Comune di Pisa
Comune di Pisa
Regolamento sull’Imposta unica comunale
recante la disciplina in materia di
Imposta municipale propria (IMU), Xxxxx sui rifiuti (TARI) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
Approvato con Deliberazione del C.C. n. 25 del 19.06.2014 Modificato con Deliberazione del C.C. n. 23 del 23.07.2015 Modificato con Deliberazione del C.C. n. 09 del 28.04.2016
Indice
Capo I
Disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)
Articolo 1 – Oggetto del regolamento
Articolo 2 – Presupposto e composizione dell'imposta unica comunale
Capo II
Imposta municipale propria (IMU)
Articolo 3 – Presupposto dell'imposta municipale propria Articolo 4 – Esclusioni dall'imposta municipale propria
Articolo 5 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria
Articolo 6 – Soggetti passivi dell'imposta municipale propria Articolo 7 – Base imponibile dell'imposta municipale propria
Articolo 8 – Determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria Articolo 8-bis - Aliquota ridotta per unità abitative locate a canone concordato Articolo 9 – Esenzioni dell'imposta municipale propria
Articolo 10 – Riduzione dell'imposta municipale propria per i terreni agricoli Articolo 11 – Detrazioni dell'imposta municipale propria
Articolo 12 – Periodicità e versamenti dell'imposta municipale propria
Articolo 13 – Riserva di gettito dell'imposta municipale propria a favore dello Stato Articolo 14 – Dichiarazione dell'imposta municipale propria
Articolo 15 – Comunicazione dell'imposta municipale propria
Capo III
Tassa sui rifiuti (TARI)
Articolo 16 – Natura della tassa sui rifiuti
Articolo 17 – Gestione del servizio rifiuti e definizione di rifiuto Articolo 18 – Presupposto della tassa sui rifiuti
Articolo 19 – Soggetto attivo della tassa sui rifiuti Articolo 20 – Soggetti passivi della tassa sui rifiuti Articolo 21 – Base imponibile delle tassa sui rifiuti
Articolo 22 – Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti Articolo 23 – Istituzioni scolastiche statali
Articolo 24 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche Articolo 25 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio Articolo 26 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso
Articolo 27 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche Articolo 28 – Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati
Articolo 29 – Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti Articolo 30 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni Articolo 31 – Xxxxx sui rifiuti in base a tariffa giornaliera Articolo 32 – Tributo provinciale
Articolo 33 – Modalità di presentazione della dichiarazione della tassa sui rifiuti Articolo 34 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione. Decorrenza del tributo Articolo 35 – Semplificazioni amministrative
Articolo 36 – Versamento della tassa sui rifiuti
Capo IV
Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
Articolo 37 – Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili Articolo 38 – Soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili Articolo 39 – Base imponibile del tributo per i servizi indivisibili
Articolo 40 – Determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili Articolo 41 – Esenzioni dal tributo per i servizi indivisibili
Articolo 41-bis – Riduzioni del tributo per i servizi indivisibili Articolo 42 – Dichiarazione del tributo per i servizi indivisibili
Articolo 43 – Periodicità e versamenti del tributo per i servizi indivisibili
Capo V
Disciplina comune delle componenti dell'imposta unica comunale
Articolo 44 – Scadenza del versamento Articolo 45 – Arrotondamento Articolo 46 – Importi minimi
Articolo 47 – Gestione dell’imposta unica comunale Articolo 48 – Funzionario responsabile
Articolo 49 – Poteri istruttori Articolo 50 – Accertamenti Articolo 51 – Sanzioni ed interessi Articolo 52 – Riscossione coattiva
Articolo 53 – Rimborsi
Articolo 54 – Contenzioso tributario Articolo 55 – Norme transitorie e finali
ALLEGATO 1 - Classificazione delle categorie ai fini della tassa sui rifitui
ALLEGATO 2 - Criteri per la determinazione della riduzione per le utenze domestiche sui rifiuti
ALLEGATO 3 - Elenco dei servizi indivisibili e dei relativi costi ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
Capo I
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
Articolo 1 Oggetto del regolamento
1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento disciplina l'applicazione, nel territorio del Comune di Pisa, dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dal comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative e le norme del Regolamento generale delle entrate.
Articolo 2
Presupposto e composizione dell’imposta unica comunale
1. L’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. L’imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Capo II
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Articolo 3
Presupposto dell’imposta municipale propria
1. Presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell’articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.
Articolo 4
Esclusioni dall’imposta municipale propria
1. L’imposta municipale propria non si applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come definiti al successivo articolo 5 del presente regolamento.
2. Non godono dell’agevolazione di cui al precedente comma 1 le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
3. L’imposta municipale propria non si applica, altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L’imposta municipale propria non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’esercizio dell’attività agricola. Ai fini del periodo precedente si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
5. Le porzioni di immobili di cui al comma 4, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
Articolo 5
Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria
1. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.
4. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
5. E’ assimilata all’abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ai fini del periodo precedente, si considerano anziani le persone fisiche che hanno compiuto il settantesimo anno di età e disabili quelle con disabilità riconosciuta dalla competente autorità non inferiore al 75 per cento.
6. Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a partire dall’anno 2015, è assimilata all’abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 28 marzo 2014, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sull'unità immobiliare assimilata di cui al periodo precedente, la tassa sui rifiuti ed il tributo comunale per i servizi indivisibili sono applicati, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
7. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
8. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione definitiva e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
9. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento degli animali. L’agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l’intero terreno.
10. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti.
11. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile.
12. Per altro terreno si intende quello, diverso dall’area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato per attività diversa da quella agricola ovvero sul quale l’attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.
Articolo 6
Soggetti passivi dell’imposta municipale propria
1. Soggetto passivo dell'imposta municipale propria è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili imponibili.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà), il versamento dell’imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.
