Contratto scuola 2001/2002
Testo ufficiale del contratto siglato in data 15 febbraio 2001 (Rinnovo biennio economico scuola)
Indice
ART. 1 - Durata e decorrenza del contratto bien- nale
ART. 2 - Sistema di relazioni sindacali a livello
regionale
ART. 3 - Relazioni sindacali a livello d’istituto
ART. 4 - Soggetti della contrattazione integrati- va a livello di istituzione scolastica
ART. 5 - Aumenti della retribuzione base
ART. 6 - Effetti dei nuovi stipendi
ART. 7 - Retribuzione professionale docenti ART. 8 - Direttori dei servizi generali ed ammi- nistrativi
ART. 9 - Qualifiche del personale Ata
ART. 10 - Finanziamento funzioni aggiuntive del personale Ata
ART. 11 - Congedi parentali ART. 12 - Formazione in servizio ART. 13 - Diritto di assemblea
ART. 14 - Finanziamento del fondo d’istituto ART. 15 - Finalizzazione delle somme da desti- narsi al fondo di istituto
ART. 16 - Attuazione dell’art.15, commi 7 e 8,
del CCNL 26.5.1999
ART. 17 - Personale con contratto a tempo de- terminato
ART. 18 - Sequenze contrattuali
ART. 19 - Norma finale
Tabella A - Tabella B - Tabella C - Tabella D Dichiarazione Congiunta
ART. 1
Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto di II biennio si riferisce al periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.
ART. 2
Sistema di relazioni sindacali a livello regionale
1. La contrattazione collettiva su materie attual- mente di competenza dei livelli nazionali o pro- vinciali dell’Amministrazione scolastica si svolge comunque al livello regionale
contestualmente con l’attribuzione delle stesse materie al predetto livello regionale.
2. Del pari, le forme di partecipazione sindacale di cui all’art. 3, c. 2, del CCNL 26.5.1999
si svolgono al livello istituzionale competente per materia.
ART. 3
Relazioni sindacali a livello d’istituto
1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 6, commi 2, 3 e 5, del CCNL 26.5.1999, le seguen-
ti materie costituiscono oggetto di contrattazio- ne integrativa a livello d’istituto, ferme restando quelle oggetto di informazione:
a. modalità di utilizzazione del personale in rap- porto al piano dell’offerta formativa (P.O.F.);
b. utilizzazione dei servizi sociali;
c. modalità e criteri di applicazione dei diritti sin- dacali, nonché dei contingenti di personale pre- visti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990;
d. attuazione della normativa in materia di sicu- rezza nei luoghi di lavoro;
e. criteri riguardanti le assegnazioni del persona- le docente, educativo ed ATA alle sezioni stacca- te e ai plessi; ricadute sull’organizzazione del la- voro e del servizio derivanti
dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica; ritorni pomeri- diani;
f. modalità relative alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale ATA, nel rispetto di quanto previsto dalla contratta- zione integrativa nazionale, nonché i criteri per l’individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto.
2. Costituiscono, inoltre, oggetto di contrattazio- ne integrativa, fermo restando quanto previsto al comma 6 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999 ed in riferimento al piano dell’offerta formativa, le seguenti materie:
a. criteri generali per l’impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 del CCNL 26.5.1999 del fondo in relazione alle diverse pro- fessionalità, ai vari ordini e gradi di scuola even- tualmente presenti nella stessa istituzione scola- stica ed alle tipologie di attività;
b. la misura dei compensi al personale docente ed educativo per le attività di flessibilità didatti- ca di cui all’art. 31, comma 1, del Contratto col- lettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 31.8.1999, per le attività complementari di edu- cazione fisica di cui all’art. 32 dello stesso CCNI, nonché per quelle di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999;
c. la misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni miste derivan- ti da convenzioni e intese con gli Enti locali;
d. la misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed educativo - non più di due unità - della cui collaborazione il dirigente scola- stico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del CCNL 26.5.1999, nello svolgimento delle proprie funzioni orga- nizzative e gestionali, fermo restando quanto pre- visto dall’art. 28, comma 6, del medesimo CCNL.
3. Al comma 4 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999, relativo alle materie oggetto di infor- mazione successiva, é aggiunta la seguente lette- ra c): “c) verifica dell’attuazione della contratta- zione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.”
