DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2022, n. 191
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 00 febbraio 2022, n. 191
Accordo ex articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 tra Regione Puglia e Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.) per collaborazione su temi di interesse comune quali la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal dirigente Vicario della Sezione Xxxxxxx e Relazioni internazionali, Xxxx Xxxxxx, e dalla Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, riferisce quanto segue:
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la Deliberazione n. 1732 del 01/08/2014 di Giunta Regionale di Strategia regionale per la Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici “SmartPuglia 2020” e “Agenda Digitale Puglia 2020”.
- la Deliberazione del 7 dicembre 2020 n. 1974, con la quale la Giunta regionale ha adottato la Macrostruttura del Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale denominato “MAIA 2.0”, Atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale.
- il Decreto del Presidente della Regione Puglia del 22 gennaio 2021, n. 22, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Xxxxxxx Xxxxxx x. 00 del 28 gennaio 2021 che ha emanato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale “Adozione Atto di Alta Organizzazione - Modello organizzativo “MAIA 2.0”, successivamente modificato e integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 febbraio 2021, n. 45;
- la D.G.R. n. 685 del 26 aprile 2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttora del Dipartimento Sviluppo economico all’Avv. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx;
- il PNRR italiano, approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio;
- il DPGR n. 263 del 10/08/2021 “Attuazione modello Organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” e ss. mm. e ii.;
- la DGR n. 1576 del 30.09.2021, di conferimento incarico di nuovo dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, alla dott.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxx;
- la DGR n. 1794 del 5.11.2021 di Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione “Maia 2.0” e ss.mm.ii.;
- La DGR n. 75 del 7.02.2022, di conferimento delle funzioni vicarie ad interim della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali.
Premesso che:
- la ricerca e l’innovazione rappresentano per la Pubblica Amministrazione, un acceleratore della crescita economico-sociale, soprattutto per la ripresa dopo la crisi causa COVID 19;
- le tecnologie e le innovazioni spaziali sono fondamentali per attività ad elevato impatto nel nostro quotidiano;
- il PNRR ha nella Missione 1- Digitalizzazione, Innovazione, competitività, cultura e turismo, l’obiettivo di promuovere l’innovazione e la digitalizzazione del sistema produttivo, prevedendo significativi interventi trasversali ai settori economici con interventi mirati, come i settori ad alto contenuto
tecnologico e sinergici con iniziative strategiche Europee (ad es. tecnologie satellitari) avendo tra gli obiettivi generali quello di rafforzare la partecipazione allo sviluppo dell’economia dello spazio e i sistemi di osservazione della terra per il monitoraggio dei territori;
Considerato che:
- la Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente (s3), individua, in continuità con il ciclo di programmazione 2014-2020, tra le dieci “filiere dell’innovazione” in cui si articolano le priorità della S3, la manifattura sostenibile di cui fa parte l’aerospazio;
- nella filiera dell’aerospazio le aree di innovazione ricomprendono l’aerostrutture; la propulsione, la motoristica; l’avionica, i sistemi, l’ equipaggiamento; i sistemi di validazione, progettazione e gestione;
- il sistema competitivo regionale ha tra i settori ad elevato contenuto tecnologico, l’aerospazio, settore considerato strategico da un punto di vista settoriale e territoriale, e con una forte connotazione di interesse pubblico;
- la Puglia oggi è una delle cinque regioni italiane in cui maggiore è la presenza di attività industriali aerospaziali, sia per numero di insediamenti produttivi che di addetti impiegati, e che è l’unica regione italiana nel cui territorio sono presenti contemporaneamente aziende con prodotti diversificati che costituiscono l’intera filiera, dalla produzione di componentistica a quella dei software aerospaziali;
Dato atto che:
- l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) Ente pubblico nazionale ricompreso tra gli enti di ricerca, ha il compito di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi;
- l’ASI opera in tutti i settori applicativi delle attività spaziali, dall’osservazione della terra alle telecomunicazioni, dall’esplorazione spaziale alla scienza, dal trasporto spaziale alla navigazione, ed anche i servizi di utilizzo dei dati spaziali e le infrastrutture operative di terra;
- tale capacità consentirà di sfruttare oggi al meglio il potenziale offerto dallo spazio come veicolo di crescita economica, sviluppo sostenibile, innovazione tecnologica e strumento di formazione scientifica e culturale per le future generazioni;
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra le pubbliche amministrazioni;
Atteso che:
- allo “spazio” è ormai ampiamente riconosciuto il ruolo di attività strategica per lo sviluppo economico, sia per il potenziale impulso che può dare al progresso tecnologico e ai grandi temi di “transizione” dei sistemi economici;
Considerato altresì che:
- appare evidente l’ampio potenziale di utilizzo dei diversi campi applicativi del settore spazio e delle correlate tecnologie;
Tutto ciò premesso e considerato, anche in esecuzione ed attuazione della strategia S3, con il presente provvedimento si propone di:
- approvare lo schema di Accordo Quadro parte integrante del presente provvedimento, da sottoscriversi con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) con sede in via del Politecnico Roma- C.F.: n. 97061010589;
