PROTOCOLLO DI INTESA SINDACALE
PROTOCOLLO DI INTESA SINDACALE
Il 3 luglio 2008, in Bergamo.
Tra:
le seguenti Aziende, d’ora in poi denominate anche “Aziende”:
▪ Unione di Banche Italiane S.c.p.a., d’ora in poi per brevità denominata anche “UBI Banca”;
▪ SBS Leasing S.p.a., d’ora in poi per brevità denominata anche “SBS Leasing;
▪ BPU EsaLeasing S.p.a., d’ora in poi per brevità denominata anche “BPU EsaLeasing”
▪ UBI Centrosystem S.p.a., d’ora in poi per brevità denominata anche “UBI Centrosystem”.
e
le Delegazioni Sindacali di Gruppo del Gruppo UBI Banca
▪ DIRCREDITO
▪ FABI
▪ FALCRI
▪ FIBA/CISL
▪ FISAC/CGIL
▪ XXX.XX
▪ UGL Credito
d’ora in poi denominate complessivamente “XX.XX.”
Premesso che
1. Il Gruppo UBI ha deliberato di realizzare il progetto che prevede - in attuazione e a conferma degli indirizzi tracciati nel Piano Industriale di Integrazione del Gruppo UBI per il periodo 2007/2010 - l’integrazione e la riorganizzazione delle due attuali aziende di Leasing del Gruppo in un’unica fabbrica prodotto, mediante:
- la fusione per incorporazione di “BPU Esaleasing spa” in “SBS Leasing Spa ;
- la variazione della ragione sociale della società incorporante in “UBI Leasing Spa”;
- il trasferimento da UBI Leasing Spa a UBI CentroSystem Spa del ramo d’azienda costituito dalle attività di Information Technology attualmente svolte da SBS Leasing Spa;
- l’accentramento delle attività di Auditing presso l’Area Auditing di Capogruppo;
- la parziale dismissione delle attività di Back Office svolte presso le agenzie.
2. In relazione a quanto sopra, con lettera del 9 maggio 2008, da intendersi qui come integralmente riportata e trascritta, le Aziende hanno fornito alle XX.XX. l’informativa prevista dall’art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428, come modificato dal D.lgs 18/2001, nonché dalla disciplina contrattuale in materia di rilevanti riorganizzazioni che coinvolgono una pluralità di aziende facenti parte del medesimo Gruppo, riguardante la programmata integrazione e riorganizzazione delle due attuali aziende di Leasing del Gruppo, dando così avvio alle procedure previste dalle normative appena citate;
3. Su richiesta delle XX.XX. si è dato corso ai confronti previsti dalle normative di legge e contrattuali, e i relativi incontri fra le Delegazioni delle Aziende e quella delle XX.XX. si succedevano dal 20 maggio 2008 sino alla data del presente Accordo;
4. Le Parti nel darsi atto di avere sviluppato nel corso della procedura un ampio e approfondito confronto in ordine alle modalità di realizzazione della manovra illustrata nell’informativa di cui al precedente punto 2 e alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali nei confronti del Personale derivanti dalla stessa manovra;
convengono e stipulano quanto segue:
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Dichiarazione delle Aziende
Le operazioni programmate e descritte rispondono all’esigenza di raggiungere una maggiore competitività del Gruppo nel settore di pertinenza delle due aziende attraverso l’unificazione delle attività di Leasing in un’unica Società fortemente specializzata rivolta allo sviluppo delle attività core sia in tutta la Rete distributiva del Gruppo, sia sul mercato esterno.
L’integrazione delle due aziende consentirà altresì l’accentramento delle attività, l’uniformità dei processi e del sistema informativo e la razionalizzazione dei modelli distributivi con il conseguente raggiungimento di sinergie amministrative e societarie.
Le Aziende confermano che alle operazioni societarie descritte al punto 1 delle premesse si darà corso con le modalità e le tempistiche indicate nel progetto, così come illustrato nell’informativa citata al precedente punto 2 delle già richiamate premesse e in quella fornita alle XX.XX. nell’ambito della procedura da cui questo Accordo deriva.
Sezione I
Normativa per i Dipendenti BPU EsaLeasing che passeranno a SBS Leasing in virtù della fusione per incorporazione oggetto del presente Accordo
Art. 1
Rapporti di lavoro in corso
I rapporti di lavoro dei Dipendenti di BPU EsaLeasing, dalla data di decorrenza degli effetti giuridici dell’operazione, proseguiranno senza soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., con SBS Leasing, con conservazione delle anzianità di servizio e convenzionali maturate al momento del passaggio nonché di tutti i diritti soggettivi acquisiti; pertanto, il servizio che sarà prestato presso UBI Leasing sarà considerato ad ogni fine connesso all’anzianità aziendale come continuazione di quello prestato presso BPU EsaLeasing.