4. All’art. 6, comma 4, ultimo capoverso, del CCNL 26.5.1999 sono soppresse le parole “da concordare tra le parti”.
ART. 4
Soggetti della contrattazione integrativa a livello
di istituzione scolastica.
1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica sono:
-le RSU; -i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali delle organizza- zioni sindacali firmatarie del CCNL 26.5.1999.
ART. 5
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 40 del CCNL 26.5.1999 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indi- cate nell’allegata Tabella A, alle scadenze ivi pre- viste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono ridetermina- ti nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Ta- bella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare.
4. Al personale transitato dagli Enti locali allo Sta- to l’incremento stipendiale corrispondente alla posizione economica riconosciuta verrà rideter- minato a seguito del futuro inquadramento.
ART. 6
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 5 han- no effetto integralmente sulla 13¡ mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore ec- cedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonu- scita, sull’equo indennizzo e sull’assegno alimen- tare.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazio- ne dell’art. 5 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pen- sione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli ef- fetti dell’indennità di buonuscita e di licenzia- mento si considerano solo gliscaglionamenti ma- turati alla data di cessazione dal servizio.
ART. 7
Retribuzione professionale docenti
1. Con l’obiettivo della valorizzazione profes- sionale della funzione docente per la realizza- zione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un rico- noscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio sco- lastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fa- sce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all’art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limita- tamente al personale docente ed educativo; nel- la Tabella C é riportata la retribuzione comples- siva, denominata retribuzione professionale do- centi, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso indivi- duale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analo- gamente a quanto avviene per il compenso indi- viduale accessorio, é corrisposta per dodici men- silità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CC- NI del 31.8.1999, nei limiti di cui all’art. 49, let- tera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.
ART. 8
Direttori dei servizi generali ed amministrativi
1. A decorrere dall’1.9.2000, in aggiunta allo sti- pendio iniziale del profilo di provenienza, ai Di- rettori dei servizi generali ed amministrativi in- quadrati in tale profilo ai sensi dell’art. 34 del CCNL 26.5.1999, é attribuito un incremento re- tributivo pari al 70% del differenziale tra la po- sizione stipendiale iniziale del Direttore ammini- strativo delle accademie e conservatori e la corri- spondente posizione iniziale del Responsabile amministrativo.
2. In aggiunta all’importo definito al sensi del comma 1, all’atto dell’inquadramento, é ricono- sciuta una retribuzione di anzianità pari alla dif- ferenza tra la posizione stipendiale in godimen- to, comprensiva dell’eventuale assegno ad perso- nam nonché del rateo di anzianità in corso di ma- turazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza.
3. La retribuzione determinata ai sensi dei com- mi 1 e 2 viene utilizzata, con il criterio della tem- porizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economi- che del profilo di Direttore amministrativo delle accademie e conservatori.
4. L’indennità integrativa speciale e la progres- sione stipendiale riconosciuta ai sensi del comma 2 competono per intero.
ART. 9
Qualifiche del personale ATA
1. I profili professionali del personale ATA, in at- tesa di un loro riassetto complessivo con l’obiet- tivo del costante adeguamento alle esigenze del-
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la scuola dell’autonomia, sono modificati come previsto nell’allegata tabella D.
ART. 10
Finanziamento funzioni aggiuntive del personale ATA
1. Per garantire l’erogazione dei compensi per funzioni aggiuntive a seguito del trasferimento del personale ATA transitato dagli Enti locali al- lo Stato, in attuazione dell’art. 8 della legge n. 124/1999, la dotazione prevista dall’art. 42, com- ma 4, 4¡ alinea, del CCNL 26.5.1999 é incre- mentata dalle risorse di cui all’art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000 (50 miliardi), nonché del- le risorse derivanti dal recupero dei trasferimen- ti agli Enti locali e che allo stato risultano quan- tificate in 35 miliardi.
2. In sede di contrattazione integrativa provin- ciale l’erogazione dei fondi alle singole scuole sarà effettuata in base ai criteri seguenti, elencati in via prioritaria:
a. assicurare a tutte le scuole gli stessi livelli quan- titativi delle funzioni aggiuntive già assegnate per il 2000;
b. riequilibrare la distribuzione fra le scuole, con particolare riferimento alle esigenze delle scuole materne ed elementari.
