PROCEDURA PER L’INSTAURAZIONE DEL PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE
IN QUALITA’ DI ENTE AVVALITORE DELL’UTI DEL NONCELLO
PROCEDURA PER L’INSTAURAZIONE DEL PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE
DI CUI ALL’ART. 65 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i.
DISCIPLINARE DI GARA
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI IDONEI E QUALIFICATI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO INTEGRATO SOCIO-EDUCATIVO E DI SVILUPPO DI COMUNITA’
CIG. 72964862BA
Pordenone, novembre 2017
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Indice
PAR. 1 – PRESENTAZIONE GENERALE
PREMESSE
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO ART. 2 DURATA
ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO
PAR. 2 – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
ART. 4 FASI DELLA PROCEDURA
ART. 5 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA FASE DI PREQUALIFICAZIONE ART. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ART. 7 PARTECIPAZIONE CON AVVALIMENTO DEI REQUISITI
PAR. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
ART. 8 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
ART. 9 MODALITA’ DI PRESELEZIONE DEI CONCORRENTI ART. 10 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
ART. 11 GARANZIA PROVVISORIA
PAR. 4 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
ART. 12 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
PAR. 5 – DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 13 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE ART. 14 GARANZIA DEFINITIVA
ART. 15 REVISIONE PREZZI
ART. 16 RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA ART. 17 STIPULAZIONE E SPESE CONTRATTUALI
PAR. 6 – DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 18 ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 19 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 20 PAGAMENTI
ART. 21 PENALI
ART. 22 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO ART. 23 CESSIONE DEI CREDITI
PAR. 7 – ESTINZIONE E MODIFICAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
ART. 24 RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE
ART. 25 RECESSO ANTICIPATO DA PARTE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA ART. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PAR. 8 – DISPOSIZIONI VARIE
ART. 27 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA ART. 28 ACCESSO AGLI ATTI DI GARA
ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI ART. 30 FORO COMPETENTE
ART. 31 DOMICILIO DEI CONTRAENTI ART. 32 NORMATIVA APPLICABILE ART. 33 COMUNICAZIONI
ART. 34 ALTRE INFORMAZIONI
PAR. 1 - PRESENTAZIONE GENERALE
Il Bando di Gara verrà trasmesso alla G.U.U.E. e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, oltre che per estratto su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e due quotidiani a maggiore diffusione locale. Lo stesso verrà inoltre pubblicato sul profilo del Committente xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione “trasparenza” – “bandi di gara”.
Il presente documento è costituito da:
- Relazione di progetto
- Disciplinare di gara (contenente le regole di svolgimento della procedura)
- Capitolato tecnico e criteri di valutazione
- All. 1 Modello di domanda
- All. 2 DGUE – documento di gara unico
PREMESSE
Le Amministrazioni dell’UTI del Noncello, che gestiscono in modo associato il SSC, e l'AAS5 “Friuli occidentale” hanno espresso l’indirizzo di promuovere una progettazione condivisa con l’obiettivo ulteriore, rispetto ai tradizionali servizi educativi, di incrementare la capacità del sistema del welfare locale di approntare interventi di prevenzione e di coinvolgimento dei contesti sociali territoriali di riferimento al fine di aumentare il livello di attivazione e di competenza in relazione ai bisogni sociali emergenti e diffusi del territorio stesso.
Preso atto che in relazione alle esperienze maturate è emersa la necessità di realizzare un nuovo modello, sia sotto il profilo gestionale, sia sotto il profilo metodologico, dei servizi socio- educativi a favore di minori e giovani, nonché rispetto alle famiglie di riferimento, caratterizzato da una maggiore flessibilità degli interventi ed una più forte relazione con i contesti nei quali le stesse attività sono realizzate.
Il Documento Unico di Programmazione del Comune di Pordenone riporta che gli interventi di tutela dei minori hanno subito di recente un sostanziale incremento con conseguente ulteriore pressione sul bilancio comunale. Da un lato quindi è necessario esplorare nuove piste di lavoro maggiormente sostenibili sul fronte dell'accoglienza protetta e dall'altro lato sarà necessario promuovere una migliore differenziazione delle risposte maggiormente adeguata al livello di complessità delle situazioni che emergono sul territorio.
Contestualmente si ritiene fondamentale realizzare un’area di lavoro che concretizzi azioni trasversali (sociale-sanitario-istruzione-famiglie-territorio) volte ad aumentare il livello di competenza ed efficacia della azioni educative nel complesso; nonché la realizzazione di una progettazione trasversale con il settore istruzione - servizi socio-educativi con particolare riferimento all'area della prevenzione e dell'intercettazione precoce del disagio minorile;
In ragione di ciò l’Amministrazione del Comune di Pordenone, quale ente avvalitore dell’UTI del Noncello, ha previsto nel Documento Unico di Programmazione l’attivazione di “un intervento costante educativo per favorire lo sviluppo di una cultura di uguaglianza e di rispetto reciproco potenziando la rete degli operatori per intercettare e prevenire i fenomeni di disagio e tutte le forme di dipendenza (droghe, alcol, gioco, internet) coinvolgendo le scuole e le famiglie.”
Conseguentemente il Piano Economico Gestionale del Comune di Pordenone, quale ente avvalitore dell’UTI del Noncello, ha fissato come obiettivo programmatorio la realizzazione di una progettazione condivisa sui servizi socio-educativi (servizio educativo territoriale, servizi integrativi all'infanzia) includendo l'area della prevenzione, dell'intercettazione precoce del disagio e dello sviluppo di comunità.
Inoltre sempre nel Documento Unico di Programmazione s’intende privilegiare un approccio di welfare comunitario nell’azione dei servizi sociali in quanto “occorre aumentare la capacità dei servizi di intervenire precocemente sulle problematiche sociali, sviluppando modalità di intercettazione del bisogno e di azione sempre più prossime ai contesti in cui si manifestano le difficoltà delle persone e delle famiglie (quartieri, scuole, gruppi sociali ecc.) e promuovendo un aumento delle capacità di risposta del tessuto sociale complessivo (sviluppo di comunità).