Il trattamento di fine rapporto maturato che risulti nelle disponibilità di BPU EsaLeasing, e non già eventualmente versato a forme di previdenza complementare o all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, passerà in capo a UBI Leasing.
Con riferimento alle eventuali ferie arretrate e le ore accumulate nella Banca delle Ore alla data di decorrenza degli effetti della fusione per incorporazione, UBI Leasing subentrerà in tutte le posizioni di debito/credito della società incorporata nei confronti del Personale interessato dalla fusione.
UBI Xxxxxxx riconoscerà a tutti i Dipendenti interessati dall’incorporazione il complessivo trattamento contrattuale nazionale e aziendale in essere presso la stessa, sia sotto l’aspetto economico sia normativo, con decorrenza dalla data del passaggio, salvo quanto espressamente previsto dal presente Accordo.
*****
Con riferimento al Personale oggetto della presente sezione - al fine di assicurare la continuità del supporto commerciale fornito alle Banche Rete, che costituirà la metodologia target di UBI Leasing per la commercializzazione del prodotto Leasing tramite “Leasing on Line” per tutte le Banche del Gruppo e tenuto conto dei tempi necessari, da un lato al consolidamento della nuova struttura operativa, dall’altro alla piena acquisizione da parte delle Banche Rete delle connesse operatività - è previsto il mantenimento su Bergamo, almeno fino al 31/12/2010, di un presidio operativo, comprensivo delle attività relative al servizio di Customer Care, presso il quale saranno allocate inizialmente almeno 25 Risorse. Dette Risorse manterranno tale allocazione almeno fino al 31/12/2010. L’articolazione organizzativa a regime del suddetto presidio, sarà oggetto di successiva comunicazione agli Organismi Sindacali Aziendali.
Art. 2
Norme per la regolamentazione del trasferimento dei rapporti di lavoro
Le Parti espressamente convengono che:
a) Ticket pasto
Ciascun Dipendente proveniente da BPU EsaLeasing continuerà a percepire l’importo del ticket pasto in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo fatti salvi i Dipendenti che saranno allocati presso le strutture di Brescia, ai quali – a decorrere dal mese successivo alla allocazione presso le strutture di Brescia – sarà corrisposto il buono pasto nella misura tempo per tempo prevista presso UBI Leasing.
b) Premio di fedeltà
I Dipendenti di provenienza BPU EsaLeasing con una anzianità di servizio effettivo in quest’ultima società superiore a 20 anni e che non abbiano ancora percepito nella stessa il premio di fedeltà previsto – presso BPU EsaLeasing - per il raggiungimento del 25° anno di anzianità, manterranno il diritto al riconoscimento del premio vigente presso la società incorporante alla maturazione del venticinquesimo anno di anzianità.
c) Previdenza Complementare
I Dipendenti interessati dall’operazione di fusione per incorporazione di cui al presente accordo potranno optare per:
1. mantenere l’iscrizione alla Forma Previdenziale cui sono attualmente iscritti per la costruzione delle relative prestazioni previdenziali, fermo restando da parte di UBI Leasing e del Lavoratore il versamento della rispettiva contribuzione secondo le aliquote attualmente versate sulle singole posizioni individuali.
Per consentire tale permanenza, UBI Xxxxxxx provvederà a comunicare al Fondo Pensione di cui sopra il proprio impegno a proseguire nella contribuzione e nelle altre incombenze che le competono come datore di lavoro, prestandosi anche per l’eventuale espletamento delle formalità di adesione e/o funzionamento richieste dallo Statuto vigente.
2. richiedere l’adesione alla Forma Previdenziale attualmente in essere per il Personale dipendente di SBS Leasing fermo restando:
- il mantenimento della eventuale qualità di vecchio iscritto in caso di trasferimento della sua posizione a sensi dell’art. 10 c. 1 lett. a) del D.Lgs 124/94 e successive integrazioni/modifiche, in conformità alle previsioni dello Statuto e del Regolamento;
- l’adozione delle basi di calcolo e delle altre modalità attualmente in essere per il Personale assunto da SBS Leasing;
- il versamento della rispettiva contribuzione secondo le aliquote aziendali attualmente versate sulle singole posizioni individuali da BPU EsaLeasing.
