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Confronto regolamento IVASS n. 40-2018 - disposizioni in materia di distribuzione Assicurativa e riassicurativa con provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 – decorrenza 31 marzo 2021
Vecchio | Nuovo |
Definizioni precedenti | Definizioni aggiunte i-bis) “Consulenza su base indipendente”: la consulenza prevista dall’articolo 24-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. n-bis) “DIP aggiuntivo IBIP”: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi come disciplinato dal Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;”; q-bis) “distribuzione riassicurativa”: le attività, anche quando sono svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione. y-bis) “incentivo”: secondo quanto previsto dall’articolo 2, par. 1, (2), del Regolamento Delegato (UE) 2359/2017, qualsiasi onorario, commissione o vantaggio non monetario fornito da o a tale intermediario o impresa in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo, a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente interessato dalla transazione in questione o da un soggetto che agisca per conto di tale cliente; bb-bis) “KID”: il documento contenente le informazioni chiave per i |
lettera j) “contraente”: chi stipula o intende stipulare un contratto di assicurazione, anche a distanza; | prodotti d'investimento assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell’8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. oo-bis) “Regolamento (UE) 2017/565”: il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva; oo-ter) “Regolamento (UE) 2017/2359”: il Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi; oo-quater) “Direttiva Delegata (UE) 2017/593”: Direttiva Delegata (UE) 2017/593 della Commissione del 7 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari;”; ss-bis) “schema di incentivazione”: secondo quanto previsto dall’articolo 2, par. 1, (3), del Regolamento Delegato (UE) 2359/2017, un insieme di norme che disciplinano il pagamento degli incentivi, incluse le condizioni secondo le quali gli incentivi vengono corrisposti. Definizioni modificate lettera j) sostituita dalla seguente: “contraente” o “cliente”: la persona fisica o giuridica in favore della quale un distributore svolge attività di |
lettera q) “distribuzione assicurativa e riassicurativa”: l’attività consistente nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati, ivi inclusa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso | distribuzione assicurativa. lettera q) sostituita dalla seguente: “distribuzione assicurativa”: le attività consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi;” |
Art. 6 - (Società) 1. Per le società, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni: a) ragione o denominazione sociale; b) sede legale c) … 2. Per le società iscritte nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta: a) la tipologia dell’attività di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa, e, per i soli iscritti o assicurativa e riassicurativa; | b) Eliminate parole al comma 2, lett. a) la parola “nella” è sostituti con la parola “nelle”. |
Art. 11 - (Contratto di assicurazione della responsabilità civile) 1. … 4. I massimali di copertura del contratto sono di importo almeno pari a: a) per ciascun sinistro, euro 1.250.000; b) all’anno globalmente per tutti i sinistri, euro 1.850.000; | Il comma 4 dell’articolo 11 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile) è sostituito dal seguente: “4. I massimali di copertura del contratto sono di importo almeno pari a quanto previsto dalla normativa europea.” |
Nel caso di contratti che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario che richiede l’iscrizione nelle sezioni A o B.
Art. 17 - (Requisiti per l’iscrizione) 1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione C del Registro, i produttori diretti devono: a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice; b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno; c) avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta, secondo quanto stabilito dalla Parte IV; | Viene aggiunto - c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente. |
Art. 22 - (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche) 1. Gli addetti all’attività di distribuzione che operano al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D, F, ovvero nell‘Elenco annesso, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, che operano al di fuori dei locali di questi ultimi, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro devono: a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice; b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno; c) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui alla Parte | - al comma 1 dopo le parole “ovvero nell’Elenco annesso” sono aggiunte le seguenti “abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento,”; Viene aggiunto - c-bis) - essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente |
Art. 23 - (Requisiti per l’iscrizione delle società) Le società addette all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro, devono | dopo le parole: “Le società addette all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D o F” sono aggiunte le seguenti “ovvero nell’Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento,”. |
Art. 24 - (Copertura assicurativa della responsabilità civile) 1. I soggetti di cui agli articoli 22 e 23 sono inclusi, ai sensi degli articoli 11 e 15, nella copertura assicurativa stipulata dall’intermediario per il quale operano iscritto nelle sezioni A, B o F, che provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione. | dopo le parole “nelle sezioni A, B, o F” sono aggiunte le seguenti “ovvero nell’Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento,”. |
Art. 25 - (Modalità per l’iscrizione) 1. Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. | dopo le parole: “iscritto nelle sezioni A, B, D o F” sono aggiunte le seguenti: “ovvero nell’Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento,”. |
Art. 26 - (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche) 1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le persone fisiche, che operano in qualità di intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di assicurazione, devono: a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice; b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno; c) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto |
l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11 e/o essere inclusi nella copertura stipulata, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività; | Viene aggiunto - c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente |
Art. 37 - (Collaborazione tra Autorità) 1. Nell’ambito della ripartizione di competenze e della cooperazione tra Autorità previste dal Titolo IX, Capo II, Sezioni I, II, III e IV del Codice, l’IVASS collabora con le Autorità degli altri Stati membri allo scopo di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza sugli intermediari, anche mediante lo scambio di informazioni, sulla base di quanto previsto intermediazione nel territorio dei rispettivi Stati membri. | le parole “dal Protocollo di Lussemburgo” sono sostituite con “dai vigenti accordi europei di collaborazione tra le Autorità competenti”. |
