Articolo 1 – Definizioni
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZZAZIONE E LOTTA CONTRO LA ZANZARA ED ALTRI ANIMALI INFESTANTI PER LE SEDI DI FIRENZE PISA E SIENA DELL’AZIENDA DSU TOSCANA – PERIODO DI 36 (TRENTASEI) XXXX - XXXX Xx 0000000
XXXXX X.0 XXXXXXX CIG 8779371623 LOTTO X.0 XXXX CIG 87793905D1 LOTTO N.3 SIENA CIG 8779436BC5
Articolo 1 – Definizioni
Per “Impresa” o “Ditta” o “Operatore economico” s’intende l’impresa risultata aggiudicataria del servizio di cui al presente Capitolato speciale d’appalto (C.S.A.).
Per “Stazione appaltante” e “Azienda” s’intende l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario che affida all’Impresa il servizio oggetto del presente Capitolato speciale d’appalto.
Articolo 2 – Oggetto dell’appalto e sopralluogo
L'appalto ha per oggetto il servizio di monitoraggio, disinfestazione, derattizzazione e lotta contro la zanzara ed altri animali infestanti presso vari locali dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario come dettagliatamente indicato nell’Allegato A - Capitolato tecnico di appalto. In base ai cicli di intervento effettuati dovrà essere svolto il monitoraggio con lo scopo di tenere sotto controllo l’andamento della derattizzazione/disinfestazione e ripetere il trattamento fino alla completa e definitiva rimozione del fenomeno infestante.
Sopralluogo obbligatorio
Le imprese che intendono concorrere alla gara devono effettuare un sopralluogo, tramite il proprio legale rappresentante o altro soggetto munito di delega, presso i locali interessati dall’appalto previo accordo con i servizi di competenza di seguito indicati:
per la sede di Firenze:
Servizio Residenze: xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx – TEL. 055/2261320 Servizio Ristorazione: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx – TEL. 055/0000000
per la sede di Pisa:
Servizio Residenze: xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx– TEL. 050/567382 Servizio Ristorazione: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx– TEL. 050/567398 per la sede di Siena:
Servizio Residenze: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx– TEL. 0577/760834 Servizio Ristorazione: xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx– TEL. 0577/226207
L’effettuazione del sopralluogo è volta ad acquisire una conoscenza adeguata delle strutture interessate dall’appalto e delle condizioni delle stesse in modo da integrare le informazioni contenute nella documentazione di gara e permettere ai concorrenti di raccogliere tutti i dati necessari ed essenziali ai fini della formulazione dell’offerta. In ragione di tali considerazioni e la sua mancata esecuzione comporta la non ammissione alla procedura di gara ritenendola un elemento essenziale per la formulazione dell’offerta.
All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione, attestazione che non andrà allegata alla documentazione di gara.
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro il giorno / / .
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio.
Articolo 3 – Durata dell’appalto
L’appalto decorre dalla data di stipula del contratto (o altra data prevista dalla Stazione Appaltante) per la durata di 36 (trentasei) mesi.
L’operatore economico è soggetto ad un periodo di prova di 3 (tre) mesi. Qualora durante tale periodo l’esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal Capitolato d’Appalto e dal Capitolato tecnico il Committente ha facoltà di risolvere il contratto, mediante comunicazione a mezzo PEC e provvedere alla prosecuzione del servizio nel modo che riterrà più opportuno. Il termine concesso al Committente per esercitare la facoltà di cui al comma precedente è stabilito entro il trentesimo giorno dalla scadenza del periodo di prova.
L’Impresa è inoltre tenuta a garantire la prestazione anche dopo la scadenza contrattuale e per un periodo massimo di sei mesi, agli stessi patti e condizioni, fino all’individuazione del nuovo contraente da parte della Stazione Appaltante.
Articolo 4 – Importo dell’appalto.
L’importo dell’appalto è quello risultante dall’Offerta economica della ditta aggiudicataria per ogni singolo lotto. Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi. Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, condizionate e/o plurime.
