Dipartimento Amministrativo
Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitano
Settore Servizi Appaltati e Prodotti Economali
Il direttore
COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA
CAPITOLATO SPECIALE
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AZIENDE SANITARIE DELL’AREA XXXXX XXXXXX CENTRALE E MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. x00.000.0000000 - fax x00.000.0000000 Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx Codice fiscale e Partita Iva 02406911202
INDICE
Articolo 1 Premesse e oggetto della gara 3
Articolo 2 Normativa di riferimento 4
Articolo 3 Descrizione dei principali profili professionali da ricoprire e requisiti richiesti 4
Articolo 4 Trattamento retributivo 6
Articolo 5 Modalità organizzative di svolgimento del servizio 6
Articolo 6 Periodo di prova 9
Articolo 7 Controlli e Verifiche 10
Articolo 8 Costo del servizio 10
Articolo 9 Durata e applicazione dell’Accordo Quadro 14
Articolo 10 Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale somministrato 14
Articolo 11 Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta 15
Articolo 12 Esecuzione del contratto 16
Articolo 13 Obbligo di riservatezza dei dati 16
Articolo 14 Penalità 17
Articolo 15 Risoluzione del contratto 17
Articolo 16 Responsabilità 18
Articolo 17 Scioperi e cause di forza maggiore 19
Articolo 18 Fatturazione e pagamento 19
Articolo 19 Modifiche del contratto e subappalto 22
Articolo 20 Clausola sociale 23
Articolo 21 Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna 23
Articolo 22 Controversie e Foro competente 25
Articolo 1 Premesse e oggetto della gara
La procedura in oggetto è finalizzata all’individuazione di un’Agenzia per il Lavoro con cui stipulare un Accordo Quadro, come definito dagli artt.3, comma 1 lett.iii) e 54 del D.Lgs 50/2016 (di seguito anche “Codice Appalti”) per la successiva conclusione di contratti di somministrazione di personale eventualmente necessario in corso di vigenza dell’Accordo stesso.
L’appalto è riservato alle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all’art.4 del D.Lgs 276/2003 e s.m.i., appositamente iscritte all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La stazione appaltante è l’Azienda USL di Bologna – Servizio Acquisti Metropolitano - in qualità di centrale di committenza per le Aziende Sanitarie dell’’Area Xxxxx Xxxxxx Centrale, sotto riportate:
1. Azienda USL di Bologna
2. Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna
3. Azienda USL di Imola
4. Istituto Ortopedico Rizzoli
5. Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.
6. Azienda USL di Ferrara.
Ogni singola Azienda Sanitaria partecipante stipulerà i propri contratti di fornitura e gestirà autonomamente il servizio, provvederà al pagamento delle fatture dopo riscontro di regolarità e intratterrà tutti i rapporti giuridici con la ditta appaltatrice.
Il valore stimato dei Contratti è di € 30.194.450,00, IVA esclusa, da intendersi in ogni caso comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi. Detto importo ha carattere presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste nell’ambito dei singoli contratti di somministrazione che saranno emessi e sulla base dell’effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro. Tale importo pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per le Aziende. Il suddetto valore include altresì la commissione di agenzia (aggio d’Agenzia), che sarà oggetto di ribasso, come meglio specificato nella documentazione di gara.
L’Istituto Ortopedico Rizzoli potrà richiedere altresì di acquisire del personale da destinare, in xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - struttura “Villa Santa Xxxxxx” di Bagheria (PA).
In esecuzione degli obblighi contrattuali che andrà ad assumere con il presente contratto, l’Agenzia aggiudicataria si impegna ad attivare, su richiesta delle Aziende Sanitarie, sopra riportate, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale per situazioni di ordine, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo del personale dipendente e per garantire standard definiti di prestazioni sanitarie ed assistenziali.
Le figure professionali che potranno principalmente essere oggetto della somministrazione sono
quelle descritte ed elencate al successivo art.3, e l’Agenzia aggiudicataria è comunque obbligata a provvedere alla somministrazione di personale appartenente a ruoli/profili professionali diversi che si dovesse rendere necessaria per fronteggiare le esigenze e le situazioni sopra richiamate. In tale ultimo caso si provvederà ad applicare il moltiplicatore definito in sede di offerta ai livelli retributivi stabiliti dal C.C.N.L. comparto sanità.
I tassi di assenteismo del personale possono essere rilevati sui siti web di ogni singola Azienda Sanitaria nella sezione “Amministrazione trasparente”.
