CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per il personale dipendente dalle agenzie marittime raccomandatarie, xxxxxxx xxxxx e mediatori marittimi
22 APRILE 2004 (*)
(Decorrenza: 1º aprile 2004 - Scadenza: 31 marzo 2008)
rinnovato per la parte economica
11 DICEMBRE 2006
(Decorrenza: 1º aprile 2006 - Scadenza: 31 marzo 2008)
Parti stipulanti
Federazione nazionale agenti raccomandatari marittimi, agenti aerei e pubblici mediatori marittimi (Federagenti)
e
Federazione italiana lavoratori trasporti (FILT-CGIL) Federazione italiana trasporti (FIT-CISL)
Unione italiana lavoratori trasporti (UIL-Trasporti)
(*) Integrato dall'accordo 21 febbraio 2007 in materia di previdenza integrativa.
Testo del c.c.n.l.
Art. 1
(Sfera di applicazione e validità del contratto)
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, in quanto compatibili con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra le agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi, e tutto il personale dipendente d'ambo i sessi. Il presente contratto che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, sostituisce, dal 1º aprile 2004 ad ogni effetto, il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 agosto 2000.
Art. 2
(Politica dei trasporti)
Premesso che:
- la Federagenti, Federazione nazionale di categoria degli agenti marittimi raccomandatari e mediatori marittimi ed i Sindacati dei lavoratori, hanno riconosciuto la validità di un confronto e dialogo permanente sulla politica dei trasporti, con diretto riferimento ai trasporti marittimi per l'importanza che essi hanno per l'economia generale;
- l'opera delle forze sociali - Associazioni di categoria e Sindacati dei lavoratori - è decisiva per concepire e svolgere una sempre migliore politica portuale rispondente alla necessità della nostra economia;
- rientrano negli obiettivi di siffatta politica la riduzione al minimo dei costi dei servizi, il coordinamento, l'integrazione dei vari modi di trasporto secondo criteri di efficienza, produttività e razionalità;
Si conviene quanto segue:
I rappresentanti della Federagenti e dei Sindacati dei lavoratori promuoveranno di norma annualmente ai vari livelli - nazionale, regionale e provinciale - incontri allo scopo di esaminare congiuntamente tutte le misure per rendere operante e concreta una politica economica che sempre più aderisca ad una concezione europeistica del sistema dei trasporti marittimi e portuali.
In questo quadro la Federagenti o le sue articolazioni territoriali informeranno, ai vari livelli di competenza, le XX.XX. sull'andamento dell'attività produttiva del settore nelle diverse realtà geografiche con particolare riferimento alle nuove tecnologie e all'evoluzione dei traffici e alle loro conseguenze sull'occupazione e utilizzo delle forze lavoro.
Relazioni industriali
I processi di ristrutturazione e le evoluzioni tecnologiche del settore trasporti devono indurre le parti a cercare nuove e più moderne relazioni sindacali al fine di rendere sempre più partecipi allo sviluppo del settore in senso produttivo ed occupazionale i lavoratori e le XX.XX.
In questo senso trova applicazione nella piattaforma il Protocollo interconfederale del 23 luglio 1993.
Livello nazionale
Di norma annualmente, entro l'ultimo trimestre, le Associazioni nazionali imprenditoriali, nel corso di appositi incontri in sede nazionale porteranno a conoscenza di FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale dei trasporti:
a) i programmi inerenti le prospettive del settore con articolazione per i trasporti marittimi ed aerei più significativi;
b) le previsioni degli investimenti complessivi, con l'eventuale articolazione per i trasporti marittimi ed aerei e/o per aree geografiche;
c) in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei
finanziamenti a tasso agevolato dello Stato e degli altri enti locali nel quadro di apposite leggi;
d) i mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni tecniche e sociali del trasporto marittimo ed aereo nonchè i programmi di innovazione previsti;
e) l'aggiornamento dei dati organici sulla struttura del settore nonchè quelli relativi alla produttività nelle sue varie componenti, allo scopo di salvaguardare le capacità competitive del settore nell'ambito dell'integrazione economica;
f) i dati globali occupazionali riferiti al settore e le informazioni/previsioni circa le ripercussioni sull'occupazione dei lavoratori, le condizioni di impiego e di rapporto di lavoro a loro volta articolati per le diverse fasce di età e sesso, nonchè le condizioni per il mantenimento e lo sviluppo nel settore delle diverse professionalità esistenti.
Ente bilaterale nazionale per le agenzie marittime, i mediatori marittimi e le agenzie aeree
L'Ente bilaterale derivante dal rinnovo contrattuale del 2 agosto 2000 risponde alle esigenze dei mutamenti avvenuti attraverso l'attività di formazione continua a carattere tecnico e pratico a favore dei dipendenti del settore e della loro professionalità.
L'Ente ha i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli Enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonchè con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
e) istituire e gestire l'Osservatorio nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonchè coordinare l'attività degli Osservatori territoriali. L'Osservatorio è lo strumento dell'Ente per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale;
f) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
g) seguire lo sviluppo del lavoro interinale nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
h) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
i) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonchè assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
l) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente bilaterale nazionale stesso;
m) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente bilaterale nazionale.
Con decorrenza 1º gennaio 2002 il contributo da destinare in favore dell'Ente bilaterale nazionale è stabilito nella misura dello 0,60% a carico dell'azienda, calcolato sugli elementi fissi della retribuzione.
Con decorrenza 1º luglio 2004, il contributo da destinare in favore dell'Ente bilaterale è stabilito nella misura dello 0,90% a carico dell'azienda, calcolato sugli elementi fissi della retribuzione.
Osservatorio nazionale
Le parti convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
Gli Osservatori hanno il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi, al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano le difficoltà allo sviluppo, per superarle, in tutte le forme possibili.
In particolare, saranno oggetto di studio ed anche di ricerche specifiche le seguenti materie:
a) andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, con particolare attenzione ai contratti di inserimento ed ai loro risultati, l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n. 903/1977, n. 125/1991 e n. 53/2000 e successive modificazioni;
b) la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle R.S.U. eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;
c) lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;
d) la promozione della partecipazione delle Associazioni nazionali e delle Organizzazioni alle attività di istituzioni europee e delle Organizzazioni territoriali e sindacali degli altri Paesi, in materia di trasporto e relazioni sociali, per migliorare l'informazione reciproca quale strumento per rendere partecipi le parti alla elaborazione della politica sociale dell'Unione;
e) la raccolta di elementi per valutare le materie degli orari di lavoro, della formazione e della sicurezza dell'ambiente di lavoro;
f) l'istituzione a livello nazionale di corsi di formazione professionale per i lavoratori della categoria.
Successivamente alla costituzione dell'Osservatorio nazionale, verranno costituiti gli Osservatori regionali ad iniziativa delle Associazioni imprenditoriali e dei Sindacati dei lavoratori territorialmente competenti con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate dall'Osservatorio nazionale.
Gli Osservatori definiscono i propri programmi di lavoro impiegando le risorse di cui al precedente paragrafo, e potranno avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari programmi, previe decisioni assunte di volta in volta.
Gli Osservatori trasmettono alle parti stipulanti il programma ed il rapporto circa la loro attività annuale, nonchè gli studi e le ricerche compiuti e possono promuovere incontri e manifestazioni pubbliche.
Gli Osservatori hanno sede presso una delle Associazioni imprenditoriali che fornirà i servizi di
segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta di una delle parti che costituiscono l'Osservatorio.
Art. 3
(Pari opportunità)
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano un'effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
Le aziende e le XX.XX. stipulanti il contratto si impegnano a recepire quanto previsto dalla L. n. 125/1991, dal D.Lgs. n. 196/2000 e dalla L. n. 53/2000 con particolare riferimento all'art. 9 che prevede contributi nell'ambito del Fondo per l'occupazione, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità in particolare su:
- progetti per lavoratrice madre o lavoratore padre di forme di flessibilità degli orari e organizzazione del lavoro, part-time reversibile;
- formazione per reinsediamento lavoratori dopo periodo di congedo nel rispetto della professionalità acquisita.
Art. 4
(Classificazione del personale)
Il personale dipendente dalle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto, è distinto in:
- personale con mansioni impiegatizie;
- personale con mansioni non impiegatizie.
Il personale viene distinto nei seguenti livelli:
7º livello - Quadri intermedi
Appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, e che abbiano poteri di discrezionalità decisionale e di responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa.
Tale categoria è prevista nell'ambito di unità aziendali con più di 12 dipendenti ed il lavoratore, per essere inquadrato in questo livello, oltre a rispondere a tutte le caratteristiche sopra dettagliate, deve avere alle proprie dipendenze almeno 3 impiegati.
6º livello
Appartengono al 6º livello i lavoratori di concetto che hanno funzioni direttive svolte in autonomia - o con funzioni ispettive o tecniche - di particolare rilevanza per ampiezza e natura semprechè il grado di responsabilità, o l'importanza delle funzioni o dell'azienda, non dia diritto alla qualifica di quadro, anche se posti alle dipendenze di altri lavoratori con funzioni direttive.
Vengono classificati in questo livello, a titolo di esempio:
- impiegati muniti di patente di raccomandatario e/o iscritti nei ruoli dei mediatori marittimi e/o muniti di patente di spedizioniere doganale, qualora tali abilitazioni vengano utilizzate normalmente per conto dell'azienda;
- responsabili di reparto;
- responsabili organizzazione, controllo e supervisione del reparto;
- responsabili della gestione finanziaria, della tenuta registri IVA, del giornale bollato, del pagamento delle imposte e della redazione del bilancio;
- responsabili di qualità;
- capi servizio tecnico con poteri decisionali e funzioni ispettive in ordine alle operazioni di assistenza alle navi ed agli equipaggi con poteri discrezionali per la scelta degli stessi;
- cassiere principale della sede o cassiere unico con particolari incarichi di responsabilità espressamente affidatigli per iscritto dall'azienda;
- produttori o acquisitori o programmatori di viaggi e/o di traffici internazionali o nazionali aerei, marittimi e terrestri che abbiano le caratteristiche di cui alla declaratoria generale.
5º livello
Appartengono al 5º livello i lavoratori di concetto che svolgono in autonomia specifiche mansioni di notevole complessità nell'ambito del proprio reparto e che possono coordinare una o più persone.
Vengono classificati in questo livello a titolo di esempio:
- impiegati addetti alla trattativa commerciale con contatto diretto con armatori/noleggiatori e clienti per condizioni contrattuali particolari;
- impiegati addetti alla gestione operativa dei trasporti terrestri;
- coadiutori di mediatori marittimi;
- capi sezione o uffici alle dirette dipendenze del responsabile di reparto;
- sistemisti, programmatori e progettisti di software;
- impiegati amministrativi e finanziari con conoscenza approfondita per la predisposizione del bilancio preventivo e/o consuntivo;
- responsabili gestione del personale navigante: lavoratori che coordinano l'attività dell'ufficio che ricerca, seleziona e avvicenda il personale navigante.
4º livello
Appartengono al 4º livello i lavoratori di concetto che con perizia e buona conoscenza delle proprie mansioni svolgono attività che comportano, con limitata autonomia, l'applicazione di norme e procedure richiedenti specifiche conoscenze teoriche e pratiche.
Vengono classificati in questo livello, a titolo di esempio:
- impiegati addetti alla trattativa commerciale standard, all'elaborazione di statistiche, alla
quotazione di noli e liquidazione;
- coadiutori di mediatori marittimi secondo istruzioni predefinite;
- addetti ad attività di segreteria di direzione;
- impiegati addetti alla gestione operativa dei trasporti terrestri secondo istruzioni predefinite;
- addetti alla predisposizione delle pratiche di arrivo/partenza nave, di pratiche concernenti l'equipaggio ed al primo contatto con fornitori;
- addetti alla predisposizione delle liste di imbarco/sbarco, contatto diretto con spedizionieri/terminal e gestione parco contenitori;
- addetti alle pratiche operative conseguenti alla stipulazione di contratti di noleggio e compravendita;
- impiegati amministrativi addetti al controllo, la verifica e la quadratura della contabilità generale e/o amatoriale e responsabili conti esborsi;
- cassieri delle filiali;
- impiegati incaricati dell'elaborazione di stipendi e contributi;
- assistenti programmatori e sistemisti;
- impiegati addetti alla preparazione, istruttoria e gestione delle pratiche di contenzioso e reclami;
- procuratori doganali patentati in quanto utilizzino la loro procura per conto dell'azienda da cui dipendono;
- addetti alle paghe marittimi che, interpretando norme di legge e contrattuali, elaborano paghe e stipendi;
- addetti alla gestione amministrativa od operativa delle pratiche di malattie marittime;
- addetti che svolgono opera di ricerca e selezione del personale navigante e che ne organizzano l'avvicendamento.
3º livello
Appartengono al 3º livello i lavoratori d'ordine che svolgono attività di media complessità per le quali si richiede una adeguata conoscenza delle mansioni svolte.
Vengono classificati in questo livello, a titolo di esempio:
- addetti che, nell'ambito di istruzioni predefinite, forniscono informazioni ai clienti;
- addetti inserimento "booking" nell'ambito di istruzioni predefinite;
- addetti alle registrazioni contabili, controllo fatture, incasso noli e archiviazione;
- compilatori di contratti di noleggio e compravendita nave;
- impiegati muniti di delega o procura permanente limitata per operazioni ferroviarie, postali, bancarie e doganali;
- verifica e controllo movimentazione contenitori;
- estensori di lettera di vettura;
- addetti allo svincolo con xxxxxxxx xxxxx di consegna;
- addetti all'assistenza nave;
- addetto al sollecito per il recupero crediti;
- operatore "help desk" per applicativi e sistemi;
- addetti alla prenotazione e vendita di biglietti e passaggi marittimi ed aerei;
- addetti a paghe marittimi con funzioni di rilevamento e controllo dei dati relativi alle prestazioni del personale.
2º livello
Appartengono al 2º livello i lavoratori che svolgono attività di limitata complessità per le quali si richiede una adeguata conoscenza delle mansioni svolte.
Vengono classificati in questo livello, a titolo di esempio:
- fattorini e/o addetti ricezione e spedizione posta interna/esterna ed addetti all'affrancatura meccanica;
- centralinisti;
- archivisti;
- assistenti all'addetto assistenza nave;
- addetti all'imputazione dati - siano essi operativi, amministrativi, contabili, ecc. - secondo istruzioni predefinite;
- compilatori di contratti di noleggio e compravendita nave secondo istruzioni predefinite;
- autisti con patente C che guidano automezzi per i quali è richiesto tale tipo di patente;
- addetti alla documentazione: compilazione e smistamento polizze di carico.
