Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di mutuo
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di mutuo
concessi da Credito Xxxxxxxx X.x.X.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo Vita)
Compagnia: Credemvita S.p.A.
Prodotto: Avvera Protezione Mutuo Vita
Data realizzazione documento: 30/09/2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il Contraente e il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente e l’ Aderente devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami I e V con D.M. del 23/04/1992 n.19325 pubblicato sulla G.U. del 29/04/1992, nel ramo VI con D.M. del 16/06/1993 n.19576 pubblicato sulla G.U. del 24/06/1993 e nel ramo III con provvedimento ISVAP n. 01014 del 27/10/1998. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 100105.
Il patrimonio netto civilistico di Credemvita al 31 dicembre 2021, escluso il risultato di periodo, ammonta a € 297,7 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 121,6 milioni e le riserve patrimoniali risultano essere pari a € 176,1 milioni. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2021, ivi inclusa la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibili sul sito internet dell’impresa al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx/0.
L’indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 217,28% quale rapporto tra Fondi Propri Eligibili (€ 538,09 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 247,65 milioni), e pari al 406,24% quale rapporto tra Fondi Propri Eligibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo (€ 452,73 milioni) e Requisito Patrimoniale Minimo (€111,44 milioni).
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni? In aggiunta rispetto a quanto indicato nel DIP vita si precisa che, ai fini della stipula dell’Assicurazione, e affinché la garanzia possa essere prestata, l’Aderente/ Assicurato deve compilare il Questionario Sanitario rispondendo negativamente a tutte le domande. Qualora l’Aderente/Assicurato non compili il Questionario Sanitario o risponda positivamente anche ad una sola domanda, la copertura assicurativa non potrà essere attivata. |
Che cosa NON è assicurato? | ||
Xxxxxx esclusi | Non sono assicurabili le persone che al momento dell’attivazione della polizza: non abbiano residenza fiscale in Italia. abbiano risposto positivamente ad almeno una domanda del questionario sanitario in ingresso. |
Ci sono limiti di copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Che obblighi ho? / Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia di sinistro: per poter verificare i presupposti della liquidazione in conseguenza del decesso dell’Assicurato ad integrazione di quanto indicato dal DIP Vita, gli aventi diritto alla prestazione assicurativa (beneficiari) devono consegnare a Credemvita i documenti necessari a valutare il sinistro e i presupposti per la liquidazione della prestazione assicurativa, in particolare: - Copia del certificato di morte rilasciato dal comune; - Denuncia del sinistro (su modulo disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx); - Consenso al trattamento dei dati personali. In caso di decesso dell’assicurato a seguito di malattia: - Documentazione sanitaria (relazione del medico curante attestante le cause del decesso completa di anamnesi); - Copia della cartella clinica completa di anamnesi patologica prossima e remota; - Copia della scheda istat sulle cause del decesso, se predisposta. In caso di decesso dell’assicurato a seguito di incidente: - Copia del verbale dell’autorità intervenuta con la descrizione delle dinamiche dell’incidente; - Copia del referto autoptico (se predisposto); - Copia della scheda istat sulle cause del decesso (se predisposta). Qualora il sinistro risultasse liquidabile, i beneficiari devono consegnare alla Compagnia: - Richiesta scritta di liquidazione - Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun beneficiario; - Modulo per l’adeguata verifica antiriciclaggio debitamente compilato e sottoscritto; - Indicazione della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate iban o altro codice relativo al conto corrente del beneficiario Credemvita, al solo fine di agevolare i Beneficiari nell’effettuazione della richiesta, ha reso disponibile sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx e presso i propri intermediari: i) un modulo standard per le richieste di pagamento; ii) l’elenco delle informazioni che devono essere necessariamente fornite; iii) l’elenco delle richieste, autorizzazioni e procure che il beneficiario deve rilasciare a Credemvita per consentire a quest’ultima di presentare la richiesta di documentazione direttamente a terzi. Prescrizione: Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione relativamente alle “garanzie vita” si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166 al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Liquidazione della prestazione: verificata la sussistenza del diritto alla liquidazione, Credemvita effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al Beneficiario. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che Credemvita non avrebbe dato il suo consenso se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Credemvita stessa: quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto: - di rifiutare in caso di sinistro e in ogni tempo qualsiasi pagamento; - di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; Quando invece, non esiste dolo o colpa grave, ha diritto: - di ridurre, in caso di sinistro (che si verifichi prima che l’inesattezza o la reticenza siano conosciute da Credemvita), le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; - di recedere entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o reticenza. |
