Assicurazione sulla vita con partecipazione
Assicurazione sulla vita con partecipazione
agli utili a premio ricorrente
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)
Credit Agricole Vita S.p.A
Prodotto: Avvenire Più Contratto Gestione Separata (Ramo I)
19/07/2019 (il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l’ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale cliente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il cliente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Società di nazionalità Italiana interamente partecipata da Crédit Agricole Assurances S.A. Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxx (Xxxxxx) - Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000
Sede Amministrativa: Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx – Tel: n. verde 000000000 - Sito internet: xxx.xx-xxxx.xx - Indirizzo email: xxxxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx - Indirizzo pec: xxxxxxxxxxxx.xx-xxxx@xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale Euro 236.350.000,00 i.v. - P.IVA 02886700349 - Cod. Fisc. e Num. Iscrizione al Registro delle Imprese di Parma N. 09479920150
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni vita con decreto Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (G.U. del 29/06/90)
Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00090 - Società soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.
Capogruppo del “Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia”, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 057
L’ammontare del Patrimonio Netto al 31/12/2018 (data ultimo bilancio approvato) è pari a 500,73 milioni di Euro, di cui 236,35 milioni di Euro relativi al capitale sociale e 222,99 milioni di Euro relativi al totale delle Riserve Patrimoniali.
• La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet xxx.xx-xxxx.xx
• Requisito patrimoniale di solvibilità: 659,805 milioni di euro
• Requisito Patrimoniale minimo: 296,912 milioni di euro
• Fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità: 962,027 milioni di euro
• Fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo: 798,934 milioni di euro
• Indice di solvibilità: 145,8%.
Al contratto si applica la legge Italiana.
Quali sono le prestazioni?
PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO
In caso di morte dell’Assicurato, in qualunque momento, senza limitazioni territoriali e senza tenere conto di eventuali cambiamenti di professione, la Compagnia pagherà ai Beneficiari le Prestazioni Assicurate.
Le Prestazioni Assicurate per il caso di morte dell’Assicurato sono un importo pari al Capitale Maturato, calcolato alla Data di Efficacia dell’Operazione.
Il Capitale Maturato ad una certa data è dato dalla somma del Capitale Maturato alla precedente Data di Consolidamento, e nuovo Capitale Investito, meno il Capitale Disinvestito
Tutte le componenti vengono rivalutate per il periodo in cui il capitale è stato effettivamente investito. La data iniziale dell’effettivo investimento è
Per il Capitale Maturato, la precedente Data di Consolidamento;
Per il nuovo Capitale Investito e per il Capitale Disinvestito, la Data di Efficacia dell’Operazione di investimento e di disinvestimento.
La data finale dell’effettivo investimento è, in tutti i casi, la data in cui viene effettuato il calcolo del Capitale Maturato. La misura della Rivalutazione è pari al Rendimento Medio Annuo Netto della Gestione Separata.
La Compagnia garantisce che:
il Capitale Maturato non sarà mai inferiore al Capitale Investito meno il Capitale Disinvestito;
gli interessi positivi eventualmente maturati sul Capitale Investito resteranno attribuiti al Capitale Maturato. La garanzia vale per le Prestazioni Assicurate per il caso morte ed anche per il caso di Xxxxxxxx.
OPZIONI CONTRATTUALI
• Conversione in rendita
Il Cliente, se sono trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza, in occasione della richiesta di Xxxxxxxx Totale, può chiedere la conversione del Capitale Maturato in una delle seguenti forme di Rendita:
una Rendita vitalizia pagabile fino a che l’Assicurato è in vita;
una Rendita, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di morte dell’Assicurato), e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita;
una Rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente trasferibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.
Per farlo, il Cliente deve firmare una comunicazione scritta da consegnare ad una delle Banche Abilitate.
La conversione del Capitale Maturato avverrà alle condizioni e con le modalità di erogazione applicate dalla Compagnia alla Data di Efficacia dell’Operazione.
A seguito del ricevimento della richiesta da parte del Cliente ma prima dell’esercizio dell’opzione per la quale il Cliente ha manifestato il proprio interesse, la Compagnia, tramite le Banche Abilitate, fornirà al Cliente il Set Informativo contenente le informazioni su:
costi
modalità di erogazione
condizioni economiche applicabili.
