CAPITOLATO TECNICO
CAPITOLATO TECNICO
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
CONVENZIONE ASSICURATIVA
PER L’ASSICURAZIONE LESIONI/MORTE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, VERSO PRESTATORI DI LAVORO, PER CONTO E A FAVORE DELLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DEI MOTO CLUB, TEAM, SCUDERIE, PROMOTORI, ORGANIZZATORI, INDUSTRIE, TITOLARI E GESTORI IMPIANTI OMOLOGATI ED AREE AUTORIZZATE E DEI SUOI TESSERATI E LICENZIATI.
CONTRAENTE: FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
DOMICILIO: | XXXXX XXXXXXX, 00 – 00000 XXXX |
CODICE FISCALE: | 05277720586 |
PARTITA IVA: | 01383341003 |
EFFETTO: | 31.12.2021 |
SCADENZA: | 31.12.2024 |
CONVENZIONE ASSICURATIVA
PER L’ASSICURAZIONE LESIONI/MORTE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, VERSO PRESTATORI DI LAVORO, PER CONTO E A FAVORE DELLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DEI MOTO CLUB, TEAM, SCUDERIE, PROMOTORI, ORGANIZZATORI, INDUSTRIE, TITOLARI E GESTORI IMPIANTI OMOLOGATI ED AREE AUTORIZZATE E DEI SUOI TESSERATI E LICENZIATI.
Tra la FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA e la COMPAGNIA , designate in seguito per brevità rispettivamente Contraente e Assicuratore, viene stipulata la presente Convezione per le garanzie contro Lesioni/Morte, Responsabilità civile verso Terzi, verso prestatori di lavoro, per conto e a favore della Federazione Motociclistica Italiana, dei suoi organi Centrali e Periferici, dei Moto Club, Team, Scuderie, Promotori, Organizzatori, Industrie, Titolari e Gestori Impianti omologati ed Aree autorizzate, dei suoi Tesserati e dei suoi Licenziati.
Le prestazioni garantite sono disciplinate nell’allegato “REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER LA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA”, che forma parte integrante della presente Convenzione.
Art. 1 Titoli che danno diritto all’assicurazione
I Titoli che costituiscono diritto alle garanzie assicurative, senza distinzione di attività, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, purché rientranti negli scopi della Federazione Motociclistica Italiana, sono:
La tessera Member;
La tessera Sport;
La tessera MiniSport;
La Licenza agonistica (rientrano nella Licenza Agonistica anche quelle denominate Licenza Assistente Trial, Licenza E-Bike, le Licenze One Event di Velocità, Fuoristrada ed E-Bike, la Licenza Training);
L’elenco dei partecipanti ai corsi (sportivi e non);
L’elenco dei partecipanti a Motocavalcate, Mountaintrial, Gimkane, Motoraid, attività mototuristica (motoraduni, motoraid, motomarathon, motoraid storici, motoconcentrazioni, mototour, motovacanze, motoconcentrazioni storiche, motoescursioni, ecc. ad Escursioni in fuoristrada, a Eventi turistici sociali ed a Rievocazioni Storiche;
L’elenco del personale addetto a gare e manifestazioni organizzate da Motoclub, e/o dagli Organizzatori;
Titolari e/o Gestori di Impianti omologati dalla Federazione Motociclistica Italiana, Scuole di motociclismo FMI, Hobby Park ed Aree Autorizzate;
L’elenco degli istruttori di Guida per Attività Sportiva Territoriale;
L’Albo dei Direttori di Gara, del Gruppo Commissari di Gara e dei Tecnici/Istruttori di Guida, Medici di Gara;
L’affiliazione alla Federazione Motociclistica Italiana per i Moto Club, e riconoscimento per i Promotori, Organizzatori, Industrie, Team e Scuderie;
Il libro paga per i dipendenti ed i collaboratori della Federazione e per i dipendenti della Sport e Salute SPA comandati presso la Federazione stessa. Tessere e Licenze verranno rilasciate a cura della FMI anche a mezzo dei suoi organi periferici (Comitati Regionali, Provinciali, Territoriali, Moto Club e/o Società) da questa specificatamente autorizzati attraverso forme organizzative che ritiene di adottare;
Il Volontario FMI. La copertura è operante esclusivamente durante l’espletamento del servizio
di volontariato, durante i corsi e le eventuali esercitazioni propedeutiche all’attività di volontariato che verranno svolte dagli assicurati cosi come previsto dalla Contraente. Sono assimilabili alla figura di Volontario FMI anche gli Istruttori di Guida per Attività Sportiva Territoriale (IGAST) e i Volontari antincendio Boschivo FMI (AIB).
L’elenco dei partecipanti ed il libro paga sono conservati a cura della FMI ed esibiti dalla stessa per ogni accertamento o controllo richiesto dall’Assicuratore.
Si precisa che la Federazione, i Soggetti A e B sono da intendersi automaticamente assicurati.
In mancanza del titolo che dà diritto alla copertura assicurativa, si considera valida a tutti gli effetti la dichiarazione resa dalla Federazione Motociclistica Italiana.
Art. 2 Durata e decorrenza della Convenzione
La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni 3 con inizio dalle ore 24,00 del 31.12.2021 e termine alle ore 24,00 del 31.12.2024, tacitamente rinnovabile per ulteriore anno fino al 31.12.2025 salvo disdetta da inviarsi entro 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza.
È inoltre facoltà del Contraente della polizza, con preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni antecedenti alla scadenza, richiedere una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, sino ad un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza, in base all’effettiva entità temporale richiesta dalla Contraente.
Art. 3 Obblighi della Federazione
La Federazione si impegna a comunicare all’Assicuratore tutte le modifiche delle norme federali ed ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, riservandosi in ogni caso l’Assicuratore la facoltà di recedere dall’accordo.
Art. 4 Determinazione del premio – Incasso degli acconti e regolazione del premio
Premesso che:
I premi unitari si intendono stabiliti secondo quanto previsto nella successiva Sezione Premi;
L’importo complessivo previsto alla Sezione Premi (numero adesioni - premio unitario – premio totale), deve considerarsi quale premio minimo anticipato all’Assicuratore per ciascun anno assicurativo, determinato su un numero preventivato di adesioni dichiarate dalla contraente;
Per il personale addetto a gare e manifestazioni il premio minimo è stabilito su un numero preventivato dichiarato dalla contraente;
si conviene che:
Fermo restando il premio minimo indicato nella Sezione Premi, il conguaglio dei premi in sede di regolazione premio sarà computato effettuando la somma (positiva e/o negativa) dei premi per singola categoria di assicurati calcolati sulla base degli effettivi assicurati e del numero delle gare.
Entro la data del 28.02 successiva ad ogni scadenza anniversaria della convenzione, la Federazione fornirà all’Assicuratore elenco riportante il numero dei corsi organizzati, delle gare autorizzate, degli Assicurati (iscritti) suddivisi per categoria e/o tipo di tessera associativa e delle Società affiliate riferito all’anno assicurativo trascorso, affinché l’Assicuratore possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze attive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.
Se la Federazione non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, l’Assicuratore deve fissare mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo
all’annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui la Federazione abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per l’Assicuratore di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
Fanno fede per il calcolo della regolazione premio, le scritture contabili, i registri, i bilanci ed altri documenti probanti tenuti dalla Federazione che dichiara di mettere a disposizione dell’Assicuratore per eventuali controlli.
Art.5 Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell’Assicurato all’Assicuratore per il tramite del broker, entro 30 giorni dall’evento o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile.
Art.6 Foro competente – clausola arbitrale
Le controversie che dovessero insorgere fra le parti della presente Convenzione, escluse quelle non compromettibili ad arbitri, inerenti l’interpretazione e/o esecuzione e/o scioglimento della presente Convenzione saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contesa e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l’arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine dei 20 giorni dalla richiesta fattale dall’altra parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura ma sempre con l’osservanza del rispetto del principio del contradditorio. La sede del Collegio sarà Roma.
Art. 7 Clausola Broker
La contraente dichiara di affidare, per l’intera durata della convenzione, comprese proroghe, rinnovi e/o rinegoziazioni, mandato di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione della presente convenzione a Xxxxx S.p.A., Viale Bodio, 33 – 00000 Xxxxxx.
L’Assicuratore si obbliga a rapportarsi in conformità alla legge (Codice delle Assicurazioni) e della conseguente prassi negoziale anche per quanto concerne il corrispettivo al broker incaricato dalla Federazione.
Art. 8 Coassicurazione
Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.
Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni.
Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e sue successive integrazioni/modificazioni. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla predetta legge, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 10 Mediazione ai sensi del D.lgs. n° 28 del 04.03.2010 e ss.mm.ii.
La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modificazioni/integrazioni, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell’assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione.
La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell’art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.
La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
PER L’ASSICURAZIONE LESIONI/MORTE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, VERSO PRESTATORI DI LAVORO, PER CONTO E A FAVORE DELLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DEI MOTO CLUB, TEAM, SCUDERIE, PROMOTORI, ORGANIZZATORI, INDUSTRIE, TITOLARI E GESTORI IMPIANTI OMOLOGATI ED AREE AUTORIZZATE E DEI SUOI TESSERATI E LICENZIATI.
DEFINIZIONI
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Beneficiario
L’Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato.
Tesserato
Ogni singolo soggetto iscritto alla Federazione Motociclistica Italiana in possesso di Tessera Member o Tessera Sport.
Praticante attività sportiva
Ogni singolo soggetto in possesso di:
A. Licenza Agonistica
B. Tessera Sport
C. Tessera MiniSport
D. Tessera Member (ove prevista)
abilitato a partecipare a gare, eventi competitivi e non
A.1) Licenza Agonistica
Licenza valevole per partecipare a gare, competizioni, manifestazioni, allenamenti, prove libere in imminenza della gara autorizzate dalla F.I.M. – F.I.M. EUROPE – F.M.I. ed i suoi Comitati Regionali e secondo le Norme Sportive delle varie specialità ed i Regolamenti Particolari. Rientrano nella Licenza Agonistica anche quelle denominate Licenza Assistente Trial, Licenza E- Bike, le Licenze One Event di Velocità, Fuoristrada ed E-Bike, la Licenza Training secondo quanto previsto dai Regolamenti di Specialità e dalla normativa federale di riferimento.
A.2) Licenza Agonistica Internazionale
Licenza valevole esclusivamente per partecipare a gare, competizioni, manifestazioni che si svolgono sotto l’egida della F.I.M. e della F.I.M. EUROPE. e per le quali sia previsto come titolo di ammissione alla competizione/gara il possesso di idonea Licenza Internazionale. Premesso che per le garanzie Morte, Lesioni e Diaria da Ricovero, le garanzie si intendono quelle prestate dalla Licenza Agonistica, la presente estensione è valida esclusivamente per la partecipazione a manifestazioni Internazionali e prevede l’elevazione del massimale della garanzia Rimborso Spese Mediche sulla base di quanto previsto nella presente polizza
A.2.1) Licenza Agonistica Internazionale One Event
Licenza valevole esclusivamente per partecipare alla gara, competizione, manifestazione per la quale viene rilasciata, che si svolge sotto l’egida della F.I.M. e della F.I.M. EUROPE. e per la quale sia previsto come titolo di ammissione alla competizione/gara il possesso di idonea Licenza Internazionale. Premesso che per le garanzie Morte, Lesioni e Diaria da Ricovero, le garanzie si intendono quelle prestate dalla Licenza Agonistica, la presente estensione è valida esclusivamente per la partecipazione a manifestazioni Internazionali e prevede l’elevazione del massimale della garanzia Rimborso Spese Mediche sulla base di quanto previsto nella presente polizza
B) Tessera Sport
Tessera valevole sul territorio nazionale e Repubblica di San Marino per allenamenti, sessioni di prove libere private a pagamento organizzate unicamente da Moto Club e/o Organizzatori iscritti alla FMI e tassativamente presso impianti omologati dalla FMI, per “Rievocazioni storiche svolte nei circuiti cittadini” e attività di mototurismo con moto d’epoca svolta ai sensi del regolamento federale di FMI. Inoltre è valevole all’Estero, nei seguenti Autodromi: Xxxxxx – Cartagena – Jerez – Portimao – Valencia.