Quando e come devo pagare? | ||
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel DIP Vita. | |
Rimborso | Nel caso di estinzione anticipata totale del contratto di mutuo al quale è collegata la polizza, la copertura assicurativa verrà risolta e Credemvita provvederà alla restituzione della parte di premio pagato (al netto delle eventuali imposte di legge) relativo al periodo per il quale le garanzie non hanno avuto effetto. Nell’ipotesi di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. “portabilità”) oppure di rinegoziazione del contratto di mutuo al quale è collegata la polizza, si potrà scegliere se mantenere in essere la copertura assicurativa oppure richiedere a Credemvita l’anticipata risoluzione. In quest’ultimo caso, Credemvita provvederà alla restituzione della parte di premio pagato (al netto delle imposte di legge) relativo al periodo per il quale le garanzie non hanno avuto effetto. Nel caso di estinzione anticipata parziale del contratto di mutuo al quale è collegata la polizza, le somme assicurate e i successivi eventuali premi ricorrenti saranno ridotti nella medesima proporzione. Credemvita provvederà, inoltre, alla restituzione della corrispondente quota parte del premio pagato (al netto delle eventuali imposte di legge). | |
Sconti | Non sono previsti sconti di premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | ||
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita | |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia. | |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | ||
Revoca | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita | |
Recesso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita | |
Risoluzione | Il contratto si risolve in caso di estinzione anticipata totale del contratto di mutuo o di trasferimento del contratto di mutuo. L’Aderente può sospendere il pagamento dei Premi Ricorrenti qualora voglia far cessare la Copertura anticipatamente rispetto alla Scadenza. In tal caso, trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento del Premio Ricorrente, il contratto è sospeso. Durante la sospensione del contratto la copertura assicurativa non è attiva e in caso di Sinistro non è prevista alcuna prestazione. Entro 6 mesi dal mancato pagamento del Premio Ricorrente, l’Aderente può richiedere alla Compagnia di riattivare la copertura assicurativa sospesa riprendendo il pagamento dei Premi Ricorrenti e sanando il mancato pagamento arretrato. Il contratto si riattiva dalle ore 24:00 del giorno in cui è stato pagato il Premio Ricorrente arretrato. Se entro 6 mesi non viene sanato il mancato pagamento del Premio Ricorrente, il contratto si risolve e i premi versati restano acquisiti dalla Compagnia. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? SI X NO | ||
Valori di riscatto e riduzione | Il contratto non prevede né la possibilità di riscatto anticipato né un valore di riduzione. | |
Richiesta di informazioni | Non essendo previsti riscatto o riduzione, tali informazioni non sono disponibili. |
A chi è rivolto questo prodotto? Copertura collegata esclusivamente ai contratti di mutuo a privati concessi da Credito Xxxxxxxx, anche con preammortamento, che tutela, in caso di decesso dell’Aderente/Assicurato, i Beneficiari dalle conseguenze negative del decesso. Il prodotto è distribuito da Credito Xxxxxxxx X.x.X. tramite Avvera S.p.A. sulla base di apposito accordo di collaborazione orizzontale. |
Tipologia di costo | % del premio versato (al netto delle imposte) |
Spese di acquisizione | 45% |
Spese di gestione | 17% |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa Assicuratrice | Potrà presentare un reclamo all’Impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemvita S.p.A. ai seguenti recapiti: Credemvita S.p.A. – Funzione Reclami, Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx; fax: 0000000000; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx oppure compilando l’apposito form presente all’indirizzo internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxx La Funzione Reclami di Credemvita, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvale l’intermediario per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di quindici giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx - Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. |
Quali costi devo sostenere?
Ogni Premio è comprensivo dei costi per le spese relative alla acquisizione ed alla gestione del contratto di assicurazione. Le Spese di acquisizione rappresentano la remunerazione riconosciuta da Credemvita all’Intermediario mentre le Spese di gestione rappresentano l’importo trattenuto da Credemvita per la gestione del contratto.
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall’imposta dovuta dall’Aderente/Assicurato ai fini IRPEF, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa. Le somme corrisposte da Credemvita in caso di morte dell’Aderente/Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. 29/9/1973, n. 601) e dall’imposta sulle successioni. Le somme eventualmente restituite all’Aderente/Assicuratoin caso di risoluzione anticipata dell’assicurazione potrebbero essere oggetto di tassazione separata ex art.17, comma 1, lettera n bis) del DPR 22.12.1986, n.917. (e successive modifiche e integrazioni): l’onere di verifica e i relativi adempimenti restano in capo al solo Aderente/Assicurato. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL’ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.