CONTRATTO DI AFFITTO
(Allegato A3)
ESENTE BOLLO DPR 26.10.1972 n. 642
integrato dal
DPR 30.12.1982 n. 955
tab. all. B art. 25
CONTRATTO DI AFFITTO
Tra:
nato a ( ) il e domiciliato per la carica presso il Palazzo
Comunale, il quale interviene nel presente atto nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sedegliano in qualità di Responsabile T.P.O. dei Servizi Tecnici del Comune di Sedegliano, giusto decreto del Sindaco di Sedegliano n. del . .2021, Codice fiscale del Comune 00484060306, che dichiara di avere la disponibilità dei terreni oggetto del presente contratto parte in seguito definita concedente;
e nato a il , C.F. , residente a in via
n. , coltivatore diretto, parte in seguito definita AFFITTUARIA, che agisce per sé e in rappresentanza ;
assistiti ai sensi dell'articolo 23 L. 11/71 come modificato dall’articolo 45 L. 203/82, si conviene e si stipula il presente contratto di affitto di fondi rustici.
ART. 1 – OGGETTO: Il Comune di Sedegliano come sopra rappresentato concede in affitto a
che a tale titolo accetta i fondi rustici siti in località Pannellia, catastalmente identificati come segue, e che l’affittuario dichiara di aver visionato e di aver trovato in buono stato e adatti all'uso convenuto e di averne preso consegna, ad ogni effetto di legge, dalla data di decorrenza del presente contratto.
Eventuali correzioni del piano di campagna e l’asporto di eventuali materiali ivi depositati da terzi, saranno a carico dell’affittuario e dovranno essere concordati preventivamente con l’Ufficio tecnico comunale.
XXXXXXXXXX X. 00 dal N. 669 al n. 685 superficie catastale ha _01.42.13 dal N. 687 al N. 697 superficie catastale ha 00.65.56 dal N. 698 al N. 706 superficie catastale ha 00.21.54
dal N. 707 al N. 716 superficie catastale ha 00.06.38 e N. 627 e n. 628 superficie catastale ha 00.16.45
Per un totale complessivo pari a 25.206,00 mq……
Tali terreni sono facilmente distinguibili nelle tavole del catasto al Foglio 42 in quanto frazionati e distinti dalla viabilità. ed evidenziati nell’allegata planimetria sub A) al presente contratto, oltre alle superfici di contorno ai lotti.
ART. 2 – DURATA: In deroga all'art. 1 e 4 della L. 203/82, l'affittanza ha decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto e scadenza il 10 novembre 2026, senza ulteriori oneri di disdetta da parte del concedente, per cui l’affittuario autorizza fin d’ora la parte concedente ad immettersi nel possesso dell’immobile alla scadenza pattuita senza altre comunicazioni.
Alla cessazione del rapporto, all'affittuario non spetterà alcuna forma di indennizzo.
ART 2 bis – RISOLUZIOINE ANTICPATA - In deroga all’articolo 4 della L. 203/82, L’Amministrazione Comunale per casi di necessità proprie e/o per l’alienazione delle aree o a scopi istituzionali, può recedere dal contratto o parte di esso, intendendosi la rescissione di singoli lotti inviando disdetta almeno 3 mesi prima della scadenza dell’annata agraria in corso al momento.
Nel caso di “medicaio o coltura pluriennale”, si concorda fin d’ora che i frutti pendenti (per la superficie interessata) equivalgono alla somma: della rata di affitto annuale del prezzo corrente di un raccolto (sfalcio) e del costo della semente calcolata forfettariamente in 100€/ha.
In deroga all’articolo 5 della L. 203/82, è facoltà della parte affittuaria di recedere dal contratto inviando disdetta con raccomandata a.r. almeno 3 mesi prima della scadenza dell’annata agraria in corso.
Nessuna forma di indennizzo sarà dovuta all’affittuario per il rilascio anticipato dei fondi o parte di essi.
ART. 3 – PRELAZIONE: Ai sensi dell’articolo 4 bis della L. 203/82, alla scadenza del presente contratto la parte affittuaria ha diritto di esercitare la prelazione nel caso in cui la parte concedente intenda concedere in affitto i terreni terzi, secondo le condizioni ed i termini ivi previsti.