Regolamenti
Il regolamento della Gestione separata “Crédit Agricole Vita Più’” è disponibile sul sito internet: xxx.xx-xxxx.xx
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | La prestazione non presenta profili non assicurabili. |
Tuttavia la copertura non è operante e la Compagnia non pagherà ai Beneficiari le Prestazioni Assicurate in caso di decesso dell’Assicurato dovuto a:
• dolo del Cliente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso il suo Stato di cittadinanza; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Cliente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia: Per richiedere il pagamento alla Compagnia, per qualunque causa, il Cliente o, a seconda del caso, i Beneficiari, devono firmare una comunicazione scritta che può essere: Consegnata ad una delle Banche Abilitate, oppure Inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Compagnia all’indirizzo precisato per ognuna delle Prestazioni Assicurate. Alla comunicazione devono essere sempre allegati: Copia di un documento di identità e del codice fiscale del richiedente (a seconda del caso Cliente o Beneficiari), se non già presentati o se quelli presentati sono scaduti; Se la richiesta è effettuata da un procuratore o da un rappresentante legale, è necessario allegare anche copia di un documento di identità e del codice fiscale di questo soggetto; Per il caso di pagamento delle Prestazioni Assicurate per il caso di morte, i documenti necessari per verificare il diritto a ricevere il pagamento e per identificare i soggetti aventi diritto, secondo quanto meglio specificato più avanti; Se uno dei Beneficiari è minore o incapace, originale del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizza alla riscossione della somma ed indica le modalità del reimpiego di tale somma. La Compagnia si riserva comunque il diritto, se vi sono particolari esigenze di approfondimento, a richiedere l’ulteriore documentazione necessaria a verificare l’esistenza dell’obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale. Sul sito internet xxx.xx-xxxx.xx e presso le Banche Abilitate sono disponibili ulteriori informazioni. È anche presente un modulo di richiesta di pagamento, predisposto con il solo scopo di facilitare il Cliente e che il Cliente stesso è libero di utilizzare o meno. I Beneficiari devono presentare la seguente documentazione: Certificato di morte dell’Assicurato; Se il Cliente ha nominato come Beneficiari i suoi eredi o Se il Cliente ha lasciato un testamento: ▪ copia autentica o estratto autentico del testamento; ▪ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti: • quali sono gli eredi, • che il testamento presentato è l’unico o ultimo conosciuto e, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, • che non sono insorte vertenze sull’eredità o mosse contestazioni contro il testamento o i testamenti, • che oltre le persone chiamate dal testatore non ve ne sono altre alle quali la legge riservi una quota di eredità o altri diritti alla successione; o Se il Cliente non ha lasciato un testamento: ▪ una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti: • quali sono gli eredi, • che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di testamenti, • l’indicazione di tutte le persone nominate come Beneficiari. Se il Cliente ha nominato i Beneficiari senza fare riferimento alla loro qualità di erede (ad esempio indicando il nome del Beneficiario) o la documentazione necessaria per provare la propria designazione, se tale designazione non risulta già dal Modulo di Polizza o dalla documentazione in possesso della Compagnia; o Se il Cliente ha lasciato un testamento: ▪ copia autentica o estratto autentico del testamento; ▪ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale xxxxxxx, sotto la propria responsabilità: • quali sono i Beneficiari, • che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, • che non sono state mosse contestazioni contro il testamento o i testamenti, |
• che oltre ai Beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e • che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei Beneficiari. o Se il Cliente non ha lasciato un testamento: ▪ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale xxxxxxx, sotto la propria responsabilità: • che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di testamenti • l’indicazione di tutte le persone nominate come Beneficiari. La Compagnia può richiedere l’originale del Contratto se c’è un contrasto tra quanto richiesto dal Beneficiario e la documentazione in possesso della Compagnia o quando la Compagnia contesti l’autenticità del Contratto o di altra documentazione contrattuale che il Beneficiario intenda far valere. Quanto previsto dal presente comma non deroga tuttavia alle disposizioni di legge applicabili in caso di contenzioso. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi per i quali non sia pervenuta alla Compagnia la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. | |
