CONVENZIONE ASSICURATIVA
CONVENZIONE ASSICURATIVA
PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E GENERALE DELL’AVVOCATO
stipulata tra la Spettabile MANSUTTI SPA
Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX
Partita IVA 08743920152
e la Spettabile
AIG EUROPE LIMITED
Xxx Xxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxx
P.I. 13126280158
POLIZZA - CONVENZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E GENERALE
A. la Aig Europe limited è una primaria compagnia di assicurazione, autorizzata a svolgere attività di assicurazione nel ramo danni in Italia;
X. XXXXXXXX SPA intende realizzare un programma per l’assicurazione delle attività professionali degli avvocati sui clienti, finalizzato ad ottenere le migliori condizioni;
è redatta in data odierna la seguente Polizza - Convenzione
MANSUTTI SPA. - Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX - Partita IVA 08743920152, nella persona del legale rappresentante, di seguito denominata Contraente
e
AIG EUROPE LIMITED - Xxx Xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, di seguito denominata Compagnia
per l'assicurazione, a favore degli Avvocati iscritti all’albo degli Avvocati che ne faranno richiesta secondo le modalità entro precisate, dei seguenti rischi:
1) RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
2) RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE ASSICURATO:
ogni e ciascun Avvocato che avrà aderito alla polizza convenzione.
anni UNO, con effetto dalle ore 24 del 28/02/2015 alle ore 24 del 28/02/2016.
DEFINIZIONI
Di comune accordo le Parti attribuiscono alle seguenti espressioni il seguente significato:
Assicurato: La persona fisica e/o giuridica che aderisce alla presente polizza/convenzione e che svolga l’attività professionale di seguito definita.
Si intendono compresi nella definizione di assicurato:
i) il professionista che di volta in volta risulti essere partner/socio dello studio assicurato;
ii) tutti i collaboratori professionali e i dipendenti per la loro attività svolta in nome e per conto del professionista o dello studio assicurato.
Assicurazione: Il contratto di assicurazione/convenzione;
Attività professionale: Le attività che possono essere svolte dall’esercente legalmente la professione forense, quale definita e regolamentata dalle disposizioni di leggi, norme nazionali, comunitarie, internazionali e/o regolamenti attualmente vigenti in materia e dalle loro successive eventuali modificazioni ed integrazioni e comunque rientranti nell'ambito dell'applicazione delle relative tariffe professionali e/o giudiziarie.
Rientrano in questa fattispecie, anche le attività di mediazione e conciliazione civile (esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati dal D. Lgs 28/2010, dal DM 180/2010, dal Decreto Dirigenziale del 24.07.2006, D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge e/o regolamenti), nonché quelle svolte dai praticanti, regolarmente iscritti nel registro dei Praticanti con patrocinio, presso l’Ordine di competenza e nei limiti previsti dalle citate leggi e/o regolamenti tutti.
Certificato di Assicurazione: Il documento emesso dalla Compagnia assicuratrice che attesta l’inserimento in garanzia di ciascun Assicurato e contenente tutte le specifiche di garanzia.
Compagnia: La Società assicuratrice che ha assunto il rischio, più semplicemente chiamata anche Società.
Contraente: Il soggetto che stipula la presente polizza/convenzione in nome e per conto degli Assicurati.
Giorni: Ogni qualvolta un articolo indichi un numero di giorni, ai fini del loro conteggio questi si dovranno intendere come giorni lavorativi, sabato e festivi esclusi.
Perdita patrimoniale: ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l’effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni a cose e/o persone;
Richiesta di risarcimento: qualsiasi azione o procedura anche legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell’Assicurato per Perdite patrimoniali o altre perdite economiche per le quali è prestata l’assicurazione;
Sinistro : il fatto per il quale è prestata l’assicurazione e dal quale può derivare un danno o una perdita patrimoniale;
A) CONDIZIONI GENERALI
Art. 1) - Periodo di assicurazione
Per i casi in cui la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende della durata di un anno (annualità assicurativa), più l'eventuale frazione di anno che precede o segue un'annualità intera.
