DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 1997, n 69.
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 00 gennaio 1997, n 69.
L.R. 13/9/78 n. 52, art. 23.- - 5° comma. Approvazione dello schema di Capitolato Tecnico per la utilizzazione del patrimonio boschivo di proprietà di Enti.
Riferisce l'Assessore Xxxxxxx Xxxxxxxxx:
Il 5° comma dell'art. 23 della Legge Regionale 13/9/78 n. 52 recita: "Le utilizzazioni degli Enti e delle Comunioni familiari, devono avvenire anche in conformità di un Capitolato Tecnico, il cui schema viene, approvato dalla Giunta Regionale".
L'approvazione di questo capitolato, da parte della Giunta, ha lo scopo di codificare un documento di contratto, contenente tutte le condizioni e le clausole tecniche ed amministrative atte a garantire la perfetta esecuzione degli interventi di utilizzazione boschiva e di vendita dei suoi prodotti, assicurando nel contempo che non vengano arrecati danni alle foreste. Si è voluto, cioè, riunire in un unico documento un insieme organico di prescrizioni relative all'esecuzione di un contratto tra Enti ed uno o più imprenditori per l'esercizio di una concessione, nella fattispecie relativa all'utilizzazione ed alla vendita di una certa massa legnosa. Data l'evoluzione delle situazioni esistenti nel caso di utilizzazione e vendita di prodotti derivanti dal bosco si è ritenuto di aggiornare opportunamente, anche con il contributo propositivo delle Associazioni imprenditoriali che operano nel settore, lo schema del capitolato tipo per quanto riguarda la utilizzazione da effettuare nei soprassuoli governati ad alto fusto, rimanendo invariato il capitolato già approvato con D.G.R. 3685 del 27/3/79 relativo al taglio in lotti governati a ceduo.
Si evidenziano, di seguito, i punti qualificanti e le clausole degne di maggior rilievo presenti nel nuovo capitolato, nonchè le parti che sono state oggetto di aggiornamento.
- Il principio ispiratore delle modifiche apportate al presente Capitolato trova la sua origine nella considerazione che le operazioni di taglio, in particolare modo se effettuate in conformità di un Piano di riassetto forestale regolarmente approvato, rappresentano un momento fondamentale nella gestione e tutela del patrimonio silvicolo regionale. L’esecuzione tecnicamente corretta di interventi selvicolturali è il presupposto base per il conseguimento di obiettivi di miglioramento strutturale e provvigionale della foresta, obiettivi già richiamati negli articoli 22 e 23 della Legge forestale regionale n. 52 del 13.9.1978. In questo contesto il cosiddetto, “Progetto di taglio” deve essere il documento progettuale in cui, oltre al prospetto analitico delle piante da abbattere vengono riportate anche tutte le altre indicazioni di carattere tecnico atte a porre idonee garanzie per la salvaguardia del patrimonio forestale soggetto all’utilizzazione. E’ necessario, quindi, che il progetto di xxxxxx, venga redatto da un tecnico qualificato abilitato all’esercizio della Professione di Dottore Forestale, professionalità richiesta anche per la direzione delle operazioni di taglio. Queste figure di “Progettista delle operazioni selvicolturali” e di “direttore degli interventi di ecologia selvicolturale che possono coincidere o meno, rappresentano in questo nuovo contesto operativo le figure cardini attorno alle quali graviterà l’intera operazione della vendita del legname. Spetterà al “tecnico forestale” oltre che fornire tutte le indicazioni progettuali per la corretta esecuzione dei lavori, anche effettuare, per conto dell’Ente proprietario, le operazioni di consegna della area di intervento e di rilievo danni, ai fini di una corretta e puntuale applicazione del capitolato tecnico in argomento, che rappresenta una sorta di “convenzione tipo” tra Ente venditore e aggiudicatario”. Sempre da parte dello stesso tecnico spetterà la redazione del verbale di misurazione i cui oneri ai
sensi dell’art. 36 del capitolato sono a carico del venditore. Per quanto concerne le funzioni di controllo che spettano ai Servizi Forestali Regionali, queste si concretizzano in due momenti fondamentali che consistono nella “Approvazione del progetto di utilizzazione ed il conseguente rilascio della licenza di taglio” da Parte del Dirigente del Servizio Forestale Regionale, competente per territorio, e nel collaudo del lotto boschivo che avviene alla fine di tutte le operazioni in bosco con legname già allontanato dal letto di caduta.
