SOMMARIO
CONVENZIONE MULTIRISCHI PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETÀ AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI
SOMMARIO
Art. 1 Durata e decorrenza della convenzione 5
Art. 2 Obblighi della Federazione 5
Art. 5 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 7
Art. 6 Obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010 7
Art. 7 Prescrizione dei diritti 8
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 12
Art. 8 Manifestazioni unitarie 12
Art. 9 Assicurazioni per conto altrui 12
Art. 10 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 12
Art. 11 Assicurazione obbligatoria degli sportivi 12
Art. 12 Aggravamento del rischio 13
Art. 13 Diminuzione del rischio 13
Art. 14 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio 13
Art. 15 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 13
Art. 16 Xxxxxx che danno diritto all’assicurazione 14
Art. 17 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 15
Art. 18 Procedura denuncia sinistro infortuni 15
Art. 19 Procedura denuncia sinistro per danni a terzi: 16
Art. 21 Modifiche dell’assicurazione 16
Art. 22 Rinvio alle norme di legge 17
Art. 23 Interpretazione del contratto 17
Art. 24 Rescissione del contratto 17
Art. 26 Dichiarazioni della Società 17
Art. 27 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte 17
Art. 28 Soggetti Assicurati 18
Art. 29 Oggetto del rischio 18
Art. 30 Estensioni di garanzia 19
Art. 32 Xxxxxxx denuncia di infermità 19
Art. 33 Esonero denuncia altre assicurazioni 20
Art. 34 Rinuncia alla rivalsa 20
Art. 35 Persone non assicurabili 20
Art. 36 Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari 20
Art. 37 Infortuni determinati da calamità naturali 20
Art. 38 Evento con pluralità di infortuni 21
Art. 39 Validità territoriale 21
Art. 41 Criteri di indennizzabilità 21
Art. 45 Invalidità permanente – anticipo indennizzo 25
Art. 46 Invalidità permanente – franchigia assoluta 25
Art. 47 Indennità privilegiata per invalidità permanente grave 25
Art. 48 Pagamento dell’indennità 25
Art. 49 Estensioni speciali 25
Art. 50 Rimborso Spese Mediche 27
SEZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI AD ADESIONE PER TUTTI I TESSERATI 29
Art. 51 Oggetto della garanzia 29
Art. 52 Adesione alla formula integrativa 29
Art. 53 Decorrenza e scadenza della formula integrativa 29
Art. 56 Rimborso Spese Mediche 29
Art. 57 Invalidità permanente – Franchigia assoluta 29
Art. 58 Caso Inabilità Temporanea 30
SEZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI AD ADESIONE PER I TESSERATI PRATICANTI LA DISCIPLINA HOCHEY 31
Art. 59 Oggetto della garanzia 31
Art. 60 Adesione alla formula integrativa 31
Art. 61 Decorrenza e scadenza della formula integrativa 31
Art. 64 Invalidità permanente – Franchigia assoluta 31
Art. 65 Rimborso Spese Mediche 31
Art. 66 Caso Inabilità temporanea 32
Art. 67 Oggetto della garanzia 33
Art. 68 Adesione alla formula integrativa 33
Art. 69 Decorrenza e scadenza della formula integrativa 33
Art. 72 Invalidità permanente – Franchigia assoluta 33
Art. 73 Rimborso Spese Mediche 33
Art. 74 Caso Inabilità temporanea 34
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 35
Art. 75 Descrizione del rischio 35
Art. 76 Oggetto dell’assicurazione 35
Art. 77 Limiti Territoriali 35
Art. 78 Responsabilità civile personale 35
Art. 80 Altre assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti 36
Art. 81 Gestione delle vertenze e spese di resistenza 36
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Art. 84 Soggetti assicurati 39
Art. 85 Oggetto dell'assicurazione -Responsabilità Civile verso figure soggette 39
all’assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. (R.C.O.) 39
Art. 86 Estensione malattie professionali 39
Art. 88 Denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato 40
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI GESTIONE IMPIANTI 41
Art. 89 Soggetti assicurati 41
Art. 90 Adesione alla formula integrativa 41
Art. 92 Danni da sospensione od interruzione di esercizio 41
Art. 94 Xxxxx a cose in consegna e custodia 42
Art. 95 Servizi complementari di impianti sportivi 42
Art. 94 Estensione di garanzia 42
SEZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE AD ADESIONE PER PERSONALE E PARTECIPANTI, NON TESSERATI, A CORSI, GARE E/O MANIFESTAZIONI 44
CONVENZIONE MULTIRISCHI PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETÀ AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI.
Tra la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e la Compagnia , designate per brevità
nel testo che segue rispettivamente con le parole “Contraente” e “Società”, viene stipulata la seguente convenzione per le garanzie contro gli infortuni e la Responsabilità Civile Generale a favore della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, dei suoi Organi centrali e periferici, delle Società affiliate e dei suoi Tesserati.
Art. 1 Durata e decorrenza della convenzione
La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni uno, con inizio dalle ore 24,00 del 30 giugno 2022 e termina alle ore 24,00 del 30 giugno 2023.
La Contraente si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere alla Compagnia assicuratrice il rinnovo del contratto per un ulteriore annualità alle stesse condizioni normative ed economiche.
La Società si impegna, inoltre, su richiesta della Contraente, a prorogare la garanzia, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di sei mesi oltre la scadenza contrattuale sopra indicata, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio: tale rateo, andrà corrisposto entro sessanta giorni dalla data di decorrenza della proroga.
La richiesta di proroga deve essere inoltrata alla Società con un preavviso di almeno trenta giorni dalla scadenza contrattuale e finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione della nuova polizza assicurativa.
Resta convenuto che, in vigenza della presente convenzione, ove da parte di qualsiasi organo legislativo venga sancito obbligo di adesione a diverse condizioni assicurative ovvero a diverso Ente Assicuratore, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto dalla data stabilita nell’obbligo stesso ovvero entro la prima scadenza successiva alla data del decreto stesso.
Art. 2 Obblighi della Federazione
La Federazione si impegna a comunicare alla Società tutte le modifiche delle norme federali ed ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1898 del Codice civile, riservandosi in ogni caso la Società la facoltà di recedere dall’accordo.
Art. 3 Clausola arbitrale
In caso di controversia sulla natura, causa, entità e conseguenza delle lesioni indennizzabili a termine di polizza, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, le Parti devono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.
La Parte che intenda promuovere l’arbitrato notificherà all’altra, a mezzo Ufficiale Giudiziario o Posta Elettronica Certificata, l’atto di nomina del proprio arbitro. L’altra Parte, entro 20 giorni dal ricevimento della predetta notifica, a sua volta notificherà, a mezzo Ufficiale Giudiziario o Posta Elettronica Certificata, l’atto di nomina dell’arbitro da lei designato. I due arbitri così nominati dalle Parti designeranno, entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di nomina del secondo arbitro, il terzo che presiederà il Collegio.
In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo arbitro, quest’ultimo dovrà essere prescelto, fra gli specialisti di Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico, a scelta dell’Assicurato, risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza e/o al domicilio dell’Assicurato stesso.
Salvo quanto espressamente previsto dagli artt. 806 e seguenti c.p.c., competerà agli arbitri regolare la procedura arbitrale nel modo che sarà dagli stessi ritenuto più opportuno in relazione alla natura della controversia, ma sempre nel rigoroso rispetto del principio del contraddittorio, e disporre in ordine alle spese.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Art. 4 Clausola Broker
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto per l’intera durata al Broker AON S.p.A., pertanto a quest’ultimo spetteranno tutte le commissioni fino alla scadenza del contratto compresi rinnovi e proroghe. Tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker AON S.p.A. il quale tratterà con l’Impresa Assicuratrice. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si
intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all’Impresa, prevarranno queste ultime.
Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker si intenderanno come fatte all’Impresa.
L’opera del broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo dalle Compagnie di assicurazione aggiudicatarie della presente convenzione con un’aliquota provvigionale del 12% (dodici per cento) da applicarsi ai premi imponibili della Convenzione.
Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker, anche per il tramite dei suoi Collaboratori del cui operato espressamente risponde, si considera effettuato direttamente all’Impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs 209/2005.