Un modello di intervento integrato che risponda in modo sistemico e non standardizzato agli obiettivi sopra esposti e programmati dall’ente non è presente sul mercato; si presenta perciò la necessità di progettare e realizzare un servizio inedito nella sua formula e nell’applicazione specifica rispetto alle caratteristiche del territorio di riferimento. Ulteriori specifiche sugli obiettivi da perseguire con tale modello si trovano nell’allegata Relazione di Progetto.
Il Comune di Pordenone, in qualità di ente avvalitore del SSC dell’UTI del Noncello, ha inteso stipulare un accordo volto alla promozione e all’armonizzazione del lavoro di comunità, con l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale. Tale accordo intende promuovere programmi condivisi rispetto agli interventi di sviluppo di comunità, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Le principali finalità sono:
a. realizzare, con azioni di animazione territoriale e di sviluppo di comunità, la promozione di una cittadinanza attiva, nonché una risposta adeguata alle istanze del miglioramento della qualità della vita nei quartieri/zone territoriali target;
b. costruire un modello di rete con la collaborazione trasversale dei servizi pubblici, sociali, sociosanitari e sanitari, educativi, privato sociali, in grado di individuare insieme ai cittadini (in particolare le associazioni e le parrocchie dei singoli quartieri) e tramite forme di ricerca azione partecipata, le criticità e le risorse presenti in ciascun territorio, in modo che si possano realizzare risposte ai bisogni e ai problemi del territorio coinvolgendo sinergicamente la comunità e la rete dei servizi;
c. consolidare, integrare ed implementare, secondo quanto rilevato in sede di programmazione, le risorse e le dotazioni in essere finalizzate alla realizzazione delle attività previste dall’accordo, sostenendo un percorso che miri al passaggio dalla sperimentazione di processi alla attivazione di servizi integrati;
d. favorire la graduale autodeterminazione e, per quanto parziale, concreta autonomia dei protagonisti naturali della vita dei quartieri/zone target, nel dare continuità alle azioni di sviluppo di comunità.
Sempre sulla base di tale accordo, approvato dall’AAS5 con Decreto del Direttore Generale n. 439 in data 28/06/2017, l’AAS5 Friuli Occ. si impegna ad una partecipazione economica di euro 30.000,00 per tre anni dalla data di sottoscrizione del suddetto accordo, per un importo totale di euro 90.000,00.
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Il dettaglio del progetto è contenuto nel documento allegato al presente disciplinare denominato ”Capitolato tecnico e criteri di valutazione”.
Gli interessati all’accordo di partenariato dovranno presentare una proposta progettuale connotata da innovatività, sperimentalità e qualità indicando criteri e modalità di attuazione delle finalità illustrate e le modalità operative gestionali degli interventi e dei servizi oggetto della procedura in argomento, per le aree tematiche descritte nel soprarichiamato capitolato tecnico.
ART. 2 DURATA
L’affidamento relativo alla presente procedura avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, indicativamente dal mese di marzo 2018 e scadenza dopo quattro anni.
L’amministrazione si riserva la possibilità di chiedere il rinnovo del servizio per ulteriori 4 anni, da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza del primo periodo contrattuale.
Qualora l’Amministrazione non intenda avvalersi del rinnovo al termine del primo periodo contrattuale, lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche Codice degli appalti o Codice), di richiedere l’avvio dell’esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, previa aggiudicazione definitiva efficace.
ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO
L’importo complessivo presunto a base di gara per l’affidamento dei servizi oggetto del presente appalto, comprensivo di ogni forma di opzione o rinnovo, per l’intera durata del contratto, ammonta ad € 2.688.524,48, oltre all’iva di legge (di cui € 1.344.262,24 per i primi quattro anni, oltre all’IVA di legge).
L’importo a base d’asta annuo è calcolato nel modo seguente:
- euro 170.737,70 annui per servizi di cui all’art. 1 lettera a) del capitolato tecnico;
- euro 140.737,70 annui per i servizi di cui all’art. 1 lettere b) e c) del capitolato tecnico;
- euro 24.590,16 annui erogati dall’AAS5 a titolo di partecipazione per i servizi di cui all’art. 1 lettere b) e c) del Capitolato tecnico; giusto impegno riferito al DG n. 439 dell’Aas 5 del 28/06/2017.
Il totale annuo presunto è di euro 336.065,56.
Agli importi sopra indicati dovrà essere applicata l'IVA nella misura di legge.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all’affidatario del servizio un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’Ente si riserva inoltre l’applicazione degli istituti di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento a quanto previsto al comma 11.
L’importo a base di gara sopra espresso ha la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l’esecuzione del contratto
sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite, tenuto conto dell’offerta dell'aggiudicatario, senza nessun minimo garantito.
PAR. 2 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
ART. 4
FASI DELLA PROCEDURA
La soddisfazione dei bisogni descritti nel capitolato tecnico avverrà mediante l’indizione di una procedura di gara, ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. articolata in fasi successive, di seguito indicate, che comprendono una valutazione dopo ciascuna fase, con lo scopo di selezionare progressivamente le soluzioni migliori tra quelle proposte dai concorrenti ed individuare il miglior offerente.
FASE 1: prende avvio con la pubblicazione del bando di pre-qualificazione: in esito a procedura ristretta verranno selezionati l’operatore o gli operatori economici idonei e qualificati in grado di svolgere le attività oggetto di contratto. Verificato il possesso dei requisiti di legge e quelli richiesti dagli atti della procedura in capo ai soggetti individuati, si procederà alla fase due.
FASE 2: la Stazione Appaltante, mediante invio di apposita lettera d’invito chiederà la formulazione di una proposta progettuale contenente le soluzioni adeguate al bisogno che l’amministrazione intende soddisfare, ai soggetti che abbiano inviato regolarmente la propria domanda di partecipazione e che sono risultati idonei e qualificati alla procedura.