Articolo 7
Base imponibile dell’imposta municipale propria
1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili imponibili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
Classificazione | Coefficiente |
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10 | 160 |
Categoria catastale A/10 | 80 |
Gruppo catastale B | 140 |
Categoria catastale C/1 | 55 |
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 | 160 |
Categoria catastali C/3, C/4 e C/5 | 140 |
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5 | 65 |
Categoria catastale D/5 | 80 |
3. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all’articolo 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d’ufficio, l’imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto con la rivalutazione e l’applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma 2. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d’ufficio, il Comune effettua il conguaglio.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allo scopo produce idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, per fabbricati inagibili o inabitabili si intendono i fabbricati in condizioni di sopravvenuto degrado fisico ossia diroccati, pericolanti o fatiscenti oppure obsolescenti dal punto di vista funzionale o strutturale, per essi intendendo gli edifici con gravi lesioni nel tetto o in altri elementi strutturali portanti tali da poter arrecare pericolo a cose o persone, con rischio di crollo totale o parziale, o in relazione ai quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino. Il degrado fisico sopravvenuto deve risultare non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non si considerano inidonei all’uso cui sono destinati gli immobili non agibili a seguito di interventi edilizi di risanamento o ristrutturazione.
c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune
commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Articolo 8
Determinazione delle aliquote dell’imposta municipale propria
1. L’aliquota di base è fissata nella misura del 1,06 per cento del valore degli immobili come determinato ai sensi dell’articolo 7.
2. L’aliquota di base è fissata nella misura del 1,01 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi dell’articolo 1, comma 380, lettere f) e g), della legge del 24 dicembre 2012, n. 228, ferma restando la riserva di gettito a favore dello Stato nella misura di cui al successivo articolo 13.
3. L’aliquota è fissata allo 0,35 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per quelle assimilate e per le loro pertinenze, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2012, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Per i soli immobili diversi da quelli di cui al precedente comma 2, l’aliquota può essere ridotta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
5. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, può rideterminare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all’inizio dell’anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell’anno di riferimento adozione.
6. La deliberazione di cui al comma 5 deve essere inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 5, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 6, entro il termine del 28 ottobre dell’anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l’annualità d’imposta precedente a quella di riferimento.
8. Per le finalità di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.
Articolo 8-bis
Aliquota ridotta per unità abitative locate a canone concordato
1. Nell’ambito della facoltà di riduzione dell’aliquota per gli immobili locati, prevista dal precedente articolo 8, comma 4, il Consiglio Comunale può deliberare, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, un’aliquota ridotta che si applica alle seguenti fattispecie:
a) unità abitative concesse in locazione con contratto concordato, ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a nuclei familiari ivi residenti;
b) unità abitative concesse in locazione, per le esigenze abitative degli studenti universitari, con contratto concordato, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di durata non inferiore all’anno.
2. L’aliquota ridotta si applica per tutta la durata del contratto ivi incluso il periodo di proroga.
3. Dall’anno 2016, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune,
è ridotta al 75%, ai sensi dell’articolo 13, comma 6-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Articolo 9
Esenzioni dall’imposta municipale propria
1. Sono esenti dall’imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono, altresì, esenti:
I. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
II. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
III. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
IV. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
V. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
VI. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L’esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica, di cui al periodo precedente, è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione da redigere utilizzando il previsto modello approvato con decreto ministeriale. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. In ogni caso, l’agevolazione di cui al presente numero non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
VII. i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. La predetta esenzione è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione da redigere utilizzando il previsto modello approvato con decreto ministeriale;
VIII. dall’anno 2016, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell’anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.
Articolo 10
Riduzione dell’imposta municipale propria per i terreni agricoli
(Abrogato)
Articolo 11
Detrazioni dell’imposta municipale propria
1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. L’importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato con deliberazione del Consiglio Comunale, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
4. La detrazione si applica altresì alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, di cui all’articolo 5, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
Articolo 12
Periodicità e versamenti dell’imposta municipale propria
1. L’imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all’articolo 7, le aliquote come stabilite ai sensi degli articoli 8 e 8-bis.
2. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l’imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l’immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.
3. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.
4. L’imposta annua deve essere versata, in autoliquidazione, per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell’imposta annuale complessivamente dovuta può essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.
5. L’importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l’anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l’anno d’imposta di riferimento.
6. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al primo periodo del precedente comma 4 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso Comune verso il quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale.
8. Il versamento dell’imposta, in deroga a quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
9. Gli enti non commerciali effettuano il versamento esclusivamente utilizzando il predetto modello F24.
Articolo 13
Riserva di gettito dell’imposta municipale propria a favore dello Stato
1. E' riservato allo Stato il gettito dell’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
2. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune nel proprio territorio.
3. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.
4. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Articolo 14
Dichiarazione dell’imposta municipale propria
1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l’apposito modello approvato con decreto ministeriale; lo stesso decreto disciplina i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. La dichiarazione può essere presentata anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del ministero dell’economia e delle finanze.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
5. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell’articolo 1117, n. 2), del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini.
6. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Resta ferma la dichiarazione presentata ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibile.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
8. Nella dichiarazione dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l’importo dell’imposta municipale propria dovuta per l’anno precedente. La predetta imposta può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini dell’imposta sui redditi.
Articolo 15
Comunicazione dell’imposta municipale propria
1. Ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale disposta dai commi 5 e 6 dell’articolo 5 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l’apposito modello, allegando l’eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d’ufficio. La comunicazione deve essere effettuata, a pena di decadenza del beneficio dell’equiparazione all’abitazione principale, entro il termine del 31 dicembre dell’anno d’imposta di riferimento nel quale sorgono i presupposti per il riconoscimento. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni delle condizioni da cui consegua la perdita del beneficio dell’equiparazione.
2. Ai fini dell’applicazione delle aliquote agevolate eventualmente deliberate per l’anno di competenza, previste dagli articoli 8 e 8-bis del presente regolamento, nonché dell’applicazione delle agevolazioni di cui all’articolo 7, comma 5, il soggetto passivo deve comunicare il possesso dei relativi requisiti utilizzando l’apposito modello predisposto, allegando l’eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d’ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta di riferimento nel quale sorgono i presupposti per il riconoscimento e resta valida sino a mutazione delle condizioni.
Capo III
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Articolo 16
Natura della tassa sui rifiuti
1. L’entrata disciplinata dal presente Capo ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Art. 17
Gestione del servizio rifiuti e definizione di rifiuto
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Per rifiuti solidi urbani si intendono i rifiuti urbani come definiti dall'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti definiti tali dal Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
6. Sono rifiuti speciali, al netto di quelli assimilati di cui al comma precedente, quelli definiti tali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Articolo 18 Presupposto della tassa sui rifiuti
1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Si intendono per:
a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico- edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Le utenze domestiche, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.
4. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.
5. Sono escluse dall’applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.
6. Sono altresì esclusi dall’applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l’uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:
a) i locali impraticabili;
b) i locali in stato di abbandono;
c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all’esercizio dell’attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.
Articolo 19
Soggetto attivo della tassa sui rifiuti
1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.
Articolo 20
Soggetti passivi della tassa sui rifiuti
1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui all’articolo 18. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
Articolo 21
Base imponibile della tassa sui rifiuti
1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all’80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L’utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che attesta l’avvenuta completa attuazione dell’allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- i locali tecnici.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva di cui al periodo precedente.
8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
9. A condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell’attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all’intera superficie dell’attività le seguenti riduzioni percentuali:
Attività | Riduzione della superficie |
Lavanderie a secco, tintorie non industriali | 15% |
Laboratori fotografici, eliografie | 15% |
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie | 20% |
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici | 15% |
Laboratori di analisi, farmaceutici | 15% |
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi | 10% |
Pelletterie | 15% |
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici | 20% |
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica | 15% |
Falegnamerie, vetroresine | 15% |
Tipografie, stamperie, incisioni | 20% |
Marmisti, vetrerie | 15% |
Ospedali e case di cura | 20% |
Edilizia | 15% |
Articolo 22
Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti
1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.
5. La tariffa è composta da una quota “fissa” determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota “variabile” rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione.
6. Le tariffe sono articolare per categorie di utenze come riportate nell’Allegato 1 del presente regolamento.
7. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività, riportate nell’allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
8. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all’allegato 1 del presente regolamento, la tariffa, di norma, è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica, di norma, la tariffa relativa all’attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
9. Se all’interno di un’abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all’attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata, con un minimo di 8 metri quadrati.
10. Per le finalità di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.
Articolo 23 Istituti scolastici statali
1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all’articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.
Articolo 24
Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione della tassa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti; tali soggetti devono essere denunciati con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 34. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è, per il primo semestre dell’anno di riferimento, quello risultante al 1° gennaio, e, per il secondo semestre dell’anno di riferimento, quello risultante al 1° luglio. Per le nuove utenze il numero degli occupanti è quello risultante alla data di attivazione delle stesse. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, occupate da due o più nuclei familiari, la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.
2. Il soggetto iscritto negli elenchi anagrafici del Comune, risultante residente in una determinata unità abitativa, può non essere considerato nel numero degli occupanti nel caso in cui si tratti di:
a) soggetto collocato in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario;
b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero.
Affinché il soggetto sopra descritto non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali, da effettuarsi con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 34. In tali casi, al fine della determinazione del numero degli occupanti, si fa riferimento alle consistenze, dichiarate e comprovate, al 1° gennaio dell’anno di riferimento per il primo semestre e al 1° luglio dell’anno di riferimento per il secondo semestre.
3. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, dopo aver trasferito la residenza in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, non occupate e non locate, il numero degli occupanti è fissato forfettariamente in una unità. Per l’applicazione del criterio forfettario è necessaria una comunicazione dell’interessato, corredata da prove documentali, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 34.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in via presuntiva, salvo prova contraria, come segue:
Superficie | Numero componenti del nucleo familiare |
Fino a mq 40 di base imponibile | 1 |
Da mq 41 a mq 65 di base imponibile | 2 |
Da mq 66 a mq 90 di base imponibile | 3 |
Da mq 91a mq 115 di base imponibile | 4 |
Da mq 116 a mq 140 di base imponibile | 5 |
Oltre mq 140 di base imponibile | 6 o più |
5. Nel caso in cui il numero degli occupanti sia diverso rispetto al numero determinato forfettariamente come sopra, deve essere presentata dichiarazione secondo le modalità di cui al successivo articolo 34.
Articolo 25
Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio
1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal Regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 40 per cento per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.
2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell’anno, con computo mensile, per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni sopra descritte.
Articolo 26
Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d’uso
1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta nei seguenti casi:
a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 10 per cento;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell’anno solare oggetto dell’agevolazione: riduzione del 25 per cento;
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all’anno all’estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell’anno solare oggetto dell’agevolazione: riduzione del 25 per cento;
d) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza o atto di assenso rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità quali, ad esempio, la DIA o la SCIA: riduzione del 30 per cento.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.
3. La riduzione tariffaria di cui alla lettera a) del comma 1 è attribuita d’ufficio secondo le modalità e le decorrenze già previste al precedente articolo 24, comma 1, in tema di determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza; le riduzioni tariffarie indicate alle lettere b), c) e d) del comma 1 devono essere richieste dal contribuente e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta salvo che non siano indicate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o di variazione, presentata nei termini previsti, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In mancanza di tale adempimento sono applicabili le medesime sanzioni previste per l’omessa dichiarazione.
Articolo 27
Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani in forma differenziata presso i centri di raccolta comunali, ove è predisposto idoneo sistema di registrazione dei conferimenti, acquisiscono un punteggio e hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa, calcolata sulla base delle quantità di rifiuti prodotti dalla medesima utenza e conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare precedente; la riduzione viene riconosciuta in base al punteggio accumulato. Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici acquisiscono un punteggio aggiuntivo.
2. I criteri ed i parametri con cui è attribuito il punteggio che dà diritto alla riduzione di cui al comma precedente sono riportati all’Allegato 2 al presente regolamento; ciascun punto acquisito dà diritto alla riduzione di euro 0,01.
3. In ogni caso l’ammontare della riduzione riconosciuta non può essere superiore al 50 per cento della quota variabile della tariffa.
4. Le riduzioni indicate ai commi precedenti sono calcolate, per ciascun anno, a consuntivo, con compensazione della tassa dovuta per l’anno successivo o rimborso d’ufficio dell’eventuale eccedenza pagata, in caso di incapienza.