1º livello
Appartengono al 1º livello di ingresso lavoratori neoassunti, di prima esperienza, che, indipendentemente dalla futura qualifica, dovranno acquisire familiarità e conoscenze attraverso le esperienze aziendali.
Il passaggio alla qualifica di appartenenza dovrà avvenire non oltre 12 mesi dalla data di assunzione.
La classificazione unica di cui al presente articolo non modifica le norme contenute nel c.c.n.l. 14 dicembre 1971, e nei contratti collettivi nazionali precedenti per i relativi periodi di vigore, riguardanti i diversi trattamenti del personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie.
I diversi trattamenti di cui al capoverso precedente conservano la loro efficacia sia nell'ambito di ciascun istituto e delle singole norme, che nell'ambito dell'intero contratto.
La nuova classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie e non richiamate nel c.c.n.l. 14 dicembre 1971, quali il trattamento per il richiamo alle armi, il Fondo indennità impiegati, l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore ed emananda.
Quanto sopra rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica e pertanto le parti si danno atto che eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere estensioni di trattamenti normativi ed economici, oltre ai limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione, avranno come conseguenza l'automatico scioglimento della Federagenti stipulante e delle aziende da esse rappresentate, dalle obbligazioni assunte.
Norma transitoria
In applicazione del nuovo sistema di classificazione definito dal rinnovo del c.c.n.l. ed in particolare dall'ultimo paragrafo dell'intesa del 22 aprile 2004, le linee-guida per l'inquadramento degli attuali dipendenti sono le seguenti:
a) i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del c.c.n.l. transiteranno nei nuovi livelli secondo il seguente schema:
Vecchio inquadramento | Nuovo inquadramento |
5º | 1º |
4º | 2º |
3º | 3º |
2º | 4º |
1º | 5º |
b) i lavoratori sono in ogni caso tenuti all'effettuazione delle mansioni svolte precedentemente all'entrata in vigore del nuovo c.c.n.l.
I lavoratori in forza alla data di stipula del presente c.c.n.l. che in base al nuovo sistema classificatorio, quale definito dalla norma sopraindicata, dovessero risultare collocati in un livello di inquadramento superiore rispetto a quello previsto dal medesimo c.c.n.l., con riferimento al contenuto professionale delle mansioni cui sono stati precedentemente adibiti nell'azienda, saranno tenuti ad effettuare le mansioni medesime e non potranno in alcun modo rivendicare l'attribuzione delle mansioni proprie del nuovo livello, a meno che non siano a queste espressamente assegnati dall'azienda.
In particolare le parti dichiarano che i lavoratori che, in base al nuovo sistema classificatorio, siano inseriti in livelli superiori a quelli previsti per le mansioni effettivamente svolte, conserveranno esclusivamente in virtù di un riconoscimento "ad personam" tale superiore inquadramento.
Art. 5
(Norme per i quadri)
L'azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049 cod. civ. e dell'art. 5 della legge n. 190/1985, è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività.
La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.
L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso polizza assicurativa, l'assistenza legale fino a sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per i fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.
In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno la partecipazione dei singoli quadri a iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.
A decorrere dalla data di riconoscimento della categoria quadri da parte dell'azienda, ai lavoratori interessati verrà corrisposta una "indennità di funzione" pari a euro 25,82 mensili lorde.
A far data dal 1º gennaio 1992, tale indennità viene elevata a euro 51,65 lorde mensili.
Art. 6 (Assunzione)
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina del collocamento al lavoro.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
1) il luogo e la data di assunzione;
2) il livello al quale il lavoratore viene assegnato, la qualifica e le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico;
4) la durata del periodo di prova.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i documenti previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
All'atto dell'assunzione le aziende possono sottoporre il personale a visita medica tramite enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
L'azienda deve inoltre tenere a disposizione del personale copia del presente contratto di lavoro, affinchè ne possa prendere visione.
Art. 7
(Periodo di prova)
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti.
1) Personale con mansioni impiegatizie:
a) quattro mesi prorogabili consensualmente di altri due, per gli impiegati di 7º e 6º livello;
b) due mesi prorogabili consensualmente di un altro mese, per gli impiegati di tutti gli altri livelli.
2) Personale con mansioni non impiegatizie:
- 10 giorni lavorativi.
Il periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 6.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento, da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
In caso di licenziamento del personale con mansioni impiegatizie intimato:
- dopo la scadenza del secondo mese di prova, per il personale di cui al punto 1, lett. a);
- dopo la scadenza del primo mese per il personale di cui al punto 1, lett. b);
la retribuzione sarà corrisposta fino alla metà o alla fine del mese in corso, secondo che la
risoluzione avvenga entro la prima o la seconda metà del mese.
Qualora, alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale.
E' esentato dal periodo di prova il personale che lo abbia già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti.
Le norme relative al Fondo di previdenza non si applicano durante il periodo di prova: superato tale periodo, le norme stesse saranno però applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
Art. 8 (Apprendistato)
Apprendistato
In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, le parti convengono che continuerà ad applicarsi la vigente normativa in materia per le parti ancora in vigore così come regolamentato nel precedente c.c.n.l.
Considerato il mutato assetto economico e sociale in cui si inquadra il rapporto di lavoro anche in relazione al riordino della legislazione sul mercato del lavoro, tenuto conto dei problemi esistenti sul piano occupativo nelle realtà marittime portuali, con particolare riferimento all'opportunità di acquisire con la pratica esperienza specifiche competenze corrispondenti alle trasformazioni in atto nelle attività delle agenzie marittime, le parti convengono di attivare strumenti contrattuali e normativi coerenti con l'obiettivo di incrementare l'occupazione e la sua qualificazione.
1) Ai sensi dell'art. 21, legge 28 febbraio 1987, n. 56, per l'assunzione degli apprendisti è ammessa la richiesta nominativa.
A tal fine il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
2) La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30 giorni di lavoro effettivo durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
3) Le retribuzioni degli apprendisti risultano costituite dalle seguenti componenti:
a) paga base tabellare:
- per la prima metà del periodo di apprendistato: il 60% della paga base tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati inquadrati nel livello per il quale viene svolto l'apprendistato;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: il 70% della paga base tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati inquadrati nel livello per il quale viene svolto l'apprendistato;
b) indennità di contingenza:
- secondo le misure e le modalità previste dalla legge 26 aprile 1986, n. 38 così come modificata dalla legge 13 luglio 1990 e sarà comprensiva dell'E.d.r. così come stabilito dall'accordo interconfederale 31 luglio 1992.
Alla fine dell'apprendistato al dipendente spetta la stessa retribuzione tabellare del lavoratore che abbia la stessa qualifica alla quale è stato assegnato o per la quale ha svolto l'apprendistato.
4) Il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 24 mesi per i lavoratori
assunti per il raggiungimento della qualifica di impiegato/operaio di 3º livello, mentre si estingue al termine di 18 mesi per quei lavoratori assunti per il raggiungimento della qualifica di impiegato di 4º livello.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni al competente Ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare all'Ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti di cui, per qualunque motivo, sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla data di cessazione stessa.
Entro 6 mesi dall'attuazione della normativa in questione le parti si incontreranno per la completa disciplina dell'istituto dandosi atto che la regolamentazione contrattuale sarà ispirata ai seguenti principi già concordati:
Apprendistato diritto-dovere Comma 4, punto c)
Le parti convengono che la determinazione delle mobilità di erogazione della formazione interna aziendale saranno individuate nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale di cui all'art. 2 del c.c.n.l. agenzie marittime.
Apprendistato professionalizzante
Le parti convengono che potranno essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
La durata dei contratti viene così individuata:
- apprendisti impiegati d'ordine ed operai: 24 mesi (per i primi 12 mesi sarà prevista la retribuzione del 2º livello inferiore a quello di assegnazione definitiva e per i secondi 12 quella del livello immediatamente inferiore);
- apprendisti impiegati di concetto: 30 mesi (per i primi 15 mesi sarà prevista la retribuzione del 2º livello inferiore a quello di assegnazione definitiva e per i secondi 15 quella del livello immediatamente inferiore);
- apprendisti impiegati direttivi: 36 mesi (per i primi 18 mesi sarà prevista la retribuzione del 2º livello inferiore a quello di assegnazione definitiva e per i secondi 18 quella del livello immediatamente inferiore).
Le parti convengono altresì che la determinazione delle modalità di erogazione e dell'articolazione della formazione interna aziendale saranno individuate nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale, per un numero 135/150 ore annuali. Nell'ambito delle 135/150 ore dovranno essere ricomprese le ore della formazione esterna previste nella norma.
Apprendistato di alta formazione
Le parti convengono che il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, saranno applicati secondo le norme previste, anche a seguito di quanto verrà regolamentato dalle regioni di competenza.
Art. 9 (Part-time)
Le assunzioni con contratto a tempo parziale, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, così come parzialmente modificati ed integrati dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sono disciplinate dalle norme del presente articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno.
L'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza secondo le seguenti modalità:
a) tempo parziale di tipo orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno;
b) tempo parziale di tipo verticale: con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) tempo parziale di tipo misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lett. a) e b), che contempli periodi predeterminati sia a tempo pieno sia a orario ridotto sia di non lavoro.
Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato anche secondo articolazioni dell'orario giornaliero diverse da quelle fissate per il restante personale a tempo pieno.
All'atto dell'assunzione, l'azienda fissa la durata della prestazione a tempo parziale, che non sarà inferiore a 20 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale, e ad 80 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile.
La durata della prestazione minima giornaliera continuativa che il personale con rapporto a tempo parziale può essere chiamato a svolgere è fissata in 4 ore.
Ai sensi della normativa vigente nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 7 e 8.
Con riferimento alle normative vigenti il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità flessibili che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa, come stabilita al precedente comma 6.
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate - oltre alle modalità flessibili - anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita.
L'adozione da parte dell'azienda delle modalità flessibili nonchè delle modalità elastiche di cui ai commi 7 e 8, è giustificata dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore "pro-capite" pari al 30% della prestazione già concordata.
La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalità di cui ai commi 7 e 8, richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 276, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente delle R.S.A. aderente alle XX.XX. stipulanti, secondo quanto indicato dal lavoratore stesso.
L'eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nè l'adozione di provvedimenti disciplinari.
La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonchè la modifica della collocazione della stessa, secondo quanto previsto dai commi 9 e 10, deve essere comunicata da parte dell'azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni.
Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio della variazione o della modifica disposte dall'azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata del 20% comprensivo dell'incidenza degli istituti contrattuali e legali.
Decorsi cinque mesi dalla stipula del patto che prevede clausole elastiche, il lavoratore può dare disdetta dandone comunicazione all'azienda con un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
- esigenze di carattere familiare;
- esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico;
- necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata non in conflitto od autonoma;
- esigenze di studio e/o formazione.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per le aziende e per i lavoratori, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.
Con riferimento alla normativa vigente, nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, è facoltà dell'azienda richiedere prestazioni di lavoro supplementare, in presenza di sostanziali necessità operative motivate da eventi occasionali o straordinari.
Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata.
Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. Dette prestazioni soggiacciono alla specifica disciplina legale e contrattuale vigente, con riferimento al superamento dell'orario normale di lavoro giornaliero o settimanale.
Le prestazioni di lavoro supplementare avranno diritto alla maggiorazione del 20% sulla retribuzione globale determinata in base alle voci previste dall'art. 20 e non possono superare, per ogni settimana, e in caso di verticale annualmente, il limite massimo complessivo di ore "pro- capite" pari al 20% della prestazione già concordata.
Fermo restando il tetto di cui al comma precedente, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo dell'orario ordinario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, tali ore supplementari possono essere altresì effettuate fino al limite massimo settimanale, mensile o annuale del corrispondente lavoratore a tempo pieno, e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro.
Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il limite massimo complessivo di ore "pro-capite" di cui al comma 17, si darà luogo alla corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata del 35% comprensivo dell'incidenza degli istituti contrattuali e legali.
In sede aziendale, su richiesta del dipendente, potrà avvenire un consolidamento, nell'orario di lavoro, del lavoro supplementare e/o straordinario svolto in via non meramente occasionale, previa verifica sull'utilizzo delle prestazioni stesse effettuate dal lavoratore per più di 12 mesi.
Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione lavorativa.
Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente
contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dalla normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Tale consenso deve risultare da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa, nel relativo anno solare i ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli istituti contrattuali e legali sono calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.
In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, le aziende procederanno prioritariamente al passaggio a tempo pieno dei lavoratori, che ne facciano richiesta, assunti a tempo parziale e indeterminato in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l'assunzione. A tali fini saranno considerati prioritariamente i lavoratori con maggiore anzianità di servizio aziendale e, in caso di parità, quelli con maggiore anzianità anagrafica.
Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a tempo parziale. L'azienda si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa e ad accogliere prioritariamente le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale sia l'accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto.
Nell'esame delle domande pervenute, l'azienda terrà conto dei motivi prioritariamente di seguito specificati: esigenze connesse a gravi e comprovati problemi di salute del richiedente; necessità di assistere continuativamente dei familiari; motivi familiari per i dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni; motivi di studio. A parità di condizioni, l'azienda terrà conto della maggiore anzianità di servizio.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
A decorrere dalla data del passaggio da tempo pieno a tempo parziale, trovano applicazione, al fine di tutti gli istituti contrattuali, le corrispondenti norme previste per il personale a tempo parziale. I periodi di servizio prestati a tempo pieno vengono computati per intero.
Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato in azienda non può eccedere mediamente nell'anno il 30% del personale dipendente.
Art. 10
(Contratti di inserimento)
Le parti convengono di recepire l'accordo interconfederale stipulato in data 11 febbraio 2004 tra Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, ABI, Confservizi, Col diretti, CIA, Confagricoltura, Apla e CGIL, CISL, UIL e UGL per la regolamentazione del nuovo contratto di inserimento.
Fermo restando quanto previsto dal suddetto accordo interconfederale, le parti ritengono comunque opportuno prevedere:
- la categoria di inquadramento del lavoratore dovrà essere inferiore di un solo livello rispetto alla categoria che, secondo il c.c.n.l. applicato, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quella al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
- mantenimento delle disposizioni previste al punto 5 ed al punto 1 dell'accordo nazionale sui C.f.l.