Art. 2) - Dichiarazioni dell'Assicurato - Aggravamenti del rischio
Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato per iscritto nel modulo di adesione (e relativi allegati) recante la data citata in Specifica, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.
Nel caso di mutamenti che aggravino il rischio, l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso alla Compagnia, e si applicano le disposizioni dell'art. 1898 del Cod. Civ.
Le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del Certificato o durante il corso dello stesso, cosi come l'omissione da parte dell'Assicurato stesso di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).
Art. 3) - Casi di cessazione dell'assicurazione
Nei casi di morte e/o cessazione a qualsiasi titolo delle funzioni professionali svolte dall'Assicurato, l'assicurazione cessa automaticamente, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12) ed il rateo di premio imponibile relativo al periodo di assicurazione non decorso, verrà dalla Compagnia messo a disposizione di chi di diritto, esclusi i casi di radiazione e/o destituzione dall'Albo Professionale.
Art. 4) - Coesistenza di altre assicurazioni
Qualora il singolo Assicurato, avendo già una precedente polizza di responsabilità civile professionale, intenda ugualmente aderire, la presente polizza opererà a primo rischio per tutte le garanzie non previste dalla prima polizza ed a secondo rischio, con una franchigia pari al massimale di primo rischio, per tutte le garanzie previste dalla prima polizza.
Pertanto in caso di inoperatività della prima polizza a causa di un mancato pagamento del premio la citata franchigia rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.
Sono esclusi i danni e le responsabilità che si verifichino o insorgano in occasione di:
a) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare;
b) esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonchè navigazione di natanti a motore o impiego di aeromobili;
Sono inoltre esclusi i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a:
d) : inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
e) ogni responsabilità in relazione a fatti commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale;
purché si provi che l'evento dannoso è in rapporto causale con detti eventi.
Art. 6) - Limiti di indennizzo, scoperti, spese
L'assicurazione è prestata per l'insieme delle garanzie previste dalle Condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza massima complessiva del limite di indennizzo precisata nel certificato di assicurazione e previa deduzione, per ciascun danno, della franchigia ivi indicata.
Sono inoltre a carico della Compagnia, previo suo consenso scritto, le spese sostenute da parte dell'Assicurato per resistere alle richieste di risarcimento o alle azioni promosse contro l'Assicurato stesso, nei limiti previsti dall'art.1917 del Codice Civile.
Restano in ogni caso salve le ipotesi precisate al successivo art. 27).
Per ogni altro onere si applica il disposto dell'art. 1917, terzo comma, del Codice Civile.
Art. 7) - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria di appartenenza di ciascun Assicurato.
Art. 8) - Diritto di surrogazione
La Compagnia è surrogata, fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato.
Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti delle persone elencate all'art. 22 lett. a), fatta salva diversa autorizzazione dell'Assicurato stesso.
Art. 9) - Estensione territoriale - Norme di legge
La garanzia della presente polizza si intende estesa all'attività professionale svolta nel mondo intero, con esclusione di U.S.A. e Canada.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.
B) CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE
L'Associato interessato all'assicurazione che forma oggetto della presente polizza convenzione trasmetterà al Broker MANSUTTI SPA (Via Albricci n. 8 – 00000 Xxxxxx, tel. 02 8557.1, fax 00 000000, email xxxx@Xxxxxxxx.xx), tramite lettera raccomandata fax o email, una comunicazione di adesione su apposito modulo. Nel caso in cui l’assicurato abbia ricevuto richieste di risarcimento in ordine a sinistri o sia a conoscenza di elementi che possano dare luogo a richieste di risarcimento la copertura non avverrà in modo automatico. Pertanto l’interesato dovrà specificare dettagliatamente l’accaduto e inviare tutta la documentazione necessaria. La garanzia assicurativa decorrerà con effetto dalle ore 24 della data di ricevimento di conferma scritta di copertura da parte della Compagnia.
