Accordo
Traduzione1
Accordo
relativo ai servizi occasionali internazionali
0.741.618
di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR)
Concluso a Dublino il 26 maggio 1982
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 ottobre 1986 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1987
Il Consiglio delle Comunità europee,
Il Presidente federale della Repubblica d’Austria, Il Governo della Spagna,
Il Presidente della Repubblica dì Finlandia, Il Governo del Regno di Norvegia,
Il Governo della Repubblica portoghese, Il Governo della Svezia,
Il Consiglio federale della Svizzera,
Il Presidente della Repubblica di Turchia,
desiderosi di promuovere lo sviluppo dei trasporti internazionali e, in particolare, di facilitarne l’organizzazione e l’esecuzione;
considerando che taluni servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada, effettuati con autobus, sono liberalizzati, per quanto riguarda la Comunità economica europea, a mezzo del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 19662, relativo all’emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus, e a mezzo del regolamento (CEE) n. 1016/68 della Commissione, del 9 luglio l9683, che stabilisce i modelli dei docu- menti di controllo di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento n. 117/66/CEE del Con- siglio;
considerando, inoltre, che la Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) ha adottato, il 16 dicembre 19694, la risoluzione n. 20 concernente la determinazio- ne di regole generali per i trasporti internazionali effettuati con autobus, che prevede ugualmente la liberalizzazione di taluni servizi occasionali internazionali di tra- sporto di viaggiatori su strada;
considerando che è auspicabile prevedere disposizioni armonizzate di liberalizza- zione per i servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada e semplificare le formalità di controllo per l’instaurazione di un documento unico;
considerando che appare indicato affidare l’espletamento di taluni compiti xxxxxx- xxxxxxxx dell’accordo al segretario della Conferenza europea dei ministri dei trasporti,
RU 1986 2263
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 BO n. 147 del 9 ago. 1966, p. 2688/66.
3 BO n. 173 del 22 lug. 1968, p. 8.
4 Raccolta delle decisioni della CEMT anno 1969, p. 67. Raccolta delle decisioni della CEMT anno 1971, p. 113.
hanno deciso di stabilire norme uniformi applicabili ai servizi occasionali interna- zionali di trasporto di viaggiatori su strada, effettuati con autobus,
e hanno designato a tal fine come plenipotenziari:
(seguono i nomi dei plenipotenziari)
I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Sezione I
Campo d’applicazione e definizioni
Art. 1
1. Il presente accordo si applica:
a) ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada ef- fettuati:
– tra i territori di due Parti contraenti, o
– in partenza e a destinazione del territorio della stessa Parte contraente, e eventualmente, all’atto di tali servizi, in transito tanto attraverso il ter- ritorio di un’altra Parte contraente che attraverso il territorio di uno Stato non contraente, e
– a mezzo di veicoli immatricolati nel territorio di una Parte contraente e che, in base al tipo di costruzione e all’equipaggiamento, sono atti al trasporto di più di nove persone - compreso il conducente - e sono de- stinati a tal fine;
b) agli spostamenti dei veicoli effettuati a vuoto nell’ambito dei suddetti servi- zi.
2. Ai sensi del presente accordo si intendono per servizi internazionali i servizi che interessano il territorio di almeno due Parti contraenti.
3. Ai sensi del presente accordo, i termini «territorio di una Parte contraente» si rife- riscono, per quanto riguarda la Comunità economica europea, ai territori in cui è applicabile il trattato che istituisce detta Comunità, nelle condizioni previste da detto trattato.
Art. 2
1. Ai sensi del presente accordo, sono servizi occasionali queli che non rispondono né alla definizione di servizio regolare di cui all’articolo 3, né alla definizione di servizio a navetta di cui all’articolo 4. Essi comprendono:
a) i circuiti a porte chiuse, cioè i servizi effettuati mediante uno stesso veicolo che trasporta lungo tutto il tragitto lo stesso gruppo di viaggiatori e lo ricon- duce al luogo di partenza;
b) i servizi nei quali il viaggio di andata è effettuato a veicolo carico e il viag- gio di ritorno a veicolo vuoto;
c) tutti gli altri servizi.
2. Salvo eccezioni autorizzate dalle competenti autorità della Parte contraente inte- ressata, i servizi occasionali non possono prendere né deporre viaggiatori lungo il percorso. Essi possono essere effettuati con una certa frequenza, senza per questo perdere il carattere di servizio occasionale.