Entrambe le parti convengono altresì di prevedere una bozza standard di progetto individuale di inserimento così come previsto all'art. 52.
Il contratto di inserimento potrà prevedere una durata minima di nove mesi e massima di diciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento, la durata non potrà superare i dodici mesi.
I diritti dei lavoratori che accedono al lavoro attraverso gli strumenti suddetti saranno tutelati, sotto l'aspetto retributivo e sindacale, nei limiti previsti dalla legge, come per i lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Art. 11
(Contratti a termine)
Le assunzioni con contratto a termine sono disciplinate dalla legge 6 novembre 2001, n. 368.
Nei confronti dei dipendenti con mansioni impiegatizie assunti con contratti a termine di nuova stipulazione, compresi gli eventuali rinnovi di contratti che vengono a scadere dopo l'entrata in vigore del presente contratto, si applicano i minimi di stipendio in vigore alla data di stipulazione o del rinnovo, aumentati del 10%.
Le norme relative al Fondo di previdenza non si applicano nei confronti del personale assunto con contratto a termine di durata non superiore a tre mesi.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto l'Organizzazione imprenditoriale competente per territorio comunicherà alle XX.XX. le eventuali assunzioni avvenute con contratto di lavoro a tempo determinato.
Art. 12
(Somministrazione di lavoro - Lavoro intermittente e lavoro ripartito)
Lavoro somministrato
Il contratto di lavoro somministrato serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato delle imprese e deve corrispondere a casi in cui è possibile un contratto di lavoro (diretto) a tempo determinato, e può essere concluso, anche per l'aumento temporaneo di attività, nei seguenti casi:
- punte di intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
- quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
- per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l'impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
I prestatori di lavoro temporaneo, impiegati per le fattispecie di cui sopra, non potranno superare, per ciascun trimestre, la media del 10% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a cinque prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
L'azienda utilizzatrice comunica alle R.S.U./R.S.A. e, in mancanza, alle XX.XX. territoriali di categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura di cui al primo paragrafo; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'Associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Lavoro intermittente
Anche in considerazione della mancata emissione dei decreti ministeriali previsti dalla legge, le parti, preso atto della impossibilità di applicazione della normativa relativa nell'ambito delle attività delle agenzie marittime, rimandano ogni esame alle stipulazioni del successivo c.c.n.l.
Lavoro ripartito
Considerata la particolarità del rapporto, che prevede per tutte le qualifiche una preparazione professionale adeguata e costante che imporrebbe un adempimento solidale da parte di più persone, si rinvia alla utilizzazione delle norme previste per il contratto a tempo parziale.
Art. 13
(Mutamento di mansioni e passaggio di livello)
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso
di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a 3 mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche-organizzative e produttive.
Trascorso un periodo di:
- 3 mesi per gli impiegati di 5º livello;
- 2 mesi per il personale degli altri livelli;
nel disimpegno di mansioni superiori, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel nuovo livello.
Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto il compenso di cui sopra spetterà per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi passaggio di livello.
Art. 14
(Cumulo di mansioni)
Il lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito al livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti, rispetto a quelle normalmente espletate, e, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13.
Nel caso invece che ciò non si verifichi, sarà attribuito al livello superiore dopo 18 mesi di svolgimento delle mansioni rientranti nei due livelli.
Art. 15
(Orario normale di lavoro)
Personale con mansioni impiegatizie
L'orario normale di lavoro, dal 1º gennaio 2002, è di 39 ore settimanali, distribuite nell'arco di cinque giorni, dal lunedì al venerdì.
Le prestazioni giornaliere di lavoro saranno rese nell'arco orario che va dalle 8 alle 19.
Durante la giornata il lavoratore, per la consumazione del pasto, ha diritto ad una pausa non retribuita da un minimo di 30 minuti. Le eventuali modifiche delle condizioni in essere dovranno essere concordate tra le parti.
La distribuzione e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno oggetto di esame preventivo tra le parti.
Dal 1º gennaio 2001, in aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festività abolite e per permesso individuale retribuito ai sensi del presente articolo, sono riconosciute ulteriori 12 ore annuali da usufruire mediante permessi individuali e/o collettivi retribuiti in ragione d'anno di servizio o frazione di esso.
Da tale data, in aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festività abolite, per permesso individuale retribuito ai sensi del presente articolo e per quanto previsto al comma precedente, sono riconosciute ulteriori 8 ore annuali da usufruire mediante permessi individuali e/o collettivi
retribuiti in ragione d'anno di servizio o frazione di esso. A seguito dell'avvenuto assorbimento delle 48 ore di permesso (come previsto dal c.c.n.l. 2 agosto 2000) e dalla stabilita durata dell'orario di lavoro settimanale a 39 ore, le ore di permesso retribuito ammontano a 40 per ogni anno.
I permessi dovranno essere usufruiti secondo modalità concordate tra le parti tenendo anche conto delle specifiche esigenze aziendali e saranno, inoltre, riproporzionati su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative "post-partum", aspettativa, ecc.) fatto salvo quanto previsto dalle predette modalità concordate tra le parti.
E' facoltà dell'azienda chiamare in servizio la mattina del sabato il personale strettamente necessario per assicurare i servizi indispensabili.
Le ore di servizio prestate al sabato mattina saranno compensate con la retribuzione oraria globale maggiorata del 25%.
Gli impiegati addetti alle macchine contabili (per le macchine elettrocontabili a schede perforate la presente norma si riferisce soltanto alle macchine di preparazione e verifica delle schede) non potranno di regola essere adibiti all'uso delle medesime per più di cinque ore giornaliere; restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Gli addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali, saranno adibiti all'uso degli stessi in conformità alle normative di cui al D.Lgs. n. 626/1994.
In particolare, l'azienda si attiverà a:
- assicurare una pausa di 15 minuti ogni 120 di attività continuativa al lavoratore che protrae la sua attività lavorativa per almeno 4 ore consecutive;
- ottemperare agli obblighi di sorveglianza sanitaria:
1) prima che l'operatore sia adibito all'uso di VDT;
2) con periodicità quinquennale fino al 50º anno di età del lavoratore;
3) con periodicità biennale dopo il 50º anno di età;
4) con periodicità biennale ove, in esito alla visita preventiva, l'operatore venga giudicato "idoneo con prescrizioni";
5) ogni qualvolta il lavoratore sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.
Al R.L.S. o, in assenza, alle R.S.A.-R.S.U. o alle segreterie delle XX.XX. dovrà essere fornita documentazione che prova l'ottemperanza a quanto previsto dalla D.Lgs. n. 626 (es.: documentazione valutazione rischi).
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 17, 5º comma, X.Xxx. 8 aprile 2003, n. 66 il quale esclude dalla limitazione dell'orario i dirigenti, il personale direttivo delle aziende o le altre persone aventi potere di decisione autonomo.
A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello di 5º livello e di 6º livello.
Personale con mansioni non impiegatizie
La durata dell'orario di lavoro è di trentanove ore settimanali con un massimo di otto ore giornaliere ed è distribuito di norma nell'arco di cinque giorni dal lunedì al venerdì.
Le prestazioni giornaliere di lavoro saranno rese di norma nell'arco orario che va dalle ore 8 alle ore 19, escluso il personale di pulizia e di custodia.
L'azienda nel fissare i turni di lavoro e di riposo fra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, essi siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, ventiquattr'ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestivamente cognizione.
Nel caso di lavoro a turno il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
Permessi retribuiti
Per tutti i lavoratori gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, (per complessive 32 ore) in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge n. 54/1977, verranno fruite a partire dal 1º gennaio 1980. I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minor attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva.
Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi per complessive 68 ore annuali, con le conseguenti decorrenze:
- 16 ore, in ragione d'anno, dal 1º gennaio 1982;
- 8 ore, in ragione d'anno, dal 1º luglio 1984;
- 8 ore, in ragione d'anno, dal 1º luglio 1985;
- 8 ore, in ragione d'anno, dal 31 dicembre 1985;
- 8 ore, in ragione d'anno, dal 1º luglio 1989;
- 8 ore, in ragione d'anno, dal 31 marzo 1991;
- 4 ore, in ragione d'anno, dal 1º ottobre 1993; e
- 8 ore, in ragione d'anno, dal 1º gennaio 1995,
salvo restando l'assorbimento, fino a concorrenza, di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto, in materia di riduzione, permessi e ferie.
A livello aziendale le parti potranno concordare l'eventuale trasformazione delle 68 ore di permessi in riduzioni effettive dell'orario di lavoro.
Delle 68 ore annuali, 8 ore saranno destinate di norma al pomeriggio della vigilia di Natale ed al pomeriggio del 31 dicembre.
Tali permessi, saranno usufruiti entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono, o, in caso contrario, saranno retribuiti nel mese di gennaio dell'anno successivo.
Non sono cumulabili con le ferie.
Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla domenica successiva (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la
domenica.
Trattandosi di istituto a base annua le frazioni inferiori all'anno saranno calcolate per dodicesimi.
La presente regolamentazione sostituisce a tutti gli effetti quella prevista dal contratto sulle festività abolite.
Art. 16
(Riposo settimanale)
Il riposo settimanale deve essere concesso normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica, con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, salvo l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 18 mentre sarà considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo.
Personale con mansioni impiegatizie
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella per il lavoro festivo.
Personale con mansioni non impiegatizie
Qualora, per esigenze di servizio, la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in altro giorno della settimana non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 3 giorni prima, il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera.
Art. 17 (Giorni festivi)
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) le seguenti festività nazionali o infrasettimanali:
1) Capodanno (1º gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) X. Xxxxxx;
4) lunedì dopo Pasqua (mobile);
5) 25 aprile (anniversario Liberazione);
6) 1º maggio (festa del lavoro);
7) 2 giugno (anniversario della Repubblica);
8) Assunzione (15 agosto);
9) Ognissanti (1º novembre);
10) Immacolata Concezione (8 dicembre);
11) X. Xxxxxx (25 dicembre);
12) X. Xxxxxxx (26 dicembre);
13) festa del Patrono del luogo ove il lavoratore presta la sua opera.
Fermo restando un minimo di 13 festività, qualsiasi variazione anche in aumento, stabilita dall'autorità nell'elenco dei giorni festivi, si intenderà riportata nell'elenco di cui al punto b), e darà luogo al trattamento economico previsto dal presente articolo.
Per le festività di cui al punto b) cadenti di domenica o di sabato o altre festività è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base ad un ventiduesimo di quella mensile. Uguale trattamento spetterà al lavoratore che risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:
a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, xxxxx, permessi e assenze per giustificato motivo;
b) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla volontà del lavoratore.
Lo stesso trattamento è dovuto, per le festività coincidenti con la domenica o con altra festività, anche a coloro che lavorino di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività con il giorno di riposo compensativo.
Nel giorno di coincidenza fra domenica e festività infrasettimanale, il lavoratore di cui al precedente comma, che normalmente lavora di domenica con riposo compensativo in altro giorno, non sarà tenuto ad alcuna prestazione lavorativa. Le eventuali prestazioni quindi saranno compensate come straordinario festivo.
In caso di prestazione d'opera nelle festività elencate nella lett. b) del trattamento di cui ai precedenti commi, sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro prestate con la maggiorazione prevista dagli artt. 18 e 19.
Art. 18
(Lavoro notturno - Lavoro domenicale con riposo compensativo - Lavoro nelle festività nazionali o infrasettimanali)
Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere entro i limiti consentiti dalla legge e nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo e lavoro nelle festività nazionali o infrasettimanali.
E' considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22 alle ore 6. E' considerato compreso in turni avvicendati il lavoro eseguito a turni regolari ed alternati.
E' considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal lavoratore che goda del riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno 3 giorni rispetto alla domenica lavorata.
Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata in base alle voci previste dall'art. 20:
Lavoro notturno:
- compiuto dal guardiano: maggiorazione 15%;
- compreso in turni avvicendati: maggiorazione 15%;
- non compreso in turni avvicendati: maggiorazione 25%.
Lavoro domenicale con riposo compensativo:
- diurno: maggiorazione 20%;
- notturno: maggiorazione 50%.
Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali:
- (prestato nell'ambito dell'orario normale): maggiorazione 50%.
Art. 19
(Lavoro straordinario)
Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi di impedimento.
E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'art. 15.
Le ore straordinarie non possono di norma superare le 2 ore giornaliere, le dodici settimanali e le 220 ore annuali per dipendente.
E' considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali il riposo cade in altro giorno; per questi è lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
E' altresì considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito oltre l'orario di lavoro normale, nei giorni festivi di cui all'art. 17.
E' considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22 alle 6.
Per il lavoro straordinario, fatte salve le norme di miglior favore stabilite da contratti integrativi regionali, provinciali o aziendali, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale determinata in base alle voci previste dall'art. 20:
Lavoro straordinario feriale:
- diurno: maggiorazione 25%;
- notturno: maggiorazione 50%.
Lavoro straordinario festivo:
- diurno: maggiorazione 65%;
- notturno: maggiorazione 75%.
Le suddette percentuali, come pure quelle degli artt. 17 e 18, non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Agli effetti del presente articolo e dei precedenti artt. 17 e 18 la retribuzione oraria verrà determinata secondo le norme fissate dall'art. 20. Ove la retribuzione sia corrisposta in tutto in parte in base a provvigioni o commissioni, si prenderà per base la parte fissa, con minimo in ogni caso della retribuzione di cui all'art. 20.
Art. 20 (Retribuzione)
La retribuzione globale del lavoratore è composta dai seguenti elementi:
1) paga conglobata;
2) eventuali scatti di anzianità maturati ai sensi dell'art. 23 (*);
3) eventuali altri aumenti comunque denominati;
4) indennità di mensa, nelle località dove esiste;
5) altre indennità eventualmente previste dalla contrattazione integrativa.
Sono esclusi dalla retribuzione l'indennità di cassa e maneggio denaro, il rimborso delle spese ed ogni altro emolumento avente carattere di indennizzo.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22. La paga oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168.
La retribuzione sarà corrisposta ad ogni fine mese a mezzo di busta paga compilata a norma di legge. In caso di contestazione sugli elementi costitutivi della retribuzione, al dipendente dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
(*) Xxx. Xxxxxxxx 0.
