TRA
CONTRATTO QUADRO N.5/2010 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ED INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI E
DELLA RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(S-RIPA)
TRA
il DigitPA, ente pubblico non economico, istituito ai sensi del d.lgs 1 dicembre 2009 n. 177, nel seguito indicato come “DigitPA”, con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Xxxx 31/49, 00137, codice fiscale n. 97103420580, nella persona del suo Direttore Generale, ing. Xxxxxxx Xx Xxxx
E
il raggruppamento temporaneo di imprese RTI tra BT Italia s.p.a. (mandataria), HP ES Italia s.r.l. (ex EDS Italia s.r.l.) ed ELSAG Datamat s.p.a. (mandanti), per atto del notaio Xxxxxxx Xxxxxxxxxx del 2 dicembre 2010, repertorio n. 27923, raccolta
n. 16378, registrato all’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxx 0 il 7 dicembre 2010, serie 1T numero 4125, (in seguito indicato come “Prestatore”), con sede legale in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxx, 00 codice fiscale e partita IVA n. 04952121004, nella persona del procuratore speciale della mandataria, sig. Xxxx Xxxxxxxxxx
PREMESSO CHE
a) il d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) alla sezione III del capo VIII, istituisce e disciplina la Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA);
b) l’art. 86 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) affida al CNIPA, successivamente trasformato in DigitPA ai sensi del d.lgs n. 177 del 1 dicembre 2009, il compito di progettare, realizzare e gestire l’evoluzione della Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione;
c) le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 1, del d.lgs 12 febbraio 1993, n. 39, ai sensi dell’art. 85 comma 1 del d.lgs 7 marzo 2005, n.
82 (CAD), sulla base delle proprie esigenze, sono tenute ad utilizzare i Servizi della Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione e che le Amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del richiamato d.lgs
n. 39/93, possono, ove sia di loro interesse, utilizzare i suddetti servizi di Rete Internazionale;
d) il CNIPA (DigitPA) ha sottoscritto in data 23 dicembre 2004 il Contratto quadro n. 5/2004 per il servizio di realizzazione della Rete
Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA) finalizzata a soddisfare le esigenze di connettività verso le sedi estere delle Pubbliche Amministrazioni italiane;
e) è stato pubblicato in data 17/02/2009 nella
G.U.U.E. n. S32 ed in data 23/02/2009 nella
G.U.R.I. parte V n. 23, il bando di gara di rilievo comunitario a procedura ristretta per la scelta del Prestatore al quale affidare la realizzazione dei “Servizi di telecomunicazione ed informatici per la realizzazione dei servizi e della Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (S-RIPA)” (PR n. 1/2009 – numero gara 361355 – CIG 0274133DB1), inviando al Prestatore la lettera d’invito a presentare offerta, prot. 929 in data 8.2.2010;
f) il raggruppamento temporaneo di imprese tra BT Italia s.p.a. (mandataria), HP ES Italia s.r.l. (ex EDS Italia s.r.l.) ed ELSAG Datamat s.p.a. (mandanti) è risultato aggiudicatario della citata procedura ristretta;
g) gli oneri derivanti dall’utilizzo di tali servizi saranno sostenuti direttamente dalle Amministrazioni che avranno sottoscritto i Contratti Esecutivi per i servizi a gara sulla
base delle esigenze espresse dalle stesse nel proprio Piano dei Fabbisogni,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Definizioni)
I termini contenuti nel presente Contratto Quadro (Allegato A alla lettera d’invito) hanno il significato specificato nell’Allegato H, a meno che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
Art. 2 (Premesse e allegati)
Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro, così come fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro, ancorché non materialmente allegati, i seguenti allegati:
− Allegato A: Offerta progettuale del Prestatore;
− Allegato B: Schema di Contratto Esecutivo;
− Allegato C: Capitolato tecnico e suoi annessi;
− Allegato D: Offerta economica del Prestatore;
− Allegato E: Livelli di servizio e penali;
− Allegato F: Prezzi unitari dei Servizi;
− Allegato G: Documento contenente i chiarimenti forniti da DigitPA ai quesiti inviati dalle società partecipanti alla gara;
− Allegato H: Definizioni ed acronimi.
Art. 3
(Oggetto del Contratto Quadro)
3.1 Il presente Contratto Quadro definisce:
− il quadro giuridico normativo complessivo per l’affidamento al Prestatore dell’incarico di soddisfare i servizi necessari alla realizzazione della S-RIPA per le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (di seguito indicate come “Amministrazioni Centrali”) e delle altre Amministrazioni non ricomprese nel citato art. 1, comma 1, del d.lgs 39/93 (di seguito indicate come “Altre Amministrazioni”); le Amministrazioni Centrali e le Altre Amministrazioni sono congiuntamente definite “Amministrazioni”;
− le modalità in base alle quali il Prestatore assume la responsabilità di erogare e gestire i servizi oggetto del presente Contratto Quadro anche in relazione all’evoluzione tecnologica dei servizi stessi.
3.2 I Servizi di S-RIPA riguardano la realizzazione, gestione ed evoluzione, nel rispetto di quanto definito nel Capitolato tecnico di gara di cui all’Allegato C, di:
a) servizi di Connettività IP ed Internet;
b) servizi di Sicurezza di rete;
c) servizi VoIP (Voice over IP);
d) servizi di Unified Communication;
e) servizi di Conduzione dei sistemi;
f) servizi di supporto, atti ad assicurare la migliore erogazione dei servizi di cui ai precedenti punti, mediante un Centro di Gestione (CG-S-RIPA) che assicuri alle singole Amministrazioni i seguenti servizi:
− gestione della rete, con monitoraggio puntuale
di ogni servizio;
− gestione e monitoraggio dei servizi di sicurezza;
− monitoraggio dei livelli di servizio;
− supporto tecnico alla gestione dei malfunzionamenti;
− gestione centralizzata delle configurazioni e distribuzione del software;
− funzioni di Contact Center per la ricezione delle segnalazioni di anomalie da parte
dell'utenza, inteso come helpdesk di 1° e 2° livello.
3.3 Il CG-S-RIPA rappresenta l’interfaccia verso gli utenti delle singole Amministrazioni. L’attività del CG-S-RIPA è sottoposta alla supervisione e controllo di DigitPA.
Art. 4
(Presenza del Prestatore in territorio italiano) Il Prestatore è tenuto, nel caso in cui non disponga già di una sede in territorio italiano, a stabilire una sede sociale secondaria in territorio italiano entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di stipula del presente Contratto Quadro, nel rispetto della normativa vigente anche in materia fiscale e tributaria, per la sottoscrizione dei singoli Contratti Esecutivi nonché per il conseguente adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e per la gestione dei rapporti tra il Prestatore stesso, DigitPA e le Amministrazioni. Qualora il Prestatore non abbia adempiuto all’obbligo sopra indicato nel termine previsto, DigitPA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Quadro fatta salva l’esecuzione in danno ed il risarcimento di ogni danno subito, con escussione del deposito
cauzionale prestato.
