DOCUMENTO INFORMATIVO GENERALE SUI SERVIZI FINANZIARI
DOCUMENTO INFORMATIVO GENERALE SUI SERVIZI FINANZIARI
(redatto ai sensi dell’art. 27 della Delibera Consob 16190/2007)
Fornito da Banca del Fucino S.p.A. a clienti e potenziali clienti.
Ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Intermediari, adottato con Delibera Consob 16190/2007 (in particolare il comma 2° della citata disposizione recita “Gli intermediari forniscono tempestivamente ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole”), la Banca del Fucino S.p.A. emana il seguente Documento Informativo Generale sui Servizi Finanziari.
INDICE
Sezione 1. - Informazioni sulla Banca e i suoi servizi prestati
Sezione 2. - Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari Sezione 3. - Informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari
Sezione 4. - Informativa specifica sulle regole per la prevenzione e gestione delle crisi bancarie e sui rischi associati all’insolvenza dell’emittente o eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (Direttiva europea 2014/59/UE). Rischio di Bail-In.
Sezione 5. - Informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione delle attività e dei servizi di investimento Sezione 6. - Incentivi
Sezione 7. - Informativa sulla valutazione di adeguatezza in caso di rapporto cointestato. Sezione 8. - Classificazione della Clientela
SEZIONE 1. - INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO DA QUESTA PRESTATI
Banca del Fucino S.p.A, con sede legale in Roma, Via Tomacelli 107 (la “Banca”) recapito telefonico +39 06 68976.1, fax x00 00 00000000, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xx,, è una banca autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento disciplinati dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”). È iscritta al n. 371 dell’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Xxxxxx (Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx - sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx) ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 385/93
In particolare, la Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento:
negoziazione per conto proprio;
esecuzione di ordini per conto dei clienti;
assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente;
collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
ricezione e trasmissione di ordini;
consulenza in materia di investimenti.
La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d’Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti (euro 103.291,38). Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d’Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca (ex post), a richiesta del Fondo.
Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall’Articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell’Articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell’Articolo 62, comma 1, del decreto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
Il Fondo è riconosciuto “sistema di indennizzo” dall’Articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, Articolo attualmente ancora in vigore.
L’organizzazione e il funzionamento del Fondo Nazionale di Garanzia sono disciplinati dal proprio relativo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento operativo” previsto dal dall’Articolo 12, comma 0, xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx 14 novembre 1997, n. 485.
Il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato decreto del Ministero del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.
Il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo dell’intermediario aderente al predetto Fondo Nazionale di Garanzia.
Comunicazioni
Le comunicazioni di qualsiasi genere del Cliente alla Banca connesse alla prestazione dei servizi di investimento vanno fatte pervenire ad una qualsiasi delle Filiali presso la quale sono aperti i rapporti sui quali sono depositati o comunque evidenziati gli strumenti finanziari e i prodotti finanziari, ai quali le comunicazioni si riferiscono.
L’invio della documentazione delle operazioni eseguite e di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno effettuate al cliente con pieno effetto all’indirizzo o recapito comunicato dal Cliente in sede di sottoscrizione del contratto o a quello fatto conoscere successivamente per iscritto. .
Qualora il Cliente abbia manifestato il proprio assenso a che le comunicazioni (ivi incluse quelle che devono essere effettuate su supporto durevole) siano inviate in formato elettronico, la Banca potrà effettuare, tutte o parte delle comunicazioni relative ai servizi e alle attività prestati, in formato elettronico secondo le modalità indicate nel Contratto. In tale caso le comunicazioni si considerano eseguite con pieno effetto anche nei confronti degli altri cointestatari.
Il Cliente potrà inoltre comunicare gli ordini telefonicamente se la Banca ha attivato un servizio telefonico di ricezione delle istruzioni e applicato e mantenuto una politica registrazione delle conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche, secondo quanto previsto all’art. 76 del Regolamento delegato 2017/565 della Commissione Europea.
Conferimento degli ordini
Gli ordini sono conferiti dal Cliente per iscritto o telefonicamente; modalità diverse di conferimento degli ordini sono subordinate alla sottoscrizione dei contratti che le disciplinano. Nel caso in cui siano conferiti telefonicamente, gli ordini saranno documentati dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca. Il Cliente prende altresì atto che tali registrazioni rimangono a disposizione per 5 (cinque) anni dalla data della registrazione stessa ed in tale periodo potrà chiederne copia alla Banca.
