DETERMINA - CONTRATTO
DETERMINA - CONTRATTO
Affidamento diretto di Servizi professionali AWS e Sirti ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del DL 76/2020, come convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e come integrato dall’art. 51 DL 77/2021
CIG: 0000000000
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, ai sensi del quale Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il quale all’articolo 8, comma 2, prevede che Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Xxxxx
1 di 24
statuto della società sono previste modalità di vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato”;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, registrata alla Corte dei Conti in data 21 maggio 2019, con cui sono stati individuati gli obiettivi strategici che fanno capo alla società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.
12;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 23 luglio 2019, Reg.-Succ. n. 1540, con cui è stata autorizzata, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, la costituzione - tramite apposito atto notarile - della società di cui al sopra citato articolo 8, comma 2, denominata “PagoPA S.p.A.”, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370 e con durata fino al 31 dicembre 2100;
VISTO l’art. 2, commi 5 e 6, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, ai sensi del quale il sottoscritto è nominato amministratore unico della società PagoPA S.p.A. e dura in carica per tre esercizi, con scadenza fissata alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
VISTO l’atto costitutivo della Società del 24 luglio 2019 - rep. n. 84032 - registrato all’Agenzia delle entrate in data 25 luglio 2019 n. 21779;
VISTO lo Statuto della Società;
VISTO il comma 402, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (“Legge di Bilancio 2020”) prevede che “al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica Dipartimento, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche. (...)”
CONSIDERATO che la Società ha esigenza di acquisire da parte di un Operatore specializzato, Servizi di consulenza e sviluppo software per l’implementazione del cloud;
2 di 24
ATTESO che al fine di cui sopra, la Società ha acquisito, in data 21/06/2021, il preventivo dell’Operatore Economico SIRTI SpA (Codice Fiscale e Partita IVA N. 04596040966- di seguito anche Operatore Economico o Appaltatore);
RITENUTO il suddetto preventivo (di seguito Offerta) congruo e rispondente alle esigenze della Società;
ATTESO che i servizi di consulenza professionale/sviluppo software oggetto del presente affidamento sono articolati in giornate uomo di lavoro, in parte a corpo e in parte a consumo, che la Committente utilizzerà durante l'arco temporale stimato di 12 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, fino ad un valore massimale (“Massimale”) di € 138.500,00, per i corrispettivi unitari di seguito rappresentati:
Descrizione della figura professionale | Costo unitario | UM | Tipologia di remunerazione |
A. AWS Architecture Design And Implementation | € 75.000,00 | una tantum | A corpo |
B. SE middle-level JAVA | € 500,00 | gg/uu | A consumo |
ATTESO pertanto che per quanto attiene la prestazione sub. B “SE middle-level JAVA”, la Committente potrà liberamente richiedere all’Appaltatore, secondo il prezzo unitario per giornata uomo da questi proposto, i servizi di sviluppo e consulenza di cui necessita, senza alcun vincolo o impegno verso l'Appaltatore in termini di garanzia di minimi prestazionali ovvero di raggiungimento del Massimale;
ATTESO che, tenuto conto del valore massimale offerto, può procedersi all’affidamento diretto dei servizi de quibus all’Operatore Economico, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come integrata dall’art. 51 del D.L.
n. 77 del 31 maggio 2021 ;
ATTESO che, in conformità al disposto di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’affidamento diretto in parola può essere realizzato tramite determina che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte del medesimo dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti;
3 di 24
VERIFICATO, tramite il sistema AvcPASS e il portale durc online, il possesso in capo all’Operatore economico in argomento dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO, per quanto sopra, di affidare i predetti servizi all’Operatore Economico mediante la sottoscrizione della presente determina;
VISTO l’art. 31, co. 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016 relativo alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
DETERMINA
per tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante del presente dispositivo, di affidare all’Operatore Economico SIRTI SpA (Codice Fiscale e Partita IVA N. 04596040966), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), e comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come integrato dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, le prestazioni dettagliate nel prosieguo, alle condizioni e nei termini di seguito indicati.
ART. 1 - PREMESSE E NORMATIVA APPLICABILE
1. Le premesse alla presente determina (di seguito determina-contratto o Contratto) e l’Offerta nelle medesime richiamata (sub Allegato 1), costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. In caso di contrasto tra le previsioni del Contratto e quanto indicato nell’Offerta, le Parti, di comune accordo, convengono di dare prevalenza alle previsioni ritenute più favorevoli dalla Committente.