Art. 5
(Adesione delle singole Amministrazioni)
5.1 Le Amministrazioni Centrali, ai sensi dell’art. 85 comma 1 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), sulla base delle proprie esigenze, sono tenute ad avvalersi dei servizi di cui al precedente art. 3 mediante la stipula, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto Quadro, di un Contratto Esecutivo, il cui schema è riportato nell’Allegato B, alle condizioni e prezzi unitari di cui al presente Contratto Quadro.
5.2 Le Altre Amministrazioni possono aderire ai servizi di cui al precedente art. 3 mediante la stipula di un Contratto Esecutivo alle condizioni e prezzi unitari di cui al presente Contratto Quadro.
5.3 DigitPA si impegna a fare quanto nella propria disponibilità affinché tutte le Amministrazioni Centrali provvedano alla sottoscrizione dei Contratti Esecutivi. DigitPA non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per il mancato perfezionamento dei Contratti Esecutivi con le Amministrazioni.
Art. 6
(Durata ed efficacia)
6.1 Il presente Contratto Quadro ha la durata di
84 (ottantaquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo che venga risolto anticipatamente ai sensi del successivo art. 23.
6.2 Le parti espressamente concordano che nel corso del settimo anno di validità del presente Contratto Quadro, saranno svolte le attività di migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto Quadro verso il Prestatore aggiudicatario di una nuova gara, che sarà bandita da DigitPA al fine di garantire la continuità operativa dei servizi di cui all’art. 3 al termine di validità del presente Contratto Quadro.
6.3 I singoli Contratti Esecutivi stipulati dalle Amministrazioni avranno durata fino al termine del presente Contratto Quadro non potendo tali Contratti Esecutivi, in ogni caso, superare la durata del presente Contratto Quadro.
6.4 Resta inteso che non si potranno stipulare nuovi Contratti Esecutivi nel corso del settimo ed ultimo anno di vigenza del presente Contratto Quadro.
Art. 7
(Impegni specifici del Prestatore)
7.1 Il Prestatore si impegna a:
− stipulare Contratti Esecutivi con le singole Amministrazioni Centrali e, se ne fanno richiesta, con le Altre Amministrazioni;
− erogare i servizi di cui all’art. 3, sul territorio nazionale e internazionale, alle condizioni del presente Contratto Quadro, dei suoi allegati e del singolo Contratto Esecutivo;
− praticare le condizioni economiche di cui all’art. 16 aggiornate con le modalità di cui all’art. 17.
7.2 Il Prestatore si impegna a predisporre e consegnare a DigitPA, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto Quadro, la seguente documentazione di cui al paragrafo 12.1 del Capitolato tecnico (Allegato C):
− Documento programmatico di gestione della
sicurezza;
− Piano generale per l’erogazione dei servizi;
− Documentazione tecnica relativa ai servizi (Connettività, Sicurezza, VoIP, Unified Communication, Conduzione sistemi);
− Documentazione tecnica relativa al servizio di Manutenzione ed Assistenza;
− Specifiche di dettaglio delle prove di verifica di conformità dei servizi in ambiente di prova (test bed).
DigitPA potrà richiedere, entro 15 (quindici) giorni lavorativi, integrazioni della suddetta documentazione che il Prestatore dovrà recepire entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi.
7.3 Il Prestatore si impegna a realizzare a proprio carico il Centro di Gestione di cui al precedente art. 3.2 ed il collegamento tra la S- RIPA ed il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità di interconnessione descritte nel paragrafo 2.3 del Capitolato tecnico (Allegato C). Il dimensionamento di tale collegamento sarà concordato con DigitPA e dovrà tener conto delle esigenze delle Amministrazioni interconnesse.
7.4 Il Prestatore, entro il 31 gennaio di ogni anno, invierà a DigitPA una relazione consuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente contenente, ordinate per servizi e per Amministrazioni, le quantità dei servizi erogati, il fatturato e le penali applicate.
7.5 Il Prestatore si impegna a:
− adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione dei Livelli di
Servizio secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato E;
− prestare i servizi di cui al precedente art. 3
con proprio personale specializzato, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera d’invito relativamente al subappalto;
− adempiere, per il proprio personale, a tutti gli
obblighi di legge, fiscali, previdenziali, assicurativi, assistenziali ed a corrispondere al personale stesso una retribuzione non inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
− rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni
derivanti dal presente Contratto Quadro, le norme regolamentari di cui al d.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
− rispettare, per quanto applicabili, le norme
internazionali ISO 9000 per la gestione e l’assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla norma ISO 9004/2;
− prendere in carico i beni rivenienti riportati
nell’Annesso 2 all’Allegato C e, qualora ritenuti idonei, utilizzarli per l’erogazione dei servizi di cui al precedente art. 3;
− osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte da DigitPA;
− comunicare tempestivamente a DigitPA, in caso di variazione, la propria struttura organizzativa coinvolta negli adempimenti del presente Contratto Quadro e dei singoli Contratti
Esecutivi indicando i nominativi dei relativi responsabili.
Art. 8
(Piano dei Fabbisogni)
8.1 Le Amministrazioni allegheranno al rispettivo Contratto Esecutivo il proprio Piano dei Fabbisogni, formulato con l’assistenza del Prestatore, contenente le indicazioni sulla tipologia, le quantità di servizi richiesti e il relativo costo stimato, per il primo anno o per ciascun anno di durata contrattuale ferma restando la possibilità di effettuare le variazioni di cui al successivo art. 10.
8.2 Il Prestatore si impegna ad inviare a DigitPA copia del Contratto Esecutivo, con allegato il Piano dei Fabbisogni dei servizi richiesti, entro
10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di
sottoscrizione dello stesso.
Art. 9 (Progetto dei Fabbisogni)
9.1 Entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto Esecutivo, sulla base dei servizi richiesti dall’Amministrazione con il Piano dei Fabbisogni, il Prestatore dovrà predisporre e consegnare a DigitPA ed alla Amministrazione contraente il Progetto dei Fabbisogni, di cui al paragrafo 12.2 dell’Allegato C, contenente altresì:
− la durata dell’impegno contrattuale assunto
dall’Amministrazione, che potrà riferirsi all’intero periodo di validità del presente Contratto Quadro, ferma restando una durata minima di un anno;
− i costi previsti per la realizzazione del
suddetto Progetto, ottenuti applicando ai servizi richiesti i prezzi unitari di cui all’Allegato F;
− il Piano di Attuazione contenente il Documento
programmatico di gestione della sicurezza dell’amministrazione, le Specifiche di dettaglio dei servizi ed il Piano Operativo con l’indicazione dei tempi di rilascio dei servizi;
− le Modalità di presentazione e approvazione degli Stati di Avanzamento Mensile;
− le Specifiche di dettaglio delle prove di verifica di conformità (configurazione accessi).