L’Amministrazione aggiudicatrice si avvale della facoltà del comma 6) dell’art. 65 del D.Lgs n. 50/2016. Pertanto verranno esaminati i progetti presentati dai soggetti selezionati e si procederà alla negoziazione delle offerte ricevute per migliorarne il contenuto, per la definizione di variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi del Servizio Sociale dei Comuni e per la definizione degli aspetti esecutivi, in riferimento ai seguenti punti:
1) definizione analitica dei compiti e degli ambiti di gestione di ciascun soggetto partecipante, individuazione delle azioni specifiche prioritarie su cui mirare il lavoro;
2) definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentali e migliorative della qualità dell’intervento dei singoli servizi;
3) definizione di dettaglio del costo delle diverse prestazioni;
4) definizione di dettaglio dell’assetto organizzativo tra il servizio Sociale dei Comuni e il/i partner progettuale/i nella gestione del servizio e degli interventi;
5) livelli di integrazione e coordinamento dei servizi oggetto del presente bando;
6) individuazione delle prestazioni migliorative e dei relativi costi ed economie.
FASE 3: all’esito della negoziazione, i concorrenti verranno invitati a presentare la loro offerta definitiva. In tale sede l’amministrazione, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del codice individuerà i costi della manodopera.
L’appalto sarà aggiudicato unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base degli elementi indicati negli atti di gara.
Le modalità ed i termini di presentazione dell’offerta tecnica ed economica finali, saranno ulteriormente specificate nella lettera di invito che sarà trasmessa ai concorrenti qualificatisi nella FASE 2.
FASE 4: individuazione dell’aggiudicatario, verifica dei requisiti di legge, e conseguente stipula del contratto tra Comune di Pordenone, in qualità di Ente avvalitore dell’UTI del Noncello, e il soggetto selezionato, in cui si formalizzeranno i contenuti della partnership, nella forma contrattuale prevista dalla norma.
***
E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara e/o di ciascuna Fase qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. A seguito dell’aggiudicazione di ciascuna fase e prima della procedura di valutazione relativa alla fase successiva, la Stazione appaltante può mantenere un continuo dialogo con i concorrenti. Le modalità di attuazione del dialogo sono individuate e comunicate dalla Stazione appaltante, assicurando ai diversi aggiudicatari un trattamento equo e paritario.
Non sono previste attività che diano origine a rischi interferenti e non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI e, pertanto, gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d’asta) sono pari a zero.
ART. 5
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA FASE DI PREQUALIFICAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura di pre-qualificazione gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016. Per operatore economico si intende una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
Sono altresì ammessi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a rendere la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4- ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
In caso di offerte presentate dagli operatori economici di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c), d) ed e) l'offerta deve:
- specificare le prestazioni o la quota di prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (Art. 48 Comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016);
In caso di offerte da parte di soggetti di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) ed c), il consorzio deve indicare per quali consorziati concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati e la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato previste e punite all'art. 353 c.p. (art. 48, comma 7);
In caso di offerte da parte di soggetti di cui all'articolo 45 comma 2 lettere d) ed e) non ancora costituiti l'offerta congiunta, inoltre, deve:
- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (Art. 48 Comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016);
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (Art. 48 Comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016).
L'offerta dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante oltre che nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori.
L’eventuale responsabilità per gli assuntori di prestazioni secondarie è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice.
E’ vietata l’associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, c. 9 del Codice
La documentazione amministrativa richiesta dal successivo art. 6 “Requisiti di partecipazione” dovrà essere fornita, pena l’esclusione, da tutte le ditte raggruppate, con le modalità ivi previste.
Non è ammessa la partecipazione contestuale come operatore singolo e quale componente di raggruppamenti, né come componente di diversi raggruppamenti. L’inosservanza di tale prescrizione comporterà l’esclusione dalla gara sia del singolo che del raggruppamento.
ART. 6
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti di prequalificazione.
A) Requisiti d'ordine generale
Tutti i concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere i requisiti d'ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
Non sono ammessi a partecipare soggetti che siano privi di tali requisiti o che siano destinatari di provvedimenti interdittivi a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.
Per i RTI, i consorzi ed i GEIE (Gruppo Europeo Interesse Economico) il possesso dei requisiti d’ordine generale è richiesto in capo a ciascuno dei soggetti che si sono raggruppati o che intendono raggrupparsi, così come indicato nel parere n. 159 del 17/12/2009 dell’AVCP ora ANAC.
Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il possesso dei requisiti di ordine generale è richiesto in capo al consorzio ed ai singoli consorziati per i quali il consorzio dichiara di concorrere; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di violazione di tale divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.
Il possesso dei predetti requisiti di ordine generale va inteso come sussistente in capo a tutti i soggetti e per tutti i casi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
B) Requisiti di idoneità professionale
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:
- se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.
- per i soggetti non tenuti all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura il concorrente dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell’Amministrazione, copia dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’Ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.
C) Requisiti di capacità economica e finanziaria
Ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. a) del Codice i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:
• aver chiuso almeno uno dei bilanci d’esercizio degli ultimi tre anni in pareggio.
In caso di RTI, consorzio o GEIE, il requisito di cui al predetto punto deve essere comprovato da ciascuna impresa partecipante.
D) Requisiti di capacità tecnica e professionale
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
a) aver realizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando relativo alla presente procedura (ottobre 2014 – ottobre 2017), servizi nel campo socio- educativo e di sviluppo di comunità (entrambi) per un importo almeno pari ad € 500.000,00.
A tal fine nel DGUE, parte IV criteri di selezione lett. C capacità tecniche e professionali punto 1 b) dovranno essere dichiarate i servizi effettuati, completando i campi relativi.
La dimostrazione del requisito su richiesto è data:
1) come previsto dalla delibera ANAC 157/2016, in via transitoria, i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici indicati all’articolo 6, comma 3, lett. c) della predetta delibera, sono inseriti nel sistema dagli OE. In mancanza di detti certificati, gli OE possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli OE.