3. La distribuzione dei fondi alle singole provin- ce verrà direttamente effettuata in base ai criteri definiti nella intesa sottoscritta il 12.2.2001 tra il Ministero della pubblica istruzione e le XX.XX. della Scuola.
Art.11
Congedi parentali
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità con- tenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.
2. Nel presente articolo tutti i richiami alle di- sposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge
n. 903/1977 si intendono riferiti al testo degli ar- ticoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sen- si degli articoli 4 e 5 della legge n. 1204/1971, al- la lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 6 bis della legge n. 903/1977, spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quo- te di salario accessorio fisse e ricorrenti che com- petono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-rico- vero, secondo la disciplina di cui all’art. 23 del CCNL 4.8.1995.
4. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbliga- toria. Qualora il figlio nato prematuro abbia ne- cessità di un periodo di degenza presso una strut- tura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorre- re in tutto o in parte dalla data di effettivo rien-
tro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qua- lora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute del- la lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Al- la lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 10 della leg- ge n. 1204/1971.
5. Nell’ambito del periodo di astensione dal la- voro previsto dall’art. 7, comma 1, lett. a) della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o in alterna- tiva per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i ge- nitori e fruibili anche in modo frazionato, non ri- ducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclu- sione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici ma- dri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti tren- ta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i ge- nitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 3.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti com- mi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, com- prendono anche gli eventuali giorni festivi che ri- cadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di frui- zione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del la- voratore o della lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei pe- riodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 7,comma 1, della legge n. 1204/1971 e successi- ve modificazioni e integrazioni, la lavoratrice ma- dre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’uf- ficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevi- mento purché sia assicurato comunque il rispet- to del termine minimo di quindici giorni. Tale di- sciplina trova applicazione anche nel caso di pro- roga dell’originario periodo di astensione.
9. In presenza di particolari e comprovate situa- zioni personali che rendano impossibile il rispet- to della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le qua- rantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 10 della legge n. 1204/1971 sono rad- doppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle pre- viste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono es- sere utilizzate anche dal padre.
11. Sono fatte salve le eventuali disposizioni pié favorevoli contenute in norme legislative o con- trattuali.
allegato a: Cosmafoglio / marzo 2001
ART. 12
Formazione in servizio
1. Alla formazione in servizio, che costituisce uno strumento fondamentale per la crescita del per- sonale e per l’innalzamento del livello qualitativo del sistema scolastico sono destinate le risorse previste dall’accordo sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, nella misura dell’1% del monte sa- lari. 2. Nella sequenza contrattuale di cui all’art. 19, saranno definiti criteri e modalità per la frui- zione dei congedi per la formazione di cui all’art. 5 della legge 8.3.2000, n. 53.
ART.13
Diritto di assemblea
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, du- rante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con la parte datoriale pubblica per n. 10 ore annue pro capite senza de- curtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere in- dette con specifico ordine del giorno:
a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
b. dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai sin- goli componenti, con le modalità dell’art. 8, com- ma 1, dell’ accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
c. dalla RSU congiuntamente con una o più or- ganizzazioni sindacali rappresentative del com- parto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
3. Per quanto non previsto e modificato dal pre- sente articolo restano ferme la disciplina del di- ritto di assemblea prevista dall’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei di- stacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali e la disciplina prevista dal- l’art.13 del CCNL 4. 8. 1995, per quanto non mo- dificato ed integrato dal presente articolo.
ART. 14
Finanziamento del fondo d’istituto
1. In aggiunta alle quote già definite nel contrat- to collettivo integrativo del 31.8.1999, conflui- scono, con decorrenza 1.1.2001 nel fondo d’isti- tuto le seguenti ulteriori voci di finanziamento:
a. le risorse non spese previste dall’art. 42, com- ma 4, 2¡ alinea, del CCNL 26.5.1999, per gli an- ni 1999 e 2000. Tali importi potranno essere uti- lizzati una sola volta per l’anno 2001 poiché co- stituiscono economie riferite ad anni precedenti;
b. le risorse non spese di cui alla lettera a) riferi- te all’anno 2001;
c. lire 300 miliardi al lordo degli oneri riflessi qua- le quota parte dei 1260 miliardi non spesi per ef- fetto della mancata applicazione dell’art. 29 del CCNL 26.5.1999;
d. un importo corrispondente a Lire 15.300 men- sili per tredici mensilità (al netto degli oneri ri- flessi) calcolato sul personale ATA in servizio al- la data di entrata in vigore del presente CCNL.