ART. 4 – CANONE: Il canone annuo di affitto è stabilito nella somma di euro da corrispondersi in una rata anticipata con scadenza 10 novembre di ogni anno. La prima annualità verrà corrisposta al momento della sottoscrizione del contratto.
Il canone di affitto verrà annualmente rivalutato nella misura del 100% dell'indice ISTAT.
Nel caso di rescissione anticipata da parte del Comune di Sedegliano di parti di fondo (leggasi lotti) il canone d’affitto verrà determinato in modo proporzionale ai mesi di effettiva disponibilità delle aree da parte dell’affittuario.
ART. 5 – OBBLIGHI DELL’AFFITTUARIO:
- L'affittuario si impegna a condurre i terreni affittati secondo le buone tecniche agrarie, rispettando la loro destinazione economica, così come gli vengono consegnati. L’affittuario si impegna a non seminare colture pluriennali senza previo consenso scritto da parte del concedente. In particolare è fatto divieto di sistemazioni agrarie che comportino escavazioni o asporto di materiale inerte; è consentito spargimento di liquami nel rispetto delle normative di settore e del Regolamento di Polizia Rurale comunale, previa comunicazione all’Ente.
- I fondi non sono serviti da reti od impianti di irrigazione da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.
- I fondi a nord sono gravati da una servitù (fascia di rispetto di 10 ml di larghezza) per la presenza di viabilità regionale (ex xxxxxx xxxxxxxxxxx x. 00 xx Xxxxxxxxxx) e che l’affittuario si impegna a rispettare e del quale rimane l’unico responsabile.
- Tenuto conto della zona a vocazione industriale, anche per esigenze “estetiche” di eventuali compratori, saranno consentite solo colture annuali o pluriannuali di max. 3 annualità, comunque solo colture “basse” (colza, orzo, frumento, medicaio, e colture simili).
- L’affittuario si impegna a non piantumare colture arboree e colture che comportino asporto di terreno di qualsiasi genere e si impegna altresì a non attivare allevamenti zootecnici;
- A carico dell’affittuario vengono posti i rischi e le spese di ordinaria manutenzione, mentre quelle di straordinaria rimangono a carico del concedente.
- L'affittuario si impegna a non subaffittare in tutto o in parte i terreni affidatigli.
- L'affittuario si impegna a non far sorgere alcuna servitù attiva e passiva sui terreni oggetto del presente contratto.
- Eventuali miglioramenti potranno essere eseguiti solo previo accordo scritti tra le Parti.
- Tutte le spese precontrattuali (oneri assistenza OO.PP.AA.), contrattuali e di eventuale registrazione sono a carico dell’affittuario.
ART. 6 – IMPEGNI DEL CONCEDENTE: il concedente si obbliga ad agire contro terzi per le molestie arrecate all'affittuario, in relazione ai diritti inerenti la proprietà.
ART. 7 – CAUSE DI RISOLUZIONE: Il mancato pagamento del canone pattuito entro il termine indicato nel presente atto, nonché la violazione di qualsiasi impegno assunto dalla parte affittuaria all’articolo 4, sono da considerarsi causa di grave inadempimento di cui all’articolo 5 della legge 203/82, la cui contestazione dovrà attenersi alla procedura indicata nello stesso articolo 5.; la parte concedente perciò e si riserva il diritto di visitare o di far visitare da tecnici di propria fiducia i fondi concessi in affitto, al fine di controllare l'esatta osservanza degli impegni assunti dall'affittuario col presente contratto nonché delle norme di legge e regolamentari.
ART. 8 – RIFERIMENTI NORMATIVI: Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le Parti fanno riferimenti alle norme sui patti agrari, alle disposizioni del Codice Civile e agli usi locali.
ART. 9 – ASSISTENZA ART. 45 L. 203/82: Le parti contraenti dichiarano di essere state informate sui contenuti delle deroghe espresse nel presente contratto e di aver ricevuto l'assistenza prevista dall'articolo 23 L. 11/71 come modificato dall’articolo 45 L. 203/82. Eventuali modifiche delle clausole del presente contratto potranno essere liberamente contrattate tra le parti, con l’assistenza delle OO.PP.AA.
Letto, confermato e sottoscritto in Udine il
IL CONCEDENTE L’AFFITTUARIO