C) Tessera Minisport
Titolo di affiliazione valido per lo svolgimento dell’attività sportiva così come definito nei Regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana
D) Tessera Member
Titolo di affiliazione valido per lo svolgimento dell’attività sportiva laddove previsto, così come definito nei Regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana
Soggetti A
Organi della F.M.I.: Presidente, Procuratore Federale e Sostituti, Consiglieri Federali, Revisori dei Conti, Giudice Unico e Sostituti, Commissione d’Appello Federale, Segretario Generale, Componenti delle Commissioni, Comitati, Settori e Dipartimenti federali;
Consulenti a contratto, Dipendenti della Sport e Salute S.p.A; Dipendenti F.M.I., Collaboratori a contratto della struttura nazionale F.M.I e dei Comitati Regionali F.M.I., Presidenti dei Comitati Regionali, Delegati Regionali e Provinciali, Membri della Struttura eletta dei Comitati Regionali, Gruppo Commissari di Gara iscritti all’Albo, Direttori di Gara iscritti all’Albo, Tecnici/Istruttori di Guida FMI iscritti all’Albo, Titolari e Gestori Impianti Omologati, Hobby Park ed Aree Autorizzate.
Soggetti B:
Ufficiali di percorso, Giudici di zona Trial, Istruttori di Guida per Attività Sportiva Territoriale.
Volontario FMI:
Per la qualifica di “Volontario Motociclista FMI” e per poter usufruire delle garanzie il tesserato deve risultare iscritto nell’apposito registro dei volontari tenuto dalla Contraente nel rispetto di quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato n.266 del 01/08/1991 e relativo decreto di attuazione e successive modifiche/integrazioni. La Contraente, inoltre, si obbliga ad esibire in qualsiasi momento il Registro a semplice richiesta delle persone che fossero incaricate dalla Compagnia di fare accertamenti e controlli. In particolare, in conformità con il regolamento previsto dalla Contraente, il tesserato deve:
Essere titolare di una “Tessera Member” o di una “Licenza Agonistica” valida per l’annualità in corso;
Xxxxxx in possesso di un mezzo idoneo ad operare nei contesti operativi riferiti al livello di abilitazione conseguito;
Essere iscritto negli elenchi/albi federali dedicati ai “Volontari” – “IGAST” – “AIB”.
Moto Club:
La Società Sportiva affiliata alla F.M.I.
Presidente Moto Club:
Tesserato con qualifica di Rappresentante legale del Moto Club affiliato alla F.M.I. Promotori, Organizzatori, Team, Scuderie, Industrie, Scuole Motociclismo FMI: Soggetti iscritti alla F.M.I. secondo le normative annualmente emesse dalla F.M.I.
Ebike:
La Ebike è una bicicletta dotata di motore elettrico ausiliario.
Day Hospital
Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica. Indennizzo
La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro.
Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente
Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Inabilità temporanea
Temporanea incapacità fisica dell’Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni.
Trattamento chirurgico
Provvedimento terapeutico cruento attuato da medico/specialista con necessità di almeno un pernottamento in istituto di cura e/o ricovero in day hospital.
Istituto di cura
Istituto universitario, ospedale, casa di cura, Day Hospital regolarmente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.
Ricovero
Periodo di degenza in istituto di cura. Viene considerata ricovero anche la degenza avvenuta in regime di Day Hospital, purché certificata da cartella clinica.
Premio
La somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Broker
Marsh S.p.A., Viale Bodio, 33 – 00000 Xxxxxx.
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 1 Manifestazioni in regime di protocollo di intesa
Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione a manifestazioni con altre organizzazioni con le quali la F.M.I. abbia ufficialmente sottoscritto un protocollo di intesa che regoli le modalità ed i criteri di partecipazione a queste manifestazioni.
Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (ex artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, l’Assicuratore, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall’Assicurato.
L’omissione della dichiarazione da parte dell’Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere all’Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza.
Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorrono dalle ore 24.00 del giorno in cui consegua il titolo che dà diritto all’assicurazione (art. 1 “Titoli che danno diritto all’assicurazione “) e cessa alle ore 24.00 del 15 gennaio di ogni anno successivo.
I premi devono essere pagati all’Assicuratore per il tramite del Broker da parte del Contraente.
Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 30 giorni, ad esclusione della I rata che dovrà essere versata entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno.
Si precisa che per i possessori di Tessera Member, Tessera Sport e MiniSport la copertura sarà definitivamente perfezionata solo al momento dell’avvenuta registrazione della tessera nel sistema informatico federale effettuata a cura dei Comitati Regionali, dei Moto Club e nei casi previsti dalla Federazione e dalle Società espressamente autorizzate.
Resta inteso fra le parti che la Federazione si impegna a fornire alla Società, ogni qualvolta la stessa ravvisi l’esigenza, tutte le informazioni necessarie per accertare l’effettivo tesseramento (validità e tipologia) per ogni singolo assicurato.
Relativamente alla Licenza Agonistica, alla Tessera Sport e MiniSport, alla Tessera Member, queste ultime inserite con il procedimento del Tesseramento diretto, a parziale deroga di quanto stabilito al II° e III° comma del presente articolo, si conviene che altresì sarà ritenuta valida a tutti gli effetti, come decorrenza per la relativa copertura, l’indicazione della data e dell’orario riportato sulle licenze e tessere stesse. A parziale deroga di ciò, si precisa che la Licenza Agonistica Velocità One Event, Fuoristrada One Event ed E-Bike One Event sarà valida unicamente per la manifestazione per la quale viene rilasciata.
A parziale deroga di quanto stabilito al II° comma del presente articolo, relativamente alle coperture per i partecipanti a corsi di educazione stradale, a corsi teorici e pratici, a corsi hobby sport ed ad eventi hobby sport master l’assicurazione avrà effetto dal momento in cui la Federazione Motociclistica Italiana riceverà la documentazione tramite fax e/o e-mail o altro mezzo idoneo a provarne l’effettiva ricezione (es. piattaforma web) nel rispetto della procedura esplicata nelle normative federali. La documentazione sarà riconosciuta a tutti gli effetti come titolo che dà diritto alla copertura assicurativa. In caso di sinistro pertanto, si procederà a richiedere la Regolarità Amministrativa direttamente alla Federazione Motociclistica Italiana.
A parziale deroga di quanto stabilito al II° comma del presente articolo, relativamente alle coperture per i partecipanti a Motocavalcate, Mountaintrial, Gimkane, Motoraid, Escursioni in fuoristrada ed ad Eventi turistici sociali l’assicurazione avrà effetto dal momento in cui la Federazione Motociclistica Italiana riceverà la documentazione tramite fax e/o e-mail o altro mezzo idoneo a provarne l’effettiva ricezione (es. piattaforma web) nel rispetto della procedura esplicata nelle normative federali. La documentazione sarà riconosciuta a tutti gli effetti come titolo che dà diritto alla copertura assicurativa. In caso di sinistro pertanto, si procederà a richiedere la Regolarità Amministrativa direttamente alla Federazione Motociclistica Italiana.
Si precisa che la Federazione Motociclistica Italiana ed i suoi Organi Periferici potranno prevedere nelle Norme Sportive e nei Regolamenti Particolari, esclusivamente per determinate attività, la partecipazione di Xxxxxxxxx Member e/o Sport.
L'assicurazione vale solo nei riguardi di quei soggetti che, ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione, posseggano tutti i requisiti necessari per ottenere il tesseramento.
Art. 4 Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il Mondo intero con la sola eccezione per i possessori delle Tessere Sport e MiniSport la cui validità è unicamente sul territorio italiano e della Repubblica di San Marino in caso di allenamento e nel Mondo in caso di attività turistica svolta sotto l’egida della Federazione. A parziale deroga di ciò, si precisa che la Tessera Sport ha validità nell’espletamento dell’attività di prove libere di velocità anche nei seguenti autodromi esteri: Xxxxxx – Cartagena – Jerez – Portimao
– Valencia.
Limitatamente alla garanzia di R.C.T., la garanzia è operante in U.S.A. e CANADA relativamente alle attività svolte in tali Paesi per motivi di lavoro o servizio, di rappresentanza o per la partecipazione ad attività sportive.
Gli indennizzi saranno effettuati, dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Euro per il valore equivalente con valuta alla data del rilascio del giustificativo. Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori”.
Art. 6 Partecipanti a corsi di educazione stradale, partecipanti a corsi teorici e pratici, partecipanti a corsi hobby sport e ad eventi hobby sport master
Le garanzie di cui alle successive sezioni valgono per i partecipanti ai corsi di educazione stradale o corsi teorici e pratici o corsi hobby sport od eventi hobby sport master, organizzati sotto l’egida della
F.M.I. Fanno fede per il calcolo della regolazione premio ed ai fini della copertura, le scritture contabili, i registri, i bilanci ed altri documenti probanti tenuti dalla Federazione che dichiara di mettere a disposizione dell’Assicuratore per eventuali controlli.
Art. 7 Partecipanti a Motocavalcate, Gimkane, Motoraid e Mountaintrial ed Escursioni in Fuoristrada ed Eventi turistici sociali
Le garanzie di cui alle successive sezioni valgono per i partecipanti a Motocavalcate, Mountaintrial, Gimkane e Motoraid ed Escursioni in Fuoristrada ed ad Eventi turistici sociali, organizzate sotto l’egida della F.M.I. Fanno fede per il calcolo della regolazione premio ed ai fini della copertura, le scritture contabili, i registri, i bilanci ed altri documenti probanti tenuti dalla Federazione che dichiara di mettere a disposizione dell’Assicuratore per eventuali controlli.
Art. 8 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di leggi vigenti.
Art. 9 Interpretazione del contratto
In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all’Assicurato.
Art. 10 Altre Assicurazioni
L’Assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall’obbligo di denunciare all’Assicuratore eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio.
Art. 11 Sinistri
L’Assicuratore si impegna a:
mettere a disposizione della Società di gestione dei sinistri incaricata dalla Federazione e del broker ispettorati sinistri dedicati (con personale dedicato e numeri telefonici dedicati) per l’assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri;
effettuare un incontro mensile con il broker, incaricato dalla Federazione Motociclistica Italiana della gestione dei sinistri, per l’analisi dei sinistri non liquidati;
fornire entro il mese successivo alla chiusura di ciascun bimestre, riepiloghi informativi in relazione a:
numero sinistri denunciati
numero sinistri senza seguito
numero sinistri liquidati e relativo importo
numero sinistri in trattazione e loro importo preventivato
fornire entro il mese successivo alla chiusura di ciascun bimestre alla Federazione e/o al broker incaricato, anche su formato elettronico, l’elenco nominativo degli assicurati che hanno denunciato un sinistro per ciascuna posizione le seguenti informazioni:
nome e cognome
data di accadimento del sinistro
stato della pratica
importo di liquidazione
importo di riserva
fornire entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno assicurativo, l’elenco dei sinistri portati a riserva e i relativi importi.
garantire tramite il Broker incaricato l’accesso ad un sistema informatico di consultazione dei sinistri con le relative posizioni.
Art. 12 Foro competente
Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello di residenza e/o domicilio dell’Assicurato.
Art. 13 Tesseramento anticipato
Coloro che non sono tesserati FMI per l’anno in corso, possono effettuare il tesseramento per la prossima annualità già a partire dalle ore 24:00 del 31/10 del corrente anno. La copertura assicurativa sarà operativa a partire dalla data di tesseramento fino alle ore 24:00 del 31/12 del successivo anno. Per il pagamento delle tessere che usufruiranno di più di 12 mesi di copertura assicurativa, ad integrazione di quanto indicato nella Sezione IV – Premi, il premio di ogni singola tessera subirà una maggiorazione del 10% dello stesso. Tali premi verranno versati dalla Federazione alla Compagnia in sede di regolazione premio, seguendo quanto previsto all’articolo 4 Determinazione del premio – Incasso degli acconti e regolazione del premio.
SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA
Art. 1 Soggetti Assicurati
L’assicurazione vale per:
la Federazione Motociclistica Italiana;
i Moto Club affiliati, i Team, le Scuderie, le Scuole Motociclismo FMI, le Industrie, i Promotori, gli Organizzatori iscritti alla Federazione;
i Titolari e/o Gestori di Impianti Omologati, Hobby Park ed Aree Autorizzate;
I Presidenti dei Moto Club;
i Tesserati Member;
i Tesserati Sport;
i Tesserati MiniSport;
i possessori di Licenza Agonistica. Rientrano nella Licenza Agonistica anche quelle denominate Licenza Assistente Trial, Licenza E-Bike, le Licenze One Event di Velocità, Fuoristrada ed E-Bike, la Licenza Training secondo quanto previsto dai Regolamenti di Specialità e dalla normativa federale di riferimento;
i Soggetti A e B;
i Partecipanti a corsi FMI ed eventi Hobby Sport Master;
i Partecipanti a Motocavalcate, Mountaintrial, Gimkane, Motoraid, attività mototuristica (motoraduni, motoraid, motomarathon, motoraid storici, motoconcentrazioni, mototour, motovacanze, motoconcentrazioni storiche, motoescursioni, ecc. ed Escursioni in fuoristrada, ad Eventi turistici sociali e Rievocazioni Storiche
l’Elenco degli Istruttori di Guida per Attività Sportiva Territoriale;
l’Albo dei Direttori di Gara, dei Commissari di Gara, dei Tecnici/Istruttori di guida, Medici di Gara.
Il Volontario FMI
Art. 2 Descrizione attività assicurate
La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate.
Le attività assicurate riguardano per:
A. La Federazione Motociclistica Italiana, i Moto Club, i Promotori, gli Organizzatori, i Team, le Scuderie, le Scuole Motociclismo FMI, le Industrie, i Titolari e/o Gestori Impianti Omologati, Hobby Park ed Aree Autorizzate
La promozione e l’organizzazione di attività sportive, gare, competizioni sportive, manifestazioni, eventi, rientranti negli scopi della Federazione;
l’organizzazione di riunioni, missioni e relativi trasferimenti, e di tutte le attività rientranti negli scopi della Federazione Motociclistica Italiana.
B. I Tesserati Member, Sport, MiniSport, i possessori di Licenza Agonistica, i Soggetti A e B, i Partecipanti a corsi di Educazione Stradale, Partecipanti ai corsi teorici e/o pratici, partecipanti a corsi Hobby Sport ed ad eventi hobby sport master, i partecipanti a Motocavalcate, Moutaintrial, Gimkane, Motoraid, Escursioni in Fuoristrada, Eventi turistici sociali:
L’organizzazione, l’esercizio e lo svolgimento di attività sportiva rientrante negli scopi della Federazioni quali:
le gare, le competizioni sportive, le manifestazioni e le attività motociclistiche;
le prove libere effettuate nell’imminenza della gara;
gli allenamenti, anche individuali;
sessioni di prove libere private a pagamento organizzate unicamente e tassativamente presso impianti appositamente ed annualmente autorizzati dalla F.M.I.
la partecipazione, previa autorizzazione, a riunioni, missioni ed i relativi trasferimenti e a tutte le attività organizzate dalla Federazione.
Art. 3 Oggetto della Assicurazione
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza, in applicazione delle leggi e/o delle delibere dei propri organi.
La garanzia RCT si estende ai prestatori d’opera temporanei reperiti a mezzo di Ditte regolarmente autorizzate. Sono compresi sia i danni subiti da tali soggetti che quelli provocati a terzi e/o dipendenti della Sport e Salute S.p.A e della F.M.I. da tali soggetti.
È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita da Enti Pubblici assicurativi e previdenziali. Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato in Euro.
Articolo 4 – Estensioni Limitazioni
Sono considerati terzi nei confronti dell’Assicurato responsabile del danno oltre i tesserati della Contraente il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli o qualsiasi altro parente o affine dell’assicurato stesso. Xxxxx i diritti di rivalsa dell’assicuratore stabiliti in base a quanto disposto dall’articolo 1916 del C.C.
Art. 5 Altre Assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e limiti Qualora a favore dell’Assicurato ove al momento del sinistro fossero valide ed operanti altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest’ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:
A. se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell’Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest’ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
B. se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l’intero danno, la presente Polizza risarcirà l’Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.
Art. 6 Responsabilità civile verso persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell’Assicurato(R.C.O.)
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dalle persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell’Assicurato - dipendenti o non dipendenti di quest’ultimo. La validità dell’assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge. Non costituisce però motivo di decadenza della copertura la mancata o irregolare assicurazione di personale presso l’INAIL derivante da erronea interpretazione delle norme vigenti o da involontaria omissione della segnalazione di nuove posizioni all'INAIL. Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
Art. 7 Gestione delle vertenze e spese di resistenza
L’Assicuratore assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile
che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. La difesa dell'Assicurato viene assunta fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.
Sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
L’Assicuratore non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati d’intesa con lo stesso e non risponde di multe o ammende. L’Assicuratore si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all’andamento delle liti giudiziali.
Art. 8 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
L’Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro o al ricevimento di una richiesta danni, deve darne notizia all’Assicuratore tempestivamente e rimettergli al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre, fornire all’Assicuratore ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.
Art. 9 Rinuncia alla rivalsa/surroga
L’Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell’art. 1916 C.C. nei confronti di:
dipendenti della Sport e Salute S.p.A, della F.M.I., e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo;
Moto Club, Scuole Motociclismo F.M.I., Team, Scuderie, Industrie, Organizzatori, Promotori, Titolari e Gestori Impianti omologati, Hobby Park ed Aree Autorizzate, ed Enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività;
Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività o che ricoprono una carica;
Persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dall’Assicuratore.
Salvo sempre il caso di dolo.
Art. 10 Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. non comprende:
A. i danni da furto;
B. i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi degli artt. 122 e 124 del Codice delle Assicurazioni, e dei regolamenti di esecuzione, per i quali è necessario stipulare una polizza apposita; si intende compresa la Responsabilità civile derivante da danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno delle aree di pertinenza;
C. i rischi derivanti da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
D. i danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
E. i rischi di proprietà di fabbricati, dell’esercizio di ogni attività di gestione che non abbia carattere di manifestazione, dell’esercizio di bar, spacci, mense, ristoranti, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali anche se usati esclusivamente dai tesserati;
F. i danni provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato e da questi detenute;
G. i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna e/o in custodia;
H. i danni alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
I. i danni ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori;
J. i danni derivanti o conseguenti a guerra e terrorismo;
K. i danni da interruzione di attività;
L. i danni cagionati a terzi da opere, o beni dopo il loro compimento, la loro istallazione, la loro
produzione o vendita;
M. i danni cagionati a seguito di asbestosi e le altre malattie provocate dall’amianto, la silicosi, la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
Si precisa inoltre che la garanzia di R.C.T. non comprende gli importi che l’Assicurato sia condannato a pagare a titolo punitivo (Punitive o Examplary Damages).
Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Limitatamente all'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (detta limitazione non é operante nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato) sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
Art. 11 Estensioni di garanzia e precisazioni (a parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni)
Responsabilità Civile personale
La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e del personale non dipendente mentre opera per conto dell’Assicurato e mentre si trova nelle ubicazioni ove si svolge l’attività. Relativamente al D.L. N. 626 del 19/09/1994, in tema di sicurezza sul lavoro, la garanzia vale solo nel caso in cui il preposto al servizio di prevenzione e protezione sia un dipendente.
Gare, competizioni sportive, manifestazioni e attività motociclistiche
Si precisa che la garanzia opera in tutti i casi in cui viene reclamata una responsabilità a carico degli assicurati fatto salve le esclusioni previste all’art.10 lettera b) della presente sezione.
Responsabilità Civile incrociata, appalto, sub-appalto
Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:
sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone mentre eseguono i lavori medesimi;
l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro limitatamente alle lesioni corporali.
La presente estensione di garanzia opererà in eccesso ad eventuali polizze stipulate per i medesimi rischi.
R.C. del Committente
L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza veicoli in genere.
Xxxxx a cose in uso e custodia
A parziale deroga a quanto previsto al precedente art. 10 Esclusioni punto g) si precisa che per i corsi di educazione stradale la compagnia rimborserà i danni causati ai motoveicoli di proprietà dei concessionari dati in uso e custodia all’organizzatore. Tale indennizzo non potrà superare la somma di € 5.000,00 per sinistro e per evento con una franchigia di € 300,00 a sinistro.
Prove libere
Per i possessori della Licenza Agonistica e Tessera Sport la garanzia opera anche in occasione di sessioni di prove libere private a pagamento - comprese le cronometrate - organizzate sul territorio italiano e nella Repubblica di San Marino unicamente da Moto Club affiliati alla FMI o da Società iscritte alla Federazione come Organizzatori e tassativamente presso impianti omologati dalla F.M.I. La Società riconosce il risarcimento limitatamente ai danni procurati alle persone.
Sono esclusi pertanto i danni alle cose e moto. Si precisa inoltre che sono considerati terzi anche gli altri partecipanti a tali sessioni di prove libere.
A parziale deroga del I Comma si precisa che per i possessori di Licenza Agonistica la garanzia è operante anche in occasione di prove libere private a pagamento organizzate fuori dal territorio italiano. A parziale deroga del I Comma si precisa che per i possessori di Tessera Sport la garanzia è operante anche in occasione di prove libere private a pagamento organizzate nei seguenti autodromi: Xxxxxx – Cartagena – Jerez – Portimao – Valencia.
Si precisa inoltre che per i titolari di Licenza Agonistica Velocità One Event la garanzia è operante unicamente nell’ambito della manifestazione per la quale viene rilasciata. La manifestazione inizia con l’apertura delle operazioni preliminari.
Manifestazioni Internazionali
Limitatamente alle manifestazioni presenti nel “Calendario Manifestazioni Internazionali Titolate” definito dalla Contraente in accordo con la FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) e la FIME (Fédération Internationale de Motocyclisme Européenne), in ottemperanza agli articoli 110.1.1 e
110.1.2 del “FIM Sporting Code” e all’articolo 110.1 del “FIM Europe Sporting Code” le garanzie di Responsabilità Civile ed i relativi massimali di cui alla “Sezione III Somme Assicurate – Garanzia Responsabilità Civile Verso Terzi – F.M.I., Moto Club, promotori, Organizzatori, Team, Scuderie, Scuole Motociclismo, F.M.I., Industrie” garantiscono anche la Responsabilità Civile dei soggetti richiamati negli articoli degli Sporting Code sopra indicati, i quali, qualora non già presenti tra i soggetti assicurati a termini di polizza, sono da considerarsi assicurati aggiuntivi con l’esclusione della Responsabilità Civile personale. Ad ulteriore precisazione e in ottemperanza all’articolo 110.1 del “FIM Sporting Code” e all’articolo 110.1 del “FIM Europe Sporting Code” la copertura assicurativa di Responsabilità Civile sarà operativa per i due giorni precedenti l’inizio della manifestazione e per i due giorni successivi al termine della manifestazione.
La Federazione, i Motoclub, i Titolari e/o Gestori di Impianti, gli Organizzatori, le Scuderie organizzatrici della gara per attivare la copertura assicurativa devono:
Con anticipo di almeno 24 ore sulla data di effettuazione della gara: Effettuare per il tramite del Broker incaricato il versamento del premio tramite bonifico bancario e/o Carta di Credito;
Inviare copia del suddetto bonifico, unitamente alla copia della Scheda di adesione nella quale l’organizzatore dovrà indicare:
o Tipo di competizione;
o Titolo della Manifestazione, ubicazione, tipo di percorso;
o Data di svolgimento;
o La denominazione, l’indirizzo, la partita IVA (Codice Fiscale) dell’organizzatore nonché il numero di telefono ed il responsabile a cui fare riferimento.
Al ricevimento del Bonifico e/o del pagamento tramite Carta di Credito il Broker incaricato provvederà a rendere disponibile all’organizzatore dell’evento la dichiarazione di assicurazione condivisa con la Società via email e/o direttamente nell’area dedicata disponibile sulla piattaforma Web. Il Broker incaricato provvede a trasmettere alla Società mensilmente l’elenco delle gare assicurate indicando:
· Tipologia di gara;
· Generalità dell’assicurato;
· Data e luogo di svolgimento.
I premi relativi versati da ciascun organizzatore al Broker incaricato vengono corrisposti dallo stesso alla Società in sede di regolazione premio.