Erogazione della prestazione: Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo fino alla data dell’effettivo pagamento, come Beneficiario ti sono dovuti gli interessi moratori calcolati, secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale in vigore, con esclusione della risarcibilità dell’eventuale maggior danno. Ogni pagamento viene effettuato presso uno dei Soggetti Abilitati al collocamento o presso l’Ufficio Liquidazioni della Compagnia. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Il Cliente ha l’obbligo di fornire dichiarazioni esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della Compagnia o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della Compagnia, su circostanze rilevanti per la determinazione del rischio e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della Compagnia a stipulare il Contratto, o l'applicazione di condizioni contrattuali diverse. L’Assicurato, se a conoscenza delle circostanze rilevanti per la determinazione del rischio, ha il medesimo obbligo. Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto delle Prestazioni Assicurate, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del Contratto, altrimenti possono consentire il Recesso della Compagnia. Alcune informazioni, ad esempio la residenza del Cliente persona fisica o la sede del Cliente persona giuridica, sono richieste dalla legge in quanto rilevanti a fini fiscali. Sempre per obbligo di legge il Cliente deve fornire le dichiarazioni previste nelle sezioni FATCA e CRS. Le dichiarazioni del Cliente devono essere anche in questi casi complete e veritiere. L’accordo intergovernativo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) nasce per contrastare l’evasione fiscale di soggetti di cittadinanza statunitense o residenti negli Stati Uniti (U.S. Person). L’accordo è stato ratificato con la Legge 18 giugno 2015, n. 95, che prevede che la Compagnia debba trasmettere alcuni dati all’Agenzia delle Entrate, se il Cliente è una U.S. Person. Anche il CRS (Common Reporting Standard) e la Direttiva 2014/107/UE del Consiglio (DAC2) rientrano nell’ambito degli accordi per lo scambio automatico internazionale delle informazioni finanziarie, questa volta però riguardante i Paesi Ocse e dell’Unione Europea. Il Cliente deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni sopra descritte ed è responsabile di ogni danno causato alla Compagnia in caso di mancato adempimento o ritardo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Sono previsti: Versamenti Ricorrenti, con frequenza annuale o mensile secondo quanto stabilito al momento della sottoscrizione, con un importo: o maggiore o uguale a € 50,00 se pagato mensilmente o a € 600,00 se pagato annualmente; o inferiore a € 500,00 se pagato mensilmente o a € 6.000,00 se pagato annualmente Versamenti Aggiuntivi, maggiori o uguali a € 50,00, che il Cliente può effettuare se: o l’importo totale dei Versamenti Aggiuntivi, per ogni anno di durata contrattuale, è al massimo pari a € 4.500,00. La Compagnia può decidere di non accettare Versamenti Aggiuntivi. Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto il Cliente può modificare la frequenza dei Versamenti Ricorrenti da annuale a mensile e viceversa. In occasione di ogni scadenza di Versamento Ricorrente, il Cliente può aumentare o diminuire l’ammontare di ciascun Versamento Ricorrente entro i limiti sopra indicati. La somma dei Versamenti effettuati dal Cliente (o più Clienti collegati fra loro anche per effetto di rapporti partecipativi) nel corso dei 12 mesi precedenti la data di ciascun Versamento relativo a: il Contratto, o qualsiasi contratto di assicurazione sottoscritto dal Cliente (o da un Cliente collegato), se tale contratto prevede investimenti nella Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Più” deve essere inferiore o uguale a € 35.000.000,00 al netto di eventuali Pagamenti Anticipati al Cliente del Capitale Maturato (Riscatti). Il Cliente può effettuare Versamenti con 2 modalità alternative: mediante disposizione di pagamento a favore della Compagnia, con addebito sul conto corrente intestato o cointestato al Cliente e aperto presso una delle Banche Abilitate; nel caso in cui il conto corrente presso una delle Banche Abilitate non sia più attivo e in ogni caso su volontà del Cliente, tramite bonifico a favore della Compagnia, indicando nella causale cognome e nome del Cliente ed il numero del Contratto. Non sono possibili pagamenti in contanti. |