- La vendita del lotto boschivo, che può avvenire sia in piedi che all’imposto, viene fatta, per l'alto fusto, "a misura", con la possibilità di vendita ad assortimento unico, e secondo una antica consuetudine, diffusissima nell'Italia del Nord, che ha sempre regolato la vendita dei prodotti legnosi tra un’Ente e l'aggiudicatario;
- La vendita viene fatta a tutto rischio dell'aggiudicatario;
- Alcune operazioni come il taglio, l'allestimento, il concentramento e l'esbosco del materiale legnoso, devono essere eseguite sulla base delle più idonee tecniche di utilizzazione che sono, fra l'altro, riportate nel capitolato secondo le indicazioni che devono essere fornite in sede di predisposizione del progetto di taglio;
- Nel nuovo schema di capitolato allegato alla presente deliberazione facendone parte integrante e sostanziale è, inoltre, esplicitamente riportato l'obbligo da parte dell'Ente venditore di accantonare, ai sensi del 2° comma dell'art. 22 della L.R. 13/9/78 n. 52 (Legge forestale regionale), sull'apposito capitolo di bilancio, una somma, da destinarsi ai “lavori di migliorie boschive” e per le operazioni legate alla stesura del progetto di xxxxxx, alla consegna e per l’eventuale rilievo danni, di entità non inferiore al 10% dell'importo dell'aggiudicazione. Tale importo potrà essere elevato al fine di acquisire le risorse finanziarie per il pagamento delle spese di redazione del progetto di taglio, del verbale di consegna del lotto e dell’eventuale verbale rilievo danni.
Allo scopo di poter svolgere le proprie funzioni di coordinamento e di controllo in merito alla materia attinente le utilizzazioni forestali, con particolare riferimento anche all’attività dei liberi professionisti che intendono avvalersi della possibilità di effettuare le martellate, viene istituito presso il Dipartimento per le Foreste e l’Economia Montana il “Registro dei martelli forestali” in uso sia ai tecnici forestali che operano presso la Pubblica Amministrazione sia ai Liberi Professionisti. Il martello forestale per la marchiatura degli alberi, in dotazione ai Liberi Professionisti, dovrà riportare, nel sigillo, l’identificazione della Provincia al cui Ordine è iscritto il libero professionista ed il numero di iscrizione all’Ordine professionale.
Ritenendo, inoltre, di dover operare un sensibile snellimento delle procedure inerenti i possibili futuri aggiornamenti ed integrazioni del presente capitolato, ed in considerazione del fatto che trattasi di determinazioni di carattere eminentemente tecnico si propone di delegare al Dirigente Generale del Dipartimento per le Foreste e l’Economia Montana l’approvazione delle future modifiche ed integrazioni del presente capitolato.
La proposta di delega viene effettuata ai sensi del comma 5b dell’articolo 26, del comma 2e dell’articolo 27 e del comma 4a dell’articolo 30 della L.R. 12/1991
Tutto ciò premesso l'Assessore conclude la relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta, il seguente provvedimento:
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore Assessore Xxxxxxx Xxxxxxxxx, incaricato della istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33 II comma Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la legge regionale 13/9/78 n. 52 - art. 23, 5^ comma; VISTA la delibera n. 3284 dell'11/6/1991;
VISTA la L.R. 10/6/1991, n. 12 - artt. 26, 27 e 30;
ESAMINATO l'allegato schema di "Capitolato tecnico per le utilizzazione del patrimonio boschivo di proprietà di Enti” relativo ai lotti boschivi effettuati nei soprassuoli governati ad alto fusto;
RITENUTO rispondente agli scopi che ne hanno determinato l'elaborazione e l'aggiornamento, anzi idoneo a consentire una più efficace tutela del patrimonio forestale regionale;
D E L I B E R A
1) Di approvare lo schema di "Capitolato tecnico per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà di Enti", facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo all'utilizzazione e alla vendita di piante appartenenti a lotti boschivi effettuati in soprassuoli governati ad alto fusto;
2) Di prendere atto che, a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento, tutte le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà di Enti dovranno essere regolate dal presente Capitolato tecnico.
