Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx
Linea Strada
per Forze Armate e Forze dell’Ordine
AUTOVETTURE SEZIONE GUASTI MECCANICI
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
LINEA STRADA FORZE ARMATE E FORZE DELL’ORDINE - SEZIONE GUASTI MECCANICI
Indice
Glossario | pag. | 2 |
Oggetto del Contratto | pag. | 4 |
1 Cosa è assicurato? | pag. | 4 |
2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? | pag. | 5 |
2.1 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRADALE (ITALIA E ESTERO) | ||
3 Cosa non è assicurato? | pag. | 5 |
4 Ci sono limiti di copertura? | pag. | 6 |
4.1 ESCLUSIONI 4.2 SCOPERTI 4.3 LIMITI DI INDENNIZZO | ||
Cosa fare in caso di Sinistro? | pag. | 10 |
1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 2. DIRITTO DI VERIFICA 3. PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 4. CESSIONE DEI DIRITTI 5. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE | ||
Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro | pag. | 14 |
Appendice normativa | pag. | 15 |
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I N D I C E
Glossario: guida alla comprensione del testo
Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in “GRASSETTO MAIUSCOLO”. Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento denominato “Il contratto dalla A alla Z”.
Definizioni relative al contratto
• ASSISTENZA (ASSISTENZA STRADALE): le attività di assistenza a persone in difficoltà da erogarsi in natura, e cioè le PRESTAZIONI, così come disciplinate dalla presente POLIZZA, che sono fornite dalla SOCIETÀ all’ASSICURATO nel momento del bisogno tramite la STRUTTURA ORGANIZZATIVA.
• CENTRALE TECNICA: la centrale di Mapfre Asistencia S.A., costituita da responsabili, personale (tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della SOCIETÀ alla gestione dei SINISTRI relativi a GUASTI MECCANICI, curando:
- il contatto e il rapporto con l’ASSICURATO e con i riparatori;
- la verifica dell’operatività della POLIZZA, dando o negando la conferma di copertura con conseguente autorizzazione alla riparazione e provvedendo al pagamento dell’INDENNIZZO.
• ESTERO: tutti i Paesi dell’Unione europea (UE), esclusa l’ITALIA, e la Svizzera.
• FURTO PARZIALE: sottrazione ad opera di terzi di parti del VEICOLO e/o rapina dello stesso, tale da renderlo non marciante.
• FURTO TOTALE: il furto del VEICOLO senza ritrovamento, regolarmente denunciato alla Pubblica Autorità competente.
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• GUASTO MECCANICO / GUASTO: danno meccanico od elettrico subito dal VEICOLO che lo rende non marciante, causato da difetto o rottura, con esclusione delle operazioni di ordinaria manutenzione, lavori di verniciatura, montaggio di accessori, ripristini conseguenti ad un INCIDENTE STRADALE, USURA.
• INCENDIO: fenomeno di combustione con fiamma che determina danni tali da rendere il
VEICOLO non marciante.
• INCIDENTE STRADALE: ogni evento dovuto a causa violenta ed esterna, come la collisione con persone, animali, oggetti o veicoli identificati e non, ribaltamento, uscita di strada, che produca danni al VEICOLO tale da renderlo non marciante.
• INDENNIZZO: la somma dovuta dalla SOCIETÀ in caso di SINISTRO e liquidabile ai sensi di POLIZZA.
• ITALIA: la Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
• PRESTAZIONE (PRESTAZIONI DI ASSISTENZA): l’assistenza che deve essere fornita all’ASSICURATO, nel momento del bisogno, tramite la STRUTTURA ORGANIZZATIVA.
• PROPRIETARIO DEL VEICOLO: chi ha acquistato il VEICOLO, o il c.d. “utilizzatore” in caso di contratto di leasing finanziario del VEICOLO.
• RIPARATORE FIDUCIARIO: il centro di riparazione meccanica presente in ITALIA
indicato dalla CENTRALE TECNICA.
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• RIPARAZIONI DI BUONA PRATICA / A REGOLA D’ARTE: gli interventi di ordinaria manutenzione, e comunque quelle sostituzioni di organi o pezzi che non causano l’immobilizzo del VEICOLO, ma sono consigliabili per evitare futuri GUASTI o rotture.
• STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la struttura di Mapfre Asistencia S.A., costituita da responsabili, personale (tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che gestisce il contatto con l’ASSICURATO ed organizza ed eroga, con modalità stabilite, le PRESTAZIONI DI ASSISTENZA previste in POLIZZA.