Art. 41 - (Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa)
1. Ai fini di cui all’articolo 109, comma 1-bis del Codice, l'impresa che opera in qualità di distributore individua almeno un responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa avente le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera pp) e ne comunica il nominativo all’IVASS nel termine di trenta giorni dalla data del conferimento dell’incarico con le modalità di cui all’articolo 9,
comma 3. 2. Il responsabile di cui al comma 1 deve: a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice; b) essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e la conoscenza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, posseduta nei seguenti ambiti: i. mercati assicurativi e finanziari; ii. regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario; iii. assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole di comportamento e gestione dei conflitti di interesse; iv. gestione dei rischi connessi all’esercizio dell’attività di distribuzione;(v) attività e prodotti assicurativi e finanziari. … 6. L’impresa può avvalersi per l’esercizio dell’attività di distribuzione esclusivamente di dipendenti per i quali abbia preventivamente accertato: a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice; b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi alla disciplina di cui alla Parte IV. | Viene aggiunto - b-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente. Viene aggiunto - b-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente. |
Art. 42 - (Modalità di esercizio dell’attività da parte degli intermediari) 1. … 4. La collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra | - il comma 4 è sostituito dal seguente: o La collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Gli intermediari che partecipano all’accordo assicurano: |
gli intermediari. Al cliente è fornita una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata: l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata. | o che le informazioni relative alla percezione di tutte le remunerazioni, per le quali è prevista la comunicazione prima della sottoscrizione del contratto, siano trasmesse al cliente; o che le informazioni sui costi e gli oneri connessi all’attività di distribuzione di cui agli articoli 18 e 25 del Regolamento IVASS n. 41 del 2018 siano comunicate all’impresa di assicurazione; o il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari IVASS in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi; o il rispetto dell’obbligo di inserimento negli allegati 4 e 4-bis della corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata.”. - Viene aggiunto - 4-bis. La sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 4 è comunicata dagli intermediari alle rispettive imprese di assicurazione mandanti interessate.”. |
Art. 44 - (Adempimenti annuali) 1. … 4. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro attestano il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura, mediante comunicazione presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. 5. Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 4, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro che non abbiano effettuato la comunicazione sono indicati nel Registro come inoperativi. | All’articolo 44, i commi 4 e 5 sono abrogati. |
Art. 46 - (Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione) 1. ... 4. Annualmente l’impresa redige una relazione, validata con osservazioni dal responsabile della funzione di compliance, da sottoporre all’approvazione dell’organo amministrativo e da inoltrare all’IVASS, che illustri: a) le azioni di monitoraggio svolte ai fini della verifica della corretta attuazione delle politiche e procedure adottate e le relative risultanze; b) le eventuali criticità rilevate e le misure adottate o ritenute necessarie; c) | - il comma 4 è sostituito dal seguente: “La funzione di verifica di conformità delle norme delle imprese redige annualmente una relazione da sottoporre all’approvazione dell’organo amministrativo e da inoltrare all’IVASS, che illustri: o le azioni di monitoraggio svolte ai fini della verifica della corretta attuazione o delle politiche e procedure adottate e le relative risultanze; o le eventuali criticità rilevate e le misure adottate o ritenute necessarie; o le soluzioni proposte per le modifiche delle politiche e delle procedure; o gli elementi relativi alle verifiche e alle analisi effettuate in relazione agli adempimenti di cui all’articolo 30-decies del Codice e relative disposizioni di attuazione, funzionali al corretto controllo della distribuzione. |
Art. 48 - (Requisiti per lo svolgimento dell’attività) 1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro possono avvalersi, per lo svolgimento dell’attività di distribuzione all’interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato: a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice; b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi alla disciplina di cui alla Parte IV. | Viene aggiunto - b-bis il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente. |
Art. 52 - (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa svolta: a) dagli iscritti nel Registro; b) dagli addetti a tale attività all’interno dei locali dell’intermediario per il quale operano, con esclusione degli articoli 53, 63, 64 e 67; c) dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l’attività di distribuzione. 2. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì agli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 3, comma 4, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 107, comma 5, del Codice. | L’articolo 52 è modificato come segue: - Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui ai Capi II e III si applicano all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa di prodotti assicurativi diversi dai prodotti d’investimento assicurativi effettuata: o dagli intermediari iscritti nel Registro; o dagli addetti a tale attività operanti all’interno dei locali dell’intermediario per il quale operano, con esclusione degli articoli 53, 63, 64 e 67 o dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l’attività di distribuzione; o agli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 3, comma 4, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 107, comma 5, del Codice. |
Capo II - Regole di comportamento | La rubrica del Capo II del Titolo II, Parte III, è sostituita come segue: “Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti assicurativi diversi dai prodotti d’investimento assicurativi”. |
Art. 56 - (Informativa precontrattuale) 1. Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, informazioni redatte con caratteri tipografici di particolare evidenza e conformi al modello di cui all’Allegato 3, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli stessi sono tenuti a norma del Codice e del presente Regolamento. 2. Nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti di cui al comma 1 consegnano o trasmettono al contraente un documento conforme | L’articolo 56 (Informativa precontrattuale) è sostituito come segue: “Art. 56 - (Informativa precontrattuale) I distributori consegnano o trasmettono al contraente prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, le informazioni di cui all’Allegato 3. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse. I distributori rendono disponibile per il pubblico nei propri locali, anche |