Art. 11) - Certificati - loro decorrenza e durata
La garanzia assicurativa decorrerà con effetto dalle ore 24 della data di comunicazione della Compagnia, e per la durata di anni uno, alle condizioni tutte della presente convenzione. Il premio dovrà essere versato al broker XXXXXXXX SPA entro 30 giorni dalla comunicazione.
La Compagnia, emetterà un regolare certificato in tre esemplari che verrà inviato dal broker regolarmente quietanzato. Il Certificato conterrà tutti i dati relativi alla copertura e l'indicazione del premio pagato. Ogni Certificato avrà la durata di un anno anche se nel frattempo, per qualunque ragione, la presente polizza convenzione venisse a cessare.
In mancanza di disdetta della presente convenzione data dalla Contraente o dalla Compagnia con lettera raccomandata inviata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa risulterà prorogata per un ulteriore anno e così via successivamente, fermo quanto previsto al successivo art. 15)Recesso per sinistro
.
Tuttavia qualora non venga pagatio il Premio di rinnovo entro 30 giorni, la garanzia resterà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Art. 12) - Inizio e termine della garanzia
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Compagnia durante il periodo di efficacia del contratto, indipendentemente dalla data dell'errore o della negligenza commessa.
E’ facoltà dell'Assicurato e/o dei suoi aventi causa, in caso di cessazione definitiva dell'attività, di richiedere alla Compagnia, la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate alla Compagnia nei successivi dieci anni, semprechè esse si riferiscano a negligenza o errori verificatisi prima della cessazione dell'attività, con le seguenti modalità:
a) per i primi cinque anni previo pagamento di un importo pari al 125% di un'intera annualità di premio;
b) per i successivi cinque anni previo pagamento di un importo pari al 100% di un'intera annualità di premio.
c) se la Compagnia non dovesse accettare la proroga della copertura per qualsiasi motivo, l'Assicurato e/o i suoi aventi causa avranno diritto di continuare ad avvalersi dell'assicurazione in relazione alle richieste per danni risarcibili a termini di polizza conseguenti a fatti anteriori alla data di cessazione della copertura e denunciati alla Compagnia entro 12 mesi dalla scadenza della copertura stessa. La presente estensione di garanzia cesserà automaticamente nel momento in cui l'Assicurato dovesse stipulare analoga copertura con altra Compagnia di assicurazione.
La proroga di copertura di cui ai punti a), b), c) di cui sopra non è concedibile nel caso in cui la cessazione dell’attività sia dovuta a sospensione o radiazione deall’albo
il massimale indicato in polizza costituisce il massimo esborso a carico della Compagnia indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nei suddetti periodi di assicurazione.
Art. 13) - Limiti di indennizzo e scoperti
La normativa e i premi stabiliti nella presente convenzione prevedono:
1. un limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo di € 500.000,00, di € 800.000,00, di € 1.500.000,00, di € 2.600.000,00, oppure di 5.000.000,00 a scelta del singolo Associato, come precisato sulla rispettiva comunicazione di adesione e sul relativo Certificato, per tutte le garanzie previste dal punto C) Condizioni Particolari della Responsabilità Civile Professionale;
2. un limite di indennizzo, per sinistro o per anno assicurativo pari al massimale RC professionale e fino al massimo di € 1.000.000,00 per quanto previsto dalle garanzie del punto D) Condizioni Particolari della Responsabilità Civile Generale;
3. per ogni e qualsiasi sinistro indennizzabile ai termini della Presente Convenzione, rimarrà a carico del singolo Assicurato una franchigia fissa pari a € 1.500,00 per fatturati fino a € 2.500.000,00.
4. per ogni e qualsiasi sinistro indennizzabile ai termini della Presente Convenzione, rimarrà a carico del singolo Assicurato una franchigia fissa pari a € 2.500,00 per fatturati superiore a € 2.500.000,00 che decidono di acquistare il massimale di € 1.500.000,00 .
5. per ogni e qualsiasi sinistro indennizzabile ai termini della Presente Convenzione, rimarrà a carico del singolo Assicurato una franchigia fissa pari a € 5.000,00 per fatturati superiore a € 2.500.000,00 che decidono di acquistare il massimale di € 2.600.000,00 oppure di € 5.000.000,00 .