Rimborso | Come Cliente, entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso, riceverai dalla Compagnia, nel caso in cui il contratto sia sottoscritto mediante tecniche di comunicazione a distanza nell’ambito di un sistema di intermediazione a distanza organizzato e gestito dai Soggetti Abilitati, la restituzione integrale del prezzo pagato. Negli altri casi entro il medesimo termine di 30 giorni riceverai il versamento diminuito del costo sostenuto per le spese di emissione del contratto quantificato in Euro 25. |
Sconti | Non sono previsti sconti. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Come Cliente, puoi concludere il contratto attraverso due modalità, previste, rispettivamente, in caso di sottoscrizione del Modulo di Polizza o della Proposta di Contratto. Nel primo caso: Il Contratto è concluso quando il Cliente consegna ad una Banca Abilitata tutti i seguenti documenti: • il Modulo di Polizza da lui firmato con firma autografa, con esclusione di qualsiasi forma di firma elettronica; e • ogni ulteriore documento richiesto dalla Compagnia. Nel secondo caso: Il Cliente firma la Proposta di Contratto, autorizzando la Compagnia, per il caso di accettazione della proposta stessa, ad addebitare i Versamenti indicati dal Cliente nella Proposta di Contratto sul conto corrente aperto presso una Banca Abilitata. Il Contratto è concluso quando i Versamenti sono addebitati al Cliente. È possibile utilizzare questa procedura solo se: • il Cliente è una persona fisica; e • il Cliente è anche l’Assicurato. |
La Data di Decorrenza è comunicata al Cliente tramite lettera di conferma. Il contratto si risolve con effetto immediato, al verificarsi dell’evento tra quelli di seguito elencati che si manifesta per primo: • richiesta di Recesso; • decesso dell’Assicurato, nel corso della durata contrattuale; • richiesta di Riscatto totale. | |
Sospensione | Come Cliente, in qualsiasi momento della durata contrattuale, puoi sospendere e riprendere i versamenti. Al momento della sospensione, il contratto rimane in vigore per la prestazione assicurata costituita fino a quel momento. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Come Cliente, non puoi revocare la proposta se concludi il contratto mediante la sottoscrizione del Modulo di Polizza. Come Cliente, in caso di sottoscrizione della Proposta di Contratto, puoi revocare la tua adesione prima della conclusione del contratto (e dunque prima che il primo versamento sia effettivamente addebitato sul tuo conto corrente) tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Compagnia o con lettera raccomandata indirizzata all’Ufficio Portafoglio della Compagnia: Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx TELEFAX: x00 00 000000000 E-MAIL: PEC: xxxxxxxxxxxx.xx-xxxx@xxxxxxxxx.xx; oppure xxxxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx TELEFONO: n. verde 000000000 |
Recesso | Come Cliente puoi recedere dal contratto entro 30 giorni tramite comunicazione scritta firmata da te (se sei persona fisica) o dal tuo legale rappresentante (se sei persona giuridica), effettuata direttamente presso i Soggetti Abilitati o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata a: Crédit Agricole Vita S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Dal momento in cui la comunicazione è ricevuta dalla Banca Abilitata o dalla Compagnia, sia il Cliente che la Compagnia sono liberi da ogni obbligazione contrattuale Il termine di 30 giorni decorre dal momento in cui sei informato della conclusione del contratto o, nel caso in cui tu abbia sottoscritto il contratto tramite sistema di intermediazione a distanza organizzato e gestito dai Soggetti Abilitati, dalla data, se successiva, in cui hai ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’art. 67 – undecies del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206. |
Risoluzione | La risoluzione del contratto per sospensione dei pagamenti non è applicabile poiché in caso di sospensione dei versamenti ricorrenti, il contratto rimane in vigore per la prestazione assicurata costituita fino a quel momento. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? [x] SI [ ] NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Il Cliente può chiedere che gli venga pagato anticipatamente, in tutto o in parte, il Capitale Maturato (Riscatto), se: L’Assicurato è ancora in vita; e È trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza. Per farlo, deve firmare una comunicazione scritta che può essere: Consegnata ad una delle Banche Abilitate, oppure Inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Crédit Agricole Vita S.p.A. Ufficio Liquidazioni Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Se un Cliente (o più Clienti collegati fra loro anche per effetto di rapporti partecipativi) richiede un Pagamento Anticipato del Capitale Maturato (Riscatto): superiore a € 35.000.000,00 o comunque un importo che raggiunga il valore di € 35.000.000,00, se sommato a tutte le |