all’Allegato 3. 3. Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente: a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato 4, da cui risultino i dati essenziali del distributore e della sua attività e le informazioni in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, comma 7 e all’articolo 120-ter del Codice; b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni. 4. In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente articolo sono a carico dell'intermediario che entra in contatto con il contraente. 5. In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso distributore, i documenti di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), sono consegnati o trasmessi solo qualora vi siano variazioni di rilievo delle informazioni in essi contenute. 6. La documentazione di cui al comma 3 può essere fornita tramite sito internet, purché ricorrano le condizioni di cui all’articolo 120-quater, comma 5, del Codice. 7. I distributori, al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi di cui al presente articolo, conservano un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione o, nei casi di cui al comma 6, la comunicazione di cui all’articolo 120quater, comma 5, lettera c), del Codice. 8. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice. | avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicano su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali: o l’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; o le informazioni di cui all’Allegato 3; o l’elenco degli obblighi di comportamento di cui all’Allegato 4-ter. Le informazioni di cui al comma 2, sono aggiornate periodicamente e comunque almeno trimestralmente. Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente: o copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato 4, che contiene notizie sul modello e sull’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite; o la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni; o nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme all’Allegato 4-ter. L’informativa precontrattuale: o è scritta in un linguaggio e in uno stile chiaro e sintetico, così da facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute. È in ogni caso assicurata la completezza delle informazioni essenziali; o è presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura; o ha un carattere di stampa con occhio medio pari almeno a 1,2 mm; o se prodotta a colori, non deve essere meno comprensibile nel caso |
in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero.
In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente regolamento sono adempiuti dall'intermediario che entra in contatto con il contraente.
La documentazione di cui ai commi 1 e 4 può essere fornita tramite un sito internet purché ricorrano le condizioni di cui all’articolo 120-quater, comma 5, del Codice. Il distributore è in ogni caso responsabile della veridicità, dell’aggiornamento e del contenuto della pubblicazione effettuata in una pagina web diversa dal proprio sito internet.
I distributori, al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi, conservano un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione o, nei casi di cui al comma 7, la comunicazione di cui all’articolo 120- quater, comma 5, lettera c), del Codice.
Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice.”
Art. 57 - (Informativa sulle remunerazioni) 1. Ai sensi dell’articolo 120-bis del Codice, le informazioni concernenti il compenso percepito con riferimento al contratto distribuito sono comunicate al contraente: a) dall’intermediario che distribuisce il contratto; b) dall’impresa di assicurazione, con riferimento ai dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto. Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informazione è relativa al compenso percepito rispettivamente dall’intermediario proponente ovvero da quello per il quale l’intermediario iscritto nella sezione E del Registro opera. | il comma 1, ultimo periodo, è sostituito come segue: “Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informazione è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.”; |
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al contraente prima della conclusione del contratto 3. Resta fermo quanto previsto in materia di trasparenza delle provvigioni dall’articolo 131 del Codice e relative disposizioni di attuazione e dall’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modifiche e integrazioni. | al comma 2 le parole “nell’ambito dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 56, comma 3, lettera a,” sono soppresse |
Art. 58 - (Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente) … 4. Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata. 5. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni di cui al comma 2 deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta o alla polizza, sottoscritta dal contraente e dal distributore, dalla quale risulta la specifica avvertenza che tale rifiuto pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le richieste ed esigenze del contraente. 6. I distributori che ricevono proposte assicurative e previdenziali non coerenti con le richieste ed esigenze del contraente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dal distributore. 7. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti dall’intermediario che entra in contatto | - dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Qualora i distributori ritengano che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell’assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.”; - sono abrogati i commi 5 e 6; - al comma 7, le parole “dal presente articolo” sono sostituite con “dal presente regolamento”. |
con il contraente.
Art. 59 - (Vendita con consulenza) … 3. La documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata di cui al presente articolo, | All’articolo 59, comma 3, le parole “, debitamente sottoscritta dal contraente,” sono abrogate. |
Dopo l’articolo 59 è aggiunto il seguente:
“Articolo 59-bis (Vendita abbinata)
- I distributori che propongono prodotti assicurativi insieme a un prodotto o servizio diverso da un’assicurazione , come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, forniscono al contraente, anche avvalendosi dei documenti precontrattuali di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 2018, la descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto e l’evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun componente, nonché del modo in cui la sua composizione modifica i rischi o la copertura assicurativa.
- In caso di distribuzione con consulenza di un prodotto assicurativo come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, i distributori assicurano che l’intero pacchetto o accordo sia adeguato alle esigenze del cliente. In caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi in assenza di consulenza, i distributori valutano la coerenza con le richieste e le esigenze assicurative del cliente e l’appropriatezza del pacchetto di servizi o prodotti nel suo insieme.”