3) E’ istituito presso il Dipartimento per le Foreste e l’Economia Montana il “Registro dei martelli forestali” in uso sia ai tecnici forestali che operano presso la Pubblica Amministrazione sia ai Liberi Professionisti. Il martello forestale per la marchiatura degli alberi, in dotazione ai Liberi Professionisti, dovrà riportare, nel sigillo, l’indicazione della Provincia al cui Ordine è iscritto il libero professionista ed il numero di iscrizione all’Ordine professionale.
4) Di delegare al Dirigente Generale del Dipartimento per le Foreste e l’Economia Montana l’approvazione delle future modifiche ed integrazioni del Capitolato tecnico relativo alle utilizzazioni nell’altofusto e nel ceduo.
Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx On. Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx
REGIONE DEL VENETO
DIPARTIMENTO PER LE FORESTE E L'ECONOMIA MONTANA
CAPITOLATO TECNICO
per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà di Enti (art. 23 L.R. 13-9-1978, n. 52) (Approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione esecutiva n. 69 del 14 gennaio 1997)
Proprietà o Piano di assestamento ...................................................................................
in Comune di........................................................................................................................
Particella n. ..................... Località ....................................................................................
vendita di n..........piante di alto fusto e di n stanghe
Massa presunta mc..................
Valore di stima L.......................
...........,li..........
IL TECNICO COMPILATORE
SI APPROVA IL PRESENTE CAPITOLATO E SI RILASCIA LICENZA DI TAGLIO N. .................... DEL ............................
CAPITOLATO TECNICO
Per la vendita di piante in piedi (o allestite) al prezzo di macchiatico base di L............. al mc., di presunti mc..........di legname ricavabile da n......... piante di altofusto e da n "stanghe", radicate
nella particella forestale n ........... del Piano di riassetto forestale di proprietà:.................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
In mancanza di piano di riassetto forestale si indichino i confini del lotto e si alleghi la corografia dell’area interessata dalle operazioni di martellata: .................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
A) OGGETTO DELLA VENDITA
Art. 1 La specie, quantità e valore delle piante di cui l'Ente esperisce la vendita, risultano dal prospetto che segue: i botoli sono venduti con il ribasso del ......%, le sottomisure e travature sono vendute con il ribasso del ........% ed il legname da imballaggio con il ribasso del......... % sul prezzo di aggiudicazione. I ribassi dovranno essere preventivamente stabiliti dall'Ente venditore sull'avviso d'asta.
SPECIE LEGNOSA | Numero di piante | Valore presunto degli assortimenti | mc. | Prezzo di macchiatico al mc. LIT. | VALORE PRESUNTO IN LIRE |
MISURE NORMALI | ............... | ||||
BOTOLI | ............... | ||||
TRAVAT. E SOTT. | ............... | ||||
IMBALLAGGIO | ............... | ||||
ALTRI | |||||
ASSORTIMENTI | ................ | ||||
T O T A L E | ................. | mc. | ................. | LIT. | ..................... |
Art. 2 La vendita delle piante in piedi avviene a tutto rischio, vantaggio o danno dell'aggiudicatario. A proprie spese e cura egli provvede ad eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del legname, nonchè tutti gli eventuali lavori che si rendessero necessari a tal fine o che venissero stabiliti nel progetto di taglio, senza che per ciò egli possa pretendere indennità o compensi di sorta.
