei consequenziali adempimenti;
c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili.
I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all’Università, nel rispetto di quanto previsto all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.
Art. 9-bis. Anticipazione del Prezzo
Trova applicazione quanto stabilito dall’art. 125 del Codice in materia di anticipazione del prezzo nella misura del 20% incrementabile fino al 30% secondo le modalità ivi previste.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell’esecuzione della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Art. 9 ter. Revisione dei prezzi
Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 60 del Codice.
I prezzi contrattuali possono essere revisionati alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate. La revisione dei prezzi è riconosciuta per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. La richiesta di revisione del prezzo, presentata dall’appaltatore all’Amministrazione, deve essere corredata da una relazione illustrativa e dalla documentazione giustificativa dell’istanza di revisione. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore, il RUP conduce apposita istruttoria ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni che legittimano l’accoglimento dell’istanza di revisione. Tale istruttoria tiene conto degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie e delle eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate secondo il disposto dell’art. 60, co. 4 del Codice. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore, l’Amministrazione si pronuncia entro sessanta giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore, il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità di contratto. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
ART. 10 SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA
La ditta appaltatrice è unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso l’Amministrazione o verso terzi che comunque derivassero nelle varie fasi di completamento della fornitura, esonerando da ogni responsabilità civile e penale l’Amministrazione appaltante ed il personale di sorveglianza.
ART. 11 RISOLUZIONE
Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso dall’art. 122 del Codice, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
a) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell’art. 5 del presente capitolato;
b) violazione del divieto di cessione del contratto;
c) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
e) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
f) annullamento dell’aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
g) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
h) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
i) nell’ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell’impresa affidataria, l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 94 del Codice;
l) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell’esecuzione della fornitura;
Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
- mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall’art.4 del presente contratto;
- violazione delle norme sulla garanzia sulle attrezzature;
- mancata accettazione della fornitura al collaudo.
In tutte le ipotesi predette l’Università procederà ad incamerare l’intero importo della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri
contrattuali eventualmente sostenuti dall’Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
ART. 12 RECESSO
Trova applicazione l’art. 123 del Codice.
ART. 12 bis. Subappalto
È ammesso il subappalto nei termini di legge, e va dichiarato in sede di offerta. Lo stesso sarà consentito previa autorizzazione scritta del RUP, a seguito delle verifiche di competenza.
ART. 13 DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all’art. 120, co. 12 del Codice.
ART. 14 ELEZIONE DI DOMICILIO
L’appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l’Amministrazione Universitaria potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell’Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.
ART. 15 FORO COMPETENTE
Foro competente, per eventuali controversie, è in via esclusiva, quello di Napoli, nel cui comune vi è la sede legale dell’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX. La legge applicabile in caso di eventuali controversie è la legge italiana.
ART. 16 SPESE CONTRATTUALI
Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto cedono a carico dell’Appaltatore.