9.2 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione del Progetto dei Fabbisogni, l’Amministrazione e DigitPA potranno comunicare al Prestatore, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al fine di rendere il Progetto compatibile con il Piano dei Fabbisogni formulato dall’Amministrazione e con quanto previsto dalla documentazione contrattuale.
9.3 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, di cui al precedente art. 9.2, il Prestatore si impegna ad inviare alla Amministrazione ed a DigitPA il Progetto dei Fabbisogni modificato secondo le indicazioni ricevute da questi ultimi.
9.4 Qualora entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del Progetto dei Fabbisogni l’Amministrazione e/o DigitPA non comunichino al Prestatore eventuali modifiche e/o integrazioni, il Progetto dei Fabbisogni deve intendersi come approvato e diverrà parte integrante del relativo
Contratto Esecutivo.
9.5 Il Contratto Esecutivo trova conclusione negoziale con l’approvazione da parte dell’Amministrazione contraente del Progetto dei Fabbisogni.
9.6 Il primo Piano Operativo, relativo alle attività di migrazione, non potrà superare i 6 (sei) mesi dalla data di approvazione del Progetto dei Fabbisogni da parte della singola Amministrazione e conterrà l’indicazione delle date di rilascio dei singoli servizi che il Prestatore si impegna a rispettare. Il mancato rispetto delle suddette date comporterà l’applicazione delle penali per ritardo nel provisioning di cui al paragrafo 8.2.2 dell’Allegato E.
9.7 L’attivazione dei servizi richiesti da ogni singola Amministrazione successivamente alle attività di migrazione di cui al precedente art. 9.6, avverrà nel rispetto dei tempi previsti al paragrafo 8.2.2 dell’Allegato X. Xxxx tempi saranno computati a partire dalla data di ricezione da parte del Prestatore della richiesta di attivazione formulata dall’Amministrazione nei modi previsti dal successivo art. 10.2.
Art. 10
(Variazioni al Piano dei Fabbisogni)
10.1 Il Piano dei Fabbisogni potrà essere variato dall’Amministrazione (in termini di nuove attivazioni, dismissioni o modifiche di configurazione) ogni qualvolta questa lo ritenga necessario, nei limiti previsti dal presente articolo. Il Prestatore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei modi di cui al precedente art. 9 e nei termini temporali indicati nell’Allegato E.
10.2 Le variazioni di cui al presente articolo dovranno essere comunicate dall’Amministrazione al Prestatore a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo che sarà a tal fine, espressamente comunicato dal Prestatore all’Amministrazione.
10.3 L’Amministrazione ha la facoltà, in relazione a variazioni apportate al proprio Piano dei Fabbisogni come effetto del precedente art. 10.1, di praticare ogni anno riduzioni sino al 20% (venti percento) del valore economico dei servizi richiesti rispetto al consuntivo economico derivante dal Progetto dei Fabbisogni dell’anno precedente, ferme restando le cessazioni dovute alle attività di migrazione effettuate al termine
del presente Contratto Quadro.
10.4 In caso di richiesta di variazione del Piano dei fabbisogni che comporti la dismissione di un servizio, l'Amministrazione dovrà comunicare al Prestatore la data di dismissione con un preavviso di almeno un mese. Il canone del mese in cui ricade la data di dismissione comunicata sarà comunque corrisposto per intero.
Art. 11 (Organizzazione del lavoro)
11.1 Le attività di supervisione e controllo del presente Contratto Quadro sono svolte da DigitPA.
11.2 Le attività di supervisione e controllo del singolo Contratto Esecutivo per i servizi di cui all’art. 3 sono svolte dall’Amministrazione contraente.
11.3 La gestione del presente Contratto Quadro è affidata al Comitato Operativo della Rete Internazionale (di seguito indicato come CORI).
11.4 Il CORI è costituito da tre rappresentanti di DigitPA, di cui uno con funzioni di Presidente, e da tre rappresentanti del Prestatore, dotati di adeguati poteri. Il CORI è convocato dal Presidente e, quando necessario, allo stesso partecipano i rappresentanti delle singole Amministrazioni
coinvolte.
I rappresentanti del Prestatore dovranno ricoprire i seguenti ruoli:
− Responsabile del presente Contratto Quadro;
− Responsabile dell’erogazione dei Servizi alle Amministrazioni;
− Responsabile dell’Ingegneria dei Servizi. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto Quadro, il Prestatore
comunicherà a DigitPA i nominativi dei propri rappresentanti; ogni eventuale variazione successiva dovrà essere comunicata tempestivamente a DigitPA.
Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto Quadro, DigitPA comunicherà al Prestatore i nominativi dei propri rappresentanti, tra i quali indicherà il Presidente del CORI.
11.5 Al CORI sono assegnati i seguenti compiti:
− esame dello stato di avanzamento del Progetto dei Fabbisogni delle singole Amministrazioni, da svolgersi almeno trimestralmente nel corso del primo anno di validità contrattuale. Nel caso in cui vengano riscontrati dei ritardi rispetto al Piano di Attuazione di cui all’art. 9.1, per
motivi non imputabili al Prestatore, verrà convocata nell’ambito del CORI la singola Amministrazione per concordare una ripianificazione;
− revisione generale dei prezzi unitari,
attraverso la procedura di comparazione di cui al successivo art. 17;
− valutazione dei Livelli di servizio di cui al
successivo art. 14;
− esame dell’evoluzione tecnologica di cui al successivo art. 18 ed eventuali modifiche correttive ed evolutive da apportare ai servizi di cui al precedente art. 3;
− ampliamento dei servizi e definizione dei relativi prezzi unitari;
− esame di eventuali nuove esigenze di singole Amministrazioni;
− risoluzione amichevole di problemi e/o disservizi, relativi alla fornitura dei servizi, sottoposti dal Referente dell’Amministrazione o dal Rappresentante del Prestatore;
− risoluzione amichevole di controversie relative all’applicazione delle penali e/o al loro ammontare.
Art. 12
(Locali messi a disposizione dalle Amministrazioni)
12.1 Ogni Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Prestatore, gratuitamente e non in via esclusiva, locali idonei all’installazione degli eventuali apparati del Prestatore necessari all’erogazione dei servizi di cui all’art. 3 del presente Contratto Quadro.
12.2 Il Prestatore, su richiesta dell’Amministrazione e con oneri a carico della stessa Amministrazione, si impegna a realizzare, opere, fornire prodotti e ad erogare servizi al solo fine della predisposizione dei locali di cui al comma precedente, per un importo massimo di 5.000,00 € (cinquemila) IVA esclusa per ciascuna sede.
Art. 13
(Ispezioni, controlli e verifiche di conformità)
13.1 DigitPA avrà facoltà di svolgere ispezioni sulle strutture territoriali di presidio per l’assistenza tecnica, sui PoP del Prestatore, o degli eventuali sub-fornitori, con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni lavorativi, per verificare il permanere, nel periodo di vigenza contrattuale, dei requisiti richiesti. Le ispezioni potranno inoltre essere svolte presso le strutture di
gestione del Prestatore dedicate alla fornitura dei Servizi o in quelle dei sub-fornitori di apparecchiature e/o di materiali.