Detto importo è da considerarsi meramente indicativo, in quanto l’Azienda corrisponderà all’aggiudicatario l’importo corrispondente alle effettive prestazioni eseguite, sulla base dell’offerta economica ricevuta.
L’importo di appalto è da intendersi fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto, fatte salve le ipotesi in cui la revisione dei prezzi sia espressamente prevista da disposizioni normative.
L’importo complessivo massimo dell’appalto posto a base d’asta, per la durata contrattuale di 36 (trentasei) mesi, è pari Euro 121.531,76 (euro centoventunomilacinquecentotrentuno/76) al netto di IVA di legge, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 934,29 al netto di IVA di legge, così suddiviso in lotti:
Lotto I Firenze importo a base d’asta ammonta ad Euro 54.669,93 =( euro cinquantaquattromilaseicentosessantanove/93 ) al netto di I.V.A. di legge, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 311,43 al netto di I.V.A. di legge;
Lotto II Pisa importo a base d’asta ammonta ad Euro 37.366,08 =( euro trentasettemilatrecentosessantasei/08) al netto di I.V.A. di legge oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 311,43 al netto di I.V.A. di legge;
Lotto III Siena importo a base d’asta ammonta ad Euro 29.496,65 =( euro
ventinovemilaquattrocentonovantasei/65 ) al netto di I.V.A. di legge oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 311,43 al netto di I.V.A. di legge.
Articolo 5 – Modalità di esecuzione dell’appalto
Il servizio, comprendente servizi di prestazione ordinaria e programmata e servizi di prestazione a richiesta, straordinari e per emergenze, consiste nell’esecuzione di tutte le operazioni necessarie ad evitare la presenza di topi x xxxxx, insetti e altri animali infestanti che possono pregiudicare la salubrità, l’agibilità ed il decoro dei luoghi di lavoro, delle strutture adibite a residenze studentesche in ogni loro parte, delle mense universitarie, dei locali tecnici, delle attrezzature impiantistiche (canali, tubazioni, cassonetti, pavimenti flottanti, seminterrati, sottotetti etc.) e degli ambienti accessori (magazzini, autorimesse, seminterrati, ripostigli, locali morti, vani scale e ascensore, etc.).
Gli interventi da eseguire nel corso dell’appalto sono i seguenti:
- Attività di monitoraggio costante, in base alle tipologie di intervento previste e al numero dei trattamenti indicati nel Capitolato tecnico, nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria.
- Interventi in caso di esiti positivi del monitoraggio, di segnalazioni degli operatori ed in casi di richiesta ed emergenza.
I trattamenti devono essere effettuati dalla ditta aggiudicataria con materiali, mezzi e personale propri e sono finalizzati a realizzare:
- cicli di intervento di monitoraggio, derattizzazione, disinfestazione, trattamento antilarvale preventivi, ordinari e programmati mirati a contenere nel numero e nella gravità il verificarsi di situazioni di emergenza per l’ingresso e la proliferazione di animali indesiderati quali roditori, blatte, insetti alati e non;
- cicli di intervento d’emergenza per l’ingresso e la proliferazione di animali indesiderati quali roditori, blatte, insetti alati e non, richiesti espressamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto o da suo delegato.
Rientrano nell’oggetto del presente Capitolato, per quanto concerne gli interventi di derattizzazione e disinfestazione, anche le attività di bonifica del sito mediante il recupero delle carogne e, al termine degli interventi, dei materiali impiegati, nonché la predisposizione e l’affissione di avvisi al pubblico.
Rientrano altresì nel presente appalto la fornitura in comodato d’uso, comprensiva di eventuale manutenzione e/o sostituzione in caso di guasto/malfunzionamento, di dispositivi quali trappole per roditori a cattura multipla, elettroinsetticidi e nebulizzatori automatici di insetticida come meglio descritto nel Capitolato tecnico. La ditta appaltatrice dovrà utilizzare erogatori di esca con almeno le seguenti caratteristiche minime: - contenimento sicuro dell’esca, inaccessibile all’uomo e agli animali domestici; - resistenza dell’esca e del contenitore a fattori meteorologici; - resistenza all’urto; - colore non vivace; - forma non ingombrante; - fissati, non mobili o asportabili.
