Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale presso l’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme REGOLAMENTO ARBITRALE
Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale presso l’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme REGOLAMENTO ARBITRALE
Art. 1 – Applicazione del Regolamento
1. Il Regolamento è applicato se la convenzione arbitrale o altra convenzione tra le parti ne prevede l’applicazione. Se la convenzione fa rinvio alla Camera Arbitrale di Lamezia Terme o alla Camera di Arbitrato di Lamezia Terme, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.
2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, il Regolamento è applicato se ricorrono le seguenti condizioni:
a. una parte deposita una domanda di arbitrato sottoscritta personalmente dalla parte stessa e contenente la proposta di ricorrere ad un arbitrato disciplinato dal presente Regolamento;
b. l’altra parte accetta tale proposta, con dichiarazione sottoscritta personalmente nel termine eventualmente fissatole.
Art. 2 – Norme applicabili al procedimento
1. Il procedimento arbitrale è retto dal presente Regolamento, in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle parti, in ulteriore subordine dalle regole fissate dall’Organo Arbitrale.
2. In ogni caso, è fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale, del principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.
Art. 3 – Norme applicabili al merito della controversia
1. L’Organo Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
2. L’Organo Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione arbitrale o anche successivamente ma non oltre la costituzione dell’Organo Arbitrale.
3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, l’Organo Arbitrale sceglie le norme con cui il rapporto è più strettamente collegato.
Art. 4 – Sede dell’Arbitrato
1. La sede dell’arbitrato è fissata dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. In mancanza, la sede dell’arbitrato è in Lamezia Terme presso la Camera Arbitrale.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, con motivato provvedimento o autorizzazione del Consiglio Direttivo, la sede dell’arbitrato può essere fissata presso l’Organo Arbitrale od in altro luogo, in Italia o all’estero, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza.
4. se necessario, l’Organo Arbitrale può disporre che udienze o altri atti del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.
Art. 5 – Lingua dell’Arbitrato
1. La lingua dell’arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o anche successivamente ma non oltre la costituzione dell’Organo Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell’arbitrato è determinata dall’Organo Arbitrale, con preferenza per la lingua italiana.
3. L’Organo Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato.
Art. 6 – Deposito e trasmissione degli atti
1. Sino alla costituzione dell’Organo Arbitrale, le parti devono depositare gli atti e i documenti presso la Segreteria del Consiglio Direttivo in un originale per la Camera Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito.
2. Se non è diversamente previsto dal Regolamento, la Segreteria consegna agli arbitri gli atti e documenti depositati dalle parti prima della costituzione dell’Organo Arbitrale.
Art. 7 – Termini
1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dall’Organo Arbitrale sono a pena di decadenza, se la decadenza è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. L’Organo Arbitrale e, in caso di sua impossibilità, il Consiglio Direttivo possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini fissati per il procedimento. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.
Art. 8 – Riservatezza
1. La Camera Arbitrale, l’Organo Arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
2. Il lodo può essere pubblicato solo se le parti abbiano autorizzato per iscritto la Camera Arbitrale.
3. In difetto, il lodo ed i provvedimenti possono essere pubblicati per fini scientifici, previa elisione dei nomi in essi riportati e di ogni altro elemento che consenta di svelare la identità delle parti.
Art. 9 – Arbitrati regolati dalla legge italiana
1. Se l’arbitrato è regolato dalla legge italiana e le parti non l’hanno espressamente qualificato come “irrituale” nella convenzione arbitrale, esso è rituale.
2. Se l’arbitrato trae origine da clausola compromissoria inserita in atto costitutivo o in statuto di società, anche in deroga a quanto previsto nella clausola, il Consiglio Direttivo nomina tutti i
componenti dell’Organo Arbitrale, designando un arbitro unico qualora lo ritenga opportuno e la clausola non richieda la designazione di un collegio.
Art. 10 – Domanda di Arbitrato
1. L’attore deve notificare alle altri parti la domanda di arbitrato e successivamente depositarla presso la Segreteria della Camera Arbitrale, entro 30 giorni dalla notifica.
2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
a. il nome completo, il domicilio e il codice fiscale della parte attrice nonché il nome completo e il domicilio delle altre parti;
b. una esposizione dei fatti della controversia e delle domande proposte con l’indicazione del loro valore economico;
c. la preferenza sulla nomina dell’Organo Arbitrale o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta tra quelli iscritti negli elenchi della Camera Arbitrale;
d. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno delle domande e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
e. la esposizione degli elementi di diritto posti a fondamento delle domande ed eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
f. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
g. la convenzione arbitrale.