Art. 60 - (Documentazione da consegnare ai contraenti) I distributori rilasciano al contraente, oltre alla documentazione di cui all’articolo 56, copia del contratto e di ogni altro atto o documento | All’articolo 60 (Documentazione da consegnare ai contraenti), le parole “da quest’ultimo sottoscritto” sono sostituite con “la cui redazione è prevista dal presente Regolamento.” |
Art. 61 - (Modalità dell’informativa)
…
5. Il contraente può riferire la scelta sulle modalità di comunicazione anche con riguardo a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con il medesimo distributore, fermo restando, in relazione a ciascun contratto, l’adempimento degli obblighi | All’articolo 61, comma 5, (Modalità dell’informativa) le parole “di cui agli articoli 58 e 59” sono sostituite da “di cui al presente Regolamento”. |
Art. 64 - (Fideiussione bancaria) 1. Le disposizioni dell’articolo 63 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali. | Al comma 1 dell’articolo 64 (Fideiussione bancaria), le parole “con un minimo di euro 18.750” sono sostituite dalle seguenti “con il minimo previsto dalla normativa europea.” |
Art. 66 - (Contratti in forma collettiva) 1. Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere del pagamento dei premi, le disposizioni degli articoli 55, contraente ai sensi dell’articolo 120-quater del Codice. | All’articolo 66, comma 1, le parole da “56” a “61” sono sostituite con le seguenti “56, comma 4, per i prodotti assicurativi diversi dai prodotti d’investimento assicurativi, 57, 58, 60, 61 e 68-ter, comma 1, per i prodotti d’investimento assicurativi,”. |
Art. 67 - (Conservazione della documentazione) 1. I distributori, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano la documentazione concernente: | L’articolo 67 (Conservazione della documentazione) è modificato come segue: - il capoverso del comma 1 è sostituito dal seguente “I distributori, conservano, per la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto, la documentazione |
b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa, | concernente:”; - alla lettera b) le parole “, inclusa quella di cui agli articoli 58 e 59” sono abrogate; - dopo la lettera g) è inserita la seguente: “g-bis): la documentazione relativa agli adempimenti di cui all’articolo 30-decies del Codice e relative disposizioni di attuazione.” |
“Capo II-bis - Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi Sezione I – Regole generali
Art. 68-bis - (Distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi)
- Alla distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi si applicano le disposizioni di cui al presente Capo, nonché gli articoli 53, 54, 55, 56, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, 57, 58, commi 3, 4-bis, 7 e 8, 59, 59-bis, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, e 68 del Capo II del Titolo II quando è effettuata:
o dagli iscritti nel Registro nelle sezioni A e B e relativi collaboratori iscritti nella sezione E;
o dagli iscritti nel Registro nella sezione C;
o dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l’attività di distribuzione.
- Alla distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi si applicano le disposizioni di cui al presente Capo, nonché gli articoli 54, 55, 56, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, 57, 58, commi 3, 4 bis, 7 e 8, 59, 59-bis, 60, 61, 62, 65, 66 e 68 del Capo II del Titolo II quando è effettuata dagli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario di cui alla lettera a) del comma 1.
Sezione II – Informativa precontrattuale al contraente Articolo 68-ter (Informativa precontrattuale)
- Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione di cui all’articolo 68-bis consegnano o trasmettono al cliente:
o copia di una dichiarazione, redatta in modo conforme al modello di cui all’Allegato 4-bis, che contiene notizie sul modello di distribuzione adottato, sulle remunerazioni percepite, sull’attività di distribuzione prestata e sulla consulenza fornita al contraente;
o la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni;
o nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme all’Allegato 4-ter.
- Ai fini di cui all’articolo 121-sexies, comma 1, lettere b) e c), del Codice, l’intermediario assicurativo e l’impresa di assicurazione che distribuiscono prodotti d’investimento assicurativi forniscono al contraente, prima della conclusione dei relativi contratti, una descrizione generale della loro natura, dei rischi sottesi, dei costi e degli oneri connessi, incluso, in caso di consulenza obbligatoria di cui all’articolo 68-duodecies, i costi relativi alla valutazione periodica dell’adeguatezza Tale descrizione spiega le caratteristiche specifiche del prodotto d’investimento assicurativo proposto, il funzionamento e i risultati della gestione e/o dello strumento finanziario che ne costituisce il sottostante in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi ad essi associati, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al contraente di adottare decisioni di investimento informate.
- La descrizione dei rischi di cui al comma 2 include, laddove pertinente per il tipo specifico di prodotto d’investimento assicurativo offerto e per il livello di conoscenza del contraente, i seguenti elementi:
o i rischi connessi al tipo di prodotto d’investimento assicurativo, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente dei sottostanti o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (bail-in);
o la volatilità del prezzo dei sottostanti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi;
o informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al diritto di riduzione e riscatto e al disinvestimento.
- L’intermediario assicurativo e l’impresa di assicurazione forniscono una descrizione accurata della natura dei sottostanti e/o della gestione separata dei prodotti d’investimento assicurativi, degli elementi che li compongono e del modo in cui l’interazione tra i componenti influisce sul rischio d’investimento.
- Se il prodotto d’investimento assicurativo contempla una garanzia o un meccanismo di protezione dei premi versati, l’intermediario assicurativo e l’impresa di assicurazione forniscono al contraente informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura di tale garanzia o meccanismo.