I trattamenti di cui al presente capitolato devono essere effettuati senza arrecare disturbo a dipendenti della Stazione Appaltante e utenti dei servizi da questa erogati, senza interrompere il regolare svolgimento di servizio, garantendo l’agibilità degli spazi per quanto concerne il passaggio di persone e/o veicoli, tali da non dare luogo ad interferenze e rischi connessi. A tal fine, la Ditta dovrà prendere accordi diretti con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o suo delegato. Durante l’esecuzione del servizio, la Ditta dovrà provvedere alla dotazione e manutenzione di cartelli di avviso e quant’altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza. La ditta dovrà, inoltre, provvedere al ripristino di opere danneggiate in conseguenza dell’esecuzione del servizio.
Al termine di ciascun trattamento/intervento deve essere rilasciato un rapporto di lavoro chiaro ed esaustivo contenente tutte le informazioni relative ai rilevi effettuati, alle azioni e procedure adottate, materiali utilizzati. L’Operatore, quindi, dovrà produrre una reportistica adeguata a fornire informazioni dettagliate sullo svolgimento e sull’esito dell’intervento (es. identificazione operatore, luogo di intervento, orario…).
La ditta appaltatrice dovrà utilizzare gli agenti chimici/biologici aventi la più bassa tossicità ambientale tra quelli regolarmente registrati presso il Ministero della Salute. Ove ciò non fosse possibile per le caratteristiche dell’intervento, la ditta dovrà comunque dare priorità all’uso di
prodotti con la minore tossicità ambientale possibile. L’Appaltatore prima di dare avvio all’esecuzione del servizio è tenuto a fornire le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti biocidi utilizzati, corredate di copia del decreto di registrazione presso il Ministero della Salute.
Il personale tecnico che effettuerà il servizio dovrà indossare appositi dispositivi di protezione individuale, indumenti idonei ed essere munito di apposito cartellino di riconoscimento. Nelle aree sottoposte a trattamento dovrà essere installata idonea segnaletica indicante l’operazione in corso, con il nome della ditta esecutrice, oltre all’indicazione della sostanza antidoto da utilizzare in caso di avvenuto contatto da parte di animali e/o persone con le esche ratticide. Gli avvisi dovranno indicare altresì il numero progressivo dell’esca, esplicitazione dell’indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento, l’indicazione delle sostanze utilizzate. L’Appaltatore è tenuto a fornire ai Servizi di riferimento come indicati all'art. 2 entro 20 (venti giorni) dall’avvio dell’esecuzione del servizio le planimetrie cartografiche aggiornate con i punti esca posizionati.
L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’effettuazione di appositi interventi in base a proprie specifiche esigenze che dovessero sopravvenire nel corso dell’appalto.
L’intervento in via di emergenza deve essere effettuato qualora venga rinvenuto - sia da parte dell’Operatore economico che dal committente - la presenza importante di roditori e/o altri animali infestanti nonostante gli interventi preventivi. Tale intervento deve essere intrapreso entro le 24 ore successive alla richiesta del committente, anche su segnalazione dell’operatore economico, nel limite massimo di n. 5 interventi nei 36 mesi.
Articolo 6 – Tecnico responsabile del servizio
La ditta aggiudicataria deve comunicare all’Azienda prima della stipula del contratto di appalto il nominativo e i riferimenti del Tecnico Responsabile e del suo sostituto che seguirà e coordinerà globalmente il servizio e avrà il compito di svolgere le attività previste in osservanza delle vigenti normative in materia.
L’Operatore economico deve inoltre fornire prima della stipula del contratto: a. recapito telefonico attivo 24 ore su 24, indirizzo di posta elettronica certificata cui comunicare esigenze ed inviare richieste; b. indicare un referente responsabile; c. indicare un responsabile della sicurezza.