- il ricalcolo delle aliquote di contribuzione nel caso in cui, a fronte del cambiamento delle basi di calcolo e delle altre modalità sopra citate, ciò sia necessario per mantenere l’invarianza del valore della contribuzione.
3. La contribuzione a carico dell’azienda sulle singole posizioni individuali non sarà comunque inferiore al 3%.
d) Assistenza Sanitaria, Polizza infortuni
I Dipendenti di BPU EsaLeasing, a decorrere dalla data di efficacia dell’operazione di fusione per incorporazione, saranno destinatari delle coperture assicurative in vigore presso UBI Leasing.
Al fine di evitare carenze di prestazioni, UBI Leasing si impegna a mantenere in essere fino a tutto il 05/07/2009 le coperture sanitarie attualmente vigenti per i Dipendenti provenienti da BPU EsaLeasing, con analoghe modalità.
Su richiesta di una delle Parti, le stesse si incontreranno prima della scadenza sopraindicata per valutare eventuali problematiche.
e) Inquadramenti
Ai Dipendenti che, al momento della sottoscrizione del presente accordo, rivestono il ruolo di Responsabile di servizio/ufficio e che hanno in corso di maturazione un avanzamento per automatismo ai sensi dell’art. 3 dell’accordo di BPU EsaLeasing del 19/9/2006, verrà riconosciuto l’avanzamento di cui sopra secondo le tempistiche, modalità e condizioni previste dallo stesso accordo del 19/9/2006.
Sezione II
Normativa per i Dipendenti di UBI Leasing
Art. 3
Normative aziendali applicabili
Le Parti espressamente convengono che:
a) Agevolazioni per i lavoratori studenti
in sostituzione delle previsioni attualmente vigenti presso l’incorporante e di quanto stabilito in materia dal CCNL, UBI Leasing riconoscerà a tutti i Dipendenti che frequentano la scuola media superiore o l’università i seguenti importi:
• borsa di studio a favore dei dipendenti che conseguano, dopo l’assunzione, il diploma di scuola media superiore, con esclusione dei titoli a carattere artistico: € 360,00;
• borsa di studio a favore dei dipendenti che conseguano, dopo l’assunzione, il diploma di laurea: € 520,00.
UBI Xxxxxxx riconoscerà inoltre a tutti i Dipendenti che frequentano la scuola media superiore
o l’università i seguenti importi:
• per la frequenza dell’anno di corso di scuola media superiore: € 103,00
• per il superamento dell’anno di corso di scuola media superiore: € 310,00;
• per l’iscrizione all’università: € 310,00;
• per l’ottenimento di almeno il 60% dei crediti formativi previsti dal piano di studi dell’anno accademico per cui viene richiesta: € 520,00.
b) Borse di studio per i figli dei Dipendenti
Sono introdotte, in sostituzione delle previsioni attualmente vigenti presso l’incorporante e di quanto stabilito in materia dal CCNL, le seguenti borse di studio per i figli dei Dipendenti:
• scuola primaria: € 125,00 per superamento dell’anno scolastico;
• scuola media inferiore: € 250,00 per superamento dell’anno scolastico, aumentata a € 285,00 per l’ultimo anno scolastico qualora venga conseguita la licenza con giudizio di “distinto” o “ottimo”;
• scuola media superiore: per gli studenti promossi al termine dell’anno scolastico (giugno) € 364,00, elevata a € 455,00 se la media dei voti ottenuti è di almeno 7/10; per gli studenti promossi a settembre (per i quali a giugno è sospeso il giudizio) € 128,00.
Gli importi di cui sopra saranno incrementati di € 63,00 nel caso di frequenza presso istituti situati in comune diverso da quello di residenza.
• Università: per l’ottenimento di almeno il 60% dei crediti formativi previsti dal piano di studi dell’anno accademico per cui viene richiesta € 313,00; per l’ottenimento di almeno l’80% dei crediti formativi previsti dal piano di studi dell’anno accademico per cui viene richiesta € 625,00. Agli iscritti al primo anno del corso universitario che non abbiano superato per lo stesso anno i crediti formativi sopra indicati sarà corrisposto l’importo di € 143,00.
Gli importi di cui sopra saranno incrementati di € 94,00 nel caso di frequenza presso istituti situati in comune diverso da quello di residenza.
Le Borse di studio possono essere concesse per un numero di volte non superiore a quello degli anni di durata del corso legale di studi previsto dai rispettivi ordinamenti scolastici.
Il riconoscimento della Borsa di studio è subordinato alla condizione che il beneficiario non percepisca altra borsa di studio analoga, salvo quelle erogate dalla Pubblica Amministrazione.