- Quando l’intermediario assicurativo e l’impresa di assicurazione forniscono al contraente informazioni in merito ad un prodotto d’investimento assicurativo comunicano l’esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere adempiuti mediante la consegna del KID o del DIP aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste In caso di prodotti che prevedono più opzioni, l’intermediario fornisce le informazioni con riferimento alla specifica linea di investimento offerta.
Articolo 68-quater - (Requisiti delle informazioni fornite sul prodotto)
- L'intermediario di assicurazione e l’impresa di assicurazione fanno in modo che le informazioni fornite soddisfino le seguenti condizioni:
o sono accurate e danno sempre un'indicazione corretta dei rischi finanziari quando menzionano potenziali rendimenti di un prodotto
d’investimento assicurativo;
o nell'indicazione dei rischi, utilizzano un carattere grafico di dimensioni almeno uguali alle dimensioni del carattere prevalentemente utilizzato per tutte le informazioni fornite, nonché una disposizione grafica che assicuri che tale indicazione sia messa in evidenza;
o sono sufficienti e presentate in modo da risultare comprensibili per il contraente al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;
o non mascherano, minimizzano od oscurano elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti;
o sono uniformemente presentate nella stessa lingua dei materiali informativi e di marketing, in qualsiasi forma, forniti a ciascun contraente, tranne nel caso in cui il contrente abbia accettato di ricevere informazioni in più di una lingua;
o sono aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato.
- Se l’intermediario assicurativo e l’impresa di assicurazione raffrontano diversi prodotti d’investimento assicurativi, il raffronto:
o è significativo ed è presentato in modo corretto ed equilibrato;
o specifica le fonti delle informazioni utilizzate;
o indica i fatti e le ipotesi principali utilizzati anche mediante l’utilizzo di un esempio rappresentativo.
- Se l’intermediario assicurativo e l’impresa di assicurazione forniscono informazioni contenenti un'indicazione dei risultati passati di un prodotto d’investimento assicurativo o di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, utilizzato come sottostante dei prodotti d’investimento assicurativi, rispettano le condizioni seguenti:
o tale indicazione non costituisce l'elemento più evidente della comunicazione;
o le informazioni forniscono dati appropriati sui risultati riguardanti i cinque anni precedenti o, laddove non disponibili, l'intero periodo durante il quale i prodotti d’investimento assicurativi sono stati distribuiti e l'indice finanziario utilizzato; in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;
o il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente;
o contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri;
o quando l'indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il contraente è residente, le informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e avvertono che il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio;
o quando l'indicazione è basata sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri.
- Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati, l’intermediario assicurativo e l’impresa di assicurazione
fanno sì che le informazioni riguardino uno strumento finanziario o un indice finanziario, utilizzati come sottostante dei prodotti di investimento assicurativi, e che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
o le simulazioni dei risultati passati sono basate sui risultati passati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari identici o sostanzialmente uguali o sottostanti allo strumento finanziario in questione;
o per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) c), e) e f);
o le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
- Quando le informazioni contengono informazioni su risultati futuri, esse soddisfano le seguenti condizioni:
o le informazioni non si basano su simulazioni di risultati passati né vi fanno riferimento;
o le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;
o quando le informazioni si basano sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri;
o le informazioni si basano su ipotesi di risultato in varie condizioni di mercato (ipotesi sia positive sia negative) e riflettono la natura e i rischi delle specifiche tipologie di strumenti oggetto dell'analisi;
o le informazioni contengono un avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
- Quando fanno riferimento ad un trattamento fiscale individuale del contraente, le informazioni indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente e può essere soggetto a variazioni in futuro.
- Le informazioni non utilizzano il nome di nessuna autorità competente in un modo che possa indicare o suggerire che essa avalla o approva i prodotti d’investimento assicurativi distribuiti.
Articolo 68-quinquies (Comunicazioni pubblicitarie)
- Le informazioni contenute nelle comunicazioni pubblicitarie effettuate dagli l’intermediari assicurativi o dalle imprese di assicurazione sono coerenti con quelle fornite ai contraenti in sede precontrattuale e di sottoscrizione del contratto.
- Le comunicazioni pubblicitarie, se contengono un'offerta o un invito a proporre, specificano le modalità di risposta del contraente e rinviano al set informativo di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
Sezione III – Disposizioni in materia di incentivi
Articolo 68-sexies - (Principi generali in materia di incentivi)
- Gli intermediari e le imprese di assicurazione non possono, in relazione all’attività di distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi, pagare
o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che tali incentivi o schemi di incentivazione:
o abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa;
o non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del contraente.
- L’esistenza, la natura e l’importo degli incentivi o schemi di incentivazione di cui al comma 1 o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al contraente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della distribuzione di un prodotto d’investimento assicurativo. Gli intermediari e le imprese di assicurazione, laddove applicabile, informano i contraenti in merito ai meccanismi per trasferire ai contraenti medesimi i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per l’attività di distribuzione. Le informazioni sono fornite in una forma comprensibile in modo che i contraenti o potenziali contraenti possano ragionevolmente comprendere la natura dell’attività di distribuzione e del tipo specifico di prodotto d’investimento assicurativo che sono loro proposti, nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa.
- Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano agli incentivi o schemi di incentivazione che consentono lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell’intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti.