Articolo 7 – Livelli di servizio e garanzia degli interventi
Il Tecnico Responsabile del servizio di cui all’art. 6 deve essere dotato di sistema di reperibilità rapido le cui modalità dovranno essere comunicate al Direttore dell’esecuzione del contratto. Il mancato riscontro alla reperibilità entro 1 ora dalla chiamata da parte del Tecnico Responsabile o sue inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato costituiscono motivo di applicazione delle penali previste dal successivo articolo 14.
Gli orari di reperibilità sono i seguenti:
- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 da lunedì a venerdì
- dalle ore 8.00 alle ore 14.00 sabato e domenica e nei giorni festivi.
L’Operatore economico è tenuto a concordare con il Direttore dell’esecuzione entro 1 ora dalla segnalazione, gli interventi necessari e la relativa tempistica. In caso di mancato intervento entro i tempi concordati, saranno applicate le penali previste dal presente Capitolato.
L’operatore economico garantisce che il servizio oggetto del presente appalto verrà eseguito a perfetta regola d’arte. A tal fine dichiara di avere piena conoscenza della natura del servizio da eseguire presso le strutture dell’Azienda.
L’Operatore economico è tenuto a fornire una garanzia dell’efficacia dei trattamenti effettuati, e nei 20 giorni successivi all’intervento non dovrà essere riscontrata alcuna infestazione nei locali oggetto di trattamento (periodo di garanzia minima). Al termine del periodo di garanzia è cura della Ditta appaltatrice certificare l’esito positivo del ciclo di intervento con riscontro controfirmato dal Direttore esecuzione/RUP.
Nel caso di non corretta esecuzione degli interventi e/o di risultato non conforme alle attese dell’Azienda, l’Operatore economico si impegna a ripetere a sua cura e spese l’intervento, il quale si considererà adempiuto una volta rimosso completamente e definitivamente il fenomeno infestante.
Al termine dell’appalto l’Operatore economico dovrà fornire una relazione tecnica nella quale dovranno essere evidenziate le criticità riscontrate nel corso dell’esecuzione del servizio e indicate ulteriori proposte operative.
L’Azienda si riserva la facoltà di apportare agli interventi, durante la loro esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia degli interventi, senza che l’Appaltatore possa trarre motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie, non stabiliti nel presente Capitolato.
Articolo 8 – Verifica di conformità e Attestazione regolare esecuzione
Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.
La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, che corrisponde con il Responsabile Unico del Procedimento, (RUP) coadiuvato da un assistente per ogni Lotto nominato contemporaneamente all’affidamento del servizio.
Tale attività è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore. Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore o dal presente capitolato.
La verifica di conformità si realizza attraverso:
- verifica di conformità in corso di esecuzione, trattandosi di servizio con prestazioni continuative;
- verifica di conformità definitiva.
Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento dell’ultima parte del corrispettivo contrattuale e allo svincolo della garanzia definitiva
prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Articolo 9 – Riservatezza e segretezza
Per tutta la durata del presente appalto la Ditta aggiudicataria dovrà necessariamente rispettare i criteri per la sicurezza/privacy, così come previsto dalle specifiche normative vigenti.
L’Operatore economico si impegnerà a non divulgare, in nessun modo i dati e le informazioni di cui entrerà in possesso nel corso dello svolgimento del servizio e a non conservare copie dei dati trattati al termine del servizio.
Articolo 10 - Stipulazione del contratto
L'Operatore economico si obbliga a stipulare il contratto, previa presentazione della documentazione amministrativa richiesta dalla Stazione appaltante, alla data che sarà comunicata e che interverrà entro 60 (sessanta) giorni dall’esecutività dell’atto amministrativo relativo all’affidamento del servizio.
In caso di ritardo nella completa presentazione da parte dell’Operatore economico della suddetta documentazione si applicherà una penale di 0,8 per mille dell’importo netto di
aggiudicazione per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo fissato nella lettera di richiesta (farà fede al riguardo la data di arrivo al protocollo dell’Azienda).