13.2 DigitPA avrà facoltà di eseguire controlli relative alla conformità delle prestazioni di servizio al Capitolato Tecnico (Allegato C) e ai Livelli di Servizio (Allegato E), nonché sulla rispondenza dei servizi erogati al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Prestatore è tenuto a fornire tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria allo svolgimento di tali verifiche.
13.3 Il Prestatore, a fronte dei rilievi trasmessi da DigitPA mediante apposita comunicazione ed emessi in relazione:
− ai risultati delle ispezioni e dei controlli di
cui ai precedenti commi;
− al mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle infrastrutture;
− al mancato rispetto dei tempi di consegna della documentazione,
si impegna a presentare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un “Piano di rientro” che dovrà essere implementato entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi
entro i quali il Prestatore dovrà dare comunicazione ufficiale a DigitPA di “pronto al controllo”.
13.4 Il modello di funzionamento dei Servizi di cui al precedente art. 3 sarà sottoposto a verifica di conformità in piattaforma tecnica (test bed) da DigitPA e, successivamente, a verifica di conformità sul campo dall’Amministrazione contraente, secondo le modalità di cui al successivo art. 13.9.
13.5 La verifica di conformità in test bed sarà effettuato da una Commissione incaricata da DigitPA alla presenza di un Rappresentante del Prestatore. L’ambiente di prova della verifica sarà messo a disposizione dal Prestatore a cui faranno carico i relativi oneri. La verifica di conformità in test bed avrà inizio entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla comunicazione di “Pronti alla verifica di conformità” che il Prestatore dovrà inviare a DigitPA entro 70 (settanta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto Quadro.
La verifica di conformità in test bed riguarderà:
− la rispondenza dei servizi di S-RIPA, di cui al precedente art. 3, a quanto contenuto nell’Allegato A al presente Contratto Quadro e
ad eventuali varianti approvate da DigitPA in corso d’opera, e nel pieno rispetto di quanto previsto dagli Allegati C ed E;
− il sistema di misura per la rilevazione dei
Livelli di Servizio di cui all’Allegato E;
− il sistema preposto all’erogazione dei servizi di rendicontazione e fatturazione;
− le modalità di realizzazione della politica di sicurezza.
La verifica di conformità riguarderà inoltre:
− la prestazione dei servizi erogati dal Centro di Gestione (CG-S-RIPA);
− il collegamento tra la S-RIPA ed il Sistema Pubblico di Connettività (SPC).
13.6 Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione delle specifiche di verifica di conformità di cui al precedente art. 7.2, DigitPA comunicherà al Prestatore eventuali modifiche e/o integrazioni delle stesse. Nei successivi 10 (dieci) giorni lavorativi il Prestatore dovrà predisporre ed inviare a DigitPA un documento definitivo che recepisca le modifiche ed integrazioni formulate da quest’ultimo. Tale documento costituirà la guida operativa della Commissione di verifica di conformità. Resta
espressamente inteso che in corso di verifica di conformità la Commissione potrà effettuare tutte le prove che riterrà opportune al fine di verificare la rispondenza dei servizi alle specifiche tecniche indicate agli Allegati C ed E.
13.7 La verifica di conformità in test bed, ove non si riscontrino difetti o carenze, avrà valore di verifica positiva. Le operazioni di verifica di conformità in test bed risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione di verifica e dal Rappresentante del Prestatore in doppio originale per il Prestatore e per DigitPA.
13.8 Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di prima verifica, i servizi non risultassero conformi alle specifiche di dettaglio previste nelle prove di verifica, il Prestatore dovrà eliminare i vizi accertati entro i termini fissati dalla Commissione, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni lavorativi. Decorso detto termine, la Commissione procederà ad una seconda prova di verifica di conformità in test bed.
13.9 I servizi forniti a ciascuna Amministrazione saranno sottoposti ad un ulteriore verifica di
conformità “sul campo” da parte della stessa Amministrazione contraente alle date indicate nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni. Tale verifica sarà effettuata da una Commissione incaricata dall’Amministrazione contraente alla presenza di un Rappresentante del Prestatore. Gli oneri derivanti dalla verifica saranno a carico del Prestatore. I termini e le modalità di effettuazione della verifica da parte dell’Amministrazione contraente sono descritte nel relativo Contratto Esecutivo.
13.10 Qualora l’Amministrazione ed il Prestatore espressamente concordino nell’avviare l’erogazione dei servizi prima della conclusione con esito positivo delle attività di verifica in test bed svolte da DigitPA, il Prestatore applicherà ai servizi erogati prezzi unitari ridotti del 20% (ventipercento) rispetto a quelli in vigore alla data. La suddetta riduzione del 20% (ventipercento) non sarà più applicata successivamente alla data di superamento con esito positivo della verifica in test bed svolto da DigitPA. Per il periodo precedente alla suddetta data, non sarà effettuato alcun conguaglio e l’Amministrazione non riconoscerà ulteriori oneri
oltre quelli già sostenuti.
Art. 14
(Livelli di servizio e penali)
14.1 Il Prestatore dovrà trasmettere periodicamente a DigitPA ed alle Amministrazioni, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti nell’Allegato E, i risultati delle misure effettuate sui Livelli di servizio di cui al medesimo Allegato E.
14.2 DigitPA si riserva, in ogni caso, il diritto di verificare in ogni momento presso il CG-S-RIPA il rispetto dei citati Livelli di servizio e di richiedere al Prestatore l’elaborazione di report specifici anche diversi da quelli previsti dall’Allegato E.
14.3 In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto Quadro, il Prestatore sarà tenuto a riconoscere l’applicazione delle penali nei termini di seguito specificati. I casi e le modalità di applicazione delle penali da parte di ciascuna Amministrazione sono indicati nei singoli Contratti Esecutivi, fatto comunque salvo quanto qui di seguito specificato.
14.4 Le penali da applicarsi per mancato rispetto dei Livelli di servizio sono quelle indicate nell’Allegato E al presente Contratto Quadro.
14.5 In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti artt. 7.2 e 13.6, per fatti direttamente imputabili al Prestatore, DigitPA avrà la facoltà di applicare una penale il cui ammontare viene determinato come segue:
− € 500,00 (cinquecento) per ciascun giorno solare
di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
− € 1.000,00 (mille) per ciascun giorno solare di
ritardo successivo al trentesimo.
Qualora il ritardo superi il trentesimo giorno, oltre all’applicazione delle penali, è facoltà di DigitPA di risolvere il presente Contratto Quadro con le modalità di cui al successivo art. 23.