Le borse di studio vengono riconosciute, dopo la fine dell’anno scolastico o accademico di riferimento, nel mese di novembre.
c) Dipendenti che usufruiscono dei permessi della l. 104/1992
UBI Xxxxxxx riconoscerà a tutti i Dipendenti che sono destinatari della previsione in esame, 2 ulteriori giornate mensili di permesso retribuito.
d) Permessi
Sono introdotti, a favore del Personale appartenente alle Aree Professionali, i seguenti permessi retribuiti:
• 2 giorni in occasione della nascita/adozione del figlio;
• 2 giorni (anche frazionabili) per l’inserimento del figlio presso l’asilo nido o la scuola materna, se richiesto da queste strutture.
e) Maternità
nei casi di assenza per congedo di maternità o per congedo parentale ex art. 32; D.Lgs 151/2001, la contribuzione aziendale ai Fondi Pensione sarà calcolata con riferimento alla retribuzione mensile teorica che spetterebbe qualora presente in servizio effettivo.
f) Anticipi TFR
Ferme restando le condizioni e le misure previste dalla legge, UBI Leasing, quale condizione di miglior favore, riconoscerà ai dipendenti in servizio la possibilità di richiedere l’anticipo del TFR maturato anche per le seguenti fattispecie:
• manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ristrutturazione e/o risanamento conservativo dell’abitazione di residenza in cui abbia domicilio da almeno 5 anni, previa presentazione di adeguata documentazione di spesa (preventivi e fatture comprensive di IVA);
• matrimonio del dipendente o del/la figlio/a anche adottivo/a, fino ad un massimo di
15.000 euro lordi; la documentazione necessaria sarà il certificato di matrimonio e l’importo sarà soddisfatto nella misura massima sopra indicata, purché maturato;
• acquisto di autovetture intestate al dipendente con erogazione massima di 8.000 euro lordi; la documentazione necessaria sarà il certificato di proprietà.
g) Malattia
In caso di non ripetuta assenza dal lavoro per un massimo di un giorno, causata da malattia per la quale il dipendente non ritenga necessario rivolgersi al medico, la società non richiederà la presentazione della relativa giustificazione sanitaria.
h) Inquadramenti
Per il Personale al quale sarà attribuito il ruolo di Responsabile di Servizio/Funzione sarà applicato il seguente inquadramento:
• QD – 1^ livello: dall’adibizione;
• QD – 2^ livello: dopo 4 anni dall’adibizione.
Fermo quanto previsto all’articolo 2, punto e) del presente accordo, ai fini della maturazione degli inquadramenti di cui sopra sarà considerata l’anzianità maturata nel ruolo, a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di fusione, ovvero dal momento dell’adibizione.
i) Part time
A tutto il Personale di UBI Xxxxxxx con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà mantenuto il contratto part-time in essere, con la stessa articolazione di orario per tutto l’anno 2008 o comunque fino alla naturale scadenza se questa si verifichi oltre tale data. UBI Leasing, per tutto il Personale si dichiara disponibile inoltre ad accogliere le eventuali richieste di rinnovo di un ulteriore anno dei contratti in essere.
UBI Xxxxxxx si attiverà inoltre per l’accoglimento delle domande di Part Time giacenti alla data del presente accordo, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive.
l) art. 4 dell’accordo XXX XxxXxxxxxx xxx 00/0/0000
XXX Xxxxxxx riconoscerà ai Dipendenti in servizio alla data di decorrenza giuridica dell’operazione di fusione le previsioni di cui all’art. 4 dell’accordo XXX XxxXxxxxxx xxx 00/0/0000 secondo I criteri e le modalità ivi stabilite.
Sezione III
Normativa per i Dipendenti UBI Leasing che passeranno a UBI Centrosystem in virtù della cessione di ramo d’azienda oggetto del presente Accordo
Art. 4
Rapporti di lavoro in corso
Dal trasferimento di ramo d’azienda IT conseguirà il passaggio da UBI Leasing a UBI Centrosystem di tutte le attività, i diritti e gli obblighi inerenti al ramo ceduto, ivi compresi quelli attinenti ai rapporti di lavoro col Personale in carico al ramo d’azienda stesso alla data del loro trasferimento, che attualmente ammontano a 9 unità.
Il trattamento di fine rapporto maturato che risulti nelle disponibilità di UBI Leasing, e non già eventualmente versato a forme di previdenza complementare o all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, passerà in capo a UBI Centrosystem.
Con riferimento alle eventuali ferie arretrate e le ore accumulate nella Banca delle Ore alla data di decorrenza del trasferimento di ramo d’azienda, UBI Centrosystem subentrerà in tutte le posizioni di debito/credito della società cedente nei confronti del Personale interessato dalla cessione.