Nel caso che detto ritardo superi i 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di documentazione si determinerà la decadenza automatica dall’aggiudicazione, senza necessità da parte dell’Azienda di messa in mora o di ricorso all’Autorità giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020, nelle more dell’ultimazione delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d’appalto di cui trattasi, la Stazione Appaltante procederà all’esecuzione del contratto in via d’urgenza secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 8 del
D. Lgs. 50/2016 e xx.xx.
Articolo 11 – Recesso da parte della Stazione Appaltante
La Stazione Appaltante può recedere dal contratto secondo quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e dal contratto di appalto. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
In caso di recesso la Ditta aggiudicataria avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate ed accettate dalla Direzione dell’esecuzione, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese.
E’ fatto divieto all’Operatore economico di recedere dal contratto.
Articolo 12 – Risoluzione di diritto del contratto
L’Azienda, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l’Operatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
Articolo 13 – Altri casi di risoluzione del contratto
Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute alle obbligazioni poste a carico dell’Operatore, la Stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa comunicazione mediante pec, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa e salva l'applicazione delle penali prescritte.
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Impresa;
b) messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Impresa, sequestro o atti di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
c) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore;
d) impiego di personale non dipendente dell’Impresa;
e) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
f) interruzione non motivata del servizio;
g) cessione del contratto a terzi;
h) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione e di ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;
i) frode nell’esecuzione dell’appalto;
l) manifesta incapacità e negligenza nell’esecuzione del servizio affidato: applicazione di penali nell’anno pari al 10% dell’importo del contratto per lo stesso periodo;
m) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli atri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
n) subappalto del servizio in violazione delle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016;
o) per motivi di interesse pubblico.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.
In caso di risoluzione del contratto, il deposito cauzionale definitivo di cui al successivo art. 15 verrà incamerato dall’Amministrazione appaltante che si riserva, inoltre, ogni azione di rivalsa per il risarcimento di eventuali maggiori danni.
Articolo 14 - Inadempienze e penalità
Ove si verifichino inadempienze da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato. Le penalità che la Stazione appaltante si riserva di applicare sono le seguenti:
- in ogni caso di mancata reperibilità entro 1 ora dalla chiamata del Tecnico Responsabile del servizio l’Azienda potrà applicare una penale pari a 1 per mille (uno per mille) del corrispettivo complessivo contrattuale per ogni lotto, con l’unica preliminare formalità della contestazione dell’addebito;
- in ogni caso di mancato intervento entro i termini concordati l’Azienda potrà applicare una penale fino al 1 per mille (uno per mille) del corrispettivo contrattuale per ogni lotto, con l’unica preliminare formalità della contestazione dell’addebito;
- in caso di recidiva nelle inadempienze, l’Azienda avrà facoltà di applicare una ulteriore penale fino al 0,8 per mille dell’importo contrattuale, previa formale contestazione dell’addebito, ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mediante PEC.
In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali è prevista a carico dell’aggiudicatario una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Prima di applicare la penale l’Azienda provvederà a comunicare l’avvio del procedimento alla ditta tramite PEC; l’appaltatore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni; qualora queste ultime non vengano accolte l’Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell’aggiudicatario operando detrazioni sulle fatture emesse dallo stesso.
Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento (RUP) propone all’organo competente della Stazione Appaltante la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui tali violazioni risultassero gravi e/o ripetute, la Stazione appaltante si riserva di applicare come penale il 10% del corrispettivo mensile riferito al mese in cui si è verificata l’inadempienza.
L’applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il rispetto delle pattuizioni contrattuali o di procedere all’esecuzione di prestazioni o parte di esse a tutto carico dell’Appaltatore, allorché questi, per negligenza o per mancato rispetto degli obblighi contrattuali, ritardasse l’esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione secondo la tempistica prevista oppure ne compromettesse il buon esito.