- affidare al dirigente pro tempore della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, il compito di provvedere all’attuazione dell’Accordo Quadro avendo cura di adottare ogni necessario atto amministrativo conseguente.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla L.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E XX.XX..II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso l ’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett d) e K) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 propone alla Giunta:
- di prendere atto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare lo schema di accordo, di cui all’Allegato A costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con l’Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.) per la collaborazione tra Regione Puglia e A.S.I. su temi di interesse comune, quali il processo di ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale favorendo forme di sinergia tra enti di ricerca, amministrazioni pubbliche, università, distretti tecnologici e imprese in generale;
- di delegare l’Assessore allo Sviluppo Economico alla sottoscrizione dell’accordo, autorizzandolo ad apportare modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in fase di perfezionamento;
- di nominare componenti per la Regione del Comitato di Supervisione di cui all’art. 4 dello schema di accordo il Direttore pro tempore del Dipartimento dello Sviluppo Economico e il Dirigente pro tempore della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali;
- di rinviare specifici accordi attuativi su singole attività di interesse comune, in cui andranno definiti di volta in volta, tempi di realizzazione e ripartizione di eventuali oneri economici;
- di demandare l’adozione di tutti gli atti consequenziali all’attuazione dell’Accordo al Dirigente pro tempore della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali;
- di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta Regionale” del sito ufficiale della regione Puglia: xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario
(Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx De Napoli)
Il dirigente Vicario della Sezione Ricerca e Relazioni internazionali
(Xxxx Xxxxxx)
La Direttora di Dipartimento in applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 22/2021 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
(Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx)
L’ ASSESSORE PROPONENTE
L’Assessore allo Sviluppo economico
(Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx)
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare lo schema di accordo, di cui all’Allegato A costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con l’Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.) per la collaborazione tra Regione Puglia e A.S.I. su temi di interesse comune, quali il processo di ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale favorendo forme di sinergia tra enti di ricerca, amministrazioni pubbliche, università, distretti tecnologici e imprese in generale;
- di delegare l’Assessore allo Sviluppo Economico alla sottoscrizione dell’accordo, autorizzandolo ad apportare modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in fase di perfezionamento;
- di nominare componenti per la Regione del Comitato di Supervisione di cui all’art. 4 dello schema di accordo il Direttore pro tempore del Dipartimento dello Sviluppo Economico e il Dirigente pro tempore della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali;
- di rinviare specifici accordi attuativi su singole attività di interesse comune, in cui andranno definiti di volta in volta, tempi di realizzazione e ripartizione di eventuali oneri economici;
- di demandare l’adozione di tutti gli atti consequenziali all’attuazione dell’Accordo al Dirigente pro tempore della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali;
- di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta Regionale” del sito ufficiale della regione Puglia: xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA | IL PRESIDENTE DELLA XXXXXX |
XXXX XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXXX |
Allegato A
Xxxx Xxxxxx 17.02.2022 09:15:19 GMT+00:00
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
TRA
l’Agenzia Spaziale Italiana (di seguito denominata "ASI"), con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxxxx - 00000 XXXX - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal suo Presidente e legale rappresentante
……………….
E
La Regione Puglia (di seguito denominato “Regione”), con sede in ................. rappresentato dal
……………………… di seguito anche indicate singolarmente come “la Parte” e congiuntamente come “le Parti”
PREMESSE
CONSIDERATO che ASI, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, ha il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e nell'attuazione dei suoi compiti favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie ed il mondo delle imprese;
CONSIDERATO che ASI, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto può, per le predette finalità, stipulare accordi e convenzioni;
CONSIDERATO che la Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente (s3) basata su ricerca e innovazione per il ciclo di programmazione 2014-2020 fornisce una proposta di visione prospettica che incide sulle scelte del programma operativo proponendo una stretta integrazione delle politiche "trasversali" per l'innovazione, la competitività, l'internazionalizzazione, con le politiche "verticali" dell'ambiente , trasporti, welfare, salute e patrimonio culturale individuando l’aerospazio come area strategica prioritaria;
CONSIDERATO che il Programma Operativo FESR 2014-2020, approvato dalla Giunta regionale sostiene e promuove politiche per la ricerca e l'innovazione il cui obiettivo è quello di sviluppare programmi e interventi nel campo della ricerca industriale e dell' innovazione aventi a riferimento i paradigmi della open innovation; di rafforzare il sistema digitale regionale (a partire dalla riduzione del digital divide) e di ampliare le condizioni per il potenziamento della competitività del tessuto economico e imprenditoriale pugliese anche in un'ottica di internazionalizzazione.