UBI Centrosystem riconoscerà a tutti i Dipendenti interessati dal trasferimento di ramo d’azienda IT il complessivo trattamento contrattuale nazionale e aziendale in essere presso la stessa, sia sotto l’aspetto economico sia normativo, con decorrenza dalla data del passaggio, salvo quanto espressamente previsto dal presente Accordo.
Qualora pervenissero entro il 31/12/2008, da parte del Personale interessato dalla cessione di ramo d’azienda IT da UBI Leasing a UBI Centrosystem, richieste di trasferimento verso unità organizzative collocate su territori più prossimi alla residenza, UBI Banca e UBI Centrosystem si attiveranno per ricercare, di concerto con UBISS, soluzioni idonee a consentire la ricollocazione delle Risorse che siano in possesso di professionalità fungibili, previo adeguato periodo di affiancamento presso UBI Centrosystem, con lavoratori che abbiano analoghe professionalità, operanti presso le Aziende del Gruppo.
In particolare, fermo restando quanto sopra, tale ricollocazione avverrà:
• presso strutture collocate nei territori di Brescia (preferibilmente) e Bergamo;
• entro il primo semestre del 2009;
• per almeno cinque delle Risorse in esame.
Nota a verbale
Ai Dipendenti trasferiti ad UBI Centrosystem per effetto della cessione di ramo d’azienda di cui alla presente sezione si applicano le previsioni di cui all’articolo 14 del Protocollo
Sindacale 14/9/2006 (UBI Centrosystem), nonché dell’art. 3 del Protocollo di intesa sindacale del 14/8/2007, per quanto applicabili ai Dipendenti di UBI Centrosystem.
Art. 5
Norme per la regolamentazione del trasferimento dei rapporti di lavoro
Le Parti espressamente convengono che:
a) Premio di fedeltà
Le previsioni vigenti presso UBI Centrosystem su quanto in oggetto non troveranno applicazione nei confronti dei Dipendenti di provenienza SBS Leasing che abbiano già percepito il premio di fedeltà previsto per il compimento del 20° anno di anzianità.
b) Previdenza Complementare
I Dipendenti destinati a passare a UBI Centrosystem in virtù del trasferimento di ramo d’azienda sopra indicato manterranno, salvo manifestazione di volontà diversa da parte degli interessati, l’iscrizione alla Forma Previdenziale cui sono attualmente iscritti per la costruzione delle relative prestazioni previdenziali, fermo restando da parte di UBI Centrosystem e del Lavoratore il versamento della rispettiva contribuzione mantenendo invariate le relative aliquote, basi di calcolo e modalità oggi vigenti.
Per consentire tale permanenza UBI Centrosystem provvederà ad inoltrare alla Forma Previdenziale di che trattasi la propria richiesta di proseguire nella contribuzione e nelle altre incombenze che le competono come datore di lavoro, prestandosi anche per l’eventuale espletamento delle formalità di adesione e/o funzionamento richieste dallo Statuto vigente della Forma di che trattasi.
c) Assistenza Sanitaria, Polizza infortuni e Polizza vita
I Dipendenti di UBI Leasing, a decorrere dalla data di efficacia dell’operazione di trasferimento di ramo d’azienda, potranno optare, entro il 31/12/2008, per il mantenimento della forma di copertura sanitaria cui aderiscono presso SBS Leasing ovvero per l’acquisizione delle analoghe forme presso UBI Centrosystem.
Gli stessi Dipendenti di cui sopra, a decorrere dalla data di efficacia dell’operazione di trasferimento di ramo d’azienda, saranno destinatari della copertura assicurativa Polizza Infortuni attiva presso UBI Centrosystem.
Gli stessi Dipendenti che attualmente abbiano volontariamente già aderito, con premio a proprio carico, alla ”Polizza Vita” attiva presso SBS Leasing potranno mantenere tale copertura assicurativa alle condizioni tempo per tempo stabilite dalla polizza medesima, sempre con premio a proprio carico. Per consentire tale permanenza UBI Centrosystem provvederà ai necessari adempimenti nei confronti della Compagnia di Assicurazione.
Sezione IV
Ricadute sul Personale
Art. 6
Efficientamento di Risorse
Dalla fusione delle due società deriva la necessità di procedere all’efficientamento di circa 44 posizioni di lavoro.
Le Parti convengono che a tale efficientamento si proceda in modo che esso non determini, per quanto possibile, conseguenze socio-economiche negative, e a tale proposito si sono accordate per procedere secondo quanto di seguito indicato.