14.6 In caso di mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 13.3, 13.5 e 20.7, per fatti direttamente imputabili al Prestatore, DigitPA avrà la facoltà di applicare per ogni singolo termine una penale, il cui ammontare è determinato come segue:
− € 1.000,00 (mille) per ciascun giorno solare di
ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
− € 2.000,00 (duemila) per ciascun giorno solare
di ritardo successivo al trentesimo;
Qualora il ritardo superi il trentesimo giorno, oltre all’applicazione delle penali, è facoltà del DigitPA risolvere il presente Contratto Quadro con le modalità di cui al successivo art. 23.
14.7 In caso di esito sfavorevole della seconda prova di verifica di cui al precedente art. 13.8, XxxxxXX avrà la facoltà di applicare una penale sino all’esito positivo della successiva verifica il cui ammontare è determinato come segue:
− € 2.000,00 (duemila) per ciascun giorno solare
di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
− € 4.000,00 (quattromila) per ciascun giorno
solare di ritardo successivo al trentesimo.
In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità DigitPA avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto Quadro con le modalità di cui al successivo art. 23.
14.8 In caso di applicazioni di penali di cui ai precedenti artt. 14.5, 14.6 e 14.7, DigitPA provvederà alla escussione dei corrispettivi importi dal deposito a garanzia di cui al successivo art. 25. Resta inteso che le penali sono cumulabili tra loro sino a concorrenza del limite massimo pari al 10% (diecipercento) del
Corrispettivo Annuo di cui al successivo art. 14.9 di tutti i Contratti Esecutivi stipulati in esecuzione del presente Contratto Quadro. Qualora l’ammontare delle penali dovute dal Prestatore dovesse superare il suddetto limite del 10% (diecipercento), DigitPA, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà facoltà di risolvere il Contratto Quadro ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., dandone comunicazione alla Commissione di Coordinamento del SPC per il seguito di competenza.
14.9 Per Corrispettivo Xxxxx si intende l’importo annuo stimato dei servizi richiesti nel Piano dei Fabbisogni dell’Amministrazione allegato al Contratto Esecutivo.
14.10 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel presente Contratto Quadro e nei singoli Contratti Esecutivi, dovranno essere contestati al Prestatore per iscritto da DigitPA e dalla singola Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza a DigitPA.
14.11 In caso di contestazione
dell’inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Prestatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
14.12 Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nel relativo Contratto Esecutivo a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
14.13 In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di DigitPA, il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, allo stesso XxxxxXX nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
14.14 Qualora le predette deduzioni non
pervengano a DigitPA nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo DigitPA a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nel presente Contratto Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
14.15 Le Amministrazioni contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al relativo Contratto Esecutivo con quanto dovuto al Prestatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
14.16 Ciascuna Amministrazione potrà applicare al Prestatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (diecipercento) del valore del proprio Contratto Esecutivo; il Prestatore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nei singoli Contratti Esecutivi non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
14.17 La richiesta e/o il pagamento delle
penali indicate nel presente Contratto Quadro e nei singoli Contratti Esecutivi non esonera in nessun caso il Prestatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 15
(Conflitti con altri prestatori di servizi)
15.1 L’insorgere di conflitti o controversie tra il Prestatore e soggetti terzi o suoi eventuali subfornitori di servizi non potrà essere considerata causa legittima di sospensione nell’erogazione dei servizi di cui all’art. 3 ed il Prestatore verrà considerato responsabile dei danni derivanti dall’inadempimento nei confronti della singola Amministrazione.
Art. 16
(Prezzi unitari e massimale contrattuale)
16.1 Ai singoli Contratti Esecutivi si applicano i prezzi unitari di cui all’Annesso 1 dell’Allegato F formulati nell’offerta economica del Prestatore. Per gli anni solari successivi a quello di aggiudicazione, i prezzi unitari saranno calcolati automaticamente, a partire dai prezzi unitari per l’anno precedente, applicando le riduzioni
specificate nella tabella 1 dell’Allegato F.
I prezzi unitari dei servizi di cui all’art. 3 si intendono validi sino all’esecuzione della procedura di revisione prezzi di cui al successivo art. 17. I prezzi unitari così aggiornati sostituiranno i precedenti prezzi unitari.
16.2 Il Prestatore si impegna sin da ora a farsi carico dei costi eventualmente sostenuti da ogni Amministrazione per la disponibilità dei circuiti nei paesi dove sia concesso esclusivamente all’Amministrazione stessa la stipula del Contratto con l’Autorità locale per l’erogazione di tale servizio. Tali costi verranno detratti dai canoni mensili dei servizi sottoscritti da ogni Amministrazione con il Prestatore nell’ambito del proprio Piano dei Fabbisogni.
16.3 Il Prestatore, con la sottoscrizione del presente Contratto Quadro, si obbliga a prestare nei confronti delle Amministrazioni i servizi oggetto del presente contratto, meglio descritti nel Capitolato Tecnico (Allegato C) e nell’Offerta tecnica del Prestatore (Allegato A), alle condizioni ivi stabilite e nella misura che verrà richiesta mediante la stipula dei Contratti esecutivi, sino alla concorrenza dell’importo
massimo di cui al bando di gara (massimale contrattuale pari a € 175.000.000,00 (centosettantacinquemilioni) IVA esclusa per 84 (ottantaquattro) mesi).
Art. 17 (Aggiornamento dei prezzi unitari)
17.1 Per assicurare l’allineamento dei prezzi unitari dei servizi di cui all’art. 3 ai migliori prezzi di mercato per servizi confrontabili a quelli oggetto di fornitura, DigitPA svolgerà una Revisione Generale dei prezzi unitari, secondo la procedura di aggiornamento dei prezzi di cui all’Allegato F.
17.2 Qualora dalla procedura di aggiornamento dei prezzi di cui al precedente art. 17.1 risulti che i prezzi praticati sul mercato siano inferiori rispetto a quelli in vigore a quella data, il listino prezzi dei servizi di cui al presente Contratto Quadro sarà di conseguenza ridotto secondo le modalità previste dalla stessa procedura di aggiornamento dei prezzi.
17.3 Il Prestatore si impegna, in ogni caso, ad applicare alle Amministrazioni contraenti, durante l’esecuzione del presente Contratto Quadro, prezzi unitari non superiori a quelli che il Prestatore
stesso o società facenti parte del suo gruppo di appartenenza dovessero convenire nei Contratti stipulati con altre Amministrazioni pubbliche, per prestazioni confrontabili con quelle oggetto del presente Contratto Quadro.
Art. 18
(Evoluzione tecnologica e nuove esigenze)
18.1 La tipologia dei servizi di cui all’art. 3 può essere ampliata e/o variata in relazione a nuove esigenze ovvero alla evoluzione tecnologica.
18.2 Il Prestatore si impegna ad informare, con cadenza almeno semestrale, DigitPA e le Amministrazioni contraenti sulla evoluzione tecnologica dei servizi di telecomunicazioni e delle conseguenti possibili variazioni nei servizi oggetto del presente Contratto Quadro.