operazioni di Pagamento Anticipato (Riscatto) richieste nel corso dei 12 mesi precedenti la data di richiesta di Xxxxxxxx: - relative al Contratto - relative a qualsiasi contratto di assicurazione sottoscritto dal Cliente (o da un Cliente collegato), se tale contratto prevede investimenti nella Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Più” la Compagnia può autorizzare l’operazione trascorsi almeno 12 mesi dall’ultimo Versamento effettuato e poi rateizzare il pagamento nei 6 mesi successivi. Riscatto totale Il Cliente può richiedere il Pagamento Anticipato dell’intero Capitale Maturato (Riscatto Totale). In questo caso, dal momento in cui la comunicazione è ricevuta dalla Banca Abilitata o dalla Compagnia, il Contratto è risolto, ossia cessa di avere effetti; ciò significa che sia il Cliente che la Compagnia sono liberi da ogni obbligazione contrattuale, salvo quella di pagare il Capitale Maturato. Riscatto parziale Il Cliente può chiedere anche il pagamento parziale del Capitale Maturato, indicando un importo, ma solo se l’importo minimo di ciascun Riscatto Parziale lordo è almeno pari a € 500,00. Per il resto si applicano le stesse regole previste per il Pagamento Anticipato dell’intero Capitale Maturato. Riduzioni Non essendo previste riduzioni, non sono previsti valori di riduzione. | |
Richiesta di informazioni | Come Cliente, per eventuali richieste di informazioni ti puoi rivolgere alla Compagnia: Crédit Agricole Vita S.p.A. - Ufficio Liquidazioni Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx E-MAIL: PEC: xxxxxxxxxxxx.xx-xxxx@xxxxxxxxx.xx; oppure xxxxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx TELEFONO: n. verde 000000000 |
Il prodotto è destinato ad un cliente al dettaglio con un'esperienza o conoscenza base del mercato dei capitali, una capacità di immobilizzare la somma investita per almeno 10 anni, una propensione al rischio bassa, una capacità finanziaria di subire perdite nulle sul capitale versato al netto dei costi e che si prefigge l'obiettivo della conservazione dello stesso nel tempo. (SID del profilo contenuti all’interno della documentazione KID).
A chi è rivolto questo prodotto?
Per l’informativa dettagliata sui costi si vedano le indicazioni contenute nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID).
Si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio:
Costi di intermediazione
I costi di intermediazione rappresentano la percentuale dei costi assicurativi prelevati dalla Compagnia che sono retrocessi all’intermediario che colloca il prodotto. Questi sono pari:
Di seguito è riportata la quota percepita in media dagli intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto:
• Rendimento Trattenuto: 33,25%
• Provvigioni di acquisto calcolate sul cumulo dei versamenti: 47,50%. (In caso di polizze stipulate dai dipendenti della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza la quota è invece del 23,75%)
Altri Costi
Come Cliente devi sostenere il costo per le tasse e le imposte relative al contratto (nel caso di decesso saranno a carico dei Beneficiari aventi diritto).
Quali costi devo sostenere?
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Investimenti in Gestione Separata Garanzia
Come Cliente, puoi contare su una garanzia operante per gli investimenti in Gestione separata. Pur non essendo previsto un tasso di interesse minimo garantito, le rivalutazioni annuali si consolidano risultando acquisite dal contratto; pertanto il capitale alla data del decesso dell’Assicurato non potrà essere inferiore a quello maturato all’anniversario di polizza immediatamente precedente, tenendo conto delle possibili variazioni del profilo di investimento.
Rivalutazioni
La Compagnia riconosce una rivalutazione annuale delle prestazioni, nella misura e secondo le modalità di seguito riportate:
X. Xxxxxx della rivalutazione annuale
La Compagnia determina il rendimento annuo da attribuire al contratto moltiplicando il rendimento medio annuo, definito al punto 8. del Regolamento della Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Più”, per un’aliquota di partecipazione pari al 90%. L’attribuzione di detta aliquota di partecipazione verrà accordata purché consenta alla Compagnia di conservare almeno un punto percentuale. Qualora detta attribuzione non permetta la conservazione di un punto percentuale, l’aliquota applicabile risulterà pari al rapporto tra il rendimento realizzato diminuito di un punto percentuale ed il rendimento realizzato. La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento attribuito.