3. Al Contratto si applica la seguente normativa:
a. Normativa Privacy:
i. Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche GDPR)
ii. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
b. D.Lgs 81/2008;
c. L. 136/2010;
d. D.Lgs. 159/2011;
e. D.Lgs 50/2016;
f. Codice Civile in via residuale, per gli aspetti relativi all’esecuzione delle prestazioni non disciplinati dal D.Lgs 50/2016 o dal Contratto.
4 di 24
ART. 2 - OGGETTO E VALORE
1. Il Contratto ha ad oggetto l’acquisto da parte della Committente sia di servizi di consulenza professionale inerenti l’implementazione del Cloud, sia di servizi di Sviluppo dei Software per la definizione della PoC (Proof of Concept) di una piattaforma tecnologica per le notifiche da parte della PA (di seguito “Servizi”). Tali Servizi saranno realizzati dall’Appaltatore, anche per il tramite di suoi sub-contraenti, mediante la messa a disposizione di un gruppo di lavoro composto da almeno n. 1 risorsa AWS Architecture Design And Implementation en. 2 risorse SE middle-level JAVA a fronte del pagamento dei corrispettivi unitari indicati nella sottostante tabella, ritenuti dall’Appaltatore necessari e sufficienti ai fini del corretto completamento di tutte le attività di interesse della Committente:
Descrizione della figura professionale | Costo unitario | UM | Tipologia di remunerazione |
A. AWS Architecture Design And Implementation | € 75.000,00 | una tantum | A corpo |
B. SE middle-level JAVA | € 500,00 | gg/uu | A consumo |
2. L’affidamento, in applicazione dei corrispettivi unitari di cui al precedente comma 1, ha un valore massimo stimato pari a € 138.500,00 (centotrentottomilacinquecento/00) al netto di IVA, così suddiviso: nr. 50 giornate uomo per AWS Architecture Design And Implementation; fino a un massimo di 127 giornate uomo per SE middle-level JAVA.
3. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi di cui al precedente comma sono indicate nell’art. 11 del presente Contratto.
ART. 3 - DURATA, EFFICACIA, PROROGA E TERMINI DEL CONTRATTO
5 di 24
1. Il Contratto ha durata stimata pari a 12 mesi dalla data di avvio delle attività.
2. La Committente si riserva, e l’Appaltatore accetta, l’esercizio della facoltà di proroga di cui all’art. 106, co. 11, del D.Lgs. 50/2016.
3. I termini indicati nel presente Contratto sono da considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 cod. civ.
4. In caso di invalidità di una o più clausole del Contratto, quest’ultimo resta valido ed efficace per le restanti clausole.
ART. 4 - RUP E REFERENTI
1. Per il presente procedimento il sottoscritto Xxxxxxxx Xxxxxxx assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente.
1. Il Referente del Contratto per l’Appaltatore (RCA) Xxxxxxx Xxxxx, dipendente dello stesso.
2. Referente per l’esecuzione del Contratto per la Committente (REC) è Xxxxxxx Xxxxxxxx, dipendente della Committente medesima.
ART. 5 - MODALITÁ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE
1. Le modalità e i tempi di svolgimento dei Servizi sono indicati dal REC al RCA.
2. In particolare, la Committente richiede all’Appaltatore, di volta in volta, l'esecuzione di determinate prestazioni oggetto del Contratto, in base alle proprie esigenze, individuando, in accordo con l’Appaltatore, il numero massimo di giornate stimate per l'esecuzione di ognuna di esse. Resta inteso che i Servizi saranno remunerati a consumo e che, pertanto, a prescindere da quanto concordato tra Committente e Appaltatore, se le singole prestazioni sono completate dall’Appaltatore con un impiego di giornate e risorse inferiori o diverse da quanto stimato, a quest’ultimo nulla sarà dovuto per le giornate non espletate.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 che segue, l’Appaltatore si impegna ad erogare le prestazioni richieste della Committente nei tempi indicati dal REC e, in caso di impedimenti di una o più risorse, a provvedere alla sostituzione di tutte le risorse con altrettante aventi la stessa seniority..