La procedura di gara non prevede la suddivisione in lotti funzionali per i seguenti motivi:
1. I vantaggi di avere un unico interlocutore, data la specificità e la specializzazione del personale richiesto (compresa la sua formazione), consente dal punto di vista organizzativo di far ruotare il personale dell’Operatore Economico tra le varie Aziende e gestire eventuali situazioni di emergenza manifestatasi in alcune di esse, data la presenza di servizi sanitari interaziendali
2. L’importo di gara e i criteri di partecipazione sono tali da non creare discriminazioni, in termini di accesso al mercato, tra grandi, piccole e medie imprese e non ostacolano la partecipazione né alterano anormalmente la concorrenza;
Articolo 2 Normativa di riferimento
Il presente appalto, oltre che dal relativo bando di gara e dal presente capitolato, è regolato dal D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., dalla normativa vigente in materia di somministrazione di lavoro, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria (comparto sanità) e dal Codice Civile.
Articolo 3 Descrizione dei principali profili professionali da ricoprire e requisiti richiesti
I profili professionali da ricoprire sono, a puro titolo esemplificativo:
Ruolo Sanitario riferibile a:
Categoria D : personale infermieristico
Categoria D: personale tecnico sanitario e della riabilitazione
Agli altri ruoli/profili professionali si farà ricorso in caso di urgenza/emergenza essenzialmente per garantire la continuità dei servizi.
I requisiti richiesti sono quelli di seguito riportati:
Ruolo Sanitario Profilo personale Infermieristico: Infermiere Professionale e Ostetrica
Gli operatori dovranno essere in possesso di: COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
a) laurea in infermieristica ovvero diploma universitario di infermiere, o i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale, ovvero decreto di equipollenza del titolo conseguito all’estero
b) Iscrizione al relativo albo professionale
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO OSTETRICA
a) laurea in ostetricia ovvero diploma universitario di ostetrica, o i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale, ovvero decreto di equipollenza del titolo conseguito all’estero
b) Iscrizione al relativo albo professionale
Xxxxx Xxxxxxxxx Profili: personale tecnico sanitario e personale della riabilitazione Gli operatori dovranno essere in possesso di:
a) Laurea corrispondente alla figura professionale sanitaria richiesta, o i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale, ovvero decreto di equipollenza del titolo conseguito all’estero
b) Iscrizione al relativo albo professionale
Rapporto di lavoro esclusivo
Il personale fornito dall’Agenzia aggiudicataria non deve essere titolare, per tutto il periodo lavorativo, di alcun rapporto di lavoro dipendente con il S.S.N., né essere stato dipendente e cessato con diritto a pensione presso le Stazioni appaltanti negli ultimi tre anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto;
A tal fine, dovrà presentare apposita autocertificazione.
Conoscenza della lingua italiana
Il personale fornito, oltre ai requisiti sopraccitati, se non di madre lingua italiana, dovrà possedere una buona competenza relazionale, tale da sostenere un normale colloquio con la persona ricoverata o assistita, con l’equipe infermieristica e medica e, inoltre, la capacità sia di redigere che di consultare velocemente tutta la documentazione specifica all’attività assistenziale;
Obblighi del soggetto aggiudicatario
L’Agenzia aggiudicataria dovrà trasmettere, entro 7 giorni dalla richiesta di fornitura, da parte
delle Aziende sanitarie richiamate in premessa, l’elenco dei nominativi, indirizzi, recapiti telefonici e curricula lavorativi del personale che sarà impegnato nello svolgimento delle attività/prestazioni oggetto del servizio.
L’aggiudicatario si impegna a fornire, su richiesta delle Aziende sanitarie, copia delle buste paga del personale somministrato, al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
Inoltre, l’aggiudicatario dovrà trasmettere (su richiesta) la seguente documentazione, di cui ai precedenti punti, come di seguito riportato per ciascun lavoratore utilizzato:
a) Idoneità sanitaria al lavoro in relazione alla qualifica posseduta senza limitazioni di sorta per i rischi lavorativi specifici in ambito ospedaliero, rilasciata da un medico competente in carta libera;
b) Certificato di qualifica professionale o del titolo di studio, in relazione alla qualifica richiesta, rilasciato dai competenti enti;
c) Autocertificazione in cui il singolo lavoratore dichiara di non deve esse titolare, per tutto il periodo lavorativo, di alcun rapporto di lavoro dipendente con il S.S.N. né essere stato dipendente e cessato con diritto a pensione presso le Stazioni appaltanti negli ultimi tre anni;
d) Dichiarazione, per ogni singolo lavoratore, in relazione alla conoscenza della lingua italiana, così come specificato al precedente punto;
e) Dichiarazione, per ogni singolo lavoratore, di avere assolto l’obbligo della formazione generale, come previsto dalla normativa specifica in materia.
f) Certificato di iscrizione all’ordine.
La documentazione dovrà pervenire agli Uffici/Servizi individuati da ogni Azienda Sanitaria per l’effettuazione delle opportune verifiche preliminari all’inserimento in servizio dei vari contingenti di personale.
In ogni caso, il personale non potrà prendere servizio senza il preventivo nulla-osta dei Servizi/Uffici individuati dalle Aziende Sanitarie.