SEZIONE II - LESIONI/MORTE
Art. 1 Soggetti Assicurati
L’assicurazione vale per:
i Presidenti dei Moto Club;
i Tesserati Member;
i Tesserati Sport;
i Tesserati MiniSport;
i Possessori di Licenza Agonistica. Rientrano nella Licenza Agonistica anche quelle denominate Licenza Assistente Trial, Licenza E-Bike, le Licenze One Event di Velocità, Fuoristrada ed E-Bike, la Licenza Training secondo quanto previsto dai Regolamenti di Specialità e dalla normativa federale di riferimento;
i Soggetti A e B;
i Partecipanti ai corsi FMI ed agli eventi hobby sport master;
il Personale addetto alle gare e manifestazioni;
i Partecipanti a Motocavalcate, Mountaintrial, Gimkane, Motoraid, attività mototuristica (motoraduni, motoraid, motomarathon, motoraid storici, motoconcentrazioni, mototour, motovacanze, motoconcentrazioni storiche, motoescursioni, ecc. ad Escursioni in fuoristrada, ad eventi turistici sociali ed a Rievocazioni Storiche
l’elenco degli Istruttori di Guida per Attività Sportiva Territoriale;
l’Albo dei Direttori di Gara, dei Commissari di Gara, dei Tecnici/Istruttori FMI, Medici di Gara.
Il volontario FMI
Art. 2 Limiti di età
Per i Tesserati Member la garanzia è prestata senza limiti di età (oltre il 75° anno di età gli indennizzi spettanti sono ridotti del 30%). Per i possessori di Licenza Agonistica e Tessera Sport, la garanzia è prestata in età compresa tra gli 8 ed i 75 anni di età. Per i possessori di Tessera MiniSport, la garanzia è prestata in età compresa tra i 6 ed i 9 anni di età.
Art. 3 Oggetto del rischio
L’assicurazione è prestata contro gli eventi fortuiti, violenti ed esterni che producano:
una o più lesioni previste nelle tabelle allegate;
la morte.
Ai termini della presente garanzia è considerata lesione ogni modificazione delle strutture di una parte del corpo specificamente prevista nelle tabelle allegate.
Operatività delle garanzie
La copertura è operante:
A. in occasione di gare autorizzate ed organizzate sotto l’egida della F.M.I. – F.I.M.Europe – F.I.M.;
B. in occasione di riunioni organizzative o altre attività rientranti negli scopi della Federazione Motociclistica Italiana, compreso il rischio in itinere anche con mezzi propri o come trasportati, purché preventivamente autorizzate
C. in occasione di attività mototuristica (motoraduni, motoraid, motomarathon, gimkane, motoraid storici, motoconcentrazioni, mototour, motovacanze, motoconcentrazioni storiche, motoescursioni, motocavalcate, mountain trial, ecc.) autorizzate ed organizzate sotto l’egida della
F.M.I. – F.I.M. durante lo svolgimento della manifestazione ed in itinere;
D. in occasione di manifestazioni, eventi, competizioni, attività sportive riconosciute e/o rientranti negli scopi della F.M.I.;
E. in occasione di corsi FMI, sportivi e non, di eventi hobby sport master, riconosciuti e/o rientranti negli scopi della F.M.I.
F. in occasione di escursioni in fuoristrada, di eventi turistici sociali, riconosciuti e/o rientranti negli scopi della F.M.I.
Le garanzie prestate per tutti i tesserati e/o licenziati, come di sopra specificato, saranno operanti sempreché per i punti b), c) e f) il mezzo sia in possesso dei requisiti previsti dalla Legge ed il conducente abbia la relativa abilitazione alla guida.
Soggetti A e B
La garanzia per i soggetti A e B è operante per gli eventi che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dell’attività della Federazione Motociclistica Italiana e/o delle attività professionali descritte in polizza. Si precisa che limitatamente ai tecnici Federali la copertura è operante anche durante l’attività di allenamento.
Tesserati Member
Per i tesserati Member, le garanzie saranno anche operanti in occasione di manifestazioni autorizzate ed organizzate sotto l'egida della F.M.I., durante lo svolgimento della manifestazione ed in itinere.
Tessera Sport
Per i possessori della Tessera Sport, oltre a quanto precedentemente previsto, la garanzia è operante in occasione di allenamenti individuali ed in occasione di sessioni di prove libere private a pagamento organizzate unicamente da Moto Club affiliati alla FMI o da Società iscritte alla Federazione come Organizzatori e tassativamente presso impianti omologati dalla F.M.I. sul territorio italiano e su quello della Repubblica di San Marino. A parziale deroga si precisa che per i possessori di Tessera Sport la garanzia è operante anche in occasione di prove libere private a pagamento organizzate nei seguenti autodromi: Xxxxxx – Cartagena – Jerez – Portimao – Valencia.
Tessera MiniSport
Per i possessori della Tessera MiniSport, la garanzia è operante in occasione di allenamenti individuali nel rispetto dei limiti di utilizzo normati dai Regolamenti Federali.
Licenza Agonistica
Per i possessori di Licenza Agonistica, oltre a quanto precedentemente previsto, la garanzia è operante in occasione di gare, comprese le prove libere effettuate nell’imminenza della gara stessa, allenamenti anche individuali, prove libere private a pagamento, compreso il rischio in itinere con mezzi propri o come trasportati. Si precisa che per i possessori di Licenza Agonistica One Event di Velocità, Fuoristrada ed E-Bike la garanzia è operante, compreso il rischio in itinere con mezzi propri o come trasportati, esclusivamente per la manifestazione sportiva per la quale viene rilasciata. La manifestazione ha inizio con l’apertura delle operazioni preliminari. Si precisa che per i possessori di Licenza Assistente Trial, la garanzia è operante, compreso il rischio in itinere con mezzi propri o come trasportati, esclusivamente nell’espletamento della funzione di assistente trial in occasione di manifestazioni agonistiche e competitive che si svolgono sotto l’egida della F.I.M., F.I.M.E. e della
F.M.I. Si precisa che per i possessori di Licenza E-Bike, la garanzia viene prestata unicamente per partecipare ad allenamenti ed a competizioni agonistiche con l’ausilio di E-Bike ed, in caso di allenamento, a condizione che l’attività venga effettuata con l’ausilio di E-Bike ed in impianti omologati dalla FMI.
Personale addetto a gare e manifestazioni
La copertura è operante a favore del personale addetto a gare e manifestazioni per gli eventi occorsi durante lo svolgimento di gare, competizioni sportive e manifestazioni turistiche organizzate da Motoclub e/o società iscritte alla Federazione.
Allenamento (valida per possessori di Tessera Sport, MiniSport e Licenza agonistica) Disciplina dell'allenamento
La presente copertura vale esclusivamente per i possessori di Tessera Sport, MiniSport e Licenza Agonistica, ad eccezione dei possessori di Licenza Agonistica One Event Velocità, Fuoristrada ed E-
Bike e della Licenza Assistente Trial. Premesso che per allenamento si intende l'insieme delle attività finalizzate a migliorare le proprie prestazioni nelle competizioni sportive, si precisa che:
A.1 per l’attività di allenamento effettuata in impianti, indipendentemente dalla specialità sportiva praticata, ogni singolo circuito dovrà essere provvisto di un’omologazione rilasciata dalla Federazione Motociclistica Italiana conforme al tipo di attività esercitata. Al verificarsi di un sinistro all’interno di un circuito omologato, la denuncia del sinistro dovrà contenere la denominazione ed il codice dell’impianto, il codice di omologa del circuito e la conferma dell’accadimento del sinistro stesso sottoscritta dal titolare dell’Omologazione e/o dall’organizzatore dell’evento. Inoltre, l’allenamento dovrà essere comprovato dal Moto Club di appartenenza, allo scopo la denuncia del sinistro dovrà contenere la dichiarazione di conferma da parte del presidente del Moto Club di appartenenza del denunciante.
A.2 Resta inteso che qualsiasi attività di allenamento effettuata in impianti, indipendentemente dalla specialità sportiva praticata, deve essere svolta in impianti/circuiti omologati dalla FMI.
A.3 A parziale deroga di quanto sopra esposto, si precisa che non viene richiesta la dichiarazione del titolare dell’omologazione e/o gestore dell’impianto nel caso di infortuni occorsi all’estero ai possessori di Licenza Agonistica ed ai titolari di Tessera Sport nel caso di infortune occorsi nei seguenti autodromi: Xxxxxx – Cartagena- Jerez – Portimao e Valencia.
B.1 Fermo quanto previsto al paragrafo A.2 che precede, per le discipline che svolgono attività fuoristrada anche in impianti non chiusi, ovvero al di fuori di impianti, l’operatività delle garanzie assicurative è subordinata alla dimostrazione che il sinistro sia effettivamente accaduto in allenamento. A tal fine è previsto l’inoltro preventivo di un SMS (da parte del possessore di Tessera Sport, Tessera Mini Sport e Licenza Agonistica) al numero 339.9958551, contenente il testo così composto: “Nome-Cognome-T-numero di Tessera Sport” (senza barre e senza S finale) per i tesserati Sport; “Nome-Cognome-T-numero di Tessera MiniSport” (senza barre e senza K finale) per i tesserati MiniSport; “Nome-Cognome-L-numero di Licenza” (comprensivo della lettera) per i Licenziati.
B.2 L’operatività delle garanzie sarà valida sino alle ore 24:00 del giorno di trasmissione del messaggio SMS. Si prende atto che la regolarità amministrativa relativa a tale norma sarà garantita tramite un programma di gestione degli SMS in entrata con memorizzazione degli stessi in un Database locale in grado di registrare il numero di telefono, la data, l'orario e il testo SMS che rappresenteranno le informazioni necessarie per permettere al Broker di verificare l'effettiva copertura assicurativa. In alternativa all’SMS la F.M.I. si riserva fin d’ora di prevedere e disciplinare, tramite apposita appendice alla polizza, l’utilizzo di ulteriori sistemi informatici (APP con geo- localizzazione) che consentano comunque alla Federazione stessa di acquisire tutte le informazioni utili a garantire ai propri tesserati impegnati in allenamento l’effettiva operatività della copertura assicurativa.
B.3 Pertanto, al verificarsi di sinistro accaduto in allenamento per le discipline che svolgono attività fuoristrada, qualora l’assicurato non abbia inviato l’SMS secondo le modalità sopra enunciate e non possa essere dimostrato con certezza che lo stesso sia avvenuto in allenamento, l’evento dannoso sarà ritenuto non in garanzia.
Art. 4 Estensioni di garanzia
Rischio in itinere
L’assicurazione opera per i soggetti assicurati cui è obbligatoria l’assicurazione (legge 289 del 27 dicembre 2002 e sue s.m.i) in occasione di trasferimenti con qualsiasi mezzo effettuati come passeggeri o in forma individuale, verso e da il luogo di svolgimento delle attività assicurate, esclusi gli incidenti verificatesi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento. L’assicurazione opera a condizione che l’infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività assicurate e in data ed orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell’attività stessa.
Art. 5 Esclusioni
L’assicurazione non è operante per gli eventi derivanti da:
X. xxx e guida di natanti e mezzi di locomozione subacquea;
B. abuso di alcolici e psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
C. assunzione di sostanze dopanti in violazione dell’ordinamento statale o dell’ordinamento sportivo in base alle normative vigenti;
X. xxxxx ed uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerea salvo quanto espressamente previsto al successivo art. 15 Estensioni Speciali -Rischio Volo-;
E. azioni delittuose dell’assicurato;
F. movimenti tellurici, inondazioni, ed eruzioni vulcaniche;
X. xxxxxx e insurrezione;
H. trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Art. 6 Esonero denuncia di infermità
La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito intervenire in quanto l’Assicuratore, in caso di sinistro, darà luogo all’indennizzo previsto per pari danno nella Tabella Lesioni allegata.
Relativamente alla garanzia prevista nel successivo art. 15 Estensioni Speciali -Rischio Volo-; se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente sana, non è indennizzabile quanto imputabile a preesistenti condizioni fisiche e patologiche, ma sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
Art. 7 Esonero denuncia altre assicurazioni
Si dà atto che il Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo di denunciare altre polizze stipulate con altri Assicuratori per i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste in polizza si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione, ad eccezion fatta per il rimborso delle spese sanitarie la cui garanzia, in presenza di analoghe coperture assicurative, verrà prestata solo ad integrazione delle maggiori spese.
Art. 8 Rinuncia alla rivalsa
L’Assicuratore rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili del sinistro.
Art. 9 Persone non assicurabili
La garanzia assicurativa, non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche – cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi. L’assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.