2) se si tratta di prestazioni rese a privati, mediante produzione di una dichiarazione resa dal privato o, in mancanza, dal concorrente, relativa all’effettiva prestazione del servizio.
La comprova dei requisiti su richiesti è data attraverso la consultazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e sulla base delle disposizioni contenute negli altri atti dell’autorità (ANAC), compresa la recente deliberazione n. 157 del 17.02.2016.
Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) trova applicazione il primo comma dell’art. 47 del Codice;
In caso di imprese di recente costituzione, il requisito di capacità tecnica e professionale si considererà soddisfatto anche se realizzato in un numero di anni inferiore a quello indicato (vedi deliberazione dell’AVCP n. 229 del 12.07.2007).
Ai sensi dell’art. 83 del codice, nel caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e
g) la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
ART. 7
PARTECIPAZIONE CON AVVALIMENTO DEI REQUISITI
L’operatore economico concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1,
del Codice avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Le modalità per usufruire di tale facoltà sono quelle contenute nell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. I documenti da presentare in tal caso sono i seguenti:
1) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2) presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) originale o copia autentica del contratto in virtu' del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
PAR. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
ART. 8
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
FASE 1
Per poter partecipare alla procedura, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la relativa domanda di partecipazione, redatta secondo il Fac-simile (allegato 1 Modello di domanda) con qualsiasi mezzo, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara, al seguente indirizzo: - Servizio Centrale Unica di Committenza - Comune di Pordenone – Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX n. 64 – 00000 XXXXXXXXX.
L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, ubicato presso la sede comunale, è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30.
Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione delle offerte faranno fede il timbro e l’ora di arrivo apposti dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico o dall’Ufficio Protocollo.
Le istanze pervenute oltre suddetto termine saranno considerate irricevibili, anche se sostitutive o aggiuntive di istanze precedenti.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
I plichi, dovranno essere debitamente sigillati in modo che ne sia garantita l’integrità e dovranno recare all’esterno le seguenti indicazioni:
DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA CONCORRENTE
indirizzo postale indirizzo PEC
e la dicitura:
NON APRIRE – CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’INSTAURAZIONE DEL PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE DI CUI ALL’ART. 65 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i. FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI IDONEI E QUALIFICATI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO INTEGRATO SOCIO-EDUCATIVO E DI SVILUPPO DI COMUNITA’
CIG. N ………………………………………
SCADE IL (riportare data e ora fissate nel bando)
Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, di seguito specificato
A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’Impresa concorrente deve presentare la seguente documentazione redatta in lingua italiana, inserendola nella Busta A, (ad eccezione della documentazione richiesta alla lettera d) da produrre solo se del caso):
a) domanda di partecipazione alla procedura avente il contenuto di cui all’allegato 1) Modello di domanda sottoscritta dai soggetti indicati nelle sotto riportate avvertenze riassuntive. La sottoscrizione dovrà essere effettuata, per esteso con firma leggibile, apposta manualmente;
b) Il concorrente dovrà presentare il documento di gara unico europeo (DGUE) Allegato 2), al presente atto, già integrato con le previsioni del D.Lgs. 56/2017 (a tal fine si suggerisce l’utilizzo dell’allegato modello, predisposto dalla scrivente amministrazione).
Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un procuratore fornito di poteri di rappresentanza o da un altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’operatore economico stesso. Nel caso in cui il sottoscrittore agisca in forza di procura attestante i poteri conferiti, la stessa procura andrà allegata, in originale o copia conforme, considerando anche quanto previsto nella “parte VI: dichiarazioni finali” del DGUE
In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, un DGUE, dovrà essere prodotto:
‐ da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari sia costituiti che costituendi;
‐ dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016;
In caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere firmato dal soggetto munito di poteri idonei ad impegnare l’impresa);
Nel caso in cui sia stata dichiarata, già in sede di domanda di partecipazione, la volontà di subappaltare e la terna delle imprese subappaltatrici, dalle imprese subappaltatrici.
Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il DGUE andrà corredato da fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.
Potranno trovare applicazione le disposizioni sul “soccorso istruttorio” di cui al seguente art. 10 “Cause di esclusione dalla gara”.
Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti:
Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (parte compilata a cura della Stazione Appaltante).
Parte precompilata dall’Amministrazione.
Parte II. Informazioni sull'operatore economico
Si richiama in particolare l’attenzione su quanto segue: Sezione A: informazioni sull’operatore economico:
Sezione B: informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico
Sezione C: informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti: si segnala che qualora il concorrente (soggetto ausiliato) – singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del Codice – secondo le disposizioni previste nell’articolo 89, si avvalga, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti nel bando quale condizione minima di partecipazione, dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria), dovrà indicare nel DGUE il nominativo del soggetto ausiliario.
In caso di avvalimento la busta A dovrà inoltre contenere:
- DGUE relativo al soggetto ausiliario;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, con la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
sezione D: informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento
in questa fase della procedura il concorrente non è tenuto a compilare questa parte
Parte III. Motivi di esclusione:
A: Motivi legati a condanne penali.
B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali.
C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali.
D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.
Nella parte III va indicata la presenza di particolari stati e condanne specificatamente previste dall’articolo 80 del codice dei contratti, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, in capo all’operatore economico e/o in capo ai soggetti indicati all’articolo 80 comma 3.
Per quanto riguarda le eventuali condanne relative ai soggetti indicati all’articolo 80 comma 3 l’operatore economico dovrà preliminarmente identificare, in relazione alla sua forma giuridica, i soggetti per i quali effettuare il controllo e successivamente verificare se gli stessi siano incorsi in violazioni indicate nel medesimo articolo. In caso affermativo i dati del soggetto e i dati relativi alla condanna dovranno essere riportati nel DGUE, come meglio precisato nell’allegata circolare 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Parte IV. Criteri di selezione:
α: Indicazione globale per tutti i criteri di selezione A: Idoneità.