Art. 3
1. Ai sensi del presente accordo, sono servizi regolari quelli che assicurano il tra- sporto di persone effettuato con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere o deporre persone lungo il percorso, alle fermate preventivamente stabilite. 1 servizi regolari possono essere soggetti all’obbligo di rispettare orari pre- stabiliti e determinate tariffe.
2. Ai sensi del presente accordo, chiunque sia l’organizzatore dei trasporti, sono, altresì considerati servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di persone ad esclusione di altri viaggiatori, purché tali servizi siano ef- fettuati alle condizioni indicate al paragrafo I. Tali servizi – in particolare quelli che assicurano il trasporto di lavoratori sul luogo di lavoro e da questo verso il loro do- micilio, il trasporto dì studenti agli istituti d’istruzione e da questi verso il loro do- micilio – sono denominati «servizi regolari specializzati».
3. Il fatto che l’organizzazione del trasporto sia adeguata alle necessità variabili de- gli interessati non modifica il carattere regolare dei servizi.
Art. 4
1. Ai sensi del presente accordo, sono servizi a navetta quelli organizzati per tra- sportare persone, preliminarmente riunite in gruppi, dallo stesso luogo di partenza allo stesso luogo di destinazione, con viaggi di andata e ritorno ripetuti. Ogni grup- po, composto dai viaggiatori che hanno compiuto insieme il viaggio di andata, è ri- condotto con un viaggio successivo al luogo di partenza.
Per luogo di partenza o luogo di destinazione s’intendono le località di partenza o di destinazione, nonché i relativi dintorni.
2. Durante i servizi a navetta, non si possono prelevare o deporre viaggiatori lungo il percorso.
3. Il primo viaggio di ritorno e l’ultimo viaggio di andata della serie delle navette sono effettuati a vuoto.
4. Tuttavia, la classificazione di un trasporto tra i servizi a navetta non è modificata dal fatto che, con l’accordo delle autorità competenti della o delle Parti contraenti interessate,
– in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, alcuni viaggiatori effettuino il viaggio di ritorno con un altro gruppo;
– in deroga alle disposizioni del paragrafo 2, alcuni viaggiatori vengano presi o deposti lungo il percorso;
– in deroga alle disposizioni del paragrafo 3, il primo viaggio di andata e l’ultimo viaggio di ritorno della serie delle navette siano effettuati a vuoto.
Sezione II
Misure di liberalizzazione
Art. 5
1. I servizi occasionali di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera a) e b) sono esentati da qualsiasi autorizzazione di trasporto nei territori delle Parti contraenti diverse da quella in cui il veicolo è immatricolato.
2. Sono esentati da qualsiasi autorizzazione di trasporto nei territori delle Parti con- traenti diverse da quella in cui il veicolo è immatricolato i servizi occasionali di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera c) che presentino le seguenti caratteristiche:
– il viaggio di andata viene effettuato a veicolo vuoto e tutti i viaggiatori sono prelevati nello stesso luogo, e
– i viaggiatori
a) – sono raggruppati, nel territorio di una Parte non contraente o di una Parte contraente diversa da quella in cui il veicolo è immatri- colato e diversa da quella in cui si effettua il loro prelevamento, in base a contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel ter- ritorio di quest’ultima Parte contraente, e
– sono trasportati nel territorio della Parte contraente in cui il vei- colo è immatricolato, o
b) sono stati condotti precedentemente dal medesimo vettore, nelle condi- zioni previste all’articolo 2 paragrafo 1 lettera b) nel territorio della Parte contraente dove sono nuovamente prelevati e trasportati nel ter- ritorio della Parte contraente in cui il veicolo è immatricolato, o
c) sono stati invitati a recarsi nel territorio di un’altra Parte contraente, con spese di trasporto a carico della persona che ha fatto l’invito. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo, che non sia stato co- stituito unicamente per quel viaggio e che venga condotto nel territorio della Parte contraente in cui il veicolo è immatricolato.
3. Nel territorio della Parte contraente interessata, possono essere soggetti ad auto- rizzazione di trasporto i servizi occasionali di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera c) qualora non siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 2.
