ATTO DI SUBCONCESSIONE
ATTO DI SUBCONCESSIONE
Il giorno […] presso la sede della SAVE S.p.A., corrente in Venezia Tessera, Viale Galileo Galilei 30/1,
TRA
SAVE S.p.A., in persona dell’Amministratore Delegato, Dott.ssa Monica Scarpa, con sede legale in Venezia Tessera, Viale Galileo Galilei 30/1, iscritta presso il Registro delle Imprese di Venezia, partita IVA e codice fiscale n. 02193960271, di seguito denominata "SAVE",
E
[…]. con sede legale in […], con partita IVA/codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di […] al n. […], di seguito nominata “SUBCONCESSIONARIO”, rappresentata dal Dott. […], in qualità di […],
PREMESSO
a) che SAVE esercita, per concessione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in applicazione della legge 24 dicembre 1986 n. 938 e successivi provvedimenti di attuazione, la gestione totale dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia Tessera;
b) che, a norma della Convenzione di concessione 19.7.2001 stipulata tra SAVE ed ENAC (“Concessione ENAC-SAVE”), al gestore aeroportuale “Previa comunicazione scritta all’E.N.A.C., la quale potrà per giustificati motivi di interesse generale, entro 15 giorni dalla comunicazione stessa, vietare l’assegnazione, è consentito l’affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeroportuali intendendosi come tali sia le attività aeronautiche sia le altre attività quali, ad esempio, le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi ad enti pubblici e privati, quali parti del complesso servizio aeroportuale”;
c) che in data […], SAVE ha avviato una procedura aperta per l’assegnazione di uno spazio, presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia, destinato all’esercizio del servizio di rifornimento carburante agli automezzi, autolavaggio ed altre attività accessorie connesse alla conduzione della stazione di servizio;
d) che il Subconcessionario ha presentato offerta collocandosi al primo posto in graduatoria e pertanto SAVE, con nota prot. n. […] del […], ha disposto formalmente l’affidamento in suo favore dello spazio;
e) che l’aggiudicazione è divenuta efficace in seguito all’accertamento, con esito positivo, del possesso, in capo all’assegnatario, dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura selettiva;
f) che SAVE agisce, pertanto, quale subconcedente e, conseguentemente, il Subconcessionario è consapevole e, comunque, accetta che gli accordi tra le parti, essendo subordinati alle esigenze della gestione del servizio aeroportuale nel suo complesso, possano essere oggetto di modifica sia a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti dalle autorità competenti ed in
particolare dell'Amministrazione Concedente, sia per esigenze del servizio stesso;
g) che, in forza di tale regime, gli affidamenti in subconcessione sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione a SAVE o qualora ENAC vieti la presente subconcessione nel termine di 15 giorni dalla sua comunicazione ad opera di SAVE resa ai sensi della disposizione richiamata alla premessa b);
h) che il Subconcessionario si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dalla Carta dei servizi adottata da SAVE;
i) che il Subconcessionario dichiara di essere in possesso di tutti i poteri per firmare il presente atto di subconcessione;
Tutto ciò premesso, tra le parti sopra descritte
si conviene e si stipula quanto segue Art. 1) PREMESSE e ALLEGATI
1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche per il loro valore pattizio ed ermeneutico, così come tutti gli allegati che seguono.
Art. 2) OGGETTO
2.1 SAVE subconcede al Subconcessionario che, a tale titolo, accetta uno spazio di mq. 1890 ca ubicato sul sedime aeroportuale, meglio individuato sugli stralcio di planimetria di cui all’Allegato A al presente atto, al fine di organizzare e gestire, non in esclusiva, sullo stesso il servizio di rifornimento carburanti (benzina e diesel) e lubrificanti agli automezzi (mediante uso delle cisterne disponibili), nonché il lavaggio auto e le attività connesse all’esercizio dell’annessa stazione di servizio, ad esclusione del parcheggio di autovetture, se non per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di cui sopra (di seguito anche “i Servizi”).
2.2 Nello spazio di cui all’art. 2.1 sono presenti: le cisterne con le tubazioni interrate, un impianto di lavaggio, una pensilina a copertura dell’area adibita ai rifornimenti, un box attiguo di circa 50 mq, con dei locali ad uso shop, officina, deposito ed ufficio, il tutto meglio individuato sullo stralcio di planimetria di cui all’Allegato A al presente atto. Non formano oggetto di subconcessione gli erogatori, la colonnina self service, le spazzole dell’impianto di lavaggio, gli arredi presenti all’interno del box, i materiali dell’ufficio e dell’officina, nonché quant’altro si renda necessario all’erogazione dei Servizi che, pertanto, dovranno essere prestati a cura e spese del Subconcessionario.
2.3 Il Subconcessionario, qualora abbia assunto il relativo impegno nell’Offerta tecnica presentata in fase di gara, dovrà inoltre realizzare, a propria cura e spese, l’impianto GPL e/o provvedere all’installazione di punti per la ricarica dei veicoli elettrici, garantendo la fruibilità dei predetti servizi entro 12 mesi dalla firma del presente atto. Per ogni giorno di ritardo, è dovuta una penale di € 500/giorno.
2.4 Il Subconcessionario dovrà, infine, erogare tutti gli ulteriori servizi proposti nell’Offerta tecnica e preventivamente autorizzati da SAVE.
2.5 Le parti convengono che qualora il Subconcessionario eroghi servizi non ricompresi nelle categorie sopra indicate, o comunque non autorizzati da SAVE, quest’ultima potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
2.6 Gli spazi sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna. SAVE ha compiutamente illustrato al Subconcessionario, anche attraverso specifici sopralluoghi effettuati in sede di gara prima della presentazione dell’offerta, lo stato di fatto degli spazi esistenti, delle infrastrutture, degli impianti e delle cisterne che su di essi insistono.
2.7 Il Subconcessionario dichiara di aver esaminato gli spazi e le infrastrutture presenti al momento della consegna dell’area e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato ed esenti da difetti, ivi compresi quelli che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività, nonché rispondenti alla vigente normativa di sicurezza, antincendio e di igiene del lavoro, fermo quanto previsto ai successivi artt. 2.8 e 2.9, e di accettarli senza riserve, assumendosi, con la sottoscrizione del verbale di consegna, ai sensi degli artt. 2050 e 2051 c.c., ogni responsabilità, anche dal punto di vista dei rischi ambientali e di sicurezza, derivante dalla detenzione degli spazi, dalla conduzione degli stessi e dalla prestazione dei Servizi.
2.8 Il Subconcessionario, preso atto della responsabilità per danni che su di esso grava a partire dalla consegna delle aree, è consapevole e accetta che è suo preciso onere realizzare ogni intervento eventualmente necessario ad assicurare la riconduzione degli spazi, delle attrezzature e delle infrastrutture ad uno stato di piena conformità alla normativa vigente in materia ambientale, di sicurezza, antincendio e di igiene sul lavoro. Eventuali interventi di adeguamento dovranno comunque essere realizzati sulla base di un progetto e nei tempi previamente approvati per iscritto da SAVE.
2.9 Sono a carico del Subconcessionario tutti gli oneri inerenti l’adeguamento dell’area subconcessa, anche in relazione ad eventuali preesistenze. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ove necessarie, sono a carico del Subconcessionario la bonifica ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006, lo spostamento e la riprotezione dei sottoservizi, la rimozione di eventuali rinvenimenti, anche laddove imprevisti e/o non contemplati nel progetto esecutivo approvato, il trasporto, montaggio, installazione, allacciamento alle utenze, gestione, conduzione e manutenzione degli impianti necessari all’espletamento dei Servizi.
2.10 Le parti riconoscono che gli spazi sono stati riconsegnati a SAVE dal precedente gestore del servizio per essere consegnati dalla stessa SAVE al Subconcessionario e che pertanto SAVE è esonerata da ogni responsabilità conseguente ad eventuali inadempienze e difformità rispetto alla normativa di riferimento, anche relativa alla materia ambientale e di sicurezza.
2.11 Il Subconcessionario si impegna di portare a compimento, prima dell’avvio dei Servizi, tutti gli adempimenti preliminari necessari e, conseguentemente, a richiedere tutte le licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la prestazione dei Servizi, ivi comprese quelle necessarie alla messa in esercizio degli impianti di cui al precedente art. 2.3 (impianto GPL e
punti di ricarica veicoli elettrici).
2.12 Il Subconcessionario è consapevole e comunque accetta che al presente atto non è applicabile la disciplina di cui alla l. 392/1978.
2.13 Nel caso si rendesse necessario lo spostamento della stazione di servizio in un’altra area, resta inteso che il trasporto, l’installazione nella nuova area delle attrezzature, impianti e immobilizzazioni materiali installate dal Subconcessionario avverrà a cura e spese dello stesso.