5. Le riduzioni di cui al comma precedente non spettano se di importo annuo complessivo inferiore ad euro 5,00.
Articolo 28
Agevolazione per l’avvio al riciclo dei rifiuti assimilati
1. Le utenze non domestiche hanno diritto ad una riduzione della tariffa sulla base delle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Agli operatori che dimostrino di avere avviato al riciclo i rifiuti assimilati sono applicate, con riferimento alla quota variabile della tariffa, le seguenti riduzioni:
% di rifiuti avviati al riciclo | % di riduzione |
se avviano al riciclo almeno il 10% e fino al 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati | 10% |
se avviano al riciclo oltre il 20% e fino al 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati | 20% |
se avviano al riciclo oltre il 40% e fino al 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati | 30% |
se avviano al riciclo oltre il 60% e fino all’80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati | 40% |
se avviano al riciclo oltre l’80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati | 50% |
3. La riduzione di cui al comma precedente è riconosciuta proporzionalmente al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani o assimilati avviati al riciclo nel corso dell’anno solare e la produzione annua stimata in base ai coefficienti medi di potenziale produzione per ogni categoria di attività, deducibili dalla tabella 4a dell’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. L’attività di avvio al riciclo deve essere svolta non usufruendo del servizio di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 17, comma 1, del presente regolamento.
4. Per riciclo si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
5. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.
6. Le riduzioni sono applicate sulla base della domanda, corredata dalla documentazione completa, presentata entro il termine perentorio del 20 gennaio dell’anno successivo a quello di conferimento, pena la decadenza dal beneficio. Le domande, corredate di idonea documentazione giustificativa, sono soggette a valutazione tecnica di congruità da parte degli uffici comunali preposti.
7. Le riduzioni indicate ai commi precedenti sono calcolate, per ciascun anno, a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso d’ufficio dell’eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapienza.
8. Le riduzioni di cui ai commi precedenti non spettano se di importo annuo complessivo inferiore ad euro 5,00.
Articolo 29
Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti
1. Sono esenti dall’applicazione della tassa:
a) i locali e le aree occupati o detenuti dal Comune di Pisa;
b) i locali adibiti ad abitazione occupati da nuclei familiari il cui indicatore ISEE non supera l’importo della pensione minima erogata dall’INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore a 65 anni. In ogni caso l’unità immobiliare per cui si applica l’esenzione non deve essere catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9 o A/10. Se tutti gli occupanti dichiarano di non percepire alcun reddito è richiesto il reddito ISEE degli eventuali nuclei familiari di appartenenza cui i singoli occupanti risultano a carico ai fini IRPEF. La certificazione attestante il reddito ISEE è presentata al gestore del tributo entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Per le certificazioni ISEE presentate successivamente a tale data si applica una sanzione amministrativa di euro 51,00 per la tardiva presentazione;
c) edifici, o loro parti, adibiti al culto.
2. La tassa é ridotta nei casi seguenti:
a) qualora ricorrano tutti i presupposti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo e l’indicatore ISEE non superi del 30 per cento la misura che darebbe luogo all'esenzione: riduzione del 60 per cento;
b) per le organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito albo regionale ai sensi delle vigenti disposizioni: riduzione del 33 per cento;
c) per le utenze domestiche con occupanti ivi residenti in numero superiore a uno: riduzione del 5 per cento per ciascun occupante residente superiore al primo, fino ad un massimo del 20 per cento.
3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al presente articolo devono essere richieste dal contribuente, ad eccezione di quelle relative alle fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1 ed alla lettera c) del comma 2 applicate d’ufficio e, in particolare, quest’ultima applicata secondo le modalità e le decorrenze già previste al precedente art. 24 in tema di determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza. Per beneficiare delle riduzioni di cui alla lettera b) del comma 1) e alla lettera a) del comma 2), è necessario presentare l’istanza per ciascun anno di applicazione della tassa; le riduzioni di cui alla lettera c) del comma 1) e alla lettera b) del comma 2) hanno decorrenza dall’anno nel quale vengono presentate le relative istanze e restano valide fino a variazioni successivamente intervenute.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa in misura non superiore al 7 per cento del costo complessivo del servizio.
Articolo 30
Cumulo di riduzioni ed agevolazioni
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate.
Articolo 31
Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l’uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.
2. Nel caso di durata dell’occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 50 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria similare in ragione dell’attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.
5. L’obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone per l’occupazione di suolo pubblico temporaneo ovvero per l’imposta municipale secondaria a partire dalla data della sua entrata in vigore.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.
Articolo 32 Tributo provinciale
1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo della tassa sui rifiuti.
3. La Provincia comunica tempestivamente al Comune la misura determinata ai sensi del precedente comma 2.
4. La riscossione del tributo è effettuata dal soggetto gestore al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
5. Il Comune riversa alla Provincia gli importi riscossi al netto della commissione di cui al comma 4.
Articolo 33
Modalità di presentazione della dichiarazione della tassa sui rifiuti
1. La dichiarazione, redatta secondo l’apposito modello, è presentata direttamente agli uffici del gestore del tributo oppure trasmessa mediante posta elettronica certificata, posta raccomandata con avviso di ricevimento o fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
2. Alla dichiarazione è allegata copia del documento di identità, in xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx.
0. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente agli uffici del gestore del tributo da persona diversa dal dichiarante, occorre che la stessa sia munita di delega specifica con allegate copie dei documenti di identità del delegante e del delegato.
Articolo 34
Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione. Decorrenza della tassa
1. Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento alla tassa determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo degli occupanti o detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al gestore della tassa la dichiarazione, redatta secondo il modello appositamente predisposto, entro il termine del 20 gennaio dell’anno successivo alla data dell’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso.
4. Ai fini dell’applicazione della tassa, l’obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’occupazione e la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente.
5. La dichiarazione di cessata occupazione o detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dai soggetti passivi, secondo i modelli appositamente predisposti, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è terminata l’occupazione o la detenzione o il possesso. La presentazione della dichiarazione di cessazione dà diritto allo sgravio della tassa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata. Il diritto allo sgravio della tassa decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la fine dell’occupazione o della detenzione o del possesso qualora la stessa sia dimostrabile, retroattivamente, con elementi oggettivi.