Xxx. 00
(Xxxx xxxxxxxxxx)
(Xxxx accordo di rinnovo in nota)
A far data rispettivamente dal 1º aprile 2004 e dal 1º aprile 2005 è in vigore la seguente paga conglobata (paga base, contingenza ed E.d.r.):
Livelli | Paga conglobata al | Parametri | |
1º aprile 2004 | 1º aprile 2005 | ||
7º | 1.564,08 | 1.610,06 | 155 |
6º | 1.483,64 | 1.537,35 | 148 |
5º | 1.462,86 | 1.495,80 | 144 |
4º | 1.370,92 | 1.412,70 | 136 |
3º | 1.210,12 | 1.246,50 | 120 |
2º | 1.151,28 | 1.194,56 | 115 |
1º | 1.009,10 | 1.038,75 | 100 |
Per tutti gli istituti del previgente contratto in cui la retribuzione era determinata facendo riferimento ad una percentuale della paga base, la quota spettante al lavoratore sarà quantificata in base ad una percentuale della paga conglobata detratta la indennità di contingenza cristallizzata all'importo vigente alla data del 31 marzo 2004.
N.d.R.: L'accordo 11 dicembre 2006 prevede quanto segue:
A far data rispettivamente dal 1º gennaio 2007 e dal 1º giugno 2007 la paga conglobata verrà aumentata come da tabella sotto indicata:
Livelli | 01.01.2007 | 01.06.2007 |
7º | € 51,00 | € 34,00 |
6º | € 49,00 | € 33,00 |
5º | € 47,00 | € 32,00 |
4º | € 45,00 | € 30,00 |
3º | € 40,00 | € 26,00 |
2º | € 38,00 | € 25,00 |
1º | € 33,00 | € 22,00 |
Art. 22
("Una tantum")
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai dipendenti in forza alla data 1º aprile 2004 sarà riconosciuta un'indennità "una tantum" di € 250,00 lorde, da corrispondere, in eguale misura per tutti i livelli di appartenenza, con la mensilità di settembre 2004.
L'erogazione dell'"una tantum" deve considerarsi a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1º settembre 2003/31 marzo 2004), e sarà riproporzionata "pro-quota" per i lavoratori assunti dopo il 1º settembre 2003.
N.d.R.: L'accordo 11 dicembre 2006 prevede quanto segue:
Ai dipendenti in forza alla data del 1º dicembre 2006 sarà riconosciuta un'indennità "una tantum" di
€ 300,00 lorde da corrispondersi in egual misura per tutti i livelli di appartenenza con la mensilità di febbraio 2007.
L'erogazione dell'"una tantum" deve considerarsi a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1º aprile 2006-31 dicembre 2006) e sarà riproporzionata "pro-quota" per i lavoratori assunti dopo il 1º aprile 2006.
Art. 23
(Scatti di anzianità) (*)
Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata dopo il 18º anno di età presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa azienda), verrà corrisposto, per ogni biennio di anzianità, e fino ad un massimo di 8 bienni, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, un importo in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianità.
Gli importi, da corrispondere all'atto di maturazione del prossimo scatto, sono i seguenti:
Livelli | Importi |
1ºS | € 30,99 |
1º | € 30,21 |
2º | € 27,89 |
3º | € 26,08 |
4º | € 24,53 |
L'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui al precedente comma, verrà corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè eventuali aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nel livello di provenienza. Tale importo, ai fini dell'individuazione del numero di scatti, o frazione di numero di scatti, che a quel momento si considererà maturato dal lavoratore, sarà diviso per il valore dello stesso (in cifra fissa) corrispondente al nuovo livello.
Il lavoratore avrà diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo di otto.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità nel nuovo livello.
La normativa prevista dal presente articolo ha decorrenza dal 1º luglio 1984 e sostituisce a tutti gli effetti quella precedentemente stabilita che pertanto deve considerarsi abrogata.
Con decorrenza 1º aprile 2004 gli importi, da corrispondere all'atto di maturazione del prossimo scatto, rapportati alla nuova classificazione del personale, sono i seguenti:
Livelli | Importi |
7º | € 33,00 |
6º | € 32,50 |
5º | € 32,00 |
4º | € 28,75 |
3º | € 27,75 |
2º | € 26,50 |
(*) Cfr. Allegato 3.
Art. 24
(Tredicesima mensilità o gratifica natalizia)
Per ciascun anno l'azienda è tenuta a corrispondere al personale una tredicesima mensilità o gratifica natalizia pari alla retribuzione globale mensile.
La corresponsione della tredicesima mensilità o gratifica natalizia avverrà normalmente entro il 16 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità o gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato.
Le frazioni di mese non superiori o eguali ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
Art. 25
(Quattordicesima mensilità)
Entro il 10 luglio di ogni anno l'azienda è tenuta a corrispondere al personale una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile in atto al 30 giugno.
La quattordicesima mensilità è riferita all'anno che precede la data di pagamento, cioè al periodo dal 1º luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima per quanti sono i mesi di servizio prestato.
Le frazioni di mese non superiori o eguali ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.
La quattordicesima mensilità deve essere computata solo agli effetti del trattamento di fine rapporto e di preavviso, e, per il personale impiegatizio, anche agli effetti del versamento dei contributi al Fondo di previdenza di cui all'art. 42 del presente contratto.
Art. 26
(Indennità speciali)
1) Indennità di uso di mezzi di trasporto
L'azienda corrisponderà al personale con mansioni non impiegatizie che usa per servizio il proprio mezzo di trasporto, una indennità mensile da concordarsi fra le parti.
2) Alloggio del personale con mansioni non impiegatizie
Al personale con mansioni non impiegatizie, cui per esigenze di servizio l'azienda chieda di restare continuativamente a disposizione dell'azienda stessa, la concessione dell'alloggio sarà gratuita.
3) Indennità di cassa e di maneggio denaro
Al personale impiegatizio con qualifica di cassiere verrà corrisposta una indennità di rischio nella misura del 5% della retribuzione globale mensile.
All'altro personale che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori, verrà corrisposta una indennità di rischio nella misura del 3% della retribuzione globale mensile.
Questa indennità non sarà corrisposta al personale di cui trattasi, nel solo caso in cui l'azienda lo abbia preventivamente esonerato, per iscritto, da ogni responsabilità per le eventuali mancanze nella resa dei conti.
Il ricalcolo delle suddette indennità di cassa e di maneggio denaro, per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza, si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1º gennaio successivo.
Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni andranno a beneficio dell'impiegato. Dichiarazione a verbale
Al personale con mansioni impiegatizie non qualificato cassiere, cui per le sue mansioni venga o sia stata riconosciuta la maggiorazione del 5%, tale indennizzo verrà mantenuto o corrisposto sulla retribuzione globale fintantochè lo stesso esplichi le mansioni suddette.
Art. 27
(Assenze e permessi)
Salvo caso di forza maggiore tutte le assenze devono essere giustificate entro il mattino successivo al primo giorno di assenza.
Nel caso di assenze non giustificate potranno essere applicate le sanzioni di cui al successivo art. 36.
Al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda ha la facoltà di accordare permessi di breve durata per giustificati motivi, senza corrispondere la relativa retribuzione e senza computarli in conto dell'annuale periodo di ferie.
Per i permessi ai lavoratori studenti si rinvia alla dizione dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Il lavoratore a tempo indeterminato può chiedere un periodo di congedo, della durata non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa, per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 luglio 2000, n. 278 ("Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 concernente congedi per eventi e cause particolari").
Il congedo deve essere motivato dalla situazione personale del lavoratore, di un componente della sua famiglia anagrafica, del coniuge, dei figli, e delle altre persone indicate dall'art. 433 del codice civile anche se non conviventi, di persone portatrici di handicap, che siano parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
I gravi motivi per i quali è giustificata la richiesta di congedo di cui al presente comma sono costituiti da:
- necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone indicate sopra;
- necessità di impegno particolare nella cura o nell'assistenza di una delle persone suindicate;
- situazione di grave disagio personale (esclusa l'ipotesi di malattia) del lavoratore;
- specifiche patologie acute o croniche a carico di una delle persone suindicate quali quelle indicate alla lett. d) del comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.
Il congedo può essere fruito in maniera continuativa o frazionata. Il suo godimento viene attestato dal datore di lavoro al termine del rapporto; nel calcolo si computano anche le frazioni di mese.
Durante il periodo di assenza per congedo di cui al presente articolo, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto: non ha diritto a retribuzione alcuna e gli è interdetto lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Salva l'applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 in ordine al riscatto ed alla prosecuzione volontaria, il periodo di congedo non viene computato ai fini dell'anzianità di servizio ed ai fini previdenziali.
Il lavoratore che intenda godere del permesso di cui al presente articolo ne deve fare domanda per iscritto con un preavviso, salvo casi di oggettiva impossibilità, di almeno giorni quindici di calendario specificando, sempre con il rispetto della riservatezza della persona interessata, il motivo della domanda ed allegando idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. Devono essere indicate altresì la decorrenza e la durata del periodo o dei periodi di congedo richiesti e, ove sia possibile, indicata anche una durata minima. Ove il congedo venga richiesto per situazioni che richiedano particolare impegno del dipendente o per la sua situazione di grave disagio personale, in uno con la domanda deve essere indicata la sussistenza delle condizioni ivi previste.
Entro venti giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, l'azienda deve pronunciarsi in ordine alla stessa.
E' data facoltà alle parti di indicare se sia o meno possibile il rientro del lavoratore in azienda anticipatamente ed in caso affermativo di specificare con quale preavviso. In ogni caso, con il consenso dell'azienda, il lavoratore può sempre rientrare in epoca anticipata.
In caso di particolare accoglimento o di diniego, il lavoratore può chiedere il riesame della sua domanda nei successivi venti giorni assistito dalle R.S.A./R.S.U. o dalle XX.XX. territoriali.
In applicazione del disposto dell'art. 4, comma 3 della legge n. 53/2000, il dipendente che riprenda l'attività lavorativa dopo avere goduto di un congedo ai sensi del presente articolo per complessivi due anni, potrà frequentare un corso di formazione teorico-pratico della durata massima di 160 ore delle quali almeno metà di formazione teorica; ove il periodo di congedo sia stato inferiore a due anni, la durata del corso verrà riproporzionata in relazione alla durata del congedo ed alle mansioni del dipendente.
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
Art. 28
(Permessi per cariche sindacali ed aspettativa)
I componenti degli Organi direttivi, provinciali e nazionali delle Associazioni di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto a permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette.
Tali permessi saranno concessi per un massimo di giorni 9 all'anno.
Ove alle dipendenze di una stessa azienda vi siano più lavoratori che ne possono beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e nel complesso non potranno comunque superare il massimo di 18 giorni all'anno.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro che provvederanno a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.
Per l'adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra nonchè per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive, potrà essere concesso un periodo di aspettativa della durata massima di mesi 6 rinnovabili, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti.
I dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Hanno diritto a tali permessi almeno:
a) un dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b).
I permessi retribuiti per i dirigenti sindacali aziendali non potranno essere inferiori a 8 ore mensili nelle aziende di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori a 2 ore all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 1º comma deve darne comunicazione scritta all'impresa 24 ore prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali.
I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione alle trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni l'anno.
I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta all'impresa 3 giorni prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali.
Volontariato
In relazione a quanto previsto dall'art. 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le parti concordano che i lavoratori che fanno parte delle Organizzazioni del volontariato iscritte ai registri previsti dalla legge predetta, hanno diritto di usufruire, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, delle forme di flessibilità dell'orario e delle turnazioni in atto aziendalmente.
A livello aziendale saranno definiti i criteri di accesso alla presente normativa.
Art. 29
(Diritto allo studio)
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le aziende concorderanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonchè i corsi di formazione professionale istituiti a livello nazionale di cui all'art. 2, punto f), del presente contratto ed inoltre verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dalla legge n. 53/2000.
I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal 1º ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nell'unità produttiva a tale data.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.
Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno.
In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.
Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 3º e 4º comma del presente articolo, la Direzione aziendale d'accordo con la Rappresentanza sindacale, ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti 3º e 4º comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.
E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinchè dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al 1º comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività delle agenzie marittime.
Art. 30
(Congedo matrimoniale)
Al dipendente compete, per contrarre matrimonio, un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.
Tale diritto è esteso alle unioni di fatto. Ai sensi del presente articolo si intende per "unione di fatto" il rapporto tra due persone, anche dello stesso sesso, legate in modo continuativo da comunione di vita affettiva e materiale, perdurante da almeno 6 mesi e risultante da certificazione anagrafica - stato di famiglia - che attesti lo stato di convivenza.
Il matrimonio successivo ad una unione di fatto per la quale sia stato fruito il relativo congedo non dà diritto ad un nuovo congedo, ed in caso di cessazione di una unione di fatto, il congedo per una nuova unione non potrà essere richiesto prima che sia trascorso, dalla cessazione del precedente, un periodo di tempo pari al termine necessario per la richiesta di divorzio dopo la separazione.
Il congedo di cui al presente articolo non si computa nell'annuale periodo di ferie.
Art. 31 (Ferie)
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 22 giorni.
I suddetti periodi di ferie vanno computati per giorni lavorativi (escluso il sabato).
Nell'anno di assunzione, in quello di cessazione, come pure in quello di passaggio di scaglione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori.
Il periodo di prova, una volta ultimato, va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie spettanti.
La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e il personale avrà diritto allo stesso od alle indennità sostitutive dei giorni maturati e non goduti.
Qualora il lavoratore abbia goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, il datore di lavoro avrà diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie godute e non maturate.
L'epoca delle ferie sarà fissata dall'azienda tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore e previa consultazione, al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, con le Commissioni interne e le Rappresentanze sindacali aziendali.
Le ferie superiori ai 15 giorni potranno essere divise in due periodi.
L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore.
In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento delle ferie o di spostamento del periodo precedentemente fissato, il lavoratore avrà diritto al rimborso delle spese, comprovate documentalmente, derivategli dall'interruzione o dallo spostamento.
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
Il periodo di ferie non può essere sostituito dalla relativa indennità salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui le ferie non siano state fruite nel termine dell'anno di lavoro, il
diritto non è ovviamente perduto.
Art. 32
(Trattamento di malattia o infortunio)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'assenza per malattia o per infortunio dovrà essere comunicata entro 24 ore, salvo i casi di giustificato motivo.