2.14 Qualora l’esecuzione delle operazioni di cui al comma che precede comportassero la chiusura temporanea della stazione di servizio, il rapporto di subconcessione, alla sua scadenza, sarà prorogato per un periodo corrispondente.
2.15 L’affidamento in subconcessione delle aree non comporta alcuna esclusiva a favore del Subconcessionario, che prende atto ed accetta che SAVE ha il diritto di affidare a terzi altri beni o aree destinati alla stessa attività e/o servizi, sul sedime aeroportuale, senza che il Subconcessionario possa vantare diritti o pretendere indennizzi o riduzione dei corrispettivi.
Art. 3) DURATA
3.1 La subconcessione avrà efficacia dal verbale di consegna degli spazi e scadrà dopo cinque anni, senza necessità di alcuna comunicazione di disdetta.
3.2 L’avvio del servizio di rifornimento carburanti benzina e diesel dovrà comunque essere garantito entro e non oltre 30 giorni dalla consegna dell’area. Per ogni giorno di ritardo, è dovuta una penale di € 500/giorno. Qualora il ritardo superi i 30 giorni, SAVE potrà risolvere il presente atto, oltre ad ottenere il pagamento delle penali maturate e il risarcimento del maggior danno.
3.3 Nel caso in cui alla scadenza del rapporto di subconcessione, per qualsiasi causa intervenuta (quindi sia per scadenza naturale della stessa, sia per recesso, revoca, risoluzione, ecc.), SAVE non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova assegnazione, il Subconcessionario si impegna fin d’ora a continuare l’erogazione dei Servizi alle condizioni stabilite dall’atto scaduto per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo e consentire il passaggio delle aree con le formalità previste, fino ad un massimo di sei mesi.
Art. 4) CORRISPETTIVI
4.1 Il Subconcessionario verserà mensilmente a SAVE un Corrispettivo Variabile (Royalty), oltre all’IVA di legge, determinato in funzione dei quantitativi di benzina, gasolio ed eventuale GPL erogati, così come risultanti dai registri di carico. Il Subconcessionario verserà € […] (euro …)
/litro erogato.
4.2 Il Corrispettivo Variabile non potrà comunque essere inferiore al Minimo Annuo Garantito (“MAG”) stabilito in € […] (euro …).
4.3 In aggiunta ai corrispettivi di cui ai commi che precedono, il Subconcessionario dovrà pagare un Corrispettivo Forfettario annuo per lo svolgimento del servizio di lavaggio auto ed attività accessorie pari ad € […] (euro …), oltre all’IVA di legge.
4.4 La fatturazione del MAG avverrà con cadenza mensile, nel corso del mese di riferimento, e sarà relativa ad un dodicesimo del MAG (MAG/12).
4.5 Il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno SAVE verificherà l’ammontare dei corrispettivi variabili. Se la sommatoria delle royalties mensili di cui all’art. 4.1 complessivamente maturate in relazione ai litri di carburante erogati nel semestre - netto Iva - mensili sarà stata superiore al 50% del MAG, la maggior somma (i.e. la differenza tra le royalties maturate e il MAG fatturato) sarà fatturata da SAVE entro il giorno 10 del semestre successivo.
4.5 Qualora la data di efficacia del presente atto di subconcessione non coincida con il primo giorno dell’anno, SAVE, per la verifica dell’ammontare dei corrispettivi relativi al primo anno, utilizzerà il MAG calcolato pro-rata, in proporzione al numero dei giorni trascorsi tra la data di efficacia della presente subconcessione ed il successivo 30 giugno o 31 dicembre; tale previsione troverà applicazione, mutatis mutandis, anche alla scadenza della presente subconcessione, qualora la scadenza non coincida con il 31 dicembre; in tal caso il MAG sarà proporzionato al numero di giorni trascorsi tra il primo gennaio e la data di scadenza della presente subconcessione.
4.6 Il valore del MAG e del Corrispettivo Forfettario (di cui all’art. 4.2 e 4.3) verranno aggiornati a partire dal mese di gennaio di ciascun anno sulla base delle variazioni ISTAT al 100%, registrate con riferimento al mese di novembre dell’anno precedente a quello di competenza.
4.7 SAVE dichiara di esercitare il diritto di opzione per l’applicazione dell’IVA previsto dall’art. 10, n. 8) del DPR 633/1972.
Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICHE
5.1 Il versamento dei corrispettivi di cui all’art. 4) dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, senza oneri per il beneficiario, con valuta prefissata a favore di SAVE, sull’istituto bancario indicato dalla stessa nei seguenti termini:
a) il MAG il giorno 10 del mese cui la rata si riferisce;
b) l’eventuale corrispettivo variabile di cui all’art. 4.5 il giorno 10 del mese successivo al semestre di riferimento.
5.2 Il Subconcessionario dovrà trasmettere a SAVE entro il giorno 10 di ogni mese, copia delle disposizioni di bonifico all’istituto bancario e la seguente documentazione, finalizzata alla verifica del Corrispettivo Variabile dovuto mensilmente: a) fotocopia del registro di carico carburanti o eventuale altra documentazione attestante i litri di carburante erogati; b) fotocopia del registro bollato di prima nota dei corrispettivi relativi al mese di riferimento.
5.3 In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi sopra indicati SAVE, senza obbligo di costituzione in mora, addebiterà al Subconcessionario gli interessi di mora nella misura legale per i giorni che intercorreranno tra la data di scadenza e quella di pagamento.
5.4 Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della rata senza che il Subconcessionario abbia provveduto al relativo pagamento, SAVE potrà rivalersi sulla garanzia di cui al successivo
art. 6, per il pagamento della rata scaduta e dei relativi interessi.
5.5 Il Subconcessionario dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno apposita dichiarazione, secondo il modello che sarà fornito da SAVE, firmata dal legale rappresentante della società ovvero dal direttore amministrativo ovvero dal Presidente del Collegio Sindacale ovvero da persona munita di apposita procura (da presentare in allegato alla dichiarazione) attestante la correttezza dei dati trasmessi ai sensi dell’art. 5.2. In caso di ritardo nella trasmissione della dichiarazione prevista dal presente comma, il Subconcessionario sarà tenuto a pagare una penale giornaliera di euro 100,00 (cento,00).
5.6 In ogni caso, SAVE si riserva il diritto di effettuare controlli sulla correttezza di dati e di prendere visione in qualsiasi momento delle scritture contabili relative alla gestione dei Servizi. In particolare, il Subconcessionario si impegna a consentire a SAVE di effettuare le opportune verifiche e, conseguentemente, a consentire a SAVE, e/o a terzi da essa eventualmente incaricati, di supervisionare in ogni momento tutta la documentazione che, in via diretta o indiretta, possa permettere a SAVE di verificare che i rendiconti e le dichiarazioni di cui ai precedenti commi siano stati accuratamente e diligentemente compilati e predisposti.
5.7 Il Subconcessionario dovrà tenere registri e libri contabili in conformità a corretti principi contabili. Il Subconcessionario dovrà continuare a tenere tali registri e libri contabili a disposizione di SAVE per almeno 12 mesi successivi alla scadenza o al venir meno per qualsiasi ragione del presente atto di subconcessione.
5.8 Le fatture emesse da SAVE calcolate sulla base dei dati forniti dal Subconcessionario non precludono a SAVE stessa né il diritto di effettuare revisioni né quello di ottenere il pagamento di qualsivoglia differenza come eventualmente calcolata, in particolare attraverso l’attività di verifica. Per espresso accordo delle Parti, il mancato esercizio del suddetto diritto di controllo, non preclude la possibilità per SAVE di far poi valere gli inadempimenti del Subconcessionario a norma di legge e/o del presente atto di subconcessione.
5.9 Fermo restando il diritto di SAVE di far dichiarare la decadenza della subconcessione qualora dalla revisione e dalla verifica di cui al presente articolo emerga una differenza tra il quantitativo di carburante erogato dichiarato dal Subconcessionario e quello accertato da SAVE, quest’ultima comunicherà tale differenza al Subconcessionario, il quale dovrà immediatamente pagare un importo pari alla differenza accertata, oltre a tutti i costi relativi alla revisione e una penale di € 1.000,00 per ciascun dato errato.
5.10 SAVE si impegna a mantenere confidenziali tutte le informazioni che abbia direttamente ottenuto o che le siano state trasmesse dal Subconcessionario ai sensi del presente articolo 5 ed a non usare o rivelare tali informazioni per uno scopo diverso da quello che ha giustificato il suo accesso a tali informazioni, fermo restando il diritto di SAVE di trasmettere le informazioni (i) che vengano richieste da banche o altri soggetti che intendano fare investimenti presso l’aeroporto ovvero (ii) qualora si instauri una controversia relativamente al presente atto ovvero (iii) in
adempimento ad obblighi di legge ovvero (iv) qualora sia stato specificamente richiesto dalle competenti autorità.