Tale importo corrisponde allo 0,4% del monte salari 1999 da dedicare alla contrattazione inte- grativa nonché alla quota parte di incremento che deriva dall’applicazione dei tassi di inflazione programmati sulla parte della retribuzione di- versa dalle posizioni stipendiali e dall’indennità integrativa speciale;
2. Per gli anni successivi al 2001 il fondo potrà es- sere alimentato - salvo diversa previsione della contrattazione collettiva nazionale - dalle somme di cui all’art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000 nella parte in cui si autorizza la costi- tuzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione nell’importo di lire 400 miliardi per l’anno 2002 e di 600 miliardi a decorrere dall’an- no 2003.
3. La distribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) del presente articolo tra le singole istituzioni scolastiche ed educative dovrà avvenire in proporzione alla dotazione organica rispettiva, per le finalizzazioni di cui all’art. 15. Le risorse cos“ distribuite si aggiungono al fondo co- stituito ai sensi dell’art. 26 del CCNI 31.8.1999.
4. Le risorse residue anche già iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istru- zione per il miglioramento dell’offerta formativa sono riutilizzabili nell’esercizio successivo.
ART. 15
Finalizzazione delle somme
da destinarsi al fondo di istituto
1. Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) saranno impegnate nelle istituzioni scolastiche per riconoscere l’impegno professionale dei do- centi, realizzabile come disponibilità ad un ulte- riore impegno didattico rispetto a quello nor- malmente dovuto in riferimento a quanto previ- sto nelle lettere a), b), f) dell’art. 30 del CCNI 31.8.1999.
2. Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lett. d) e le risorse degli anni 1999 e 2000 destinate alle fi- nalità di cui all’art 36 del CCNL 26.5.1999 e non utilizzate - che nelle singole scuole si aggiungono alle somme deliberate a favore del personale ATA
- sono finalizzate alle attività indicate dall’art. 30, comma 3, lett. d) del CCNI 31.8.1999. 3. Le som- me di cui all’art. 14, comma 1, lettere a) e b) so- no finalizzate a retribuire l’impegno dei docenti per l’attuazione delle forme di flessibilità orga- nizzativa e didattica di cui all’art. 31, comma 1, del CCNI 31.8.1999.
4. Le somme assegnate agli istituti in base all’art. 14 del presente accordo e non utilizzate nell’an- no finanziario e in quello successivo, saranno ri- distribuite ed assegnate ad altri istituti della re- gione secondo criteri definiti con contrattazione integrativa da svolgere a livello di Ufficio scola- stico regionale.
ART. 16
Attuazione dell’art.15, commi 7 e 8,
del CCNL 26.5.1999
1. In considerazione della necessità di tener con- to del completamento della riforma dell’ammini-
strazione periferica, in sede di prossimo rinnovo del CCNL, si procederà alla definizione del rap- porto di lavoro per il personale che opererà su nuove figure professionali o nei servizi di consu- lenza e supporto, in attuazione dell’art. 15, com- mi 7 e 8 del CCNL 26.5.1999. In previsione di ta- le scadenza sarà costituita presso il Ministero del- la pubblica istruzione un’apposita commissione, composta da rappresentanti dello stesso Mini- stero, delle Organizzazioni Sindacali firmatarie e da esperti, con il compito di elaborare entro il 30 settembre una griglia di ipotesi, coerenti con le nuove figure professionali e con le funzioni dei servizi di consulenza e di supporto alle istituzio- ni scolastiche, relativamente alle professionalità e competenze richieste per le nuove funzioni e ai titoli e ai crediti di accesso.
2. Nell’attuale fase transitoria il rapporto di la- voro del personale della scuola che svolge fun- zioni diverse da quella di titolarità, con coman- do o utilizzo, é comunque definito, nei vari aspetti, con contrattazione collettiva nazionale.