A richiesta dell'azienda il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato medico.
Il controllo dell'assenza per infermità può essere effettuato attraverso i servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti.
Nel caso di interruzione del servizio dovuto ad infortunio o malattia, verrà accordato al dipendente non in prova, il seguente trattamento:
1) per anzianità di servizio fino a sette anni: conservazione del posto di lavoro per mesi nove e corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per quattro mesi e della metà di essa per altri cinque mesi;
2) per anzianità di servizio oltre i sette anni: conservazione del posto per dodici mesi e corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per quattro mesi e della metà di essa per altri otto mesi.
Il trattamento di cui sopra è comprensivo di quanto erogato dall'INPS, esclusa la parte di indennità afferente all'eventuale lavoro straordinario compreso fra gli elementi retributivi presi a base per il computo dell'indennità stessa.
Il trattamento di cui ai due precedenti commi cesserà qualora il dipendente con più periodi di malattia raggiunga in complesso, durante 18 mesi consecutivi, i limiti massimi rispettivamente previsti nei diversi casi contemplati.
In caso di malattie particolarmente gravi, quali a scopo esemplificativo Tbc, tumori, è concesso un periodo di aspettativa non superiore a 12 mesi non retribuito. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell'anzianità di servizio. La richiesta di aspettativa deve essere presentata entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti nel comma precedente.
Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento del dipendente, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli derivanti dalle seguenti patologie: Tbc, tumori, sclerosi multipla, morbo di Parkinson, morbo di Halzaimer, occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 18 mesi. L'arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 18 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con l'esclusione del periodo di prova.
L'esclusione dal computo del periodo di comporto delle assenze derivanti dalle patologie sopraindicate avverrà solo se certificate e tempestivamente comunicate all'azienda al momento del loro insorgere. L'esclusione dal periodo di comporto decorrerà dal momento della effettiva comunicazione all'azienda.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al dipendente di
riprendere servizio, egli potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto di cui all'art. 41. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare a suo carico contro gli infortuni sul lavoro tutto il personale con mansioni impiegatizie che abitualmente esplica le sue mansioni fuori dell'ufficio.
L'assicurazione di cui al precedente comma deve garantire all'impiegato, ove già non assicurato con l'INAIL:
- per il caso di morte: 5 annualità di retribuzione globale;
- per il caso di invalidità permanente: 6 annualità di retribuzione globale.
N.d.R.: L'accordo 11 dicembre 2006 prevede quanto segue:
Per ciò che concerne l'art. 32 del c.c.n.l. relativo al comporto durante il periodo di infortunio le parti convengono che nella fase preliminare del rinnovo della parte normativa del c.c.n.l. futuro, sarà definita una norma tesa a regolamentare l'esclusione dell'infortunio dal comporto.
Art. 33 (Diritti civili)
Tossicodipendenti
I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle UU.SS.LL. o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore ai 12 mesi.
L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità.
I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono essere a loro volta posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il Servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, 2º comma, lett. b), della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso all'impiego nonchè per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi.
Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, e sono sottoposti a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di
lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 309/1990 e successive modificazioni.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dalla legge n. 53/2000 e dai decreti ministeriali d'attuazione.
Tutela delle persone handicappate
La lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonchè colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito, fruibili anche in maniera continuativa od oraria, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti dall'art. 7 della citata legge n. 1204/1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7, nonchè quelle contenute negli artt. 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Il genitore o familiare lavoratore che assiste con continuità un parente od un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita ad altra sede senza il proprio consenso.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli Organismi competenti.
Etilismo
Al lavoratore assunto a tempo indeterminato, cui viene accertato lo stato di etilismo, e che accede a programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle UU.SS.LL. o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali abilitate, può essere concesso per una sola volta, compatibilmente con le esigenze aziendali e di servizio, un periodo di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore ai 3 mesi.
A tal fine, il lavoratore è tenuto a presentare unitamente alla relativa richiesta, la documentazione attestante lo stato di etilismo e l'ammissione al programma di riabilitazione.
Ogni mese il lavoratore dovrà presentare adeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l'effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro 7 giorni dal completamento del trattamento riabilitativo, o alla scadenza dell'annualità ovvero alla data dell'eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.
L'aspettativa prevista dal comma 2 costituisce interruzione del servizio. Pertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione, nè si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.
Per la sostituzione del lavoratore in aspettativa, l'azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.
Lavoratori malati di Aids
In applicazione della legge n. 135/1990 l'azienda si impegna, in particolare, a:
- non effettuare sul personale accertamenti sanitari finalizzati all'individuazione della patologia;
- garantire il posto di lavoro e la riservatezza, favorendo nel contempo l'inserimento nell'ambiente lavorativo ed accordando turni di lavoro, orari anche individuali, mansioni e sedi che agevolino le terapie.
Lavoratori affetti da virus HIV
1) Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è vietato al datore di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di sieropositività.
2) Nel caso in cui i soggetti sopra menzionati svolgano o dovessero svolgere mansioni che possono comportare rischi per la salute dei terzi sono ammessi accertamenti sanitari a tutela del bene della salute costituzionalmente tutelato.
3) L'azienda ha l'obbligo di garantire il posto di lavoro e la riservatezza favorendo nel contempo l'inserimento nell'ambiente di lavoro e accordando orari di lavoro, mansioni e sedi che permettano di effettuare tutte le terapie.
Art. 34
(Tutela della maternità)
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve, in tale evenienza:
a) conservare il posto alle lavoratrici per il periodo previsto dalla legge;
b) integrare l'indennità a carico dell'INPS sino al raggiungimento delle seguenti aliquote:
1) primi quattro mesi: 100%;
2) quinto mese: 80%;
3) sesto mese: 50%;
della retribuzione globale mensile.
L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianità di servizio per il
periodo di cui al punto a).
Al rientro dall'assenza per maternità la lavoratrice madre sarà di norma inquadrata nuovamente nella mansione svolta precedentemente.
Congedi per la malattia del figlio
Entrambi i genitori hanno diritto ad assentarsi, alternativamente, dal lavoro, per le malattie del figlio fino a otto anni di età con le seguenti modalità:
Entro i tre anni di età del bambino
Entro i tre anni di età del figlio non c'è alcun limite temporale ai congedi per malattia e i primi due giorni per ogni anno, verranno retribuiti al 100%.
Dai tre agli otto anni di età del bambino
Dai tre agli otto anni di età del bambino è prevista l'assenza dal lavoro nel limite di 5 giorni lavorativi non retribuiti ogni anno per ciascun genitore per ciascun figlio.
L'azienda in aggiunta a quanto sopra concederà 1 giorno di permesso retribuito, in aggiunta agli altri permessi, per ogni anno dal terzo anno di età del bambino all'ottavo per malattia.
Il congedo per malattia del figlio spetta al genitore richiedente anche se l'altro non ne ha il diritto. Il ricovero ospedaliero del figlio interrompe il decorso delle ferie di cui sia in fruizione il genitore.
Art. 35
(Servizio militare)
In caso di chiamata alle armi per obblighi di leva si applicano le norme del D.L. 13 settembre 1946, n. 303.
La chiamata alle armi, salvo che per i lavoratori in prova, non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo passato sotto le armi sarà considerato utile agli effetti dell'indennità di anzianità.
In caso di richiamo alle armi si applicano le norme della legge 3 maggio 1955, n. 370, e la durata del richiamo viene computata nell'anzianità di servizio.
Quando il dipendente sia in prova, il richiamo alle armi determina la sospensione del rapporto di lavoro.
Terminato il servizio militare, il dipendente dovrà presentarsi in azienda per riprendere servizio entro 30 giorni.
Qualora il dipendente non si presenti entro i termini sarà considerato dimissionario.
Art. 36
(Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti)
Ferme restando le norme previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nello svolgimento del rapporto di lavoro i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
Il lavoratore deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) svolgere l'attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro, impartitegli dall'imprenditore o dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
3) non trattare affari per proprio conto o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti alla organizzazione ed ai metodi di lavoro dell'azienda, non farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio;
4) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
6) avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti e quant'altro a lui affidato.
In conformità a quanto previsto dall'art. 7 della citata legge n. 300/1970, l'inosservanza da parte dei dipendenti dei doveri attinenti allo svolgimento della prestazione lavorativa ed alla correttezza del comportamento potrà dar luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
1) rimprovero verbale per le mancanze più lievi;
2) rimprovero scritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3) multa non superiore all'importo di 3 ore di stipendio;
4) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore ai 5 giorni. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo, senza giustificato motivo;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
- guasti per incuria il materiale o la merce che deve trasportare o che comunque abbia in consegna oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali guasti verificatisi;
- sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto o durante il lavoro;
- tenga un contegno inurbano e scorretto verso la clientela ed il pubblico;
- commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
Il provvedimento della sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e lavoro, si applica nei confronti del lavoratore che:
- si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi di lavoro;
- per negligenza nel servizio, arrechi danni al materiale, alle persone o alle macchine;
- si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
- persista a commettere mancanze già disciplinate con la multa. L'importo delle multe disciplinari verrà versato all'INPS.
Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute nel presente articolo, nonchè quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7 della legge
20 maggio 1970, n. 300, o di quelle previste dall'art. 49 del presente contratto.
Art. 37
(Responsabilità dell'autista e del personale di scorta - Ritiro patente - Pulizia macchina)
L'autista non deve essere comandato, nè destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto sopra, l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e di scarico dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate.
L'autista è responsabile dei veicoli affidatigli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale e delle merci che ricevono in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti o danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
L'autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in normale stato di funzionamento, che non manchi del necessario e, in caso contrario, ne deve dare immediatamente avviso all'azienda.
L'autista al quale venga ritirata la patente di guida, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi senza percepire retribuzione alcuna. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepirà il salario della categoria nella quale viene a prestare servizio.
Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l'azienda potrà adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria della categoria alla quale egli viene adibito.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposta l'indennità di licenziamento di cui all'art. 43, secondo la retribuzione percepita nella categoria cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia.
Dette operazioni rientrano nell'orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l'orario normale di lavoro, esse saranno considerate come prestazioni straordinarie.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.
Art. 38
(Trasferte e rimborso spese)
Al personale in missione per servizio, l'azienda corrisponderà:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio obblighi il personale ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive, necessarie per l'espletamento della missione.
Al personale chiamato quale teste in causa civile o penale per motivi inerenti il servizio, oltre alla retribuzione, saranno rimborsate le eventuali spese sostenute per viaggi, vitto e alloggio;
d) una diaria, in aggiunta al trattamento di cui sopra, di euro 13,43 giornaliere nei casi in cui la missione comporti una permanenza fuori dalla sede di lavoro superiore a 12 ore.
Art. 39 (Trasferimenti)
Al lavoratore che sia trasferito, per disposizione dell'azienda, da una sede all'altra situata in località che comporti l'effettivo trasferimento del domicilio, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sè, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.).
Le modalità e i termini di tale rimborso spese saranno concordati preventivamente con l'azienda.
Al personale, in caso di trasferimento, oltre al predetto rimborso è dovuta anche una diaria "una tantum" nella misura di due terzi della retribuzione globale mensile, più un decimo della retribuzione mensile per ogni familiare a carico che si trasferisce.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro prima della comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di 4 mesi di pigione.
Il provvedimento di trasferimento deve essere comunicato per iscritto con il preavviso di 1 mese.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, l'Organizzazione imprenditoriale competente per territorio invierà alle XX.XX. copia della lettera con la quale viene comunicato al lavoratore il trasferimento che comporti per il lavoratore stesso un cambiamento di domicilio al di fuori dal comune di residenza originario.
Il personale che non accetti il trasferimento, se licenziato, ha diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso.
Il personale trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione, e salva l'applicazione dei nuovi minimi tabellari delle località ove viene trasferito se più favorevoli, nonchè il riconoscimento di quelle indennità e competenze che siano inerenti alle nuove condizioni locali e alle particolari nuove prestazioni.
Art. 40
(Preavviso di licenziamento e di dimissioni)
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso per giusta causa che è disciplinato dall'art. 2119 del codice civile e dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non può essere risolto da parte dell'azienda senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
A) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio:
1) due mesi e quindici giorni per gli impiegati di 7º e di 6º livello;
2) mesi uno e quindici giorni per gli impiegati di 5º livello;
3) mesi uno per gli impiegati degli altri livelli.
B) Per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
1) mesi tre e quindici giorni per gli impiegati di 7º e 6º livello;
2) mesi due per gli impiegati di 5º livello;
3) mesi 1 e quindici giorni per gli impiegati degli altri livelli.
C) Per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
1) mesi quattro e quindici giorni per gli impiegati di 7º e 6º livello;
2) mesi due e quindici giorni per gli impiegati di 5º livello;
3) mesi due per gli impiegati degli altri livelli.
D) Per il personale con mansioni non impiegatizie:
- sei giorni lavorativi.
In caso di dimissioni il lavoratore dovrà dare preavviso pari al 50% delle misure sopra indicate.
I termini di disdetta decorrono per gli impiegati dalla metà o dalla fine di ciascun mese, e per il personale con mansioni non impiegatizie dal lunedì.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione globale per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di rinunciare al preavviso prima che questo abbia avuto inizio, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo all'altra parte.
Durante il decorso del preavviso il lavoratore ha diritto di ottenere permessi in ragione di due ore giornaliere o di dodici ore settimanali per la ricerca di altra occupazione.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.
Art. 41
(Trattamento di fine rapporto)
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo.
Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982, il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure dell'art. 39, c.c.n.l. 13 giugno 1980.
Ai sensi e per gli effetti del 2º comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:
- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario, se corrisposti con le modalità di cui all'art. 18 del presente contratto, e per lavoro festivo;
- la indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 40;
- la indennità sostitutiva di ferie;
- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonchè il 50% delle stesse quando hanno carattere continuativo;
- le indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (INPS, INAIL) (*);
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del datore di lavoro;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.
Per le anticipazioni previste dalla legge n. 297/1982 e n. 53/2000 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate nell'Allegato 2 al c.c.n.l. 28 giugno 1984.
(*) 3º comma, art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297: "In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonchè in caso di sospensione totale o parziale perla quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al 1º comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro".
Art. 42 (Previdenza)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A favore del personale impiegatizio, dipendente da aziende inquadrate agli effetti contributivi nel settore commercio, è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con il contratto collettivo 25 gennaio 1936, e con le successive modifiche ed integrazioni.