Sezione III
Documento di controllo
Art. 6
I vettori che effettuano servizi occasionali ai sensi del presente accordo devono pre- sentare, a qualsiasi richiesta degli agenti incaricati del controllo, un foglio di viaggio che faccia parte di un documento di controllo rilasciato dalle competenti autorità della Parte contraente in cui il veicolo è immatricolato, o da qualsiasi organismo abilitato a tal fine. Tale documento di controllo sostituisce i documenti di controllo già esistenti.
Art. 7
1. Il documento di controllo di cui all’articolo 6 è costituito da un libretto conte- nente 25 fogli di viaggio, in duplice esemplare, staccabili. Il documento di controllo deve essere conforme al modello riportato in allegato al presente accordo. Tale alle- gato è parte integrante dell’accordo.
2. Ogni libretto con i suoi fogli di viaggio è numerato. 1 fogli di viaggio portano una numerazione complementare da 1 a 25.
3. Il testo della pagina di copertina del libretto, nonché quello dei fogli di viaggio, sono stampati nella o in più lingue ufficiali dello Stato membro della Comunità eco- nomica europea o di qualsiasi altra Parte contraente in cui il veicolo utilizzato è im- matricolato.
Art. 8
1. Il libretto di cui all’articolo 7 è intestato a nome del vettore; esso non è cedibile.
2. L’originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la du- rata del viaggio per il quale è stato compilato.
3. Il vettore è responsabile della regolare tenuta dei fogli di viaggio.
Art. 9
1. Il foglio di viaggio deve essere compilato in duplice esemplare dal vettore per ogni viaggio, prima del suo inizio.
2. Il vettore ha la facoltà di fornire le indicazioni relative ai nominativi dei viaggia- tori servendosi di un elenco compilato in precedenza su un foglio che deve essere saldamente incollato nello spazio all’uopo previsto al punto 6 del foglio di viaggio. Un timbro del vettore o, se del caso, la firma del vettore o del conducente del vei- colo utilizzato, deve essere apposto in parte sull’elenco e in parte sul foglio di viag- gio.
3. Per i servizi nei quali il viaggio di andata è effettuato a veicolo vuoto, contem- plati all’articolo 5 paragrafo 2 l’elenco dei viaggiatori può essere compilato, alle
condizioni previste nel precedente paragrafo 2, nel momento in cui i viaggiatori vengono prelevati.
Art. 10
Le autorità competenti di due o più Parti contraenti possono convenire, su base bi- laterale o multilaterale, che l’elenco dei viaggiatori previsto al punto 6 del foglio di viaggio non debba essere compilato. In tal caso occorre indicare il numero dei viag- giatori.
Art. 11
1. A bordo del veicolo deve trovarsi un modello cartonato di colore verde in cui figura, in ogni lingua ufficiale di tutte le Parti contraenti, il testo del modello della pagina di copertina recto-verso del documento di controllo, riportato in allegato al presente accordo.
2. Sulla copertina di tale modello deve figurare a caratteri di stampa e nella o in più lingue ufficiali dello Stato in cui il veicolo utilizzato è immatricolato, la dici~ tura seguente:
«Testo del modello del documento di controllo in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, norvegese, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turca.»
3. Il modello deve essere presentato a qualsiasi richiesta degli agenti incaricati del controllo.
Art. 12
In deroga alle disposizioni dell’articolo 6, i documenti di controllo utilizzati per i servizi occasionali prima dell’entrata in vigore del presente accordo potranno essere utilizzati per due anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo, di cui all’articolo 18 paragrafo 2.
Sezione IV
Disposizioni generali e finali
Art. 13
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti adottano le misure necessarie per l’esecuzione del presente accordo.
Tali misure riguardano, tra l’altro:
– l’organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo, nonché le sanzio- ni applicabili alle infrazioni;
– la durata di validità del libretto;
– l’uso e la conservazione dell’originale, nonché della copia del foglio di viaggio;
– la designazione delle autorità competenti di cui agli articoli 2, 6, 10 e 14, nonché degli organismi di cui all’articolo 6;
– l’eventuale visto da apporre sul foglio di viaggio da parte degli agenti incari- cati del controllo.
2. Le misure adottate a norma del paragrafo 1 sono comunicate al segretariato della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) che ne informa le altre Parti contraenti.
Art. 14
1 Le autorità competenti delle Parti contraenti vigilano a che i vettori rispettino le disposizioni del presente accordo.
2. Esse si comunicano reciprocamente, rispettando le rispettive legislazioni nazio- nali, ogni infrazione compiuta nel loro territorio da un vettore residente nel territorio di un’altra Parte contraente e, se del caso, la sanzione decisa.