B: Capacità economica e finanziaria (andrà indicato il possesso di almeno un bilancio d’esercizio in pareggio negli ultimi tre anni come previsto al precedente art. 6 “Requisiti di partecipazione” del presente disciplinare di gara)
C: Capacità tecniche e professionali (andrà indicato il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale – servizi nel campo socio educativo e di sviluppo di comunità per almeno € 500.000,00 - ai sensi dell’art. 6 “Requisiti di partecipazione” del presente disciplinare di gara)
D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale
In questa parte andranno indicati i dati relativi ai criteri di selezione individuati dalla Stazione Appaltante per l’ammissione alla presente procedura di cui al precedente art. 6 “Requisiti di partecipazione” lettere a), b), c) e d).
Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati.
Parte VI. Dichiarazioni finali
***
c) PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS, come sopra indicato, sottoscritto dal/gli operatore/i economico/ci indicati in calce allo stesso;
d) in caso di avvalimento dei requisiti, la documentazione di cui al precedente art. 7 “Partecipazione con avvalimento dei requisiti”. Si richiama l’attenzione su quanto disposto dal secondo capoverso del punto 3) dell’allegata Circolare 3/2016;
e) il presente disciplinare di gara ed il capitolato tecnico e criteri di valutazione sottoscritto in calce alla pagina finale per integrale accettazione di tutti i patti, clausole e condizioni, dai soggetti indicati nelle sotto riportate avvertenze riassuntive. La sottoscrizione dovrà essere effettuata, per esteso con firma leggibile, apposta manualmente;
g) attestazione di versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, a pena di esclusione, per l’importo di Euro 140,00;
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
h) procura (in originale o copia conforme) nei casi in cui la documentazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, considerando anche quanto previsto nella parte VI: dichiarazioni finali del DGUE.
Se del caso troveranno applicazione le disposizioni sul “soccorso istruttorio” di cui al successivo art. 10 “Cause di esclusione”.
***
Avvertenze riassuntive.
La documentazione amministrativa e le offerte devono essere sottoscritta, a seconda dei casi:
• dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa;
• dal legale rappresentante/ procuratore del consorzio stabile;
• dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti;
• da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, per i raggruppamenti non ancora costituiti formalmente;
• per quanto riguarda i soggetti previsti dal comma 2, lett. f) dell’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si rimanda alla determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013
FASE 2: i concorrenti ammessi a seguito della verifica dei requisiti richiesti dal bando di gara dovranno presentare quanto richiesto nella lettera d’invito.
FASE 3: i concorrenti ammessi dovranno presentare la loro offerta definitiva, con le modalità indicate in una ulteriore lettera d’invito per la presentazione dell’offerta finale, sulla base del progetto risultante dalla negoziazione di cui alla FASE 2.
ART. 9
MODALITA’ DI PRESELEZIONE DEI CONCORRENTI
La fase preliminare di qualificazione prevede l’accertamento dei requisiti di ordine generale ed i requisiti di cui agli art 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016: a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali: la selezione sarà effettuata dall’Amministrazione procedente.
L’affidamento dell’appalto in oggetto verrà effettuato mediante procedura di Partenariato per l’Innovazione ai sensi art. 65 D.Lgs. 50/2016 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e secondo le indicazioni fornite nella lettera di invito e negli atti di gara.
ART. 10
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
La Stazione Appaltante esclude i concorrenti che si trovino nelle condizioni previste come motivi di esclusione dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e le offerte che non risultino conformi ai requisiti e alle condizioni richieste dagli atti di gara.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, come previsto dall’art. 83, comma 9 del codice.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
ART. 11 GARANZIA PROVVISORIA
A garanzia della partecipazione alle Fasi 2 e 3 gli Operatori Economici concorrenti, dovranno prestare una cauzione provvisoria in favore dell’Amministrazione appaltante per un importo pari al 2% dell’importo dell’appalto a base d’asta, secondo le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
La cauzione provvisoria sarà svincolata:
- ai non aggiudicatari di ciascuna fase, al termine della fase stessa;
- agli aggiudicatari di ciascuna fase, solo al rilascio della cauzione provvisoria relativa alla partecipazione alla fase successiva.
La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria dovrà rispondere alle caratteristiche di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a cui si rimanda anche per l’eventuale riconoscimento della riduzione dell’importo garantito.
La garanzia deve:
- prevedere quale beneficiario il Comune di Pordenone,
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
- avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione delle offerte;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario (ad esclusione si tratti di micro, piccole e medie imprese nonché ai RTI e consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle predette imprese).
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia dovrà essere firmata digitalmente, almeno dal concorrente.
Si precisa che in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
Nel caso di costituendi R.T.I./consorzi/G.E.I.E., la garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese che intendono raggrupparsi venendosi diversamente a configurare una carenza di garanzia per la stazione appaltante. Parimenti la riduzione della garanzia sarà possibile solo se per tutti i componenti del costituendo R.T.I./consorzio/G.E.I.E., ricorrano le condizioni di cui all’articolo 93 comma 7 del Codice.
Le coordinate bancarie per il versamento in numerario della garanzia provvisoria sono le seguenti:
CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.p.A.– P.zza XX Settembre, 2 – 00000 XXXXXXXXX – c/c 406632/89 Codice IBAN XX00X0000000000000000000000.
Le coordinate postali ”Servizio Tesoreria” per il versamento in numerario della garanzia provvisoria sono le seguenti:
BANCOPOSTA Posteitaliane S.p.A ccp. 12582599 intestato a Comune di Pordenone Servizio Tesoreria Codice IBAN XX00X0000000000000000000000.