4. Ai fini dell’esecuzione dei Servizi di cui al presente Contratto, la Committente potrà avere la necessità di consentire all’Appaltatore di accedere ad alcuni sistemi applicativi dalla stessa utilizzati. In tali casi, per ogni sistema applicativo cui la Committente autorizzerà l’Appaltatore ad accedere, il REC fornirà al RCA
6 di 24
specifiche istruzioni in merito a modalità e tempi di utilizzo. Tutte le eventuali autorizzazioni rilasciate saranno revocate dalla Committente quando ritenuto opportuno e, in ogni caso, alla cessazione del presente Contratto, per qualsiasi ragione sia essa intervenuta. In ogni caso, salvo diversa istruzione fornita per iscritto dalla Committente, a seguito di cessazione del presente Contratto per qualsiasi ragione sia essa intervenuta, è fatto assoluto divieto all’Appaltatore di accedere ai sistemi applicativi della Committente.
5. Nel caso in cui all’Appaltatore sia consentito accedere ai sistemi applicativi della Committente con credenziali di sua proprietà, l’Appaltatore dichiara di essere consapevole che la comunicazione o comunque la conoscenza da parte di terzi di tali credenziali permetterà a tali soggetti di accedere a, e utilizzare, i sistemi applicativi della Committente in nome e per conto dell’Appaltatore stesso. Pertanto, per tutta la durata del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure idonee per proteggere tali credenziali da utilizzi non autorizzati.
ART. 6 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i Servizi a regola d’arte e con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme di settore eventualmente applicabili.
2. L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle policy di sicurezza della Committente nonché di tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto.
3. L’Appaltatore dichiara che, ai fini della stipula, non sussistono cause di incompatibilità o ipotesi di conflitto di interessi allo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto e si impegna, altresì, a comunicare alla Committente qualsiasi causa di incompatibilità o di conflitto di interesse che dovesse insorgere durante l’esecuzione del rapporto contrattuale.
4. L’Appaltatore si obbliga, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o, in generale, di uso non autorizzato delle credenziali utilizzate per accedere ai sistemi applicativi della Committente, a darne tempestiva comunicazione alla Committente stessa e, in ogni caso, non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne viene a conoscenza.
7 di 24
5. L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare i sistemi applicativi utilizzati dalla Committente cui avrà accesso, solo ed esclusivamente, secondo le istruzioni che gli saranno fornite dalla Committente.
6. L’Appaltatore è obbligato a mantenere riservati fatti o informazioni relativi alla Committente e alla sua attività, di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto, curando e vigilando che anche i suoi collaboratori, dipendenti e sub-contraenti mantengano lo stesso grado di riservatezza, ai sensi del successivo articolo 12.
7. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle attività contrattuali, è tenuto ad adottare tutti i comportamenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumità dei lavoratori e del personale addetto, nonché ad evitare danni a terze persone e/o a beni pubblici e privati ed è obbligato a rispettare la normativa in materia giuslavoristica e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
8. È a carico dell’Appaltatore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
9. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente quanto è stabilito per il trattamento economico e giuridico dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed individuali, in vigore e deve farsi carico di applicare in favore del personale adibito all’esecuzione dei servizi del presente affidamento le vigenti disposizioni in materia retributiva, contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale.
10. Qualora la Committente riscontri violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione.
11. Anche a seguito di cessazione del presente Contratto, è fatto divieto assoluto all’Appaltatore di utilizzare marchi, loghi, nome commerciale e qualsiasi altro segno distintivo relativo alla Committente, e/o ai servizi e prodotti dalla stessa curati e gestiti, senza aver richiesto e ottenuto la preventiva autorizzazione scritta della Committente.
12. Alla cessazione del presente Contratto, per qualsiasi ragione sia essa intervenuta, l’Appaltatore si impegna a:
a. provvedere, nei tempi e con le modalità che saranno indicate dalla Committente, al passaggio di consegne e alla migrazione di tutti i dati, i metadati, le informazioni acquisiti ai fini dell’erogazione dei Servizi di cui al presente Contratto, ivi compresa la documentazione a qualsiasi titolo generata e/o posseduta in relazione all’oggetto del presente
8 di 24
Contratto verso altro Operatore economico eventualmente individuato per la gestione dei Servizi oggetto del Contratto o verso la Committente medesima;
b. al termine del compimento delle attività di cui alla lettera a) del presente comma, cancellare tutte i dati, i metadati e le informazioni acquisiti ai fini dello svolgimento dei Servizi, ivi compresa la documentazione a qualsiasi titolo generata e/o posseduta in relazione all’oggetto del Contratto e a fornirne adeguata evidenza su richiesta della Committente..