Articolo 68-septies - (Condizioni di ammissibilità degli incentivi)
- Ai fini dell’articolo 68-sexies, comma 1, lettera a), onorari, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio assicurativo prestato al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti, come:
o la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti d’investimento assicurativi e accesso a una vasta gamma di prodotti d’investimento assicurativi adeguati, tra cui un numero appropriato di prodotti di imprese di assicurazione che non hanno legami stretti con l’intermediario;
o la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti d’investimento assicurativi in combinazione o con l'offerta al cliente, almeno su base annuale, di valutare il persistere dell'adeguatezza dei prodotti assicurativi in cui il cliente ha investito, o con un altro servizio continuativo in grado di costituire un valore per il cliente come la consulenza sull'asset allocation ottimale o l’assistenza nella gestione del contratto; oppure
o l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di prodotti d’investimento assicurativi che possano soddisfare le esigenze dei clienti, compreso un numero adeguato di prodotti di imprese di assicurazione che non hanno legami stretti con l'intermediario, insieme o alla fornitura di strumenti a valore aggiunto, come gli strumenti di informazioni oggettivi, che assistono il cliente interessato nell'adozione delle
decisioni di investimento o consentono al cliente interessato di monitorare, modellare o regolare la gamma di prodotti assicurativi in cui ha investito, o alla fornitura di relazioni periodiche sulla performance e i costi e oneri collegati ai prodotti assicurativi;
o non offrono vantaggi diretti all'impresa beneficiaria, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato;
o sono giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un incentivo continuativo.
- Ai fini del comma 1, lettera a), sono considerati stretti legami i rapporti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera iii), punti 1, 2 e 3, del Codice.
- In coerenza con quanto previsto dall’articolo 8 del Regolamento (UE) 2017/2359, un compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile qualora la prestazione dell’attività di distribuzione al contraente sia distorta o negativamente influenzata a causa del compenso, della commissione o del beneficio non monetario.
- Gli intermediari soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 3 fintantoché continuano a pagare o ricevere il compenso, la commissione o il beneficio non monetario.
- Gli intermediari conservano evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa:
o tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione dell’attività di distribuzione assicurativa; e
o registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dall'intermediario, o che quest’ultimo intende impiegare, migliorino la qualità dell’attività di distribuzione prestata ai contraenti, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti.
- In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, gli intermediari:
o prima di distribuire un prodotto d’investimento assicurativo, forniscono ai contraenti le informazioni di cui all’articolo 68-sexies, comma 2. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente;
o qualora non siano stati in grado di quantificare prima l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai contraenti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto successivamente l’esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato; e
o nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente ai contraenti, almeno una volta l’anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico.
- Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 68-sexies, comma 2, nell’adempimento degli obblighi di cui al comma 5 e degli altri obblighi di comunicazione di cui all’articolo 121- sexies del Codice, gli intermediari possono avvalersi delle informazioni fornite dalle imprese nel KID e nel Regolamento IVASS n. 41 del 2018.
Articolo 68–octies - (Incentivi riguardanti l’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente)
- Nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente, non sono accettati e trattenuti compensi, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di minore entità che possono migliorare la qualità della prestazione offerta ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Gli intermediari che forniscono consulenza su base indipendente:
o restituiscono al contraente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione alle attività e ai servizi prestati al contraente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione all’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente sono trasferiti integralmente al contraente;
o stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo contraente;
o informano i contraenti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità.
- Gli intermediari di cui al comma 1 non accettano benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità che siano ammissibili secondo quanto previsto al comma 3.
- Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entità:
o le informazioni o la documentazione relativa ad un prodotto d’investimento assicurativo di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico contraente;
o il materiale scritto da xxxxx, commissionato e pagato dal produttore del prodotto d’investimento assicurativo per promuovere la commercializzazione di un prodotto, o quando il soggetto terzo è contrattualmente impegnato e pagato dal produttore per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest’ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
o partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato prodotto d’investimento assicurativo, attività di distribuzione assicurativa o consulenza su base indipendente;
o ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).
- I benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento
dell'intermediario in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del contraente.
- I benefici non monetari di minore entità ammissibili sono comunicati ai contraenti prima dello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa e della consulenza su base indipendente. I benefici possono essere descritti in modo generico.
Sezione IV - Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza Articolo 68-novies (Valutazione di adeguatezza)
- Gli intermediari e le imprese di assicurazione, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi che:
o siano coerenti con le richieste e le esigenze assicurative del contraente o potenziale contraente;
o siano adeguati al contraente o potenziale contraente ai sensi dell’articolo 121- septies, comma 2, del Codice.
- Ai fini del comma 1, gli intermediari e le imprese di assicurazione, prima di far sottoscrivere una proposta o un contratto di assicurazione, ottengono dal contraente o potenziale contraente le informazioni necessarie in merito alle richieste ed esigenze assicurative del contraente che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti in merito:
o all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto;
o alle conoscenze e esperienze necessarie nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto raccomandato;
o alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
o agli obiettivi di investimento del contraente o potenziale contraente, inclusa la tolleranza di rischio.
- Gli intermediari e le imprese di assicurazione che effettuano periodicamente la valutazione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 121-septies, comma 12, del Codice adottano appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui contraenti.