Art. 3 La vendita del legname viene eseguita a piante in piedi oppure in lotti già allestiti e per la quantità presunta, secondo quanto previsto nel precedente art. 1, salva la misurazione definitiva che avverrà ai sensi del presente Capitolato. L'aggiudicatario dovrà accettare la quantità di legname risultante dalla misurazione senza sollevare eccezioni per eventuali aumenti o riduzioni in confronto ai dati d'appalto, a condizione che l'aumento o il difetto non superi il 20%. In tale ipotesi egli potrà rispettivamente rinunciare alla quantità eccedente oppure chiedere un assegno suppletivo a conguaglio dell'intero quantitativo risultante in difetto.
Art. 4 Le piante sono contrassegnate su apposita specchiatura alla radice o al colletto con il martello forestale, regolarmente iscritto al “Registro dei martelli forestali della Regione Veneto” con il n............. e così contraddistinto .................................. Le piante potranno essere, eventualmente numerate progressivamente dal n. ........ al n. ..................
B) CONSEGNA DEL BOSCO MARTELLATO
Art. 5 Le ditte forestali che materialmente effettuano le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del lotto martellato dovranno essere provviste del certificato di idoneità forestale comprovante la propria capacità tecnica e direttiva nella esecuzione delle utilizzazioni boschive.
Art. 6 L'aggiudicatario (e/o il responsabile dei lavori nel caso di utilizzazioni in economia o a cottimo di lavorazione) dovrà inoltrare domanda di consegna, in carta legale, citando gli estremi del Certificato di idoneità forestale, all'Ente proprietario. Nel termine di un anno dall'esecutività della delibera di aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto a ricevere in consegna il bosco martellato.
La consegna, effettuata, dal tecnico forestale direttore delle operazioni di taglio alla presenza del rappresentante dell'Ente venditore, dell'aggiudicatario e/o dell’impresa che materialmente esegue i lavori, potrà aver luogo:
a) normalmente in sito: nel qual caso il tecnico incaricato della consegna indicherà all'impresa esecutrice dei lavori le piante martellate e da tagliare, gli accorgimenti tecnici da osservare in fase di esecuzione dell’utilizzazione, l'eventuale divieto dell'uso di mezzi cingolati in bosco, le vie di trasporto e strascico ed i luoghi di deposito del legname, nonchè la prescrizione, in particolari condizioni, della scortecciatura sul letto di caduta, le modalità dell’eventuale accatastamento della ramaglia e di ogni altra indicazione utile ad una corretta esecuzione dei lavori. In questa fase l’aggiudicatario e/o il rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori potrà segnalare la presenza di ceppi recisi o indizi di danni anteriormente commessi;
b) eccezionalmente in via fiduciaria. In tal caso il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa d'indennizzo per eventuali mancanze di piante assegnate e si assume la responsabilità di qualsiasi danno esistente.
L’Ente venditore è tenuto ad esibire in questa fase la dichiarazione dell’avvenuto accantonamento delle somme di cui agli articoli 28 e 32 del presente capitolato
La ditta acquirente e/o quella esecutrice dei lavori dovrà esibire il Certificato di idoneità forestale
Di quanto sopra verrà redatto apposito verbale da parte del direttore delle operazioni di taglio.
Art. 7 Non si potrà dare inizio ai lavori prima della consegna, pena l'immediata sospensione degli stessi ed il pagamento di una penale di L................... . Il verbale di consegna, redatto da tecnico forestale qualificato, dovrà essere controfirmato dalle parti in causa.
Art. 8 L'aggiudicatario (e/o la ditta esecutrice dei lavori) è responsabile , a partire dal giorno della consegna sino a quello del collaudo, dei danni commessi nel bosco.
Art. 9 L’aggiudicatario (e/o la ditta esecutrice dei lavori) dovrà dare preavviso al Servizio Forestale Regionale competente per territorio e all’Ente venditore della data di inizio lavori.
Dopo la firma del verbale di consegna l'aggiudicatario non è garantito della proprietà del legname in quanto allo stesso corre l'obbligo della custodia, poiché con l'atto in parola, viene trasferito il possesso conservativo della zona dell'utilizzazione, fatto salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore.
C) ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE
Art. 10 Nei giorni di forte vento dovrà sospendersi l'abbattimento delle piante. Le piante saranno recise sopra la specchiatura recante l'impronta del martello forestale e raso terra dalla parte del colletto a monte o, comunque, ad un'altezza non superiore ad 1/3 del diametro della ceppaia.
Nel corso dell'utilizzazione del legname l'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per arrecare il minor danno possibile al bosco seguendo le indicazioni a tal fine fornite dal direttore delle operazioni di taglio.
Art. 11 E' proibito all'aggiudicatario effettuare il taglio di qualsiasi pianta non martellata, sotto penalità delle leggi forestali in vigore. In caso di urgenza il direttore delle operazioni di taglio è autorizzato ad assegnare direttamente, su richiesta della ditta interessata, le piante non martellate che risultassero necessarie ai fini della lavorazione, dandone comunicazione al Servizio Forestale Regionale competente ed all’Ente venditore.
Art. 12 L'acquirente dovrà tagliare ed acquistare al prezzo di aggiudicazione le piante difettose, deperite, danneggiate, schiantate ed eventualmente tagliate in contravvenzione, che si riscontrassero nel corso della lavorazione e fino al termine di essa, sempreché il quantitativo non superi il 20% della massa presunta del lotto, con diritto di opzione, sulla eventuale eccedenza.
Art. 13 L'utilizzazione dovrà essere fatta a regola d'arte, in modo da ricavare il maggior quantitativo di prodotto commerciale. Oltre ai tronchi di misura normale, l'aggiudicatario ha l'obbligo di allestire i botoli e le sottomisure unicamente da piante non atte a fornire misure normali. In caso di inosservanza il materiale verrà computato come misura normale.
Art. 14 E' vietato introdurre nella tagliata e nelle zone limitrofe, legname proveniente da altro luogo prima che sia stata effettuata la misurazione, salvo espressa autorizzazione da parte del Servizio Forestale competente.
Art. 15 L'aggiudicatario è obbligato a tenere i passaggi e le vie del bosco martellato sgombri, in modo da potervi sempre e dovunque transitare liberamente. In difetto od effettuando non a regola d'arte le indicazioni riportate nel progetto di taglio, tali interventi, nonchè quelli indispensabili per il ripristino dello stato dei luoghi, potranno essere realizzati d'ufficio, da parte dell'Ente venditore con spese a carico dell'aggiudicatario, rivalendosi sul deposito cauzionale.
Art. 16 Il concentramento ed il trasporto del legname dovrà avvenire solamente attraverso le piste, gli avvallamenti o i sentieri già esistenti. In loro assenza si dovranno seguire gli itinerari individuati nel progetto di taglio. In ogni caso dovranno sempre essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo compresa la sospensione delle operazioni di esbosco nelle giornate di forte piovosità.
Art. 17 In fase di esecuzione dei lavori il direttore delle operazioni di taglio, per sopravvenute necessità, potrà impartire ulteriori disposizioni cui la ditta esecutrice dovrà attenersi.
Art. 18 L’ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il a partire dalla data del verbale di
consegna, salvo eventuale proroga dovuta a cause di forza maggiore. La richiesta di proroga dovrà pervenire da parte dell’Ente venditore al Servizio Forestale Regionale competente, almeno 15 giorni prima della data di ultimazione dei lavori.
Le infrastrutture provvisorie realizzate per l'utilizzazione dovranno essere smantellate entro le scadenze prescritte.
D) MISURAZIONE DEL LEGNAME RICAVATO
Art. 19 La misurazione del materiale utilizzato, dovrà effettuarsi non appena ultimato l’allestimento. A tale scopo l’aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori dovrà inoltrare apposita domanda all’Ente venditore.