Art. 15
Le disposizioni degli articoli 5 e 6 non sono applicate qualora accordi o altre con- venzioni in vigore tra due o più Parti contraenti o che possono essere conclusi tra due o più Parti contraenti, prevedevano un trattamento più liberale. L’espressione
«accordi o altre convenzioni in vigore tra due o più Parti contraenti» copre, per quanto riguarda la Comunità economica europea, gli accordi o le altre convenzioni conclusi dagli Stati membri di detta Comunità.
Art. 16
1. Quando il funzionamento del presente accordo, ovvero misure prese ai sensi dell’articolo 13 lo richiedano, ciascuna Parte contraente può chiedere la convoca- zione di una riunione delle Parti contraenti, al fine di esaminare insieme i problemi che si presentano e, se del caso, le soluzioni proposte.
2. La presidenza delle riunioni di cui al paragrafo 1 spetta, a turno, alla Comunità economica europea e ad un’altra Parte contraente, designata a tale scopo.
3. Le richieste di convocazione della riunione di cui al paragrafo 1 sono presentate al segretariato della CEMT.
4. Il segretariato della CEMT informa immediatamente le altre Parti contraenti della richiesta di cui al paragrafo 1; salvo ritiro della domanda di convocazione entro un termine di quattro settimane, il segretariato della CEMT, passato questo termine, fissa la data ed il luogo della riunione, d’accordo con la presidenza in esercizio dall’ultima riunione plenaria, e convoca questa riunione il più presto possibile.
Art. 17
1. Ciascuna Parte contraente può, all’atto della firma del presente accordo, dichiara- re, con una notifica indirizzata alle altre Parti contraenti tramite il segretariato della CEMT, di non considerarsi vincolata dall’articolo 5 paragrafo 2 lettera b). In tal ca- so, le altre Parti contraenti non sono vincolate dall’articolo 5 paragrafo 2 lettera b) nei confronti della Parte contraente che ha formulato tale riserva.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 può essere ritirata in qualsiasi momento con una notifica indirizzata alle altre Parti contraenti tramite il segretariato della CEMT.
Art. 18
1. Il presente accordo è approvato o ratificato dalle Parti contraenti secondo le pro- cedure che sono loro proprie. Gli strumenti di approvazione o di ratifica sono depo- sitati dalle Parti contraenti presso il segretariato della CEMT.
2. Il presente accordo entra in vigore – previa approvazione o ratifica di cinque Partì contraenti, tra cui la Comunità economica europea – il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito del quinto strumento di approvazione o di ratifica.
3. Per le Parti contraenti che approvano o ratificano il presente accordo dopo l’entrata in vigore di cui al paragrafo 2, l’accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito, da parte della Parte contraente in causa, dei suoi strumenti di approvazione o dì ratifica presso il segretariato della CEMT.
4. Le disposizioni previste nelle sezioni Il e 111 del presente accordo sono applica- bili 7 mesi dopo l’entrata in vigore dell’accordo, indicata rispettivamente ai para- grafi 2 e 3.
Art. 19
1. Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo alle condizioni di cui all’articolo 18 paragrafo 2 ciascuna Parte contraente può chiedere la convoca- zione di una conferenza ai fini dì una sua revisione, mediante notifica indirizzata al segretariato della CEMT. Questo informa immediatamente le altre Parti contraenti della domanda, fissa la data e il luogo della conferenza, d’accordo con la presidenza in carica dall’ultima riunione plenaria e convoca tale conferenza il più presto possi- bile. Per la presidenza di tale conferenza si applicano, per analogia, le disposizioni dell’articolo 16 paragrafo 2.
2. Per quanto riguarda l’approvazione o la ratifica della revisione dell’accordo con- venuta tra tutte le Parti contraenti, nonché l’entrata in vigore della revisione, sono applicabili le disposizioni dell’articolo 18.
Art. 20
1. Il presente accordo è concluso per una durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.
2. Ciascuna Parte, contraente può, per quanto la riguarda e con un preavviso di un anno, denunciare il presente accordo a partire dal I’ gennaio, con notifica simultanea indirizzata alle altre Parti contraenti tramite il segretariato della CEMT. Tuttavia, l’accordo non può essere rescisso per i primi quattro anni a partire dall’entrata in vigore prevista all’articolo 18 paragrafo 2.