Articolo 4 Trattamento Retributivo
Ai prestatori di lavoro temporaneo forniti, l'Agenzia aggiudicataria dovrà corrispondere un trattamento retributivo in tutte le sue componenti, non inferiore a quello stabilito dalle leggi e dal CCNL di comparto vigenti per il personale dipendente di uguale profilo professionale con anzianità iniziale.
Articolo 5 Modalità organizzative di svolgimento del servizio 5a) Aree di assegnazione del personale
La somministrazione dovrà avere inizio nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla richiesta (o
altro termine definito in sede di offerta), per il personale che ha già avuto il preventivo nulla-osta da parte dei competenti Uffici/Servizi di ogni Azienda Sanitaria salvo quanto previsto all’art. 10).
L’allocazione del personale avverrà a cura dei competenti Servizi/Uffici di ogni Azienda Sanitaria richiedente.
5b) Modalità organizzative
Le attività richieste dovranno essere svolte nelle 12 o nelle 24 ore per 7 giorni la settimana. Le turnazioni verranno definite mensilmente dai coordinatori sanitari/infermieristici dell’Unità Assistenziale/Servizio di ogni Azienda Sanitaria e potranno subire variazioni estemporanee.
L’orario di lavoro sarà definito sulla base delle necessità, come da CCNL del comparto Sanità.
Il personale dovrà garantire la presenza secondo la turnistica in uso presso le strutture sanitarie delle Aziende Sanitarie partecipanti al presente accordo quadro; le stesse aziende garantiranno che il suddetto personale fruisca di adeguati periodi di riposo tra i turni, in ottemperanza alle normative contrattuali e comunitarie vigenti.
Per quanto riguarda l’attività, potrà essere richiesta l’effettuazione di ore di lavoro aggiuntivo al debito orario.
E’ facoltà, sempre delle suddette Aziende, richiedere un impegno in pronta disponibilità con riferimento alle giornate feriali e festive, come da piano aziendale.
5c) Impegno richiesto
L’impegno contrattuale previsto è di 36 ore settimanali pro-capite in attività ordinaria secondo la turnazione propria del Servizio/Unità Assistenziale di assegnazione.
5d) Fornitura divise, calzature e “badge”
Sono a carico della committente la fornitura delle divise, delle calzature, del cartellino identificativo e del “badge” per la rilevazione delle presenze.
5e) Gestione del servizio
Ogni Azienda Sanitaria dovrà nominare un Coordinatore reperibile tutti i giorni nella fascia oraria 8
- 20, in grado di risolvere gli eventuali problemi connessi all’espletamento del servizio e relativi alla gestione.
Al momento dell’inserimento, il personale sarà oggetto di un periodo di orientamento/addestramento, equiparabile al periodo di prova retribuito, secondo quanto previsto dall’art.33 del CCNL per le Agenzie di Somministrazione (ad eccezione di particolari situazioni non prevedibili). La valutazione positiva consentirà all’operatore di proseguire nell’attività; viceversa, in caso di valutazione negativa, l’aggiudicatario si impegna a sostituire il lavoratore cessato con altro di pari qualifica professionale nei tempi definiti con la singola Azienda Sanitaria e comunque non oltre 7 giorni (o altro termine definito in sede di offerta) dalla prima richiesta; in caso di ritardo sarà applicata all’Agenzia aggiudicataria la penale prevista all’art.14 del presente capitolato speciale.
Motivo di valutazione negativa è considerata anche la non conoscenza della lingua italiana nei termini di cui all’art.3 del presente capitolato.
I Responsabili di Dipartimento/Distretto/Servizio, così come individuati da ogni singola Azienda Sanitaria, procederanno alla verifica dei tabulati delle presenze, preventivamente firmati dal Coordinatore/Responsabile infermieristico dell’Unità Assistenziale/Servizio richiamato al successivo articolo in merito ai controlli e verifiche, prima dell'invio della documentazione alla struttura che procederà alla liquidazione della fattura.
5f) Sostituzione del personale
Il personale dovrà svolgere i turni di lavoro secondo il principio della puntualità e dell’osservanza della programmazione mensile stilata dal Coordinatore dell’Unità Assistenziale di assegnazione.
In caso di mancata copertura dei turni, senza giustificato motivo (es. recesso/abbandono del servizio senza preavviso, ecc.), sarà applicata all’Agenzia aggiudicataria la penale prevista all’art.14 del presente capitolato, per ogni giorno in cui il servizio non è prestato.
In caso di assenza giustificata che si protragga oltre i sette giorni l’Agenzia è tenuta, su richiesta, a provvedere alla sostituzione. In caso di mancata sostituzione, a decorrere dall’ottavo giorno si applicherà la stessa penale di cui al paragrafo precedente.
L’aggiudicatario dovrà farsi carico di non reinserire in servizio il personale che abbia avuto forme morbose a carattere infettivo - diffusivo se non dopo i periodi e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente e con il nulla-osta del Medico Curante.