• USURA: il deterioramento/logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell’uso prolungato; l’usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d’uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che è normalmente loro attribuita; la verifica sarà all’occorrenza affidata ad un perito.
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• VALORE COMMERCIALE: è il valore del VEICOLO corrispondente a quello del corrente mercato dell’usato, desunto dalla quotazione aggiornata al momento del SINISTRO pubblicata dalla rivista Quattroruote o, se non presente, definite dal valore medio tra la quotazione aggiornata Eurotax Blu e Eurotax Giallo.
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Oggetto del contratto
Le coperture di seguito dettagliate sono riservate agli ASSICURATI con polizza RC AUTO della SOCIETÀ e sono attivabili sia in fase di prima sottoscrizione che di rinnovo della polizza RC AUTO.
È possibile assicurare i VEICOLI:
• con targa italiana ed immatricolati in ITALIA;
• di peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) quintali;
• immatricolati per il solo trasporto di persone per un massimo di 9 posti compreso il conducente;
• di proprietà dell’ASSICURATO;
• immatricolati da meno di 10 anni (prima immatricolazione) alla stipula del contratto di assicurazione. Nel caso in cui la data di prima immatricolazione non comprenda il giorno ed il mese, il VEICOLO si considererà immatricolato il primo luglio dell’anno indicato nel libretto di circolazione.
1 Cosa è assicurato?
[In questo articolo sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della Sezione Guasti meccanici; tali garanzie sono valide solo se riportate in POLIZZA]
La SOCIETÀ, entro i MASSIMALI indicati in POLIZZA e ferme le esclusioni e le eventuali FRANCHIGIE, SCOPERTI e limiti di INDENNIZZO indicati nel dettaglio nel successivo capitolo 4 “CI SONO LIMITI DI COPERTURA?”, si impegna ad indennizzare all’ASSICURATO i danni materiali direttamente subiti dai componenti meccanici del VEICOLO che necessitano di riparazione o sostituzione a seguito di GUASTO MECCANICO che ne abbia determinato la rottura o il malfunzionamento.
La presente copertura assicurativa è valida per la sostituzione o riparazione dei seguenti organi meccanici:
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• Motore: guarnizione testata, pistoni, albero motore, fasce elastiche, bielle, cuscinetti di biella (bronzine);
• Cambio manuale, cambio selespeed, cambio sequenziale (escluso cambio automatico): cuscinetti del cambio, ingranaggi di velocità, ingranaggio di retromarcia, attuatore;
• Dispositivi di trasmissione: semiasse anteriore, semiasse posteriore, albero di trasmissione anteriore, albero di trasmissione posteriore, giunto omocinetico, giunto cardanico;
Viene rimborsata anche la manodopera applicata unicamente alla riparazione o sostituzione dei suddetti organi meccanici, per le operazioni di “stacco e riattacco”, secondo i tempi di riparazione stabiliti dalla casa costruttrice (“tempari”) in vigore al momento del SINISTRO. Il prezzo della manodopera sarà calcolato in base alla tariffa oraria concordata con il riparatore che non potrà in ogni caso essere superiore a quella applicata alla clientela.
La SOCIETÀ decide se sostituire o riparare l’organo difettoso nel rispetto della qualità, sicurezza ed affidabilità della riparazione o sostituzione stessa.
La presente copertura assicurativa opera se il VEICOLO sia stato sottoposto a manutenzione ordinaria secondo le raccomandazioni del manuale di uso e manutenzione della casa costruttrice (ad esempio, se siano stati eseguiti sul VEICOLO i tagliandi previsti nell’apposito libretto di manutenzione, con timbro e firma dell’esecutore). L’ASSICURATO è responsabile dell’effettiva manutenzione del VEICOLO, perciò deve sottoporlo ai cambi d’olio ed ai tagliandi previsti dalla casa costruttrice in funzione del suo utilizzo. In caso di GUASTO MECCANICO, la SOCIETÀ può verificare l’effettiva esecuzione della manutenzione richiedendo prova della stessa tramite la presentazione del documento fiscale.
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2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?
Il CONTRAENTE può attivare anche la seguente garanzia, operativa se espressamente richiamata in POLIZZA, valida entro i MASSIMALI indicati in POLIZZA e ferme le esclusioni e le eventuali FRANCHIGIE, SCOPERTI e limiti di INDENNIZZO indicati nel dettaglio nel successivo capitolo 4 “CI SONO LIMITI DI COPERTURA?”.