Lingua
Il “Contratto unico per la prestazione di servizi finanziari ed accessori” è redatto in lingua italiana che verrà parimenti utilizzata nelle comunicazioni scritte o verbali di qualsiasi natura tra il Cliente o potenziale Cliente e la Banca.
Offerta fuori sede
Nell’attività di offerta svolta fuori dalla propria sede legale o dalle proprie Filiali (l’”Offerta Fuori Sede”) di strumenti finanziari, di prodotti finanziari, ivi compresi quelli emessi da imprese di assicurazione, e di servizi di investimento, la Banca, nel rapporto diretto con il Cliente, si avvale di Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti in Italia nell’apposito Albo.
Conflitti di interesse
La Banca adotta, conformemente a quanto previsto dalla politica di gestione dei conflitti di interesse, ogni misura idonea a identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, tra la Banca stessa (inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse) e il Cliente, ovvero tra i diversi clienti della Banca al momento della prestazione dei servizi di investimento o accessori o di una combinazione di tali servizi, al fine di evitare che tali conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei Clienti.
La Banca ha identificato i conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura dei servizi o attività di investimento e servizi accessori prestati, e ha definito le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.
Nell’ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi del Cliente, in relazione ad uno o più specifici servizi o operazioni, la Banca informa chiaramente il Cliente su supporto durevole, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti del potenziale conflitto di interessi, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché il Cliente possa assumere una decisione informata sui servizi prestati o sulle operazioni richieste nel cui contesto sorge il conflitto d’interesse.
La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta in forma sintetica nel documento "Policy Aziendale in materia di gestione dei conflitti di interesse - Sintesi”, riportato alla Sezione D, Allegato 3, del Contratto. Altresì la predetta Policy è a disposizione nel sito Internet della Banca, nella Sezione Trasparenza > Documenti e Guide > Documenti > MiFID II.
Qualora il Cliente lo richieda, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.
Rendicontazione
La Banca invia al Cliente la rendicontazione dell’attività svolta, anche avuto riguardo ai costi delle operazioni e dei servizi prestati. La Banca trasmette prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine.
Al Cliente è trasmesso un avviso che confermi l’esecuzione di quanto impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito.
Con riferimento ad ordini relativi a parti di OICR da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la società di gestione o la Sicav, la Banca potrà fornire l’informativa sull’esecuzione degli ordini su base semestrale
A richiesta del Cliente la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
Ove la Banca abbia raccomandato o offerto in vendita a un Cliente uno o più strumenti finanziari o gli abbia fornito il KID/KIID relativo a tale o tali strumenti finanziari e intrattenga o abbia intrattenuto un rapporto continuativo con il Cliente durante un anno, la stessa fornisce al Cliente annualmente informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri relativi sia allo strumento o agli strumenti finanziari che il servizio o ai servizi di investimento o accessori prestati. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata. Ove la Banca percepisca o paghi incentivi su base continuativa comunica singolarmente al Cliente l’importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati.
Ove il Cliente abbia optato per l’erogazione dei servizi in regime di consulenza in materia di investimenti, la Banca invia con cadenza semestrale il rendiconto del servizio prestato nel corso del semestre solare precedente, comprendente la lista delle raccomandazioni personalizzate erogate nel medesimo periodo e la valutazione di adeguatezza degli assets detenuti presso la Banca a fine semestre.
SEZIONE 2. - INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
2.1. - Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei clienti
Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli clienti detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o sub-depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.
Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito Bancario e pertanto, ai sensi dell’art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del Cliente depositante di richiederne la restituzione. Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla Banca per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente
riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la Banca presta il servizio di custodia e amministrazione.
Nelle evidenze, la Banca indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei clienti, la data dell’operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell’effettivo regolamento.
Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, la Banca mantiene distinte le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto della Banca medesima.