6. E’ fatto obbligo di dichiarare, in quanto elemento incidente sulla quantificazione della tassa, le eventuali persone non residenti ma dimoranti in utenze domestiche di cui al comma 1 dell’articolo 24 del presente regolamento. Tale dichiarazione deve essere resa unitamente alla dichiarazione di inizio dell’occupazione o della detenzione o del possesso di cui ai precedenti commi, presentata nei termini, al momento della prima attivazione oppure, qualora il presupposto sorga successivamente, attraverso l’inoltro del modello appositamente predisposto. Nel primo caso decorrerà contestualmente alla tassa, nel secondo troverà applicazione dall’anno successivo.
7. Qualora gli effettivi occupanti eccedano il numero presunto determinato dalla tabella di cui all’articolo 24, comma 4, è fatto obbligo di presentare apposita dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere resa unitamente alla dichiarazione di inizio dell’occupazione o della detenzione o del possesso di cui ai precedenti commi, presentata nei termini, al momento della prima attivazione oppure, qualora il presupposto sorga successivamente, attraverso l’inoltro del modello appositamente predisposto. Nel primo
caso decorrerà contestualmente alla tassa, nel secondo troverà applicazione dall’anno successivo.
8. Per dichiarare le fattispecie di cui al comma 2 e 3 dell’articolo 25 del presente regolamento, occorre inoltrare agli uffici del gestore della tassa apposito modello. Gli effetti sulla tassa si producono dal mese successivo a quello di inoltro della dichiarazione.
Art. 35 Semplificazioni amministrative
1. Relativamente all’esercizio di attività produttive, sono esonerati dall’obbligo di denuncia di cui all’articolo 34 del presente regolamento i soggetti che abbiano attivato presso l’ufficio competente del Comune procedimenti amministrativi relativi a:
- apertura;
- subingresso;
- trasferimento di sede;
- modifiche;
- cessazione.
I dati forniti nell’ambito dei procedimenti relativi all’esercizio di attività produttive assumono efficacia anche ai fini tributari. Solo in caso di insufficienza di informazioni rilevanti per l’applicazione del tributo il gestore del tributo chiede al contribuente di fornire le ulteriori informazioni occorrenti.
2. Il soggetto gestore del tributo, sulla base di dati e notizie rilevanti acquisite attraverso le attività di verifica e controllo, può effettuare iscrizioni d’ufficio, relative all’anno in corso, con successiva comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, dell’avvenuta o imminente iscrizione. La suddetta comunicazione deve contenere i dati essenziali per l’applicazione del tributo. La mancata contestazione dell’iscrizione d’ufficio entro trenta giorni dalla notificazione comporta l’accettazione dell’iscrizione stessa.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari ai sensi dell’art. 14, comma 37, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché applicare le sanzioni di cui al comma 42 del medesimo articolo.
4. Gli uffici demografici comunali, in occasione delle svolgimento di pratiche anagrafiche, avvertono il contribuente degli obblighi dichiarativi relativi al tributo, invitandolo a presentare la dichiarazione nel termine previsto; in assenza di detto avvertimento resta comunque l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione.
Articolo 36 Versamento della tassa sui rifiuti
1. In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale, anche tramite canali telematici offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento è dovuto:
a) previo invio al contribuente di avvisi di pagamento, in due rate, aventi scadenza il 30 aprile e il 30 settembre, la prima in acconto e la seconda a saldo della tassa dovuta per l’anno di riferimento;
b) previa intimazione di pagamento notificata al contribuente, a titolo di saldo, in unica soluzione.
3. In sede di determinazione del saldo, salvo diversa disposizione, sono considerate le agevolazioni, le variazioni intervenute per l’anno di riferimento nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto.
Capo IV
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Articolo 37
Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili
1. Il presupposto del tributo per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come individuati e quantificati dall’Allegato 3 al presente regolamento.
Articolo 38
Soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili
1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i fabbricati e le aree edificabili di cui all’articolo 37 del presente regolamento, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa il tributo nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo del tributo; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
4. In caso di locazione finanziaria, il tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei fabbricati e delle aree edificabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
6. Nel caso di unità in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per gli immobili di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante gli immobili in uso esclusivo.
Articolo 39
Base imponibile del tributo per i servizi indivisibili
1. La base imponibile del tributo è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento.
Articolo 40
Determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili
1. L’aliquota di base del tributo per i servizi indivisibili è fissata nella misura dello 0,25 per cento, da applicare sulla base imponibile di cui all’articolo precedente. Detta aliquota può essere ridotta fino all’azzeramento o aumentata rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili e dell’imposta
municipale propria, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’imposta municipale propria al 31 dicembre 2013, fissata al 1,06 per cento e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; per l’anno 2014 e per l’anno 2015 l’aliquota non può eccedere lo 0,25 per cento. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima del tributo non può comunque eccedere il limite dello 0,1 per cento. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento; detta aliquota può essere modificata in aumento, fino allo 0,25 per cento, o in riduzione, fino all'azzeramento.
2. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottarsi entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi; le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. La deliberazione, anche se adottata successivamente all’inizio dell’anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell’anno di adozione.
3. La deliberazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 2, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 3, entro il termine del 28 ottobre dell’anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l’annualità d’imposta precedente a quella di riferimento.
5. Per le finalità di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.
Articolo 41
Esenzioni dal tributo per i servizi indivisibili
1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono, altresì, esenti:
I. i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi
II. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
III. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
IV. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
V. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
VI. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
VII. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L’esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica, di cui al periodo precedente, è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione da redigere utilizzando il previsto modello approvato con decreto ministeriale. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell’anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.
Articolo 41-bis
Riduzioni del tributo per i servizi indivisibili
1. Dall’anno 2016, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento, ai sensi dell’articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Articolo 42
Dichiarazione del tributo per i servizi indivisibili
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso o della detenzione dei fabbricati e delle aree edificabili entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta sull’apposito modello e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l’indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell’immobile e del numero di interno.
2. Nel caso di detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori. Nel caso di possessori diversi dai detentori, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. In ogni caso, rimangono fermi la responsabilità e gli obblighi in capo a ciascun possessore o detentore.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all’immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.
4. Si applicano le disposizioni concernenti l’imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento.
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel
termine previsto; resta fermo l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.
6. La dichiarazione presentata ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria esplica effetti anche ai fini dell’applicazione del tributo per i servizi indivisibili.