3. Xxxxx denuncia da parte di cinque Parti contraenti, tra cui la Comunità economi- ca europea, trascorso il periodo di cinque anni previsto al paragrafo 1, la durata del presente accordo sarà automaticamente prorogata per periodi successivi di cinque anni.
Art. 21
Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua francese, tale testo fa- cente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato della CEMT che ne conse- gnerà una copia certificata conforme a ciascuna Parte contraente.
In fede di che, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente ac- cordo.
Fatto a Dublino, addì ventisei maggio millenovecentottantadue.
(Seguono le firme)
Allegato5
5 Il formulario non è pubblicato nella RU.
Atto finale
I rappresentanti riuniti a Dublino, il ventisei maggio millenovecentottantadue, per la firma dell’accordo relativo a servizi occasionali internazionali di trasporto di viag- giatori su strada, effettuati con autobus (ASOR), hanno preso atto, al momento di firmare il presente accordo, delle seguenti dichiarazioni, approvandole:
Dichiarazione delle Parti contraenti relativa all’applicazione dell’accordo
Le Parti contraenti dichiarano di accettare che le misure di liberalizzazione previste all’articolo 5 paragrafo 2 dell’accordo possano essere esecutive soltanto tra le Parti contraenti che applicano ai servizi occasionali gestiti dal presente accordo le dispo- sizioni dell’accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effet- tuano trasporti internazionali su strada (AETS) del I’ luglio 1970 o condizioni equi- valenti a quelle previste dall’AETS.
La Parte contraente che intenda adottare, per i motivi indicati qui sopra, provvedi- menti miranti alla non applicazione o alla sospensione delle disposizioni di libera- lizzazione previste dall’articolo 5 paragrafo 2 dell’accordo, si dichiara disposta, prima di adottare eventualmente tali provvedimenti, a consultarsi con la Parte con- traente interessata.
Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all’articolo 5 dell’accordo
La Comunità economica europea precisa, per quanto riguarda l’articolo 5 dell’accor- do, che le misure di liberalizzazione, previste per l’entrata di un veicolo vuoto nel territorio di un’altra Parte contraente allo scopo di prelevarvi un gruppo di viaggia- tori ed effettuare il viaggio di ritorno a veicolo carico a destinazione del territorio della Parte contraente in cui il veicolo è immatricolato, si applicano, per quanto ri- guarda il ritorno verso il territorio della Comunità economica europea, solo ai viaggi di ritorno effettuati a destinazione dello Stato membro di detta Comunità, nel quale il veicolo utilizzato è immatricolato.
Dichiarazione delle Parti contraenti concernenti il carattere evolutivo dell’accordo
Le Parti contraenti dichiarano che le misure di liberalizzazione di cui all’articolo 5 dell’accordo si collocano nella prospettiva dell’auspicato sviluppo di trasporto in- ternazionale di viaggiatori e costituiscono al riguardo, per i trasporti occasionali, un significativo provvedimento inteso a facilitare l’esecuzione di detti servizi. Esse fa- ranno ogni sforzo, nel quadro del presente accordo e in quello degli accordi bilate
xxxx, prendendo in considerazione i progressi realizzati sul piano dell’armonizza- zione delle condizioni di concorrenza, per estendere, sulla base delle esperienze ac- quisite, la portata di tale liberalizzazione. Inoltre, le Parti contraenti dichiarano di impegnarsi a semplificare la procedura di rilascio delle autorizzazioni richieste per i servizi contemplati all’articolo 5 paragrafo 3 dell’accordo.
Campo d’applicazione dell’Accordo il P aprile 1993
Stati partecipanti | Ratificazione | Entrata in vigore | ||
Austria | 14 marzo | 1986 | 1° giugno | 1986 |
Finlandia | 30 marzo | 1983 | 1° dicembre | 1983 |
Norvegia | 11 febbraio | 1983 | 1° dicembre | 1983 |
Svezia | 26 settembre | 1983 | 1° dicembre | 1983 |
Svizzera | 30 ottobre | 1986 | 1° gennaio | 1987 |
Turchia* | 13 giugno | 1983 | 1° dicembre | 1983 |
CEE | 23 luglio | 1982 | 1° dicembre | 1983 |
* Riserva, vedi qui di seguito. |
Riserva
Turchia
La Turchia non si considera vincolata dall’articolo 5 paragrafo 2 b) dell’accordo.