In caso di garanzia provvisoria di importo insufficiente e/o deficitario, ovvero di garanzia incompleta, e non già assente, l’Amministrazione si riserva la possibilità di procedere all’applicazione dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L'Operatore Economico aggiudicatario della Fase 3 deve costituire la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante, che può aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva sarà svincolata nei modi e nei termini stabiliti dal comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
PAR. 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
ART. 12
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto sarà aggiudicato a seguito di espletamento di parternariato per l’innovazione ai sensi dell’articolo 65 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i a seguito di procedura ristretta di cui all’art. 61 del codice.
La miglior offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Le offerte saranno sottoposte all’esame della Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del
X.Xxx. 50/2016 e s.m.i., successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la quale le esaminerà come di seguito indicato, attribuendo ad ogni singolo concorrente il punteggio previsto per ciascun requisito di valutazione, sulla base dei criteri sotto indicati.
Sono attribuibili:
● OFFERTA TECNICA FINO A 85 PUNTI
● OFFERTA ECONOMICA FINO A 15 PUNTI
I criteri di valutazione sono indicati nel “Capitolato tecnico e criteri di valutazione”, allegato al presente disciplinare.
***
Ulteriori indicazioni circa le modalità di svolgimento della procedura di gara e in particolare della fase di negoziazione prevista nel Partenariato per l’Innovazione potranno essere indicate nei successivi atti di gara e/o nella lettera di invito.
La stazione appaltante avrà la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appariranno anormalmente basse (art. 97, c. 3, del D.Lgs. 50/2016).
Si procederà all’aggiudicazione di ciascuna Fase, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara e/o di ciascuna Fase qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
Saranno esclusi dalla gara, i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate negli elaborati posti a base di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incongruenti, incomplete e/o parziali o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di servizio. Saranno esclusi dalla gara, i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
Saranno esclusi dalla gara, i concorrenti le cui proposte siano valutate dalla Commissione giudicatrice, in sede di determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, peggiorative e, pertanto, non accettabili, rispetto ai requisiti minimi descritti negli elaborati progettuali approvati e posti a base di gara.
PAR. 5 – DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 13
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE
L’Amministrazione, ai sensi degli artt. 29 e 76 del Codice dei Contratti pubblici, provvede a comunicare ai Concorrenti l’esito dell’aggiudicazione definitiva.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avverrà, ai sensi dell’articolo 81 “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” del D.Lgs. 50/2016 e della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, se reso disponibile dall’Autorità.
Coerentemente con quanto previsto dall’art. 76 del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCpass sono effettuate tramite PEC.
Inoltre, come disposto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente, attraverso l’utilizzo di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori.
Qualora trattasi di concorrenti non stabiliti in Italia, l’Amministrazione si riserva di richiedere agli stessi, se del caso, di fornire i necessari documenti probatori e potrà altresì richiedere la cooperazione delle competenti autorità.
L’esito negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti i requisiti richiesti per l’aggiudicazione dell’appalto comporterà la decadenza dall’aggiudicazione ed i conseguenti provvedimenti previsti dalle norme vigenti.
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Ai sensi dell’art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro
confronti, allo svincolo della garanzia di cui all’art. 11 “Garanzia provvisoria” del presente disciplinare di gara, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
La/e Impresa/e aggiudicataria/e, dovrà/anno provvedere, tra l’altro, entro e non oltre 10 giorni dalla data della richiesta dell’Ufficio Centrale Unica di Committenza a:
1) presentare la garanzia definitiva con le modalità indicate all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. L’importo della garanzia sarà ridotto ricorrendo le previsioni dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3) presentare la dichiarazione di cui al D.P.C.M. 187/1991;
4) presentare eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza, in originale o copia autentica;
5) presentare altra eventuale documentazione richiesta;
Per le imprese che svolgono attività nei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, individuate dall'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 e s.m.i., la stipulazione di contratti di appalto e l'autorizzazione dei subappalti è subordinata, ai sensi della predetta norma, all'iscrizione delle ditte nelle “white lists” istituite presso le Prefetture.
ART. 14 GARANZIA DEFINITIVA
Troverà applicazione l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 15 REVISIONE PREZZI
Non è prevista alcuna clausola di revisione prezzi.
ART. 16 RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA
Ogni danno che in relazione all'espletamento di quanto previsto dal presente appalto o ad altre cause ad esso connesse derivasse al Comune e/o a terzi in genere, compreso gli utenti dei servizi ed il personale dello stesso Concessionario, si intenderà attribuito alla responsabilità della ditta Concessionaria senza riserve e/o eccezioni. In caso di danni, l’Appaltatore sarà comunque obbligato a darne immediatamente comunicazione all’Amministrazione appaltante.
Il Comune, inoltre, è da intendersi esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in riferimento a danni, infortuni od altro che dovesse occorrere al personale impiegato a qualsiasi titolo nell'espletamento dell’attività di cui alla presente convenzione che pertanto dovrà essere adeguatamente assicurato, addestrato, istruito e/o a terzi in genere.
A copertura dei rischi di Responsabilità Civile Terzi in genere (utenti del servizio compresi) e/o Prestatori d’Opera (personale addetto) conseguenti all'espletamento dell’attività di cui trattasi, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa con adeguati massimali che dovrà presentare in copia all'Amministrazione concedente prima dell'avvio del servizio (traccia a seguire). La suddetta copertura assicurativa, stipulata con primaria
compagnia assicurativa regolarmente autorizzata dai competenti organi all'esercizio in Italia dei rami considerati, dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso l'Ente stesso nel caso sospensione/annullamento della garanzia qualunque ne sia la causa.
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE
La polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) e/ Dipendenti (RCO) avente per oggetto l’effettuazione dell’attività in esame, dovrà essere stipulata con un massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 3.000.000,00 unico. Resta inteso che somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti restano in ogni caso a carico della Ditta Aggiudicataria” e la garanzia dovrà essere estesa alle eventuali responsabilità di Xxxxxxxx terzi di cui il Concessionario potrà avvalersi a qualsiasi titolo nel conseguimento del fine previsto dall’appalto.