2.1 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRADALE (Italia e Estero)
In caso di GUASTO MECCANICO al VEICOLO a seguito del quale:
• il VEICOLO risulta non marciante, oppure
• il VEICOLO risulta ancora marciante, ma il soccorso al VEICOLO permette di evitare l’aggravamento dell’entità del GUASTO (a condizione che lo stesso sia segnalato da una spia o da altro dispositivo installato sul VEICOLO),
la STRUTTURA ORGANIZZATIVA metterà a disposizione dell’ASSICURATO il mezzo di soccorso più adatto a trainare il VEICOLO, se in ITALIA, fino al più vicino RIPARATORE FIDUCIARIO (oppure al luogo indicato dall’ASSICURATO, purchè entro 50 km dal luogo del fermo) o, se all’ESTERO, fino all’officina più vicina in grado di eseguire la riparazione.
La SOCIETÀ tiene a proprio carico il costo del traino fino ai limiti di INDENNIZZO indicati al successivo articolo 4.3 “LIMITI DI INDENNIZZO”.
I danni materiali direttamente subiti dai componenti meccanici del VEICOLO a seguito di GUASTO MECCANICO saranno indennizzati dalla SOCIETÀ entro i MASSIMALI indicati in POLIZZA e ferme le esclusioni e le eventuali FRANCHIGIE, SCOPERTI e limiti di INDENNIZZO indicati nel dettaglio nel successivo capitolo 4 “CI SONO LIMITI DI COPERTURA?”
3 Cosa non è assicurato?
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[In questo articolo sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i RISCHI esclusi dalle coperture assicurative]
La presente copertura assicurativa non sarà prestata ai seguenti VEICOLI:
• i modelli Smart, di produzione Mercedes-Benz, in tutte le motorizzazioni e/o gli allestimenti previsti;
• ad alimentazione elettrica o ibrida;
• di importazione non ufficiale dai mercati americani e canadesi;
• che sono stati modificati rispetto alle norme e alle specifiche fornite dalla casa costruttrice, inclusi, a titolo esemplificativo e non esclusivo, Alpina, Brabus, AMG;
• importati all’origine in ITALIA attraverso canali non ufficiali o non riconosciuti dalla casa costruttrice;
• prodotti in volumi inferiori ai 1.000 pezzi per anno;
• con peso a pieno carico superiore a 35 quintali;
• immatricolati per il trasporto di merci o cose.
Sono, inoltre, espressamente esclusi i VEICOLI che:
• siano usati o adibiti a scuola guida, a scuola di pilotaggio o a qualsiasi altra forma di insegnamento;
• siano usati o adibiti a fini sportivi o a qualsiasi tipo di competizione, rally o corse in genere o per i relativi allenamenti, prove ufficiali e verifiche preliminari e finali o siano usati per prove di affidabilità o test di velocità;
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• siano adibiti ad uso o trasporto pubblico (ad esempio, taxi e noleggio con conducente);
• siano usati o adibiti a scopo di noleggio a breve termine o servizio di polizia, ambulanza, pubblico servizio, servizio di pronto intervento e soccorso in genere;
• siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate o riparati o smontati in difformità dagli standard di modifica, riparazione, smontaggio, prescritti dalla casa costruttrice;
• abbiano avuto l’installazione dell’impianto GPL o gas metano in modo non conforme a quanto previsto dalla casa costruttrice, qualora l’impianto non sia installato di serie dalla casa costruttrice;
• siano già guasti al momento della sottoscrizione della POLIZZA ove il CONTRAENTE o l’ASSICURATO fossero a conoscenza del GUASTO MECCANICO e/o non potevano ignorarlo secondo criteri di ordinaria diligenza.
La copertura assicurativa non opera, inoltre, su qualsiasi VEICOLO il cui contachilometri
sia stato scollegato o manomesso con dolo o colpa grave del CONTRAENTE o
dell’ASSICURATO, o qualora il CONTRAENTE o l’ASSICURATO ne avessero potuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza.