Art. 5 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La società si impegna a fornire trimestralmente al Contraente per il tramite del broker incaricato, il dettaglio dei sinistri così suddiviso, in formato Excel:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva e motivazioni a riguardo);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione delle motivazioni a riguardo);
e) nome e cognome dell’infortunato.
Le parti danno atto che la disposizione di cui sopra è essenziale per la corretta esecuzione delle obbligazioni di polizza, essendo espressamente prevista nel reciproco interesse di una ordinata ed efficace gestione dei sinistri e nell'ottica di un’adeguata e puntuale verifica dell'andamento della sinistrosità.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 6 Obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all’Art. 3, commi 8 e 9.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara
[CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.
Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Art. 7 Prescrizione dei diritti
I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda (il diritto si fonda art. 2952 del Codice civile).
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI A FAVORE DEI TESSERATI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
DEFINIZIONI
Assicurato: La persona o l'ente garantito dalla copertura assicurativa. Assicurazione: Il contratto di assicurazione.
Cose: Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.
Broker: Aon S.p.A. – Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx. Polizza: Il documento che prova l’assicurazione.
Società/Impresa: La Compagnia di Assicurazioni.
Premio: La somma dovuta dalla Contraente alla Società.
Tesserato
“non atleta” Ogni singolo soggetto tesserato alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio che non svolge attività sportiva.
Più precisamente Dirigenti e tecnici societari, istruttori, allenatori incaricati dalle Società sportive affiliate, Aiutanti Team Leader, Personale di segreteria, Autisti, Accompagnatori, Impiegati, Addetti, Attrezzisti, Addetti alla manutenzione piste, tesserati per il tramite delle Società sportive affiliate.
Tesserato
“Amatoriale” Ogni singolo soggetto tesserato che non svolge attività agonistica, ma esclusivamente ludico-motoria.
Tesserato
atleta “Hockey” Ogni singolo soggetto atleta tesserato che pratica esclusivamente la disciplina dell’Hockey.
Tesserato atleta
non “Hockey” Ogni singolo soggetto tesserato che pratica le altre discipline federali quali Pattinaggio di Velocità (Pista lunga e Short track), Pattinaggio di figura (Artistico, Xxxxx, Sincronizzato) Curling e Stock Sport.
Soggetti squadre Nazionali, di interesse nazionale e/o olimpico:
I soggetti, atleti e membri dello staff, anche non tesserati, presenti negli elenchi delle singole convocazioni e/o negli elenchi squadre nazionali o atleti di interesse nazionale e/o olimpico.
Soggetti A: Soggetti federali tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Dirigenti, Tecnici federali, Istruttori, Coordinatori tecnici, Attrezzisti, Collaboratori e Team Leaders, Commissione medica e Medici Squadre Nazionali, Staff fisioterapico, Responsabili di Settore e le analoghe figure comunque preposte all’insegnamento delle tecniche sportive, all’allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico, Xxxxxxx, Giudici di gara, Delegati Tecnici di Campo ed Addetti al controllo antidoping (Chaperon).
Soggetti B: Presidente Federale, Segretario Generale, Membri del Consiglio Federale, Revisori dei Conti, Organi di giustizia, Presidenti e Membri dei Comitati Regionali o Provinciali e Delegati Regionali, Presidente onorario.
Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione il quale può identificarsi anche con l'Assicurato; Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.
Beneficiari: L’assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato.
Franchigia: L'importo prestabilito che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico che per ciascun sinistro, viene dedotto dall'indennizzo.
Massimale: L'importo massimo della prestazione della Società.
Scoperto: L'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.
Infortunio: Ogni evento improvviso, che si verifichi indipendentemente dalla volontà dell’assicurato, dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea o una lesione prevista dalla tabella allegata.
Risarcimento: La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro al danneggiato. Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Ricovero: Permanenza in istituto di cura (pubblico o privato) con almeno un pernottamento.
Assistenza
Infermieristica: L’assistenza prestata da personale munito di specifico diploma. Malattia: Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Ambulatorio: La struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale.
Istituto di cura: L’ospedale, la clinica universitaria, l’istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, all’erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. non si considerano “istituto di cura” gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Intervento
chirurgico: Provvedimento terapeutico cruento attuato da medico/specialista con necessità di almeno un pernottamento in Istituto di cura.
Day Hospital: Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata a erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica.
Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; per quel che concerne l’invalidità permanente l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertata in base alla Tabella A di cui al Decreto del 3-11-2010, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2010, n° 296. S, al netto della franchigia prevista dalla presente convenzione.
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 8 Manifestazioni unitarie
Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione, a manifestazioni con altre organizzazioni o FSN, EPS o DSA alle quali la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio abbia ufficialmente aderito.
Art. 9 Assicurazioni per conto altrui
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice civile.
Art. 10 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile).
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898
C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 11 Assicurazione obbligatoria degli sportivi
L’art. 51 della Legge n. 289 del 27/12/2002 e ss.mm.ii. prevede l’obbligatorietà dell’assicurazione infortuni per atleti, tecnici e dirigenti. Pertanto, in deroga a quanto previsto all’art. 7 ed all’art. 18, Assicuratore e Contraente concordano che l’Assicuratore è sempre tenuto a risarcire l’Assicurato, salvo il diritto di rivalersi nei confronti della Contraente, per le garanzie previste dal regolamento di attuazione della legge stessa.
Art. 12 Aggravamento del rischio
Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice civile.
Art. 13 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 14 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio
Premesso che:
- i premi annui unitari si intendono stabiliti secondo quanto previsto nella successiva Sezione Premi;
- l’importo complessivo previsto alla Sezione Premi (numero adesioni – premio unitario – premio totale), deve considerarsi quale premio minimo anticipato comunque acquisito dalla Società per ciascun anno assicurativo;
si conviene che:
- il conguaglio dei premi in sede di regolazione premio verrà effettuato sulla base degli effettivi Assicurati previsti alla Sezione Premi.
Entro la data del 31/08 di ciascun anno la Contraente fornirà alla Società elenco riportante il numero degli Assicurati (iscritti) suddivisi per categoria riferito all’anno assicurativo decorso, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
Le differenze attive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.
Art. 15 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza.
Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorre dal momento in cui consegua il titolo che dà diritto all’assicurazione ai sensi del successivo art. 15 “Titoli che danno diritto all’assicurazione” della presente Sezione, sempreché sia possibile determinare orario e data certa del pagamento della quota di associazione/tesseramento da parte della Società affiliata all’Ufficio tesseramento della Contraente, e scadrà al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del titolo anzidetto.
Viceversa, qualora non fosse possibile determinare data ed orario certo, la copertura assicurativa dovrà intendersi operante dalle ore 24,00 del giorno di conseguimento del tesseramento/associazione.
Considerato che per tutti i soggetti assicurati la scadenza del tesseramento è fissata al 30 giugno di ogni anno e la FISG concede un periodo entro il quale il Tesserato potrà rinnovare il tesseramento, le garanzie sono da intendersi comunque operanti dalla data di decorrenza della polizza (30 giugno) alla data di rinnovo del tesseramento del singolo Assicurato, sempreché avvenga entro il successivo 31 luglio.
Pertanto, in caso di sinistro avvenuto dal 30 giugno al 31 luglio, le garanzie si intendono operanti se il rinnovo del tesseramento avviene entro il 31 luglio; farà pertanto fede la documentazione relativa al tesseramento dell’ultima stagione sportiva.
I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker.
In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del 30/06/2022, anche se la prima rata di premio non è stata pagata.
Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 60 giorni.
Trascorso tale termine, senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24,00 del giorno in cui il pagamento del premio comprensivo verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
A parziale deroga del precedente comma, e solo ed esclusivamente per la garanzia infortuni, in caso di mancato pagamento del premio da parte della Contraente, qualora l’Assicurato possa esibire il titolo che dà diritto all’assicurazione rilasciato precedentemente la data di infortunio, l’assicuratore provvede ad erogare la prestazione assicurativa, fatto salvo il diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 1916 c.c. nei confronti della Contraente.
Ai fini della validità assicurativa e per quei sinistri avvenuti in circostanze ammissibili al beneficio assicurativo, in data posteriore alla adesione alla Convenzione, la Società esprime riserva di svolgere, se del caso, accertamenti atti a stabilire l’eventuale esistenza del diritto assicurativo alla data del sinistro.
