CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO.
CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO.
Le parti di seguito costituite:
IL COMUNE DI , sito in , P.I.
rappresentato dal che interviene in qualità di del
, che nel prosieguo del contratto sarà indicato “CESSIONARIO”;
la Sig.ra – codice fiscale e che nel prosieguo del contratto sarà indicata “LAVORATORE CEDUTO”;
Premesso che:
il Comune di con la deliberazione della Giunta Comunale n. del approvava una modifica al piano triennale di fabbisogno del personale e al piano delle assunzioni e prevedeva l’assunzione di n. categoria giuridica a tempo indeterminato pressol’Area , da effettuarsi secondo la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi dell’art. 34bis del D. Lgs. n. 165/2001, che risulta essere neutra sul piano finanziario e non consuma né spazi né resti assunzionali;
a seguito della procedura di mobilità di cui sopra il/la Sig./ Sig ra, in servizio presso categoria posizione economica , è risultata tra i candidati idonei a ricoprire il posto di categoria presso il Comune di ;
l?amministrazione di , su richiesta del Comune di , ha rilasciato e comunicato il nulla osta al trasferimento con nota del , ns. prot. ;
Visto l’articolo 30 del D.Lgs. n° 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, (d’ora in avanti denominato TUPI);
Ritenuto di ricondurre la fattispecie disciplinata da tale articolo alla figura della cessione di contratto disciplinato dal capo VIII del titolo II del libro IV del Codice Civile con gli articoli 1406 e seguenti definendone così la nozione “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purchè l’altra parte vi consenta”;
TUTTO CIÒ PREMESSO
convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Cessione contratto di lavoro
Il Comune di , a seguito del nulla osta rilasciato con nota del , ns. prot. , cede il contratto di lavoro stipulato in data / / con il/la dipendente , tuttora in corso di validità e di esecuzione, al CESSIONARIO a conclusione del procedimento di mobilità volontaria avviato ai sensi dell’articolo 30 del TUPI.
L’amministrazione rilascia al CESSIONARIO una copia autenticata del contratto di lavoro subordinato ceduto.
Art. 2 - Disposizioni specifiche della cessione di contratto
Il contratto viene ceduto ai sensi e per tutti gli effetti di cui al Capo VIII del Titolo II del Libro IV (articoli 1406 e seguenti) del codice civile.
L’amministrazione è liberata dalle sue obbligazioni verso il LAVORATORE CEDUTO dal momento in cui il contratto diventa efficace salvo procedure di contenzioso in atto o non prescritte derivanti dal rapporto ceduto.
Il LAVORATORE CEDUTO può opporre al CESSIONARIO tutte le eccezioni derivanti dal contratto ma non quelle fondate su altri rapporti con il Comune di e non esprimendo riserva alcuna ai sensi dell’articolo 1409 del codice civile.
Il LAVORATORE CEDUTO esprime il proprio consenso alla cessione del contratto rendendo efficace la cessione nei suoi confronti con la sottoscrizione del presente contratto.
Il LAVORATORE CEDUTO viene inquadrato nella posizione giuridica ed economica corrispondente a quella che ha acquisito e maturato presso ai sensi del CCNL delle regioni e degli Enti locali e mantiene l’anzianità di servizio effettivamente acquisita, , il trattamento di fine rapporto, le ferie maturate e non godute e così via.
Art. 3 – Tipologia del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno e indeterminato. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal contratto di lavoro ceduto e dal presente contratto di cessione, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto.
In caso di annullamento della procedura di mobilità il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.
Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito dell’annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro con esclusione di responsabilità da parte del CESSIONARIO.
Art. 4 – Durata del contratto
Il contratto di lavoro subordinato viene ceduto con decorrenza ……………..
.
Art. 5 – Inquadramento professionale
Il LAVORATORE CEDUTO è inquadrato nella categoria giuridica di appartenenza e con la posizione economica e il seguente profilo professionale di cui all'ordinamento professionale del CCNL del 31 marzo 1999 e così indicati:
- CATEGORIA GIURIDICA
- CATEGORIA ECONOMICA
- PROFILO PROFESSIONALE:
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del CCNL per la revisione dell’ordinamento professionale del 31 marzo 1999, il CESSIONARIO potrà adibire il dipendente a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente.
L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo ell’oggetto del contratto di lavoro.
Art. 6 – Trattamento economico
Il trattamento economico annuo del lavoratore è quello prevista dal vigente CCNL, con riferimento alla categoria di inquadramento oltre all’assegno per il nucleo familiare se spettante, alla tredicesima mensilità e trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 7 – Periodo di prova
Alla cessione di contratto non si applica l’istituto del periodo di prova previsto per le nuove assunzioni, in quanto già superato nella medesima categoria e profilo professionale.
Art. 8 – Sede di lavoro
La prestazione lavorativa è espletata presso il Comune di , via . Il lavoratore ceduto è assegnato all’Area
Art. 9– Orario di lavoro
L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, secondo quanto stabilito dall’art. 17 del CCNL del 06.07.1995 ed è articolato nell’orario di servizio stabilito dalle disposizioni vigenti nel Comune di .
Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.
Art. 10 – Obblighi del lavoratore
Il LAVORATORE CEDUTO è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
Il LAVORATORE CEDUTO, sottoscrivendo il contratto, si impegna ad osservare il codice di comportamento vigente del quale si consegna copia unitamente a copia del codice disciplinare e delle linee guida per l’uso degli strumenti dell’Ente, delle quali accetta la ricezione, lettura, comprensione ed accettazione.
Art. 11 – Incompatibilità
Il LAVORATORE CEDUTO dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’articolo 53 del TUPI.
Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato articolo 53 del TUPI e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione non potranno essere svolti senza che il LAVORATORE CEDUTO sia stato autorizzato preventivamente dal CESSIONARIO. Le violazioni alle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei confronti del LAVORATORE CEDUTO l’applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.
Art. 12 – Disciplina
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo, aziendale e individuale, potrà dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle
infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia. Art. 13 – Informativa sul trattamento dei dati (Codice Privacy, art. 13)
Il CESSIONARIO informa il LAVORATORE CEDUTO che i dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito dell’attività di gestione del rapporto di lavoro con l’ente, per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali fiscali e contabili e per tutte le altre operazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi che lo disciplinano.
L’interessato (LAVORATORE CEDUTO) potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge, dai regolamenti o dai contratti collettivi che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa.
Art. 14 – Disposizione di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute:
a) nel TUPI e successive modificazioni;
b) nel codice civile (capo I, titolo II, libro V);
c) nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa;
d) nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei comparto Regioni-Autonomie Locali senza qualifica dirigenziale;
e) dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali o normative, emesse – secondo le rispettive competenze – dagli organi o altri dirigenti dell’Ente.
Art. 15 – Oneri e spese contrattuali
Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 642 e dell’imposta di registrazione, ai sensi dell’art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 poiché il contratto cede un contratto di lavoro subordinato a sua volta esente dall’imposta di bollo e non soggetto a registrazione.
Il presente contratto è redatto e sottoscritto in triplice copia. Letto, approvato e sottoscritto.
IL LAVORATORE
IL CESSIONARIO