B. Modalità di rivalutazione del capitale assicurato tra la data di decorrenza del contratto e la prima ricorrenza annuale dello stesso
Il capitale assicurato rivalutato ad una data precedente o coincidente con la prima ricorrenza annuale del contratto si ottiene dalla somma dei seguenti importi:
o il cumulo dei capitali derivanti dai Versamenti che risultano incassati dalla Compagnia tra la data di decorrenza e la data di calcolo;
o il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun dei capitali di cui al precedente punto per la misura annua di rivalutazione, ridotta in proporzione alla frazione d’anno rispettivamente compresa tra la data di incasso di ciascun versamento e la data di calcolo.
C. Modalità di rivalutazione del capitale assicurato nel periodo di durata contrattuale che intercorre tra una qualunque ricorrenza annuale del contratto successivo alla prima, compresa quella coincidente l’ultima trascorsa
Il capitale assicurato rivalutato ad una data, compresa nel periodo anzidetto, precedente o coincidente con una qualunque ricorrenza annuale del contratto successiva alla prima si ottiene aggiungendo al valore del capitale assicurato alla ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa i seguenti importi:
o un importo ottenuto applicando al capitale assicurato alla ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa, la misura annua di rivalutazione ridotta in proporzione alla frazione d’anno compresa tra la data ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa e la data di calcolo;
o il cumulo dei capitali derivanti dai versamenti che risultano incassati dalla Compagnia tra la ricorrenza annuale ultima trascorsa e la data di calcolo;
o il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun dei capitali di cui al precedente punto 2. per la misura annua di rivalutazione, ridotta in proporzione alla frazione d’anno rispettivamente compresa tra la data di incasso di ciascun versamento e la data di calcolo. La misura annua di rivalutazione adottata viene calcolata, in base al rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Più” relativo al terzo mese precedente la data di calcolo.
Per data di calcolo si deve intendere rispettivamente:
o la data di ciascuna ricorrenza annuale del contratto, per la rivalutazione delle prestazioni assicurate effettuata in coincidenza di tale data;
o la data di decesso, per la rivalutazione delle prestazioni assicurate;
o la data di richiesta di riscatto (totale e parziale), per la rivalutazione dell’importo liquidabile.
La Compagnia comunica al Cliente il valore delle prestazioni assicurate, raggiunto ad ogni ricorrenza annuale del contratto.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, hai la possibilità di rivolgerti all’IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, specificando i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela, copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro ricevuto ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx) trovi un modello che può essere utilizzato per la presentazione dei reclami. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Ai sensi del D. Lgs. N.28 del 4 marzo 2010, articolo 5 comma 1-bis, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Pertanto, prima di rivolgerti all’Autorità Giudiziaria devi obbligatoriamente interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Xxxx fare ricorso alla negoziazione assistita tramite richiesta del tuo avvocato all’Impresa; la stessa non ti consente di assolvere alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale per cui dovrai comunque fare ricorso alla mediazione o ad un altro metodo di risoluzione alternativa delle controversie previsto dall’art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, per reclami attinenti aspetti di trasparenza informativa, puoi rivolgerti alla CONSOB - Xxx X.X. Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxx, o Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, telefono 00.00000/00.000000, corredando l’esposto con copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro ricevuto. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o di altra procedura prevista dalla normativa applicabile. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Regime fiscale dei Premi I versamenti effettuati non sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni e non sono detraibili dall’IRPEF. Regime fiscale delle somme corrisposte Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza del contratto: • in caso di vita, a Persone Fisiche percipienti le somme al di fuori dell’esercizio di attività commerciali, costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, determinata applicando l’aliquota prevista dalla legge all’importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra l’ammontare percepito e l’ammontare dei versamenti effettuati (eventualmente riproporzionati in caso di Riscatto parziale). Si precisa che tale imposta si applica anche in caso di recesso. La predetta differenza è diminuita di una quota della stessa forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati, e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del DPR 917/1986 ed eventualmente maggiorata per effetto dell’applicazione del c.d. “equalizzatore”. • in caso di morte sono esenti dall’IRPEF, limitatamente alla Quota delle stesse relative alla copertura del rischio demografico; per la restante parte sono assoggettate a tassazione come sopra indicato L’imposta sostitutiva è applicata dalla Compagnia in veste di sostituto di imposta salvo nel caso di somme percepite nell’esercizio di attività commerciali. In tale ipotesi le somme non sono assoggettate all’imposta sostitutiva ma concorrono a formare il reddito d’impresa. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE /DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.