I contributi al Fondo di previdenza di cui al contratto citato vengono calcolati sullo stipendio mensile e precisamente sulle voci 1, 2, 3 e 4 dell'art. 20 nonchè sulla 13ª e 14ª erogazione, anche queste determinate in base alle voci sopra citate.
Il personale impiegatizio di età inferiore a 18 anni è escluso dalla iscrizione al Fondo.
Al fine di garantire una maggiore aderenza delle prestazioni previdenziali del Fondo alle linee e tendenze di riforma del sistema previdenziale italiano, sempre negli ambiti definiti dal D.Lgs. n. 509/1994, le parti convengono quanto segue:
- per tutti i lavoratori di aziende che versano contributi al FASC, che entreranno nel settore a far data dal 1º gennaio 2002 le prestazioni previdenziali del Fondo avranno carattere pensionistico aggiuntivo e verranno corrisposte eliminando eventuali disparità di trattamento tra lavoratrici e lavoratori, con le stesse modalità e con gli stessi requisiti previsti nell'art. 7 del D.Lgs. n. 124/1993;
- tutti i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 2001 potranno optare, in relazione ai contributi futuri, per il nuovo regime di prestazioni come sopra previsto, sulla base dell'aspettativa di migliori rendimenti conseguente all'impiego di capitali per un più lungo periodo e alle incentivazioni che verranno determinate dal C.d.A. del Fondo; i lavoratori che opteranno per il nuovo regime di prestazioni dovranno altresì scegliere se destinarvi anche quanto maturato precedentemente alla data del nuovo regime di prestazioni o se conservare per detta quota l'attuale trattamento. Il C.d.A. del Fondo individuerà inoltre le scadenze entro le quali i lavoratori dovranno esprimere le opzioni suddette.
Dall'applicazione del nuovo meccanismo saranno esclusi tutti i soggetti che si trovano ad avere
maturato una anzianità contributiva ai fini INPS tale che permetta loro, nel giro di un breve lasso temporale (5 anni) di accedere alla pensione di vecchiaia o di anzianità;
- agli attuali dipendenti che non optino per il nuovo regime continueranno ad essere riconosciute, all'atto dell'uscita dal settore, le prestazioni ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, consistenti nella liquidazione del capitale versato e degli interessi accreditati alla fine dell'anno sulla base dei risultati di bilancio.
N.d.R.: Per il Fondo di previdenza complementare PREV.I.LOG. si veda l'accordo 21 febbraio 2007 in calce al c.c.n.l.
Art. 43
(Indennità in caso di morte)
In caso di decesso del lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme del codice civile.
Per il personale con mansioni impiegatizie deve essere fatta deduzione di quanto gli eredi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda.
Art. 44
(Cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione)
Cessato il rapporto di lavoro, l'azienda consegnerà al lavoratore che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, le tessere di assicurazione ed ogni altro documento di pertinenza dell'interessato; ciò sempre che non ne sia impedita da cause di forza maggiore.
L'azienda rilascerà inoltre al lavoratore e nonostante eventuali contestazioni in corso:
- un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore ha svolto la sua attività nell'azienda, la categoria in atto alla cessazione del rapporto, nonchè le mansioni svolte;
- un prospetto, con le caratteristiche previste dalla legge per i prospetti di paga, con l'indicazione particolareggiata delle indennità spettanti al lavoratore in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora esistano contestazioni sull'ammontare delle indennità di liquidazione, la ditta corrisponderà al lavoratore la parte non contestata.
Art. 45
(Cessione - Trasformazione - Fallimento e cessazione dell'azienda)
La cessione o la trasformazione dell'azienda in qualsiasi modo non risolve di per sè il rapporto di lavoro ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salva la facoltà di ciascun dipendente di chiedere la corresponsione del trattamento di fine rapporto e di iniziare "ex novo" un altro rapporto di lavoro.
In caso di fallimento della ditta, seguito dal licenziamento del lavoratore o in caso di cessazione dell'azienda, il lavoratore stesso avrà diritto all'indennità di preavviso e al trattamento di fine
rapporto stabiliti nel presente contratto come per il caso di licenziamento.
Art. 46
(Ammortizzatori sociali)
Xxxxx restando quanto previsto dall'Ente bilaterale nazionale, le parti riconoscono altresì la necessità di predisporre gli strumenti più idonei ad assicurare ai lavoratori, di ogni qualifica e livello, un'adeguata formazione professionale, nonchè la necessità di garantire agli stessi la partecipazione a corsi di riqualificazione, al fine di favorire lo sviluppo di nuove professionalità e competenze e, in ultimo, in caso di ricorso da parte dell'azienda ad ammortizzatori sociali, un più celere ed agevole reinserimento nel mercato del lavoro.
In tale ottica, le parti sono concordi nell'istituire una Commissione paritetica, avente come obiettivo quello di provvedere all'elaborazione di progetti di formazione e riqualificazione che siano in grado, fra l'altro, di accedere alle risorse stanziate a livello comunitario, statale e regionale utilizzando anche, laddove esistono, strutture già funzionanti (vedi Ufficio di collocamento interno di Assoagenti e Federagenti). A tale scopo le parti sottoscrivono un avviso comune che le impegna (considerato anche la riforma degli ammortizzatori sociali attualmente in discussione al Senato, art. 848-bis) a far sì che anche questo settore venga interessato da adeguati strumenti.
Art. 47
(Secondo livello di contrattazione)
Il secondo livello di contrattazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del Capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo 23 luglio 1993, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente c.c.n.l. e verrà pertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del c.c.n.l. in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicate.
Gli accordi di secondo livello hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali, al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del c.c.n.l. Le piattaforme per la stipulazione degli accordi di secondo livello potranno essere presentate entro il 28 febbraio 1997.
Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello territoriale devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento previsto dalle norme di legge da emanare in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993. Le parti auspicano una rapida emanazione di tali norme e si impegnano ad agire affinchè le rispettive Confederazioni intervengano in tal senso nei confronti del Governo e degli Organi istituzionali.
Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonchè ai risultati dell'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi del secondo livello di contrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
Precedenti erogazioni economiche contrattate a titolo di produttività, comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovranno essere ricondotte, senza assorbimenti, nell'ambito delle nuove
erogazioni sia per la parte variabile che per la parte fissa.
I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese: le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie.
Al fine dell'acquisizione degli elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le parti, anche in base ai dati degli Osservatori regionali, valuteranno preventivamente le condizioni di comparto del territorio. Laddove a livello territoriale non fosse avviata la contrattazione di secondo livello, che si svolgerà una sola volta nel corso dell'attuale vigenza contrattuale, dopo 30 giorni dalla presentazione della piattaforma o non fosse definito l'accordo dopo 90 giorni dalla presentazione della medesima, ai lavoratori interessati le aziende corrisponderanno, a titolo di salario di produttività, un'erogazione provvisoria ed assorbibile corrispondente al 2,50% dei minimi tabellari.
A decorrere dal 1º giugno 2004 si avrà una erogazione, attraverso "ticket restaurant", dell'importo di
€ 1,36 giornalieri.
Oltre alle erogazioni salariali correlate ai parametri definiti dall'accordo interconfederale recepito dal presente articolo, alla contrattazione territoriale vengono altresì demandate le seguenti materie:
a) individuazione di figure professionali non esemplificate nella classificazione, da sottoporre alla verifica dell'apposita Commissione nazionale prima dell'inquadramento;
b) l'applicazione delle norme inerenti l'orario di lavoro e le forme di articolazione previste dall'art. 15;
c) la gestione dell'orario straordinario in relazione ai previsti meccanismi di cumulo delle ore prestate, con trasformazione delle stesse in riposi compensativi;
d) le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni in attuazione delle norme esistenti;
e) la misura di indennità di mensa e/o indennità o ticket sostitutivi mensa ed eventuali altre indennità connesse a specifiche e comprovate situazioni territoriali;
f) la sperimentazione di forme innovative di organizzazione del lavoro funzionali alla rotazione di mansione ed alla crescita professionale;
g) la definizione di fabbisogni formativi e la contrattazione di percorsi professionali.
Le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente contratto nazionale per tutto il suo periodo di validità.
Le XX.XX. dei lavoratori stipulanti il presente contratto si impegnano, anche a nome dei propri Organismi territoriali, a dare corretta attuazione dei principi del presente articolo.
In questo ambito, le parti si impegnano ad avviare i confronti richiesti in applicazione del presente articolo.
Il secondo livello di contrattazione avrà scadenza il 31 dicembre 2007.
Art. 48
(Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Sostituzione degli usi e condizioni di migliore favore)
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro.
Il presente contratto, sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini anche se più favorevoli ai lavoratori, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste nel contratto stesso.
La previdenza e le indennità di licenziamento per il personale impiegatizio anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni complessivamente più favorevoli in atto, nell'ambito di ogni singolo istituto.
Art. 49
(Controversie individuali e collettive)
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro per l'applicazione delle norme del presente contratto, devono essere sottoposte a tentativo di conciliazione secondo le seguenti procedure.
Il lavoratore o i lavoratori che ritengano disattese nei propri confronti le norme contrattuali debbono avanzare reclamo alla Direzione aziendale, direttamente o tramite la Commissione interna.
Il reclamo deve essere esaminato e discusso tra le parti interessate entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione.
Nel caso di mancato accordo le controversie devono essere demandate all'esame delle competenti Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, le quali dovranno pronunciarsi entro i successivi 30 giorni, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive, sulla interpretazione del presente contratto, saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
Art. 50
(Delegato aziendale)
Nelle aziende che occupano da 7 dipendenti e sino a 15 le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare un unico delegato aziendale, su indicazione della maggioranza dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
Rappresentanze sindacali unitarie
Le parti convengono di recepire l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie.
Il numero massimo dei componenti le R.S.U. è il seguente:
- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti;
- 4 componenti nelle unità produttive che occupano da 71 a 110 dipendenti;
- 6 componenti nelle unità produttive che occupano da 111 a 250 dipendenti;
- 9 componenti nelle unità produttive che occupano oltre 250 dipendenti.
Art. 51
(Trattenuta dei contributi sindacali)
L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo sindacale a quei dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata all'azienda tramite l'Organizzazione sindacale.
La delega è annuale e si intende rinnovata per gli anni successivi se non viene revocata entro il mese di settembre. La revoca avrà effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello cui la delega si riferisce.
La delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'Organizzazione sindacale a cui l'azienda dovrà versarlo.
Le trattenute in cifra saranno effettuate ogni mese sulle relative competenze del lavoratore.
Le quote sindacali trattenute all'azienda verranno versate secondo le modalità indicate da ciascun Sindacato.
Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già concordati ed in atto in sede aziendale, restano invariati.
Art. 52
(Decorrenza e durata del contratto)
Il presente contratto collettivo di lavoro entra in vigore il 1º aprile 2004 e avrà scadenza alla data del 31 marzo 2008, salvo le decorrenze previste per i singoli istituti.
Ove non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato per sei mesi, e così di sei mesi in sei mesi.
Livelli | Paga base al 1º ottobre 2000 | Paga base al 1º febbraio 2001 |
1ºS | 871,26 | 903,28 |
1º | 791,21 | 821,17 |
2º | 702,90 | 730,27 |
3º | 561,39 | 585,15 |
4º | 504,06 | 526,27 |
Allegato 1 Tabelle Tabella A
5º | 395,09 | 413,17 |
Tabella B
Livelli | Paga base al 1º gennaio 2002 | Paga base al 1º aprile 2002 |
1ºS | 949,45 | 980,23 |
1º | 864,55 | 893,47 |
2º | 770,55 | 797,41 |
3º | 622,33 | 647,12 |
4º | 560,36 | 583,08 |
5º | 441,06 | 459,65 |
Allegato 2
Nota (Dichiarazione a verbale)
Art. 15, c.c.n.l. 28 giugno 1984
Le parti precisano che a partire dal 1º luglio 1984 il minimo tabellare di cui al punto 1 dell'art. 15 del presente contratto è così costituito:
a) minimo tabellare del c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 1982;
b) aumenti retributivi previsti, alle rispettive scadenze, dalla tabella di cui all'art. 16;
c) l'importo pari ad uno scatto di anzianità nella misura convenzionale concordata in:
Livelli Euro | |
1ºS | 23,71 |
1º | 23,68 |
2º | 21,79 |
3º | 20,22 |
4º | 19,91 |
5º | 18,64 |
da assorbire dal valore degli scatti di anzianità.
Per i 5 livelli previsti dalla classificazione del personale di cui all'art. 3 del presente contratto la paga base nazionale conglobata nelle misure indicate nelle allegate Tabelle A, B e C si raggiunge con le modalità e le decorrenze indicate nel successivo art. 16 sommando alla paga base nazionale conglobata in atto al 30 giugno 1984:
a) l'importo di cui alla lett. c) della Dichiarazione a verbale del presente art. 16;
b) gli aumenti di cui al successivo art. 16.
Norma transitoria
Art. 15, c.c.n.l. 28 giugno 1984
Ai lavoratori assunti dal 1º luglio 1982 fino al 30 giugno 1983, verrà corrisposta a decorrere dal 1º luglio 1984, la retribuzione base prevista, per il livello di appartenenza, dall'art. 15 punto 1 del presente contratto.
Ai suddetti lavoratori verrà riconosciuta, al momento della maturazione del primo biennio di anzianità, la differenza tra l'importo dello scatto vigente in base all'art. 18 e l'importo dello scatto conglobato in base alla Dichiarazione a verbale di cui al punto c) del presente articolo.
Tale frazione di scatto verrà assorbita in occasione del completamento della serie di 8 scatti.
Per i lavoratori assunti dal 1º luglio 1983 e fino al 30 giugno 1984, la retribuzione base a decorrere dal 1º gennaio 1985, sarà quella prevista dal punto 1 dell'art. 15. A decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento di 1 anno di anzianità, verrà applicata ai suddetti lavoratori la normativa indicata nei commi 2 e 3 della presente Norma transitoria.
Per i lavoratori assunti successivamente al 1º luglio 1984, la retribuzione base sarà quella prevista dal punto 1 dell'art. 15, a decorrere dal 1º luglio 1984.