Art. 6) GARANZIA
6.1 A garanzia del puntuale adempimento di tutti i propri obblighi, nessuno escluso, ivi compreso il pagamento delle penali, dovrà consegnare a SAVE, alla firma della presente atto, una garanzia per l’importo di € 200.000 (euro duecentomila). Tale garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria di primario istituto di credito da presentare, in originale, in conformità al modello di cui all’Allegato B.
6.2 I diritti derivanti a SAVE dalla garanzia dovranno restare integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Subconcessionario.
6.3 Nel caso di escussione, anche parziale, della garanzia, quest’ultima dovrà essere prontamente reintegrata dal Subconcessionario, entro 15 giorni, a pena di decadenza dal presente atto di subconcessione.
6.6 L’estinzione della garanzia sarà subordinata alla conferma scritta da parte di SAVE del completo soddisfacimento dei suoi crediti.
Art. 7) ASSICURAZIONI
7.1 Il Subconcessionario dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia, di apposita assicurazione contro i rischi derivanti da responsabilità civile per i danni a terzi e a cose, per un massimale unico per sinistro di € 5.000.000,00 (cinquemilioni), nonché contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO), per un massimale per sinistro e per persona di almeno € 2.000.000 (duemilioni), e fornire a SAVE, alla firma del presente atto di subconcessione il relativo certificato di assicurazione. Tale certificato dovrà:
− specificare l'attività svolta dal Subconcessionario e/o presentare una descrizione del rischio assicurato coerente con l’oggetto della subconcessione;
− includere l'operatività della garanzia per la realizzazione degli allestimenti degli spazi subconcessi e dei disallestimenti, per l’esecuzione delle manutenzioni ordinarie e delle manutenzioni straordinarie;
− non deve escludere l’operatività della copertura in ambito aeroportuale.
La polizza dovrà prevedere la rinuncia di qualsiasi tipo di rivalsa da parte della compagnia di assicurazione nei confronti di SAVE.
7.2 In caso di sinistro, il Subconcessionario si impegna a comunicare a SAVE la liquidazione del danno concordata con il danneggiato.
7.3 La polizza stipulata dal Subconcessionario dovrà essere di durata non inferiore ai termini di convenzione e comunque coprire i rischi sopra citati sino al completo sgombero degli spazi assegnati. Altrimenti il Subconcessionario si impegna a trasmettere a SAVE, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza di cui al precedente art. 7.1, la documentazione attestante il rinnovo della polizza medesima.
7.4 La copertura assicurativa come indicata agli artt. 7.1 e 7.6 non costituisce comunque limitazioni della responsabilità del Subconcessionario, che si obbliga a dare tempestiva comunicazione a SAVE di ogni eventuale danno a persone e/o cose e non potrà comportare in ogni caso l’assunzione di qualsivoglia responsabilità per la SAVE.
7.5 Il Subconcessionario dovrà contribuire ogni anno, con la somma di € 500,00 (cinquecento/00), da versare anticipatamente con la prima rata di corrispettivo di cui all'art. 5), alle spese assicurative di SAVE per la copertura degli eventuali danni subiti alle parti comuni dell’aeroporto e delle strutture aeroportuali, intendendosi a titolo esemplificativo ma non esaustivo con “parti comuni”: le aree esterne, la viabilità, i parcheggi, le zone verdi, gli hangar, i piazzali e le piste, le strutture portanti, i muri perimetrali, i pavimenti, i soffitti, gli impianti dei locali, con espressa esclusione del contenuto dei locali medesimi.
7.6 Qualora il Subconcessionario utilizzi autovetture o altri mezzi di trasporto in area “air side” dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia assicurativa, di apposita assicurazione conforme alla normativa per il rilascio dei permessi di accesso alla predetta area “air side”.
7.7 La mancata presentazione delle documentazioni ovvero il mancato rinnovo delle assicurazioni di cui sopra delle comporta la decadenza dal presente atto di subconcessione.
7.8 Qualora il Subconcessionario nella propria Offerta tecnica si sia impegnato a realizzare l’impianto GPL o ad installare punti di ricarica dei veicoli elettrici, lo stesso, prima dell’avvio dei relativi lavori, dovrà consegnare a SAVE i certificati assicurativi attestanti l’estensione delle coperture assicurative alle predette attività, in aderenza alle condizioni che saranno comunicate da SAVE sulla base delle caratteristiche dei lavori da eseguire alla stregua dei progetti presentati ed approvati.
Art. 8) FORNITURE
8.1 Il Subconcessionario può scegliere se attivare il servizio telefonico con il proprio carrier o se richiedere a SAVE l’uso del servizio telefonico interno. Per l’uso di tale servizio verrà corrisposto a SAVE un canone annuo a linea attivata di € 394,33 (trecentonovantaquattro/33); per l’eventuale dotazione di apparecchi telefonici verranno applicati i canoni previsti per tipologia di apparecchio (Allegato C). I suddetti canoni, dovranno essere pagati in rate trimestrali posticipate. Tali canoni verranno aggiornati annualmente, ogni primo di gennaio, in base alle variazioni ISTAT al 100%, registrate con riferimento al mese di novembre dell’anno precedente a quello di competenza.
8.2 L’uso del servizio telefonico con abilitazione a telefonare all’esterno, eventualmente richiesto dal Subconcessionario, verrà fatturato separatamente alle condizioni applicate da SAVE per l’anno in corso.
Art. 9) ALLESTIMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI
9.1 Il Subconcessionario assume la custodia degli spazi in subconcessione ed è responsabile della
buona conservazione degli stessi.
9.2 I lavori di organizzazione, sistemazione ed attrezzatura degli spazi assegnati, gli allacciamenti ad impianti di competenza di enti esterni o di SAVE, le disdette delle utenze, la segnaletica di servizio e quant’altro occorrente per l’esercizio dei Servizi, saranno realizzati a cura e spese del Subconcessionario.
9.3 Entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il Subconcessionario dovrà presentare a SAVE i progetti definitivi per la realizzazione degli impianti eventualmente proposti nella propria Offerta tecnica. La realizzazione dei progetti presuppone la preventiva approvazione degli stessi ad opera di SAVE e degli enti competenti come prescritto all’art. 9.4.
9.4 Prima di eseguire i lavori e le attività di cui all’art. 9.2, nonché i lavori per la realizzazione, a propria cura e spese, dell’impianto GPL o l’installazione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici eventualmente proposti in fase di gara, di cui all’art. 9.3, il Subconcessionario dovrà ottenere l’autorizzazione scritta dei relativi progetti da parte della Direzione Tecnica SAVE e tutte le necessarie autorizzazioni degli enti competenti in conformità e nel pieno rispetto di quanto previsto dalle Leggi, Normative e Standard, dalle circolari ENAC (in particolare dalla Circolare ENAC APT-21), dal Manuale di Aeroporto, dalle Linee Guida. Una volta intervenute tali autorizzazioni, i lavori dovranno essere seguiti sotto il controllo di SAVE e saranno sottoposti ad eventuale collaudo da parte di apposita Commissione nominata da ENAC.
9.5 Il Subconcessionario dovrà dare inizio ai lavori di allestimento dell’area e di installazione degli impianti di nuova realizzazione eventualmente proposti entro 30 giorni dall’ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
9.6 Il Subconcessionario prende atto che i lavori di allestimento del cui completamento è responsabile, saranno soggetti alle restrizioni imposte da SAVE, ivi incluse quelle volte a limitare le ore durante le quali tali lavori potranno essere realizzati, al fine di garantire le condizioni necessarie alla continuità delle attività dell’aeroporto.
9.7 Il Subconcessionario dovrà provvedere, con riguardo ai Servizi esercitati negli spazi, a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia, compresa la normativa antincendio, esonerando SAVE da ogni responsabilità relativa.
9.8 Il Subconcessionario si impegna a progettare, installare e allestire gli spazi subconcessi in conformità con la vigente normativa in materia di antincendio e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al DPR 515/2011 e DM 10/3/1998. Il Subconcessionario è altresì tenuto:
a) ad acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla suddetta normativa, ivi compreso, se necessario, il certificato di prevenzione incendi;
b) a limitare il carico d’incendio mediante l’utilizzo di materiale avente adeguato ridotto carico d’incendio.