Art. 14) – Premio annuo
Il premio, comprensivo di imposte, per ciascun Certificato dovrà esser pagato annualmente e verrà calcolato in funzione del limite di indennizzo scelto da ciascun Assicurato, in relazione a quanto indicato nella seguente tabella e sempreché il fatturato complessivo per ogni assicurato non sia superiore a € 3.500.000,00:
Art. 15) - Recesso in caso di sinistro
In caso di sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti hanno facoltà di disdettare il Certificato relativo al singolo Assicurato che ha presentato la denuncia, con preavviso di 30 giorni, previa comunicazione scritta inviata all’Assicurato stesso o alla Compagnia e al broker per conoscenza.
La Compagnia e la Contraente hanno inoltre facoltà, fino al sessantesimo giorno da ogni denuncia di sinistro, di disdettare l'intera convenzione con un preavviso di 120 giorni.
In caso di recesso della Compagnia, essa restituisce all’ Assicurato la parte di premio imponibile non goduta.
Art. 16) - Variazioni e comunicazioni
Le variazioni o modificazioni della polizza convenzione devono risultare da atto scritto firmato dalla Contraente e dalla Compagnia.
Tutte le comunicazioni della Contraente o dell'Assicurato devono essere fatte con lettera raccomandata alla Compagnia per il tramite del Broker MANSUTTI SPA così come ogni comunicazione della Compagnia deve essere fatta con lettera raccomandata alla Contraente e/o all’Assicurato per il tramite del Broker MANSUTTI SPA, fatta eccezione per la disdetta che deve essere notificata direttamente alle parti contraenti.
Art. 17) Durata della convenzione - proroga.
La presente polizza convenzione è stipulata per la durata di anni UNO con effetto dalle ore 24:00 del 29 febbraio 2015 e scadenza alle ore 24 del 28 febbraio 2016.
In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata con a.r. spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza di cui sopra, essa dovrà intendersi prorogata per un ulteriore anno e così di seguito.
In caso di studi associati il massimale prestato con ciascun certificato è da ritenersi unico per tutti i professionisti assicurati.
La garanzia è valida per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, sia per l’attività svolta come studio associato sia per l’attività esercitata come singoli professionisti, a condizione che gli icritti singoli non siano complessivamente superiori a quelli dello studio associato e che vengano dichiarati separatamente nel Modulo di Adesione. È’ facoltà degli Assicuratori verificare, in caso di Richiesta di risarcimento , il rispetto del criterio sopra indicato.
In base a quanto sopra si intendono assicurate le persone nominativamente indicate nel Modulo di Adesione,che fa fede per tutti gli associati.
Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori e purché la variazione venga dichiarata al successivo rinnovo di polizza
Art. 19) - Clausola Broker
Il Contraente dichiara e la Società prende atto che la gestione del presente contratto è affidata al Broker di Assicurazione MANSUTTI SPA – Xxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx.
Pertanto, la Compagnia dà atto che ogni comunicazione fatta dalla Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia stessa , come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia si intenderà come fatta dal Contraente o dall'Assicurato stesso.
La Compagnia accetta che il pagamento dei premi venga fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato e per la Contraente, anche ai sensi dell’art. 118 del codice delle assicurazioni D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209.
C) CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Art. 20) - Oggetto dell'assicurazione
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a causa di un fatto commesso nell’esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Avvocato in quanto iscritto all'Albo del relativo Ordine.
Art. 21) - Xxxxxx aggiuntivi (da ritenersi sempre operanti)
a) Dipendenti o collaboratori:
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto anche doloso commesso da persone che sono o furono associati di diritto o di fatto, contitolari, praticanti, collaboratori anche occasionali, sostituti d'udienza, procuratori delegati, ecc., impiegati, o apprendisti dell'Assicurato, anche se suoi congiunti.
b) Perdita di documenti:
Qualora nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, si verifichi la perdita, lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione per qualunque causa (esclusi i rischi elencati all'art 5 delle Condizioni Generali) di documenti di proprietà dell'Assicurato ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui direttamente o da talune delle persone sopra menzionate, la garanzia comprende:
1) la responsabilità civile derivante all'Assicurato a seguito di detti eventi, fino ad un massimo di € 52.000,00;
2) il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione od il restauro dei documenti di terzi andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dalla Compagnia e dall'Assicurato di comune accordo.