Art. 10 Criteri di indennizzabilità
Caso Morte
In caso di morte dell’Assicurato, purché verificatasi entro due anni dal giorno dell’evento indennizzabile a termini di polizza ed a causa di esso, l’Assicuratore liquida la somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi. L’indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per la garanzia lesione prevista dall’art. 3 Oggetto del rischio, o per l’invalidità permanente prevista dall’art. 15 Estensioni Speciali -Rischio Volo-; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per lesione e/o invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell’evento indennizzabile a termini di polizza ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, l’Assicuratore corrisponde ai beneficiari la differenza fra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso Morte, ove questa sia maggiore.
Qualora, a seguito di un evento indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga
ritrovato, l’Assicuratore liquida ai beneficiari il capitale garantito per il caso morte non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e
62 C.C. Se, dopo che l’Assicuratore ha pagato l’indennizzo, risulta che l’Assicurato è vivo, l’Assicuratore avrà diritto alla restituzione - entro 15 giorni dalla richiesta - della somma pagata.
Caso Lesioni
L’Assicuratore corrisponde l’indennizzo nella misura prevista come segue:
per i Tesserati Member, i Tesserati Sport, i Tesserati MiniSport, i Partecipanti a Motocavalcate, Mountaintrial, Gimkane e Motoraid ed Escursioni in Fuoristrada, per i partecipanti all’attività mototuristica, compresi gli eventi turistici sociali, per i Partecipanti a Corsi di educazione stradale
– per i Partecipanti a Corsi Teorici e/o Pratici, per i Partecipanti ai Corsi Hobby Sport ed agli eventi hobby sport master e per tutti i sinistri avvenuti in allenamento (indipendentemente dalla tessera/licenza) saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella lesioni A allegata;
per i Presidenti dei Moto Club, i Soggetti B, i possessori di Licenza Agonistica (compresa la Licenza Assistente Trial, Licenza E-Bike, le Licenze One Event di Velocità, Fuoristrada ed E- Bike, la Licenza Training,) ed il Personale addetto a gare e manifestazioni saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella lesioni B allegata;
per i Soggetti A saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella lesioni C allegata.
Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’evento fermo quanto previsto dall’ art 6.
Per le lesioni non indennizzabili a termini di polizza poiché soggette a franchigia (contraddistinte in Tabella da asterisco) la prestazione assicurativa consiste in un rimborso a forfait, non comprensivo di spese mediche e diaria, pari a € 500. Nel caso sussistano lesioni plurime contraddistinte in Tabella da asterisco, la prestazione assicurativa consiste in un rimborso a forfait, non comprensivo di spese mediche e diaria, pari ad € 700.
In caso di sinistro avvenuto in allenamento si ribadisce che la tabella di riferimento è la tabella A.
Per tutte le lesioni non indennizzabili a termini di polizza e indennizzate con rimborso a forfait non saranno riconosciute eventuali Spese Mediche.
Precisazioni:
Per “frattura” s’intende una soluzione di continuo dell’osso, parziale o totale, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.
Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi cartilaginei di qualsiasi natura.
Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell’indennizzo.
Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all’assicurato).
Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno né una duplicazione né una maggiorazione dell’indennizzo indicato.
Le fratture “scomposte” determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una maggiorazione del 50%, salvo le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
I casi assicurati relativi alle “amputazioni” si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomo-funzionale non corrispondente a tale parametro non sarà presa in considerazione ai fini dell’indennizzo.
Per lussazione si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un’articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna.
Qualora la lesione riportata dall'assicurato produca allo stesso, nell'arco di 60 giorni dallo evento, comunque, tetraplegia o paraplegia, l'indennizzo previsto sarà pari rispettivamente a:
In caso di applicazione di Tabella A € 100.000,00
In caso di applicazione di Tabella B € 110.000,00 In caso di applicazione di Tabella C € 120.000,00.
Per i casi di lesioni legamentose l’indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato.
Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente non deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), per l’accertamento del caso è richiesta la documentazione radiologica.
Per i casi in cui si verifichi uno stato di coma post-traumatico, insorto entro e non oltre 15 giorni dall’evento che ne abbia determinato la causa, l’assicurato avrà diritto ad un indennizzo pari a due volte la cifra a lui spettante in tabella lesioni a seguito di “Frattura dell’osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa”.
In presenza di frattura cranica l’indennizzo dovuto a seguito di stato di coma post-traumatico risulta cumulabile con le fratture indennizzate in tabella lesioni. L’indennizzo verrà corrisposto previa presentazione di copia conforme della cartella clinica.
Per ustioni si intendono le bruciature dovute al contatto esterno con corpi solidi o fiamme, ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi (esclusi vapori o gas sovrariscaldati) di intensità non inferiore al secondo grado con formazione di bolle (flittene) x xxxx documentate fotograficamente, comportanti almeno un pernottamento in ospedale. Per ustioni si intendono, inoltre, bruciature o scottature, nei termini precedentemente riportati, se riscontrate a complemento di una lesione compresa nella tabella lesioni allegata, in questi casi verrà applicata la maggiorazione del 30% sulla somma prevista per la lesione anche in assenza del pernottamento in ospedale.
Art. 11 Rimborso Spese Mediche
Entro il limite della somma assicurata a questo titolo l’assicuratore rimborsa dedotto uno scoperto del 10% con un minimo di € 160,00 per evento, le spese sostenute in Italia ed all’estero a seguito di infortunio con lesione indennizzabile a termini di polizza in caso di:
A. Intervento chirurgico
Gli onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente dell’anestetista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l’intervento);
L’assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero;
Le rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono;
Le spese, sino a cura ultimata, conseguenti e successive per:
o Visite specialistiche
o Accertamenti diagnostici
o Trattamenti fisioterapici e riabilitativi
B. Senza ricovero e/o intervento chirurgico entro 120 giorni dall’accadimento
Visite specialistiche;
Accertamenti diagnostici
Trattamenti fisioterapici e riabilitativi
Sono escluse dal rimborso di cui ai punti 1) e 2) le spese sostenute per la cura di infortuni conseguenti a:
Malattie mentali
Intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso, non terapeutico, di psicofarmaci o stupefacenti e sostanze “dopanti”;
Virus da H.I.V. e malattie ad esso connesse
Gli indennizzi saranno effettuati dopo presentazione dei documenti giustificativi in originali, in Euro per il valore equivalente con valuta alla data del rilascio del giustificativo. Sono escluse le spese di viaggio
e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori.
Art. 11.1 Estensione Massimale Spese Mediche per Licenza Agonistica Internazionale: Premesso che per le garanzie Morte, Lesioni e Diaria da Ricovero, le garanzie si intendono quelle prestate dalla Licenza Agonistica in quanto la presente estensione è possibile solo in presenza di possesso della Licenza Agonistica, le parti convengono che la presente estensione, valida esclusivamente per la partecipazione a manifestazioni Internazionali, prevede l’elevazione del massimale della garanzia Rimborso Spese Mediche ad un importo pari a CHF 400.000,00 senza applicazione di scoperto e/o franchigie. Gli indennizzi saranno effettuati, dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Euro per il valore equivalente con valuta alla data del rilascio del giustificativo.
La validità dell’estensione è vincolata alla preventiva attivazione della presente estensione da parte della FMI sulla base delle esigenze che interverranno per ogni annualità sportiva. Il relativo premio verrà corrisposto in sede di regolazione premio, applicando quanto disposto a riguardo dalle previsioni della presente polizza, sulla base del premio unitario indicato nella Sezione IV - Premi e del numero consuntivo di Estensioni che la FMI comunicherà al termine della stagione sportiva all’atto della regolazione premio.
Art. 11.2 Estensione Massimale Spese Mediche per Licenza Agonistica Internazionale One Event:
Premesso che per le garanzie Morte, Lesioni e Diaria da Ricovero, le garanzie si intendono quelle prestate dalla Licenza Agonistica in quanto la presente estensione è possibile solo in presenza di possesso della Licenza Agonistica, le parti convengono che la presente estensione, valida esclusivamente per la partecipazione a manifestazioni Internazionali, prevede l’elevazione del massimale della garanzia Rimborso Spese Mediche ad un importo pari a CHF 400.000,00 senza applicazione di scoperto e/o franchigie. Gli indennizzi saranno effettuati, dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Euro per il valore equivalente con valuta alla data del rilascio del giustificativo.
La validità dell’estensione è vincolata alla preventiva attivazione della presente estensione da parte della FMI sulla base delle esigenze che interverranno per ogni annualità sportiva. Il relativo premio verrà corrisposto in sede di regolazione premio, applicando quanto disposto a riguardo dalle previsioni della presente polizza, sulla base del premio unitario indicato nella Sezione IV - Premi e del numero consuntivo di Estensioni che la FMI comunicherà al termine della stagione sportiva all’atto della regolazione premio.
Art. 12 Indennità giornaliera da ricovero
In caso di ricovero in istituto di cura (pubblico o privato) reso necessario da infortunio, con o senza intervento chirurgico, a seguito di lesione indennizzabile a termini di polizza, l’Assicuratore rimborsa all’Assicurato una diaria giornaliera, così come specificato nella successiva Sezione Somme Assicurate, per ciascun giorno di degenza e per una durata massima di 60 giorni per evento. I primi tre giorni di ricovero non prevedono la corresponsione di alcun indennizzo.
L’Assicuratore effettuerà il pagamento dovuto all’Assicurato od ai suoi eredi, soltanto a cura ultimata, su presentazione di cartella clinica rilasciata dall’istituto di cura.
La garanzia del presente articolo si intende prestata anche all’estero. Si precisa inoltre che, in caso di più ricoveri in conseguenza del medesimo sinistro, la franchigia di tre giorni verrà applicata una sola volta sul totale dei giorni di ricovero.
Art. 13 Estensioni speciali
Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore
Se a causa di un evento garantito con la presente polizza, consegue la morte di un tesserato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi, sarà aumentato del 50% (come previsto dal DL 3/11/2010).
Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità di grado pari o superiore al 50% del totale.
Perdita dell’anno scolastico
Qualora, a seguito di evento previsto nella presente polizza che, a motivo delle entità delle lesioni, dovesse comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, determini la perdita dell'anno scolastico, all’assicurato verrà corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.
Danno estetico
Si conviene che, per gli Assicurati di età non superiore ai 14 anni, l’Assicuratore rimborserà le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva conseguenti all’ infortunio subito entro il limite previsto per rimborso spese mediche.
Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti
Fermo quanto previsto nel precedente art.10 “Caso Morte”, per i morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all’assicurato ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, verrà corrisposto allo stesso l’importo di Euro 155,00.
Avvelenamenti
Fermo quanto previsto nel precedente art.10 “Caso Morte”, a seguito di avvelenamento acuto da ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che comporti ricovero, con almeno un pernottamento, in istituto di cura, e relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, verrà corrisposto all’assicurato l’importo di Euro 260,00.
Assideramento – congelamento – colpi di sole o di calore
Fermo quanto previsto nel precedente art.10 “Caso Morte”, a seguito di ricovero dell’assicurato in istituto di cura in conseguenza di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione verrà corrisposto allo stesso l’importo di Euro 260,00.
Rischio volo
La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. La garanzia vale dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso.
La presente garanzia è prestata per le seguenti somme:
Caso morte Somma prevista in polizza per il caso morte di cui alla successiva Sezione “Somme Assicurate”.
Caso invalidità permanente Stessa somma prevista in polizza per il caso morte
Diaria da inabilità temporanea € 52,00
Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dallo stesso Contraente, dall’Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali per persona di:
Euro 1.100.000,00 per il caso di Morte;
Euro 1.100.000,00 per il caso di invalidità permanente totale;
Euro 260,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea;
E complessivamente, per aeromobile, di:
Euro 7.000.000,00 per il caso di Morte;
Euro 7.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale;
Euro 10.000,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea.
In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente.
Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. Con esclusivo riferimento alla presente garanzia, il precedente art.10 “Criteri di indennizzabilità” si intende integrato come segue:
Caso Invalidità permanente (solo rischio volo)
L'indennizzo per Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri di cui alla tabella allegato 1 al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della presente Convenzione e in contanti anziché sotto forma di rendita. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sui criteri di indennizzo sono demandate per iscritto al collegio medico di cui al successivo art. 16 “Controversie”.