9.9 Ove i lavori si svolgano in area air side, il Subconcessionario e/o l’impresa da questi
selezionata è tenuto ad adempiere a tutti gli oneri e i costi derivanti dalle limitazioni dell’accesso alle aree di lavoro air side. In particolare, tutte le forniture per l’aeroporto devono essere sottoposte a controllo (screening) prima di essere autorizzate all’ingresso nelle aree sterili. Per le forniture di grosse dimensioni oppure per le forniture la cui tipologia non si presta facilmente a tale attività (es. calcestruzzo in betoniere, ghiaia, liquidi in cisterne, ecc.), il Subconcessionario e/o l’impresa da questi selezionata è tenuto a: (i) utilizzare “fornitori conosciuti” ai sensi della normativa applicabile; oppure (ii) organizzare una scorta con personale certificato ai sensi dell’art. 3 del D.M. 85/1999 che accompagnino il fornitore dal momento in cui entra in area air side al momento in cui esce dall’area air side. Gli adempimenti di cui sopra sono a cura e spese del Subconcessionario.
9.10 Saranno a totale cura e spese del Subconcessionario le manutenzioni ordinare e straordinarie degli spazi subconcessi in uso esclusivo in conformità alle “SPECIFICHE DI MANUTENZIONE” di cui all’Allegato D. Resta a carico di SAVE ogni onere manutentivo relativo agli spazi comuni.
9.11 In particolare, il Subconcessionario è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni relative alla gestione dei serbatoi interrati e a provvedere, a propria cura e spese, alle seguenti operazioni:
i. effettuare, ogni 5 anni, specifiche prove di tenuta tramite laboratori certificati ACCREDIA;
ii. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di deposito e di rifornimento, in maniera che risultino in ogni momento in piena e perfetta efficienza, in ottimo grado di funzionamento e rispondenti alle norme di sicurezza a tutela dell’incolumità delle persone e dell’integrità delle cose;
iii. eseguire periodicamente verifiche sulla funzionalità degli impianti e sulla tenuta a pressione dei serbatoi;
iv. eseguire almeno annualmente la pulizia delle Fosse Braganti al servizio delle acque di raccolta del piazzale del distributore.
9.12 Il Subconcessionario è tenuto a rispettare ed applicare le prescrizioni di cui alla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1652 in data 26 maggio 2014 sull’esercizio, manutenzione e dismissione cisterne interrate e successive modifiche ed integrazioni.
9.13 Qualora il Subconcessionario non ottemperasse agli obblighi di manutenzione, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto, provvederà SAVE con addebito dei relativi costi ed eventuali danni allo stesso Subconcessionario, maggiorati del 20% per spese di gestione, con diritto di rivalsa sulla garanzia di cui all’art. 6.
9.14 È vietata qualsiasi forma di pubblicità, ad eccezione delle insegne che contraddistinguono la ragione sociale ed i marchi sociali, le cui dimensioni devono essere concordate con SAVE.
9.15 Il Subconcessionario prende atto della presenza, nel sedime aeroportuale, di varie reti Wi-Fi. SAVE, al fine di armonizzare e permette la massima fruizione a tutti del segnale, mantiene un registro delle reti presenti.
9.16 Il Subconcessionario non ha autorizzazione ad accendere una propria rete Wi-Fi se non su espressa autorizzazione di SAVE, che verrà eventualmente rilasciata valutando anche la presenza di altre reti Wi-Fi, il tipo di utilizzo, la zona da coprire.
9.17 Qualora interessato, il Subconcessionario può concordare con SAVE l’utilizzo della rete Wi-Fi aeroportuale con le modalità previste dalla specifica regolamentazione.
Art. 10) ECOLOGIA E SICUREZZA
10.1 Il Subconcessionario dovrà, a propria cura e spese, mantenere gli spazi assegnati in condizione di perfetta pulizia.
10.2 Il Subconcessionario è tenuto al pagamento di ogni tributo relativo all'uso e alla conduzione dello spazio occupato, ivi compresa la Tariffa di Igiene Urbana.
10.3 Sono tassativamente vietati: negli spazi di uso comune, l’abbandono di materiali ed attrezzature in disuso (pallets, scatoloni, contenitori di legno, ecc.); negli spazi esterni adiacenti l’area subconcessa, la sosta e qualsiasi attività di manutenzione, lavaggio e pulizia di ogni tipo di mezzi e automezzi.
10.4 Il Subconcessionario è tenuto a conferire presso l’apposita area (Isola Ecologica Vesta), situata a fianco dell’Area Tecnica SAVE, i propri rifiuti, ivi compresi i residui di disimballo della merce consegnatagli, differenziandoli secondo la normativa e le procedure vigenti. In alternativa, il Subconcessionario potrà smaltire i rifiuti avvalendosi, a pagamento, del servizio offerto dagli operatori di cui si avvale SAVE.
10.5 Qualora il Subconcessionario non ottemperasse agli obblighi di pulizia di cui al presente articolo, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto, provvederà SAVE con addebito dei relativi costi ed eventuali danni allo stesso Subconcessionario, maggiorati del 20% per spese di gestione, con diritto alla rivalsa sulla garanzia di cui all’art. 6.
10.6 Con la sottoscrizione del presente atto, il Subconcessionario dichiara:
a. di essere in possesso, di aver visionato e di conoscere il Piano emergenza incendio SAVE;
b. di aver predisposto/adottato il piano di emergenza incendio relativamente allo spazio oggetto di subconcessione tenendo in considerazione le prescrizioni contenute nel piano emergenza incendio SAVE e ogni altra normativa applicabile;
c. di impegnarsi, prima di avviare la propria attività, a completare la propria procedura di gestione dell’emergenza incendio, comprensiva della formazione del personale;
d. di rendersi preventivamente disponibile a partecipare attivamente alle prove di emergenza incendio effettuate periodicamente da SAVE che dovessero interessare le aree o gli spazi oggetto della presente subconcessione.
e. a tenere a disposizione di SAVE, ed a tenere sempre aggiornata, la documentazione attestante l’assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dal D.M. del 10.03.1998, in tema di prevenzione incendi e gestione delle emergenze (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) dei quali si cita a titolo esemplificativo e non esaustivo, il
documento di valutazione carichi di incendio, la designazione formale del personale incaricato alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze dopo apposita formazione sulla base del programma didattico, previsto dal citato D.M. in relazione alla classificazione “livello di rischio incendio elevato”.
10.7 Il Subconcessionario si impegna inoltre:
a. ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso al sedime aeroportuale tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ivi compresa l’attività di formazione e informazione nei confronti del proprio personale che accede agli spazi aeroportuali;
b. a tenere a disposizione di SAVE, e a mantenere sempre aggiornata, la documentazione attestante l’assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’elenco nominativo dei lavoratori impiegati nelle lavorazioni e nella conduzione dei Servizi con attestazione degli adempimenti relativi agli oneri contributivi (assistenziali e previdenziali), il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione protezione e del medico competente (ove necessario), il documento di valutazione dei rischi contenente la valutazione dei rischi inerente ai cicli lavorativi, le misure preventive e protettive adottate in relazione alla tipologia del rischio, le procedure di lavoro in sicurezza, l’attestazione relativa all’avvenuta formazione ed informazione del personale con relativa consegna dei dispositivi di protezione individuale, l’elenco dei mezzi e delle attrezzature utilizzati con i relativi programmi di manutenzione.
10.8 Il Subconcessionario si impegna a presentare, entro 5 giorni dalla richiesta, la documentazione indicata agli artt. 10.6 e 10.7. Qualora a seguito della predetta verifica il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
10.9 Qualora nell’esecuzione dei Servizi ricorra al subappalto o comunque si avvalga di soggetti terzi che operano per suo conto, il Subconcessionario è tenuto a richiedere ai subappaltatori o a tali soggetti terzi la stessa documentazione prevista agli artt. 10.6 e 10.7, a conservarla e a metterla a disposizione di SAVE.
10.10 Subconcessionario dà atto di aver ricevuto da SAVE dettagliate informazioni di sicurezza sui rischi specifici esistenti negli ambienti ove dovrà operare il proprio personale e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività di SAVE e si impegna a trasferirle a chiunque per suo conto o conto di terzi intervenga nell’esecuzione del Servizio.
10.11 Nella conduzione ed esercizio dell’impianto di lavaggio automezzi che scarica nella fognatura aeroportuale, il Subconcessionario è tenuto al rispetto delle norme del D.Lgs. 152/2006 sui limiti di scarico in fognatura.