18.3 La proposta di inserimento a listino del nuovo servizio e/o delle varianti è affidata al CORI. In tale eventualità il Prestatore presenterà offerta tecnico-economica impegnativa (tempi, modalità e prezzi) a DigitPA.
L’inserimento a listino del nuovo servizio e/o delle varianti potrà avvenire solo previo parere positivo di congruità tecnico-economica di cui al comma 3 dell’art. 3 del Decreto Legislativo 1°
dicembre 2009, n. 177.
Le parti si danno atto che, qualora il prezzo congruito per il singolo servizio e/o variante non trovi concorde il Prestatore, quest’ultimo si riserva la facoltà di non erogare il servizio stesso.
Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare al presente Contratto Quadro, ai suoi allegati ed ai singoli Contratti Esecutivi le modifiche necessarie all’inserimento a listino del nuovo servizio e/o delle varianti, tramite stipula di appositi Atti Aggiuntivi al Contratto Quadro.
Art. 19
(Migrazione al nuovo prestatore)
19.1 Alla scadenza o risoluzione del presente Contratto Quadro, ovvero del singolo Contratto Esecutivo, il Prestatore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al presente Contratto Quadro ed ai relativi Contratti Esecutivi al nuovo Prestatore subentrante. In ogni caso, il Prestatore dovrà assicurare la continuità della prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche operative, indicate da DigitPA, al fine di pianificare il
passaggio graduale dei servizi al nuovo Prestatore subentrante, ivi inclusa l’interconnessione con quest’ultimo (a cura e spese di quest’ultimo) per il tempo necessario a completare la migrazione dei servizi sulla sua rete.
19.2 Al fine di agevolare il passaggio delle consegne verso il nuovo Prestatore subentrante, il Prestatore del presente Contratto Quadro, dovrà:
a) consegnare a DigitPA la seguente documentazione,
6 (sei) mesi prima della scadenza del Contratto Quadro:
− documentazione inerente l’organizzazione
funzionale del CG-S-RIPA per quanto riguarda i servizi oggetto del presente Contratto Quadro, completa della descrizione delle procedure operative giornaliere, settimanali e mensili utilizzate e dei relativi archivi cartacei ed elettronici a supporto dei servizi di gestione della Rete, distribuzione del software, assistenza ed help desk descritti nel Capitolato tecnico (Allegato C);
− documentazione relativa ai repository con le
registrazioni degli interventi di assistenza richiesti per tutti i malfunzionamenti e per problemi diversi riscontrati dagli utenti e la
descrizione degli interventi eseguiti per il loro ripristino, con elevato livello di dettaglio degli elementi e con allegata descrizione di eventuali formalismi utilizzati;
− documentazione relativa agli eventuali
interventi eseguiti per il cablaggio degli edifici delle Amministrazioni completa di tutte le informazioni utili in termini di indirizzi fisici degli apparati attivi di rete con indicazioni sulla convenzione utilizzata per l’attribuzione degli indirizzi logici;
− documentazione relativa alla sicurezza compresi
i repository dei dati relativi alle attività di auditing, alle procedure attivate ed agli altri servizi descritti nel Capitolato tecnico (Allegato C);
− lista completa dei beni rivenienti presenti
presso le Amministrazioni, in quanto tutti gli apparati installati sono da considerarsi di proprietà delle Amministrazioni alla scadenza contrattuale, fatta salva la possibilità per DigitPA di renderli disponibili al nuovo Prestatore subentrante;
b) assicurare l’affiancamento professionale al Prestatore subentrante, dai 2 (due) mesi
precedenti la scadenza del Contratto Quadro ai 2 (due) mesi successivi, per le seguenti attività:
− fornire la necessaria assistenza al personale
del Prestatore subentrante mediante affiancamento di proprie risorse specializzate operanti presso il CG-S-RIPA, in numero sufficiente ad assicurare il trasferimento integrale delle procedure utilizzate dal CG-S- RIPA per tutti i servizi descritti all’art. 3;
− prevedere allo scopo un minimo di tre unità a
tempo pieno per un periodo complessivo di quattro mesi solari decorrenti dai due mesi precedenti il termine del Contratto e per i due mesi successivi, unità che supporteranno il personale esterno ospitato presso il CG-S-RIPA per attività di formazione e di controllo dell’attività operativa connessa;
c) consegnare alle Amministrazioni i beni rivenienti (alla scadenza del Contratto): il Prestatore dovrà sottoscrivere il verbale di passaggio di consegne dei beni rivenienti nonché fornire tutta la documentazione in suo possesso, con aggiornamento alla data di scadenza del Contratto Quadro, con le modalità indicate da DigitPA.
DigitPA si riserva la facoltà di comunicare, con anticipo di almeno 1 (uno) mese solare, eventuali aggiunte o variazioni alle suddette modalità di passaggio di consegne.
Art. 20 (Sicurezza)
20.1 Il Prestatore si impegna ad assicurare alle Amministrazioni la sicurezza sia fisica che logica per i servizi di cui all’art. 3 ed a tal fine si impegna a predisporre, attuare ed aggiornare costantemente una politica della sicurezza, sia fisica che logica, conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico (Allegato C) ed a quanto riportato nella documentazione di cui al precedente art. 7.2.
20.2 Il Prestatore dovrà prevedere specifiche procedure atte a regolare la gestione della sicurezza almeno per le seguenti aree:
- amministrazione della sicurezza;
- analisi dei rischi;
- audit;
- test di impenetrabilità;
- incidenti di sicurezza;
- allarmi e interventi;
- controllo e analisi delle registrazioni
relative alla sicurezza.
20.3 DigitPA potrà adeguare le prescrizioni minime di sicurezza a seguito di eventuali variazioni del livello di rischio cui sono soggetti i servizi o a seguito di eventuali modifiche della tecnologia utilizzata o disponibile. Il Prestatore è tenuto a mantenere aggiornato il sistema di sicurezza rispetto a tali revisioni e quanto previsto dalle Regole Tecniche e di Sicurezza (DPCM 1° aprile 2008, su G.U.R.I. n. 144 del 21-6-2008).
20.4 Il Prestatore si impegna a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza fisica degli apparati deputati all’erogazione dei servizi ed istallati presso i locali sotto il suo controllo, secondo le indicazioni ed i requisiti contenuti nel Capitolato tecnico (Allegato C), in particolare attraverso misure di protezione per il controllo degli accessi e la prevenzione di atti dolosi, colposi ed eventi accidentali.