Art. 20 A tutti gli effetti le misure considerate nel presente Capitolato, salvo diversa destinazione stabilita dall'Ente venditore in sede d'avviso d'asta, vengono così individuate:
1. MISURE NORMALI:
Tronchi del diametro a metà di cm. 25 e più e della lunghezza di m. 4 e più;
2. SOTTOMISURE E TRAVATURE:
Tronchi del diametro a metà da cm. 24 a cm. 15 e della lunghezza di m. 4 e più.
3. ZOCCHI o BOTOLI:
Tronchi di diametro da cm. 25 e più e della lunghezza di m. 2 - 2.20 - 2.50 - 3 -
3.50. Detti zocchi o botoli godono dello sconto del 20 % per la loro minore lunghezza e pertanto debbono essere ricavati da legname con le stesse caratteristiche di quello da m. 4 e se presentano difetti sarà accordato in sede di misurazione uno sconto da determinarsi caso per caso.
Per i tronchi sopraddetti è concessa una maggiore lunghezza di cm. 25 di salvalegno; nel caso di particolari condizioni di esbosco e sempre comunque per tronchi di grosse dimensioni, sarà tollerata una maggiore lunghezza da fissarsi all'atto della consegna. La normale tappa della sezione di base del 1°tronco non è computabile nelle tolleranze di maggiore lunghezza.
4. LEGNAME DA IMBALLAGGIO
Tronchi da m. 2 in avanti non aventi caratteristiche tali da poter essere inclusi nelle categorie precedenti con diametro in punta non inferiore a cm. 10.
Tutti i tronchi di qualsiasi misura che presentino difetti tali da non poter essere classificati legnami da opera.
5. ALTRI ASSORTIMENTI
Art. 21 Qualora l'aggiudicatario avesse la convenienza di allestire assortimenti di dimensioni diverse da quelle elencate nell'articolo precedente, ne è in facoltà ma, agli effetti del pagamento,
verranno considerati al prezzo delle misure normali. Nel caso di allestimento di piante intere la misurazione dovrà essere effettuata per sezioni di m. 4.00.
Art. 22 La massa cubica dei singoli tronchi normali da sega, delle sottomisure e dei botoli si ricaverà dalla misurazione del diametro a metà della lunghezza, evitando però incisioni esistenti sul tronco ed i nodi. Nella misurazione del diametro, la frazione di centimetro verrà trascurata. Per i tronchi non perfettamente rotondi, il diametro a metà verrà computato facendo la media dei due diametri ortogonali. La misurazione sopra corteccia darà luogo ad uno sconto sul prezzo di aggiudicazione di tutti gli assortimenti, o della misura unica del .....% o distinto per specie legnosa secondo il prospetto sotto riportato, in cui vengono evidenziate le percentuali di volume della corteccia per le principali specie legnose. (Dati tratti dal Manuale dell'Agronomo - V Edizione).
SPECIE | PERCENTUALE DI CORTECCIA |
Abete bianco | 8-12 % (generalmente 10 %) |
Abete rosso | 7-14 % (generalmente 10 %) |
Larice | 20-25 % |
Xxxx xxxxxxxxx | 10-20 % |
Pino cembro | 10 % |
Pino domestico | 18-32 % |
Pino marittimo | 16-30 % |
Faggio | 4-10 % |
Castagno | 5-15 % |
Carpino | 5- 7 % |
Rovere, farnia | 10-15 % |
Art. 23 Di norma la misurazione sarà fatta sul letto di caduta delle piante. Le operazioni di misurazione, effettuate in unica soluzione, potranno aver luogo in qualunque epoca dell'anno ad eccezione del periodo in cui il terreno è troppo coperto di neve. Solo in casi particolari la misurazione potrà essere fatta anche parzialmente. Nella ipotesi di schianti molto sparsi, l'esbosco può essere autorizzato prima della misurazione. In tal caso l'interessato è tenuto a farne esplicita richiesta nella domanda di misurazione. La misurazione ed il conteggio del legname ricavato saranno effettuati dal direttore delle operazioni di taglio in qualità di dirigente delle operazioni di misurazione nonchè arbitro, alla presenza di un rappresentante dell'Ente venditore e della ditta aggiudicataria. Il dirigente delle operazioni di misurazione redigerà apposito verbale che dovrà essere accettato da ambo le parti. L'Ente venditore è tenuto a fornire la mano d'opera necessaria per la misurazione.