10.12 Il Subconcessionario, prima dell’avvio dell’attività, dovrà aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie agli scarichi dei reflui (tra cui, a titolo esemplificativo, l’autorizzazione
allo scarico dei piazzali sversanti nel Canale Consortile Pagliaghetta rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia) ed è tenuto al rispetto degli obblighi inerenti la corretta gestione degli impianti di pretrattamento delle acque reflue. In particolare, per le acque fuoriuscenti dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a. le acque reflue dell’impianto di lavaggio, prima dell’immissione nella rete aeroportuale acque nere, dovranno essere sottoposte a trattamento di decantazione e disoleatura, fermo restando che, in ogni caso, per poter essere scaricate nella rete aeroportuale acque nere, le stesse dovranno rispettare i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
b. le acque derivanti dagli scarichi dei servizi igienici dovranno essere pretrattate con condensagrassi prima di essere sversate nella rete aeroportuale acque nere;
c. le acque di prima pioggia provenienti dal piazzale e dalle zone di rifornimento dovranno essere pretrattate con disoleature e, per poter essere scaricate nella rete aeroportuale acque nere, dovranno rispettare i limiti stabiliti dalla normativa vigente, comprensiva di eventuali limiti e prescrizioni imposti dal Consorzio di Bonifica e dalla Città Metropolitana di Venezia;
d. a comprova della corretta e conforme gestione delle acque reflue di cui al punto c), è obbligo del Subconcessionario inviare a SAVE copia delle analisi periodiche effettuate agli scarichi a valle di tutti gli impianti di trattamento.
Art. 11) TRASFERIMENTI
11.1 SAVE per la realizzazione di interventi di sviluppo dell'aeroporto o attinenti lo svolgimento delle attività aeroportuali, potrà disporre il trasferimento del Subconcessionario assegnando a suo insindacabile giudizio i nuovi spazi.
11.2 Il trasferimento disposto dovrà essere eseguito a cura e spese del Subconcessionario senza che lo stesso abbia diritto a indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto di rinuncia alla subconconconcessione.
Art. 12) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI
12.1 Il Subconcessionario si impegna a conservare gli spazi, nonché gli impianti, le infrastrutture ivi installati, in condizioni ambientali conformi alla normativa sanitaria ed antinquinamento vigente fino alla formale restituzione degli stessi. A tal fine, il Subconcessionario si impegna a consegnare a SAVE, al momento della restituzione degli spazi, o comunque ogni qualvolta SAVE lo richieda, idonea certificazione ambientale di conformità degli spazi e dei relativi impianti, infrastrutture e manufatti ai requisiti previsti dalla normativa al momento vigente, avuto riguardo alla destinazione d’uso dei medesimi, rilasciata da primaria società specializzata in investigazioni ambientali. In caso di mancata consegna della predetta certificazione ambientale, SAVE avrà diritto di procedere direttamente alle verifiche ed alle eventuali opere di bonifica a spese del Subconcessionario, a valere sulla garanzia che potrà essere escussa a copertura delle stesse, con salvezza di maggior danno.
12.2 Il Subconcessionario, trenta giorni prima della scadenza della subconcessione, dovrà inoltre presentare documentazione attestante la verifica di integrità degli impianti e delle tubazioni.
12.3 La restituzione degli spazi sarà attestata da apposito verbale di consegna, sottoscritto dalle Parti, in cui verranno indicate le opere e le dotazioni impiantistiche ed il relativo stato manutentivo, che dovrà risultare uguale - salvo il naturale decadimento delle prestazioni - a quello rilevato con il verbale di fine lavori ovvero con il collaudo.
12.4 In prossimità della scadenza del presente atto, il Subconcessionario, su richiesta espressa di SAVE, avrà l’obbligo di fornire tutte le informazioni, strumenti ed indicazioni operative (copia delle chiavi ed accessi, eventuali licenze informatiche, indicazioni aggiornate sulla conduzione degli impianti, prescrizioni particolari e circostanziate sull’uso degli immobili, avvertenze, ecc.) utili e necessarie per mettere SAVE nelle migliori condizioni per garantire la gestione degli impianti senza soluzione di continuità.
12.5 Alla scadenza fissata dall’atto di subconcessione, o in caso di decadenza, risoluzione o revoca, tutti gli allestimenti infrastrutturali destinati all’attività di cui all’art. 2 e qualsiasi altra miglioria o addizione restano acquisite a SAVE e, allo scadere della Concessione ENAC-SAVE, ad ENAC o comunque allo Stato, senza che da ciò possa derivare al Subconcessionario alcun diritto ad alcun compenso, rimborso o indennizzo. È fatta comunque salva la facoltà di SAVE di chiedere la riduzione in pristino stato, a cura e spese del Subconcessionario. Il Subconcessionario è tenuto a restituire gli spazi liberi da persone e cose.
12.6 Alla scadenza prevista dal presente atto verrà revocata l’autorizzazione all’accesso all’aeroporto con conseguente ritiro dei tesserini di accesso.
12.7 Il mantenimento con titolo scaduto dei beni oggetto di subconcessione costituisce abusiva occupazione di aree ed edifici demaniali con le conseguenze previste dall’art. 1161 cod. nav.
12.8 In mancanza di restituzione dei beni subconcessi, in aggiunta alle conseguenze previste dalla legge ed alla facoltà per SAVE di procedere allo sgombero coattivo, il Subconcessionario pagherà per ogni giorno di ritardo, oltre ai corrispettivi, una penale pari a cinque volte il trecentossantacinquesimo del MAG, nonché il risarcimento degli ulteriori danni. SAVE potrà in ogni caso avvalersi della garanzia di cui all’art. 6.
Art. 13) OBBLIGHI
13.1 Il Subconcessionario è ammesso a prestare il servizio:
(i) direttamente, tramite la propria organizzazione;
(ii) indirettamente, avvalendosi, per l’esecuzione dei Servizi, di un terzo (“Gestore”).
13.2 Resta fermo in ogni caso che il Subconcessionario, con riferimento a tutti gli obblighi previsti dal presente atto risponderà, sempre e senza alcun limite, della condotta del Gestore verso SAVE e verso terzi.
13.3 Il Subconcessionario che intenda eventualmente avvalersi di un terzo Gestore dovrà comunicare a SAVE, con un preavviso di 15 giorni, la propria intenzione di prestare i Servizi
indirettamente per tramite del Gestore, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi dello stesso.
13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere con il Gestore che dovrà necessariamente prevedere le seguenti condizioni essenziali:
(a) obbligo del Gestore di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessione, inclusi i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi che dovessero eventualmente venire emanate da SAVE;
(b) durata del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto di subconcessione;
(c) clausola in forza della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualora: (i) la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scada, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; (ii) il presente Atto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocato;
(d) impegno del Gestore a non utilizzare gli spazi oggetto di subconcessione per l’esercizio di attività diverse o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto di subconcessione e, comunque, con modalità tali da non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazioni.
13.5 L'attività all’interno degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto, fermo il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.
13.6 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E).
13.7 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della
specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali.
13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni.
13.11 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 per più di due giorni, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali.
13.13 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.
13.14 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006.
13.15 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato degli spazi subconcessi e sul rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente Atto di subconcessione da parte del Subconcessionario.
13.16 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare:
- il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza;
- per quanto attiene all’organizzazione dei Servizi, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale.
13.17 Sono a carico del Subconcessionario:
- la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario;
- quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.
13.18 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’aeroporto di Venezia ai sensi della normativa vigente.
13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentire, a proprie spese, l'integrazione informatizzandola con il sistema informativo di SAVE.
13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme a quanto indicato nella propria Offerta tecnica, e comunque con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economico.
13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.
Art. 14) DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DELL'ATTIVITA'
14.1. È vietata, a pena di decadenza, la cessione della subconcessione.
14.2 Eventuali cessioni d’azienda o affitti d’azienda, fusioni, scissioni dovranno essere comunicate per iscritto a SAVE entro trenta giorni dalla loro efficacia. Ove le predette operazioni non siano comunicate a SAVE entro trenta giorni dalla loro efficacia, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione, ferma in ogni caso l’applicazione di una penale di € 5.000,00 (cinquemila).
14.3 SAVE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente punto 14.2, qualora il terzo cessionario o la nuova entità giuridica, a insindacabile giudizio di SAVE: (i) non abbia sufficienti risorse finanziarie, liquidità ovvero esperienza nel gestire le attività di cui alla presente subconcessione in linea con i primari standard qualitativi del settore; (ii) non presenti le garanzie e le assicurazioni previste dal presente atto; (iii) non risultino sussistere i requisiti eventualmente richiesti dalla normativa vigente antimafia per il cessionario/subentrante.