2.2. – Sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela
Ferma restando la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente, Il Cliente autorizza espressamente la Banca a sub-depositare gli strumenti finanziari che presentino i requisiti di ammissibilità ai sistemi di gestione accentrata, ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, anche a mezzo di altro intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata presso una delle società o organismi di gestione accentrata previsti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché presso altri depositari abilitati ai sensi della normativa italiana, primaria e secondaria, che regola la materia. Detti soggetti a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la custodia a terzi, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
La Banca sceglie i sub-depositari sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, anche sulla base delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti. L’attività dei sub-depositari viene periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l’efficienza e l’affidabilità del servizio.
Qualora gli strumenti finanziari presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile (ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità degli strumenti finanziari) la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento / frazionamento ovvero a consentirne il raggruppamento / frazionamento da parte dei predetti organismi o società ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e di diversa quantità.
2.3. – Diritti di garanzia o privilegi
a) Diritto di garanzia
In forza delle disposizioni contrattuali, la Banca è investita del diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a tutela di qualunque suo credito verso il Cliente - anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato, a titolo esemplificativo, da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione Bancaria o finanziaria, quale ad esempio: compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di ritenzione è esercitato sugli anzidetti strumenti finanziari o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
b) Privilegio
In caso di inadempimento del Cliente, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo degli strumenti finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
c) Diritto di compensazione
In forza delle disposizioni contrattuali, quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la Banca ed il Cliente sullo stesso rapporto o in più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.
SEZIONE 3. - INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
AVVERTENZE GENERALI
Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L’investitore deve concludere un’operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un’operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l’investitore e l’intermediario devono valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest’ultimo.
PARTE “A”
La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
la sua liquidità;
la divisa in cui è denominato;
gli altri fattori fonte di rischi generali.
1. La variabilità del prezzo.
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
1.1. Titoli di capitale e titoli di debito.
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e i titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei soci deciderà di distribuire. L’assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell’emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
1.2. Rischio specifico e rischio generico.
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell’indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
1.3. Il rischio emittente.
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all’investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell’emittente tanto maggiore è il tasso d’interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’investitore. Per valutare la congruità del tasso d’interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d’interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
1.4. Il rischio d’interesse.
Con riferimento ai titoli di debito, l’investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell’acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall’investitore fino alla scadenza. Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d’interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon
- titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un’unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all’anno; l’aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E’ dunque importante per l’investitore, al fine di valutare l’adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l’investimento.
1.5. L’effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l’investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L’investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d’investimento e Società d’investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall’investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell’intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d’investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
2. La liquidità.
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
3. La divisa.
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l’investitore, tipicamente l’euro per l’investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’euro) e la divisa estera in cui è denominato l’investimento. L’investitore deve considerare che i
rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento.
4. Gli altri fattori fonte di rischi generali.
4.1. Denaro e valori depositati.
L’investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
4.2. Commissioni ed altri oneri.
Prima di avviare l’operatività, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all’intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d’intermediazione. L’investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
4.3. Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l’investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L’investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
4.4. Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l’incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l’investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L’investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
4.5. Sistemi elettronici di negoziazione.
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione “gridati”. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvolgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall’investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all’hardware o al software dei sistemi medesimi.
4.6. Operazioni eseguite al di fuori di una sede di negoziazione.
Gli intermediari possono eseguire operazioni al di fuori di una sede di negoziazione. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate al di fuori di una sede di negoziazione può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato all’interno di una sede di negoziazione. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
PARTE “B”
La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità. E’ quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L’investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l’esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell’operazione, l’investitore e l’intermediario devono verificare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest’ultimo. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
1. Futures.
1.1. L’effetto “leva”.
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L’ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto “effetto leva”. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l’intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell’investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell’investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l’investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l’investitore diventa debitore di ogni altra passività prodottasi.
1.2. Xxxxxx e strategie finalizzate alla riduzione del rischio.
Talune tipologie di ordini finalizzati a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l’esecuzione di tali ordini. Anche strategie d’investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le “proposte combinate standard” potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni “lunghe” o “corte”.
2. Opzioni
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L’investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
2.1. L’acquisto di un’opzione.
L’acquisto di un’opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l’opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l’investitore avrà perso l’intera somma utilizzata per l’acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell’acquisto di un’opzione, l’investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un’operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo “americano”, esercitarla prima della scadenza. L’esercizio dell’opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l’acquisto o la consegna dell’attività sottostante. Se l’opzione ha per oggetto contratti futures, l’esercizio della medesima determinerà l’assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un’opzione relativa ad un’attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l’opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l’esercizio dell’opzione diventi profittevole è remota.