4 Ci sono limiti di copertura?
[Negli articoli seguenti contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, FRANCHIGIE, SCOPERTI, limiti e sottolimiti di INDENNIZZO previsti dal contratto]
La POLIZZA è valida ed efficace con solo riferimento all’ASSICURATO, che è PROPRIETARIO DEL VEICOLO al momento della stipulazione del contratto di Assicurazione, e decade nel caso di trasferimento di proprietà del VEICOLO stesso. La SOCIETA’ si riserva il diritto di richiedere i documenti comprovanti la proprietà del VEICOLO indicato nella POLIZZA. In ogni caso, l’ASSICURATO non ha diritto a rimborsi o altro per il periodo non goduto.
Per ogni periodo di permanenza continuata all’ESTERO nel corso dell’anno di validità della
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POLIZZA, la durata massima della copertura assicurativa è di 60 (sessanta) giorni.
4.1 ESCLUSIONI
L’assicurazione non copre le operazioni di normale manutenzione, regolazione e messa a punto del VEICOLO, così come i costi per la diagnosi e la ricerca del GUASTO MECCANICO.
Non sono considerati GUASTI MECCANICI gli immobilizzi del VEICOLO determinati da richiami sistematici da parte della casa costruttrice (campagne di richiamo inerenti alla sicurezza o all’aggiornamento di alcuni parti del VEICOLO), da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, dal montaggio di accessori, da interventi sulla carrozzeria, da interventi di meccanica determinati da USURA, come pure dalla mancanza di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Non sono indennizzabili i danni relativi a GUASTI MECCANICI causati da guasti o rotture di elementi, organi e parti del VEICOLO esclusi ai sensi del presente articolo o non espressamente coperti ai sensi dell’articolo 1 “Cosa è assicurato?”.
Sono esclusi i SINISTRI dovuti a quanto non qualificabile come GUASTO MECCANICO e, nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• i servizi di normale manutenzione del VEICOLO, quali: messa a punto motore, pulizia, regolazioni dei fari, registrazione accensione/iniezione, registrazione freni e frizione, regolazione angoli caratteristici, bilanciatura ruote, registrazione portiere e cofani, lubrificazione, sostituzione dei filtri per fluidi ed altri servizi simili;
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• le riparazioni, le regolazioni, le messe a punto richieste a seguito di un’impropria o insufficiente manutenzione dovute ad un uso di carburante e/o di oli lubrificanti differenti da quelli specificati e consigliati dalla casa costruttrice e riportati nel manuale di uso e manutenzione;
• i materiali non direttamente correlati alla riparazione, quali, a titolo esemplificativo e non esclusivo: lubrificanti, liquidi refrigeranti e anticongelanti, ricarica aria condizionata, pastiglie dei freni, candele, filtri, batteria, marmitta, collettori, ammortizzatori, kit frizione, cinghia di distribuzione, serie smeriglio, cinghie, paraoli, manicotti;
• le spese sostenute per la manutenzione ordinaria del VEICOLO;
• la sostituzione degli organi o dei componenti danneggiati da USURA;
• le spese per la diagnosi e la ricerca del GUASTO MECCANICO;
• tutto quello non espressamente indicato nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
• i GUASTI e/o i danni:
- derivanti dall’inosservanza del piano di manutenzione e revisione e delle norme di manutenzione in genere, nonché dalla mancata o incompiuta esecuzione della manutenzione programmata prevista dalla casa costruttrice;
- causati direttamente o indirettamente da dolo o colpa grave del PROPRIETARIO DEL VEICOLO, dell’ASSICURATO, del conducente o delle persone di cui essi debbano rispondere per LEGGE (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida), o di qualsiasi altro terzo al quale il VEICOLO venga eventualmente affidato a qualsiasi titolo, nonché i malfunzionamenti del VEICOLO causati dallo stesso motivo;
- imputabili a negligenza, imperizia dell’ASSICURATO o del PROPRIETARIO DEL VEICOLO, ovvero a precedenti errate o inadeguate riparazioni;
- da conduzione del VEICOLO in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- dovuti a vizio proprio del VEICOLO e già esistenti al momento della sottoscrizione della POLIZZA, di cui il CONTRAENTE o l’ASSICURATO fossero a conoscenza e che non abbiano dichiarato alla SOCIETÀ o che non potessero ignorare secondi i criteri di ordinaria diligenza;