14.4 SAVE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente punto 14.2, altresì qualora ricorra anche uno solo dei seguenti presupposti: (a) non vengano trasferiti, come risultante dalla documentazione agli atti, al soggetto cessionario/subentrante i debiti del Subconcessionario nei confronti dell’erario, degli enti previdenziali, dei dipendenti del Subconcessionario e della SAVE medesima relativi al periodo precedente alla data di cessione/subentro anche se, a tale data, non dovessero
risultare ancora certi, liquidi ed esigibili; (b) la documentazione prodotta dal Subconcessionario non permetta le verifiche di cui sopra.
14.5 Nel caso in cui il Subconcessionario sia persona giuridica è fatto obbligo di comunicare a SAVE ogni modifica della compagine sociale. Per le società quotate tale obbligo si applica alle variazioni superiori al 2% del capitale sociale.
Art. 15) RESPONSABILITA'
15.1 Il Subconcessionario è unico responsabile nei confronti di SAVE (ivi compresi i suoi dipendenti) e nei confronti dei terzi, dei danni diretti e indiretti causati a persone o cose, derivanti dall'esercizio delle attività di cui al presente atto di subconcessione e si impegna a tenere manlevata e indenne SAVE da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni che quest’ultima dovesse in merito subire e da qualsiasi responsabilità che le venisse attribuita in relazione al presente atto.
15.2 Il Subconcessionario esonera altresì la SAVE da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare da mancata o insufficiente fornitura di qualsiasi servizio o dall’interruzione delle utenze.
15.3 Il Subconcessionario sarà responsabile, inoltre, di ogni danno alle infrastrutture e/o al patrimonio di SAVE determinato dall'uso improprio degli spazi esterni, ivi compresa la sede stradale.
15.4 Il Subconcessionario è unico responsabile per i danni diretti e indiretti a persone e cose derivanti dall'inosservanza delle norme vigenti in materia di protezione dell’ambiente dall'inquinamento, protezione e prevenzione, prevenzione incendi.
15.5 SAVE non si costituisce, né potrà in alcun modo essere considerata depositaria dei valori, degli oggetti e dei materiali di proprietà del Subconcessionario o comunque dallo stesso detenuti, rimanendo la custodia e la conservazione di tutto ciò a totale carico, rischio e pericolo del Subconcessionario (non esclusa l'ipotesi di incendio) che si impegna a tenere SAVE manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità relativa.
15.6 Il Subconcessionario si impegna a manlevare SAVE da qualsiasi pretesa, anche di natura contrattuale, retributiva, previdenziale o assistenziale, che dovesse essere rivolta a quest'ultima a qualsiasi titolo dai dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti del Subconcessionario; nonché a manlevare il Subconcessionario da qualunque altro danno che dovesse derivargli, anche a titolo di sanzioni amministrative, in conseguenza dello svolgimento del presente atto o di inadempimenti del Subconcessionario nei confronti del proprio personale dipendente.
Art. 16) CHIUSURA AEROPORTO - RAPPORTI CON ENAC
16.1 Qualora per esigenze di SAVE o a seguito di disposizioni delle Autorità competenti si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea dell'aeroporto, o di parti di esso, il Subconcessionario non potrà avanzare pretese di indennizzo o risarcimento alcuno.
16.2 La scadenza, revoca, decadenza o risoluzione della Concessione ENAC-SAVE determinano la
decadenza/risoluzione del presente atto di subconcessione.
16.3 Il presente atto di subconcessione si risolve di diritto qualora ENAC vieti la presente subconcessione nel termine di 15 giorni dalla sua comunicazione ad opera di SAVE. Il Subconcessionario si impegna ad accettare tutte le modifiche al presente atto che si rendessero necessarie per ottemperare alle richieste di ENAC.
Art. 17) DECADENZA
17.1 SAVE potrà dichiarare la decadenza del Subconcessionario, ai sensi dell’art. 47 del codice della navigazione, e/o la sua risoluzione ex art. 1456 del codice civile, nei casi espressamente indicati a pena di decadenza nel presente atto di subconcessione, nonché nell’ipotesi di mancato pagamento di due rate del corrispettivo variabile o di ritardo superiore a due mesi nel pagamento del MAG o del corrispettivo fisso forfettario.
17.2 Resta salvo il diritto di SAVE di pretendere dal Subconcessionario dichiarato decaduto o il cui atto sia stato risolto, il pagamento del canone fino alla scadenza dell’atto, il pagamento delle penali e il risarcimento dei maggiori danni.
Art. 18) REVOCA
18.1 SAVE potrà revocare la subconcessione e/o recedere dalla stessa in conformità a quanto previsto dall’art. 42 del codice della navigazione.
18.2 Nel caso in cui vengano meno i presupposti che hanno consentito il rilascio della subconcessione stessa si provvederà in conformità a quanto sopra.
Art. 19) SEGNI DISTINTIVI E DIRITTO D’AUTORE
19.1 Con la sottoscrizione del presente atto SAVE è autorizzata ad utilizzare a titolo gratuito i segni distintivi del Subconcessionario (es. insegna, marchio, denominazione, ecc.) per effettuare promozione e pubblicità dei servizi presenti presso l’aeroporto di Venezia e dei punti di vendita in esso presenti. Pertanto, SAVE è autorizzata ad usare i predetti segni distintivi del Subconcessionario sul proprio sito internet o quello del Gruppo SAVE, su brochure, quotidiani, riviste, ecc.
19.2 Con la sottoscrizione del presente atto il Subconcessionario è autorizzato a pubblicizzare la presenza della stazione di servizio di cui al presente atto presso l’aeroporto di Venezia e ad utilizzare il marchio SAVE.
19.3 Il Subconcessionario con la sottoscrizione del presente atto dichiara di conoscere la normativa in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e nello svolgimento della propria attività si impegna al pieno rispetto della normativa nazionale e locale in merito di diritto di autore, ivi compreso il pagamento di quanto dovuto alla SIAE e/o SCF. Il Subconcessionario pertanto manleva SAVE di ogni obbligo e responsabilità connesso con lo sfruttamento dei diritti d’autore e comunque connesso con la trasmissione di tracce video, audio o immagini.
Art. 20) FORO COMPETENTE
20.1 Per ogni controversia inerente il presente atto di Subconcessione, incluse quelle derivanti dall’interpretazione, esecuzione, decadenza e risoluzione del medesimo, sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.
Art. 21) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
21.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), le Parti si obbligano, ciascuna quale Titolare autonomo del trattamento, a trattare i dati personali relativi alle persone fisiche, forniti direttamente dall’altra Parte o di cui ciascuna Parte venga autonomamente a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente atto (es: propri clienti), nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di volta in volta vigente in materia di protezione dei dati personali.
21.2 I dati forniti dall’altra Parte, la cui acquisizione è obbligatoria per le finalità sopra indicate e il cui eventuale rifiuto di fornirli o la richiesta di cancellarli potrebbe comportare l’impossibilità di eseguire quanto convenuto nel presente atto, verranno trattati esclusivamente per finalità collegate alla gestione degli adempimenti di cui al presente atto, all’adempimento di obblighi di legge od ordini delle Autorità, alla difesa di interessi legittimi del Titolare e alla difesa in giudizio, nel rispetto e in conformità alla normativa vigente.
21.3 In tale contesto, sarà onere di ciascuna Parte acquisire legittimamente dai rispettivi interessati i dati personali forniti all’altra Parte, dando adeguata informativa agli interessati coinvolti anche della possibilità di trasferire i dati all’altra Parte e, ove necessario, acquisendone il consenso al trattamento.
21.4 Ogni ulteriore e diverso trattamento dei dati personali delle persone fisiche, acquisito o da acquisire in relazione al presente atto, dovrà essere preventivamente comunicato all’altra Parte e dovrà avvenire solo a fronte di aggiornamento dell’informativa fornita agli interessati, ottenendo ove necessario il consenso al trattamento.