Ai fini di questa garanzia, per documenti si intendono quelli pertinenti all'attività professionale anzidetta, con inclusione dei titoli ed effetti al portatore ivi compreso il denaro;
c) Ingiuria e diffamazione:
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato a causa di ingiuria o diffamazione commessa dall'Assicurato o da taluna delle persone menzionate al comma a), nell'esercizio dell'attività professionale.
Art. 22) - Garanzie Aggiuntive (valide solo se espressamente richiamate e per le quali sia stato pagato il relativo premio)
GARANZIA AGGIUNTIVA A – (funzioni pubbliche)
La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:
1) all'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi compresi gli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa,nelle procedure di concordato preventivo, di tutore o protutore di minori od interdetti; di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonchè dell'eredità giacente o beneficata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile o altre leggi;
2) all'espletamento delle funzioni di Giudice di Pace, di Pretore Onorario o di altra Magistratura Onoraria legalmente prevista, limitatamente alle responsabilità che competono all'Assicurato in base alle leggi vigenti;
3) all'attività di componente delle commissioni tributarie, ai sensi delle vigenti leggi.
GARANZIA AGGIUNTIVA B – (attività di amministratore, sindaco, membro del Comitato di Gestione o di Controllo, membro dell’Organismo di Vigilanza)
La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:
1) all'attività svolta dall'Assicurato, quale componente di Consigli di Amministrazione di Società, limitatamente alla responsabilità a lui derivante nella sua qualità di Avvocato, nell'espletamento del mandato ricevuto e non già per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori;
2) all'involontaria violazione da parte dell'Assicurato dei doveri professionali connessi alla esplicazione delle funzioni di Sindaco effettivo o supplente e/o di revisore contabile di Società, associazioni, fondazioni ed enti similari.
La garanzia è prestata anche per le perdite patrimoniali derivanti dagli incarichi sindacali affidati a collaboratori e/o dipendenti dell'Assicurato stesso, non iscritti ad Albi Professionali, purché facciano parte di Xxxxxxx Xxxxxxxxx nei quali l'Assicurato è Presidente o componente.
3) all’attività svolta dall’Assicurato, quale componente di Comitato di Gestione e Controllo;
4) all’attività svolta dall’Assicurato, quale componente di Organismi di Vigilanza (L. 231/2001)
Fermo il massimale di polizza che rimane unico, la garanzia è operante limitatamente alla quota di responsabilità che compete all’Assicurato e agli altri soggetti sopra indicati, escluso ogni vincolo di solidarietà.
GARANZIA AGGIUNTIVA C – (attività fiscale, tributaria e di revisione)
La garanzia prestata dalla presente polizza viene estesa:
1) all'attività di tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette ed indirette - redazione di dichiarazioni e liquidazioni fiscali - rappresentanza per rapporti tributari.
La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità a questi attribuibili;
2) all'attività di revisore di Enti Locali, ai sensi delle leggi vigenti.