2.2. La vendita di un’opzione.
La vendita di un’opzione comporta in generale l’assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l’opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell’attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell’opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l’opzione venduta è di tipo “americano”, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l’operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l’attività sottostante. Nel caso l’opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia. L’esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l’opzione è stata venduta.
3. Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni.
Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte “A”, l’investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.
3.1. Termini e condizioni contrattuali.
L’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l’investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l’attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell’organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
3.2. Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.
Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l’applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuít breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell’attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l’opzione non lo fosse. L’assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
3.3. Rischio di cambio.
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l’investitore (tipicamente l’euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
4. Operazioni su strumenti derivati eseguite al di fuori di una sede di negoziazione. Gli swaps.
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati al di fuori di sedi negoziazione. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso, o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all’investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
4.1. I contratti di swaps.
I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l’investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l’investitore può essere chiamato dall’intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell’operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell’investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l’investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l’intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
SEZIONE 4. - INFORMATIVA SPECIFICA SULLE REGOLE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE E SUI RISCHI ASSOCIATI ALL’INSOLVENZA DELL’EMITTENTE O EVENTI CONNESSI COME IL SALVATAGGIO CON RISORSE INTERNE (DIRETTIVA EUROPEA 2014/59/UE). RISCHIO DI BAIL-IN
La Direttiva 2014/59/UE (Banking Resolution Recovery Directive – BRRD) introduce un regime armonizzato per la gestione delle crisi bancarie, finalizzato a garantire che il dissesto possa essere gestito tempestivamente per assicurare la continuità delle funzioni essenziali dell’istituto di credito.
La normativa, che ha trovato attuazione nell'ordinamento nazionale attraverso i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 prevede limiti all'intervento pubblico nei salvataggi bancari, coinvolgendo clienti e investitori nelle operazioni di recupero degli intermediari in crisi.
Tutte le informazioni sono disponibili sul nostro sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx (Sezione Trasparenza) le materiale informativo è distribuito presso tutte le Filiali della Banca.
Altresì, specifica informativa ai Clienti in materia è fornita dalla Banca in occasione delle singole operazioni di investimento in strumenti finanziari soggetti alla menzionata normativa.
SEZIONE 5. - INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO
Come previsto dalla disciplina in materia di informativa sui costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento della direttiva MiFID II, del regolamento delegato n. 2017/565/UE e della relativa normativa di attuazione (Regolamento Intermediari), la Banca fornisce ai Clienti informazioni su tali costi ed oneri connessi:
prima della prestazione dei singoli servizi / attività di investimento, attraverso la produzione e la fornitura al Cliente di specifiche schede titolo, nonché, ove previsto, attraverso la consegna della documentazione d’offerta predisposta dall’emittente dello strumento / prodotto finanziario;
nel corso della durata del Contratto, con frequenza annuale nell’ambito della comunicazione inerente ai costi ed oneri sostenuti dal Cliente relativamente agli strumenti finanziari, ai servizi di investimento ed ai servizi accessori disciplinati nel “Contratto unico per la prestazione di servizi finanziari ed accessori”.
Altresì, i costi e gli oneri applicati al Cliente in relazione alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento sono riportati:
relativamente al servizio di Custodia e Amministrazione Titoli, nel Documento di Sintesi di cui alla Sezione A. del “Contratto unico per la prestazione di servizi finanziari ed accessori;
relativamente ai servizi e attività di investimento, nell’Allegato 2 “Informativa precontrattuale per i servizi di investimento, Capitolo 5, del “Contratto unico per la prestazione di servizi finanziari e accessori”,
nonché nella Sezione “Trasparenza” nei Fogli Informativi relativi ai Servizi Finanziari e Accessori.
SEZIONE 6. - INCENTIVI
La Banca, in relazione alla prestazione di servizi e attività di investimento, nel rispetto della legge vigente, potrebbe pagare a, percepire da un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni, o benefici non monetari (incentivi)., allo scopo di accrescere la qualità del servizio reso al Cliente, senza pregiudicare l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale.