Nel caso in cui il soggetto selezionato possa avvalersi di una polizza RCT/O già operante ed avente le medesime caratteristiche indicate ai commi che precedono, la stessa dovrà prevedere espressa appendice nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi oggetto del presente Disciplinare di gara e per i quali non sono previsti specifici limiti rispetto ai massimali ed al numero di sinistri annuo.
La polizza dovrà prevedere la copertura anche per danni causati a cose e a persone dagli animali ospitati.
L'esistenza di tali polizze non libera il Concessionario dalle responsabilità derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e/o dalle obbligazioni liberamente assunte in forza del presente accordo, avendo le stesse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Amministrazione Comunale e pertanto, qualora l’Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ART. 17
STIPULAZIONE E SPESE CONTRATTUALI
Faranno parte del contratto, che si perfezionerà mediante sottoscrizione di scrittura privata in forma digitale, nei termini che saranno tempestivamente indicati dal Servizio Centrale Unica di Committenza, la documentazione di gara e l’offerta dell’aggiudicatario, che anche se non materialmente allegate allo stesso ne costituiranno parte integrante.
Potrà trovare applicazione l’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Tutte le spese imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto sono a totale carico dell’Impresa aggiudicataria.
A mente dell’art. 36, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02 dicembre 2016 (GU n. 20 del 25.01.2017) la ditta aggiudicataria dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese per le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e dei bandi di gara (ammontanti indicativamente ad € 4.000,00). Sarà cura dell’amministrazione comunicare prontamente alla ditta aggiudicataria l’importo dovuto e le modalità di rimborso.
Tutte le spese relative alla preparazione ed alla presentazione della domanda di partecipazione e dell’Offerta sono a carico del Concorrente.
AR. 6 – DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 18 ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’esecuzione del contratto è disciplinata, tra l’altro, dal Titolo V “Esecuzione” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 19
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. impegnandosi ad utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. L’aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati.
L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla L. 136/2010 e s.m.i. L’aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
L’aggiudicatario si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 20 PAGAMENTI
La stazione appaltante si impegna a corrispondere gli importi dovuti alla ditta aggiudicataria, e definiti all’esito della procedura di gara, sulla base dei servizi effettivamente prestati, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura mensile posticipata, trasmessa con le modalità previste dalla normativa di riferimento – codice ufficio GRET4B (consulta il seguente link xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxx/xx-xxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx)
Ai sensi del comma 5 bis dell’art. 30, comma del D.Lgs. 50/2016 sui pagamenti verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,5% sull’importo netto del credito maturato. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale del contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione comunale del certificato di regolare esecuzione del servizio e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva che non evidenzi inadempienze.
Le fatture dovranno:
a) essere intestate al Comune di Pordenone – Settore III Servizi Sociali dei Comuni
b) indicare il codice CIG, nonché tutti i dati relativi al pagamento: numero conto corrente dedicato e/o relativo codice IBAN;
c) indicare l’importo complessivo del fatturato decurtato della percentuale dello 0,5 di cui al capoverso precedente.
Si precisa che, in mancanza dei suddetti elementi, le fatture saranno restituite al mittente.
La Stazione Appaltante potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’appalto.
Il pagamento verrà effettuato previo accertamento di regolarità contrattuale e di quella contributiva tramite DURC.
La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora:
a) vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta;
b) la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti.
In caso di ritardati pagamenti da parte del Comune - salvo giustificati motivi - saranno riconosciuti interessi moratori previsti dalla normativa in vigore.
Troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (scissione dei pagamenti - split payment) o del reverse charge.
ART. 21 PENALI
Ogniqualvolta si verificassero inadempienze o irregolarità nell’espletamento del servizio o nell’adempimento degli oneri posti a carico del soggetto aggiudicatario, tali da non determinare la risoluzione del contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, l’Amministrazione invierà all’Impresa aggiudicataria formale contestazione, indicante l’ammontare della penale che si intende applicare, assegnando un congruo tempo per poter presentare eventuali controdeduzioni.
Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse all’Impresa alle quali la stessa non si uniformi entro il termine stabilito, l’Amministrazione procederà all’applicazione della penale, eventualmente rideterminata.
L’importo delle penali sarà calcolato in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale. In caso di superamento di tale limite potrà essere disposta la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Le penali potranno riscosse anche avvalendosi della garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata entro 30 gg., nel rispetto delle previsioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 22
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.
Il concorrente dovrà indicare all’atto dell’offerta la/e tipologia/e delle lavorazioni e delle prestazioni che intende concedere in subappalto. In ogni caso il valore complessivo subappaltabile non potrà eccedere la quota del 30 percento del contratto.
Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia troveranno applicazione le disposizioni dell’art. 106 del codice dei contratti.
ART. 23 CESSIONE DEI CREDITI
Trovano applicazione le disposizioni dell’art. 106, comma 13 del Codice.
PAR. 7 – ESTINZIONE E MODIFICAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
ART. 24
RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE
Ai sensi e con le modalità previste dall’art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. l’Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge.
La Stazione appaltante ha diritto di recesso dal contratto, in tutto o in parte, unilateralmente e senza preavviso, per giusta causa.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e s.m.i. (convertito in legge 135/2012), la Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i.
ART. 25
RECESSO ANTICIPATO DA PARTE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
In caso di recesso dal contratto da parte dell’Impresa aggiudicataria, non giustificato da cause di forza maggiore, l’Amministrazione Comunale quantificherà e richiederà i danni e le spese da rifondere al Comune. In ogni caso, resta salva la facoltà dell'Ente di esperire tutte le azioni a tutela dei propri interessi.
ART. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’inadempimento da parte dell’Impresa aggiudicataria degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.
Il contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a norma dell’art. 1456 del Cod.Civ. qualora l’Amministrazione Comunale dichiari all’Impresa aggiudicataria di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:
1. perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
3. qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;
4. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;
5. gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
6. per effetto di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura;
7. per fallimento del soggetto selezionato;
8. per violazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014;
9. per ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata.