L'assicurazione vale pregiudizialmente, solo nei riguardi di quei soggetti che, ai sensi della legge dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione, posseggano tutti i requisiti necessari per ottenere il tesseramento ed appartengano ad Associazioni o ad altri organismi regolarmente affiliati o dipendenti dalla Federazione stessa, e concerne esclusivamente l'attività sportiva autorizzata e controllata dalla organizzazione della Federazione.
Art. 16 Xxxxxx che danno diritto all’assicurazione
Il titolo che costituisce diritto senza distinzione di attività praticata, rientrante comunque negli scopi della Contraente, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, alle garanzie assicurative è:
- per i Tesserati non atleti, i Tesserati atleti che praticano la disciplina dell’Hockey, i tesserati atleti che praticano le altre discipline, per i Tesserati “amatoriali” che praticano attività sotto il controllo di una Società affiliata o durante attività ufficiale FISG (vedi definizioni per tutte tali
categorie) la presenza nel sistema informatico denominato affiliazione e tesseramento della Contraente;
- per gli Atleti Nazionali e membri dello staff, anche non tesserati, la presenza nell’apposito elenco nominativo di convocazione e/o negli elenchi squadre nazionali o indicati quali atleti di interesse nazionale;
- per la Contraente, i soggetti A e i soggetti B il presente contratto;
- per le Società affiliate, l’affiliazione alla Contraente.
Le tessere verranno rilasciate a cura della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e dalle Società affiliate da questa specificatamente autorizzate attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.
Art. 17 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato e/o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’evento e/o dal momento in cui il Contraente e/o l’Assicurato e/o i suoi aventi diritto ne abbiamo avuto la possibilità, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1913 e 1915 del Codice civile.
La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento; alla stessa deve inoltre essere allegato il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ai sensi del D.lgs. n.196/03; il mancato conferimento del consenso costituisce per la Compagnia legittimo impedimento alla trattazione del sinistro.
Documentare, fornendo ulteriori certificati medici il decorso delle lesioni; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze;
Trasmettere, in caso di ricovero, copia integrale della cartella clinica e di ogni documento – medico e non;
Consentire in ogni caso alla Compagnia le indagini, le valutazioni e gli accertamenti, anche di carattere medico sulla persona dell’Assicurato, ritenuti, ad insindacabile giudizio della stessa e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla chiusura del sinistro, necessari ai fini dell’accertamento del diritto all’indennizzo ed alla sua quantificazione.
Art. 18 Procedura denuncia sinistro infortuni
La denuncia degli infortuni e/o lesioni previste nella Tabella Lesioni allegata, dovrà essere trasmessa on-line al Broker, per il tramite della piattaforma web messa a disposizione dei tesserati utilizzando le informazioni pubblicate sul sito istituzionale della Contraente (xxxx://xxx.xxxx.xx) ed utilizzando i riferimenti e le procedure in esso indicate.
La Società, anche per il tramite dell’eventuale provider incaricato della gestione dei sinistri, si riserva di richiedere in copia od in visione la tessera completa, le registrazioni e tutti gli altri documenti ritenuti probanti ai fini della liquidazione dei sinistri.
La denuncia, effettuata nei termini suindicati, dovrà consentire inequivocabilmente l’identificazione della persona lesa e deve essere accompagnata dal relativo referto.
Nel caso di fratture e/o lesioni particolari è necessario che il referto clinico radiologico evidenzi la diagnosi in modo chiaro e specifico e sia redatto da un Pronto Soccorso Pubblico e/o una Struttura Privata equivalente (clinica, casa di cura etc.) e/o da medico regolarmente iscritto all’Albo.
Nel caso di sole lesioni, ricevuta la necessaria documentazione, l’Assicuratore, quantificato l’indennizzo sulla base della suindicata Tabella lesioni, provvede entro 30 giorni al relativo pagamento.
Nel caso di infortuni che prevedano indennizzi oltre che per lesioni anche per il rimborso/riconoscimento di una diaria e/o spese mediche, l’Assicurato, ad avvenuta guarigione clinica, deve inviare all’Assicuratore tutta la necessaria documentazione per determinare l’indennizzo.
L’Assicuratore o il Provider da esso eventualmente incaricato, ricevuta tale documentazione, provvederà entro 30 giorni a quantificare l’indennizzo ed a provvedere al relativo pagamento.
In caso di sinistro occorso in allenamento anche individuale previsto, disposto ed autorizzato o controllato dalla Contraente, anche per i tramite dei suoi Organismi periferici e delle Associazioni/Società affiliate alla FIV, ai fini dell’ammissione del sinistro all’indennizzo, la denuncia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’organismo sportivo per il quale l’assicurato è tesserato che attesti, sotto la propria responsabilità, la veridicità della dichiarazione stessa.
La Contraente ed i suoi Organi periferici si impegnano a produrre, se richiesto, i documenti di cui sopra agli incaricati della Società, nonché a permettere verifiche e controlli, attinenti al sinistro, da parte dell’Assicuratore.
Art. 19 Procedura denuncia sinistro per danni a terzi:
La denuncia dovrà essere trasmessa on-line dal danneggiante, o presunto tale, al Broker entro 30 giorni dal momento in cui quest’ultimo riceva la richiesta risarcimento danni da parte del terzo danneggiato o degli aventi diritto, utilizzando la piattaforma web messa a disposizione dei soggetti assicurati utilizzando le informazioni pubblicate sul sito della Contraente (xxxx://xxx.xxxx.xx) ed utilizzando i riferimenti e le procedure in esso indicate.
Art. 20 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 21 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 22 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.
Art. 23 Interpretazione del contratto
In caso di eventuali controversie sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.
Art. 24 Rescissione del contratto
La Società può recedere dal contratto di assicurazione esclusivamente secondo quanto stabilito al precedente Articolo 1 “Durata e decorrenza della Convenzione”.
Art. 25 Foro competente
Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello di residenza o domicilio dell’Assicurato.
Art. 26 Dichiarazioni della Società
La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio, anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato.
Art. 27 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
Esclusione OFAC - Sanzioni Internazionali:
Gli Assicuratori e i suoi eventuali Riassicuratori non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli Assicuratori e i suoi eventuali Riassicuratori, la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
SEZIONI INFORTUNI
Art. 28 Soggetti Assicurati
L’assicurazione vale per tutti i Tesserati alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, per i Soggetti A, Soggetti B e gli Atleti Nazionali o di interesse nazionale e/o olimpico.
Art. 29 Oggetto del rischio
L’assicurazione, nei termini qui di seguito indicati e con i limiti previsti nelle clausole successive, vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento dell'attività sportiva organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e/o a seguito di ottenimento di “nulla osta” debitamente rilasciato dalla Contraente, ivi compresi gli allenamenti, le competizioni e/o gare, i ritiri e/o stages di preparazione e l’attività agonistica nazionale ed internazionale e comprese le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o allenamento.
La copertura è inoltre estesa alle altre attività fisiche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, pesistica, atletica, purché rientranti nel programma di allenamento, potenziamento e/o recupero necessari all'attività sportiva.
Inoltre, le garanzie saranno operanti contro i rischi di infortuni nello svolgimento di qualsiasi attività rientrante negli scopi della Contraente, e più precisamente in occasione di riunioni, incarichi missioni e relativi trasferimenti, compreso il rischio in itinere, sempreché documentati attraverso verbali, corrispondenza certa con data, atti di repertorio della Contraente e/o delle Società affiliate.
L’assicurazione opera a condizione che le attività anzi descritte si svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dal regolamento sportivo federale.
L’assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e da luogo di svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.
L’assicurazione opera a condizione che l’infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato all’attività di cui ai precedenti commi, ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell’attività stessa.
Per gli atleti nazionali la copertura assicurativa deve intendersi operante, nei termini di seguito indicati e con i medesimi limiti previsti nella clausole successive per tale categoria, per gli infortuni che dovessero subire sia nello svolgimento dell’attività sportiva avvenuti durante la convocazione nazionale, sia nella fase di pre-convocazione durante l’allenamento svolto presso la Società sportiva di appartenenza, sia presso altre sedi in cui si allenano in presenza di nulla osta della Federazione.