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- conseguenti a difetti già segnalati dalla casa costruttrice o comunque rientranti nella garanzia fornita dalla casa costruttrice stessa, indipendentemente dal momento in cui avviene il GUASTO MECCANICO. Si precisa che nel caso in cui un GUASTO MECCANICO sia già coperto dalla garanzia contrattuale della casa costruttrice o dalle garanzie di precedenti riparatori, la copertura assicurativa sarà valida solo ed esclusivamente per il danno attinente al GUASTO MECCANICO che non sia stato possibile riparare sulla base delle predette garanzie; in quest’ultimo caso il RIPARATORE FIDUCIARIO deve chiedere ed ottenere specifica autorizzazione dalla CENTRALE TECNICA;
- conseguenti alla normale USURA del VEICOLO, a seguito della sua utilizzazione, subiti da tutti i materiali, gli organi e i pezzi sottoposti a normale USURA o da sostituirsi periodicamente, nonché i materiali di consumo;
- derivanti da eventi di natura eccezionale, atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti, sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi, nonché i malfunzionamenti del VEICOLO derivanti dai medesimi eventi;
- causati da utilizzo od uso improprio o non conforme alle norme di utilizzo e di carico del VEICOLO, così per come indicato nella carta di circolazione del VEICOLO (cosiddetto “libretto di circolazione”);
- dovuti a circolazione “fuori strada”, ovvero su strade non asfaltate o non aperte al normale traffico dei VEICOLI;
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- dovuti a partecipazione del VEICOLO a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
- a VEICOLI modificati, riparati o smontati in difformità dagli standard di modifica, riparazione o smontaggio prescritti dalla casa costruttrice del VEICOLO;
- agli organi meccanici, elettrici ed elettronici, subiti in occasione di INCIDENTE STRADALE;
- derivanti da mancata o insufficiente lubrificazione;
- a parti che, pur se coperte dalla POLIZZA, derivino da guasti a parti non coperte dalla stessa;
- causati da INCENDIO, scoppio, cortocircuito, urto, collisione, FURTO TOTALE, FURTO PARZIALE;
- causati da agenti atmosferici;
- subiti a seguito dell’installazione dell’impianto GPL o gas metano in modo non conforme a quanto previsto dalla casa costruttrice, qualora l’impianto non sia stato installato di serie dalla casa costruttrice;
- derivanti da una causa esterna, da un corpo estraneo e/o non riconducibili ad un guasto accidentale;
- causati da mancata e/o insufficiente quantità di liquido di raffreddamento o perdita di efficienza dello stesso;
- provocati dalla manomissione degli organi meccanici oggetto della copertura assicurativa.
- derivanti da FURTO PARZIALE, INCENDIO, INCIDENTE STRADALE, urto,
collisione, scoppio;
- causati con dolo o colpa grave dell’ASSICURATO, o di altra persona alla guida del
VEICOLO, o dei passeggeri trasportati;
- derivanti dalla violazione dell’ASSICURATO, o di altra persona alla guida del VEICOLO, delle normative vigenti per l’abilitazione alla conduzione del VEICOLO stesso;
- derivanti dalla conduzione del VEICOLO in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e di allucinogeni;
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- derivati da tentato suicidio o suicidio dell’ASSICURATO, o di altra persona alla guida del VEICOLO;
- correlati a frode o possesso illegale del VEICOLO;
• le RIPARAZIONI DI BUONA PRATICA / A REGOLA D’ARTE, che, in occasione della riparazione, si manifesti opportuno effettuare;
Sono altresì esclusi dalla copertura “GUASTI MECCANICI”:
• il lucro cessante o INDENNIZZO per perdita di chance o di guadagno economico conseguente al malfunzionamento del VEICOLO o ad altre conseguenze onerose del GUASTO MECCANICO;
• il risarcimento dovuto a titolo di responsabilità civile per morte, lesione o altro danno causato a persone o ad altri beni.
Per la garanzia “PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRADALE (ITALIA E ESTERO)”, oltre alle
esclusioni previste per la copertura “GUASTI MECCANICI”, sono escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, diversi da carro attrezzi, anche se indispensabili per il recupero del VEICOLO.
4.2 SCOPERTI
Lo SCOPERTO è l’importo del danno, espresso in percentuale, che rimane a carico dell’ASSICURATO.
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Per ogni SINISTRO avvenuto in ITALIA, indipendentemente dal numero e dal tipo di organi meccanici danneggiati, verrà applicato lo SCOPERTO di seguito dettagliato:
Riparazione presso RIPARATORE FIDUCIARIO | Riparazione presso altro riparatore | |
SCOPERTO applicato | Nessuno | 50% con il minimo di € 2.000,00 |
Ad esempio:
il VEICOLO subisce un GUASTO MECCANICO in ITALIA e la riparazione viene effettuata presso altro riparatore spendendo € 3.000.
