CONDIZIONI ASSICURATIVE POLIZZA ENEL X WAY ITALIA SRL JUICEBOX ALL INCLUSIVE
CONDIZIONI ASSICURATIVE POLIZZA ENEL X WAY ITALIA SRL JUICEBOX ALL INCLUSIVE
DEFINIZIONI
ASSICURATO: L’acquirente della stazione di ricarica JUICEBOX modd. 03, 07, 22 commercializzati da Enel X Way Italia Srl tramite l’offerta JUICEBOX All Inclusive e loro eventuali aggiornamenti.
BROKER: XXXXXX Italia SpA
CONTRAENTE: II soggetto che stipula l'assicurazione, nel caso Enel X Way Italia Srl con sede legale in Roma.
ELEMENTI VARIABILI: Dati e/o parametri presi come base per il calcolo del premio anticipato in via provvisoria e necessari per la regolazione del premio stesso alla fine di ciascuna annualità.
ESPLOSIONE: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si auto propaga con elevata velocità.
EVENTI ATMOSFERICI: Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, neve quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non.
EVENTI SOCIO POLITICI: Xxxxxxxx, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi.
FENOMENO ELETTRICO: Sono manifestazioni di fenomeno elettrico le seguenti fattispecie:
● corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
● variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
● sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
● arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
FRANAMENTI E CEDIMENTI:
● Caduta di massi;
● Smottamento, intendendosi per tale uno scivolamento del terreno lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni di acqua nel suolo;
● Franamento, intendendosi per tale un distacco e/o uno scoscendimento di terre e rocce
anche non derivante da infiltrazioni di acqua;
● Cedimento delle fondazioni, purché non imputabili ad errori di progettazione, calcolo o difetti di costruzione.
FRANCHIGIA: L'importo del danno, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
FULMINE: Fenomeno naturale che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.
INCENDIO: Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
JUICEBOX: Infrastruttura di ricarica della vettura ad uso domestico privato sono esclusi i dispositivi installati presso utenze non domestiche.
POLIZZA: II documento che prova e regolamenta l'assicurazione.
PREMIO: La somma dovuta dalla Contraente alla Società.
SABOTAGGIO ORGANIZZATO: Atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.
SINISTRO: II verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOCIETÀ: SARA ASSICURAZIONI SPA.
TERRORISMO: Atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili. Inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
UTENTE: La persona fisica ed il soggetto giuridico che ha acquistato il dispositivo JUICEBOX.
UTENZA DOMESTICA: Si definiscono tali le utenze private singole, aggregate o divisionali.
UTENZA NON DOMESTICA: Si definiscono tali le utenze industriali, artigianali commerciali, agricolo- zootecniche e uso pubblico, rientrano in tale definizione le utenze inerenti ad altri usi residuali non ricompresi nella categoria Utenza Domestica.
NORME GENERALI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Premessa
Premesso che la Contraente esercita, tra le altre attività, l’attività di fornitura di dispositivi denominati JUICEBOX ed eventuali suoi aggiornamenti che consentono all’utilizzatore di ricaricare la batteria di una vettura elettrica; essa intende contrarre assicurazione a favore degli acquirenti delle JUICEBOX acquistate attraverso l’offerta Enel X Way Italia Srl JUICEBOX All Inclusive.
Secondo quanto specificato nelle presenti condizioni.
Premesso quanto sopra, tra la Compagnia assicuratrice ("Società") e la ("Contraente") si stipula la presente Polizza.
Art. 1 Durata dell’Assicurazione
La presente Assicurazione ha durata 24 mesi a decorrere dalle ore 24 del giorno di installazione della Juice Box e si intende automaticamente disdettata alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.
Art. 2 Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato in via esclusiva la gestione, l’assistenza e l’esecuzione del presente contratto al Broker, in possesso dei requisiti di cui alla vigente legislazione, per tutto il tempo della stessa durata della presente assicurazione, incluse proroghe, rinnovi, riforme e sostituzioni.
Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto della Contraente, al Broker.
Ogni comunicazione fatta dal broker, in nome e per conto della Contraente, alla Compagnia si intenderà come fatta dalla Contraente; del pari, ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al broker s’intenderà come fatta alla Contraente.
Per quanto riguarda l’incasso dei premi tutti di polizza, il versamento effettuato al Broker si intende come ricevuto dalla Compagnia.
Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al broker si intenderà come fatta alla Compagnia, anche ai fini dell’art. 1913 C.C.
Il broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute
dall’altra Parte.
Art.3 Riferimento alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
Art. 4 Pagamento del premio
Il premio di assicurazione è a carico di Enel X Way Italia Srl.
Art. 5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 6 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo.
Art. 7 Aggravamento del rischio
La Contraente deve dare comunicazione scritta alla società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art.1898 X.X.