21.5 Inoltre, ferma l’esclusiva responsabilità del Subconcessionario per l’adozione delle necessarie misure di adeguamento alla normativa privacy con piena manleva di SAVE per quanto qua previsto, il Subconcessionario si impegna, a pena di decadenza/risoluzione di diritto del presente atto nel caso di inadempimento con conseguente risarcimento dei danni patiti da SAVE, a:
i. trattare autonomamente i dati personali acquisiti durante la gestione degli Spazi in subconcessione in conformità al GDPR e alla normativa in materia di privacy, precisando agli interessati che opera quale Titolare autonomo del trattamento, tramite adeguate informative e richiedendo il consenso dell’interessato nei casi previsti;
ii. ferme le eventuali esigenze provenienti dalle Forze dell’Ordine e salve le necessarie autorizzazioni di queste ultime, ove il Subconcessionario intendesse installare telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso all’interno degli Spazi dovrà presentare richiesta preventiva a SAVE con indicazione delle aree da inquadrare (limitate al solo interno dello
Spazio subconcesso), delle caratteristiche tecniche del sistema, delle ragioni di tale esigenza e delle finalità del trattamento, nonché degli accorgimenti che intende adottare, sotto la sua esclusiva responsabilità, per conformarsi alla normativa privacy e alla sicurezza dei dati trattati; rimane inteso che il Subconcessionario dovrà previamente provvedere all’eventuale accordo sindacale con le proprie rappresentanze ove necessario e gestirà il trattamento dei dati acquisiti tramite tali sistemi in qualità di Titolare autonomo. SAVE avrà facoltà a suo insindacabile giudizio, in relazione alle esigenze aeroportuali, di vietare l’installazione o richiedere la rimozione in qualunque momento degli impianti senza che il Subconcessionario possa pretendere alcunché;
iii. fornire prontamente a SAVE adeguata informativa, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, ivi compresi i suoi aggiornamenti, riguardante i trattamenti effettuati dal Subconcessionario, o dai suoi responsabili, sui dati personali forniti da SAVE stessa, con indicazione, inter alia, delle categorie di soggetti a cui vengono comunicati tali dai, dei riferimenti del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO – se nominato), dei contatti a cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti degli interessati, delle modalità e della durata del trattamento, dell’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi terzi, impegnandosi in ogni caso a trattare tali dati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
iv. rispettare la politica di sicurezza delle informazioni adottata da SAVE e consultabile sul sito https://my.veniceairport.it nell’apposita sezione “Privacy” (previo login da parte del Subconcessionario), con impegno a consentire le verifiche richieste o effettuate da SAVE.
21.6 Con riferimento ai dati trattati da SAVE in ragione del presente accordo, l’informativa di volta in volta vigente e conforme all’art. 13 del GDPR, comprensiva dei dati di contatto del DPO e per le richieste o per l’esercizio dei diritti, viene fornita al Subconcessionario tramite il sito https://my.veniceairport.it nell’apposita sezione “Privacy” (anche senza necessità di login da parte del Subconcessionario).
Art. 22) RAPPRESENTANZA DELLE PARTI
22.1 Il Responsabile del Contratto è la figura unica, incaricata da SAVE, che fa da referente per la gestione del rapporto contrattuale nei confronti del Subconcessionario. Espleta le attività di verifica del rispetto delle tempistiche e delle altre prescrizioni contenute nell’atto di subconcessione, nonché sulla qualità dei servizi resi dal Subconcessionario; svolge infine funzioni ispettive e di controllo. In via di prima applicazione il Responsabile del Contratto per SAVE è il Dott. Alberto Rossi.
22.2 Il Subconcessionario è tenuto a nominare un proprio rappresentante per la gestione del rapporto contrattuale. Tale funzione dovrà essere esercitata da soggetto che sia in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza nonché di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per la conduzione dei servizi di sua competenza; sia a conoscenza delle norme che disciplinano
l’atto di subconcessioneessere; sia munito dei poteri necessari per la conduzione degli spazi e la gestione dei servizi da rendere presso l’aeroporto. In via di prima applicazione il Subconcessionario nomina quale proprio rappresentante [indicare nome, cognome, indirizzo email, numero del telefono cellulare].
Art. 23) SPESE DI REGISTRAZIONE
23.1 Il presente atto di subconcessione è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell'art. 40, co. 1 del D.P.R. n. 131/1986, come interpretato dalla circolare n. 33/E del 16.11.2006 in merito agli atti concessori di beni demaniali; le eventuali spese sono a carico del richiedente la registrazione.
Art. 24) MODELLO 231
24.1 Il Subconcessionario dichiara e dà atto di conoscer integralmente il codice etico di SAVE e si impegna, per quanto di propria competenza, e a pena di decadenza della subconcessione, a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione dello stesso e/o comportamenti che possano favorire la commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Tale impegno viene espressamente assunto anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 cod. civ. con riferimento alle attività svolte dal proprio personale o dai propri collaboratori di qualsiasi tipo.
In fede a quanto sopra, il presente atto, redatto in doppio originale, viene firmato dai contraenti. SAVE S.p.A. […]
Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole:
Art. 2) OGGETTO; Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICHE; Art. 6) GARANZIA; Art. 7) ASSICURAZIONI; Art. 8) FORNITURE; Art. 9) ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI; Art. 10) ECOLOGIA E SICUREZZA; Art. 11) TRASFERIMENTI; Art.
12) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI; Art. 13) OBBLIGHI; Art. 14) DIVIETO DI CESSIONE - MODIFICHE SOGGETTIVE; Art. 15) RESPONSABILITA'; Art. 16) CHIUSURA AEROPORTO- RAPPORTI CON ENAC; Art. 17) DECADENZA; Art. 18) REVOCA; Art. 19 SEGNI DISTINTIVI E DIRITTO D’AUTORE; Art. 20) FORO COMPETENTE; Art. 24) MODELLO 231.
SAVE S.p.A. […]
Allegato A (PLANIMETRIA SPAZI)
Allegato B MODELLO DI GARANZIA
ENTE GARANTITO SAVE S.p.A.
viale Galileo Galilei 30/1 30030 Venezia Tessera
PREMESSO
che con atto di subconcessione da stipularsi con la SAVE S.p.A., con sede legale in Venezia Tessera, che gestisce l'Aeroporto Marco Polo, la Società si impegna a gestire in regime di subconcessione l’attività e/o servizio di presso aeroporto Marco Polo di Venezia;
che, con il predetto atto, la Società si impegna a consegnare a SAVE una garanzia bancaria a prima richiesta di primario istituto di credito per l'importo di € 200.000 (euro duecentomila) a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni convenzionalmente assunte;
che la sottoscritta Banca ha preso integrale visione dell’atto di subconcessione sopra indicato;
TUTTO CIO' PREMESSO
la sottoscritta Banca , in persona di , nella sua qualità di
,
DICHIARA
di costituirsi - come, di fatto, con il presente atto si costituisce - garante a favore della SAVE S.p.A., e nell'interesse della Società , fino alla concorrenza di € 200.000 (euro duecentomila), a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Società
nei confronti di SAVE S.p.A. e comunque derivanti dall'atto di subconcessione di cui alle premesse.
Per l'effetto, fermo il limite quantitativo di cui sopra, qualora la Società non provvedesse all'esatto e puntuale adempimento anche parziale delle obbligazioni assunte, la sottoscritta Banca
, entro quindici giorni dalla richiesta sotto indicata, rimossa sin d'ora ogni
eccezione e nonostante eventuali opposizioni da parte della Società o
controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito, provvederà a versare a SAVE
S.p.A. le somme garantite, come richieste da SAVE S.p.A. e anche in più soluzioni successive, dietro semplice richiesta di quest'ultima da inoltrare alla Banca a mezzo raccomandata A.R.. In caso di escussione parziale, l’importo garantito ed escutibile successivamente, sino alla scadenza della presente fideiussione come sotto indicata, si ridurrà della corrispondente somma escussa e corrisposta, salvo reintegrazione dell’originario importo da parte del debitore.
Tale fideiussione viene prestata dalla Banca, volendo ed intendendo questa restare obbligata in solido con la Società fino al (90° giorno successivo alla scadenza della subconcessione) e comunque fino al completo soddisfacimento dei crediti di SAVE attestato da quest’ultima.
La sottoscritta Banca rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile.
Per ogni controversia relativa o dipendente da questa fideiussione sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
(firma)..................
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. la rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945, 1955, 1957 cod. civ e la competenza esclusiva del Foro di Venezia.
(firma)..................
Allegato C
FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO
SAVE S.p.a. | 2018 | 2018 |
SERVIZIO TELEFONICO | Importo mese | Importo anno |
Materiale fornito a noleggio (con manutenzione) | ||
Linea telefonica digitale/analogica (*) | € 32,86 | € 394,33 |
Trasformazione ISDN linea base (*) | € 17,91 | € 214,95 |
Apparecchio fisso con display evoluto (*) | € 26,28 | € 315,34 |
Apparecchio fisso con display standard (*) | € 5,97 | € 71,61 |
Apparecchio fisso senza display (*) | € 5,97 | € 71,61 |
Apparecchio fisso VOIP con display (*) | € 41,82 | € 501,86 |
Apparecchio fisso VOIP senza display (*) | € 26,28 | € 315,34 |
Monitor voli Solari da ufficio (*) | € 53,77 | € 645,20 |
Linea VRUC canone uso e manutenzione (*) | € 23,18 | € 278,21 |
Linea VRUC + Dati canone uso e manutenzione (*) | € 35,28 | € 423,36 |
Servizi | Importo | |
Installazione linea (una tantum) (*) | 179,41 | |
Trasloco linea (una tantum) (*) | 119,62 | |
Sostituzione materiale per danno o consumo | Importo | |
Sostituzione GSM standard danneggiato / smarrito | 33,00 | |
Sostituzione SMARTPHONE danneggiato / smarrito | 264,00 | |
Batteria GSM standard | 18,14 | |
Auricolare GSM standard | 14,11 | |
Auricolare SMARTPHONE | 15,12 |
(*) andrà indicizzato ISTAT dal 2019
Allegato D SPECIFICHE DI MANUTENZIONE
OPERE CIVILI
All’interno dell’area sub-concessa ogni onere per manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico del Subconcessionario.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria il Subconcessionario dovrà presentare progetto all’Area Tecnica SAVE al fine di acquisire l’autorizzazione a procedere con i lavori.