20.5 Il Prestatore si impegna altresì a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza logica degli apparati deputati all’erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto Quadro sia presso i locali sotto il suo controllo sia presso quelli delle singole Amministrazioni, secondo le
indicazioni ed i requisiti contenuti nel Capitolato tecnico (Allegato C). In particolare, il sistema di sicurezza dovrà amministrare il diritto di accesso ai dati ed ai servizi, in modo da verificare il diritto e la validità di ogni tentativo di accesso e stabilire l’identità dell’utente. Il Prestatore si impegna inoltre a gestire e mantenere registrazioni relative agli accessi, adottare misure per l’integrità dei dati e prevedere
procedure per la rilevazione | di | attacchi | |
sistematici. | |||
20.6 Il Prestatore si impegna | a | far | eseguire |
annualmente un approfondito audit sul sistema di sicurezza, condotto da una primaria società specializzata scelta dal Prestatore previo gradimento di DigitPA; l’audit verrà effettuato sotto la vigilanza di DigitPA e delle Amministrazioni, ciascuno per quanto di propria competenza. DigitPA e le Amministrazioni potranno, ciascuno per quanto di competenza e con un preavviso di 15 (quindici) giorni lavorativi, effettuare ulteriori attività di auditing secondo modalità concordate con il Prestatore.
20.7 Il Prestatore si impegna ad autorizzare l’effettuazione di test discrezionali di
impenetrabilità da parte di DigitPA e/o delle Amministrazioni. Nel caso detti test mettano in evidenza delle carenze rispetto alle specifiche tecniche di sicurezza, la situazione dovrà essere corretta in un tempo non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi.
20.8 Nel caso in cui le carenze di cui all’art. precedente permangano oltre il termine ultimo previsto dal medesimo art. 20.7, il Prestatore potrà essere considerato inadempiente e si applicheranno le penali di cui al precedente art. 14.6.
20.9 Nel caso si rilevi un pericolo relativo alla sicurezza di particolare gravità, DigitPA potrà, sentito il Prestatore, decidere la sospensione di uno o più servizi o la chiusura del CG-S-RIPA fino a quando non sia stato eliminato il pericolo medesimo.
Art. 21 (Controversie)
21.1 Le controversie che possono eventualmente insorgere nell’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi sono prese in esame per
una composizione bonaria dal CORI di cui all’art.
11. A tal fine, nel caso in cui si verificassero casi di ambigua interpretazione tra i diversi allegati del Contratto quadro vale la seguente indicazione in termini di priorità interpretativa:
1. Contratto Quadro;
2. Contratto Esecutivo;
3. Allegato C;
4. i rimanenti allegati al presente Contratto escluso l’Allegato A;
5. l’Allegato A.
21.2 Le controversie, se non risolte nell’ambito del CORI, sono prese in esame per una composizione in via bonaria da DigitPA, dall’Amministrazione e dal Prestatore.
21.3 Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni solari dall’insorgere della stessa, ciascuna delle parti potrà deferire la questione ad un Collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti degli articoli 806 e seguenti c.p.c. composto da tre membri.
21.4 Il primo arbitro verrà nominato dalla Parte istante, il secondo dalla Parte resistente entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica dell’atto di
nomina del primo arbitro. In caso di mancata osservanza di tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.
21.5 La Parte resistente ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente, entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica della domanda di arbitrato. A tale fine deve contestualmente notificare la sua determinazione all’altra Parte.
21.6 Il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di Presidente del collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri di parte nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla notifica alla Parte istante della nomina del secondo arbitro. In mancanza di accordo entro tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.
21.7 Il Presidente del Tribunale di Roma provvederà inoltre a:
− sostituire il terzo arbitro in caso egli
abbandoni il proprio incarico ed i due arbitri di parte non abbiano nominato un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno del terzo arbitro;
− sostituire l’arbitro di una Parte in caso egli
abbandoni il proprio incarico e la Parte interessata non provveda a sostituirlo nominando un altro arbitro nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno dello stesso.
21.8 Il termine per la pronuncia del lodo sarà di
180 (centottanta) giorni solari dalla data di costituzione del collegio arbitrale. I termini saranno sospesi dal 1° agosto al 15 settembre. Qualora il collegio arbitrale ammetta mezzi di prova e/o disponga consulenza(e), il termine si intenderà prorogato automaticamente ed andrà a scadere 90 (novanta) giorni solari dopo il compimento dell’ultimo mezzo di prova assunto e, se successivo, dall’ultimo atto relativo alla consulenza.
21.9 Il collegio arbitrale, che avrà sede in Roma, giudicherà in via rituale e secondo diritto.
21.10 Le Parti riconoscono che le disposizioni riguardanti il procedimento arbitrale non precludono a ciascuna di esse di chiedere alle autorità giudiziarie competenti provvedimenti d’urgenza e provvedimenti cautelari in pendenza del procedimento arbitrale di cui al precedente articolo.
21.11 Le Parti concordano che, ai sensi dell’art.
47 del codice civile e dell’art. 30 del codice di procedura civile, il Foro competente per qualsiasi controversia, relativa al presente Contratto Quadro ed ai singoli Contratti Esecutivi, non devoluta al Collegio Arbitrale di cui al precedente art. 21.3 è quello di Roma.
Art. 22
(Riservatezza – Trattamento dei dati – Consenso al trattamento)
22.1 Il Prestatore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto Quadro venga a conoscenza in forza del presente impegno. Il Prestatore si obbliga a ottemperare al vincolo di riservatezza delle informazioni anche successivamente alla scadenza del presente Contratto Quadro.
22.2 Il Prestatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., in materia di riservatezza. A tal fine, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano
di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto Quadro circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del Contratto medesimo. Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto Quadro. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del presente Contratto Quadro, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
Art. 23 (Recesso e risoluzione)
23.1 DigitPA si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro in tutto o in una sua parte e contestualmente le Amministrazioni dai Contratti Esecutivi dandone preavviso al Prestatore almeno 12 (dodici) mesi solari prima della data di efficacia del recesso a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo che sarà a tal fine espressamente comunicato dal prestatore a DigitPA, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1373 del Codice civile, con riconoscimento al Prestatore delle sole prestazioni eseguite ed escluso qualsivoglia indennizzo.
23.2 Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti Esecutivi saranno risolti con effetto immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Prestatore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Prestatore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene
soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 e
s.m.i. o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione.
23.3 DigitPA potrà risolvere il presente Contratto Quadro ed i corrispondenti Contratti Esecutivi in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Prestatore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
23.4 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
23.5 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel Contratto Quadro, i Contratti Esecutivi stipulati dal Prestatore in esecuzione dello stesso saranno risolti di diritto. In tal caso il Prestatore dovrà porre in essere
tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti Esecutivi risolti secondo quanto previsto dal precedente art. 19.2.
23.6 Al presente Contratto Quadro ed ai singoli Contratti Esecutivi si applica quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile.
23.7 Il Prestatore dà atto che DigitPA ha provveduto ad inoltrare ai competenti Uffici territoriali del Governo le richieste di comunicazioni ed informazioni antimafia.
23.8 Al riguardo il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che, considerata l’urgenza di stipulare il presente contratto quadro, ai sensi di quanto disposto dall’art. 11, comma 2, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, DigitPA e le Amministrazioni aderenti hanno facoltà di recedere, rispettivamente, dal presente contratto quadro e dai contratti esecutivi qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratti stessi, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento dei servizi già erogati, nei limiti delle utilità conseguite.