Articolo 43
Periodicità e versamenti del tributo per i servizi indivisibili
1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso il tributo è dovuto dal soggetto che ha posseduto o detenuto l’immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.
2. Il tributo annuo deve essere versato, in autoliquidazione, per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento del tributo annuale complessivamente dovuto può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.
3. L’importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l’anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l’anno d’imposta di riferimento applicando le aliquote e le detrazioni vigenti per la medesima annualità.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento del tributo complessivamente corrisposto per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al primo periodo del precedente comma 2 e l'ultima, a conguaglio del tributo complessivamente dovuto, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
5. Il versamento del tributo, in deroga a quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
Capo V
DISCIPLINA COMUNE DELLE COMPONENTI DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE
Articolo 44 Scadenza del versamento
1. Qualora l’ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
Articolo 45 Arrotondamento
1. Il versamento dell’importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.
Articolo 46 Importi minimi
1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l’importo annuo da versare è inferiore ad euro 5,00.
2. In considerazione delle attività istruttorie che l’ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 5,00.
Articolo 47
Gestione dell’imposta unica comunale
1. Le funzioni relative alla gestione, alla liquidazione, all’accertamento e, fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, alle attività inerenti la riscossione, anche coattiva, delle componenti dell’imposta unica comunale, sono svolte dalla Società Entrate Pisa S.p.A., ai sensi dell’art. 21 del Regolamento generale delle entrate.
2. La Società di cui al comma precedente è il soggetto gestore delle componenti dell’imposta unica comunale e svolge detta funzione con i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica.
Articolo 48 Funzionario responsabile
1. La Società Entrate Pisa S.p.A. designa, fra il proprio personale, un funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle componenti dell’imposta unica comunale, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie. L’atto di designazione del funzionario responsabile dell’imposta è immediatamente trasmesso al Comune.
Articolo 49 Poteri istruttori
1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l’accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del codice civile.
Articolo 50 Accertamenti
1. Il soggetto gestore procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne
riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.
Articolo 51 Sanzioni ed interessi
1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal cinquanta per cento al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all’articolo 46, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l’acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Articolo 52 Riscossione coattiva
1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 50 e 51 del presente regolamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’atto impositivo è divenuto definitivo.
Articolo 53 Rimborsi
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al soggetto gestore entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Articolo 54 Contenzioso tributario
1. Per il contenzioso in materia di imposta unica comunale si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Articolo 55 Norme transitorie e finali
1. Il versamento della tassa sui rifiuti dovuta per l’anno 2014 è stabilito in 2 rate, di uguale importo, con scadenza rispettivamente il 30 settembre 2014 e il 30 novembre 2014. Può essere effettuato il versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
1-bis. Il versamento della tassa sui rifiuti dovuta per l’anno 2016 è stabilito in due rate, aventi scadenza rispettivamente entro il 30 settembre 2016 ed entro il 30 novembre 2016, la prima in acconto e la seconda a saldo della tassa dovuta per l’anno di riferimento.
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’anno 2014 e per l’anno 2015 il comune, con la medesima deliberazione di cui all’articolo 40, comma 2, del presente regolamento, può determinare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili in misura non superiore allo 0,33 per cento a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali, alle relative pertinenze e alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale, detrazioni tali da generare effetti sul carico del tributo equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'imposta municipale propria relativamente alla stessa tipologia di immobili.
3. Le detrazioni di cui al comma precedente possono essere articolate per fasce di rendita catastale; in tal caso si applica la detrazione corrispondente alla somma delle rendite catastali dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze.
4. Per l’anno 2014 e per l’anno 2015 le detrazioni di cui al comma 2 possono essere maggiorate di euro 30 per ciascun figlio oltre il secondo, di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale avente rendita catastale non superiore ad euro 900. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, il requisito anagrafico si intende non posseduto a partire dal giorno successivo al compimento del ventiseiesimo compleanno.
4-bis. Per l’anno 2015 le detrazioni di cui al comma 2 possono essere ulteriormente maggiorate di euro 30 per la presenza nel nucleo familiare di persona invalida al 100% ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale avente rendita catastale non superiore ad € 900; l’invalidità deve risultare da certificato rilasciato dalla competente autorità sanitaria. Ai fini dell’applicazione di detta detrazione il soggetto passivo deve comunicare il possesso dei requisiti utilizzando l’apposito modello; la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2015.
5. Per le definizioni di abitazione principale, di pertinenza e di unità immobiliare assimilata si fa riferimento all’articolo 5, commi da 4 a 7, del presente regolamento.
6. Le detrazioni di cui ai commi da 2 a 4-bis si sottraggono dal tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali.
7. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
ALLEGATO 1)
CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI
01. Musei, biblioteche, scuole e associazioni
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari e spiagge attrezzate
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo, carceri, caserme e collettività in genere
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze,
15. Negozi di filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, hamburgerie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
28. Ipermercati e commercio ingrosso di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari e altri beni deperibili
30. Discoteche, night club
ALLEGATO 2)
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE
Le utenze domestiche che, nell’anno solare, conferiscono rifiuti urbani in forma differenziata ai centri di raccolta comunali, fissi o itineranti, ove è predisposto idoneo sistema di registrazione dei conferimenti, accumulano un punteggio. Le utenze domestiche che hanno in uso ed utilizzano correttamente una compostiera domestica o una concimaia acquisiscono un punteggio aggiuntivo.
1. Parametri di attribuzione punteggio
Il punteggio è accumulato dalle utenze domestiche attraverso l’applicazione di un algoritmo avente come parametri in ingresso il peso e la categoria dei rifiuti effettivamente conferiti presso Centri di Raccolta fissi e mobili (Centri Ambiente Mobile automatizzati).
Nella Tabella A.1, di seguito riportata, sono elencate le categorie di rifiuto conferibili presso i Centri di Raccolta e il punteggio unitario attribuito a ciascuna di esse.
A ciascun utente domestico l’algoritmo attribuisce un punteggio pari alla sommatoria – per ciascuna categoria di rifiuti conferiti – dei prodotti dei pesi per i relativi punteggi unitari.