CONSIDERATO che le Parti desiderano instaurare un rapporto di collaborazione su temi di interesse comune e pertanto intendono stipulare un accordo che ne definisca il quadro generale, rinviando la specifica delle singole attività con la determinazione dei tempi di realizzazione e la ripartizione degli eventuali rispettivi oneri economici ad appositi Accordi attuativi;
CONSIDERATO l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni,
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse [e ogni documento allegato - eventuale] costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Allegato A
Art. 2 - Scopo dell'Accordo
1. Con il presente Accordo si avvia una collaborazione nel campo spaziale e aerospaziale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi indicati nelle premesse, mediante la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, che si attueranno concretamente tramite specifici Accordi attuativi, come descritti al successivo art. 3.
2. Previa valutazione congiunta fra le Parti, i singoli Accordi attuativi potranno coinvolgere specifiche articolazioni organizzative delle Parti o altre Pubbliche Amministrazioni.
3. Qualora se ne rinvenga la necessità, ciascuna Parte potrà selezionare soggetti terzi da coinvolgere nello svolgimento delle attività proprie oggetto dei singoli Accordi attuativi.
Art. 3 - Modalità di attuazione dell'Accordo
1. La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, basati su un’equa compartecipazione.
2. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.
3. La collaborazione potrà articolarsi, attraverso successivi accordi attuativi, tramite:
a) progetti di comune interesse nei settori dell’Osservazione della Terra, delle Telecomunicazioni e della Navigazione satellitare;
b) la progettazione ed implementazione di un ecosistema dell’innovazione spaziale regionale per incentivare la collaborazione tra imprese, Università, enti di ricerca, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del terzo settore
c) la partecipazione congiunta alla formulazione di proposte di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione in ambito nazionale, comunitario ed internazionale con particolare riferimento all’area mediterranea e ai Balcani;
d) progetti di comune interesse nell’ambito del "Piano Strategico Space Economy", con riferimento alle linee programmatiche “Telecomunicazioni satellitari (Mirror GovSatCom)” e “Supporto a Copernicus (Mirror Copernicus)”;
e) Progetti di didattica e formazione in coerenza con le attività previste in accordi tra ASI e Università del territorio.
f) collaborazioni interregionali finalizzate ad una più ampia condivisione cooperativa, a partire da considerazioni di prossimità geografica, con la Regione Basilicata ed il centro ASI “X. Xxxxxxx” ivi insediato;
g) progetti di comune interesse nell’ambito del Test Bed di Grottaglie, orientati allo sviluppo di nuove tecnologie, ad applicazioni istituzionali e sperimentali che includano anche nuovi concetti operativi per la Urban Air Mobility, e alla certificazione degli UAS, con particolare riferimento ai sistemi di comunicazione e navigazione satellitare;
h) Progetti di comune interesse nell’ambito dello Spazioporto di Grottaglie, con riferimento ad esperimenti scientifici, tecnologici e applicativi da condursi in ambiente suborbitale o con piattaforme stratosferiche;
4. Lo svolgimento di attività e programmi di collaborazione è concordato tra le Parti tramite la conclusione di Accordi attuativi del presente Accordo, proposti dal Comitato di supervisione di cui al successivo art. 4, nei quali verranno definiti e dettagliati i singoli scopi della cooperazione,
Allegato A
tempi e modalità del suo svolgimento, le rispettive responsabilità delle Parti, gli eventuali impegni economici e i risultati attesi.
5. Per ciascun Accordo attuativo ogni Parte designerà il proprio Referente.
Art. 4 - Comitato di supervisione
1. Il coordinamento e monitoraggio delle attività previste nel presente Accordo è svolto da un apposito Comitato di Supervisione composto da due membri incaricati dall’ASI e da due membri incaricati dalla REGIONE, appartenenti ai ruoli dell’amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente nel rispetto del principio dell'alternanza e può darsi un proprio regolamento.