Art. 11 – Memoria di risposta
1. Il convenuto deve notificare all’attore ed alle altri parti la memoria di risposta entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato e successivamente depositarla presso la Segreteria della Camera Arbitrale, entro 30 giorni dalla notifica.
2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
a. nome completo, il domicilio e il codice fiscale del convenuto;
b. l’esposizione dei fatti della controversia;
c. la nomina dell’arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta tra quelli iscritti negli elenchi della Camera Arbitrale;
d. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
e. la esposizione degli elementi di diritto posti a fondamento delle domande ed eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
f. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
3. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, il procedimento prosegue in sua assenza.
Art. 12 – Domanda riconvenzionale
1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore economico.
2. La domanda riconvenzionale deve essere notificata all’attore ed a tutte altri parti, a pena di inammissibilità.
3. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore e le altre parti possono replicare ad essa notificando al convenuto ed a tutte altri parti, una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta, da depositarsi presso la Camera Arbitrale entro 15 giorni dalla notifica.
Art. 13 – Procedibilità dell’Arbitrato
1. Se una parte contesta l’applicabilità del Regolamento, prima della costituzione dell’Organo Arbitrale, in via preliminare il Consiglio Direttivo dichiara la procedibilità o l’improcedibilità dell’arbitrato.
2. Se il Consiglio Direttivo dichiara la procedibilità dell’arbitrato, rimane impregiudicata ogni decisione dell’Organo Arbitrale al riguardo.
Art. 14 – Numero degli arbitri
1. L’Organo Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio con un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, l’Organo Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, l’Organo Arbitrale è composto da tre membri.
4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, l’Organo Arbitrale è composto dal numero di arbitri corrispondente al numero dispari immediatamente superiore.
Art. 15 – Nomina degli arbitri
1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Direttivo mediante scelta tra gli arbitri iscritti nell’apposito elenco.
3. Anche se le parti hanno stabilito di nominare l’arbitro unico di comune accordo, l’Organo Arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, indica un nominativo tra gli arbitri iscritti nell’apposito elenco; se la parte non vi provvede o se il nominativo non è ricompreso nell’apposito elenco, l’arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo.
b. Il presidente dell’Organo Arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo.
Art. 16 – Nomina degli arbitri nell’Arbitrato con pluralità di parti
Anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, se la domanda è proposta da più parti o contro più parti, il Consiglio Direttivo nomina tutti i componenti dell’Organo Arbitrale, designando un arbitro unico qualora lo ritenga opportuno e la convenzione arbitrale non richieda la designazione di un collegio. Tuttavia, se le parti si raggruppano inizialmente in due sole unità, nominando ciascuna unità un arbitro come se la controversia avesse due sole parti ed accettando che l’Organo Arbitrale sia formato da tre membri, il Consiglio Direttivo nomina il solo presidente.
Art. 17 – Incompatibilità
Non possono essere nominati arbitri:
a. i membri del Consiglio Direttivo;
b. i dipendenti dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme;
c. tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate sub a) e b).
Art. 18 – Accettazione degli arbitri
Il Consiglio Direttivo comunica, direttamente o tramite incaricati, agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere immediatamente al Consiglio Direttivo la dichiarazione di accettazione.
Art. 19 – Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri
1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere al Consiglio Direttivo la dichiarazione di idoneità ed indipendenza.
2. Nella dichiarazione di indipendenza l’arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
a. qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;
b. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia;
c. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere;
d. la espressa indicazione di non trovarsi nelle condizioni preclusive ipotizzate dall’art.55 del Codice Deontologico Forense;
e. l’impegno a rendere edotte le parti dell’arbitrato ed i difensori qualora sopravvengano le condizioni preclusive ipotizzate dall’art.55 del Codice Deontologico Forense.
3. Pervenuta la dichiarazione di idoneità ed indipendenza, se ritiene che sussistano condizioni preclusive per l’assunzione del mandato ad arbitrare, il Consiglio Direttivo può revocare la nomina dell’arbitro.
Art. 20 – Ricusazione degli arbitri
1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. L’istanza deve essere rivolta al Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla conoscenza del motivo di ricusazione, previo inoltro di comunicazione, a pena di inammissibilità, a tutte le altre parti ed all’arbitro ricusato.