Per tutte le categorie di rifiuto è prevista una quantità massima di rifiuti, oltre la quale non è più possibile accumulare punti. (vedi Tab. A.1).
In sintesi:
punteggio = ∑
categorie
peso*
categoria
× punteggiounitario
categoria
dove:
peso
*
categoria
= SE pesocategoria
max
> peso
categoria
ALLORA pesomax
ALTRIMENTIpesocategoria
categoria
2. Incentivo per compostaggio domestico
Per le utenze, già registrate in banca dati, che hanno in uso ed utilizzano correttamente una compostiera domestica, già assegnata dal Comune di Pisa, viene automaticamente attribuito il punteggio massimo previsto per la categoria rifiuto denominata “rifiuti biodegradabili di cucine e mense”.
Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, entro il 31 dicembre di ogni anno dal Comune di Pisa, direttamente o tramite soggetti incaricati, emergesse un mancato o scorretto utilizzo della compostiera, il punteggio aggiuntivo non verrà attribuito.
Per le utenze, non registrate in banca dati, che hanno in uso ed utilizzano correttamente una compostiera domestica, acquistata direttamente, o una concimaia viene automaticamente attribuito il punteggio massimo previsto per la categoria rifiuto denominata “rifiuti biodegradabili di cucine e mense”, nel caso in cui entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno trasmettano apposita autocertificazione utilizzando la modulistica predisposta dal Comune di Pisa.
Analogamente, nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, entro il 31 dicembre di ogni anno dal Comune di Pisa, direttamente o tramite soggetti incaricati, emergesse un mancato o scorretto utilizzo della compostiera, il punteggio aggiuntivo non verrà attribuito.
3. Calcolo della riduzione spettante
A questo punto si calcola la riduzione moltiplicando il punteggio totale per il valore dell’ecopunto. In ogni caso l’ammontare della riduzione riconosciuta non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa come stabilito dal regolamento.
4. Criteri generali
Il punteggio accumulato da tutti gli utenti nell’anno solare viene azzerato al termine dello stesso.
Gli utenti possono accumulare punti soltanto conferendo i rifiuti prodotti direttamente dalla/e propria/e utenza/e domestica/che.
Nel caso in cui l’utente risulti iscritto sia per almeno una utenza domestica sia per una o più utenze non domestiche, la riduzione sarà riconosciuta per il solo importo relativo all’utenza/e domestica/che dell’anno di conferimento.
La riduzione è riconosciuta solo a coloro che risultano in regola con i pagamenti della tariffa entro il mese di Febbraio dell’anno successivo a quello di conferimento.
Nel caso cessazione di utenza e di subentro da parte di un nuovo utente, precedentemente convivente con l’utente cessato, le pesature ed i relativi punteggi accumulati dall’utenza cessata, saranno attribuiti alla nuova utenza. Tale operazione sarà effettuata unicamente a seguito di istanza da parte dell’interessato da presentare entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di conferimento.
Tabella A.1 – Punteggio unitario per categoria rifiuto
DESCRIZIONE RIFIUTO ALLEGATO D) DLGS 152/2006 CONFORMENTE ALL'ART. 1, LETT. A) DIR. 75/442/CEE (RIFIUTI), E ART. 1 PARAG. 4 DIR. 91/689/CEE (RIF. PERICOLOSI) | CER | DESCRIZIONE BREVE | PUNTEGGIO UNITARIO (PUNTI/KG) | PESO MASSIMO CONTEGGIABILE (KG/ANNO) | PUNTEGGIO MASSIMO ACCUMULABILE |
rifiuti ingombranti | 20 03 07 | Ingombranti | 1 | 1000 | 1000 |
legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* | 20 01 38 | Legno | 1 | 500 | 500 |
metallo | 20 01 40 | Metallo | 5 | 100 | 500 |
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi | 20 01 23* | Frigo e clima | 3 | 200 | 600 |
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 | 20 01 36 | Grandi bianchi | 3 | 200 | 600 |
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi | 20 01 35* | TV e Monitor | 5 | 100 | 500 |
DESCRIZIONE RIFIUTO ALLEGATO D) DLGS 152/2006 CONFORMENTE ALL'ART. 1, LETT. A) DIR. 75/442/CEE (RIFIUTI), E ART. 1 PARAG. 4 DIR. 91/689/CEE (RIF. PERICOLOSI) | CER | DESCRIZIONE BREVE | PUNTEGGIO UNITARIO (PUNTI/KG) | PESO MASSIMO CONTEGGIABILE (KG/ANNO) | PUNTEGGIO MASSIMO ACCUMULABILE |
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 | 20 01 36 | Altri elettrici non pericolosi | 40 | 25 | 1000 |
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | 20 01 21* | Lampade | 75 | 10 | 750 |
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 | 17 09 04 | Inerti | 3 | 100 | 300 |
rifiuti biodegradabili | 20 02 01 | Sfalci e potature | 1 | 500 | 500 |
rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 20 01 08 | Organico | 1 | 1000 | 1000 |
carta e cartone | 20 01 01 | Carta e cartone | 2 | 600 | 1200 |
15 01 06 imballaggi in materiali misti | 1 501 06 | Multimateriale (Imballaggi leggeri) | 2 | 100 | 200 |
20 01 10 abbigliamento | 20 01 10 | Indumenti | 10 | 30 | 300 |
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti | 15 01 11* | Bombolette Spray | 100 | 5 | 500 |
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | 15 01 10* | Flaconi vuoti infiammabili, T o X, contaminati | 100 | 5 | 500 |
batterie e accumulatori di cui alle voci 1606 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie | 20 01 33* | Batterie al piombo | 20 | 10 | 200 |
oli e grassi commestibili | 20 01 25 | Oli vegetali | 40 | 30 | 1200 |
oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 | 20 01 26* | Oli minerali | 20 | 10 | 200 |
DESCRIZIONE RIFIUTO ALLEGATO D) DLGS 152/2006 CONFORMENTE ALL'ART. 1, LETT. A) DIR. 75/442/CEE (RIFIUTI), E ART. 1 PARAG. 4 DIR. 91/689/CEE (RIF. PERICOLOSI) | CER | DESCRIZIONE BREVE | PUNTEGGIO UNITARIO (PUNTI/KG) | PESO MASSIMO CONTEGGIABILE (KG/ANNO) | PUNTEGGIO MASSIMO ACCUMULABILE |
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 | 08 03 18 | Toner | 200 | 3 | 600 |
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 | 20 01 32 | Farmaci | 100 | 5 | 500 |
batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 | 20 01 34 | Pile | 200 | 3 | 600 |
pneumatici fuori uso | 16 01 03 | Pneumatici | 2 | 100 | 200 |