In tal caso l’ASSICURATO riceverà un INDENNIZZO di € 1.000,00 e resterà a suo carico lo scoperto di € 2,.000,00 (maggior valore tra il 50% del danno, pari a
€ 1.500,00 e lo scoperto minimo, pari a € 2.000,00)
Se il SINISTRO si verifica all’ESTERO, non verrà applicato alcuno SCOPERTO.
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4.3 LIMITI DI INDENNIZZO
Cosa si intende per “limiti di INDENNIZZO”?
Per limite di INDENNIZZO si intende l’importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la PRESTAZIONE, rappresenta quindi l’obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.
Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.
Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia
1) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo
€ 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell’anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
2) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell’anno assicurato (es. 2 SINISTRI da € 100,00 ciascuno o 1 SINISTRO da € 200,00);
3) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell’anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.
Garanzia | Limite di INDENNIZZO |
GUASTI MECCANICI | € 4.000,00 (IVA compresa) per ogni SINISTRO con il limite per anno assicurativo pari al VALORE COMMERCIALE del VEICOLO |
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRADALE (ITALIA E ESTERO) | € 200 per SINISTRO L’ASSISTENZA STRADALE viene fornita al massimo una volta per anno assicurativo |
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Cosa fare in caso di Sinistro?
[Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle PARTI e le indicazioni generali relative alla gestione dei SINISTRI]
La SOCIETÀ, per la gestione dei SINISTRI si avvale di Mapfre Asistencia S.A. con sede secondaria in Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX).
1. Obblighi in caso di Sinistro
L’ASSICURATO, in caso di SINISTRO, dovrà contattare la CENTRALE TECNICA al numero
+39 015.255.95.39, segnalando il GUASTO MECCANICO entro e non oltre 72 ore dalla data del SINISTRO, e comunque prima di procedere alla riparazione del GUASTO stesso. L’ASSICURATO, in caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare tempestivamente la CENTRALE TECNICA, dovrà farlo appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale per la riparazione o sostituzione dell’organo meccanico.
L’assunzione di iniziative personali prima del contatto con la CENTRALE TECNICA, può comportare la decadenza dal diritto alla gestione del GUASTO MECCANICO e all’INDENNIZZO1.
L’ASSICURATO deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno2. Il mancato adempimento di questo obbligo o dell’obbligo di avviso alla SOCIETÀ in caso di XXXXXXXX0, può comportare la perdita o la riduzione del diritto all’INDENNIZZO4.
In particolare, in caso di SINISTRO accertato da un tecnico d’officina, o qualora una spia o un altro dispositivo segnalino un possibile GUASTO MECCANICO, l’ASSICURATO dovrà spegnere immediatamente il VEICOLO, se questo evita l’aggravamento dell’entità del GUASTO. Se il mancato rispetto di questa regola comporta un ulteriore danno o l’aggravamento dell’entità del GUASTO iniziale, la copertura non sarà attiva per i componenti coinvolti da tale comportamento.
Qualsiasi intervento sul VEICOLO non potrà essere effettuato senza la preventiva comunicazione scritta della SOCIETA’, per il tramite della CENTRALE TECNICA, che confermi la presa in carico del SINISTRO, l’operatività della copertura assicurativa, e il nulla osta al ripristino del VEICOLO, pena la decadenza del diritto di INDENNIZZO.
La CENTRALE TECNICA, direttamente o per il tramite della STRUTTURA ORGANIZZATIVA, una volta contattata dall’ASSICURATO, individuerà e indicherà all’ASSICURATO stesso il RIPARATORE FIDUCIARIO a cui rivolgersi.
L’ASSICURATO deve autorizzare il RIPARATORE FIDUCIARIO a smontare il VEICOLO per effettuare la ricerca e la diagnosi certa del GUASTO MECCANICO. L’ASSICURATO dovrà pagare le spese di diagnosi e smontaggio anche nel caso in cui il GUASTO MECCANICO sia coperto dalla presente POLIZZA.
Il RIPARATORE FIDUCIARIO invia al numero di telefax +39 015.255.96.59 della CENTRALE TECNICA, entro 72 ore dall’accettazione del VEICOLO, un preventivo con la valutazione e la stima tecnica del GUASTO MECCANICO utilizzando il “Modulo Dichiarazione Guasti” messo a disposizione dalla SOCIETÀ, contenente le seguenti informazioni:
• data del GUASTO e chilometraggio del VEICOLO al momento del GUASTO stesso;
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1 Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
2 Ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile.