Art. 24 (Responsabilità civile)
Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità
per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Prestatore quanto di DigitPA e delle Amministrazioni o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Art. 25 (Deposito cauzionale)
25.1 A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, il Prestatore ha presentato a DigitPA fideiussione bancaria n. 134356/A rilasciata il 3 dicembre 2010 da BNL s.p.a. di importo pari a € 1.250.000,00 (unmilioneduecento cinquantamila), corrispondente al 5% (cinque percento) del massimale contrattuale rapportato alla durata del contratto (7 anni). Lo svincolo del deposito a garanzia avverrà al termine delle prestazioni previste nel presente Contratto Quadro.
25.2 Inoltre, il Prestatore è tenuto a versare un deposito cauzionale, fideiussione bancaria o polizza assicurativa, alle singole Amministrazioni aderenti a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni previste da ciascun Contratto Esecutivo, pari al 9% (novepercento) del
corrispettivo totale del singolo Contratto Esecutivo (calcolata sulla base del ribasso offerto rispetto al PMRGlobale posto a base di gara), secondo le disposizioni dell’art. 113, comma 1, del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i., con lo sconto del 50% (cinquantapercento) per obbligo di possesso della certificazione di qualità.
25.3 Le cauzioni a garanzia dell’esecuzione, rilasciate in favore di DigitPA e delle Amministrazioni aderenti, prevedono la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro
15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di DigitPA e/o delle Amministrazioni. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto Quadro e dall’esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi.
25.4 In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, anche quelli a fronte dei quali è
prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che DigitPA e le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
25.5 La garanzia opera nei confronti di DigitPA a far data dalla sottoscrizione del Contratto Quadro e nei confronti delle Amministrazioni a far data dalla sottoscrizione dei Contratti Esecutivi.
25.6 La garanzia opera per tutta la durata del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di DigitPA e delle Amministrazioni verso il Prestatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, d.lgs n.
163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Prestatore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente da DigitPA soltanto a seguito della ricezione delle dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di verifica di conformità e/o dei certificati di regolare esecuzione ovvero documenti ed attestazioni analoghe) emessi dalle singole Amministrazioni relativamente ai singoli Contratti Esecutivi.
25.7 In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da DigitPA.
25.8 Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di
10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da DigitPA.
25.9 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo DigitPA ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni hanno facoltà di
dichiarare risolto il relativo Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
Art. 26 (Subappalto e servizi di terzi)
26.1 Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (art.
118 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i.). Il Prestatore avrà facoltà, nel rispetto dei termini del presente articolo di affidare alcune prestazioni ad altri soggetti, nei limiti e secondo le condizioni di cui alla Lettera di Xxxxxx, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
26.2 In particolare, sulla base di quanto dichiarato dal Prestatore in sede di gara ed alle condizioni previste dalla legge, potranno essere affidati in subappalto i seguenti servizi:
- Unified Communication;
- Connettività IP ed Internet;
- VOIP – Voice Over IP;
- Supporto per assicurare la migliore erogazione dei servizi.
26.3 Il Prestatore, che affidi la fornitura dei servizi a terzi, sarà in ogni caso ritenuto responsabile principale per l’adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto Quadro
e dai Contratti Esecutivi e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei subcontraenti.
Art. 27
(Xxxxxxxx e diritti d’autore)
27.1 DigitPA non assume alcuna responsabilità ove il Prestatore abbia usato, per le prestazioni oggetto del presente Contratto Quadro, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
27.2 Il Prestatore manleva e tiene indenne DigitPA da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi soggetto, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.
27.3 Eventuali brevetti o innovazioni tecnologiche conseguenti alla esecuzione del presente Contratto Quadro, passibili di tutela di diritti di autore, si intendono di esclusiva proprietà di DigitPA.
Art. 28
(Obblighi del Prestatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
28.1 Il Prestatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, e s.m.i..
28.2 Il Prestatore si impegna a dare immediata comunicazione a DigitPA ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 29
(Oneri fiscali e spese contrattuali)
29.1 Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente Contratto Quadro.
29.2 Al presente Contratto Quadro dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131 e successive modificazioni e integrazioni.
Roma, 22 dicembre 2010
per DigitPA per il Prestatore
IL DIRETTORE GENERALE IL PROCURATORE SPECIALE
Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto Quadro, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
1341 e 1342 cod. civ., il Prestatore dichiara inoltre di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le condizioni contenute negli articoli seguenti: 3 (Oggetto del Contratto Quadro), 4 (Presenza del Prestatore in territorio italiano), 6 (Durata e efficacia), 7 (Impegni specifici del Prestatore), 13 (Ispezioni, controlli e verifiche di conformità), 14 (Livelli di servizio e penali), 17 (Aggiornamento dei prezzi unitari),
18 (Evoluzione tecnologica e nuove esigenze), 19 (Migrazione al nuovo Prestatore), 21
(Controversie), 23 (Recesso e Risoluzione), 25
(Deposito cauzionale), 28 (Obblighi del Prestatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
Roma, 22 dicembre 2010
per il Prestatore
IL PROCURATORE SPECIALE
INDICE DEGLI ARTICOLI
Art. 1 (Definizioni) 4
Art. 2 (Premesse e allegati) 4
Art. 3 (Oggetto del Contratto Quadro) 5
Art. 4 (Presenza del Prestatore in territorio italiano) 7
Art. | 5 | (Adesione delle singole Amministrazioni) .. 8 |
Art. | 6 | (Durata ed efficacia) 8 |
Art. | 7 | (Impegni specifici del Prestatore) 9 |
Art. | 8 | (Piano dei Fabbisogni) 13 |
Art. | 9 | (Progetto dei Fabbisogni) 14 |
Art. | 10 | (Variazioni al Piano dei Fabbisogni) 16 |
Art. | 11 | (Organizzazione del lavoro) 18 |
Art. | 12 | (Locali messi a disposizione dalle |
Amministrazioni) 20
Art. 13 (Ispezioni, controlli e verifiche di conformità) 21
Art. 14 (Livelli di servizio e penali) 27
Art. 15 (Conflitti con altri prestatori di
servizi) 33
Art. | 16 | (Prezzi unitari e massimale contrattuale) 33 |
Art. | 17 | (Aggiornamento dei prezzi unitari) 35 |
Art. | 18 | (Evoluzione tecnologica e nuove esigenze) 36 |
Art. | 19 | (Migrazione al nuovo prestatore) 37 |
Art. | 20 | (Sicurezza) 41 |
Art. 21 (Controversie) 44
Art. 22 (Riservatezza – Trattamento dei dati – Consenso al trattamento) 48
Art. 23 (Recesso e risoluzione) 50
Art. 24 (Responsabilità civile) 52
Art. 25 (Deposito cauzionale) 53
Art. 26 (Subappalto e servizi di terzi) 57
Art. 27 (Xxxxxxxx e diritti d’autore) 58
Art. 28 (Obblighi del Prestatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 58
Art. 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali) 59