imballaggi contenenti sostanze pericolose | 20 01 27* | Flaconi pieni pericolosi | 20 | 40 | 800 |
vetro | 15 01 07 | Imballaggi vetro | 8 | 200 | 1.600 |
solventi | 20.01.13 | Solventi | 20 | 40 | 800 |
detergenti | 20.01.29 | Detergenti contenenti sostanze pericolose | 20 | 40 | 800 |
ALLEGATO 3)
ELENCO DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DEI RELATIVI COSTI AI SENSI DELL’ART. 1. COMMA 682, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147
Funzione (ex D.P.R. 194/1996) | Servizio (ex D.P.R. 194/1996) | Previsione di bilancio 2014 (Tit. I della Spesa) | Spese finanziate con entrate specifiche | Spese finanziate con quote di risorse generali | Costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta | |
1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 1 | Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 3.424.570,00 | 15.000,00 | 3.409.570,00 | 3.409.570,00 |
2 | Segreteria generale, personale e organizzazione | 2.996.435,00 | 58.000,00 | 2.938.435,00 | 2.938.435,00 | |
3 | Gestione finanziaria, programmazione, provveditorato e xx.xx | 8.176.926,00 | 0,00 | 8.176.926,00 | 8.176.926,00 | |
4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 6.689.678,00 | 1.180.407,00 | 5.509.271,00 | 5.509.271,00 | |
5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1.822.309,00 | 0,00 | 1.822.309,00 | 1.822.309,00 | |
6 | Ufficio tecnico | 2.917.135,00 | 926.588,00 | 1.990.547,00 | 1.990.547,00 | |
7 | Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | 1.680.401,00 | 260.000,00 | 1.420.401,00 | 1.420.401,00 | |
8 | Altri servizi generali | 5.810.547,00 | 1.366.134,00 | 4.444.413,00 | 4.444.413,00 | |
2 - Funzioni relative alla giustizia | 1 | Uffici giudiziari | 2.198.664,00 | 1.099.332,00 | 1.099.332,00 | 1.099.332,00 |
3 - Funzioni di Polizia Locale | 1 | Polizia municipale | 6.350.848,00 | 4.750.000,00 | 1.600.848,00 | 1.600.848,00 |
2 | Polizia commerciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3 | Polizia amministrativa | 507.120,00 | 50.000,00 | 457.120,00 | 457.120,00 | |
4 - Funzioni di Istruzione pubblica | 1 | Scuola materna | 1.592.059,00 | 205.000,00 | 1.387.059,00 | 1.387.059,00 |
2 | Istruzione elementare | 949.204,00 | 0,00 | 949.204,00 | 949.204,00 | |
3 | Istruzione media | 638.677,00 | 0,00 | 638.677,00 | 638.677,00 | |
4 | Istruzione secondaria superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5 | Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 4.809.538,00 | 2.370.000,00 | 2.439.538,00 | ||
5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 1 | Biblioteche, musei e pinacoteche | 936.105,00 | 0,00 | 936.105,00 | 936.105,00 |
2 | Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale | 2.297.523,00 | 387.786,01 | 1.909.736,99 | 1.909.736,99 | |
6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | 1 | Piscine comunali | 17.500,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | |
2 | Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | 941.221,00 | 90.000,00 | 851.221,00 | ||
3 | Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | 40.800,00 | 31.000,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | |
7 - Funzioni nel campo turistico | 1 | Servizi turistici | 306.655,00 | 87.182,75 | 219.472,25 | 219.472,25 |
2 | Manifestazioni turistiche | 1.098.490,00 | 578.152,54 | 520.337,46 | 520.337,46 | |
8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti | 1 | Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | 823.412,00 | 823.412,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Illuminazione pubblica e servizi connessi | 2.228.267,00 | 0,00 | 2.228.267,00 | 2.228.267,00 | |
3 | Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 8.421.224,00 | 5.385.546,41 | 3.035.677,59 | ||
9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 1 | Urbanistica e gestione del territorio | 1.922.240,00 | 461.000,00 | 1.461.240,00 | 1.461.240,00 |
2 | Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia popolare | 1.317.946,00 | 661.000,00 | 656.946,00 | ||
3 | Servizi di protezione civile | 359.944,00 | 20.000,00 | 339.944,00 | 339.944,00 | |
4 | Servizio idrico integrato | 247.073,00 | 247.073,00 | 0,00 | ||
5 | Servizio smaltimento rifiuti | 20.664.560,00 | 00.000.000,00 | 0,00 | ||
6 | Parchi e servizi per la tutela ambientale e altri servizi | 3.456.443,00 | 421.376,59 | 3.035.066,41 | 3.035.066,41 | |
10 - Funzioni nel settore sociale | 1 | Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 6.325.263,00 | 1.765.000,00 | 4.560.263,00 | |
2 | Servizi di prevenzione e riabilitazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Strutture residenziali e di ricovero per anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla person | 6.649.573,00 | 570.000,00 | 6.079.573,00 | 6.079.573,00 | |
5 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 1.394.052,00 | 740.000,00 | 654.052,00 | 654.052,00 | |
11 - funzioni nel campo dello sviluppo economico | 1 | Affissioni e pubblicità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | Fiere, mercati e servizi connessi | 95.283,00 | 95.283,00 | 0,00 | ||
3 | Mattatoio e servizi connessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Servizi relativi all'industria | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
5 | Servizi relativi al commercio | 567.851,00 | 39.717,00 | 528.134,00 | 528.134,00 | |
6 | Servizi relativi all'artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7 | Servizi relativi all'agricoltura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
12 - Funzioni relative a servizi produttivi | 1 | Distribuzione del gas | 435.880,00 | 435.880,00 | 0,00 | |
2 | Centrale del latte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Distribuzione energia elettrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Teleriscaldamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Farmacie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Altri servizi produttivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
TOTALE | 111.123.416,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,11 |