13. Anche a seguito di cessazione del presente Contratto, è fatto divieto assoluto all’Appaltatore di utilizzare le informazioni acquisite ai fini dello svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto a beneficio di eventuali imprese in concorrenza della Committente.
14. Qualora, anche dopo la cessazione del presente Contratto per qualsiasi ragione intervenuta, dovessero insorgere controversie, contestazioni e/o altre problematiche o questioni concernenti i Servizi oggetto del Contratto per il tempo in cui le prestazioni siano state svolte dall’Appaltatore, quest’ultimo si impegna a supportare e a collaborare con la Committente, anche fornendo la documentazione utile a qualsiasi titolo generata e/o posseduta.
ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA
1. L’Appaltatore si impegna a costituire, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, una garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 di importo corrispondente al 10% dell’importo contrattuale di cui al precedente art. 2, comma 2, fatta salva l’applicazione delle riduzioni previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
2. La Committente ha il diritto di valersi sulla garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, inter alia:
a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni a carico dell'Appaltatore nel caso di risoluzione del Contratto;
b. per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del medesimo;
9 di 24
c. per l’applicazione delle penali di cui al presente Contratto e per qualsivoglia inadempimento agli obblighi del Contratto;
d. per qualsivoglia credito, nascente dal Contratto, vantato nei confronti dell’Appaltatore;
e. per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti per ulteriori maggiori danni subiti eccedenti la somma incamerata a titolo di garanzia.
3. L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la vigenza del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, da effettuarsi a cura dell’Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla richiesta della Committente stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti all’Appaltatore.
6. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 8 - PENALI
1. I tempi di svolgimento dei Servizi sono comunicati dal REC al RCA.
2. Nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi impedimento o dipendenza esterna tale da implicare uno slittamento delle tempistiche concordate, al fine di ricalibrarle e concordarne di nuove in conformità all’art. 5. In caso di violazione da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di comunicazione alla Committente di tali impedimenti o dipendenze esterne, ovvero in caso di violazione delle modalità e tempistiche concordate, la Committente ha diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
3. Senza pregiudizio di quanto previsto nei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo e nell’art. 16, qualora siano riscontrati dalla Committente ritardi o inadempimenti da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione dei Servizi così come ordinati dal REC, la Committente ha sempre il diritto di contestare formalmente
10 di 24
l’inadempimento/ritardo rilevato, concedendo all’Appaltatore un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi per poter produrre eventuali controdeduzioni.
4. Trascorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, la Committente provvederà all’applicazione di penali dovute per il ritardato adempimento che sono calcolate in misura giornaliera compresa pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
5. É riconosciuto il diritto alla Committente di compensare ai sensi dell’art. 1252 del codice civile nonché di incamerare la garanzia definitiva di cui al precedente art. 7 per la quota parte spettante.
6. Qualora l’importo complessivo delle penali comminate risulti superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, la Committente potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456, e richiedere l’esecuzione in danno dell’Appaltatore inadempiente, fermo restando il diritto di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
7. L’applicazione delle penali non esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori danni causati.
8. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
9. La Committente si riserva ampia ed insindacabile facoltà di risolvere in qualsiasi momento il Contratto, qualora l’Appaltatore si renda inadempiente ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del c.c., anche ad uno solo degli obblighi contrattuali, fatto salvo il risarcimento del danno provocato.
ART. 9 - SUBAPPALTO e SUB-CONTRATTI
1. Essendosi il Fornitore riservato tale facoltà in sede di offerta, è consentito il ricorso al subappalto fino alla concorrenza del 40 % del valore dell’appalto, per le prestazioni previste dal presente contratto, nel rispetto delle condizioni di legge e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’impresa subappaltatrice, previo benestare dell’appaltatore.
2. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore:
a. deposita presso la Committente, almeno 20 giorni prima della data di inizio effettivo delle relative prestazioni, l’originale o copia autentica del contratto di subappalto dal quale emergano, inter alia, l’indicazione
11 di 24
delle prestazioni subappaltate, l’importo del subappalto e il prezzo praticato al subappaltatore (i.e. stessi prezzi offerti dall’Appaltatore, con ribasso non superiore al 20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti dal presente Contratto, e la clausola di tracciabilità dei flussi ai sensi dell’art. 3 alla Legge 136/2010;
b. contestualmente al suddetto deposito, trasmette alla Committente la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione eventualmente previsti e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la comunicazione del subappaltatore dei dati del/i conto/i corrente utilizzato/i e dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e delle persone legittimate ad operare sugli stessi ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, qualora tali dati non siano già indicati nel contratto di subappalto;
c. contestualmente al suddetto deposito, produce dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.
d. fornisce la documentazione necessaria ad attestare che le prestazioni sono svolte dal subappaltatore secondo i più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. L’Appaltatore richiede autorizzazione integrativa alla Committente qualora il subappalto già autorizzato subisca variazioni in corso di esecuzione che possano incidere sugli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 3.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà l’autorizzazione.
6. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti
12 di 24
dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare alla medesima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D.Lgs. n. 196/03. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
7. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
8. Per i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del Contratto, come identificati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore deve fornire, prima dell'inizio della prestazione:
a. il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, copia del sub-contratto contenente, inter alia, la clausola di tracciabilità dei flussi ai sensi dell’art. 3 alla Legge 136/2016, e la comunicazione del sub-contraente dei dati del/i conto/i corrente utilizzato/i dal medesimo e dedicato/i, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e delle persone legittimate ad operare sugli stessi ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 (qualora tali dati non siano già indicati nel sub-contratto);
b. tutta la documentazione necessaria ad attestare che i sub-contraenti rispettino nell’esecuzione delle prestazioni i più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy.
9. L’Appaltatore comunica alla Committente tutte le modifiche, intervenute nel corso del sub-contratto, alle informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2.
13 di 24
10. Ad ogni modo, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore garantisce che i propri sub-contraenti rispettino, e si adeguino a, tutte le prescrizioni contenute nel presente Contratto a carico dell’Appaltatore, alle policy di sicurezza della Committente nonché a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei Servizi, obbligandosi fin d’ora a non utilizzare sub-contraenti non adeguati ai più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy e a sostituire i medesimi, su richiesta della Committente, con operatori idonei ovvero ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto.
11. Nei casi di cui all’art. 105, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore si impegna altresì a produrre la documentazione ivi prevista.
12. Su richiesta della Committente, prima dell’esecuzione dei Servizi, l’Appaltatore trasmette, altresì, l’elenco di tutti i propri fornitori comunque utilizzati nell’ambito dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, garantendo che anche questi ultimi rispettino e si adeguino alle policy di sicurezza della Committente nonché a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. La Committente si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore la sostituzione dei fornitori indicati qualora ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non sufficientemente adeguati ai più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy ovvero l’esecuzione in proprio delle prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore comunicherà tempestivamente alla Committente qualsiasi modifica o aggiornamento dell’elenco dei fornitori di cui al presente comma.
ART. 10 - TUTELA DELL’INTEGRITÁ DEI PROGETTI DELLA COMMITTENTE
1. I Progetti che fanno capo alla Committente e nell’ambito dei quali saranno impiegati anche i servizi oggetto del Contratto (“Progetti”), possono avere rilevanza fondamentale e/o strategica. Qualora l’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del Contratto, dovesse venire a conoscenza di eventuali contestazioni, reclami o notizie, non manifestamente infondate, relative ad illeciti penali connessi ai Progetti, si obbliga a comunicare tali circostanze, tempestivamente, alla Committente e alla Banca Europea degli Investimenti (BEI).
14 di 24
2. Al fine di cooperare con la Committente per garantire l’integrità dei Progetti, l’Appaltatore custodisce i libri e la documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative ai Progetti, accettando, in caso di presunti illeciti penali connessi ai Progetti, la facoltà della Committente e della BEI, nonché delle Autorità di volta in volta competenti, di accedere ed analizzare i predetti libri e documentazione e di estrarne copia, nei limiti e nei termini consentiti dalla legge.
ART. 11 - CORRISPETTIVI, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CIG
1. L’affidamento, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2, comma 2, è remunerato a misura, in base agli effettivi consumi dei Servizi, e delle prestazioni oggetto del medesimo.
2. ll pagamento dei corrispettivi è effettuato con cadenza bimestrale dalla Committente in favore dell’Appaltatore, sulla base delle fatture emesse dallo stesso conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, previa verifica da parte della Committente delle prestazioni erogate. Il pagamento avverrà sulla base di stati di avanzamento trimestrali delle attività, previa acquisizione di idonea documentazione dettagliata delle attività svolte, delle giornate uomo impiegate e delle prestazioni erogate.
3. Solo a seguito di approvazione e comunicazione di regolare esecuzione della Committente, l’Appaltatore potrà emettere fattura elettronica.