In caso di risoluzione del contratto l’Impresa appaltatrice si impegnerà a fornire all’Amministrazione Comunale tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
E’ salva la facoltà dell’Amministrazione di affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente addebitando l’eventuale maggior costo all’Impresa appaltatrice, e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Impresa aggiudicataria, l’Amministrazione si rivarrà sulla cauzione definitiva, fatti salvi il risarcimento dei danni e delle spese a favore dell’Amministrazione e provvederà alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anti Corruzione.
PAR. 8 – DISPOSIZIONI VARIE
ART. 27
DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013, e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014, gli obblighi di condotta contenuti negli stessi sono estesi, per quanto, compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.
La violazione dei predetti obblighi potrà configurare causa di risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 25 “Risoluzione del contratto”.
Inoltre ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001, comma 16 ter): “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con
le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”
Ai sensi dell'art. 1, comma 52, della L. n. 190 del 2012, l'Amministrazione, se del caso, verificherà, prima della stipula del contratto, l'iscrizione dell’Impresa aggiudicataria a ciò tenuti nelle c.d. “white lists” della Prefettura di competenza.
ART. 28
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA
L’accesso agli atti della presente procedura di gara è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i, dal relativo regolamento (DPR 184/2006 e s.m.i.) nonché dagli artt. 29, 53 e 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI
L’espletamento della presente procedura implica necessariamente il trattamento di dati personali. Tale operazione ed il suo oggetto sono definiti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente per la presente procedura di gara.
Le informazioni acquisite mediante la documentazione prodotta dai concorrenti verranno utilizzate, sia con mezzi informatici che cartacei, esclusivamente per la gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi.
Gli elementi conoscitivi acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni interessate e non saranno forniti a terzi salvo l’eventuale esercizio del diritto di accesso.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per lo svolgimento delle procedure di gara e la sottoscrizione degli atti necessari alla partecipazione alla stessa ne autorizza l’utilizzo come sopra meglio specificato.
Gli interessati godranno delle tutele di cui all’articolo 7 del succitato decreto legislativo.
ART. 30 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di appalto e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Pordenone. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 31 DOMICILIO DEI CONTRAENTI
Il Comune di Pordenone ha domicilio presso la propria sede legale sita in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 00 a Pordenone.
L'appaltatore elegge, a tutti gli effetti, per il presente appalto, domicilio presso la propria sede legale qualora questa sia stabilita nel Comune di Pordenone. Nel caso in cui la sede legale fosse ubicata fuori Comune, I'aggiudicatario elegge domicilio presso la residenza municipale di Pordenone.
ART. 32 NORMATIVA APPLICABILE
La presente procedura è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalle linee guida e dagli atti di indirizzo dell’Anac e dalle disposizioni normative richiamate negli atti di gara. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Codice Civile, alle Leggi e ai regolamenti vigenti in materia che, anche se non espressamente citati, si intendono qui integralmente richiamati.
ART. 33 COMUNICAZIONI
Le comunicazioni inerenti le operazioni di gara, successive al termine di presentazione dell’offerta, nonché le successive fasi di affidamento, stipula e gestione del contratto, sono a tutti gli effetti valide ed efficaci anche se intercorse tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) o tramite FAX (in tal caso farà fede la data di inoltro del fax) agli indirizzi/recapiti indicati in sede di offerta. L’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune è il seguente: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere prontamente comunicate alla stazione appaltante. Diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
ART. 34 ALTRE INFORMAZIONI
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del comune di Pordenone al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxx/xxxxx-xxxxxx/xxxxx-x-xxxxxxx/xxxxxxx- di-lavori-servizi-e-forniture/procedure-aperte-e-ristrette/servizi
Eventuali chiarimenti in merito agli aspetti amministrativi o tecnici della gara possono essere richiesti unicamente mediante la presentazione di quesiti scritti da inoltrare a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx.xxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx
Le richieste di chiarimenti per la Fase 1, formulate esclusivamente in lingua italiana, devono pervenire entro e non oltre il sesto giorno lavorativo antecedente la data prevista nel bando di gara per la presentazione della domanda di partecipazione. L’Amministrazione provvederà, entro e non oltre il termine di cinque giorni lavorativi, a fornire risposta alle richieste di chiarimento pervenute. I chiarimenti, con i relativi quesiti sottoposti e senza alcun riferimento all’identità dei richiedenti, verranno pubblicati in formato elettronico sul sito: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxxx-xxxxxx
Della pubblicazione verrà data notizia via fax o e-mail ai recapiti forniti dai concorrenti nella relativa richiesta. L’Amministrazione Comunale si riserva di rispondere ai quesiti pervenuti successivamente al termine di cui sopra, rispettando le predette modalità di comunicazione.
Per ogni informazione in merito alla procedura di gara, può essere consultato il sito web del Comune di Pordenone xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Si ricorda che tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPass si possono effettuare solo tramite PEC. E’ pertanto necessario che il concorrente abbia e mantenga una casella di PEC (posta elettronica certificata) attiva.
Per qualsiasi altra informazione inerente tale sistema di verifica, o per farsi guidare negli adempimenti da svolgere, si invita a collegarsi al portale web xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx o a contattare il call center sotto indicato.
Si possono anche consultare le domande piu’ frequenti (FAQ), all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxXxxxxxxx/XXX.
Il servizio di Contact Center dell’Autorità è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, al numero verde gratuito 800-896936.
Allegati:
• Relazione progettuale
• Capitolato tecnico e criteri di valutazione
• Allegato 1) Modello di domanda
• Allegato 2) DGUE
• Circolare 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXX XXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 30/11/2017 13:16:55
IMPRONTA: 432B8B851232749E5E7C81A91F9FCB8167EE205CF687A9018FE8E0E19E6F8BD4 67EE205CF687A9018FE8E0E19E6F8BD4173EE974881581F245515092D3B2C38C
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Atto n. 2842 del 30/11/2017