Caso Inabilità Temporanea (solo rischio volo)
Se l’infortunio ha per conseguenza un’inabilità temporanea, l’Assicuratore liquida la diaria a partire dal 9° giorno successivo a quello dell’infortunio. In caso di ricovero con pernottamento la diaria viene liquidata dal 1° giorno successivo a quello dell’infortunio. La diaria viene corrisposta per un massimo di 365 giorni di inabilità per ogni infortunio.
Controversie (solo rischio volo)
In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze degli eventi indennizzabili a termini di polizza [in relazione al rischio volo], le Parti si obbligano a conferire un mandato ad un Collegio di tre medici (uno per parte più un terzo designato dai primi due), i quali tenendo presenti le condizioni di polizza e le norme di legge, prenderanno decisioni inappellabili o vincolanti per le Parti. Tale Collegio Medico risiede nel comune che sia sede di Istituto Universitario di Medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da lei designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Art. 14 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
Denuncia di lesioni e/o infortunio
La denuncia degli infortuni e/o lesioni previste nelle tabelle allegate, con indicazione del luogo, giorno
ed ora dell’evento e delle cause che le hanno determinate, corredata da ogni documentazione clinica atta ad accertare le lesioni subite e la loro indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata all’Assicuratore, entro 30 giorni dall’evento stesso o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del C.C. La documentazione di cui sopra deve consentire inequivocabilmente l’identificazione della persona lesa e deve essere accompagnata dal relativo referto, nel caso di fratture e/o lesioni particolari è necessario che il referto clinico radiologico evidenzi la diagnosi in modo chiaro e specifico e sia redatto da un Pronto Soccorso Pubblico e/o una Struttura Privata equivalente (clinica, casa di cura etc.).
Nel caso di sole lesioni, ricevuta la necessaria documentazione, l’Assicuratore, determinato l’indennizzo che risulti dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento. Nel caso di infortuni che prevedano indennizzi per lesioni, diaria, rimborso spese mediche l’Assicurato, ad avvenuta guarigione clinica, deve inviare all’Assicuratore tutta la necessaria documentazione per determinare l’indennizzo. L’Assicuratore, ricevuta tale documentazione, provvederà entro 30 giorni a determinare l’indennizzo ed al pagamento.
L’indennizzo verrà corrisposto in Euro. L’Assicurato, i suoi familiari e gli aventi diritto devono acconsentire alla visita dei medici dell’Assicuratore ed a qualsiasi indagine od accertamento che questi ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
Denuncia della morte
La denuncia della morte, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che l’hanno determinata, corredata dalla documentazione atta ad accertare l’indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata all’Assicuratore, entro 30 giorni dall’evento stesso o dal momento in cui gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del C.C.
Art. 15 Limite di indennizzo per singolo evento
In caso di singolo evento che coinvolga più assicurati con la presente polizza convenzione, le somme delle garanzie di cui alla presente sezioni Lesioni/Morte non potranno superare l'importo di Euro 3.000.000,00.
Nell'eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedano gli importi sopra indicati, gli indennizzi spettanti ad ogni assicurato in caso di sinistro sono ridotti con imputazione proporzionale ai capitali assicurati per le singole persone.
Art. 16 Embarghi e sanzioni
In ogni caso la Compagnia non fornirà copertura assicurativa e on sarà tenuta a pagare alcun indennizzo ne comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi n cui tale copertura o pagamento possa esporre la Compagnia o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
SEZIONE III - SOMME ASSICURATE GARANZIA LESIONI
TESSERATI MEMBER - PARTECIPANTI A MOTOCAVALCATE, MOUNTAINTRIAL, GIMKANE
E MOTORAID – PARTECIPANTI FUORISTRADA | AD | ATTIVITÀ MOTOTURISTICA ED ESCUSIONI IN |
Caso Morte | Euro 80.000,00 | |
Caso Lesioni | Tabella Lesioni A | |
Diaria da ricovero | Euro 75,00 | |
Franchigia 3 gg. max 60 gg. |
PRESIDENTI MOTO CLUB – SOGGETTI B - PERSONALE ADDETTO A GARE
Caso Morte Euro 100.000,00
Caso Lesioni Tabella Lesioni B
Diaria da ricovero Euro 75,00 Franchigia 3 gg. max 60 gg.
Rimborso Spese Mediche Euro 5.200,00 Scoperto 10% minimo Euro 160,00
TESSERA SPORT e MINISPORT
Caso Morte Euro 100.000,00
Caso Lesioni Tabella A
Diaria da ricovero Euro 100,00 Franchigia 3 gg. max 60 gg.
Rimborso spese mediche Euro 15.500,00 Scoperto 10% minimo Euro 160,00
LICENZA AGONISTICA (valida in Italia ed all’estero) – compresa la LICENZA E-BIKE e la LICENZA TRAINING
Caso Morte Euro 120.000,00 in gara e in allenamento
Caso Lesioni: Tabella B
Tabella A se in allenamento
Diaria da Ricovero Euro 130,00 Franchigia 3 gg. max 60 gg.
Rimborso Spese Mediche Euro 26.000,00 Scoperto 10% minimo Euro 160,00
LICENZA FUORISTRADA ONE EVENT- VELOCITÀ ONE EVENT – E-BIKE ONE EVENT
Caso Morte Euro 120.000,00
Caso Lesioni: Tabella B
Diaria da Ricovero Euro 130,00 Franchigia 3 gg. max 60 gg.
Rimborso Spese Mediche Euro 26.000,00 Scoperto 10% minimo Euro 160,00
VOLONTARIO FMI
Caso Morte Euro 120.000,00
Caso Lesioni: Tabella C
Diaria da Ricovero Euro 130,00 Franchigia 3 gg. max 60 gg.
Rimborso Spese Mediche Euro 26.000,00 Scoperto 10% minimo Euro 160,00
Diaria da ricovero per malattia Euro 50,00 Franchigia 3 gg
PARTECIPANTI A CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE – PARTECIPANTI ACORSI TEORICI E PRATICI – PARTECIPANTI A CORSI HOBBY SPORT ed a EVENTI HOBBY SPORT MASTER
Caso Morte Euro 80.000,00
Caso Lesioni Tabella A
Diaria da ricovero Euro 100,00 Franchigia 3 gg. max 60 gg.
Rimborso spese mediche Euro 15.500,00 Scoperto 10% minimo Euro 160,00
SOGGETTI A
Caso morte Euro 120.000,00
Caso Lesioni Tabella Lesioni C
Diaria da Ricovero Euro 75,00 Franchigia 3 gg. max 60 gg.
Rimborso spese mediche Euro 15.500,00 Scoperto 10% minimo Euro 160,00
ESTENSIONE SPESE MEDICHE PER LICENZA AGONISTICA INTERNAZIONALE
Premesso che per le garanzie Morte, Lesioni e Diaria da Ricovero, le garanzie si intendono quelle prestate dalla Licenza Agonistica in quanto la presente estensione è possibile solo in presenza di possesso della Licenza Agonistica, le parti convengono che la presente estensione, valida esclusivamente per la partecipazione a manifestazioni Internazionali, prevede l’elevazione del massimale della garanzia Rimborso Spese Mediche ad un importo pari a CHF 400.000,00 senza applicazione di scoperto e/o franchigie da corrispondere in Euro per il valore equivalente con valuta alla data del rilascio del giustificativo.
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - MASSIMALI
TESSERATI MEMBER – PARTECIPANTI A CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE – PARTECIPANTI A CORSI TEORICI E/O PRATICI – PARTECIPANTI A CORSI HOBBY SPORT ED EVENTIHOBBY SPORT MASTER– PARTECIPANTI A MOTOCAVALCATE, MOUNTAINTRIAL, GIMKANE E MOTORAID ED ESCURSIONI IN FUORISTRADA – PARTECIPANTI AD ATTIVITÀ MOTOTURISTICA:
Euro 450.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali
di loro proprietà.
SOGGETTI A e B (ad eccezione dei Moto Club Titolari e/o Gestori Impianti omologati, Hobby Park ed Aree Autorizzate) – POSSESSORI DI LICENZA AGONISTICA (compresa la Licenza Assistente Trial, la Licenza Training, la Licenza E-Bike, la Licenza One Event di Velocità, Fuoristrada ed E-Bike) – TESSERA SPORT – PRESIDENTI MOTO CLUB - TESSERA MINISPORT –- VOLONTARIO FMI
Euro 1.650.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà.
MOTO CLUB TITOLARI E/O GESTORI IMPIANTI OMOLOGATI, HOBBY PARK ED AREE AUTORIZZATE:
RCT Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà.
RCO Euro 1.650.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà.
F.M.I., MOTO CLUB, PROMOTORI, ORGANIZZATORI, TEAM, SCUDERIE, SCUOLE MOTOCICLISMO F.M.I., INDUSTRIE
RCT Euro 2.400.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà.
SEZIONE IV - PREMI
Calcolo del premio minimo
I premi annui si intendono calcolati come segue e sono comprensivi delle rispettive imposte governative.
INFORTUNI | NUMERO MINIMO | PREMIO UNITARIO | TOTALE PREMIO MINIMO |
Tessera Member | 94.500 | ||
Presidenti Motoclub | 1.575 | ||
Licenza agonistica | 15.260 | ||
Tessera Sport | 7.200 | ||
Soggetti A | 1.152 | ||
Soggetti B | 2.327 | ||
Corsi teorici e/o pratici | 837 | ||
Tessera Mini Sport | 90 | ||
Licenza Fuoristrada One Event | 90 | ||
Licenza Velocità One Event | 90 | ||
Licenza Training | 315 | ||
Licenza E – Bike | 90 | ||
Licenza E – Bike One Event | 90 | ||
Estensione Licenza Agonistica Internazionale | 1 | € 90,50 | |
Estensione Licenza Agonistica Internazionale One Event | 1 | € 50,00 | |
Volontario XXX | 000 | ||
TOTALE |
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI | NUMERO MINIMO | PREMIO UNITARIO | TOTALE PREMIO MINIMO |
Tessera Member | 94.500 | ||
Presidenti Motoclub | 1.575 | ||
Licenza agonistica | 15.260 | ||
Tessera Sport | 7.200 | ||
Soggetti A | 1.152 | ||
Soggetti B | 2.327 | ||
Corsi teorici e/o pratici | 837 | ||
F.M.I. | 1 | ||
Comitati Regionali | 19 | ||
Motoclub e Società affiliate | 1.568 | ||
Motoclub Gestione Impianti | 198 | ||
Tessera Mini Sport | 90 | ||
Licenza Fuoristrada One Event | 90 | ||
Licenza Velocità One Event | 90 | ||
Licenza Training | 315 | ||
Licenza E-Bike | 90 | ||
Licenza E-Bike One Event | 90 | ||
Volontario FMI | 180 | ||
TOTALE |
Pagamento del premio
La Contraente riconosce un premio minimo annuale di € ………………….. (Infortuni + RCT), che verrà corrisposto in 4 rate di pari importo di cui la prima entro il 30 gennaio e le successive scadenti il 30 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre di ogni anno, fermo il termine di rispetto previsto in polizza.