Art. 24 All'atto della misurazione, i tronchi che dovessero presentare difetti gravi o comunque ben visibili goderanno di sconti sulle misure normali. L'entità degli sconti sarà fissata caso per caso. Un eventuale sconto unico potrà essere concesso prima di iniziare le operazioni di misurazione: esso verrà determinato dal direttore delle operazioni di taglio in accordo con l'Ente venditore e l'aggiudicatario. In tal caso saranno da escludersi ulteriori particolari sconti per qualsiasi difetto.
Art. 25 Il legname escluso dalla misurazione rimarrà di proprietà dell'Ente venditore, senza che l'aggiudicatario abbia diritto a compensi di sorta o rifusione di spese. Non sarà tenuto conto del deterioramento del legname impiegato per la costruzione delle infrastrutture o di qualsiasi altro manufatto funzionale all’utilizzazione; legname che dovrà essere dall'aggiudicatario interamente pagato.
Art. 26 In fase di misurazione verrà fatta la consegna del legname all'aggiudicatario, che ne diverrà proprietario solamente dopo il rilascio, da parte dell'Ente venditore, della relativa quietanza di pagamento.
E) MODALITÀ' DI PAGAMENTO
Art. 27 L'atto di compravendita da stipularsi tra l'Ente venditore e l'aggiudicatario stabilirà le modalità di pagamento del legname misurato.
Art. 28 Ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della Legge Regionale 13.9.1978, n. 52, l'Ente venditore, anche nel caso di taglio straordinario, è tenuto ad accantonare su apposito capitolo di bilancio, oltre alle somme derivanti dalla applicazione delle penali di cui al presente capitolato, anche quelle per lavori colturali al fine di migliorare la struttura dei boschi e perseguirne la normalizzazione della provvigione, comunque non inferiori al 10%. Nel caso di lotti venduti allestiti, l’accantonamento dovrà essere eseguito sulla base del valore di vendita decurtato dei costi di trasformazione. A questo fondo, opportunamente incrementato, possono essere attinte le somme per il pagamento delle spese connesse al progetto di taglio ed all’utilizzazione, in considerazione del fatto che la corretta applicazione delle tecniche selvicolturali rappresentano un presupposto fondamentale per il conseguimento degli obiettivi citati nell’articolo 22 della L.R. 52/78.
F) COLLAUDO DELL'UTILIZZAZIONE
Art. 29 Il direttore tecnico delle operazioni di taglio provvederà alla rilevazione di eventuali danni arrecati al bosco, purché evitabili, che verranno elencati di volta in volta in un prospetto (verbale di rilievo danni) da sottoscriversi dalle parti in causa con le eventuali controdeduzioni. L'elenco in parola servirà di base per le operazioni di collaudo. All’atto del collaudo l’Ente proprietario è tenuto a produrre apposita dichiarazione sugli adempimenti di cui agli articoli 28 e 32 del presente Capitolato
Art. 30 A trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimazione dei lavori, dovrà pervenire, per il tramite dell’Ente proprietario, richiesta di collaudo, in carta legale, al Servizio Forestale Regionale competente per territorio. In caso di mancata domanda e trascorsi i trenta giorni come sopra indicato, sarà facoltà del Servizio Forestale Regionale competente procedere d'ufficio al collaudo della utilizzazione, senza alcun preavviso alle parti in causa.
Art. 31 Il collaudo sarà eseguito dal Dirigente del Servizio Forestale Regionale competente o da un suo delegato. Alle operazioni di collaudo potranno assistere il rappresentante dell'Ente venditore e l'aggiudicatario, nonchè il direttore delle operazioni di taglio. Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili. Il collaudo dovrà essere eseguito entro tre mesi dalla richiesta e non potrà essere fatto con il terreno coperto di neve.