3 Ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
4 Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
• dati dell’ASSICURATO (nome e cognome, recapito telefonico);
• dati del VEICOLO (marca, modello, targa);
• preventivo dettagliato a diagnosi certa (causa del GUASTO, ore di manodopera, ricambi con riferimento del numero categorico, marca e Numeri da rilevare sul corpo degli organi meccanici e dei pezzi);
• copia del certificato assicurativo RCA in vigore al momento del SINISTRO.
In ogni caso la CENTRALE TECNICA, può richiedere ulteriore documentazione o accertamenti di diversa natura.
Ricevuto quanto sopra, la CENTRALE TECNICA fornirà, entro 72 ore dal ricevimento del preventivo:
• la conferma di operatività della copertura e relativo nulla osta al ripristino del VEICOLO, oppure
• la comunicazione di sospensione delle riparazioni per l’accertamento peritale in loco, oppure
• il rifiuto della richiesta, specificandone i motivi.
La CENTRALE TECNICA può fornire direttamente i pezzi di ricambio entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferma di operatività della copertura. Il pezzo di ricambio potrà essere un componente con le stesse caratteristiche tecniche e specifiche dell’organo da sostituire, o un ricambio rigenerato.
Anche per i casi di interventi effettuati da centri di riparazione diversi da quelli indicati dalla SOCIETÀ (RIPARATORI FIDUCIARI), qualsiasi intervento sul VEICOLO non potrà essere effettuato senza la preventiva comunicazione scritta di nulla osta da parte della SOCIETÀ, per il tramite della CENTRALE TECNICA.
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Se l’ASSICURATO si avvale di un riparatore diverso da quello indicatogli, o quando il SINISTRO e la riparazione avvengano all’ESTERO, il costo dell’intervento di riparazione sarà anticipato dall’ASSICURATO stesso, che richiederà successivamente il rimborso alla SOCIETÀ, inoltrando alla CENTRALE TECNICA - Centrale Tecnica Mapfre Asistencia S.A. Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX) – tramite raccomandata A/R la seguente documentazione:
• data del GUASTO e chilometraggio del VEICOLO al momento del GUASTO stesso;
• dati dell’ASSICURATO (nome e cognome, recapito telefonico);
• dati del VEICOLO (marca, modello, targa);
• preventivo dettagliato a diagnosi certa (causa del GUASTO, ore di manodopera, ricambi con riferimento del numero categorico, marca e numeri da rilevare sul corpo degli organi meccanici e dei pezzi);
• copia del certificato assicurativo RCA in vigore al momento del SINISTRO;
• la documentazione fiscale in originale, sempre intestata all’ASSICURATO, comprovante l’avvenuta riparazione o sostituzione degli organi danneggiati.
In ogni caso la CENTRALE TECNICA, può richiedere ulteriore documentazione o accertamenti di diversa natura.
L’ASSICURATO deve collaborare per il più corretto svolgimento delle attività di gestione del SINISTRO fornendo alla SOCIETÀ, direttamente o per il tramite della CENTRALE TECNICA, qualsiasi informazione riguardante le circostanze e le conseguenze del SINISTRO, oltre alle informazioni aggiuntive che la stessa dovesse richiedere, presentando i documenti giustificativi, le ricevute e quanto altro giustifichi il verificarsi del SINISTRO, le circostanze che dimostrino la copertura assicurativa, le spese indennizzabili ai sensi della stessa.
L’ASSICURATO deve fornire tutti i chiarimenti necessari e fare in modo di facilitare le azioni che la SOCIETÀ, per il tramite della CENTRALE TECNICA, può intraprendere per limitare le conseguenze del SINISTRO.
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Salva comunque l’applicazione dell’art. 1227 del Codice Civile5, l’ASSICURATO che con dolo o colpa non adempie agli obblighi previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione perde il diritto all’INDENNIZZO.
Per la garanzia “PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRADALE”, l’ASSICURATO, in caso di SINISTRO, dovrà contattare la STRUTTURA ORGANIZZATIVA, in funzione 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, telefonando al Numero Verde 000 00.00.00 (x00 000 000.00.00 se dall’ESTERO) oppure inviando una comunicazione a Mapfre Asistencia Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx,00
-00000 Xxxxxxx (XX) tramite telegramma, fax x00 000 000.00.00 o indirizzo mail assistenza@ xxxxxx.xxx.