L’Azienda Sanitaria competente effettuerà verifiche/controlli sull’idoneità fisica dei prestatori di lavoro all’inizio e durante il periodo contrattuale.
In caso di dimissioni, l’Agenzia dovrà darne comunicazione tempestiva alla committenza, ove possibile, con almeno 15 giorni di preavviso e provvedere alla sostituzione entro 15 giorni dalla data di preavviso.
In caso di inadempienza si applica la sopraccitata penale.
5g) Osservanza di regole e regolamenti
Il prestatore di lavoro dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite da ogni singola Azienda Sanitaria per l’esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge, del contratto collettivo, di linee guida e protocolli emanati dalle suddette Aziende, nonché al rispetto delle regole deontologiche che disciplinano la singola e specifica professione sanitaria.
5h) Azioni disciplinari
L’azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro sarà esercitata dall’Agenzia fornitrice.
La singola Azienda Sanitaria provvederà quindi tempestivamente a comunicare le circostanze disciplinarmente rilevanti all’aggiudicataria, la quale le contesterà al lavoratore, a norma dell’art.7 della Legge n. 300/70.
Sempre l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di richiedere la sostituzione del personale la cui opera professionale sia ritenuta non confacente alle esigenze del servizio da svolgere o qualora venisse riscontrato un comportamento inaccettabile.
5i) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro
L’attività che il personale dovrà svolgere per le singole Aziende Sanitarie non comporta rischi da interferenza inerenti la salute e la sicurezza del lavoratore. Per lo svolgimento di attività corrette e per il controllo e la gestione del rischio di questi operatori, nelle diverse Aziende Sanitarie è richiesta l’applicazione dei protocolli, Istruzioni Operative e procedure presenti nelle Unità Assistenziali e si applicano, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e del CCNL per i lavoratori in somministrazione dell’ApL firmato il 27 febbraio 2014 e, in relazione alle attività lavorative che comportano il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 4, lett. f), della L. n. 196/97 e
s.m.i. e relativo D.M. 31.5.1999.
In particolare, come previsto dall’art.26, comma 1, lettera b, del richiamato D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo si forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare il personale oggetto del presente Accordo Quadro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: tale fascicolo è disponibile sui siti web di ogni singola Azienda Sanitaria.
5j) Rilevamento presenza
Verranno forniti dalla singola Azienda Sanitaria i badge per la rilevazione degli orari di timbratura. In caso di mancata timbratura (dovuta a dimenticanza, smarrimento, rottura o smagnetizzazione del badge) il singolo prestatore di lavoro dovrà immediatamente informare il Referente/Coordinatore della struttura interessata, così come definito nei precedenti punti.
5k) Servizio mensa
La fruizione del servizio mensa avverrà con le modalità e con il contributo a carico del prestatore di lavoro previsti per il personale dipendente.
Il prestatore di lavoro, se interessato, potrà usufruire della mensa aziendale, al di fuori dell’orario di servizio e solo per i giorni in cui è impegnato con turni di lavoro.
5l) Formazione e aggiornamento
Il personale dovrà essere istruito, formato e addestrato a cura della Agenzia aggiudicataria in relazione alle tipologie delle attività da svolgere, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto.
Le singole Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di mettere a disposizione giornate di formazione interna, gratuita, che i prestatori di lavoro potranno frequentare in orario di servizio senza riconoscimento di corrispettivo economico.
5m) Norme di comportamento ed estensione degli obblighi del Codice di comportamento
I prestatori di lavoro, inoltre, dovranno uniformarsi alle seguenti regole di comportamento:
• Corretto utilizzo della divisa di servizio secondo le linee guida aziendali;
• Condotta conforme ai principi di correttezza nei confronti degli utenti e verso il personale delle aziende sanitarie;
• Rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
• Osservanza del segreto professionale, dei Regolamenti Aziendali e della tutela della privacy;
• Rispetto puntuale della programmazione dell’attività formulata dal Referente/Coordinatore di riferimento;
• Rispetto delle indicazioni organizzative dei Referenti/Coordinatori.
Il personale somministrato deve rispettare il codice di comportamento delle amministrazioni Contraenti aderenti, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta.
Articolo 6 Periodo di prova
L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di tre mesi a far data dall’inizio effettivo delle attività.
Trascorsi sei mesi dall’inizio del contratto, il periodo di prova s’intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte delle Aziende Sanitarie appaltanti.
Qualora, durante tale periodo, l’esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all’offerta tecnica proposta dall’impresa in fase di gara, le singole Aziende
Sanitarie comunicheranno alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.
Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, le singole Aziende Sanitarie notificheranno tale situazione alla Stazione Appaltante che ha la facoltà di risolvere il contratto e di aggiudicare il servizio all’impresa che segue in classifica, senza che l’Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 Clausola risolutiva espressa).