4. La fattura elettronica dovrà essere altresì completa dell’indicazione dei seguenti dati:
a. modalità di pagamento;
b. CIG: 8809688086
c. Regime IVA applicabile: Scissione dei pagamenti (Split Payment) di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.
5. Ai fini della fatturazione elettronica si riportano i seguenti dati:
a. Denominazione: PAGOPA S.P.A.
b. Codice Fiscale: 15376371009
c. Partita Iva: 15376371009
d. Sede legale: XXXXXX XXXXXXX X 000, 00000 - XXXX (XX)
e. Codice Destinatario: M5UXCR1
6. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una
15 di 24
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’Appaltatore al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, della Legge 136/2010. L’Appaltatore, in particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del predetto articolo 3 dichiara che il/i conto/i corrente bancario/postale dedicato/i, anche in via non esclusiva, è/sono il/i seguente/i:
a) Conto Corrente ABI 03069 – CAB 01631 – C/C 100000009458 - BIC XXXXXXXX
b) Aperto Presso: Intesa Sanpaolo S.p.A.
c) IBAN XX00X0000000000000000000000
d) Persone delegate ad operare sul predetto conto:
· Xxxxxxx XXXXXX, nato a Roma il 16/03/1965, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
· Xxxxxxx XXXXXXXX, nato a Modica il 23/05/1968, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
· Xxxxxxx XXXXXXXX, nato a Vimercate il 28/02/1982, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
· Xxxxxxxx XXXXXXX, nato a Cosenza il 11/03/1977, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
· Xxxxxxxxxx XXXXXXX, nata a Vimercate il 30/10/1976, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
· Xxxxxxx XXXXX, nata a Oderzo TV il 07/05/1981, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
· Xxxxx XXXXXX, nato a Africo RC, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
8. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Società, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Società, stante l’obbligo di verifica imposto alla medesima dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010.
16 di 24
9. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
10. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., dalla Società in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Società provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
ART. 12 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA
1. L’Appaltatore s’impegna, anche per conto dei propri sub-contraenti, a garantire la massima riservatezza e a non divulgare a terzi informazioni, dati etc., anche relativi alla Committente, di cui verrà a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto del Contratto e a sottoscrivere il contratto di “non-disclosure” di cui all’Allegato 2.
2. L’Appaltatore si impegna affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio debbano essere considerati riservati. In tal senso l’Appaltatore si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori a vario titolo impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
3. L’Appaltatore riconosce che le informazioni riservate di cui potrebbe venire a conoscenza nell’esecuzione del presente Contratto potrebbero includere informazioni commerciali sensibili e/o segreti commerciali che, se divulgati, oralmente, per iscritto e/o elettronicamente a terzi, compresi quelli che si qualificano come concorrenti, tale divulgazione può costituire una violazione della normativa applicabile in materia di concorrenza e proprietà intellettuale e industriale, nella misura in cui tale divulgazione è in grado di ridurre l'incertezza strategica/competitiva sul mercato, potendo inoltre causare l'applicazione di sanzioni da parte delle autorità antitrust nonchè danni sostanziali all'attività e alla reputazione della Committente e delle terze parti cui si riferiscono le informazioni riservate.
17 di 24
4. L’Appaltatore riconosce espressamente che qualsiasi violazione da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, e di qualsiasi altro soggetto che agisce per suo conto, degli obblighi di riservatezza sullo stesso gravanti, è in grado di causare alla Committente un danno irreparabile. Pertanto, senza pregiudizio di ogni altro rimedio previsto dal presente Contratto, dai suoi allegati, e dalla normativa applicabile, l’Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevare la Committente da qualsiasi rivendicazione, danno, perdita, costo e spesa, compresi gli onorari e i costi delle spese legali, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di riservatezza del presente Contratto, dei suoi allegati o della normativa applicabile, da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, e di qualsiasi altro soggetto che agisce per suo conto.
5. L’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo si applicherà per tutta la durata del Contratto e per i 10 (dieci) anni successivi alla cessazione del Contratto stesso per qualunque causa sia essa intervenuta.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’Appaltatore garantisce che il trattamento dei dati personali relativi ai dipendenti della Committente sarà effettuato nel rispetto della normativa privacy applicabile, con particolare riferimento al Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR), a tal riguardo impegnandosi all’adozione di adeguate misure di sicurezza sulla base di quanto previsto dall’art. 32 del suddetto Regolamento.
2. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, contestazione, responsabilità, condanna o sanzione, nonché altre spese sostenute o costi subiti - anche in termini di danno reputazionale - per effetto di un’azione, reclamo, procedura intrapresa dalla competente Autorità Garante per la protezione dei dati personali o da qualsiasi interessato qualora tale azione sia conseguenza anche di una sola violazione da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi agenti e/o sub-contraenti della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o delle obbligazioni assunte ai fini dell’esecuzione del presente Contratto (ivi inclusi gli Allegati).
3. Al termine del presente Contratto, l’Appaltatore su richiesta della Società, si impegna a distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.
4. Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di trattamento dei dati personali che generi nuovi requisiti,
18 di 24
l’Appaltatore si impegna a sviluppare, adottare e implementare misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
5. Il trattamento dei dati personali dell’Appaltatore da parte della Committente verrà effettuato nel rispetto del GDPR.
6. Per l’effetto, saranno oggetto di trattamento i dati personali strettamente necessari e soltanto per le finalità attinenti all’esecuzione del contratto, con l’impegno della Committente a cancellare i dati superflui o comunque non utili all’esecuzione del Contratto e a limitarne la conservazione per il tempo necessario all’esecuzione del Contratto medesimo.
7. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente Contratto (sub Allegato 3).
ART. 14 - DIRITTI SUI PRODOTTI
1. La Committente acquisisce tutti i diritti, compresi i diritti di proprietà intellettuale e industriale, di utilizzazione e sfruttamento economico, su tutto quanto realizzato dall’Appaltatore e dai sub-contraenti in esecuzione del presente Contratto, ( ivi inclusi i codici sorgente di software) nonché sulle relative personalizzazioni, installazioni e formazione, sui relativi materiali, manuali e qualsiasi altra documentazione creata, inventata, predisposta o realizzata dall’Appaltatore medesimo o dai suoi dipendenti o collaboratori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente Contratto.
2. I prodotti elaborati o sviluppati dall’Appaltatore o dai suoi sub-contraenti in esecuzione del Contratto resteranno di proprietà esclusiva della Committente, che li utilizzerà per la corretta ed efficace realizzazione e gestione dei progetti che alla stessa fanno capo. Resta inteso che la Committente potrà apportare a tali prodotti ogni minima modifica necessaria per l’adattamento alle proprie esigenze di utilizzo.
3. E’ fatto divieto all’Appaltatore e/o ai suoi sub-contraenti di utilizzare, divulgare e/o cedere, anche a titolo gratuito, tutti i prodotti eventualmente realizzati o sviluppati nell’ambito dell’esecuzione di cui al presente Contratto.
4. L’Appaltatore informa preventivamente la Committente, e ne ottiene la preventiva autorizzazione, qualora per lo svolgimento dei servizi intenda procedere all’impiego o all’adozione di dispositivi e apparecchiature, infrastrutture tecniche, soluzioni tecniche e organizzative, marchi, segni
19 di 24
distintivi, loghi, processi, brevetti, banche dati, elementi grafici o verbali o di qualunque altro elemento o informazione suscettibile di costituire oggetto di privativa o di altro diritto, compresi i diritti sui segreti commerciali di terzi (di seguito congiuntamente “Elementi di Terze Parti”).
5. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’impiego o all’adozione di Elementi di Terze Parti, e in particolare garantisce alla Committente di avere il diritto di utilizzare tali Elementi di Terze Parti, per gli scopi di cui al Contratto e di poterne liberamente disporre ai fini dell’esecuzione dello stesso Contratto. In particolare, l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione o pretesa da parte di terzi in relazione alla fornitura dei servizi oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere e mantenere in capo alla Committente qualsiasi licenza o autorizzazione, anche sugli Elementi di Terze Parti autorizzati, fosse necessaria per garantire la corretta esecuzione del Contratto.
6. Qualora venga accertata la violazione o qualunque altra pretesa o rivendicazione di terzi ai sensi del presente articolo, e senza pregiudizio del risarcimento del maggior danno nei limiti previsti dal presente Contratto, la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ripetendo qualsiasi importo versato, al netto di un equo compenso per l’avvenuto uso e salvo che l’Appaltatore non ottenga l’autorizzazione alla continuazione dell’uso degli Elementi di Terze Parti.
ART. 15 - RECESSO
1. La Committente potrà recedere, per qualsivoglia motivo e senza alcun onere aggiuntivo dal Contratto prima della scadenza.
