Schema di Convenzione
Allegato 1
Schema di Convenzione
per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro
(art. 11, commi 4 e 5, legge regionale 3 luglio 2000, n. 15)
L’anno 2020, il giorno del mese di nella via Fiorentino n. 89,
Tra
la Società Palma Ambiente s.r.l., c.f. 02933010841, rappresentata dall'Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, nato ad Agrigento il 18/09/1977, presidente del Consiglio di Amministrazione della società, domiciliato per la carica nella sede della società di via Fiorentino n. 89 – Palma di Montechiaro, esclusivamente in nome e per conto della società che rappresenta, e la società Animals and people teraphy srls con sede legale in Campobello di Licata via Xxxxxxxx Xxxxxxxx n.135, nella persona del legale rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxxx elettivamente domiciliato presso la propria sede in Campobello di Licata via Vitt.Xxxxxxxx
n.135 la quale legale rappresentante del rifugio sanitario/per il ricovero – sito in Campobello di Licata c/da Perniciotta , autorizzazione sanitaria protocollo n. 1-C/5M del 21/05/2019, e autorizzazione comunale del 27/05/2019,
premesso che
l’art. 11, comma 4, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 prevede che qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i comuni singoli o associati possono incaricare della custodia dei cani catturati società/associazioni protezionistiche o animaliste che gestiscono rifugi privati per cani di proprietà o in affitto,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Finalità della convenzione
La presente convenzione ha per oggetto il mantenimento e la custodia dei cani catturati da questa amministrazione, direttamente o in convenzione con la associazione/enti/privati, per i tempi previsti dall’art. 15 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.
La società affidataria si impegna ad espletare gli adempimenti previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 14 della legge regionale 3 luglio 2000, n.15.
Art. 2
Ammontare e durata della convenzione
La convenzione avrà la durata massima di anni uno, e comunque, fino alla concorrenza dell'importo di
€ 39.650,00 IVA compresa con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione rinnovabile per altro anno.
Saranno applicate le seguenti tariffe:
• Servizio di accalappiamento cani .Costo unitario € 45,00 +iva;
• Servizio di custodia e mantenimento cani randagi (visite mediche ordinarie) - costo unitario giornaliero € 3,50 +iva;
• Visita medica veterinaria - costo unitario € 10,00 +iva;
• Sterilizzazione - costo € 125,00 +iva;
• Microcippatura e invio mensile della documentazione relativa alla movimentazione dell’anagrafica canina - costo unitario € 30,00 +iva;
• Reimmissione cane sul territorio – costo € 30,00 +iva;
• Smaltimento carcassa per decesso degli animali in struttura – costo € 120,00 +iva;
• Intervento di accalappiamento non andato a buon fine € 15,00 +iva.
Art. 3
Assistenza sanitaria
L’assistenza sanitaria presso la struttura sarà garantita da un veterinario al quale la società affidataria metterà a disposizione un ambulatorio nel territorio del comune di Palma di Montechiaro;
In caso di la carcassa sarà smaltita in accordo alle modalità di cui al regolamento CE n. 1774/2002.