In tal caso la Ditta Aggiudicataria:
• dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall’Azienda interessata;
• avrà diritto esclusivamente al pagamento dell’attività fino a quel momento ordinata.
Articolo 7 Controlli e Verifiche
Il controllo sull’attività del personale somministrato e sulle norme comportamentali di cui al precedente art.5m), sarà effettuato dai Responsabili di Dipartimento/Distretto/Servizio, così come individuati da ogni singola Azienda Sanitaria, direttamente o attraverso i referenti (Responsabile/Coordinatore infermieristico) dell’Unità Assistenziale, cui spetta anche il coordinamento delle attività e la programmazione della turnistica. Tali controlli potranno avvenire in momenti diversi o tramite distinte modalità per quanto attiene il rispetto delle clausole contrattuali.
Articolo 8 Costo del servizio
L’Azienda riconoscerà all’Agenzia aggiudicataria, per ciascun profilo professionale somministrato, un importo determinato applicando alle tariffe definite alla successiva lettera A) un “moltiplicatore”, pari a quello che risulterà in sede di aggiudicazione di gara.
Gli oneri di cui alla successiva lettera B) dovranno essere sopportati dall’Agenzia aggiudicataria pertanto, nella costruzione del moltiplicatore che le Agenzie partecipanti alla presente gara comunicheranno mediante la propria offerta, si dovrà tenere conto di tutti gli oneri posti a carico dell’Agenzia aggiudicataria, da non confondersi con le voci che, ai sensi della lettera A), verranno riconosciuti da questa Azienda.
Si dovrà altresì tener conto delle commissioni di agenzia.
Il “moltiplicatore” offerto in sede di gara non dovrà essere superiore al moltiplicatore massimo applicabile pari a 1,680 e non inferiore a 1,580.
In ragione delle prestazioni di lavoro in somministrazione rese che l’Agenzia aggiudicataria renderà a favore dell’Azienda, quest’ultima riconoscerà quale costo del lavoro le seguenti voci:
A) per ogni ora ordinaria e/o straordinaria effettuata dai lavoratori somministrati saranno riconosciute la tariffa oraria e le indennità stabilite dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti nel tempo.
Nei prospetti sotto riportati si indicano i valori economici relativi alla retribuzione tabellare fissa ed alle indennità stabilite dal C.C.N.L.- Area personale del Comparto- applicato all’atto di pubblicazione del bando di gara (si veda in proposito xxx.xxxxxxxxxxx.xx), fermo restando che
tali valori saranno oggetto di adeguamento qualora nuove disposizioni, di legge o contrattuali, lo richiedano.
Tariffe orarie al lordo per attività ordinaria
Ruolo Sanitario Profilo personale Infermieristico: Infermiere Professionale e Ostetrica
Composizione della retribuzione da CCNL Sanità 21.5.2018 | NOTE | |
Retribuzione fissa | VALORE MENSILE in € su debito teorico 156 ore mensili | |
Stipendio tabellare base | 1.922,87 | Comprensivo di valore comune indennità professionale |
Indennità professionale specifica | 36,15 | |
Rateo tredicesima mensilità | 160,24 | |
Elemento perequativo | 19 | |
Valore orario retribuzione fissa | 13,58 | |
Valore orario elemento perequativo | 0,12 |
Ruolo Sanitario Profili: personale
tecnico sanitario e personale della riabilitazione
Composizione della retribuzione da CCNL Sanità 21.5.2018 | NOTE | |
Retribuzione fissa | VALORE MENSILE in € su debito teorico 156 ore mensili | |
Stipendio tabellare base | 1.922,87 | Comprensivo di valore comune indennità professionale |
Rateo tredicesima mensilità | 160,24 | |
Elemento perequativo | 19 | |
Valore orario retribuzione fissa | 13,35 | |
Valore orario elemento perequativo | 0,12 |
L’Azienda, nel rispetto delle modalità di cui sopra, si impegna a pagare, se dovute, le indennità di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
TABELLA INDENNITA’ DI TURNO E PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO
Valore indennità e straordinari | VALORE UNITARIO in € | |
Indennità oraria servizio notturno | 2,74 | |
Indennità festiva | 17,82 | |
Indennità personale operante su tre turni | 4,49 | |
Indennità personale operante su due turni | 2,07 | |
Indennità personale ruolo sanitario operante nei reparti di malattie infettive | 5,16 | |
Indennità terapia intensiva | 4,13 | |
Indennità terapia sub intensiva | 4,13 | |
Indennità assistenza domiciliare | 5,16 | |
Indennità SERT | 5,16 | |
Indennità pronta disponibilità turni 12 ore | 20,66 | |
Indennità pronta disponibilità oraria | 1,89 | |
Lavoro straordinario diurno | 14,78 | |
Lavoro straordinario notturno o festivo | 16,71 | |
Lavoro straordinario notturno festivo | 19,28 |
I valori unitari sopra citati inerenti le indennità potranno subire variazioni in relazione alla contrattazione integrativa aziendale.