Le imprese esecutrici dei lavori di realizzazione e/o modifica degli uffici e dei relativi impianti dovranno preventivamente sottoporre, per l’approvazione, il piano di sicurezza all’Area Tecnica SAVE onde ottenere il permesso di lavoro. Il piano di sicurezza dovrà contenere tra le altre cose l’elenco nominativo dei lavoratori coinvolti con le relative posizioni assicurative (INPS; INAIL ..), il nome del responsabile alla sicurezza e il nome del responsabile di cantiere per l’impresa.
E’ necessario inoltre far pervenire all’area Tecnica copia dell’elenco dei materiali utilizzati nella realizzazione degli cambiamenti con relativa certificazione della classe di resistenza al fuoco.
FORNITURA SERVIZI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI
Ogni spazio sub-concesso a terzi sarà allestito con i servizi di alimentazione elettrica e di telefonia e, ove possibile, di trasmissione dati, nei modi descritti di seguito.
La determinazione dei compensi dovuti alla SAVE per la fornitura di tali servizi verrà regolamentata da appositi accordi.
IMPIANTI ELETTRICI
Per quanto riguarda l’alimentazione elettrica si prevede per ogni utente la possibilità di fornitura del servizio di alimentazione “normale” per l’allacciamento delle normali utenze di illuminazione e forza motrice, mentre per la fornitura di energia elettrica in continuità assoluta il Subconcessionario dovrà provvedere attraverso mezzi propri.
Tutte le alimentazioni elettriche, distribuite tipicamente in monofase con terra, saranno attestate all’interno dei locali in sub-concessione in un punto di consegna sezionabile, che rimarrà di competenza SAVE.
A valle di tale punto di consegna si provvederà a realizzare, a cura dell’utente oppure, su richiesta dell’utente stesso, a cura SAVE, l’impianto di distribuzione interno che sarà comunque considerato di competenza dell’utente.
Resta intesa che il punto di consegna rappresenta, a tutti gli effetti, il confine tra la rete di distribuzione di competenza SAVE e l’impianto d’utente di competenza del Subconcessionario.
Nel caso in cui si desiderasse affidare alla SAVE la realizzazione degli impianti suddetti, l’utente si farà carico di definire e comunicare in forma scritta all’Area Tecnica SAVE, tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione delle opere richieste, ove si includa la schematica disposizione in pianta degli arredi di ufficio e l’ubicazione delle postazioni di lavoro con i relativi servizi; gli oneri
sostenuti dalla SAVE per la redazione del progetto esecutivo (qualora mancante) e per la realizzazione degli impianti saranno addebitati all’utente.
Qualora l’utente intenda provvedere autonomamente alla realizzazione dei propri impianti, egli dovrà preventivamente presentare all’Area Tecnica SAVE il progetto esecutivo al fine di ottenerne le relative approvazioni ed il “nulla osta” a procedere. Infine, a lavori ultimati, dovrà trasmettere alla SAVE copia della documentazione tecnica prevista ai sensi della Legge n° 46/90 e successivo decreto d attuazione DPR M°447/91.
Per la fornitura di energia elettrica sono previste alcune taglie tipiche di potenza impegnata, come elencato nella tabella
POTENZA TOTALE IMPEGNATA (KVA) | 1,5 | 3 | 6 | 10 |
Per esigenze particolari, non comprese nella tabella, si dovrà fare richiesta specifica alla SAVE.
IMPIANTI TELEFONICI E DATI
Per quanto riguarda i servizi di telefonia e, ove possibile, di trasmissione dati, i servizi disponibili su richiesta sono i seguenti:
a) Collegamento alla rete telefonica interna aeroportuale con attivazione di apparecchi fissi o mobili tipo DECT (servizio erogato direttamente dalla SAVE),
b) Collegamento alla rete di telefonia pubblica, previa stipulazione di regolare contratto con il gestore desiderato, per l’attivazione di servizi di fonia e/o di trasmissione dati (incluso linee ISDN, trasmissione dati ad alta velocità tipo ADSL e HDSL, e collegamenti numerici in linea dedicata tipo CDN),
c) Collegamento su supporto in rame oppure fibra ottica tra eventuali uffici distanti, posti anche in fabbricati distinti all’interno del sedime aeroportuale, di reti locali proprie di utente o di servizi di fonia gestiti attraverso sistemi PABX propri di utente,
d) Collegamento al sistema informativo voli aeroportuale.
I servizi suddetti verranno realizzati su supporto in rame attraverso la posa di cavi tipo UTP CAT5E oppure su supporto in fibra ottica. Tutti cavi suddetti verranno attestati in un minirack di idonee dimensioni, posto all’interno dei locali in sub-concessione, che rappresenterà il punto di consegna dei servizi stessi e rimarrà di competenza SAVE.
All’interno il minirack potrà essere allestito con una serie di prese UTP almeno di CAT5E che a seconda delle esigenze potrà essere in numero pari a:
• | 6 | prese UTP | per sub-concessioni di | PICCOLE | dimensioni |
• | 12 | prese UTP | per sub-concessioni di | MEDIE | dimensioni |
• | 18 | prese UTP | per sub-concessioni di | GRANDI | dimensioni |
• | 24 | prese UTP | per sub-concessioni di | NOTEVOLI | dimensioni |
nonché, se richiesto, con la collaborazione di collegamenti in fibra ottica.
A valle del punto di consegna si potrà realizzare, a cura dell’utente sub-concessionario, con tutti gli allestimenti necessari, la rete cablata a servizio dei propri uffici.
L’utente che intenda provvedere autonomamente alla realizzazione della rete cablata all’interno dei propri uffici dovrà preventivamente presentare all’Area Tecnica SAVE il progetto esecutivo, includendo l’indicazione del soggetto incaricato all’esecuzione dei lavori ed allegando copia dell’autorizzazione rilasciata al soggetto stesso dal Ministero delle Comunicazioni, ai sensi della Legge n°109/91 e del successivo decreto di attuazione D.M. n°314/92 (allegato 13), al fine di ottenerne le relative approvazioni ed il “nulla osta” a procedere. Infine, a lavori ultimati, l’utente dovrà trasmettere alla SAVE copia della documentazione tecnica prevista dai già ricordati disposti legislativi di riferimento.
Nel caso in cui si desiderasse affidare alla SAVE la realizzazione della rete cablata, l’utente si farà carico di definire e comunicare in forma scritta all’area Tecnica SAVE, tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione delle opere richieste, ove si includa la schematica disposizione in pianta degli arredi di ufficio e l’ubicazione delle postazioni di lavoro con i relativi servizi. Gli oneri sostenuti dalla SAVE per la redazione del progetto esecutivo (qualora mancante) e per la realizzazione degli impianti saranno addebitati all’utente.
MANUTENZIONE
La manutenzione ordinaria degli impianti (parte elettrica, telefonica e dati) sarà effettuata a cura del Subconcessionario oppure, se richiesto, dal personale specializzato SAVE, con successivo addebito dei costi.
Eventuali interventi di manutenzione, straordinaria (modifiche, ampliamenti, adeguamenti, ecc…) saranno trattati come nuovi impianti e quindi realizzati a cura e spese del sub-concessionario previa autorizzazione da parte SAVE, Area Tecnica.
Allegato E
FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALL’ART. 13.3
Alla SAVE S.p.A.
Viale Galileo Galilei 30/1 - VENEZIA TESSERA
OGGETTO: dichiarazione comprovante il possesso delle abilitazioni per lo svolgimento dell’attività di rifornimento carburanti e lubrificanti agli automezzi, nonché il lavaggio auto e altre attività connesse all’esercizio della stazione di servizio da espletarsi negli spazi oggetto di subconcessione
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………
nato il……………………….. a …………………………………………………………………..
in qualità di legale rappresentante della società/impresa…………………………….………
con sede in………………………………………………………………………………………..
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA:
che la società è in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività esercitata nello spazio oggetto di subconcessione.
FIRMA
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del legale rappresentate sottoscrittore.