L’Assicurazione non vale:
a) per la responsabilità derivante da attività diverse da quella professionale anzidetta, fatta eccezione per l'attività di formazione, docenza, consulenza e/o perizia, nell'ambito dell'attività professionale stessa, ;
b) per le richieste di risarcimento già presentate all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione per esso intendendosi l’inizio del primo contratto sottoscritto con AIG EUROPE LIMITED;
c) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in Borsa (D.P.R. 31 Marzo 1975, n. 136);
d) per qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta oppure da insolvenza dell’Assicurato e da insolvenza di Compagnie di assicurazione, fatto salvo quanto indicato nell'art
22) punto a);
e) per qualsiasi richiesta di risarcimento attribuibile o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall’Assicurato in relazione a quanto segue:
1. disponibilità di fondi
2. proprietà immobiliari o personali
3. beni e/o merci
4. qualsiasi forma di investimento
che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere;
f) per qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da azioni legali e/o ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dall’attività professionale effettuata dall’Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati;
g) per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a fatti o circostanze note e/o prevedibili che siano conseguenza di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinata dalla legge italiana pervenute prima della sottoscrizione del primo contratto con AIG EUROPE LIMITED;
h) per qualsiasi richiesta di risarcimento fatta contro l’Assicurato:
1. in o sotto la giurisdizione di Stati Uniti, Canada o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada;
2. a seguito di deliberazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati uniti o Canada;
i) per qualsiasi richiesta di risarcimento direttamente o indirettamente avanzata nei confronti degli Assicurati che asserisca, derivante da, basata su, attribuibile a, o che coinvolga, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:
(i) un qualsiasi “errore nel riconoscere un’informazione basata sulle date” di un Sistema Informatico, a prescindere dal fatto che sia o meno di proprietà dell’ Assicurato;
(ii) qualsiasi correzione, tentativo di correzione, conversione, rinnovo, rimaneggiamento o sostituzione di qualsiasi Sistema informatico rispetto ad un qualsiasi potenziale o reale “errore nel riconoscere un’informazione basata sulle date”;
(iii) qualsiasi consulenza, servizio di consulenza, servizio finanziario, prodotto o performance di qualsiasi prodotto fornito dall’assicurato a Terzi, in relazione ad una qualsiasi “carenza del sistema informatico dovuta a problematiche connesse con l’anno 2000”.
I successivi punti sono da intendersi in aggiunta alle definizioni di Xxxxxxx:
1. per “errore nel riconoscere un’informazione basata sulle date” si intende che la performance e/o la funzionalità del Sistema Informatico risulta affetta da:
a) qualsiasi incapacità nel, appropriatamente e adeguatamente leggere , elaborare , eseguire calcoli , immagazzinare, classificare, distinguere, riconoscere accettare e/o interpretare qualsiasi dato contenente informazioni relative alle date.
b) qualsiasi incapacità nel, appropriatamente e adeguatamente leggere ed elaborare il fatto che l’anno 2000 è un anno bisestile;
c) qualsiasi incapacità di leggere e/o elaborare qualsiasi altra data o campi destinati all’indicazione della data utilizzati per fornire informazioni diverse dalla data.
d) qualsiasi incapacità di risultare compatibile con altro “Sistema informatico” di qualsiasi altra entità con riferimento ai punti a), b), c) sopra descritti.
(i precedenti punti da a) a d) saranno singolarmente o complessivamente indicati quali “problema Anno 2000”)
2. per “Sistema Informatico” s’intende qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, veicoli di comunicazione o parti di questi, o sistemi di memorizzazione e recupero dati, o sistemi di comunicazione, network, protocollo o parte di questi, o dispositivi di memorizzazione, microchip, circuiti integrati, sistemi di temporizzatori in tempo reale, o dispositivi simili o qualsiasi software (inclusi, ma non limitati a software applicativo, sistemi operativi, ambienti di esecuzione o compilatori), firmware o microcodici.
3. per “carenza del sistema informatico dovuta a problematiche connesse con l’anno 2000” si intende un parziale o completo insuccesso nell’ottenimento di performance attese o stimate, o nella funzionalità di
qualsivoglia forma di parere, servizio di consulenza, servizio finanziario o prodotto correlabile a, o in relazione con qualsivoglia “Problema Anno 2000”.
l) per qualsiasi sinistro riconducibile ad una:
i. penalità contrattuale in genere.
ii. sanzioni multe o ammende inflitte direttamente all’Assicurato.
iii. irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l’Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.
m) per qualsiasi sinistro inerente l’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di Società od enti, salvo che sia stata effettuata l’estensione della Condizione Aggiuntiva B);
n) per qualsiasi sinistro conseguenti all’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413;
L’Assicurato è tenuto entro 15 (quindici) giorni lavorativi successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza:
a) a sottoporre alla Compagnia ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta;
b) a dar notifica alla Compagnia per iscritto di ogni comunicazione o diffida scritta da lui ricevuta, in cui un terzo esprima l'intenzione di attribuire all'Assicurato una responsabilità civile professionale; tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione.