La Banca comunica al Cliente prima della prestazione dei servizi, in via generale o all’atto dell’acquisto o della sottoscrizione dei singoli strumenti/prodotti finanziari o servizi di investimento, l’esistenza, natura e importo o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, degli eventuali incentivi di natura monetaria e, separatamente, di natura non monetaria corrisposti o ricevuti dalla Banca nella prestazione dei servizi e attività di investimento I benefici non monetari minori sono descritti dalla Banca in maniera generica.
A tal fine, la Banca consegna al Cliente, preventivamente alla erogazione dei singoli servizi di investimento, specifiche schede prodotto, comprendenti le informazioni sopra descritte.
Altresì, con cadenza annuale, la Banca invia al Cliente una comunicazione riepilogativa di tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Cliente in relazione ai servizi di investimento erogati a suo favore dalla Banca, comprendente anche l’informazione relativa agli incentivi di tipo continuativo, nonché l’ammontare dei pagamenti o dei benefici corrisposti alla banca il cui importo non sia stato possibile quantificare esattamente ex ante.
Si evidenzia, infine, che in materia di incentivi la Banca ha adottato uno specifico Disciplinare Interno, al fine di presidiare la corretta e costante individuazione degli incentivi pagati/percepiti alla/dalla Banca medesima in conseguenza dell’erogazione dei servizi di investimento e di garantire l’adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nei confronti della clientela.
Il predetto documento è a disposizione nel sito Internet della Banca, nella Sezione Trasparenza > Documenti e Guide > Documenti > MiFID II.
7. - INFORMATIVA SULLA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA IN CASO DI RAPPORTO COINTESTATO
In caso di Contratto sottoscritto da più cointestatari, la Banca ha elaborato e applica una politica atta a definire quale soggetto debba essere interessato dalla valutazione dell’adeguatezza e come tale valutazione sia condotta nella pratica.
In particolare, in tali fattispecie la profilatura è eseguita assegnando alla cointestazione il risultato di sintesi più prudenziale di ogni singola sezione di cui si compone il questionario (ovvero, esperienza/conoscenza, situazione finanziaria, obiettivo temporale, obiettivo investimento e profilo di rischio), tra quelli risultanti dai questionari dei singoli cointestatari.
8. - CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
Ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, la Banca del Fucino è tenuta a comunicare al Cliente la classificazione ad esso attribuita per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento.
In particolare, sono previste tre tipologie di investitori:
clienti al dettaglio clienti professionali controparti qualificate
A ciascuna categoria corrisponde una regolamentazione ed un livello di protezione parzialmente differente. Le disposizioni normative e regolamentari vigenti riconoscono:
ai “clienti al dettaglio”, il massimo grado di tutela ponendo specifici oneri di comportamento e di informazione a carico della Banca;
ai “clienti professionali”, in alcuni casi, un minor grado di tutela, in funzione della loro capacità di valutare autonomamente e consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti. Un cliente professionale è, infatti, un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume
In materia di classificazione, la Banca del Fucino attribuisce di norma alla clientela lo status di Cliente al dettaglio, conformemente al proprio intendimento di garantire agli investitori il massimo grado di protezione previsto dalla normativa in materia di servizi di investimento.
Eccezione a tale regola è costituita dalle controparti qualificate e dai clienti professionali “di diritto”. Per tale tipologia di investitori la Banca, verificata l’esistenza dei requisiti previsti dalla Legge, provvede alla loro conseguente classificazione nella pertinente categoria.
Negli altri casi, qualora il Cliente intenda ottenere una diversa classificazione rispetto a quella più prudenziale attribuita dalla Banca, potrà presentare specifica richiesta in tal senso.
Al riguardo, la Banca del Fucino precisa quanto segue.
la possibilità di aderire alla richiesta è subordinata alla verifica da parte della Banca in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla legge (passaggio da cliente al dettaglio a cliente professionale “su richiesta”);
la richiesta potrà essere fatta in via generale o per specifiche tipologie di strumenti e/o operazioni;
il passaggio di categoria comporterà, in ogni caso, una riduzione delle tutele assicurate dall’attribuzione della categoria normalmente attribuita dalla Banca.
Il Cliente è tenuto a informare la Banca di tutte le circostanze che possono comportare una significativa modifica nella classificazione allo stesso assegnata.