Art. 30 Estensioni di garanzia
Sono compresi in garanzia anche:
1. l’asfissia non di origine morbosa;
2. infezioni conseguenti a infortunio, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento involontario di sostanze;
3. gli infortuni causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti;
4. l’annegamento;
5. l’assideramento e/o il congelamento;
6. colpi di sole e/o di calore;
7. gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza;
8. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze anche gravi;
9. le lesioni conseguenti a sforzi muscolari aventi carattere traumatico e qualsiasi tipo di ernia direttamente collegabile con l’evento traumatico;
10. le conseguenze di strappi muscolari, le rotture sottocutanee, tendinee e muscolari.
Art. 31 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b) dall’uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e dall’esercizio di sport aerei in genere, salvo quanto previsto al successivo Art. 39 – Rischio volo;
c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni e sostanze psicotrope;
d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
e) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
f) dalla partecipazione dell’Assicurato a delitti dolosi da lui commessi o tentati;
g) da guerra e insurrezioni;
h) da contaminazioni biologiche o chimiche a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere;
i) da malaria, malattie tropicali e carbonchio;
j) da trasformazioni e/o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e/o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, ecc.);
k) dall’assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell’ordinamento statale o dell’ordinamento sportivo, accertate in base alle normative vigenti.
Art. 32 Esonero denuncia di infermità
La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito intervenire in quanto l’Assicuratore, in caso di sinistro, darà luogo all’indennizzo previsto per pari danno nella Tabella Lesioni allegata.
Se l’evento indennizzabile a termini di polizza colpisce una persona che non è fisicamente sana si applicherà quanto disposto dall’art. 38 Criteri di indennizzabilità.
Art. 33 Esonero denuncia altre assicurazioni
Si dà atto che il Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo di denunciare altre polizze stipulate con altre Compagnie per i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste in polizza si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione per i casi di morte, lesione, ed indennità di ricovero, ad eccezion fatta per il rimborso delle spese sanitarie la cui garanzia, in presenza di analoghe coperture assicurative, verrà prestata solo ad integrazione delle maggiori spese.
Art. 34 Rinuncia alla rivalsa
L’Assicuratore rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Art. 35 Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV.
Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita da affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all’insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili.
Si intendono, inoltre, assicurati i soggetti affetti da Trisomia 21.
Art. 36 Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari
A parziale deroga dell’art. 1900 del Codice civile, sono compresi in garanzia gli infortuni cagionati da colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e del Beneficiario.
A parziale deroga dell’art. 1912 del Codice civile, sono in garanzia gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia partecipato.
Art. 37 Infortuni determinati da calamità naturali
Con riferimento all’art. 1912 del Codice civile, si pattuisce l’estensione dell’assicurazione agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ma con il seguente limite:
In caso di evento che colpisca più persone assicurate con la stessa Società l’indennizzo dovuto dalla Società non potrà superare complessivamente l’importo massimo di € 10.000.000,00.
Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopraindicato, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.
Art. 38 Evento con pluralità di infortuni
Nel caso di un evento che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo dovuto dalla Società non potrà superare complessivamente l’importo massimo di € 10.000.000,00.
Art. 39 Validità territoriale
L’assicurazione è valida in tutto il mondo, con l’intesa che la valutazione e la liquidazione dei danni avvengono in Italia, con pagamento degli indennizzi in euro.
Art. 40 Limite di età
Xxxxx restando i limiti dettati dai Regolamenti Federali e quanto previsto dall’art. 15 Xxxxxx che danno diritto all’assicurazione - in merito ai possessori di tessera promozionale, l’assicurazione viene prestata senza limiti di età.
Art. 41 Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all’infortunio stesso; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali di cui al successivo Art. 44 lett. c) – lesioni, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva (indetta dalla FSN o a cui partecipi la Società Sportiva previa approvazione e/o nulla osta della Federazione di appartenenza per la quale il soggetto assicurato risulti tesserato) iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell’infortunio.
In applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dello Sport datato 28 febbraio 2018, non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra.
Art. 42 Rischio volo
L’assicurazione vale anche per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo di
trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
• da società/azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico passeggeri;
• da aeroclubs.
La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall’Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi per aeromobile:
• Euro 10.000.000,00 per il caso morte;
• Euro 10.000.000,00 per il caso invalidità permanente;
• Euro 10.000,00 per il caso inabilità temporanea.
Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano i limiti sopra indicati, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre tra i detti limiti ed il totale degli indennizzi dovuti.
La garanzia inizia dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa al momento in cui ne discende.
Art. 43 Viaggi in comitiva
Si conviene che la garanzia sarà efficace ed operante anche per i rischi derivanti da viaggio effettuato in comitiva regolarmente organizzata ed assistita da appositi accompagnatori con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto o di proprietà della Federazione e/o sue strutture periferiche e/o Società affilate.
Si considerano mezzi pubblici di trasporto anche gli automezzi di noleggio da rimessa, appositamente noleggiati con autista della Federazione e/o sue strutture periferiche e/o Società affiliate, per spostamenti collettivi di gruppi di atleti o di squadre.
Come previsto dal precedente art. 35 - Evento con pluralità di infortuni - nel caso di un evento che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo dovuto dalla Società non potrà superare complessivamente l’importo massimo di € 10.000.000,00.
Art. 44 Prestazioni
a) Morte
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte dell’Assicurato, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per la morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.
b) Morte presunta
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso morte agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice civile.
Nel caso in cui, dopo il pagamento dell’indennizzo, risulti che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
c) Lesioni
L’Assicuratore corrisponde l’indennizzo nella misura prevista come segue:
• per tutti gli Assicurati saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella Lesioni Allegato A del Decreto del 03.11.2010 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20.11.2010 n. 296, tenendo conto di quanto previsto alla sezione “Somme assicurate”, per i diversi tipi tessera.
Resta inteso che in caso di mancato versamento del premio da parte della Contraente, la Società è obbligata ad erogare la prestazione assicurativa in favore dell’Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti della Contraente stessa.
Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggio pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall’art. 38 – Criteri di indennizzabilità.
Precisazioni:
• Per “frattura” s’intende una soluzione di continuo dell’osso, parziale o totale, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.
• Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi cartilaginei di qualsiasi natura.
• Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell’indennizzo.
• Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all’assicurato)
• Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno né una duplicazione né una maggiorazione dell’indennizzo indicato.
• Le fratture “scomposte” determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una maggiorazione del 50%, salvo le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
• I casi assicurati relativi alle “amputazioni” si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomo-funzionale non corrispondente a tale parametro non sarà presa in considerazione ai fini dell’indennizzo.
• Per lussazione si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un’articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna.
• Qualora la lesione riportata dall’assicurato produca allo stesso, nell’arco dei 60 giorni dall’evento, tetraplegia o paraplegia, l’indennizzo previsto per la lesione sarà 20 volte superiore a quanto indicato nella relativa tabella di riferimento seppur con il massimo indennizzo pari al 100% della somma assicurata di riferimento.
• Per i casi di lesioni legamentose l’indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell’evento lesivo.
• Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), per l’accertamento del caso è richiesta la documentazione radiologica;
• Per i casi in cui si verifichi uno stato di coma post-traumatico, insorto entro e non oltre 15 giorni dall’evento che ne abbia determinato la causa, l’assicurato avrà diritto ad un indennizzo pari a due volte la cifra a lui spettante in tabella lesioni a seguito di “Frattura dell’osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa”.
In presenza di frattura cranica l’indennizzo dovuto a seguito di stato di coma post- traumatico risulta cumulabile con le fratture indennizzate in tabella lesioni.
L’indennizzo verrà corrisposto previa presentazione di copia conforme della cartella clinica.
• Per ustioni si intendono le bruciature dovute al contatto esterno con corpi solidi o fiamme, ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi (esclusi vapori o gas sovra riscaldati) di intensità non inferiore al secondo grado con formazione di bolle (flittene) x xxxx documentate fotograficamente, comportanti almeno un pernottamento in ospedale.