Al lavoratore somministrato, qualora contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di performance, verrà altresì attribuito il relativo compenso accessorio secondo i criteri determinati dalla contrattazione integrativa aziendale.
Il numero delle indennità, nonché il numero delle ore di lavoro ordinario e straordinario, da retribuire con i valori sopraindicati, saranno quantificate a cura degli Uffici Rilevazione Presenze dell’Azienda e comunicate, dai medesimi, all'Agenzia aggiudicataria.
La comunicazione del numero delle indennità, ai fini del loro pagamento, avverrà secondo le modalità praticate dall’Azienda utilizzatrice per i propri dipendenti e tali da consentire
l’inserimento delle dovute spettanze in busta paga due mesi dopo l’effettuazione dei turni di lavoro generanti diritto ad indennità.
Le tariffe di cui ai soprariportati prospetti, espresse al lordo, comprendono le ritenute previdenziali ed erariali a carico del lavoratore somministrato, ritenute che il datore di lavoro tratterrà sui cedolini paga e verserà (insieme agli oneri a proprio carico) agli Enti di riferimento e ciò a favore dei lavoratori medesimi.
B) Oneri distinti dal costo del lavoro, al lordo, di cui alla precedente lettera A) (costo del lavoro totalmente riconosciuto e garantito dall’Azienda), posti a carico dell’Agenzia aggiudicataria e da calcolarsi in sede di “moltiplicatore”:
• Festività;
• Festività patronale;
• Ferie/Festività Soppresse dei lavoratori somministrati;
• Malattie ed infortuni dei lavoratori somministrati;
• Controlli fiscali sulle assenze per malattia, anche della durata di un solo giorno;
• Congedi e permessi retribuiti e non, fruiti dai lavoratori somministrati, in applicazione di norme, legislative e contrattuali, che ne prevedono il diritto di godimento;
• Costi derivanti da eventuali interventi di tutela, prevenzione e protezione dei lavoratori, diversi da quelli che la vigente normativa pone a carico dell’Azienda;
• Contributi previdenziali, assistenziali ed infortunistici diversi (INPS/ASPI/Formatemp/Ebitemp, ecc..);
• Trattamento di fine rapporto
Si precisa che l’elemento perequativo, distinto dal valore orario della retribuzione fissa contrattuale, come ogni altra ulteriore voce retributiva vigente nel periodo di validità del contratto, sarà soggetto al moltiplicatore offerto.
Eventuali incrementi o decrementi che i contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi ed infortunistici dovessero subire, nel corso del tempo, a causa di intervenute modifiche legislative, produrranno corrispondenti incrementi o decrementi del costo del servizio determinato in sede di aggiudicazione.
Il moltiplicatore dovrà essere costruito tenendo presente anche le commissioni di agenzia.
8a) Prezzi/revisione
E' riconosciuta la forma di revisione periodica del prezzo esclusivamente per la parte riferita al solo costo del lavoro a seguito di variazioni conseguenti all’applicazione del CCNL del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale o di norma di legge.
Per la parte riferita al costo del servizio di intermediazione, il moltiplicatore determinato all’atto dell’aggiudicazione rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata dell’Accordo Quadro. Restano salve le condizioni migliorative eventualmente praticate dalla Ditta aggiudicataria in occasione della stipula dei singoli contratti.
Articolo 9 Durata e applicazione dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro ha durata massima di anni 4 (quattro), con decorrenza dalla data indicata nell’atto di aggiudicazione definitiva della presente procedura. Il contratto avrà termine a tutti gli effetti alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione.
Se allo scadere del termine naturale dell’Accordo Quadro non si sarà ancora provveduto ad aggiudicare la fornitura del servizio per il periodo successivo, la Ditta dovrà in ogni caso garantire le unità di personale secondo le modalità e i termini in vigore, fino a un periodo massimo di 180 giorni.
Ogni AS di cui art.1, provvederà in primis a sottoscrivere il contratto con l’ApL aggiudicataria, quale esito della presente procedura; successivamente provvederà ad interpellare la medesima per la stipula dei singoli contratti riferiti agli operatori somministrati.
Alla scadenza dei contratti aziendali, quale esito dell’Accordo Quadro, la ditta uscente dovrà collaborare con la nuova ditta al fine di ridurre disservizi alle Aziende Sanitarie.
Articolo 10 Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale somministrato
L’Attivazione delle singole somministrazioni è di competenza delle singole Aziende sanitarie.
Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate.
Ciascuna Azienda procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all'Agenzia delle singole forniture di lavoro e i singoli contratti, riferiti agli operatori somministrati, dovranno avere una data di scadenza non successiva a quella dell’Accordo Quadro.
Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto dai soggetti abilitati dalle Aziende e corredate, di norma, delle seguenti informazioni:
• la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria, il grado di esperienza necessario;
• le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
• struttura organizzativa di assegnazione;
• dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;
• eventuali ulteriori informazioni.
Ciascuna Azienda sanitaria trasmetterà tempestivamente all’Agenzia la lista dei soggetti selezionati.
I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per le corrispondenti qualifiche come da C.C.N.L. del Comparto Sanità e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.
L'Agenzia, a fronte di una richiesta di fornitura, dovrà mettere a disposizione il personale richiesto entro il termine fissato.
Potranno essere previsti casi in cui, in via eccezionale e limitatamente ad un numero massimo di due lavoratori, potrà essere richiesto all’aggiudicatario di fornire tale personale entro 18 (diciotto) ore.
I lavoratori richiesti all'aggiudicatario dovranno essere in possesso di idoneo titolo di studio, ai sensi della normativa vigente; con particolare riferimento ai titoli conseguiti all’estero si richiede che lo stesso sia riconosciuto come equipollente dal Ministero della Salute.
Per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali del personale appartenente ai profili si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente (vedi art. 3). E’ inoltre richiesta l’iscrizione all’Albo del Collegio e/o Ordine della relativa Professione, ove previsto dalla normativa vigente.
II personale somministrato dovrà comunque svolgere attività attinenti alla professionalità specifica relativa alla qualifica, con modalità previste dall'organizzazione e dai contratti decentrati aziendali (per quanto riguarda, ad esempio, l’orario di lavoro, l’articolazione dell’orario di servizio nell’arco della giornata e della settimana, ecc.).
Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze fondamentali richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalle strutture e servizi utenti.
In sede di singola attivazione, in ragione della specifica attività da svolgere, potrà essere richiesto il possesso di una comprovata esperienza professionale in alcune branche specifiche con indicazione del periodo minimo di esperienza ritenuto idoneo (esempio: infermiere con esperienza semestrale in reparti di chirurgia, ecc).
Il personale somministrato, approvato dall’Azienda sanitaria, verrà sottoposto alla sorveglianza sanitaria per l’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, dal medico competente dell’azienda stessa ed applicando i protocolli aziendali.
L’applicazione della sorveglianza sanitaria periodica è carico dell’Azienda utilizzatrice.
Nel caso in cui il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente dell’Azienda sanitaria sia con limitazioni o prescrizioni, l’azienda stessa ha facoltà di richiedere la sostituzione del prestatore di lavoro. Ogni candidato in sostituzione nella somministrazione di un altro candidato deve essere approvato dall’Azienda sanitaria e sottoposto alla sorveglianza sanitaria con le modalità di cui sopra. I giudizi di idoneità alla mansione specifica sono espressi dal medico competente dell’azienda sanitaria richiedente e gestiti dal personale con funzioni di datore di lavoro dell’azienda stessa.
In ogni momento le aziende potranno richiedere l’accertamento del possesso dei requisiti previsti. Nella conduzione delle attività il lavoratore temporaneo è tenuto a conoscere e ad attenersi ai prontuari e alle procedure, linee guida, protocolli e modalità operative in uso nell’Azienda e ad utilizzare la modulistica in uso.
Articolo 11 Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta
Sono a carico della ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.
La ditta ha altresì l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza le Aziende Sanitarie da ogni e qualsiasi responsabilità
in merito.
Articolo 12 Esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 101 del Codice Appalti, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche “R.U.P.”) di ogni singola Azienda sanitaria appaltante nominerà il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito anche “D.E.C.”) che avrà il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione.
Il nominativo del D.E.C. sarà comunicato all’aggiudicatario contestualmente all’aggiudicazione definitiva o alla sottoscrizione del contratto da parte di ogni Azienda.
L’affidatario del servizio oggetto del presente appalto è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.
Nei casi previsti dal Capitolato Tecnico o da altro documento contrattuale, il D.E.C. provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’aggiudicatario. Il verbale, sottoscritto dal D.E.C. e dall’aggiudicatario, verrà redatto in duplice copia; copia conforme potrà essere rilasciata all’affidatario del servizio, ove questi lo richieda.
L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara.
Articolo 13 Obbligo di Riservatezza dei dati
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell’Azienda per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
In caso di inosservanza degli obblighi descritti l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Azienda.
Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell’Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell’Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.
Il Fornitore s’impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.
Articolo 14 Penalità
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità l’immeditata risoluzione del contratto, la stazione appaltante contesterà per iscritto all’aggiudicatario le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata dal RUP, previa adeguata istruttoria L’applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l’emissione di una nota di addebito o di fattura ai sensi dell’art.15 del D.P.R. n.633/72, il relativo pagamento avverrà con modalità da concordarsi.