Qualora, nel corso del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e l’appalto di servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 26 della Legge 488/1999 (CONSIP), comprendesse anche beni e servizi oggetto del contratto e i prezzi del presente appalto risultassero superiori rispetto a quelli delle suddette Convenzioni, le parti attiveranno apposito negoziato, con facoltà dell’Azienda appaltante di recedere dal contratto senza l’applicazione di penalità, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti di ricondurre i propri prezzi e condizioni a quelli delle convenzioni Consip.
Articolo 15 - Deposito cauzionale e coperture assicurative
Al momento della stipulazione del contratto l’Operatore economico dovrà presentare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva in favore dell’Azienda, in una delle forme previste dalla legge, d’importo pari al 10 % dell’importo netto di affidamento o superiore nei casi previsti dalla vigente normativa. Tale importo potrà essere ridotto nei casi di cui a sopra citato art. 103, comma 1.
La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall’Azienda comporta la decadenza dell’aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell’Operatore economico.
I prestatori del servizio si intendono espressamente obbligati a tenere sollevata e indenne l’Azienda da tutti i danni, sia diretti che indiretti che possono comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato. A tale scopo l’Operatore economico aggiudicatario dovrà stipulare con onere a suo carico, polizza assicurativa per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose a qualsiasi titolo presenti nei luoghi in cui viene eseguito il servizio, in cui venga esplicitamente indicato che l’Azienda viene considerata "terza" a tutti gli effetti, con massimale unico non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro, per persona o cose, con validità dalla data di stipula del contratto di appalto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe, di cui dovrà fornire copia all’Azienda entro i termini previsti per la stipulazione del contratto. Il predetto contratto assicurativo dovrà altresì prevedere la copertura dei rischi da avvelenamento ed eventuali altri danni dovuti ai prodotti finiti e materiali utilizzati. In caso di polizza già attivata, l’Appaltatore dovrà produrre un’appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copre anche il servizio di cui al presente Capitolato. Il massimale unico della polizza non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell’Appaltatore, in quanto quest’ultimo risponderà comunque del risarcimento del danno nel suo valore complessivo.
L’Azienda è inoltre esonerata da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che
dovesse accadere al personale dipendente dell’Operatore economico durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
Articolo 16 - Pagamenti
Le fatture, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013. Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell’allegato A della normativa sopracitata, il numero di CIG relativo al Lotto di pertinenza.
I dati riguardanti il Codice Univoco Ufficio da utilizzare per il corretto recapito delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti:
- Lotto n. 1 Firenze
Codice univoco ufficio: PVBWDD Nome ufficio: FATTURAPA_DSU_FI.
- Lotto n. 2 Pisa
Codice univoco ufficio: LUB6UB Nome ufficio: FATTURAPA_DSU_PI.
- Lotto n. 3 Siena
Codice univoco ufficio: VNLROD Nome ufficio: FATTURAPA_DSU_SI.
L’Azienda è inoltre soggetta all’applicazione dello SPLIT PAYMENT ai sensi dell’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96; le fatture dovranno pertanto recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti“.
Ai fini del pagamento dei corrispettivi l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 17 della LRT 38/2007, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’esecutore, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti. Il termine ordinario di 30 (trenta) giorni dalla data di
accettazione fattura per il pagamento è sospeso dalla data della richiesta del DURC e fino alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Aggiudicatario per detto periodo di sospensione dei termini.
Qualora dalle risultanze del D.U.R.C. scaturisca una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ottenimento del D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il Rup trattiene dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il Responsabile del procedimento applica quanto previsto all’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Azienda, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00, procede alla verifica di regolare assolvimento da parte del beneficiario degli obblighi tributari e di adempimento ai ruoli degli agenti della riscossione. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.
Articolo 17 - Rinuncia all'aggiudicazione
Qualora l'Impresa rinunci all’aggiudicazione non potrà avanzare alcuna azione di recupero del deposito cauzionale costituito. La Stazione appaltante in tal caso richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.