Per ustioni si intendono inoltre, bruciature o scottature, nei termini precedentemente riportati, se riscontrate a complemento di una lesione compresa nella tabella lesioni allegata, in questi casi verrà applicata la maggiorazione del 30% sulla somma prevista per la lesione anche in assenza del pernottamento in ospedale
d) Caso Inabilità Temporanea
Se l’infortunio ha per conseguenze una inabilità temporanea, la Società liquida la diaria giornaliera a partire dal sesto giorno successivo a quello dell’infortunio e per un massimo di 30 giorni per ogni sinistro.
Il giorno di ricovero e quello di dimissione saranno considerati come un unico giorno.
La misura di tale inabilità si intenderà quella prevista nella successiva sezione somme assicurate.
Pertanto, tale garanzia, si intenderà operante solo ed esclusivamente per le figure cui tale garanzia risulta prevista ed indicata nella sezione somme assicurate.
Art. 45 Invalidità permanente – anticipo indennizzo
Qualora trascorsi tre mesi dal termine delle cure mediche, sia prevedibile che all'Assicurato residui un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 25%, la Società - quando richiesta - corrisponderà all'Assicurato un anticipo pari al 50% di quello che spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro.
Art. 46 Invalidità permanente – franchigia assoluta
Per i soggetti tesserati che non praticano la disciplina sportiva dell’Hockey, sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell’art. 44 lett. c) non supera il 3%; qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3%, l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla parte eccedente detta percentuale di invalidità.
Per i soggetti tesserati che praticano la disciplina sportiva dell’Hockey sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell’art. 44 lett. c) non supera l’8%.
Art. 47 Indennità privilegiata per invalidità permanente grave
Nel caso in cui la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili sia di grado superiore al 60%, l’indennità per l’invalidità permanente verrà liquidata al 100% sul capitale assicurato in polizza
Art. 48 Pagamento dell’indennità
Nel caso di Infortunio il pagamento dell'indennità sarà effettuato in euro e comunque in Italia.
Art. 49 Estensioni speciali
Qualora, a seguito di evento previsto nella presente polizza che, a motivo delle entità delle lesioni, dovesse comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, determini la perdita dell'anno scolastico, all’assicurato verrà corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.
La predetta garanzia è operante anche nei confronti degli studenti assicurati che frequentano scuole nella Repubblica di San Marino, nonché scuole straniere situate nel territorio della Repubblica Italiana.
Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore
Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un tesserato genitore, l’indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari, sarà aumentata del 100%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale.
A parziale deroga dell’art. 28 lettera g), l’assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace.
Sono comunque esclusi dalla garanzia infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
In caso di decesso dell’Assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza all’estero, la Società rimborserà le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell’infortunio al luogo di sepoltura in Italia.
La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato in caso di infortunio occorso all’estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza. La garanzia deve intendersi prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00.
Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti
Fermo quanto previsto nel precedente Art. 44 lett. c), per i morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all’assicurato ricovero in istituto di cura e relativa diagnosi che accerti detto evento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate.
Fermo quanto previsto nel precedente Art. 44 lett. c), a seguito di avvelenamento acuto da ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che comporti ricovero con almeno un pernottamento, in istituto di cura, e relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate.
Assideramento – congelamento – colpi di sole o di calore
Fermo quanto previsto nel precedente Art. 44 lett. c), a seguito di ricovero dell’assicurato in istituto di cura in conseguenza di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate.
Al soggetto assicurato che non abbia compiuto il 14° anno di età alla data dell’infortunio, la Società rimborserà fino ad un massimo di € 5.000,00, le spese documentate sostenute dall’assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza.
Quando a seguito di infortunio indennizzabile a termine di polizza, anche se avvenuto all’estero, le condizioni dell’assicurato richiedano il suo trasporto in un centro medico e/o Pronto Soccorso, la Società terrà a proprio carico il costo della prestazione documentato fino ad un massimo di € 2.500,00.
Art. 50 Rimborso Spese Mediche
Le garanzie qui di seguito riportate si devono intendere prestate solo ed esclusivamente se le spese mediche siano diretta conseguenza di un intervento chirurgico, anche ambulatoriale, e/o in caso di applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Don Joy, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di Zimmer, etc.).
Entro il limite della somma assicurata a questo titolo, la Società rimborsa le spese sostenute per:
- onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento);
- assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero;
- rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono.
Inoltre, l’Assicuratore rimborsa le eventuali spese sostenute anche extra ricovero, sempreché a seguito di intervento chirurgico, per un massimo di 180 giorni per:
- Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di Specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali;
- Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante dell’Assicurato;
- Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da medici;
- Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante dell’Assicurato;
Le garanzie regolamentate dal presente articolo vengono estese anche alle:
- Cure dentarie, rese necessarie dall’infortunio, anche senza intervento chirurgico, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l’infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l’evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista.
Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori.
Le garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle fratture vertebrali anche se non dovessero comportare ricovero per un massimo di 180 giorni.
Per i soggetti tesserati che non praticano la disciplina sportiva dell’Hockey, il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l’applicazione di uno scoperto dell’8% con il minimo di € 150,00.
Relativamente ai soggetti tesserati praticanti la disciplina Hockey tale scoperto si intenderà elevato al 20% con il minimo di € 250,00.
Il rimborso per le lesioni conseguenti a sforzi muscolari aventi carattere traumatico e qualsiasi tipo di ernia direttamente collegabile con l’evento traumatico, viene corrisposto previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 500,00.
Indennizzo massimo per sinistro € 5.000,00.
Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di € 2.000,00 per anno e per persona ed un massimo di € 100,00 per singola seduta.
Esclusivamente per la categoria degli atleti nazionali che abbiano subito un infortunio in fase di convocazione o allenamento in fase di pre-convocazione, previo nulla osta della Federazione, presso altra sede, è prevista, quale forma di fisioterapia, oltre a quelle suindicate, anche l’uso di macchine riabilitatrici programmate fino ad un importo massimo riconosciuto di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Qualora l’Assicurato si avvalesse del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrebbe per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato stesso, purché adeguatamente documentate.
I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in euro.
SEZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI AD ADESIONE PER TUTTI I TESSERATI
(AD ESCLUSIONE DEI TESSERATI PRATICANTI LA DISCIPLINA HOCKEY)
Art. 51 Oggetto della garanzia
Alle condizioni che seguono, è data facoltà ai singoli tesserati, che ne facciano espressa richiesta e ne onorino il relativo premio, di integrare le coperture previste nella presente convenzione.
Art. 52 Adesione alla formula integrativa
I Tesserati potranno provvedere a richiedere la copertura assicurativa di tale estensione seguendo le istruzioni al riguardo pubblicate sul sito istituzionale della Contraente xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxx/.
Il premio lordo è indicato nella successiva Sezione Premi.
La Compagnia accetta sin d’ora che le formule integrative siano proposte e sottoscritte ai richiedenti attraverso il sistema informatico predisposto dal Broker.
Art. 53 Decorrenza e scadenza della formula integrativa
Le garanzie previste dalla formula integrativa decorreranno dalle ore 24,00 del giorno di adesione e scadranno, inderogabilmente, alle ore 24,00 del successivo 30.06.
Art. 54 Somme assicurate
Le somme garantite si intenderanno quelle indicate nella successiva sezione “Somme assicurate” afferenti alla formula integrativa e tali somme si dovranno intendere in sostituzione a quelle previste dalla copertura prevista per la categoria di appartenenza.
Art. 55 Premi
I premi previsti nella successiva “Sezione premi” dovranno essere pagati direttamente all’assicuratore per il tramite del broker.
Art. 56 Rimborso Spese Mediche
La garanzia prevista dall’ art. 47 si intende estesa alle spese mediche sostenute in conseguenza di infortunio, anche se lo stesso non ha comportato un intervento chirurgico.
Le somme garantite a questo titolo si intenderanno quelle indicate nella successiva sezione “Somme assicurate” afferenti alla formula integrativa e tali somme si dovranno intendere in sostituzione a quelle previste dalla copertura prevista per i Tesserati.
Per quanto attiene le spese sostenute extra ricovero, le stesse dovranno intendersi rimborsabili a termini di polizza, anche se non conseguenti ad intervento chirurgico.