2. In tal caso la Committente sarà tenuta a corrispondere all’Appaltatore esclusivamente i Corrispettivi effettivamente maturati alla data di efficacia del recesso stesso con riferimento ai servizi effettivamente resi, senza che l’Appaltatore possa aver null’altro a pretendere dalla Committente per qualsiasi titolo, ragione o causa.
ART. 16 - RISOLUZIONE
1. Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Contratto e dalla legge applicabile, la Committente avrà diritto di
20 di 24
risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., inviandone comunicazione all’Appaltatore tramite PEC:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
b) nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
c) nei casi in cui l’Appaltatore si sia trovato, in qualunque momento della procedura, in una delle situazioni che ne giustificano l'esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
d) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011;
f) qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.
2. Fuori dei casi di cui al comma precedente, e ferme restando le altre ipotesi di risoluzione previste da altre norme del presente Contratto, qualora sia accertato un grave inadempimento dell’Appaltatore rispetto ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei servizi e delle attività oggetto del medesimo, la Committente formulerà la contestazione degli addebiti all’Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 3(tre) giorni per poter produrre eventuali osservazioni o controdeduzioni e un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per rimediare all’inadempimento. Qualora la Committente rigetti le osservazioni ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non abbia risposto alle contestazioni della Committente nè adempiuto, la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto, di incamerare la garanzia ove costituita ovvero di applicare le penali di cui al presente Contratto, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno subito dalla Committente.
3. Nel caso di risoluzione del Contratto l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla cessazione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
21 di 24
4. In tutti i casi di cui al presente articolo, e fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito dalla Committente, quest’ultima avrà diritto di incamerare la garanzia definitiva.
ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto divieto all’Appaltatore di cessione del presente Contratto, anche in caso di cessione di ramo d’azienda, salvo il previo consenso scritto dell’altra parte e fermo restando che la cessione del Contratto non sia finalizzata ad eludere l’applicazione del Codice dei Contratti pubblici.
ART. 18 - COMUNICAZIONI
1. Le comunicazioni tra le Parti sono effettuate nelle modalità esplicitamente previste, caso per caso, dal presente Contratto (o comunque, in via generale, tramite e-mail o pec).
ART. 19 - FORO COMPETENTE
1. Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del Contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.
ART. 20 - CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA
1. Le clausole di cui all’art. 6, commi 8 e 9, all’art. 12 e all’art. 18 del Contratto sopravvivono e restano efficaci alla cessazione del Contratto, per qualunque causa sia quest’ultima intervenuta.
Allegati:
1. Allegato 1 - Offerta dell’Appaltatore
2. Allegato 2 - NDA
3. Allegato 3 - Informativa privacy della Committente
L’AMMINISTRATORE UNICO
Xxxxxxxx XXXXXXX
22 di 24
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXX
Ruolo: AMMINISTRATORE UNICO
Organizzazione: PAGOPA S.P.A./15376371009
PagoPA S.p.A.
Data: 19/07/2021 19:28:34
x.xx digitalmente
Per accettazione L’APPALTATORE
x.xx digitalmente
Firmato digitalmente da:Xxxxxxxxx Xx Xxxxx Data:20/07/2021 14:07:08
L’Appaltatore in relazione al Contratto CIG 8809688086 dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di aver letto e di approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli: art. 1 (PREMESSE E NORMATIVA APPLICABILE); art. 2 (OGGETTO E VALORE); art. 3 (DURATA, EFFICACIA E TERMINI DEL CONTRATTO); art. 5 (MODALITÁ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE); art. 6 (OBBLIGHI DELL’APPALTATORE); art. 8 (PENALI); art. 9 (SUBAPPALTO e SUB-CONTRATTI); art. 10 (TUTELA DELL’INTEGRITÁ DEI PROGETTI DELLA COMMITTENTE); art. 11 (MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CIG); art. 12 (TUTELA DELLA RISERVATEZZA); art. 13 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI); art. 14 (DIRITTI SUI PRODOTTI); art. 15 (RECESSO); art. 16 (RISOLUZIONE); art. 17 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO); art. 18 (LEGGE APPLICABILE E FORO
23 di 24
COMPETENTE); art. 20 (CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA); art. 22 (CONDIZIONE RISOLUTIVA).
Per accettazione L’APPALTATORE X.XX DIGITALMENTE
Firmato digitalmente da:Xxxxxxxxx Xx Xxxxx Data:20/07/2021 14:07:57
24 di 24