Per ciascuna delle inadempienze sotto indicate, la singola Azienda Sanitaria potrà applicare le seguenti penalità:
1. in caso di ritardo nei tempi di somministrazione del personale di cui ai precedenti art. 5 lettera e) e art. 10: penale di importo pari a € 500,00 per ogni giorno di mancato servizio;
2. negli altri casi di ritardi nei tempi di somministrazione del personale e/o di assenza senza giustificato motivo previsti dall’art. 5 lettera f) e dall’art. 10: penale di importo pari a € 500,00 per ogni giorno di mancato servizio;
3. irregolare o mancata stipula dei contratti di lavoro: penale pari a € 500,00 cadauno
4. mancata sostituzione del personale nei modi e termini previsti dal presente capitolato: penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo
5. la singola Azienda Sanitaria si riserva inoltre di applicare penali di un importo compreso tra
€ 500,00 e 1.000,00 euro per ogni fatto, in presenza di altre gravi inadempienze contrattuali.
Le penali dovute per il ritardato adempimento, ai sensi dell’articolo 113 bis comma 2, non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Articolo 15 Risoluzione del contratto
L’Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, alternativamente, intimata a mezzo fax, nelle seguenti ipotesi:
a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate, con le modalità di
cui all’art.14, tre penalità;
b) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
c) per inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella gestione del servizio;
d) nel caso in cui ripetute inefficienze nella gestione del servizio abbiano comportato gravi ripercussioni sulla attività sanitaria dei reparti/servizi utilizzatori;
e) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
f) in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione dell'azienda o del ramo di attività, in caso di subappalto se non preventivamente autorizzati dalla SA;
g) in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
h) per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei servizi utilizzatori per effetto di disposizioni legislative e regolamentari;
i) in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza.
Nei casi previsti alle precedenti lettere a) b) c) d), il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nell’immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti che la Stazione Appaltante deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell’affidamento dell’appalto ad altra ditta.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando la Stazione Appaltante, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.
I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.
Nel caso d’incameramento, totale o parziale, della cauzione la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare l’opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova gara.
Articolo 16 Responsabilità
L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda sanitaria che fin da ora s’intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.
Articolo 17 Scioperi e cause di forza maggiore
Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge n. 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.
L’Aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con il DEC di ciascuna Azienda sanitaria.
L’Aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale interna e/o esterna.
L’Aggiudicatario dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.
Articolo 18 Fatturazione e Pagamento
La Ditta fatturerà mensilmente lo svolgimento del servizio.
Le singole Aziende Sanitarie si obbligano a corrispondere all’Agenzia aggiudicataria, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro somministrato, la tariffa oraria derivante dall’offerta e dal CCNL di riferimento, oltre l’IVA sulla parte imponibile, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento e, eventualmente, dagli integrativi di settore.
Le fatture dovranno contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
• indicazione dettagliata del servizio prestato;
• indicazione della delibera/determinazione della Stazione Appaltante che ha dato luogo all’ordine;
• indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato, se previsto.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).
L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
Azienda USL di Bologna :
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 Azienda Osped. Universitaria di Bologna:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aosp_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.:
Sede Legale: Via Montecatone, 37 – 00000 Xxxxx
Codice fiscale – Partita Iva : 01789031208 Codice unico destinatario WYOTNQU
Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:
PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA:
AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX
PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
Codice fiscale: 92038610371
Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX
PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
Codice Fiscale: 00302030374
Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX
PER L’AZIENDA USL DI IMOLA:
L’originale della fattura dovrà essere così intestato:
AZIENDA USL DI IMOLA
Codice Fiscale: 90000900374
Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 XXXXX (XX)
PER L’AZIENDA USL DI FERRARA:
AZIENDA U.S.L. DI FERRARA
Codice fiscale: 01295960387
Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX
Specifiche ulteriori, riguardanti l’Istituto di Montecatone, verranno successivamente comunicate alla Ditta aggiudicataria.
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
• Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.
Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazione di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario.
A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).
L’applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.
Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola.
Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.
La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:
- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73.
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.
In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.
Articolo 19 Modifiche del contratto e subappalto
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi di incremento dell’attività prestata nel limite del 30%.
Inoltre, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, per un importo pari a € 3.774.000,00, come meglio precisato all’art.3 del disciplinare di gara.
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del D.Lgs.50/2016.
Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010,
n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
Articolo 20 Clausola sociale
Ai sensi dell’art.50 del D.Lgs 50/2016, al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico dei lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti fase di avvio e comunque definito in esito a una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati.
Articolo 21 Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna
Clausola n. 1
L’impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
L’impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 3, lett. a) dell’Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Clausola n. 3
L’impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento
formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall’art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.
Clausola n. 9
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p”.
Clausola n. 10
La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.
Clausola n. 11
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale
Articolo 22 Controversie e Foro competente
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l’Azienda Sanitaria che è parte in causa.
Per accettazione