Ai suddetti lavoratori verrà corrisposta, con decorrenza dal primo giorno successivo a quello in cui si compie il primo scatto di anzianità, la differenza tra l'importo dello scatto in cifra fissa vigente in base all'art. 18 e quella dello scatto di anzianità nella misura convenzionale concordata in base alla lett. c) della Dichiarazione a verbale del presente articolo.
Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il 3º anno di anzianità ai suddetti lavoratori verrà corrisposta la differenza utile al raggiungimento dell'importo dello scatto in cifra fissa determinato dall'art. 18.
Allegato 3
Norma transitoria
Art. 19, c.c.n.l. 28 giugno 1984
Xxxxx restando che a partire dal 1º luglio 1984 non deve più essere effettuato il ricalcolo degli scatti di anzianità per effetto delle variazioni di indennità di contingenza, nei confronti dei lavoratori in servizio al 1º luglio 1984, che abbiano già maturato un importo a titolo di scatti di anzianità a tale data, si è convenuto di operare nel seguente modo:
a) la somma maturata a titolo di scatti di anzianità sarà ridotta di un importo pari a quello conglobato nella tabella dei nuovi minimi tabellari come da punto c) della Dichiarazione a verbale di cui all'art. 15;
b) la differenza risultante sarà divisa per il nuovo valore dello scatto di anzianità in cifra fissa riferito al livello di appartenenza alla data di entrata in vigore del contratto al fine di determinare il numero o la frazione degli scatti di anzianità già maturati al 30 giugno 1984;
c) il lavoratore avrà diritto a maturare i residui scatti di anzianità - o frazioni - all'atto del compimento del biennio di anzianità fino al raggiungimento del numero massimo di otto;
d) la frazione di biennio in corso al 1º luglio 1984 sarà considerata utile ai fini della maturazione dello scatto di anzianità nel nuovo regime.
Allegato 4
Nota (Dichiarazione a verbale)
Art. 46, c.c.n.l. 21 settembre 1995
Le parti si danno atto che l'erogazione dei "decimi" e "quinti" e la loro distribuzione è regolata da usi, consuetudini o accordi; per quanto concerne la parte contributiva si fa riferimento ai decreti- legge o leggi in materia esistenti o futuri.
La suddetta dichiarazione sarà parte integrante degli allegati contrattuali. Allegato 5
Accordo nazionale sui contratti di formazione o lavoro
Premessa
Le parti, considerato che:
1) la realizzazione di un maggiore sviluppo rientra fra i loro comuni obiettivi e che ad esso intendono concorrere attraverso comportamenti coerenti nonchè fornendo concrete indicazioni nel corso di appositi incontri;
2) il perseguimento degli obiettivi di rientro dall'inflazione per il prossimo triennio a partire dal 1996 e la crescita produttiva, premessa indispensabile per favorire l'occupazione, costituiscono un impegno comune di fondamentale importanza in vista di una crescita economica equilibrata. Pertanto ciascuna delle parti eserciterà gli opportuni coordinamenti nell'ambito delle relazioni sindacali affinchè il contenimento della dinamica del costo del lavoro e la difesa del potere d'acquisto dei salari siano coerenti con gli obiettivi di cui sopra;
3) per favorire l'incremento dell'occupazione, in particolare femminile e giovanile, uno degli impegni prioritari è l'attivazione di comuni interventi per affrontare i problemi della formazione e dell'addestramento professionale.
Convengono quanto segue:
- di attivare nel quadro delle nuove relazioni sindacali tra Federagenti e FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, strumenti contrattuali e legislativi atti a favorire l'inserimento dei giovani nelle aziende associate alla Federagenti;
- di utilizzare le disposizioni della legge n. 863/1984, art. 3, e successive modificazioni in materia di contratti di formazione e lavoro per incrementare l'assunzione dei giovani ed assicurare agli stessi una adeguata formazione, finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi;
- nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle parti dall'art. 3, comma 3, legge n. 863/1984 e successive modificazioni, Federagenti e FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, convengono con il presente accordo che si consideri superata la necessità dell'approvazione preventiva della Commissione regionale per l'impiego qualora i progetti presentati siano dichiarati dalle parti - attraverso le loro strutture territoriali, o regionali, o nazionali - conformi alle norme del presente
accordo.
Le strutture delle Associazioni aderenti a Federagenti e di FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, si incontreranno ogni 12 mesi per verificare l'andamento dei contratti di formazione-lavoro e di impiego dei giovani presso la sede della Federagenti;
- copia del presente accordo verrà depositata a cura delle parti presso il Ministero del lavoro e presso gli Uffici provinciali e regionali del lavoro ai fini del rilascio immediato alle aziende associate alle Associazioni aderenti alla Federagenti del nulla osta da parte degli Uffici di collocamento territorialmente competenti, per le assunzioni nominative in attuazione del disposto dell'art. 3, comma 3 della legge n. 863/1984 e successive modificazioni.
1) Trattamento economico e normativo
Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento di ingresso e quello finale da conseguire al termine del contratto di formazione e lavoro.
a) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, commi 2, 4, 5 e 6, ex legge n. 451/1994 si conviene:
- i profili professionali di cui all'art. 4 del c.c.n.l. agenzie marittime del 3 agosto 1995 individuati nel 1º e nel 2º livello sono considerati professionalità elevate e la durata dei relativi C.f.l. è di 24 mesi (tipo A2).
Per quanto riguarda le professionalità del 3º livello sono considerate professionalità intermedie e la durata dei relativi C.f.l. è di 18 mesi (tipo A1).
b) L'inquadramento di ingresso per i lavoratori assunti per i contratti di tipo A2 sarà di 3º livello, per quelli assunti per contratti di tipo A1 sarà di 4º livello.
c) Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e per i profili individuati negli allegati del presente accordo, verranno applicate le normative vigenti di cui al c.c.n.l. per il settore delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi, ad eccezione di quanto previsto nei punti seguenti.
d) La retribuzione per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del presente accordo viene riferita esclusivamente alle seguenti voci retributive previste dal c.c.n.l. vigente:
- minimo tabellare;
- indennità di contingenza.
e) L'insorgenza della maternità nel corso del contratto di formazione e lavoro non comporta la risoluzione del contratto stesso che proseguirà sino alla sua scadenza naturale. La lavoratrice assente per maternità avrà diritto all'indennità economica a carico dell'INPS, senza oneri per il datore di lavoro.
f) In caso di interruzione continuativa della prestazione, dovuta a malattia od infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro per giorni 180 di calendario. Tale periodo verrà conteggiato come massimo anche in caso di malattie ed infortuni non sul lavoro che dovessero verificarsi durante il contratto di formazione e lavoro.
g) In caso di malattia o di infortunio del giovane assunto con contratto di formazione e lavoro, l'azienda, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto indicato al punto f), corrisponderà una integrazione della indennità di malattia od infortunio eventualmente corrisposta dagli Enti previdenziali ed assicurativi, nella misura massima del 60% della retribuzione, conteggiata con i criteri previsti al punto d) del presente accordo.
h) Le ore riservate alla formazione non potranno essere complessivamente inferiori a 100 ore per i progetti che prevedono la formazione di tipo A1 e 150 ore per i progetti che prevedono la formazione di tipo A2.
i) Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa riferimento alla legge n. 863 del 19 dicembre 1984 e successive modificazioni.
1) Le parti concordano che il personale assunto con contratto di formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863/1984 e successive modificazioni non deve essere iscritto, per la durata del contratto stesso, al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle agenzie marittime raccomandatarie e case di spedizione.
2) Gli allegati progetti di formazione e lavoro potranno essere modificati per particolari esigenze aziendali previo accordo con le XX.XX. In tale caso, le imprese associate alle Associazioni aderenti alla Federagenti presenteranno alle Commissioni regionali per l'impiego, ovvero al Ministero del lavoro per i progetti che interessano più ambiti regionali, progetti conformi alla regolamentazione prevista dal presente accordo.
3) Il presente contratto è stipulato da Federagenti e FILT/CGIL, FIT/CISL e UILTRASPORTI ad esclusivo interesse delle aziende associate alle Associazioni ad essa aderenti e dei lavoratori assunti da dette aziende con contratto di formazione e lavoro. Conseguentemente la richiesta di assunzione con contratto di formazione e lavoro dovrà essere corredata dalla dichiarazione dell'Associazione cui l'azienda aderisce, della regolare iscrizione dell'azienda stessa all'Associazione.
4) A completamento di quanto convenuto con il presente accordo, si precisa che è intendimento delle imprese rappresentate dalla Federagenti, attese le caratteristiche professionali prese in esame, di offrire concrete opportunità alla occupazione femminile nel settore.
Il presente accordo ha validità fino al 31 marzo 1996 e si intende rinnovato di anno in anno se non interviene disdetta da una delle parti 3 mesi prima della scadenza.
5) Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in contratto a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il riferimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore sarà corrisposto, in aggiunta alle competenze di legge e di contratto, 2 mensilità aggiuntive per i contratti di tipo A1 e 3 mensilità aggiuntive per i contratti di tipo A2.
I
Accordo 11 dicembre 2006
per il rinnovo della parte economica del c.c.n.l.
per il personale dipendente dalle agenzie marittime raccomandatarie, xxxxxxx xxxxx e mediatori marittimi
A far data rispettivamente dal 1º gennaio 2007 e dal 1º giugno 2007 la paga conglobata verrà aumentata come da tabella sotto indicata:
Livelli | 01.01.2007 | 01.06.2007 |
7º | € 51,00 | € 34,00 |
6º | € 49,00 | € 33,00 |
5º | € 47,00 | € 32,00 |
4º | € 45,00 | € 30,00 |
3º | € 40,00 | € 26,00 |
2º | € 38,00 | € 25,00 |
1º | € 33,00 | € 22,00 |
Ai dipendenti in forza alla data del 1º dicembre 2006 sarà riconosciuta un'indennità "una tantum" di
€ 300,00 lorde da corrispondersi in egual misura per tutti i livelli di appartenenza con la mensilità di febbraio 2007.
L'erogazione dell'"una tantum" deve considerarsi a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1º aprile 2006-31 dicembre 2006) e sarà riproporzionata "pro-quota" per i lavoratori assunti dopo il 1º aprile 2006.
Per ciò che concerne l'art. 32 del c.c.n.l. relativo al comporto durante il periodo di infortunio le parti convengono che nella fase preliminare del rinnovo della parte normativa del c.c.n.l. futuro, sarà definita una norma tesa a regolamentare l'esclusione dell'infortunio dal comporto.
Inoltre si conviene che in un arco di tempo congruo (due mesi) le parti definiranno gli aspetti legati alla erogazione dei superminimi onde evitare che la stessa svilisca le procedure negoziali per gli aumenti economici relativi ai rinnovi contrattuali.
Su indicazione delle parti le situazioni più emblematiche potranno essere affrontate a livello territoriale.
Le parti si riservano di sottoporre il presente accordo a ratifica dei propri Organi federali e delle assemblee dei lavoratori.
II
Accordo 21 febbraio 2007
in materia di previdenza integrativa
Concordano di costituire, ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 il Fondo pensione complementare per i lavoratori della logistica.
Potranno altresì aderire al Fondo, previo accordo, i lavoratori ai quali si applicano contratti nazionali collettivi affini ai precedenti, intendendosi per tali quelli operanti nel settore dei trasporti e dei servizi alla mobilità (a titolo esemplificativo: trasporti funerari, guardie ai fuochi, ecc.).
Inoltre sono destinatari del Fondo anche i lavoratori dipendenti delle associazioni e delle organizzazioni sindacali istitutive del Fondo e i lavoratori dipendenti del FASC.
Sono altresì destinatari del Fondo pensione PREV.I.LOG. i lavoratori cui si applicano i contratti dei settori sopraindicati che, ai sensi della normativa vigente, hanno aderito con conferimento tacito del t.f.r.
Il Fondo è costituito al fine di contribuire a un loro più elevato livello di copertura previdenziale attraverso l'erogazione di prestazioni pensionistiche complementari del sistema generale di previdenza obbligatoria pubblica.
Detto Fondo istituito ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e sue successive modificazioni e integrazioni, è denominato "Fondo pensione PREV.I.LOG", è a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale e non avrà fine di lucro.
Il Fondo pensione PREV.I.LOG, è costituito come Associazione riconosciuta.
La sede legale e operativa del Fondo pensione PREV.I.LOG è xxx Xxxxxxx Xxxxx, 00 - 00000
Xxxxxx, presso gli uffici del FASC, sarà dotato di adeguati locali e strumenti di lavoro autonomi e inoltre il FASC, nella sua qualità di parte costitutiva, fornirà i servizi di collettore contributivo e di contabilità nonchè ogni altro servizio fosse necessario nella fase di start up, al fine di garantire la maggior efficienza ed economicità possibili.
Per le spese di costituzione, promozione ed avvio del Fondo pensione PREV.I.LOG viene previsto un contributo "una tantum" a carico di ciascuna Associazione datoriale pari a euro 12.000.= (dodicimila). Detti importi verranno versati secondo le indicazioni del Consiglio di amministrazione costituito del Fondo pensione PREV.I.LOG, e comunque non oltre 30 giorni decorrenti dall'atto di costituzione del Fondo per un importo pari a 6 mila euro e per gli ulteriori 6 mila euro al momento dell'autorizzazione.
Il Fondo sarà amministrato nella fase provvisoria da un Consiglio di amministrazione costituito da 24 componenti, di cui 11 nominati dalle Associazioni datoriali (uno per Associazione) stipulanti il presente accordo, 11 nominati dalle XX.XX. stipulanti e 2 nominati dal FASC, comunque nel rispetto della pariteticità tra rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Le spese relative ai componenti del Consiglio di amministrazione e dei membri dell'assemblea dei delegati sono a carico delle Associazioni/Organizzazioni sopraindicate.
I contenuti del presente accordo vengono recepiti nello statuto del costituendo Fondo pensione PREV.I.LOG.