Articolo 18 - Subappalto e cessione del contratto
Il subappalto del contratto è regolato da quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad indicare nell’offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, con la corrispondente quota percentuale rispetto all’importo complessivo. In mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato.
La percentuale massima subappaltabile è pari al 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità con quanto stabilito dall'art. 13, co. 2 del D.L. 183/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 21/2021.
Il subappalto o l’affidamento a cottimo deve essere autorizzato dalla Stazione appaltante a seguito di apposita istanza dell’Appaltatore, con allegata la documentazione prevista dall’articolo 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. n. 50/2016. Il termine previsto dall’art. 105, comma 18, del Codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
La Stazione appaltante a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all’art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è consentito dare esecuzione alle attività oggetto di richiesta di subappalto.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.
Il subappalto non autorizzato, oltre alla risoluzione di diritto del contratto, comporta la segnalazione del fatto all’Autorità Giudiziaria per l’eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Il contratto non può essere ceduto a terzi, neppure parzialmente, a pena nullità ai sensi del
comma 1 dell’art. 105 del decreto citato.
Articolo 19 – Aumenti o diminuzioni
Secondo quanto previsto al comma 12 dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Operatore economico l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
Ai sensi della Legge 13.8.2010, n. 136, l’aggiudicatario è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, fatta eccezione per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Il legale rappresentante dell’Impresa dichiara espressamente di esonerare l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per il pagamento che sarà in tal modo effettuato sul c/c indicato.
L’aggiudicatario, con la stipula del contratto di appalto, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto.
Gli stessi obblighi di cui al presente articolo sussistono nei confronti dei subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati ai lavori.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti costituisce causa di risoluzione espressa del contratto.
Articolo 21 – Disposizioni sul personale
L’Appaltatore nell’esecuzione dell’appalto impiega propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori. Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Affidatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un Contratto d'opera con l'Affidatario medesimo o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.
L’Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti del personale occupato nell’esecuzione dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura della struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
L’Appaltatore dovrà altresì applicare nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto dell’appalto tutte le norme vigenti per l’assicurazione contro gli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di
lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese della categoria di appartenenza, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri. A tal fine l’Azienda procederà alla richiesta periodica dei DURC presso gli Enti preposti; qualora l’Appaltatore non risulti in regola, l’Azienda procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando allo stesso un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Scaduto inutilmente il termine assegnato, l’Azienda procederà a norma di legge.
Le medesime disposizioni si applicano anche a tutte le imprese che, a vario titolo interverranno nell’esecuzione dell’appalto.
L’Azienda effettuerà verifiche sul rispetto dei minimi contrattuali previsti dai CCNL applicati. L’Appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza di tutte le norme suddette da parte delle imprese esecutrici, dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi eventualmente incaricati, nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o subappalto.
Il personale addetto al servizio deve essere in numero tale da assicurare comunque modalità e tempi di esecuzione adeguati per una tempestiva ed ordinata esecuzione del servizio stesso.
I dipendenti/collaboratori dell’Operatore, che presteranno servizi nei settori e nelle strutture dell’Amministrazione Contraente, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti dell'utenza che degli operatori, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale.
L'Appaltatore è responsabile della scelta, della distribuzione dei compiti e dell'organizzazione del proprio personale ed è altresì responsabile per quanto attiene al loro rapporto di lavoro.
Tale personale, compresi i soci delle cooperative, dovrà essere in regola con gli obblighi di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
L’Appaltatore ha l’obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui esegue la prestazione, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi redatto.
Il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e degli eventuali subappalti deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro.
Il personale delle ditte appaltatrici e subappaltatrici sprovvisto di detta tesserà sarà allontanato senza indugio dai locali dell’Azienda interessati dall’appalto.
Art. 22 - Spese
Tutti gli oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, connessi al presente servizio sono a totale carico dell'Impresa.