In caso di tardiva comunicazione resterà a carico dell'Assicurato ogni maggior onere sofferto dalla Compagnia, derivante dal ritardo.
L'Assicurato è inoltre tenuto a rendere, a richiesta della Compagnia, tutte le informazioni e l'assistenza del caso, precisandosi comunque che le eventuali involontarie incompletezze nella stesura della denuncia non inficiano il diritto al risarcimento.
Senza il previo consenso scritto della Compagnia, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare o sostenere spese a riguardo.
Art. 25) - Nomina del difensore ed altre facoltà
In ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato ha la facoltà di indicare, entro otto giorni lavorativi, alla Compagnia il legale di propria fiducia nella gestione del giudizio, fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 6); in tale ipotesi la Compagnia ha facoltà di respingere, con comunicazione motivata, la richiesta dell'Assicurato, entro otto giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.
La Compagnia, se espressamente richiesta dall'Assicurato, è obbligata alla gestione della vertenza, sia in campo stragiudiziale, che in ogni grado di giudizio, anche penale, fino ad esaurimento dello stesso, anche in caso di transazione avvenuta durante il medesimo.
L’Assicurato ha altresì la facoltà di respingere a proprio titolo e responsabilità le pretese del terzo, quand'anche la Compagnia o l’eventuale lodo arbitrale siano di parere contrario; in tale ipotesi la Compagnia metterà a disposizione dall'Assicurato la somma che avrebbe liquidato al terzo danneggiato in sede di transazione, ottenendo dall'Assicurato manleva per ogni altro ed ulteriore onere od impegno.
Art. 26) - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che dovesse ricadere sull’Assicurato in virtù del vincolo di solidarietà.
Art. 27) – Dichiarazioni relative agli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 C.C. l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione del contratto, e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza salvo quanto diversamente indicato nel Modulo di Adesione;
D) CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
Art. 28) - Oggetto dell'Assicurazione
L'assicurazione è prestata per i danni involontariamente cagionati a terzi (considerati come tali anche i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui ai successivi articoli), nel corso del periodo di Assicurazione, dall'Assicurato o da persone delle quali o con le quali egli debba rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, nell'esercizio dell'attività dichiarata.
a) L’assicurazione è operante per tutte le operazioni complementari all'attività dichiarata. Sono compresi in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni occasionati:
- all'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, corsi di addestramento, seminari, gite aziendali;
- alla proprietà, dall'uso, dall'installazione di cartelli, targhe o insegne dentro o fuori della sede dell'Assicurato; se l'installazione o la manutenzione è affidata a terzi, l'assicurazione opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono compresi i danni alle cose sulle quali sono installati i cartelli, le targhe o le insegne;
- dalla circolazione e dall'uso di velocipedi e ciclofurgoni senza motore, esclusi i danni subiti dalle persone che ne fanno uso;
- dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere.
b) Tutti i dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’assicurazione di Legge sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali, per i fatti dei quali l’Assicurato risulti civilmente responsabile
c) Sono considerati terzi i titolari ed i dipendenti di Ditte che possono trovarsi nella sede dell'Assicurato per eseguire lavori di pulizia, manutenzione, riparazione e collaudi, sempreché non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato.
d) Sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali, i titolari o dipendenti delle ditte, quali aziende d trasporto, fornitori e similari, che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.
e) L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati, dallo stesso occupati e nei quali viene svolta l'attività oggetto dell'assicurazione e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi cancelli elettrici; sono esclusi i danni derivanti:
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione e demolizione;
- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture di tubazioni e condutture, nonchè quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- da attività esercitata nei fabbricati, all'infuori di quella per la quale è stata stipulata l'assicurazione.
f) L’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Cod. Civ. per danni causati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, purché le medesime non siano di proprietà e/o godute dall'Assicurato in usufrutto o locazione, od a lui intestate al P.R.A.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
a) Non sono considerati terzi i contitolari dell'Assicurato od i suoi associati di diritto o di fatto, né i loro coniugi, figli e gli altri parenti od affini con essi conviventi;
b) l'assicurazione non comprende i danni alle persone trasportate su veicoli a motore salvo quanto previsto all'art. 28, lett. e).