Fondo pensione nazionale di previdenza complementare per i lavoratori della logistica
PREV.I.LOG
Statuto
(bozza soggetta ad aggiustamenti formali) PREV.I.LOG
Statuto
Indice
Parte I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 - Scopo
Parte II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica Art. 5 - Destinatari
Art. 6 - Scelte di investimento Art. 7 - Spese
Parte III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 13 - Anticipazioni
Parte IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
A) Organizzazione del Fondo Art. 14 - Organi del Fondo
Art. 15 - Assemblea dei delegati - Criteri di costituzione e composizione Art. 16 - Assemblea dei delegati - Attribuzioni
Art. 17 - Assemblea dei delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione Art. 19 - Cessazione e decadenza degli amministratori
Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni
Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 22 - Presidente
Art. 23 - Responsabile del Fondo
Art. 24 - Collegio dei sindaci - Criteri di costituzione Art. 25 - Collegio dei sindaci - Attribuzioni
Art. 26 - Collegio dei sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
B) Gestione patrimoniale, amministrativa e contabile Art. 27 - Incarichi di gestione
Art. 28 - Banca depositaria Art. 29 - Conflitti di interesse
Art. 30 - Gestione amministrativa
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio
Parte V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 - Modalità di adesione
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti Art. 35 - comunicazioni e reclami
Parte VI - NORME FINALI
Art. 36 - Modifica dello Statuto
Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
Art. 38 - Rinvio
Parte I
IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1
(Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede)
1. E' costituito il "Fondo pensione complementare per i lavoratori della logistica", in forma abbreviata "Fondo pensione PREV.I.LOG." di seguito denominato "Fondo" in attuazione dell'accordo stipulato in data 21 febbraio 2007 di seguito denominato "fonte istitutiva" tra XXXXX, ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, ASSOPORTI, CONFETRA, CONFTRASPORTO, FAI, Federagenti, FEDESPEDI, FEDIT, UNITAI, le Federazioni nazionali dei trasporti FILT CGIL, FIT CISL e Uil-Trasporti e il Fondo nazionale di previdenza dei lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi (FASC).
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
3. Il Fondo ha sede in Milano.
Art. 2
(Forma giuridica)
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.
Art. 3 (Scopo)
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.
Parte II
CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO
Art. 4
(Regime della forma pensionistica)
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo
è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 (Destinatari)
1. In coerenza con le previsioni contenute nelle fonti istitutive e in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori interessati, sono destinatari del Fondo i lavoratori dei settori:
- logistica, trasporto merci e spedizione;
- xxxxxxx xxxxxxxxx e raccomandatarie e mediatori marittimi;
- autoscuole e studi di consulenza automobilistica;
- porti.
2. Sono altresì destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi nazionali affini ai precedenti, intendendosi per tali quelli operanti nel settore dei trasporti e dei servizi alla mobilità (a titolo esemplificativo: trasporti funerari, guardie ai fuochi, ecc.).
3. Sono associati al Fondo anche i lavoratori dei contratti sopraindicati che, ai sensi della normativa vigente, hanno aderito con conferimento tacito del t.f.r.
4. Possono associarsi al Fondo anche i lavoratori dipendenti delle Associazioni e Organizzazioni sindacali istitutive del Fondo e i lavoratori dipendenti del FASC.
Art. 6
(Scelte di investimento)
1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno 2 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. E' previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del t.f.r., ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
3. L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonchè della ripartizione strategica delle attività.
Art. 7 (Spese)
1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro;
b) spese relative alla fase di accumulo:
b.1) direttamente a carico dell'aderente;
i. - in cifra fissa;
b.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del singolo comparto;
c) spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
c.1) trasferimento ad altra forma pensionistica; c.2) riscatto della posizione individuale;
c.3) anticipazioni;
c.4) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo.
d) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L'Organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.
Parte III
CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 (Contribuzione)
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del t.f.r. maturando ovvero mediante il solo conferimento del t.f.r. maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista l'integrale destinazione del t.f.r. maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del t.f.r. maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore nè del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il
contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del t.f.r. maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
Art. 9
(Determinazione della posizione individuale)
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b.1).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
Art. 10
(Prestazioni pensionistiche)
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni
pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.
Art. 11
(Erogazione della rendita)
1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.
Art. 12
(Trasferimento e riscatto della posizione individuale)
1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due
anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;
d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del decreto;
e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
Art. 13 (Anticipazioni)
1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sè, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
Parte IV
PROFILI ORGANIZZATIVI
A) Organizzazione del fondo Art. 14
(Organi del Fondo)
1. Sono Organi del Fondo:
a) l'assemblea dei delegati;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei sindaci.
Art. 15
(Assemblea dei delegati - Criteri di costituzione e composizione)
1. L'assemblea è formata da 60 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori eletti sulla base del regolamento elettorale che costituisce parte integrante della fonte istitutiva, 30 in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro costituenti.
2. I delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal regolamento elettorale. Il delegato
subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai delegati in carica all'atto della sua elezione.
Art. 16
(Assemblea dei delegati - Attribuzioni)
a) L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
b) L'assemblea in seduta ordinaria:
a) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione e i componenti il Collegio dei sindaci secondo quanto stabilito rispettivamente dai successivi articoli 18 e 24 e, su proposta del Consiglio di amministrazione, ne determina i compensi e i termini di copertura assicurativa per rischi professionali;
b) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e sulla loro eventuale revoca;
c) determina l'entità della quota di iscrizione e della quota associativa di cui al precedente art. 7, su proposta del Consiglio di amministrazione;
d) approva il bilancio di PREV.I.LOG, predisposto dal Consiglio di amministrazione in conformità alle istruzioni della COVIP;
e) delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, di sottoporre a eventuale certificazione contabile il bilancio di PREV.I.LOG e sulla scelta della società di revisione.
c) L'assemblea in seduta straordinaria su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera in materia di:
a) modifiche dello statuto e degli atti che ne formano parte integrante;
b) scioglimento e procedure di liquidazione di PREV.I.LOG, relative modalità e nomina dei liquidatori.
Art. 17
(Assemblea dei delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni)
1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare almeno quindici giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telescritto contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno sette giorni prima della riunione.
2. L'assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei delegati, ovvero da un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione.
4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei delegati e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tre quarti dei delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'assemblea delibera con il voto favorevole di tre quarti dei delegati.
6. Ogni delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in assemblea da altro delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
7. Il verbale di riunione dell'assemblea ordinaria è redatto da un segretario nominato dal Presidente ed è sottoscritto dal Presidente.
8. Il verbale di riunione dell'assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
Art. 18
(Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione)
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da un massimo di 24 componenti, eletti dall'assemblea, metà in rappresentanza dei lavoratori e metà in rappresentanza dei datori di lavoro. Il Consiglio di amministrazione potrà delegare proprie funzioni ad uno o più consigliere e/o ad un Comitato esecutivo, composto da un massimo di 6 componenti, di cui 3 in rappresentanza dei lavoratori e 3 in rappresentanza dei datori di lavoro, individuati tra le associazioni i cui lavoratori hanno versato maggiore volume di contribuzione, nel rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni dell'autorità di vigilanza.
2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le seguenti modalità:
a) i delegati dai lavoratori ed i delegati dai datori di lavoro in seno all'assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi consiglieri sulla base di liste di candidati in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle norme di legge e dai decreti ministeriali. Nelle liste sarà garantita la presenza di componenti indicati dal FASC sia di parte datoriale che di parte sindacale in misura paritetica. Tali liste predisposte disgiuntamente da ciascuna parte istitutiva, rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro.
b) l'elezione dei consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro per la costituzione o il rinnovo del Consiglio di amministrazione avverrà sulla base di una lista unica presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'accordo istitutivo del Fondo, che comunque dovrà garantire la presenza dei componenti del FASC. I candidati sono eletti secondo l'ordine progressivo di lista.
c) l'elezione dei consiglieri rappresentanti dei lavoratori per la costituzione e il rinnovo del Consiglio di amministrazione avverrà sulla base di liste di candidati composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri effettivi eleggibili, che comunque dovranno garantire la presenza dei componenti del FASC. Costituiscono il Consiglio di amministrazione i candidati della lista che, ai primi due scrutini, abbia ottenuto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri di espressione dei lavoratori. A partire dal terzo scrutinio, si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Costituiscono il Consiglio di amministrazione i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dai membri di espressione dei lavoratori.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
5. Gli amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
Art. 19
(Cessazione e decadenza degli amministratori)
1. Qualora nel corso del mandato uno o più amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, la nomina del nuovo consigliere spetta ai soggetti di cui era espressione il consigliere mancante.
2. Gli amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli amministratori in carica devono senza indugio convocare l'assemblea affinchè provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'assemblea da parte del Collegio dei sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 20
(Consiglio di amministrazione - Attribuzioni)
1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'assemblea.
4. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
a) elegge il Presidente ed il Vicepresidente;
b) fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, nomina il Direttore generale responsabile del Fondo e ne fissa le rispettive competenze;
c) predispone e presenta all'approvazione dell'assemblea ordinaria il bilancio del Fondo;
d) decide, la politica di investimento;
e) sceglie i soggetti cui affidare la gestione delle risorse e lo svolgimento delle attività del Fondo e stipula le relative convenzioni con i soggetti abilitati alla gestione delle risorse tra quelli indicati all'art. 6 del decreto;
f) individua la banca depositaria delle risorse affidate in gestione, approva la Convenzione e definisce le modalità di sostituzione della Banca stessa;
g) individua l'eventuale gestore amministrativo del Fondo e approva la relativa Convenzione;
h) propone all'assemblea, ove ne abbia ravvisato l'opportunità, la nomina della società incaricata del controllo contabile e della certificazione del bilancio del Fondo;
i) sottopone all'assemblea ordinaria proposte attinenti agli indirizzi generali e all'assemblea straordinaria le modifiche dello Statuto e l'eventuale procedura di liquidazione del Fondo secondo la normativa vigente;
l) predispone i prospetti del valore e della composizione del patrimonio ed adotta le scritture contabili e le misure di rendicontazione previste dalla vigenti disposizioni normative;
k) adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti, misure per l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento amministrativo e finanziario ritenute opportune e, comunque, in conformità ai criteri elaborati dalla COVIP;
l) decide in ordine a problematiche inerenti all'adesione al Fondo, nonchè su eventuali ricorsi dei soci;
m) vigila sull'osservanza delle regole in materia di conflitti di interesse, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
n) definisce i criteri e le misure da applicare in caso di mancato versamento dei contributi;
o) delibera sulle conseguenze di comportamenti anomali da parte dei soci;
p) può attribuire incarichi a singoli consiglieri per la trattazione di particolari argomenti;
q) avvia la procedura per l'elezione dei componenti l'assemblea secondo quanto previsto dal regolamento elettorale;
r) ha l'obbligo di promuovere l'adeguamento della normativa statutaria del Fondo in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge, nonchè di porre in essere gli adempimenti stabiliti dalle vigenti disposizioni;
s) segnala alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto;
t) fornisce istruzioni specifiche al Presidente o ad eventuale altro consigliere all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto connessi ai valori mobiliari di proprietà del Fondo conferiti in gestione, anche mediante delega.
Art. 21
(Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità)
1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica o fax, da inviare ai componenti il Consiglio ed ai componenti il Collegio dei sindaci almeno dieci giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri d esso decide a maggioranza semplice, ove lo Statuto non richieda una diversa maggioranza. In caso di parità, al Presidente è attribuito un doppio voto. Non sono ammesse deleghe.
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
5. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto
con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
6. Nei confronti degli amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1º comma, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2629-bis del codice civile.
Art. 22 (Presidente)
1. Il Presidente e il Vicepresidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio. Ferma restando la facoltà del Presidente di delegare determinate funzioni al Vicepresidente definendo i limiti della delega, come indicato dall'art. 22, comma 2 dello Statuto, tutti gli atti relativi all'acquisizione di servizi da parte di terzi sono gestiti a doppia firma del Presidente e del Vicepresidente, al fine di assicurare, sulle vicende che comportano l'attribuzione all'esterno di attività e funzioni fondamentali per lo svolgimento dell'attività del Fondo, la piena partecipazione di entrambi i soggetti.
3. Il Presidente del Fondo:
a) ha la legale rappresentanza del Fondo, sta per essa in giudizio e può delegare avvocati o procuratori;
b) sovraintende al funzionamento del Fondo, ha l'obbligo di comunicare alla Commissione di vigilanza ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive;
c) convoca e presiede le sedute degli organi sociali (assemblea e Consiglio di amministrazione);
d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi;
e) salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di vigilanza;
f) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Xxxxxxxxx.
4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.
Art. 23
(Responsabile del Fondo)
1. Il responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione, anche tra i componenti del Consiglio stesso.
2. Il responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di amministrazione deve accertare il possesso in capo al responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonchè l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si
applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del codice civile.
6. Xxxxxx in particolare al responsabile del Fondo:
- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonchè delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente ;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
7. Il responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Art. 24
(Collegio dei sindaci - Criteri di costituzione)
1. Il Collegio dei sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Collegio dei sindaci avviene con le medesime modalità stabilite per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione.
3. Tutti i componenti del Collegio dei sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. I componenti del Collegio dei sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 2 volte.
6. Il sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.
Art. 25
(Collegio dei sindaci - Attribuzioni)
1. Il Collegio dei sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto
funzionamento.
2. Al Collegio dei sindaci è attribuita, la funzione di controllo contabile, salva diversa determinazione dell'assemblea ordinaria.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonchè i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorchè, ai sensi dell'art. 2404 codice civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Art. 26
(Collegio dei sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità)
1. Il Collegio si riunisce almeno 2 volte l'anno.
2. Le convocazioni sono fatte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica o fax o telegramma.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del codice civile.
B) Gestione patrimoniale, amministrativa e contabile Art. 27
(Incarichi di gestione)
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonchè quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del decreto.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonchè delle previsioni di cui al presente Statuto.
6. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.
Art. 28
(Banca depositaria)
1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.
Art. 29
(Conflitti di interesse)
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
Art. 30
(Gestione amministrativa)
1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 31
(Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio)
1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Art. 32
(Esercizio sociale e bilancio d'esercizio)
1. L'esercizio sociale inizia il 1º gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'assemblea dei delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei sindaci ovvero da quella del revisore o della società incaricata del controllo contabile.
3. Il bilancio, le relazioni degli amministratori e dei sindaci e del revisore o della società incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, affinchè gli aderenti possano prenderne visione.
Parte V
RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33
(Modalità di adesione)
1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonchè negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del t.f.r. il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
Art. 34
(Trasparenza nei confronti degli aderenti)
1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.
Art. 35
(Comunicazioni e reclami)
1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.
Parte VI NORME FINALI
Art. 36
(Modifica dello Statuto)
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonchè di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'assemblea dei delegati alla prima riunione utile.
Art. 37
(Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio)
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonchè alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonchè alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 38 (Rinvio)
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.