A conferma di quanto previsto dal Piano di Integrazione del Gruppo UBI per il periodo 2007 – 2010, si conviene che per la gestione degli efficientamenti in esame si farà ricorso alla mobilità infragruppo, prevedendo l’utilizzo - tra gli strumenti previsti dall’art. 17 del vigente
CCNL e ai sensi e per gli effetti dello stesso articolo – del distacco e del passaggio volontario tra le società del Gruppo, in particolare:
Distacco
Dopo essersi confrontate in merito alla peculiare situazione del Lavoratore in distacco – chiamato ad espletare la sua prestazione di lavoro dipendente nei confronti di un soggetto diverso da quello titolare del suo contratto di lavoro – Le Parti hanno concordato sulla necessità di individuare a favore dei Dipendenti distaccati un adeguato supporto di garanzie e di certezze, in particolare:
▪ la situazione normativa complessiva del Dipendente non subirà pregiudizio di sorta per effetto del suo passaggio in distacco, né differenziazione alcuna rispetto a quella degli altri Dipendenti in servizio presso l’Azienda distaccante, in ragione di qualsiasi titolo o causa diversi dal CCNL;
▪ il rapporto di lavoro dei Dipendenti distaccati continuerà ad essere regolato dalla normativa nazionale ed aziendale tempo per tempo vigente presso l’Azienda distaccante (esempio: Premio Aziendale, mobilità e altra normativa di radice aziendale anche contrattualizzata nel futuro tra distaccante e le OOSS di tale Azienda) per le rispettive categorie di appartenenza;
▪ in relazione agli obblighi di subordinazione per l’espletamento della prestazione di lavoro dipendente, il Lavoratore distaccato si riporterà alle linee direttive e gestionali dell’Azienda distaccataria, cui compete la responsabilità di impulso e di indirizzo organizzativo con gli altri poteri/doveri connessi alla titolarità della struttura produttiva;
▪ il distacco del Dipendente dovrà essere attuato senza che la separazione giuridica tra aziende, né quella gestionale e pratica tra le rispettive strutture organizzative, possa in qualunque modo rappresentare una barriera alle opportunità di sviluppo professionale del Collaboratore;
▪ le attività prestate, le competenze acquisite e l’esperienza accumulata dai Dipendenti distaccati dovranno essere valutate ed essere prese in considerazione a tutti gli effetti, ai fini delle opportunità di sviluppo e delle occasioni professionali che si apriranno in futuro nella distaccante, come patrimonio della stessa;
▪ l’Azienda distaccataria e la distaccante si impegnano a porre e mantenere in essere accurate formule di collaborazione nella gestione del rapporto di lavoro del Dipendente in distacco, al fine di procurare che questi possa continuare con effettività ad essere destinatario delle stesse opportunità nonché del medesimo grado di considerazione per le necessità personali e di sviluppo, di cui sono beneficiari i Dipendenti della distaccante;
▪ l’Azienda distaccataria e la distaccante si impegnano affinché la condizione di distacco non costituisca, per il lavoratore interessato, limite alla partecipazione ad idonei percorsi formativi che, nel valorizzare le esperienze già acquisite, ne supportino tempo per tempo l’aggiornamento ed il completamento delle conoscenze/competenze e lo sviluppo professionale e di carriera;
▪ viene confermata in capo ai Dirigenti Sindacali dell’Azienda distaccante, anche per i Dipendenti distaccati, la piena titolarità delle funzioni di rappresentanza e negoziazione così come la competenza degli stessi in merito a tutte le problematiche attinenti alle attività di lavoro oggetto del distacco;
▪ viene riconosciuto il diritto di partecipare alle assemblee indette presso l’azienda distaccante ovvero distaccataria in relazione agli argomenti all’ordine del giorno e ferme restando le norme vigenti in materia.
Mobilità Infragruppo
Con riferimento ai passaggi volontari infragruppo da supportare, ove necessario, anche con interventi di formazione e riconversione delle Risorse, UBI Leasing potrà definire, d’intesa con gli interessati e con la Capogruppo, passaggi volontari da UBI Leasing verso altre Società del Gruppo, valutate le esperienze e le competenze professionali delle Risorse interessate e i fabbisogni di organico delle Società del Gruppo medesime.