Art. 4
Condizioni per lo svolgimento della convenzione
La società affidataria ha i seguenti compiti e deve svolgere le seguenti attività nei riguardi dei cani oggetto dell’affidamento:
1) La cattura dell’animale deve avvenire con procedure che garantiscono il benessere dei cani con procedure meno invasive per l’animale;
2) provvedere, se possibile, alla pronta ed efficace ricerca ed individuazione dei proprietari degli animali, avvertirli tramite comunicazione telefonica o altro mezzo, del ritrovamento dei loro animali;
3) comunicare al servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale che gestisce l’anagrafe canina, per i successivi adempimenti, il ritrovamento o il mancato recupero, senza valido motivo, del cane da parte di un proprietario;
4) fornire, al servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale che gestisce l’anagrafe canina informatizzata, i dati inerenti il codice identificativo e collaborare con lo stesso per i procedimenti di identificazione e di ricerca di cani/proprietari, per la raccolta dei dati e delle informazioni utili per ogni aggiornamento dell’anagrafe canina informatizzata;
5) garantire la corretta gestione della struttura ed un servizio di custodia diurna, notturna e festiva;
6) procedere alla cattura con custodia e all'intervento di soccorso entro 8 ore dalla richiesta, dal lunedì alla domenica, e in caso di urgenza anche nei giorni festivi;
7) garantire le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera di tutti la box, le cucce e gli spazi esterni, nonché alla disinfezione prescritte;
8) preparare e distribuire quotidianamente i pasti per gli animali ricoverati, consistenti in una adeguata quantità di cibo, secondo le diverse esigenze fisiologiche, costituito da alimenti di buona qualità, adeguatamente alternati secondo una dieta bilanciata predisposta dal medico veterinario della struttura, si assicura inoltre che gli animali dispongano costantemente di acqua da bere potabile rinnovata quotidianamente;
9) il pagamento verrà corrisposto con rate a cadenza mensile posticipata sulle unità ricoverate, previa presentazione della fattura, entro trenta giorni successivi data fattura;
10) garantire la somministrazione di farmaci e vaccini, l’esecuzione di interventi chirurgici, nonché lo svezzamento dei cuccioli, applicando il tariffario minimo dell’ordine dei medici veterinari di Agrigento;
11) garantire le condizioni di confinamento dei cani aggressivi nel rispetto delle condizioni di benessere;
12) garantire l’isolamento qualora prescritto, quando l’animale è posto in osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l’uomo,
13) comunicare al servizio veterinario dell’Azienda unità sanitaria locale il sospetto di malattie trasmissibili dei cani e/o dei gatti ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l’intervento;
14) garantire l’espletamento delle operazioni sanitarie prescritte dal medico veterinario, ivi compresi il trasferimento dell’animale dei box e dall’ambulatorio e il relativo contenimento;
15) accudire gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, all’alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi ed alla toilettatura;
16) assicurare un periodo adeguato di sgambamento di tutti i cani, da effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi animali, prestando attenzione alla compatibilità tra gli stessi e al numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili;
17) tenere e aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatizzati, di carico e scarico degli animali da cui risulti anche il sesso, la matrice del microchip, la razza, la data di entrata e di uscita, la provenienza, la destinazione, gli interventi sanitari e profilattici effettuati;
18) comunicare mensilmente a questa Società appaltatrice il numero dei cani in convenzione, il numero e la data di quelli eventualmente deceduti, il numero e la data dei nuovi cani introdotti nella struttura e di quelli dati in adozione. La comunicazione deve essere, comunque, tempestivamente effettuata alla società Palma Ambiente al momento della cattura dell'animale e/o del ricovero presso la struttura;
19) adottare ogni misura utile a consentire, in orari giornalieri determinati e pubblicizzati, concordati con questa Società, l’accesso al pubblico e alle Associazioni animaliste e protezionistiche iscritte all’albo regionale, per il riconoscimento degli animali e per le proposte di adozione;
20) offrire adeguata assistenza ai visitatori e fornire agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione;
21) farsi consegnare dal proprietario, al momento della riconsegna degli animali, la copia della ricevuta di pagamento delle tariffe di cui all’art. 2 della presente convenzione.
Art. 5
Penali
Alla società aggiudicataria verrà applicata la penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo e/o inadempienza di quanto previsto dal superiore art 4, commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, e 19.
Le contestazioni saranno notificate per iscritto alla società aggiudicataria all'indirizzo di PEC comunicato, senza ulteriori formalità.
La società aggiudicataria entro e non oltre giorni cinque dal ricevimento della contestazione all'indirizzo di PEC, potrà avanzare le proprie giustificazioni alla società affidataria del servizio dove quest'ultima ne valuterà la fondatezza.
Al pagamento delle penali si provvederà mediante versamento sul conto della società affidataria e/o a compensazione degli interventi effettuati.
Data