3. Entro dieci giorni dal recapito della istanza di ricusazione, ciascuna parte può rivolgere al Consiglio Direttivo eventuali osservazioni, previo inoltro di comunicazione, a pena di inammissibilità, a tutte le altre parti ed all’arbitro ricusato.
4. Sull’istanza di ricusazione decide il Consiglio Direttivo, se del caso previa audizione dell’arbitro ricusando.
Art. 21 – Sostituzione degli arbitri
1. L’arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
a. l’arbitro non accetta l’incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
b. l’arbitro non è confermato;
c. il Consiglio Direttivo accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’arbitro;
d. il Consiglio Direttivo rimuove l’arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento all’Organo Arbitrale o per altro grave motivo;
e. l’arbitro non è più in grado di adempiere al proprio ufficio.
f. l’arbitro non è ricompresso nell’apposito elenco o ne è cancellato.
2. Il Consiglio Direttivo può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1.
3. Il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo determina l’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell’arbitro, il nuovo Organo Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.
Art. 22 – Incompetenza dell’Organo Arbitrale
L’eccezione di incompetenza dell’Organo Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l’eccezione si riferisce.
Art. 23 – Irregolare formazione dell’Organo Arbitrale
Se ravvisa nella nomina dei propri membri la violazione di una norma inderogabile applicabile al procedimento o delle disposizioni del Regolamento, l’Organo Arbitrale rivolge al Consiglio Direttivo un’ordinanza motivata di restituzione degli atti alla Camera Arbitrale, che equivale a rinuncia di tutti i membri dell’Organo Arbitrale.
Art. 24 – Costituzione dell’Organo Arbitrale
1. La Camera Arbitrale consegna, direttamente o a mezzo incaricati, agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati.
2. Ricevuti gli atti e i documenti dalla Camera Arbitrale, gli arbitri si costituiscono in Organo Arbitrale quanto prima.
3. La costituzione dell’Organo Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell’arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento Con il medesimo verbale, l’Organo Arbitrale designa il segretario dell’arbitrato, con oneri a proprio carico.
4. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che l’Organo Arbitrale si è costituito, la Camera Arbitrale consegna ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Organo Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
Art. 25 – Poteri dell’Organo Arbitrale
1. In qualunque momento del procedimento, l’Organo Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti.
2. L’Organo Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
3. L’Organo Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.
4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, l’Organo Arbitrale può disporne la separazione.
5. L’Organo Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare o integrare la rappresentanza o l’assistenza delle parti.
Art. 26 – Ordinanze dell’Organo Arbitrale
1. Salvo quanto previsto per il lodo, l’Organo Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente dell’Organo Arbitrale.
4. Le ordinanze dell’Organo Arbitrale sono revocabili.
Art. 27 – Udienze
1. Le udienze sono fissate dall’Organo Arbitrale e comunicate alle parti con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
3. Se una parte è assente all’udienza senza giustificato motivo, l’Organo Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all’udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, l’Organo Arbitrale provvede a una nuova convocazione.
4. Le udienze dell’Organo Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale. L’Organo Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione.
Art. 28 – Istruzione probatoria
1. L’Organo Arbitrale può interrogare le parti e assumere d’ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
2. L’Organo Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. L’Organo Arbitrale può delegare ad un proprio membro l’assunzione delle prove ammesse.
Art. 29 – Consulenza tecnica
1. L’Organo Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio, scelti nell’apposito elenco della Camera Arbitrale o, in mancanza, del Tribunale di Lamezia Terme.
2. Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se sono nominati consulenti tecnici d’ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.
Art. 30 – Domande nuove
1. L’Organo Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:
a. la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito;
b. la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
2. In ogni caso, l’Organo Arbitrale consente di rispondere per iscritto alle domande nuove.
Art. 31 – Precisazioni delle conclusioni
1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, l’Organo Arbitrale dichiara la chiusura dell’istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, l’Organo Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali.
L’Organo Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un’udienza di discussione finale.
3. Dopo l’invito dell’Organo Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui l’Organo Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.
Art. 32 – Transazione e rinuncia agli atti
Le parti o i loro difensori comunicano all’Organo Arbitrale ed al Consiglio Direttivo la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando l’Organo Arbitrale, se già costituito, dall’obbligo di pronunciare il lodo.
Art. 33 – Deliberazione del Lodo
ll lodo è deliberato dall’Organo Arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se le norme applicabili al procedimento la impongono.