INFORTUNI ADDETTI GARE | ||||||
Tipologia manifestazione | Internazionale | Nazionale | Territoriale | |||
Media Numero gare | Premio comple ssivo per singola gara | Media Numero gare | Premio complessi vo per singola gara | Media Numero gare | Premio comples sivo per singola gara | |
1) Velocità in impianti fissi a carattere permanente | - | € 794,70 | 15 | € 513,00 | - | |
2) Velocità in impianti fissi a carattere permanente promozionali e/o con Moto d’epoca | 1 | € 324,00 | 16 | € 324,00 | 1 | € 324,00 |
3) Velocità su pista piana o sopraelevata, speedway, short/dirt track , flat track | 4 | € 205,20 | 7 | € 147,60 | - | € 147,60 |
4) Ciclomotori,Scooter, Minimoto, Gare accelerazione | 1 | € 135,00 | 26 | € 135,00 | 8 | € 82,80 |
5) Velocità in salita su percorso stradale | 2 | € 270,00 | 6 | € 270,00 | - | - |
6) Velocità in xxxxxx xx xxxxxxxxxxx | - | - | - | x 000,00 | - | € 120,00 |
7) Motocross, Supermoto, Superbiker, SidecarCross, QuadCross, Supercross, Motoslitte | 7 | € 274,50 | 45 | € 205,20 | 141 | € 87,30 |
8) Motorally, Enduro, Enduro Country, Raid Marathon, Baja | 3 | € 228,60 | 46 | € 171,00 | 87 | € 102,60 |
9) Trial | 3 | € 171,00 | 18 | € 137,70 | 31 | € 85,50 |
10) Motoraduni, Motoincontro, Motoconcentrazioni, Manifestazioni Sperimentali, FMI Italian/Tourist Rally, Mototour, Motovacanze, Motoraid, MotoraidStorici,Motoconcentrazioni Storiche, Sfilate per moto d’epoca, Gimkane, Feste bikers | 12 | € 102,60 | 117 | € 44,10 | 363 | € 38,70 |
11) RievocazioniStoriche (compresi GR.3), Manifestazioni di GranFondo, Motogiro | - | € 44,10 | 6 | € 44,10 | 5 | € 64,80 |
12) Manifestazioni Fuoristrada GR.5, Trofeo Nazionale Mountaintrial, Gare accelerazione | 1 | € 77,40 | 15 | € 77,40 | 11 | € 77,40 |
13) Minicross, Minitrial, Minienduro,Trial indoor, Minienduro country, Minibike | - | € 109,80 | 20 | € 109,80 | 8 | € 80,10 |
14) Attività territoriali minori, EnduroSprint, Esibizioni Trial, Gare sociali, All Trial, Mountaintrial, | - | - | 1 | € 52,50 | 164 | € 52,50 |
15) Prove libere cronometrate | - | - | 1 | € 80,10 | - | - |
16) Eventi statici di turismo solidale, bikers ed eventi, manifestazioni e gare e-bike | - | € 50,00 | - | € 44,10 | 1 | € 38,70 |
Pagamento del premio
Premesso che il premio annuo totale viene calcolato sulla media delle gare svolte nelle annualità precedenti ed è pari ad € XXXX, la Contraente riconosce un premio minimo annuale di € 110.000,00 che verrà corrisposto in un'unica soluzione in sede di regolazione premio.
ALLEGATO - TABELLA LESIONI
TIPOLOGIA DI LESIONE | A | B | C |
LESIONI APPARATO SCHELETRICO | |||
CRANIO | |||
Frattura osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura sfenoide* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura osso zigomatico o mascellare o palatino o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura Leffort I (distacco dell'arcata dentaria superiore del mascellare)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura Leffort II o III (non cumulabili tra loro ne con Leffort I) | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura Etmoide* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura osso lacrimale o joideo o vomere (non cumulabile)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura ossa nasali* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura mandibolare (per lato)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Lacerazione del timpano da barotrauma* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Trauma cranico commotivo con focolai contusivi a livello cerebrale | € 565,00 | € 1.130,00 | € 3.900,00 |
COLONNA VERTEBRALE | |||
TRATTO CERVICALE | |||
Frattura corpo III IV V VI VII vertebre (per ogni vertebra) | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura processo spinoso e processi trasversi III IV V VI VII vertebra (per ogni vertebra)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura corpo o processo trasverso o processo spinoso II vertebra | € 1.152,50 | € 2.305,00 | € 4.785,00 |
Frattura arco anteriore o arco posteriore o masse laterali (processo trasverso o processi articolari) I vertebra | € 4.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
TRATTO DORSALE | |||
Frattura del corpo dalla I alla XI vertebra (per ogni vertebra)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura del corpo della XII vertebra | € 1.142,50 | € 2.285,00 | € 4.760,00 |
Frattura processo spinoso o processi trasversi dalla I alla XII vertebra (per ogni vertebra)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
TRATTO LOMBARE | |||
Frattura corpo (per ogni vertebra) | € 950,00 | € 1.900,00 | € 4.783,00 |
Frattura processo spinoso o processi trasversi dalla I alla V vertebra (per ogni vertebra)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
OSSO SACRO | |||
Frattura corpi vertebrali o base o ali o processi articolari o apice o creste spinali* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
COCCIGE | |||
Frattura corpi o base o corna o processi trasversi o apice* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
BACINO | |||
Frattura ali iliache x xxxxxx ileo-ischio-pubica (di un lato) o del pube* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura acetabolare (per lato) | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
TORACE | |||
Frattura clavicola (per lato)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura sterno* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura di una costa (composta)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura di una costa (scomposta)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura scapola (per lato)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Pneumotorace da barotrauma | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Pneumopericardio da barotrauma | € 4.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
ARTO SUPERIORE (DX o SX) | |||
BRACCIO |
Frattura diafisaria omerale* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura epifisi prossimale o superiore omerale (delimitata dal collo chirurgico) | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura epifisi distale o inferiore omerale (delimitata dalla linea ideale che unisce troclea e capitello) | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
AVAMBRACCIO | |||
Frattura diafisaria radiale* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura epifisi prossimale radio (Frattura tuberosita' radiale o capitello o collo o circonferenza articolare)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura epifisi distale radio (faccia articolare carpica o processo stiloideo o incisura ulnare)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura diafisaria ulnare* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura epifisi prossimale ulna (olecrano o processo coronoideo o incisura semiulnare e radiale)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura epifisi distale ulna (capitello o circonferenza articolare o processo stiloideo)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura biossea radio e ulna composta* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura biossea radio e ulna scomposta* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
POLSO E MANO | |||
Frattura scafoide* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura semilunare* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura piramidale* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura pisiforme* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura trapezio* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura trapezoide* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura capitato* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura uncinato* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura I metacarpale | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura II o III o IV o V metacarpale* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Sindrome da tunnel carpale o M. di Dupuytren (trattato chirurgicamente)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
FRATTURA PRIMA FALANGE DITA | |||
I Falange - Frattura pollice* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
I Falange - Frattura indice* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
I Falange - Frattura medio* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
I Falange - Frattura anulare* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
I Falange - Frattura mignolo* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
FRATTURA SECONDA FALANGE DITA | |||
II Falange - Frattura pollice* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
II Falange - Frattura indice* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
II Falange - Frattura medio* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
II Falange - Frattura anulare* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
II Falange - Frattura mignolo* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
FRATTURA TERZA FALANGE DITA | |||
III Falange - Frattura indice* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
III Falange - Frattura medio* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
III Falange - Frattura anulare* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
III Falange - Frattura mignolo* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
ARTO INFERIORE (DX o SX) | |||
FRATTURA FEMORE | |||
Frattura diafisaria | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura epifisi prossimale (delimitata dal collo chirurgico) | € 4.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
Frattura epifisi distale (delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare) | € 4.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
Frattura rotula | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
FRATTURA TIBIA | |||
Frattura diafisaria° | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura estremita' superiore (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccetta articolare fibulare)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura estremita' inferiore (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
FRATTURA PERONE | |||
Frattura diafisaria* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura estremita' superiore (capitello o faccetta articolare tibiale)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura estremita' inferiore (malleolo laterale o faccetta articolare)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura biossea composta* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura biossea scomposta | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
PIEDE | |||
TARSO | |||
Frattura astragalo | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura calcagno | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura scafoide* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura cuboide* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura cuneiforme* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
METATARSI | |||
Frattura I metatarsale* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura II o III o IV o V metatarsale* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
FALANGI | |||
Frattura alluce (I o II falange)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Frattura I o II o III falange di ogni altro dito del piede* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
LESIONI DENTARIE | |||
Rottura incisivo centrale superiore (per ogni dente)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Rottura incisivo centrale inferiore (per ogni dente)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Rottura incisivo laterale (per ogni dente)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Rottura canino (per ogni dente)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Rottura primi premolari (per ogni dente)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Rottura secondi premolari (per ogni dente)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Rottura primi molari (per ogni dente)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Rottura secondi molari (per ogni dente)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Rottura terzo molare superiore (per ogni dente)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Rottura terzo molare inferiore (per ogni dente)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
LESIONI PARTICOLARI | |||
Asportazione chirurgica di parte di teca cranica (indipendentemente dall'estensione della breccia) | € 555,00 | € 1.110,00 | € 4.585,00 |
Rottura milza con splenectomia | € 4.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
Rottura rene con nefrectomia | € 6.000,00 | € 12.000,00 | € 15.500,00 |
Esiti epatectomia (oltre un terzo del parenchima) | € 4.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
Gastroresezione estesa (oltre la meta') o Gastrectomia totale | € 24.000,00 | € 32.000,00 | € 41.350,00 |
Resezione del tenue (fino al 70% con conservazione valvola ileo-cecale) -non cumulabile- | € 8.000,00 | € 16.000,00 | € 20.670,00 |
Resezione del tenue (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale) -non cumulabile- | € 24.000,00 | € 32.000,00 | € 41.400,00 |
Resezione parziale del colon con integrita' del retto -non cumulabile- | € 6.000,00 | € 12.000,00 | € 15.500,00 |
Colectomia totale -non cumulabile- | € 24.000,00 | € 32.000,00 | € 41.400,00 |
Amputazione addomino-perineale e ano preternaturale -non cumulabile- | € 40.000,00 | € 60.000,00 | € 93.000,00 |
Colecistectomia -non cumulabile-* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Safenectomia monolaterale o emorroidectomia* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Safenectomia bilaterale -non cumulabile- | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Epatiti tossiche o infettive (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali) | € 4.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
Portatore asintomatico anticorpo positivo (HIV +)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Pancreatectomia subtotale (oltre la meta') o totale -non cumulabile- | € 32.000,00 | € 40.000,00 | € 51.730,00 |