2. Il Comitato:
- supervisiona e controlla l'attuazione del presente Accordo nonché degli impegni sanciti dai successivi Accordi attuativi;
- formula proposte di collaborazione tra le parti o loro specifiche articolazioni organizzative, da definire in dedicati Accordi attuativi ovvero attraverso eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni di Accordi Attuativi già esistenti che si rendessero necessari in ragione di esigenze sopravvenute, anche valutando l’eventuale coinvolgimento di altre Pubbliche Amministrazioni;
- esamina le misure necessarie per la soluzione di eventuali problemi che possano insorgere durante la fase di attuazione del presente Accordo o degli Accordi attuativi da esso generati;
- favorisce lo scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale e internazionale;
- propone iniziative comuni per la pubblicizzazione e la valorizzazione dei risultati dei programmi congiunti;
- presenta almeno una volta l'anno una relazione sintetica a firma congiunta sullo stato di avanzamento delle varie iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.
3. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta ritenuto necessario su richiesta di una delle Parti, anche in modalità telematica.
4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi o altri emolumenti che non derivino dal trattamento giuridico ed economico previsto nel contratto di lavoro dei soggetti nominati.
Art. 5 - Responsabilità
1. Resta inteso che con il presente Accordo non si intende creare un’organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, joint venture, consorzio, od altro.
2. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra Parte nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo.
3. Ciascuna Parte garantisce:
a) la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e per malattie professionali del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, presta servizio o è chiamato a frequentare i laboratori o i centri dell’altra Parte;
b) una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi.
4. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d. lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii..
Art. 6 - Oneri
1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri gravanti sulla medesima in conseguenza delle attività necessarie all’attuazione del presente Accordo.
Art. 7 – Riservatezza
1. Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi
Allegato A
non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso obbligo di legge o previo espresso consenso dell’altra Parte.
2. Le Parti si impegnano a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che Esse abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbiano bisogno di venirne a conoscenza.
3. Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, i dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.
Art. 8 - Risultati
1. I risultati sviluppati congiuntamente dalle Parti nell’ambito dei singoli Accordi attuativi spettano, salvo diversa intesa formalizzata nei medesimi, ad entrambe le Parti, in relazione all’ammontare della quota di partecipazione ai progetti individuati nei singoli Accordi attuativi.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni pubbliche - dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
ART. 9 - Informazione al pubblico e pubbliche relazioni
1. La diffusione di informazioni al pubblico in merito al presente Accordo, fatto salvo quanto prescritto ai precedenti art. 7 e art. 8, può essere effettuata da ciascuna Parte nell'ambito delle proprie competenze, previa informazione all'altra Parte e fatto salvo quanto diversamente previsto nei singoli Accordi attuativi.
2. I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti.
3. Le Parti si impegnano ad indicare che il lavoro è stato svolto in collaborazione con l'altra Parte.
Art. 10 - Informativa trattamento dati
1. Le Parti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto da tale normativa. Le Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, Titolari autonomi dei trattamenti connessi all’esecuzione del presente Accordo. In relazione alle attività oggetto dell’Accordo stesso, le Parti garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all’espletamento di quanto ivi previsto, nel più assoluto rispetto della vigente normativa posta a tutela dei dati personali. Le Parti, a tal proposito, confermano di ben conoscere il Regolamento (UE) 2016/679, nonché il D. Lgs 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ogni Provvedimento emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto dell’Accordo. Le Parti garantiscono, inoltre, la puntuale applicazione alla propria organizzazione - e a quella di eventuali terzi di cui si dovessero servire nell’esecuzione dell’Accordo, rispondendone direttamente - della citata normativa e, in particolare, riferimento all’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e della formazione conferita in materia di privacy ai propri dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività previste dall’Accordo.
Art. 11 - Durata, modifiche e recesso
1. Il presente Accordo avrà una durata di TRE anni dalla data dell’ultima firma apposta digitalmente e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti con un preavviso di almeno 3 mesi.
2. Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.
3. È facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo. La comunicazione di recesso deve avvenire tramite PEC almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salvi gli Accordi attuativi eventualmente in corso portando a compimento le relative attività.
Allegato A
Art. 12 - Controversie
1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione e attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo, la controversia sarà devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. n.
133 del Codice del processo amministrativo, ed in particolare dal Tribunale Amministrativo Regionale compente.
Art. 13 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che regolano la materia.
2. Il presente Accordo è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – codice dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte che la richiede.
L’imposta di bollo, il cui costo è posto a carico di entrambe le parti in egual misura, è assolta in formato virtuale, e prima della sottoscrizione dell’ accordo, dall’ Agenzia Spaziale Italiana (ASI), secondo l’autorizzazione n………. in data………….rilasciata dall’Agenzia delle Entrate nell’importo di €
…………………………
3. Le parti concorderanno eventuali adeguamenti del presente Accordo a disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo che potranno sopravvenire nel corso del periodo di validità dell'Accordo stesso.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
PER L’ASI PER ………
Il Presidente Il …………
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