- Fermi restando gli obblighi informativi in materia di realizzazione dei prodotti assicurativi, quando effettuano la distribuzione con consulenza, gli intermediari e le imprese di assicurazione dispongono di appropriate politiche e procedure, dimostrabili, per assicurare di essere in grado di:
o comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, del prodotto d’investimento assicurativo che intendono distribuire;
o valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se altri prodotti d’investimento assicurativi distribuibili equivalenti possano essere adeguati per il contraente.
Articolo 68-decies - (Dichiarazione di rispondenza alle richieste ed alle esigenze e di adeguatezza)
- Qualora gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengono che il prodotto di investimento assicurativo è coerente con le richieste ed esigenze del contraente o potenziale contraente, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.
- Ai fini di cui all’articolo 14 del Regolamento (UE) 2017/2359, gli intermediari e le imprese di assicurazione che prestano consulenza sui prodotti di investimento assicurativi forniscono ai contraenti, prima che l’operazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente.
- Qualora, ai fini dell’effettuazione dell’operazione, venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che non consente la previa consegna delle dichiarazioni previste dai commi 1 e 2, queste possono essere fornite al contraente, su supporto durevole, subito dopo la sottoscrizione del contratto, a condizione che:
o il contraente abbia accettato di ricevere la dichiarazione di adeguatezza subito dopo la conclusione del contratto;
o l’intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia dato al contraente la possibilità di ritardare la conclusione del contratto al fine di ricevere la dichiarazione di adeguatezza prima della conclusione del contratto.
Articolo 68-undecies (Valutazione di appropriatezza)
- Gli intermediari e le imprese di assicurazione che svolgono attività di distribuzione in relazione a vendite che non prevedono una consulenza accertano che il prodotto d’investimento assicurativo proposto o richiesto sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente
o potenziale contraente. A tal fine, gli intermediari e le imprese di assicurazione ricevono dal contraente o potenziale contraente le seguenti informazioni ove pertinenti: specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.
- Gli intermediari e le imprese di assicurazione, quando distribuiscono prodotti di investimento assicurativi senza fornire consulenza, richiedono al contraente o potenziale contraente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di prodotto proposto o chiesto, al fine di determinare se il prodotto in questione è appropriato per il contraente o potenziale contraente.
- Qualora gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengano, ai sensi del comma 2, che il prodotto non sia appropriato per il contraente o potenziale contraente, lo avvertono di tale situazione, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.
- Qualora il contraente o potenziale contraente scelga di non fornire le informazioni di cui al comma 2 o se tali informazioni non sono sufficienti, gli intermediari e le imprese di assicurazione lo avvertono che tali circostanze impediranno loro di determinare se il prodotto è per lui appropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.
- Le avvertenze di cui ai commi 3 e 4 possono essere fornite utilizzando un formato standardizzato. Si applica l’articolo 68-decies, comma 3.
Articolo 68-duodecies (Consulenza obbligatoria)
- Salvo che si tratti di prodotti d’investimento assicurativi non complessi di cui all’articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/2359, gli intermediari e le imprese di assicurazione sono obbligati a fornire consulenza per la vendita dei prodotti di investimento assicurativi.
- Nel caso di consulenza obbligatoria, se gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengono che il prodotto d’investimento assicurativo non è coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente, non è adeguato per il contraente o potenziale contraente, o non ottengono dal contraente le informazioni previste a tal fine, si astengono dalla distribuzione, anche in caso di iniziativa contrattuale proveniente dal contraente.
- Le imprese produttrici comunicano agli intermediari l’elenco dei prodotti rispetto ai quali sussiste l’obbligo di effettuare la consulenza.
- La prestazione della consulenza accompagnata da una valutazione periodica dell’adeguatezza non comporta l’applicazione dell’articolo 121- septies, comma 2, secondo periodo, del Codice.
Articolo 68-terdecies (Informazioni da ottenere dal contraente)
- Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione non richiedono nuovamente le informazioni ottenute in conformità con gli articoli 68- novies e 68-undecies, qualora ancora valide e veritiere.
- La documentazione dalla quale risulti la valutazione di adeguatezza di cui all’articolo 68-novies, la dichiarazione di rispondenza ai bisogni ed alle esigenze e di adeguatezza di cui all’articolo 68-decies e la valutazione di appropriatezza di cui all’articolo 68-undecies è conservata con le modalità di cui all’articolo 67.”.