Art. 34 – Forma e contenuto del Lodo
1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
a. l’indicazione delle parti e dei loro difensori;
b. l’indicazione della convenzione arbitrale;
c. l’indicazione della natura “rituale” o “irrituale” del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana;
d. l’indicazione della sede dell’arbitrato;
e. l’indicazione delle domande proposte dalle parti;
f. l’esposizione dei motivi della decisione;
g. il dispositivo;
h. la decisione sulle spese del procedimento e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
i. la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
2. Il lodo è sottoscritto da tutti i membri dell’Organo Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell’impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.
3. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
Art. 35 – Deposito e comunicazione del Lodo
1. L’Organo Arbitrale deposita il lodo presso la Camera Arbitrale e ne consegna alle parti un esemplare ciascuno.
Art. 36 – Termine per il deposito del Lodo definitivo
1. L’Organo Arbitrale deve depositare presso la Camera Arbitrale il lodo definitivo entro sei mesi dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento, salvo ampliamento di termini per adempimenti istruttori.
2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato dal Consiglio Direttivo.
3. Il termine previsto dal comma 1 è sospeso dal Consiglio Direttivo, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.
Art. 37 – Lodo parziale e Lodo definitivo
1. L’Organo Arbitrale può pronunciare un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.
2. L’Organo Arbitrale può pronunciare lodo non definitivo per risolvere una o più questioni pregiudiziali, processuali o di merito o in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 l’Organo Arbitrale dispone la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà di richiedere proroga al Consiglio Direttivo.
5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.
Art. 38 – Correzione del Lodo
1. Il lodo è soggetto a correzione nei casi e nei termini previsti dalle norme applicabili al procedimento.
2. L’istanza di correzione deve essere rivolta al Consiglio Direttivo che la trasmette all’Organo Arbitrale. L’Organo Arbitrale decide quanto prima con ordinanza, sentite le parti, dal ricevimento dell’istanza di correzione.
Art. 39 – Valore della controversia
1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla sommatoria delle domande presentate da tutte le parti.
2. Il Consiglio Direttivo determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e dell’Organo Arbitrale.
Art. 40 – Spese del procedimento
1. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dall’Organo Arbitrale in termini conformi alle tariffe della Camera Arbitrale vigenti all’atto del deposito del lodo.
2. L’Organo Arbitrale decide anche in ordine alla ripartizione dell’onere delle spese tra le parti.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione dell’Organo Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento viene eventualmente disposta dal Consiglio Direttivo.
4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:
a. onorari dell’Organo Arbitrale;
b. onorari dei consulenti tecnici d’ufficio;
c. rimborsi spese degli arbitri;
x. xxxxxxxx spese dei consulenti tecnici d’ufficio.
5. Gli onorari dell’Organo Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento, in relazione all’attività svolta, alla complessità della controversia, alla rapidità del procedimento ed a ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli membri dell’Organo Arbitrale. Possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe in casi di conclusione anticipata del procedimento e superiori al massimo in casi straordinari.
6. Gli onorari dei consulenti tecnici d’ufficio sono determinati con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
7. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
Art. 41 – Versamenti anticipati e finali
1. In occasione della sua costituzione, l’Organo Arbitrale dispone che sia versato il fondo iniziale in misura non superiore al 30% di quanto determinato per l’arbitrato dalle tariffe vigenti.
2. Prima del deposito del lodo, l’Organo Arbitrale può richiedere il saldo degli onorari e delle spese di procedimento, fissando il termine per i versamenti.
3. Gli importi previsti dai commi 1 e 2 sono richiesti a tutte le parti solidalmente e per l’intero, salvo il riparto
Art. 42 – Mancato pagamento
1. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, l’Organo Arbitrale può chiedere ed ottenere che il Consiglio Direttivo sospenda il procedimento. In caso di sospensione del procedimento, l’Organo Arbitrale comunica la circostanza alle parti. La sospensione è revocata dal Consiglio Direttivo, previo adempimento dei versamenti dovuti e di tale circostanza l’Organo Arbitrale ne dà comunicazione alle parti. Il periodo di sospensione del procedimento non si computa ai fini dei termini di cui all’art.36.
2. Decorsi sei mesi dalla comunicazione alle parti del provvedimento di sospensione previsto dal comma 1 senza che il versamento sia eseguito, l’Organo Arbitrale dichiara l’estinzione del procedimento.
Art. 43 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme ovvero dal Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo può integrare, modificare e sostituire il presente Regolamento, fissando la data alla quale le nuove regole entrano in vigore.
3. Salva diversa determinazione, le nuove regole introdotte ai sensi del comma 2 sono applicate ai procedimenti instaurati dalla data della loro entrata in vigore.