Ernia crurale o ipoiepigastrica o ombelicale o diaframmatica (trattata chirurgicamente)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Ernia inguinale (trattata chirurgicamente)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Lobectomia polmonare | € 6.000,00 | € 12.000,00 | € 15.500,00 |
Pneumonectomia | € 16.000,00 | € 24.000,00 | € 31.000,00 |
Protesi su aorta toracica | € 8.000,00 | € 16.000,00 | € 20.700,00 |
Protesi su aorta addominale | € 6.000,00 | € 12.000,00 | € 15.500,00 |
Perdita anatomica di un globo oculare | € 20.000,00 | € 28.000,00 | € 36.150,00 |
Cecita' monolaterale (perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus) | € 12.000,00 | € 20.000,00 | € 25.830,00 |
Perdita totale della facolta' visiva di ambedue gli occhi | € 72.000,00 | € 100.000,0 0 | € 155.000,0 0 |
Sordita' completa unilaterale | € 4.800,00 | € 9.600,00 | € 12.400,00 |
Sordita' completa bilaterale | € 32.000,00 | € 40.000,00 | € 51.650,00 |
Perdita naso (oltre i due terzi) | € 16.000,00 | € 24.000,00 | € 31.000,00 |
Cordectomia | € 6.000,00 | € 12.000,00 | € 15.500,00 |
Emilaringectomia | € 12.000,00 | € 20.000,00 | € 25.900,00 |
Laringectomia | € 32.000,00 | € 40.000,00 | € 51.650,00 |
Perdita lingua (oltre i due terzi) | € 48.000,00 | € 70.000,00 | € 108.450,0 0 |
Perdita completa di un padiglione auricolare | € 555,00 | € 1.110,00 | € 4.585,00 |
Perdita completa di entrambi i padiglioni auricolari | € 6.000,00 | € 12.000,00 | € 15.500,00 |
Ernia discale da sforzo (unica o plurima - Trattata chirurgicamente) | € 825,00 | € 1.650,00 | € 4.132,00 |
Rottura sottocutanea del tendine di Achille (Trattata chirurgicamente)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Protesi d'anca -non cumulabile- | € 8.000,00 | € 16.000,00 | € 20.750,00 |
Protesi di ginocchio -non cumulabile- | € 12.000,00 | € 20.000,00 | € 25.900,00 |
Patellectomia totale | € 4.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
Patellectomia parziale* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Perdita anatomica di un testicolo* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Perdita anatomica dei due testicoli | € 12.000,00 | € 20.000,00 | € 25.900,00 |
Perdita anatomica del pene | € 16.000,00 | € 24.000,00 | € 31.000,00 |
Isterectomia -non cumulabile- | € 8.000,00 | € 16.000,00 | € 20.670,00 |
Isteroannessiectomia bilaterale | € 16.000,00 | € 24.000,00 | € 31.000,00 |
Ovariectomia o salpingectomia monolaterale* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Ptosi palpebrale* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Evirazione completa | € 28.000,00 | € 36.000,00 | € 39.250,00 |
Perdita del pene | € 20.000,00 | € 28.000,00 | € 28.930,00 |
Impossibilita' all'erezione | € 12.000,00 | € 20.000,00 | € 18.600,00 |
Castrazione | € 12.000,00 | € 20.000,00 | € 18.600,00 |
LESIONI MUSCOLO-TENDINEE | |||
Rottura della cuffia dei rotatori (trattata chirurgicamente) -non cumulabile- | € 555,00 | € 1.110,00 | € 4.585,00 |
Rottura del tendine distale del bicipite brachiale (trattata chirurgicamente)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Rottura del tendine prossimale del bicipite brachiale (trattata chirurgicamente) | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Rottura dei tendini delle dita di una mano (trattata chirurgicamente) -valore massimo per ogni dito-* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Rottura dei tendini del quadricipite femorale (trattata chirurgicamente) -non cumulabile- | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Lussazione articolazione temporo-mandibolare (documentata radiologicamente)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Lussazione recidivante gleno-omerale (trattata chirurgicamente) | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Lussazione gleno-omerale (evidenziata radiologicamente)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Lussazione sterno-claveare (trattata chirurgicamente)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Lussazione acromion-claveare (trattata chirurgicamente)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Lussazione gomito (evidenziata radiologicamente) | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Lussazione radio-carpica (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Lussazione MF o IF II III IV o V dito della mano (evidenziata radiologicamente) -valore massimo per ogni dito-* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Lussazione MF o IF pollice (trattata chirurgicamente)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Lussazione d'anca (documentata radiologicamente) | € 4.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
Lussazione metatarso falangea o IF dell'alluce (documentata radiologicamente)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Lussazione metatarso falangea o IF II o III o IV o V dito del piede (documentata radiologicamente)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Lesione dei legamenti collaterali del ginocchio (trattata chirurgicamente)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Lesioni del crociato anteriore o posteriore o piatto tibiale (trattata chirurgicamente) -non cumulabili tra loro- | € 660,00 | € 1.320,00 | € 4.485,00 |
Lesioni isolate della capsula o meniscali (trattate chirurgicamente) -non cumulabili tra loro-* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Lesione tendine rotuleo (trattata chirurgicamente)* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Lesioni capsulo-legamentose della tibio-peroneo-astragalica (trattate chirurgicamente) -non cumulabili tra loro- | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Lussazione ulno carpica* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Lussazione rotula* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Lussazione tibio tarsica | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Lussazione vertebrale* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
AMPUTAZIONI | |||
ARTO SUPERIORE | |||
AMPUTAZIONE Oltre i due terzi dell'arto superiore | € 56.000,00 | € 80.000,00 | € 123.940,0 0 |
AMPUTAZIONE Oltre i due terzi dell'avambraccio | € 48.000,00 | € 70.000,00 | € 108.460,0 0 |
AMPUTAZIONE di una mano o tutte le dita di una mano | € 44.000,00 | € 65.000,00 | € 100.710,0 0 |
AMPUTAZIONI pollice indice medio e anulare | € 33.600,00 | € 52.000,00 | € 80.570,00 |
AMPUTAZIONI pollice indice medio e mignolo | € 38.400,00 | € 58.000,00 | € 89.870,00 |
AMPUTAZIONI pollice indice anulare e mignolo | € 36.800,00 | € 56.000,00 | € 86.750,00 |
AMPUTAZIONI pollice medio anulare e mignolo | € 32.000,00 | € 40.000,00 | € 51.645,00 |
AMPUTAZIONI indice medio anulare e mignolo | € 27.200,00 | € 35.200,00 | € 45.450,00 |
AMPUTAZIONI pollice indice e medio | € 28.000,00 | € 36.000,00 | € 46.485,00 |
AMPUTAZIONI pollice indice e anulare | € 25.600,00 | € 33.600,00 | € 43.380,00 |
AMPUTAZIONE pollice indice e mignolo | € 29.600,00 | € 37.600,00 | € 48.550,00 |
AMPUTAZIONE pollice medio e anulare | € 22.400,00 | € 30.400,00 | € 39.350,00 |
AMPUTAZIONE pollice medio e mignolo | € 26.400,00 | € 34.400,00 | € 44.415,00 |
AMPUTAZIONE pollice anulare e mignolo | € 24.000,00 | € 32.000,00 | € 41.315,00 |
AMPUTAZIONE indice medio e anulare | € 17.600,00 | € 25.600,00 | € 33.060,00 |
AMPUTAZIONE indice medio e mignolo | € 21.600,00 | € 29.600,00 | € 38.200,00 |
AMPUTAZIONE medio anulare e mignolo | € 16.000,00 | € 24.000,00 | € 31.000,00 |
AMPUTAZIONE pollice e indice | € 20.000,00 | € 28.000,00 | € 36.150,00 |
AMPUTAZIONE pollice e medio | € 20.000,00 | € 28.000,00 | € 36.150,00 |
AMPUTAZIONE pollice e anulare | € 14.400,00 | € 22.400,00 | € 28.920,00 |
AMPUTAZIONE pollice e mignolo | € 18.400,00 | € 26.400,00 | € 34.100,00 |
AMPUTAZIONE indice e medio | € 11.200,00 | € 19.200,00 | € 24.800,00 |
AMPUTAZIONE indice e anulare | € 9.600,00 | € 17.600,00 | € 22.725,00 |
AMPUTAZIONE indice e mignolo | € 13.600,00 | € 21.600,00 | € 27.870,00 |
AMPUTAZIONE medio e anulare | € 7.200,00 | € 14.400,00 | € 18.595,00 |
AMPUTAZIONE medio e mignolo | € 10.400,00 | € 18.400,00 | € 23.800,00 |
AMPUTAZIONE anulare e mignolo | € 8.000,00 | € 16.000,00 | € 20.660,00 |
AMPUTAZIONI oltre i due terzi del pollice | € 8.000,00 | € 16.000,00 | € 20.660,00 |
AMPUTAZIONI oltre i due terzi dell'indice | € 5.600,00 | € 11.200,00 | € 14.460,00 |
AMPUTAZIONI oltre i due terzi del medio | € 4.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
AMPUTAZIONI oltre i due terzi dell'anulare | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
AMPUTAZIONI oltre i due terzi del mignolo | € 4.800,00 | € 9.600,00 | € 12.400,00 |
AMPUTAZIONI oltre i due terzi della falange unguale del pollice | € 5.200,00 | € 10.400,00 | € 13.427,00 |
AMPUTAZIONI oltre i due terzi della falange unguale dell'indice* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
AMPUTAZIONI oltre i due terzi della falange unguale del medio* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
AMPUTAZIONI oltre i due terzi della falange unguale dell'anulare* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
AMPUTAZIONI oltre i due terzi della falange unguale del mignolo* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
AMPUTAZIONI seconda e terza falange dell'indice | € 4.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
AMPUTAZIONI seconda e terza falange del medio | € 827,50 | € 1.655,00 | € 4.132,00 |
AMPUTAZIONI seconda e terza falange dell'anulare | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
AMPUTAZIONI seconda e terza falange del mignolo | € 930,00 | € 1.860,00 | € 4.650,00 |
ARTO INFERIORE | |||
AMPUTAZIONE oltre due terzi dell'arto inferiore (al di sopra della metà della coscia) | € 48.000,00 | € 70.000,00 | € 108.450,0 0 |
AMPUTAZIONE al di sotto della meta' della coscia (ma al di sopra del ginocchio) | € 44.000,00 | € 65.000,00 | € 100.800,0 0 |
AMPUTAZIONE totale o oltre i due terzi della gamba (al di sotto del ginocchio) | € 44.000,00 | € 65.000,00 | € 100.800,0 0 |
AMPUTAZIONE di gamba al terzo inferiore | € 32.000,00 | € 40.000,00 | € 51.650,00 |
Perdita di un piede | € 28.000,00 | € 36.000,00 | € 46.485,00 |
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarsale | € 13.600,00 | € 21.600,00 | € 27.890,00 |
Perdita di ambedue i piedi | € 72.000,00 | € 100.000,0 0 | € 155.000,0 0 |
Perdita dell'alluce | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Perdita della falange ungueale dell'alluce* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
Perdita di ogni altro dito del piede* | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (Permanenti - Stabilizzati) |
ARTO SUPERIORE | |||
Lesione totale plesso brachiale | € 40.000,00 | € 57.000,00 | € 82.115,00 |
Sindrome radicolare superiore tipo Duchenne Erb C5-D1 | € 28.000,00 | € 36.000,00 | € 39.250,00 |
Sindrome radicolare inferiore tipo Dejerine Klumpke | € 28.000,00 | € 36.000,00 | € 39.250,00 |
Paralisi completa nervo ascellare | € 7.200,00 | € 14.400,00 | € 11.365,00 |
Paralisi completa nervo radiale | € 20.000,00 | € 28.000,00 | € 28.930,00 |
Paralisi bassa nervo radiale | € 12.000,00 | € 20.000,00 | € 18.600,00 |
Paralisi completa nervo mediano | € 24.000,00 | € 32.000,00 | € 34.100,00 |
Paralisi completa nervo ulna | € 12.000,00 | € 20.000,00 | € 18.600,00 |
Paralisi bassa nervo ulnare | € 10.000,00 | € 20.000,00 | € 13.440,00 |
ARTO INFERIORE | |||
Paralisi completa plesso lombare D12-L4 | € 20.000,00 | € 28.000,00 | € 28.950,00 |
Paralisi completa nervo femorale | € 16.000,00 | € 24.000,00 | € 23.760,00 |
Paralisi completa nervo sciatico | € 28.000,00 | € 36.000,00 | € 39.250,00 |
Paralisi bassa nervo sciatico | € 22.400,00 | € 30.400,00 | € 32.000,00 |
Paralisi completa nervo sciatico popliteo esterno | € 8.000,00 | € 16.000,00 | € 13.450,00 |
Paralisi completa nervo sciatico popliteo interno | € 9.600,00 | € 17.600,00 | € 15.500,00 |
LESIONI SISTEMA NERVOSO CENTRALE | |||
Epilessia post traumatica, controllata farmacologicamente, con crisi sporadiche | € 6.000,00 | € 12.000,00 | € 8.265,00 |
Epilessia post traumatica, controllata farmacologicamente, con crisi settimanali | € 16.000,00 | € 24.000,00 | € 23.760,00 |
Paraparesi con deficit di forza moderata e possibilita' di deambulazione con appoggio | € 24.000,00 | € 32.000,00 | € 34.100,00 |
Monoparesi di arto superiore con deficit di forza e impossibilita' ai movimenti fini della mano | € 24.000,00 | € 32.000,00 | € 34.100,00 |
Monoparesi di arto inferiore con moderato deficit di forza, andatura falciante e possibile solo con appoggio | € 20.000,00 | € 28.000,00 | € 28.950,00 |
TETRAPLEGIA O PARAPLEGIA | € 100.000,0 0 | € 110.000,0 0 | € 120.000,0 0 |
USTIONI | |||
CAPO | |||
USTIONE 2° o 3° GRADO DEL 6-10% DELLA SUPERFICIE DEL VISO | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
USTIONE 2° o 3° GRADO DEL 11-15% DELLA SUPERFICIE DEL VISO | € 4.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
USTIONE 2° o 3° GRADO DEL 16-25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO | € 5.600,00 | € 11.200,00 | € 11.200,00 |
USTIONE 2° o 3° GRADO SUPERIORE AL 25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO | € 7.200,00 | € 14.400,00 | € 14.400,00 |
USTIONE 2° o 3° GRADO DEL 15 -30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
USTIONE 2° o 3° GRADO SUPERIORE AL 30% DELLA SUPERFICIIE DEL CUOIO CAPELLUTO | € 4.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
ARTI SUPERIORI E INFERIORI | |||
USTIONE 2° o 3° GRADO DI 11-20% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
USTIONE 2° o 3° GRADO DI 21-30% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE | € 4.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
USTIONE 2° o 3° GRADO DI 31-50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE | € 6.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
USTIONE 2° o 3° GRADO DI OLTRE IL 50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE | € 8.000,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00 |