Art. 57 Invalidità permanente – Franchigia assoluta
Relativamente a quanto previsto nel precedente art. 43, resta convenuto che, all’atto dell’adesione alla presente formula integrativa, la percentuale di franchigia resterà invariata e fissata nella misura del 3%.
Pertanto, sul capitale assicurato, non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell’art. 44 lett. C) non supera il 3%.
Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3%, l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità.
Art. 58 Caso Inabilità Temporanea
In caso di inabilità temporanea, resa necessaria da infortunio, la Società liquiderà un’indennità nella misura di € 50,00 al giorno con l’applicazione di 5 giorni di franchigia e fino ad un massimo di 30 giorni.
Il giorno di ricovero e quello di dimissione saranno considerati come un unico giorno.
SEZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI AD ADESIONE PER I TESSERATI PRATICANTI LA DISCIPLINA HOCHEY
FORMULA INTEGRATIVA “A”
Art. 59 Oggetto della garanzia
Alle condizioni che seguono, è data facoltà ai singoli tesserati, che ne facciano espressa richiesta e ne onorino il relativo premio, di integrare le coperture previste nella presente convenzione.
Art. 60 Adesione alla formula integrativa
I Tesserati potranno provvedere a richiedere la copertura assicurativa di tale estensione seguendo le istruzioni al riguardo pubblicate sul sito istituzionale della Contraente xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxx/.
Il premio lordo è indicato nella successiva Sezione Premi.
La Compagnia accetta sin d’ora che le formule integrative siano proposte e sottoscritte ai richiedenti attraverso il sistema informatico predisposto dal Broker.
Art. 61 Decorrenza e scadenza della formula integrativa
Le garanzie previste dalla formula integrativa decorreranno dalle ore 24,00 del giorno di adesione e scadranno, inderogabilmente, alle ore 24,00 del successivo 30.06.
Art. 62 Somme assicurate
Le somme garantite si intenderanno quelle indicate nella successiva sezione “Somme assicurate” afferenti alla formula integrativa e tali somme si dovranno intendere in sostituzione a quelle previste dalla copertura prevista per i Tesserati praticanti la disciplina Hockey.
Art. 63 Premi
I premi previsti nella successiva “Sezione premi” dovranno essere pagati direttamente all’assicuratore per il tramite del broker.
Art. 64 Invalidità permanente – Franchigia assoluta
Relativamente a quanto previsto nel precedente art. 43, resta convenuto che, all’atto dell’adesione alla presente formula integrativa, la percentuale di franchigia si intenderà ridotta al 6%.
Pertanto, sul capitale assicurato, non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell’art. 44 lett. C) non supera il 6%.
Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 6%, l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità.
Art. 65 Rimborso Spese Mediche
La garanzia prevista dall’ art. 47 si intende estesa alle spese mediche sostenute in conseguenza di infortunio, anche se lo stesso non ha comportato un intervento chirurgico.
Le somme garantite a questo titolo si intenderanno quelle indicate nella successiva sezione “Somme assicurate” afferenti alla formula integrativa e tali somme si dovranno intendere in sostituzione a quelle previste dalla copertura prevista per i Tesserati.
Per quanto attiene le spese sostenute extra ricovero, le stesse dovranno intendersi rimborsabili a termini di polizza, anche se non conseguenti ad intervento chirurgico.
La presente garanzia viene prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.
Art. 66 Caso Inabilità temporanea
In caso di inabilità temporanea, resa necessaria da infortunio, la Società liquiderà un’indennità nella misura di € 50,00 al giorno con l’applicazione di 5 giorni di franchigia e fino ad un massimo di 30 giorni.
Il giorno di ricovero e quello di dimissione saranno considerati come un unico giorno.
FORMULA INTEGRATIVA “B”
Art. 67 Oggetto della garanzia
Alle condizioni che seguono, è data facoltà ai singoli tesserati, che ne facciano espressa richiesta e ne onorino il relativo premio, di integrare le coperture previste nella presente convenzione.
Art. 68 Adesione alla formula integrativa
I Tesserati potranno provvedere a richiedere la copertura assicurativa di tale estensione seguendo le istruzioni al riguardo pubblicate sul sito istituzionale della Contraente xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxx/.
Il premio lordo è indicato nella successiva Sezione Premi.
La Compagnia accetta sin d’ora che le formule integrative siano proposte e sottoscritte ai richiedenti attraverso il sistema informatico predisposto dal Broker.
Art. 69 Decorrenza e scadenza della formula integrativa
Le garanzie previste dalla formula integrativa decorreranno dalle ore 24,00 del giorno di adesione e scadranno, inderogabilmente, alle ore 24,00 del successivo 30.06.
Art. 70 Somme assicurate
Le somme garantite si intenderanno quelle indicate nella successiva sezione “Somme assicurate” afferenti alla formula integrativa e tali somme si dovranno intendere in sostituzione a quelle previste dalla copertura prevista per i Tesserati praticanti la disciplina Hockey.
Art. 71 Premi
I premi previsti nella successiva “Sezione premi” dovranno essere pagati direttamente all’assicuratore per il tramite del broker.
Art. 72 Invalidità permanente – Franchigia assoluta
Relativamente a quanto previsto nel precedente art. 43, resta convenuto che, all’atto dell’adesione alla presente formula integrativa, la percentuale di franchigia si intenderà ridotta al 5%.
Pertanto, sul capitale assicurato, non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell’art. 44 lett. C) non supera il 5%.
Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 5%, l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità.
Art. 73 Rimborso Spese Mediche
La garanzia prevista dall’ art. 47 si intende estesa alle spese mediche sostenute in conseguenza di infortunio, anche se lo stesso non ha comportato intervento chirurgico.
Le somme garantite a questo titolo si intenderanno quelle indicate nella successiva sezione “Somme assicurate” afferenti la formula integrativa e tali somme si dovranno intendere in sostituzione a quelle previste dalla copertura prevista per i Tesserati.
Per quanto attiene le spese sostenute extra ricovero, le stesse dovranno intendersi rimborsabili a termini di polizza, anche se non conseguenti ad intervento chirurgico.
La presente garanzia viene prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.
Art. 74 Caso Inabilità temporanea
In caso di inabilità temporanea, resa necessaria da infortunio, la Società liquiderà un’indennità nella misura di € 50,00 al giorno con l’applicazione di 5 giorni di franchigia e fino ad un massimo di 30 giorni.
Il giorno di ricovero e quello di dimissione saranno considerati come un unico giorno.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Art. 75 Descrizione del rischio
L'assicurazione è prestata a favore della Contraente, le sue strutture centrali e periferiche, di tutti i Tesserati e delle Società Affiliate, per tutte le attività inerenti all’esercizio, l’organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi della Contraente.
Sono comprese tutte le attività di allenamento, di corsi, manifestazioni sportive, ricreative e culturali, di gare, organizzate dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio per proprio conto, dai Comitati o Delegazioni Territoriali e dalle Società Sportive affiliate.
Art. 76 Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne:
- la Contraente, le sue strutture centrali e periferiche;
- i tesserati alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e gli Atleti nazionali convocati (anche se non tesserati);
- le Società affiliate alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio,
per quanto siano tenute a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione.
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopracitati soggetti da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 n° 222.
Art. 77 Limiti Territoriali
La presente assicurazione vale per i danni che avvengono nel Mondo intero. Non saranno risarciti i danni derivanti da condanne punitive e/o esemplari.
Art. 78 Responsabilità civile personale
L’assicurazione si estende alla responsabilità civile personale derivante ai tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive, ricreative e culturali, comprese le attività di allenamento, di corsi, di gare organizzate dalla Contraente e dalle sue strutture centrali e periferiche e dalle Società Sportive affiliate, per danni involontariamente cagionati a terzi ai sensi di legge.
La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. per danni a terzi, e, ove sia operante, di R.C.O. per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei soggetti sopra menzionati con l'Assicurato o fra di loro.
Art. 79 Novero dei terzi
Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro - dipendenti e non dipendenti - nei confronti dei quali la Contraente, le sue strutture centrali e periferiche e le Società affilate alla Federazione
Italiana Sport del Ghiaccio siano tenute all’assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L., quando subiscano il danno in occasione di servizio.