L’ASSICURATO dovrà comunicare:
• il tipo di ASSISTENZA di cui necessita;
• cognome e nome;
• il numero di targa del VEICOLO;
• la causa del fermo del VEICOLO;
• indirizzo del luogo in cui si trova;
• recapito telefonico, al quale la STRUTTURA ORGANIZZATIVA provvederà a richiamare l’ASSICURATO nel corso dell’ASSISTENZA.
L’intervento dovrà essere sempre richiesto alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA, che invierà direttamente un mezzo di soccorso o autorizzerà esplicitamente un mezzo di soccorso reperito dall’ASSICURATO.
L’ASSICURATO, in caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare tempestivamente la STRUTTURA ORGANIZZATIVA, dovrà farlo appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L’assunzione di iniziative personali prima del contatto con la STRUTTURA ORGANIZZATIVA
può comportare la decadenza dal diritto alle PRESTAZIONI6.
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2. Diritto di verifica
La SOCIETÀ, direttamente o tramite la CENTRALE TECNICA, può effettuare verifiche e controlli presso l’ASSICURATO, che deve collaborare, per accertare il corretto adempimento delle obbligazioni previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione. Ad esempio, il VEICOLO può essere sottoposto alla valutazione di periti designati dalla SOCIETÀ o dalla CENTRALE TECNICA, se ritenuto opportuno.
3. Pagamento dell’indennizzo
L’INDENNIZZO a carico della SOCIETÀ consiste nell’intervento di riparazione del GUASTO MECCANICO, perciò il pagamento della riparazione - comprensiva dei costi dei pezzi di ricambio e di manodopera ed esclusi i costi di diagnosi e ricerca del GUASTO - sarà effettuato direttamente dalla SOCIETÀ a favore del RIPARATORE FIDUCIARIO.
Nei restanti casi, la CENTRALE TECNICA, al ricevimento dell’intera documentazione richiesta, rimborsa entro 60 giorni la spesa sostenuta dall’ASSICURATO, con applicazione dello SCOPERTO e dei LIMITI DI INDENNIZZO previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
Per la garanzia “PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRADALE”, le eventuali spese sostenute dall’ASSICURATO e preventivamente autorizzate dalla STRUTTURA ORGANIZZATIVA
5 In materia di concorso di fatto colposo del creditore.
6 Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
saranno rimborsate presentando validi giustificativi delle spese, in originale, ad esempio: fatture e ricevute fiscali. Al ricevimento dell’intera documentazione richiesta, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA rimborsa entro 60 giorni la spesa sostenuta dall’ASSICURATO, entro i LIMITI DI INDENNIZZO previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
Gli INDENNIZZI saranno corrisposti in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso sarà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’ASSICURATO ha sostenuto le relative spese.
4. Cessione dei diritti
L’ASSICURATO e il CONTRAENTE non potranno, in alcun modo e a nessun titolo cedere, trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalla copertura assicurativa, salvo diverso accordo scritto con la SOCIETÀ.
5. Esclusione di compensazioni alternative
Se l’ASSICURATO non usufruisce di una o più PRESTAZIONI, la SOCIETÀ non è tenuta a fornire INDENNIZZI o PRESTAZIONI alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
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Xxxx fare SUBITO | CONTATTI | |
Xxxxxxxxx l’accaduto alla | ||
Per la garanzia “GUASTI MECCANICI” | CENTRALE TECNICA entro e non oltre 72 ore dall’accadimento del | CENTRALE TECNICA Telefono +39 015.255.95.39 |
SINISTRO | ||
Per la garanzia “PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRADALE” | Contattare la STRUTTURA ORGANIZZATIVA | STRUTTURA ORGANIZZATIVA Numero verde 000 00.00.00 Numero nero x00 000 000.00.00 (valido dall’ESTERO) telegramma a Mapfre Asistencia Italia, Xxxxxx Xxxxx,00 - 00000 Xxxxxxx (XX) fax x00 000 000.00.00 |
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Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro
Appendice normativa
[In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di LEGGE richiamati nelle Condizioni di Assicurazione]
CODICE CIVILE
Art. 1913 - Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
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L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
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Note
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Data dell’ultimo aggiornamento del presente documento 01/12/2019
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