La Scheda sul contratto intermittente
La Scheda sul contratto intermittente
Il contratto intermittente (c.d. «a chiamata») per essere tale deve essere espletato attraverso prestazioni di carattere «discontinuo o intermittente».
Il carattere discontinuo si evidenzia attraverso intervalli tra una prestazione ed un’altra, in modo tale che non vi sia una esatta coincidenza tra la «durata del contratto» e la «durata della prestazione».
Può essere stipulato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
Ambiti di applicazione
1. secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale o territoriale
2. per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
➢ viene abrogato l’art.37 che prevedeva il lavoro intermittente per il fine settimana, le ferie estive e le vacanze natalizie e pasquali.
➢ dovrà essere sempre la contrattazione collettiva ad individuare i c.d. «periodi predeterminati» e non la contrattazione individuale
3. per le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923
4. con soggetti che abbiano più di 55 anni
➢ anche pensionati
5. con soggetti che abbiano meno di 24 anni
➢ in quest’ultimo caso, le prestazioni dovranno essere svolte entro il 25° anno di età.
Limite delle prestazioni
I lavoratori a «chiamata» potranno essere «utilizzati» per un massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari*; superato questo limite, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Tale disposizione si applica alle prestazioni lavorative successive all’entrata in vigore del D.L. (28 giugno 2013)
Sono esclusi da questa limitazione i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
Comunicazione
Obbligo di una comunicazione amministrativa semplificata in occasione dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni.
• La comunicazione dovrà essere preventiva rispetto all’inizio della prestazione lavorativa.
• anche lo stesso giorno della prestazione
• non è necessaria l’indicazione dell’orario di lavoro
• I 30 giorni previsti in caso di «ciclo integrato di prestazioni» vanno intesi come 30 giorni di effettive prestazioni in un arco temporale più ampio (ML circolare n. 20/2012).
Le modalità comunicative sono:
1) E-mail (non è prevista un e-mail di conferma di ricezione)
2) nazionale: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
3) SMS nazionale al n. 339-9942256
4) registrazione al sito xxxxxxxxxx.xxx.xx e inserimento numeri di cellulare
5) potrà essere effettuata anche dal consulente
6) solo per la singola chiamata di un singolo lavoratore
• la data di invio coinciderà con la data della chiamata
7) I dati richiesti:
• Tipo di comunicazione: I per invio - A per annullamento
• Codice fiscale del lavoratore - es.: I CDFDFF55F55F254H.
2) On-line
1) previa registrazione sul sito xxxxxxxxxx.xxx.xx
2) permette la comunicazione di più lavoratori e periodi di prestazione
3) se già presente in banca dati, una volta comunicato il CF del lavoratore, sarà proposto l’elenco delle comunicazioni obbligatorie, di tipo intermittente, aperte e il datore di lavoro dovrà semplicemente indicare il relativo codice di comunicazione
4) sarà possibile inviare anche la comunicazione di annullamento di singole chiamate già comunicate
annullamento della prestazione:
• In caso di mancata prestazione lavorativa, dovrà essere effettuata una comunicazione di
«annullamento» preventiva rispetto all’orario della prestazione prevista
• L’annullamento a causa della mancata presentazione del lavoratore potrà essere effettuata entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.
• Se la «chiamata» è stata effettuata per sms l’annullamento deve avvenire entro lo stesso giorno
Sanzione
• In caso di violazione della predetta comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
• La sanzione non sarà diffidabile (sanzione di 800 euro).