Articolo 23 – Rischi da interferenze e norme sulla sicurezza - DUVRI
L’esecuzione del presente appalto implica rischi da interferenza, le prestazioni devono quindi svolgersi nel pieno rispetto del DUVRI allegato al presente CSA (ALLEGATO B). Le imprese aggiudicatarie sono tenute al pieno rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
In particolare l’Appaltatore prima dell’inizio del servizio, deve redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il documento deve essere trasmesso all’Azienda la quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l’Appaltatore dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 30 (trenta) giorni. Tale documento sarà adottato come documento congiunto tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore.
Resta a carico dell’Appaltatore organizzare la riunione (almeno annuale) alla quale parteciperanno i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza proprio e dell’Azienda, il proprio Legale rappresentante e il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione proprio e della Stazione appaltante.
Resta inoltre a carico dell’Appaltatore la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari all’espletamento delle prestazioni di appalto in sicurezza.
Prima di procedere all’aggiudicazione l’Azienda effettua in capo all’Operatore economico risultato aggiudicatario dell’appalto la verifica di idoneità tecnico-professionale prevista
dall’articolo 16 della Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e xx.xx., provvedendo a controllare il rispetto da parte di questo dei seguenti adempimenti:
1. nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’articolo 31 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
2. nomina del medico competente di cui all’articolo 25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
3. redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
4. adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
L’Appaltatore è tenuto:
- ad impiegare nell’esecuzione dell’appalto personale avente capacità professionale adeguata al lavoro da svolgere ed in regola con gli obblighi datoriali dell’informazione e della formazione sui rischi specifici propri, sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
- ad utilizzare nell’esecuzione dell’appalto attrezzature, macchine e utensili conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica;
- ad osservare nei confronti del personale impiegato nell’appalto gli obblighi propri del datore di lavoro e quindi tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie, assumendo a proprio carico tutte le spese relative e l’integrale ed esclusiva responsabilità per illeciti derivanti da eventuali inosservanze, nonché per gli infortuni occorsi sul lavoro al proprio personale;
- a provvedere a portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto.
L’Appaltatore è altresì tenuto ad informare immediatamente l’Azienda di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L’Azienda ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto e all’applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia; la Ditta aggiudicataria è tenuta ad acconsentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.
Articolo 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
Non sono ammesse altre forme surrogatorie di pagamento diverse dalla cessione di cui al paragrafo precedente quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le procure irrevocabili all’incasso, le costituzioni di mandato, ecc.
Articolo 25 - Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del Codice dei contratti. Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.
Articolo 26 – Norma di rinvio
Per ogni e qualsiasi altra disposizione vale quanto indicato nel presente documento e nel Capitolato Tecnico d’Appalto.
Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in vigore.
Articolo 27 – Controversie
Tutte le vertenze tra l’Azienda e l’impresa appaltatrice, sia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, così durante l’esecuzione come al termine del contratto, saranno di competenza esclusiva del Foro di Firenze.
Articolo 28 – Responsabile del procedimento (RUP)
Il Responsabile Unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Dirigente Area Ristorazione e Residenze dell’Azienda (tel. 055/0000000 – e.mail: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx).
I referenti da contattare sono i seguenti:
per la sede di Firenze:
Servizio Residenze: xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx – TEL. 055/2261320 Servizio Ristorazione: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx – TEL. 055/0000000
per la sede di Pisa:
Servizio Residenze: xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx– TEL. 050/567382 Servizio Ristorazione: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx– TEL. 050/567398
per la sede di Siena:
Servizio Residenze: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx– TEL. 0577/760834 Servizio Ristorazione: xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx– TEL. 0577/226207
Articolo 29 – Riservatezza delle informazioni
Relativamente al trattamento dei dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali).
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamenti dei dati personali
Titolare del trattamento è l’Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario – Xxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx. Il Responsabile della protezione dei dati è è lo Studio Quirico S.r.l., con sede legale in Briga Novarese (NO), via Divisione Garibaldi n.2, C.F./P.I. 02038430035.
Allegati:
- ALLEGATO A “Capitolato tecnico”.
- ALLEGATO B DUVRI