In relazione a quanto sopra, il passaggio del Dipendente da UBI Leasing ad altra Società del Gruppo potrà essere attuato – su base volontaria – senza che la separazione giuridica tra Aziende venga considerata come barriera alle opportunità di sviluppo professionale e di quant’altro per il Dipendente stesso, e fermo restando che il Lavoratore conserverà nella nuova Azienda i diritti soggettivi acquisiti, le anzianità convenzionali e di servizio maturate, e la stessa riconoscerà trattamenti complessivamente equivalenti – salvo miglioramenti – a quelli di cui il Dipendente beneficiava in UBI Leasing.
Le Parti convengono la seguente regolamentazione per la presentazione e l’esame delle domande di mobilità infragruppo presentate dal Dipendente:
- la domanda va presentata direttamente all’Azienda di appartenenza e indirizzata per conoscenza all’Area Risorse Umane della Capogruppo e, ove già individuata dall’interessato, anche all’Azienda di destinazione;
- la domanda deve specificare i motivi della richiesta;
- l’Azienda fornirà riscontro entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, specificando in caso di impossibilità di immediata accettazione un proprio giudizio sulle possibilità che l’accoglimento possa avvenire per il futuro.
*****
Mobilità Territoriale
UBI Leasing si impegna a contenere, per quanto possibile, la mobilità territoriale, adottando soluzioni che tengano in considerazione le particolari situazioni personali e familiari, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo parziale – per i quali ultimi, compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative, si cercherà di contenere la mobilità entro un raggio di 75 km a/r dalla residenza - e i beneficiari delle previsioni di cui alla legge 104/1992, previa valutazione della situazione familiare e personale dell’interessato, anche in funzione della presenza sul territorio delle unità operative delle Società del Gruppo.
Con riferimento alle Risorse interessate dall’efficientamento di cui al presente articolo – anche in funzione della presenza sul territorio delle Banche / Aziende appartenenti al Gruppo UBI Banca – le Aziende si impegnano, nella misura complessiva di 30 Risorse circa, ad individuare soluzioni per la riallocazione del Personale interessato presso Aziende del Gruppo UBI. Di queste, in particolare:
a. per 4 Risorse circa delle eccedenze di cui sopra, nell’ambito della Regione della attuale sede di lavoro e delle Province ad essa limitrofe;
b. per 26 Risorse circa delle eccedenze di cui sopra, nell’ambito della Provincia della attuale sede di lavoro e nei Comuni ad essa limitrofi, fatti salvi i trasferimenti disposti dalle sedi di lavoro di Brescia e Bergamo verso unità organizzative dei comuni di Bergamo, Brescia e Milano.
Fermo restando quanto sopra, l’Azienda metterà a disposizione dello stesso Personale, in caso di mantenimento dell’attuale residenza, il seguente strumento sostitutivo delle previsioni in materia del CCNL:
Indennità mensile di trasferimento
in via eccezionale ed irripetibile - ed escludendo che tale previsione, traente origine dalle particolari e verificate condizioni che ne fanno da premessa, possa determinare in alcun modo precedente o riferimento normativo per la presente e successive procedure contrattuali - in caso di trasferimento che comporti un allontanamento dalla residenza superiore o uguale a 250 km (andata e ritorno) una indennità mensile pari ad € 450 lordi da erogarsi, a partire dal mese successivo alla data di ricollocazione, secondo le seguenti modalità:
▪ l’erogazione cessa con il venir meno dei motivi che la giustificano, ivi compreso il trasferimento, a distanza inferiore ai 250 km (andata e ritorno) dal luogo di lavoro, della propria residenza da parte del Lavoratore interessato;
▪ l’indennità non spetta in caso di assenza dal servizio superiore al mese che non sia dovuta a ferie o malattia o a maternità (limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria);
▪ l’indennità sarà riconosciuta per dodici mensilità annue e non è computata nella retribuzione utile al calcolo del TFR.
Art. 7
Mobilità territoriale
In materia di mobilità territoriale, con esclusivo riferimento alle operazioni societarie oggetto del presente accordo e di cui ai punti 1) e 2) delle Premesse, ai Lavoratori interessati dalla fusione per incorporazione di BPU EsaLeasing in SBS leasing, dalla cessione di ramo d’azienda IT da UBI Leasing a UBI Centrosystem, dall’accentramento dell’Auditing e dai processi di efficientamento di cui al precedente articolo – ferma restando la non cumulabilità con il trattamento straordinario di indennità mensile di trasferimento di cui al precedente articolo per il Personale che dovesse beneficiare di quest’ultima previsione - saranno applicati i seguenti trattamenti economici:
Indennità di Mobilità
Per i trasferimenti – anche conseguenti allo spostamento di unità operativa - che comportano un allontanamento dalla residenza nei termini sottoindicati - e a condizione che il Dipendente non sia assegnatario di autovettura aziendale - vengono corrisposte le seguenti indennità mensili:
Oltre 40 e fino a 80 km andata e ritorno 120,00 Euro mensili Oltre 80 e fino a 150 km andata e ritorno 240,00 Euro mensili Oltre 150 km andata e ritorno 340,00 Euro mensili
La distanza viene calcolata in base al tragitto più breve tra l’indirizzo della residenza del Lavoratore, o dall’indirizzo della unità operativa più vicina alla residenza stessa se questa è più prossima alla attuale sede di lavoro, e l’indirizzo dell’unità organizzativa di destinazione. Il calcolo viene effettuato tramite l’utilizzo del sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.