Sono considerati Terzi fra di loro:
• I Tesserati, ed i Tesserati stessi aderenti alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio nei confronti di quest’ultima, le sue strutture centrali e periferiche e delle Società affiliate;
• Il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi parente o affine con essi convivente, esclusivamente nel caso in cui, pur sussistendo i precedenti rapporti, il danno si sia verificato durante l’effettivo svolgimento delle attività per cui è operante la garanzia ed alle quali partecipano contemporaneamente danneggiante e danneggiato.
Non sono, invece, considerati Terzi fra di loro i Tesserati atleti.
Art. 80 Altre assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti
Qualora a favore dell’Assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente polizza, quest’ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:
a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni, ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell’Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest’ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l’intero danno, la presente Polizza risarcirà l’Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.
Art. 81 Gestione delle vertenze e spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, a nome dell’Assicurato, designando, previa intesa con lo stesso, ove occorra, legali e/o insegnanti tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa dal danneggiato contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali e/o insegnanti tecnici che non siano designati nelle modalità di cui sopra e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all’andamento delle liti giudiziali.
Si precisa che la difesa dell’Assicurato viene assunta dalla Società in sede sia civile sia penale fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.
Art. 82 Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. non comprende:
a) le gare che coinvolgono i natanti in quanto soggette alla legge 990 del 24/12/1969;
b) i rischi di responsabilità civile dei proprietari e/o dei conducenti degli autoveicoli e natanti al seguito di gare sportive.
Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni:
c) conseguenti a inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d’acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
d) provocati a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
e) provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da questi detenute;
f) da furto;
g) dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge;
h) alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
i) ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori;
j) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore;
k) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di aeromobili;
l) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso od aperta al pubblico;
m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice civile;
n) da detenzione od impiego di esplosivi;
o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
p) di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto, ne per i danni da campi elettromagnetici;
q) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
r) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
s) causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.
Art. 83 Franchigia
L’assicurazione si intende prestata previa detrazione di euro 150,00 per ogni sinistro che comporti danni a cose.
A parziale deroga dell’art. 9 “Assicurazioni per conto altrui”, la franchigia di cui al presente articolo sarà a totale carico dell’Assicurato responsabile civile del danno e non potrà essere richiesta alla Contraente.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Art. 84 Soggetti assicurati
Le garanzie previste nella presente sezione sono operanti per la Contraente, le sue strutture centrali e periferiche e per le Società affiliate quando svolgono attività organizzate dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.
Art. 85 Oggetto dell'assicurazione -Responsabilità Civile verso figure soggette all’assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. (R.C.O.)
La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:
- non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D.lgs. 23/02/2000 n° 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.
Relativamente alla componente "Danno Biologico" l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione della franchigia di € 2.582,28 per ogni persona infortunata.
La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Art. 86 Estensione malattie professionali
A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R.
n. 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.
L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una
malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
Limite massimo di risarcimento € 1.000.000,00
Art. 87 Esclusioni
La presente garanzia non comprende unicamente i danni:
• da detenzione od impiego di esplosivi;
• verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
• di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto, ne per i danni da campi elettromagnetici;
• verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
• direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
• causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.
Art. 88 Denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato
La Contraente e le sue strutture devono fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.
Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.
La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI GESTIONE IMPIANTI
(Estensione della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi)
Art. 89 Soggetti assicurati
Le garanzie previste nella presente sezione sono operanti per la Contraente, le sue strutture centrali e periferiche e per le Società Affiliate alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio quando svolgono attività inerenti all’esercizio, l’organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi della Contraente.
Sono, inoltre, operanti per le Società affiliate alla Contraente che, per la gestione dell’impianto al di fuori dell’attività Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, ne facciano espressa richiesta e ne onorino il relativo premio assicurativo.
Per dette Società Affiliate l’estensione di garanzia decorrerà dalle ore 24,00 della data di pagamento del premio assicurativo e si intenderà cessata alle ore 24,00 del successivo 30.06.
Art. 90 Adesione alla formula integrativa
Le Società sportive affiliate potranno provvedere a richiedere la copertura assicurativa di tale estensione seguendo le istruzioni al riguardo pubblicate sul sito istituzionale della Contraente xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxx/.
Il premio lordo è indicato nella successiva Sezione Premi.
La Compagnia accetta sin d’ora che le formule integrative siano proposte e sottoscritte ai richiedenti attraverso il sistema informatico predisposto dal Broker.
Art. 91 Collaboratori
La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione nei confronti delle persone che non essendo alle dirette e regolari dipendenze svolgano la loro opera quali collaboratori inquadrati nelle forme consentite dalle leggi vigenti o comunque addetti e volontari, con mansioni di qualunque natura, all'organizzazione di gare, manifestazioni e attività sportive in genere.
Art. 92 Danni da sospensione od interruzione di esercizio
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. A condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza.
La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale pattuito in polizza, con un limite pari al 20% del massimale stesso.
Art. 93 Danni da incendio
A parziale deroga di quanto stabilito nelle esclusioni, la garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per i danni di cose da terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l’esclusione dei danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.
Qualora l’Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura. La garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza con il limite del 20% del massimale stesso.
Art. 94 Xxxxx a cose in consegna e custodia
A parziale deroga di quanto stabilito nelle esclusioni, la garanzia comprende i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia.
Sono comunque esclusi:
• i danni alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza;
• i danni ai beni strumentali utilizzati per l’attività assicurata.
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 79, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 150,00, fermo restando che la Società non risponde oltre il 20% del massimale assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.
Art. 95 Servizi complementari di impianti sportivi
La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di impianti sportivi in genere anche per danni subiti dai Soci e/o frequentatori degli impianti stessi.
Art. 96 Parchi
La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di parchi alberati e/o aree verdi, compresa la manutenzione degli stessi, anche se effettuata attraverso Ditte e/o persone non alle dipendenze e con l’uso di macchine e attrezzi sia di proprietà dell’Assicurato che di terzi.
Art. 94 Estensione di garanzia
A maggiore precisazione e/o estensione dell’oggetto dell’assicurazione si conviene che sono comprese in garanzia i sottoelencati rischi e/o attività, anche cedute in appalto, con l’intesa che in tal caso la garanzia comprende solo la R.C. dell’appaltante.
A. servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni;
B. organizzazione o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compresi l’allestimento e lo smontaggio
C. servizio mense, bar, ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande;
D. operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti dell’Assicurato;
E. conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione e proprietà dei fabbricati in cui si svolge l’attività;
F. servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto dello stabilimento;
G. servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell’area dell’azienda e/o circolo;
H. proprietà ed uso, anche all’esterno dell’azienda e/o circolo, di velocipedi e ciclo furgoncini senza motore;
I. operazione di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
J. servizi sanitari prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso, siti all’interno dei complessi sportivi, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliare addetto purché tesserato.
K. esercizio di uffici, depositi, magazzini e dalle attrezzature ivi esistenti, ovunque ubicati sul territorio italiano purché inerenti all’attività dichiarata in polizza, esclusa la responsabilità civile professionale derivante dall’attività svolta negli stessi.
L. proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva compresi tribune, stadi.
M. L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati, alle persone trasportate.
È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di € 260,00 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Per la garanzia di cui al presente articolo non vale, quindi, l’eventuale estensione territoriale ad altri paesi.
SEZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE AD ADESIONE PER PERSONALE E PARTECIPANTI, NON TESSERATI, A CORSI, GARE E/O MANIFESTAZIONI
LE GARANZIE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE, NEI TERMINI PREVISTI PER LA CATEGORIA TESSERATI, SONO ESTESE, IN SEGUITO AD ADESIONE, ANCHE A:
1. PERSONALE, NON TESSERATO, ADDETTO A CORSI, GARE E/O MANIFESTAZIONI Modalità per la comunicazione del personale, non tesserato, a corsi, gare e/o manifestazioni
L’organizzatore del corso, gara e/o manifestazione (la Contrente e/o le sue strutture centrali o e periferiche e/o le Società affiliate), potrà provvedere a richiedere la copertura assicurativa del personale non tesserato che partecipi alle stesse, seguendo le istruzioni al riguardo pubblicate sul sito istituzionale della Contraente xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxx/
Il premio lordo minimo giornaliero per ogni giornata di gara e/o manifestazione è indicato nella successiva Sezione Premi.