Art. 69 - (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alla promozione e al collocamento, | All’articolo 69 (Ambito di applicazione), comma 1, dopo la parola “collocamento,” la parola “effettuate” è sostituita con “effettuati”; dopo le parole “tecniche di comunicazione a distanza” sono aggiunte le parole “dalle imprese di assicurazione o dagli intermediari di cui all’articolo 52, commi 1 e 2,”. |
Art. 72 - (Collocamento di contratti non richiesti)
1. Non è consentito ai distributori di collocare contratti di assicurazione, anche in forma collettiva, mediante tecniche di comunicazione a distanza, senza il preventivo consenso espresso del contraente o dell’aderente. L’assenza di risposta o il mancato dissenso non
possono essere considerati espressione del consenso del contraente. 2. In caso di coperture assicurative proposte in abbinamento a beni o servizi di diversa natura, non sono consentite modalità di presentazione del prodotto che prevedano l’accettazione automatica di quanto non richiesto e, in ogni caso, meccanismi di opt-out… | L’articolo 72 (Collocamento di contratti non richiesti), comma 2, dopo la parola “opt- out” sono inserite le seguenti “che, se non azionati dal destinatario, possano far ritenere accettata l’offerta assicurativa”. |
Art. 73 - (Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza) 1. … Le informazioni sono rese in modo chiaro e comprensibile in conformità a quanto previsto dall’articolo 121, comma 3, del Codice. … 3. Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalità prescelte dal contraente: a) i distributori trasmettono la documentazione di cui all’articolo 56, comma 3; b) documento conforme all’Allegato 3. | L’articolo 73 (Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza) è modificato come segue: - al comma 1, dopo l’ultima frase è aggiunta la seguente: “Si applica l’articolo 56, comma 1”. - il comma 3 è così sostituito: “Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalità prescelte dal contraente, i distributori trasmettono la documentazione di cui all’articolo 56, comma 4, o 68 ter, comma 1.” |
Art. 74 - (Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza) 1. Nello svolgimento dell’attività di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni 2. I distributori adottano procedure tali da garantire: a) | L’articolo 74 è modificato come segue: - al comma 1 le parole “di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67 e, limitatamente agli intermediari iscritti nel Registro, le disposizioni di cui agli articoli 63 e 64” sono sostituite da “di cui ai Capi II e II bis”; - al comma 2 la lettera a) è sostituita con la seguente “la conclusione del contratto solo se sono stati adempiuti i relativi obblighi di cui al |
obblighi di cui agli articoli 58 e 59; … | presente regolamento;”. |
Art. 83 - (Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza) 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 82, i distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza informano in occasione di ciascuna comunicazione il contraente: a) se la comunicazione commerciale è finalizzata al collocamento di contratti assicurativi; b) della provenienza dei dati personali del contraente e del loro utilizzo; c) che ha diritto di revocare il consenso all’utilizzo della comunicazione commerciale reso ai sensi dell’articolo 82, comma 1, e di opporsi alle comunicazioni ai sensi dell’articolo 82, comma 3, in ogni momento e senza oneri; d) sulle modalità per l’esercizio dei diritti di cui alla lettera c). 2. I distributori assicurano che le comunicazioni commerciali di cui al comma 1 effettuate da soggetti terzi per loro conto: a) siano accompagnate dalle informazioni di cui al comma 1; b) indichino il nominativo del distributore che commercializza il contratto di assicurazione; c) in caso di comunicazione effettuata mediante siti internet, prevedano un link ipertestuale al sito internet o al profilo di social network del distributore ovvero l’indicazione del relativo indirizzo. | L’articolo 83 è modificato come segue: - al comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti: o “d-bis) che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche che danno luogo alla conclusione di contratti assicurativi. Tale comunicazione può essere effettuata una sola volta prima del collocamento di un contratto assicurativo; o d-ter) che, con riferimento ai prodotti IBIPs, saranno registrate anche le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche rese nell’ambito dello svolgimento dell’attività di distribuzione che non hanno condotto all’effettiva conclusione di contratti assicurativi”; - dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: o “2-bis. I distributori adottano tutte le misure ragionevoli per registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate, trasmesse o ricevute attraverso apparecchiature elettroniche. Le registrazioni sono conservate per il periodo di cui all’articolo 67, comma 1; o 2-ter. I distributori si astengono dallo svolgere per telefono l’attività di distribuzione assicurativa se essi non hanno preventivamente effettuato la comunicazione di cui al comma 1.” |
Art. 86 - (Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento)
1. Sono tenuti all’obbligo di formazione professionale di cui alla presente Parte IV:
a) gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali
dell’intermediario per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro; b) i produttori diretti delle imprese di assicurazione, ai fini dell’iscrizione nella sezione C del Registro; c) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni E o F del Registro; d) gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera, nonché gli addetti dei call center dell’intermediario, prima di intraprendere l’attività …; … | All’articolo 86 (Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento), comma 1, lettera d), dopo le parole “prima di intraprendere l’attività”, sono aggiunte le parole “, con eccezione della distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi distribuiti tramite gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro”. |
Dopo l’articolo 89 (Aggiornamento professionale) è inserito il seguente:
“Articolo 89-bis - (Formazione e aggiornamento professionale di soggetti iscritti in altri Elenchi o Albi professionali)
- Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai fini dell’iscrizione e della permanenza negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all’articolo 128-undeciesdel decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nell’Albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,nonché ai sensi del Titolo IX della Parte III del Libro III del Regolamento Intermediari CONSOB, se svolte in conformità con la disciplina della Parte IV e nelle materie indicate dall’Allegato 6 del presente regolamento, possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal Codice e dalla normativa di attuazione.
- Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai sensi del Titolo IX della Parte III del Libro III del Regolamento Intermediari CONSOB, dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa all’interno dei locali possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal Codice e dalla normativa di attuazione se svolte in conformità con la disciplina della Parte IV e nelle materie indicate dall’Allegato 6 del presente regolamento.
Gli allegati al regolamento sono sostituiti come segue:
- l’Allegato 3 è sostituito dall’Allegato 1 al presente Provvedimento;
- l’Allegato 4 è sostituito dall’Allegato 2 al presente Provvedimento;
- è inserito l’Allegato 3 al presente Provvedimento “Allegato 4 bis”;
- è inserito l’Allegato 4 al presente Provvedimento “Allegato 4 ter”.