Xxx. 0 Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio, o le rate di premio successive alla comunicazione dell’assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 9 Altre assicurazioni
La Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro la Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Art.10 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO IL CONTRATTO
Art.11 Oggetto dell’assicurazione
La Società, nei modi e nei termini previsti dal presente contratto di assicurazione, si obbliga a risarcire l’Assicurato, nei limiti di indennizzo indicati al relativo articolo, l'importo relativo alla riparazione del dispositivo JUICEBOX a seguito di:
● incendio;
● fulmine;
● esplosione;
● scoppio;
● fenomeno elettrico;
● scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi terrorismo e sabotaggio organizzato;
● uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non;
● formazione di xxxxxxxx, accumulo esterno di acqua;
● rigurgito di fogne;
● franamenti e cedimenti.
● In caso di sinistro sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva pari al 10% dell’importo del sinistro con il limite del massimo esborso per sinistro a titolo di risarcimento, per interruzione o intralcio dell’attività.
La Società si obbliga a rimborsare l’Assicurato, nei limiti di indennizzo indicati al relativo articolo, l’importo di capitale, interessi e spese che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile a termine di legge per danni materiali diretti cagionati a terzi da incendio. Non sono comunque considerati terzi:
● L’Assicurato e i familiari conviventi dell’Assicurato
● il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore
● le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
Art.12 limite di indennizzo e franchigie
Il limite di indennizzo per sinistro/per anno per ogni singolo assicurato/cliente di Enel X Way Italia Srl è stabilito in:
● euro 1.400,00 per ciascun dispositivo JUICEBOX indipendentemente dal numero dei sinistri occorsi nell’annualità di copertura, in caso di sinistro, liquidabile a termini di polizza, l’ammontare del danno è liquidato previa detrazione di una franchigia pari ad euro 100,00;
● euro 50.000,00 per ciascuna richiesta di risarcimento per danni materiali e diretti cagionati a terzi da incendio del dispositivo JUICEBOX indipendentemente dal numero dei sinistri occorsi nell’annualità di copertura; in caso di sinistro, liquidabile a termini di polizza, l’ammontare del danno è liquidato previa detrazione di una franchigia pari ad euro 500.
Art. 13 Effetto della copertura
Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di installazione della JUICEBOX. Le coperture assicurate hanno durata 24 mesi.
Art. 14 Estensione territoriale
La copertura assicurativa è operante per i dispositivi JUICEBOX installati nel territorio della Repubblica Italiana.
Art. 15 Xxxxxx esclusi dall'Assicurazione
Sono esclusi dall'assicurazione le perdite causate:
1. con dolo o colpa grave, cioè quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono
indiscutibili, dell’Utente o delle persone per le quali deve rispondere;
2. da deperimento, usura logoramento, corrosione, ossidazione, dal naturale uso o funzionamento o dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da infiltrazioni, umidità, stillicidio, inquinamento e contaminazione, fenomeni elettromagnetici, da detenzione da esplosivi;
3. da difetti sia essi noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, sia per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
4. dall’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate e da danneggiamenti in occasione di interventi di riparazione, montaggi e smontaggi, da collaudi, prove ed esperimenti;
5. da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell’attività risultante dai casi di cui ai punti precedenti;
6. da furto delle cose assicurate anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
7. da lavori edili e/o stradali e/o da scavi e/o da sbancamento del terreno;
8. da atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, occupazione militare o invasione;
9. da esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
10. da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiata.
Art.16 Denuncia e Liquidazione dei sinistri
Gli assicurati, in caso di sinistro, devono:
1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
2. xxxxx avviso al broker entro sette giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
3. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
4. qualora la Società lo ritenesse necessario, consentire all’incaricato della Società di prendere visione della riparazione o della messa in opera del nuovo dispositivo o in alternativa delle tracce e i residui del sinistro;
5. fornire la dimostrazione del danno mediante idonea documentazione fotografica delle fasi di riparazione e fattura relativa alla riparazione o – qualora i lavori siano stati eseguiti in economia – dettagliata dichiarazione comprovante l’avvenuta riparazione a regola d’arte e ricevute o scontrini fiscali per il materiale acquistato con annessa documentazione fotografica;
6. controfirmare, se richiesto, il verbale di sopralluogo redatto dal perito incaricato dalla Società, apponendo, se del caso, le sue riserve.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 C.C.
In caso di guasto legato ad un accertamento della garanzia legale di conformità Enel X Way Italia Srl condividerà le risultanze dell’accertamento con l’assicuratore per favorire la valutazione del sinistro.
Documentazione essenziale ai fini della liquidazione del danno:
● denuncia di sinistro dell’utente;
● documentazione fotografica e fattura di riparazione;
La Società sulla base della documentazione fornita valuta se sussistono gli estremi per considerare il sinistro in garanzia e procede, nel caso, alla liquidazione del sinistro.
art. 17 Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che:
● esagera dolosamente l'ammontare del danno;
● dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro;
● occulta, sottrae o manomette cose salvate;
● adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
● altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o ne facilita il progresso; perde il diritto all'indennizzo.
Le denunce di sinistro e la relativa documentazione per la sua definizione devono essere inviate mediante posta oppure via e-mail al seguente recapito:
XXXXXX ITALIA (Rif. ENEL X WAY ITALIA Srl)
xxx Xxxxxx 00
00000 Xxxxxx
e-mail: xxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
tel- 00 00000000