Art. 31) - Responsabilità civile verso i prestatori d’opera
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento - ivi compresa la rivalsa I.N.A.I.L. e/o di altri Enti Previdenziali - quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 per gli infortuni (ivi comprese le malattie professionali, considerate come tali dalla giurisprudenza) da loro sofferti in conseguenza della loro attività.
La Compagnia, quindi, si obbliga a rifondere all'Assicurato anche le somme eccedenti l'indennità liquidata a norma di legge che egli sia condannato a pagare all'infortunato od ai suoi aventi diritto. La Compagnia, inoltre, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di regresso che, in relazione agli infortuni di cui sopra, fosse esperita dai predetti Enti Previdenziali.
La garanzia è valida anche per i lavoratori parasubordinati così come definiti all’art. 5 del D. Lgs. N. 38/2000. L’assicurazione conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, purché detta interpretazione non derivi da dolo dell'Assicurato
Ad integrazione di quanto previsto dalla garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, la Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e/o di altre norme di legge, cagionati a prestatori di lavoro da lui dipendenti (compresi i parasubordinati), per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente.
La denuncia di ciascun sinistro deve essere fatta per iscritto entro sette giorni lavorativi successivi a quello in cui se ne è venuti a conoscenza e deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.
Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di tardiva comunicazione resterà a carico dell'Assicurato ogni maggior onere sofferto dalla Compagnia derivante dai ritardo.
L’Assicurato è inoltre tenuto a rendere, a richiesta della Compagnia, tutte le informazioni e l'assistenza del caso, precisandosi comunque che le eventuali involontarie incompletezze nella stesura della denuncia non inficiano il diritto al risarcimento.
Art. 34) - Diritti ed obblighi delle Parti in caso di danno
Senza il previo consenso scritto della Compagnia, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo.
La Compagnia ha facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell'Assicurato; questi tuttavia non è tenuto a resistere ad un'azione legale, se non previo accordo con la Compagnia. La Compagnia, se espressamente richiesta dall'Assicurato, è obbligata alla gestione della vertenza, sia in campo stragiudiziale, che in ogni grado di giudizio, anche penale, fino ad esaurimento dello stesso, anche in caso di transazione avvenuta durante il medesimo.
Senza il previo consenso dell'Assicurato, la Compagnia non può pagare risarcimenti a terzi.
Qualora però l'Assicurato opponesse rifiuto ad una transazione raccomandata dalla Compagnia, preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l'eventuale azione legale, la Compagnia sarà tenuta a versare all'Assicurato solo l'ammontare per il quale riteneva di transare, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute, col suo consenso, fino alla data in cui l'Assicurato ha opposto detto rifiuto, fermo in ogni caso il limite dì indennizzo indicato all’art.13 comma 2 delle Condizioni della Convenzione e quanto disposto dall’art. 1917 terzo comma del Cod Civ..
A tale scopo la Compagnia verserà la somma all'Assicurato, previa sottoscrizione di quietanza liberatoria
LA CONTRAENTE LA SOCIETÀ
MANSUTTI SPA AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l’Italia
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente:
art. 4) - coesistenza di altre assicurazioni;
art. 9) – estensione territoriale – norme di legge; art. 13) - limiti di indennizzo e scoperti;
art. 24) - denuncia dei danni; art. 26) – vincolo di solidarietà;
art. 27) – dichiarazioni relative agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile;
art. 34) – diritti ed obblighi delle Parti in caso di danno.
LA CONTRAENTE LA SOCIETÀ
MANSUTTI SPA AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l’Italia