La Compagnia accetta sin d’ora che le formule integrative siano proposte e sottoscritte ai richiedenti attraverso il sistema informatico predisposto dal Broker.
Al termine di ogni mese la Società, sulla base della documentazione che il Broker farà pervenire alla stessa, contenente l’importo dei premi, i nominativi degli addetti ed il solo numero dei partecipanti alle gare/manifestazioni, provvederà ad emettere apposito documento contrattuale (appendice di incasso e/o regolazione).
2. PARTECIPANTI, NON TESSERATI, A CORSI, GARE E/O MANIFESTAZIONI
Modalità per la comunicazione dei partecipanti, non tesserati, a corsi, gare e/o manifestazioni
L’organizzatore del corso, gara e/o manifestazione (la Contraente e/o le sue strutture centrali o e periferiche e/o le Società affiliate), potrà provvedere a richiedere la copertura assicurativa dei partecipanti non tesserati che prendano parte alle stesse, seguendo le istruzioni al riguardo pubblicate sul sito istituzionale della Contraente xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxx/
Il premio lordo minimo giornaliero per ogni giornata di gara e/o manifestazione è indicato nella successiva Sezione Premi.
La Compagnia accetta sin d’ora che le formule integrative siano proposte e sottoscritte ai richiedenti attraverso il sistema informatico predisposto dal Broker.
Al termine di ogni mese la Società, sulla base della documentazione che il Broker farà pervenire
alla stessa, contenente l’importo dei premi, i nominativi degli addetti ed il solo numero dei partecipanti alle gare/manifestazioni, provvederà ad emettere apposito documento contrattuale (appendice di incasso e/o regolazione).
SEZIONE SOMME ASSICURATE
GARANZIA INFORTUNI | ||
Tesserati (vedi definizioni) Caso morte | € | 80.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | € | 90.000,00 – Franchigia 3% |
Rimborso spese mediche (solo in caso di intervento chirurgico) | € | 2.500,00 – Scoperto 8% - Min. € 150,00 |
Tesserati disciplina Hockey (vedi definizioni) Caso morte | € | 80.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | € | 80.000,00 – Franchigia 8% |
Rimborso spese mediche (solo a seguito di intervento chirurgico) | € | 2.500,00 – Scoperto 20% - Min. € 250,00 |
Tesserati altre discipline (vedi definizioni) Caso morte | € | 80.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | € | 90.000,00 – Franchigia 3% |
Rimborso spese mediche (solo in caso di intervento chirurgico) | € | 2.500,00 – Scoperto 8% - Min. € 150,00 |
Tesserati amatoriali (vedi definizioni)
Caso morte € 80.000,00
Caso Invalidità Permanente € 90.000,00 – Franchigia 3%
Rimborso spese mediche (solo in caso di
intervento chirurgico) € 2.500,00 – Scoperto 8% - Min. € 150,00
Integrativa Tesserati, altre discipline e amatoriali
Caso morte € 150.000,00
Caso Invalidità Permanente € 150.000,00 – Franchigia 3%
Rimborso spese mediche (anche senza
intervento chirurgico) € 5.000,00 – Scoperto 8% - Min. € 150,00
Caso Inabilità temporanea € 50,00/die
Integrativa Tesserati Hockey - Formula “A”
Caso morte € 150.000,00
Caso Invalidità Permanente € 150.000,00 – Franchigia 6%
Rimborso spese mediche
(anche senza intervento chirurgico) € 5.000,00 – Scoperto 10% - Min. € 150,00 Caso Inabilità temporanea € 50,00/die
Integrativa Tesserati Hockey - Formula “B”
Caso morte € 150.000,00
Caso Invalidità Permanente € 150.000,00 – Franchigia 5%
Rimborso spese mediche
(anche senza intervento chirurgico) € 5.000,00 – Scoperto 10% - Min. € 150,00 Caso Inabilità temporanea € 50,00/die
Soggetti A (vedi definizioni)
Caso morte € 120.000,00
Caso Invalidità Permanente € 120.000,00 – Franchigia 4%
Caso Inabilità Temporanea € 50,00 Rimborso spese mediche
(anche senza intervento chirurgico) € 5.000,00 – Scoperto 10% - Min. € 150,00
Soggetti B (vedi definizioni)
Caso morte € 200.000,00
Caso Invalidità Permanente € 200.000,00 – Franchigia 4%
Caso Inabilità Temporanea € 100,00 Rimborso spese mediche
(anche senza intervento chirurgico) € 10.000,00 – Scoperto 10% - Min. € 150,00
Atleti Nazionali (vedi definizioni)
Caso morte € 200.000,00
Caso Invalidità Permanente € 200.000,00 – Franchigia 4%
Caso Inabilità Temporanea € 100,00/die Rimborso spese mediche
(anche senza intervento chirurgico) € 20.000,00 – Scoperto 10% - Min. € 150,00
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Tesserati
per ogni sinistro | € 1.000.000,00 |
ma con il limite per ogni persona danneggiata di | € 1.000.000,00 |
e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di | € 1.000.000,00 |
Società Affiliate
per ogni sinistro | € 1.500.000,00 |
ma con il limite per ogni persona danneggiata di | € 1.500.000,00 |
e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di | € 1.500.000,00 |
Contraente e Società affilate aderenti alla formula “Gestione impianti”
per ogni sinistro | € 3.000.000,00 |
ma con il limite per ogni persona danneggiata di | € 3.000.000,00 |
e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di | € 3.000.000,00 |
GARANZIA RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Contraente, Società Affiliate
per ogni sinistro | € 1.500.000,00 |
Ma con il limite per ogni persona danneggiata di | € 1.500.000,00 |
SEZIONE PREMI
A) - PREMI UNITARI INFORTUNI | |||||
Tesserati non atleti | n. 2.900 | x | € | = | € |
Tesserati atleti Hockey | n. 5.100 | x | € | = | € |
Tesserati atleti altre discipline | n. 8.500 | x | € | = | € |
Tesserati Amatoriali | n. 400 | x | € | = | € |
Soggetti A | n. 400 | x | € | = | € |
Soggetti B | n. 80 | x | € | = | € |
Soggetti squadre Nazionali (già inseriti nelle altre voci) | n. 260 | x | € | = | € |
=================================================
Totale premi Sezione Infortuni = €
Formule integrative: | ||||||
Integrativa Tesserati non atleti, altre discipline e amatoriali | n. 1 | x | € | = | € | |
Integrativa “A” Tesserati Hockey | n. 1 | x | € | = | € | |
Integrativa “B” Tesserati Hockey | n. 1 | x | € | = | € |
B) - PREMI UNITARI RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI/VERSO PRESTATORI DI LAVORO
Tesserati | n. 17.000 | x | € | = | € |
Società Affiliate | n. 235 | x | € | = | € |
Federazione | n. 1 | x | € | = | € |
=================================================
Totale premi Sezione RCT/O = € Formula “Gestione Impianti” n. 1 x € = €
PREMI PER SINGOLA GIORNATA PER PRODOTTI AD ADESIONE PER SOCIETÀ AFFILIATE
Personale, non tesserato, addetto a corsi, gare e/o manifestazioni | |
Fino a 30 addetti | € |
Da 31 a 50 addetti | € |
Ogni addetto oltre i 50 | € |
Partecipanti, non tesserati, a corsi, gare e/o manifestazioni | |
Fino a 100 partecipanti | € |
Da 101 a 300 partecipanti | € |
Ogni partecipante oltre i 300 | € |
TOTALE PREMI GENERALE (A+B) €
PREMIO MINIMO ANNUALE
La contraente riconosce un premio minimo annuale, comunque acquisito dalla Compagnia, corrispondente al totale dell’importo derivato dalla somma dei premi relativi alla Sezione Premi, di € ……………. (€ …………………………………/…..)
PAGAMENTO DEL PREMIO
Il pagamento del premio verrà corrisposto in n° 2 rate di eguale importo pari ad € ………………..
(€ ……………………………./ ), di cui la prima con decorrenza fissata al 30 giugno e la seconda con
decorrenza al 31 dicembre di ogni anno.
FEDERAZIONE ITALIANA LA COMPAGNIA ASSICURATRICE SPORT DEL GHIACCIO