ART. 17
Personale con contratto a tempo determinato
1. Le disposizioni di cui all’art. 26 del C.C.N.L. 4.8.1995 in materia di infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, in quanto di- rette alla generalità del personale della scuola, si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della no- mina.
ART. 18
Sequenze contrattuali
1. Le parti concordano sull’esigenza di aprire una trattativa su tutte le questioni non ancora defini- te relativamente all’attuazione del CCNL 26.5.1999, al fine di concluderla entro il 30 giu- gno 2001, quali:
– arbitrato e conciliazione;
– congedi per motivi di studio;
– banca delle ore;
– contrattualizzazione degli istituti del rapporto di lavoro.
– telelavoro;
– lavoro temporaneo;
– testo coordinato dei CCNL 1994-97 e 1998- 2001.
2. Relativamente alle materie inerenti il persona- le delle Accademie e dei Conservatori, si aprirà un’apposita sequenza contrattuale da conclude- re il 3.3.2001.
3. In particolare, nella sequenza contrattuale di cui al precedente comma 1 saranno:
a) verificati gli elementi di corrispondenza tra gli attuali profili professionali, il loro arricchimento interno ed il modello organizzativo dei servizi amministrativi, tecnici, ausiliari derivanti dall’au- tonomia;
b) definiti nell’ambito delle risorse già disponi- bili, anche mediante il riutilizzo del salario ac- cessorio, specifici interventi con l’obiettivo di so- stenere e valorizzare la qualità e l’efficacia dei ser-
vizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, in relazio- ne anche a quanto previsto dagli articoli 47 e 48 del CCNI 31.8.1999.
4. In sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa saranno definiti requisiti, modalità e criteri di erogazione di compensi per trattamen- to accessorio da corrispondere al personale do- cente, educativo e ATA in servizio presso CEDE, BDP, IRRSAE o nei distretti scolastici x xxxxx- dato nell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività di tiro- cinio. A tal fine é accantonata una somma non su- periore a Lire 4 miliardi, in aggiunta a quanto pre- visto dall’art. 27, comma 6, lettera B, lettera a) del CCNI 31.8.1999.
ART. 19
Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente contrat- to, restano in vigore le norme del CCNL 26.5.1999.
Tabella D
Profili ATA modificati ai sensi dell’art.36, com- ma 5, del CCNL 26.5.1999
A/2: Profilo: Collaboratore scolastico
Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da pro- cedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E’ addetto ai ser- vizi generali della scuola con compiti di acco- glienza e di sorveglianza nei confronti degli alun-
ni e del pubblico; di pulizia e di carattere mate- riale inerenti l’uso dei locali, degli spazi scolasti- ci e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di cu- stodia e sorveglianza generica sui locali scolasti- ci, di collaborazione con i docenti. In particolare svolge le seguenti mansioni:
– sorveglianza degli alunni nelle aule, nei labora- tori, nelle officine e negli spazi comuni, in occa- sione di momentanea assenza degli insegnanti;
– concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi com- prese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
– sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolasti- che ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
– svolgimento delle mansioni di custode con con- cessione gratuita di idonei locali abitativi;
– pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l’au- silio di mezzi meccanici;
– riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
– compiti di carattere materiale inerenti al servi- zio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
– lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolasti- che in cui le esercitazioni comportino l’uso della cucina e della sala bar;
– servizi esterni inerenti la qualifica;
– ausilio materiale agli alunni portatori di handi- cap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all’integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifi- che iniziative di formazione e aggiornamento. Vanno comunque garantite, anche attraverso par- ticolari forme di organizzazione del lavoro e l’im- piego di funzioni aggiuntive o l’erogazione di spe- cifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di par- ticolare disagio e per le attività di cura alla per- sona e ausilio materiale ai bambini e bambine del- la scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nel- la cura dell’igiene personale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti concordano sull’opportunità che in sede di prossimo rinnovo contrattuale per il quadriennio 2002 ‹ 2005 si proceda per i Di- rettori dei servizi generali ed amministrativi ad un pieno
recupero del differenziale tra la posizione sti- pendiale iniziale del Responsabile amministrati- vo e quella del Direttore amministrativo.
4 allegato a: Cosmafoglio / marzo 2001