L’indennità mensile viene corrisposta per 12 mensilità annue, con decorrenza dal giorno del trasferimento e non è computata nella retribuzione utile al calcolo del TFR.
L’indennità mensile non spetta in caso di assenza dal servizio superiore al mese che non sia dovuta a ferie o malattia o a maternità (limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria) e cessa con il venir meno dei motivi che la giustificano.
UBI Leasing e la Capogruppo si impegnano altresì ad avviare colloqui gestionali con tutto il Personale interessato dalla fusione per incorporazione di BPU EsaLeasing in SBS leasing, nonché con il Personale interessato dalla cessione di ramo IT da UBI Leasing a UBI Centrosystem, entro il 30/07/2008 e comunque prima della comunicazione dell’eventuale trasferimento, anche al fine di valutare le ricadute derivanti dalla mobilità territoriale.
Mobilità Territoriale connessa alla fusione per incorporazione di BPU EsaLeasing in SBS leasing
UBI Leasing conferma la disponibilità a consentire l’utilizzo di navette aziendali attive sulla tratta Bergamo-Brescia (AR). A tal fine, UBI Leasing consentirà ai Dipendenti provenienti da BPU EsaLeasing che ne facciano richiesta, articolazioni di orario giornaliero nella fascia oraria 8,30 – 17,00.
Art. 8
Accentramento delle attività di Auditing presso la Capogruppo
Le Parti convengono che all’accentramento presso la Capogruppo delle attività di Auditing, così come descritto nell’informativa già citata al punto 2 delle premesse del presente Accordo, si farà ricorso - analogamente a quanto previsto all’articolo 6 - all’utilizzo del distacco e della mobilità infragruppo.
Art. 9
Formazione e riqualificazione professionale
Le Parti concordano che, nell’ottica di valorizzazione del patrimonio umano e professionale già presente in azienda, verrà data particolare rilevanza agli strumenti ed ai percorsi della formazione tecnico–professionale del Personale, con specifica attenzione ai processi di riconversione e riqualificazione professionale.
Particolare focus formativo verrà attuato per il Personale interessato dai processi di mobilità funzionale; le attività formative dovranno consentire l’accrescimento delle competenze professionali proprie del ruolo che i Dipendenti andranno a ricoprire.
Gli interventi formativi si collocano nell’ambito del processo di ristrutturazione e di riorganizzazione e possono rientrare tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti nazionali, comunitari e contrattuali, previo confronto con I competenti Organismi Sindacali Aziendali e sottoscrizione, ove previsto, dei relativi accordi sindacali aziendali.
Le Parti si danno atto altresì che ricorrono tutti i requisiti affinché l’azienda presenti, in forza dell’accordo odierno, fino a tutto il 2010, istanza di accesso ai finanziamenti di cui all’art. 5, primo comma, lettera a), punto 1 del D.M. n. 158/2000 dei programmi formativi per la riconversione e riqualificazione del Personale coinvolto nei programmi di cui trattasi.
Art. 10
Incontri di verifica
Incontri di verifica sull’applicazione di quanto previsto dal presente accordo – anche con particolare riferimento all’andamento del presidio su Bergamo di cui all’art. 1 - potranno essere richiesti a UBI Leasing congiuntamente da parte degli Organismi Sindacali Aziendali.
Ai predetti incontri di verifica potranno partecipare tutte le XX.XX. firmatarie del presente accordo, anche se non titolari di RSA presso UBI Leasing. In quest’ultimo caso, la partecipazione sarà garantita tramite la presenza di un delegato della Delegazione Sindacale di Gruppo.
Letto, confermato e sottoscritto.
UNIONE DI BANCHE ITALIANE Scpa
SBS LEASING Spa
BPU ESALEASING Spa
UBI CENTROSYSTEM Spa
DIRCREDITO
FABI
FALCRI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
UGL CREDITO
XXX.XX