Art. 32 La cauzione che l'aggiudicatario dovrà versare a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dal progetto di taglio, dal presente capitolato e dal contratto di compravendita viene determinata nel contratto stesso e comunque non potrà essere inferiore al 10% del presunto valore complessivo del macchiatico del legname, detta cauzione potrà essere sostituita da una polizza fideiussoria di pari importo.
Detta cauzione potrà essere restituita solo dopo che il verbale di collaudo sarà ufficialmente trasmesso all'Ente venditore e l'aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi e le eventuali penalità fissate nel verbale di collaudo. Per lotti inferiori a 200 mc. e per gli schianti su superficie molto vasta ed in assenza di danni al bosco, su giudizio del Dirigente del Servizio Forestale Regionale competente per territorio si potrà soprassedere dal collaudo della utilizzazione. In tal caso l'Ente venditore potrà svincolare il deposito cauzionale sulla base di una dichiarazione liberatoria rilasciata dallo stesso Servizio Forestale Regionale.
Art. 33 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.
Art. 34 Nel caso che l'aggiudicatario ometta di soddisfare a tempo debito, e nel modo prescritto, in tutto o in parte le condizioni e gli obblighi del presente Capitolato e del relativo contratto, l'Ente venditore avrà piena facoltà nel costringerlo, unitamente all'eventuale fideiussore, nelle vie di legge.
Art. 35 Lo svincolo del deposito cauzionale, o della eventuale fideiussione, è subordinato alla presentazione da parte della ditta aggiudicataria all'Ente proprietario, di un’autocertificazione prodotta ai sensi e per gli effetti dell’art. n.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 attestante che la ditta acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi.
Art. 36 Tutte le spese connesse al progetto di taglio ed all’utilizzazione sono a carico del venditore.
Art. 37 Ogni controversia che dovesse insorgere tra l’Ente venditore e la Ditta aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa, verrà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre persone, una scelta dall’Ente venditore, una dalla Ditta aggiudicataria e la terza d’accordo tra le parti da individuarsi anche nella figura del Dirigente del Servizio Forestale Regionale competente per territorio o suo delegato.
Art. 38 Penalità.
• L'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori è obbligato ad utilizzare tutte le piante martellate; per ogni pianta non utilizzata sarà assoggettato al pagamento di una penale di L oltre al valore del legname ricavabile valutato al prezzo delle misure normali.
• Per ogni ceppaia a cui casualmente sia stata tolta o resa invisibile l'impronta del martello forestale l'aggiudicatario pagherà, in sede di collaudo, una penale di L purché il fatto
venga tempestivamente comunicato al Proprietario che provvederà agli opportuni accertamenti al fine di conteggiare il numero delle ceppaie danneggiate nel verbale di collaudo. In caso contrario si riterrà come pianta tagliata non martellata.
• Per ogni danno arrecato, se evitabile, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il triplo del suo ammontare, da valutare a mezzo dei valori di cui alla tabella annessa alle PP. di Massima e di P. F., per le piante di diametro non superiore ai 20 cm. e a mezzo del prezzo di aggiudicazione delle misure normali, per quelle di diametro superiore; inoltre potrà essere passibile di contravvenzione forestale ai sensi degli artt. 26 e 28 del R.D.L. 30.12.1923, n.3267 e delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
• In caso di violazione del primo comma dell’art. 11 l’aggiudicatario dovrà corrispondere all'Ente venditore il triplo del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate al prezzo delle misure normali.
• Nel caso l'aggiudicatario non abbia portato a termine l'utilizzazione nel tempo stabilito all’articolo n. 18 sarà obbligato a pagare all'Ente venditore una penale di L per ogni
giorno di ritardo sul termine fissato per l'utilizzazione. Il legname non utilizzato e non sgombrato entro il periodo fissato resterà a favore dell'Ente venditore, senza che esso debba pagare all'aggiudicatario, indennità o compenso alcuno, oppure, l'Ente venditore,
rinunciando a tale suo diritto, potrà obbligare l'aggiudicatario a portare a termine l'utilizzazione, previo il pagamento della penale di cui al presente comma.